ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.233.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
26 settembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 233/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 220 del 12.9.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 233/02

Causa C-198/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 4 giugno 2009 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

2

2009/C 233/03

Causa C-223/09: Ricorso proposto il 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

3

2009/C 233/04

Causa C-228/09: Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

3

2009/C 233/05

Causa C-240/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd (Slovacchia) il 3 luglio 2009 — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3

2009/C 233/06

Causa C-243/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 3 luglio 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)

4

2009/C 233/07

Causa C-244/09: Ricorso proposto il 3 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

4

2009/C 233/08

Causa C-247/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 luglio 2009 — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

5

2009/C 233/09

Causa C-251/09: Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

5

2009/C 233/10

Causa C-253/09: Ricorso proposto l’8 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria

6

2009/C 233/11

Causa C-265/09 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2009 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

7

2009/C 233/12

Causa C-271/09: Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

8

2009/C 233/13

Causa C-282/09 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2009 dalla Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, CFCMCEE/UAMI

8

2009/C 233/14

Causa C-286/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

9

2009/C 233/15

Causa C-287/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

9

2009/C 233/16

Causa C-290/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italia) il 27 luglio 2009 — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna

10

2009/C 233/17

Causa C-292/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 27 luglio 2009 — Isabella Calestani/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

10

2009/C 233/18

Causa C-293/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 27 luglio 2009 — Paolo Lunardi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

11

2009/C 233/19

Causa C-306/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 31 luglio 2009 — I.B./Conseil des ministres

11

2009/C 233/20

Causa C-310/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 agosto 2009 — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Società Accor

11

2009/C 233/21

Causa C-322/09 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2009 dalla NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commissione delle Comunità europee

12

2009/C 233/22

Causa C-330/09: Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

13

 

Tribunale di primo grado

2009/C 233/23

Causa T-498/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 giugno 2009 — Krcova/Corte di giustizia (Impugnazione — Pubblico impiego — Funzionari — Assunzione — Periodo di prova — Proroga del periodo di prova — Relazione sul periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Art. 34 dello Statuto — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica)

14

2009/C 233/24

Causa T-94/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2009 — Athinaïki Techniki/Commissione (Aiuto di Stato — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Rinvio al Tribunale in seguito all’annullamento — Revoca della decisione impugnata — Non luogo a statuire)

14

2009/C 233/25

Causa T-279/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Evropaïki Dynamiki/BCE (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell'informazione a favore della BCE — Rigetto di un’offerta e decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Motivo di esclusione — Autorizzazione che deve essere concessa da un’autorità nazionale — Ricorso in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile)

15

2009/C 233/26

Causa T-159/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a provvedere)

15

2009/C 233/27

Causa T-176/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — infeurope/Commissione (Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Bando di gara relativo alla manutenzione dei sistemi informatici dell’UAMI — Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione — Decisione implicita di rigetto della Commissione — Nuove conclusioni — Nesso tra ricorso per carenza e ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta)

15

2009/C 233/28

Causa T-188/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — infeurope/Commissione (Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Bando di gara relativo alla prestazione di servizi di consulenza, audit e studio per l’UAMI — Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione — Decisione implicita di rigetto della Commissione — Nuove conclusioni — Nesso tra ricorso per carenza e ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta)

16

2009/C 233/29

Causa T-300/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2009 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 65, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Atto che ha integralmente accolto le richieste della ricorrente — Irricevibilità]

16

2009/C 233/30

Causa T-340/08 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 22 giugno 2009 — Timmer/Corte dei conti (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Notazione — Fatti nuovi e sostanziali — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

17

2009/C 233/31

Causa T-371/08 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 22 giugno 2009 — Nijs/Corte dei conti (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di nomina del superiore del ricorrente — Concorso interno — Elezioni del comitato del personale — Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2006 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

17

2009/C 233/32

Causa T-376/08 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2009 — Nijs/Corte dei conti (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto valutativo relativo al periodo 2005/2006 — Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2007 — Decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

17

2009/C 233/33

Causa T-196/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — TerreStar Europe/Commissione (Procedimento sommario — Decisione sulla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Mancanza di urgenza)

18

2009/C 233/34

Causa T-297/09: Ricorso proposto il 22 luglio 2009 – Evropaïki Dynamiki/AESA

18

2009/C 233/35

Causa T-298/09: Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

19

2009/C 233/36

Causa T-308/09: Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Italia/Commissione

19

2009/C 233/37

Causa T-311/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 4 agosto 2009 avverso l’ordinanza del 20 maggio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-73/08, Marcuccio/Commissione

20

2009/C 233/38

Cause riunite T-530/93, T-531/93, T-87/04, T-91/94, T-106/94, T-120/94 e T-124/94: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 luglio 2009 — Kat e a./Consiglio e Commissione

21

2009/C 233/39

Causa T-533/93: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 luglio 2009 — Bouma e a../Consiglio e Commissione

21

2009/C 233/40

Cause riunite T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 e T-144/97: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 luglio 2009 — Wilman e a./Consiglio e Commissione

21

2009/C 233/41

Causa T-86/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 luglio 2009 — Studio Bichara e a./Commissione

21

2009/C 233/42

Causa T-48/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 luglio 2009 — Fusco/UAMI — Fusco International (FUSCOLLECTION)

21

2009/C 233/43

Causa T-129/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Sahlstedt e a./Commissione

21

2009/C 233/44

Causa T-156/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 giugno 2009 — Four Ace International/UAMI (skiken)

21

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 233/45

Causa F-78/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 giugno 2009 — Locchi/Commissione

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/1


2009/C 233/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 220 del 12.9.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 205 del 29.8.2009

GU C 193 del 15.8.2009

GU C 180 del 1.8.2009

GU C 167 del 18.7.2009

GU C 153 del 4.7.2009

GU C 141 del 20.6.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 4 giugno 2009 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-198/09)

2009/C 233/02

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: IFB Stroder Srl

Convenuta: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questioni pregiudiziali

1)

Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro. La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate. Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2)

Si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

3)

Se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali e prezzi ragionevoli e dall' esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

4)

Se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritetersi rientrante nella sfera di potestà degli stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;

5)

Se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4, comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'ammistrazione di motivare l'eventuale diniego.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Ricorso proposto il 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-223/09)

2009/C 233/03

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 gennaio 2006, 2005/89/CE, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (1), e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della direttiva summenzionata;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 24 febbraio 2008. Al momento dell’introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva posto in essere le misure necessarie alla trasposizione della direttiva, e comunque non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 33, pag. 22.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-228/09)

2009/C 233/04

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, a causa dell’inclusione dell’importo di una «tassa di immatricolazione» nella base imponibile dell’IVA prelevata in Polonia sulla cessione, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di un autoveicolo per uso personale, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi derivantile dagli artt. 78,79,83 nonché 86 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le censure sollevate nel presente ricorso riguardano l’inclusione da parte della Repubblica di Polonia dell’importo di una tassa di immatricolazione nella base imponibile dell’IVA in caso di cessione, acquisto intracomunitario ed importazione di autoveicoli per uso personale non immatricolati che hanno luogo in tale paese membro.

A parere della Commissione sussiste una sostanziale analogia tra l’imposta/tassa polacca oggetto di controversia nella presente causa e l’imposta/tassa danese nella causa C-98/05 De Danske Bilimportører. In tale causa la Corte ha dichiarato che l’imposta/tassa di immatricolazione non rientra nell’ambito della base imponibile dell’IVA.

La Commissione mantiene il punto di vista che il funzionamento della tassa polacca di immatricolazione nel caso di successione transazioni concernenti un medesimo veicolo prima di procedere all’immatricolazione indica che trattasi essenzialmente di un’imposta/tassa di immatricolazione e non di un’imposta sulla vendita, come afferma la Repubblica di Polonia. Il soggetto passivo deve quindi detrarre dall’imposta dovuta l’importo della tassa di immatricolazione. Ciò significa che, in definitiva e grazie al sistema di detrazioni dell’imposta addizionale versata, l’imposta/tassa viene prelevata solo una volta.

La Commissione non concorda con l’argomento della Repubblica di Polonia nel senso che la persona responsabile per effettuare il pagamento della tassa di immatricolazione sarebbe il rivenditore, l’acquirente intracomunitario o l’importatore del veicolo invece della persona a nome della quale viene immatricolato l’autoveicolo.


(1)  GU L 347, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd (Slovacchia) il 3 luglio 2009 — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

(Causa C-240/09)

2009/C 233/05

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd

Parti

Ricorrente: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Convenuto: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della Convenzione di Aarhus, in particolare al suo n. 3, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, che è quello di riformare il concetto classico di legittimazione attiva riconoscendo la posizione di parte processuale anche al pubblico, ovvero al pubblico interessato, il «self-executing effect» dei trattati internazionali, considerato che l’Unione europea ha aderito a detta Convenzione il 17 febbraio 2005, ma ancora non ha adottato norme che la traspongano nell’ordinamento comunitario.

2)

Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della Convenzione di Aarhus, in particolare al suo n. 3, ormai integrato nell’ordinamento comunitario, l’applicabilità immediata o l’efficacia diretta del diritto comunitario conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se sia possibile interpretare l’art. 9, n. 3, della Convenzione di Aarhus, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, nel senso che per “att[o] delle pubbliche autorità” deve intendersi anche l’adozione di una decisione; vale a dire, se il diritto del pubblico di partecipare a un procedimento giurisdizionale comprenda anche il diritto di contestare le decisioni di un’autorità pubblica la cui illegittimità si ripercuota sull’ambiente.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 3 luglio 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)

(Causa C-243/09)

2009/C 233/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuta: Stadt Halle (Saale)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il danno di cui all’art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE (1), concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere inteso in senso oggettivo o soggettivo.

2)

Se sia ravvisabile un danno ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, qualora un pubblico dipendente in servizio di pronto intervento venga trasferito contro la propria volontà ad un altro impiego che richiede principalmente servizio interno a causa della propria richiesta di osservare in futuro la durata massima del lavoro.

3)

Se una remunerazione inferiore debba essere considerata quale danno ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro, qualora il trasferimento comporti una riduzione della mole del servizio in orari disagevoli (notte o giorni festivi) e, pertanto, anche dell’entità dell’assegno per lavori di carattere gravoso («Erschwerniszulage»), corrisposto per tale servizio.

4)

Nel caso il cui le questioni 2 o 3 siano risolte affermativamente: se un danno derivante da un trasferimento possa essere compensato da altri benefici del nuovo impiego, come orari di lavoro più brevi o un aggiornamento professionale.


(1)  GU L 299, pag. 9.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/4


Ricorso proposto il 3 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-244/09)

2009/C 233/07

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo circoscritto agli edifici ubicati sul territorio nazionale l’ammortamento per usura a quote decrescenti ai sensi dell’art. 7, n. 5, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE.

Condannare la Repubblica federale tedesca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso sono le disposizioni della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito in forza delle quali il cosiddetto ammortamento per usura a quote decrescenti nel trattamento fiscale dei beni immobili, vale a dire l’applicazione di quote di ammortamento più alte di quelle lineari durante la prima fase del periodo di ammortamento, è circoscritto agli edifici ubicati sul territorio nazionale.

Tale diverso trattamento degli immobili ubicati sul territorio nazionale o sul territorio estero violerebbe la libera circolazione dei capitali sancita all’art. 56 CE. Secondo costante giurisprudenza, quest’ultima disposizione vieta tutti i provvedimenti che riservino ai movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento meno favorevole di quello previsto per i movimenti di capitali meramente nazionali e che, di conseguenza, siano tali da dissuadere i residenti dal realizzare i primi.

In seguito alla normativa in questione, la situazione finanziaria degli investitori soggetti ad imposta sarebbe meno vantaggiosa nel caso di un immobile estero rispetto a quello di un immobile nazionale. Ne conseguirebbe che gli investimenti in immobili ubicati all’estero diventerebbero meno appetibili rispetto a quelli in immobili nazionali, e che gli investitori potrebbero essere dissuasi dall’edificare o dall’acquistare un immobile in un altro Stato membro. Il miglioramento della situazione finanziaria nel caso di un investimento in immobili nazionali rappresenterebbe, alla luce della giurisprudenza, un vantaggio fiscale da prendere in considerazione in quanto attinente ad un confronto tra il trattamento, rispettivamente, di fattispecie meramente interne o transfrontaliere.

È pur vero che gli effetti della normativa discriminatoria in questione sono limitati agli edifici per i quali il contratto di costruzione o di acquisto sia stato redatto e/o stipulato anteriormente al 1o gennaio 2006; nondimeno ciò non esclude la restrizione della libera circolazione di capitali, dato che l’ammortamento per usura a quote decrescenti costituisce una fattispecie continuativa.

Secondo il governo federale, la suddetta restrizione sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico; la normativa di cui trattasi avrebbe lo scopo di incentivare l’edilizia residenziale in Germania.

Al riguardo la Commissione ha sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l’incentivazione dell’economia nazionale non rappresenta un obiettivo idoneo a giustificare una restrizione delle libertà fondamentali. Anche ammettendo che l’obiettivo di incentivare l’edilizia residenziale non abbia natura economica, la rigorosa limitazione dell’ammortamento a quote decrescenti agli edifici ubicati sul territorio nazionale non sarebbe né necessaria, né proporzionata. L’incentivazione dell’edilizia residenziale in Germania non sarebbe resa meno efficace per il fatto di consentire l’ammortamento a quote decrescenti anche nei casi di immobili siti in altri Stati membri.

Di conseguenza, il governo federale non avrebbe dedotto alcun motivo idoneo a giustificare la constatata ingerenza nella libera circolazione dei capitali.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 luglio 2009 — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

(Causa C-247/09)

2009/C 233/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Alketa Xhymshiti

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nei casi in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione europea e lavori nella Confederazione elvetica, trovi applicazione nei suoi confronti e nei confronti della moglie, cittadina di un paese terzo, nello Stato membro di residenza, il regolamento (CE) n. 859/2003 (1), con la conseguenza che lo Stato membro di residenza deve applicare al lavoratore e alla moglie i regolamenti (CEE) nn. 1408/71 (2) e 574/72 (3).

2)

Qualora la prima questione sia risolta negativamente, se, nelle circostanze di cui alla prima questione, occorra interpretare gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 10 n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 574/72 nel senso che, nello Stato membro di residenza, ad una madre cittadina di un paese terzo possa essere rifiutata la concessione di prestazioni familiari per il fatto che è cittadina di un paese terzo, nonostante il figlio interessato sia cittadino dell’Unione.


(1)  Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/5


Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-251/09)

2009/C 233/09

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e I. Chatzigiannis)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 2 e 31, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38/CEE (1), nonché dell’art. 1, n. 1, della direttiva 92/13/CEE (2).

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’autorità per l’energia di Cipro si ritiene abbia violato le direttive 93/38/CEE e 92/13/CEE con la gara d’appalto n. 40/2005 che riguardava un contratto per la progettazione, la fornitura e la costruzione della quarta unità della centrale termoelettrica di Vasilikou.

Per quanto riguarda la violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva 93/38, la Commissione ritiene che la violazione attenga ai motivi per cui è stata respinta l’offerta del denunciante e per cui è risultata vincitrice l’offerta dell’altro concorrente sulla base di un criterio non chiaramente menzionato nel bando di gara.

Per quanto riguarda la violazione della direttiva procedurale 92/13, la Commissione ritiene che, in primo luogo, la stessa autorità aggiudicatrice, nella misura in cui con il suo comportamento ha creato una situazione di incertezza per quanto riguarda l’interpretazione da darsi ai motivi che hanno determinato il rigetto dell’offerta del denunciante, abbia violato la direttiva 92/13, come interpretata alla luce dell’obiettivo di effettività da essa perseguito e che, in secondo luogo, l’autorità aggiudicatrice non possa motivare la sua decisione con un mero rinvio all’esposizione della valutazione.


(1)  Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

(2)  Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedura di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/6


Ricorso proposto l’8 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria

(Causa C-253/09)

2009/C 233/10

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e K. Ritzné Talabér, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Ungheria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell’Accordo SEE avendo riservato all'acquisto di un'abitazione di proprietà situata in Ungheria volta a sostituire un'abitazione ubicata in un altro Stato membro un trattamento meno favorevole rispetto a quello destinato all'acquisto di un’abitazione di proprietà situata in Ungheria volta a sostituire un'abitazione situata in questo stesso Stato;

condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto la norma tributaria ungherese ai sensi della quale, in fase di determinazione della base dell'imposta dovuta in sede di acquisto della proprietà di un'abitazione situata nel territorio nazionale, consente esclusivamente di dedurre dal valore dell'abitazione acquistata il prezzo dell'abitazione alienata ove quest'ultima sia situata all'interno dello Stato di cui trattasi.

Detta normativa è contraria alla libera circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell’Accordo SEE.

L'obiettivo delle menzionate disposizioni del diritto comunitario consiste nel facilitare ai cittadini degli Stati membri di svolgere un qualsiasi tipo di un'attività professionale in un qualsiasi luogo della Comunità e, al contempo, nel vietare qualsiasi misura diretta a comportare che i cittadini di un qualsiasi Stato membro della Comunità i quali, usufruendo del loro diritto di libera circolazione, intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro, possano essere svantaggiati. In base a una costante giurisprudenza le disposizioni che impediscono ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare lo Stato d’origine per esercitare il proprio diritto di libera circolazione, o che lo dissuadono dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.

Orbene, la normativa tributaria oggetto di detto ricorso costituisce una disposizione avente queste caratteristiche. Infatti, a motivo dell'esclusione dei menzionati vantaggi fiscali, i cittadini stranieri o ungheresi che, esercitando il loro diritto alla libera circolazione, risiedano per un determinato periodo in un altro Stato membro e acquistino in quest'ultimo un'abitazione percepiranno meno incentivi per l'acquisto di un’abitazione in Ungheria rispetto a coloro che risiedano in Ungheria e abbiano acquistato una nuova abitazione volta a sostituire quella di cui erano già proprietari sita nel territorio del detto Stato. In questo modo, la normativa ungherese può chiaramente comportare che i cittadini di altri Stati membri siano dissuasi dallo stabilirsi in Ungheria. La Commissione reputa che tali soggetti, che eventualmente abbiano già pagato imposte di un importo analogo nello Stato della loro precedente residenza quando acquistarono la loro abitazione, si trovino nella stessa situazione di coloro che abbiano acquistato la loro precedente abitazione in Ungheria. A tali persone deve essere pertanto riservato il medesimo trattamento. Posto che, invece, la normativa ungherese colloca in una situazione più sfavorevole coloro che acquistano in Ungheria un'abitazione che sostituisca l'abitazione situata in qualsiasi altro Stato membro rispetto a coloro che abbiano a loro volta acquistato un’abitazione e già fossero proprietari di un immobile di tale natura sito nel territorio ungherese, la stessa disciplina situazioni oggettivamente identiche in modo diverso e, pertanto, costituisce una normativa discriminatoria.

L'unico argomento formulato dal governo della Repubblica d'Ungheria non può giustificare tale violazione del diritto.

In primo luogo, per quanto riguarda l'obiezione relativa alla necessità di garantire la coesione del sistema tributario, occorre osservare che, nella presente causa, non può rilevarsi alcun nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio mediante un prelievo fiscale determinato, la qual cosa per contro costituisce un requisito affinché l’invocata necessità di garantire la coesione del sistema tributario possa costituire una giustificata limitazione dell'esercizio delle libertà fondamentali. Dal punto di vista economico, non esiste alcun nesso diretto tra, da un lato, l’acquisto di un'altra abitazione e l'obbligo di versare l'imposta e, dall'altro, la vendita della prima abitazione e le imposte pagate in detta fase, trattandosi di elementi che solo il legislatore ungherese pone in relazione tra loro.

Infine, rispetto all'argomento, formulato dal governo ungherese, in base al quale prendere in considerazione gli immobili venduti in un altro Stato membro e le imposte versate al momento del loro acquisto e la prevenzione degli abusi eventualmente commessi nell'ambito di tali operazioni determinerebbe gravi difficoltà amministrative, la Commissione rileva che dette potenziali difficoltà amministrative non possono in alcun caso giustificare la violazione delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. Alla Repubblica d'Ungheria è indubbiamente consentito di imporre determinati requisiti al fine di ottenere i dati necessari ma questi requisiti non possono risultare sproporzionati rispetto allo scopo perseguito.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/7


Impugnazione proposta il 15 luglio 2009 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-265/09 P)

2009/C 233/11

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: avv. G. Schneider)

Altra parte nel procedimento: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006, pratica R 808/2006-4, e in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la convenuta alle spese tanto del procedimento in primo grado quanto del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado che ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006, relativa al rigetto della domanda della convenuta di registrazione del segno «α» come marchio comunitario. Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso, deducendo l’assenza di carattere distintivo del segno depositato dalla sola mancanza di alterazioni o di ornamenti grafici rispetto al carattere di scrittura standard Times New Roman, senza procedere a un esame concreto della sua attitudine a distinguere, nel pubblico di riferimento, i prodotti in oggetto da quelli provenienti dai concorrenti della ricorrente, avrebbe erroneamente applicato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

A sostegno del ricorso viene addotta la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. Secondo l’UAMI, il Tribunale avrebbe interpretato tale disposizione in modo erroneo sotto tre profili.

In primo luogo, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, per l’analisi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario non sarebbe sempre necessario accertare il carattere distintivo di un segno nell’ambito di un esame concreto di specifici prodotti. Per singole categorie di segni (ad esempio: segni tridimensionali, marchi di colore, slogan, nomi di dominio), la giurisprudenza avrebbe ammesso un esame del carattere distintivo concreto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario sulla base delle affermazioni generali sulla percezione dei consumatori e il loro condizionamento e tuttavia, spesso, avrebbe rinunciato a un esame concreto dei prodotti e servizi cui la domanda di registrazione si riferisce. La giurisprudenza avrebbe parimenti riconosciuto che, di norma, per alcune categorie di segni, un carattere distintivo concreto potrebbe essere acquisito soltanto sulla base dell’uso.

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato che l’esame del carattere distintivo rappresenterebbe una decisione previsionale e, quindi, avrebbe sempre carattere dubitativo.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato la ripartizione degli oneri di allegazione nell’ambito dell’analisi dell’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che l’UAMI debba sempre dimostrare l’assenza di carattere distintivo di un segno depositato attraverso il riferimento a elementi concreti. Il procedimento di registrazione sarebbe un procedimento amministrativo e non un procedimento in contraddittorio, nel quale l’UAMI sarebbe tenuto a fornire la prova al richiedente degli impedimenti alla registrazione. Laddove un ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell’UAMI, spetterebbe quindi ad esso fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio richiesto sia munito di un carattere distintivo intrinseco, ovvero di un carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/8


Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-271/09)

2009/C 233/12

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e K. Hermann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo posto in vigore gli artt. 143, 136, n. 3 e 136a, n. 2 della legge 28 agosto 1997 sull’organizzazione ed il funzionamento dei fondi di pensione, che limita gli investimenti esteri dei fondi di pensione aperti polacchi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’art. 56 del Trattato CE;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della Commissione l’art. 143 della legge 28 agosto 1997 sull’organizzazione ed il funzionamento dei fondi di pensione (in prosieguo: «offe») limita il valore degli investimenti compiuti all’estero (in prosieguo: invstimenti esteri), che gli OFE (otwarte fundusze emerytalne) [fondi di pensione aperti] possono effettuare, in forza dell’art. 2 di tale disposizione, solamente sino al 5 % dell’entità degli attivi OFE. Inoltre l’elenco dei tipi di investimenti esteri, istituito all’art. 143, n. 1, della legge «offe» non contiene la serie di categorie di investimenti previste per gli investimenti OFE on Polonia.

Conformemente all’art. 136, n. 3, della legge «offe», il valore di investimenti in titoli di partecipazione emessi da un fondo comune di investimento con sede all’estero e di cui all’art. 143, n. 1, di tale legge non è preso in considerazione all’atto dell’accertamento degli attivi netti OFE. Per contro la tassa per la gestione degli OFE viene calcolata sulla base del valore degli attivi netti OFE. Pertanto, secondo la ricorrente, tale disposizione pone in essere una restrizione alla libera circolazione dei capitali ex. art. 56 CE in quanto dissuade gli OFE deall’investimento degli attivi in fondi esteri di investimento.

L’art. 136, n. 2, della legge «offe» dispone che le spese di transazione computate relativamente ad organismi esteri possono essere coperte da attivi OFE solo per un importo non superiore alle spese corrispondenti computate per organismi nazionali. Tale disposizione può, ad avviso della ricorrente, dissuadere gli OFE dall’effettuare investimenti all’estero, poiché non sarà possibile coprire le spese di transazione con attivi OFE per la totalità del loro importo, come si verifica in caso di investimenti nazionali.

Nell’opinione della Commissione, l’art. 56 CE è applicabile all’attività di investimento OFE la quale è parte del sistema pensionistico polacco basato sulla capitalizzazione dei contributi dei membri OFE. Restrizioni oggettive alla libera circolazione dei capitali non possono essere giustificate da considerazioni di vigilanza prudenziale sul fondamento dell’art. 58 CE, né da superiori considerazioni di interesse pubblico. Limitazioni quantitive ed a seconda del tipo di investimenti non sono infatti misure appropriate che possano effettivamente garantire la stabilità finanziaria di contributi raccolti dagli OFE presso i loro membri. In ogni caso tutte le misure controverse non sono conformi al principio di proporzionalità.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/8


Impugnazione proposta il 22 luglio 2009 dalla Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, CFCMCEE/UAMI

(Causa C-282/09 P)

2009/C 233/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (rappresentanti: P. Greffe e L. Paudrat, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni

Annullare la sentenza della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 maggio 2009, in quanto ha respinto parzialmente i ricorsi della ricorrente ed ha confermato le decisioni adottate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno il 10 luglio 2007 (procedimento R 119/2007-1) ed il 12 settembre 2007 (procedimento R 120/2007-1), nella parte in cui queste hanno rifiutato le domande di registrazione di marchi comunitari PAYWEB CARD n. 003861051 e P@YWEB CARD n. 003861044 relative ai prodotti e servizi seguenti:

«carte a memoria o a microprocessore, schede magnetiche, carte d’identità magnetiche o a microprocessore, carte magnetiche o a microprocessore per pagamento, di credito o di debito, meccanismi funzionanti con l’introduzione d’una moneta o d’un gettone per apparecchi televisivi» della classe 9,

«affari immobiliari, assicurazione contro gli incidenti, agenzie di recupero di crediti, analisi finanziaria, assicurazioni, valutazione di beni immobiliari (stima), emissione di buoni di valore, risparmio, operazioni di cambio, verifica degli assegni, emissione d’assegni di viaggio, consulenza in materia finanziaria, mediazione in assicurazioni, mediazione in beni immobiliari, mediazione in borsa, deposito di valori, deposito in casseforti, stime e perizie finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), informazioni finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), gestione di patrimoni, informazioni finanziarie, riscossione di pigioni, assicurazione malattia, assicurazione marittima, assicurazioni sulla vita, informazioni finanziarie on line, informazioni finanziarie interattive e informatiche» della classe 36,

«comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione di dispacci, spedizione di dispacci, informazioni in materia di telecomunicazioni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e d’immagini assistita da computer, trasmissione via satellite» della classe 38.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca in sostanza due motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, essa deduce che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione — ed ha in tal modo violato l’art. 253 CE e l’art. 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1) — poiché non ha censurato per mancanza di motivazione le decisioni impugnate dell’UAMI. In queste ultime, infatti, la commissione di ricorso dell’UAMI avrebbe proceduto a un’analisi globale del carattere distintivo dei segni denominativi PAYWEB CARD e P@YWEB CARD rispetto ai prodotti e servizi contemplati, senza motivare la propria decisione con riferimento a ciascuno di essi. Orbene, una motivazione globale sarebbe possibile solo qualora i prodotti e servizi presentassero fra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo sufficientemente omogeneo, caratteristica evidentemente non riscontrabile nel caso di specie, poiché i prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione assolvono funzioni differenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale vi sarebbe una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. b) — d), del regolamento n. 40/94. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, di detto regolamento sarebbe infatti indipendente dagli altri ed esigerebbe un esame separato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore nell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), relativamente ai prodotti della classe 9, non avendo proceduto ad un esame individuale effettivo dell’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-286/09)

2009/C 233/14

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Ricci

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Si chiede di statuire in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE se gli artt. 17, 39 e 42 del Trattato e le norme pertinenti del Regolamento n. 1408/71 non debbano essere interpretate nel senso che il principio della totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione per l'apertura, il conseguimento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni — principio attuato con l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 1408/71 — trovi applicazione in tutti i casi in cui è necessario ricorrere al sistema della totalizzazione e proratizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione, con la conseguenza che si debbano prendere in considerazione a tale fine sia i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato membro, che i periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-287/09)

2009/C 233/15

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aduo Pisaneschi

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Si chiede di statuire in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE se gli artt. 17, 39 e 42 del Trattato e le norme pertinenti del Regolamento n. 1408/71 non debbano essere interpretate nel senso che il principio della totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione per l'apertura, il conseguimento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni — principio attuato con l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 1408/71 — trovi applicazione in tutti i casi in cui è necessario ricorrere al sistema della totalizzazione e proratizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione, con la conseguenza che si debbano prendere in considerazione a tale fine sia i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato membro, che i periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italia) il 27 luglio 2009 — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-290/09)

2009/C 233/16

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo per la Sardegna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuta: Regione autonoma della Sardegna

Questioni pregiudiziali

1)

se le disposizioni della Direttiva n. 2004/18/CE (1) (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), come indicate nel paragrafo 10, debbano essere interpretate nel senso che esse precludano la partecipazione ad un appalto di servizi, come il servizio di documentazione, divulgazione e realizzazione del «Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna» oggetto della gara indetta dalla Regione Sardegna, ad un raggruppamento temporaneo di imprese fra i cui componenti figura anche una amministrazione statale, del tipo di quella descritta al punto 12;

2)

se le disposizioni dell'ordinamento italiano di cui all'articolo 3, commi 22 e 19, del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 (secondo i quali, rispettivamente «Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi»; e «I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi») e dell'art. 34 del medesimo codice dei contratti pubblici (che elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici) si ponga in contrasto con la direttiva n. 2004/18/CE, se interpretato nel senso di limitare la partecipazione ai prestatori professionali di tali attività con esclusione di enti pubblici che abbiano preminenti finalità diverse da quelle di lucro, quali la ricerca.


(1)  GU L 134, p. 114


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 27 luglio 2009 — Isabella Calestani/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Causa C-292/09)

2009/C 233/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Isabella Calestani

Convenuta: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Questioni pregiudiziali

Appare pertanto pregiudiziale, ai fini della decisione del caso di specie, stabilire se sussista contrasto dell'art. 19, comma 5 del DPR n. 633/72 con il diritto comunitario e con il principio di neutralità dell'IVA ed in particolare se vi sia un mancato recepimento della VI direttiva n. 77/388/CEE (1) del 17 maggio 1977 nella parte in cui il diritto interno non prevede la detraibilità dell'IVA sugli acquisti da parte di soggetti che effettuano operazioni esenti.


(1)  GU L 145, p. 1


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 27 luglio 2009 — Paolo Lunardi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Causa C-293/09)

2009/C 233/18

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Paolo Lunardi

Convenuta: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Questioni pregiudiziali

Ai fini della decisione del caso di specie appare, pertanto, pregiudiziale stabilire se sussista contrasto dell'art. 19 — comma 5 — del D.P.R. n. 633/1972 con il diritto comunitario e con il principio di neutralità dell'IVA, ed in particolare se vi sia un mancato recepimento della VI direttiva n. 77/388/CEE (1) del 17.05.1977, nella parte in cui il diritto interno, di fatto, non permette la detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali, per effetto del calcolo del pro-rata, da parte di soggetti che effettuano, per legge, operazioni esenti.


(1)  GU L 145, p. 1


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 31 luglio 2009 — I.B./Conseil des ministres

(Causa C-306/09)

2009/C 233/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: I.B.

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

1)

Se il mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una condanna, pronunciata in contumacia senza che il condannato sia stato informato del luogo e della data dell’udienza e contro la quale quest’ultimo dispone ancora di un ricorso, debba essere considerato non un mandato d’arresto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, ai sensi dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1), bensì un mandato d’arresto ai fini di un’azione penale, ai sensi dell’art. 5, punto 3), della medesima decisione quadro.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 4, punto 6), e 5, punto 3), della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che non consentono agli Stati membri di subordinare la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato emittente di una persona residente nel loro territorio, la quale sia oggetto, nelle circostanze descritte nella prima questione, di un mandato d’arresto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, alla condizione che detta persona venga rinviata nello Stato dell’esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà comminatale in via definitiva nello Stato emittente.

3)

In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se i menzionati articoli contravvengano all’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, e più specificamente al principio di uguaglianza e non discriminazione.

4)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 3 e 4 della medesima decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità giudiziarie di uno Stato membro rifiutino l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano seri motivi per ritenere che la sua esecuzione determinerebbe una lesione dei diritti fondamentali dell’interessato sanciti dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea.


(1)  GU L 190, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 agosto 2009 — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Società Accor

(Causa C-310/09)

2009/C 233/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Convenuta: Società Accor

Questioni pregiudiziali

1)

a)

se gli artt. 56 CE e 43 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un regime fiscale diretto all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi, che consente ad una società controllante di detrarre dall’anticipo d’imposta che essa è tenuta a versare al momento della distribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in Francia, ma non permette tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro della Comunità europea, dal momento che tale regime non dà diritto, in questo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione di tali dividendi da parte di tale controllata, in quanto il suddetto regime, di per sé, pregiudicherebbe, per tale società controllante, i principi della libera circolazione dei capitali o della libertà di stabilimento;

b)

in caso di soluzione negativa al punto sub a), se i suddetti articoli debbano essere interpretati nel senso che ostano tuttavia a un siffatto regime, dovendosi prendere in considerazione altresì la situazione degli azionisti poiché, tenuto conto del pagamento dell’anticipo d’imposta, l’importo dei dividendi che la società controllante ha percepito dalle sue controllate e distribuito ai propri azionisti è diverso a seconda che le controllate siano stabilite in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea, do modo che il suddetto regime presenterebbe per gli azionisti un effetto dissuasivo dall’effettuare investimenti in tale società controllante, e quindi avrebbe per effetto di pregiudicare la raccolta dei capitali da parte di tale società e sarebbe tale da scoraggiare quest’ultima dal mettere capitali a disposizione di controllate stabilite in Stati membri diversi dalla Francia o dal creare siffatte controllate in tali Stati.

2)

In caso di soluzione affermativa ai punti sub a) o sub b) della prima questione, e qualora gli artt. 56 CE e 43 CE fossero interpretati nel senso che ostano al regime fiscale dell’anticipo d’imposta testé descritto e si ritenesse, di conseguenza, che l’amministrazione sarebbe tenuta, in linea di principio, a restituire le somme percepite sulla base del suddetto regime in quanto percepite in violazione del diritto comunitario, se in un regime siffatto, che di per sé non si traduce nella ripercussione di un’imposta su un terzo da parte del debitore, il diritto comunitario osti:

a)

a che l’amministrazione possa opporsi al rimborso delle somme pagate dalla società controllante, in quanto tale restituzione comporterebbe per quest’ultima un arricchimento senza causa e,

b)

in caso di soluzione negativa al punto sub a), a che il fatto che la somma versata dalla controllante non rappresenta per essa un onere contabile o fiscale, ma viene semplicemente detratta dall’insieme delle somme che possono essere distribuite ai suoi azionisti, possa essere fatto valere per non ingiungere alla società la restituzione della suddetta somma.

3)

Tenuto conto della soluzione che verrà data alle prime due questioni, se i principi comunitari di equivalenza e di effettività ostino a che la restituzione delle somme che possono garantire l’applicazione di uno stesso regime fiscale ai dividendi distribuiti da una società controllante, indipendentemente dal fatto che tali dividendi derivino da somme che quest’ultima ha percepito da sue controllate stabilite in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea, sia subordinata alla condizione che il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo possesso e relativi, per ognuno dei dividendi controversi, in particolare all’aliquota d’imposta effettivamente applicata e all’ammontare dell’imposta effettivamente versata per gli utili realizzati dalle controllate stabilite in Stati membri della Comunità europea diversi dalla Francia, fatte salve, eventualmente, le disposizioni della convenzione bilaterale applicabile tra la Francia e lo Stato membro in cui la controllata è stabilita, relative allo scambio di informazioni, mentre per le controllate stabilite in Francia questi documenti giustificativi, noti all’amministrazione, non sono richiesti.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/12


Impugnazione proposta il 12 agosto 2009 dalla NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-322/09 P)

2009/C 233/21

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata;

dichiarare il ricorso della Destination Stockolm nella causa T-152/06 ammissibile e fondato, e, per l’effetto, accogliere le conclusioni presentate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese.

In subordine:

annullare in toto la sentenza impugnata e dichiarare ammissibile il ricorso della Destination Stockolm nella causa T-152/06;

rinviare la causa al Tribunale di primo grado per l’esame del merito;

riservarsi sulle spese per i procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, nel giudizio impugnato, il Tribunale di primo grado:

ha violato l’art. 230 CE, in quanto ha manifestamente travisato il contenuto delle lettere censurate, la volontà del loro estensore e le prove prodotte dinanzi al Tribunale di primo grado;

ha erroneamente classificato la posizione della Commissione circa la compatibilità delle controverse misure come esito di una fase preliminare e ha utilizzato un ragionamento contraddittorio sulla medesima questione;

ha compiuto un inappropriato rinvio all’art. 88, n. 1, CE, considerando che la Commissione avrebbe rifiutato una domanda di proporre misure opportune;

ha erroneamente applicato gli artt. 4, 10, 13 e 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 (1), ritenendo che la qualificazione delle controverse misure, da parte della Commissione, come aiuti esistenti osterebbe all’impugnazione del rifiuto di una denuncia.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/13


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-330/09)

2009/C 233/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e M. Adam, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo violato i propri obblighi derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), per il fatto di non aver adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio o di non averle comunicate integralmente alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 29 giugno 2008. Alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 157, pag. 87.


Tribunale di primo grado

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/14


Sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 giugno 2009 — Krcova/Corte di giustizia

(Causa T-498/07 P) (1)

(«Impugnazione - Pubblico impiego - Funzionari - Assunzione - Periodo di prova - Proroga del periodo di prova - Relazione sul periodo di prova - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Art. 34 dello Statuto - Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica»)

2009/C 233/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Krcova (Trnava, Slovacchia) (rappresentante: avv. J. Rooy)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentanti: inzialmente M. Schauss, successivamente A. V. Placco, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007, causa F-112/06, Krcova/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta), e volta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Erika Krcova sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/14


Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2009 — Athinaïki Techniki/Commissione

(Causa T-94/05) (1)

(Aiuto di Stato - Denuncia - Decisione di archiviare la denuncia - Rinvio al Tribunale in seguito all’annullamento - Revoca della decisione impugnata - Non luogo a statuire)

2009/C 233/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grecia) (rappresentanti: F. Carlin, barrister e avv. N. Korogiannakis)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2004 di archiviare la denuncia della ricorrente relativa ad un aiuto di Stato asseritamene accordato dalla Repubblica ellenica al consorzio di Hyatt Regency nell'ambito dell'appalto pubblico «Casino Mont Parnès»

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/15


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Evropaïki Dynamiki/BCE

(Causa T-279/06) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto comunitaria - Prestazione di servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell'informazione a favore della BCE - Rigetto di un’offerta e decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Motivo di esclusione - Autorizzazione che deve essere concessa da un’autorità nazionale - Ricorso in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile)

2009/C 233/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e G. Gruber, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) 31 luglio 2006, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura negoziata per la prestazione dei servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell'informazione a favore della BCE, nonché della decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/15


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA)

(Causa T-159/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»)

2009/C 233/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Stati Uniti) (rappresentante: avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bayer AG (Leverkusen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2008 (procedimento R 960/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bayer AG e la The Procter & Gamble Company.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La parte ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/15


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — infeurope/Commissione

(Causa T-176/08) (1)

(«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di servizi - Bando di gara relativo alla manutenzione dei sistemi informatici dell’UAMI - Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione - Decisione implicita di rigetto della Commissione - Nuove conclusioni - Nesso tra ricorso per carenza e ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità manifesta»)

2009/C 233/27

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: infeurope (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Bambara ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

In primo luogo, in via principale, una domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa ha illegittimamente omesso di annullare la decisione di aggiudicazione dei contratti quadro susseguente al bando di gara d’appalto dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) AO/042/05, per la manutenzione dei software per i sistemi di core business dell’UAMI in materia di marchi, disegni e modelli, nonché di risolvere gli accordi specifici conclusi a seguito di detti contratti quadro e, in via subordinata, una domanda di annullamento dell’asserita decisione implicita della Commissione che ha respinto il ricorso amministrativo della ricorrente del 2 dicembre 2007 nell’ambito del suddetto bando di gara; in secondo luogo, una domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle prospettate omissioni illegittime della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’infeurope è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della European Dynamics SA.

4)

L’infeurope, la Commissione e la European Dynamics sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/16


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — infeurope/Commissione

(Causa T-188/08) (1)

(«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di servizi - Bando di gara relativo alla prestazione di servizi di consulenza, audit e studio per l’UAMI - Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione - Decisione implicita di rigetto della Commissione - Nuove conclusioni - Nesso tra ricorso per carenza e ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità manifesta»)

2009/C 233/28

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: infeurope (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. O Mader)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Bambara ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

In primo luogo, in via principale, una domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa ha illegittimamente omesso di annullare la decisione di aggiudicazione dei contratti quadro susseguente al bando di gara d’appalto dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) AO/026/06, per la prestazione di servizi di consulenza, audit e studio, nonché di risolvere gli accordi specifici conclusi a seguito di detti contratti quadro e, in via subordinata, una domanda di annullamento dell’asserita decisione implicita della Commissione che ha respinto il ricorso amministrativo della ricorrente del 13 dicembre 2007 nell’ambito del suddetto bando di gara; in secondo luogo, una domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle prospettate omissioni illegittime della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’infeurope è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/16


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2009 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

(Causa T-300/08) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 65, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Atto che ha integralmente accolto le richieste della ricorrente - Irricevibilità»)

2009/C 233/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Essex, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Tresplain Investments Ltd (Tsing Yi, Hong-Kong) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione dell’UAMI 7 maggio 2008 (procedimento R 889/2007-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Hoo Hing Holdings Ltd e la Tresplain Investments Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Hoo Hing Holdings Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/17


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 22 giugno 2009 — Timmer/Corte dei conti

(Causa T-340/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Notazione - Fatti nuovi e sostanziali - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»)

2009/C 233/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francia) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 5 giugno 2008, causa F-123/06, Timmer/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

La sig.ra Marianne Timmer sopporterà le proprie spese nonché quelle della Corte dei conti delle Comunità europee nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 285 del 8.11.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/17


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 22 giugno 2009 — Nijs/Corte dei conti

(Causa T-371/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Decisione di nomina del superiore del ricorrente - Concorso interno - Elezioni del comitato del personale - Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2006 - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»)

2009/C 233/31

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e A. Hertzog)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 26 giugno 2008, causa F-5/07, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle della Corte dei conti delle Comunità europee nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/17


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2009 — Nijs/Corte dei conti

(Causa T-376/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto valutativo relativo al periodo 2005/2006 - Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2007 - Decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»)

2009/C 233/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e A. Hertzog)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 26 giugno 2008, causa F-1/08, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle della Corte dei conti delle Comunità europee nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/18


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — TerreStar Europe/Commissione

(Causa T-196/09 R)

(«Procedimento sommario - Decisione sulla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Mancanza di urgenza»)

2009/C 233/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: TerreStar Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti R. Olofsson e J.Killick, barrister)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis, assisiti dagli avv.ti K. Platteau e D. Van Liedekerke)

Oggetto

In sostanza, domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 13 maggio 2009, 2009/449/CE, sulla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU L 149, pag. 65).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/18


Ricorso proposto il 22 luglio 2009 – Evropaïki Dynamiki/AESA

(Causa T-297/09)

2009/C 233/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni dell’AESA, comunicate alla ricorrente con quattro lettere separate datate 12 maggio 2009, 8 luglio 2009, 13 luglio 2009 e 15 luglio 2009, di classificare la ricorrente, sulla base delle sue offerte presentate in risposta al bando di appalto EASA.2009.OP.02, lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 5 per servizi TIC (GU 2009/S 22 030588), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata, e tutte le decisioni conseguenti e collegate dell’AESA, compresa quella di affidare l’appalto ai concorrenti risultati vincitori;

condannare l’AESA a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d’appalto, per un importo pari a EUR 6 100 000;

condannare l’AESA a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta di classificare la prima, sulla base delle sue offerte presentate in risposta ad un bando di appalto per servizi TIC (EASA.2009.OP.02), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata e di affidare l’appalto ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di appalto.

La ricorrente invoca i seguenti motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione e di parità di trattamento, poiché non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario (1), non avendo escluso dalla procedura di appalto uno dei membri del consorzio vincitore accusato dalle autorità nazionali e addirittura dichiaratosi colpevole di attività illecite - e in particolare di frode e di corruzione attiva e passiva, nell’ambito di un appalto aggiudicato da autorità pubbliche nell’Unione europea e internazionalmente, nonché di falsificazione delle proprie scritture contabili - e un altro aggiudicatario che risultava gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali assunte verso la Commissione europea. In tal modo, la convenuta ha violato altresì gli artt. 133, lett. a), e 134 del regolamento recante modalità di esecuzione (2) e l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE (3).

Inoltre, la ricorrente lamenta l’asserito grave errore in materia professionale della convenuta, derivante dal potenziale utilizzo di subappaltatori non appartenenti all’OMC/AAP da parte di un concorrente risultato vincitore.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e che ha violato l’obbligo di motivazione, contravvenendo al regolamento finanziario ed alle sue modalità di esecuzione, nonché alla direttiva 2004/18/CE ed all’art. 253 CE. La ricorrente afferma che la convenuta ha altresì violato il principio di parità di trattamento, poiché un concorrente risultato vincitore non si era attenuto alle specifiche dell’offerta.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE, Euratom) 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/19


Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-298/09)

2009/C 233/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione, comunicate alla ricorrente con due lettere separate datate 12 maggio 2009, di classificare la ricorrente, sulla base delle sue offerte presentate in risposta al bando di appalto EAC/01/2008, relativo alla prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione (ESP-ISEP), lotto 1 «Sviluppo e manutenzione del sistema informatico» e lotto 2 «Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici» (GU 2008/S 158-212752), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata, e tutte le decisioni conseguenti e collegate della Commissione, compresa quella di affidare i rispettivi appalti ai concorrenti risultati vincitori;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d’appalto, per un importo pari a EUR 9 554 480;

condannare la Commissione a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta di classificare la prima, sulla base delle sue offerte presentate in risposta ad un bando di appalto relativo alla prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione (ESP-ISEP) (EAC/01/2008), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata e di affidare i rispettivi appalti ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di appalto.

La ricorrente invoca i seguenti motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione e di parità di trattamento, poiché non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario (1), non avendo escluso dalla procedura di appalto uno dei membri del consorzio vincitore inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della convenuta..Così facendo la ricorrente ha violato altresì gli artt. 133, lett. a), e 134 del regolamento recante modalità di esecuzione (2).

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, in quanto non ha fornito una motivazione adeguata. Secondo la ricorrente, i commenti della Commissione erano generici, inconferenti e vaghi.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha illegittimamente prorogato la validità delle offerte, in violazione dell’art. 130 del regolamento finanziario e dei principi di buona amministrazione, trasparenza e parità di trattamento.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

(2)  Regolamento della Commissione (CE, Euratom) 23 aprile 2007, n. 478, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2007, L 111, pag. 13).


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/19


Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-308/09)

2009/C 233/36

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la lettera 20/05/2009 n. 4263 della Commissione europea — Direzione generale politica regionale, avente ad oggetto: «Programma operativo regionale “Campania” 2000-2006. Numero domanda di pagamento Sysfin 2009/0154 Adonis A/723 del 12/01/2009» contenente la seguente decisione: «L’importo di 18 544 968,79 Euro relativo alle spese sostenute dopo la data del 17/05/2006 nel quadro della misura 1.7, avente per oggetto il sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, è inammissibile».

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-99/09 Italia/Commissione (1).

La ricorrente fa valere in particolare:

La violazione degli articoli 32 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, (2) nella misura in cui la Convenuta ha decurtato il pagamento delle spese certificate sulla misura 1.7 “in attesa dell’esito della causa T-99/09” e che la pendenza di un ricorso avverso precedenti provvedimenti della procedura di pagamento non figura tra ipotesi tassative di decurtazione dei pagamenti a titolo strutturali previste dagli articoli sopra menzionati.

La violazione dell’articolo 230 CE. Viene affermato a questo riguardo che, se infatti, per aver proposto un ricorso giurisdizionale gli Stati membri dovessero temere la decurtazione dei pagamenti intermedi successivi, essi non sarebbero più liberi di esercitare il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale.


(1)  GU C 102, del 1.5.09, pag. 34.

(2)  GU L 161, del 26.6.1999, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/20


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 4 agosto 2009 avverso l’ordinanza del 20 maggio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-73/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-311/09 P)

2009/C 233/37

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso:

Annullare in toto l’ordinanza impugnata.

Dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso che ha dato origine alla causa de qua.

In via principale:

Annullare la decisione della resistente di ripulsa della domanda datata 27 giugno 2007.

Annullare la decisione della resistente di rigetto della domanda datata 29 giugno 2007.

Annullare la decisione della resistente di diniego della domanda datata 30 giugno 2007.

Annullare la decisione della resistente di rifiuto della domanda datata 2 luglio 2007.

Annullare, nella misura del necessario, la nota datata 29 aprile 2008, a firma del Sig. Bernhard Jansen

Al titolo specificato in epigrafe al ricorso introduttivo, condannare la CE a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4 747,29, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata somma a decorrere dal 7 novembre 2007, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ritenere giusti.

Condannare la CE a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari di procedura finora da lui sopportati in relazione alla causa de qua, nei gradi finora esperiti.

In via subordinata:

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 20 maggio 2009, emessa nella causa F-73/08. Questa ordinanza ha respinto come parzialmente irricevibile e come parzialmente infondato un ricorso avente per oggetto l’annullamento della decisione della Convenuta di non dare seguito alle richieste del ricorrente riguardanti il rimborso all’aliquota normale, nonché quello «complementare», vale a dire al 100 %, di certe spese mediche.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere la violazione della nozione di motivazione di una decisione comunitaria, della nozione di atto impugnabile, del principio dell’autorità della res iudicata, del principio di separazioni dei poteri, nonché della giurisprudenza relativa agli effetti dell’annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un’istituzione comunitaria.

Il ricorrente fa anche valere la violazione delle nozioni di litispendenza e di decisione confermativa, nonché delle disposizioni inerenti le statuizioni sulle spese di giudizio.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 luglio 2009 — Kat e a./Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-530/93, T-531/93, T-87/04, T-91/94, T-106/94, T-120/94 e T-124/94) (1)

2009/C 233/38

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.


(1)  GU C 334 del 9.12.1993.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 luglio 2009 — Bouma e a../Consiglio e Commissione

(Causa T-533/93) (1)

2009/C 233/39

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 334 del 9.12.1993.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 luglio 2009 — Wilman e a./Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 e T-144/97) (1)

2009/C 233/40

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.


(1)  GU C 43 del 12.2.1994.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 luglio 2009 — Studio Bichara e a./Commissione

(Causa T-86/06) (1)

2009/C 233/41

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 luglio 2009 — Fusco/UAMI — Fusco International (FUSCOLLECTION)

(Causa T-48/08) (1)

2009/C 233/42

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Sahlstedt e a./Commissione

(Causa T-129/08) (1)

2009/C 233/43

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 giugno 2009 — Four Ace International/UAMI (skiken)

(Causa T-156/09) (1)

2009/C 233/44

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


Tribunale della funzione pubblica

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/22


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 giugno 2009 — Locchi/Commissione

(Causa F-78/08) (1)

2009/C 233/45

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo in seguito ad una composizione amichevole della controversia.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008, pag. 66.