ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.328.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
4 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 328/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 317 del 20.11.2010

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 328/02

Causa C-222/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Art. 12 — Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale — Componente sociale del servizio universale — Art. 13 — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Determinazione dell’onere eccessivo]

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2010/C 328/03

Causa C-389/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad [Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Artt. 2, lett. g), 3 e 4 — Autorità nazionale di regolamentazione — Legislatore nazionale che agisce in quanto autorità nazionale di regolamentazione — Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Reti e servizi — Art. 12 — Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale — Componente sociale del servizio universale — Art. 13 — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Determinazione dell’onere eccessivo]

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2010/C 328/04

Causa C-512/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Sicurezza sociale — Prestazioni mediche previste in un altro Stato membro e che richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti — Requisito della previa autorizzazione — Cure programmate fornite in un altro Stato membro — Differenza tra i livelli di copertura vigenti, rispettivamente, nello Stato membro di iscrizione e nello Stato membro di soggiorno — Diritto dell’iscritto al sistema di sicurezza sociale ad un intervento della competente istituzione complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno)

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2010/C 328/05

Causa C-515/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda (Libera prestazione dei servizi — Artt. 56 TFUE e 57 TFUE — Distacco di lavoratori — Restrizioni — Datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro — Previa registrazione della dichiarazione di distacco — Documenti sociali o di lavoro — Equivalenti dei documenti previsti dalla normativa dello Stato membro ospitante — Copia — Conservazione a disposizione delle autorità nazionali)

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2010/C 328/06

Cause riunite C-53/09 e C-55/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla House of Lords — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Loyalty Management UK Ltd (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09) (Sesta direttiva IVA — Base imponibile — Sistema di promozione delle vendite — Programma di fidelizzazione che permette ai clienti di ricevere punti presso i rivenditori e di convertirli in premi di fedeltà — Pagamenti effettuati dal gestore del programma ai fornitori che cedono i premi di fedeltà — Pagamenti effettuati dal rivenditore al gestore del programma che cede i premi di fedeltà)

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2010/C 328/07

Causa C-154/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3, n. 2, e 8, n. 2 — Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale — Trasposizione non corretta)

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2010/C 328/08

Causa C-162/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Regno Unito — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Art. 16 — Diritto di soggiorno permanente — Applicazione nel tempo — Periodi precedenti alla scadenza del termine di trasposizione)

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2010/C 328/09

Causa C-173/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa [Previdenza sociale — Libera prestazione dei servizi — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro — Autorizzazione preventiva — Condizioni di applicazione dell’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Modalità per il rimborso all’iscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro — Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore]

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2010/C 328/10

Causa C-222/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Sesta direttiva IVA — Art. 9, n. 2, lett. c) ed e) — Lavori di ricerca e di sviluppo effettuati da ingegneri — Determinazione del luogo della prestazione di servizi)

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2010/C 328/11

Causa C-224/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 92/57/CEE — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili — Art. 3 — Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)

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2010/C 328/12

Causa C-382/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Capitolo 73 — Trefoli e cavi di acciaio — Voce 7312 — Codice TARIC — Errore nella classificazione doganale — Messa in libera pratica delle merci — Regolamento (CE) n. 384/96 — Dazi antidumping — Ammende di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping)

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2010/C 328/13

Causa C-49/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Condizioni d'autorizzazione degli impianti esistenti — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

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2010/C 328/14

Causa C-127/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2010/C 328/15

Causa C-400/10 PU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E. [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale — Convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Figli naturali — Diritto di affidamento del padre — Interpretazione della nozione di diritto di affidamento — Principi generali del diritto e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

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2010/C 328/16

Causa C-142/10 P: Impugnazione proposta il 17 marzo 2010 da Francisco Pérez Guerra avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 febbraio 2010, causa T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas e Spagna

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2010/C 328/17

Causa C-290/10 P: Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla Franssons Verkstäder AB avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 maggio 2010, causa T-98/10, Franssons Verkstäder/UAMI e Lindner Recyclingtech (Chaff Cutters)

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2010/C 328/18

Causa C-368/10: Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

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2010/C 328/19

Causa C-371/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Nederland) il 26 luglio 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

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2010/C 328/20

Causa C-387/10: Ricorso proposto il 2 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

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2010/C 328/21

Causa C-428/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

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2010/C 328/22

Causa C-436/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 13 settembre 2010 — Stato belga — SPF Finances/BLM SA

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2010/C 328/23

Causa C-438/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

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2010/C 328/24

Causa C-439/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

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2010/C 328/25

Causa C-440/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

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2010/C 328/26

Causa C-441/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

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2010/C 328/27

Causa C-451/10 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 da Télévision Française 1 SA (TF1) avverso la sentenza del Tribunale 1 luglio 2010, causa T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione

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2010/C 328/28

Causa C-453/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 16 settembre 2010 dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. sro

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2010/C 328/29

Causa C-455/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 17 settembre 2010 — G.A.P. Peetersvan Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

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2010/C 328/30

Causa C-456/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 17 settembre 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

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2010/C 328/31

Causa C-460/10 P: Ricorso proposto il 21 settembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 luglio 2010 nella causa T-401/09, Marcuccio/Corte di giustizia

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2010/C 328/32

Causa C-463/10 P: Impugnazione proposta il 27 settembre 2010 dalla Deutsche Post AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post AG/Commissione europea

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2010/C 328/33

Causa C-467/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gießen (Germania) il 28 settembre 2010 — Procedimento penale a carico di Baris Akyüz

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2010/C 328/34

Causa C-470/10: Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

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2010/C 328/35

Causa C-471/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) il 28 settembre 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt

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2010/C 328/36

Causa C-473/10: Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

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2010/C 328/37

Causa C-475/10 P: Impugnazione proposta il 1o ottobre 2010 dalla Repubblica federale di Germania avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

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2010/C 328/38

Causa C-476/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) il 1o ottobre 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Pepic e Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

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2010/C 328/39

Causa C-477/10P: Impugnazione proposta il 27 settembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 luglio 2010, causa T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commissione europea

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2010/C 328/40

Causa C-479/10: Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

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2010/C 328/41

Causa C-480/10: Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

24

2010/C 328/42

Causa C-482/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 6 ottobre 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana

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2010/C 328/43

Causa C-483/10: Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

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2010/C 328/44

Causa C-485/10: Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

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2010/C 328/45

Causa C-497/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 ottobre 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

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Tribunale

2010/C 328/46

Cause riunite da T-135/06 a T-138/06: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2010 — Al-Faqih e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Lotta al Terrorismo — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della propri età, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)

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2010/C 328/47

Cause riunite T-230/08 e T-231/08: Sentenza del Tribunale 12 ottobre 2010 — Asenbaum/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WIENER WERKSTÄTTE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

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2010/C 328/48

Causa T-439/08: Sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 — Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi all’attribuzione di un centro di eccellenza Jean Monnet all’Università di Cipro — Documenti emanati da un terzo — Diniego parziale di accesso — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Irricevibilità — Eccezione di illegittimità — Eccezione relativa alla tutela della privacy e all’integrità dell’individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Obbligo di motivazione]

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2010/C 328/49

Causa T-474/08: Sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 — Umbach/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ad un contratto concluso nell'ambito del programma TACIS — Domanda di accesso in relazione alla causa tra la ricorrente e la Commissione dinanzi ad un giudice civile belga — Diniego parziale di accesso — Domanda di accesso basata su principi che discendono dal Trattato UE — Interesse pubblico prevalente]

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2010/C 328/50

Causa T-69/09: Ordinanza del Tribunale 5 ottobre 2010 — Provincia Groningen e Provincia Drenthe/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Decisione relativa alla riduzione del contributo finanziario e che ordina il rimborso parziale delle somme versate — Ente regionale — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

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2010/C 328/51

Causa T-415/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 15 ottobre 2010 — Nexans France/Impresa comune Fusion for Energy (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d’appalto — Rigetto di un’offerta — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Mancanza di urgenza)

30

2010/C 328/52

Causa T-431/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 19 ottobre 2010 — Nencini/Parlamento (Procedimento sommario — Membro del Parlamento europeo — Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

30

2010/C 328/53

Causa T-280/09: Ricorso proposto il 13 agosto 2010 — Morte Navarro/Parlamento

31

2010/C 328/54

Causa T-403/10: Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Brighton Collectibles/UAMI — Felmar (BRIGHTON)

31

2010/C 328/55

Causa T-404/10: Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)

32

2010/C 328/56

Causa T-416/10: Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e altri (superficie ricoperta da cerchi neri)

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2010/C 328/57

Causa T-434/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/UAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

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2010/C 328/58

Causa T-439/10: Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Fulmen/Consiglio

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2010/C 328/59

Causa T-440/10: Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Mahmoudian/Consiglio

34

2010/C 328/60

Causa T-441/10 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Christian Kurrer avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-139/06, Kurrer/Commissione

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2010/C 328/61

Causa T-442/10 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Salvatore Magazzu avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-126/06, Magazzu/Commissione

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2010/C 328/62

Causa T-443/10 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Stefano Sotgia avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-130/06, Sotgia/Commissione

36

2010/C 328/63

Causa T-448/10: Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Apple/UAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

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2010/C 328/64

Causa T-452/10: Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — ClientEarth/Consiglio

37

2010/C 328/65

Causa T-453/10: Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione

38

2010/C 328/66

Causa T-454/10: Ricorso proposto il 30 settembre 2010 — Anicav/Commissione

39

2010/C 328/67

Causa T-458/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — McBride/Commissione

39

2010/C 328/68

Causa T-459/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — McBride/Commissione

40

2010/C 328/69

Causa T-460/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Mullglen/Commissione

41

2010/C 328/70

Causa T-461/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Boyle/Commissione

42

2010/C 328/71

Causa T-462/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Flaherty/Commissione

43

2010/C 328/72

Causa T-463/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Ocean Trawlers/Commissione

44

2010/C 328/73

Causa T-464/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Fitzpatrick/Commissione

45

2010/C 328/74

Causa T-465/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — McHugh/Commissione

46

2010/C 328/75

Causa T-466/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Hannigan/Commissione

47

2010/C 328/76

Causa T-467/10: Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Murphy/Commissione

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2010/C 328/77

Causa T-475/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Portogallo/Commissione

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2010/C 328/78

Causa T-483/10: Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

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2010/C 328/79

Causa T-484/10: Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione

50

2010/C 328/80

Causa T-486/10: Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Iberdrola/Commissione

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2010/C 328/81

Causa T-490/10: Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Endesa e Endesa Generación/Commissione

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2010/C 328/82

Causa T-492/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Melli Bank/Consiglio

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2010/C 328/83

Causa T-493/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Persia International Bank/Consiglio

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2010/C 328/84

Causa T-494/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Bank Saderat Iran/Consiglio

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2010/C 328/85

Causa T-495/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Bank Saderat/Consiglio

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2010/C 328/86

Causa T-496/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Bank Mellat/Consiglio

56

2010/C 328/87

Causa T-497/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Divandari/Consiglio

56

2010/C 328/88

Causa T-280/07: Ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2010 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

57

2010/C 328/89

Causa T-441/07: Ordinanza del Tribunale 5 ottobre 2010 — Ryanair/Commissione

57

2010/C 328/90

Causa T-140/10: Ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2010 — Söns/UAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

57

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 328/91

Causa F-29/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Vivier/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Inquadramento nel grado — Gradi previsti nell’invito a presentare candidature — Modifica delle norme di inquadramento degli agenti — Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Applicazione per analogia)

58

2010/C 328/92

Causa F-36/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Gudrun Schulze/Commissione europea (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione — Inquadramento nello scatto — Art. 32 dello Statuto — Artt. 2, 5 e 12 dell’allegato XIII dello Statuto — Discriminazione in base all’età — Parità di retribuzione per un lavoro di identico valore — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine)

58

2010/C 328/93

Causa F-41/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Jacobs/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

59

2010/C 328/94

Causa F-76/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Torijano Montero/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva di un concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Art. 5 dello Statuto — Art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto — Principio di uguaglianza — Principio del legittimo affidamento — Dovere di sollecitudine — Proporzionalità)

59

2010/C 328/95

Causa F-107/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Toth/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Inquadramento nel grado — Gradi previsti nell’invito a presentare candidature — Modifica delle disposizioni di inquadramento degli agenti temporanei sopravvenuta alla pubblicazione dell’invito a presentare candidature — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Disposizioni transitorie — Applicazione per analogia — Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Proporzionalità — Principio di buona amministrazione)

59

2010/C 328/96

Causa F-20/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — De Luca/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale — Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Art. 5, n. 2, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

60

2010/C 328/97

Causa F-29/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 settembre 2010 — Lebedef e Jones/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Art. 64 dello Statuto — Art. 3, n. 5, primo comma, e art. 9 dell’allegato XI dello Statuto — Coefficiente correttore — Parità di trattamento)

60

2010/C 328/98

Causa F-86/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — W/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Retribuzione — Assegni familiari — Coppia di persone dello stesso sesso — Assegno di famiglia — Condizioni di attribuzione — Accesso al matrimonio civile — Nozione — Art. 1, n. 2, lett. c), iv), dell’allegato VII dello Statuto)

61

2010/C 328/99

Causa F-89/10: Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Bovagnet/Commissione

61

2010/C 328/00

Causa F-93/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Blessemaille/Parlamento

61

2010/C 328/01

Causa F-95/10: Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — Eberhard Bömcke/BEI

62

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/1


2010/C 328/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 317 del 20.11.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 301 del 6.11.2010

GU C 288 del 23.10.2010

GU C 274 del 9.10.2010

GU C 260 del 25.9.2010

GU C 246 del 11.9.2010

GU C 234 del 28.8.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-222/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Art. 12 - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Componente sociale del servizio universale - Art. 13 - Finanziamento degli obblighi di servizio universale - Determinazione dell’onere eccessivo)

2010/C 328/02

Lingua processuale:l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e A. Nijenhuis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e M. Jacobs, agenti e S. Depré, avocat,)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Recepimento errato degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1, e dell'allegato IV, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Componente sociale del servizio universale — Designazione delle imprese — Fornitura di condizioni tariffarie particolari — Mancanza di trasparenza

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio,

da un lato, non avendo previsto nel calcolo del costo netto della fornitura della componente sociale del servizio universale i vantaggi commerciali che traggono le imprese alle quali spetta tale fornitura, compresi i vantaggi intangibili, e,

dall’altro, constatando in maniera generica, sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore del servizio universale che in precedenza era l’unico fornitore di tale servizio, che tutte le imprese alle quali spetta ormai la fornitura di detto servizio sono effettivamente soggette ad un onere eccessivo in conseguenza di tale fornitura e senza aver effettuato un esame specifico al contempo del costo netto rappresentato dalla fornitura del servizio universale per ciascun operatore interessato e dell’insieme delle caratteristiche a lui proprie, quali il livello delle sue attrezzature o la sua situazione economica e finanziaria,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 12, n. 1, e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno del Belgio è condannato a sopportare due terzi delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo di esse.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad

(Causa C-389/08) (1)

(Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Artt. 2, lett. g), 3 e 4 - Autorità nazionale di regolamentazione - Legislatore nazionale che agisce in quanto autorità nazionale di regolamentazione - Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Reti e servizi - Art. 12 - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Componente sociale del servizio universale - Art. 13 - Finanziamento degli obblighi di servizio universale - Determinazione dell’onere eccessivo)

2010/C 328/03

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV

Convenuto: Ministerraad

Interveniente: Belgacom NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Belgio — Interpretazione dell’art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Calcolo del costo degli obblighi del servizio universale — Mancanza di valutazione caso per caso

Dispositivo

1)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) non osta in linea di principio, di per sé, a che il legislatore nazionale intervenga in qualità di autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) purché, nell’esercizio di tale funzione, soddisfi i requisiti di competenza, di indipendenza, di imparzialità e di trasparenza previsti da dette direttive e purché le decisioni che esso adotta nell’ambito di tale funzione possano costituire l’oggetto di ricorsi efficaci presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al Grondwettelijk Hof verificare.

2)

L’art. 12 della direttiva 2002/22 non osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri in modo generale e sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore di servizio universale il quale era in precedenza l’unico fornitore di tale servizio che la fornitura di detto servizio può rappresentare un onere eccessivo per le imprese ormai designate come fornitori di servizio universale.

3)

L’art. 13 della direttiva 2002/22 osta a che detta autorità constati nello stesso modo e sulla base dello stesso calcolo che tali imprese sono effettivamente soggette ad un onere eccessivo in ragione di tale fornitura, senza aver effettuato un esame particolare della situazione di ciascuna di esse.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


4.12.2010   

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C 328/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-512/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Sicurezza sociale - Prestazioni mediche previste in un altro Stato membro e che richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti - Requisito della previa autorizzazione - Cure programmate fornite in un altro Stato membro - Differenza tra i livelli di copertura vigenti, rispettivamente, nello Stato membro di iscrizione e nello Stato membro di soggiorno - Diritto dell’iscritto al sistema di sicurezza sociale ad un intervento della competente istituzione complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno)

2010/C 328/04

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrel, G. Rozet e E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: A. Czubinski e G. de Bergues, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, S. Ossowski, agenti e M.–E. Demetriou, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE — Necessità di un’autorizzazione preventiva delle autorità dello Stato di iscrizione al fine di ottenere il rimborso di determinate cure non ospedaliere ricevute in un altro Stato membro — Assenza di rimborso della differenza tra l’importo percepito dall’assicurato che ha ricevuto cure ospedaliere in uno Stato membro diverso dallo Stato d’iscrizione e l’importo al quale avrebbe avuto diritto se le stesse cure fossero state dispensate nello Stato d’iscrizione — Ostacoli non giustificati alla libera prestazione di servizi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


4.12.2010   

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C 328/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda

(Causa C-515/08) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Artt. 56 TFUE e 57 TFUE - Distacco di lavoratori - Restrizioni - Datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro - Previa registrazione della dichiarazione di distacco - Documenti sociali o di lavoro - Equivalenti dei documenti previsti dalla normativa dello Stato membro ospitante - Copia - Conservazione a disposizione delle autorità nazionali)

2010/C 328/05

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Imputati nella causa principale

Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg di Anversa — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE — Normativa nazionale che obbliga le imprese del settore edilizio che effettuano temporaneamente lavori in uno Stato membro a fornire una dichiarazione di distacco alle autorità del paese ospitante

Dispositivo

Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, l’invio di una previa dichiarazione di distacco, in quanto l’inizio del distacco previsto sia subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di un numero di registrazione di tale dichiarazione e le autorità nazionali del primo Stato dispongano di un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione di essa per effettuare la notifica in parola.

Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, di tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il periodo di distacco, una copia dei documenti equivalenti ai documenti sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato, nonché l’invio della stessa alle dette autorità al termine del periodo di cui trattasi.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


4.12.2010   

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C 328/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla House of Lords — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Loyalty Management UK Ltd (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09)

(Cause riunite C-53/09 e C-55/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Base imponibile - Sistema di promozione delle vendite - Programma di fidelizzazione che permette ai clienti di ricevere punti presso i rivenditori e di convertirli in premi di fedeltà - Pagamenti effettuati dal gestore del programma ai fornitori che cedono i premi di fedeltà - Pagamenti effettuati dal rivenditore al gestore del programma che cede i premi di fedeltà)

2010/C 328/06

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Convenuti: Loyalty Management UK Ltd (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione degli artt. 5, 6, 11 A, n. 1, lett. a), e 17 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Base imponibile — Programma di fidelizzazione che consente agli utenti di raccogliere punti presso commercianti affiliati e di convertirli in premi o in buoni di acquisto presso commercianti convenzionati — Scambio di punti che dà luogo al versamento, da parte del gestore del programma, di un canone a favore del commerciante affiliato in questione — Programma di fidelizzazione che consente ai clienti di un’impresa soggetto passivo di raccogliere punti in occasione dei loro acquisti e di convertirli in premi offerti da una società terza di pubblicità e marketing incaricata della gestione del programma — Conversione di punti che fa sorgere il diritto, in capo alla società terza, ai versamenti da parte del soggetto passivo corrispondenti al prezzo di vendita raccomandato dei premi distribuiti

Dispositivo

Nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela come quello di cui alle cause principali, gli artt. 5, 6, 11, A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2, nella formulazione risultante dall’art. 28 septies, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, devono essere interpretati nel senso che:

i pagamenti effettuati dal gestore del programma in questione ai fornitori che cedono premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-53/09, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti o, eventualmente, di una prestazione di servizi fornita ai medesimi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali pagamenti includano anche il corrispettivo di una prestazione di servizi corrispondente a una prestazione distinta, e

i pagamenti effettuati dallo sponsor al gestore del programma in questione che cede premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-55/09, in parte, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti e, in parte, il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dal gestore del programma in questione in favore di tale sponsor.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.

GU C 148 del 5.6.2010.


4.12.2010   

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C 328/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-154/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Artt. 3, n. 2, e 8, n. 2 - Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale - Trasposizione non corretta)

2010/C 328/07

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Nijenhuis agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, L. Morais, advogado)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale

Dispositivo

1)

Non avendo trasposto correttamente nel diritto nazionale le disposizioni del diritto dell'Unione europea che disciplinano la designazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale e, in ogni caso, non avendo garantito l’applicazione pratica di tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 153 del 04/07/2009.


4.12.2010   

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C 328/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Regno Unito — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

(Causa C-162/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Art. 16 - Diritto di soggiorno permanente - Applicazione nel tempo - Periodi precedenti alla scadenza del termine di trasposizione)

2010/C 328/08

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Convenuta: Taous Lassal

con l’intervento di: The Child Poverty Action Group

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Cittadino dell’Unione che ha soggiornato regolarmente nel Regno Unito per cinque anni prima del 30 aprile 2006, data limite per la trasposizione della direttiva, e ha poi lasciato il territorio per dieci mesi — Presa in considerazione del periodo maturato prima del 30 aprile 2006 per il riconoscimento di un diritto di soggiorno permanente

Dispositivo

L’art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:

devono essere presi in considerazione, ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 16, n. 1, della citata direttiva, soggiorni ininterrotti di cinque anni, conclusi prima della data di trasposizione della stessa, vale a dire il 30 aprile 2006, conformemente a strumenti di diritto dell’Unione antecedenti a tale data e

le assenze dallo Stato membro ospitante di durata inferiore a due anni consecutivi, verificatesi prima del 30 aprile 2006 e successivamente ad un periodo di soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso prima di tale data, non sono tali da pregiudicare l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui al citato art. 16, n. 1.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


4.12.2010   

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C 328/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

(Causa C-173/09) (1)

(Previdenza sociale - Libera prestazione dei servizi - Assicurazione malattia - Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro - Autorizzazione preventiva - Condizioni di applicazione dell’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Modalità per il rimborso all’iscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro - Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore)

2010/C 328/09

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Georgi Ivanov Elchinov

Convenuta: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrative sad Sofia-grad — Interpretazione dell’art. 49 CE e dell’art. 22, n. 1, lett. c), e n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1) — Assicurazione malattia — Diniego di autorizzazione da parte dell’organismo nazionale competente di spese finanziate a carico del suo bilancio (modulo E 112) per l’ottenimento di cure mediche più efficaci in uno Stato membro diverso da quello di residenza del paziente assicurato — Presunzione di una connessione necessaria tra tale finanziamento e l’esistenza di tale tipo di cure nel territorio nazionale — Nozione di «cure che non possono essere praticate all’interessato nello Stato membro di residenza» — Modalità di autorizzazione del finanziamento e regime applicabile al rimborso delle spese esposte — Obbligo di un giudice nazionale di grado inferiore di conformarsi alle istruzioni interpretative di un giudice di grado superiore, qualora le ritenga in contrasto con il diritto comunitario

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall’istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione.

2)

Gli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.

3)

Per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede l’iscritto al regime previdenziale, l’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, dev’essere interpretato nel senso che un’autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non può essere negata:

se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bensì definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dall’istituzione competente, è accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e

se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede l’iscritto al regime previdenziale.

Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede l’iscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso è previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro.

4)

Quando è accertato che il diniego di rilascio di un’autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dall’iscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare l’istituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto l’importo che sarebbe stato normalmente saldato da quest’ultima qualora l’autorizzazione fosse stata debitamente rilasciata.

Quest’importo dev’essere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui è soggetta l’istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora l’importo sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, l’istituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.


(1)  GU C 180 del 1.8.2009.


4.12.2010   

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C 328/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Causa C-222/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 9, n. 2, lett. c) ed e) - Lavori di ricerca e di sviluppo effettuati da ingegneri - Determinazione del luogo della prestazione di servizi)

2010/C 328/10

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino e lett. e), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) nonché degli artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Servizi di ricerca e sviluppo, forniti ad un soggetto passivo dell’imposta stabilito nella Comunità ma al di fuori dello Stato membro in cui i servizi sono stati materialmente eseguiti — Classificazione di tali servizi come «attività scientifiche» oppure come «prestazioni fornite da ingegneri»

Dispositivo

Prestazioni di servizi consistenti nell’esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica, effettuate da ingegneri stabiliti in uno Stato membro su incarico e a favore di un destinatario stabilito in un altro Stato membro, devono essere qualificate come «prestazioni di ingegneri» a norma dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


4.12.2010   

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C 328/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer

(Causa C-224/09) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3 - Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)

2010/C 328/11

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Imputata nella causa principale

Martha Nussbaumer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6) — Lavori privati non soggetti a permesso di costruire — Deroga all'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’elaborazione del progetto dell’opera o durante la sua realizzazione

Dispositivo

L’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:

il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;

il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


4.12.2010   

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C 328/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-382/09) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Capitolo 73 - Trefoli e cavi di acciaio - Voce 7312 - Codice TARIC - Errore nella classificazione doganale - Messa in libera pratica delle merci - Regolamento (CE) n. 384/96 - Dazi antidumping - Ammende di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping)

2010/C 328/12

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās Tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Stils Met SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstakas tiesas Senats — Interpretazione del capitolo 73 dell’allegato I del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789/2003 (GU L 281, pag. 1) e dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, no1810 (GU L 327, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1) — Trefoli e cavi di acciaio, non rivestiti o semplicemente zincati, qualunque sia la loro composizione chimica, in particolare quelli di acciaio legato, non provenienti né dalla Moldavia né dal Marocco — Classificazione nelle posizioni 7312108219, 7312108419, 7312108619 della nomenclatura combinata nel 2004 e nel 2005 — Normativa nazionale che stabilisce una sanzione il cui importo è pari a quello del dazio antidumping

Dispositivo

1)

La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile nel 2004 e nel 2005, deve essere interpretata nel senso che cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che non provengono né dalla Moldavia né dal Marocco, rientrano nei codici TARIC 7312108219, 7312108419 o 7312108619 in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.

2)

L’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione dogale di merci importate nel territorio doganale dell’Unione, preveda l’imposizione di un’ammenda di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l’importo di quest’ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


4.12.2010   

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C 328/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-49/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Condizioni d'autorizzazione degli impianti esistenti - Mancata trasposizione entro il termine impartito)

2010/C 328/13

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Alcover San Pedro, agente)

Convenuta: Repubblica slovena (rappresentante: N. Pintar Gosenca, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che simili impianti siano gestiti in conformità ai requisiti della direttiva.

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, nei termini impartiti, tutte le misure necessarie in materia di autorizzazione degli impianti industriali a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, la Repubblica slovena é venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della citata direttiva.

2)

La Repubblica slovena è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


4.12.2010   

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C 328/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-127/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2010/C 328/14

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e G. Zavvos)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 1.5.2010.


4.12.2010   

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C 328/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E.

(Causa C-400/10 PU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale - Convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Figli naturali - Diritto di affidamento del padre - Interpretazione della nozione di «diritto di affidamento» - Principi generali del diritto e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

2010/C 328/15

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Appellante: J. McB.

Appellata: L. E.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court (Irlanda) — Interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Minore i cui genitori non sono tra loro coniugati — Diritto di affidamento del padre — Normativa nazionale in base alla quale il padre deve ottenere una decisione dal giudice competente per vedersi riconosciuto un diritto di affidamento sul minore che renda illecito il trasferimento del minore dal, ovvero il suo mancato ritorno nel, suo luogo di residenza abituale

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini l’acquisizione, da parte del padre naturale di un minore, del diritto di affidamento al previo ottenimento di una decisione del giudice nazionale competente che gli attribuisca tale diritto, idoneo a rendere illecito, ai sensi dell’art. 2, punto 11, del citato regolamento, il trasferimento del minore da parte della madre o il suo mancato ritorno.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


4.12.2010   

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C 328/10


Impugnazione proposta il 17 marzo 2010 da Francisco Pérez Guerra avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 febbraio 2010, causa T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas e Spagna

(Causa C-142/10 P)

()

2010/C 328/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Francisco Pérez Guerra (rappresentante: G. Soriano Bel, abogado)

Altre parti nel procedimento: BNP Paribas e Regno di Spagna

La Corte di Giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione con ordinanza 24 settembre 2010.


4.12.2010   

IT

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C 328/10


Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla Franssons Verkstäder AB avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 maggio 2010, causa T-98/10, Franssons Verkstäder/UAMI e Lindner Recyclingtech (Chaff Cutters)

(Causa C-290/10 P)

()

2010/C 328/17

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franssons Verkstäder AB (rappresentante: avv. O. Öhlén)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Con ordinanza 9 settembre 2010 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


4.12.2010   

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C 328/10


Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-368/10)

()

2010/C 328/18

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

1)

Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, in quanto l’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico per la fornitura e la manutenzione di macchine automatiche per il caffè, pubblicato con il n. 2008/S 158-213630,

In violazione dell’art. 23, n. 6 e 8 della direttiva 2004/18/CE (1) ha prescritto nelle specifiche tecniche il marchio Max Havelaar e quello EKO, in ogni caso marchi di controllo analoghi o basati sui medesimi presupposti;

in violazione dell’art. 48, nn. 1 e 2, dell’art. 44, n. 2 e, in ogni caso, dell’art. 2, della succitata direttiva, per la verifica della capacità delle imprese ha adottato criteri e mezzi probatori relativi ad una politica di acquisti sostenibili e ad un comportamento socialmente responsabile;

in violazione dell’art. 53, n. 1, della succitata direttiva, nel formulare i criteri di aggiudicazione ha operato un richiamo ai marchi di controllo Max Havelaar e a quello EKO, in ogni caso a marchi di controllo basati sui medesimi presupposti,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dei menzionati articoli della direttiva 2004/18/CE.

2)

Condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i Paesi Bassi, nell’ambito del bando di gara indetto dalla Provincia per la fornitura e la manutenzione di macchine automatiche per il caffè sia venuto meno agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione relativo agli appalti pubblici, e segnatamente della direttiva 2004/18/CE. Le violazioni constatate riguardano, relativamente alle specifiche tecniche, l’art. 23, nn. 6 e 8; relativamente alla verifica della capacità delle imprese gli artt. 48, nn. 1 e 2, 44, n. 2 e, in ogni caso, l’art. 2, e relativamente ai i criteri di aggiudicazione l’art. 53, n. 1, della direttiva in parola.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


4.12.2010   

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C 328/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Nederland) il 26 luglio 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Causa C-371/10)

()

2010/C 328/19

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrente: National Grid Indus BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui uno Stato membro imponga ad una società costituita secondo il diritto di tale Stato membro, che da esso trasferisce la propria sede effettiva in un altro Stato membro, una tassa di liquidazione finale per il trasferimento della sede, detta società, allo stato attuale del diritto comunitario, possa invocare l’art. 43 CE (attualmente divenuto art. 49 TFUE) nei confronti di questo Stato membro.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione: se un’imposta di liquidazione finale, come quella in esame, che include nell’imposizione le plusvalenze degli elementi patrimoniali della società trasferiti dallo Stato membro di provenienza a quello ospite, come valutati al momento del trasferimento della sede, senza rinvio e senza la possibilità di prendere in considerazione perdite successive, sia contraria all’art. 43 CE (attualmente divenuto art. 49 TFUE), nel senso che siffatta imposta di liquidazione finale non può essere giustificata dalla necessità di ripartizione delle facoltà impositive tra gli Stati membri.

3)

Se la soluzione della questione che precede dipenda anche dalla circostanza che l’imposta di liquidazione finale considerata riguarda un utile (valutario) intervenuto nella circoscrizione fiscale olandese, mentre detto utile non può essere evidenziato nello Stato ospite ai sensi del regime tributario ivi vigente.


4.12.2010   

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C 328/12


Ricorso proposto il 2 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-387/10)

()

2010/C 328/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto disposizioni in base alle quali soltanto istituti di credito austriaci e amministratori fiduciari austriaci possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento e di fondi immobiliari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 SEE.

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A giudizio della Commissione, disposizioni in base alle quali soltanto istituti di credito austriaci e amministratori fiduciari austriaci possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento e di fondi immobiliari, configurerebbero un requisito in materia di stabilimento che limita la libera prestazione di servizi.

Contrariamente all’avviso dell’Austria, le disposizioni controverse non sarebbero idonee né a migliorare la qualità della rappresentanza fiscale né a tutelare gli interessi degli investitori e dell’amministrazione finanziaria relativi ad un corretto adempimento degli obblighi fiscali. Non sussisterebbe pertanto alcuna giustificazione per la limitazione alla libera prestazione di servizi.


4.12.2010   

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C 328/12


Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-428/10)

()

2010/C 328/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica francese, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlemento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/36/CE è scaduto il 3 agosto 2009. Orbene, alla data della proposizione del presente ricorso la convenuta non aveva ancora adottato tutti i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non aveva informato la Commissione al riguardo.


(1)  GU L 184, pag. 17.


4.12.2010   

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C 328/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 13 settembre 2010 — Stato belga — SPF Finances/BLM SA

(Causa C-436/10)

()

2010/C 328/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel di Mons

Parti

Ricorrente: Stato belga-SPF Finances

Convenuta: BLM SA

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debbano essere interpretati nel senso che si oppongono a una normativa nazionale che tratta come una prestazione di servizi esente da imposta, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l’uso privato da parte del dirigente e della sua famiglia di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal soggetto passivo persona giuridica qualora tale bene d’investimento consenta il diritto alla detrazione dell’imposta a monte.


(1)  GU L 145, pag. 1.


4.12.2010   

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C 328/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-438/10)

()

2010/C 328/23

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Lilia Druțu

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Questioni pregiudiziali

1)

(…) se l’art. 110, n. 1 (ex art. 90 CE), del Trattato osti all’imposizione di una tassa interna che condizioni l’immatricolazione per la prima volta in Romania di autoveicoli già immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea, in circostanze in cui le autovetture già immatricolate in Romania possono costituire oggetto di transazioni senza riscossione di tale tassa.

2)

Poiché l’art. 110, n. 2, del Trattato mira ad eliminare elementi tali da proteggere il mercato nazionale e da violare i principi di concorrenza che regolamentano il mercato comunitario, (…) se l’istituzione di alcune esenzioni dall’obbligo di versare la tassa sull’inquinamento, nell’ambito delle quali si collocano anche le autovetture di produzione nazionale, costituisca una misura di protezione del settore nazionale di produzione di autovetture.


4.12.2010   

IT

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C 328/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-439/10)

()

2010/C 328/24

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC DRA SPEED SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110, primo comma (già art. 90 CE), ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, osti all’istituzione di una tassa sull’inquinamento per autoveicoli, tassa imposta in occasione della prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro, che presenta le caratteristiche istituite con Decreto di urgenza n. 50/2008, tassa che può costituire un’imposizione interna sui beni provenienti da altri Stati membri, tenuto conto che la tassa non si riscuote in occasione della reimmatricolazione di un autoveicolo in Romania, che presenta le stesse caratteristiche di un autoveicolo di seconda mano importato.

2)

Se l’art. 110, secondo comma (già art. 90 CE), ai sensi del quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni, osti all’istituzione di una tassa sull’inquinamento per autoveicoli, tassa imposta in occasione della prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro, che presenta le caratteristiche istituite con Decreto di urgenza del governo n. 50/2008, tenuto conto che con il Decreto di urgenza del governo n. 218/2008 è esente dal versamento della tassa sull’inquinamento la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania.


4.12.2010   

IT

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C 328/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-440/10)

()

2010/C 328/25

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC SEMTEX SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110, primo comma (già art. 90 CE), ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, osti all’istituzione di una tassa sull’inquinamento per autoveicoli, tassa imposta in occasione della prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro, che presenta le caratteristiche istituite con Decreto di urgenza n. 50/2008, tassa che può costituire un’imposizione interna sui beni provenienti da altri Stati membri, tenuto conto che la tassa non si riscuote in occasione della reimmatricolazione di un autoveicolo in Romania, che presenta le stesse caratteristiche di un autoveicolo di seconda mano importato.

2)

Se l’art. 110, secondo comma (già art. 90 CE), ai sensi del quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni, osti all’istituzione di una tassa sull’inquinamento per autoveicoli, tassa imposta in occasione della prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro, che presenta le caratteristiche istituite con Decreto di urgenza del governo n. 50/2008, tenuto conto che con il Decreto di urgenza del governo n. 218/2008 è esente dal versamento della tassa sull’inquinamento la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania.


4.12.2010   

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C 328/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 13 settembre 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-441/10)

()

2010/C 328/26

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Ioan Anghel

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110, primo comma (già art. 90 CE), ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, osti all’istituzione di una tassa sull’inquinamento per autoveicoli, tassa imposta in occasione della prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro, che presenta le caratteristiche istituite con Decreto di urgenza n. 50/2008, tassa che può costituire un’imposizione interna sui beni provenienti da altri Stati membri, tenuto conto che la tassa non si riscuote in occasione della reimmatricolazione di un autoveicolo in Romania, che presenta le stesse caratteristiche di un autoveicolo di seconda mano importato.

2)

Se l’art. 110, secondo comma (già art. 90 CE), ai sensi del quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni, osti all’istituzione di una tassa sull’inquinamento per autoveicoli, tassa imposta in occasione della prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro, che presenta le caratteristiche istituite con Decreto di urgenza del governo n. 50/2008, tenuto conto che con il Decreto di urgenza del governo n. 218/2008 è esente dal versamento della tassa sull’inquinamento la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania.


4.12.2010   

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C 328/15


Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 da Télévision Française 1 SA (TF1) avverso la sentenza del Tribunale 1 luglio 2010, causa T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione

(Causa C-451/10 P)

()

2010/C 328/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (rappresentante: J.-P. Hordies, avocat)

Altre parti nel procedimento: Métropole télévision (M6), Canal +, Commissione europea, Repubblica francese, France Télévisions

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 1o luglio 2010, cause riunite T-568/08 e T-573/08, M6 e TF1/Commissione;

condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.

Télévision française 1 SA (TF1) contesta al Tribunale di avere ignorato, confermando così la posizione della Commissione, l’esistenza di serie difficoltà nel valutare la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto ricevuto da France Télévisions, difficoltà che avrebbero dovuto sfociare nell’avvio del procedimento di indagine formale previsto all’art. 108, n. 2, TFUE. Pertanto, con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere la violazione delle norme relative all’onere e all’amministrazione della prova, in quanto il Tribunale avrebbe chiesto alle ricorrenti di fornire la prova che esistevano seri dubbi in merito alla destinazione effettiva dell’allocazione notificata, senza accontentarsi della prova della mancata assegnazione degli aiuti.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 106, n. 2, TFUE, giudicando, da una parte, che le diminuzioni di introiti pubblicitari di France Télévision, anche provocati da errori di gestione, potessero essere compensati dagli aiuti di Stato e, dall’altra, precisando che l’applicazione dell’articolo citato non implicasse una valutazione dell’efficienza del funzionamento del servizio pubblico.


4.12.2010   

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C 328/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 16 settembre 2010 dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. sro

(Causa C-453/10)

()

2010/C 328/28

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrenti: Jana Pereničová, Vladislav Perenič

Convenuta: S.O.S. financ, spol. sro

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’ambito della tutela del consumatore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia tale che esso consente, nel caso in cui siano individuate clausole contrattuali abusive, di considerare che il contratto nel suo complesso non vincola il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest’ultimo.

2)

Se i criteri che configurano una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (2), relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano tali da consentire di considerare che, allorché l’operatore menziona nel contratto un tasso annuo effettivo globale (TAEG) inferiore a quello reale, si possa ritenere tale comportamento dell’operatore nei confronti del consumatore una pratica commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29/CE ammetta, nel caso in cui sia accertata una pratica commerciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del contratto di credito e sul conseguimento della finalità degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, qualora la nullità del contratto sia più favorevole per il consumatore.


(1)  GU L 112, pag. 29.

(2)  GU L 149, pag. 22.


4.12.2010   

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C 328/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 17 settembre 2010 — G.A.P. Peetersvan Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-455/10)

()

2010/C 328/29

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: G.A.P. Peeters-van Maasdijk

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 71, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una lavoratrice che, dopo lo svolgimento della sua ultima attività lavorativa, ma mentre percepisce una prestazione per incapacità lavorativa, trasferisca la sua residenza in una regione di confine in uno Stato diverso dallo Stato competente.

2)

Se l’art. 45 TFUE o l’art. 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi sono compatibili con una disposizione nazionale come l’art. 19, n. 1, lett. f), della werkloosheidswet (legge olandese sulla disoccupazione), che subordina il recupero di un diritto ad una prestazione di disoccupazione alla condizione della residenza dell’interessato nel territorio dei Paesi Bassi, anche se l’interessato abita vicino al confine olandese e si rivolge completamente al mercato del lavoro olandese.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


4.12.2010   

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C 328/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 17 settembre 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

(Causa C-456/10)

()

2010/C 328/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

Convenuta: Administración del Estado

Questione pregiudiziale

Se l’interpretazione dell’art. 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 285 CE) consenta di ritenere che il divieto imposto ai titolari di rivendite di tabacchi di svolgere attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri, conformemente al diritto spagnolo, costituisca una restrizione quantitativa all’importazione o una misura di effetto equivalente vietata dal Trattato.


4.12.2010   

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C 328/16


Ricorso proposto il 21 settembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 luglio 2010 nella causa T-401/09, Marcuccio/Corte di giustizia

(Causa C-460/10 P)

()

2010/C 328/31

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte

annulli in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza datata 6 luglio 2010, emessa nella causa T-401/09, Marcuccio/Corte di giustizia, dalla Sesta Sezione del Tribunale;

dichiari che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna;

ed inoltre,

in via principale, accolga in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado; nonché condanni la resistente in primo grado alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti;

ovvero, in via subordinata, rinvii la causa per cui è appello al giudice di primo grado, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza impugnata è illegittima, anche per: (a) erronee false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dei principi di diritto inerenti la responsabilità aquiliana nonché immotivato·ed illogico discostamento dalla giurisprudenza dell'Unione europea in merito; (b) difetto assoluto di motivazione, errore manifesto di apprezzamento, travisamento e snaturamento dei fatti, fallace incompleto ed erroneo esame degli elementi di prova addotti dal ricorrente, violazione dell' obbligo del clare loqui, inconferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza; (c) omessa pronuncia su aspetti fondamentali della controversia e carenza assoluta di istruttoria; (d) pretermissione dell'obbligo, in capo al giudice, di porre alla base delle sue statuizioni, anche in ordine alla valutazione della prova, le nozioni dei comuni scienza, esperienza e sentire; (e) erronee false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dei principi di diritto inerenti la formazione e l'onere della prova in giudizio.


4.12.2010   

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C 328/17


Impugnazione proposta il 27 settembre 2010 dalla Deutsche Post AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post AG/Commissione europea

(Causa C-463/10 P)

()

2010/C 328/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente nel giudizio di impugnazione chiede che la Corte voglia:

1)

annullare integralmente l’ordinanza impugnata del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08;

2)

respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale;

3)

dichiarare nulla la decisione della Commissione europea 30 ottobre 2008, concernente la «Richiesta di informazioni», ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel procedimento «Aiuti di Stato C 36/2007 — Germania; Aiuti di Stato a vantaggio della Deutsche Post AG»;

4)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla ricorrente nel giudizio d’impugnazione avverso la richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania il 30 ottobre 2008, nel procedimento sugli aiuti di Stato a vantaggio della ricorrente.

Nel presente ricorso si tratta essenzialmente di risolvere la questione se ed in base a quali presupposti sia impugnabile una richiesta di informazioni formulata dalla Commissione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo la ricorrente, il ricorso contro una decisione mediante la quale è stata richiesta la trasmissione di informazioni di cui soltanto essa dispone è ricevibile qualora ponga in dubbio l’osservanza dei presupposti di diritto processuale previsti all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, nonché la necessarietà delle informazioni richieste.

Il Tribunale avrebbe per contro sostanzialmente negato la ricevibilità di siffatto ricorso, facendo valere l’argomento che la decisione relativa alle informazioni sarebbe priva di effetti giuridici. Si tratterebbe in proposito di un semplice provvedimento intermedio che serve alla predisposizione della decisione definitiva.

La ricorrente fa valere cinque motivi di ricorso:

1)

Il Tribunale avrebbe ignorato, nell’ordinanza impugnata, che la decisione di trasmissione delle informazioni, in quanto atto vincolante dell’Unione, è soggetta al controllo dei giudici europei. Lo Stato membro sarebbe tenuto con efficacia vincolante ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, in combinato disposto con l’art. 288, n. 4, TFUE ed in base al principio di leale collaborazione di cui all’art. 4, n. 3, TUE, a trasmettere le informazioni richieste. Poiché la decisione deve per lo Stato membro essere obbligatoriamente attuata, il dovere di fornire informazioni si trasferisce immediatamente alla ricorrente, che è l’unica ad essere in possesso delle informazioni richieste.

2)

Il Tribunale non avrebbe inoltre ammesso che sarebbe inconciliabile con la garanzia della tutela dei diritti dell’Unione europea la circostanza che uno Stato membro ed un’impresa immediatamente interessata debba fornire ogni informazione desiderata dalla Commissione, in base all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, e certo senza prendere in considerazione il fatto che siano in principio stati rispettati i requisiti di diritto processuale di cui all’art. 10, n. 3, o se le informazioni richieste mostrino una qualsivoglia relazione con lo scopo procedimentale del controllo sugli aiuti di Stato.

3)

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 10, n. 3, e l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento numero 659/1999, in quanto non avrebbe riconosciuto che la decisione relativa alle informazioni avrebbe effetto immediato sulla posizione giuridica dello Stato dello membro e dell’impresa interessata anche in quanto l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 renderebbe possibile alla Commissione, in caso di mancata adempienza alla richiesta di trasmissione di informazioni, di emanare detta decisione con riferimento gli eventuali aiuti sulla base delle informazioni disponibili. L’alleggerimento dell’onere probatorio che ne deriverebbe per la Commissione condurrebbe ad un rilevante peggioramento della posizione processuale dell’impresa interessata, la quale, per tutelare i propri diritti, sarebbe di fatto costretta a comunicare le informazioni desiderate.

4)

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto anche per il fatto che avrebbe negato gli effetti giuridici della decisione in materia di informazioni con l'argomento che si tratterebbe di una semplice misura provvisoria in preparazione della decisione definitiva. In proposito, il Tribunale non avrebbe riconosciuto che ciò non esclude l’impugnabilità qualora la presunta misura provvisoria — come la decisione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 — spieghi effetti pregiudizievoli suoi propri.

5)

Il Tribunale non avrebbe da ultimo riconosciuto che le violazioni delle normative giuridiche da parte della Commissione all’atto dell’emanazione della decisione relativa alle informazioni non potrebbero essere prese in esame in misura sufficiente nel contesto di un ricorso avverso la decisione conclusiva del procedimento, in particolare perché sarebbe allora preclusa l’impugnazione sulla base dell’incompletezza della fattispecie di fondo. Inoltre, un adempimento prematuro di un’illegittima richiesta di trasmissione di informazioni potrebbe tuttavia essere collegato per l’impresa interessata — come per la presente — ad un rilevante cambiamento della temperie e della situazione finanziaria.


4.12.2010   

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C 328/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gießen (Germania) il 28 settembre 2010 — Procedimento penale a carico di Baris Akyüz

(Causa C-467/10)

()

2010/C 328/33

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Gießen

Imputato nella causa principale

Baris Akyüz

Questioni pregiudiziali

Se

a)

l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (1)

b)

l’art. 2, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (testo novellato) (2)

debbano essere interpretati nel senso che

1)

essi ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, anteriormente all’ottenimento della patente di guida nello Stato del rilascio, lo Stato ospitante abbia negato il rilascio della patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo nel rispetto dei criteri di sicurezza;

2)

in caso affermativo: se le dette disposizioni ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, anteriormente all’ottenimento della patente di guida nello Stato del rilascio, lo Stato ospitante abbia negato il rilascio della patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico fisici per poter guidare un veicolo nel rispetto dei criteri di sicurezza

e

sulla base delle annotazioni riportate sulla patente di guida, di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato del rilascio o sulla base di ulteriori elementi incontestabilmente accertati, in particolare eventuali informazioni fornite dallo stesso titolare della patente di guida o di altri elementi accertati con sicurezza nello Stato ospitante, risulti comprovata la sussistenza di una violazione della norma sulla residenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439/CEE ovvero dell’art. 7, n. 1, lett. e), della direttiva 2006/126/CE.

nella misura in cui gli altri elementi incontestabilmente accertati, in particolare eventuali indicazioni fornite dallo stesso titolare della patente di guida o gli altri elementi accertati con sicurezza nello Stato ospitante non risultino sufficienti: se, anche secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, possano considerarsi provenienti dallo Stato membro del rilascio quelle informazioni che non siano state trasmesse direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione di terzi, in particolare dell’ambasciata dello Stato ospitante presso lo Stato del rilascio, basata sulle informazioni medesime —;

3)

le dette disposizioni ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, sebbene i requisiti formali per l’ottenimento di una patente di guida nello Stato del rilascio siano stati soddisfatti, risulti accertato che il soggiorno sia strumentale solo all’ottenimento della patente di guida e non ad alcun altro scopo tutelato dalla normativa dell’Unione, in particolare dalle libertà fondamentali di cui al TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (turismo delle patenti)?


(1)  GU L 237, pag. 1.

(2)  GU L 403, pag. 18.


4.12.2010   

IT

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C 328/19


Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-470/10)

()

2010/C 328/34

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. França e I.V. Rogalski, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo un obbligo di registrazione e di accreditamento da parte delle autorità portoghesi in merito a qualsiasi prestazione temporanea di consulenti in materia di brevetti comunitari già legalmente stabiliti in un altro Stato membro e procedendo a un controllo delle qualifiche professionali dei consulenti in materia di brevetti comunitari che si recano in Portogallo, anche nel caso di prestazione temporanea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 TFUE e degli artt. 5-7 della direttiva 2005/36/CE (1), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa portoghese in questione impedisce ai consulenti in materia di marchi e di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro di esercitare le loro attività di rappresentanza presso l’Istituto nazionale della proprietà intellettuale (INPI), in Portogallo, quando vi si recano per fornire una prestazione di servizi a clienti che si trovano in un altro Stato membro, se non si sono previamente sottoposti a prove di esame per essere accreditati o riconosciuti da tale istituto.


(1)  GU L 255, pag. 22.


4.12.2010   

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C 328/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) il 28 settembre 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt

(Causa C-471/10)

()

2010/C 328/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg

Parti

Ricorrenti: Martin Wohl e Ildiko Veres

Convenuto: Magistrat der Stadt Salzburg

Altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt

Questione pregiudiziale

Se l’allegato X dell’elenco di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea (1. Libera circolazione delle persone) (1), GU L 236 del 23 settembre 2003, pagg. 846-848, debba essere inteso nel senso che la cessione temporanea di lavoratori dall’Ungheria all’Austria non è da interpretare come un distacco di lavoratori e le restrizioni nazionali all’impiego di lavoratori ungheresi/slovacchi in Austria si applichino in modo analogo anche ai lavoratori ungheresi/slovacchi temporaneamente ceduti in Austria da parte di imprese ungheresi, presso le quali essi sono regolarmente impiegati


(1)  GU 2003, L 236, pag. 846.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/19


Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-473/10)

()

2010/C 328/36

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e B.D. Simon, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Ungheria:

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE (1), come modificata, nonché dell’art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE (2), non garantendo l’indipendenza nell’assegnazione delle linee ferroviarie rispetto alle imprese ferroviarie,

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo l’indipendenza nella fissazione delle tariffe rispetto alle imprese ferroviarie;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo l’equilibrio finanziario dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non incentivando i gestori a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l’entità dei diritti di accesso;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo che i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea corrispondano al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 11 della direttiva 2001/14/CE, non adottando un sistema per incoraggiare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria;

2)

condannare la Repubblica di Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Lo scopo delle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE consiste nel garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie. Al fine di conseguire tale finalità le direttive menzionate prevedono che gli organismi che prestano servizi di trasporto ferroviario non possono adottare decisioni connesse all’assegnazione delle linee ferroviarie e che dell’assegnazione della capacità di infrastruttura deve essere incaricato un organismo indipendente. Se un’impresa ferroviaria assume la gestione del traffico, ottiene inevitabilmente un vantaggio in termini competitivi in quanto, per l’espletamento di tali funzioni gestionali, deve disporre di informazioni dettagliate in merito ai servizi prestati dalle imprese ferroviarie, al loro volume e al momento della loro prestazione.

La presentazione del ricorso in parola è dovuta, inter alia, al fatto che, in Ungheria, contrariamente a quanto previsto dalle menzionate direttive, sono organismi che prestano servizi di trasporto ferroviario ad occuparsi della gestione del traffico ferroviario.

Non si può ritenere che la gestione del traffico sia un’attività di amministrazione dell’infrastruttura non connessa all’assegnazione delle linee ferroviarie o della capacità, visto che il gestore partecipa necessariamente ai procedimenti decisori relativi a tale assegnazione. Da un lato, il gestore del traffico deve essere a conoscenza delle decisioni di assegnazione di capacità al fine di poter svolgere la sua attività di gestione; dall’altro lato, in caso di perturbazione del traffico o di emergenza, è tenuto a dare attuazione alle misure che risultano necessarie per il ripristino della circolazione secondo un determinato programma, il che implica necessariamente una nuova assegnazione delle linee ferroviarie a disposizione o delle capacità di rete.

Si viola il principio di indipendenza della gestione del traffico ove, in Ungheria, le imprese ferroviarie emettano fatture dettagliate riguardanti i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura. Dal momento che le fatture dettagliate si riferiscono necessariamente, in particolare, ai servizi utilizzati da determinate imprese ferroviari e, altresì, al loro volume e al momento della loro prestazione, l’emissione di dette fatture conferisce un vantaggio competitivo alle imprese che vi provvedono.

Oltre al mancato rispetto del requisito relativo all’indipendenza dell’assegnazione delle linee ferroviarie la Repubblica di Ungheria è anche venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE, in quanto:

non ha stabilito i requisiti necessari per garantire l’equilibrio finanziario dei gestori di infrastrutture;

non ha adottato le misure necessarie per obbligare i gestori di infrastrutture a ridurre i canoni di accesso alla rete e i costi di gestione;

non ha adottato le misure di attuazione necessarie per garantire l’applicazione del principio dei costi diretti in fase di determinazione dei canoni percepiti per l’accesso, sulla linea, ai servizi di infrastruttura, e, infine,

non ha adottato un sistema di misure per incoraggiare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/21


Impugnazione proposta il 1o ottobre 2010 dalla Repubblica federale di Germania avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-475/10 P)

()

2010/C 328/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Il governo federale chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea;

e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l’ordinanza con cui il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile, in un incidente procedurale, il ricorso presentato dalla ricorrente nel presente giudizio di impugnazione avverso la richiesta di informazioni presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2008, nel procedimento sugli aiuti di Stato alla Deutsche Post AG (in prosieguo: «DPAG»).

Con la decisione impugnata la Commissione avrebbe disposto che la ricorrente nel giudizio di impugnazione dovesse trasmettere informazioni sui costi e sulle perdite complessive della DPAG nel periodo che va dal 1989 alla 2007, sebbene la privatizzazione della DPAG, nel cui ambito sarebbero stati essenzialmente realizzati i trasferimenti di fondi pubblici contestati, sarebbe stata conclusa già nel 1994. In luogo di chiarire la questione preliminare in merito a quali periodi di tempo avrebbero effettivamente dovuto essere presi in considerazione, essa avrebbe preteso informazioni sulla situazione dei costi e delle perdite della DPAG per l’intero periodo, dalla privatizzazione fino a presente, senza tenere conto dello sforzo finanziario ad esse collegato. Con questo modo di procedere, la Commissione avrebbe sottoposto ad un onere sproporzionato la ricorrente e l’impresa interessata.

Sarebbe necessaria da parte della Corte di giustizia una declaratoria fondamentale con riferimento alla circostanza se la Commissione possa, nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato, effettivamente obbligare nella misura desiderata uno Stato membro a trasmettere informazioni, senza poter essere soggetta ad un controllo giurisdizionale immediato. Qualora fosse esatta la valutazione giuridica svolta dal Tribunale secondo cui siffatte decisioni non sarebbero impugnabili, gli Stati membri e le imprese interessate dovrebbero sempre anzitutto assolvere un rilevante impegno — anche finanziario — per adempiere le corrispondenti disposizioni, e ciò sebbene le considerino illegittime. Sussiste, inoltre, il pericolo della proliferazione del segreto commerciale la cui conoscenza è eventualmente priva di rilievo ai fini del procedimento sugli aiuti di Stato.

L’ordinanza impugnata del Tribunale sarebbe errata in diritto sotto diversi profili.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il concetto di atto impugnabile e travisato la giurisprudenza ad esso relativa, in quanto avrebbe esaminato l’atto impugnato «sulla scorta del suo contenuto». Occorrerebbe cioè svolgere la valutazione di un atto alla luce della portata dei suoi effetti sostanziali soltanto nel caso in cui non sussista una decisione che, già in forza della sua forma giuridica, abbia carattere vincolante. Poiché, tuttavia, la vincolatività della decisione emanata dalla Commissione, qui controversa, ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, deriverebbe già dalla sua forma giuridica, non sarebbe necessario l’ulteriore esame se il provvedimento fosse secondo la volontà del suo autore concretamente diretto a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente in impugnazione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la prodromicità della richiesta di informazioni, in quanto sarebbe pervenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza sulla ricevibilità di un ricorso avverso la proposizione di un procedimento di indagine formale in materia di diritto concorrenziale, alla conclusione errata in diritto che la definitività della decisione sia rilevante anche per la ricevibilità del ricorso avverso la richiesta di informazioni della Commissione qui controversa.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente gli effetti giuridici della richiesta di informazioni, in quanto non avrebbe riconosciuto che una misura spiega effetti vincolanti qualora pregiudichi gli interessi del destinatario intervenendo sulla sua posizione giuridica. Ciò sarebbe quanto accade in caso di richiesta di trasmissione di informazioni, poiché la sua inadempienza comporta sanzioni. Queste ultime dovrebbero, da un lato, essere ravvisate nel fatto che sarebbe preclusa allo Stato membro la possibilità di invocare l’incompletezza delle circostanze della fattispecie e sarebbe invece consentito alla Commissione decidere allo stato degli atti. Dall’altro, ciò sarebbe accompagnato da una riduzione della misura della prova che la Commissione deve raggiungere per dimostrare che sussistono le circostanze da essa ipotizzate. Ciò comporterebbe un vantaggio nella posizione procedimentale a favore della Commissione e, allo stesso tempo, un peggioramento della posizione nello Stato membro interessato nel procedimento principale di merito. Attraverso la richiesta di informazioni in esame la ricorrente nel giudizio di impugnazione sarebbe stata posta dinanzi alla scelta se violare i propri obblighi e quindi vedersi precludere la possibilità di invocare l’incompletezza delle circostanze in fatto e di vedere diminuire la misura della prova necessaria dal lato della Commissione, oppure essere di fatto costretta, per conservare le prerogative della sua difesa, a trasmettere le informazioni che si assumono sproporzionate. In questa circostanza sorgerebbe, accanto al pregiudizio giuridico subito, sempre un eccezionale onere di spesa in termini di tempo e in termini finanziari, che non verrebbe risarcito. Anche al di là del caso di specie, la richiesta di informazioni potrebbe comportare effetti giuridici per lo Stato membro interessato, in quanto la sua inosservanza potrebbe condurre ad un procedimento di inadempimento ai sensi dell’art. 258 TFUE e, in casi limite, all’applicazione di una multa ai sensi dell’art. 260 TFUE.

In quarto luogo, la decisione del Tribunale violerebbe il principio dello Stato di diritto e dell’effettività della tutela giurisdizionale, in quanto ravviserebbe nell’inadempimento la sola tutela avverso una richiesta di informazioni eccessiva. A tale modo di procedere non si potrebbe consentire ed esso violerebbe i principi summenzionati. La tutela giuridica contro le richieste di informazioni illegittime non potrebbe essere fatta dipendere dalla circostanza che lo Stato membro le violi. La possibilità di impugnazione della richiesta di informazioni rappresenterebbe l’unico mezzo per evitare di esporre il dovere di lealtà che incombe allo Stato membro ad una valutazione discrezionale illimitata da parte della Commissione e consentirebbe anche alla Commissione, per parte sua, di attenersi al dovere di leale collaborazione con gli Stati membri.

In conclusione, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato in diritto le competenze in materia di aiuti, in quanto avrebbe deciso che la tutela dalle richieste di informazioni sproporzionate debba risiedere nel rifiuto da parte degli Stati membri di fornire le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, non sono necessarie all’accertamento delle circostanze in fatto. Da ciò deriverebbe pertanto un trasferimento del dovere di accertamento della fattispecie e di determinazione dell’oggetto del procedimento a carico degli Stati membri, che è estraneo alla ripartizione delle competenze in materia di aiuti di Stato. Questo spostamento delle competenze rilevato dal Tribunale violerebbe l’attribuzione delle competenze prevista all’art. 107 e all’art. 108 TFUE, gravando gli Stati membri del rischio di un errore di valutazione e liberando la Commissione, nella misura indicata, dall’obbligo di un accurato accertamento delle circostanze in fatto nel procedimento amministrativo.


4.12.2010   

IT

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C 328/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) il 1o ottobre 2010 — «projektart» Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Pepic e Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

(Causa C-476/10)

()

2010/C 328/38

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg

Parti

Ricorrenti:«projektart» Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Pepic e Herbert Hilbe

Resistente: Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione dell’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (1), in base alla quale l’attuale legislazione nazionale che disciplina l’acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore, si debba continuare ad applicare all’acquisto di residenze secondarie, situate in uno Stato dell’Unione europea, da parte di un cittadino del Principato del Liechtenstein, appartenente al SEE.

2)

Se una norma nazionale che, richiamando l’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, vieta a un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria, situata in uno Stato dell’Unione europea, sia in contrasto con le disposizioni dell’Accordo SEE sulla libera circolazione dei capitali, cosicché un’autorità nazionale deve ignorare una disposizione nazionale di tal genere.


(1)  GU L 178, pag. 5.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/22


Impugnazione proposta il 27 settembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 luglio 2010, causa T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commissione europea

(Causa C-477/10P)

()

2010/C 328/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders. P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti)

Altre parti nel procedimento: Agrofert Holding a.s., Regno di Svezia, Repubblica di Finlandia, Regno di Danimarca, Polski Koncern Naftowy Orlen SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 luglio 2010, causa T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commissione

risolvere definitivamente le questioni oggetto del presente ricorso di impugnazione; e

condannare la ricorrente nella causa T-111/07 al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione nel predetto procedimento, nonché nel presente ricorso di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di impugnazione riguarda l’interpretazione delle eccezioni relative al diritto di accesso ai documenti attinenti (j) alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (in prosieguo: «l’eccezione relativa alle indagini»), (ii) alla protezione degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica (in prosieguo: «l’eccezione relativa agli interessi commerciali»), (iii) alla protezione dell’iter decisionale della Commissione (in prosieguo: «l’eccezione relativa all’iter decisionale») e, (iv) alla protezione della consulenza legale (in prosieguo: «l’eccezione relativa alla consulenza legale»). Esse vengono sancite rispettivamente dall’art. 4, n. 2, terzo trattino, dall’art. 4, n. 2, primo trattino, dall’art. 4, n. 3, secondo comma e dall’art. 4, n. 2, secondo trattino del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»).

Più precisamente, la presente impugnazione riguarda l’applicazione di tali eccezioni ai documenti di una pratica della Commissione relativa ad un procedimento di controllo delle concentrazioni, conformemente al regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (2) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»)

La Commissione considera che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia commesso errori di diritto nella sua interpretazione delle predette eccezioni, non avendo preso in considerazione le caratteristiche dei procedimenti previsti dalla normativa sulla concorrenza e le garanzie offerte dal regolamento sulle concentrazioni alle imprese che partecipano a un procedimento di concentrazione. In particolare, nella sua sentenza, il Tribunale non ha cercato di effettuare un’effettiva ed armoniosa ponderazione tra i due regimi giuridici applicabili nel caso di specie. Esso ha invece interpretato erroneamente le norme sull’accesso ai documenti e, così facendo, ha reso inapplicabili le norme sulle concentrazioni.

La prima questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la portata dell’obbligo relativo al segreto di ufficio previsto dal regolamento sulle concentrazioni e dall’art. 339 TFUE, ai fini dell’interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso, in particolare quelle relative alle «indagini» e agli «interessi commerciali».

La seconda questione sottoposta alla Corte riguarda la conclusione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, non sussistevano circostanze particolari per il diniego di accesso ai documenti, in assenza delle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad esaminare, concretamente ed individualmente, ciascun documento richiesto e a fornire una motivazione dettagliata circa il diniego relativamente al contenuto di ciascun documento richiesto.

La terza questione riguarda l’interpretazione restrittiva dell’eccezione relativa alle «indagini» secondo cui tale eccezione non può essere applicata dopo l’adozione della decisione della Commissione di porre fine al procedimento amministrativo di controllo sulle concentrazioni.

La quarta questione dedotta dinanzi alla Corte riguarda la portata dell’obbligo di motivazione per la dimostrazione del rischio inerente alla divulgazione, in particolare, in relazione alla protezione degli «interessi commerciali», «all’iter decisionale» e «alla consulenza legale».

Infine, la quinta questione dedotta dinanzi alla Corte riguarda l’interpretazione delle norme relative all’accesso parziale. A giudizio della Commissione per poter condurre efficientemente le indagini nell’ambito dei procedimenti di concentrazione, essa deve conformarsi agli obblighi imposti dal regolamento sulle concentrazioni, in particolare quelli attinenti al segreto d’ufficio, a prescindere dal fatto che la sua decisione sia divenuta definitiva, inoltre, laddove le norme procedurali che disciplinano un settore particolare di attività, come interpretate dalla giurisprudenza, concedono la protezione a determinati documenti, quali i documenti interni della Commissione. Si deve riconoscere che tali documenti godono di una generale presunzione di non accessibilità a norma del regolamento n. 1049/2001. La sentenza del Tribunale ha fatto sorgere dubbi sulla portata della facoltà della Commissione di condurre indagini in tale settore nonché sui diritti delle parti che hanno presentato documenti dinanzi ad essa e tale impugnazione è intesa a consentire alla Corte di pronunciarsi in merito al corretto orientamento.

La Commissione ha quindi proposto tale impugnazione al fine di consentire alla Corte di pronunciarsi sulle questioni fondamentali sollevate dal Tribunale e di tracciare un’interpretazione coerente ed armoniosa dei due istituti giuridici interessati.


(1)  GU L 145. pag. 43.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24. pag. 1).


4.12.2010   

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C 328/24


Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-479/10)

()

2010/C 328/40

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e A. Alcover San Pedro)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Svezia ha omesso di adempiere gli obblighi derivatigli dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE (1), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in quanto ha superato i valori limite per le particelle di PM10 nell’aria ambiente negli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e negli anni 2005 e 2006 nella zona SW 5;

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria ambiente non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato III della direttiva a decorrere dalle date ivi indicate. La data rilevante in questa sede è il 1o gennaio 2005.

Dai rapporti presentanti dal Regno di Svezia alla Commissione riguardanti gli anni 2005-2007 risulta che sono stati superati i valori limite per il PM10 nelle zone SW2 e SW 4 in tutti gli anni considerati e nella zona SW 5 negli anni 2005 e 2006.

La Svezia ha pertanto omesso di adempiere gli obblighi derivatigli dall’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 con riferimento alle zone e agli anni considerati.


(1)  GU L 163, pag. 41.


4.12.2010   

IT

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C 328/24


Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-480/10)

()

2010/C 328/41

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 28 novermbre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, limitando in pratica il regime classificatorio di gruppi di imposta sul valore aggiunto (IVA) ai prestatori di servizi finanziari e assicurativi;

condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa svedese sul regime di classificazione dei gruppi IVA è in contrasto con l’art. 11 della direttiva IVA, in quanto l’applicazione di tali norme di classificazione è limitata alle imprese che sono attive nel settore finanziario. Nell’ottica della Commissione, i regimi nazionali di gruppi di imposta sul valore aggiunto devono applicarsi a tutte le imprese stabilite nello Stato membro che li applica, a prescindere dal tipo di attività svolto dall’impresa.

Il sistema comune IVA è un sistema uniforme. L’introduzione di un regime speciale in tale sistema deve conseguentemente, in linea di principio, essere effettuata in modo tale che il sistema sia generalmente applicabile.

Nella formulazione dell’art. 11 della direttiva IVA non vi è nulla che indichi che uno Stato membro possa limitare l’applicazione di un regime per gruppi IVA a talune imprese che sono attive in un determinato settore.

Anche lo scopo dell’art. 11 della direttiva IVA tende a suggerire che la disposizione deve essere interpretata nel senso che si applica a tutte le imprese in tutti i settori.

Inoltre, la normativa svedese sui gruppi IVA è incompatibile con il principio di diritto dell’Unione relativo alla parità di trattamento.


4.12.2010   

IT

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C 328/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 6 ottobre 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana

(Causa C-482/10)

()

2010/C 328/42

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Teresa Cicala

Convenuta: Regione Siciliana

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991, in relazione all'art. 1 della legge 241/90, che obbliga l'amministrazione italiana ad applicare i principi dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall'art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'art. 41, comma 2, lett.c), della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, sia compatibile con il diritto dell'Unione europea l'interpretazione e l'applicazione delle predette norme nazionali, secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all'obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo.

2)

Se l'art. 21 octies, comma 2, primo alinea della legge 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo sancito dall'art. 3 della medesima legge 241/1990 e dalla legge regionale Sicilia 10/1991, in coerenza con l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall'art. 296 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'art. 41, comma 2, lett.c), della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, sia compatibile con l'art. 1 della legge 241/1990, ove si prevede l'obbligo dell'amministrazione di applicazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea, e conseguentemente, sia compatibile ed ammissibile l'interpretazione e l'applicazione della possibilità per l'amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/25


Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-483/10)

()

2010/C 328/43

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, 11, n. 2, 14, n. 1 e 30, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE (1), relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, e in forza dell'art. 10, n. 7, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE (2), relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno di Spagna abbia violato le seguenti disposizioni delle direttive sopra menzionate:

1)

l'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, dal momento che l'entità dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è «determinata» esaustivamente dalle autorità statali, limitando la funzione del «gestore dell'infrastruttura» (ADIF) alla mera riscossione dei detti diritti;

2)

l'art. 11 della direttiva 2001/14/CE, poiché il sistema di imposizione dei diritti stabilito dalle autorità spagnole non prevede alcun sistema di incentivi con riferimento ai criteri previsti in detto articolo;

3)

l'art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto la normativa spagnola non garantisce sufficientemente l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione (il Comité de Regulación Ferroviaria; comitato di regolamentazione ferroviaria) nei confronti dell'ADIF (il gestore dell'infrastruttura ferroviaria) e della RENFE-Operadora (ente pubblico economico nel settore ferroviario dipendente dal Ministerio de Fomento, Ministero delle infrastrutture);

4)

l'art. 10, n. 7, della direttiva 91/440/CEE, poiché l'organismo di regolamentazione (il Comité de Regulación Ferroviaria) non possiede i mezzi necessari all'esercizio della funzione di controllo della concorrenza nei mercati ferroviari che detto articolo gli conferisce; e

5)

l'art. 13, n. 2, nonché l'art. 14, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, dal momento che la normativa spagnola prevede criteri discriminatori per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, che possono far sì che, di fatto, si ripartiscano linee ferroviarie per una durata superiore ad un periodo di vigenza dell'orario di servizio; inoltre tali criteri mancano di specificità.


(1)  GU L 75, pag. 29.

(2)  GU L 237, pag. 25.


4.12.2010   

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C 328/26


Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-485/10)

()

2010/C 328/44

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Konstantinidis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione della Commissione 2 luglio 2008 C(2008) 3118 (come rettificata con la decisione della Commissione 13 agosto 2008), relativa agli aiuti concessi alla società Ellinika Nafpigeia A. E. o, in ogni caso, non avendo informato sufficientemente la Commissione delle misure adottate conformemente all’art. 19 della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11 — 18 della decisione di cui trattasi nonché del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica ellenica della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Ellinika Nafpigeia A. E. che devono essere recuperati presso il settore di tale società che svolge attività civili.

La Commissione osserva che la Grecia avrebbe dovuto assicurare l’esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica. La decisione è stata notificata il 13 agosto 2008 e la Commissione non ha accordato deroghe all’esecuzione della decisione. Di conseguenza, sul piano formale il termine di recepimento è scaduto il 13 dicembre 2008.

La Commissione ricorda che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata della Corte, l’unico motivo giustificato che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 108, n. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.

Tuttavia, nella presente causa, le autorità greche non hanno mai avanzato l’argomento dell’impossibilità assoluta di esecuzione. Al contrario, hanno manifestato sin dal principio la loro volontà di eseguire la decisione appena possibile. Tuttavia, la Commissione sottolinea che fino alla data di presentazione del presente ricorso esse non hanno adottato alcun atto che costituisca esecuzione anche solo parziale della decisione.

La Commissione ritiene che la Grecia non abbia adottato le misure necessarie per l’esecuzione della decisione né in conformità alla soluzione che è stata discussa tra i suoi servizi e le autorità elleniche competenti né in qualsiasi altro modo adeguato.


4.12.2010   

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C 328/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 ottobre 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Causa C-497/10)

()

2010/C 328/45

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Barbara Mercredi

Convenuto: Richard Chaffe

Questioni pregiudiziali

1)

Voglia la Corte di giustizia chiarire quale sia il criterio appropriato per determinare la residenza abituale di un minore ai fini:

a)

dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1)

b)

dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003.

2)

Se un’autorità giurisdizionale sia un’«istituzione o altro ente» cui possa essere riconosciuto un diritto di affidamento ai fini del regolamento n. 2201/2003.

3)

Se l’art. 10 continui ad applicarsi dopo che il giudice dello Stato membro richiesto abbia respinto una domanda volta a ottenere il ritorno di un minore in forza della Convenzione dell’Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, sulla base del rilievo che gli artt. 3 e 5 non risultano applicabili.

Si chiede, in particolare, come debba essere risolto un conflitto tra la decisione dello Stato richiesto secondo la quale non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 3 e 5 della Convenzione dell’Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e la decisione dello Stato richiedente secondo la quale invece ricorrono tali presupposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


Tribunale

4.12.2010   

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C 328/28


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2010 — Al-Faqih e a./Consiglio

(Cause riunite da T-135/06 a T-138/06) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al Terrorismo - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della propri età, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)

2010/C 328/46

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito); Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham); Ghunia Abdrabbah (Birmingham) e Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente N. Garcia-Lora, solicitor, e S. Cox, barrister, poi N. Garcia-Lora e E. Grieves, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. J. Kuijper, poi C. O’Reilly e J. Aquilina, poi E. Paasivirta e P. Aalto, infine E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti; e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Gibbs, Z. Bryanston-Cross e S. Ossowski, agenti, assistiti da A. Dashwood, barrister)

Oggetto

Domanda d’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002.

Dispositivo

1)

Le cause da T-135/06 a T-138/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah e Sanabel Relief Agency Ltd.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


4.12.2010   

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C 328/28


Sentenza del Tribunale 12 ottobre 2010 — Asenbaum/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)

(Cause riunite T-230/08 e T-231/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo WIENER WERKSTÄTTE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 328/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Asenbaum (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti P. Vögel e E. Ploil)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimenti R 1573/2006-4 e R 1571/2006-4), riguardanti due domande di registrazione del segno denominativo WIENER WERKSTÄTTE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Le cause T-230/08 e T-231/08 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Paul Asenbaum è condannato alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


4.12.2010   

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C 328/29


Sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 — Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA

(Causa T-439/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi all’attribuzione di un centro di eccellenza Jean Monnet all’Università di Cipro - Documenti emanati da un terzo - Diniego parziale di accesso - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Irricevibilità - Eccezione di illegittimità - Eccezione relativa alla tutela della privacy e all’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Obbligo di motivazione)

2010/C 328/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Cipro) (rappresentante: C. Joséphidès, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e G. Rozet, agenti) e Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentante: H. Monet, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione dell’EACEA 1o agosto 2008, relativa alla domanda di accesso ai documenti relativi all’attribuzione di un Centro d’eccellenza Jean Monnet all’Università di Cipro e, dall’altra, della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Kalliope Agapiou Joséphidès è condannata alle spese.


(1)  GU C 237 del 20.12.2008.


4.12.2010   

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C 328/29


Sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 — Umbach/Commissione

(Causa T-474/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad un contratto concluso nell'ambito del programma TACIS - Domanda di accesso in relazione alla causa tra la ricorrente e la Commissione dinanzi ad un giudice civile belga - Diniego parziale di accesso - Domanda di accesso basata su principi che discendono dal Trattato UE - Interesse pubblico prevalente)

2010/C 328/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dieter C. Umbach (Bangkok, Tailandia) (rappresentante: avv. M. Stephani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2008, recante diniego dell'accesso del ricorrente a taluni dati che compaiono nei documenti relativi ad un contratto intitolato «TACIS Service Contract n. 98.0414», relativo all'assistenza alla redazione di un codice amministrativo a favore della Federazione Russa.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Dieter C. Umbach è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


4.12.2010   

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C 328/30


Ordinanza del Tribunale 5 ottobre 2010 — Provincia Groningen e Provincia Drenthe/Commissione

(Causa T-69/09) (1)

(Ricorso di annullamento - FESR - Decisione relativa alla riduzione del contributo finanziario e che ordina il rimborso parziale delle somme versate - Ente regionale - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)

2010/C 328/50

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Provincia Groningen (Paesi Bassi) e Provincia Drenthe (Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Dekker e E. Belhadj, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblyté e W. Roels, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C(2008) 8355, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) accordato in base al documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell'obiettivo 2, riguardante le province di Groningen e di Drenthe (Paesi Bassi), conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, C(1997) 1362

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La provincia Groningen e la provincia Drenthe sono condannate alle spese.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


4.12.2010   

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C 328/30


Ordinanza del presidente del Tribunale 15 ottobre 2010 — Nexans France/Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-415/10 R)

(Procedimento sommario - Appalti pubblici - Gara d’appalto - Rigetto di un’offerta - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Mancanza di urgenza)

2010/C 328/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Nexans France SAS (Clichy, Francia) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet e J.-F. Le Corre, avvocati)

Resistente: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: A. Verpont, agente, assistito da C. Kennedy-Loest, C. Thomas, M. Farley, solicitors, J. Derenne e N. Pourbaix, avvocati)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni adottate dalla convenuta, nell'ambito di una gara d'appalto, che respingono l'offerta presentata dalla ricorrente e aggiudicano ad un altro offerente l'appalto di fornitura di conduttori dei TF e PF.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.12.2010   

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C 328/30


Ordinanza del presidente del Tribunale 19 ottobre 2010 — Nencini/Parlamento

(Causa T-431/10 R)

(Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)

2010/C 328/52

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Richiedente: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello) (rappresentante: avv. F. Bertini)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, A. Caiola e D. Moore, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione di diversi atti del Parlamento relativi al recupero di indennità parlamentari che sarebbero state percepite indebitamente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.12.2010   

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C 328/31


Ricorso proposto il 13 agosto 2010 — Morte Navarro/Parlamento

(Causa T-280/09)

()

2010/C 328/53

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Carlos Morte Navarro (Saragozza, Spagna) (rappresentante: avv. J. González Buitrón)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo 5 maggio 2009, n. 202660, con la quale è stata archiviata la petizione presentata dal sig. Morte Navarro dinanzi al Parlamento europeo con il n. 1818-08, con la conseguente adozione di un'altra decisione che dichiari ricevibile la detta petizione affinché essa sia esaminata conformemente al procedimento previsto ex lege, e condannare il convenuto alle spese;

in subordine alla domanda del punto precedente, qualora quest'ultima non venga accolta, annullare la decisione 5 maggio 2005 sopra menzionata, e

ingiungere alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo di emanare una nuova risoluzione nella quale determini l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda proposta dal Sig. Morte Navarro, con espressa condanna del convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la risoluzione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo 5 maggio 2009, con la quale è stata archiviata la petizione presentata dal ricorrente, in quanto non rientrante chiaramente nell'ambito di competenze dell'Unione europea.

Con la detta petizione il ricorrente chiedeva l'avvio di un'indagine, da parte del Parlamento europeo, affinché ques'ultimo domandasse al Consiglio, ai sensi dell'art. 7 del Trattato sull'Unione europea, di constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte dello Stato spagnolo dei principi di libertà, democrazia, di rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, sanciti nell'art. 6, n. 1, del Trattato sull'Unione europea.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente deduce la mancanza della dovuta motivazione della decisione impugnata, in quanto quest'ultima non contiene alcuna argomentazione, che vada oltre la mera affermazione che la questione lamentata non rientra nell'ambito di competenze dell'Unione europea, che gli consenta di conoscere per quali motivi e su quali basi la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo abbia archiviato la sua petizione.


4.12.2010   

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C 328/31


Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Brighton Collectibles/UAMI — Felmar (BRIGHTON)

(Causa T-403/10)

()

2010/C 328/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brighton Collectibles, Inc. (City of Industry, Stati Uniti) (rappresentante: R. Delorey, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Felmar (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2010, procedimento R 408/2009-4;

annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BRIGHTON», per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi e figurativi non registrati «BRIGHTON» e «Brighton», usati nella prassi commerciale nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Italia per prodotti in pelle, cappelli, gioielli e orologi.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto dichiarando che i diritti anteriori su cui si fondava l’opposizione non erano stati dimostrati; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente escluso il rischio di confusione.


4.12.2010   

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C 328/32


Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)

(Causa T-404/10)

()

2010/C 328/55

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: National Lottery Commission (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Mediatek Italia Srl (Napoli), Giuseppe De Gregorio (Napoli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1028/2009-1;

rinviare la causa alla divisione di annullamento;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo che rappresenta una mano con due dita incrociate e una faccia che sorride, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 28 e 41 — registrazione di marchio comunitario n. 4800389

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: la domanda dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso si fonda sui motivi di nullità relativa previsti dall’art. 53, nn. 1, lett. c), e 2, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l’art. 53, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione di tale articolo e nel suo approccio nell’esame dei fatti e non ha esercitato i propri poteri di indagine. La ricorrente ritiene inoltre che la commissione di ricorso non abbia pienamente esercitato i poteri che le sono conferiti dall’art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.


4.12.2010   

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C 328/32


Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi-Design e altri (superficie ricoperta da cerchi neri)

(Causa T-416/10)

()

2010/C 328/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Giappone) (rappresentanti: avv.ti S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, Francia), Bodum Logistics A/S (Billund, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, R 1237/2008-1;

confermare la decisione della divisione di annullamento 15 luglio 2008 relativa alla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1372580;

confermale la validità della registrazione di marchio comunitario n. 1372580;

condannare il convenuto e le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresentante una superficie ricoperta da cerchi neri, per prodotti delle classi 8 e 21 — registrazione di marchio comunitario n. 1372580

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio delle richiedenti la dichiarazione di nullità: la domanda delle richiedenti la dichiarazione di nullità si fonda sugli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che le disposizioni di tale articolo non sono applicabili al marchio comunitario impugnato.


4.12.2010   

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C 328/33


Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/UAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

(Causa T-434/10)

()

2010/C 328/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Václav Hrbek trading as BODY-HF (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Regno Unito)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2010 (procedimento R 1441/2009-2);

ordinare al convenuto di respingere l'opposizione n. B1276692 e di accogliere interamente la domanda di registrazione n. 5779351;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione, qualora essa diventi interveniente in questa causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», per prodotti appartenenti alle classi 18, 24, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 5779351

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 2165017 del marchio figurativo «alpine», per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 65, n. 2 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha abusato del suo potere nell'emanare la decisione impugnata, dato che quest'ultima manca di obiettività e di fondamento giuridico, ed ha applicato in modo errato il criterio per accertare il rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio contestato.


4.12.2010   

IT

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C 328/34


Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Fulmen/Consiglio

(Causa T-439/10)

()

2010/C 328/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fulmen (Teheran, Iran) (rappresentante: A. Kronshagen, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 11, sezione I B, dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e la decisione del Consiglio 26 luglio 2010 nei limiti in cui si riferiscono alla ricorrente.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1) che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e avente lo scopo di ostacolare la proliferazione nucleare, nei limiti in cui il nome della ricorrente è incluso nell’elenco delle persone, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tali disposizioni.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente osserva che la decisione impugnata del Consiglio dovrebbe essere annullata, dal momento che nessuna decisione rilevante di un’autorità competente giustificava, al momento della sua adozione, l’inclusione della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni collegate al programma nucleare e balistico iraniano.

La ricorrente fa inoltre valere una violazione delle garanzie procedurali in quanto i suoi diritti della difesa e il suo diritto a un processo equo sarebbero stati violati, poiché:

il Consiglio non avrebbe motivato in maniera sufficiente la sua decisione di inserire il nome della ricorrente nell'elenco controverso;

la decisione del Consiglio non sarebbe stata preceduta da una comunicazione degli elementi a carico della parte ricorrente, e

la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a tali elementi.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


4.12.2010   

IT

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C 328/34


Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Mahmoudian/ Consiglio

(Causa T-440/10)

()

2010/C 328/59

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (rappresentante: A. Kronshagen, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il n. 2, sezione I A, dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e la decisione del Consiglio 26 luglio 2010 nei limiti in cui si riferiscono al ricorrente.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1) che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e avente lo scopo di ostacolare la proliferazione nucleare, nei limiti in cui il nome del ricorrente è incluso nell’elenco delle persone, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tali disposizioni.

I motivi e principali argomenti invocati dal ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-439/10, Fulmen/Consiglio, riguardate la società di cui il ricorrente sarebbe direttore generale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


4.12.2010   

IT

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C 328/35


Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Christian Kurrer avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-139/06, Kurrer/Commissione

(Causa T-441/10 P)

()

2010/C 328/60

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza nella causa F-139/06, Kurrer/Commissione;

annullare la decisione 27 marzo 2006 nella parte in cui inquadra il ricorrente funzionario in periodo di prova nel grado A*6, secondo scatto;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della sentenza;

condannare la convenuta in secondo grado alle spese, ivi comprese quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 luglio 2010, nella causa F-139/06, Kurrer/Commissione, che respinge il ricorso con il quale il ricorrente, ex agente temporaneo inquadrato nel grado A*8, aveva chiesto l’annullamento della decisione della Commissione, da un lato, di nominare il ricorrente amministratore in periodo di prova a seguito di un concorso generale pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto tale decisione lo inquadrava nel grado A*6, secondo scatto, in applicazione delle disposizioni del nuovo Statuto e, dall’altro, di non mantenere i suoi punti di promozione.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere che l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dovrebbe essere interpretato nel senso che tutti gli agenti temporanei che abbiano superato un concorso interno o generale dovrebbero conservare il loro grado al momento dell’inquadramento come funzionari a norma dello Statuto, mentre il TFP avrebbe deciso che tale beneficio sia riservato ai soli agenti temporanei che passano ad una categoria superiore al momento della loro nomina in ruolo.

Il ricorrente solleva in tale contesto quattro motivi aventi ad oggetto:

un difetto di motivazione e un errore di diritto, poiché il TFP si è pronunciato in modo molto marginale sulla discriminazione tra agenti temporanei assunti dalla Commissione europea e quelli assunti dal Parlamento europeo e dalla Corte dei Conti dell’Unione europea, i quali hanno conservato, al loro inquadramento, il loro grado e la loro anzianità indipendentemente dall’inquadramento previsto nell’avviso del concorso che essi avevano superato;

la violazione delle norme sull’interpretazione del diritto comunitario, in quanto l’interpretazione seguita dal TFP non si fonderebbe né sulla formulazione né sulla ratio dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari;

la violazione del principio di parità di trattamento, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e un errore di diritto, dato che l’interpretazione seguita dal TFP viola il principio secondo cui due situazioni che non sono sostanzialmente differenti non possono essere trattate diversamente, in quanto non vi sarebbero differenze sostanziali tra agenti temporanei nominati in ruolo a seguito di un passaggio di categoria e agenti temporanei inquadrati come funzionari a seguito di un concorso generale; inoltre, taluni agenti temporanei divenuti funzionari a seguito di un concorso generale avrebbero conservato i loro punti di promozione contrariamente a quanto si è verificato per il ricorrente;

la violazione del diritto comunitario e, in particolare, l’aspettativa di carriera nonché l’aspettativa degli agenti temporanei di essere nominati in ruolo.


4.12.2010   

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C 328/36


Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Salvatore Magazzu avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-126/06, Magazzu/Commissione

(Causa T-442/10 P)

()

2010/C 328/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza nella causa F-126/06, Magazzu/Commissione;

annullare la decisione 13 dicembre 2005 nella parte in cui inquadra il ricorrente funzionario in periodo di prova nel grado A*6, secondo scatto, a decorrere dal 1o gennaio 2006;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della sentenza;

condannare la convenuta in secondo grado alle spese, ivi comprese quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sollevati dal ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-441/10 P, Kurrer/Commissione.


4.12.2010   

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C 328/36


Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Stefano Sotgia avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-130/06, Sotgia/Commissione

(Causa T-443/10 P)

()

2010/C 328/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stefano Sotgia (Dublino, Irlanda) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza nella causa F-130/06, Sotgia/Commissione;

annullare la decisione 11 aprile 2006 nella parte in cui inquadra il ricorrente funzionario in periodo di prova nel grado A*6, secondo scatto, a decorrere dal 16 aprile 2006;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della sentenza;

condannare la convenuta in secondo grado alle spese, ivi comprese quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sollevati dal ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-441/10 P, Kurrer/Commissione.


4.12.2010   

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C 328/36


Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Apple/UAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

(Causa T-448/10)

()

2010/C 328/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple, Inc. (Cupertino, USA) (rappresentanti: M. Engelman, barrister e J. Olsen, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iphone Media, SA (Siviglia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 luglio 2010, procedimento R 1084/2009-4;

accogliere l’opposizione della ricorrente;

in subordine, la ricorrente chiede che l’opposizione sia accolta con riguardo ai prodotti e servizi per i quali venga accertata l’esistenza di un rischio di confusione e/o per i prodotti e servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «IPH IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 5562822

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 2901007 del marchio denominativo «IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha fatto un’erronea applicazione delle disposizioni di tali articoli al marchio impugnato.


4.12.2010   

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C 328/37


Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — ClientEarth/Consiglio

(Causa T-452/10)

()

2010/C 328/64

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Hockman QC, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il convenuto ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1);

dichiarare che il Consiglio ha violato l’art. 294, n. 6, TFUE, in quanto ha omesso di informare il Parlamento europeo di tutte le ragioni che lo hanno condotto ad adottare la sua posizione in prima lettura;

annullare la decisione controversa 26 luglio 2010 (Rif. 15/c/01/10), con la quale il Consiglio ha fornito una risposta negativa ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, negando l'accesso al documento n. 6865/09;

condannare il convenuto a consentire l'accesso al documento richiesto, e

condannare il convenuto alle spese ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, con la quale quest’ultimo le nega l’accesso al documento n. 6865/09, il quale contiene un parere del servizio giuridico del convenuto riguardante la proposta della Commissione di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e, in particolare, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e contenuti nella relazione Cashman.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva i seguenti motivi:

 

In primo luogo, essa sostiene che la decisione controversa viola l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l’art. 294, n. 6, TFUE. L’accesso al parere giuridico richiesto non inciderebbe sulla tutela della consulenza legale e neanche sull’interesse del Consiglio ad ottenere un parere giuridico franco, obiettivo e esaustivo. La prima lettura della procedura legislativa dovrebbe comportare l’accessibilità del parere giuridico riguardante l’ammissibilità degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

 

In secondo luogo, la decisione controversa viola l’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001. L’art. 4, n. 3, non è applicabile alla tutela della consulenza legale e, anche se lo fosse, l’accessibilità del parere richiesto non minaccerebbe seriamente la procedura decisionale del Consiglio. Detta accessibilità non minaccerebbe la capacità del servizio giuridico di rappresentare la posizione del Consiglio dinanzi al giudice in modo indipendente da ogni influenza esterna, né l’indipendenza del servizio giuridico del Consiglio, e neanche impedirebbe al Consiglio lo svolgimento di discussioni interne sugli emendamenti del Parlamento.

 

In aggiunta, la decisione controversa viola l’art. 4, n. 2, ultimo trattino, e l’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non si pronuncia sull’esistenza di un interesse pubblico inderogabile all’accessibilità e non fornisce una motivazione dettagliata contenente le ragioni di un tale rifiuto. Il Consiglio non pondera la tutela della consulenza legale con l’interesse pubblico ad accedere al documento alla luce dei vantaggi derivanti da una maggiore trasparenza ed al fatto che l’accesso al parere richiesto permetterebbe ai cittadini di partecipare in modo più diretto al processo di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001, il che riguarda la collettività in generale in quanto fornisce ai cittadini un fondamento per l’esercizio del proprio diritto di accedere ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea.

 

Infine, la decisione controversa viola l’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non fornisce un accesso parziale al documento richiesto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


4.12.2010   

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C 328/38


Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione

(Causa T-453/10)

()

2010/C 328/65

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Regno Unito) (rappresentanti: K. Brown, solicitor, e D. Wyatt QC, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2010, 2010/399/UE (1) [notificata con il numero C(2010) 4894], nella parte in cui riguarda la voce relativa ad una correzione forfettaria del 5 % della spesa, pari a EUR 18 600 258,71, sostenuta in Irlanda del Nord nell'esercizio 2007;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2010, 2010/399/UE, notificata con il numero C(2010) 4894, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea la voce relativa ad una correzione forfettaria del 5 % applicata a talune spese, pari a EUR 18 600 258,71, sostenute in Irlanda del Nord nel corso dell'esercizio finanziario 2007.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce i seguenti motivi.

Innanzitutto la decisione della Commissione relativa alla voce contestata sarebbe stata adottata sulla base di errori di diritto e di fatto, in quanto le mancanze da essa constatate nei controlli chiave e le loro eventuali conseguenze sulla dichiarazione degli ettari ammissibili nel corso dell'anno di domanda 2006 non potrebbero generare un rischio pari al 5 % della totalità delle spese rilevanti in Irlanda del Nord per tale anno. Siffatte dichiarazioni eccessive non potrebbero aumentare gli importi di riferimento derivanti dai pagamenti effettuati a favore degli agricoltori negli anni 2000-2002 e, di conseguenza, avrebbero unicamente potuto aumentare il numero, e non il valore, dei diritti all'aiuto stabiliti nel 2005. Circa il 78 % dell'importo dei diritti all'aiuto che devono essere attribuiti e suddivisi tra ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel 2005 è stato determinato da pagamenti agli agricoltori in questione negli anni 2000-2002 e su tale percentuale non incidono gli errori nella determinazione del numero di ettari ammissibili nel 2005 ripetuti nel 2006. Inoltre, le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni, o alle sanzioni, si applicano nel rispetto del principio di rettifica retroattiva dei diritti all'aiuto e fatto salvo il principio in base al quale, quando un agricoltore effettua una dichiarazione eccessiva di ettari ammissibili e di diritti all'aiuto, ma la superficie di terreno considerata ammissibile è sufficiente per attivare tutti i diritti all'aiuto che effettivamente gli spettano, non è inflitta alcuna sanzione. La Commissione ha interpretato erroneamente le disposizioni che stabiliscono tali principi e, di conseguenza, ha notevolmente sovrastimato l'importo che deve essere recuperato dagli agricoltori in Irlanda del Nord a causa delle dichiarazioni eccessive relative all'anno di domanda 2006.

In aggiunta, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto ha valutato la probabile perdita nel 5 % della spesa totale sostenuta, sebbene il principio che deve essere applicato nei casi in cui non sia possibile effettuare una valutazione precisa delle perdite per i fondi coinvolti dell'Unione europea è che la percentuale di rettifica deve essere chiaramente correlata alla perdita probabile. Tale valutazione effettuata dalla Commissione è fondata su due premesse errate: la prima premessa errata è che sia irrilevante che gli errori nella valutazione eccessiva dei terreni ammissibili nel 2005 e nel 2006 non abbiano potuto produrre un effetto negativo su circa il 78 % dei diritti all'aiuto totali che devono essere attribuiti agli agricoltori e, di conseguenza, non abbiano potuto rappresentare un rischio per il finanziamento. La seconda premessa errata è relativa al fatto che la Commissione ha notevolmente sovrastimato gli importi recuperabili dagli agricoltori dell'Irlanda del Nord in caso di dichiarazioni eccessive nel 2006. Infine, poiché l'applicazione da parte della Commissione di una riduzione forfettaria del 5 % è fondata su una notevole sovrastima dell'effettiva perdita probabile per i fondi dell'Unione europea, nel caso di specie risulta che una riduzione forfettaria del 5 % era eccessiva e, pertanto, sproporzionata.


(1)  Decisione della Commissione 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2010) 4894] (GU L 184, pag. 6).


4.12.2010   

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C 328/39


Ricorso proposto il 30 settembre 2010 — Anicav/Commissione

(Causa T-454/10)

()

2010/C 328/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Napoli, Italia), (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le disposizioni dell’art. 52 e l’allegato VIII al regolamento della Commissione n. 1580/2007 (1), come modificato dal regolamento della Commissione n. 687/2010 (2); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 del TFUE, l’annullamento parziale del regolamento della Commissione n. 1580/2007, come modificato dal regolamento della Commissione n. 687/2010.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente afferma che la misura contestata viola il regolamento del Consiglio (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (il «regolamento unico OCM») (GU 2007, L 299, pag. 1).

 

Avendo omesso (i) d’includere le attività di trasformazione nell’allegato VIII al regolamento della Commissione n. 1580/2007 e (ii) di escludere le attività di preparazione, di imballo e di trasformazione successiva dal valore della produzione commercializzata di prodotti destinati alla trasformazione, la misura contestata viola il regolamento unico OCM, poiché quest’ultimo stabilisce che le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori, in particolare la concessione di aiuti, si applicano soltanto a prodotti soggetti all’organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli.

 

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la misura contestata viola il principio di non discriminazione; avendo concesso alle organizzazioni di produttori aiuti che coprono operazioni industriali effettuate anche da industrie private, la misura contestata viola il principio di non discriminazione che vieta il trattamento differenziato di situazioni analoghe, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato.

 

Infine, la ricorrente afferma che la misura contestata viola il principio di proporzionalità; avendo concesso alle organizzazioni di produttori aiuti che coprono operazioni industriali effettuate anche da industrie private, la misura contestata viola il principio di proporzionalità poiché essa eccede quanto necessario al raggiungimento di un obiettivo ipotetico della Politica Agricola Comunitaria relativo all’integrazione verticale delle organizzazioni di produttori.


(1)  Regolamento della Commissione (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU 2007, L 350, pag. 1).

(2)  Regolamento della Commissione (UE) 30 luglio 2010, n. 687, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU 2010, L 199, pag. 12).


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/39


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — McBride/Commissione

(Causa T-458/10)

()

2010/C 328/67

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Peter McBride (Downings, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4758, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio, il Peadar Elaine II, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4758, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio il Peadar Elaine II, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la sua domanda sulla base della circostanza che si sia utilizzata la capacità sostitutiva di alcuni pescherecci più piccoli per il Peadar Elaine II è infondata, dal momento che questa indicava che non vi era stato aumento della capacità complessiva del segmento polivalente della flotta irlandese al momento della registrazione del peschereccio.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione. Egli sostiene che il diniego della Commissione di valutare il merito della domanda del ricorrente costituisce una violazione dell’obbligo di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389) e, in particolare, del suo diritto a che la sua domanda ex art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE venisse valutata «in modo equo ed entro un termine ragionevole».


4.12.2010   

IT

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C 328/40


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — McBride/Commissione

(Causa T-459/10)

()

2010/C 328/68

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hugh McBride (Downings, Irlanda) (rappresentante: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4748, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio, l’Heather Jane II, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4748, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio l’Heather Jane II, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la sua domanda sulla base della circostanza che si sia utilizzata la capacità sostitutiva di alcuni pescherecci più piccoli per l’Heather Jane II è infondata, dal momento che questa indicava che non vi era stato aumento della capacità complessiva del segmento polivalente della flotta irlandese al momento della registrazione del peschereccio.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione. Egli sostiene che il diniego della Commissione di valutare il merito della domanda del ricorrente costituisce una violazione dell’obbligo di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389) e, in particolare, del suo diritto a che la sua domanda ex art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE venisse valutata «in modo equo ed entro un termine ragionevole».


4.12.2010   

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C 328/41


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Mullglen/Commissione

(Causa T-460/10)

()

2010/C 328/69

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mullglen Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4757, e notificata alla ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Pacelli, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante la ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4757, e notificata alla ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Pacelli, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante la ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. La ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda della ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, essa fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda della ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda della ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Pacelli è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Pacelli.

Infine, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Essa sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


4.12.2010   

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C 328/42


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Boyle/Commissione

(Causa T-461/10)

()

2010/C 328/70

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cathal Boyle (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4751, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Marie Dawn, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4751, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Marie Dawn, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Marie Dawn è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Marie Dawn.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Egli sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/43


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Flaherty/Commissione

(Causa T-462/10)

()

2010/C 328/71

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Thomas Flaherty (Kilronan, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4764, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Westward Isle, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e altri/Commissione (Racc. pag. I-2649); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4764, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Westward Isle, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e altri/Commissione (Racc. pag. I-2649).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda della ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Westward Isle è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Westward Isle.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Egli sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


4.12.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/44


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Ocean Trawlers/Commissione

(Causa T-463/10)

()

2010/C 328/72

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4750, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Golden Rose, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante la ricorrente, dalla sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e altri/Commissione (Racc. pag. I-2649); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4750, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Golden Rose, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante la ricorrente, dalla sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e altri/Commissione (Racc. pag. I-2649).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. La ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda della ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, essa fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda della ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda della ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Golden Rose è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Golden Rose.

Infine, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Essa sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/45


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Fitzpatrick/Commissione

(Causa T-464/10)

()

2010/C 328/73

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Patrick Fitzpatrick (Kileany, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4761, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Shauna Ann, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4761, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Shauna Ann, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la sua domanda su tale base è infondata, in quanto la circostanza che si sia utilizzata la capacità sostitutiva di alcuni pescherecci più piccoli per il Shauna Ann indicava che non vi era stato aumento della capacità complessiva del segmento polivalente della flotta irlandese al momento della registrazione del peschereccio.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione. Egli sostiene che il diniego della Commissione di valutare il merito della domanda del ricorrente costituisce una violazione dell’obbligo di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389) e, in particolare, del suo diritto a che la sua domanda ex art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE venisse valutata «in modo equo ed entro un termine ragionevole».


4.12.2010   

IT

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C 328/46


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — McHugh/Commissione

(Causa T-465/10)

()

2010/C 328/74

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eamon McHugh (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4767, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico, l’Antartic, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4767, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico, l’Antartic, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio, l’Antartic, è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello dei pescherecci sostituiti.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Egli sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


4.12.2010   

IT

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C 328/47


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Hannigan/Commissione

(Causa T-466/10)

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2010/C 328/75

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eugene Hannigan (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4754, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio, il Niamh Eoghan, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4754, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio il Niamh Eoghan, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la sua domanda sulla base della circostanza che si sia utilizzata la capacità sostitutiva di alcuni pescherecci più piccoli per il Niamh Eoghan è infondata, dal momento che questa indicava che non vi era stato aumento della capacità complessiva del segmento polivalente della flotta irlandese al momento della registrazione del peschereccio.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione. Egli sostiene che il diniego della Commissione di valutare il merito della sua domanda costituisce una violazione dell’obbligo di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, del suo diritto a che la sua domanda ex art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE venisse valutata «in modo equo ed entro un termine ragionevole».


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/48


Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Murphy/Commissione

(Causa T-467/10)

()

2010/C 328/76

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4753, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Menhaden, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e altri/Commissione (Racc. pag. I-2649); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all’Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4753, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Menhaden, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e altri/Commissione (Racc. pag. I-2649).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un’adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l’art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di «sforzo di pesca» fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda della ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Menhaden è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo «sforzo di pesca» del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Menhaden.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Egli sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un’inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all’approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/49


Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Portogallo/Commissione

(Causa T-475/10)

()

2010/C 328/77

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito dagli avv.ti C. Botelho Moniz e P. Gouveia e Melo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2010, C(2010) 4891 def., relativa a un prelievo parafiscale applicato in Portogallo destinato alla promozione del vino — procedimento C-43/2004 (ex NN 38/2003);

in subordine, nel caso tali conclusioni non siano accolte,

annullare la settima e la nona condizione dell'art. 2, n. 3, della decisione;

e, in entrambi i casi,

condannare la Commissione europea alle spese

Motivi e principali argomenti

a)

Errore di diritto per violazione dell'art. 107, n. 1, del Trattato, per ave qualificato come risorse statali la parte delle entrate del prelievo per la promozione che è destinata al finanziamento del sostegno alla promozione e pubblicità del vino, ai sensi del decreto legge 15 maggio 1997 n. 119;

b)

Errore di diritto, per violazione degli artt. 107, n. 1 e 296 del Trattato e del regolamento (CE) della Commissione n. 186/2004 (1), nei limiti in cui la Commissione ha qualificato il sostegno alla promozione e alla pubblicità del vino come aiuto di Stato senza verificarne la capacità a limitare la concorrenza nel mercato e la possibilità che costituisse una misura di aiuto de minimis;

c)

errore di valutazione dei fatti, per aver considerato che il prelievo per la promozione, in quanto meccanismo di finanziamento delle azioni di promozione e pubblicità del vino in altri Stati membri e Stati terzi, discrimina i prodotti importati e viola l'art. 100 del Trattato, nonché violazione del principio di buona amministrazione, per non aver svolto nessun ulteriore provvedimento istruttorio, dopo la richiesta di informazioni del 24 aprile 2006, per rispondere ai dubbi che ancora aveva su questo punto;

d)

Errore di diritto, quanto all’applicazione degli artt. 108 del Trattato e 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2), nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, poiché — anche qualora si ammettesse la legittimità dell’analisi effettuata dalla Commissione nella decisine (quod non) — la settima condizione imposta al n. 2 dell'art. 3 della decisione contraddice l’analisi e le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella motivazione della decisione;

e)

Errore di diritto, in quanto la nona condizione imposta al n. 2, dell'art. 3, della decisione viola gli artt. 108 e 296 del Trattato, gli artt. 6, n. 1 e 7, n. 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, nonché i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e dei diritti della difesa.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 6 ottobre 2004, n. 1860, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.


4.12.2010   

IT

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C 328/50


Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

(Causa T-483/10)

()

2010/C 328/78

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pukka Luggage Company Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2010 nel procedimento R 1175/2008-4;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che dichiara che l’opposizione dev’essere accolta rispetto a «bagaglio»;

o, in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’opposizione dev’essere accolta rispetto a «valigette rigide, trolley rigidi»;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PUKKA», per prodotti della classe 18 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4061545.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo spagnolo registrato n. 1570450 «PUKAS», per prodotti della classe 18; il marchio figurativo comunitario registrato n. 19802 «PUKAS», per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare la somiglianza dei prodotti e la somiglianza tra il marchio contestato e il marchio anteriore.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/50


Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione

(Causa T-484/10)

()

2010/C 328/79

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, ai sensi dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento autorizza la normativa spagnola volta a compensare i costi supplementari sopportati dai produttori di energia elettrica che, in forza di un obbligo di servizio pubblico, devono realizzare una parte della loro produzione utilizzando carbone prodotto nel territorio nazionale.

La Gas Natural Fenosa ritiene che la decisione violi il diritto comunitario e pertanto ne chiede l'annullamento in base ai seguenti motivi:

1)

In primo luogo la decisione viola gli artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (1), in quanto gli aiuti controversi sollevano dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune.

2)

In secondo luogo la decisione viola diverse disposizioni di diritto primario e derivato, ragione per la quale l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune, vale a dire:

la normativa comunitaria in materia di ambiente, specificamente gli artt. 4 TUE e 191 TFUE, e le disposizioni di applicazione degli impegni in materia ambientale, e in particolare la direttiva 2003/87/CE, recentemente modificata dalla direttiva 2009/29/CE (2), in quanto la misura controversa incentiva il funzionamento di impianti che incrementano il livello di gas emessi nell'atmosfera, viola il divieto di assegnare nuove quote di emissione gratuite e promuove attività minerarie che rappresentano una seria minaccia all'ambiente naturale;

le norme del Trattato sul mercato interno, segnatamente gli artt. 34 e 49 TFUE, dal momento che ostacola e rende più gravosa l'importazione di energia elettrica generata a partire da carbone non spagnolo o da gas, nonché i piani di espansione della capacità di produzione elettrica a partire da gas e/o carbone importato;

gli artt. 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, n. 3 TUE, in quanto incentiva un comportamento anticompetitivo da parte dei produttori di carbone spagnoli;

l'art. 126, n. 1, TFUE, poiché la misura controversa aumenterà inutilmente e sproporzionatamente la spesa pubblica;

il regolamento n. 1407/2002 (3), in quanto autorizza un incremento del volume di aiuti già concessi per misure precedenti, e provoca una distorsione nel mercato della produzione di energia elettrica.

3)

In terzo luogo la decisione viola gli artt. 3, n. 2, e 11, n. 4, della seconda direttiva per il mercato dell'energia elettrica (direttiva 2003/54/CE (4)), l'art. 106, n. 2, TFUE, nonché la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e il principio di proporzionalità, in quanto non risultano soddisfatte, in base a tali disposizioni, le condizioni per la configurazione di un servizio di interesse economico generale basato su motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e, in ogni caso, in quanto esistono alternative meno gravose per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla misura controversa.


(1)  GU L 83, pag. 1.

(2)  Direttiva del Parlamento e del Consiglio 23 aprile 1999, 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 63).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pagg. 37-56).


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/51


Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Iberdrola/Commissione

(Causa T-486/10)

()

2010/C 328/80

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado e E. Barbier de la Serre)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione, e

condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alle cause T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione e T-490/10, Endesa/Commissione.

Secondo la ricorrente la Commissione ha commesso diversi errori di diritto ed errori manifesti di valutazione nel considerare, dopo un esame preliminare ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), che la compensazione per obblighi di servizio pubblico notificata dal Regno di Spagna sia giustificata in conformità alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato. La ricorrente deduce cinque motivi di annullamento.

Nel primo motivo di annullamento la ricorrente contesta alla Commissione di aver omesso di avviare il procedimento di indagine formale previsto all'art. 4, n. 4, del regolamento, nonostante esistano seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno. Pertanto la ricorrente afferma che la Commissione ha manifestamente violato gli artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/1999.

Nel secondo motivo di annullamento, che consta di due parti, la ricorrente dedude, nella prima parte, che la Commissione ha commesso errori di diritto e di valutazione nel considerare che la misura notificata dal Regno di Spagna risponda alla necessità di compensare il costo della prestazione di un servizio di interesse economico generale giustificato da motivi di sicurezza dell'approvvigionamento, dal momento che non esistono, né è prevedibile che esistano a medio termine problemi di sicurezza dell'approvvigionamento in Spagna; nella seconda parte la ricorrente allega un errore manifesto di valutazione nel ritenere la misura notificata dal Regno di Spagna compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 106, n. 2, TFUE e della terza direttiva sull'energia elettrica.

Nel terzo motivo di annullamento la ricorrente sostiene che l'aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione è contrario ai limiti materiali e temporali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1407/2002 (2), sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, e nella proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Nel quarto motivo di annullamento la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, che la obbliga ad esaminare in modo diligente, accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, per non aver ritenuto opportuno chiedere tutti i pareri necessari al fine di essere completamente edotta sul complesso dei dati del caso prima di adottare la propria decisione, preferendo approvare la misura notificata nella prima fase del procedimento.

Nel quinto motivo di annullamento, che consta di tre parti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio, sancito dalla giurisprudenza, che impedisce alla Commissione di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato che violi altre disposizioni del Trattato, in particolare non tenendo conto del fatto che la misura viola le disposizioni che sanciscono il principio di libera circolazione delle merci, gli obiettivi perseguiti dalle direttive relative al mercato interno dell'elettricità e gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).


4.12.2010   

IT

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C 328/52


Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Endesa e Endesa Generación/Commissione

(Causa T-490/10)

()

2010/C 328/81

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Endesa, SA (Madrid, Spagna), Endesa Generación, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentante: avv. M. Merola)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Prendere atto del ricorso di annullamento depositato e dichiararlo ricevibile;

dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione nella sua interezza, e

rimborsare alle ricorrenti la totalità delle spese relative al ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alle cause T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione e T-486/10, Iberdrola/Commissione.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi:

1)

Il primo motivo di ricorso si basa sull'errore manifesto che la Commissione avrebbe commesso nel considerare che la misura notificata fosse giustificata ai sensi della direttiva 2003/54/CE (1). Relativamente a tale motivo le ricorrenti sostengono che:

la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'aver interpretato l'art. 11, n. 4, della direttiva 2003/54/CE nel senso che esso non richiede che le autorità nazionali invochino e provino l'esistenza di motivi di sicurezza dell'approvvigionamento al fine di adottare misure incompatibili con le disposizioni di armonizzazione contenute nella direttiva. Detta interpretazione è contraria all'obbligo di interpretare restrittivamente una disposizione che stabilisce un'eccezione;

l'interpretazione dell'art. 11, n. 4, della direttiva 2003/54/CE effettuata dalla Commissione comporterebbe che gli Stati membri sarebbero autorizzati a fare un uso indefinito nel tempo di una norma che ai sensi dell'art. 114 del Trattato potrebbe essere applicata soltanto in via transitoria. L'interpretazione adottata dalla Commissione risulta pertanto incompatibile con il fondamento giuridico della direttiva 2003/54/CE;

la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nel calcolare la soglia del 15 % stabilita nella direttiva 2003/54/CE di modo che la stessa non avrebbe l'effetto utile perseguito dal legislatore dell'Unione;

la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto dal momento che non esistono in Spagna problemi di sicurezza dell'approvvigionamento che giustifichino l'adozione della misura notificata;

la misura notificata non rispetta le condizioni stabilite nell'art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54/CE, il quale dispone che gli obblighi di servizio pubblico siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e inoltre garantiscano alle società dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali.

2)

Il secondo motivo di ricorso si basa sull'errore manifesto che la Commissione avrebbe commesso nel considerare l'art. 106, n. 2, del Trattato sia applicabile alla misura notificata. Relativamente a tale motivo le ricorrenti sostengono che:

la Commissione ha commesso un errore manifesto nel considerare che il disposto di cui all'art. 11, n. 4, della direttiva 2003/54/CE rendesse superfluo esaminare se nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti indispensabili per la configurabilità di un obbligo di servizio pubblico;

la Commissione ha commesso un errore manifesto nel non aver correttamente valutato l'adeguatezza della misura notificata e nell'essersi limitata, in tale valutazione, a verificare l'assenza di una compensazione eccessiva;

nell'applicare l'art. 106, n. 2, del Trattato la Commissione non ha esaminato la possibile violazione, con la misura notificata, del diritto di proprietà sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

3)

Il terzo motivo di ricorso si basa su una violazione relativa a determinati aspetti procedurali. Al riguardo le ricorrenti sostengono che:

la Commissione ha violato l'art. 108 del Trattato e l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 169/1999 (2) per non aver avviato un'indagine formale, nonostante esistessero indizi obiettivi e concordanti che dimostravano l'esistenza di serie difficoltà di valutazione della compatibilità della misura notificata;

la Commissione ha commesso uno sviamento di potere per aver utilizzato la fase di pre-notificazione allo scopo di evitare l'avvio di un procedimento di indagine formale.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


4.12.2010   

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C 328/53


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Melli Bank/Consiglio

(Causa T-492/10)

()

2010/C 328/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 5 della tabella B dell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (1), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Annullare il n. 3 della tabella B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (2), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 (3), e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente è inclusa nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tali disposizioni. Inoltre la ricorrente chiede sia dichiarato inapplicabile l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007, in conformità all’art. 277 TFUE.

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso sono i seguenti.

In primo luogo la ricorrente sostiene che il regolamento e la decisione impugnati sono stati adottati violando i suoi diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva e che la motivazione esposta dal Consiglio risulta insufficiente a consentire alla ricorrente di comprendere il fondamento della sua designazione, cui consegue il congelamento dei suoi capitali. Inoltre, la ricorrente afferma che il Consiglio non le ha fornito alcuna prova né alcun documento del fascicolo su cui esso si è basato, sicché la ricorrente non ha potuto formarsi un’opinione verosimile quanto alla propria designazione.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che non sussistono i requisiti sostanziali per la sua designazione e che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere sussistenti tali criteri. La ricorrente segnala di non essere «posseduta o controllata» da entità che partecipino, siano direttamente associate o diano il loro sostegno alle presunte attività iraniane di proliferazione nucleare di sviluppo dei sistemi vettori di armi nucleari, nel senso che è stato attribuito all’espressione «posseduta o controllata» nella sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, causa T-246/08, Melli Bank/Consiglio (4).

In terzo luogo la ricorrente sostiene che, poiché l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 e/o l’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione 2000/413/PESC sono vincolanti ed esigono che il Consiglio indichi una filiale per ciascuna società madre designata, tali disposizioni sono illecite.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che i criteri sostanziali per la designazione della sua società madre e, pertanto, della ricorrente stessa non ricorrono, sicché il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione nello stabilire se tali criteri ricorrevano o meno. La ricorrente afferma che, essendo state accolte le censure formulate dalla propria società madre nell’ambito dell’impugnazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1100/2009 (5) (causa T-35/10) (6) e della decisione del Consiglio 2008/475/CE (7) (causa T-390/08) (8), il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 e la decisione del Consiglio 2010/413/PESC dovranno essere annullati nei limiti in cui si riferiscono alla ricorrente.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la sua designazione e il congelamento dei suoi capitali e risorse economiche in tutto il mondo non ha alcun rapporto razionale con l’obiettivo perseguito dal Consiglio e viola il suo diritto di proprietà. Essa sottolinea inoltre che le misure restrittive imposte sono sproporzionate dal momento che le cagionano un grave pregiudizio e non rappresentano gli strumenti meno restrittivi che avrebbero potuto essere impiegati.


(1)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).

(4)  Sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, cause riunite T-246/08 e T-332/08, Melli Bank/Consiglio (Racc. pag. II-2629), attualmente impugnata (causa C-380/09 P, Melli Bank/Consiglio, GU C 282, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2009, n. 1100, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE (GU L 303, pag. 31).

(6)  Causa T-35/10, Bank Melli Iran/Consiglio (GU C 100, pag. 47).

(7)  Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29).

(8)  Sentenza del Tribunale 14 ottobre 2009, causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio (Racc. pag. II-3967), attualmente impugnata (causa C-548/09 P, Bank Melli Iran/Consiglio, GU C 80, pag. 10).


4.12.2010   

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C 328/54


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Persia International Bank/Consiglio

(Causa T-493/10)

()

2010/C 328/83

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Persia International Bank plc (Londra) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 2 della tabella B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Annullare il n. 4 della tabella B dell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 (3), e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente è inclusa nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione. Inoltre la ricorrente chiede che sia dichiarato inapplicabile l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007, in conformità all’art. 277 TFUE.

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono identici o simili a quelli dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).


4.12.2010   

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C 328/55


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Bank Saderat Iran/Consiglio

(Causa T-494/10)

()

2010/C 328/84

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 5 della tabella B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Annullare il n. 7 della tabella B dell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente é inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione.

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono identici o simili al primo, secondo e quinto motivo dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


4.12.2010   

IT

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C 328/55


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Bank Saderat/Consiglio

(Causa T-495/10)

()

2010/C 328/85

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 5 della tabella B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

annullare il n. 7 della tabella B dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

dichiarare inapplicabile alla ricorrente l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 (3), e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente é inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione. Inoltre la ricorrente chiede che sia dichiarato inapplicabile l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007, in conformità all'art. 277 TFUE.

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono identici o simili a quelli dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).


4.12.2010   

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C 328/56


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Bank Mellat/Consiglio

(Causa T-496/10)

()

2010/C 328/86

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 2 della tabella B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Annullare il n. 4 della tabella B dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente é inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione.

I tre motivi invocati dalla ricorrente sono identici o simili al primo, al secondo ed al quinto motivo dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/56


Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Divandari/Consiglio

(Causa T-497/10)

()

2010/C 328/87

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il n. 1 della tabella A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 (1), nei limiti in cui si riferisce al ricorrente.

Annullare il n. 4 della tabella A dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (2), nei limiti in cui si riferisce al ricorrente.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui il ricorrente é incluso nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione.

I quattro motivi invocati dal ricorrente sono identici o simili al primo, secondo e quinto motivo dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25).

(2)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


4.12.2010   

IT

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C 328/57


Ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2010 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

(Causa T-280/07) (1)

()

2010/C 328/88

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


4.12.2010   

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C 328/57


Ordinanza del Tribunale 5 ottobre 2010 — Ryanair/Commissione

(Causa T-441/07) (1)

()

2010/C 328/89

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


4.12.2010   

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C 328/57


Ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2010 — Söns/UAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

(Causa T-140/10) (1)

()

2010/C 328/90

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


Tribunale della funzione pubblica

4.12.2010   

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C 328/58


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Vivier/Commissione

(Causa F-29/05) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Inquadramento nel grado - Gradi previsti nell’invito a presentare candidature - Modifica delle norme di inquadramento degli agenti - Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto - Applicazione per analogia)

2010/C 328/91

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Vivier (Patten, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, A. Coolen e É. Marchal, avocats, successivamente S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. Krämer e K. Herrmann, agenti, successivamente J. Currall, agente)

Oggetto

L’annullamento della decisione della Commissione con la quale il ricorrente viene inquadrato nel grado A*6 alla sua assunzione come agente temporaneo.

Dispositivo

1)

La decisione di inquadramento della Commissione europea, allegata al contratto integrativo del 21 luglio 2004 del contratto di agente temporaneo sottoscritto dal sig. Vivier il 10 giugno 2004, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Vivier.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005, pag. 31 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il ruolo T-196/05 e poi trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


4.12.2010   

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C 328/58


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Gudrun Schulze/Commissione europea

(Causa F-36/05) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione - Inquadramento nello scatto - Art. 32 dello Statuto - Artt. 2, 5 e 12 dell’allegato XIII dello Statuto - Discriminazione in base all’età - Parità di retribuzione per un lavoro di identico valore - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine)

2010/C 328/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gudrun Schulze (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume, quindi avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione recante l’inquadramento della ricorrente, iscritta in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli contenute in quest’ultimo [art. 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari], e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005, pag. 36 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-207/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


4.12.2010   

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C 328/59


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Jacobs/Commissione

(Causa F-41/05) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli - Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

2010/C 328/93

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kurt Jacobs (Bruges, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione recante inquadramento del ricorrente, iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo [art. 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari] e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005, pag. 26 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-220/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


4.12.2010   

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C 328/59


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Torijano Montero/Consiglio

(Causa F-76/05) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Candidati iscritti in un elenco di riserva di un concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli - Art. 5 dello Statuto - Art. 12 dell’allegato XIII dello Statuto - Principio di uguaglianza - Principio del legittimo affidamento - Dovere di sollecitudine - Proporzionalità)

2010/C 328/94

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Javier Torijano Montero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume, in seguito avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio recante inquadramento del ricorrente, iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo [art. 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005, pag. 23 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-302/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


4.12.2010   

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C 328/59


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — Toth/Commissione

(Causa F-107/05) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Inquadramento nel grado - Gradi previsti nell’invito a presentare candidature - Modifica delle disposizioni di inquadramento degli agenti temporanei sopravvenuta alla pubblicazione dell’invito a presentare candidature - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli - Disposizioni transitorie - Applicazione per analogia - Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto - Proporzionalità - Principio di buona amministrazione)

2010/C 328/95

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gergely Toth (Besozzo, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy, in seguito avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e R. Albelice, infine avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti, in seguito K. Zieleśkiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione di inquadrare il ricorrente nel grado A*6 in occasione della sua assunzione come agente temporaneo e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea recante inquadramento del sig. Toth nel grado A*6, secondo scatto, contenuta all’art. 3 del contratto di agente temporaneo firmato il 17 gennaio 2005, è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006, pag. 15 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-401/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


4.12.2010   

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C 328/60


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — De Luca/Commissione

(Causa F-20/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale - Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli - Art. 5, n. 2, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

2010/C 328/96

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e M. Simm, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2005 con cui la ricorrente, funzionaria già inquadrata nel grado A*10 e vincitrice di un concorso per i gradi A5/A4, è stata nominata amministratore presso la direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza», in quanto tale decisione modifica il suo inquadramento dal grado A*10 al grado A*9.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006, pag. 31.


4.12.2010   

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C 328/60


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 settembre 2010 — Lebedef e Jones/Commissione

(Causa F-29/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Art. 64 dello Statuto - Art. 3, n. 5, primo comma, e art. 9 dell’allegato XI dello Statuto - Coefficiente correttore - Parità di trattamento)

2010/C 328/97

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) e Trevor Jones (Ernzen, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Frabetti e J.-Y. Vergnaud)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Zieleśkiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di rifiuto di portare il potere di acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere di acquisto delle retribuzioni a Bruxelles e, in subordine, la domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti emessi a partire dal 15 giugno 2008.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Lebedef e Jones sopporteranno la totalità delle spese ad eccezione di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009, pag. 21.


4.12.2010   

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C 328/61


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — W/Commissione

(Causa F-86/09) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Assegni familiari - Coppia di persone dello stesso sesso - Assegno di famiglia - Condizioni di attribuzione - Accesso al matrimonio civile - Nozione - Art. 1, n. 2, lett. c), iv), dell’allegato VII dello Statuto)

2010/C 328/98

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: W (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di non attribuire al ricorrente l’assegno di famiglia in quanto il ricorrente e il suo partner avrebbero accesso al matrimonio civile in Belgio

Dispositivo

1)

Le decisioni della Commissione 5 marzo 2009 e 17 luglio 2009, con le quali viene negato al sig. W il beneficio dell’assegno di famiglia di cui all’art. 1 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sono annullate.

2)

La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010, pag. 40.


4.12.2010   

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C 328/61


Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Bovagnet/Commissione

(Causa F-89/10)

()

2010/C 328/99

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François-Carlos Bovagnet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Korving)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare integralmente le spese scolastiche dei figli del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Accogliere il reclamo della ricorrente ad accordarle il rimborso integrale di tutte le fatture controverse relative all'anno scolastico 2009/2010, vale a dire il pagamento da parte del PMO (l’Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali) dell'importo di EUR 2 580.

condannare la Commissione alle spese.


4.12.2010   

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C 328/61


Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Blessemaille/Parlamento

(Causa F-93/10)

()

2010/C 328/100

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Blessemaille (Remich, Lussemburgo) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nel grado AST 8 a titolo dell’esercizio di promozione 2009 e la domanda di risarcimento del danno morale subito

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento, pubblicata il 2 dicembre 2009, di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi dal grado AST 7 al grado AST 8 a titolo dell’esercizio di promozione 2009;

come conseguenza di tale annullamento, realizzare un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli degli altri candidati a titolo degli esercizi di promozione 2008 e 2009 e accordare al ricorrente la promozione nel grado AST 8 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2008, nonché il pagamento di interessi sugli arretrati di retribuzione a decorrere dal 1o gennaio 2008, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti, senza tuttavia rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi;

condannare il Parlamento a versare al ricorrente la somma di EUR 3 500 a titolo di risarcimento del danno morale subito per la mancata promozione al 1o gennaio 2008, con riserva di aumento in corso del procedimento;

in subordine, se il Tribunale dovesse ritenere che la promozione al grado AST 8 non possa produrre effetti a una data antecedente al 1o gennaio 2009, condannare il Parlamento al pagamento di un’indennità complementare a titolo di risarcimento del danno materiale di un importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra quella percepita effettivamente nel 2008 e quella che egli avrebbe dovuto percepire nel 2008 a seguito della promozione al 1o gennaio 2008, e calcolata per un periodo compreso o tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008, o tra il 1o gennaio e il 31 agosto 2008, a seconda della data alla quale si stabilisce che la promozione controversa prenda effetto (rispettivamente, il 1o gennaio 2009 o il 1o settembre 2008).

condannare il Parlamento alle spese.


4.12.2010   

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C 328/62


Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — Eberhard Bömcke/BEI

(Causa F-95/10)

()

2010/C 328/101

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) (rappresentante: avv. D. Lagasse)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione adottata dal direttore per le risorse umane della convenuta con la quale si conferma che il mandato di rappresentante del personale del ricorrente ha avuto termine e una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del direttore per le risorse umane della BEI, notificata al ricorrente con lettera del 22 settembre 2010 e ricevuta il 24 settembre 2010;

condannare la BEI a risarcire il danno morale causato al ricorrente dalla citata decisione, quantificato in un importo pari a EUR 25 000.

condannare la BEI alle spese.