ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.234.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2010/C 234/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/1 |
2010/C 234/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
(Causa C-139/07 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine - Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti su cui verte la richiesta di accesso)
2010/C 234/02
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz, P. Aalto e C. Docksey, agenti)
Altre parti nel procedimento: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (rappresentanti: C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte), Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: K. Wistrand, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)
Interveniente a sostegno della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 28 maggio 2002, nella parte in cui essa nega alla ricorrente l’accesso a documenti riguardanti i procedimenti d’esame degli aiuti di Stato concessile — Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a documenti riguardanti procedimenti d’esame di aiuti di Stato — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a una valutazione concreta e individuale del contenuto dei documenti di cui alla domanda di accesso
Dispositivo
1) |
I punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, sono annullati. |
2) |
Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 maggio 2002 nella parte in cui nega l’accesso a documenti afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è respinto. |
3) |
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione. |
4) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Alrosa Company Ltd
(Causa C-441/07 P) (1)
(Impugnazione - Posizione dominante - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Mercato mondiale dei diamanti grezzi - Impegni individuali assunti da una società e vertenti sulla cessazione dei suoi acquisti di diamanti grezzi da un’altra società - Decisione che rende obbligatori gli impegni individuali assunti da una società e che pone termine al procedimento)
2010/C 234/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)
Altra parte nel procedimento: Alrosa Company Ltd (rappresentanti: R. Subiotto, QC, K. Jones, Solicitor-Advocate e S. Mobley, solicitor)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-170/06, Alrosa/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione 22 febbraio 2006, 2006/520/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo SEE (caso COMP/B-2/38.381 — De Beers), che ha reso vincolanti gli impegni assunti dalla De Beers di porre termine ai suoi acquisti di diamanti grezzi presso la Alrosa a partire dal 2009, a seguito di una fase progressiva di riduzione dei suoi volumi di acquisto dal 2006 al 2008 e che ha posto termine al procedimento, a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (GU L 1, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-170/06, Alrosa/Commissione, è annullata. |
2) |
Il ricorso proposto dalla Alrosa Company Ltd dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto. |
3) |
La Alrosa Company Ltd è condannata alle spese relative sia all’impugnazione sia al procedimento di primo grado. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/The Bavarian Lager Co. Ltd, Garante europeo della protezione dei dati
(Causa C-28/08 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Documento relativo a una riunione svoltasi nell’ambito di un procedimento per inadempimento - Protezione dei dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Regolamento (CE) n. 1049/2001)
2010/C 234/04
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)
Altre parti nel procedimento: The Bavarian Lager Co. Ltd (rappresentanti: J. Webber e M. Readings, Solicitors), Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: H. Hijmans, A. Scirocco e H. Kranenborg, agenti)
Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (rappresentanti: E. Jenkinson e V. Jackson, agenti, J. Coppel, barrister), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)
Intervenienti a sostegno delle altre parti nel procedimento: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentante: K. Petkovska, agente)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 novembre 2007, causa T-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd/Commissione delle Comunità europee, che annulla la decisione della Commissione 18 marzo 2004, con la quale essa rifiuta alla ricorrente l'accesso ad un documento relativo ad una riunione tenutasi nell'ambito del procedimento per inadempimento concernente le disposizioni britanniche applicabili alla vendita di birra proveniente da altri Stati membri in locali pubblici del Regno Unito — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 novembre 2007, causa T-194/04, Bavarian Lager/Commissione, in quanto annulla la decisione della Commissione 18 marzo 2004, recante rigetto di una domanda di accesso al verbale completo, contenente tutti i nomi, della riunione dell’11 ottobre 1996, e in quanto condanna la Commissione europea a sopportare le spese della The Bavarian Lager Co. Ltd, è annullata. |
2) |
Il ricorso della The Bavarian Lager Co. Ltd contro la decisione della Commissione 18 marzo 2004, recante rigetto di una domanda di accesso al verbale completo, contenente tutti i nomi, della riunione dell’11 ottobre 1996, è respinto. |
3) |
La The Bavarian Lager Co. Ltd è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento di impugnazione nonché di quello di primo grado. |
4) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio dell’Unione europea ed il Garante europeo della protezione dei dati sopporteranno le proprie spese. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-171/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 56 CE e 43 CE - Libera circolazione dei capitali - Azioni privilegiate («golden shares») dello Stato portoghese nella Portugal Telecom SGPS SA - Restrizioni all’acquisizione di partecipazioni e alla gestione di una società privatizzata - Provvedimento statale)
2010/C 234/05
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti, M. Teles Romão e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, e M. Gorjão Henriques, advogado)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Azioni privilegiate («golden shares») dello Stato portoghese nella società Portugal Telecom S.A.
Dispositivo
1) |
Mantenendo nella Portugal Telecom SGPS SA taluni diritti speciali quali quelli previsti nello statuto di detta società a favore dello Stato e di altri enti pubblici, attribuiti in relazione ad azioni privilegiate («golden shares») dello Stato nella Portugal Telecom SGPS SA, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 56 CE. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
(Causa C-194/08) (1)
(Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1-3 - Effetto diretto - Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro durante la gravidanza - Lavoratrice in congedo di maternità - Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia)
2010/C 234/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Susanne Gassmayr
Convenuto: Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 11, punti 1, 2 e 3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Effetto diretto — Diritto di una lavoratrice al pagamento, durante il periodo di divieto di attività lavorativa pre e/o post partum, di un’indennità non forfettaria per permanenza sul luogo di servizio e, all’occorrenza, prestazione di attività professionale al di fuori del normale orario di lavoro («Journaldienstzulage»)
Dispositivo
1) |
L’art. 11, punti 1-3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), ha effetto diretto e fa sorgere, in capo ai singoli, diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito tale direttiva nell’ordinamento nazionale o che l’ha recepita in modo non corretto, diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. |
2) |
L’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice gestante temporaneamente dispensata dal lavoro a causa della gravidanza abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio della gravidanza, con l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia. |
3) |
L’art. 11, punti 2 e 3, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice in congedo di maternità abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio del congedo in questione, con l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-334/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie dell’Unione - Rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione risorse proprie corrispondenti ad alcune autorizzazioni doganali illegittime - Forza maggiore - Comportamento fraudolento delle autorità doganali - Responsabilità degli Stati membri - Regolarità dell’iscrizione dei diritti accertati nella contabilità separata)
2010/C 234/07
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. Albenzio, avvocato dello Stato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 10 CE, dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42), nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 11) — Rifiuto di mettere a disposizione delle Comunità risorse proprie corrispondenti a talune autorizzazioni doganali irregolari
Dispositivo
1) |
Avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione Compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma
(Causa C-393/08) (1)
(Legislazione nazionale che disciplina gli orari di apertura e i giorni di chiusura delle farmacie - Esenzione - Potere decisionale delle autorità competenti)
2010/C 234/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrente: Emanuela Sbarigia
Convenuti: Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretazione degli artt. 49, 81-86, 152 e 153 CE — Normativa nazionale che disciplina gli orari ed i turni di chiusura delle farmacie — Divieto di poter rinunciare al turno di chiusura annuale e di poter superare il limite massimo di ore d’apertura previsto
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con decisione 21 maggio 2008 è irricevibile.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o luglio 2010 — Knauf Gips KG, già Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Commissione europea
(Causa C-407/08 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Cartongesso - Accesso al fascicolo - Elementi di prova a carico e a discarico - Nozione di «impresa» - Unità economica - Società responsabile per l’azione dell’unità economica - Argomento dedotto per la prima volta in sede giurisdizionale)
2010/C 234/09
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Knauf Gips KG, già Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, Rechsanwalte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Intesa sul mercato del cartongesso — Omessa considerazione della violazione dei diritti della difesa nel procedimento amministrativo — Violazione del principio «in dubio pro reo» — Considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, dei volumi d’affari di altre imprese che non costituiscono un’unità economica con la ricorrente
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips/Commissione, è annullata nella parte in cui imputa alla Knauf Gips KG la responsabilità per le azioni commesse dalle società appartenenti al gruppo Knauf. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
Il ricorso della Knauf Gips KG diretto all’annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE nei confronti di BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso), è respinto. |
4) |
Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio, mentre tutte le spese relative al giudizio di primo grado sono mantenute a carico della Knauf Gips KG. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ‘s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
(Causa C-428/08) (1)
(Proprietà industriale e commerciale - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Direttiva 98/44/CE - Art. 9 - Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica - Materiale che incorpora il prodotto - Tutela - Requisiti)
2010/C 234/10
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Monsanto Technology LLC
Convenute: Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
con l’intervento di: Stato argentino
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ‘s-Gravenhage — Interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13) — Portata della protezione conferita dal brevetto — Prodotto (sequenza DNA) che fa parte di un materiale (farina di soia) importato nell’Unione europea — Protezione assoluta conferita alla sequenza DNA dalla normativa nazionale — Brevetto concesso prima dell’adozione della direttiva — Artt. 27 e 30 dell’accordo TRIPs
Dispositivo
1) |
L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce una protezione dei diritti di brevetto in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, quando il prodotto brevettato è contenuto nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione per la quale è brevettato, che è stata invece svolta precedentemente nella pianta di soia da cui deriva per trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto dalla farina e immesso nella cellula di un organismo vivente, potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione. |
2) |
L’art. 9 della direttiva 98/44 opera un’armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene. |
3) |
L’art. 9 della direttiva 98/44 osta a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell’adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente. |
4) |
Gli artt. 27 e 30 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), sono irrilevanti ai fini dell’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 98/44. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-442/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Accordo di associazione CEE-Ungheria - Controllo a posteriori - Inosservanza delle norme d’origine - Decisione delle autorità dello Stato d’esportazione - Ricorso giurisdizionale - Missione di controllo della Commissione - Dazi doganali - Recupero a posteriori - Risorse proprie - Messa a disposizione - Interessi di mora)
2010/C 234/11
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)
Oggetto
Indampimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1) — Versamento tardivo di risorse proprie delle Comunità in caso di recupero a posteriori di dazi all’importazione e rifiuto di versare gli interessi di mora — Obbligo dello Stato membro di importazione di procedere senza indugio al recupero a posteriori dei dazi all’importazione relativi alle merci il cui certificato di origine sia stato dichiarato invalido dalle autorità dello Stato di esportazione — Obbligo dello Stato membro di importazione di versare gli interessi di mora dovuti in caso di contabilizzazione tardiva delle risorse proprie relative ai crediti doganali prescritti per effetto di inerzia delle autorità medesime durante i procedimenti giudiziari avviati nello Stato di esportazione ai fini dell’annullamento delle decisioni di dichiarazione di invalidità dei certificati di origine
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo lasciato prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento di una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, avendo versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo ed essendosi rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 6 e 9 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea hovrätt — Svezia) — Procedimenti penali a carico di Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)
(Cause riunite C-447/08 e C-448/08) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Gioco d’azzardo - Gestione di giochi d’azzardo attraverso Internet - Promozione di giochi organizzati in altri Stati membri - Attività riservate ad enti pubblici o senza scopo di lucro - Sanzioni penali)
2010/C 234/12
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea hovrätt
Imputati nei procedimenti principali
Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Svea hovrätt — Interpretazione degli artt. 12 CE, 43 CE, 49 CE e 54 CE — Legislazione nazionale che vieta, comminando sanzioni penali, lo svolgimento di attività promozionali per la partecipazione a lotterie soltanto quando dette lotterie siano organizzate in un altro Stato membro
Dispositivo
1) |
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati. |
2) |
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i giochi d’azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato membro con maggior severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso della normativa di cui trattasi nei procedimenti principali. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj
(Causa C-471/08) (1)
(Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Artt. 5, n. 2, e 11, punto 1 - Lavoratrice provvisoriamente assegnata ad un altro posto per il periodo della gravidanza - Assegnazione obbligatoria a causa dell’esistenza di un rischio per la sua sicurezza e per la sua salute o per quella del bambino - Retribuzione inferiore alla retribuzione media percepita prima di tale assegnazione - Precedente retribuzione composta da uno stipendio di base e da diverse integrazioni - Calcolo dello stipendio cui la lavoratrice gestante ha diritto per la durata della provvisoria assegnazione)
2010/C 234/13
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin käräjäoikeus
Parti
Ricorrente: Sanna Maria Parviainen
Convenuta: Finnair Oyj
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Helsingin käräjäoikeus — Interpretazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, VADD concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Hostess, che ha svolto mansioni di responsabile di cabina, trasferita a causa della sua gravidanza ad un lavoro a terra meno retribuito del posto che occupava prima del trasferimento — Mantenimento di una retribuzione equivalente alla retribuzione percepita prima del trasferimento
Dispositivo
L’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che una lavoratrice gestante che, in conformità all’art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, sia stata provvisoriamente assegnata, a causa della sua gravidanza, ad un posto nel quale essa svolge mansioni diverse rispetto a quelle che esercitava anteriormente all’assegnazione, non ha diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente a detta assegnazione. Oltre al mantenimento del suo stipendio di base, siffatta lavoratrice ha diritto, ai sensi di detto art. 11, punto 1, agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale, come le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali. Benché l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non osti all’utilizzo di un metodo di calcolo della retribuzione da versare a detta lavoratrice che sia fondato sul valore medio delle integrazioni collegate alle condizioni di lavoro di tutto il personale di bordo appartenente allo stesso scatto di stipendio durante un determinato periodo di riferimento, la mancata considerazione di detti elementi della retribuzione o di dette integrazioni deve essere considerata in contrasto con quest’ultima disposizione.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-526/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Ne bis in idem - Autorità di cosa giudicata - Artt. 226 CE e 228 CE - Art. 29 del regolamento di procedura - Lingua processuale - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Difformità delle misure nazionali rispetto alle norme disciplinanti i tempi, le condizioni e le tecniche di applicazione dei fertilizzanti ai terreni - Capacità minima di immagazzinamento dei liquami - Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida - Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi)
2010/C 234/14
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, N. von Lingen e B. Smulders, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente, P. Kinsch, avocat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione dei provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi interamente e correttamente agli artt. 4 e 5, in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punto 1, e III, n. 1, punto 1, con gli allegati II, parte A, punto 5, e III, n. 1, punto 2, con l’allegato II, parte A, punto 2, nonché con l’allegato II, parte A, punto 6, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) — Modalità, condizioni e periodi di spargimento dei concimi — Capacità minima di immagazzinamento dei liquami — Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida — Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi
Dispositivo
1) |
Avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi agli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, letti in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punti 1, 2, 5 e 6, e III, n. 1, punti 1 e 2, della medesima direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di quest’ultima. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
28.8.2010 |
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C 234/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Portakabin Limited, Portakabin B.V./Primakabin B.V.
(Causa C-558/08) (1)
(Marchi - Pubblicità su Internet a partire da parole chiave («keyword advertising») - Direttiva 89/104/CEE - Artt. 5-7 - Visualizzazione di annunci a partire da una parola chiave identica a un marchio - Visualizzazione di annunci a partire da parole chiave che riproducono un marchio con «piccoli errori» - Pubblicità per prodotti d’occasione - Prodotti fabbricati e messi in commercio dal titolare del marchio - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Apposizione di etichette recanti il nome del rivenditore e rimozione di quelle contenenti il marchio - Pubblicità, a partire da un marchio altrui, per prodotti d’occasione comprendenti, oltre a prodotti fabbricati dal titolare del marchio, prodotti di altra provenienza)
2010/C 234/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Portakabin Limited, Portakabin B.V.
Convenuta: Primakabin B.V.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 5, nn. 1, lett. a), e 5, 6, n. 1, lett. b) e c), e 7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’utilizzazione illecita del suo marchio — Uso — Nozione — Utilizzo del marchio come termine di ricerca al fine di effettuare una ricerca dei prodotti di tale marchio su Internet mediante un motore di ricerca — Visualizzazione di un link verso il sito Internet di un rivenditore dei prodotti del marchio
Dispositivo
1) |
L’art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia — a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo. |
2) |
L’art. 6 della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che, quando l’uso, da parte di inserzionisti, di segni identici o simili a marchi come parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet sia suscettibile di divieto ai sensi dell’art. 5 della medesima direttiva, tali inserzionisti non possono, di regola, avvalersi della deroga stabilita dall’art. 6, n. 1, di questa direttiva per sottrarsi al divieto stesso. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce delle circostanze proprie del caso di specie, se effettivamente non sussista alcun utilizzo dei segni in questione ai sensi del menzionato art. 6, n. 1, il quale possa ritenersi effettuato in conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. |
3) |
L’art. 7 della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia — a partire da un segno identico o simile a tale marchio, da lui scelto, senza il consenso del detto titolare, come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nello Spazio economico europeo da questi stesso o con il suo consenso, salvo che sussista un motivo legittimo, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della citata direttiva, idoneo a giustificare l’opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi. Il giudice nazionale, cui spetta valutare se sussista o no un motivo legittimo siffatto nella controversia sottoposta alla sua cognizione:
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28.8.2010 |
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C 234/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza
(Causa C-35/09) (1)
(Imposte indirette - Imposta sull’aumento del capitale sociale - Art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CEE - Normativa nazionale che impone la registrazione dell’atto di aumento del capitale sociale di una società - Obbligo solidale della società beneficiaria e del notaio - Mancanza di effettivo conferimento del capitale - Limitazione dei mezzi di prova)
2010/C 234/16
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuto: Paolo Speranza
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Delibera dell'assemblea di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni — Imposta sul relativo aumento di capitale — Normativa nazionale che impone l'obbligo di pagare l'imposta alla società che ha sottoscritto l'aumento di capitale e, solidalmente, al notaio
Dispositivo
1) |
Gli artt. 4, n. 1, lett c), e 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro designi la registrazione dell’atto di aumento del capitale di una società come l’elemento che precisa il momento in cui interviene il fatto generatore dell’imposta sui conferimenti, purché sia mantenuta la connessione fra la riscossione dell’imposta menzionata e il conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria. Se, al momento del rogito dell’atto di cui trattasi, il conferimento effettivo dei beni non è ancora stato operato e se non è certo che detto conferimento avverrà, lo Stato membro interessato non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui conferimenti fintantoché il conferimento in parola non rivesta carattere certo. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che restringe, dinanzi ai giudici tributari, i mezzi di prova della mancanza dell’effettivo conferimento per l’aumento di capitale deliberato da una società alla presentazione di una sentenza civile, passata in giudicato e che dichiara la nullità o annulla l’atto di registrazione, cosicché l’imposta sui conferimenti deve, in ogni caso, essere versata e il suo rimborso può avere luogo unicamente a fronte della produzione di tale sentenza civile. |
2) |
La direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto l’atto di aumento del capitale sociale, purché detto pubblico ufficiale disponga del diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti della società beneficiaria del conferimento. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-99/09) (1)
(Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 2002/22/CE - Art. 30, n. 2 - Portabilità dei numeri telefonici - Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione - Tariffa dovuta dal consumatore - Carattere dissuasivo - Considerazione dei costi)
2010/C 234/17
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Portabilità dei numeri telefonici — Obbligo per l’autorità di regolamentazione nazionale di prendere in considerazione, nell’esecuzione dell’obbligo di provvedere all’assenza di carattere dissuasivo del corrispettivo che il consumatore deve pagare per l’utilizzazione del servizio di portabilità, i costi sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per fornire tale servizio
Dispositivo
L’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), dev’essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori delle reti telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l’utilizzazione di detto servizio. Tuttavia, essa mantiene la facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat
(Causa C-233/09) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Differenza di trattamento a seconda del luogo di investimento o di collocamento)
2010/C 234/18
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) — Normativa nazionale concernente l’imposta sul reddito — Calcolo dei centesimi addizionali comunali sulla base dell’importo dell’imposta sul reddito — Ritenuta mobiliare liberatoria — Differenza di trattamento a seconda del luogo di investimento o di collocamento — Compatibilità con l’art. 56, n. 1, CE
Dispositivo
L’art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale contribuenti residenti in tale Stato membro, i quali percepiscano interessi o dividendi provenienti da collocamenti o da investimenti effettuati in un altro Stato membro, sono assoggettati ad un’imposta comunale addizionale qualora non abbiano scelto che tali redditi mobiliari siano loro versati da un intermediario stabilito nel loro Stato membro di residenza, mentre i redditi aventi stessa natura provenienti da collocamenti o da investimenti effettuati nel loro Stato membro di residenza, essendo assoggettati ad una ritenuta alla fonte, possono non essere dichiarati e, in tal caso, non sono soggetti a siffatta imposta.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamburg — Germania) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH
(Causa C-246/09) (1)
(Direttiva 2000/78/CE - Artt. 8 e 9 - Procedura nazionale finalizzata al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva - Termine per agire - Principi di equivalenza e di effettività - Principio di non riduzione del precedente livello di protezione)
2010/C 234/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Susanne Bulicke
Convenuta: Deutsche Büro Service GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Hamburg — Interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) nonché dei principi generali del diritto comunitario — Divieto di discriminazione in funzione dell'età all'assunzione — Disciplina nazionale che prevede un termine di due mesi a partire dal rifiuto della candidatura o dalla conoscenza della discriminazione per presentare il ricorso teso ad ottenere il risarcimento dei danni o un indennizzo
Dispositivo
1) |
Il diritto primario dell’Unione e l’art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma processuale nazionale secondo cui la vittima di una discriminazione nelle procedure di assunzione in ragione dell’età deve rivolgere all’autore di tale discriminazione un reclamo finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali entro un termine di due mesi, a condizione che:
Spetta al giudice nazionale verificare se tali due condizioni siano soddisfatte. |
2) |
L’art. 8 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma processuale nazionale, adottata al fine di attuare la direttiva, che abbia l’effetto di modificare una normativa precedente che prevede un termine per chiedere un risarcimento in caso di discriminazione fondata sul sesso. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport
(Causa C-343/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Validità - Direttiva 2009/30/CE - Art. 1, n. 8 - Direttiva 98/70/CE - Art. 8 bis - Inquinamento atmosferico - Combustibili - Utilizzo di additivi metallici nei combustibili - Tenore massimo di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) - Etichettatura - Valutazione di impatto - Errore manifesto di valutazione - Principio di precauzione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Certezza del diritto - Ricevibilità)
2010/C 234/20
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Afton Chemical Limited
Convenuta: Secretary of State for Transport
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, [che] modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140, pag. 88) — Validità per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura per i carburanti contenenti additivi metallici e per quanto concerne la fissazione di un valore limite per la presenza del metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) — Errore manifesto di valutazione — Violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di certezza del diritto
Dispositivo
Dall’esame delle questioni non è emerso nessun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, [che] modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, in quanto introduce un nuovo art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-363/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio - Protezione dei dati)
2010/C 234/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e F. Jimeno Fernández, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J. López-Medel Bascones, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) — Dati che accompagnano la domanda — Utilizzo e protezione dei dati — Riservatezza
Dispositivo
1) |
Mantenendo in vigore l’art. 38 della legge 20 novembre 2002, n. 43, in materia di tutela fitosanitaria (ley 43/2002 de sanidad vegetal), il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/15 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di E, F
(Causa C-550/09) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Artt. 2 e 3 - Iscrizione di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità implicati in atti terroristici - Trasmissione all’organizzazione, ad opera di suoi membri, di capitali provenienti da attività di raccolta di offerte e di vendite di pubblicazioni)
2010/C 234/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Imputati nella causa principale
E, F.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70) — Contestazione della validità, dinanzi al giudice nazionale, di una decisione del Consiglio che inserisce un’organizzazione nell’elenco previsto all'art. 2, n. 3, del regolamento citato, decisione non impugnata dall’organizzazione in questione — Ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento che prevedono il divieto di mettere risorse economiche a disposizione di un’organizzazione inserita in detto elenco — Trasferimento delle risorse economiche all’interno dell’organizzazione effettuato da soggetti che fanno parte di quest’ultima
Dispositivo
1) |
L’iscrizione del Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è invalida e pertanto non può contribuire a fondare alcuna condanna penale relativa ad una presunta violazione di detto regolamento, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 giugno 2007. |
2) |
L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 deve essere interpretato nel senso che ha ad oggetto il conferimento a una persona giuridica, a un gruppo o a un’entità figurante nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di detto regolamento, da parte di un membro di tale persona giuridica, di tale gruppo o di tale entità, di capitali, di altre attività finanziarie o di risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Doris Povse/Mauro Alpago
(Causa C-211/10 PPU) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Trasferimento illecito del minore - Provvedimenti provvisori che disciplinano il potere dei genitori di prendere decisioni relative al minore - Diritto di affidamento - Decisione che prescrive il ritorno del minore - Esecuzione - Competenza - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)
2010/C 234/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Doris Povse
Resistente: Mauro Alpago
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli artt. 10, lett. b), punto iv), 11, n. 8, 42, n. 2, e 47, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Sottrazione di minore — Competenza dei giudici di uno Stato membro a disporre il ritorno del minore in tale Stato nel caso in cui questi abbia risieduto per più di un anno in un altro Stato membro e i giudici del primo Stato, dopo la sottrazione del minore, abbiano emesso una decisione che attribuisce provvisoriamente la custodia del minore al genitore che lo ha sottratto — Possibilità di negare, nell’interesse del minore, l’esecuzione della decisione che ne ha disposto il ritorno nel primo Stato membro
Dispositivo
1) |
L’art. 10, lett. b), iv), del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003 n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che un provvedimento provvisorio non configura una «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi di tale disposizione e non può costituire il fondamento di un trasferimento di competenza ai giudici dello Stato membro verso il quale il minore è stato illecitamente trasferito. |
2) |
L’art. 11, n. 8, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che la decisione del giudice competente che disponga il ritorno del minore rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione anche qualora non sia preceduta da una decisione definitiva adottata dal medesimo giudice sul diritto di affidamento del minore. |
3) |
L’art. 47, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che una decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, che attribuisca un diritto di affidamento provvisorio e sia considerata esecutiva ai sensi della legge di tale Stato, non è opponibile all’esecuzione di una decisione certificata, emessa anteriormente dal giudice competente dello Stato membro di origine e con la quale era stato disposto il ritorno del minore. |
4) |
L’esecuzione di una decisione certificata non può essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, tale per cui l’esecuzione potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore. Un mutamento del genere dev’essere dedotto dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine, al quale dovrebbe essere presentata anche l’eventuale domanda di sospensione dell’esecuzione della sua decisione. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/17 |
Ordinanza della Corte 15 aprile 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA/Commissione europea, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Regno di Spagna
(Causa C-517/08 P) (1)
(Impugnazione - Direttiva 91/414/CEE - Non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della suddetta direttiva - Ritiro delle autorizzazioni di immissione in commercio - Impugnazione manifestamente infondata)
2010/C 234/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e N.B. Rasmussen, agenti), Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA) (rappresentante: D. Waelbroeck, avvocato), Regno di Spagna
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T-75/06, Bayer CropScience e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il n. C(2005) 4611] (GU L 317, pag. 25)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA e Aragonesas Agro SA sono condannate alle spese. |
3) |
European Crop Protection Association (ECPA) sopporta le proprie spese. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/17 |
Ordinanza della Corte 22 marzo 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM)/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
(Causa C-39/09 P) (1)
(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura della Corte - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane - Regime d’importazione di banane originarie dei paesi ACP nella Comunità - Danno asseritamente subito da un produttore indipendente - Inosservanza delle regole di concorrenza nel settore della politica agricola comune - Violazione dei principi generali del diritto, in particolare del principio della buona amministrazione - Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata)
2010/C 234/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (rappresentante: avv. A. Farache, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. De Gregorio Merino, E. Sitbon, agenti), Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart, agente)
Oggetto
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 13 novembre 2008, causa T-128/05, SPM/Consiglio e Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento della ricorrente inteso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a causa della normativa asseritamente illegittima adottata dal Consiglio e dalla Commissione in materia di importazione di banane nella Comunità — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Banane originarie dei paesi ACP — Danno asseritamente subito da un produttore indipendente — Inosservanza delle regole sulla concorrenza nel settore della politica agricola comune — Violazione dei principi generali del diritto e, in particolare, del principio della buona amministrazione
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
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C 234/18 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 26 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH
(Causa C-91/09) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Marchi - Internet - Pubblicità a partire da parole chiave («keyword advertising») - Visualizzazione di un annuncio del concorrente del titolare del marchio a partire dall’inserimento di una parola chiave identica a detto marchio - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. a))
2010/C 234/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Eis.de GmbH
Convenuta: BBY Vertriebsgesellschaft mbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof Karlsruhe — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1) — Iscrizione, presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca in internet, di un segno simile a un marchio d'impresa allo scopo di far apparire sullo schermo in modo automatico, digitando tale segno come parola chiave, pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il detto marchio è stato registrato («keyword advertising») — Mancanza di autorizzazione da parte del titolare del marchio — Qualificazione di siffatta utilizzazione del marchio d'impresa quale «uso» ai sensi della disposizione citata.
Dispositivo
L’art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia — a partire da una parola chiave identica a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/18 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 4 marzo 2010 — Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bayer AG
(Causa C-193/09 P) (1)
(Impugnazione - Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario ARCOL - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario CAPOL - Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso - Diritto al contraddittorio - Rischio di confusione - Grado minimo di somiglianza dei marchi richiesti - Rigetto per manifesta irrilevanza di elementi nuovi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso - Artt. 8, n. 1, lett. b), 61, n. 2, 63, n. 6, 73, seconda frase, e 74, n. 2, del regolamento n. 40/94)
2010/C 234/27
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kaul GmbH (rappresentante: avv. R. Kunze, Rechtsanwalt e solicitor)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider, agente), Bayer AG
Oggetto
Impugnazione presentata avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «CAPOL» per prodotti della classe 1, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 1o agosto 2007, procedimento R 782/2000-2, che respinge per la seconda volta il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione presentata nei confronti della domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo «ARCOL» per prodotti delle classi 1, 17 e 20, in seguito all’annullamento della decisione iniziale di rigetto dell’opposizione della terza commissione di ricorso tramite la sentenza C-29/05 P, UAMI/Kaul.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Kaul GmbH è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/19 |
Ordinanza della Corte 23 aprile 2010 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH
(Causa C-332/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio comunitario denominativo FLUGBÖRSE - Procedimento di nullità - Data pertinente per l’esame di una causa di nullità assoluta)
2010/C 234/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Altre parti nel procedimento: Frosch Touristik GmbH (rappresentante: avv. H. Lauf, Rechtsanwalt), DSR touristik GmbH
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 3 giugno 2009, causa T-189/07, Frosch Touristik/UAMI-DSR touristik (FLUGBÖRSE), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007, recante rigetto del ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo «FLUGBÖRSE» contro la decisione della divisione di annullamento che dichiara la nullità parziale di detto marchio — Determinazione della data pertinente per l’esame di una causa di nullità assoluta nell’ambito di un procedimento di nullità.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/19 |
Ordinanza della Corte 12 maggio 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
(Causa C-451/09 P) (1)
(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Prova dell’origine comunitaria dei prodotti pescati da una nave appartenente ad una società di diritto greco - Mancata adozione delle disposizioni che consentono alle autorità doganali degli Stati membri di accettare documenti emessi da uno Stato terzo, diversi dal documento T2M)
2010/C 234/29
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (rappresentanti: avv.ti N. Skandamis ed E. Perakis, dikigoroi)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti), Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B.-R. Killmann, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 settembre 2009, causa T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiglio e Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito della mancata adozione da parte del Consiglio e della Commissione delle disposizioni che consentono alle autorità doganali di uno Stato membro, nella fattispecie alle autorità doganali greche, di accettare come prova dell’origine comunitaria dei prodotti pescati da una nave greca appartenente alla ricorrente, documenti emessi da uno Stato terzo, diversi dal documento T2M previsto dal regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (GU 1993, L 253, pag. 1).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
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C 234/20 |
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2009 da Hubert Ségaud avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), 29 ottobre 2009, causa T-249/09, Ségaud/Commissione europea
(Causa C-514/09 P)
()
2010/C 234/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hubert Ségaud (rappresentante: avv. J.- P. Ekeu)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 21 maggio 2010, la Corte (Ottava sezione) ha respinto l’impugnazione ed ha condannato il sig. Ségaud alle spese.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) il 4 maggio 2010 — KHS AG/Winfried Schulte
(Causa C-214/10)
()
2010/C 234/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Hamm
Parti
Ricorrente: KHS AG.
Convenuto: Winfried Schulte.
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a norme e/o prassi nazionali, per le quali il diritto a ferie minime retribuite si estingue per decorrenza del periodo di riferimento e/o di riporto, anche nel caso in cui il lavoratore sia inabile al lavoro per un periodo più lungo(e tale protratta inabilità al lavoro comporti che egli possa maturare diritti a ferie minime per diversi anni, qualora la possibilità di riportare tali diritti non sia limitata nel tempo). In caso di soluzione negativa, se la possibilità di riporto debba sussistere per un periodo non inferiore ai 18 mesi.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 maggio 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV/Repubblica federale di Germania
(Causa C-244/10)
()
2010/C 234/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Mesopotamia Broadcast A/S METV
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
Si chiede una pronuncia della Corte di giustizia europea circa la questione se — ed eventualmente a quali condizioni — l’applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per violazione del principio della comprensione fra i popoli rientri nel settore coordinato dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE (1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE (2) e, pertanto, sia esclusa a norma dell’art. 2 bis della medesima.
(1) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 maggio 2010 — ROJ TV A/S/Repubblica federale di Germania
(Causa C-245/10)
()
2010/C 234/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: ROJ TV A/S
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
Si chiede una pronuncia della Corte di giustizia europea circa la questione se — ed eventualmente a quali condizioni — l’applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per violazione del principio della comprensione fra i popoli rientri nel settore coordinato dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE (1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE (2) e, pertanto, sia esclusa a norma dell’art. 2 bis della medesima.
(1) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 20 maggio 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-250/10)
()
2010/C 234/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Haltergemeinschaft LBL GbR
Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf
Questioni pregiudiziali
Se — fatta salva l’eventuale soluzione affermativa della prima questione sottoposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 1o dicembre 2009 (omissis) nell’ambito del procedimento di pronuncia pregiudiziale già pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-79/10 — l’esenzione ai sensi dell’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, debba essere concessa anche al locatore o al noleggiatore che ceda in noleggio o in locazione il proprio aeromobile includendo il carboturbo dal medesimo messo a disposizione (1).
(1) GU L 283, pag. 51.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Gorj (Romania) il 27 maggio 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-263/10)
()
2010/C 234/35
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Gorj
Parti
Ricorrente: Iulian Andrei Nisipeanu
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che le imposte interne discriminatorie da esso vietate includono anche la tassa regolamentata nella normativa romena con il decreto di urgenza del governo 25 aprile 2008, n. 50, per l’istituzione di una tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli, come modificato dai decreti di urgenza 8 dicembre 2008, n. 208, 11 dicembre 2008, n. 218, 19 febbraio 2009, n. 7, e 30 dicembre 2009, n. 117. |
2) |
Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea permetta alla Romania, tramite la normativa nazionale, di istituire con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, con decorrenza dal 1o luglio 2008, il criterio di «prima immatricolazione in Romania», come sancito dall’art. 4, lett. a, del decreto, e se detto criterio sia un requisito obiettivo conformemente alle disposizioni del Trattato. |
3) |
Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea autorizzi la Romania, in quanto Stato membro dell’Unione europea, ad applicare con decorrenza dal 1o luglio 2008 la tassa sull’inquinamento ai veicoli di occasione importati dall’Unione europea o provenienti da acquisto infracomunitario e immatricolati per la prima volta in Romania, esentandone i veicoli di occasione acquistati in Romania. |
4) |
Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea permetta alla Romania di concedere, conformemente alla legislazione citata, l’esenzione dal pagamento della tassa sull’inquinamento esclusivamente per gli «autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici e [per] tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell’Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009», e di non concederla alle autovetture nuove con caratteristiche diverse da quelle indicate. |
5) |
Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che consente alla Romania di proteggere l’industria automobilistica nazionale, giacché la tassa sull’inquinamento viene versata solamente per le autovetture di seconda mano importate e immatricolate dall’Unione europea o da acquisti infracomunitari, mentre non è dovuta per le autovetture di seconda mano già immatricolate in Romania e che sono oggetto di rivendita sul territorio di quest’ultima. |
6) |
Se le situazioni presentate costituiscano un’imposizione discriminatoria, vietata dalle disposizioni dell’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove il criterio di «prima immatricolazione in Romania» previsto dall’art. 4, lett. a, del decreto di urgenza del governo n. 50/2008 non possa ritenersi obiettivo in relazione al dichiarato scopo di istituire una tassa sull’inquinamento, con l’applicazione del principio «chi inquina paga», e qualora la tassa, collegata a tale criterio, protegga la produzione nazionale delle autovetture nuove nonché il mercato interno delle autovetture di seconda mano. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België il 31 maggio 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Stato belga
(Causa C-271/10)
()
2010/C 234/36
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State van België
Parti
Ricorrente: Cvba Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)
Convenuto: Stato belga
Questione pregiudiziale
Se l’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CE (1), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, attualmente divenuto art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE (2), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, disposizioni ai sensi delle quali almeno gli autori devono ricevere una remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, osti ad una disposizione nazionale che stabilisce a titolo di remunerazione un importo forfettario di EUR 1 all’anno per ogni adulto e di EUR 0,50 all’anno per ogni minorenne.
(1) GU L 346, pag. 61.
(2) GU L 376, pag. 28.
28.8.2010 |
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C 234/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 4 giugno 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz M. Wąsiewicz Spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Causa C-280/10)
()
2010/C 234/37
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz M. Wąsiewicz Spółka jawna
Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il soggetto passivo, nelle persone dei futuri soci, che sostenga spese di investimento prima della registrazione ufficiale della società come soggetto giuridico, nonché della registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, abbia il diritto, dopo avere effettuato la registrazione della società come soggetto giuridico, nonché la registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di usufruire, ai sensi dell’art. 9 e degli artt. 168 e 169 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (GU L 347, pag. 1, con modifiche), del diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte, occasionata dalle spese di investimento sostenute, funzionali all’esercizio dell’attività sociale soggetta ad imposizione; |
2) |
Se la fattura che documenta le spese d’investimento sostenute, emessa a nome dei soci e non della società, leda il principio di diritto comunitario che prevede la detrazione dell’imposta pagata a monte, occasionata dalle spese d’investimento sostenute di cui alla prima questione. |
(1) GU L 347, pag. 1.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/23 |
Impugnazione proposta il 4 giugno 2010 dalla PepsiCo, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 marzo 2010, causa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), PepsiCo, Inc.
(Causa C-281/10 P)
()
2010/C 234/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez, abogados, V. von Bomhard, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grupo Promer Mon Graphic SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale 18 marzo 2010, causa T-9/07; |
— |
statuire in via definitiva sulla controversia, respingendo le conclusioni proposte in primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale avrebbe violato l’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002 (1) per:
a) |
non aver tenuto conto dei vincoli gravanti sull’autore nella realizzazione del modello contestato; |
b) |
aver interpretato erroneamente la nozione di «utilizzatore informato» e il livello di attenzione di quest’ultimo; |
c) |
aver applicato criteri erronei nella sua valutazione dell’«impressione generale diversa»; |
d) |
aver effettuato un confronto dei disegni basato sui concreti prodotti di cui al fascicolo piuttosto che sui disegni risultanti nelle registrazioni; |
e) |
aver fondato il confronto su un travisamento dei fatti. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1)
28.8.2010 |
IT |
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C 234/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 7 giugno 2010 — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
(Causa C-282/10)
()
2010/C 234/39
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Maribel Dominguez
Convenuto: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o un mese) durante il periodo di riferimento. |
2) |
In caso di soluzione affermativa, se l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che istituisce un obbligo particolare per il datore di lavoro, in quanto sancisce il diritto a ferie retribuite a beneficio del lavoratore assente per ragioni di salute per una durata pari o superiore a un anno, imponga al giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia tra privati di escludere una disposizione nazionale contraria, che subordini in questo caso il diritto alle ferie annuali retribuite a un lavoro effettivo di almeno dieci giorni durante l’anno di riferimento. |
3) |
Se, dal momento che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE non opera alcuna distinzione tra i lavoratori la cui assenza dal lavoro durante il periodo di riferimento sia causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, incidente in itinere o malattia non professionale, i lavoratori abbiano diritto, in virtù di detta disposizione, a ferie retribuite di durata identica a prescindere dalla causa dell’assenza per motivi di salute, ovvero se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che non osta a che la durata delle ferie retribuite possa essere diversa a seconda della causa dell’assenza del lavoratore, visto che la legge nazionale prevede in certe condizioni una durata delle ferie annuali retribuite superiore a quella minima di quattro settimane prevista dalla direttiva. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 7 giugno 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A
(Causa C-283/10)
()
2010/C 234/40
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)
Convenuta: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A
Questione pregiudiziale
Se l’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1) vada interpretato nel senso che con «comunicazione al pubblico» si intende:
a) |
esclusivamente la comunicazione al pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, ovvero |
b) |
anche qualsiasi altra comunicazione di un’opera realizzata direttamente, rappresentata in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi modalità di esecuzione pubblica o di presentazione diretta dell’opera. |
In caso di soluzione affermativa della questione sub a), se ciò significhi che gli atti di comunicazione diretta delle opere al pubblico menzionati al punto b) non rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva ovvero che non costituiscono comunicazione al pubblico di un’opera, ma costituiscono atti di rappresentazione e/o esecuzione pubblica di un’opera ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. (i), della Convenzione di Berna.
In caso di soluzione affermativa della questione sub b), se l’art. 3, n. 1, della direttiva consenta la regolamentazione per legge, da parte degli Stati membri, di una gestione collettiva obbligatoria del diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, a prescindere dalla modalità di comunicazione, anche se tale diritto può essere gestito individualmente ed è gestito proprio in tal modo dagli autori, senza prevedere la possibilità, per gli autori, di escludere le loro opere dalla gestione collettiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Amares — Portogallo il 17 giugno 2010 — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA
(Causa C-299/10)
()
2010/C 234/41
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial de Amares
Parti
Ricorrente: Cristiano Marques Vieira.
Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA.
Questione pregiudiziale
Se, in caso di collisione tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui siano derivati danni fisici e materiali per uno dei conducenti (la persona lesa, che chiede il risarcimento ed è minorenne), non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di determinare una ripartizione della responsabilità per rischio (art. 506, nn. 1 e 2, del Codice civile) che si rifletta direttamente sulla quantificazione del risarcimento spettante alla persona lesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni fisiche subite, con conseguente riduzione proporzionale di tale importo, sia in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 3, n. 1, della prima direttiva (72/166/CEE) (1), con l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva (84/5/CEE) (2) e con l’art. 1 della terza direttiva (90/232/CEE) (3), nell’interpretazione di tali disposizioni accolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
(1) Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).
(2) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).
(3) Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 17 giugno 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
(Causa C-300/10)
()
2010/C 234/42
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Guimarães
Parti
Ricorrente: Vítor Hugo Marques Almeida
Convenuti: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
Questioni pregiudiziali
a) |
Se gli artt. 3, n. 1, della prima direttiva (72/166/CEE) (1), 2, n. 1, della seconda direttiva (84/5/CEE) (2), e 1 e 1 bis della terza direttiva (90/232/CEE) (3) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto civile nazionale (nella specie, gli artt. 503, n. 1, 504, 505 e 570 del Codice civile) preveda che, in caso di collisione tra veicoli — da cui siano derivati danni fisici per uno dei passeggeri (la persona lesa, che chiede il risarcimento) — che non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, il risarcimento spettante al suddetto passeggero deve essere negato o limitato poiché si ritiene che egli abbia concorso alla causazione del danno in quanto viaggiava nel posto contiguo a quello del conducente senza indossare la cintura di sicurezza, in violazione della normativa nazionale, |
b) |
considerato che è stato dimostrato che al momento della collisione tra i veicoli coinvolti il suddetto passeggero, a causa della collisione stessa e del fatto che non indossava la cintura di sicurezza, ha urtato violentemente il capo contro il parabrezza, infrangendolo e procurandosi profonde lacerazioni alla testa e al volto; |
c) |
e considerato che, poiché, alla data del sinistro, uno dei veicoli coinvolti non era coperto da assicurazione valida ed efficace in virtù di un contratto stipulato con un assicuratore, l’azione è diretta, oltre che contro l’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto, contro il proprietario del veicolo non assicurato, contro il suo conducente e contro il Fundo de Garantia Automóvel, i quali, trattandosi di responsabilità oggettiva, possono essere condannati in solido al risarcimento. |
(1) Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).
(2) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).
(3) Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/26 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-305/10)
()
2010/C 234/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e M. van Beek, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/47/CE è scaduto il 26 luglio 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, aveva omesso di comunicare le stesse alla Commissione.
(1) GU L 195, pag. 15.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Bacău (Romania) il 29 giugno 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e altri
(Causa C-310/10)
()
2010/C 234/44
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curte de Apel Bacău
Parti
Ricorrente: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
Convenuti: Ștefan Agafiței, Apetroaei Raluca, Bărbieru Marcel, Budeanu Sorin, Chiagă Luminița, Crăciun Mihaela, Curpăn Sorin-Vasile, Dabija Mihaela, Damian Mia-Cristina, Danalache Sorina, Dogaru Oana-Alina, Dorneanu Geanina, Galavan Adina-Cătălina, Grancea Gabriel, Radu (Hobjilă) Mădălina, Iacobuț Nicolae Cătălin, Lăcătușu Roxana, Lupașcu Sergiu, Maftei Smaranda, Mărmureanu Silvia, Oborocianu Maria, Panfil Simona, Pânzaru Oana-Georgeta, Păduraru Laurențiu, Pîrjol-Năstase Elena, Pocovnicu Ioana, Pușcașu Alina, Ștefănescu Cezar, Ștefănescu Roxana, Țimiraș Ciprian, Vintilă Cristina
Altre parti del procedimento: Tribunal Bacău, Curte de Apel Bacău, Ministerul Economiei si Finanțelor Publice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 15 della direttiva del Consiglio 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (1), e l’art. 17 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2) — entrambe trasposte nel diritto interno mediante l’OG (decreto governativo) n. 137/2000, come ripubblicata e modificata — ostino ad una normativa nazionale o ad una sentenza della Curte Constituțională (Corte costituzionale) che vieta alle autorità giurisdizionali nazionali di riconoscere ai ricorrenti discriminati il risarcimento dei danni materiali e/o morali ritenuto adeguato nei casi in cui il risarcimento del danno cagionato da una discriminazione attenga a diritti retributivi previsti dalla legge e concessi ad una categoria socio-professionale diversa da quella cui appartengono i ricorrenti. Si veda, in questo senso, le sentenze della Curte Constituțională 4 dicembre 2008, n. 1325, e 25 febbraio 2010, n. 146. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale sia tenuto ad attendere l’abrogazione o la modifica delle disposizioni di legge nazionali e/o un mutamento della giurisprudenza della Curte Constituțională, che siano, per ipotesi, in contrasto con le disposizioni comunitarie, oppure se tale giudice sia tenuto ad applicare in modo diretto e immediato alla causa dinanzi ad esso pendente le norme comunitarie così come eventualmente interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, disapplicando qualsiasi disposizione di legge nazionale o qualsiasi sentenza della Curte Constituțională in contrasto con le disposizioni comunitarie. |
(1) Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22).
(2) GU L 303, pag. 16.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 1o luglio 2010 — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet
(Causa C-316/10)
()
2010/C 234/45
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Danske Svineproducenter
Convenuto: Justitsministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il secondo comma dell’art. 249 CE e l’art. 37 del regolamento del Consiglio (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (1), sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, nonché l’art. 3, lett. f) e g), in combinato disposto con il Capo II, punti 1.1, lett. f) e 1.2, in combinato disposto con il Capo VII, Sezione D, dell’Allegato I del regolamento, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono autorizzati ad adottare norme nazionali che prevedano requisiti più dettagliati per l’altezza interna di trasporto, per l’altezza per ispezioni e per la densità di carico. |
(1) GU L 3, pag. 1
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/28 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-342/10)
()
2010/C 234/46
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti I. Koskinen e R. Lyal)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’Accordo SEE, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa in base alla quale i dividendi versati a fondi pensione esteri vengono tassati in modo discriminatorio; |
— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, la Finlandia tassa maggiormente i fondi pensione esteri, per quanto riguarda i dividendi da essi realizzati rispetto ai fondi finlandesi. I fondi pensione finlandesi vengono tassati sulla base di una normativa fiscale particolare (elinkeinoverolaki) [imposta sui redditi di impresa] e la loro aliquota di imposta è determinata in modo diverso da quella degli altri enti. Ai sensi dell’art. 6, lett. a), dell’elinkeinoverolaki solo il 75 % dei redditi derivanti dai dividendi è sottoposto a tassazione e, poiché l’aliquota per gli enti è del 26 %, quella effettivamente applicata a tali fondi è del 19,5 %. Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8, primo comma, n. 10, dell’elinkeinoverolaki, i fondi pensione finlandesi possono dedurre dall’imposta le spese e le perdite derivanti dalla realizzazione e dalla gestione delle entrate nonché le obbligazioni pensionistiche. Per contro, sui dividendi realizzati da fondi pensione dello stesso tipo esteri viene applicata un’imposta alla fonte per un’aliquota del 28 %. Per quanto riguarda i fondi pensione stabiliti negli altri Stati membri e la maggior parte dei fondi pensione degli Stati EFTA appartenenti al SEE, i dividendi vengono tassati con un’aliquota del 19,5 %, ma i fondi pensione esteri non sono autorizzati a procedere a detrazioni corrispondenti.
L’aliquota che in base al regime fiscale finlandese viene applicata ai dividendi da versare all’estero e la base imponibile più estesa utilizzata per tali dividendi danneggiano i fondi pensione esteri che offrono i loro servizi a clienti finlandesi, in quanto li collocano in una situazione concorrenziale sfavorevole. A causa del trattamento discriminatorio riservato ai fondi pensione esteri, i loro investimenti in società finlandesi divengono meno redditizi e interessanti e risultano inoltre pregiudicate le possibilità per le imprese finlandesi di ottenere un apporto di capitale attraverso i fondi pensione esteri. Pertanto, si tratta di una restrizione vietata ai sensi degli artt. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’Accordo SEE. Il trattamento discriminatorio riservato ai fondi pensione esteri non è giustificato da nessuno dei motivi addotti dalla Repubblica di Finlandia.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/29 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-343/10)
()
2010/C 234/47
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo assicurato:
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 91/271/CEE; |
— |
condannare Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In conformità dell’art. 3, n. 1 e dell’art. 4, n. 1, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 dovevano disporre di reti fognarie e sottoporre le acque reflue urbane ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente al più tardi entro il 31 dicembre 2000.
In conformità dell’art. 3, n. 2, della direttiva, le reti fognarie per le acque reflue urbane devono rispondere ai requisiti elencati nell’allegato I, sezione A.
Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l’art. 4 n. 1, della direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
Ai sensi dell’art. 4, n. 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti, previsti dall’allegato I, sezione B. L’allegato I, sezione B, rinvia a sua volta ai requisiti figuranti nella tabella 1 del medesimo allegato. Infine, i metodi per i controlli stabiliti nell’allegato 1, sezione D, consentono di garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B.
Per quanto riguarda i 38 agglomerati interessati del Regno di Spagna, non è stato garantito il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva.
(1) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 135, pag. 40).
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/29 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2010 dalla Claro. S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro, S.A./UAMI e Telefónica, S.A.
(Causa C-349/10 P)
()
2010/C 234/48
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Claro. S.A. (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Péréz-Gómez, abogados)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Telefónica, S.A.
Conclusioni della ricorrente
Accogliere il ricorso unitamente agli allegati, constatare la proposizione nei termini e nelle forme di legge del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09 e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunciare una sentenza di cassazione della sentenza impugnata, accogliendo le domande della Claro. S.A.
Motivi e principali argomenti
Errata interpretazione da parte del Tribunale del disposto dell’art. 59 del regolamento sul marchio comunitario. Nel ricorso, quale premessa, si sostiene, in contrasto con l’argomentazione del Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso), che la presentazione dell’atto di motivazione del ricorso non costituirebbe una condizione per la ricevibilità del ricorso stesso, quanto piuttosto un mero requisito a livello di adempimenti formali. Viene altresì asserito che il precedente errore di interpretazione commesso dal Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso) avrebbe comportato una violazione del principio di continuità funzionale fra le varie istanze dell’UAMI sancito dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/30 |
Ordinanza del presidente della Corte 25 febbraio 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-566/08) (1)
()
2010/C 234/49
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/30 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-572/08) (1)
()
2010/C 234/50
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/30 |
Ordinanza del presidente della Corte 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Ronald Seunig/Maria Hölzel
(Causa C-147/09) (1)
()
2010/C 234/51
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/31 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Evropaïki Dynamiki/AEE
(Causa T-331/06) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto dell’AEA - Prestazione di servizi di consulenza informatica - Rigetto dell’offerta - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Criteri d'attribuzione stabiliti nel capitolato d'oneri - Sottocriteri - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione)
2010/C 234/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)
Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (rappresentanti: M. Hofstötter, agente, assistito dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Richiesta di annullamento della decisione dell’AEA 14 settembre 2006, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nel contesto della procedura di gara d’appalto EEA/IDS/06/002, per la fornitura di servizi di consulenza informatica (GU S 118-125101), e che attribuisce l’appalto pubblico ad altri concorrenti
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/31 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — M/EMA
(Causa T-12/08 P-RENV-RX) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Riesame della sentenza del Tribunale - Causa matura per la decisione)
2010/C 234/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: M (Browbourne, Regno Unito) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (Rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea affinché quest’ultimo statuisca sulla domanda di risarcimento del danno morale che il sig. M. afferma di aver subìto. |
2) |
Le spese sono riservate. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/32 |
Sentenza del Tribunale 9 luglio 2010 — Exalation/UAMI (Vektor-Lycopin)
(Causa T-85/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Vektor-Lycopin - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 234/54
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Exalation Ltd (Ilford, Essex, Regno Unito) (rappresentante: K. Zingsheim, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2007 (procedimento R 1037/2007-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo Vektor-Lycopin.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Exalation Ltd è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/32 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Commissione/Putterie-De-Beukelaer
(Causa T-160/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Annullamento nel giudizio di primo grado del rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2005 - Disciplina applicabile - Rubrica “Potenziale” - Procedura di valutazione - Procedura di attestazione)
2010/C 234/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: C. Berardis-Kaiser e K. Hermann, agenti)
Altra parte nel procedimento: Françoise Putterie-De-Beukelaer (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. É. Boigelot)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F-31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 21 febbraio 2008, causa F-31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/32 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Trautwein/UAMI (Raffigurazione di un cane)
(Causa T-385/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un cane - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 234/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Czychowski, A. Nordemann e A. Dustmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 1734/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante un cane come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/33 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Trautwein/UAMI (Raffigurazione di un cavallo)
(Causa T-386/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un cavallo - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 234/57
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Czychowski, A. Nordemann e A. Dustmann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 luglio 2008 (procedimento R 1730/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante un cavallo come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/33 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione
(Causa T-396/08) (1)
(Aiuti di Stato - Aiuti destinati alla formazione - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato comune - Necessità dell’aiuto - Ricadute positive - Obbligo di motivazione)
2010/C 234/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Freistaat Sachsen (Germania) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Müller-Ibold e T. Graf)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. França, K. Gross e B. Martenczuk, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/34 |
Sentenza del Tribunale 9 luglio 2010 — Grain Millers/UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)
(Causa T-430/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GRAIN MILLERS - Nome commerciale nazionale anteriore Grain Millers e sua raffigurazione - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 234/59
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Grain Millers, Inc. (Eden Prairie, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L.-E. Ström)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Grain Miller GmbH Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. R. Böckenholt)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007-2), relativa all’opposizione tra la Grain Millers GmbH Co. KG e la Grain Millers, Inc.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Grain Millers, Inc. è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/34 |
Sentenza del Tribunale 9 luglio 2010 — Toqueville/UAMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)
(Causa T-510/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo TOCQUEVILLE 13 - Mancata osservanza del termine per la proposizione di un ricorso contro la decisione di decadenza - Domanda di restitutio in integrum - Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 234/60
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Toqueville Srl (Milano) (rappresentanti: avv.ti S. Bariatti, I. Palombella e E. Cucchiara)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Sempio, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marco Schiesaro (Limbiate) (rappresentanti: avv.ti A. Canella e D. Camaiora)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 agosto 2008 (procedimento R 829/2008-2), relativa alla domanda di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Toqueville Srl è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/35 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)
(Causa T-30/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo peerstorm - Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori PETER STORM - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Uso effettivo dei marchi anteriori - Artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009])
2010/C 234/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Engelhorn KGaA (Mannheim, Germania) (rappresentanti: W. Göpfert e K. Mende, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Outdoor Group (Northampton, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI 28 ottobre 2008 (procedimento R 167/2008-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Outdoor Group Ltd e la Engelhorn KGaA
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Engelhorn KGaA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla The Outdoor Group Ltd. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/35 |
Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Severnier/Commissione
(Causa T-368/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Dimissioni - Rifiuto della Commissione di accettare il ritiro delle dimissioni e di adire la commissione di invalidità - Termine per la presentazione del reclamo - Tardività - Assenza di errore scusabile)
2010/C 234/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Severnier (Parigi, Francia) (Rappresentanti: avv.ti É. Boigelot e L. Defalque)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 luglio 2009, causa F-62/08, Severnier/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Roberto Severnier sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/35 |
Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Deutsche Post/Commissione
(Causa T-570/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Ingiunzione di fornire informazioni - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2010/C 234/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Martenczuk, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante l’ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento sull’aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)]
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Deutsche Post AG è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/36 |
Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Germania/Commissione
(Causa T-571/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Ingiunzione di fornire informazioni - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2010/C 234/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Martenczuk, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento relativo all’aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/36 |
Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-166/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ordinanza di rinvio - Decisione non impugnabile - Ricorso per risarcimento danni - Fase precontenziosa del procedimento - Vizi di procedura - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2010/C 234/65
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F-70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/37 |
Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2010 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago)
(Causa T-349/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Scomparsa dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire)
2010/C 234/66
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (rappresentanti: avv.ti C. Hauer e C. Schumacher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 1o luglio 2009, (procedimento R 864/2008-4), relativa ad una procedura di decadenza tra la Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck e la PAGO International GmbH.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/37 |
Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2010 — Marcuccio/Corte di giustizia
(Causa T-401/09) (1)
(Ricorso di annullamento - Rigetto da parte della Corte di giustizia di una domanda di risarcimento danni - Ricorso per risarcimento danni - Notifica di un’impugnazione al precedente rappresentante legale del ricorrente - Assenza di pregiudizio - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)
2010/C 234/67
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentante: A. Placco, agente)
Oggetto
Da un lato, un ricorso di annullamento delle asserite decisioni della Corte di giustizia che hanno respinto la domanda di risarcimento del danno derivante da una pretesa irregolarità commessa al momento della notifica al sig. Luigi Marcuccio dell’impugnazione proposta nel contesto della causa T-20/09 P e, dall’altro, un ricorso per risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese. |
3) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Commissione europea. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/38 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2010 — Regione Puglia/Commissione
(Cause riunite T-84/10 R e T-223/10 R)
(Procedimento sommario - Decisione di riduzione di un concorso finanziario - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Mancanza di urgenza)
2010/C 234/68
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Regione Puglia (rappresentanti: sigg. F. Brunelli e A. Aloia, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: sig.re C. Cattabriga e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, da una parte, della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinata all’Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 (2000-2006), e, dall’altra, dell’ordine di pagamento che sarebbe contenuto nella nota di addebito del 26 febbraio 2010 emessa in seguito a questa decisione
Dispositivo
1) |
I procedimenti T-84/10 R e T-223/10 R sono riuniti ai fini della presente ordinanza. |
2) |
Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte. |
3) |
Le spese sono riservate. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/38 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 9 luglio 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commissione
(Causa T-177/10 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Tariffe preferenziali per la fornitura di energia elettrica - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Mancanza di urgenza)
2010/C 234/69
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, T. Müller-Ibold e F. Salerno)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 19 novembre 2009, C(2009) 8112 def., relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/38 |
Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Strålfors/UAMI (ID SOLUTIONS)
(Causa T-211/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Atto introduttivo del giudizio - Requisiti di forma - Manifesta irricevibilità)
2010/C 234/70
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. M. S. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2010 (procedimento R 1111/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo ID SOLUTIONS come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
2) |
La Strålfors AB sopporterà le proprie spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/39 |
Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Strålfors/UAMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)
(Causa T-212/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Atto introduttivo del giudizio - Requisiti di forma - Manifesta irricevibilità)
2010/C 234/71
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. S. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2010 (procedimento R 1112/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo IDENTIFICATION SOLUTIONS come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
2) |
La Strålfors AB sopporterà le proprie spese. |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/39 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Condé/Consiglio
(Causa T-210/10)
()
2010/C 234/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mamoudou Condé (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea nella parte che riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (1) nella parte in cui il ricorrente figura compreso nell’elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelate in applicazione dell’art. 6 del detto regolamento.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente con tre motivi deduce:
— |
violazione del diritto a un ricorso effettivo, poiché il ricorrente non è stato informato dei mezzi di ricorso a sua disposizione; |
— |
violazione dei diritti della difesa, poiché il ricorrente non è stato informato dei fatti addebitatigli; |
— |
violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà del ricorrente. |
(1) GU L 346, pag. 26.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/40 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2010 — Rungis express/UAMI — Žito (MARESTO)
(Causa T-243/10)
()
2010/C 234/73
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: RUNGIS express AG (Meckenheim, Germania) (rappresentante: avv. U. Feldmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ŽITO prehrambena industrija, d.d. (Liubiana, Slovenia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) 11 marzo 2010, procedimento R 691/2009-1; |
— |
respingere l’opposizione della parte convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo MARESTO per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: ŽITO prehrambena industrija, d.d.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: un marchio nazionale figurativo che rappresenta un cuoco e contiene l’elemento denominativo «M·A·E·S·T·R·O» per prodotti delle classi 29 e 30, un marchio nazionale figurativo contenente l’elemento denominativo «M·A·E·S·T·R·O» per prodotti delle classi 29, 30 e 43, e il marchio denominativo nazionale «BRAVO, MAESTRO!» per prodotti delle classi 29, 30 e 43
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto i marchi su cui si basa l’opposizione non avrebbero un carattere distintivo e/o sarebbero meramente descrittivi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
28.8.2010 |
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C 234/40 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2010 — France Télécom/Commissione
(Causa T-258/10)
()
2010/C 234/74
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti M. van der Woude e D. Gillet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione e |
— |
condannare la Commissione all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009, C(2009) 7426 def. (1), con cui si dichiara che l'indennità per oneri di pubblico servizio pari a EUR 59 milioni, concessa dalle autorità francesi a un consorzio di imprese finalizzato alla realizzazione e alla gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a super banda larga (progetto THD 92) nel dipartimento Hauts-de-Seine, non costituisce aiuto di Stato.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce due motivi relativi:
— |
a una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, poiché la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando i quattro criteri di cui alla sentenza Altmark alla fattispecie, dal momento che:
|
— |
a una violazione dell’art. 108, n. 2, TFUE, poiché la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente, non avviando il procedimento di indagine formale e privando in tal modo la ricorrente della possibilità di difendere la sua posizione quale terzo interessato. |
(1) Aiuto di Stato N 331/2008 — Francia.
28.8.2010 |
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C 234/41 |
Ricorso proposto il 8 giugno 2010 — Ax/Consiglio
(Causa T-259/10)
()
2010/C 234/75
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Thomas Ax (Neckargemünd, Germania) (rappresentante: avv. J. Baumann)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 11 maggio 2010, n. 407, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna il regolamento (UE) n. 407/2010 (1).
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, fra l’altro, che gli aiuti autorizzati con il regolamento impugnato violerebbero il divieto di rispondere e farsi carico degli impegni degli altri Stati membri previsto dall’art. 125 TFUE.
Peraltro, il regolamento n. 407/2010 non troverebbe fondamento giuridico nell’art. 122 TFUE. A tale riguardo, il ricorrente afferma che gli Stati membri colpiti dagli attacchi speculativi non sarebbero seriamente minacciati da gravi difficoltà ai sensi di tale disposizione. Inoltre le difficoltà conseguenti agli attacchi speculativi non deriverebbero da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo degli Stati membri.
(1) Regolamento (UE) del Consiglio 11 maggio 2010, n. 407, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118, pag. 1).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/42 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Land Wien/Commissione europea
(Causa T-267/10)
()
2010/C 234/76
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Land Wien (rappresentante: avv. W.-G.Schärf)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione 25 marzo 2010; |
— |
dichiarare che la Commissione europea ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), poiché non ha trasmesso al ricorrente tutti i documenti riguardanti la costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce da esso richiesti e, pertanto, si è astenuta dall’agire ai sensi dell’art. 265 TFUE, violando di conseguenza il n. 3 del regolamento n. 1049/2001; |
— |
condannare la Commissione a sopportare tutte le spese sostenute dal ricorrente, Land Wien, nel corso del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 25 marzo 2010 con cui è stata archiviata la procedura relativa alla sua denuncia contro il completamento delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce in Slovacchia. Inoltre il ricorrente censura il fatto che la Commissione non gli ha fatto pervenire tutti i documenti che aveva richiesto in merito alla costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce e, in tal modo, incorrendo in una carenza ai sensi dell’art. 265 del TFUE.
Il ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che la Commissione, con la sua decisione 25 marzo 2010, ha violato la direttiva 2003/35/CE (2) e il diritto fondamentale di cui all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per quanto riguarda la sua richiesta di informazioni, il ricorrente afferma che il trattamento inadeguato che le è stato riservato violerebbe l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, sarebbe stato violato l’art. 7 del regolamento n. 1049/2001.
Il ricorrente sostiene poi che, avendo omesso di agire secondo quanto richiesto nella denuncia e nella richiesta di informazioni, la Commissione ha altresì violato gli obblighi di agire previsti dal Trattato CEEA e precisati dalla sentenza della Corte di giustizia 27 ottobre 2009, causa C-115/08, ČEZ (non ancora pubblicata nella Raccolta).
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17).
28.8.2010 |
IT |
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C 234/42 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2010 — LIS/Commissione
(Causa T-269/10)
()
2010/C 234/77
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: LIS GmbH Licht Impex Service (Mettmann, Germania) (rappresentante: avv. K.P- Langenkamp)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare nulla la decisione della Commissione 12 aprile 2010 sulla base dell’art. 264 TFUE; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese, conformemente all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 12 aprile 2010, K(2010) 2198, con cui quest’ultima ha respintole domande della ricorrente di rimborso di dazi antidumping istituiti sull’importazione di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione, applicando l’art. 11, n. 8, del regolamento (CE) n. 384/96 (1), ha violato lo spirito e la ratio di tale normativa e non ha proceduto in modo logico.
A tal proposito essa sostiene altresì che nel caso specifico non si è mai verificata una situazione di dumping, in quanto il prezzo della produzione è inferiore al prezzo versato all’esportazione e lo stesso prodotto è stato successivamente offerto da un’impresa tedesca per un prezzo inferiore all’originario prezzo all’esportazione cinese.
Essa fa valere inoltre che la Commissione ha ignorato il fatto che i prodotti in questione non sono lampade a risparmio energetico ai sensi della misura.
Secondo la ricorrente, la classificazione del prodotto da parte delle autorità doganali tedesche, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione, non poteva essere contestata, dato che non vi era alcun’altra classificazione possibile per tale prodotto.
Peraltro, la Commissione avrebbe ignorato che nel caso specifico non sussisteva alcun rischio di danno per la Comunità, dato che le lampade in questione sono distribuite in Europa dalla sola ricorrente e manca quindi un altro produttore da tutelare.
Essa sostiene infine che non può essere rilevante, per diritto al rimborso, il fatto che non è venuto meno il margine di dumping; piuttosto, sarebbe decisivo il fatto che non vi è mai stato un margine di dumping.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)
28.8.2010 |
IT |
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C 234/43 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Suez Environnement e Lyonnaise des eaux France/Commissione
(Causa T-274/10)
()
2010/C 234/78
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Suez Environnement Company (Parigi, Francia) e Lyonnaise des eaux France (Parigi) (rappresentanti: avv.ti P. Zelenko e O. d’Ormesson)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
— |
Annullare la decisione d’ispezione impugnata e/o il mandato d’ispezione 6 aprile 2010; |
— |
Annullare ogni azione intrapresa che trae origine dalle ispezioni condotte sulla base di detta decisione o di detto mandato irregolari; |
— |
Ordinare, in particolare, la restituzione di tutti i documenti sequestrati nell’ambito delle ispezioni effettuate, pena l’annullamento da parte del Tribunale della futura decisione nel merito della Commissione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 23 marzo 2010 C(2010) 1984/4 che ordina alla Suez Environnement nonché a tutte le imprese da essa controllate, compresa la Lyonnaise des eaux France, di sottoporsi ad un’ispezione in forza dell’art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, adottata nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE, relativo ai mercati di fornitura dei servizi di acqua e di smaltimento delle acque reflue (1).
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti con tre motivi deducono:
— |
violazione dei diritti e libertà fondamentali e in particolare del diritto al rispetto del domicilio, poiché alle ricorrenti non è stata notificata un’autorizzazione giudiziaria nazionale e sono state così private di ogni garanzia fondamentale, come la possibilità di adire un giudice nel corso dello svolgimento delle ispezioni e di esperire i mezzi di ricorso ordinari avverso una siffatta autorizzazione; |
— |
violazione del principio di proporzionalità, poiché la decisione di ispezione ha una durata illimitata e dispone di un campo di applicazione estremamente ampio; |
— |
il fatto che il mandato d’ispezione che accompagna la decisione d’ispezione non presenta sufficienti garanzie d’imparzialità e obiettività, essendo stati designati agenti della Commissione che hanno in precedenza esaminato informazioni riservate trasmesse dalla ricorrente Lyonnaise des eaux France alla Commissione nell’ambito di una notifica di una concentrazione. |
(1) Caso COMP/B-1/39.756.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/44 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — mPAY24 GmbH/UAMI — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)
(Causa T-275/10)
()
2010/C 234/79
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: mPAY24 GmbH Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti Dr. H.G. Zeiner e S. Di Natale)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2010, procedimento R 1102/2008-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese; e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, qualora intervenga nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MPAY 24» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36 e 38 — Domanda di marchio comunitario n. 2601656.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il richiedente la dichiarazione di nullità fonda la sua richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione derivanti dagli artt. 52, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b, 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e, di conseguenza, annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario registrato.
Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 7, n. 1, lett. b) e 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che quanto previsto in tali articoli fosse applicabile al marchio comunitario controverso. In particolare, la prima commissione di ricorso: 1) ha erroneamente riformato la precedente decisione della seconda commissione di ricorso del 21 aprile 2004, riguardante la stessa materia e fondata sugli stessi motivi; e 2) ha erroneamente dichiarato che il marchio comunitario controverso ha carattere descrittivo per i prodotti e servizi di cui trattasi ed è privo di qualsiasi carattere distintivo.
La ricorrente rileva, con il secondo motivo, che la decisione impugnata non è conforme alle previsioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, giacché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato nullo il marchio comunitario controverso per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, e 38 esclusivamente sulla base di presupposti discutibili e non confermati.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/45 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — El Coto De Rioja/UAMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)
(Causa T-276/10)
()
2010/C 234/80
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Coto De Rioja, S.A. [Oyón (Alava), Spagna] (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz, J. Villamor Muguerza)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: María Álvarez Serrano [Gomariz Leiro (Orense), Spagna].
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 aprile 2010, nel procedimento R 1020/2008-4 e, di conseguenza, dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 2 631 828, per beni della classe 33, che contiene l’elemento denominativo «COTO DE GOMARIZ», e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo «COTO DE GOMARIZ» (domanda di registrazione n. 2 631 828), per beni della classe 33 «vini».
Titolare del marchio comunitario: sig.ra María Alvarez Serrano.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: EL COTO DE RIOJA S.A.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio comunitario denominativo «COTO DE IMAZ» (n. 339 333), per beni delle classi 29, 32 e 33; marchio comunitario denominativo «EL COTO» (n. 339 408), per beni delle classi 29, 32 e 33; e marchi notori spagnoli «EL COTO» e «COTO DE IMAZ», per «vini».
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario impugnato.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di nullità.
Motivi dedotti: Errata applicazione dell’art. 52, n. 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del medesimo regolamento.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/45 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2010 — K-Mail Order/UAMI — IVKO (MEN’Z)
(Causa T-279/10)
()
2010/C 234/81
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: K-Mail Order GmbH & Co. KG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: avv. T. Zeiher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH (Baar-Wanderath, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 marzo 2010, nel procedimento R 746/2009-1; |
— |
accogliere l’opposizione proposta avverso la registrazione del marchio comunitario contestato, e in subordine, rinviare il caso alla commissione di ricorso affinché decida ex novo; |
— |
condannare la parte soccombente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo MEN’Z per prodotti appartenenti alle classi 9, 14 e 18.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la denominazione sociale «WENZ» usata in Germania nella normale prassi commerciale per prodotti delle classi 14, 18 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, in combinato disposto con l’art. 41, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) e dell’art. 76, n. 1, in quanto la denominazione sociale della ricorrente ha rilevanza non puramente locale.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/46 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (ANEURYSMCONTROL)
(Causa T-280/10)
()
2010/C 234/82
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1432/2009-4. |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANEURYSMCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/47 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (APPETITECONTROL)
(Causa T-281/10)
()
2010/C 234/83
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1433/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «APPETITE CONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/47 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (STOMACONTROL)
(Causa T-282/10)
()
2010/C 234/84
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1435/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «STOMACONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/48 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (BMICONTROL)
(Causa T-283/10)
()
2010/C 234/85
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1435/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «BMICONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/48 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (IMPLANTCONTROL)
(Causa T-284/10)
()
2010/C 234/86
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1438/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IMPLANTCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/49 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (CHEMOCONTROL)
(Causa T-285/10)
()
2010/C 234/87
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1444/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHEMOCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/49 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Unilever España e Unilever N.V./UAMI — «Med Trans» G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)
(Causa T-287/10)
()
2010/C 234/88
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unilever España e Unilever N. V. (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. C. Prat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:«Med Trans» G. Poulias-S. Brakatselos A.E. (Patra, Grecia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 aprile 2010, procedimento R 1020/2009-2; |
— |
chiedere alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di continuare ad esaminare le prove, valutando l’applicabilità degli artt. 8, n. 1, lett. b), 8, n. 4, e 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario (RMC); |
— |
in subordine, modificare la decisione controversa e decidere del merito della causa; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MED FRIGO S.A.» per prodotti e servizi della classe 39
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «FRIGO», registrato in Spagna con il n. 112534 per prodotti della classe 30; il marchio figurativo «Frigo», registrato in Spagna con il n. 123204 per prodotti della classe 30; il marchio figurativo «Frigo», registrato in Spagna con il n. 434378 per prodotti della classe 30; il marchio figurativo «Frigo», registrato in Spagna con il n. 767539 per prodotti della classe 30; il marchio figurativo «Frigo», registrato in Spagna con il n. 2148274 per prodotti della classe 30; il marchio denominativo «FRIGO S.A.», registrato in Spagna con il n. 60893 per designare «attività di produzione e trasformazione di gelati e prodotti caseari».
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione della regola 19, n. 2, lett. a), ii, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto tutte le prove necessarie dell’esistenza, validità e ambito della tutela del marchio anteriore su cui l’opposizione si fonda; violazione della regola 19, n. 3, in combinato disposto con la regola 98, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che le traduzioni prodotte dalla ricorrente non fossero sufficientemente chiare e ben strutturate.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/50 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2010 — Sports Warehouse/UAMI (TENNIS WAREHOUSE)
(Causa T-290/10)
()
2010/C 234/89
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sports Warehouse GmbH (Schutterwald, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 aprile 2010 (procedimento R 1259/2009-1); |
— |
accogliere la domanda di registrazione 7536899 «TENNIS WAREHOUSE»; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TENNIS WAREHOUSE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 25, 28 e 35.
Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nella misura in cui il marchio è privo di carattere descrittivo ed ha ignorato l’imperativo di disponibilità, nonché violazione dell’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/51 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2010 — Martin/Commissione
(Causa T-291/10)
()
2010/C 234/90
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anne Martin (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: U. O'Dwyer, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione implicita della Commissione 20 aprile 2010 che respinge la domanda di conferma relativa all’accesso ai documenti, formulata dalla ricorrente il 4 marzo 2010; |
— |
ordinare alla Commissione di conformarsi al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 (1), relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, entro i termini ritenuti appropriati dal Tribunale; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, in conformità dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione implicita della Commissione 20 aprile 2010, con la quale quest’ultima ha omesso di pronunciarsi espressamente, entro il 20 aprile 2010, sulla domanda di conferma relativa all’accesso ai documenti, presentata dalla ricorrente al segretariato generale della Commissione in base all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, nella quale la ricorrente reiterava la propria domanda iniziale di accesso ai documenti formulata il 22 dicembre 2009.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
L’omessa adozione da parte della Commissione di una decisione entro il termine del 20 aprile 2010, impostale dal regolamento n. 1049/2001, costituisce un rigetto implicito della domanda di conferma relativa all’accesso ai documenti, presentata dalla ricorrente il 4 marzo 2010, e viola l’art. 8, n. 1, di detto regolamento e l’art. 296 TFUE per non aver motivato adeguatamente il rigetto.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/51 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Camara/Consiglio
(Causa T-295/10)
()
2010/C 234/91
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kerfalla Person Camara (rappresentante: avv. J.-C. Tchikaya)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea, nella parte che riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (1), nella parte in cui egli figura incluso nell’elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati in applicazione dell’art. 6 del detto regolamento.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente con tre motivi deduce:
— |
errore manifesto di valutazione, in quanto il ricorrente figura nell’elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati; |
— |
violazione dell’art. 215, n. 3 del TFUE, in quanto il regolamento impugnato non contiene garanzie giuridiche, in particolare procedurali; |
— |
violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in quanto il regolamento impugnato violerebbe i) il principio di non discriminazione, mantenendo il nome del ricorrente nell’elenco delle persone sanzionate in ragione della loro origine sociale, ii) il diritto di difesa, non prevedendo una procedura per comunicare al ricorrente gli elementi addebitatigli, iii) il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, non avendo il Consiglio informato le ricorrenti dei mezzi di ricorso e iv) il diritto di proprietà del ricorrente. |
(1) GU L 346, pag. 26.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/52 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Babcock Noell/Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
(Causa T-299/10)
()
2010/C 234/92
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Babcock Noell GmbH (Würzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Werner e C. Ebrecht)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare le decisioni della convenuta 1o luglio 2010, nella gara di appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG), recanti l’esclusione dalla gara delle offerte della ricorrente — quattro offerte separate per i lotti A, B, C e D; |
— |
annullare la decisione della convenuta 2 luglio 2010, nella gara di appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG), di aggiudicazione del contratto all’offerente vincitore; |
— |
ordinare alla convenuta di revocare la gara d’appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) e di bandire una nuova gara d’appalto per la fornitura a ITER di avvolgimenti toroidali per bobine; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce sette motivi.
In primo luogo, essa afferma che le decisioni con cui sono state escluse le sue offerte dalla gara per non conformità con il capitolato d’oneri violano il principio della parità di trattamento e sono viziate da un manifesto errore di valutazione, in quanto le offerte non comporterebbero sostanziali modifiche («45 deviazioni») al modello di contratto, come affermato dalla convenuta, bensì conterrebbero di fatto solo un elenco con varie proposte di punti che dovrebbero essere negoziati. Inoltre, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato i principi di buona prassi amministrativa e di trasparenza adottando tali decisioni.
In secondo luogo, a giudizio della ricorrente le decisioni impugnate violano il principio generale della parità di trattamento di tutti gli offerenti in quanto la convenuta, nel corso della gara d’appalto, non avrebbe rimediato alla circostanza che l’offerente vincitore godeva di un significativo vantaggio informativo al momento della stesura della sua offerta, in conseguenza del fatto che esso aveva eseguito lavori per la convenuta e per altri organismi prima della gara d’appalto. Inoltre, le decisioni impugnate violerebbero il principio di trasparenza, in quanto la convenuta non avrebbe messo a disposizione della ricorrente tutte le informazioni relative alle circostanze e agli elementi di fatto alla base della sua decisione di non rivelare importanti informazioni per la valutazione dell’esistenza di un vantaggio informativo dell’offerente vincitore.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate violano l’art. 84, lett. a), del regolamento finanziario (1), in quanto l’offerente vincitore si trovava in una situazione di conflitto di interessi in relazione al contratto oggetto della gara di appalto.
In quarto luogo, la ricorrente lamenta che le decisioni impugnate violano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 100, n. 2, lett. h), delle regole di attuazione (2), in quanto la decisione della convenuta di aggiudicare i contratti nella gara d’appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) è stata adottata in esito ad una procedura aperta, invece che ad una procedura di dialogo competitivo o ad una procedura negoziata.
In quinto luogo, le decisioni impugnate violerebbero l’art. 23, n. 2, della direttiva 2004/18/CE (3) (applicabile per analogia alla gara d’appalto in oggetto), dato che i termini e le condizioni impiegati nel modello di contratto del capitolato d’oneri nella gara sarebbero contrari al diritto spagnolo applicabile e avrebbero l’effetto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura alla concorrenza degli appalti pubblici.
In sesto luogo, la ricorrente afferma che, usando criteri vaghi e non chiari ne capitolato d’oneri, la convenuta ha violato il principio di trasparenza e trasgredito l’art. 116, n.1, delle regole di attuazione.
Infine, a suo giudizio la convenuta ha violato i principi di trasparenza e di parità di trattamento applicando nel capitolato d’oneri per la gara in oggetto criteri di aggiudicazione vaghi, non trasparenti, che non fanno riferimento all’oggetto del contratto, bensì alla qualifica ed alla selezione degli offerenti.
(1) Decisione del Consiglio di direzione dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione 22 ottobre 2007, recante il regolamento finanziario.
(2) Decisione del Consiglio di direzione dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione 22 ottobre 2007, recante regole di attuazione del regolamento finanziario (in prosieguo: «regole di attuazione»).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU 2004, L 134, pag. 114.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/53 |
Ordinanza del Tribunale 29 giugno 2010 — Bavaria/Consiglio
(Causa T-178/06) (1)
()
2010/C 234/93
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/53 |
Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2010 — Torres/UAMI — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)
(Causa T-286/07) (1)
()
2010/C 234/94
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/54 |
Ordinanza del Tribunale 29 giugno 2010 — Gourmet Burger Kitchen/UAMI (GOURMET BURGER KITCHEN)
(Causa T-115/08) (1)
()
2010/C 234/95
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/54 |
Ordinanza del Tribunale 13 luglio 2010 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione
(Causa T-121/09) (1)
()
2010/C 234/96
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/54 |
Ordinanza del Tribunale 30 juin 2010 — Centraal bureau voor de statistiek/Commissione
(Causa T-361/09) (1)
()
2010/C 234/97
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/54 |
Ordinanza del Tribunale 5 luglio 2010 — Prionics/Commissione e EFSA
(Causa T-112/10) (1)
()
2010/C 234/98
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/55 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Bergström/Commissione
(Causa F-64/06) (1)
(Funzione pubblica - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado al momento dell’assunzione - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli - Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)
2010/C 234/99
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e J. Feld, successivamente avv.ti T. Bontinck e S. Woog)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I Šulce, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione dell’APN 10 agosto 2005 con cui il ricorrente, agente temporaneo e vincitore del concorso generale COM/A/3/02, è stato nominato funzionario con inquadramento nel grado A*6, scatto 2, in applicazione delle disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 165 del 15.7.2006, pag. 36.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/55 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Lesniak/Commissione
(Causa F-67/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti su una lista di riserva precedentemente all’entrata in vigore del nuovo statuto - Regole transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione - Inquadramento nel grado in applicazione di nuove norme meno favorevoli - Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell’allegato XII dello Statuto)
2010/C 234/100
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Šulce, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2005, recante nomina del ricorrente, all’epoca agente temporaneo di grado A*10, 2° scatto, e vincitore del concorso esterno PE/99/A, come funzionario in prova di grado A*6, 2° scatto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 178 del 29/7/06, pag. 43.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/56 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Kurrer/Commissione
(Causa F-139/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli - Artt. 5, n. 4, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)
2010/C 234/101
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Simm, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione della Commissione, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2006, con la quale il ricorrente, agente temporaneo inquadrato nel grado A7 (divenuto poi A*8) e vincitore del concorso generale COM/A/3/03, è stato nominato funzionario con inquadramento nel grado A*6, secondo scatto, in applicazione delle disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto, e senza il mantenimento dei punti di promozione accumulati in qualità di agente temporaneo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 20 del 27.01.07, pag. 39.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/56 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (seduta plenaria) 5 maggio 2010 — Bouillez e a./Consiglio
(Causa F-53/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2007 - Interesse ad agire - Decisione di promozione - Elenco dei funzionari promossi - Esame comparativo dei meriti - Criterio del livello delle responsabilità attribuite - Domanda di annullamento delle decisioni di promozione - Ponderazione degli interessi)
2010/C 234/102
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Eliza Niniou e Maria-Béatrice Postiglione Branco (Schaerbeek, Belgio e Kraainem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente T. Bontinck e S. Woog, successivamente T. Bontinck e S. Greco, avocats)
e
Maria De Jesus Cabrita e Marie-France Liegard, funzionari del Consiglio dell’Unione europea (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. Lhoëst, successivamente N. Lhoëst e L. Delhaye, avocats)
Oggetto
L’annullamento delle decisioni dell’APN di non promuovere i ricorrenti al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007.
Dispositivo
1) |
Le decisioni con le quali il Consiglio dell’Unione europea ha negato la promozione ai sigg. Bouillez e Van Neyghem e alla sig.ra Wagner-Leclercq al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007 sono annullate. |
2) |
Per il resto il ricorso proposto dai sigg. Bouillez e Van Neyghem e dalla sig.ra Wagner-Leclercq è respinto. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
Le intervenienti sopportano le proprie spese. |
(1) GU C 183 del 19.07.2008, pag. 35.
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/57 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 24 febbraio 2010 — P/Parlamento
(Causa F-89/08) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Parlamento europeo - Licenziamento - Perdita di fiducia)
2010/C 234/103
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: P (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr, A. Lukošiūtė e R. Ignătescu, agenti)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento di licenziare il ricorrente con un preavviso di tre mesi e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 44 del 21.2.2009, pag. 74.
28.8.2010 |
IT |
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C 234/57 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 24 febbraio 2010 — Menghi/ENISA
(Causa F-2/09) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Licenziamento al termine del periodo di prova - Molestie psicologiche)
2010/C 234/104
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Italia) (rappresentanti: L. Defalque, avocat)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (rappresentanti: E. Maurage, agente, assistito da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
L’annullamento della decisione di non confermare il contratto del ricorrente dopo il periodo di prova, nonché la domanda di risarcimento del danno finanziario e morale subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Le parti sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 55 del 07.03.2009, pag. 53.
28.8.2010 |
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C 234/57 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 maggio 2010 — Maxwell/Commissione
(Causa F-55/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Comando nell’interesse del servizio - Aspettativa per motivi personali - Spese di alloggio e scolastiche - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità per illecito - Arricchimento senza causa)
2010/C 234/105
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente durante il periodo di aspettativa presa per esercitare le funzioni di «EU Senior Adviser» presso l’Organizzazione coreana per lo sviluppo energetico, danno risultante dal mancato rimborso delle spese di alloggio e scolastiche
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Maxwell è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 180 del 1.8.2009, pag. 64.
28.8.2010 |
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C 234/58 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 22 giugno 2010 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-78/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Rifusione delle spese - Eccezione di ricorso parallelo - Irricevibilità manifesta)
2010/C 234/106
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese processuali sostenute nella causa T-18/04, alle quali la convenuta è stata condannata con sentenza del 10 giugno 2008. Dall’altro, domanda di risarcimento del danno subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Marcuccio è manifestamente irricevibile. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 312 del 19.12.2009, pag. 43.
28.8.2010 |
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C 234/58 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2010 — Arango Jaramillo e a./BEI
(Causa F-34/10)
()
2010/C 234/107
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lussemburgo, Lussemburgo) e a. (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni della BEI di aumentare i contributi dei ricorrenti al sistema delle pensioni, nonché il risarcimento del danno morale da essi subito.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare le decisioni della Banca europea per gli investimenti risultanti dal foglio paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2010, con le quali sono stati aumentati i contributi di questi ultimi al sistema delle pensioni, mediante l’aumento, da un lato, della base di calcolo (stipendio sottoposto a trattenuta) di detti contributi, nonché, dall’altro, del coefficiente di calcolo, espresso in percentuale del detto stipendio sottoposto a trattenuta; |
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condannare la Banca al versamento di un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale subito dai ricorrenti; |
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condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese. |