ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.324.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
1 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 324/01

Conclusioni del Consiglio sul patrimonio cinematografico europeo, ivi comprese le sfide dell'era digitale

1

2010/C 324/02

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020

5

2010/C 324/03

Conclusioni del Consiglio sul ruolo della cultura nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale

16

2010/C 324/04

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo dell'UE nella lotta internazionale contro il doping

18

 

Commissione europea

2010/C 324/05

Tassi di cambio dell'euro

19

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 324/06

Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)

20

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 324/07

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 324/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5980 — Tranquilidade/Banco Pastor/Pastor Vida/Espírito Santo Gestion/Gespastor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2010/C 324/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5907 — Votorantim/Fischer/JV) ( 1 )

26

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 324/10

Avviso riguardante una domanda a norma dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Domanda proveniente da uno Stato membro

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/1


Conclusioni del Consiglio sul patrimonio cinematografico europeo, ivi comprese le sfide dell'era digitale

2010/C 324/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1.   CONSIDERANDO CHE:

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (1) (raccomandazione sul patrimonio cinematografico) sottolinea che le opere cinematografiche sono una manifestazione essenziale della ricchezza e della diversità delle culture europee e costituiscono un patrimonio culturale che deve essere salvaguardato per le generazioni future;

2.   RICORDANDO:

il contesto politico di questo tema, quale indicato nell'allegato delle presenti conclusioni;

3.   PRENDE ATTO:

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea» (2) e RICONOSCE in particolare il fatto che un impiego più ampio e un utilizzo più efficace delle tecnologie digitali procureranno agli europei una migliore qualità di vita sotto forma di nuove possibilità di comunicazione e di accesso agevolato al contenuto culturale;

4.   RICONOSCE CHE:

le istituzioni patrimoniali cinematografiche sono confrontate sia alle sfide ancora attuali dell'era analogica sia a quelle nuove dell'era digitale,

la costante evoluzione delle tecnologie e dei mezzi di distribuzione e di utilizzo del contenuto culturale può avere un impatto sui concetti tradizionali di film, di cinema e di patrimonio,

l'ambiente digitale permette di rendere il patrimonio cinematografico più accessibile ai creatori, ai professionisti del cinema, ai ricercatori, alle scuole e ai cittadini in generale, travalicando le frontiere. Pertanto, esso consente di sviluppare la creatività, di intensificare gli scambi culturali e di ampliare l'accesso alla diversità delle culture e delle lingue dell'Unione europea,

l'era digitale solleva anche nuovi interrogativi relativamente alla raccolta, alla proiezione e alla conservazione a lungo termine delle copie digitalizzate di materiale analogico nonché del materiale di origine digitale,

la digitalizzazione del materiale analogico è un'operazione complessa, costosa e di lunga durata, per la quale è necessario fissare priorità, tenuto conto in particolare del valore del materiale e dei rischi di deterioramento,

il quadro giuridico in materia di diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione nel quadro contrattuale devono garantire una sufficiente certezza del diritto per consentire alle istituzioni patrimoniali cinematografiche di assolvere i loro compiti di interesse pubblico, segnatamente la conservazione e il restauro delle opere depositate nonché, all'occorrenza, la fornitura di accesso a tali opere a fini culturali ed educativi,

è necessario sensibilizzare maggiormente i responsabili politici, i soggetti interessati e, più in generale, i cittadini alle esigenze fondamentali in materia di raccolta, restauro e conservazione del patrimonio cinematografico, compreso il materiale digitale,

tenuto conto del crescente impiego delle nuove tecnologie nell'ambito delle istituzioni patrimoniali cinematografiche, è necessario migliorare l'educazione ai media e la formazione professionale,

nonostante il processo di digitalizzazione del patrimonio cinematografico, la conservazione dei supporti originali resta fondamentale. In tale contesto, il Consiglio riconosce inoltre l'importanza dei laboratori in grado di effettuare il restauro e la duplicazione del materiale analogico,

il materiale connesso ai film è una componente preziosa del patrimonio cinematografico;

5.   SOTTOLINEA:

il suo impegno a sostenere attivamente le istituzioni patrimoniali cinematografiche in tutte le loro funzioni, in particolare nella transizione verso l'ambiente digitale,

il ruolo complementare che possono svolgere i partenariati pubblico-privato nell'assolvimento dei compiti di tali istituzioni, in particolare promuovendo, a fini culturali e di istruzione, un ampio accesso del pubblico alle opere depositate, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

6.   ACCOGLIE CON INTERESSE:

la prima (3) e la seconda (4) relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione relativa al patrimonio cinematografico,

l'accordo quadro concluso tra la Federazione internazionale associazioni produttori film (FIAPF) e l'Associazione delle cineteche europee (ACE) riguardo al deposito volontario dei film negli archivi di conservazione (5),

l'intenzione della Commissione di proporre entro la fine del 2010 una direttiva sulle cosiddette opere orfane, come annunciato nella comunicazione «Un'agenda digitale europea»;

7.   INVITA GLI STATI MEMBRI A:

adattare gli strumenti esistenti che stabiliscono l'obbligo, legale o contrattuale, di depositare le opere cinematografiche facenti parte del loro patrimonio audiovisivo tenendo conto della transizione verso la produzione e la distribuzione digitali e assicurare la corretta applicazione di tali strumenti,

promuovere il deposito volontario di film e l'applicazione dell'accordo quadro concluso tra la Federazione internazionale associazioni produttori film (FIAPF) e l'Associazione delle cineteche europee (ACE) riguardo al deposito volontario dei film negli archivi di conservazione,

tenere conto del loro patrimonio cinematografico nel definire le loro politiche culturali,

adoperarsi affinché nella loro politica cinematografica nazionale o regionale sia presa in considerazione la conservazione del patrimonio cinematografico, in particolare al fine di:

a)

elaborare una strategia a lungo termine per il loro patrimonio cinematografico nazionale, sia su supporto analogico che digitale;

b)

tener conto delle sale cinematografiche delle istituzioni patrimoniali cinematografiche e delle altre sale cinematografiche dedicate ai film del patrimonio nell'attuazione delle loro politiche intese a promuovere la transizione verso il cinema digitale;

c)

garantire che i film che hanno beneficiato del sostegno di fondi nazionali o regionali siano depositati presso un'istituzione incaricata della conservazione del patrimonio cinematografico e incoraggiare il deposito di tutto il materiale connesso, laddove possibile;

d)

garantire che, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, fatto salvo un adeguato compenso degli aventi diritto e senza interferire con il normale sfruttamento del film, le istituzioni patrimoniali cinematografiche possano beneficiare dei diritti in relazione alla conservazione e all'utilizzo culturale e non commerciale dei film sostenuti da fondi nazionali e regionali e del materiale connesso, in modo tale da consentire, ad esempio:

proiezioni pubbliche nelle loro strutture e/o

la riproduzione del film su qualsiasi supporto ai fini della conservazione e/o

il restauro del materiale e/o

l'utilizzo del materiale nell'ambito di mostre e/o

l'organizzazione della consultazione del materiale da parte dei ricercatori attraverso un connessione Internet protetta e/o

l'utilizzo di estratti digitalizzati del materiale a fini educativi e/o

l'accesso ad estratti, o all'integralità del materiale, attraverso piattaforme pubbliche di accesso ai contenuti culturale in linea quali Europeana (6) e i suoi progetti partner o i siti Internet di istituzioni culturali nazionali;

facilitare, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la circolazione e la promozione del patrimonio cinematografico mediante, tra l'altro:

a)

scambi di materiale tra le istituzioni incaricate della conservazione del patrimonio cinematografico;

b)

sottotitolazione di film nel maggior numero possibile di lingue europee;

intensificare gli sforzi di digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed accrescerne l'accessibilità, in particolare mediante Europeana, in conformità dei principi dell'agenda digitale europea;

adoperarsi per sviluppare l'istruzione e la formazione professionale nel settore degli archivi cinematografici, ad esempio prevedendo corsi specifici nell'ambito dei sistemi d'istruzione e di formazione ed intensificando lo scambio temporaneo di professionisti tra le istituzioni patrimoniali cinematografiche ai fini della formazione professionale continua,

elaborare politiche di conservazione a lungo termine delle copie digitalizzate del materiale analogico nonché del materiale di origine digitale, conformemente alla raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (7) e alle relative conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2006 (8),

proseguire la cooperazione e lo scambio di buone prassi in tale settore;

8.   INVITA LA COMMISSIONE A:

continuare a esaminare come garantire una sufficiente certezza del diritto in materia di diritti di proprietà intellettuale per le istituzioni incaricate della conservazione del patrimonio cinematografico, allo scopo di facilitare lo svolgimento dei loro compiti di interesse pubblico,

proseguire lo scambio di esperienze e di buone prassi nell'ambito del gruppo di esperti di cinema istituito dalla Commissione (9) e riferire al Consiglio in merito ai progressi compiuti,

continuare a sostenere la ricerca in materia di conservazione a lungo termine del materiale digitale e di accessibilità di tale materiale digitale in un contesto multilingue, segnatamente per quanto riguarda la sopravvivenza dei supporti digitali e dei formati di dati,

esaminare, nel contesto dei lavori in corso sulle opere orfane, le questioni che si pongono nel settore audiovisivo;

9.   INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

promuovere l'applicazione delle norme europee in materia di interoperabilità delle banche dati cinematografiche (10) e, se necessario, stabilire norme comuni relativamente al deposito di file digitali presso le istituzioni patrimoniali cinematografiche,

esaminare approfonditamente le sfide e le opportunità derivanti dall'era digitale per le istituzioni incaricate della conservazione del patrimonio cinematografico,

sostenere le azioni svolte da tali istituzioni per rispondere alle suddette sfide e opportunità, in particolare rendendo le loro collezioni più accessibili grazie alle nuove tecnologie.


(1)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.

(2)  COM(2010) 245 definitivo.

(3)  SEC(2008) 2373.

(4)  SEC(2010) 853.

(5)  http://acefilm.de/98.html

(6)  http://www.europeana.eu

(7)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.

(8)  GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1.

(9)  http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/cinema/experts/index_fr.htm

(10)  Norme europee EN 15744:2009 «Identificazione dei film — Insieme minimo di metadati per le opere cinematografiche» e EN 15907 «Identificazione dei film — migliorare l’interoperabilità dei metadati — Insieme di elementi e strutture».


ALLEGATO

Contesto politico

Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2000, relativa alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico europeo (1).

Comunicazione della Commissione, del 26 settembre 2001, su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (2).

Convenzione del Consiglio d'Europa, dell'8 novembre 2001, relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (3).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 2 luglio 2002, sulla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (4).

Risoluzione del Consiglio, del 24 novembre 2003, relativa al deposito di opere cinematografiche nell'Unione europea (5).

Raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (6).

Conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (7).

Raccomandazione, del 23 settembre 2009, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversità delle espressioni culturali (8).

Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2010, su «Europeana: le prossime tappe» (9).


(1)  GU C 193 dell'11.7.2000, pag. 1.

(2)  COM(2001) 534 definitivo.

(3)  http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/183.htm

(4)  GU C 271E del 15.11.2003, pag. 176.

(5)  GU C 295 del 5.12.2003, pag. 5.

(6)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.

(7)  GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1.

(8)  CM/Rec(2009) 73.

(9)  GU C 137 del 27.5.2010, pag. 19.


1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/5


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020

2010/C 324/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CONSAPEVOLI CHE:

1.

Il 12 novembre 2002 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (1), che è successivamente servita da base alla dichiarazione adottata dai ministri responsabili dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) degli Stati membri dell'UE, dei paesi dell'EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione, dalla Commissione e dalle parti sociali europee nella riunione di Copenaghen del 29-30 novembre 2002 quale strategia atta a migliorare i risultati, la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale comunemente denominata «processo di Copenaghen».

2.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2) invita gli Stati membri a sviluppare l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente per offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare tali competenze a un livello che costituisca una base sufficiente per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa.

3.

La risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, sulle nuove competenze per nuovi lavori (3) sottolinea l'urgenza di prevedere in anticipo il fabbisogno di competenze per preparare le persone a nuovi lavori nella società dei saperi attuando misure volte ad adeguare le conoscenze, le capacità e le competenze alle esigenze dell'economia e a prevenire le potenziali carenze.

4.

Le conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sull'istruzione destinata agli adulti riconoscono il ruolo chiave che l'istruzione destinata agli adulti può svolgere nella realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona, promuovendo la coesione sociale, fornendo ai cittadini le competenze necessarie per trovare nuovi posti di lavoro e aiutando l'Europa a rispondere meglio alle sfide della globalizzazione, e invitano gli Stati membri ad affrontare una serie di questioni specifiche attinenti a questo tipo di istruzione (4).

5.

Le conclusioni del Consiglio, del 21 novembre 2008, sulla mobilità dei giovani (5) invitano gli Stati membri a dare ad ogni giovane, durante il periodo di istruzione e formazione professionale, la possibilità di partecipare ad un programma di mobilità e ad aumentare le opportunità di mobilità nel contesto dell'IFP.

6.

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, sul tema «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente» (6), sottolinea la necessità di aiutare le persone a identificare le proprie capacità e a definire gli obiettivi di apprendimento necessari al miglioramento delle loro prospettive di carriera.

7.

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 12 maggio 2009 (7), sul potenziamento dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e le parti sociali, in particolare i datori di lavoro, nel contesto dell'apprendimento permanente incoraggiano gli Stati membri a promuovere attivamente questi partenariati.

8.

Le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (8) istituiscono questa cooperazione per il periodo fino al 2020 in un quadro che abbraccia l'istruzione e la formazione professionale come un tutto in una prospettiva di apprendimento permanente.

9.

Nelle conclusioni del 25-26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010 (9), il Consiglio europeo ha fissato i due obiettivi principali relativi all'istruzione e alla formazione nell'ambito della strategia Europa 2020. Ha invitato altresì la Commissione a presentare le azioni necessarie a livello dell'UE per dare attuazione a tale strategia, segnatamente tramite una serie di iniziative faro.

10.

Le conclusioni del Consiglio, dell' 11 maggio 2010, sulle competenze che favoriscono l'apprendimento permanente e sull'iniziativa «Nuove competenze per nuovi lavori» (10) esortano gli Stati membri a fare di più per sostenere l'acquisizione, l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo dell'intera gamma di competenze nei settori dell'istruzione e formazione professionale nonché a sostenere lo sviluppo professionale iniziale e continuo degli insegnanti e dei formatori in materia di IFP, anche al fine di prepararli ad assumere i nuovi ruoli impliciti in un approccio basato sulle competenze.

11.

Le conclusioni del Consiglio, del 10-11 maggio 2010, sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione (11) invitano gli Stati membri a rafforzare l'acquisizione delle competenze chiave attraverso percorsi e programmi professionali e a rispondere meglio alle esigenze dei discenti svantaggiati.

SOTTOLINEANO CHE:

1.

L'istruzione e la formazione professionale, sia iniziale (IFPI) che continua (IFPC), condividono il duplice obiettivo di contribuire all'occupabilità e alla crescita economica e di rispondere alle grandi sfide della società, in particolare quella di promuovere la coesione sociale. Dovrebbero offrire ai giovani e agli adulti possibilità di carriera attraenti e stimolanti e rivolgersi in ugual misura a uomini e donne, a persone ad alto potenziale e a coloro che, per qualsiasi motivo, corrono il rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro.

2.

Il futuro mercato europeo del lavoro sarà confrontato contemporaneamente all'invecchiamento della popolazione e alla diminuzione del numero di giovani che entrano nei sistemi di istruzione e formazione e nei mercati del lavoro. Nel contempo, esso dovrà raccogliere le sfide del continuo sviluppo tecnologico e dell'evolversi degli imperativi economici. Pertanto, agli adulti, e in particolare ai lavoratori più anziani, sarà chiesto in misura sempre maggiore di aggiornare ed ampliare le proprie conoscenze e competenze tramite l'IFP continua.

3.

L'attuale flessione dell'economia può avere seri effetti sugli investimenti in materia di IFP. Dati i vincoli di bilancio, occorrono soluzioni innovative per garantire il finanziamento sostenibile dell'IFP e assicurare che le risorse siano assegnate in modo efficace e ripartite equamente.

4.

Lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze può ostacolare la produttività, la crescita e la competitività. È necessario prevedere il fabbisogno e le carenze di competenze a tutti i livelli delle qualifiche e trasferire i risultati di tali previsioni sul piano programmatico e pratico al fine di migliorare la corrispondenza tra le disposizioni in materia di IFP e le esigenze dell'economia, dei cittadini e della società in generale.

5.

Definire l'IFP rientra nelle responsabilità comuni dei governi nazionali, delle parti sociali, dei datori di lavoro e degli altri attori interessati, come le organizzazioni settoriali, i fornitori di IFP, gli insegnanti, i formatori, nonché i discenti: tutti hanno un mutuo interesse a cooperare più strettamente.

6.

Le politiche nazionali ed europee dovrebbero sottolineare che nella società dei saperi le conoscenze e le competenze professionali sono altrettanto importanti di quelle accademiche.

7.

In considerazione del ruolo dell'eccellenza in materia di IFP nelle società ed economie europee, è fondamentale sostenerla e svilupparla ulteriormente. Un'IFP di livello mondiale è della massima importanza per sostenere la posizione dell'Europa quale massimo esportatore mondiale di prodotti industriali. Un settore IFP dalle prestazioni elevate è estremamente importante anche per mantenere il modello europeo di sicurezza sociale.

RICONOSCONO CHE:

Il processo di Copenaghen ha svolto un ruolo cruciale nella sensibilizzazione all'importanza dell'IFP sia a livello nazionale che europeo (12). La cooperazione sviluppata nell'ambito di tale processo ha portato a un accordo su obiettivi europei comuni, a discussioni su modelli e iniziative nazionali e allo scambio di migliori prassi a livello europeo. L'attuale crisi economica sottolinea ancor più l'importanza dell'IFP. Tuttavia, una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'istruzione e formazione professionale non si traduce necessariamente in risorse e finanziamenti supplementari.

La cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ha portato a sviluppi significativi nelle politiche nazionali e alla creazione di strumenti europei importanti per la trasparenza, il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e la garanzia della qualità: Europass (13), il quadro europeo delle qualifiche (EQF) (14), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) (15) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) (16).

Il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente sostiene e promuove l'introduzione di quadri «generali» delle qualifiche nazionali che coprono l'istruzione di base, l'IFP e l'istruzione superiore e che si basano sui risultati dell'apprendimento. Mutando la prospettiva e passando ad un processo di apprendimento orientato non più alle risorse impiegate ma ai risultati dell'apprendimento, tali quadri creano opportunità per l'apprendimento permanente e aiutano a conseguire un miglior adeguamento alle necessità del mercato del lavoro. Nella maggioranza dei paesi è evidente uno spostamento tangibile, sia nelle politiche che nella pratica, dai processi di apprendimento orientati alle risorse impiegate verso quelli orientati ai risultati dell'apprendimento.

Gli Stati membri sono sempre più convinti che gli strumenti comunitari possano sostenere sistemi nazionali di qualifiche trasparenti, permeabili, flessibili ed inclusivi. Al momento attuale, però, non tutti gli strumenti europei disponibili sono utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Benché stia emergendo uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione, non si è ancora conseguito lo scopo originario di rimozione degli ostacoli alla mobilità. Va ulteriormente rafforzata la mobilità a fini di apprendimento nel campo dell'IFP.

Così come il processo di Copenaghen ha potenziato il ruolo dell'IFP nell'ambito della strategia di Lisbona (2000-2010), scopo delle presenti conclusioni dovrebbe essere quello di agevolare il conseguimento delle priorità della nuova strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione e relative iniziative faro. L'IFP dovrebbe altresì contribuire al raggiungimento dei due obiettivi principali fissati per il settore dell'istruzione, ossia portare — entro il 2020 — ad almeno il 40 % la quota di 30-34 enni che conseguono un diploma nell'istruzione terziaria o equivalente e ridurre il tasso di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 %.

Gli obiettivi nel settore dell'IFP dovrebbero mantenere la coerenza con gli obiettivi e le priorità globali enunciati nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»). La cooperazione europea nel quadro del processo di Copenaghen dovrebbe contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione dove le qualifiche acquisite in un paese siano riconosciute in altri paesi europei per promuovere la mobilità dei giovani e degli adulti. Da un lato, la diversità dei sistemi europei in materia d'IFP è un valore che funge da base per il reciproco apprendimento. Dall'altro, occorre assicurare la trasparenza e un approccio comune in materia di garanzia della qualità al fine di creare fiducia reciproca tra sistemi diversi.

CONVENGONO CHE:

La cooperazione nel quadro del processo di Copenaghen dovrebbe ricevere nuovo impulso. Poiché il processo di Copenaghen è parte integrante del quadro strategico «ET 2020», gli obiettivi in materia d'IFP dovrebbero rimanere coerenti con quelli generali di tale quadro. Inoltre, nel riesaminare il processo di Copenaghen, sarebbe opportuno tener conto sia dell'esperienza maturata sinora e delle nuove sfide, che dell'evoluzione del contesto politico nel decennio 2011-2020, in particolare alla luce della strategia Europa 2020.

Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono invitati a esaminare l'adozione di quanto segue:

I.

una prospettiva globale per l'IFP nel 2020;

II.

obiettivi strategici per il periodo 2011-2020, insieme ad una serie di obiettivi trasversali di sostegno;

III.

principi sottostanti alla governance e alla titolarità del processo di Copenaghen;

IV.

risultati a breve termine per i primi quattro anni (2011-2014),

analizzati in modo particolareggiato qui di seguito, ai punti da I a IV.

I.   UNA PROSPETTIVA GLOBALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL 2020

Entro il 2020 i sistemi europei d'IFP dovrebbero essere resi più attrattivi, più pertinenti, più orientati alla carriera, più innovativi, più accessibili e più flessibili che nel 2010 e dovrebbero contribuire all'eccellenza e all'equità dell'apprendimento permanente fornendo:

IFP (sia iniziale che continua) attrattiva e inclusiva, con insegnanti e formatori altamente qualificati, metodi di apprendimento innovativi, infrastrutture e attrezzature di alta qualità, un'elevata pertinenza ai fini del mercato del lavoro e percorsi verso il proseguimento dell'istruzione e della formazione,

IFP iniziale (IFPI) di alta qualità, che i discenti, i genitori e la società in generale possano considerare un'opzione invitante, avente lo stesso valore dell'istruzione generale; l'IFPI dovrebbe dotare i discenti sia di competenze fondamentali che di capacità professionali specifiche,

IFP continua (IFPC) orientata alla carriera e facilmente accessibile a lavoratori, datori di lavoro, imprenditori e disoccupati, che agevoli lo sviluppo delle competenze e i cambiamenti a livello di carriera,

sistemi flessibili d'IFP improntati ad un approccio basato sui risultati dell'apprendimento, che sostengano percorsi flessibili di apprendimento, consentano la permeabilità tra i diversi sottosistemi dell'istruzione e della formazione (istruzione scolastica, IFP, istruzione superiore, istruzione per adulti) e provvedano alla convalida dell'apprendimento non formale e informale comprese le competenze acquisite sul posto di lavoro,

uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione con sistemi di qualifiche trasparenti che consentano il trasferimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento nonché il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, e che aumentino la mobilità transnazionale,

opportunità nettamente maggiori di mobilità transnazionale per gli studenti e per i professionisti del settore dell'IFP,

servizi d'informazione, orientamento e consulenza permanenti facilmente accessibili e di alta qualità, che costituiscano una rete coerente e permettano ai cittadini europei di prendere decisioni responsabili e affrontare le loro carriere scolastiche e professionali al di là dei tradizionali profili di genere.

II.   OBIETTIVI STRATEGICI PER IL PERIODO 2011-2020

1.   Miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'IFP — rafforzamento di attrattiva e pertinenza  (17)

L'istruzione e la formazione professionale dovrebbero avere un'elevata pertinenza ai fini del mercato del lavoro e della carriera delle persone. Per aumentare l'attrattiva dell'IFP, gli Stati membri dovrebbero perseguire i seguenti obiettivi e attuare le seguenti azioni:

1.1.    Rendere l'IFP iniziale (IFPI) un'opzione di apprendimento attrattiva

a)

accrescere la qualità dell'IFPI (cfr. anche punto 1.2) migliorando la qualità e le competenze degli insegnanti, dei formatori e dei capi istituto, introducendo percorsi flessibili tra tutti i livelli dell'istruzione e aumentando la sensibilizzazione del pubblico in merito alle possibilità offerte dall'IFP. Ciò è di particolare importanza negli Stati membri in cui l'IFP tende ad essere sottovalutata;

b)

promuovere attività pratiche e la diffusione di informazioni e orientamenti di elevata qualità che permettano ai giovani della scuola dell'obbligo, nonché ai loro genitori, di familiarizzarsi con le varie professioni e possibilità di carriera;

c)

assicurare che le competenze chiave siano integrate nei programmi dell'IFPI e sviluppare opportuni mezzi di valutazione;

d)

organizzare attività di insegnamento e apprendimento che promuovano lo sviluppo di competenze in materia di gestione della carriera nel quadro dell'IFPI;

e)

garantire ai discenti IFPI l'accesso ad attrezzature tecniche, materiale didattico ed infrastrutture aggiornati e adeguati. I fornitori dell'IFP dovrebbero ripartire i costi e le attrezzature tra di loro e in cooperazione con le imprese. Dovrebbe altresì essere promosso l'apprendimento basato sul lavoro presso imprese che dispongono delle infrastrutture pertinenti;

f)

seguire la transizione dei diplomati dell'IFP verso il mondo del lavoro o verso l'ulteriore istruzione e formazione mediante sistemi nazionali di monitoraggio.

1.2.    Promuovere l'eccellenza, la qualità e la pertinenza sia dell'IFPI che dell'IFPC

1.2.1.   Garanzia della qualità

a)

l'elevata qualità della fornitura di IFP è una condizione indispensabile della sua attrattiva. Per garantire migliore qualità, maggiore trasparenza, fiducia reciproca, mobilità dei lavoratori e dei discenti e apprendimento permanente, gli Stati membri dovrebbero creare quadri per la garanzia della qualità conformi alla raccomandazione EQAVET;

b)

gli Stati membri dovrebbero istituire a livello nazionale, entro la fine del 2015, un quadro comune per la garanzia della qualità applicabile a tutti i fornitori di IFP, che contempli anche l'apprendimento sul luogo di lavoro e sia compatibile con il quadro EQAVET.

1.2.2.   Qualità degli insegnanti, dei formatori e degli altri professionisti dell'IFP

a)

gli Stati membri dovrebbero migliorare la formazione iniziale e continua degli insegnanti, dei formatori, dei tutori e dei consiglieri offrendo formazione flessibile e investimenti. L'invecchiamento degli insegnanti e dei formatori europei, i cambiamenti intervenuti nei mercati del lavoro e negli ambienti lavorativi, insieme alla necessità di attrarre le persone più adatte all'insegnamento, fanno sì che tale obiettivo sia ancora più importante. Dovrebbero essere incoraggiati tirocini presso le imprese per gli insegnanti e i formatori;

b)

gli Stati membri dovrebbero collaborare all'individuazione delle migliori prassi e di principi guida in relazione alla modifica delle competenze e ai profili degli insegnanti e dei formatori dell'IFP. Ciò potrebbe essere realizzato con il sostegno della Commissione europea e del Cedefop, in collaborazione con la sua rete di insegnanti e di formatori dell'IFP.

1.2.3.   Pertinenza ai fini del mercato del lavoro

La pertinenza dell'IFP (sia l'IFPI che l'IFPC) ai fini del mercato del lavoro e l'occupabilità dei diplomati dell'IFP dovrebbero essere rafforzate mediante varie misure:

a)

le autorità degli Stati membri — a livello nazionale, regionale o locale — dovrebbero creare le opportunità per rafforzare la cooperazione tra scuole e imprese al fine di migliorare la conoscenza delle pratiche di lavoro da parte degli insegnanti, da un lato, e le conoscenze e competenze pedagogiche generali dei formatori, dall'altro;

b)

gli Stati membri dovrebbero promuovere partenariati tra parti sociali, imprese, fornitori d'istruzione e di formazione, servizi per l'impiego, autorità pubbliche, organizzazioni di ricerca e le altri parti interessate pertinenti, al fine di garantire un migliore trasferimento di informazioni sulle esigenze del mercato del lavoro e di assicurare una migliore corrispondenza tra tali esigenze e lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze. I datori di lavoro e le parti sociali dovrebbero adoperarsi per definire chiaramente quali competenze e quali qualifiche saranno necessarie a breve e a lungo termine su scala settoriale e intersettoriale. Dovrebbe proseguire lo sviluppo di un linguaggio comune (18) inteso a far comunicare tra loro il mondo dell'istruzione e della formazione, da un lato, e quello del lavoro, dall'altro, coerentemente con altri strumenti UE, come l'EQF;

c)

i programmi dell'IFP dovrebbero essere orientati ai risultati e rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro. I modelli di cooperazione con le imprese o le organizzazioni professionali dovrebbero affrontare tale questione e fornire agli istituti dell'IFP informazioni sull'occupabilità e sui tassi di occupazione dei diplomati dell'IFP;

d)

per migliorare la qualità e la pertinenza dell'IFP, gli Stati membri, e in particolare i fornitori di IFP, dovrebbero avvalersi dei riscontri dei servizi di orientamento riguardo alla transizione dei diplomati dell'IFP verso il mondo del lavoro o verso ulteriori percorsi di apprendimento;

e)

l'apprendimento basato sul lavoro svolto in partenariato con le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe diventare una caratteristica di tutti i corsi dell'IFP iniziale;

f)

gli Stati membri dovrebbero sostenere lo sviluppo della formazione attraverso l'apprendistato e attuare a tal fine iniziative di sensibilizzazione.

2.   Rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà  (19)

2.1.    Consentire l'accesso flessibile alla formazione e alle qualifiche

2.1.1.   Per quanto riguarda l'IFP continua (IFPC)

Per rafforzare il contributo dell'IFP al raggiungimento del riferimento del 15 % di adulti che partecipano all'istruzione e alla formazione entro il 2020, gli Stati membri dovrebbero:

a)

incoraggiare attivamente le persone a partecipare all'istruzione e alla formazione professionale continua e i fornitori IFP a aumentare il loro coinvolgimento nell'IFPC, con un'attenzione particolare per le persone confrontate a transizioni all'interno del mercato del lavoro (come i lavoratori a rischio e i disoccupati e i gruppi svantaggiati;

b)

definire un quadro appropriato per incoraggiare le imprese a continuare ad investire nello sviluppo delle risorse umane e nell'IFPC;

c)

incoraggiare modalità di formazione flessibili (apprendimento in linea, corsi serali, formazione durante le ore lavorative, ecc.) al fine di promuovere l'accesso alla formazione nelle diverse situazioni della vita e rispondere alle varie esigenze. La formazione continua dovrebbe abbracciare tutti i tipi di apprendimento, compresi la formazione interna e l'apprendimento basato sul lavoro, e dovrebbe essere accessibile in ugual misura a uomini e donne;

d)

incoraggiare la collaborazione tra istituiti di formazione e datori di lavoro, in particolare per la formazione dei numerosi lavoratori scarsamente qualificati che tutt'al più hanno terminato l'istruzione secondaria inferiore e che trarranno vantaggio da approcci comprendenti l'incorporazione di capacità di base nell'ambito dell'IFP;

e)

iniziare a sviluppare, entro il 2015, procedure nazionali per il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento non formale e informale sostenuto, all'occorrenza, da quadri di qualifiche nazionali. Tali procedure dovrebbero incentrarsi sulle conoscenze, capacità e competenze indipendentemente dal contesto in cui sono state acquisite, per esempio apprendimento per adulti in senso ampio, IFP, esperienza lavorativa e attività di volontariato. Si dovrebbero tenere maggiormente in considerazione le conoscenze, le capacità e le competenze che non portano necessariamente a qualifiche pienamente formali. Al riguardo è importante una stretta cooperazione con altri settori politici, come gioventù, sport, cultura, affari sociali, occupazione;

f)

adottare misure specifiche per aumentare il tasso di partecipazione all'IFPC delle persone in fase di transizione nel mercato del lavoro e dei gruppi con un basso tasso di partecipazione alla formazione, quali le donne, i lavoratori poco qualificati e i lavoratori più anziani. In particolare, gli Stati membri dovrebbero cercare, mediante investimenti, di allineare il numero di persone poco qualificate di età compresa tra i 25 e i 64 anni che partecipano all'apprendimento permanente ai tessi medi di partecipazione di questo gruppo di età.

2.1.2.   Per quanto riguarda sia l'IFPI che l'IFPC

a)

facilitare la transizione dall'istruzione e dalla formazione al lavoro e da un posto di lavoro all'altro, fornendo servizi di orientamento integrati (servizi di occupazione e servizi di consulenza), nonché capacità di gestione della carriera sia per giovani che per adulti. È fondamentale che i fornitori di servizi interessati possano scambiare informazioni in modo facile e oggettivo e sviluppare la qualità dei servizi di orientamento;

b)

sviluppare o mantenere l'IFP post-secondaria/superiore almeno al livello 5 dell'EQF, come opportuno, e contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE, ossia del 40 % di persone con un livello di istruzione terziaria o equivalente;

c)

promuovere percorsi flessibili tra l'IFP, l'istruzione generale e l'istruzione superiore e aumentare la permeabilità, rafforzando i legami tra questi tipi di istruzione. Per conseguire tale obiettivo, nonché una maggiore partecipazione all'apprendimento permanente, gli Stati membri dovrebbero accelerare la creazione e l'attuazione di quadri nazionali generali delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento;

d)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero lavorare per aumentare la coerenza tra i due sistemi di crediti europei, ECVET e ECTS.

2.2.    Sviluppare un approccio strategico all'internazionalizzazione dell'IFPI e dell'IFPC e promuovere la mobilità internazionale

a)

la globalizzazione economica incoraggia datori di lavoro, lavoratori e imprenditori ad allargare il loro campo di attività oltre frontiera;

i fornitori di IFP dovrebbero sostenerli in questo processo dando una dimensione internazionale al contenuto dell'apprendimento e istituendo reti internazionali con istituzioni partner;

b)

gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità locali e regionali e i fornitori di IFP — mediante incentivi, sistemi di finanziamento (compreso il ricorso ai fondi strutturali europei) e la diffusione di migliori prassi — a sviluppare strategie ai fini della cooperazione transfrontaliera in materia di IFP, con l'obiettivo di favorire una maggiore mobilità di discenti, insegnanti e formatori e altri professionisti di IFP. Gli Stati membri dovrebbero promuovere un'IFP che consenta, incoraggi e includa preferibilmente periodi di mobilità, compresi i tirocini all'estero;

c)

gli Stati membri dovrebbero usare e promuovere sistematicamente strumenti di trasparenza europei quali EQF, ECVET e Europass al fine di incentivare la mobilità transnazionale;

d)

gli Stati membri dovrebbero promuovere le opportunità di apprendimento delle lingue per discenti e insegnanti nell'IFP e la formazione linguistica adattata alle esigenze specifiche dell'IFP prestando particolare attenzione all'importanza delle lingue straniere per la cooperazione transfrontaliera in materia di IFP e mobilità internazionale.

3.   Rafforzare creatività, innovazione e imprenditorialità  (20)

Promuovere l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità nonché l'uso delle TIC (sia nell'IFPI che nell'IFPC)

La creatività e l'innovazione nell'IFP nonché l'uso di metodi di apprendimento innovativi, possono incoraggiare i discenti a restare nell'IFP fino ad ottenere una qualifica. Così facendo l'IFP può contribuire ad attuare le conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione (21):

a)

gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente i fornitori di IFP a collaborare con le imprese innovative, i centri di design, il settore culturale e gli istituti di istruzione superiore nel formare «partenariati di conoscenze». Ciò dovrebbe aiutarli ad ottenere indicazioni preziose sui nuovi sviluppi e le nuove esigenze di competenze, nonché a sviluppare l'eccellenza e l'innovazione professionali. Tali partenariati potrebbero altresì essere utili per introdurre metodi di apprendimento basati sull'esperienza, incoraggiare la sperimentazione e adattare i programmi di studio;

b)

le TIC dovrebbero essere utilizzate per massimizzare l'accesso alla formazione e promuovere l'apprendimento attivo nonché elaborare nuovi metodi nel settore dell'IFP basati sul lavoro e sulla scuola;

c)

gli Stati membri dovrebbero sostenere le iniziative volte a promuovere lo spirito imprenditorale sia nell'IFPI che nell'IFPC in stretta cooperazione con i datori di lavoro, i fornitori di IFP e i servizi nazionali di sostegno alle imprese. A tal fine dovrebbero incoraggiare l'offerta di finanziamento adeguato — ad es. per il materiale didattico, gli strumenti di sostegno e la creazione di mini imprese da parte dei discenti — e dovrebbero cercare di rafforzare la cooperazione a livello regionale;

d)

gli Stati membri dovrebbero appoggiare gli imprenditori futuri e quelli costituitisi di recente promuovendo l'avvio di imprese di diplomati dell'IFP e incoraggiando la mobilità dell'apprendimento per i giovani imprenditori.

4.   Promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva  (22)

IFPI e IFPC inclusive

Gli Stati membri dovrebbero offrire un'IFP che aumenti l'occupabilità delle persone (sia a breve che a lungo termine), che consenta loro di sviluppare carriere di qualità, un'esperienza lavorativa soddisfacente, fiducia in sé stessi, orgoglio e integrità professionali e che apra opportunità di crescita per la loro vita professionale e personale. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero:

a)

garantire che l'IFP iniziale fornisca ai discenti competenze professionali specifiche e competenze chiave più ampie, comprese le competenze trasversali, che consentano loro di proseguire l'istruzione e la formazione (nell'ambito dell'IFP o dell'istruzione superiore) e di sostenere le opzioni di carriera, la partecipazione al mercato del lavoro e le transizioni in esso. Le conoscenze, capacità e competenze acquisite dalle persone nell'IFP dovrebbero permettere loro di gestire la propria carriera e di svolgere un ruolo attivo nella società;

b)

assicurare che i sistemi di apprendimento per gli adulti stimolino l'acquisizione e l'ulteriore sviluppo delle competenze chiave. Questo può essere realizzato in cooperazione con i fornitori di IFP, le comunità locali, le organizzazioni della società civile, ecc.;

c)

massimizzare il contributo dell'IFP per ridurre la percentuale di abbandono scolastico al di sotto del 10 % mediante una combinazione di misure preventive e correttive. Ciò può essere realizzato, ad esempio, mediante un'IFP pertinente ai fini del mercato del lavoro, apprendimento e tirocini basati maggiormente sul lavoro, percorsi di apprendimento flessibili, orientamenti e consulenza efficaci, e con l'apprendimento di contenuti e metodi che riconoscano gli stili di vita e gli interessi dei giovani, pur mantenendo standard di qualità elevati per l'IFP;

d)

prendere le opportune misure per fornire un accesso non discriminatorio, specialmente alle persone e ai gruppi a rischio di esclusione, in particolare i poco qualificati e i non qualificati, alle persone con esigenze speciali o provenienti da ambienti svantaggiati e ai lavoratori più anziani. La partecipazione di tali gruppi all'IFP dovrebbe essere agevolata e incoraggiata tramite mezzi finanziari o altro e mediante la convalida dell'apprendimento non formale e informale, nonché l'offerta di percorsi flessibili;

e)

promuovere la cittadinanza attiva nell'IFP, per esempio incoraggiando i partenariati tra i fornitori di IFP e le organizzazioni della società civile o, in base alla normativa e alla prassi nazionali, favorendo la rappresentanza dei discenti negli istituti di IFP. Questo tipo di promozione può contribuire alla convalida delle capacità e delle competenze acquisite mediante attività di volontariato.

5.   Obiettivi trasversali per sostenere i quattro obiettivi strategici

a)   Maggior coinvolgimento delle parti IFP interessate e maggiore visibilità dei risultati della cooperazione europea in materia di IFP— Un maggior coinvolgimento delle parti IFP interessate implica maggiore visibilità dei risultati della cooperazione europea in materia di IFP. La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare se investire in una comunicazione chiara e mirata ai vari gruppi di soggetti interessati a livello nazionale ed europeo. Per facilitare l'uso degli strumenti disponibili dell'UE, i discenti e tutte le parti coinvolte dovrebbero ricevere informazioni estese ed adatte;

b)   Governance coordinata degli strumenti europei e nazionali nei settori della trasparenza, del riconoscimento, della garanzia della qualità e della mobilità— In linea con i quattro obiettivi strategici, dovrebbe essere altamente prioritario per gli Stati membri nei prossimi anni l'uso coerente e complementare dei vari strumenti nazionali ed europei nei settori della trasparenza, del riconoscimento, della garanzia della qualità e della mobilità. In forza del processo di Copenaghen occorre una governance coordinata di tali strumenti e una maggiore sinergia con gli strumenti e i principi del processo di Bologna;

c)   intensificare la cooperazione tra la politica in materia di IFP e gli altri settori politici pertinenti— Gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero intensificare la cooperazione tra la politica in materia di IFP e altri settori politici pertinenti, ad esempio occupazione, questioni economiche, ricerca e innovazione, affari sociali, gioventù, sport e cultura, al fine di aderire agli orientamenti integrati di Europa 2020 e di rafforzare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;

d)   migliorare la qualità e la comparabilità dei dati per la definizione delle politiche in materia di IFP a livello UE— La definizione delle politiche in materia di IFP a livello UE dovrebbe basarsi su dati comparabili esistenti. A tal fine, e avvalendosi del programma di apprendimento permanente, gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati pertinenti e affidabili sull'IFP, compresa la mobilità dell'IFP, e metterli a disposizione di Eurostat. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero concordare congiuntamente quali dati dovrebbero essere messi a disposizione per primi;

e)   avvalersi del sostegno UE— I fondi strutturali europei e il programma di apprendimento permanente dovrebbero essere usati per sostenere le priorità concordate per l'IFP, comprese la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri.

III.   PRINCIPI SOTTOSTANTI ALLA GOVERNANCE E ALLA TITOLARITÀ DEL PROCESSO DI COPENAGHEN

gli Stati membri dovrebbero impegnarsi con fermezza ad attuare le priorità del processo di Copenaghen nell'ambito dei programmi nazionali di riforma di Europa 2020,

la comunicazione in forza del processo di Copenaghen dovrebbe essere inserita nel quadro strategico «ET 2020». Ciò costituirebbe il modo più efficiente per contribuire a riferire sulla strategia Europa 2020 e aumenterebbe la visibilità dell'IFP nel campo dell'apprendimento permanente,

la cooperazione nell'ambito dell'IFP dovrebbe essere intensificata. Il metodo di coordinamento aperto dovrebbe continuare ad essere il meccanismo principale di tale cooperazione. L'apprendimento tra pari e i progetti innovativi dovrebbero costituire dei mezzi per sostenere gli sviluppi della politica nazionale,

i direttori generali della formazione professionale (DGFP), le parti sociali europee e il Comitato consultivo per la formazione professionale (CCFP) dovrebbero continuare a svolgere un ruolo attivo nella governance del processo di Copenaghen,

il Cedefop e l'ETF dovrebbero continuare a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche, a riferire sui progressi compiuti a favore degli obiettivi strategici e dei risultati a breve termine e a fornire elementi concreti per definire le politiche in materia di IFP,

le organizzazioni di fornitori IFP dovrebbero essere incoraggiate a cooperare a livello europeo al fine di promuovere i suddetti obiettivi,

i dialoghi sulle politiche e gli scambi di esperienze con i nostri partner mondiali possono contribuire ad affrontare le sfide attuali e future. Dovrebbero essere rafforzati gli scambi e la cooperazione con i potenziali paesi candidati all'adesione, con i paesi destinatari dello strumento di vicinato assistiti dall'ETF e con le organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'UNESCO. Dovrebbe essere garantito a tutti gli Stati membri il diritto di partecipare a tali attività,

per favorire la comunicazione periodica sull'andamento dei lavori da parte dei governi nazionali e delle parti sociali, dovrebbe essere redatto un elenco di risultati a breve termine.

IV.   RISULTATI A BREVE TERMINE 2011-2014

Utilizzando gli obiettivi predetti come base, e nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri nell'organizzare i sistemi di istruzione e di formazione e nel definirne il contenuto, è stata fissata una serie di risultati a breve termine per i prossimi quattro anni (2011-2014) (23), figurante in appresso:

1.   Miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'IFP — rafforzamento di attrattiva e pertinenza

1.1.    Rafforzamento di attrattiva ed eccellenza

Azioni a livello nazionale:

a)

organizzare attività intese a promuovere l'attrattiva e l'eccellenza dell'IFP che possono comprendere campagne e gare in materia di competenze;

b)

sostenere attività che consentano ai giovani che frequentano l'istruzione obbligatoria di familiarizzarsi con le categorie professionali e opportunità di carriera.

Sostegno a livello UE:

documento programmatico sul ruolo dell'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile,

studiare un sostegno europeo alle campagne di promozione dell'IFP, compreso l'Eurobarometro sull'attrattiva dell'IFP,

incoraggiare le gare in materia di competenze a livello europeo e/o mondiale.

1.2.    Migliorare qualità e pertinenza

Azioni a livello nazionale:

a)

adottare opportune misure per attuare la raccomandazione sull'EQAVET e progredire verso l'introduzione di quadri nazionali per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale;

b)

se del caso, far sì che le competenze chiave e le competenze di gestione della carriera siano opportunamente integrate nei programmi di IFPI e possano essere acquisite attraverso opportunità di formazione nel quadro dell'IFPC;

c)

i governi, le parti sociali e i fornitori di IFP dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per:

massimizzare l'apprendimento basato sul lavoro, inclusi gli apprendistati, al fine di contribuire all'aumento del numero di apprendisti in Europa entro il 2012,

creare le opportunità per rafforzare la cooperazione tra istituti di IFP e imprese (con o senza scopo di lucro), per esempio mediante tirocini presso le imprese per gli insegnanti,

fornire agli istituti di IFP informazioni sull'occupabilità dei diplomati dell'IFP;

d)

proseguire i lavori per l'introduzione di sistemi di monitoraggio sulle transizioni dall'apprendimento al lavoro.

Sostegno a livello UE:

orientamento e sostegno tecnico per l'attuazione dell'EQAVET,

riesame dell'attuazione dell'EQAVET a livello nazionale nel 2013,

formazione di reti tematiche di progetti in materia di garanzia della qualità nel quadro del programma Leonardo da Vinci,

elaborazione di un vademecum/studio su modelli efficaci di apprendimento basato sul lavoro (con il contributo del Cedefop),

rafforzamento della previsione dello sviluppo di capacità e competenze, segnatamente attraverso previsioni delle competenze (Cedefop) e l'istituzione di consigli europei per le competenze,

elaborazione di un linguaggio comune inteso a far comunicare tra loro il mondo dell'istruzione e della formazione e quello del lavoro (ESCO), coerentemente con altri strumenti UE, come l'EQF,

studiare l'adozione di un parametro di riferimento dell'UE per l'occupabilità sulla base di una proposta della Commissione,

elaborazione delle migliori prassi e di principi guida in relazione alla modifica dei profili degli insegnanti e dei formatori dell'IFP (insieme al Cedefop).

2.   Rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà

2.1.    Sostenere l'apprendimento permanente

Azioni a livello nazionale:

a)

al fine di massimizzare il contributo dell'IFP al raggiungimento del parametro di riferimento del 15 % previsto dall'«ET 2020» per la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente, riesaminare il ricorso ad incentivi, diritti ed obblighi per tutte le parti interessate e prendere le iniziative appropriate per incoraggiare la partecipazione all'IFPC;

b)

attuare la raccomandazione sull'EQF mediante:

lo sviluppo di NQF generali, sulla scorta dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento. Utilizzare l'NQF come catalizzatore per il conseguimento di una maggiore permeabilità tra l'IFP e l'istruzione superiore, per lo sviluppo o il mantenimento dell'IFP ai livelli d'istruzione post-secondaria/superiore dell'EQF e per la realizzazione di percorsi di apprendimento flessibili,

l'introduzione di riferimenti ai livelli EQF, per i livelli NQF, entro il 2012;

c)

sviluppare e promuovere il ricorso a procedure per la convalida dell'apprendimento non formale e informale con il sostegno degli EQF/NQF e dell'orientamento;

d)

fornire servizi di orientamento integrati (in materia di istruzione, formazione, occupazione) strettamente correlati alle necessità del mercato del lavoro;

e)

attuazione del sistema ECVET: cfr. parte 2.2 infra.

Sostegno a livello UE:

guida politica in materia di accesso e partecipazione all'IFPC,

orientamento e sostegno tecnico per l'attuazione dell'EQF, segnatamente in vista dell'applicazione di un approccio basato sui risultati dell'apprendimento,

rilevamento degli sviluppi dell'NQF da parte del Cedefop e dell'ETF,

raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2011),

relazione sullo stato di avanzamento dello sviluppo delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento permanente (2011) (Cedefop, ETF e ELGPN).

2.2.    Rafforzare la mobilità

Azioni a livello nazionale:

a)

progredire nell'attuazione del sistema ECVET conformemente alla relativa raccomandazione e partecipare alla sperimentazione dell'ECVET per la mobilità;

b)

adottare le misure appropriate per dare impulso alla mobilità nel quadro dell'IFP, e segnatamente:

incoraggiare un maggior numero di studenti dell'IFPI e di professionisti dell'IFP a partecipare alla mobilità transnazionale,

incoraggiare le autorità locali e regionali, come pure i fornitori di IFP, a sviluppare una cultura dell'internazionalizzazione e strategie di internazionalizzazione in cui sia contemplata la mobilità transfrontaliera,

affrontare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità transnazionale degli apprendisti e dei tirocinanti,

incoraggiare le camere professionali, le organizzazioni imprenditoriali ed altre pertinenti organizzazioni a sostenere le imprese ospitanti e di invio assicurando condizioni appropriate per gli apprendisti e i tirocinanti nel quadro della mobilità transnazionale,

garantire che i programmi di IFPI comprendano l'apprendimento delle lingue e le competenze interculturali,

ottimizzare l'uso degli altri strumenti dell'UE (ad es. EQF, EQAVET, Europass) per rafforzare il reciproco riconoscimento delle qualifiche e delle competenze.

Sostegno a livello UE:

orientamento e sostegno tecnico per l'attuazione dell'ECVET:

riesame periodico dell'attuazione dell'ECVET (insieme al Cedefop),

formazione di reti tematiche di progetti ECVET nel quadro del programma Leonardo da Vinci,

raccomandazione sulla mobilità nel settore dell'apprendimento (2011),

studiare l'adozione di un parametro di riferimento dell'UE per la mobilità in ambito IFP sulla base di una proposta della Commissione (2011),

proposta relativa ad un quadro di qualità per i tirocini,

promuovere la mobilità per gli apprendisti, incluso mediante un portale di supporto, nel quadro del programma di apprendimento permanente/programma Leonardo da Vinci,

sviluppare un passaporto europeo delle competenze come parte di Europass entro il 2012.

3.   Rafforzare creatività, innovazione e imprenditorialità

Azioni a livello nazionale:

a)

incoraggiare partenariati per la creatività e l'innovazione (fornitori di IFP, istituti di istruzione superiore e centri di design, arte, ricerca e innovazione);

b)

incoraggiare tutti i fornitori di IFP ad un uso efficace, innovativo e di qualità della tecnologia (inclusi i partenariati e le reti pubblico-privato) con l'ausilio delle attrezzature, infrastrutture e reti necessarie, con miglioramenti permanenti che riflettano gli sviluppi tecnologici e gli approfondimenti pedagogici;

c)

adottare misure intese a promuovere l'imprenditorialità, ad esempio incentivando l'acquisizione delle pertinenti competenze chiave, consentendo esperienze pratiche nelle imprese e coinvolgendo esperti provenienti dalle imprese.

Sostegno a livello UE:

istituzione di un forum IFP/imprese a livello dell'UE, incentrato sui seguenti temi:

ruolo dell'IFP nel triangolo della conoscenza,

transizioni dall'IFP alle imprese: come sostenere i diplomati dell'IFP nell'avviamento di imprese.

4.   Promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva

Azioni a livello nazionale:

a)

adottare misure preventive e correttive per massimizzare il contributo dell'IFP alla lotta contro la dispersione scolastica;

b)

esaminare misure specifiche intese ad accrescere la partecipazione all'istruzione e alla formazione delle persone scarsamente qualificate e di altri gruppi «a rischio», sviluppando tra l'altro percorsi flessibili di IFPC e utilizzando servizi di orientamento e di sostegno adeguati;

c)

avvalersi delle TIC per massimizzare l'accesso alla formazione e promuovere l'apprendimento attivo nonché elaborare nuovi metodi sia nell'IFP incentrata sul mondo del lavoro che nell'IFP a livello scolastico, al fine di agevolare la partecipazione dei gruppi «a rischio»;

d)

utilizzare i sistemi di monitoraggio esistenti per sostenere la partecipazione dei gruppi «a rischio» all'IFP: cfr. parte 1.2 d) supra.

Sostegno a livello UE:

vademecum sulle migliori prassi in materia di inclusione dei gruppi «a rischio» mediante una combinazione di apprendimento basato sul lavoro e competenze chiave,

raccomandazione del Consiglio sulla riduzione della dispersione scolastica (2011).

5.   Obiettivi trasversali, governance e titolarità del processo di Copenaghen

Azioni a livello nazionale:

a)

definire strategie di comunicazione per i vari gruppi di soggetti interessati, incentrate sull'attuazione e sul valore aggiunto degli strumenti (ECVET, ECTS, riferimento all'EQF per i NQF, sistemi di garanzia della qualità in linea con EQAVET);

b)

creare meccanismi di cooperazione strutturata tra il settore IFP e i servizi per l'impiego a tutti i livelli (politica e attuazione), comprese le parti sociali;

c)

contribuire a migliorare a livello UE i dati relativi agli studenti IFPI, anche relativi alla mobilità e all'occupabilità.

Sostegno a livello UE:

sostenere il conseguimento degli obiettivi predetti tramite il programma di apprendimento permanente e, all'occorrenza, i fondi strutturali europei,

appoggiare l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri e i progetti innovativi,

stabilire una procedura di coordinamento rafforzato per l'attuazione degli strumenti europei comuni nel campo dell'istruzione e della formazione,

strategia europea di comunicazione sugli strumenti di trasparenza europei,

sviluppare una cooperazione strutturata con le associazioni fornitrici di IFP a livello UE,

rafforzare la cooperazione strutturata tra i settori dell'istruzione e formazione e della politica in materia di occupazione,

migliorare a livello UE i dati relativi agli studenti IFPI, anche relativi alla mobilità e all'occupabilità,

le parti sociali a tutti i livelli dovrebbero continuare a svolgere un ruolo attivo nel processo di Copenaghen (governance e titolarità) e contribuire alla realizzazione dei predetti risultati a breve termine,

riferire sugli sviluppi dell'IFP negli Stati membri e nei paesi partner,

rafforzare gli scambi con i paesi dell'allargamento e i paesi destinatari dello strumento di vicinato.

INVITANO PERTANTO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE:

1.

Ad attuare le misure volte a:

i)

realizzare una visione globale in materia di IFP nel 2020, come indicato nella precedente parte I;

ii)

raggiungere gli obiettivi strategici per il periodo 2011-2020, descritti alla parte II, e una serie di risultati a breve termine per i prossimi 4 anni (2011-2014), come proposto nella parte IV;

iii)

rafforzare la governance e la titolarità del processo di Copenaghen conformemente ai principi enunciati nella parte III.

2.

Promuovere la visione, gli obiettivi e i principi delineati nelle presenti conclusioni nel contesto più ampio del processo di Copenaghen, mediante una cooperazione reciproca tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali, la Commissione, i paesi candidati, i paesi EFTA/SEE e le parti sociali.


(1)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(2)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(3)  GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.

(4)  GU C 140 del 6.6.2008, pag. 10.

(5)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 6.

(6)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 4.

(7)  Doc. 9876/09.

(8)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(9)  Rispettivamente, docc. EUCO 7/1/10 REV 1 e EUCO 13/1/10 REV 1.

(10)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 2.

(11)  Cfr. nota 10.

(12)  Si vedano le relazioni 2010 del Cedefop e dell'ETF.

(13)  Decisione n. 2241/2004/CE — GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(14)  Cfr. GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(15)  Cfr. GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11.

(16)  Cfr. GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

(17)  Corrisponde all'obiettivo strategico 2 del quadro «ET 2020».

(18)  Tassonomia europea delle abilità, delle competenze e delle professioni (ESCO).

(19)  Corrisponde all'obiettivo strategico 1 del quadro «ET 2020».

(20)  Corrisponde all'obiettivo strategico 4 del quadro «ET 2020».

(21)  GU C 141 del 7.6.2008 pagg. 17-20.

(22)  Corrisponde all'obiettivo strategico 3 del quadro «ET 2020».

(23)  A seguito delle discussioni tra i direttori generali della formazione professionale (DGFP) e in sede di Comitato consultivo per la formazione professionale (CCFP).


1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/16


Conclusioni del Consiglio sul ruolo della cultura nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale

2010/C 324/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (1),

vista l'adozione da parte del Consiglio europeo, nella riunione del 17 giugno 2010, della strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (2), e segnatamente il suo impegno a «promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione»,

accogliendo con interesse la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull’inventario della realtà sociale, in cui si stabilisce che il rafforzamento della coesione sociale e l’eradicazione della povertà e dell’esclusione sociale devono diventare una priorità politica per l’Unione europea,

considerando quanto segue:

ogni individuo ha il diritto di accedere e di partecipare alla vita culturale, il diritto all'istruzione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, di sviluppare il proprio potenziale creativo e di scegliere e di vedere rispettata la propria identità culturale e appartenenza culturale nella diversità dei suoi modi di espressione,

la dimensione trasversale della cultura giustifica la mobilitazione delle politiche culturali nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,

l'accesso, la partecipazione e l'educazione alla cultura possono infatti svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nella promozione di una maggiore inclusione sociale, in quanto possono segnatamente favorire:

lo sviluppo personale, l'espressione, la consapevolezza, la libertà e l'emancipazione dell'individuo, e la sua partecipazione attiva alla vita sociale,

l'integrazione sociale dei gruppi in condizioni di isolamento, come ad esempio le persone anziane e gruppi in condizioni di povertà o esclusione sociale, nonché la sensibilizzazione e la lotta contro gli stereotipi ed i pregiudizi nei confronti di gruppi sociali e culturali particolari,

la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, il rispetto delle differenze e la capacità di prevenire e risolvere le sfide interculturali,

l'accesso all'informazione e ai servizi, per quanto concerne i luoghi culturali che offrono un accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed in particolare ad Internet,

lo sviluppo del potenziale creativo e di competenze acquisite nel quadro dell'istruzione non formale e informale e che possono essere valorizzate sul mercato del lavoro e nella vita sociale e civile.

RITENENDO pertanto che sia importante integrare la dimensione culturale nelle politiche nazionali ed europee di lotta alla povertà e all'esclusione sociale,

in tale ottica INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della loro struttura istituzionale, a:

A.

Attuare un approccio globale, coerente e partecipativo al fine di promuovere la dimensione trasversale della cultura:

1)

integrando la dimensione culturale nelle strategie di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e promuovendo l'inclusione sociale mediante le politiche culturali;

2)

perseguendo le politiche intese a favorire l'accesso effettivo e la partecipazione di ognuno alle attività culturali;

3)

associando alla definizione delle strategie, delle politiche e alla loro applicazione, gli attori interessati, comprese le persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale, e le loro associazioni;

4)

incoraggiando l'elaborazione, a livello locale, di progetti specifici che assicurino il legame tra i programmi d'inclusione sociale e i programmi culturali;

5)

incoraggiando la collaborazione, la realizzazione di progetti comuni e gli scambi di esperienze e di buone pratiche tra i diversi livelli di potere, anche a livello europeo, tra gli attori dei settori sociali, economici, culturali, educativi e della gioventù, nonché tra i poteri pubblici e tali attori;

6)

promuovendo la ricerca e l'analisi relative al ruolo della cultura nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

B.

Rafforzare i legami tra istruzione, formazione, economia, occupazione e cultura:

1)

incoraggiando, segnatamente mediante la partecipazione degli artisti e delle istituzioni culturali, le attività culturali nel quadro dei sistemi sociali, educativi e della gioventù per rafforzare le competenze culturali e interculturali e stimolare il potenziale di creatività e di innovazione, in particolare dei bambini e dei giovani;

2)

riconoscendo l'importanza della mediazione culturale (3) nella partecipazione alla cultura e la necessità di porre in essere a tale scopo delle formazioni adeguate e di rafforzare la professionalizzazione degli operatori;

3)

promuovendo la valorizzazione delle competenze acquisite nel settore culturale per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro e nella vita sociale e civile;

4)

perseguendo le politiche condotte a favore dell'educazione ai media e quelle intese a sviluppare la competenza digitale e ad insegnare a gruppi vulnerabili o in condizioni di povertà o di esclusione sociale a padroneggiare l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono di agevolare l'accesso alla cultura e lo sviluppo dell'espressione culturale e della creatività artistica;

5)

sensibilizzando gli attori dei settori culturali, sociali, economici, educativi e della gioventù alle relazioni con le persone in condizioni di povertà o di esclusione sociale, al dialogo interculturale, al ruolo della cultura come strumento d'inclusione sociale e alla dimensione civile della cultura.

C.

Mobilitare il potenziale della cultura per lottare contro gli stereotipi ed i pregiudizi nei confronti di gruppi sociali e culturali particolari, in condizioni di povertà o esclusione sociale:

1)

promuovendo programmi e azioni che valorizzino la diversità culturale e il dialogo interculturale, riservando un'attenzione particolare agli scambi culturali tra questi gruppi, come ad esempio i migranti, e la società in senso lato;

2)

valorizzando il ruolo positivo che i media possono svolgere in questo campo;

3)

incoraggiando le azioni svolte al riguardo destinate ai bambini e ai giovani, nelle scuole e in ambito extrascolastico, segnatamente dalle associazioni e dai movimenti giovanili;

INVITA GLI STATI MEMBRI, tenuto conto della loro struttura istituzionale, a:

A.

Rimuovere gli ostacoli legati all'accesso alla cultura attraverso:

1)

la sensibilizzazione del settore culturale all'accoglienza di ogni tipo di pubblico e al riconoscimento delle loro diverse esigenze;

2)

la diffusione di un'informazione culturale adeguata e facilmente accessibile e l'introduzione di metodi d'informazione e di sensibilizzazione appositamente creati per giungere ad un pubblico in situazioni vulnerabili, riservando un'attenzione particolare ai disabili;

3)

il miglioramento dell'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in particolare ad Internet e, in questo contesto, il rafforzamento e il rinnovamento del ruolo svolto dalle biblioteche pubbliche, dai centri culturali locali e dai punti d'accesso pubblici ad Internet (PAPI) in quanto elementi essenziali del panorama digitale della conoscenza e spazi di incontri e attività culturali aperti a tutti;

4)

il perseguimento delle politiche intese a ridurre il costo dell'accesso alla cultura, svolte a vantaggio di gruppi-bersaglio specifici;

5)

il miglioramento e la diversificazione di un'offerta di cultura di prossimità ed accessibile a tutti.

B.

Migliorare la partecipazione alla vita culturale e all'espressione culturale:

1)

valorizzando la partecipazione culturale, l'espressione culturale e la creatività artistica rivolta ad un pubblico in condizioni di povertà o di esclusione sociale, segnatamente attraverso il rafforzamento delle azioni svolte in materia di educazione alla cultura, di mediazione culturale o di pratica artistica;

2)

perseguendo le politiche condotte nel settore dell'alfabetizzazione, compresa l'alfabetizzazione digitale, dell'istruzione di base e dell'apprendimento delle lingue nazionali;

3)

incoraggiando i progetti, comprese le residenze d'artisti, che consentono di promuovere le collaborazioni tra artisti e persone in condizioni di povertà o di esclusione sociale;

4)

ottimizzando il potenziale dei settori dell'educazione e della gioventù ed incoraggiando gli sforzi compiuti dagli enti culturali per la promozione della partecipazione alla vita culturale e dell'espressione culturale dei bambini e dei giovani.

Invita pertanto GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE a:

1)

utilizzare al meglio gli strumenti della politica di coesione dell'Unione per sostenere le iniziative culturali volte a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale;

2)

valorizzare il contributo della cultura allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi del Millennio per lo sviluppo;

3)

tener conto delle presenti conclusioni nella realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.


(1)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(2)  Doc. EUCO 13/1/10 REV 1.

(3)  La mediazione culturale è la disciplina che consiste nel creare dei collegamenti tra il pubblico e la cultura.


1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/18


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo dell'UE nella lotta internazionale contro il doping

2010/C 324/04

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

1.   RAMMENTANDO che:

il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni (completate dalle presenti conclusioni) sulla lotta contro il doping (1), che stabiliscono la necessità di un coordinamento tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, a tempo debito prima di ciascuna riunione dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA), da organizzare sotto la responsabilità della presidenza,

a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2), il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza in materia di sport che le consente di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri per contribuire alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Pertanto, la dimensione europea dello sport dovrebbe essere sviluppata promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. È inoltre favorita la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa.

2.   CONSAPEVOLI che:

alcuni dei temi trattati dall'AMA rientrano nella sfera di competenza dell'UE, mentre altri sono di responsabilità degli Stati membri,

poiché l'AMA è strutturata su base continentale, è necessaria una stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa al fine di avere un'intesa comune su tutti i punti di interesse europeo.

3.   RITIENE che:

sia essenziale garantire che nell'ambito dei lavori dell'AMA sia dato debito peso alle posizioni dell'UE e dei suoi Stati membri,

se del caso, ad esempio alla luce dell'acquis dell'UE e del dovere di leale cooperazione, le posizioni dell'UE e dei suoi Stati membri siano coordinate, sotto la responsabilità della presidenza, in modo efficace e con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni dell'AMA.


(1)  GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.

(2)  Articoli 6 e 165 TFUE.


Commissione europea

1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/19


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 novembre 2010

2010/C 324/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2998

JPY

yen giapponesi

109,00

DKK

corone danesi

7,4529

GBP

sterline inglesi

0,83765

SEK

corone svedesi

9,1715

CHF

franchi svizzeri

1,2990

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0910

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,915

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

284,18

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

4,0692

RON

leu rumeni

4,2925

TRY

lire turche

1,9645

AUD

dollari australiani

1,3595

CAD

dollari canadesi

1,3306

HKD

dollari di Hong Kong

10,0979

NZD

dollari neozelandesi

1,7557

SGD

dollari di Singapore

1,7219

KRW

won sudcoreani

1 510,51

ZAR

rand sudafricani

9,2714

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6658

HRK

kuna croata

7,4260

IDR

rupia indonesiana

11 765,09

MYR

ringgit malese

4,1171

PHP

peso filippino

57,361

RUB

rublo russo

40,9545

THB

baht thailandese

39,254

BRL

real brasiliano

2,2373

MXN

peso messicano

16,3190

INR

rupia indiana

59,7400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/20


Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo

(Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)

2010/C 324/06

Stati membri

Riferimento

Denominazione del blocco funzionale di spazio aereo

Entrata in vigore

Danimarca, Svezia

Accordo tra Stati, firmato il 17 dicembre 2009

Blocco funzionale di spazio aereo Danimarca-Svezia

1o luglio 2010


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/21


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

2010/C 324/07

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Shandong Lulong Group Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese.

Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo utilizzato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o combinati con altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice Taric 7325109910) ed ex 7325 99 10 (codice Taric 7325991010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio (2) sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti presentati dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.

Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che la sua società è idonea per il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato («TEM») e che, per quanto lo riguarda, non è necessario applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Un confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.

Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.

5.   Procedura di determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altre società della Repubblica popolare cinese non menzionate specificatamente nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1212/2005.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a) i) del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a) i).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a) ii).

c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

Qualora il richiedente fornisca prove sufficienti a dimostrare che opera in condizioni di economia di mercato, cioè che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera b) del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di domanda al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il richiedente può anche utilizzare questo modulo di domanda per chiedere il trattamento individuale, dimostrando che soddisfa i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, ma soddisfa i requisiti per fruire di un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, si farà riferimento a un paese appropriato ad economia di mercato per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente l'India, come nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c) del presente avviso.

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può far valere, se necessario, le conclusioni sul valore normale stabilito in un paese appropriato ad economia di mercato, ad esempio per sostituire gli elementi di costi o prezzi inattendibili della Repubblica popolare cinese che occorrono per stabilire il valore normale, se nella Repubblica popolare cinese i dati attendibili necessari non sono disponibili. La Commissione intende utilizzare l'India anche a questo scopo.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per presentare le domande relative al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e/o al trattamento individuale

La domanda del richiedente, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, di cui al punto 5, lettera c), del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza dell'India che, come indicato al punto 5, lettera d), è presa in considerazione come paese ad economia di mercato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti durante la presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

11.   Consigliere-auditore

Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

(4)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5980 — Tranquilidade/Banco Pastor/Pastor Vida/Espírito Santo Gestion/Gespastor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 324/08

1.

In data 22 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Companhia de Seguros Tranquilidade, SA («Tranquilidade», Portogallo), controllata da Espírito Santo Financial Group, SA («ESFG», Lussemburgo), e Banco Pastor, SA («Banco Pastor», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitaria sulle concentrazioni, il controllo comune di Pastor Vida, SA de Seguros y Reaseguros («Pastor Vida», Spagna), finora sotto il controllo esclusivo di Banco Pastor, e l’impresa Espírito Santo Gestion, S.A.U., S.G.I.I.C. («ESG», Spagna), controllata da ESFG, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Gespastor S.G.I.I.C, SA («Gespastor», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Tranquilidade: opera nei prodotti assicurativi e nei piani pensionistici, prevalentemente in Portogallo ma anche in Spagna,

ESG: opera nella gestione di fondi d'investimento sul mercato del settore finanziario spagnolo,

ESFG: fornisce servizi bancari, assicurativi e di gestione di attivi e di fondi in Portogallo e in tutto il mondo,

Banco Pastor: gruppo di imprese la cui attività consiste in operazioni bancarie e nella distribuzione di assicurazioni in Spagna,

Pastor Vida: assicurazione sulla vita e piani pensionistici in Spagna,

Gespastor: opera nella gestione di fondi d'investimento sul mercato del settore finanziario spagnolo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5980 — Tranquilidade/Banco Pastor/Pastor Vida/Espírito Santo Gestion/Gespastor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5907 — Votorantim/Fischer/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 324/09

1.

In data 24 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Votorantim Group (Brasile) e Fischer Group (Brasile) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune «JV») mediante la fusione delle rispettive controllate Citrovita e Citrosuco.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Votorantim: cemento e calcestruzzo, estrazione mineraria e metallurgia, pasta di legno e carta, succhi di frutta, mercati specializzati del settore chimico, autogenerazione di elettricità e attività del settore finanziario,

Fischer: servizi marittimi per piattaforme petrolifere, produzione di succhi d’arancia,

JV: produzione e esportazione di succhi d’arancia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5907 — Votorantim/Fischer/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/27


Avviso riguardante una domanda a norma dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Domanda proveniente da uno Stato membro

2010/C 324/10

Il 22 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 23 novembre 2010.

Detta domanda, proveniente dalla Repubblica ceca, riguarda la prospezione e l'estrazione di carbone nel paese in questione. Il succitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che essa non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di queste condizioni è fatta esclusivamente a norma della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza.

Per prendere una decisione su tale domanda la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra indicato. Il termine scade quindi il 23 febbraio 2011.

Le disposizioni contenute nel terzo comma del precitato paragrafo 4 non si applicano. Di conseguenza, il termine di cui dispone la Commissione potrà essere eventualmente prorogato di tre mesi. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione.