ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.370.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 370

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
17 dicembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 370/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 362 del 10.12.2011

1

 

Corte di giustizia

2011/C 370/02

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2

2011/C 370/03

Elezione dei presidenti di sezione

2

2011/C 370/04

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2

2011/C 370/05

Designazione del primo avvocato generale

3

2011/C 370/06

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

3

2011/C 370/07

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’art. 104ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia

4

 

Tribunale

2011/C 370/08

Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

5

2011/C 370/09

Elezione di un presidente di sezione

5

2011/C 370/10

Assegnazione dei giudici alle sezioni

5

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 370/11

Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale della funzione pubblica

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 370/12

Causa C-255/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Previdenza sociale — Restrizione alla libera prestazione dei servizi — Spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro — Mancanza di rimborso o rimborso subordinato ad un’autorizzazione preventiva)

9

2011/C 370/13

Cause riunite C-509/09 e C-161/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris — Germania, Francia) — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Direttiva 2000/31/CE — Pubblicazione di informazioni su Internet — Violazione dei diritti della personalità — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire — Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione]

9

2011/C 370/14

Causa C-511/09 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, IML Industria Meccanica Lombarda Srl [Impugnazione — Dumping — Importazioni di meccanismi a leva a forma d’arco originari della Repubbica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1136/2006 — Determinazione del margine di dumping — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Regolamento (CE) n. 384/96 — Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10]

10

2011/C 370/15

Causa C-530/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — Repubblica di Polonia) — Inter-Mark Group sp. z o.o., sp. komandytowa/Minister Finansów (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. b) e g) — Luogo delle operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Progettazione, locazione e montaggio di stand fieristici)

11

2011/C 370/16

Causa C-47/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Repubblica d'Austria/Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Artt. 87 CE e 88, nn. 2 e 3, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Motivi di annullamento invocabili — Nozione di interessato — Motivazione delle sentenze — Onere della prova — Misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale — Artt. 64 e 81 del regolamento di procedura del Tribunale]

11

2011/C 370/17

Causa C-93/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG (Sesta direttiva IVA — Artt. 2, punto 1, e 4 — Ambito di applicazione — Nozioni di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e di attività economica — Cessione di crediti in sofferenza — Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti — Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori)

12

2011/C 370/18

Causa C-109/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 — Solvay SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Mercato della soda nella Comunità — Abuso di posizione dominante — Violazione dei diritti della difesa — Accesso agli atti — Audizione dell’impresa)

12

2011/C 370/19

Causa C-110/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 — Solvay SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Mercato della soda nella Comunità — Intesa — Violazione dei diritti della difesa — Accesso agli atti — Audizione dell’impresa)

13

2011/C 370/20

Causa C-311/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2007/46/CE — Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli — Omessa trasposizione nel termine prescritto — Trasposizione incompleta)

13

2011/C 370/21

Causa C-362/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Trasposizione non corretta o mancata trasposizione di taluni articoli entro il termine impartito)

14

2011/C 370/22

Causa C-402/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer [Agricoltura — Regolamenti (CEE) nn. 3665/87 e 565/80 — Restituzioni all’esportazione — Restituzione pagata anticipatamente — Merci collocate in regime di deposito doganale — Assenza di contabilità di magazzino — Prova dell’esportazione delle merci — Acquisizione totale o parziale della restituzione relativa a tale esportazione — Obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito — Applicazione di una maggiorazione all’importo da rimborsare]

14

2011/C 370/23

Causa C-504/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica slovacca) — Tanoarch s.r.o./Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Cessione di una quota dei diritti su un’invenzione, detenuti da diverse imprese, ad un’impresa che ha già il diritto di utilizzare detta invenzione nella sua interezza — Pratica abusiva)

15

2011/C 370/24

Causa C-559/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Deli Ostrich NV/Belgische Staat [Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Carne di cammello congelata, non proveniente da un allevamento — Classificazione nella sottovoce 02089040 (altre carni di selvaggina) o 02089095 (altre)]

15

2011/C 370/25

Causa C-601/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica — Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

15

2011/C 370/26

Causa C-472/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 16 settembre 2011 — Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai e Viktória Csipai

16

2011/C 370/27

Causa C-490/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungheria) il 26 settembre 2011 — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

16

2011/C 370/28

Causa C-500/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 23 settembre 2011 — Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

17

2011/C 370/29

Causa C-522/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Lecce (Italia) il 13 ottobre 2011 — Procedimento penale a carico di Abdoul Khadre Mbaye

17

2011/C 370/30

Causa C-528/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia (Bulgaria) il 18 ottobre 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

18

2011/C 370/31

Causa C-529/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 17 settembre 2011 — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department

19

2011/C 370/32

Causa C-537/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (Italia) il 21 ottobre 2011 — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitaneria di Porto di Genova

20

2011/C 370/33

Causa C-539/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 21 ottobre 2011 — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara

20

 

Tribunale

2011/C 370/34

Causa T-274/07: Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio (Dumping — Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina — Status di impresa che opera in economia di mercato — Diritti della difesa — Offerta vincolante sul prezzo — Trattamento riservato dell’identità dei denuncianti)

22

2011/C 370/35

Causa T-37/08: Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Walton/Commissione (Esecuzione del bilancio — Recupero — Compensazione di crediti — Effetto retroattivo — Sentenza del Tribunale che condanna la Commissione a versare un risarcimento maggiorato degli interessi — Credito certo, liquido ed esigibile)

22

2011/C 370/36

Causa T-348/08: Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione (Aiuti di Stato — Costruzione navale — Aiuto accordato dalle autorità greche sotto forma di garanzia d’indennizzo — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Nozione di aiuto di Stato — Imputabilità allo Stato — Risorse statali — Criterio dell’investitore privato)

22

2011/C 370/37

Causa T-88/09: Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Idromacchine e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale — Menzioni lesive di una società terza — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Obbligo di rispetto del segreto professionale — Danni morali — Danni materiali — Nesso causale — Interessi moratori e compensativi)

23

2011/C 370/38

Causa T-22/10: Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Esprit International/UAMI — Marc O'Polo International (Rappresentazione di una lettera su una tasca) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una lettera su una tasca — Marchio nazionale figurativo anteriore rappresentante una lettera — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2011/C 370/39

Causa T-143/10: Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Ben Ri Electrónica/UAMI — Sacopa (LT LIGHT–THECNO) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LT LIGHT-TECNO — Marchio comunitario figurativo anteriore LT — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2011/C 370/40

Causa T-313/10: Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Three-N-Products Private/UAMI — Shah (AYUURI NATURAL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AYUURI NATURAL — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori AYUR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2011/C 370/41

Causa T-335/09: Ordinanza del Tribunale 21 ottobre 2011 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commissione (Ricorso di annullamento — Programma MEDA I — Accordo di finanziamento specifico — Mandato conferito all’Unione europea per recuperare crediti dovuti da un terzo al Regno del Marocco — Nota di addebito — Lettera di sollecito — Atti indissociabili dal contratto — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

25

2011/C 370/42

Causa T-497/11: Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)

25

2011/C 370/43

Causa T-527/11: Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Luxembourg Patent Co./UAMI — DETEC (FIREDETEC)

25

2011/C 370/44

Causa T-542/11: Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — ALOUMINION/Commissione

26

2011/C 370/45

Causa T-550/11: Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — Assaad/Consiglio

27

2011/C 370/46

Causa T-551/11: Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — BSI/Consiglio

28

2011/C 370/47

Causa T-554/11: Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

28

2011/C 370/48

Causa T-557/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — Elsid e a./Commissione

29

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/1


2011/C 370/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 362 del 10.12.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 355 del 3.12.2011

GU C 347 del 26.11.2011

GU C 340 del 19.11.2011

GU C 331 del 12.11.2011

GU C 319 del 29.10.2011

GU C 311 del 22.10.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/2


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2011/C 370/02

Il sig. Fernlund, nominato giudice alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea 8 settembre 2011 (1), per il periodo 6 ottobre 2011-6 ottobre 2012, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2011.


(1)  GU L 234 del 10.9.2011, pag. 42.


17.12.2011   

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C 370/2


Elezione dei presidenti di sezione

2011/C 370/03

Riuniti il 27 settembre 2011, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, i sigg. Safjan, Lõhmus, Malenovský e la sig.ra Prechal come presidenti rispettivamente delle Sezioni di tre giudici Quinta, Sesta, Settima e Ottava, per il periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2012.


17.12.2011   

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C 370/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

2011/C 370/04

Nella riunione dell’11 ottobre 2011, la Corte di giustizia ha deciso di assegnare il sig. Fernlund alla Seconda e alla Sesta Sezione.

A seguito dell’elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici e dell’assegnazione del sig. Fernlund alla Seconda e alla Sesta Sezione, le Sezioni Seconda, Quinta, Sesta, Settima e Ottava sono, di conseguenza, composte come segue:

Seconda Sezione

Sig. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione

Sig. Rosas, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh, sig. Arabadjiev e sig. Fernlund, giudici

Quinta Sezione

Sig. Safjan, presidente di Sezione

Sig. Borg Barthet, sig. Ilešič, sig. Levits, sig. Kasel e sig.ra Berger, giudici

Sesta Sezione

Sig. Lõhmus, presidente di Sezione

Sig. Rosas, sig. Ó Caoimh, sig. Arabadjiev e sig. Fernlund, giudici

Settima Sezione

Sig. Malenovský, presidente di Sezione

Sig.ra Silva de Lapuerta, sig. Juhász, sig. Arestis, sig. von Danwitz e sig. Šváby, giudici

Ottava Sezione

Sig.ra Prechal, presidente di Sezione

Sig. Schiemann, sig. Bay Larsen, sig.ra Toader e sig. Jarašiūnas, giudici


17.12.2011   

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C 370/3


Designazione del primo avvocato generale

2011/C 370/05

Nella riunione del 4 ottobre 2011, la Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 10, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, ha designato il sig. Mazák come primo avvocato generale, per il periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2012.


17.12.2011   

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C 370/3


Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

2011/C 370/06

Nella riunione dell’11 ottobre 2011, la Corte ha redatto l’elenco di cui all’art. 11 ter, n. 2, del regolamento di procedura, per la determinazione della composizione della Grande Sezione, come segue:

Grande Sezione

 

Sig. Rosas

 

Sig. Fernlund

 

Sig.ra Silva de Lapuerta

 

Sig. Jarašiūnas

 

Sig. Schiemann

 

Sig.ra Prechal

 

Sig. Juhász

 

Sig.ra Berger

 

Sig. Arestis

 

Sig. Šváby

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Safjan

 

Sig. Ilešič

 

Sig. Kasel

 

Sig. Malenovský

 

Sig.ra Toader

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Arabadjiev

 

Sig. Levits

 

Sig. von Danwitz

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig. Bay Larsen

Nella riunione dell’11 ottobre 2011, la Corte ha redatto l’elenco di cui all’art. 11 quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, per la determinazione della composizione della Seconda Sezione, come segue:

Seconda Sezione

 

Sig. Rosas

 

Sig. Fernlund

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Arabadjiev

 

Sig. Ó Caoimh

Nella riunione dell’11 ottobre 2011, la Corte ha redatto gli elenchi di cui all’art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, per la determinazione della composizione delle Sezioni di tre giudici, come segue:

Quinta Sezione

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Ilešič

 

Sig. Levits

 

Sig. Kasel

 

Sig.ra Berger

Sesta Sezione

 

Sig. Rosas

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig. Arabadjiev

 

Sig. Fernlund

Settima Sezione

 

Sig.ra Silva de Lapuerta

 

Sig. Juhász

 

Sig. Arestis

 

Sig. von Danwitz

 

Sig. Šváby

Ottava Sezione

 

Sig. Schiemann

 

Sig. Bay Larsen

 

Sig.ra Toader

 

Sig. Jarašiūnas


17.12.2011   

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C 370/4


Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia

2011/C 370/07

Nella riunione del 27 settembre 2011, la Corte di giustizia ha designato, per un periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2012, la Seconda Sezione della Corte quale sezione che, ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, è incaricata delle cause di cui all’art. 104 ter di detto regolamento.


Tribunale

17.12.2011   

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C 370/5


Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

2011/C 370/08

La sig.ra Kancheva, nominata giudice al Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea 8 settembre 2011 (1), per il periodo 12 settembre 2011 - 31 agosto 2013, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 19 settembre 2011.


(1)  GU L 234 del 10.9.2011, pag. 43.


17.12.2011   

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C 370/5


Elezione di un presidente di sezione

2011/C 370/09

Il 23 novembre 2011 il Tribunale, a seguito delle dimissioni del presidente di sezione, sig. Moavero Milanesi, e conformemente agli artt. 7, n. 3, e 15 del regolamento di procedura, ha eletto il sig. Kanninen come presidente della Sesta Sezione composta da cinque giudici e da tre giudici per il periodo compreso tra il 23 novembre 2011 e il 31 agosto 2013.


17.12.2011   

IT

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C 370/5


Assegnazione dei giudici alle sezioni

2011/C 370/10

Il 25 novembre 2011 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all’elezione del sig. Kanninen come presidente della Sesta Sezione, di modificare le decisioni della Conferenza plenaria del 20 settembre 2010 (1), del 26 ottobre 2010 (2), del 29 novembre 2010 (3) e del 20 settembre 2011 (4) sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.

Per il periodo dal 25 novembre 2011 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro italiano, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:

Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen e sig. Gratsias, giudici.

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Azizi, presidente di sezione;

 

sig.ra Cremona, giudice;

 

sig. Frimodt Nielsen, giudice.

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Schwarcz e sig.ra Kancheva, giudici.

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Forwood, presidente di sezione;

 

sig. Dehousse, giudice;

 

sig. Schwarcz, giudice.

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen e sig. Gratsias, giudici.

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Czúcz, presidente di sezione;

 

sig.ra Labucka, giudice;

 

sig. Gratsias, giudice.

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

 

sig.ra Jürimäe, giudice;

 

sig. van der Woude, giudice.

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Papasavvas, presidente di sezione;

 

sig. Vadapalas, giudice;

 

sig. O’Higgins, giudice.

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Kanninen, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Popescu, giudici.

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Kanninen, presidente di sezione;

 

sig. Wahl, giudice;

 

sig. Soldevila Fragoso, giudice.

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Schwarcz e sig.ra Kancheva, giudici.

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione;

a)

sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Prek, giudici;

b)

sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig.ra Kancheva, giudici;

c)

sig. Prek e sig.ra Kancheva, giudici.

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Popescu, giudici.

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Truchot, presidente di sezione;

 

sig.ra Martins Ribeiro, giudice;

 

sig. Popescu, giudice.

Per il periodo dal 25 novembre 2011 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro italiano, nella VIIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 7a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di questa sezione e un giudice della 2a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato per un anno secondo l’ordine previsto dall’art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.

Per il periodo dal 25 novembre 2011 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro italiano, nella IIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 2a sezione inizialmente adita e due giudici della 7a sezione, collegio composto da quattro membri. Questi ultimi due giudici, nessuno dei quali sarà il presidente di sezione, saranno designati per un anno nell’ordine previsto dall’art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010, pag. 2.

(2)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5.

(3)  GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2.

(4)  GU C 305 del 15.10.2011, pag. 2.


Tribunale della funzione pubblica

17.12.2011   

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C 370/8


Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale della funzione pubblica

2011/C 370/11

I sigg. Barents, Bradley e Perillo, nominati giudici al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con decisione 18 luglio 2011 (1), per il periodo 1o ottobre 2011-30 settembre 2017, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2011.


(1)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 31.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

17.12.2011   

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C 370/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-255/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Previdenza sociale - Restrizione alla libera prestazione dei servizi - Spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro - Mancanza di rimborso o rimborso subordinato ad un’autorizzazione preventiva)

2011/C 370/12

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. L. Duarte, A. Veiga Correia e P. Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute all’estero — Autorizzazione preventiva — Condizioni restrittive

Dispositivo

1)

Non avendo previsto, tranne che nelle circostanze contemplate dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, la possibilità di rimborso delle cure mediche non ospedaliere effettuate in un altro Stato membro, che non implichino il ricorso ad attrezzature pesanti e costose tassativamente elencate nella normativa nazionale, oppure, nei casi in cui il decreto legge 13 agosto 1992, n. 177, che fissa le condizioni per il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, prevede la possibilità di rimborso di dette cure, subordinando tale rimborso al rilascio di un’autorizzazione preventiva, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 49 CE.

2)

La Repubblica portoghese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


17.12.2011   

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C 370/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris — Germania, Francia) — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited

(Cause riunite C-509/09 e C-161/10) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» - Direttiva 2000/31/CE - Pubblicazione di informazioni su Internet - Violazione dei diritti della personalità - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire - Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione)

2011/C 370/13

Lingue processuali: il tedesco e il francese

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: eDate Advertising GmbH, Olivier Martinez, Robert Martinez

Convenuti: X, MGN Limited

Oggetto

(C-509/09)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) e dell’art. 3, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile ad un’azione esperita per violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa mediante la pubblicazione di informazione su Internet — Criteri per determinare il «luogo in cui l’evento dannoso può avvenire»

(C-161/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Paris — Interpretazione degli artt. 2 e 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Giudice competente a statuire sul ricorso fondato su una violazione del diritto alla vita privata e del diritto all’immagine, conseguente all’immissione in rete di informazioni e di fotografie su un sito Internent diffuso a partire dal server situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del domicilio del denunciante — Determinazione del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto — Ai fini di tale determinazione, rilievo del numero di connessioni alla pagina Internet controversa effettuate a partire dallo Stato in cui il denunciante è domiciliato, della nazionalità di quest’ultimo e, se del caso, della lingua in cui sono diffuse le informazioni controverse

Dispositivo

1)

L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2)

L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010

GU C 148 del 5.6.2010.


17.12.2011   

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C 370/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

(Causa C-511/09 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Importazioni di meccanismi a leva a forma d’arco originari della Repubbica popolare cinese - Regolamento (CE) n. 1136/2006 - Determinazione del margine di dumping - Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione - Regolamento (CE) n. 384/96 - Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10)

2011/C 370/14

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (rappresentante: P. Bentley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, G. Berrisch, Rechtsanwalt) Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti), IML Industria Meccanica Lombarda Srl (rappresentante: R. Bierwagen, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio, recante rigetto di una domanda volta all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1) — Determinazione del margine di dumping

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla IML Industria Meccanica Lombarda Srl.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


17.12.2011   

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C 370/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — Repubblica di Polonia) — Inter-Mark Group sp. z o.o., sp. komandytowa/Minister Finansów

(Causa C-530/09) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. b) e g) - Luogo delle operazioni imponibili - Collegamento fiscale - Progettazione, locazione e montaggio di stand fieristici)

2011/C 370/15

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Inter-Mark Group sp. z o.o., sp. komandytowa w. Poznaniu

Convenuto: Minister Finansów

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny — Interpretazione degli artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Qualificazione di una determinata attività commerciale come prestazione di servizi accessoria ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o analoghe ovvero come prestazione pubblicitaria — Locazione di stand fieristici ad espositori

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una prestazione di servizi consistente nella progettazione e messa a disposizione temporanea nonché, se necessario, nel trasporto e montaggio di uno stand fieristico o espositivo per clienti che presentano i loro prodotti o servizi in occasione di fiere o di esposizioni, può rientrare:

nell’art. 56, n. 1, lett. b), della direttiva in parola quando tale stand è concepito o utilizzato a fini pubblicitari;

nell’art. 52, lett. a), della suddetta direttiva quando il medesimo stand è progettato e messo a disposizione per una fiera o esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo o simile, ovvero quando esso corrisponde ad un modello per il quale l’organizzatore di una fiera o di un’esposizione determinata ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo;

nell’art. 56, n. 1, lett. g), della medesima direttiva quando la messa a disposizione temporanea, dietro compenso, degli elementi materiali costitutivi dello stesso stand costituisce il fattore determinante della suddetta prestazione.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


17.12.2011   

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C 370/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Repubblica d'Austria/Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commissione europea

(Causa C-47/10 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Artt. 87 CE e 88, nn. 2 e 3, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Motivi di annullamento invocabili - Nozione di «interessato» - Motivazione delle sentenze - Onere della prova - Misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale - Artt. 64 e 81 del regolamento di procedura del Tribunale)

2011/C 370/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl, agente, M. Núñez-Müller, J. Dammann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics (rappresentanti: J. Hofer e T. Humer, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher — Fleisch e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 30 giugno 2004, C(2004) 2037 def., relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette «AMA-Biozeichen» e «AMA-Gütesiegel» in Austria (GU 2005, C 105, pag. 30) — Erronea interpretazione della nozione di «riguardata direttamente e individualmente», contenuta dall'art. 263, quarto comma, TFUE — Violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione è obbligata ad avviare la procedura prevista dal detto articolo — Violazione delle norme relative all’onere della prova — Motivazione insufficiente della sentenza impugnata — Assenza delle necessarie misure istruttorie

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


17.12.2011   

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C 370/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

(Causa C-93/10) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, e 4 - Ambito di applicazione - Nozioni di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso» e di «attività economica» - Cessione di crediti in sofferenza - Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti - Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori)

2011/C 370/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Essen-NordOst

Resistente: GFKL Financial Services AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 2, punto 1, 4, 11, parte A, lett. a), e 13, parte B, lett. d), punti 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozioni di prestazioni di servizi a titolo oneroso e di attività economica — Cessione di crediti (factoring) — Riacquisto di crediti in sofferenza ad un prezzo calcolato sulla base del rischio di inadempimento dei debitori — Assunzione, da parte del cessionario, dell’onere di riscossione dei crediti e del rischio di inadempimento

Dispositivo

Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


17.12.2011   

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C 370/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 — Solvay SA/Commissione europea

(Causa C-109/10 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Mercato della soda nella Comunità - Abuso di posizione dominante - Violazione dei diritti della difesa - Accesso agli atti - Audizione dell’impresa)

2011/C 370/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: P. Foriers, F. Louis, R. Jafferali e A. Vallery, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, F. Castillo de la Torre, agenti, N. Coutrelis, avocate)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009, causa T-57/01, Solvay/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente diretta all’annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 82 [CE] — Concorrenza — Mercato della soda nella Comunità (ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda) — Abuso di posizione dominante — Violazione del diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole — Violazione dei diritti della difesa — Definizione preliminare errata del mercato geografico rilevante — Omessa motivazione — Circostanze eccezionali che dimostrano l’assenza di posizione dominante

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 17 dicembre 2009, causa T-57/01, Solvay/Commissione, è annullata.

2)

La decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE (COMP/33.133 — C: Carbonato di sodio — Solvay), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese tanto del giudizio di primo grado quanto del giudizio di impugnazione.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


17.12.2011   

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C 370/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 — Solvay SA/Commissione europea

(Causa C-110/10 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Mercato della soda nella Comunità - Intesa - Violazione dei diritti della difesa - Accesso agli atti - Audizione dell’impresa)

2011/C 370/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: P. Foriers, R. Jafferali, F. Louis e A. Vallery, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, F. Castillo de la Torre, agenti, N. Coutrelis, avocate)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009, causa T-58/01, Solvay/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente diretta all’annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 81 [CE] — Concorrenza — Mercato della soda nella Comunità — Intesa — Violazione del diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole — Violazione dei diritti della difesa

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 17 dicembre 2009, causa T-58/01, Solvay/Commissione, è annullata.

2)

La decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE (COMP/33.133 — B: Carbonato di sodio — Solvay, CFK), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese tanto del giudizio di primo grado quanto del giudizio d’impugnazione.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


17.12.2011   

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C 370/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-311/10) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2007/46/CE - Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - Omessa trasposizione nel termine prescritto - Trasposizione incompleta)

2011/C 370/20

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e Ł. Habiak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo comunicato alla Commissione europea tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che attuano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 48 di tale direttiva.

2)

Non avendo adottato, nel termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva 2007/46, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 48 della summenzionata direttiva.

3)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


17.12.2011   

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C 370/14


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Polonia

(Causa C-362/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/98/CE - Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - Trasposizione non corretta o mancata trasposizione di taluni articoli entro il termine impartito)

2011/C 370/21

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. La Pergola e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre correttamente nell’ordinamento giuridico polacco gli artt. 2-4, 6-8, nonché 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali articoli.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


17.12.2011   

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C 370/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

(Causa C-402/10) (1)

(Agricoltura - Regolamenti (CEE) nn. 3665/87 e 565/80 - Restituzioni all’esportazione - Restituzione pagata anticipatamente - Merci collocate in regime di deposito doganale - Assenza di contabilità di magazzino - Prova dell’esportazione delle merci - Acquisizione totale o parziale della restituzione relativa a tale esportazione - Obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito - Applicazione di una maggiorazione all’importo da rimborsare)

2011/C 370/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Groupe Limagrain Holding

Convenuto: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), letto in combinato disposto con le disposizioni di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5) — Collocazione delle merci in regime di deposito doganale ai fini dell’esportazione con prefinanziamento delle restituzioni — Rimborso delle somme percepite anticipatamente in assenza di una contabilità di magazzino delle merci — Condizioni di ritrasferimento

Dispositivo

1)

Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che la tenuta, in conformità alla disciplina doganale dell’Unione, di una contabilità di magazzino per i prodotti collocati sotto controllo doganale costituisce una condizione per il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione relativa a detti prodotti. Tuttavia, dubbi residui relativi all’esattezza di talune iscrizioni oppure relativi a discordanze nell’ambito di detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari, nei limiti in cui tali documenti siano giudicati soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti.

2)

Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che:

in quanto e nei limiti in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto controllo doganale, la prova che merci analoghe per quantità e natura a quelle previste nella dichiarazione di pagamento di un anticipo sono state esportate non è sufficiente perché l’importo della restituzione all’esportazione relativa a tali merci possa essere considerato acquisito nei confronti dell’esportatore;

nell’ipotesi in cui l’esportatore debba rimborsare, a causa di un inadempimento all’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per i prodotti collocati in regime di deposito doganale, in tutto o in parte, somme percepite a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione, si deve applicare all’indebito da rimborsare la maggiorazione del 20 % prevista dall’art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato, segnatamente, dal regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1708.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


17.12.2011   

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C 370/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica slovacca) — Tanoarch s.r.o./Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Causa C-504/10) (1)

(Fiscalità - IVA - Diritto alla detrazione - Cessione di una quota dei diritti su un’invenzione, detenuti da diverse imprese, ad un’impresa che ha già il diritto di utilizzare detta invenzione nella sua interezza - Pratica abusiva)

2011/C 370/23

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Tanoarch s.r.o.

Convenuta: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), e, in particolare, del suo art. 2, n. 1 — Cessione di una parte dei diritti su un’invenzione, detenuti da diverse imprese, ad un’impresa che ha già il diritto di utilizzare detta invenzione nella sua interezza — Esistenza eventuale di un diritto a detrarre l’imposta assolta a monte

Dispositivo

1)

Un soggetto passivo può, in linea di principio, avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, laddove il diritto nazionale applicabile consenta la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima.

2)

Compete al giudice del rinvio accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la prestazione di servizi di cui trattasi nella causa principale, l’esistenza o l’insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011.


17.12.2011   

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C 370/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Deli Ostrich NV/Belgische Staat

(Causa C-559/10) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Carne di cammello congelata, non proveniente da un allevamento - Classificazione nella sottovoce 0208 90 40 (altre carni di selvaggina) o 0208 90 95 (altre))

2011/C 370/24

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Deli Ostrich NV

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Carne di cammello non proveniente da un allevamento — Classificazione nella sottovoce 0208 90 40 (selvaggina) o 0208 90 95 (altre)?

Dispositivo

La nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che la carne di cammello deve essere classificata nella sottovoce 0208 90 40 come «altre carni di selvaggina» se i cammelli da cui proviene tale carne vivevano allo stato selvatico e sono stati oggetto di caccia.


(1)  GU C 55 del 19.02.2011.


17.12.2011   

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C 370/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-601/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

2011/C 370/25

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Chala e D. Tsagkaraki, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), nonché degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara — Contratto riguardante servizi complementari di registrazione catastale e di registrazione urbanistica — Comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, avendo stipulato, con la procedura negoziata e senza previa pubblicazione di un bando di gara, contratti di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica non compresi nel contratto iniziale concluso dai comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CE, coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, nonché gli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


17.12.2011   

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C 370/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 16 settembre 2011 — Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai e Viktória Csipai

(Causa C-472/11)

2011/C 370/26

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.

Convenute: Csaba Csipai e Viktória Csipai

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’operato di un giudice nazionale sia conforme all’art. 7, n. 1, della direttiva 93/13/CEE (1) ove, avendo rilevato l’esistenza di una clausola contrattuale abusiva, in mancanza di una domanda delle parti in tal senso, le informi che considera nulla la quarta frase della clausola 29 delle condizioni generali del contratto di prestito stipulato tra le parti della controversia. La nullità risulta dalla violazione di disposizioni di legge, ossia [degli artt.] 1, [n.] 1, lett. c), e 2, lett. j), del decreto governativo n. 18/1999 relativo alle clausole contrattuali abusive.

2)

In relazione alla prima questione, se tale giudice sia legittimato a invitare le parti della controversia a rendere una dichiarazione relativa alla detta clausola contrattuale, affinché possano essere tratte le conseguenze giuridiche connesse al suo carattere eventualmente abusivo e si raggiungano gli obiettivi previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13.

3)

Ove si configurino le circostanze precedentemente delineate, in fase di esame di una clausola contrattuale abusiva, se il giudice sia legittimato ad esaminare qualsiasi clausola contrattuale o possa soltanto soffermarsi su quelle clausole su cui la controparte del consumatore fonda la sua domanda.


(1)  Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


17.12.2011   

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C 370/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungheria) il 26 settembre 2011 — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

(Causa C-490/11)

2011/C 370/27

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: IBIS Srl

Convenuta: PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 45, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto, nell’ambito del procedimento di ricorso previsto al medesimo art. 45, può respingere l’istanza di exequatur di una decisione estera quando è stato fornito l’attestato cui si riferisce l’art. 54 del medesimo regolamento senza che ricorrano i presupposti previsti all’art. 66, n. 2, lett. a) o b), di tale regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa, come si debba interpretare l’art. 35, n. 3, del regolamento, con riferimento all’applicazione dell’art. 66 del medesimo regolamento.

3)

Se l’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento osti a che, sul fondamento dell’attestato rilasciato dal giudice di origine, venga respinta l’istanza di exequatur, qualora con la decisione in relazione alla quale è stato fornito l’attestato sia stata constatata l’esistenza di una clausola compromissoria.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


17.12.2011   

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C 370/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 23 settembre 2011 — Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

(Causa C-500/11)

2011/C 370/28

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Fruition Po Limited

Convenuto: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze in cui

a)

uno Stato membro stia considerando il riconoscimento di un organismo quale organizzazione di produttori ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200 (1);

b)

l’oggetto e lo statuto dell’organismo siano conformi ai requisiti di cui all’art. 11;

c)

i membri produttori dell’organismo ottengano tutti i servizi che devono essere loro forniti da un’organizzazione di produttori ai sensi dell’art. 11; e

d)

l’organismo abbia incaricato alcuni fornitori della prestazione di una parte sostanziale di tali servizi,

l’art. 11 anzidetto debba essere interpretato nel senso che impone all’organismo di esercitare un determinato controllo sui fornitori, conformemente al principio della certezza del diritto.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, quale sia il livello di controllo imposto dall’art. 11.

3)

In particolare, se l’organismo sia in possesso dell’eventuale livello di controllo imposto dall’art. 11 qualora

a)

i fornitori siano:

1)

una società partecipata al 93 % da membri dell’organismo; e

2)

una società partecipata al 50 % dalla prima società e il cui atto costitutivo preveda che le decisioni della società medesima debbano essere adottate all’unanimità;

b)

entrambe le società non siano soggette ad alcun obbligo contrattuale di rispettare le indicazioni ad esse impartite dall’organismo in relazione alle attività in questione; ma

c)

in forza dell’assetto delle partecipazioni sopra descritto, l’organismo e i fornitori agiscano su base consensuale.

4)

Se, ai fini della determinazione delle suddette questioni, rilevi il fatto che:

a)

all’epoca dei fatti, l’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1432 (2), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, prevedeva espressamente che «gli Stati membri stabiliscono le condizioni» alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei loro compiti;

b)

all’epoca dei fatti, gli Stati membri di cui alla prima questione non avevano stabilito tali condizioni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1432, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).


17.12.2011   

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C 370/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Lecce (Italia) il 13 ottobre 2011 — Procedimento penale a carico di Abdoul Khadre Mbaye

(Causa C-522/11)

2011/C 370/29

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Lecce

Parte nella causa principale

Abdoul Khadre Mbaye

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2 par. 2 lett. B della direttiva 2008/115/CE (1) osti alla possibilità di applicare la medesima direttiva anche in presenza della normativa interna (art. 10 bis T.U. 286/98) che sanziona la condizione di ingresso e soggiorno irregolare con la misura dell’espulsione sostitutiva della pena;

2)

se la direttiva comunitaria sul rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi osti alla possibilità di sanzionare penalmente la mera presenza dello straniero sul territorio nazionale in condizione di irregolarità, indipendentemente dal completamento della procedura amministrativa di rimpatrio prevista dalla legge interna e dalla stessa direttiva.


(1)  GU L 348, pag. 98.


17.12.2011   

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C 370/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia (Bulgaria) il 18 ottobre 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

(Causa C-528/11)

2011/C 370/30

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia

Parti

Ricorrente: Zuheyr Freyeh Halaf

Convenuta: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343 (1), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, debba essere interpretato nel senso che consente che uno Stato membro assuma la competenza a esaminare una domanda di asilo quando, in capo al richiedente asilo, non si riscontrano circostanze personali che giustifichino l’applicazione della clausola umanitaria di cui all’art. 15 di tale regolamento, e quando, in relazione allo Stato competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:

a)

negli atti dell’ufficio dell’Alto Commissario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sono indicati fatti e conclusioni da cui risulta che lo Stato membro competente per legge viola disposizioni di diritto dell’Unione in materia di asilo concernenti le condizioni di ammissione dei richiedenti asilo, l’accesso al procedimento o la qualità del procedimento di esame delle domande di asilo;

b)

lo Stato membro competente per legge non ha risposto a una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 343/2003, e tale regolamento non contiene disposizioni relative al rispetto del principio di solidarietà ai sensi dell’art. 80 TFUE.

2)

Se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, sia consentito che un giudice nazionale di uno Stato membro dinanzi al quale, sulla base di allegazioni relative alla violazione del diritto dell’Unione in materia di asilo nello Stato membro competente secondo l’art. 3, n. 1, di tale regolamento, viene chiesta l’applicazione del regolamento, esamini la violazione di tale diritto e le conseguenze che ne derivano per i diritti del richiedente asilo conferitigli dal diritto dell’Unione in caso di un suo trasferimento nello Stato membro competente, senza che la Corte di giustizia dell’Unione europea abbia accertato una violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione da parte di tale Stato membro nel corso di un procedimento previsto dal diritto dell’Unione.

In caso di soluzione affermativa della questione precedente, si chiede di risolvere anche le questioni seguenti relative alla fissazione di criteri per la sussistenza di una violazione del diritto dell’Unione.

Se si debbano prendere in considerazione soltanto violazioni sostanziali del diritto dell’Unione, e quali criteri il giudice nazionale debba utilizzare per accertare tali violazioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 343/2003 di cui si chiede l’interpretazione.

Se una violazione del diritto dell’Unione in materia di asilo sia da considerarsi sostanziale solo qualora abbia come conseguenza la violazione di uno qualsiasi dei diritti conferiti al richiedente asilo dal diritto dell’Unione, ovvero se essa debba essere intesa restrittivamente come violazione del diritto di asilo ai sensi dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Qualora, in base ai criteri e ai principi generali del diritto dell’Unione, non sussista alcun fondamento giuridico per accogliere la domanda di asilo dell’interessato, se debbano essere esaminate soltanto le violazioni delle condizioni di ammissione dei richiedenti asilo nello Stato membro competente per legge.

3)

Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’art. 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all’art. 2, lett. c), e con il dodicesimo «considerando» del regolamento n. 343/2003.

4)

Se l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che consente a un giudice nazionale di uno Stato membro di considerare smentita la presunzione del rispetto dei principi del non respingimento e dello Stato sicuro ai sensi del secondo «considerando» di tale regolamento relativamente allo Stato membro competente, quando ciò non sia stato accertato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dovendosi tenere in considerazione quanto segue:

le funzioni di controllo riconosciute all’Ufficio dell’UNHCR, derivanti dall’obbligo disposto dall’art. 78, n. 1, TFUE di rispettare gli strumenti di diritto internazionale in materia di asilo ed espressamente previste dall’art. 21 della direttiva del Consiglio 1 dicembre 2005, 2005/85/CE (2), recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

i fatti e le conclusioni indicati negli atti dell’Ufficio dell’UNHCR da cui risulta che lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 viola disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di asilo.

5)

Se l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 in combinato disposto con l’art. 78, n. 1, TFUE, che dispone l’obbligo di rispettare gli strumenti di diritto internazionale in materia di asilo, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, nel procedimento per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003, a chiedere all’Ufficio dell’UNHCR di emettere un parere, qualora negli atti di tale ufficio siano indicati fatti e conclusioni da cui risulta che lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 viola disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di asilo.

In caso di soluzione affermativa di tale questione, si chiede di risolvere anche la questione seguente:

Se, qualora non si ottemperi al dovere di chiedere il parere dell’Ufficio dell’UNHCR, tale circostanza integri una violazione sostanziale della procedura per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 343/2003 nonché una violazione del diritto ad una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce dell’art. 21 della direttiva 2005/85, che prevede il diritto di tale Ufficio di emettere un parere in sede di esame delle singole domande.


(1)  GU L 50, pag. 1.

(2)  GU L 326, pag. 13.


17.12.2011   

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C 370/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 17 settembre 2011 — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-529/11)

2011/C 370/31

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrenti: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

1)

Se, affinché un genitore possa essere qualificato «affidatario» in maniera da beneficiare di un diritto di soggiorno derivato dal fatto che un figlio di età superiore ai 21 anni esercita il diritto di accesso all’istruzione ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 [ora art. 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 (1)], il figlio debba i) dipendere da tale genitore, ii) convivere con esso e iii) riceverne sostegno emotivo.

2)

Se, per poter godere di tale diritto di soggiorno derivato, il genitore non debba necessariamente dimostrare la sussistenza di tutte le tre circostanze sopraindicate ma possa limitarsi a una soltanto ovvero a due di esse.

3)

Riguardo al punto ii) supra, se possa ritenersi salvo il concetto di residenza nei confronti di un figlio adulto studente e convivente con il proprio genitore — ovvero con i propri genitori — anche qualora il suddetto figlio non conviva con il proprio genitore o i propri genitori per la durata del corso di studi (a eccezione delle vacanze e di qualche fine settimana).

4)

Riguardo al punto iii) supra, se il sostegno emotivo del genitore debba essere di natura specifica (ossia ravvicinato o fisicamente immediato) oppure se è sufficiente che si tratti di un normale legame emotivo tra un genitore e un figlio adulto.

5)

Se, qualora una persona abbia goduto di un diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 [ora art. 10 del regolamento (UE) n. 492/2011] per un periodo ininterrotto superiore a cinque anni, tale diritto consenta di acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi del Capo IV della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (2) (in prosieguo: «la direttiva cittadini») sul «diritto di soggiorno permanente» e quindi di ottenere la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 19 della medesima direttiva.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2011, n. 492, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1)

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)


17.12.2011   

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C 370/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (Italia) il 21 ottobre 2011 — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitaneria di Porto di Genova

(Causa C-537/11)

2011/C 370/32

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra

Convenuta: Capitaneria di Porto di Genova

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 bis della direttiva 1999/32/CE (1), come modificato dalla direttiva 2005/33/CE (2), adottata anche alla luce dell’entrata in vigore dell’Allegato VI alla Convenzione MARPOL, debba essere interpretato, in ossequio al principio internazionale di buonafede ed al principio di leale collaborazione tra Comunità e Stati Membri, nel senso che il limite dell’1,5 % m/m di zolfo nei carburanti per uso marittimo previsto dal medesimo articolo non si applichi alle navi battenti bandiera di uno stato non UE contraente la convenzione MARPOL 73/78, allorquando esse si trovano nel porto di uno Stato membro, anch’esso contraente l’Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78;

2)

Qualora l’art. 4 bis della direttiva 1999/32/CE, come modificato dalla direttiva 2005/33/CE, non debba essere interpretato nel senso di cui al quesito n. 1), se il citato articolo, laddove prevede il limite dell’1,5 % m/m del contenuto di zolfo dei combustibili per il carburante utilizzato da navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o per un porto comunitario, anche se battenti la bandiera di uno Stato non UE, contraente la convenzione MARPOL, Allegato VI, in forza del quale, al di fuori delle aree SECA, si applica il limite del 4,5 % m/m di zolfo, sia illegittimo per essere posto in contrasto con il principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda, nonché con il principio di leale collaborazione tra Comunità e Stati Membri, costringendo gli Stati Membri che hanno ratificato e stipulato l’Allegato VI, a venire meno agli obblighi assunti nei confronti degli altri Stati Contraenti l’Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78;

3)

Se la nozione «servizio di linea» di cui all’art. 2, punto 3, octies, della direttiva 1999/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE, debba essere interpretata nel senso che tra le navi esercenti «servizio di linea» si annoverino anche le navi da crociera.


(1)  GU L 121, pag. 13

(2)  GU L 191, pag. 59


17.12.2011   

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C 370/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 21 ottobre 2011 — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara

(Causa C-539/11)

2011/C 370/33

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ottica New Line di Accardi Vincenzo

Convenuto: Comune di Campobello di Ma zara

Controinteressata: Fotottica Media Vision di Luppino Natale Fabrizio e c. s.n.c.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi debba essere interpretato nel senso che corrisponde a un motivo imperativo di interesse generale, correlato alla esigenza di tutelare la salute umana, una disciplina interna — nella specie, l’art. 1 della legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 — che subordini l’insediamento degli esercizi di ottica sul territorio di uno Stato membro (nella specie, su parte di detto territorio) a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi, limiti che in astratto configurerebbero una violazione delle fondamentali libertà sopra richiamate;

2)

in caso di risposta affermativa alla precedente questione, se alla stregua del diritto dell’Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l’altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l’insediamento di esercizi di ottica sul territorio regionale, siano da reputarsi adeguati al raggiungimento dell’obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato;

3)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se, alla stregua del diritto dell’Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l’altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l’insediamento sul territorio regionale di esercizi di ottica, siano proporzionati, ossia non eccessivi rispetto al raggiungimento dell’obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato.


Tribunale

17.12.2011   

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C 370/22


Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio

(Causa T-274/07) (1)

(Dumping - Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina - Status di impresa che opera in economia di mercato - Diritti della difesa - Offerta vincolante sul prezzo - Trattamento riservato dell’identità dei denuncianti)

2011/C 370/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (Quzhou, Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e avv. Y. Melin)

Convenuto: Consiglio (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor, ed E. McGovern, barrister)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti); Vale Mill (Rochdale) Ltd (Rochdale, Regno Unito); Pirola SpA (Mapello, Italia); e Colombo New Scale SpA (Rovagnate, Italia) (rappresentanti: G. Berrisch e G. Wolf, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12), in quanto istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente

Dispositivo

1)

Gli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, sono annullati in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dalla Zhejiang Harmonic Hardware Products.

3)

La Commissione europea, la Vall Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA e la Colombo New Scale SpA sopporteranno le loro spese.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


17.12.2011   

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C 370/22


Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Walton/Commissione

(Causa T-37/08) (1)

(Esecuzione del bilancio - Recupero - Compensazione di crediti - Effetto retroattivo - Sentenza del Tribunale che condanna la Commissione a versare un risarcimento maggiorato degli interessi - Credito certo, liquido ed esigibile)

2011/C 370/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: D. Beard, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2007, che dispone il recupero, mediante compensazione, di un importo pari a EUR 36 551,58, ad essa dovuto dal ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 16 novembre 2007 è annullata nella parte in cui include interessi sorti dopo il 12 luglio 2007 negli importi presi in considerazione per la compensazione.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


17.12.2011   

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C 370/22


Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione

(Causa T-348/08) (1)

(Aiuti di Stato - Costruzione navale - Aiuto accordato dalle autorità greche sotto forma di garanzia d’indennizzo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Nozione di aiuto di Stato - Imputabilità allo Stato - Risorse statali - Criterio dell’investitore privato)

2011/C 370/36

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Chaidari, Grecia), Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (Kiel, Germania) e ThyssenKrupp Marine Systems AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Soltész e C. von Köckritz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, M. Konstantinidis e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Trapeza Peiraios AE [Banca del Pireo] (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti S. Pappas, I. Ktenidis e C. Apalagaki)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 16 della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2009/610/CE, sulle misure C-16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards (GU 2009, L 225, pag. 104)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou, Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH e ThyssenKrupp Marine Systems AG sopporteranno, oltre alle loro proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e da Trapeza Peiraios AE.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


17.12.2011   

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C 370/23


Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Idromacchine e a./Commissione

(Causa T-88/09) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale - Menzioni lesive di una società terza - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Obbligo di rispetto del segreto professionale - Danni morali - Danni materiali - Nesso causale - Interessi moratori e compensativi)

2011/C 370/37

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Idromacchine Srl (Porto Marghera); Alessandro Capuzzo (Mirano); e Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto) (rappresentanti: avv.ti W. Viscardini e G. Donà)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e E. Righini, agenti, assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)

Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di informazioni menzognere lesive dell’immagine e della reputazione della Idromacchine nella decisione della Commissione 30 dicembre 2004, C(2002) 5426 def., «Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) — Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica — Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]»

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a versare alla Idromacchine Srl la somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale da quest’ultima subito.

2)

La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi compensativi, a partire dal 18 febbraio 2005 fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

3)

La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento completo di detta somma, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

4)

Per il resto, il ricorso è respinto.

5)

La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Idromacchine, del sig. Alessandro Capuzzo e del sig. Roberto Capuzzo, che sopporteranno un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


17.12.2011   

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C 370/23


Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Esprit International/UAMI — Marc O'Polo International (Rappresentazione di una lettera su una tasca)

(Causa T-22/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una lettera su una tasca - Marchio nazionale figurativo anteriore rappresentante una lettera - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 370/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Esprit International LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Treis e E.-M. Strobel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marc O'Polo International GmbH (Stephanskirchen, Germania) (rappresentanti: A. Gaul, V. Spitz, T. Golda e S. Kirschstein-Freund, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 novembre 2009 (procedimento R 1666/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Marc O’Polo International GmbH e la Esprit International LP

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Esprit International LP è condannata alle spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


17.12.2011   

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C 370/24


Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Ben Ri Electrónica/UAMI — Sacopa (LT LIGHT–THECNO)

(Causa T-143/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LT LIGHT-TECNO - Marchio comunitario figurativo anteriore LT - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 370/39

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ben Ri Electrónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A.I. Alejos Cutuli)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sacopa, SAU (Sant Jaume de Llierca, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 1625/2008-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ben-Ri Electrónica, SA e la Sacopa, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 febbraio 2010 (procedimento R 1625/2008-4), è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Ben-Ri Electrónica, SA.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


17.12.2011   

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C 370/24


Sentenza del Tribunale 10 novembre 2011 — Three-N-Products Private/UAMI — Shah (AYUURI NATURAL)

(Causa T-313/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AYUURI NATURAL - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori AYUR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 370/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sheilesh Shah (Wembley, Regno Unito) e Akhil Shah (Wembley) (rappresentante: M. Chapple, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 1o giugno 2010 (procedimento R 1005/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Three-N-Products Private Ltd e S. Shah, A. Shah e M. M. Shah

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o giugno 2010 (procedimento R 1005/2009-4) è annullata;

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese della Three-N-Products Private Ltd.

3)

Sheilesh Shah e Akhil Shah sopporteranno le loro spese nonché le spese indispensabili sostenute dalla Three-N-Products Private Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


17.12.2011   

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C 370/25


Ordinanza del Tribunale 21 ottobre 2011 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commissione

(Causa T-335/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Programma MEDA I - Accordo di finanziamento specifico - Mandato conferito all’Unione europea per recuperare crediti dovuti da un terzo al Regno del Marocco - Nota di addebito - Lettera di sollecito - Atti indissociabili dal contratto - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

2011/C 370/41

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE (Porto, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. M. Rouchaud-Joët e S. Delaude, agenti, assistiti dall’avv. R. Faria da Cunha)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della nota di addebito n. 3230905272 emessa dalla Commissione il 12 giugno 2009 e, dall’altro, della lettera 3 agosto 2009 con la quale la Commissione ha ordinato il pagamento della somma reclamata tramite la nota di addebito nonché dei relativi interessi di mora.

Dispositivo

1)

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


17.12.2011   

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C 370/25


Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)

(Causa T-497/11)

2011/C 370/42

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 luglio 2011, procedimento R 370/2011-2;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI e nell’ambito del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EURO AUTOMATIC PAIEMENT», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38, 42 e 45

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo.


17.12.2011   

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C 370/25


Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Luxembourg Patent Co./UAMI — DETEC (FIREDETEC)

(Causa T-527/11)

2011/C 370/43

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Luxembourg Patent Co. SA (Lintgen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL (DETEC) (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 luglio 2011, procedimento R 736/2010-4, nella parte in cui ha accolto l’opposizione avverso la domanda di marchio della ricorrente per «estintori; estintori (attrezzature) che individuano ed estinguono automaticamente e autonomamente il fuoco», della classe 9, e «Messa a punto di estintori, di materiali per estinguere il fuoco e di apparecchi per estinguere il fuoco», della classe 42; e

condannare il convenuto e — eventualmente — la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare congiuntamente e solidalmente tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FIREDETEC», per prodotti delle classi 1, 9, 17 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4904389

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1759982 del marchio figurativo «DETEC», per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1759983 del marchio figurativo «DETEC», per servizi della classe 37; registrazione comunitaria n. 3813219 del marchio figurativo «DETEC Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL», per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 45

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente l’esistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio contrapposto.


17.12.2011   

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C 370/26


Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — ALOUMINION/Commissione

(Causa T-542/11)

2011/C 370/44

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alouminion A.E. (Maroussi, Grecia) (rappresentanti: G. Dellis e N. Korogiannákis, dikigori)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2011, C(2011) 4916 def., relativa all’aiuto di Stato n. C 2/2010 (ex NN 62/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore della Alouminion tis Elladas A.E.,

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede, in base all’art. 263, n. 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), l’annullamento, con le conseguenze di cui all’art. 266, n. 1, TFUE, della decisione della Commissione europea 13 luglio 2011, C(2011) 4916 def., n. C 2/2010 (ex NN 62/2009), (in prosieguo: la «decisione»), sulla concessione di aiuti di Stato all’impresa Alouminion tis Elladas.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere sei motivi di annullamento:

violazione dell’art. 1 del regolamento n. 659/1999 e violazione delle regole sulla ripartizione delle competenze tra la Commissione ed i giudici nazionali nonché del diritto alla tutela giurisdizionale. La Commissione ha valutato le circostanze di fatto in maniera manifestamente erronea, ha tenuto conto di elementi manifestamente errati ed ha palesemente commesso un errore di diritto qualificando come «nuovo» il supposto aiuto. La misura controversa è stata adottata in forza di un regime identico a quello dell’asserito aiuto e la decisione contestata della Commissione è insufficientemente motivata;

violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato l’esistenza di un vantaggio, non ha applicato il criterio dell’imprenditore privato e non ha esaminato il ricorrere delle ragioni commerciali oggettive che giustificano la tariffa convenzionale del 1960;

violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato la selettività dell’aiuto, nonostante l’obbligo per la DEI (Dimosia Epichirisi Ilektrismu, ente nazionale elettrico) di fissare in modo uniforme le tariffe per categorie di consumatori uniformi ed in modo diverso per categorie di consumatori diversi, a seconda del grado di differenziazione di queste ultime;

violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato l’alterazione degli scambi degli Stati membri e l’incidenza sui medesimi, benché la ricorrente non ottenga alcun vantaggio rispetto alle altre imprese di alluminio date le caratteristiche uniformi dell’alluminio e la pubblicità dei prezzi fissati nel listino di borsa;

metodologia errata nel calcolare l’entità del presunto vantaggio;

violazione dell’obbligo di motivazione e

violazione del principio del legittimo affidamento in ragione della posizione precedente della Commissione secondo cui la fissazione convenzionale delle tariffe da parte della DEI a favore della ricorrente non costituiva un aiuto di Stato illegittimo, nonché dei diritti della difesa della ricorrente.


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/27


Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — Assaad/Consiglio

(Causa T-550/11)

2011/C 370/45

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nizar Assaad (Damasco) (rappresentanti: G. Martin, Solicitor, M. Lester e A. Sutton, Barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nonché la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’allegato alla decisione 9 maggio 2011, 2011/273/PESC (1), e all’allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442 (2).

In subordine, e senza pregiudizio per la domanda principale, disporre la soppressione delle parole «finanzia gli Shabiha nella regione di Latakia» inserite nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 843/2011 e nella decisione di esecuzione del Consiglio 2011/515/PESC, e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti umani fondamentali del ricorrente, quali i diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto:

Il ricorrente non è stato informato anticipatamente della sua inclusione negli atti impugnati e non è stato neppure informato nel momento in cui gli atti impugnati sono stati promulgati;

Il ricorrente non è stato informato delle imputazioni che gli sono state ascritte, né della sua prevista inclusione in tali atti, e non gli è stata data la possibilità di essere sentito in un procedimento in cui le imputazioni nei suoi confronti potessero essere esposte, discusse e sottoposte a prova rigorosa; e

Gli atti controversi non prevedono alcun procedimento per comunicare al ricorrente le prove su cui si è basata la decisione di congelare i suoi beni, né per consentirgli replicare efficacemente in ordine a tali prove dinanzi ad un tribunale competente a verificare le sue osservazioni e le prove nei suoi confronti.

2)

Secondo motivo, secondo il quale il convenuto non ha fornito al ricorrente una sufficiente motivazione per la sua inclusione, in quanto:

Non gli è stata comunicata alcuna motivazione prima della pubblicazione degli atti impugnati;

le «ragioni per l’inclusione» non forniscono al ricorrente informazioni sufficienti per consentirgli di conoscere le ragioni per le quali il convenuto ritiene che il ricorrente debba essere incluso, e

non vi è alcuna indicazione quanto alle ragioni per le quali si ritiene che il ricorrente sia responsabile per la repressione di civili in Siria.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, senza giustificazione né proporzionalità, dei diritti fondamentali del ricorrenze, in particolare del suo diritto alla proprietà, del diritto ad esercitare un’attività economica, alla reputazione e alla vita privata e familiare, in quanto:

gli atti impugnati hanno un impatto rilevante e di lunga durata sui suoi diritti fondamentali; e

l’applicazione degli atti impugnati è ingiustificata in relazione alla ricorrente, mentre il convenuto non ha dimostrato che il congelamento totale dei beni e il divieto di spostamento siano il mezzo meno oneroso per garantire un qualsiasi obiettivo legittimo, né ha dimostrato che il danno al ricorrente e alla sua famiglia sia giustificato e proporzionato.

4)

Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione commesso dal convenuto nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente, in quanto:

sembra che non sia stata svolta alcuna valutazione da parte del convenuto in merito alla possibilità di dichiarare il ricorrente responsabile per la violenta repressione contro la popolazione civile in Siria;

in subordine, qualora una siffatta valutazione sia stata svolta, e nei limiti in cui il ricorrente è in grado di formulare osservazioni a tal proposito, il convenuto ha commesso un errore concludendo che era giustificato includere il ricorrente nelle misure restrittive.


(1)  Decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 121, pag. 11).

(2)  Regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1).


17.12.2011   

IT

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C 370/28


Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — BSI/Consiglio

(Causa T-551/11)

2011/C 370/46

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Italia) (rappresentanti: S. Baratti e M. Farneti, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente del fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6).

Dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’art. 277 TFUE, il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’art. 277 TFUE, il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Condannare il Consiglio al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 ex art. 263 TFUE, in quanto giuridicamente e logicamente fondato sul Regolamento (CE) n. 1225/2009 e sul Regolamento (CE) n. 91/2009, dei quali si invoca l’inapplicabilità, ai sensi dell’art. 277, per i seguenti motivi:

1)

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del Regolamento (CE) n. 1225/2009 e conseguentemente del Regolamento (CE) n. 91/2009, per violazione di legge, per contrasto con gli artt. 6(10) e 9(2) dell’Accordo Antidumping OMC nella parte in cui impone un dazio a livello nazionale per i fornitori localizzatati in paesi non retti da un’economia di mercato che non dimostrano di soddisfare i requisiti dell’art. 9(5) del Regolamento (CE) n. 1225/2009.

2)

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del Regolamento (CE) n. 91/2009 per motivazione insufficiente e manifesto errore di valutazione, avendo la Commissione erroneamente subordinato la concessione del trattamento individuale alla dimostrazione da parte dei produttori cinesi della sussistenza dei requisiti previsti dell’art. 9(5) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, in contrasto con gli artt. 6(10) e 9(2) dell’Accordo Antidumping OMC.

3)

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’interpretazione utilizzata dal Regolamento (CE) n. 91/2009 della nozione di «proporzione maggioritaria» di industria comunitaria di cui all’art. 4(1) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, per violazione di legge, in quanto in contrasto con gli artt. 4(1) e 3(1) dell’Accordo Antidumping OMC, oltre che per manifesto errore di valutazione.

4)

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità del Regolamento (CE) n. 91/2009 per violazione di legge, per contrasto con gli artt. 2(4), 6(2) e (4) dell’Accordo Antidumping OMC e con gli artt. 2(10), 6(8), 20(2) e (4) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, nonché per manifesto errore di valutazione, avendo la Commissione determinato il margine di dumping sulla base di un confronto inappropriato tra valore normale e prezzo all’esportazione, e non avendo tempestivamente comunicato ai produttori della Repubblica popolare cinese le informazioni necessarie a garantire l’esercizio dei diritti della difesa.

5)

Inoltre, la parte ricorrente invoca l’illegittimità del Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, in quanto autonomamente viziato da carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, non avendo la Commissione fornito informazioni circa il valore dei prezzi medi delle esportazione, i prodotti e le categorie merceologiche sulla base delle quali è stato determinato il valore normale e il margine di dumping così calcolato.


17.12.2011   

IT

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C 370/28


Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/11)

2011/C 370/47

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea che nega di eseguire i pagamenti dovuti alla ricorrente, disponendo invece il recupero dell’importo già versato nel contesto dell’esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera in data 8 agosto 2011 (Rif.: C&F/2011/D/001101), e la nota di debito allegata a tale lettera;

annullare le pertinenti decisioni successive della convenuta;

condannare la convenuta all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nel contesto del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un presunto errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nel decidere che la ricorrente dovrebbe rimborsare un determinato importo invece di ottenere il pagamento dell’importo dovuto per il lavoro eseguito, approvato e convalidato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla presunta errata interpretazione, da parte della convenuta, del fondamento giuridico e del diritto di recuperare l’importo richiesto, con conseguente violazione dell’art. 79 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (1), in quanto la ricorrente non avrebbe tenuto conto della conferma riportata sulle schede orarie degli esperti della ricorrente e del volume di lavoro fornito da questi ultimi e correttamente convalidato, tanto più che non erano stati espressi commenti sul lavoro effettuato in tempore non suspecto.

3)

Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, del principio del buon andamento dell’amministrazione, della buona fede, e del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la convenuta:

ha negato il pagamento di importi dovuti per il lavoro convalidato e accettato;

non ha informato la ricorrente, in tempo debito, dei dubbi sorti relativamente all’obbligo di pagare alla ricorrente gli importi verificati dal revisore;

ha incoraggiato la ricorrente, che presumeva che sarebbe stata pagata, a continuare a prestare il proprio lavoro per 12 mesi e a fornire servizi.

4)

Quarto motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’obbligo di motivazione, nonché dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto la convenuta avrebbe negato il pagamento di importi dovuti, disponendo invece il recupero presso la ricorrente di un determinato importo, senza fornire analisi né giustificazioni della propria decisione in ordine al relativo importo.

5)

Quinti motivo, vertente sul presunto sviamento di potere costituito dall’esecuzione della decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/29


Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — Elsid e a./Commissione

(Causa T-557/11)

2011/C 370/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elsid SA (Titu, Romania), ESD-SIC BV (Delfzijl, Paesi Bassi), ESK-SIC GmbH (Frechen, Germania) e Navarro SIC, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. B. Evtimov)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 24 agosto 2011, C(2011) 5934 def., recante rigetto della domanda di avvio del riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio in provenienza dalla Repubblica popolare cinese;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, sottolineando l’errata applicazione dell’art. 11, n. 2, del regolamento di base (1), le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla presunta violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 5, n. 4, TUE. Parallelamente, o in subordine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha compiuto errori manifesti di valutazione nell’applicare norme sulle prove più elevate di quelle sufficienti per l’accettazione di una richiesta di riesame in previsione della scadenza di misure.

2)

Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Parallelamente, o in subordine, le ricorrenti affermano che la Commissione ha compiuto errori manifesti di valutazione nel ritenere che le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti non fossero paragonabili ai prodotti dell’industria dell’Unione nell’Unione europea e concludendo erroneamente che il prezzo all’esportazione cinese verso gli Stati Uniti, più basso dei prezzi dell’industria dell’Unione nell’Unione europea, non avrebbe probabilmente provocato la reiterazione del dumping e del pregiudizio.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).