ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.298.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 298

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
8 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 298/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 282 del 1.10.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 298/02

Causa C-195/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG [Diritto dei brevetti — Medicinali — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Art. 2 — Ambito di applicazione — Valutazione dell’innocuità e dell’efficacia prevista dalla direttiva 65/65/CEE — Assenza — Nullità del certificato]

2

2011/C 298/03

Procedimenti riuniti C-400/09 e C-207/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 luglio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Højesteret — Danimarca) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (causa C-207/10)/Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 2 — Prodotti farmaceutici — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto munito del marchio — Nuova confezione che indica come autore del riconfezionamento il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio seguendo le cui istruzioni il prodotto è stato riconfezionato — Riconfezionamento materiale effettuato da un’impresa indipendente)

2

2011/C 298/04

Causa C-427/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc. [Diritto dei brevetti — Medicinali — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Art. 2 — Ambito di applicazione]

3

2011/C 298/05

Cause riunite da C-471/09 P a C-473/09 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P)/Commissione europea, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato applicati dalla Spagna a favore delle imprese delle province di Vizcaya, di Álava e di Guipúzcoa — Credito di imposta del 45 % degli investimenti — Legittimo affidamento — Principio di proporzionalità — Principi di certezza del diritto e di buona amministrazione — Rispetto del termine ragionevole — Mancata notifica)

4

2011/C 298/06

Cause riunite da C-474/09 P a C-476/09 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P)/Commissione europea, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato applicati dalla Spagna a favore delle imprese delle province di Vizcaya, di Álava e di Guipúzcoa — Riduzione della base imponibile per talune imprese di recente costituzione — Legittimo affidamento — Principi di certezza del diritto e di buona amministrazione — Rispetto del termine ragionevole — Mancata notifica)

4

2011/C 298/07

Causa C-554/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — procedimento penale a carico di Michael Seeger (Trasporti su strada — Obbligo di utilizzazione di un tachigrafo — Deroghe per i veicoli che trasportano materiale — Nozione di materiale — Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande)

5

2011/C 298/08

Causa C-69/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration [Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Nozione di decisione sulla (…) domanda di asilo ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva — Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato — Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale — Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato — Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata — Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo]

6

2011/C 298/09

Causa C-71/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Office of Communications/The Information Commissioner (Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Art. 4 — Eccezioni al diritto di accesso — Richiesta di accesso che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva)

6

2011/C 298/10

Causa C-106/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Lidl & Companhia/Fazenda Pública (Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta dovuta per la fabbricazione, l’assemblaggio, l’ammissione o l’importazione dei veicoli)

7

2011/C 298/11

Causa C-133/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/81/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche — Impresa soggetta all’obbligo di tenere una contabilità separata — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

7

2011/C 298/12

Causa C-215/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Assortimenti di unghie finte preformate in plastica — Validità del regolamento (CE) n. 1417/2007 — Altri lavori di materie plastiche (voce 3926) — Preparazioni per manicure o pedicure (voce 3304) — Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (voce 8214)]

7

2011/C 298/13

Causa C-270/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Lotta Gistö (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Art. 14, primo comma — Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’Unione — Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato)

8

2011/C 298/14

Causa C-274/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Modalità d’esercizio — Art. 183 — Normativa nazionale che consente il rimborso dell’eccedenza di IVA solo nei limiti in cui essa superi l’importo dell’imposta a monte risultante da operazioni che non hanno ancora dato luogo a pagamento)

8

2011/C 298/15

Causa C-309/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft [Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea — Regolamento (CE) n. 320/2006 — Art. 11 — Eccedenza di entrate del fondo di ristrutturazione — Assegnazione al FEAGA — Principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Obbligo di motivazione — Arricchimento senza causa]

9

2011/C 298/16

Causa C-350/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Nordea Pankki Suomi Oyj (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 — Esenzioni — Giroconti e pagamenti — Operazioni su titoli — Servizi di messaggeria elettronica per istituti di credito)

9

2011/C 298/17

Causa C-403/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Mediaset SpA/Commissione europea, Sky Italia Srl (Impugnazione — Contributi concessi dalla Repubblica italiana per promuovere l’acquisto di decoder digitali — Esclusione dei decoder che consentono solamente la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune)

9

2011/C 298/18

Causa C-548/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) — Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico — Trasposizione incompleta]

10

2011/C 298/19

Causa C-329/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2011 — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne

10

2011/C 298/20

Causa C-366/11: Ricorso proposto l’8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

10

2011/C 298/21

Causa C-376/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 15 luglio 2011 — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

11

2011/C 298/22

Causa C-379/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 18 luglio 2011 — Caves Krier Frères SARL/Directeur de l'Administration de l'emploi

11

2011/C 298/23

Causa C-380/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 18 luglio 2011 — DI. VI. Finanziaria S.A.P.A. di Diego della Valle & C./Amministrazione delle Imposte dirette

12

2011/C 298/24

Causa C-382/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — M SAT CABLE AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

12

2011/C 298/25

Causa C-383/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — OOD Digitalnet/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

13

2011/C 298/26

Causa C-388/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2011 — Société Le Crédit Lyonnais/Administration fiscale

13

2011/C 298/27

Causa C-394/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgaria) il 25 luglio 2011 — Valeri Hariev Belov/ChEZ Elektro Balgaria АD, ChEZ Raspredelenie Balgaria АD

14

2011/C 298/28

Causa C-404/11 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 maggio 2011, causa T-299/08, Elf Aquitaine/Commissione

15

2011/C 298/29

Causa C-412/11: Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

16

2011/C 298/30

Causa C-414/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polimeles Protodikeio Athinon (Grecia) l’8 agosto 2011 — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

17

2011/C 298/31

Causa C-416/11 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2011 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011, causa T-115/10, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea

17

2011/C 298/32

Causa C-537/10 P: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 12 luglio 2011 — Deltafina SpA/Commissione europea

18

2011/C 298/33

Causa C-120/11: Ordinanza del presidente della Corte 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — Procura della Repubblica/Yeboah Kwadwo

18

 

Tribunale

2011/C 298/34

Causa T-360/11: Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

19

2011/C 298/35

Causa T-396/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

19

2011/C 298/36

Causa T-413/11: Ricorso proposto il 27 luglio 2011 — Welte — Wenu/UAMI — Commissione (Rappresentazione di un cerchio di 12 stelle su sfondo blu)

20

2011/C 298/37

Causa T-414/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Nutrichem Diät + Pharma/UAMI — Gervais Danone (Active)

20

2011/C 298/38

Causa T-415/11: Ricorso proposto il 1o agosto 2011 — Hartmann/UAMI (Nutriskin Protection Complex)

21

2011/C 298/39

Causa T-416/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Biotronik SE/UAMI — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

21

2011/C 298/40

Causa T-427/11: Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Laboratoire Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA)

21

2011/C 298/41

Causa T-435/11: Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED)

22

2011/C 298/42

Causa T-437/11: Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

22

2011/C 298/43

Causa T-443/11: Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Gold East Paper (Jiangsu) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Consiglio

23

2011/C 298/44

Causa T-444/11: Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Gold East Paper (Jiangsu) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Consiglio

24

2011/C 298/45

Causa T-447/11: Ricorso proposto il 9 agosto 2011 — Catinis/Commissione

24

2011/C 298/46

Causa T-448/11: Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

25

2011/C 298/47

Causa T-450/11: Ricorso proposto il 10 agosto 2011 — Galileo International Technology/UAMI — ESA (GALILEO)

25

2011/C 298/48

Causa T-451/11: Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Giga-Byte Technology/UAMI — Haskins (Gigabyte)

26

2011/C 298/49

Causa T-453/11: Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Szajner/UAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

26

2011/C 298/50

Causa T-456/11: Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — ICdA e a./Commissione

27

2011/C 298/51

Causa T-457/11: Ricorso proposto il 17 agosto 2011 — Valeo Vision/Commissione

27

2011/C 298/52

Causa T-458/11: Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Riche/Consiglio e Commissione

28

2011/C 298/53

Causa T-463/11: Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Dectane/UAMI — Hella (DAYLINE)

28

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/1


2011/C 298/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 282 del 1.10.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 282 del 24.9.2011

GU C 269 del 10.9.2011

GU C 252 del 27.8.2011

GU C 238 del 13.8.2011

GU C 232 del 6.8.2011

GU C 226 del 30.7.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Causa C-195/09) (1)

(Diritto dei brevetti - Medicinali - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Art. 2 - Ambito di applicazione - Valutazione dell’innocuità e dell’efficacia prevista dalla direttiva 65/65/CEE - Assenza - Nullità del certificato)

2011/C 298/02

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Synthon BV

Convenuta: Merz Pharma Gmbh & Co KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 13 e 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Nozione di prima autorizzazione di immissione in commercio — Autorizzazione rilasciata conformemente ad una legge nazionale che applica la direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22, pag. 369) — Obbligo per l’autorità nazionale che rilascia l’autorizzazione di aver proceduto alla valutazione dei dati prevista dalla detta direttiva

Dispositivo

1)

L’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si basa l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che un prodotto, quale quello controverso nella causa principale, che, in quanto medicinale per uso umano, sia stato immesso in commercio nella Comunità europea prima di aver ottenuto un’autorizzazione d’immissione in commercio conforme alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/341/CEE e, in particolare, senza essere stato sottoposto alla valutazione della sua innocuità ed efficacia, non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e non può, pertanto, formare oggetto di un certificato protettivo complementare.

2)

Un certificato protettivo complementare rilasciato per un prodotto che non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1768/92, come modificato, quale definito all’art. 2 di quest’ultimo, è nullo.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 luglio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Højesteret — Danimarca) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (causa C-207/10)/Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme

(Procedimenti riuniti C-400/09 e C-207/10) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 7, n. 2 - Prodotti farmaceutici - Importazione parallela - Riconfezionamento del prodotto munito del marchio - Nuova confezione che indica come autore del riconfezionamento il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio seguendo le cui istruzioni il prodotto è stato riconfezionato - Riconfezionamento materiale effettuato da un’impresa indipendente)

2011/C 298/03

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrenti: Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (causa C-207/10)

Convenute: Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione delle sentenze della Corte, causa C-232/94, MPA Pharma, e causa C-427/93, Bristol-Myers Squibb, nonché della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1) — Riconfezionamento di un prodotto farmaceutico importato in parallelo — Importatore parallelo, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale importato, che ha indicato se stesso sul nuovo imballaggio, come autore del riconfezionamento, nonostante il fatto che l’acquisto e il riconfezionamento del medicinale fossero stati materialmente effettuati da un’impresa indipendente

Dispositivo

L’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che non consente al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, per l’unico motivo che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l’impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l’impresa che è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.

GU C 179 del 3.7.2010.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc.

(Causa C-427/09) (1)

(Diritto dei brevetti - Medicinali - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Art. 2 - Ambito di applicazione)

2011/C 298/04

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Generics (UK) Ltd

Convenuta: Synaptech Inc.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Nozione di prima autorizzazione d’immissione in commercio — Presa in considerazione unicamente delle autorizzazioni rilasciate conformemente alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22, pag. 369) — Autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa applicabile in Austria prima dell’adesione di tale Stato al SEE

Dispositivo

Un prodotto, quale quello controverso nella causa principale, che, in quanto medicinale per uso umano, sia stato immesso in commercio nella Comunità europea prima di aver ottenuto un’autorizzazione d’immissione in commercio conforme alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/341/CEE, e, in particolare, senza essere stato sottoposto alla valutazione della sua innocuità ed efficacia, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si basa l’Unione europea, quale definito all’art. 2 di tale regolamento, come modificato, e non può formare oggetto di un certificato protettivo complementare.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


8.10.2011   

IT

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C 298/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P)/Commissione europea, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask)

(Cause riunite da C-471/09 P a C-473/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato applicati dalla Spagna a favore delle imprese delle province di Vizcaya, di Álava e di Guipúzcoa - Credito di imposta del 45 % degli investimenti - Legittimo affidamento - Principio di proporzionalità - Principi di certezza del diritto e di buona amministrazione - Rispetto del termine ragionevole - Mancata notifica)

2011/C 298/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P) (rappresentanti: I. Sáenz Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti), Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (rappresentanti: I. Sáenz Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados), Comunidad Autónoma de la Rioja (rappresentanti: J. M. Criado Gámez ed E. Martínez Aguirre, abogados), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (rappresentanti: I. Sáenz Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados), Confederación Empresarial Vasca (Confebask)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Diputación Foral de Álava e Gobierno Vasco e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, nelle cause T-227/01 e T-265/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), nelle cause T-228/01 e T-266/01, la domanda di annullamento delle decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) e, nelle cause T-229/01 e T-270/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26).

Dispositivo

1)

Le impugnazioni principali e le impugnazioni accessorie sono respinte.

2)

Il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sono condannati in parti uguali alle spese relative alle presenti impugnazioni.

3)

Il Regno di Spagna sosterrà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


8.10.2011   

IT

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C 298/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P)/Commissione europea, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask)

(Cause riunite da C-474/09 P a C-476/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato applicati dalla Spagna a favore delle imprese delle province di Vizcaya, di Álava e di Guipúzcoa - Riduzione della base imponibile per talune imprese di recente costituzione - Legittimo affidamento - Principi di certezza del diritto e di buona amministrazione - Rispetto del termine ragionevole - Mancata notifica)

2011/C 298/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Territorio Historico de Vizcaya- Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P) (rappresentanti: I. Sáenz Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti), Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (rappresentanti: I. Sáenz Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados), Comunidad Autónoma de la Rioja (rappresentanti: J. M. Criado Gámez ed E. Martínez Aguirre, abogados), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (rappresentanti: I. Sáenz Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados), Confederación Empresarial Vasca (Confebask)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Diputación Foral de Álava e Gobierno Vasco e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, nelle cause T-227/01 e T-265/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), nelle cause T-228/01 e T-266/01, la domanda di annullamento delle decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) e, nelle cause T-229/01 e T-270/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni principali e le impugnazioni accessorie sono respinte.

2)

Il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sono condannati in parti uguali alle spese relative alle presenti impugnazioni.

3)

Il Regno di Spagna sosterrà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 13 febbraio 2010.


8.10.2011   

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C 298/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — procedimento penale a carico di Michael Seeger

(Causa C-554/09) (1)

(Trasporti su strada - Obbligo di utilizzazione di un tachigrafo - Deroghe per i veicoli che trasportano materiale - Nozione di «materiale» - Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande)

2011/C 298/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parte nel procedimento penale

Andreas Michael Seeger

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell’art. 13, n. 1, lett. d), secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) — Regime derogatorio che esenta, inter alia, i veicoli utilizzati per il trasporto di materiali destinati al conducente nell’esercizio delle sue funzioni dall’obbligo di essere muniti di un tachigrafo — Applicabilità di tale deroga al trasporto di bottiglie per bevande vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande — Nozione di «materiale»

Dispositivo

La nozione di «materiale», di cui all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende il materiale di imballaggio, quali le bottiglie vuote, trasportate da un commerciante di vini e bevande gestore di un esercizio commerciale il quale effettua le consegne presso la propria clientela una volta a settimana raccogliendo, in tale occasione, gli imballaggi vuoti al fine di restituirli al proprio grossista.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


8.10.2011   

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C 298/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Causa C-69/10) (1)

(Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - Nozione di «decisione sulla (…) domanda di asilo» ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva - Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato - Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale - Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato - Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo)

2011/C 298/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Brahim Samba Diouf

Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif — (Lussemburgo) — Interpretazione dell’art. 39 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) — Domanda di un cittadino di un paese terzo, in situazione irregolare, volta ad ottenere lo status di rifugiato — Rigetto di detta domanda nell’ambito di un procedimento nazionale accelerato, in mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una tutela internazionale — Conformità al diritto comunitario di una normativa nazionale che esclude ogni ricorso contro la decisione di sottoporre la domanda ad un procedimento accelerato — Diritto ad un sindacato giurisdizionale effettivo

Dispositivo

L’art. 39 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


8.10.2011   

IT

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C 298/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Office of Communications/The Information Commissioner

(Causa C-71/10) (1)

(Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale - Direttiva 2003/4/CE - Art. 4 - Eccezioni al diritto di accesso - Richiesta di accesso che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva)

2011/C 298/09

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Office of Communications

Convenuto: The Information Commissioner

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione dell’art. 4, n. 2, lett. b) ed e) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Eccezioni al diritto di accesso — Domanda di accesso che mette in gioco diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, della direttiva, non essendo il pregiudizio arrecato a ciascun interesse sufficiente di per se solo a giustificare il rifiuto di accesso

Dispositivo

L’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un’autorità pubblica, ove detenga informazioni ambientali o tali informazioni siano detenute per suo conto, può, nel ponderare gli interessi pubblici tutelati dalla divulgazione con gli interessi tutelati dal rifiuto di divulgazione, ai fini della valutazione di una richiesta diretta a che tali informazioni siano messe a disposizione di una persona fisica o giuridica, prendere in considerazione cumulativamente diversi motivi di rifiuto previsti da tale disposizione.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


8.10.2011   

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C 298/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Lidl & Companhia/Fazenda Pública

(Causa C-106/10) (1)

(Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - IVA - Base imponibile - Imposta dovuta per la fabbricazione, l’assemblaggio, l’ammissione o l’importazione dei veicoli)

2011/C 298/10

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Lidl & Companhia

Convenuta: Fazenda Pública

In presenza di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 73 e 78, primo comma, lett. a), in combinato disposto con l’art. 79, primo comma, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Inclusione, nella base imponibile dell’IVA, dell’importo dell’«imposto sobre veículos» portoghese — Imposta sui veicoli nuovi dovuta per la fabbricazione, l’assemblaggio, l’ammissione o l’importazione dei veicoli — Imposta da versare una sola volta, da parte dell’operatore o del venditore del veicolo, al momento dell’immissione del veicolo nel mercato portoghese

Dispositivo

Un’imposta come l’imposta sugli autoveicoli (imposto sobre veículos), di cui trattasi nella causa principale, il cui fatto generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione di detta imposta e che è stata versata dal fornitore del veicolo considerato, rientra nella nozione di «imposte, dazi, tasse e prelievi» ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve, in applicazione di tale disposizione, essere inclusa nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto della cessione di detto veicolo.


(1)  GU C 113 del 1o.5.2010.


8.10.2011   

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C 298/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-133/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/81/CE - Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche - Impresa soggetta all’obbligo di tenere una contabilità separata - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2011/C 298/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e K. Walkerová, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (GU L 312, pag. 47).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


8.10.2011   

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C 298/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-215/10) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Assortimenti di unghie finte preformate in plastica - Validità del regolamento (CE) n. 1417/2007 - Altri lavori di materie plastiche (voce 3926) - Preparazioni per manicure o pedicure (voce 3304) - Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (voce 8214))

2011/C 298/12

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Pacific World Limited, FDD International Limited

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata — Validità della classificazione delle unghie finte in plastica nella posizione 3926 90 97 (altri prodotti in materie plastiche)

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è valido nella misura in cui classifica le unghie finte e, pertanto, gli assortimenti di unghie finte, descritti nel suo allegato nella sottovoce 3926 90 97 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


8.10.2011   

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C 298/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Lotta Gistö

(Causa C-270/10) (1)

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Art. 14, primo comma - Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’Unione - Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato)

2011/C 298/13

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Lotta Gistö

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’art. 14 (divenuto art. 13) del Protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione europea — Determinazione del domicilio fiscale dei dipendenti dell’Unione europea e del loro coniuge che non svolge una propria attività lavorativa nello Stato membro d’origine — Normativa nazionale che prevede per i cittadini una regola secondo cui, dopo che sono trascorsi tre anni a partire dalla fine dell’anno nel corso del quale il cittadino ha lasciato lo Stato, egli non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato per quanto riguarda i suoi redditi

Dispositivo

L’art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE, deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio dell’Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


8.10.2011   

IT

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C 298/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-274/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Modalità d’esercizio - Art. 183 - Normativa nazionale che consente il rimborso dell’eccedenza di IVA solo nei limiti in cui essa superi l’importo dell’imposta a monte risultante da operazioni che non hanno ancora dato luogo a pagamento)

2011/C 298/14

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, B. Simon e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó, G. Koós, agenti e K. Magony, szakértő)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente il rimborso dell’eccedenza dell’IVA solo nei limiti in cui quest’ultima sia superiore all’importo dell’imposta risultante dalle operazioni non ancora pagate — Violazione del principio di neutralità fiscale

Dispositivo

1)

La Repubblica di Ungheria:

obbligando i soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emerga un’eccedenza, ai sensi dell’art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel corso di un determinato periodo d’imposta, a procedere al riporto di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, al periodo d’imposta successivo, qualora non abbiano pagato la totalità di quanto acquistato dal loro fornitore, e

per il fatto che, in considerazione del suddetto obbligo, taluni soggetti passivi, dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente eccedenze, siano tenuti a effettuare più volte il riporto al periodo d’imposta successivo,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


8.10.2011   

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C 298/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-309/10) (1)

(Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Art. 11 - Eccedenza di entrate del fondo di ristrutturazione - Assegnazione al FEAGA - Principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità - Obbligo di motivazione - Arricchimento senza causa)

2011/C 298/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Riscossione di un contributo temporaneo per la ristrutturazione in una situazione in cui il fondo di ristrutturazione temporanea presenta una notevole eccedenza e in cui si può escludere un ulteriore aumento del fabbisogno finanziario — Equivalenza rispetto all'introduzione di un'imposta generale — Violazione del principio di attribuzione delle competenze

Dispositivo

1)

L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune deve essere interpretato nel senso che il contributo temporaneo dev’essere riscosso integralmente, anche nell’eventualità in cui il fondo di ristrutturazione temporaneo disponga di un’eccedenza di entrate.

2)

Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


8.10.2011   

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C 298/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Nordea Pankki Suomi Oyj

(Causa C-350/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 - Esenzioni - Giroconti e pagamenti - Operazioni su titoli - Servizi di messaggeria elettronica per istituti di credito)

2011/C 298/16

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Nordea Pankki Suomi Oyj

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni per le operazioni bancarie — Servizi SWIFT per le banche

Dispositivo

L’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi swift, come quelli di cui alla causa principale.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


8.10.2011   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Mediaset SpA/Commissione europea, Sky Italia Srl

(Causa C-403/10 P) (1)

(Impugnazione - Contributi concessi dalla Repubblica italiana per promuovere l’acquisto di decoder digitali - Esclusione dei decoder che consentono solamente la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune)

2011/C 298/17

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mediaset SpA (rappresentanti: avv.ti K. Adamantopoulos, G. Rossi e E. Petritsi)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B. Stromsky, agenti), Sky Italia Srl (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T-177/07), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6634 def., che ha dichiarato incompatibili con il mercato comune i contributi concessi dall’Italia nel 2004 e nel 2005 al fine di consentire ai consumatori l’acquisto o l’affitto di decoder digitali interattivi che consentono la ricezione di programmi tramite la tecnologia digitale terrestre o via cavo, per il fatto che escludono i decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite (aiuto n. C 52/2005, ex NN 88/2005, ex CP 101/2004)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mediaset SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Sky Italia Srl.


(1)  GU C 301 del 6 novembre 2010.


8.10.2011   

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Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-548/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/2/CE - Politica ambientale - Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) - Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico - Trasposizione incompleta)

2011/C 298/18

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Egerer, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1)

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.01.2011.


8.10.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2011 — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne

(Causa C-329/11)

2011/C 298/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Paris

Parti

Appellante: Alexandre Achughbabian

Appellato: Préfet du Val-de-Marne

Questione pregiudiziale

Se, tenuto conto del suo ambito di applicazione, la direttiva 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (1), osti ad una norma nazionale come l’art. L.621-1 del code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio nazionale,


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pagg. 98).


8.10.2011   

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Ricorso proposto l’8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-366/11)

2011/C 298/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo elaborato, al 22 dicembre 2009, i piani di gestione dei distretti idrografici (sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia per i distretti idrografici internazionali), e non avendo trasmesso alla Commissione, alla data del 22 marzo 2010, una copia dei progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 13, nn. 2, 3 e 6, e 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1). Inoltre, non avendo avviato, al più tardi al 22 dicembre 2008, la procedura di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 14, n. 1, lett. c), di tale direttiva, e

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE è scaduto il 22 dicembre 2003. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per attuare la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 327, pag. 1.


8.10.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 15 luglio 2011 — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

(Causa C-376/11)

2011/C 298/21

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Pie Optiek

Convenuti: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 12, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (1), debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente di cui trattasi è un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» possono riferirsi ad una persona che è stata autorizzata dal titolare del marchio unicamente a registrare, a suo nome, ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al marchio, senza tuttavia essere autorizzata a fare usi diversi del marchio o uso del segno in quanto marchio, come, ad esempio, per commercializzare prodotti o servizi recanti il marchio.

2)

In caso di soluzione affermativa di questa questione,

se l’art. 21, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, debba essere interpretato nel senso che «un diritto o un interesse legittimo» esiste anche se il «licenziatario di diritti preesistenti» ha proceduto alla registrazione del nome di dominio.eu a suo nome, ma per conto del titolare del marchio, quando quest’ultimo non è legittimato, ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (2).


(1)  GU L 162, pag. 40.

(2)  GU L 113, pag. 1.


8.10.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 18 luglio 2011 — Caves Krier Frères SARL/Directeur de l'Administration de l'emploi

(Causa C-379/11)

2011/C 298/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: Caves Krier Frères SARL

Convenuto: Directeur de l’Administration de l’emploi

Questioni pregiudiziali

Se l’art. L. 541-1, primo comma, del code du travail lussemburghese, riservando ai datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratori disoccupati di età superiore a quarantacinque anni, beneficiari o meno di un’indennità, il diritto al rimborso dei contributi previdenziali, sia a carico del datore di lavoro, sia a carico dell’assicurato, a condizione che il lavoratore assunto sia iscritto da almeno un mese come persona in cerca di occupazione presso un ufficio di collocamento dell’Ufficio del lavoro lussemburghese, mentre non consente ai datori di lavoro che assumano disoccupati iscritti come persone in cerca di occupazione presso omologhi organismi all’estero di beneficiare di tale misura, sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare agli artt. 21 e 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


8.10.2011   

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C 298/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 18 luglio 2011 — DI. VI. Finanziaria S.A.P.A. di Diego della Valle & C./Amministrazione delle Imposte dirette

(Causa C-380/11)

2011/C 298/23

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: DI. VI. Finanziaria S.A.P.A. di Diego della Valle & C.

Convenuta: Amministrazione delle Imposte dirette

Questione pregiudiziale

Se l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione come quella di cui al paragrafo 8a della legge modificata 16 ottobre 1934, relativa all’imposta sul patrimonio, che subordina, al suo primo comma, la concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato all’imposta sul patrimonio lussemburghese per i cinque anni d’imposizione successivi.


8.10.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — M SAT CABLE AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Causa C-382/11)

2011/C 298/24

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Varna

Parti

Ricorrente: M SAT CABLE AD

Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Cosa si debba intendere per «Internet» ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce sotto il codice TARIC 8528711300.

2)

Cosa si debba intendere per «modem» ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce sotto il codice TARIC 8528711300.

3)

Cosa si debba intendere per «modulazione» e «demodulazione» ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce sotto il codice TARIC 8528711300.

4)

Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box TF6100EMC, in base alla quale deve avvenire la classificazione doganale: se la ricezione di segnali televisivi o l’impiego di un modem che consente lo scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a Internet.

5)

Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box TF6100EMC sia costituita dall’impiego di un modem che consenta uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad Internet.

6)

Se sia ammissibile che le autorità doganali modifichino la classificazione doganale di una determinata merce senza ispezionare materialmente la merce importata, e che la perizia venga redatta esclusivamente sulla base di prove scritte, e segnatamente del manuale d’uso, delle caratteristiche tecniche e dell’esame di un apparecchio dello stesso produttore, con lo stesso numero, proveniente da un’altra importazione.

7)

In quale sottovoce e in quale codice occorra classificare un apparecchio che corrisponde alla descrizione dell’apparecchio TF6100EMC.

8)

Qualora il set-top-box TF6100EMC debba essere classificato nella sottovoce 8521 90 00 della nomenclatura combinata: se l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali sia un’applicazione legittima del diritto comunitario qualora una siffatta classificazione costituisca una violazione degli obblighi della Comunità risultanti dall’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione parte II b dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, o se dalla classificazione nella voce 8521 derivi la conseguenza che il set-top box TF6100EMC non rientra nell’ambito di applicazione della parte di cui trattasi dell’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione.


(1)  GU L 291, pag. 1.


8.10.2011   

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C 298/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — OOD Digitalnet/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Causa C-383/11)

2011/C 298/25

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Varna

Parti

Ricorrente: OOD Digitalnet

Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Come debbano essere interpretati i concetti di «modem» e di «accesso a internet» di cui alla sottovoce 8528 71 13 della nomenclatura combinata del 2009 [regolamento (CE) della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)] e le relative note esplicative.

2)

Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top-box in base alla quale deve essere effettuata la classificazione doganale: la ricezione di segnali televisivi oppure l’impiego di un modem che consente lo scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a internet.

3)

Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top-box sia costituita dall’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione tariffaria doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad internet.

4)

Se sia legittimo che le Autorità Doganali modifichino la classificazione tariffaria doganale di un determinato prodotto senza averlo fisicamente esaminato e che la perizia sia effettuata esclusivamente sulla base di documentazione scritta, e precisamente del manuale d’uso, delle caratteristiche tecniche e dell’esame di un apparecchio dello stesso produttore avente lo stesso numero di serie, ma proveniente da un’altra partita.

5)

In quale codice della nomenclatura combinata del 2009 [regolamento (CE) della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031, GU L 291, pag. 1] si debba classificare il prodotto di cui è causa (set top box), in considerazione delle sue caratteristiche tecniche accertate nel procedimento principale.


(1)  GU L 291, pag. 1.


8.10.2011   

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C 298/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2011 — Société Le Crédit Lyonnais/Administration fiscale

(Causa C-388/11)

2011/C 298/26

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Le Crédit Lyonnais

Convenuta: Administration fiscale

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto delle norme relative all’ambito di applicazione territoriale dell’imposta sul valore aggiunto, gli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19 della sesta direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), possano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo del prorata ivi previsto, una società controllante avente sede in uno Stato membro possa tenere conto delle entrate di ciascuna delle sue controllate stabilite in un altro Stato membro e, simmetricamente, tali controllate debbano tenere conto di tutte le entrate ricomprese nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto conseguite dalla società.

2)

Se si debba adottare la medesima soluzione per le società controllate stabilite al di fuori dell’Unione europea, in particolare alla luce del diritto a detrazione previsto dall’art. 17, n. 3, lett. a) e c), in relazione alle operazioni bancarie e finanziarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 1-5, effettuate per clienti stabiliti al di fuori della Comunità.

3)

Se la risposta alla prime due questioni possa variare da uno Stato all’altro, in funzione delle opzioni rese possibili dall’ultimo comma dell’art. 17, n. 5, in particolare per quanto riguarda la costituzione di settori di attività distinti.

4)

In caso di risposta affermativa a una delle prime due questioni, da un lato, se occorra limitare l’applicazione di tale prorata al calcolo dei diritti a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che è stata applicata alle spese sostenute dalla società controllante a vantaggio delle controllate estere e, dall’altro, se le entrate conseguite all’estero debbano essere prese in considerazione secondo le norme applicabili nello Stato della controllata, oppure secondo quelle applicabili nello Stato della controllante.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)


8.10.2011   

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C 298/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgaria) il 25 luglio 2011 — Valeri Hariev Belov/«ChEZ Elektro Balgaria» АD, «ChEZ Raspredelenie Balgaria» АD

(Causa C-394/11)

2011/C 298/27

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Komisia za zashtita ot diskriminatsia

Parti

Ricorrente: Valeri Hariev Belov

Convenuti:«ChEZ Elektro Balgaria» АD, «ChEZ Raspredelenie Balgaria» АD, Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

Questioni pregiudiziali

1)

Prima questione: Se il caso in oggetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (nella fattispecie con riferimento all’art. 3, n. 1, lett. h).

2)

Seconda questione: cosa debba intendersi per «trattata meno favorevolmente» ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43 e per «possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio» ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2000/43:

2.1.

se, per qualificare come discriminazione diretta un trattamento meno favorevole, sia assolutamente necessario che il trattamento sia più sfavorevole e che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso come ogni forma di un comportamento (di una relazione) nel senso ampio del termine, il quale, in confronto al comportamento assunto in una situazione analoga, risulta meno vantaggioso.

2.2.

Se, per qualificare come discriminazione indiretta il collocamento in una posizione di particolare svantaggio, sia anche necessario che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso in senso più ampio, come ogni forma di collocamento in una posizione di particolare svantaggio/sfavore.

3)

Terza questione: in funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 2000/43, sia necessario che il trattamento meno favorevole o il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente un diritto o un interesse previsto espressamente dalla legge:

3.1.

se le disposizioni di cui all’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva 2006/32/CE (2) (ventinovesimo «considerando», artt. 1 e 13, n. 1), la direttiva 2003/54/CE (3) (art. 3, n. 5), e la direttiva 2009/72/CE (4) (art. 3, n. 7) prevedano a favore del consumatore finale dell’energia elettrica un diritto o un interesse a poter verificare regolarmente i display del contatore, il quale possa essere fatto valere dinnanzi ai giudici nazionali in un procedimento come quello principale,

e

3.2.

se siano compatibili con tali disposizioni norme nazionali e/o una prassi amministrativa posta in essere con l’autorizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione per l’Energia, in forza delle quali ad un’impresa di distribuzione viene accordata la libertà di installare i contatori in luoghi difficilmente accessibili o inaccessibili, il che non consente ai consumatori di verificare e monitorare personalmente e regolarmente i display del contatore.

4)

Quarta questione: in funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta, non sia assolutamente necessaria la violazione diretta o indiretta di un diritto o di un interesse previsto dalla legge:

se, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 2000/43, siano ammissibili disposizioni nazionali o una giurisprudenza come quella di cui al procedimento principale, in base alle quali, ai fini della qualificazione come discriminazione, è richiesto che il trattamento più sfavorevole e il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti dalla legge;

se il giudice nazionale, qualora esse non siano ammissibili, sia obbligato a disapplicarle e a fare riferimento alle definizioni fissate nella direttiva.

5)

Quinta questione: come debba essere interpretato l’art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43:

5.1.

se nel senso che esso esige che la vittima dimostri fatti che consentano di dedurre o di concludere in maniera univoca, inconfutabile e certa per una discriminazione diretta o indiretta, oppure se sia sufficiente che i fatti si limitino a fondare la presupposizione/presunzione di una siffatta discriminazione.

5.2.

Se i fatti

a)

che solo nei due quartieri noti nella città come quartieri rom i contatori siano installati nelle strade ai pali dell’elettricità, ad un’altezza che non consente un controllo visivo dei display dei contatori da parte dei consumatori, fatte salve le eccezioni note all’interno di alcune parti di tali quartieri urbani, e

b)

che in tutti i restanti quartieri della città i contatori siano installati ad un’altezza diversa (fino a 1,70 m), la quale consente un controllo visivo, perlopiù nell’appartamento dei consumatori o sulla facciata dell’edificio o sulla recinzione,

comportino un’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta.

5.3.

Se le circostanze

a)

che in entrambi i quartieri noti nella città come quartieri rom, non abitino solo rom bensì anche persone di etnia diversa e/o

b)

che rilevi pertanto quale parte della popolazione in questi due quartieri si definisca essa stessa come rom, e/o

c)

che l’impresa di distribuzione definisca come generalmente note le cause alla base di uno spostamento dei contatori in questi due quartieri a detta altezza di 7 m,

escludano l’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta.

6)

Sesta questione: in funzione della soluzione alla quinta questione:

6.1.

Se l’art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che sia necessaria una presupposizione/presunzione della sussistenza di una discriminazione, e, qualora i summenzionati fatti spostino l’onere della prova a carico della parte convenuta, quale forma di discriminazione facciano presumere tali fatti: se si tratti di una discriminazione diretta, indiretta e/o di una molestia.

6.2.

Se le disposizioni della direttiva 2000/43 consentano di giustificare la discriminazione diretta e/o la molestia con il perseguimento di una finalità legittima per il tramite di mezzi idonei e necessari.

6.3.

Se, tenuto conto dei legittimi obiettivi perseguiti fatti valere dall’impresa di distribuzione, la misura applicata nei due quartieri urbani possa essere giustificata in una situazione in cui

a)

la misura venga applicata a causa di fatture insolute accumulatesi nei due quartieri urbani e a causa di frequenti infrazioni da parte dei consumatori, le quali pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza, la qualità, il funzionamento continuo e sicuro degli impianti di energia elettrica

e

la misura venga applicata collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il singolo consumatore abbia pagato o meno le sue fatture per la distribuzione e per la fornitura di energia elettrica, e a prescindere dalla circostanza dell’accertamento che il singolo consumatore abbia commesso una qualsivoglia infrazione (una manipolazione dei display del contatore, un allacciamento illegale e/o un prelievo illegale/un consumo illegale di energia elettrica, senza conteggio e senza versamento del canone, o un qualsiasi altro intervento nella rete, il quale pregiudichi o metta in pericolo il suo funzionamento sotto il profilo della sicurezza, della qualità, della continuità e dell’assenza di rischi);

b)

per ciascuna infrazione analoga siano previste, nelle disposizioni di legge e nelle condizioni generali del contratto concernente la distribuzione [in prosieguo: il «contratto di distribuzione»], delle responsabilità, segnatamente di natura civile, amministrativa nonché penale;

c)

la clausola prevista all’art. 27, n. 2, delle condizioni generali del contratto di distribuzione — l’impresa di distribuzione garantisce, su espressa richiesta scritta del consumatore, la possibilità di un controllo visivo dei display del contatore — non consenta di fatto al consumatore di verificare personalmente e regolarmente i display che lo riguardano;

d)

sussista una possibilità, in base ad espressa richiesta scritta, di installare un contatore di controllo nell’appartamento del consumatore, a fronte del versamento di un canone;

e)

la misura costituisca un segno peculiare e visibile delle pratiche, in un modo o nell’altro, scorrette del consumatore, stante il carattere generalmente noto, ad avviso dell’impresa di distribuzione, delle cause alla base dell’applicazione di tale misura;

f)

vi siano altri mezzi e metodi tecnici per salvaguardare i contatori da interventi indebiti;

g)

il legale dell’impresa di distribuzione affermi che una misura analoga applicata in un quartiere rom di un’altra città non avrebbe di fatto potuto impedire gli interventi;

h)

non si reputi che l’impianto di energia elettrica installato in uno di tali quartieri, un trasformatore, debba essere assoggettato, per sicurezza, a misure analoghe a quelle applicate ai contatori.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 64).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/15


Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 maggio 2011, causa T-299/08, Elf Aquitaine/Commissione

(Causa C-404/11 P)

2011/C 298/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

in via principale:

annullare integralmente, in base agli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-299/08, Elf Aquitaine/Commissione;

accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;

di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. f), 2, lett. c), 2, lett. e), 3 e 4 della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio);

in subordine, riformare, sulla base dell’art. 261 TFUE, l'ammenda di EUR 22 700 000 inflitta congiuntamente e solidarmente alla Arkema SA e alla Elf Aquitaine dall’art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38695 — Clorato di sodio), nonché l’ammenda di EUR 15 890 000 inflitta alla Elf Aquitaine a titolo personale dall’art. 2, lett. e), della medesima decisione, a titolo della sua competenza anche di merito, a causa di errori obiettivi nella motivazione e nel ragionamento della sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-299/08, come indicati nei sei motivi della presente impugnazione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea all’integralità delle spese, comprese quelle sostenute dalla Elf Acquitaine dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere sei motivi a titolo principale e un motivo a titolo subordinato.

Con il suo primo motivo, la Elf Aquitaine SA fa valere la violazione dell’art. 5 TUE da parte del Tribunale in quanto avrebbe convalidato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nella fattispecie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell’art. 101 TFUE. Una tale impostazione sarebbe incompatibile o, perlomeno, sproporzionata con riferimento ai principi di attribuzione e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte) c.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere un'interpretazione manifestamente erronea del diritto nazionale e della nozione di impresa in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale avrebbe volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Infatti, il Tribunale avrebbe applicato in maniera abusiva ed erronea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto far valere d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente invoca una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle armi. Infatti, il Tribunale avrebbe approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica e avrebbe commesso un errore nella parte in cui ha affermato che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto capitalistico con la controllante, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.

Con il suo quinto motivo, la ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe brevemente constatato il rigetto del suo argomento da parte della Commissione, senza fornire una qualsivoglia analisi degli argomenti fatti valere da quest'ultima (prima parte). Inoltre, la Elf Aquitaine SA addebita al Tribunale l'assenza di motivazione quanto alla presunzione di imputabilità (seconda parte), nonché l'insufficienza di motivazione per quanto riguarda l'ammenda personale imposta alla ricorrente (terza parte).

Con il suo sesto motivo, la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ammenda personale, relativa all'applicazione erronea degli orientamenti sul calcolo delle ammende (prima parte), la creazione di una falsa base legale per l'imposizione di un'ammenda personale (seconda parte) e la contraddizione dei motivi tra la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla nozione di impresa unica e l’imposizione di un'ammenda personale (terza parte).

Con il suo settimo ed ultimo motivo (in subordine), la ricorrente fa valere che l'importo dell'ammenda personale che le è stata imposta a fini dissuasivi sarebbe sproporzionata e giustificherebbe una riforma della medesima.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/16


Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-412/11)

2011/C 298/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Granducato di Lussemburgo, per l’insufficienza delle misure adottate ai fini dell’attuazione del primo pacchetto ferroviario, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata (1), nonché dell’art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE (2);

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione denuncia le disposizioni nazionali di cui trattasi in quanto prevedono che, in caso di perturbazioni del traffico, l’allocazione delle linee ferroviarie sia effettuata dalle Ferrovie dello Stato lussemburghesi (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; in prosieguo: la «CFL») e non da un organismo indipendente. La CFL partecipa dunque all’esercizio delle funzioni essenziali, il che non garantisce agli altri operatori un accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura.

In risposta alle obiezioni sollevate dalle autorità lussemburghesi, la Commissione osserva, in primo luogo, che l’indicazione fornita dalle autorità lussemburghesi secondo cui non sussisterebbe riallocazione delle linee ferroviarie in caso di perturbazione del traffico è inesatta. Quando l’orario non può più essere rispettato la CFL fa passare i treni in ritardo, il che costituisce riallocazione delle linee ferroviarie. In secondo luogo, la Commissione contesta l’argomento secondo cui l’art. 29 della direttiva 2001/14/CE costituirebbe una lex specialis che deroga alla regola generale e consente di giustificare l’allocazione delle linee ferroviarie da parte della CFL in caso di perturbazioni.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75, pag. 9).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


8.10.2011   

IT

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C 298/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polimeles Protodikeio Athinon (Grecia) l’8 agosto 2011 — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

(Causa C-414/11)

2011/C 298/30

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polimeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrenti: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Convenuta: DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 27 dell'Accordo TRIPS, che definisce il contesto della tutela dei brevetti, rientri o meno in un settore nel quale gli Stati membri rimangono competenti in via principale e, in caso di risposta affermativa, se i medesimi Stati membri siano liberi di riconoscere o meno efficacia diretta a detta disposizione e se il giudice nazionale possa o meno applicare direttamente, alle condizioni previste dal proprio ordinamento, detta disposizione.

2)

Se, ai sensi dell'art. 27 dell'Accordo TRIPS, i prodotti chimici e farmaceutici costituiscano o meno oggetto di brevetto, sempre che ne soddisfino le condizioni di rilascio, e, in caso di risposta affermativa, quale sia il loro livello di protezione.

3)

Se, ai sensi degli artt. 27 e 70 dell'Accordo TRIPS, i brevetti che rientrano nella riserva di cui all'art. 167, n. 2, della Convenzione di Monaco del 1973 e sono stati rilasciati prima del 7 febbraio 1992, vale a dire prima che entrasse in vigore detto Accordo, e che riguardavano l’invenzione di prodotti farmaceutici, proteggendo tuttavia, a causa di detta riserva, soltanto il loro procedimento di fabbricazione, beneficino della tutela prevista per tutti i brevetti in applicazione dell'Accordo TRIPS e, in caso di risposta affermativa, quali siano la portata e l'oggetto della protezione; vale a dire, se dopo l'entrata in vigore di detto Accordo siano protetti anche i prodotti farmaceutici medesimi o se la protezione continui a valere soltanto per il loro procedimento di fabbricazione oppure ancora se occorra distinguere a seconda del contenuto della domanda di rilascio, a seconda — cioè — che dalla descrizione dell’invenzione e delle connesse aspettative tale domanda risulti finalizzata ad ottenere ab initio la protezione di un prodotto, di un procedimento di fabbricazione o di entrambe le cose.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/17


Impugnazione proposta l’8 agosto 2011 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011, causa T-115/10, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea

(Causa C-416/11 P)

2011/C 298/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, D. Wyatt QC e V. Wakefield, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale;

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento del Regno Unito e rinviare la causa al Tribunale affinché esso esamini il merito del ricorso di annullamento del Regno Unito;

condannare la Commissione alle spese inerenti al presente grado di giudizio, nonché a quelle di primo grado relative all’eccezione di irricevibilità; e

riservare le spese quanto al resto.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Regno Unito propone un’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) resa nella causa T-115/10, Regno Unito/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del Regno Unito per l’annullamento dell’inclusione del sito spagnolo di importanza comunitaria ES6120032 («Estrecho Oriental») di cui alla decisione della Commissione 2010/45/UE (1).

2.

Il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento nell’elenco di cui alla decisione 2010/45/UE del sito ES6120032 rappresentasse una mera conferma della precedente inclusione di quel sito nella decisione della Commissione 2009/95/CE (2). Tale conclusione sarebbe errata, giacché l’inserimento nell’elenco di cui alla decisione 2010/45/UE del sito ES6120032 sarebbe stato effettuato sulla base di nuovi fatti sostanziali, segnatamente, del fatto che il sito ES6120032:

a)

coincide con la maggior parte delle acque territoriali britanniche di Gibilterra («BGTW»), e si asserisce che la includa e

b)

coincide con l’intera area compresa in un preesistente sito di importanza comunitaria britannico identificato dal codice UKGIB0002 e dalla denominazione «Southern Waters of Gibraltar» (acque meridionali di Gibilterra), e si asserisce che la includa.

3)

Alla data della prima inclusione del sito ES6120032 nella decisione 2009/95/CE, sembra che soltanto la Spagna fosse effettivamente a conoscenza del fatto che il sito ES6120032 coincidesse con il sito UKGIB0002 e con le BGTW. Certamente il Regno Unito non ne era a conoscenza, e non vi sono indicazioni atte a sostenere che la Commissione o il comitato Habitat (che aveva adottato la decisione 2009/95/CE) ne fossero a loro volta informati.

4)

Al momento della seconda inclusione del sito ES6120032 nella decisione 2010/45/UE, il Regno Unito, la Commissione ed il comitato Habitat erano tutti al corrente di questa circostanza di particolare rilevanza, come dimostra il dibattito che ha preceduto l’adozione di tale atto.

5)

Giacché non vi era stata un’effettiva consapevolezza della coincidenza alla data di adozione della decisione 2009/95/CE, il Tribunale si è concentrato sulla conoscenza presunta, per la quale, segnatamente, vi sarebbe potuta essere una conoscenza della coincidenza in quel momento. Esso ha ritenuto che né il Regno Unito né la Commissione, in tale data, non potessero non essere edotti della circostanza, e, di conseguenza (sviluppando il suo ragionamento) la decisione 2010/45/UE rappresentava una «mera conferma» della precedente inclusione.

6)

Il Tribunale è incorso in gravi errori di diritto nelle sue considerazioni sulla conoscenza presunta. Segnatamente:

a)

esso ha errato nell’individuare le parti la cui conoscenza presunta era giuridicamente rilevante (il che costituisce il primo motivo di censura della presente impugnazione). In particolare, il Tribunale avrebbe male interpretato la giurisprudenza e disatteso un principio giuridico nel prendere in considerazione la conoscenza presunta della Commissione. Il Regno Unito deduce che la sola conoscenza presunta del Regno Unito sarebbe rilevante. Nel caso contrario, ove rilevasse la conoscenza presunta di soggetti altri rispetto al Regno Unito, si dovrebbe considerare quella dell’istanza decisionale (ovvero la Commissione ed il comitato Habitat), e non quella della sola Commissione; e

b)

esso ha errato a proposito del criterio applicabile, al momento della determinazione di ciò che «avrebbe potuto» essere conosciuto (il che costituisce il secondo motivo di censura della presente impugnazione). In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di riferirsi adeguatamente o non si sarebbe riferito affatto al criterio corretto, a mente del quale, segnatamente, una parte dovrebbe essere ritenuta a conoscenza soltanto di ciò che una persona diligente avrebbe potuto ragionevolmente conoscere. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione delle circostanze fattuali, nel ritenere che il criterio di conoscenza presunta fosse soddisfatto.


(1)  Decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/UE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2009) 10406] (GU L 30, p. 322).

(2)  Decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049] (GU L 43, p. 393).


8.10.2011   

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C 298/18


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 12 luglio 2011 — Deltafina SpA/Commissione europea

(Causa C-537/10 P) (1)

2011/C 298/32

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


8.10.2011   

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C 298/18


Ordinanza del presidente della Corte 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — Procura della Repubblica/Yeboah Kwadwo

(Causa C-120/11) (1)

2011/C 298/33

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


Tribunale

8.10.2011   

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C 298/19


Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

(Causa T-360/11)

2011/C 298/34

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: FERCAL — CONSULTADORIA E SERVIÇOS LDa (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: António J. Rodrigues, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Parfums Rochas SAS

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso adottata dall’UAMI il 21 aprile 2011, pratica R-2355/2010-2, nell’ambito del procedimento d’annullamento Patrizia Rocha/Rochas e, conseguentemente, statuire sul ricorso presentato avverso la decisione adottata il 27 settembre 2010 nel contesto dell’opposizione B-001559361.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: PATRIZIA ROCHA

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Parfums Rochas SAS

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:«ROCHAS»

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: irricevibilità del ricorso

Motivi dedotti: il termine della ricorrente per presentare ricorso scadeva il 28 gennaio 2011. La ricorrente ne ha effettuato l’invio mediante servizio postale il 27 gennaio 2011, cioè il giorno precedente quello della scadenza del termine.


8.10.2011   

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C 298/19


Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

(Causa T-396/11)

2011/C 298/35

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: avv. C. König)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 18 maggio 2011, notificata il 20 maggio 2011, procedimento R 374/2010-4;

respingere il ricorso proposto il 16 marzo 2010 dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH avverso la decisione 29 gennaio 2010 della divisione di annullamento dell’Ufficio convenuto nel procedimento di nullità n. 2880 C;

condannare l’UAMI e la Donaldson Filtration Deutschland GmbH, nel caso in cui essa dovesse intervenire nel procedimento, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ultrafilter international» per prodotti e servizi delle classi 7, 11, 37, 41 e 42 — marchio comunitario n. 1 121 839.

Titolare del marchio comunitario: la Donaldson Filtration Deutschland GmbH.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: La domanda è fondata su motivi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 52, n. 2, lett. a), in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. b) e c) e con il n. 3 del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio denominativo contestato sarebbe descrittivo.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, nn. 1 e 3, 52, n. 1, lett. a), 56, n. 1, lett. a), 75, n. 1, e 83 del regolamento n. 207/2009.


8.10.2011   

IT

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C 298/20


Ricorso proposto il 27 luglio 2011 — Welte — Wenu/UAMI — Commissione (Rappresentazione di un cerchio di 12 stelle su sfondo blu)

(Causa T-413/11)

2011/C 298/36

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welte — Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 maggio 2011, procedimento R 1590/2010-1;

respingere il ricorso dell’Unione europea avverso la decisione con la quale la divisione di annullamento ha rigettato la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario EDS EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES (e, pertanto, la domanda stessa);

condannare l’Unione europea alle spese del procedimento di nullità e di ricorso, e il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente un cerchio di 12 stelle su sfondo blu per prodotti delle classi 7 e 12 — marchio comunitario n. 2 180 800.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario è stato registrato in violazione dell’art. 7 del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento del marchio comunitario in oggetto.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. g), h) e i), degli artt. 55 e 76 del regolamento n. 207/2009, dell’art. 6 ter, n. 1, lett. c), della convenzione di Parigi, e della regola 37, lett. b), sub iv, del regolamento n. 2868/95, poiché il marchio comunitario non è stato registrato in violazione delle disposizioni dell’art. 7 del regolamento n. 207/2009.


8.10.2011   

IT

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C 298/20


Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Nutrichem Diät + Pharma/UAMI — Gervais Danone (Active)

(Causa T-414/11)

2011/C 298/37

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Jochim e R. Egerer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie Gervais Danone (Levallois Perret, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2011, procedimento R 683/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Active» per prodotti delle classi 5, 29 e 32 — registrazione n. 3 423 316.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Compagnie Gervais Danone.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «ACTIVIA» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione i) dell’art. 76 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, n. 1, e con la regola 19, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso avrebbe ingiustamente ritenuto esistente un carattere distintivo medio del marchio anteriore, ii) violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, dato che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi controversi e iii) violazione dell’art. 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto le decisioni parallele dell’Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti nonché di altre autorità nazionali, citate dalla ricorrente, non sarebbero state prese in considerazione in fase di adozione della decisione del convenuto.


8.10.2011   

IT

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C 298/21


Ricorso proposto il 1o agosto 2011 — Hartmann/UAMI (Nutriskin Protection Complex)

(Causa T-415/11)

2011/C 298/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 maggio 2011, procedimento R 1524/2010-1;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Nutriskin Protection Complex» per prodotti delle classi 3 e 5 — registrazione n. 8 995 086.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di registrazione del marchio comunitario «Nutriskin Protection Complex» non sarebbe né descrittiva in relazione ai prodotti delle classi 3 e 5 né priva di carattere distintivo, poiché, da un lato, l’elemento costitutivo «Nutriskin», a causa del carattere insolito della combinazione, riporta a un concetto che non creerebbe alcuna impressione direttamente descrittiva e, dall’altro, in quanto il convenuto si sarebbe limitato a dedurre dal significato descrittivo del marchio del quale è stata chiesta la registrazione l’asserita mancanza di carattere distintivo.


8.10.2011   

IT

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C 298/21


Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Biotronik SE/UAMI — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

(Causa T-416/11)

2011/C 298/39

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biotronik SE & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Reich e S. Pietzcker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda (San Paolo, Brasile)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2011, procedimento R 1156/2010-2;

accogliere l’opposizione alla registrazione di marchio comunitario n. 5378071 con riferimento a tutti i prodotti delle classi 9 e 10;

in subordine, rinviare l’opposizione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per ulteriori valutazioni, conformemente alla sentenza del Tribunale;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CARDIO MANAGER» per prodotti delle classi 9 e 10 — registrazione n. 5 378 071.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «CardioMessenger» per prodotti delle classi 9 e 10.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: da un lato, violazione dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, in quanto sarebbe dimostrata l’utilizzazione del marchio «CardioMessenger» conformemente ai requisiti di luogo e di tempo nonché di estensione e natura e, dall’altro, violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e dell’art. 41 del regolamento n. 207/2009, dato che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


8.10.2011   

IT

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C 298/21


Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Laboratoire Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA)

(Causa T-427/11)

2011/C 298/40

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Bioderma (Lione, Francia) (rappresentante: avv. A. Teston)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cabinet Continental (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI 28 febbraio 2011;

respingere l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato presentata dalla società Cabinet Continental;

condannare l’UAMI e/o il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso;

condannare il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «BIODERMA» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — marchio comunitario n. 3 136 892

Titolare del marchio comunitario: Laboratoire Bioderma

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Cabinet Continental

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata sulla base dell’art. 52, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 3 136 892

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione impugnata sarebbe erronea per quanto attiene, tra l’altro, al significato del marchio di cui trattasi in lingua greca e alla percezione che di detto marchio ha il pubblico greco.


8.10.2011   

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C 298/22


Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED)

(Causa T-435/11)

2011/C 298/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universal Display Corp. (New Jersey, USA) (rappresentanti: A. Poulter e C. Lehr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Ribaltare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 maggio 2011, nel procedimento R 215/2011-2.

Accogliere la richiesta di registrazione del marchio comunitario ed autorizzarla a procedere alla pubblicazione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «UniversalPHOLED» per prodotti appartenenti alla classe 1 — Richiesta di marchio comunitario n. W01015224

Decisione dell’esaminatore: Rigetto della richiesta di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore nell’analisi della registrabilità della richiesta del marchio comunitario «UniversalPHOLED»


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/22


Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

(Causa T-437/11)

2011/C 298/42

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e S. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2011, nel procedimento R 1310/2010-1, nella parte in cui dichiara che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è accolto per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 16.

Condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso o, in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «GOLDEN BALLS» per prodotti appartenenti alle classi 9, 21 e 24 — Richiesta di marchio comunitario n. 6324164

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 4226148 del marchio denominativo «BALLON D’OR», per, tra l’altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 25 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e parziale accoglimento dell’opposizione e del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista un conflitto percepito tra il marchio comunitario richiesto e il marchio anteriore.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/23


Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Gold East Paper (Jiangsu) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Consiglio

(Causa T-443/11)

2011/C 298/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 6 maggio 2011, n. 451, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostengo del loro ricorso le ricorrenti fanno valere otto motivi.

1)

Primo motivo, relativo alla violazione di un requisito procedurale fondamentale ai sensi del secondo comma dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base, (1) in quanto la Commissione ha respinto la richiesta delle ricorrenti di ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato tenendo conto dell’effetto di tale diniego sul margine di dumping delle ricorrenti.

2)

Secondo motivo, relativo alla violazione di un secondo requisito procedurale fondamentale ai sensi del secondo comma dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base e alla violazione del principio fondamentale del diritto alla difesa e ad un equo processo, poiché la Commissione ha omesso di trasmettere al comitato consultivo antidumping determinate informazioni rilevanti.

3)

Terzo motivo, fondato su manifesti errori di valutazione dei fatti del caso, nonché sull’insufficienza della motivazione, in violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base, a causa del rigetto della richiesta da parte delle ricorrenti di ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

4)

Quarto motivo, fondato sulla violazione del principio della buona amministrazione, nonché degli artt. 18, nn. 1 e 3, e 6, del regolamento antidumping di base, in quanto l’indagine è stata condotta in modo scorretto e parziale, imponendo un onere della prova eccessivo.

5)

Quinto motivo, fondato sulla violazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento antidumping di base e su un difetto di motivazione, in quanto le Istituzioni europee coinvolte hanno condotto l’indagine in modo tale che diventasse più probabile che, in esito al procedimento d’indagine sui fatti o al procedimento di valutazione, esse giungessero alla conclusione che l’industria dell'Unione europea ha subito un pregiudizio.

6)

Sesto motivo, fondato sulla violazione degli artt. 3, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento antidumping di base, in quanto il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 451/2011 stabilisce margini di profitto perseguito che l’industria dell'Unione europea nel passato non ha mai raggiunto.

7)

Settimo motivo, attinente al fatto che la decisione di escludere i rotoli di CFP adatti alle macchine alimentate a bobina dal prodotto interessato o dal prodotto simile è fondata su manifesti errori di valutazione dei fatti del caso, con conseguente violazione degli artt. 3 (pregiudizio), 4, n. 1, (industria dell’Unione) e 5, n. 4 (requisiti per agire) del regolamento antidumping di base.

8)

Ottavo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 3, nn. 2 e 7, del regolamento antidumping di base, in quanto nel regolamento impugnato non è stato valutato se il dazio applicato ecceda o meno quanto necessario per compensare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n.o1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/24


Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Gold East Paper (Jiangsu) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Consiglio

(Causa T-444/11)

2011/C 298/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 6 maggio 2011, n. 452, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 18), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostengo del loro ricorso le ricorrenti fanno valere dieci motivi.

1)

Primo motivo, fondato sulla circostanza che l’importo del dazio compensativo applicabile supera l’importo delle sovvenzioni compensabili, in violazione dell’art. 15, n. 1, del regolamento antisovvenzioni di base, (1) dato che il dazio ad valorem non è stato espresso in percentuale del prezzo CIF, bensì quale percentuale del fatturato.

2)

Secondo motivo, fondato sul fatto che il vantaggio concesso dal governo assegnando diritti di uso su terreni ad un prezzo inferiore a quello adeguato non è stato computato correttamente, in violazione degli artt. 4, 6, lett. d), e 28 del regolamento antisovvenzione di base.

3)

Terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 4 del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il sistema di esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate non è specifico e, di conseguenza, il dazio applicato per compensare tale sistema lede detta disposizione normativa.

4)

Quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto l’attribuzione della sovvenzione relativa all’esenzione dall’IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate e alla riduzione dell’IVA sulle apparecchiature prodotte all’interno del paese si è stata distribuita su un periodo più breve rispetto al normale periodo di ammortamento nel settore industriale corrispondente.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 6, lett. b), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto, in relazione ai prestiti agevolati al settore della carta patinata, le istituzioni europee coinvolte non hanno proceduto ad appurare quale sia il tasso che le ricorrenti avrebbero ottenuto sul mercato.

6)

Sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 14, n. 2, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto l’applicazione di dazi compensativi non è necessaria alla luce della concomitante imposizione di dazi antidumping.

7)

Settimo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento antisovvenzioni di base e a un difetto di motivazione, in quanto le Istituzioni europee coinvolte hanno condotto l’indagine in modo tale che diventasse più probabile che, in esito al procedimento d’indagine sui fatti o al procedimento di valutazione, esse giungessero alla conclusione che l’industria dell'Unione europea ha subito un pregiudizio.

8)

Ottavo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2, lett. d), e 15 del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 452/2011 stabilisce margini di profitto perseguito che l’industria dell'Unione europea nel passato non ha mai raggiunto.

9)

Nono motivo, attinente al fatto che la decisione di escludere i rotoli di CFP adatti alle macchine alimentate a bobina dal prodotto interessato o dal prodotto simile è fondata su manifesti errori di valutazione dei fatti del caso, con conseguente violazione degli artt. 8 (pregiudizio), 9, n. 1, (industria dell’Unione) e 10, n. 6 (requisiti per agire) del regolamento antisovvenzioni di base.

10)

Decimo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 8, nn. 1, e 6, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto nel regolamento impugnato non è stato valutato se il dazio applicato ecceda o meno quanto necessario per compensare il pregiudizio arrecato dalle importazioni sovvenzionate.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2009, n. 597, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


8.10.2011   

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C 298/24


Ricorso proposto il 9 agosto 2011 — Catinis/Commissione

(Causa T-447/11)

2011/C 298/45

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lian Catinis (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la mancata chiusura dell’indagine ed il diniego dell’accesso al fascicolo personale del ricorrente; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente si basa in primo luogo sul motivo della violazione di legge, nonché sull’obbligo di motivazione della decisione di proseguire l’indagine oltre ogni lasso ragionevole di tempo e di non chiuderla.

Inoltre il ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione della decisione di non autorizzare l’accesso al fascicolo di indagine.

Infine il ricorrente deduce violazioni di diritti fondamentali e principi generali del diritto, in particolare del principio di buona amministrazione, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/25


Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Golden Balls/UAMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

(Causa T-448/11)

2011/C 298/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e S. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 giugno 2011, nel procedimento R 1432/2010-1, nella parte in cui accoglie il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso per quanto riguarda taluni prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 28 e 41.

Condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso o, in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «GOLDEN BALLS» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 28 e 41 — Richiesta di marchio comunitario n. 6036503

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 4226148 del marchio denominativo «BALLON D’OR», per, tra l’altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e parziale accoglimento dell’opposizione e del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista un conflitto percepito tra il marchio comunitario richiesto e il marchio anteriore


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/25


Ricorso proposto il 10 agosto 2011 — Galileo International Technology/UAMI — ESA (GALILEO)

(Causa T-450/11)

2011/C 298/47

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti S. Malynicz, Barrister, M. Blair e K. Gilbert, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Space Agency (ESA) (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2011, procedimento R 1423/2005-1.

Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «GALILEO» per servizi appartenenti alla classe 42 — Richiesta di marchio comunitario n. 2742237

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 1701167, del marchio denominativo «GALILEO» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 2157501, del marchio denominativo «GALILEO» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 516799, del marchio figurativo «powered by GALILEO», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 330084, del marchio figurativo «GALILEO INTERNATIONAL», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 2159069, del marchio figurativo «GALILEO INTERNATIONAL», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha valutato che vi fosse un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi coperti dal marchio comunitario anteriore e i servizi coperti dal marchio comunitario impugnato. In particolare, la commissione di ricorso ha omesso di valutare che una parte dei prodotti e dei servizi rilevanti potrebbero essere complementari, nonché destinati al medesimo consumatore e per lo stesso scopo. La conclusione della commissione di ricorso che non sussiste rischio di confusione è viziata de un errore, alla luce delle evidenti somiglianze tra i marchi e del fatto che un grado di somiglianza inferiore tra tali prodotti o servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra marchi.


8.10.2011   

IT

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C 298/26


Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Giga-Byte Technology/UAMI — Haskins (Gigabyte)

(Causa T-451/11)

2011/C 298/48

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giga-Byte Technology Co., Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. F. Schwerbrock)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Robert A. Haskins (Pensilvania, USA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2011, procedimento R 2047/2010-2, nonché la decisione della divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Gigabyte», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 5550009

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 4954095 del marchio denominativo «GIGABITER», per servizi delle classi 39, 40 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che i servizi contestati delle classi 37 e 42 sono simili ai servizi della classe 42 dell’opponente.


8.10.2011   

IT

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C 298/26


Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Szajner/UAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Causa T-453/11)

2011/C 298/49

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Gilbert Szajner (Saint-Maur-des-Fossés, Francia) (rappresentante: avv. A. Lakits-Josse)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 1o giugno 2011 nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio comunitario n. 2 468 379 per i prodotti oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, delle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 e 34;

condannare la società Forge de Laguiole a sopportare le proprie spese nonché le spese del sig. Szajner, comprese le spese di rappresentanza.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «LAGUIOLE» per prodotti e servizi rientranti, tra l’altro, nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38 — marchio comunitario n. 2 468 379

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Forge de Laguiole SARL

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata sulla base dell’art. 53, n. 1, lett. c), e dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, fondata sulla denominazione sociale della Forge de Laguiole

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario n. 2 468 379

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto, da un lato, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che la denominazione sociale della Forge de Laguiole non fosse soggetta al principio di specialità e che la denominazione potesse essere protetta per attività non effettivamente svolte dalla Forge de Laguiole e, dall’altro, non esisterebbe alcun rischio di confusione tra la denominazione sociale della Forge de Laguiole, utilizzata per i coltelli, e il marchio «LAGUIOLE», depositato per prodotti estranei alla coltelleria.


8.10.2011   

IT

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C 298/27


Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — ICdA e a./Commissione

(Causa T-456/11)

2011/C 298/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgio), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito) e James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti R. Cana e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui limita l’utilizzo di pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle nelle quali tale utilizzo era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato; e

condannare la Commissione a tutti i costi e le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli artt. 137, n. 1, lett. a, e 68-71 del regolamento REACH (1).

2)

Secondo motivo, vertente

sul fatto che il regolamento impugnato si fonda su un manifesto errore di valutazione.

3)

Terzo motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

4)

Quarto motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato del regolamento REACH, in quanto impone limitazioni relative ad un gruppo di sostanze non valutate singolarmente.

5)

Quinto motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’accordo TBT (accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi).

6)

Sesto motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato dei diritti procedurali delle ricorrenti.

7)

Settimo motivo, vertente

sull’inadeguata motivazione del regolamento impugnato, in violazione dell’art. 296 TFUE.

8)

Ottavo motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


8.10.2011   

IT

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C 298/27


Ricorso proposto il 17 agosto 2011 — Valeo Vision/Commissione

(Causa T-457/11)

2011/C 298/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Valeo Vision (Bobigny, Francia) (rappresentante: avv. R. Ledru)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 20 giugno 2011, n. 603, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel suo unico motivo a sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione delle regole di classificazione nella nomenclatura combinata, in quanto ritiene che le regole generali per l’interpretazione 1, 3 a), 3 b), 3 c) e 6, la nota 2 a), della sezione XVI e la nota 8 del capitolo 85 della nomenclatura combinata determinino, da un lato, la classificazione della «scheda elettronica a LED» nella voce 8541 o, in alternativa, nella voce 8542 della nomenclatura combinata e, dall’altro, l’esclusione della classificazione nella voce 8512. La ricorrente, da un lato, contesta la motivazione e la classificazione effettuata della Commissione e, dall’altro, eccepisce che la motivazione del regolamento di classificazione sarebbe infondata e priva di base giuridica.


8.10.2011   

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C 298/28


Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Riche/Consiglio e Commissione

(Causa T-458/11)

2011/C 298/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Riche (Meursac, Francia) (rappresentante: avv. C.-E. Gudin)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

risarcire integralmente il danno in tal modo subito a titolo di pene pecuniarie, vale a dire la somma di EUR 136 600;

condannare il Consiglio e la Commissione a rifondere interamente spese ed esborsi:

relativi al procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea,

relativi altresì a tutti i procedimenti avviati dinanzi a tutti i giudici nazionali;

fissare forfettariamente l’importo del danno morale nella misura di EUR 100 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce undici motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione grave e manifesta dei limiti posti al potere discrezionale del Consiglio e della Commissione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio e/o della Commissione della decisione degli Stati membri di escludere dall’elenco dei prodotti agricoli le acquaviti di vini quali quelle prodotte dal ricorrente.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del divieto di discriminazione, posto dall’art. 40 TFUE, nei confronti dei produttori dei vini interessati che dispongono di impianti di distillazione che consentono di trasformare in alcol le eccedenze delle quantità normalmente vinificate.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, consistente, da un lato, nella violazione dei diritti acquisiti dai produttori interessati e, dall’altro, nella violazione del legittimo affidamento riposto nel fatto di poter procedere essi stessi alla trasformazione in acquaviti di vino delle eccedenze delle quantità normalmente vinificate.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio dell’estoppel, che fa riferimento al divieto rivolto a un’autorità pubblica di negare, a scapito di terzi, una propria precedente dichiarazione.

7)

Settimo motivo, vertente sul pregiudizio illegittimo alla libertà di produzione e di commercializzazione di un prodotto industriale.

8)

Ottavo motivo, vertente sull’estensione illegittima dell’applicazione del regolamento impugnato a casi in cui non esista una domanda di finanziamento.

9)

Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza.

10)

Decimo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e di sollecitudine.

11)

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/28


Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Dectane/UAMI — Hella (DAYLINE)

(Causa T-463/11)

2011/C 298/53

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dectane GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Ehrlinger e T. Hagen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hella KGaA Hueck & Co. (Lippstadt, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI 15 giugno 2011;

condannare l’interveniente alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DAYLINE» per prodotti della classe 11 — registrazione n. 7 070 238.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Hella KGaA Hueck & Co.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «Ledayline» per prodotti della classe 11.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.