ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.051.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 51

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
27 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2010/C 051/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 37 del 13.2.2010

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 051/02

Causa C-284/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

2

2010/C 051/03

Causa C-294/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari e di prodotti a duplice uso, civile e militare)

3

2010/C 051/04

Causa C-372/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

3

2010/C 051/05

Causa C-387/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature per usi tanto civili che militari)

4

2010/C 051/06

Causa C-409/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

5

2010/C 051/07

Causa C-461/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

5

2010/C 051/08

Causa C-239/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

6

2010/C 051/09

Causa C-45/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (Direttiva 2003/6 — Abuso di informazioni privilegiate — Uso di informazioni privilegiate — Sanzioni — Presupposti)

6

2010/C 051/10

Causa C-227/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Eva Martín Martín/EDP Editores SL (Direttiva 85/577/CEE — Art. 4 — Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Diritto di recesso — Obbligo d’informazione da parte del commerciante — Nullità del contratto — Misure appropriate)

7

2010/C 051/11

Causa C-248/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1774/2002 — Artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10-15, 17, 18 e 26 — Sottoprodotti di origine animale — Rifiuti — Sotterramento senza pretrattamento — Mancanza di controlli ufficiali — Installazioni che garantiscono la sicurezza della gestione dei sottoprodotti di origine animale — Azienda — Assenza di riconoscimento — Incenerimento di materiali specifici a rischio — Assenza di procedimenti adeguati]

8

2010/C 051/12

Causa C-305/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche [Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18 — Nozioni di imprenditore, fornitore e prestatore di servizi — Nozione di operatore economico — Università e istituti di ricerca — Raggruppamento (consorzio) costituito da università e amministrazioni pubbliche — Preminente finalità statutaria non lucrativa — Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico]

8

2010/C 051/13

Causa C-376/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano (Appalti pubblici di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Artt. 43 CE e 49 CE — Principio della parità di trattamento — Consorzi d’imprese — Divieto di partecipazione allo stesso appalto, in modo concorrente, di un consorzio stabile e di una società facente parte dello stesso)

9

2010/C 051/14

Cause riunite da C-410/08 a C-412/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Voci 1515, 1517, 2106 e 3004 — Capsule di gelatina — Oli di pesce, di germe di grano e di nigella — Nozione di imballaggio)

9

2010/C 051/15

Causa C-455/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Appalti pubblici di forniture e lavori — Procedura di ricorso contro una decisione di aggiudicazione dell’appalto — Garanzia di un ricorso efficace — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti scartati e la firma del contratto relativo a tale appalto)

10

2010/C 051/16

Causa C-505/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

11

2010/C 051/17

Causa C-586/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca (Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento di diplomi — Nozione di professione regolamentata — Selezione di un numero predeterminato di persone attraverso una valutazione comparativa che attribuisce un titolo di limitata validità temporale — Idoneità scientifica nazionale — Docente universitario)

11

2010/C 051/18

Causa C-120/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Nozioni di deposito sotterraneo, gas di discarica ed eluito — Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche — Omessa trasposizione entro il termine impartito per quanto riguarda la regione Vallonia)

12

2010/C 051/19

Cause riunite C-450/07 e C-451/07: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

12

2010/C 051/20

Causa C-281/08 P: Ordinanza della Corte 24 novembre 2009 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Legittimazione ad agire di un parlamento regionale)

13

2010/C 051/21

Causa C-353/08: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA/Ministero della Salute, Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4, n. 1 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

13

2010/C 051/22

Causa C-553/08 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2009 — Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Manpower Inc. [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 — Domanda di dichiarazione di nullità — Impugnazione incidentale — Marchio comunitario denominativo MANPOWER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso]

14

2010/C 051/23

Cause riunite C-561/08 P e C-4/09 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2009 — Commissione europea/Gerasimos Potamianos (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos/Commissione europea (C-4/09 P) (Impugnazione — Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato — Atto che arreca pregiudizio)

15

2010/C 051/24

Causa C-85/09 P: Ordinanza della Corte 29 ottobre 2009 — Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Commissione (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Domanda di risarcimento del danno subito in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione nell’applicazione della direttiva 93/42/CEE — Assenza di nesso di casualità tra le omissioni dedotte ed il danno subito dalla ricorrente nella commercializzazione di termometri digitali difettosi — Ricorso manifestamente infondato)

15

2010/C 051/25

Causa C-143/09: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Adesione all’Unione europea — Direttiva 2002/22/CE — Applicazione nel tempo — Competenza della Corte)

16

2010/C 051/26

Causa C-198/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — IFB Stroder Srl/Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

16

2010/C 051/27

Causa C-333/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud’hommes de Caen — Francia) — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria della Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Rinvio pregiudiziale — Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — Principio di parità di trattamento — Licenziamento per motivi economici — Mancanza di collegamento con il diritto comunitario — Manifesta incompetenza della Corte)

17

2010/C 051/28

Causa C-443/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza (Italia) il 13 novembre 2009 — C.C.I.A.A. di Cosenza/Grillo Star srl Fallimento

18

2010/C 051/29

Causa C-504/09 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009, causa T-183/07, Polonia/Commissione

18

2010/C 051/30

Causa C-517/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Superieur de l'audiovisuel — Collège d'autorisation et de contrôle l’11 dicembre 2009 — S.A. TRL Belgium (già S.A. TVI)

19

2010/C 051/31

Causa C-522/09: Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Romania

20

2010/C 051/32

Causa C-525/09: Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

21

2010/C 051/33

Causa C-526/09: Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

21

2010/C 051/34

Causa C-529/09: Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Spagna

21

2010/C 051/35

Causa C-531/09: Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

22

2010/C 051/36

Causa C-532/09 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2009 da Vladimir Ivanov avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 settembre 2009, causa T-166/08, Ivanov/Commissione

22

2010/C 051/37

Causa C-533/09: Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

23

2010/C 051/38

Causa C-538/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

23

2010/C 051/39

Causa C-539/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

24

2010/C 051/40

Causa C-540/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten il 21 dicembre 2009 — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket.

24

2010/C 051/41

Causa C-544/09 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2009 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 6 ottobre 2009, causa T-21/06, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

25

2010/C 051/42

Causa C-553/09 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 dalla BCS SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 28 ottobre 2009, causa T-137/08, BCS SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

26

2010/C 051/43

Causa C-40/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

27

2010/C 051/44

Causa C-466/08: Ordinanza del presidente della Corte 17 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

27

2010/C 051/45

Causa C-544/08: Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 4 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica Ceca

27

2010/C 051/46

Causa C-548/08: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

28

2010/C 051/47

Causa C-15/09: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 26 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

28

2010/C 051/48

Causa C-42/09: Ordinanza del presidente della Corte 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana

28

2010/C 051/49

Causa C-171/09: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

28

2010/C 051/50

Causa C-183/09: Ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

28

2010/C 051/51

Causa C-184/09: Ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

28

2010/C 051/52

Causa C-192/09: Ordinanza del presidente della Corte 11 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi bassi

28

2010/C 051/53

Causa C-206/09: Ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

29

2010/C 051/54

Causa C-207/09: Ordinanza del presidente della Corte 7 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica slovacca

29

2010/C 051/55

Causa C-220/09: Ordinanza del presidente della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

29

2010/C 051/56

Causa C-252/09: Ordinanza del presidente della Corte 19 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

29

 

Tribunale

2010/C 051/57

Cause riunite T-355/04 e T-446/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 gennaio 2010 — Co-Frutta/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al mercato europeo d’importazione delle banane — Diniego implicito d’accesso seguito da un diniego esplicito — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Rispetto dei termini — Previo accordo dello Stato membro — Obbligo di motivazione]

30

2010/C 051/58

Causa T-252/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 2010 — Sungro e a./Consiglio e Commissione [Responsabilità extracontrattuale — Politica agricola comune — Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone — Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 — Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte — Nesso causale]

30

2010/C 051/59

Causa T-460/07: Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2010 — Nokia/UAMI — Medion (LIFE BLOG) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LIFE BLOG — Marchio nazionale denominativo anteriore LIFE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diniego parziale di registrazione]

31

2010/C 051/60

Causa T-355/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 gennaio 2010 — De Fays/Commissione (Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Congedi — Congedo di malattia — Assenza ingiustificata constatata a seguito di un controllo medico — Imputazione sulla durata del congedo ordinario — Perdita del beneficio della retribuzione)

31

2010/C 051/61

Causa T-254/08: Ordinanza del Tribunale 22 dicembre 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve/Commissione (Presunte violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE — Denuncia — Ricorso per carenza — Presa di posizione da parte della Commissione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere)

32

2010/C 051/62

Causa T-71/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 gennaio 2010 — Química Atlântica/Commissione (Ricorso per carenza — Presa di posizione — Ricorso per il risarcimento del danno — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità)

32

2010/C 051/63

Causa T-95/09 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale 15 gennaio 2010 — United Phosphorus/Commissione (Procedura d’urgenza — Direttiva 91/414/CEE — Decisione riguardante la mancata iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 — Proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione)

32

2010/C 051/64

Causa T-446/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 8 gennaio 2010 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione (Procedimento sommario — Programma Life — Rimborso di una parte delle somme versate — Ordine di recupero — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Circostanze eccezionali — Assenza di urgenza)

33

2010/C 051/65

Causa T-464/09: Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Commissione europea/New Acoustic Music e Anna Hildur Hildibrandsdottir

33

2010/C 051/66

Causa T-486/09: Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Polonia/Commissione

34

2010/C 051/67

Causa T-498/09 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2009 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2009, causa F-102/07, Kerstens/Commissione

35

2010/C 051/68

Causa T-502/09: Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Inovis/UAMI — Sonaecom (INOVIS)

35

2010/C 051/69

Causa T-503/09: Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

36

2010/C 051/70

Causa T-505/09: Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

36

2010/C 051/71

Causa T-506/09: Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

37

2010/C 051/72

Causa T-513/09: Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Baena Grupo/UAMI — Neuman e Galdeano del Sel (disegni o modelli)

37

2010/C 051/73

Causa T-514/09: Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 — De Post/Commissione

38

2010/C 051/74

Causa T-515/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 21 dicembre 2009 avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/08, Marcuccio/Commissione

39

2010/C 051/75

Causa T-516/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 21 dicembre 2009 avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/07, Marcuccio/Commissione

40

2010/C 051/76

Causa T-517/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Alstom/Commissione

40

2010/C 051/77

Causa T-519/09: Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Toshiba/Commissione

41

2010/C 051/78

Causa T-521/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Areva T&D/Commissione

42

2010/C 051/79

Causa T-522/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Gemmi Furs/UAMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)

43

2010/C 051/80

Causa T-523/09: Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

44

2010/C 051/81

Causa T-524/09: Ricorso proposto il 24 dicembre 2009 — Meredith/UAMI (BETTER HOMES AND GARDENS)

44

2010/C 051/82

Causa T-528/09: Ricorso proposto il 30 dicembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Consiglio

45

2010/C 051/83

Causa T-2/10: Ricorso presentato il 5 gennaio 2010 — De Lucia/UAMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

45

2010/C 051/84

Causa T-4/10: Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Al Saadi/Commissione

46

2010/C 051/85

Causa T-6/10: Ricorso presentato l'11 gennaio 2010 — Sviluppo Globale/Commissione

47

2010/C 051/86

Causa T-219/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2009 — Balfe e a./Parlamento

48

2010/C 051/87

Causa T-245/09: Ordinanza del Tribunale 5 gennaio 2010 — Shell Hellas/Commissione

48

2010/C 051/88

Causa T-251/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 gennaio 2010 — Société des Pétroles Shell/Commissione

48

2010/C 051/89

Causa T-438/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009 — Serifo/Commissione e Agenzia esecutiva Istruzione, audiovisivi e cultura

48

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/1


2010/C 51/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 37 del 13.2.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 24 del 30.1.2010

GU C 11 del 16.1.2010

GU C 312 del 19.12.2009

GU C 297 del 5.12.2009

GU C 282 del 21.11.2009

GU C 267 del 7.11.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-284/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

2010/C 51/02

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä, E. Bygglin, J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato), Repubblica portughese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale bellico e di prodotti a duplice uso, militare e civile

Dispositivo

1)

La Repubblica di Finlandia, avendo applicato all’importazione di attrezzature militari un’esenzione da dazi doganali negli anni 1998-2002, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario e, conseguentemente, della tariffa doganale comune, e inoltre, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le corrispondenti risorse proprie, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005.


27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-294/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari e di prodotti a duplice uso, civile e militare)

2010/C 51/03

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Ström van Lier, P. Dejmek e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Kruse e A. Falk, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: M. Lumma, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale bellico e di prodotti a duplice uso, militare e civile

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, avendo omesso di accertare ed eseguire il pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1o gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, inerenti all’importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare, nonché avendo omesso di pagare gli interessi di mora conseguenti al non avvenuto pagamento alla Commissione di dette risorse proprie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, sino al 31 maggio 2000 e, a partire da questa stessa data, dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Danimarca sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 3.9.2005.


27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-372/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

2010/C 51/04

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, G. Wilms, D. Triantafyllou e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, agente, C. von Donat, Rechtsanwalt)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: E. Bygglin e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie relative all’importazione di materiale militare nel periodo 1o gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


27.2.2010   

IT

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C 51/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-387/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature per usi tanto civili che militari)

2010/C 51/05

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, L. Visaggio e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.M. Mamouna, A. Samoni Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 26 CE e di varie disposizioni della normativa doganale [art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), e le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) 22 maggio 2000, n. 1150 (GU L 130, pag. 1)] — Importazione in franchigia doganale di materiale per usi militari e civili — Rifiuto di calcolare le somme che avrebbero dovuto essere percepite e messe a disposizione delle risorse proprie delle Comunità

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiali utilizzabili per usi tanto civili che militari nel periodo 1o gennaio 1999 — 31 dicembre 2002 e avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi di mora dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, da un lato, dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall’altro, degli artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006.


27.2.2010   

IT

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C 51/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-409/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

2010/C 51/06

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, D. Triantafyllou, H. Støvlbæk e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione e franchigia doganale di materiale bellico

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


27.2.2010   

IT

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C 51/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-461/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

2010/C 51/07

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, G. Wilms, D. Triantafyllou e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca. (rappresentanti: J. Molde, J. Bering Liisberg e B. Weis Fogh, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: E. Bygglin e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale di guerra

Dispositivo

1)

Il Regno di Danimarca, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione europea delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1o gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare esente da dazi doganali, nonché avendo rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento di dette risorse proprie alla Commissione europea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a decorrere dalla medesima data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2)

Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

3)

La Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 48 del 25.2.2006.


27.2.2010   

IT

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C 51/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-239/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

2010/C 51/08

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e delle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione con franchigia dalla dogana degli equipaggiamenti militari — Rifiuto di calcolare le somme che avrebbero dovuto essere percepite e messe a disposizione delle risorse proprie delle Comunità

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1o gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

(Causa C-45/08) (1)

(Direttiva 2003/6 - Abuso di informazioni privilegiate - Uso di informazioni privilegiate - Sanzioni - Presupposti)

2010/C 51/09

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck

Convenuta: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione degli artt. 2 e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16) e dell’art. 1 della direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE (GU L 339, pag. 70) — Uso di informazioni privilegiate — Armonizzazione massima che non consente agli Stati membri alcuna discrezionalità quanto alla definizione di abuso di informazioni privilegiate — Sanzioni che possono essere imposte — Condizioni

Dispositivo

1)

L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione. La questione se detta persona abbia violato il divieto dell’abuso di informazioni privilegiate deve essere analizzata alla luce della finalità di tale direttiva, la quale consiste nel tutelare l’integrità dei mercati finanziari e nel rafforzare la fiducia degli investitori, che riposa, in particolare, sulla garanzia che questi ultimi saranno posti su un piano di parità e tutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate.

2)

L’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 deve essere interpretato nel senso che il vantaggio economico risultante da un abuso di informazioni privilegiate può costituire un elemento pertinente ai fini della determinazione di una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. Il metodo di calcolo di tale vantaggio economico e, in particolare, la data o il periodo da prendere in considerazione rientrano nel diritto nazionale.

3)

L’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 deve essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro, salvo le sanzioni amministrative previste da tale disposizione, ha previsto la possibilità d’infliggere una sanzione finanziaria penale, nella valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo della sanzione amministrativa non occorre tenere conto della possibilità e/o del livello di un’eventuale sanzione penale ulteriore.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


27.2.2010   

IT

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C 51/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Eva Martín Martín/EDP Editores SL

(Causa C-227/08) (1)

(Direttiva 85/577/CEE - Art. 4 - Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Diritto di recesso - Obbligo d’informazione da parte del commerciante - Nullità del contratto - Misure appropriate)

2010/C 51/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Salamanca

Parti

Ricorrente: Eva Martín Martín

Convenuta: EDP Editores SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Salamanca — Interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Artt. 3 CE, 95 CE e 153 CE — Art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto di revoca — Obbligo del commerciante di fornire determinate informazioni — Misure di tutela del consumatore in caso di inadempimento — Nullità del contratto e competenza del giudice nazionale

Dispositivo

L’art. 4 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali non osta a che un giudice nazionale dichiari d’ufficio la nullità di un contratto rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva a causa della circostanza che il consumatore non era stato informato del suo diritto di recesso, anche qualora detta nullità non sia mai stata fatta valere dal consumatore dinanzi ai giudici nazionali competenti.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


27.2.2010   

IT

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C 51/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-248/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1774/2002 - Artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10-15, 17, 18 e 26 - Sottoprodotti di origine animale - Rifiuti - Sotterramento senza pretrattamento - Mancanza di controlli ufficiali - Installazioni che garantiscono la sicurezza della gestione dei sottoprodotti di origine animale - Azienda - Assenza di riconoscimento - Incenerimento di materiali specifici a rischio - Assenza di procedimenti adeguati)

2010/C 51/11

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos, S. Charitaki, E.-M. Mamouna e I. Chalkias, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, 5, n. 2, 10-15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1) — Sotterramento dei sottoprodotti di origine animale senza pretrattamento — Mancanza di controlli ufficiali

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo applicato né imposto correttamente il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per quanto riguarda il sotterramento in discariche senza pretrattamento, l’assenza di controlli ufficiali, il riconoscimento delle installazioni per la gestione dei sottoprodotti di origine animale e l’incenerimento di materiali specifici a rischio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10-15, 17, 18 e 26 del regolamento n. 1774/2002.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


27.2.2010   

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C 51/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche

(Causa C-305/08) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18 - Nozioni di «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» - Nozione di «operatore economico» - Università e istituti di ricerca - Raggruppamento («consorzio») costituito da università e amministrazioni pubbliche - Preminente finalità statutaria non lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico)

2010/C 51/12

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

Convenuta: Regione Marche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, del servizio di acquisizione di rilievi geofisici, di enti senza finalità di lucro, bensì di ricerca, quali le Università

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi.

2)

La direttiva 2004/18 dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto considerato.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


27.2.2010   

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C 51/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

(Causa C-376/08) (1)

(Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Artt. 43 CE e 49 CE - Principio della parità di trattamento - Consorzi d’imprese - Divieto di partecipazione allo stesso appalto, in modo concorrente, di un «consorzio stabile» e di una società facente parte dello stesso)

2010/C 51/13

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl

Convenuto: Comune di Milano

con l’intervento di: Bora Srl Construzioni edili, Unione consorzi stabili Italia (UCSI), Associazione nazionale imprese edili (ANIEM)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 39, 43, 49 e 81 CE e dell’art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Normativa nazionale che prevede l’esclusione automatica delle imprese appartenenti ad un gruppo di operatori economici, in caso di partecipazione alla procedura di quest’ultimo.

Dispositivo

Il diritto comunitario dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che dispone, in occasione della procedura di assegnazione di un appalto pubblico il cui importo non raggiunge la soglia di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ma che riveste un interesse transfrontaliero certo, l’esclusione automatica dalla partecipazione a detta procedura e l’irrogazione di sanzioni penali contro tanto un consorzio stabile quanto le imprese che ne sono membri, quando queste ultime hanno presentato offerte concorrenti a quella di detto consorzio nell’ambito dello stesso procedimento, anche qualora l’offerta di detto consorzio non sia stata presentata per conto e nell’interesse di tali imprese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


27.2.2010   

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C 51/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

(Cause riunite da C-410/08 a C-412/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Voci 1515, 1517, 2106 e 3004 - Capsule di gelatina - Oli di pesce, di germe di grano e di nigella - Nozione di «imballaggio»)

2010/C 51/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Swiss Caps AG

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg– Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Voci 1517 (Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516) e 2106 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) — Punto A, par. 5, lett. b), del titolo primo e della prima parte dell’allegato I — Classificazione tariffaria di un preparato di olio di pesce con aggiunta di vitamina E, contenuto in capsule composte da gelatina, glicerina ed acqua — Nozione di imballaggio

Dispositivo

La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, deve essere interpretata nel senso che:

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 600 mg di olio di pesce concentrato pressato a freddo e 22,8 mg di vitamina E concentrata, in una confezione consistente in un involucro composto da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata e aventi una funzione di complemento alimentare;

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 580 mg di olio di germe di grano in una confezione consistente in un involucro composto da 250 mg di granulato di amido e aventi una funzione di complemento alimentare;

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 500 mg di olio di nigella pressato a freddo, 38,7 mg di olio di soia, 18,8 mg di vitamina E, 16 mg di burro concentrato, 10 mg di lecitina, 8,2 mg di cera, 8 mg di calcio pantotenato, 0,2 mg di acido folico e 0,11 mg di biotina in una confezione consistente in un involucro composto da 313,97 mg di decotto di gelatina (47,3 % di gelatina, 17,2 % mg di glicerina, 35,5 % di acqua), da 4,3 mg di pasta composta per il 50 % da diossido di titanio e per il 50 % da glicerina nonché da 1,73 mg di pasta composta per il 25 % da lacca giallo chinolina e per il 75 % da glicerina e aventi una funzione di complemento alimentare

rientrano nella voce 2106 di detta nomenclatura combinata.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.

GU L 327 del 20.12.2008.


27.2.2010   

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C 51/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-455/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE - Appalti pubblici di forniture e lavori - Procedura di ricorso contro una decisione di aggiudicazione dell’appalto - Garanzia di un ricorso efficace - Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti scartati e la firma del contratto relativo a tale appalto)

2010/C 51/15

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Violazione degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Obbligo di prevedere nel diritto nazionale una procedura di ricorso rapida ed efficace che consenta ad un offerente scartato di ottenere l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto — Termini di ricorso

Dispositivo

1)

Avendo adottato l’art. 49 dello Statutory Instrument n. 329 del 2006 e l’art. 51 dello Statutory Instrument n. 50 del 2007, l’Irlanda ha definito le regole che disciplinano la notifica agli offerenti delle decisioni di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nonché delle motivazioni di tali decisioni in modo tale che, al momento in cui gli offerenti sono pienamente informati delle ragioni del rigetto della loro offerta, il termine di sospensione che precede la conclusione del contratto può essere già scaduto e, così facendo, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 7 febbraio 2009.


27.2.2010   

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C 51/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-505/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2010/C 51/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Adam, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e N. Graf Vitzthum, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, o non avendole comunicate integralmente alla Commissione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 24.01.2009.


27.2.2010   

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C 51/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca

(Causa C-586/08) (1)

(Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento di diplomi - Nozione di «professione regolamentata» - Selezione di un numero predeterminato di persone attraverso una valutazione comparativa che attribuisce un titolo di limitata validità temporale - Idoneità scientifica nazionale - Docente universitario)

2010/C 51/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrente: Angelo Rubino

Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. c), CE e 47 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali — Disciplina nazionale che non consente il riconoscimento della qualifica professionale di professore universitario ottenuta in un altro Stato membro

Dispositivo

La circostanza che l’accesso ad una professione sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Tuttavia, gli artt. 39 CE e 43 CE impongono che le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell’ambito di tale procedura.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


27.2.2010   

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C 51/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-120/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluito» - Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche - Omessa trasposizione entro il termine impartito per quanto riguarda la regione Vallonia)

2010/C 51/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione completa in diritto vallone dell’art. 2, lett. f), j) e k), e dell’Allegato III, punto 4, lett. C), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluito» — Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto alla trasposizione, per quanto riguarda la regione Vallonia, dell’art. 2, lett. f), j) e k), e dell’Allegato III, punto 4, lett. C), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


27.2.2010   

IT

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C 51/12


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Cause riunite C-450/07 e C-451/07) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano - Art. 4 - Blocco dei prezzi - Riduzione dei prezzi)

2010/C 51/19

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrenti: Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)

Convenuti: Agenzia italiana del Farmac (AIFA), Ministero della Salute

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Medicinali soggetti a un blocco dei prezzi — Modalità di una eventuale riduzione dei prezzi

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.

4)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa.

5)

L’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per un’impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;

essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di questo tipo, e

la partecipazione concreta dell’impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro, nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano insufficienti.


(1)  GU C 297 del 8.12.2007.


27.2.2010   

IT

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C 51/13


Ordinanza della Corte 24 novembre 2009 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-281/08 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Legittimazione ad agire di un parlamento regionale)

2010/C 51/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: S. R. Laskowski, Privatdozentin, J. Caspar, Professor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008, causa T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di accordare al ricorrente l'accesso al documento 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, il quale contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo — Legittimazione ad agire di un parlamento regionale — Diritto al contraddittorio — Nozione di «persona giuridica» di cui all'art. 230, quarto comma, CE

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il Landtag Schleswig-Holstein è condannato alle spese.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


27.2.2010   

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C 51/13


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA/Ministero della Salute, Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-353/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano - Art. 4, n. 1 - Blocco dei prezzi - Riduzione dei prezzi)

2010/C 51/21

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrenti: A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA

Convenuti: Ministero della Salute, Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

nei confronti di: Bracco SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Medicinali assoggettati a blocco dei prezzi — Modalità da seguire nell’ipotesi di un’eventuale diminuzione dei prezzi

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.

4)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


27.2.2010   

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C 51/14


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2009 — Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Manpower Inc.

(Causa C-553/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 - Domanda di dichiarazione di nullità - Impugnazione incidentale - Marchio comunitario denominativo MANPOWER - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso)

2010/C 51/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (rappresentante: B. Kuchar, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Manpower Inc. (rappresentanti: A. Bryson, barrister, e V. Marsland, solicitor)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice/UAMI e Manpower, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 22 luglio 2005, la quale aveva respinto il ricorso presentato avverso la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di annullamento relativa al marchio denominativo comunitario «MANPOWER» per prodotti delle classi 9, 16, 35, 41 e 42 — Erronea valutazione del carattere distintivo del marchio — Omesso riesame, in seguito all’ampliamento del pubblico di riferimento rispetto all’impugnata decisione della commissione di ricorso, delle prove relative all’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale proposta dalla Powerserv Personalservice GmbH è respinta.

2)

L’impugnazione incidentale proposta dalla Manpower Inc. è respinta.

3)

La Powerserv Personalservice GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


27.2.2010   

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C 51/15


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2009 — Commissione europea/Gerasimos Potamianos (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos/Commissione europea (C-4/09 P)

(Cause riunite C-561/08 P e C-4/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agente temporaneo - Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato - Atto che arreca pregiudizio)

2010/C 51/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e D. Martin, agenti) (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos (rappresentante: J.-N- Louis, avvocato) (C-4/09 P)

Altre parti nel procedimento: Gerasimos Potamianos (rappresentante: J.-N- Louis, avvocato) (C-4/09 P), Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e D. Martin, agenti) (C-561/08 P)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, Potamianos/Commissione (T-160/04), con la quale il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dal sig. Potamianos contro la comunicazione, da parte del Direttore generale della DG «Ricerca», dell’informazione secondo la quale il suo contratto di agente temporaneo non sarebbe rinnovato oltre il termine di scadenza — Nozione di «atto che arreca pregiudizio» — Divergenza d’interpretazione tra la Corte, da un lato, e il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica, dall’altro

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 21.02.2009 e GU C 82 del 04.04.2009.


27.2.2010   

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C 51/15


Ordinanza della Corte 29 ottobre 2009 — Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Commissione

(Causa C-85/09 P) (1)

(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Domanda di risarcimento del danno subito in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione nell’applicazione della direttiva 93/42/CEE - Assenza di nesso di casualità tra le omissioni dedotte ed il danno subito dalla ricorrente nella commercializzazione di termometri digitali difettosi - Ricorso manifestamente infondato)

2010/C 51/24

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (rappresentante: C. Mourato, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e P. Guerra e Andrade, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza 17 dicembre 2009 del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione), Portela/Commissione (causa T-137/07), con cui il Tribunale ha respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e, per il resto, in quanto manifestamente infondata in diritto, la domanda diretta a ingiungere alla Commissione, in via principale, di agire conformemente all'art. 14 ter della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331, pag. 1), ingiungendo alla società di certificazione TÜV Rheinland Product Safety GmbH, con l’intermediazione della Repubblica federale di Germania, di far scattare a favore della ricorrente l’assicurazione civile obbligatoria prevista dal n. 6 dell'allegato XI alla direttiva 93/42, che detta società ha stipulato e, se il danno dedotto non può essere risarcito mediante la domanda principale, in subordine, domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


27.2.2010   

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C 51/16


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Causa C-143/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Adesione all’Unione europea - Direttiva 2002/22/CE - Applicazione nel tempo - Competenza della Corte)

2010/C 51/25

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon GSM Távközlési Rt.

Convenuta: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003 L 236, pag. 33), degli artt. 10 CE, 87, n. 1, CE e 249 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica — Disciplina nazionale relativa ai meccanismi di ripartizione dei costi che prevede l'applicazione di norme incompatibili con la direttiva per quanto attiene al finanziamento dei servizi universali forniti durante l’anno precedente all'adesione all’Unione europea dello Stato membro di cui trattasi

Dispositivo

L’art. 13, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), nonché l’allegato IV di quest’ultima non si applicano ai fatti di una controversia come quella di cui alla causa principale, che verte su un contributo nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiesto da determinate autorità della Repubblica di Ungheria per l’anno 2003.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


27.2.2010   

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C 51/16


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — IFB Stroder Srl/Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-198/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano - Art. 4 - Blocco dei prezzi - Riduzione dei prezzi)

2010/C 51/26

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrente: IFB Stroder Srl

Convenuta: Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) — Specialità mediche sottoposte a blocco dei prezzi — Modalità di determinazione di un’eventuale riduzione dei prezzi

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.

4)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa.

5)

L’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per un’impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;

essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di questo tipo, e

la partecipazione concreta dell’impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro, nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano insufficienti.


(1)  GU C 233 del 26.9.2009.


27.2.2010   

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C 51/17


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud’hommes de Caen — Francia) — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria della Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST

(Causa C-333/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - Principio di parità di trattamento - Licenziamento per motivi economici - Mancanza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte)

2010/C 51/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de prud’hommes de Caen

Parti

Ricorrente: Sophie Noël

Convenuti: SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria di Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil de Prud’hommes de Caen (Francia) — Interpretazione dell’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Interpretazione dell’art. 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — Licenziamento per motivi economici — Licenziamento per motivi personali — Disposizioni nazionali asseritamente contrarie alle summenzionate norme — Violazione del principio di parità di trattamento

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompente a risolvere le questioni sollevate dal Conseil de prud’hommes de Caen con decisione dell’11 giugno 2009.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009


27.2.2010   

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C 51/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza (Italia) il 13 novembre 2009 — C.C.I.A.A. di Cosenza/Grillo Star srl Fallimento

(Causa C-443/09)

2010/C 51/28

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Cosenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: C.C.I.A.A. di Cosenza

Convenuto: Grillo Star srl Fallimento

Questioni pregiudiziali

1)

Se i criteri di determinazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 lettera b) della legge italiana 29 dicembre 1993, n. 580, come determinati dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo si ponga in contrasto con la direttiva del Consiglio dell'unione Europea del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE (1) concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali in quanto non può farsi rientrare nella deroga di cui all'art. 6 lettera e) della medesima direttiva;

2)

In particolare:

se presenti il carattere della «remuneratività» il diritto annuale per la cui determinazione si faccia riferimento al «fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale»;

se la previsione di un «fondo di perequazione» che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale l'espletamento di tutte le «funzioni amministrative» attribuite dalla legge alla camera di commercio escluda il carattere remunerativo del diritto annuale;

se la facoltà attribuita alle singole camere di commercio di aumentare fino al 20 % l'importo del diritto annuale al fine di cofinanzare iniziative volte all'incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza sia compatibile con il carattere remunerativo del ditto stesso;

se la mancata esplicitazione delle modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e all'aggiornamento delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle imprese da parte delle camere di commercio osti all'accertamento del carattere remunerativo del diritto annuale;

se la determinazione forfettaria del diritto annuale in assenza di alcuna previsione in ordine alla verifica ad «intervali regolari» della sua adeguatezza al costo medio del servizio sia compatibile con la natura remunerativa del diritto.


(1)  GU L 46, p. 11.


27.2.2010   

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C 51/18


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009, causa T-183/07, Polonia/Commissione

(Causa C-504/09 P)

2010/C 51/29

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. White, K. Herrmann, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Polonia, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 nella causa T-183/07,

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni: in primo luogo, il Tribunale è andato oltre la sua competenza di controllo ed ha violato la procedura, ledendo gli interessi della Commissione; in secondo luogo, esso ha violato l’art. 9, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1); ha, in terzo luogo, erroneamente interpretato la portata dell’obbligo di motivazione di una decisione, istituito dall’art. 296 TFUE, nonché, in quarto luogo, ha commesso un errore di diritto nella misura in cui ha dichiarato inseparabili gli artt. 1, n. 1, 2, n. 1, e 3, n. 1, dalle rimanenti disposizioni della decisione impugnata e ha di conseguenza annullato quest’ultima nella sua integralità.

Nell’ambito del primo addebito, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha considerato ricevibili gli addebiti di eccesso di competenza della Commissione sollevati dalla ricorrente, soltanto nella fase della replica in violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Inoltre, determinando esso stesso a quali disposizioni di diritto comunitario si ricollegava il secondo addebito del ricorso, ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale.

Nel contesto del secondo addebito la ricorrente ha fatto valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della portata e delle modalità di esercizio da parte della Commissione delle competenze attribuitele all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE. Tale addebito si divide in due parti.

Nell’ambito della prima parte di tale addebito, la ricorrente fa valere che il Tribunale, constatando che la Commissione non è competente, in occasione del controllo dei PNA II notificatile alla luce dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, a servirsi dei dati CO2 verificati e provenienti dalla medesima fonte per tutti gli Stati membri per il medesimo periodo (anno 2005), né a basare la sua decisione su previsioni di evoluzione del PIB nel periodo 2005-2010 pubblicate nello stesso periodo per tutti gli Stati membri, ha interpretato erroneamente l’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, violando il principio della parità di trattamento.

Nel contesto della seconda parte del medesimo addebito, la ricorrente fa valere che il Tribunale, negando il diritto della Commissione di non servirsi nella valutazione del PNA II dei dati utilizzati da un determinato Stato membro nonché di indicare nella sua decisione di rigetto del PNA II, adottata sul fondamento dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, il livello massimo della quantità totale di quote che lo Stato membro può assegnare, ha interpretato in maniera errata l’art. 9, n. 3, della stessa direttiva, in conseguenza della violazione del suo scopo ed oggetto.

A parere della ricorrente, il controllo a priori del PNA II sul fondamento dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE persegue lo scopo di rendere possibile la realizzazione dell’obiettivo della medesima, cioè la riduzione dei gas a effetto serra in maniera efficace sotto il profilo dei costi e economicamente efficiente quanto alle modalità, nonché la garanzia del corretto funzionamento del sistema di scambio comunitario delle quote. Dato che il diritto di emettere una decisione di rigetto del PNA è limitato nel tempo, tanto più occorre interpretare l’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze di controllo ex art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva 2003/87/CE tenendo conto della finalità complessiva del procedimento di controllo consistente nel garantire che solo il PNA II conforme ai criteri dell’allegato III inclusi, in particolare, quelli stabiliti nei punti 1-3, possa divenire definitivo e costituire il fondamento per l’adozione da parte degli Stati membri delle loro decisioni vertenti sulle quantità totali di quote da assegnare.

Nell’ambito del terzo addebito, la ricorrente sostiene che il Tribunale, constatando che la Commissione avrebbe dovuto chiarire nella decisione impugnata il motivo per cui i dati utilizzati nel PNA II dalla Repubblica di Polonia sarebbero stati “meno affidabili”, ha omesso di prendere in considerazione la totalità dei motivi contenuti nel punto 5 del preambolo della decisione impugnata ed è comunque andato oltre la portata dell’obbligo di motivazione istituito dall’art. 296 TFUE.

Nel contesto del quarto motivo, la ricorrente solleva l’argomento che il Tribunale ha erroneamente applicato il presupposto della separabilità delle disposizioni della decisione impugnata, constatando che, gli artt. 1 e 2, nn. 2-5, poiché si riferiscono, al pari del n. 1, all’incompatibilità del PNA II con altri criteri dell’allegato III della direttiva, non sono separabili da quest’ultimo. L’esame errato del Tribunale ha condotto all’annullamento integrale della decisione impugnata.


(1)  GU L 275, pag. 32.


27.2.2010   

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C 51/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Superieur de l'audiovisuel — Collège d'autorisation et de contrôle l’11 dicembre 2009 — S.A. TRL Belgium (già S.A. TVI)

(Causa C-517/09)

2010/C 51/30

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil Superieur de l'audiovisuel — Collège d'autorisation et de contrôle

Ricorrente: TRL Belgium (già S.A. TVI)

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione», sancita dall'art. 1, lett. c), della direttiva 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva «servizi di media audiovisivi») (1) come modificata con direttiva 2007/65 CEE, possa interpretarsi nel senso che consenta di considerare che una società, stabilita in uno Stato membro e autorizzata con concessione del Governo di tale Stato membro a fornire un servizio di media audiovisivo, eserciti effettivamente un siffatto controllo quando delega, con facoltà di sub delegare, ad una società terza stabilita in un altro Stato membro dietro pagamento di una somma indeterminata pari al totale del fatturato da pubblicità realizzato in occasione della diffusione di tale servizio, la realizzazione e la produzione di tutti i programmi propri di tale servizio, la comunicazione verso l'esterno in materia di programmazione nonché i servizi finanziari giuridici di risorse umane, di gestione delle infrastrutture e altri servizi relativi al personale e risulta che la sede di tale società terza è il luogo dove vengono decisi e realizzati l'assemblaggio dei programmi, le eventuali deprogrammazioni e i cambiamenti di palinsesto dovuti all'attualità


(1)  Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).


27.2.2010   

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C 51/20


Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Romania

(Causa C-522/09)

2010/C 51/31

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Bouyon, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, che non avendo designato a sufficienza, sia per numero sia per superficie, come zone di protezione speciale, i territori più idonei alla protezione delle specie di uccelli elencate all’allegato I della direttiva 79/409/CEE (1), nonché delle specie migratrici che ritornano nel suo territorio, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva;

condannare la Romania alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con successive modifiche, disciplina la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi naturalmente nel territorio europeo degli Stati membri. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva sono applicabili alla Romania a partire dalla data dell’adesione (1o gennaio 2007). Di conseguenza, la Romania è tenuta ad ultimare, ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, la designazione delle zone di protezione speciale del suo territorio.

A seguito dell’esame delle zone di protezione speciale designate dalle autorità rumene, la Commissione è giunta alla conclusione che tale designazione dei territori più idonei come zone di protezione speciale non è sufficiente per numero e per superficie.

Nella fattispecie, le zone designate dalla Romania come zone di protezione speciale sono state esaminate in relazione all’inventario delle zone di importanza avifaunistica realizzato dall’organizzazione BirdLife International, e all’analisi analoga elaborata dalla Societatea Ornitologică Română. Il procedimento di designazione delle zone di importanza avifaunistica in Romania è terminato nel 2007 e si è concluso con la designazione di 130 zone di questo tipo.

Su un totale di 130 zone di importanza avifaunistica, con una superficie pari a 4 157 500 ha, le autorità rumene hanno designato quali zone di protezione speciale solamente 108 zone, con una superficie di 2 998 700 ha, di cui solo 38 zone sono state designate interamente quali zone di protezione speciale.

Inoltre, 21 zone di importanza avifaunistica, con una superficie pari a 341 013 ha, non sono ancora state designate come zone di protezione speciale in Romania, e la dimensione di 71 zone di protezione speciale designate differisce significativamente da quella delle zone di protezione avifaunistica.

Oltre a quanto sopra esposto, sebbene 71 zone di importanza avifaunistica non siano state registrate interamente come zone di protezione speciale e 21 zone di importanza avifaunistica non siano state incluse nel procedimento di designazione, le autorità rumene non hanno fornito alcun inventario né alcuna metodologia scientifica che giustifichi siffatte discrepanze tra le zone di importanza avifaunistica e le zone di protezione speciale designate.

Tale mancata designazione nonché la designazione parziale delle rispettive zone di importanza avifaunistica hanno comportato l’assenza delle misure di protezione delle specie menzionate all’allegato I della direttiva 79/409/CEE e delle specie migratrici, con conseguente violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.

La Commissione considera pertanto che, a causa dell’insufficiente designazione di zone di protezione speciale, per numero e per superficie, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.


(1)  Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).


27.2.2010   

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C 51/21


Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-525/09)

2010/C 51/32

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE (1), relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 25 di tale direttiva;

condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 30 aprile 2008.


(1)  GU L 102, pag. 15.


27.2.2010   

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C 51/21


Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-526/09)

2010/C 51/33

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale nella zona di Matosinhos, «Estação de Serviço Sobritos» senza adeguata autorizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991 91/271/CEE (1), concernente il trattamento delle acque reflue urbane

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A tutt'oggi, la Repubblica portoghese non ha comunicato alla Commissione di aver dato la licenza al sito industriale “Estação de Serviço Sobritos».


(1)  GU L 135, pag. 40


27.2.2010   

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C 51/21


Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-529/09)

2010/C 51/34

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15), per quanto riguarda la Industrias Domésticas, S.A. (Indosa), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 288 TFUE, quarto comma, e degli artt. 2 e 3 della detta decisione).

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna non ha adottato entro il termine prescritto le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione 1999/509/CE per quanto riguarda la Industrias Domésticas, S.A. (Indosa).


27.2.2010   

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C 51/22


Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-531/09)

2010/C 51/35

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 maggio 2006, 2006/38/CE (1), che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 10 giugno 2008.


(1)  GU L 157, pag. 8


27.2.2010   

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C 51/22


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2009 da Vladimir Ivanov avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 settembre 2009, causa T-166/08, Ivanov/Commissione

(Causa C-532/09 P)

2010/C 51/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vladimir Ivanov (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l’impugnazione ricevibile;

dichiarare il ricorso fondato;

annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009;

accogliere le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio;

condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, suddiviso in due parti, egli afferma che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la riserva dello sviamento di procedura per motivare l’irricevibilità del suo ricorso di responsabilità extracontrattuale, in quanto l’ambito di applicazione assai limitato di tale riserva riguarderebbe soltanto i casi eccezionali in cui il ricorso di risarcimento danni è diretto a conseguire il pagamento di una somma identica a quella che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di accoglimento di un ricorso di annullamento. Orbene, nel caso di specie, il ricorso di risarcimento danni presentato dal ricorrente sarebbe del tutto autonomo, dal momento che quest’ultimo intende vedere affermata la responsabilità extracontrattuale della Commissione per il comportamento adottato nei suoi confronti, e non già ottenere una situazione finanziaria identica a quella che avrebbe acquisito in caso di annullamento delle decisioni della Commissione.

In tale contesto, il ricorrente ritiene peraltro che la riserva dello sviamento di procedura non potesse essere sollevata d’ufficio dal Tribunale, poiché l’onere della prova di un simile sviamento gravava sulla convenuta.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo preteso l’accertamento di una condotta illegittima della Commissione come condizione preliminare al riconoscimento della sua responsabilità extracontrattuale, mentre l’illegittimità del comportamento delle istituzioni comunitarie non rientrerebbe più fra le condizioni richieste dalla giurisprudenza più recente del Tribunale per far sorgere la responsabilità di tali istituzioni.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce infine che dichiarando che un ricorso di annullamento era più appropriato rispetto a un ricorso di risarcimento danni, l’ordinanza impugnata ha leso il suo diritto di ricorso effettivo, quale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


27.2.2010   

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C 51/23


Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-533/09)

2010/C 51/37

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 TFUE, non essendo applicabili le disposizioni dell'art. 51 TFUE, in quanto ha richiesto la nazionalità portoghese per accedere alla professione di notaio, in applicazione della decisione del Ministro della giustizia 12 dicembre 1991, che omologa il parere consultivo della Procura generale della Repubblica sull’art. 15 della Costituzione;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Portogallo gli interessi perseguiti dai notai non sono interessi dello Stato e i notai non partecipano direttamente e specificamente all’esercizio dei pubblici poteri, né fanno parte della pubblica amministrazione. Al notariato portoghese non è applicabile l’eccezione di cui all’art. 51 TFUE. Nel parere consultivo della Procura generale della Repubblica, confermato il 12 dicembre 1991, non si afferma che la professione di notaio è coperta dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione. In Portogallo le funzioni di notaio presentano un carattere esclusivamente tecnico e non si fondano sulla fiducia politica, bensì sulla competenza professionale.


27.2.2010   

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C 51/23


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-538/09)

2010/C 51/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: sig.ra D. Recchia e sig. A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, poiché la normativa belga non impone per talune attività che possono danneggiare un sito Natura 2000 un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale e assoggetta talune attività ad un regime dichiarativo, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce un unico motivo a sostegno del suo ricorso, vertente sulla trasposizione scorretta dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva “habitat”).

A tale proposito, la ricorrente rileva che tale disposizione prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 formi oggetto di un’opportuna valutazione dell'impatto ambientale che ha sul sito. La normativa belga non sarebbe conforme al diritto comunitario in quanto non imporrebbe in modo sistematico tale valutazione dell’incidenza ambientale e disporrebbe un mero regime dichiarativo per talune attività che possono danneggiare un sito Natura 2000.

Ciò accadrebbe, segnatamente, per qualsiasi piano o progetto non assoggettato ad un permesso ambientale nella Regione vallona.


(1)  GU L 206, pag. 7.


27.2.2010   

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C 51/24


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-539/09)

2010/C 51/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, rifiutando di consentire alla Corte dei conti di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa degli Stati membri nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dal regolamento n. 1798/2003 e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 248, nn. 1, 2 e 3, CE, 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, nonché dell'art. 10 CE;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto il rifiuto opposto dalle autorità tedesche di consentire alla Corte dei conti europea di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, come previsto dal regolamento n. 1798/2003 e dalle disposizioni adottate per la sua esecuzione.

Ad avviso della Commissione, la Repubblica federale di Germania ha violato i propri obblighi che le impongono rispettivamente l'art. 248 CE ed il regolamento n. 1605/2002, nonché il proprio obbligo di lealtà ai sensi dell'art. 10 CE.

Le competenze di controllo della Corte dei conti sarebbero di ampia interpretazione: la Corte dei conti deve controllare le finanze dell'Unione europea e proporre miglioramenti. A tal fine, essa deve disporre del potere di procedere ad audits e a verifiche di grande respiro in relazione a tutti i settori e soggetti implicati nelle risorse e nelle spese comunitarie. Siffatti controlli potrebbero essere altresì effettuati all'interno degli Stati membri e questi ultimi sono tenuti, in forza degli artt. 248, n. 3, CE, 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, nonché in virtù dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 10 CE, ad assistere pienamente la Corte dei conti nella propria attività. Ciò implicherebbe anche l'obbligo di consentire che la Corte dei conti proceda a tutte le verifiche necessarie affinché essa possa giudicare della percezione e dell'utilizzazione dei fondi comunitari.

Questo è esattamente quanto le autorità tedesche hanno nel caso di specie rifiutato di adempiere nei confronti della Corte dei conti.

Il regolamento n. 1798/2003 riguarderebbe la legalità e la regolarità dei redditi comunitari. Tale regolamento costituisce una maglia in una rete di diverse misure destinate a garantire che gli Stati membri procedano alla debita raccolta dell’IVA, di modo che la Comunità possa disporre alle migliori condizioni possibili delle risorse proprie che le spettano, mediante la lotta contro pratiche fraudolente e la prevenzione di esse. In tale prospettiva la Commissione ritiene necessario che la Corte dei conti, per poter effettuare il controllo della legalità e della regolarità delle risorse derivanti dall'IVA, possa verificare l'attuazione e l'applicazione del regolamento n. 1798/2003. Ciò significa che la Corte dei conti deve essere in grado di verificare se gli Stati membri abbiano realizzato un sistema efficace di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa e se abbiano trasposto tale sistema nella pratica in modo soddisfacente oppure se siano necessari miglioramenti.

La pratica attuazione della cooperazione amministrativa prevista dal regolamento n. 1798/2003 ha ripercussioni sulle risorse proprie derivanti dall’IVA che gli Stati membri devono versare. Un’efficiente cooperazione in questo settore impedirebbe l'evasione e l’elusione fiscale e comporterebbe in modo automatico un aumento del gettito dell’IVA e, in tal modo, anche un aumento delle risorse proprie della Comunità connesse all’IVA. Viceversa, ove uno Stato membro non collaborasse in modo adeguato, esso non violerebbe soltanto gli obblighi che gli derivano dal regolamento n. 1798/2003, ma anche il proprio obbligo, di cui alla direttiva IVA, di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative che sono idonee ad assicurare la percezione dell’IVA esigibile in tutto il territorio soggetto alla propri sovranità.


27.2.2010   

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C 51/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten il 21 dicembre 2009 — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket.

(Causa C-540/09)

2010/C 51/40

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

Convenuto: Skatteverket

Questione pregiudiziale

Se l’art. 13, parte B, della sesta direttiva IVA (art. 135, n. 1, della direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1)) debba essere interpretato nel senso che le esenzioni previste dall’articolo stesso sono applicabili anche ai servizi (underwriting) tramite i quali una società di intermediazione mobiliare concede, a titolo oneroso, una garanzia a una società che intende effettuare un’emissione di azioni, qualora la garanzia implichi che la società di intermediazione mobiliare si impegna a sottoscrivere le azioni eventualmente non sottoscritte al termine del periodo di collocamento.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


27.2.2010   

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C 51/25


Impugnazione proposta il 22 dicembre 2009 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 6 ottobre 2009, causa T-21/06, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-544/09 P)

2010/C 51/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: M. Lumma, J. Möller e B. Klein)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009, causa T-21/06, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee;

annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2003, C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land Berlin-Brandenburg, e

condannare la convenuta all’insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con cui è stato respinto in quanto infondato il ricorso presentato dalla Repubblica federale di Germania avverso la decisione della Commissione 9 novembre 2005, C(2005) 3903 def., adottata nel procedimento in materia di aiuti di Stato C25/2004, relativo all'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land Berlin-Brandenburg. Nella predetta decisione la Commissione aveva considerato la misura di aiuto incompatibile con il mercato comune (art. 107, n. 3, lett. c), TFUE).

La Repubblica federale di Germania deduce complessivamente cinque motivi di impugnazione con cui fa valere che il Tribunale non ha riconosciuto lo sviamento di potere imputabile alla Commissione e ha quindi respinto erroneamente il ricorso.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente negato l’effetto incentivante della misura, poiché ha preso in considerazione soltanto il periodo alquanto limitato del passaggio dalla diffusione analogica terrestre alla DVB-T, anziché considerare i costi delle emittenti radiotelevisive beneficiarie in ordine alla misura complessiva. Tale misura complessiva comprenderebbe, accanto al passaggio alla DVB-T, anche l’obbligo di mantenere, per un periodo di cinque anni, l’offerta di programmi tramite DVB-T, indipendentemente dall’accoglienza difficilmente pronosticabile da parte del mercato. Di conseguenza, andrebbe tenuto conto anche dei costi inerenti a questo periodo di diffusione obbligatorio.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso i criteri di valutazione della Commissione ex art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, avendo accettato che la Commissione neghi l’idoneità della misura d’aiuto per il solo fatto che assertivamente l’obiettivo potrebbero essere conseguito anche mediante misure regolamentari alternative. Ai fini della normativa sui controlli in materia di aiuti prevista dal TFUE, il confronto con misure alternative non farebbe parte della procedura di esame spettante alla Commissione. In tale contesto, il governo federale deduce altresì che il Tribunale fa gravare sullo Stato membro l’onere di provare che le misure alternative proposte dalla Commissione sarebbero state, dal principio, prive di effetto. Ciò sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, con i principi generali riguardanti la ripartizione dell’onere della prova e con lo scopo perseguito dal controllo sugli aiuti.

In terzo luogo, nell’ambito dell’esame di cui all’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, il Tribunale non avrebbe riconosciuto la rilevanza dei diritti fondamentali dell’Unione che, come parte integrante del diritto primario, vincolano tutti gli organi dell’Unione in tutte le loro azioni. Qualora dovesse essere sufficiente un mero rinvio ad eventuali misure regolamentari alternative per negare l’autorizzazione di un aiuto, non si considererebbe il fatto che le misure regolamentari pregiudicano il diritto fondamentale al libero esercizio di un’attività economica delle imprese. Tale aspetto dovrebbe almeno formare oggetto di una valutazione, il che non è avvenuto nella specie.

In quarto luogo, operando un rinvio a misure regolamentari alternative, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le nozioni di mercato interno e di alterazione delle condizioni degli scambi di cui all’art. 107, n. 3, TFUE, in quanto non avrebbe riconosciuto che anche le misure regolamentari alterano la concorrenza. La mera presunzione che rispetto ad un aiuto qualsiasi misura regolamentare rechi minor danno a suddetti beni giuridici, costituirebbe un criterio la cui portata sarebbe ridotta in modo inammissibile.

In quinto luogo, la Repubblica federale di Germania imputa al Tribunale di aver adottato il principio della neutralità tecnologica, elaborato dalla Commissione, senza riconoscere contestualmente che, nel caso di specie, veniva in tal modo rigettato lo scopo perseguito dalle autorità tedesche mediante la misura di cui trattasi. La neutralità tecnologica costituirebbe un criterio appropriato ai fini dell’esame della compatibilità soltanto laddove l’obiettivo della sovvenzione sia dato dal passaggio alla radiotelevisione digitale in quanto tale. Per quanto riguarda la sovvenzione relativa al passaggio alla DVB-T nel Land Berlin Brandenburg, per vari motivi sarebbe dovuto essere incentivato proprio questo modo di diffusione, mentre la diffusione via cavo e via satellite non avrebbe necessitato di alcuna sovvenzione. Lo Stato membro godrebbe di un potere discrezionale nella determinazione del motivo legittimo della misura di aiuto.


27.2.2010   

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C 51/26


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 dalla BCS SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 28 ottobre 2009, causa T-137/08, BCS SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-553/09 P)

2010/C 51/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BCS SpA (rappresentanti: avv.ti M. Franzosi, V. Jandoli, F. Santonocito)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Deere & Company

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare le decisioni impugnate;

dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 63 289;

condannare la controparte alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata dai seguenti errori di diritto:

I.

il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario (1), affermando che l'acquisizione del carattere distintivo di un segno non dipende dal suo uso esclusivo passato e presente (del resto, tale uso non sarebbe stato dimostrato; anzi, nella stessa decisione esso sarebbe stato negato in alcuni paesi).

II.

nel comprovare l'acquisizione del carattere distintivo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i criteri enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, violando l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario.

In merito al punto I, l'assenza di uso esclusivo in altre parti della Comunità sarebbe provata dalle dichiarazioni prodotte da terzi in Danimarca e in Irlanda. In realtà, l'assenza di un'associazione univoca tra la combinazione dei colori verde e giallo e la Deere sarebbe incompatibile con il riconoscimento del carattere distintivo acquisito dal segno in tali paesi.

In merito al punto II, la BCS contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale in relazione alla prova di un significato secondario, dal momento che essi sarebbero in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. Infatti, la durata dell'uso del marchio Deere, le quote di mercato e il volume delle vendite — considerati singolarmente — non sarebbero sufficienti a dimostrare l'acquisizione di un significato secondario. In particolare, essi non potrebbero compensare la mancanza di un sondaggio (né il risultato contraddittorio delle dichiarazioni di terzi), trattandosi di parametri probatori di natura differente.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore ignorando la prova diretta dell'assenza di carattere distintivo del marchio comunitario n. 63 289 in Irlanda e in Danimarca.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) GU L 78, pag. 1.


27.2.2010   

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C 51/27


Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-40/10)

2010/C 51/43

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e J.-P. Keppenne, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (1), esclusi i suoi artt. 1° e 3, pur mantenendone gli effetti fino all’adozione da parte del Consiglio di un nuovo regolamento recante un’applicazione corretta degli artt. 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello stesso;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede l’annullamento parziale del regolamento (UE) n. 1296/2009 in quanto il Consiglio, per motivi di opportunità politica, avrebbe sostituito, in quest’ultimo regolamento, gli importi delle retribuzioni e delle pensioni proposti dalla Commissione in base ad un tasso di adeguamento pari al 3,70 % — risultante dall’applicazione meccanica dell’art. 65 dello Statuto e del suo allegato XI — con importi corrispondenti al coefficiente, errato, dell’1,85 %. Secondo il Consiglio, tale sostituzione sarebbe giustificata dalla crisi economica e finanziaria, nonché dalla politica economica e sociale dell’Unione.

Per quanto riguarda gli artt. 2 e 4-17 del regolamento impugnato, la Commissione formula un motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 65 dello Statuto e degli artt. 1 e 3 dell’allegato XI dello Statuto. Il Consiglio avrebbe infatti una competenza vincolata in materia, ancor più nella versione attuale dello Statuto — in cui il dettaglio del metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni figurerebbe all’allegato XI dello Statuto — rispetto al passato, quando la Corte, basandosi sul solo art. 65 dello Statuto, avrebbe già riconosciuto che il margine discrezionale del Consiglio era limitato. La Commissione invoca anche una violazione del legittimo affidamento e del principio “patere legem quam ipse fecisti”.

L’art. 18 del regolamento impugnato violerebbe, dal canto suo, gli artt. 3-7 dell’allegato XI dello Statuto, introducendo una possibilità intermedia di adeguamento delle retribuzioni, scaduto il termine annuo previsto dall’art. 65 dello Statuto e prescindendo dai presupposti previsti dagli artt. 4-7 dell’allegato XI dello Statuto.


(1)  GU L 348, pag. 10.


27.2.2010   

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C 51/27


Ordinanza del presidente della Corte 17 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-466/08) (1)

2010/C 51/44

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


27.2.2010   

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Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 4 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica Ceca

(Causa C-544/08) (1)

2010/C 51/45

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


27.2.2010   

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C 51/28


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-548/08) (1)

2010/C 51/46

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


27.2.2010   

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Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 26 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-15/09) (1)

2010/C 51/47

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


27.2.2010   

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C 51/28


Ordinanza del presidente della Corte 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-42/09) (1)

2010/C 51/48

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


27.2.2010   

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C 51/28


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 2 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-171/09) (1)

2010/C 51/49

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


27.2.2010   

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Ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-183/09) (1)

2010/C 51/50

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


27.2.2010   

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C 51/28


Ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-184/09) (1)

2010/C 51/51

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


27.2.2010   

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C 51/28


Ordinanza del presidente della Corte 11 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi bassi

(Causa C-192/09) (1)

2010/C 51/52

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/29


Ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-206/09) (1)

2010/C 51/53

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/29


Ordinanza del presidente della Corte 7 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-207/09) (1)

2010/C 51/54

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/29


Ordinanza del presidente della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-220/09) (1)

2010/C 51/55

Lingua processuale: il maltese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/29


Ordinanza del presidente della Corte 19 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-252/09) (1)

2010/C 51/56

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


Tribunale

27.2.2010   

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C 51/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 gennaio 2010 — Co-Frutta/Commissione

(Cause riunite T-355/04 e T-446/04) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al mercato europeo d’importazione delle banane - Diniego implicito d’accesso seguito da un diniego esplicito - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo - Rispetto dei termini - Previo accordo dello Stato membro - Obbligo di motivazione»)

2010/C 51/57

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Co-Frutta Soc. coop. (Padova) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente sigg. L. Visaggio e P. Aalto, successivamente sigg. P. Aalto e L. Prete, agenti)

Oggetto

Nella causa T-355/04, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 aprile 2004 che respinge una domanda iniziale di accesso ai dati relativi agli operatori registrati nella Comunità per l’importazione delle banane e una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda confermativa di accesso nonché, nella causa T-446/04, la domanda d’annullamento della decisione esplicita della Commissione 10 agosto 2004 che nega l’accesso a tali dati.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso nella causa T 355/04.

2)

Il ricorso nella causa T 446/04 è respinto.

3)

La Co-Frutta Soc. coop. è condannata alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


27.2.2010   

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C 51/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 2010 — Sungro e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-252/07) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Politica agricola comune - Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone - Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 - Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte - Nesso causale)

2010/C 51/58

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Sungro, SA (Cordoue, Spagna) (T-252/07); Eurosemillas, SA (Cordoue, Spagna) (T-271/07); e Surcotton, SA (Cordoue, Spagna) (T-272/07) (rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore, A. De Gregorio Merino e A. Westerhof Löfflerova, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti dagli avv.ti E. Díaz-Bastien Lopez, L. Divar Bilbao e J. Magdalena Anda)

Oggetto

Ricorsi per risarcimento ai sensi dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, intesi ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti in ragione dell’adozione e dell’applicazione, nel corso della campagna 2006/2007, del capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e adatta tale regolamento in ragione dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 161, pag. 48), e annullato dalla sentenza della Corte 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-7285)

Dispositivo

1)

Le cause T-252/07, T-271/07 e T-272/07 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La Sungro, SA, la Eurosemillas, SA, e la Surcotton, SA, supporteranno ciascuna le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


27.2.2010   

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C 51/31


Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2010 — Nokia/UAMI — Medion (LIFE BLOG)

(Causa T-460/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LIFE BLOG - Marchio nazionale denominativo anteriore LIFE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diniego parziale di registrazione»)

2010/C 51/59

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Nokia Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. J. Tanhuanpää)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Medion AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. P.-M. Weisse)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 2 ottobre 2007 (procedimento R 141/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Medion AG e la Nokia Oyj.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nokia Oyj è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


27.2.2010   

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C 51/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 gennaio 2010 — De Fays/Commissione

(Causa T-355/08 P) (1)

(«Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Congedi - Congedo di malattia - Assenza ingiustificata constatata a seguito di un controllo medico - Imputazione sulla durata del congedo ordinario - Perdita del beneficio della retribuzione»)

2010/C 51/60

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: De Fays (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Moyse e A. Salerno)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 17 giugno 2008, causa F-97/07, De Fays/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

La sig.ra Chantal De Fays sopporterà le spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea sopporterà le spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


27.2.2010   

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C 51/32


Ordinanza del Tribunale 22 dicembre 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve/Commissione

(Causa T-254/08) (1)

(Presunte violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE - Denuncia - Ricorso per carenza - Presa di posizione da parte della Commissione che pone fine alla carenza - Non luogo a provvedere)

2010/C 51/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Associazione Giùlemanidallajuve (Cerignola, Italia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, A. Kettels, G. Ernes e A. Pel)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A Bouquet, agente)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in merito alla denuncia della ricorrente relativa a violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE asseritamente commesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) e dalla Federazione internazionale del calcio (FIFA).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

L’Associazione Giùlemanidallajuve e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 30/08/2008.


27.2.2010   

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C 51/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 gennaio 2010 — Química Atlântica/Commissione

(Causa T-71/09) (1)

(«Ricorso per carenza - Presa di posizione - Ricorso per il risarcimento del danno - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità»)

2010/C 51/62

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Química Atlântica Lda (con sede in Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Teixeira Alves)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg. M. Afonso e L. Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione nella parte in cui si è illegittimamente astenuta dall’adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’armonizzazione dei criteri di classificazione tariffaria del fosfato bicalcico, nonché domanda di rimborso della differenza tra le somme che la ricorrente ha dovuto versare dal 1995 in poi a titolo di dazi doganali e quelle che sarebbero risultate dall’applicazione del tasso relativo alla voce tariffaria 28 35 25 90 all’importazione di fosfato bicalcico proveniente dalla Tunisia ovvero domanda di risarcimento di importo equivalente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre pronunciarsi sulla domanda di intervento della Timab Ibérica SL.

3)

La Química Atlântica Lda sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


27.2.2010   

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C 51/32


Ordinanza del presidente del Tribunale 15 gennaio 2010 — United Phosphorus/Commissione

(Causa T-95/09 R II)

(Procedura d’urgenza - Direttiva 91/414/CEE - Decisione riguardante la mancata iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 - Proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione)

2010/C 51/63

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e N. Rasmussen, agenti)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere la proroga del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, riguardante la mancata iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva del Consiglio, 91/414/CEE, e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35)

Dispositivo

1)

Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di cui al punto 1 dell’ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T-95/09 R, United Phosphorus/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) è prorogato fino al 30 novembre 2010, senza, tuttavia, che esso possa estendersi oltre la data di pronuncia della decisione nella causa principale od oltre la data di chiusura ufficiale della procedura accelerata avviata in relazione al napropamide ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5).

2)

Le spese sono riservate.


27.2.2010   

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C 51/33


Ordinanza del presidente del Tribunale 8 gennaio 2010 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione

(Causa T-446/09 R)

(Procedimento sommario - Programma Life - Rimborso di una parte delle somme versate - Ordine di recupero - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Danno pecuniario - Circostanze eccezionali - Assenza di urgenza)

2010/C 51/64

Lingua processuale:il portoghese

Parti

Richiedente: Escola Superior Agrária de Coimbra (Coimbra, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Pais do Amaral)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e J.-B. Laignelot, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione delle decisioni asseritamente contenute, rispettivamente, nella lettera della Commissione 9 settembre 2009, D(2009) 224268, riguardante un ordine di recupero, e nella nota di addebito della Commissione 11 settembre 2009, n. 3230909105, di importo pari a EUR 327 500,35.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.2.2010   

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C 51/33


Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Commissione europea/New Acoustic Music e Anna Hildur Hildibrandsdottir

(Causa T-464/09)

2010/C 51/65

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, N. Bambara, agenti, assistiti da C. Erkelens, lawyer)

Convenute: New Acoustic Music Association (Orpington, Regno Unito), Anna Hildur Hildibrandsdottir (Orpington).

Conclusioni della ricorrente

Condannare le convenute a restituire alla Commissione l'importo di EUR 31,13623, a titolo principale, cui andranno aggiunti gli interessi annui al 7,70 % dalla data del 14 gennaio 2008 al pagamento definitivo;

Condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto una convenzione di sovvenzione individuata con il n. 2003-1895/001-001, sottoscritta tra la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») e la New Acoustic Music Association (in prosieguo: la «NAMA»), rappresentata dalla sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir, allo scopo di svolgere un'azione chiamata CLT2003/A1/GB-317 — European Music Roadwork nell'ambito del programma «Cultura 2000» (1).

Mediante il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte che le convenute siano condannate in solido a restituire alla Commissione la somma di EUR 31,136,23, più interessi di mora, somma risultante dalla differenza tra la somma anticipata dalla ricorrente in favore della NAMA per l'esecuzione delle azioni previste nell'ambito della convenzione di sovvenzione e la somma cui la NAMA ha effettivamente diritto.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo, e cioè che la NAMA ha asseritamente violato i suoi obblighi contrattuali omettendo di rimborsare parte della somma anticipatamente versata dalla Commissione, dal momento che le spese effettivamente rimborsabili sono state inferiori ai costi complessivi stimati.

La Commissione afferma che la Acoustic e la sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir, nella sua veste di socia e di legale rappresentante della NAMA, sono solidamente responsabili per il pagamento della somma dovuta.


(1)  Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 febbraio 2000, n. 508/2000/CE, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU 2000 L 63, pag. 1)


27.2.2010   

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C 51/34


Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Polonia/Commissione

(Causa T-486/09)

2010/C 51/66

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, [notificata con il numero C(2009) 7044] che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte che esclude dal finanziamento comunitario l’importo di PLN 47 152 775, versato dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata prevede una rettifica finanziaria pari al 5 % delle spese effettuate nel 2005 nell’ambito del piano di sviluppo rurale, destinate al sostegno dell’attività agricola nelle aree economicamente svantaggiate e delle imprese agroambientali. La rettifica è stata adottata in ragione di presunte carenze nelle verifiche incrociate riguardo all’osservanza dei principi delle normali buone pratiche agricole, del sistema di sanzioni, delle relazioni sui controlli in loco e del coordinamento tra i controlli su tutti gli obblighi connessi alle attività agroambientali.

La ricorrente contesta le asserite carenze deducendo, avverso la decisione impugnata, i seguenti motivi.

In primo luogo, essa contesta la violazione dell’art. 7, n. 4, primo comma, del regolamento n. 1258/1999 (2) e dell’art. 31, n. 1, del regolamento n. 1290/2005 (3) nonché la violazione degli orientamenti n. VI/5330/97 a causa dell’applicazione di una rettifica finanziaria fondata su un’errata valutazione dei fatti e un’errata interpretazione del diritto. Secondo la ricorrente, non sussiste nessuna delle carenze alla base della rettifica finanziaria e le spese escluse dal finanziamento comunitario in forza della decisione impugnata erano state effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che le relazioni sui controlli in loco davano atto della verifica di tutti i principi delle normali buone pratiche agricole, tra cui il controllo del rispetto del limite annuo di concimazione con concimi naturali, conformemente all’art. 28 del regolamento n. 796/2004 (4). La ricorrente contesta altresì che il controllo amministrativo comprendente verifiche incrociate con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali non era stato effettuato solo perché tale sistema era inutilizzabile come base di riferimento per le verifiche incrociate e pertanto l’effettuazione di verifiche incrociate mediante tale sistema non era richiesto ai sensi dell’art. 68 del regolamento n. 817/2004 (5). La ricorrente afferma inoltre che il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione dei principi delle normali buone pratiche agricole era da ritenersi assolutamente efficace se riferito alla situazione del primo anno di attuazione del piano di sviluppo rurale, e persino più rigoroso dell’attuale sistema di sanzioni comunitarie, quindi perfettamente conforme all’art. 73 del regolamento n. 817/2004. Inoltre, con il primo motivo, la ricorrente deduce che l’esaustività dei controlli in loco sia stata garantita anche in modo più completo di quello richiesto ai sensi dell’art. 69, terzo comma, del regolamento n. 817/2004.

In secondo luogo, la ricorrente contesta la violazione dell’art. 7, n. 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31, n. 2, del regolamento n. 1290/2005, la violazione degli orientamenti n. VI/5330/97 e la violazione del principio di proporzionalità, in quanto è stata imposta una rettifica forfettaria eccessiva in relazione al rischio di un’eventuale perdita finanziaria per il bilancio della Comunità. La ricorrente è dell’avviso che nessuna delle presunte carenze alla base della rettifica applicata potesse determinare perdite finanziarie per la Comunità e che, in ogni caso, tali supposte perdite finanziarie sarebbero state assolutamente irrisorie e notevolmente inferiori all’importo escluso dal finanziamento comunitario in forza della decisione impugnata.

In terzo luogo, la ricorrente contesta la violazione dell’art. 296, terzo comma, TFUE, per insufficiente motivazione della decisione impugnata. La ricorrente è dell’avviso che la Commissione non abbia fornito chiarimenti e non abbia consentito alle autorità polacche di prendere conoscenza dell’importante modifica disposta in relazione alle asserite carenze.


(1)  GU L 257, pag. 28.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

(5)  Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30).


27.2.2010   

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C 51/35


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2009 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2009, causa F-102/07, Kerstens/Commissione

(Causa T-498/09 P)

2010/C 51/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 29 settembre 2009, causa F-102/07, Kerstens/Commissione, con la quale il TFP ha respinto in quanto infondato un ricorso volto all’annullamento di diverse decisioni della Commissione attinenti all’attribuzione al ricorrente dei punti di priorità della direzione generale (PPDG) e dei punti di priorità per aver svolto mansioni supplementari nell'interesse dell'istituzione (PPII) a titolo degli esercizi di promozione 2004, 2005 e 2006.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente solleva due motivi riguardanti:

un errore di diritto commesso dal TFP nell’applicazione del principio di parità di trattamento, dell’art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto e dei criteri definiti dall’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ai fini dell’attribuzione dei punti di priorità per l’esercizio 2005 in applicazione della citata disposizione, nonché uno snaturamento degli elementi di prova;

l’inosservanza dei diritti della difesa nei limiti in cui il TFP si sarebbe basato su un asserito estratto del rapporto di evoluzione della carriera 2004 che non sarebbe stato prodotto e non sarebbe stato oggetto di contraddittorio fra le parti.


27.2.2010   

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C 51/35


Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Inovis/UAMI — Sonaecom (INOVIS)

(Causa T-502/09)

2010/C 51/68

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Inovis, Inc. (Alpharetta, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e B. Ladas, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sonaecom — Serviços de Communicações, S.A. (Maia, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 settembre 2009, procedimento R 1691/2008-1;

ordinare alla commissione di ricorso del convenuto di registrare la domanda di marchio comunitario; e

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INOVIS», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese del marchio denominativo «NOVIS», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato, in primo luogo, nel non tener conto delle palesi differenze tra i rispettivi prodotti e servizi contraddistinti dai marchi in questione, peraltro ritenendo erroneamente che il marchio anteriore contrassegnasse le classi 9 e 42, mentre la registrazione per dette classi era stata negata dall’Ufficio marchi portoghese e, comunque, tale registrazione non era stata provata nel corso del procedimento; in secondo luogo, nel trascurare le evidenti differenze sotto il profilo semantico tra i marchi interessati; e, in terzo luogo, nel ritenere che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.


27.2.2010   

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C 51/36


Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Causa T-503/09)

2010/C 51/69

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Cybergun (Bondoufle, Francia) (rappresentante: S. Guyot, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 ottobre 2009, nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio AK 47;

conformemente agli artt. 87, n. 2, e 91 del regolamento di procedura, condannare l’UAMI alle spese, compresi i costi sostenuti dalla ricorrente ai fini della presente procedura, segnatamente le spese di traduzione dei documenti, gli onorari del suo avvocato ed eventualmente le spese di soggiorno e trasferta; si chiede al Tribunale di quantificare detta somma in EUR 20 000.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «AK 47», per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 38 (marchio comunitario n. 3 249 381)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009] e dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].


27.2.2010   

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C 51/36


Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

(Causa T-505/09)

2010/C 51/70

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Carlyle, LLC (St. Louis, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienna, Austria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 239/2009-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio denominativo «CAFE CARLYLE», per servizi della classe 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

Motivi dedotti: violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente adottato un’interpretazione troppo restrittiva del concetto di uso effettivo. Inoltre la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova dell’uso presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; in secondo luogo, non ha valutato correttamente la portata dei suddetti elementi di prova dell’uso; e, in terzo luogo, non ha effettuato un giudizio globale al riguardo.


27.2.2010   

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C 51/37


Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

(Causa T-506/09)

2010/C 51/71

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Carlyle, LLC (St. Louis, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienna, Austria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 240/2009-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio denominativo «THE CARLYLE», per prodotti e servizi delle classi 3, 25 e 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: parziale rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

Motivi dedotti: violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente adottato un’interpretazione troppo restrittiva del concetto di uso effettivo. Inoltre la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova dell’uso presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; in secondo luogo, non ha valutato correttamente la portata dei suddetti elementi di prova dell’uso; e, in terzo luogo, non ha effettuato un giudizio globale al riguardo.


27.2.2010   

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C 51/37


Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Baena Grupo/UAMI — Neuman e Galdeano del Sel (disegni o modelli)

(Causa T-513/09)

2010/C 51/72

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ammissibile il ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 ottobre 2009, procedimento R 1323/2008-3;

annullare la decisione dell’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello comunitario registrato n. 000426 895-0002 per «ornamento per magliette, ornamento per berretti a visiera, ornamento per autoadesivi, ornamento per stampati, compreso materiale pubblicitario»

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel

Marchio, disegno o modello del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio figurativo comunitario n. 1 312 651, per prodotti delle classi 25, 28 e 32 della classificazione di Nizza

Decisione della divisione di annullamento del dipartimento Disegni e modelli: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del modello

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e, in base alle competenze ad essa attribuite dall’art. 60, n. 1, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, decisione della controversia nel merito e dichiarazione di nullità del modello comunitario

Motivi dedotti: erronea interpretazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002.


27.2.2010   

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C 51/38


Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 — De Post/Commissione

(Causa T-514/09)

2010/C 51/73

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: De Post NV van publiek recht (Brussel, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Martens e B. Schutyser)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di aggiudicazione dell’appalto di cui al bando di gara n. 102342, «trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni» (GU 2009/S 176–253034) a «Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg» e non alla ricorrente, notificata in data 17 dicembre 2009;

nel caso in cui, alla data di pronuncia della sentenza, l’OPOCE dovesse aver già sottoscritto il contratto con l’Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg ai sensi del bando di gara n. 10234, dichiarare il contratto nullo ed inefficace;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a motivo della decisione impugnata, provvisoriamente quantificati in EUR 2 386 444,94, maggiorati degli interessi moratori e composti a decorrrere dalla data di deposito del ricorso;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, incluse le spese legali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (in prosieguo: l’«OPOCE») 17 dicembre 2009, di aggiudicazione dell’appalto di cui al bando di gara n. 10234 «trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni» (GU 2009/S 176–253034) alle Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg (in prosieguo: la «Post Luxembourg») e, conseguentemente, di non aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e, dall’altra, il risarcimento quantificato in EUR 2 386 444,94 per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente in conseguenza del rigetto della sua offerta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo articolato in quattro parti.

Il primo ed unico motivo dedotto dalla ricorrente concerne l’asserita violazione da parte dell’OPOCE dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli offerenti di cui all’art. 15 TFUE e all’art. 89 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: il «regolamento finanziario») (1), la violazione dell’obbligo di aggiudicazione dell’appalto sulla base di una valutazione dei criteri di selezione previsti dall’art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, la mancanza di una sufficiente motivazione della sua decisione (violazione dell’art. 296 TFUE) e vari errori manifesti di valutazione asseritamente commessi dall’OPOCE atti a comportare la nullità della decisione di quest’ultimo che l’offerta della Post Luxembourg — e non quella della ricorrente — è l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la prima parte del motivo la ricorrente afferma che l’OPOCE non ha basato la sua decisione su una valutazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione, in violazione dell’art. 100, n. 1, del regolamento finanziario.

Con la seconda parte del motivo la ricorrente adduce che l’OPOCE ha applicato vari criteri secondari nella sua valutazione delle offerte non previsti nei capitolati del bando di gara, violando in tal modo il principio di trasparenza previsto dall’art. 15 TFUE e dell’art. 89 del regolamento finanziario.

Con la terza parte del suo motivo la ricorrente sostiene che l’OPOCE ha applicato criteri tecnici di aggiudicazione aperti in modo incoerente, di fatto compromettendo del tutto la trasparenza dal procedimento di valutazione.

Con la quarta parte del suo motivo la ricorrente contesta che, in violazione degli artt. 15 e 296 TFUE e 89 del regolamento finanziario nonché dei generali requisiti procedurali attinenti all’obbligo di motivazione e di trasparenza, l’OPOCE non ha fornito una giustificazione ed inequivocabile per la sua valutazione delle offerte, essendo la motivazione della decisione asseritamente contraddittoria e viziata da manifesti errori di valutazione.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, dato che la decisione impugnata è viziata da violazioni del diritto europeo, l’OPOCE ha commesso un errore ed è pertanto responsabile ai sensi dell’art. 340 TFUE. Invero, la ricorrente adduce che, a motivo della decisione di aggiudicazione dell’appalto alla Post Luxembourg anziché alla ricorrente, quest’ultima ha subito un danno serio, dato dalla possibilità di vedersi aggiudicato l’appalto e da tutte le spese da essa sostenute in relazione alla preparazione ed alla stesura dell’offerta nonché dalla difesa della sua posizione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1).


27.2.2010   

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C 51/39


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 21 dicembre 2009 avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-515/09 P)

2010/C 51/74

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti, della causa de qua.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 7 ottobre 2009, emessa nella causa F-3/08. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente infondato un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha rifiutato di inviargli la traduzione in lingua italiana di una precedente decisione, nonché la condanna della Convenuta al risarcimento del danno che sarebbe stato subito da questo rifiuto. L'ordinanza impugnata ha anche condannato il ricorrente, in applicazione dell'articolo 94, lett. a), del regolamento di procedura del TFP a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Difetto assoluto di motivazione, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, per quanto riguardano le asserzioni proferite dal TFC relative alla possibilità per il ricorrente di capire il contenuto della lettera in questione, nelle versione linguistica in cui gli è stata notificata.

Disconoscimento delle norme di legge inerenti al diritto di ogni individuo di rivolgersi ad un'istituzione comunitaria utilizzando una qualsivoglia lingua ufficiale dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 94 del Regolamento di proceduta del TFP.


27.2.2010   

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C 51/40


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 21 dicembre 2009 avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-516/09 P)

2010/C 51/75

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti, della causa de qua.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 7 ottobre 2009, emessa nella causa F-122/07. Questa ordinanza ha respinto, in parte come manifestamente irricevibile ed in parte come manifestamente infondato, un ricorso avente per oggetto in via principale l'annullamento della decisione con la quale la Convenuta ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere lo svolgimento di un'inchiesta relativa a taluni fatti accorsigli durante gli anni 2001 e 2003, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno che così sarebbe stato subito.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fa valere lo snaturamento e travisamento dei fatti che sarebbero stati commessi dall'ordinanza impugnata, nonché un'incorretta interpretazione ed applicazione dell'obbligo di motivazione degli atti.


27.2.2010   

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C 51/40


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Alstom/Commissione

(Causa T-517/09)

2010/C 51/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alstom (Levallois Perret, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Derenne e A. Müller-Rappard)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 7 ottobre 2009, adottata nel caso COMP/F/39.129 — Trasformatori di potenza; nonché

annullare la decisione 10 dicembre 2009 del Contabile della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Alstom chiede, da una parte, l’annullamento della decisione emessa dalla Commissione il 7 ottobre 2009, C(2009) 7601 def., — Trasformatori di potenza, relativa ad una procedura d’applicazione dell’art. 81 CE (ormai divenuto art. 101 TFUE) e dell’art. 53 SEE, riguardante un cartello sul mercato europeo dei trasformatori di potenza e, dall’altra, l’annullamento della decisione del Contabile della Commissione 10 dicembre 2009, che respinge la domanda della Alstom di costituire una garanzia finanziaria per la durata del procedimento proposto con il presente ricorso.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009, la ricorrente solleva tre motivi vertenti:

su una violazione delle norme di diritto applicabili alla solidarietà, in quanto la Commissione avrebbe reso solidalmente responsabili della stessa violazione due imprese che essa non avrebbe potuto considerare individualmente e autonomamente responsabili, in modo diretto e formale, dell’infrazione;

su una violazione dell’art. 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata sarebbe viziata da:

una motivazione insufficiente in merito all’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri;

un difetto di motivazione quanto all’asserto della Commissione secondo cui la Alstom non sarebbe riuscita a capovolgere la presunzione di responsabilità della società madre per quanto riguarda gli atti della sua controllata e non avrebbe dimostrato l’autonomia della controllata;

una contraddizione tra i motivi relativi alla responsabilità cumulativa della Alstom e della Alstom T&D SA;

su una violazione dell’art. 101 TFUE in rapporto alle disposizioni relative all’imputabilità alle società madri delle infrazioni commesse dalle loro controllate, in quanto la Commissione si sarebbe basata su una giurisprudenza che viola il diritto dell’Unione europea e deve pertanto essere tralasciata per aver creato, in via pretoria, un principio di presunzione irrefragabile, basata non sull’autonomia o sul comportamento sul mercato, bensì sui nessi economici, giuridici e organizzativi, che costituiscono caratteristiche generiche inerenti a qualsiasi gruppo di società.

A sostegno alla sua domanda di annullamento della decisione del Contabile 10 dicembre 2009, la ricorrente solleva i seguenti motivi, vertenti:

sul difetto della base giuridica, in quanto la decisione di respingere la domanda di costituzione di una garanzia finanziaria per la durata del procedimento di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009 non sarebbe giuridicamente fondata né sul regolamento finanziario (CE, Euratom) del Consiglio, n. 1605/2002 (1), né sul suo regolamento d’esecuzione (CE, Euratom) della Commissione, n. 2342/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (2);

su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione del Contabile deluderebbe le fondate speranze che la pratica anteriore della Commissione avrebbe fatto nascere;

sulla violazione del principio di uguaglianza, in quanto il nuovo orientamento del Contabile della Commissione, senza previa misura di pubblicità né misure transitorie, porrebbe la Alstom in una situazione diversa rispetto a quei debitori di ammende che avrebbero potuto costituire una garanzia finanziaria prima del detto cambio di orientamento;

su una violazione dell’obbligo di correggere pubblicamente un errore d’interpretazione, qualora il Tribunale giudicasse che la prassi anteriore della Commissione non era conforme alla disciplina finanziaria applicabile.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 7 agosto 2006, n. 1248, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 227, pag. 3).


27.2.2010   

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C 51/41


Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Toshiba/Commissione

(Causa T-519/09)

2010/C 51/77

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corp. (rappresentanti: avv.ti J. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, J. Jourdan e P. Berghe)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE (art. 101 TFUE) e dell’art. 53 SEE nel caso COMP/39.129 — Power Transformers, nella parte riguardante la ricorrente;

annullare l’ammenda imposta alla ricorrente;

in subordine, in caso di conferma totale o parziale della decisione contestata, ridurre l’ammenda imposta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento;

disporre ogni altra misura necessaria all’esecuzione della sentenza del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009 (Caso n. COMP/39.129 — Power Transformers), per la parte in cui quest’ultima ha ritenuto che, partecipando alla ripartizione dei mercati attraverso un gentlemen’s agreement tra produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi diretto a rispettare i mercati nazionali di ciascun produttore e ad ostacolare la vendita nei rispettivi mercati, la ricorrente fosse responsabile della violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell’ammenda impostale.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un gentlemen’s agreement ovvero di qualsiasi accordo o pratica concordata tra produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi, né ha dimostrato la partecipazione della ricorrente a tali accordi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato la propria competenza per quanto riguarda l’asserito gentlemen’s agreement, anche se l’esistenza di quest’ultimo fosse provata, quod non. Essa asserisce che un accordo siffatto, date le barriere molto alte all’accesso, non poteva avere un effetto immediato e sostanziale sulla concorrenza nell’Unione europea o un’influenza sui flussi di scambi tra gli Stati membri.

Nel suo terzo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire la durata della violazione e della partecipazione della ricorrente al riguardo. Essa afferma che la Commissione non ha dimostrato che alcuni incontri avevano un oggetto o un effetto anticoncorrenziale e che la ricorrente, partecipando ad essi, ha violato la normativa europea in materia di concorrenza.

In ulteriore subordine, la ricorrente, nel suo quarto motivo, sostiene che la Commissione è incorsa in errori di fatto e di diritto nel fissare l’importo di base della sua ammenda. In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha errato nello scegliere l’anno di riferimento per calcolare il valore delle vendite della ricorrente, discostandosi così dalla metodologia indicata negli orientamenti per il calcolo delle ammende. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’ignorare le barriere molto alte all'accesso sul mercato europeo e nel supporre che la Toshiba potesse aver raggiunto sul mercato del SEE una quota di mercato pari alla sua quota di mercato mondiale. La ricorrente afferma altresì che la Commissione ha interpretato erroneamente il paragrafo 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende per giustificare la stima del valore delle vendite della ricorrente nel SEE sulla base delle sue vendite a livello mondiale, piuttosto che esaminare soltanto i mercati colpiti dall’asserita violazione. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l’ammenda impostale sia sproporzionata.


27.2.2010   

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C 51/42


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Areva T&D/Commissione

(Causa T-521/09)

2010/C 51/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Areva T&D SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Schild e C. Simphal)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata in quanto riguarda la Areva T&D SA; nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame, proposto dalla Areva T&D SAS è diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea 7 ottobre 2009, C(2009) 7601 def., relativa ad una procedura d’applicazione dell’art. 81 CE (divenuto ormai art. 101 TFUE) e dell’art. 53 SEE — Caso COMP/39.129 — Trasformatori di potenza.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

Il primo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione previsto all’art. 296 TFUE. La ricorrente afferma che la Commissione non ha motivato la delega del suo potere sanzionatorio conseguente alla condanna in solido della Areva T&D SA, oltre che l’aggiunta di una ulteriore condizione alle condizioni esposte dalla comunicazione 19 febbraio 2002 ai fini del beneficio dell’immunità dall’ammenda.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l’art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le norme giuridiche relative all’imputabilità delle violazioni del diritto della concorrenza. Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva imputare alla Areva T&D SA la responsabilità di pratiche anticoncorrenziali anteriori alla cessione da parte della Alstom d’Alstom T&D SA. All’epoca dei fatti, la Alstom T&D SA non era infatti una società autonoma, bensì una società controllata dalla casa madre, la Alstom. Conseguentemente, la Commissione avrebbe dovuto ritenere, facendo applicazione dei principi relativi all’imputabilità delle infrazioni in caso di cessione d’impresa, che soltanto la società madre all’epoca dei fatti di cui trattasi, cioè nella fattispecie la Alstom, poteva essere considerata responsabile delle pratiche anticoncorrenziali anteriori alla cessione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, ammettendo la responsabilità della Areva T&D SA, abbia violato i principi generali della certezza del diritto e della individualità e personalità della pena.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l’art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le norme giuridiche applicabili alla solidarietà. La ricorrente sostiene che la Commissione non poteva condannare in solido la Areva T&D SA e la Alstom al pagamento dell’ammenda, in quanto queste ultime non costituivano più, al giorno dell’adozione della decisione, una unità economica. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione, condannando in solido la Alstom e la Areva T&D SA, travisa due principi generali del diritto dell’Unione, cioè il principio della parità di trattamento e il principio della certezza del diritto.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l’art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le disposizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo (1). La ricorrente sostiene anche che la Commissione, rifiutando di concedere alla Areva T&D SA il beneficio dell’immunità, abbia violato i principi generali del legittimo affidamento e della certezza del diritto.


(1)  GU C 45, pag. 3.


27.2.2010   

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C 51/43


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Gemmi Furs/UAMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)

(Causa T-522/09)

2010/C 51/79

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gemmi Furs Oy (Loviisa, Finlandia) (rappresentante: avv. J. Tanhuanpää)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lemmi-Fashion Vertriebsgesellschaft mbH & Co. Bekleidungs KG (Fritzlar, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 2009, procedimento R 1372/2008-4;

respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;

autorizzare la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi «GEMMI», per tutti i prodotti rientranti nella classe 25, conformemente alla domanda del richiedente il marchio comunitario;

condannare il convenuto a sopportare le spese della ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese della ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, qualora essa dovesse decidere di divenire parte nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio «GEMMI», per prodotti delle classi 18, 24 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione tedesca del marchio «LEMMI», pre prodotti della classe 25; la registrazione internazionale del marchio «LEMMI fashion», per prodotti della classe 25; il marchio “LEMMI” non precedentemente registrato, impiegato in Germania in commercio per vestiario

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario di cui trattasi, per prodotti della classe 25

Motivi dedotti:

Violazione della regola 19, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente e/o insufficientemente la sussistenza dei diritti anteriori; violazione della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente e/o insufficientemente la prova dell’uso sottoposta; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) avrebbe errato nel valutare la somiglianza dei marchi di cui trattasi e ii) avrebbe errato nel valutare il grado di attenzione del pubblico di riferimento; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/09, in quanto la commissione di ricorso non ha garantito alla ricorrente l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sulle prove dirette a dimostrare i diritti anteriori; violazione dei principi della tutela dei diritti quesiti, della parità di trattamento e di legalità.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


27.2.2010   

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C 51/44


Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

(Causa T-523/09)

2010/C 51/80

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Smart Technologies ULC (Calgary, Canada) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 554/2009-2;

in subordine, modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 554/2009-2, dichiarando che il marchio comunitario in questione possiede carattere distintivo sufficiente e che pertanto non possono essere sollevate obiezioni alla sua registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e

condannare il convenuto alle spese relative al presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», per prodotti della classe 9

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione non potesse essere registrato in quanto asseritamente privo di carattere distintivo.


27.2.2010   

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C 51/44


Ricorso proposto il 24 dicembre 2009 — Meredith/UAMI (BETTER HOMES AND GARDENS)

(Causa T-524/09)

2010/C 51/81

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meredith Corporation (Des Moines, Stati Uniti) (rappresentanti: R.N. Furneaux ed E.A. Hardcastle, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2009, procedimento R 517/2009-2, nella parte in cui ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario in questione per servizi della classe 36, in tal modo consentendo la registrazione per tali servizi;

accogliere le domande del ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, qualora esso vi si opponga, e respingere le sue conclusioni.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BETTER HOMES AND GARDENS», per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 36

Decisione dell’esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso è incorsa in errore non applicando il criterio corretto per valutare se un marchio sia privo di carattere distintivo per contraddistinguere i prodotti ed i servizi per i quali è richiesta la registrazione.


27.2.2010   

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C 51/45


Ricorso proposto il 30 dicembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Consiglio

(Causa T-528/09)

2010/C 51/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (rappresentata da: sig. F. Carlin, barrister, avvocati N. Niejahr, Q. Azau e A. MacGregor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2009 n. 926, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui impone dazi anti-dumping sulle esportazioni del ricorrente e dispone la riscossione dei dazi provvisori già imposti su tali esportazioni ovvero, in subordine, annullare il detto regolamento nella parte in cui dispone la riscossione di dazi provvisori a carico del ricorrente;

condannare il Consiglio alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2009, n. 926, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, nella parte riguardante la ricorrente.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, sostiene che il Consiglio sia incorso in un manifesto errore di valutazione dei fatti nella parte in cui ha individuato il «prodotto in esame» ricorrendo a definizioni eccessivamente generiche di categorie di prodotti. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione abbia operato un raffronto non pertinente con beni prodotti negli Stati Uniti.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Consiglio avrebbe violato l’art. 9, n. 5, del regolamento di base (2), nella parte in cui ha revocato alla ricorrente lo status di esportatore TI ai sensi del regolamento contestato, nonostante il fatto che tale status fosse stato inizialmente concesso alla ricorrente medesima dalla Commissione nel corso della fase amministrativa del procedimento anteriormente alla pubblicazione del regolamento istitutivo del dazio provvisorio (3).

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio abbia violato gli artt. 9, n. 4, e 10, n. 2, del regolamento di base nella parte in cui ha imposto un dazio definitivo nonché ha deciso definitivamente di riscuotere i dazi provvisori già imposti sulle esportazioni del «prodotto in esame» da parte della ricorrente verso l’Unione europea, atteso che tali decisioni appaiono fondate su manifesti errori di valutazione quanto all’esistenza di una minaccia di pregiudizio sostanziale.


(1)  GU L 262, pag. 19.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2009, n. 289, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, GU L 94, pag. 48.


27.2.2010   

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C 51/45


Ricorso presentato il 5 gennaio 2010 — De Lucia/UAMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

(Causa T-2/10)

2010/C 51/83

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Domenico De Lucia SpA (San Felice a Cancello, Italia) (rappresentante: S. Cutolo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Egidio Galbani SpA (Melzo, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione resa in data 15.10.2009 dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 37/2009-1.

Condannare l'UAMI al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «De Lucia/La natura pratica del gusto» (domanda di registrazione n. 4 962 346), per prodotti nelle classi 29, 30 e 31.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Egidio Galbani S.p.A.

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale comunitario «LUCIA» (n. 620 716), per dei prodotti nelle classi 29 e 30; marchio figurativo comunitario contenente l'elemento verbale «Galbani-Santa Lucia» (n. 2 302 677), per dei prodotti nella classe 29; marchio figurativo nazionale (registrazione italiana n. 67 470) e internazionale (n. 256 299) «LUCIA», per dei prodotti nella classe 29; marchio figurativo nazionale (registrazione italiana n. 597 377), internazionale (n. 601 651) e comunitaria (n. 70 185) «Santa Lucia», per prodotti nelle classi 29 e 30; marchio denominativo nazionale (registrazione italiana n. 131 028) e internazionale (n. 256 299) «Santa Lucia», per dei prodotti nella classe 29; e marchio comunitario denominativo «Santa Lucia» (n. 70 128), per dei prodotti nelle classi 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione, per quanto riguarda certi prodotti della classe 31.

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere il ricorso limitatamente al «tabacco» (classe 31) e autorizzare la registrazione per questo prodotto.

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'articolo 8, n. 1, lett. b, del Regolamento n. 207/2009, nonché assenza e/o insufficienza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'articolo 12, lett. a), dello stesso Regolamento.


27.2.2010   

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C 51/46


Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Al Saadi/Commissione

(Causa T-4/10)

2010/C 51/84

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Faraj Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, Barrister, Mudassar Arani, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, nei limiti in cui riguarda il ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954 (1), recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (2) che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, ai sensi del quale il ricorrente è stato inserito nell'elenco delle persone e delle entità i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati.

Il nome del ricorrente era stato inizialmente inserito nell'allegato I del regolamento n. 881/2002 ad opera del regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049 (3), successivamente sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 2008, n. 46 (4). Con la sua sentenza 3 dicembre 2009, cause riunite C-399/06 P e C-403/06 P, Faraj Hassan/Consiglio e Commissione e Chafiq Ayadi/Consiglio (5), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato il regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 46/2008, nei limiti in cui riguardava il ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

Anzitutto, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso viola i suoi diritti di difesa, ivi incluso il diritto al contraddittorio e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, e nel contempo non pone rimedio a tali violazioni. Inoltre, esso sostiene che la Commissione non ha fornito alcuna prova tale da giustificare il congelamento dei beni del ricorrente, ovvero non ha consentito al ricorrente di difendersi con riferimento a simile prova.

 

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione non ha fornito ragioni convincenti per il mantenimento del congelamento dei capitali nei confronti del ricorrente, in violazione dell'articolo 296 TFUE.

 

In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la Commissione abbia omesso di svolgere una valutazione di tutti gli elementi e le prove rilevanti nel decidere se adottare il regolamento controverso e abbia pertanto commesso un manifesto errore di valutazione. Il ricorrente sostiene inoltre di non essere mai stato coinvolto in attività legate al terrorismo, e che di conseguenza non è necessario applicargli alcuna forma di sanzione finanziaria o misura preventiva.

 

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che le limitazioni a tempo indefinito del suo diritto di proprietà, imposte dal regolamento controverso, comportano un'interferenza sproporzionata e intollerabile quanto al suo diritto al rispetto della proprietà, interferenza non giustificata da prove certe.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU 2009, L 269, pag. 20).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 2003, L 303. pag. 20).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 2008, n. 46, recante novantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 2008, L 16, pag. 11).

(5)  Sentenza della Corte 3 dicembre 2009, cause riunite C-399/06 P e C-403/06 P, Faraj Hassan/Consiglio e Commissione e Chafiq Ayadi/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.


27.2.2010   

IT

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C 51/47


Ricorso presentato l'11 gennaio 2010 — Sviluppo Globale/Commissione

(Causa T-6/10)

2010/C 51/85

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni del 10 novembre 2009 e del 26 novembre 2009.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge, da un lato, contro la decisione della Commissione del 10 novembre 2009, con la quale la Commissione ha respinto l'offerta presentata dal consorzio ITAK (di cui la ricorrente era membro ed incaricato di svolgere tutte le attività gestionali e amministrative a favore del consorzio stesso) nell'ambito della gara EUROPEAID/127843/D/SER/KOS, avente ad oggetto la fornitura di supporto alle amministrazioni doganali e fiscali nel Kosovo, e, dall'altro, contro la decisione della Commissione del 26 novembre 2009, relativa alla richiesta di accesso ai documenti della gara in questione formulata dal medesimo consorzio ITAK.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione del 10 novembre 2009, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la Commissione non avrebbe mai fornito informazioni sulle caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta prescelta;

la violazione degli obblighi incombenti sulla Commissione in forza del punto 2.4.15 della «Guida pratica delle procedure contrattuali nell'ambito delle procedure esterne» della Comunità europea nonché l'obbligo di diligenza nell'azione amministrativa che incombeva alla Commissione. Si ritiene a questo riguardo che la convenuta non abbia infatti risposto alle censure sollevate secondo le modalità previste dal punto 2.4.15 della Guida pratica;

un manifesto errore di valutazione delle qualità dell'offerta tecnica presentata dal consorzio ITAK, in quanto il comitato di valutazione ha giudicato insufficiente e non adeguata tecnicamente un'offerta presentata da tre amministrazioni (fiscali e doganali) di ben tre Stati membri dell'Unione europea;

un manifesto errore di valutazione delle qualità dell'offerta tecnica aggiudicataria. Viene affermato su questo punto che il comitato di valutazione ha attribuito un punteggio estremamente elevato all'offerta presentata da un consorzio di esperti informatici e con un team leader che nel passato aveva ottenuto giudizi mediocri dalla stessa Commissione.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione del 26 novembre 2009, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto la Commissione non ha trattato prontamente la richiesta di accesso, non ha inviato alcun avviso di ricevimento, e ha ritenuto di poter semplicemente ignorare l'istanza.

la violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001, nella misura in cui la Commissione non ha trattato prontamente la domanda di conferma presentata dal consorzio ITAK, non ha inviato, neppure in questa circostanza, alcun avviso di ricevimento, e ha, infine, ritenuto di poter rispondere all'istanza successivamente al decorso del termine previsto per la risposta;

violazione dei generali principi relativi all'accesso ai documenti come stabiliti dal regolamento n. 1049/2001 e dalla stessa giurisprudenza. In particolare. La Commissione sarebbe arrivata al punto di non fornire neanche informazioni che erano state in precedenza trasmesse alla ricorrente;

in ultimo luogo la ricorrente fa anche valere la violazione della convenuta dei paragrafi 2, 3 e 6 dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, p. 43).


27.2.2010   

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C 51/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2009 — Balfe e a./Parlamento

(Causa T-219/09) (1)

2010/C 51/86

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione parziale della causa dal ruolo.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/48


Ordinanza del Tribunale 5 gennaio 2010 — Shell Hellas/Commissione

(Causa T-245/09) (1)

2010/C 51/87

Lingua processuale: francese

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 gennaio 2010 — Société des Pétroles Shell/Commissione

(Causa T-251/09) (1)

2010/C 51/88

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2009 — Serifo/Commissione e Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura»

(Causa T-438/09) (1)

2010/C 51/89

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.