ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.362.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 362/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2011/C 362/02 |
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2011/C 362/03 |
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2011/C 362/04 |
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2011/C 362/05 |
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2011/C 362/06 |
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2011/C 362/07 |
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2011/C 362/08 |
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2011/C 362/09 |
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2011/C 362/10 |
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2011/C 362/11 |
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2011/C 362/12 |
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2011/C 362/13 |
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2011/C 362/14 |
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2011/C 362/15 |
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2011/C 362/16 |
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2011/C 362/17 |
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2011/C 362/18 |
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2011/C 362/19 |
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2011/C 362/20 |
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2011/C 362/21 |
Causa C-517/11: Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica |
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2011/C 362/22 |
Causa C-520/11: Ricorso proposto l’11 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese |
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Tribunale |
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2011/C 362/23 |
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2011/C 362/24 |
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2011/C 362/25 |
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2011/C 362/26 |
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2011/C 362/27 |
Causa T-528/11: Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER) |
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2011/C 362/28 |
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2011/C 362/29 |
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2011/C 362/30 |
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2011/C 362/31 |
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2011/C 362/32 |
Causa T-447/07: Ordinanza del Tribunale 19 ottobre 2011 — Scovill Fasteners/Commissione |
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2011/C 362/33 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2011/C 362/34 |
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2011/C 362/35 |
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2011/C 362/36 |
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2011/C 362/37 |
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2011/C 362/38 |
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2011/C 362/39 |
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2011/C 362/40 |
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2011/C 362/41 |
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2011/C 362/42 |
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2011/C 362/43 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/1 |
2011/C 362/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Antoine Boxus, Willy Roua (causa C-128/09), Guido Durlet e a. (causa C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (causa C-130/09), Philippe Daras (causa C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (cause C-134/09 e C-135/09), Bernard Page (causa C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (causa C-135/09)/Région wallonne
(Cause riunite da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09) (1)
(Valutazione dell’impatto ambientale di progetti - Direttiva 85/337/CEE - Ambito di applicazione - Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo)
2011/C 362/02
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Antoine Boxus, Willy Roua (causa C-128/09), Guido Durlet e a. (causa C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (causa C-130/09), Philippe Daras (causa C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (cause C-134/09 e C-135/09), Bernard Page (causa C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (causa C-135/09)
Convenuta: Région wallonne
con l’intervento di: Société régionale wallonne du transport (SRWT) (cause C-128/09 e C-129/09), Infrabel SA (cause C-130/09 e C-131/09), Société wallonne des aéroports (SOWEAR) (causa C-135/09)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione degli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli artt. 6 e 9 della convenzione di Aarhus 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1) — Questione del riconoscimento, come atti legislativi nazionali specifici, di talune concessioni «confermate» mediante legge regionale per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — Assenza del diritto a rimedi giuridici completi avverso una decisione che autorizza progetti che possono avere un notevole impatto ambientale — Facoltatività o obbligatorietà della sussistenza di un diritto del genere — Opere di sistemazione delle infrastrutture che prevedono il prolungamento della pista dell’aeroporto Liegi-Bierset
Dispositivo
1) |
L’art. 1, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35. |
2) |
L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, e l’art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:
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10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-284/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo - Tassazione dei dividendi - Dividendi distribuiti alle società aventi sede sul territorio nazionale e alle società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo - Differenza di trattamento)
2011/C 362/03
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Blaschke, agenti, nonché H. Kube, professore)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 56 CE e dell'art. 40 dell’Accordo SEE — Normativa nazionale che esenta totalmente dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati dalle società figlie alle società madri aventi sede sul territorio nazionale, mentre per le società madri aventi sede in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo subordina tale esenzione totale alla condizione del raggiungimento della soglia minima di partecipazione della società madre nel capitale della società figlia, quale stabilita nella direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6)
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri, nel caso in cui la percentuale di partecipazione di una società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE. |
2) |
La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in Islanda e in Norvegia a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 40 dell’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo. |
3) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA
(Causa C-396/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro - Nozione di «dipendenza»)
2011/C 362/04
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Bari
Parti
Ricorrente: Interedil Srl, in liquidazione
Convenuti: Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Bari — Interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Centro degli interessi principali del debitore — Presunzione della sede statutaria — Stabilimento in un altro Stato membro — Nozioni comunitarie o nazionali
Dispositivo
1) |
Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. |
2) |
La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione. |
3) |
Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:
|
4) |
La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione. |
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Realchemie Nederland BV/Bayer Cropscience AG
(Causa C-406/09) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Nozione di «materia civile e commerciale» - Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda - Direttiva 2004/48/CE - Diritti di proprietà intellettuale - Lesione di tali diritti - Misure, procedure e mezzi di ricorso - Condanna - Procedura di exequatur - Spese giudiziarie relative a tale procedura)
2011/C 362/05
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Realchemie Nederland BV
Convenuta: Bayer Cropscience AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) e dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Nozione di materia civile e commerciale — Violazione del divieto pronunciato da una decisione giudiziaria tedesca di importare e di commercializzare in Germania taluni pesticidi — Ammenda — Esecuzione della decisione che la infligge — Procedimento di esecuzione relativo alle decisioni emesse all’estero sulle spese in materia di penalità o ammende per violazione del divieto di ledere un diritto di proprietà intellettuale
Dispositivo
1) |
La nozione di «materia civile e commerciale», che figura all’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale. |
2) |
Le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. |
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-549/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti concessi a favore degli acquacoltori e dei pescatori - Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune - Obbligo di recupero senza indugio degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili nonché di informarne la Commissione - Mancata esecuzione - Impossibilità assoluta di esecuzione)
2011/C 362/06
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e K. Walkerová, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 14 luglio 2004, 2005/239/CE, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (GU 2005, L 74, pag. 49) — Obbligo di procedere senza indugio al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune e di informarne la Commissione
Dispositivo
1) |
La Repubblica francese, non avendo dato esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione della Commissione 14 luglio 2004, 2005/239/CE, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori, procedendo, presso i rispettivi beneficiari, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dagli artt. 2 e 3 della decisione medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 288, quarto comma, TFUE e 4, della decisine stessa. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Oliver Brüstle/Greenpeace eV
(Causa C-34/10) (1)
(Direttiva 98/44/CE - Art 6, n. 2, lett. c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione dell’«utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» - Nozioni di «embrione umano» e di «utilizzazione a fini industriali o commerciali»)
2011/C 362/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Oliver Brüstle
Convenuto: Greenpeace eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, nn. 1 e 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13) — Ottenimento, a fini di ricerca scientifica, di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umani ricavate dalla blastocisti, che abbia già perso la sua capacità di svilupparsi diventando un essere umano — Eventuale esclusione della brevettabilità di tale procedimento in quanto «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» — Nozione di «embrione umano» e di «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali»
Dispositivo
1) |
L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:
|
2) |
L’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto. |
3) |
L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani. |
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danfoss A/S, Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet
(Causa C-94/10) (1)
(Imposte indirette - Accise sugli oli minerali - Incompatibilità con il diritto dell’Unione - Mancato rimborso dell’accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l’accisa)
2011/C 362/08
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrenti: Danfoss A/S, Sauer-Danfoss ApS
Convenuto: Skatteministeriet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione del diritto dell’Unione in materia di ripetizione dell’indebito e delle condizioni per il risarcimento del danno causato ai singoli — Accisa riscossa in violazione del regime di accisa armonizzata introdotto dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) e dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12) — Accisa illegittimamente pagata allo Stato da società petrolifere che hanno venduto oli colpiti da accisa, pur includendo l’accisa nel prezzo dei prodotti — Mancata restituzione dell’accisa da parte dello Stato agli acquirenti degli oli in quanto essi non l’avevano pagata allo Stato — Rifiuto di risarcire il danno causato agli acquirenti degli oli dall’accisa illegittima per mancanza di danno diretto e di un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito
Dispositivo
Le norme del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che:
1) |
uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest’ultimo dell’imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile; |
2) |
uno Stato membro può respingere una domanda di risarcimento presentata dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso un’imposta indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso causale diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti del soggetto passivo e purché il risarcimento, da parte di quest’ultimo, del danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile. |
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt
(Causa C-123/10) (1)
(Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 - Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni - Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 - Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa - Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 - Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento - Ambito di applicazione della direttiva - Discriminazione indiretta delle donne - Giustificazione - Insussistenza)
2011/C 362/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Waltraud Brachner
Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) — Rivalutazione delle pensioni — Discriminazione indiretta delle donne — Normativa nazionale che prevede per una categoria di persone che percepiscono una pensione inferiore al reddito minimo, composta in maggioranza da donne, un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello previsto per le pensioni di importo più elevato
Dispositivo
1) |
L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, della stessa. |
2) |
L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in mancanza di elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dicharare che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile. |
3) |
L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008. |
10.12.2011 |
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C 362/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Greenstar-Kanzi Europe NV/Jean Hustin, Jo Goossens
(Causa C-140/10) (1)
(Regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 - Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 - Principio di esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Contratto di licenza - Azione per infrazione nei confronti di un terzo - Violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario nei suoi rapporti contrattuali con il terzo)
2011/C 362/10
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Greenstar-Kanzi Europe NV
Convenuti: Jean Hustin, Jo Goossens
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162, pag. 38) — Azioni di diritto civile — Azione promossa dal titolare di una tutela comunitaria o da un licenziatario contro la persona che ha compiuto, quanto al materiale di raccolta della varietà tutelata acquistato presso un licenziatario, taluni atti, senza rispettare i limiti stabiliti nel contratto di licenza stipulato col titolare della tutela
Dispositivo
1) |
L’art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27 e 104 di detto regolamento, in condizioni quali quelle della causa principale, deve essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può intentare un’azione per infrazione contro un terzo, il quale abbia ottenuto il materiale tramite un altro licenziatario che ha violato le condizioni o i limiti contenuti nel contratto di licenza che quest’ultimo licenziatario ha precedentemente concluso con il titolare, purché le condizioni o i limiti in esame riguardino direttamente gli elementi essenziali della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi, il che spetta al giudice del rinvio valutare. |
2) |
Ai fini della valutazione dell’infrazione, è irrilevante il fatto che il terzo che abbia compiuto atti sul materiale venduto o ceduto fosse informato o avrebbe dovuto essere informato delle condizioni o dei limiti contenuti nel contratto di licenza. |
10.12.2011 |
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C 362/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa che agisce in qualità di successore di José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg
(Causa C-225/10) (1)
(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 77 e 78 - Titolari di pensioni dovute ai sensi della legislazione di diversi Stati membri - Figli disabili - Prestazioni familiari per figli a carico - Diritto alle prestazioni nel precedente Stato membro di occupazione - Esistenza di un diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza - Assenza di domanda - Scelta del versamento di una prestazione di invalidità incompatibile con le prestazioni per figli a carico - Nozione di «prestazione per figli a carico» - Mantenimento dei diritti acquisiti nello Stato membro del precedente impiego)
2011/C 362/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Nürnberg
Parti
Ricorrenti: Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa che agisce in qualità di successore di José Bernal Fernández
Convenuta: Familienkasse Nürnberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Nürnberg — Interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni per figli disabili a carico di titolari di pensioni o di rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri e prestazioni per orfani soggette alle legislazioni di più Stati membri — Diritto ad un'integrazione versata dallo Stato dell'attività professionale quando le prestazioni per minori dello Stato di residenza sono più elevate ma incompatibili con una prestazione non contributiva per invalidità per la quale l'interessato ha optato
Dispositivo
1) |
Gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, devono essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore deceduto, che sono stati soggetti alla normativa di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione nonché d’orfano sono basati soltanto sulla legislazione del precedente Stato membro di occupazione, sono legittimati a reclamare integralmente presso le autorità competenti di detto Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato, per il fatto che essi hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni familiari nel precedente Stato membro di occupazione è stato acquisito soltanto in forza della normativa di quest’ultimo. |
2) |
La soluzione da fornire alla terza questione è identica a quella data alle prime due questioni qualora, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, gli interessati non siano in grado di optare per il pagamento degli assegni familiari in tale Stato. |
10.12.2011 |
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C 362/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 — PepsiCo, Inc./Grupo Promer Mon Graphic SA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-281/10 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Artt. 5, 6, 10 e 25, n. 1, lett. d) - Disegno o modello comunitario - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un supporto promozionale circolare - Disegno o modello comunitario anteriore - Impressione generale diversa - Margine di libertà dell’autore - Utilizzatore informato - Portata del sindacato giurisdizionale - Snaturamento dei fatti)
2011/C 362/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (rappresentanti: E. Armijo Chávarri, abogado, V. von Bomhard, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Grupo Promer Mon Graphic SA (rappresentante: R. Almaraz Palmero, abogada), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 marzo 2010, causa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI-PepsiCo, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del disegno o modello comunitario n. 53186-1 avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 27 ottobre 2006, R 1001/2005-3, la quale annulla la decisione della divisione di annullamento che dichiara la nullità del disegno o modello n. 74463-1 (articoli promozionali per giochi)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La PepsiCo Inc. è condannata alle spese. |
10.12.2011 |
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C 362/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 ottobre 2011 — Freixenet, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Cause riunite C-344/10 P e C-345/10 P) (1)
(Impugnazioni - Domande di registrazione di marchi comunitari che rappresentano una bottiglia bianca in vetro smerigliato nonché una bottiglia nera opaca in vetro smerigliato - Diniego di registrazione - Assenza di carattere distintivo)
2011/C 362/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Freixenet, SA (rappresentanti: F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau, avocats)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet/UAMI, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 ottobre 2007 (procedimento R 97/2001-1) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno raffigurante una bottiglia bianca di vetro smerigliato — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), 73 e 38, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [divenuti artt. 7, n. 1, lett. b), 75 e 37, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] — Violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo — Diniego di registrazione — Assenza di carattere distintivo
Dispositivo
1) |
Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet/UAMI (Bottiglia bianca in vetro smerigliato) e causa T-110/08, Freixenet/UAMI (Bottiglia nera opaca in vetro smerigliato) sono annullate. |
2) |
Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2007 (procedimento R 97/2001-1) e 20 novembre 2007 (procedimento R 104/2001-1) sono annullate. |
3) |
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese relative sia ai procedimenti di primo grado sia alle impugnazioni. |
10.12.2011 |
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C 362/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd
(Causa C-474/10) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Art. 6 - Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi - Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi - Obbligo di designazione di un’autorità distinta - Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)
2011/C 362/14
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal in Northern Ireland
Parti
Ricorrente: Department of the Environment for Northern Ireland
Convenuta: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretazione dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Designazione, a fini di consultazione, di un'autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico
Dispositivo
1) |
In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana. |
2) |
L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna. |
10.12.2011 |
IT |
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C 362/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2011 — Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera Mita Deutschland GmbH e a.
(Causa C-457/11)
2011/C 362/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
Convenute: Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte, ai fini dell’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1), sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se la direttiva debba essere presa in considerazione nell’interpretazione del diritto nazionale anche per fatti verificatisi dopo la data dell’entrata in vigore della direttiva (22 giugno 2001), ma prima della data della sua applicabilità (22 dicembre 2002). |
2) |
Se le riproduzioni a mezzo di stampanti costituiscano riproduzioni mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva. |
3) |
Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche qualora i destinatari dell’obbligo a versare l’adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori delle stampanti, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni. |
4) |
Se la possibilità di applicazione di misure tecnologiche ai sensi dell’art. 6 della direttiva faccia venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva. |
5) |
Se la condizione [art. 5, n. 2, lett. a) e b), della direttiva] e la possibilità (v. trentaseiesimo «considerando» della direttiva) di un equo compenso vengano meno laddove i titolari del diritto abbiano prestato consenso espresso o tacito alla riproduzione delle loro opere. |
(1) GU L 167, pag. 10.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2011 — Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Canon Deutschland GmbH
(Causa C-458/11)
2011/C 362/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
Convenuta: Canon Deutschland GmbH
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte, ai fini dell’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1), sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se la direttiva debba essere presa in considerazione nell’interpretazione del diritto nazionale anche per fatti verificatisi dopo la data dell’entrata in vigore della direttiva (22 giugno 2001), ma prima della data della sua applicabilità (22 dicembre 2002). |
2) |
Se le riproduzioni a mezzo di stampanti costituiscano riproduzioni mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva. |
3) |
Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche qualora i destinatari dell’obbligo a versare l’adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori delle stampanti, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni. |
4) |
Se la possibilità di applicazione di misure tecnologiche ai sensi dell’art. 6 della direttiva faccia venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva. |
5) |
Se la condizione [art. 5, n. 2, lett. a) e b), della direttiva] e la possibilità (v. trentaseiesimo «considerando» della direttiva) di un equo compenso vengano meno laddove i titolari del diritto abbiano prestato consenso espresso o tacito alla riproduzione delle loro opere. |
(1) GU L 167, pag. 10.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2011 — Fujitsu Technology Solutions GmbH/Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
(Causa C-459/11)
2011/C 362/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Fujitsu Technology Solutions GmbH
Convenuta: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte, ai fini dell’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1), sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se la direttiva debba essere presa in considerazione nell’interpretazione del diritto nazionale anche per fatti verificatisi dopo la data dell’entrata in vigore della direttiva (22 giugno 2001), ma prima della data della sua applicabilità (22 dicembre 2002). |
2) |
Se le riproduzioni a mezzo di stampanti costituiscano riproduzioni mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva. |
3) |
Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche qualora i destinatari dell’obbligo a versare l’adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori delle stampanti, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni. |
4) |
Se la possibilità di applicazione di misure tecnologiche ai sensi dell’art. 6 della direttiva faccia venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva. |
5) |
Se la condizione [art. 5, n. 2, lett. a) e b), della direttiva] e la possibilità (v. trentaseiesimo «considerando» della direttiva) di un equo compenso vengano meno laddove i titolari del diritto abbiano prestato consenso espresso o tacito alla riproduzione delle loro opere. |
(1) GU L 167, pag. 10.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2011 — Hewlett-Packard GmbH/Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
(Causa C-460/11)
2011/C 362/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Hewlett-Packard GmbH
Convenuta: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte, ai fini dell’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1), sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se la direttiva debba essere presa in considerazione nell’interpretazione del diritto nazionale anche per fatti verificatisi dopo la data dell’entrata in vigore della direttiva (22 giugno 2001), ma prima della data della sua applicabilità (22 dicembre 2002). |
2) |
Se le riproduzioni a mezzo di stampanti costituiscano riproduzioni mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva. |
3) |
Laddove la seconda questione venga risolta in senso affermativo: se i requisiti stabiliti dalla direttiva per un equo compenso nel caso di eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva siano soddisfatti, sotto il profilo del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche qualora i destinatari dell’obbligo a versare l’adeguata remunerazione siano non i fabbricanti, gli importatori e i distributori delle stampanti, bensì i fabbricanti, gli importatori e i distributori di uno o più dispositivi diversi facenti parte di una catena idonea alla realizzazione di corrispondenti riproduzioni. |
(1) GU L 167, pag. 10.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 26 settembre 2011 — Portugal Telecom SGSP, SA/Fazenda Pública
(Causa C-496/11)
2011/C 362/19
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Sul
Parti
Ricorrente: Portugal Telecom SGSP, SA
Convenuta: Fazenda Pública
Interveniente: Ministério Público
Questioni pregiudiziali
a) |
Se la corretta interpretazione dell’articolo 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), osti a che l’amministrazione fiscale portoghese imponga alla ricorrente — una SGPS — l’utilizzazione del metodo di detrazione del pro-rata per la totalità dell’IVA prelevata sui suoi inputs, per il fatto che il suo oggetto sociale principale è la gestione di partecipazioni sociali di altre società, anche qualora tali inputs (servizi acquisiti) presentino un nesso diretto, immediato e inequivocabile con le operazioni tassate — prestazioni di servizi — realizzate successivamente, nell’ambito di un’attività secondaria, legalmente consentita, di prestazioni di servizi tecnici di gestione. |
b) |
Se un soggetto qualificato come SGPS e che incorra nell’IVA sull’acquisizione di beni e servizi che, in seguito, sono totalmente addebitati, con liquidazione dell’IVA, alle sue società partecipate, allorché detto soggetto unisce un’attività di carattere accessorio — prestazione di servizi tecnici di amministrazione e gestione — all’attività principale svolta — gestione di partecipazioni sociali — possa detrarre la totalità dell’imposta prelevata su quegli acquisti, applicando il metodo di detrazione della destinazione effettiva, previsto dal n. 2, dell’art. 17, della Sesta direttiva. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/13 |
Impugnazione proposta il 29 settembre 2011 da Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, causa T-151/07, Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Commissione europea
(Causa C-510/11 P)
2011/C 362/20
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV (rappresentanti: T. Vinje, Solicitor, D. Paemen, Advocaat, A. Tomtsis, Dikigoros, A. Morfey, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale; |
— |
annullare l’art. 2, n. 2, della decisione nei limiti in cui infligge un’ammenda alla KONE Oyj e alla KONE GmbH e disporre l’annullamento dell’ammenda, ovvero imporre un’ammenda di importo inferiore rispetto a quello determinato dalla decisione della Commissione 21 febbraio 2007 relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Ascensori e scale mobili) (in prosieguo: la «Decisione»); |
— |
annullare l’art. 2, n. 4, della decisione della Commissione nei limiti in cui infligge un’ammenda alla KONE Oyj e alla KONE BV e ridurre l'importo dell’ammenda rispetto a quello determinato nella decisione della Commissione; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.
Per quanto riguarda l’infrazione in Germania, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto che la Commissione non avesse manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nel valutare nella Decisione il contributo della Kone all’avvio delle indagini e all’accertamento dell’infrazione. Tale errore di diritto da parte del Tribunale implica che la Kone è stata erroneamente privata dell’immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (in prosieguo: la «comunicazione del 2002»).
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche per aver dichiarato che la violazione della comunicazione del 2002 da parte della Commissione non ha violato il principio del legittimo affidamento.
Per quanto riguarda l’infrazione nei Paesi Bassi, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver confermato il rifiuto opposto dalla Commissione a ridurre alla Kone l’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 a causa della qualificazione da parte della Kone delle informazioni fornite nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato legittima la decisione della Commissione nella parte in cui ha negato di concedere alla Kone una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta per l’intesa nei Paesi Bassi.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche nel dichiarare che la Commissione, affermando che le dichiarazioni dalla Kone in merito all’intesa nei Paesi Bassi non erano paragonabili alle dichiarazioni fornite dalla ThyssenKrupp in merito all’intesa in Belgio, non aveva violato il principio della parità di trattamento.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/14 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-517/11)
2011/C 362/21
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, I. Chatzigiannis e S. Petrova)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica:
|
— |
Condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
L’inadempimento rilevato riguarda il degrado e l’inquinamento del lago di Koroneia (Prefettura di Salonicco), derivante da una serie di azioni dannose per l’ambiente e la mancata applicazione del quadro normativo adottato dalla Repubblica ellenica per la tutela del summenzionato lago. |
2) |
Per conformarsi alla normativa ambientale dell’Unione, le autorità elleniche hanno adottato un regime di tutela dell’area (decreto interministeriale 6919/2004), un programma speciale di riduzione dell’inquinamento delle acque del lago (decreto interministeriale 35308/1838/2005) e un progetto di azione contro l’inquinamento provocato da nitrati (decreto interministeriale 16175/824/2006) e hanno approvato 21 azioni necessarie per la riqualificazione del lago nel contesto di un piano direttivo elaborato dalla Prefettura (in prosieguo anche: il «Master Plan»). Contemporaneamente, è stato assicurato il finanziamento di tali misure con fondi dell’Unione [v., in particolare, decisione del Fondo di coesione C(2005) 5779/19.12.2005 che finanzia opere di infrastruttura], ma altresì con fondi nazionali. |
3) |
Tuttavia, la Commissione ritiene che le autorità elleniche continuino a non mettere in vigore, in misura sostanziale, il relativo quadro normativo. Il problema del degrado del lago è rimasto irrisolto e la realizzazione di alcune delle 21 azioni (condizione imprescindibile di accesso ai finanziamenti dell’UE) è stata conseguentemente ritardata. In considerazione del mancato avanzamento nell’applicazione delle misure programmate, la Commissione ha deciso di proporre un ricorso alla Corte di giustizia. |
4) |
In particolare, la Commissione ritiene che sia violato l’art. 6, n. 2, in combinato disposto con l’art. 7 della direttiva 92/43/CEE, diretto a prevenire, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni che hanno conseguenze sulle specie per cui le zone sono state designate e sulla conservazione degli uccelli selvatici. |
5) |
Secondo la valutazione della Commissione, la Grecia non ha adottato tutte le misure per attuare tutte le azioni che aveva elaborato e che erano considerate necessarie per il conseguimento degli scopi delle summenzionate disposizioni. |
6) |
In particolare,
|
7) |
Inoltre, la Commissione considera che sono violati gli artt. 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE, relativamente allo scarico e alle reti fognarie delle acque reflue urbane. In effetti, per quanto riguarda la costruzione della rete fognaria di Langada, consistente in unità di ricevimento di scarichi fognari civili e industriali, e il funzionamento del biologico, la Commissione non ha ricevuto comunicazione dalle autorità elleniche del completamento della prima fase prevista dell’opera, che una volta terminata avrebbe servito il 50 % della popolazione della città di Langada. In ogni caso, la seconda fase dello scarico di Langada, che una volta terminato avrebbe servito il 100 % della popolazione, è ancora in fase di studio. |
8) |
Infine, per quanto riguarda il trattamento di secondo livello delle acque reflue urbane, il relativo contratto non risultava ancora essere stato sottoscritto alla data in cui le autorità elleniche hanno risposto al parere motivato. |
10.12.2011 |
IT |
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C 362/15 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-520/11)
2011/C 362/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Bianchi, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, non avendo eseguito la decisione della Commissione 2009/726/CE, che chiede alla Francia di sospendere l’applicazione delle misure che vietano l’introduzione sul suo territorio, a fini di alimentazione umana, di latte e di prodotti lattieri provenienti da aziende in cui è stato confermato un caso di scrapie classica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 4, n. 3, TUE e 228 TFUE; |
— |
condannare Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il 25 febbraio 2009, la Francia ha adottato un decreto relativo al divieto d’importazione sul territorio francese di latte, di prodotti lattieri e di prodotti contenenti latte di origine ovina e caprina a rischio sotto il profilo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, destinati all’alimentazione umana.
La Commissione ha consultato il Comitato Permanente per la catena alimentare e la salute animale (CPCASA) in vista della proroga, della modifica o dell’abrogazione delle misure cautelari nazionali citate.
Sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle consultazioni con il CPCASA, il 24 settembre 2009 la Commissione ha ritenuto che le misure cautelari adottate dalla Francia eccedessero quanto necessario per evitare un rischio serio per la salute umana, anche alla luce del principio di precauzione, e ha adottato, sulla base dell’art. 54, n. 2, del regolamento n. 178/2002 (1), la decisione 2009/726/CE (2) che chiede alla Francia di sospendere l’applicazione di tali misure.
La Repubblica francese ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione, senza però chiederne la sospensione dell’esecuzione.
La Commissione ritiene che, non avendo eseguito la citata decisione, la Repubblica francese sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 4, n. 3, TUE e 288 TFUE.
In primo luogo, e in conformità dell’art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.
In secondo luogo, l’art. 288 TFUE dispone che una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti dei destinatari che essa designa, al fine di garantire la piena efficacia della decisione.
Da ultimo, poiché il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica francese avverso la decisione 2009/726/CE non ha effetto sospensivo, e dato che la Repubblica francese non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione, l’applicazione della decisione impugnata non è stata sospesa.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
(2) Decisione della Commissione 24 settembre 2009, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l’introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un’azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica (GU L 258, pag. 27).
Tribunale
10.12.2011 |
IT |
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C 362/17 |
Ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Cadila Healthcare/UAMI — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)
(Causa T-287/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2011/C 362/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentanti: avv.ti S. Bailey, F. Potin e A. Juaristi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Laboratorios Inibsa, SA (Llissa de Vall, Spagna)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 maggio 2008 (procedimento R 1322/2007-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Laboratorios Inibsa, SA, e la Cadila Healthcare Ltd.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto. |
10.12.2011 |
IT |
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C 362/17 |
Ordinanza del Tribunale 20 ottobre 2011 — United Phosphorus/Commissione
(Causa T-95/09) (1)
(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva napropamide - Non iscrizione della direttiva 91/414/CEE nell’allegato I - Adozione di una direttiva ulteriore - Non luogo a statuire)
2011/C 362/24
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Parpala e N.B. Rasmussen, successivamente L. Parpala, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
10.12.2011 |
IT |
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C 362/17 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
(Causa T-506/11)
2011/C 362/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Abrar)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2011, procedimento R 53/2005-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Peek & Cloppenburg», per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Peek & Cloppenburg
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: altro segno anteriore, vale a dire la ragione sociale «Peek & Cloppenburg», con validità in Germania
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’uso del marchio anteriore «Peek & Cloppenburg» non può essere vietato e non esiste alcun diritto di proibire l’uso del marchio a livello federale ai sensi dell’art. 12 della legge tedesca sui marchi, nonché violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso doveva attendere la decisione del Bundesgerichtshof ed il passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento tedesco di annullamento del marchio.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/18 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
(Causa T-507/11)
2011/C 362/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Abrar)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2011, procedimento R 262/2005-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Peek & Cloppenburg», per servizi della classe 35
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Peek & Cloppenburg
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: altro segno anteriore, vale a dire la ragione sociale «Peek & Cloppenburg», con validità in Germania
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’uso del marchio anteriore «Peek & Cloppenburg» non può essere vietato e non esiste alcun diritto di proibire l’uso del marchio a livello federale ai sensi dell’art. 12 della legge tedesca sui marchi, nonché violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso doveva attendere la decisione del Bundesgerichtshof ed il passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento tedesco di annullamento del marchio.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/18 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — Aloe Vera of America/UAMI — Diviril (FOREVER)
(Causa T-528/11)
2011/C 362/27
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aloe Vera of America, Inc. (Dallas, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e F. Kerl)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diviril-Distribuidora de Viveres do Ribatejo, Lda (Alenquer, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 agosto 2011, nel procedimento R 742/2010-4; |
— |
condannare alle spese il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FOREVER», per prodotti delle classi 3, 5, 30, 31 e 32 — domanda di marchio comunitario n. 5617089.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 297697 del marchio figurativo «4 EVER», per prodotti della classe 32.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di: i) valutare correttamente la prova dell’utilizzo fornita dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; individuare correttamente la differenza uditiva tra i marchi di cui trattasi; iii) individuare correttamente le differenze concettuali tra i marchi in conflitto e iv) individuare correttamente le differenze visive tra i marchi di cui trattasi.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/19 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)
(Causa T-529/11)
2011/C 362/28
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2011, nel procedimento R 1101/2010-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Impulso creador», per svariati prodotti e servizi, inter alia, servizi delle classi 35, 36, 37 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6146187.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2633891 del marchio figurativo «IMPULSO», per servizi delle classi 35 e 42; registrazione comunitaria n. 4438206 del marchio figurativo «IMPULSO», per servizi delle classi 35 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso correttamente in considerazione la diversa impressione generale dei marchi in conflitto.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/19 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)
(Causa T-530/11)
2011/C 362/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 2334/2010-1, e rinviare la domanda all’UAMI affinché proceda al suo esame; e |
— |
condannare il convenuto ed ogni interveniente nel presente giudizio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per questo procedimento o per quello dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHIVALRY», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6616593
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1293610 del marchio figurativo «CHIVALRY», per prodotti della classe 33; registrazione del Regno Unito n. 2468527 del marchio figurativo «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; marchio del Regno Unito non registrato costituito dal termine «CHIVALRY», utilizzato nella prassi commerciale per il «Whisky»
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha espresso una valutazione di fatto erronea in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento e non ha fornito la motivazione di tale valutazione; ii) in subordine al primo motivo, dopo aver dichiarato che il consumatore di riferimento è «particolarmente attento e fedele al marchio», essa non ha, a torto, concluso che tali caratteristiche aumenterebbero l’attenzione del consumatore di riferimento e, di conseguenza, ridurrebbero il rischio di confusione; iii) non ha preso in considerazione le importanti indicazioni della Corte di giustizia ed ha adottato un approccio errato nel confrontare i marchi; iv) ha erroneamente identificato il termine «CHIVALRY» quale elemento visivamente dominante del marchio anteriore ed ha erroneamente concluso che gli altri elementi figurativi e denominativi giocano un ruolo secondario; v) ha erroneamente ritenuto che il confronto fonetico fra i marchi potesse essere compiuto con modalità analoghe al confronto visivo; e vi) ha valutato erroneamente il rischio di confusione.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/20 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers)
(Causa T-537/11)
2011/C 362/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresentanti: avv.ti A. Rasmussen e T. Swanstrøm)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature SpA (Milano)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 agosto 2011, procedimento R 2519/2010-4; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle della controinteressata, ivi comprese le spese sostenute nei procedimenti di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «Snickers», per prodotti delle classi 8, 9 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 3740719
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione italiana n. 348149 del marchio denominativo «KICKERS», per prodotti delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 33
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio su cui si fonda l’opposizione.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/20 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Fundação Calouste Gulbenkian/UAMI — Gulbenkian (GULBENKIAN)
(Causa T-541/11)
2011/C 362/31
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias Bonilla)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Micael Gulbenkian (Oeiras, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 luglio 2011, procedimento R 1436/2010-2; |
— |
esaminare e prendere in considerazione i documenti presentati nei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) relativi alla notorietà del marchio anteriore, ovvero ordinare al convenuto di adottare una nuova decisione che tenga conto di tali documenti; |
— |
accogliere integralmente l’opposizione proposta dalla ricorrente; |
— |
ordinare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di respingere definitivamente ed integralmente la registrazione comunitaria n. 4724647 del marchio denominativo impugnato «GULBENKIAN», per tutti i prodotti e servizi richiesti delle classi 4, 33, 35, 36, 37, 41, 42 e 44; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; |
— |
condannare l’interveniente, nel caso in cui compaia dinanzi alla Corte, a sopportare le spese del presente procedimento, nonché quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi all’Ufficio (opposizione e ricorso). |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GULBENKIAN», per, fra gli altri, prodotti e servizi delle classi 4, 33, 35, 36, 37 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4724647
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio notorio del Portogallo «Fundação Calouste Gulbenkian», per «arti (arti plastiche e musica); beneficenza (salute e sviluppo umano); scienza (ricerca e promozione); educazione (supporto e sviluppo); servizi tecnici e gestionali relativi all’industria petrolifera»; i loghi nn. 5 351 e 5 352«Fundação Calouste Gulbenkian», utilizzati per «arti (arti plastiche e musica); beneficenza (salute e sviluppo umano); scienza (ricerca e promozione); educazione (supporto e sviluppo); servizi tecnici e gestionali relativi all’industria petrolifera»
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione e rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, nn. 1, lett. b), 4 e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e della giurisprudenza pertinente, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente i vari fattori da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/21 |
Ordinanza del Tribunale 19 ottobre 2011 — Scovill Fasteners/Commissione
(Causa T-447/07) (1)
2011/C 362/32
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/21 |
Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2011 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)
(Causa T-521/10) (1)
2011/C 362/33
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
10.12.2011 |
IT |
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C 362/22 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 14 settembre 2011 — A/Commissione.
(Causa F-12/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Malattia professionale - Rapporti tra i procedimenti di cui agli artt. 73 e 78 dello Statuto - Indennità provvisoria - Rimborso di spese mediche - Accesso al fascicolo individuale)
2011/C 362/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: A (P., Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Cambier e A. Paternostre)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Da un lato, la domanda diretta ad ottenere che la Commissione sia dichiarata responsabile di taluni illeciti asseritamene commessi nei confronti del ricorrente nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, nonché l’annullamento di diverse decisioni recanti diniego di applicare al ricorrente le disposizioni dell’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, di comunicargli una serie di documenti versati al suo fascicolo medico e di rimborsargli talune spese mediche — Dall’altro, la domanda diretta al risarcimento dei danni asseritamene subiti
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorrente è condannato alle spere. |
(1) GU C 113 del 16.5.2009, pag. 45.
10.12.2011 |
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C 362/22 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 settembre 2011 — Michail/Commissione.
(Causa F-100/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Autorità di cosa giudicata - Dovere di assistenza - Art. 24 dello Statuto - Molestie psicologiche)
2011/C 362/35
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meïdanis)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: avv.ti. J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dagli avv.ti E. Bourtzalas e E. Antypa)
Oggetto
L’annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda di assistenza proposta ai sensi dell’art. 24 dello Statuto a causa delle molestie psicologiche di cui il ricorrente afferma essere stato vittima
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Michail sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle della Commissione. |
(1) GU C 63 del 13.3.2010, pag. 52.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/22 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 settembre 2011 — Nastvogel/Consiglio.
(Causa F-4/10) (1)
(Funzione pubblica - Valutazione - Rapporto informativo - Parere del Comitato dei rapporti - Peggioramento delle valutazioni analitiche - Colloquio tra la persona valutata e il valutatore - Consultazione dei diversi superiori gerarchici - Conoscenza del lavoro della persona valutata da parte del secondo valutatore - Motivazione - Considerazione dei congedi di malattia)
2011/C 362/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nastvogel (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuto: Consiglio (rappresentanti: M. Vitsentzatos e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione con la quale viene stabilito il rapporto informativo per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2007
Dispositivo
1) |
Il rapporto informativo della sig.ra Nastvogel stabilito per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2007 è annullato. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà tutte le spese. |
(1) GU C 63 del 13.3.2010, pag. 54.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — AC/Consiglio
(Causa F-9/10) (1)
(Funzione pubblica - Promozione - Esercizio di promozione 2009 - Scrutinio per merito comparativo - Errore manifesto di valutazione)
2011/C 362/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AC (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)
Convenuto: Consiglio (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
Domanda volta all'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco dei promossi nel grado AD 13 a titolo dell’esercizio di promozione 2009.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
AC sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 113 del 1.5.2010, pag. 79.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — Allen/Commissione
(Causa F-23/10) (1)
(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Malattia grave - Art. 72 dello Statuto - Proroga della copertura dei rischi di malattia da parte del RCAM - Criterio attinente all'assenza di copertura da parte di un altro regime)
2011/C 362/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Allen (Armacão de Pera, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Ricorso volto all'annullamento della decisione di respingere la domanda di riconoscimento della malattia grave della ricorrente.
Dispositivo
1) |
Le decisioni 30 giugno 2009, 17 luglio 2009 e 7 gennaio 2010, con le quali la Commissione europea si è rifiutata di riconoscere che la sig.ra Allen soffriva di una malattia grave e di prorogare la sua copertura dei rischi di malattia, sono annullate. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — AZ/Commissione
(Causa F-26/10) (1)
(Funzione pubblica - Promozione - Esercizio di promozione 2009 - Capacità di lavorare in una terza lingua - Esistenza di un procedimento disciplinare - Esclusione dall’esercizio di promozione)
2011/C 362/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AZ (Thionville, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di escludere il ricorrente dall’esercizio di promozione 2009 e di condannare la Commissione a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno morale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
AZ sopporterà tutte le spese. |
(1) GU C 179 del 3.7.2010, pag. 58.
10.12.2011 |
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C 362/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 14 settembre 2011 — Hecq/Commissione
(Causa F-47/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Malattia professionale - Artt. 73 e 78 dello Statuto - Regolarità del parere della commissione medica - Diniego di riconoscere l’invalidità permanente parziale)
2011/C 362/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall’avv. J.-L. Fagnart)
Oggetto
La domanda di annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell’invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all'annullamento delle decisioni della Commissione europea 7 settembre 2009, per la parte in cui pongono a carico del sig. Hecq le spese e gli onorari del medico da lui scelto per rappresentarlo in seno alla commissione medica nonché la metà delle spese e degli onorari del terzo medico della commissione medica, designato di comune accordo. |
2) |
Le conclusioni volte all'annullamento delle decisioni 7 settembre 2009, nella parte in cui esse negano il riconoscimento al sig. Hecq di un tasso di invalidità permanente, sono respinte in quanto infondate. |
3) |
Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/24 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seduta Plenaria) 27 settembre 2011 De Nicola/BEI
(Causa F-55/08 DEP)
(Funzione pubblica - Procedura - Liquidazione delle spese - Spese ripetibili - Spese indispensabili - Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato - Obbligo per un ricorrente rimasto soccombente di sopportare tali onorari - Principio della parità di trattamento - Tutela giurisdizionale effettiva - Presupposti)
2011/C 362/41
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentante: sig.ra F. Martin, agente, assistita dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Domanda diretta a ottenere la liquidazione delle spese presentata dalla convenuta a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F-55/08.
Dispositivo
L’ammontare delle spese ripetibili da parte della Banca europea per gli investimenti nella causa F-55/08, De Nicola/BEI, è fissato in EUR 6 000.
10.12.2011 |
IT |
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C 362/24 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 settembre 2011 — Cervelli/Commissione
(Causa F-98/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Indennità di dislocazione - Domanda di riesame - Fatti nuovi e sostanziali - Ricorso manifestamente irricevibile)
2011/C 362/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: F. Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. R. García-Gallardo Gil-Fournier e M. Arias Díaz)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: MM. J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione recante diniego di concedere alla ricorrente l'indennità di dislocazione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
La sig.ra Cervelli sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 13 del 15.1.2011, pag. 42.
10.12.2011 |
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C 362/25 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — Hecq/Commissione
(Causa F-12/11) (1)
(Funzione pubblica - Malattia professionale - Invalidità - Domanda di riprendere l'attività professionale - Domanda di risarcimento danni)
2011/C 362/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Ricorso volto all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda presentata dal ricorrente al fine di poter riprendere la sua attività professionale e ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 113 del 9.4.2011, pag. 22.