ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.205.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
29 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 205/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 193 del 15.8.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 205/02

Causa C-511/06 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 luglio 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dell’acido citrico — Determinazione dell’importo dell’ammenda — Ruolo di leader — Diritti della difesa — Elementi di prova tratti da un procedimento svolto in uno Stato terzo — Definizione del mercato rilevante — Circostanze attenuanti)

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2009/C 205/03

Causa C-319/07 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 luglio 2009 — 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione delle Comunità europee, Regno di Danimarca, Regno di Norvegia (Impugnazione — Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Nozione di interessato — Sindacato dei lavoratori — Ricevibilità del ricorso)

3

2009/C 205/04

Causa C-343/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d’appello di Torino) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV [Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sindacato di validità — Ricevibilità — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 — Validità — Denominazione generica — Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta]

3

2009/C 205/05

Causa C-369/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte — Articolo 228 CE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

4

2009/C 205/06

Causa C-397/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Società di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Artt. 2, nn. 1 e 3, 4, n. 1, e 7 — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro — Imposta sui conferimenti del capitale destinato alle attività commerciali svolte in uno Stato membro da succursali o da centri permanenti di attività di società stabilite in un altro Stato membro)

4

2009/C 205/07

Causa C-430/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Decisione 2000/764/CE — Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina — Regolamento (CE) n. 2777/2000 — Misure di sostegno del mercato — Misure veterinarie — Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test — Direttiva 85/73/CEE — Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie]

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2009/C 205/08

Causa C-558/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs [Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di tali sostanze (REACH) — Nozione di sostanze monomeriche — Validità — Proporzionalità — Parità di trattamento]

6

2009/C 205/09

Causa C-7/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën [Franchigia dai dazi all’importazione — Regolamento (CEE) n. 918/83 — Art. 27 — Merci singolarmente di valore trascurabile spedite collettivamente — Spedizioni effettuate direttamente da uno Stato terzo ad una persona che si trova nella Comunità]

6

2009/C 205/10

Causa C-14/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier — Spagna) — Roda Golf & Beach Resort SL [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Nozione di lite — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale — Atto notarile]

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2009/C 205/11

Causa C-32/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, Spagna) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA [Regolamento (CE) n. 6/2002 — Disegni o modelli comunitari — Artt. 14 e 88 — Titolarità del diritto al disegno o modello comunitario — Disegno o modello non registrato — Disegno o modello creato su commissione]

7

2009/C 205/12

Causa C-111/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze — Ambito di applicazione — Fallimenti)

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2009/C 205/13

Causa C-204/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro]

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2009/C 205/14

Causa C-272/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE — Diritto di asilo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

9

2009/C 205/15

Causa C-302/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost [Marchi — Registrazione internazionale — Protocollo relativo all’Intesa di Madrid — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 146 — Identità degli effetti di una registrazione internazionale e di un marchio comunitario all’interno della Comunità — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 5, n. 4 — Merci sospettate di violare un marchio — Intervento delle autorità doganali — Titolare di un marchio comunitario — Diritto di ottenere l’intervento anche in Stati membri diversi da quello destinatario della domanda d’intervento — Estensione al titolare di una registrazione internazionale]

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2009/C 205/16

Causa C-356/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscano nell’Alta Austria di aprire un conto bancario presso una determinata banca)

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2009/C 205/17

Causa C-377/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 3, lett. a) — Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte — Prestazioni di servizi di telecomunicazione — Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro — Art. 9, n. 2, lett. e) — Determinazione del luogo della prestazione)

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2009/C 205/18

Causa C-465/08: Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) 2 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE — Diritto di stabilimento — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

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2009/C 205/19

Causa C-469/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2009/C 205/20

Causa C-490/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/68/CE — Riassicurazione — Omessa trasposizione nei termini impartiti)

11

2009/C 205/21

Causa C-556/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2009/C 205/22

Causa C-557/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/35/CE — Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni — Mancata trasposizione)

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2009/C 205/23

Causa C-567/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

13

2009/C 205/24

Cause riunite C-439/07 e C-499/07: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel e dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Belgische Staat/KBC Bank SA (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Artt. 43 CE e 56 CE — Direttiva 90/435/CEE — Art. 4, n. 1 — Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti — Deduzione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società madre unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili)

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2009/C 205/25

Causa C-146/08 P: Ordinanza della Corte 26 marzo 2009 — Efkon AG/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Direttiva 2004/52/CE — Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità — Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata)

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2009/C 205/26

Causa C-159/08 P: Ordinanza della Corte 25 marzo 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Abuso di posizione dominante — Oneri che si asseriscono eccessivi applicati dal gestore dell’aeroporto internazionale di Atene — Rigetto della denuncia — Mancanza di interesse comunitario)

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2009/C 205/27

Causa C-166/08: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Büdingen — Germania) — procedimento penale a carico di Guido Weber (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 89/397/CEE — Controllo ufficiale dei prodotti alimentari — Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia — Nozione di persona soggetta al controllo)

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2009/C 205/28

Causa C-355/08 P: Ordinanza della Corte 5 maggio 2009 — WWF-UK/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 2371/2002 — Consultazione dei consigli consultivi regionali in merito alle disposizioni che regolano l’accesso alle acque e alle risorse nonché l'esercizio sostenibile delle attività di pesca — Regolamento (CE) n. 41/2007 — Determinazione per il 2007 dei totali ammissibili di catture per la pesca del merluzzo — Membri di un consiglio consultivo regionale che hanno espresso un’opinione minoritaria divergente nella relazione di tale consiglio sui predetti totali ammissibili di catture — Ricorso di annullamento del regolamento n. 41/2007 proposto da uno di tali membri — Irricevibilità — Impugnazione manifestamente infondata]

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2009/C 205/29

Causa C-372/08 P: Ordinanza della Corte 5 maggio 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna [Impugnazione — Regolamento (CE) no 147/2007 — Riduzione delle quote assegnate all’Irlanda per gli sgombri per gli anni 2007-2012 — Ricorso di annullamento contro il regolamento no 147/2007 proposto da un gruppo di pescatori irlandesi composto da 20 licenziati su 23 della flotta pelagica frigorifera di acqua di mare — Irricevibilità — Impugnazione manifestamente infondata]

16

2009/C 205/30

Causa C-387/08 P: Ordinanza della Corte 3 aprile 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Ricorso per carenza — Direttiva 89/665/CEE — Omessa attuazione da parte della Commissione del meccanismo di correzione previsto dall’art. 3, n. 2 — Persone fisiche e giuridiche — Incidenza diretta — Irricevibilità)

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2009/C 205/31

Causa C-519/08: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 24 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausole 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Successione di contratti — Riduzione del livello di tutela generale offerto ai lavoratori — Misure volte a prevenire gli abusi — Sanzioni — Divieto assoluto di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico — Conseguenza dell’errato recepimento di una direttiva — Interpretazione conforme)

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2009/C 205/32

Causa C-349/08 P: Impugnazione proposta il 1o agosto 2008 dal dott. Hans Kronberger avverso l’ordinananza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 21 maggio 2008, causa T-18/07, Hans Kronberger/Parlamento europeo

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2009/C 205/33

Causa C-201/09 P: Impugnazione proposta l’8 giugno 2009 dall’ArcelorMittal Luxembourg SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

19

2009/C 205/34

Causa C-205/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság l’8 giugno 2009 — Procedimento penale a carico di Emil Eredics e altri

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2009/C 205/35

Causa C-207/09: Ricorso proposto il 9 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

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2009/C 205/36

Causa C-210/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nantes (Francia) il 10 giugno 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, attualmente Kimberly Clark SA/Ville d'Orleans

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2009/C 205/37

Causa C-213/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) il 15 giugno 2009 — Barsoum Chabo contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Causa C-216/09 P: Impugnazione proposta il 15 giugno 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

22

2009/C 205/39

Causa C-217/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia) il 15 giugno 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Causa C-219/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

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2009/C 205/41

Causa C-221/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Repubblica di Malta) il 17 giugno 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Causa C-224/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 19 giugno 2009 — procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer

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2009/C 205/43

Causa C-225/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona (Italia) il 19 giugno 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta/Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Causa C-227/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 22 giugno 2009 — Antonino Accardo e a./Comune di Torino

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2009/C 205/45

Causa C-234/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 26 giugno 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

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2009/C 205/46

Causa C-235/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 29 giugno 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Causa C-236/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 giugno 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Causa C-241/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 luglio 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Causa C-252/09: Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

28

2009/C 205/50

Causa C-254/09 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Causa C-255/09: Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

29

2009/C 205/52

Causa C-426/08: Ordinanza del presidente della Corte 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

30

2009/C 205/53

Causa C-576/08 P: Ordinanza del presidente della Corte 3 giugno 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda de Nord, Commissione delle Comunità europee, Regno dei Paesi Bassi

30

 

Tribunale di primo grado

2009/C 205/54

Causa T-348/05 INTP: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio (Procedura — Interpretazione della sentenza)

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2009/C 205/55

Causa T-373/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — Italia/Commissione [FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Tabacco greggio — Obbligo di motivazione — Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999]

31

2009/C 205/56

Causa T-450/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione (Concorrenza — Intese — Distribuzione di autoveicoli — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Limitazioni delle esportazioni parallele dai Paesi-Bassi — Sistema di remunerazione dei concessionari e pressioni — Accordo avente un oggetto anticoncorrenziale — Ammende — Gravità e durata dell'infrazione)

32

2009/C 205/57

Causa T-33/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Zenab/Commissione [Sovvenzione comunitaria — Programma di incoraggiamento allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opera audiovisive europee (MEDIA Plus) — Invito a presentare offerte — Rigetto dell’offerta — Delega asseritamente illegittima di competenze devolute alla Commissione — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione — Accesso ai documenti — Ricorso di annullamento per risarcimento danni]

32

2009/C 205/58

Causa T-219/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — DSV Road/Commissione [Unione doganale — Importazione di dischetti provenienti dalla Tailandia — Recupero a posteriori di dazi doganali — Domanda di sgravio di dazi doganali — Artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del regolamento (CE) n. 2913/92]

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2009/C 205/59

Causa T-230/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/UAMI — Ester C (ESTER-E) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ESTER-E — Marchio comunitario figurativo anteriore ESTEVE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8 n. 1,lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

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2009/C 205/60

Causa T-238/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Ristic e altri/Commissione (Polizia sanitaria — Misure di salvaguardia — Decisione 2007/362/CE — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire — Ricorso per risarcimento dei danni — Principio di proporzionalità — Principio di tutela del legittimo affidamento — Obbligo di diligenza — Diritto di proprietà e diritto di esercitare un’attività economica)

33

2009/C 205/61

Causa T-28/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mars/UAMI — Ludwig Schokolade (Forma di una barretta al cioccolato) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario tridimensionale — Forma di una barretta al cioccolato — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7 n. 1 lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7 n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7 n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7 n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diritto ad essere sentiti — Artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76del regolamento n. 207/2009)]

34

2009/C 205/62

Causa T-71/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Promat/UAMI — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Marchio nazionale denominativo anteriore PROMINA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]]

34

2009/C 205/63

Causa T-182/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Commissione/Atlantic Energy (Clausola compromissoria — Contratto di sostegno finanziario concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore dell’energia non nucleare — Mancato rispetto del contratto — Rimborso degli anticipi versati — Compensazione ex lege — Procedimento in contumacia)

35

2009/C 205/64

Causa T-225/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (ALASKA) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo ALASKA — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

35

2009/C 205/65

Causa T-226/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo Alaska — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

36

2009/C 205/66

Causa T-240/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Procter & Gamble/UAMI — Laboratorios Alcala Farma (oli) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo oli — Marchi comunitari denominativi anteriori OLAY — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

36

2009/C 205/67

Cause riunite T-246/08 e 332/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Melli Bank/Consiglio [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica d’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso d’annullamento — Controllo giurisdizionale — Proporzionalità — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Eccezione di illegittimità — Art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 423/2007]

37

2009/C 205/68

Causa T-257/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Biotronik/UAMI (BioMonitor) [Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario BioMonitor — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 207/2009]]

37

2009/C 205/69

Causa T-464/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Impala/Commissione (Concorrenza — Concentrazione — Joint venture Sony BMG — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

37

2009/C 205/70

Causa T-114/08 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 26 giugno 2009 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare domanda di risarcimento danni — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

38

2009/C 205/71

Causa T-285/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Natur-Aktien-Index — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Domanda di riforma — Irricevibilità manifesta]

38

2009/C 205/72

Causa T-246/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Insula/Commissione (Procedimento sommario — Note di addebito — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

39

2009/C 205/73

Causa T-219/09: Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Balfe e a./Parlamento

39

2009/C 205/74

Causa T-224/09: Ricorso proposto il 5 giugno 2009 — CEVA/Commissione

40

2009/C 205/75

Causa T-233/09: Ricorso proposto il 12 giugno 2009 — Access Info Europe/Consiglio

40

2009/C 205/76

Causa T-241/09: Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Nikolaou/Corte dei conti

41

2009/C 205/77

Causa T-242/09: Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Schräder/UAMI — Hansson (Lemon Symphony).

42

2009/C 205/78

Causa T-243/09: Ricorso proposto il 18 giugno 2009 — Fedecom/Commissione

43

2009/C 205/79

Causa T-247/09: Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

43

2009/C 205/80

Causa T -253/09: Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Wilo/UAMI (Forma di un carter di motore)

44

2009/C 205/81

Causa T -254/09: Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Wilo/UAMI (Riproduzione di un carter verde)

44

2009/C 205/82

Causa T-258/09: Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — i-content/UAMI

45

2009/C 205/83

Causa T-262/09: Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — Defense Technology/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Causa T-263/09: Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Causa T-265/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Serrano Aranda/UAMI — Burg Groep BV (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Causa T-467/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commissione

47

2009/C 205/87

Causa T-487/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Imperial Chemical Industries/UAMI (FACTORY FINISH)

47

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 205/88

Causa F-48/09: Ricorso proposto l’11 maggio 2009 — Schopphoven/Commissione

48

2009/C 205/89

Causa F-51/09: Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Petrilli/Commissione

48

2009/C 205/90

Causa F-56/09: Ricorso presentato il 4 giugno 2009 — Marcuccio/Commissione

48

2009/C 205/91

Causa F-59/09: Ricorso presentato il 13 giugno 2009 — Nicola/BEI

49

2009/C 205/92

Causa F-60/09: Ricorso presentato il 24 giugno 2009 — Birkhoff/Commissione

50

2009/C 205/93

Causa F-63/09: Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Donati/BCE

50

2009/C 205/94

Causa F-66/09: Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Saracco/BCE

51

 

Rettifiche

2009/C 205/95

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-159/09 (GU C 153 del 4.7.2009, pag. 44)

52

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/1


2009/C 205/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 193 del 15.8.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 180 del 1.8.2009

GU C 167 del 18.7.2009

GU C 153 del 4.7.2009

GU C 141 del 20.6.2009

GU C 129 del 6.6.2009

GU C 113 del 16.5.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 luglio 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-511/06 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido citrico - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Ruolo di leader - Diritti della difesa - Elementi di prova tratti da un procedimento svolto in uno Stato terzo - Definizione del mercato rilevante - Circostanze attenuanti)

2009/C 205/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (rappresentanti: C.O. Lenz, Rechtsanwalt, L. Martin Alegi, Solicitor, E. Batchelor e M. Garcia, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e X. Lewis, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006, nella causa T-59/02, Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, C(2001) 3923 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (procedimento COMP/E-1/36.604 — Acido citrico) concernente un'intesa nel mercato dell'acido citrico, e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico), dal momento che la Commissione delle Comunità europee non le ha dato la possibilità di far valere i suoi diritti con riferimento ai fatti su cui si è basata per qualificare la Archer Daniels Midland Co. come leader dell’intesa.

2)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge come inoperante il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo all’erronea applicazione, ad opera della Commissione delle Comunità europee, del titolo B, lett. b), della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese.

3)

L’art. 3 della decisione 2002/742/CE è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. come pari ad EUR 39,69 milioni.

4)

L’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. in ragione dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione 2002/742/CE, come parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è fissato in EUR 29,4 milioni.

5)

L’impugnazione è respinta per il resto.

6)

La Archer Daniels Midland Co. è condannata a sopportare i tre quarti delle proprie spese nonché le spese della Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nonché la metà delle proprie spese, oltre alle spese della Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda il procedimento d’impugnazione.

7)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché la metà delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento d’impugnazione.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


29.8.2009   

IT

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C 205/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 luglio 2009 — 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione delle Comunità europee, Regno di Danimarca, Regno di Norvegia

(Causa C-319/07 P) (1)

(Impugnazione - Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Nozione di «interessato» - Sindacato dei lavoratori - Ricevibilità del ricorso)

2009/C 205/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (rappresentanti: A. Bentley, QC, A. Worsøe, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e H. van Vliet, agenti), Regno di Danimarca, Regno di Norvegia

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado 23 aprile 2007, causa T-30/03, SID/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C(2002)4370 def., di non sollevare obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Nozione di interessato — Sindacato di lavoratori

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 aprile 2007, causa T-30/03, SID/Commissione, è parzialmente annullata, in quanto non ha risposto agli argomenti del 3F relativi, da un lato, alla posizione concorrenziale dello stesso rispetto ad altri sindacati nell’ambito della negoziazione di contratti collettivi applicabili ai marittimi e, dall’altro, agli aspetti sociali derivanti dalle misure fiscali concernenti i marittimi occupati su navi immatricolate nel registro marittimo internazionale danese.

2)

L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.

3)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché si pronunci sulle conclusioni del 3F dirette all’annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C (2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


29.8.2009   

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C 205/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d’appello di Torino) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV

(Causa C-343/07) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sindacato di validità - Ricevibilità - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 - Validità - Denominazione generica - Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta)

2009/C 205/04

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Torino

Parti

Ricorrenti: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

Convenuta: Bayerischer Brauerbund eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello di Torino — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3) — In caso di validità, esistenza di un pregiudizio arrecato dalla registrazione della indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier» alla validità e all’utilizzo dei marchi preesistenti dei terzi comprendenti la parola «Bavaria»

Dispositivo

1)

L’esame della prima questione sollevata dal giudice del rinvio non ha evidenziato nessun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.

2)

Il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il termine «Bavaria», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


29.8.2009   

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C 205/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-369/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte - Articolo 228 CE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria)

2009/C 205/05

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini, I. Hadjiyiannis e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e P. Mylonopoulos, agenti, V. Christianos e P. Anestis, dikigoroi)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 12 maggio 2005 nella causa C-415/03 — Violazione degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU L 132, pag. 1) — Mancata adozione dei provvedimenti necessari a recuperare un aiuto incompatibile con il Trattato nonché un aiuto illegittimamente concesso — Domanda di fissare una penalità

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C 415/03, Commissione/Grecia, comporta, concernenti la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune, in forza dell’art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall’art. 228, n. 1, CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di un importo pari a EUR 16 000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, a partire da un mese dalla pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione della detta sentenza 12 maggio 2005.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria pari a EUR 2 milioni.

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


29.8.2009   

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C 205/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-397/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Società di capitali - Direttiva 69/335/CEE - Artt. 2, nn. 1 e 3, 4, n. 1, e 7 - Imposta sui conferimenti - Esenzione - Presupposti - Trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro - Imposta sui conferimenti del capitale destinato alle attività commerciali svolte in uno Stato membro da succursali o da centri permanenti di attività di società stabilite in un altro Stato membro)

2009/C 205/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gippini Fournier e M. Alfonso, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: B. Plaza Cruz e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Trasferimento della sede di una società — Normativa nazionale che prevede la tassazione in occasione del trasferimento di sede nel caso in cui la società interessata non sia assoggettata all'imposta sui conferimenti nello Stato membro di origine — Condizioni per l'applicazione delle esenzioni obbligatorie

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna:

subordinando alle condizioni poste all’art. 96 della seconda disposizione aggiuntiva del testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), promulgata con regio decreto legge 5 marzo 2004, n. 4, l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata con direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE, 9 aprile 1973, 73/80/CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE;

assoggettando ad imposta sui conferimenti il trasferimento, da uno Stato membro alla Spagna, della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società di capitali che non siano state assoggettate ad imposta analoga nello Stato membro di origine; e

assoggettando ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non riscuote un tributo simile;

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, come modificata con direttive 73/79, 73/80 e 85/303.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


29.8.2009   

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C 205/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-430/07) (1)

(Decisione 2000/764/CE - Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina - Regolamento (CE) n. 2777/2000 - Misure di sostegno del mercato - Misure veterinarie - Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test - Direttiva 85/73/CEE - Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie)

2009/C 205/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 29 novembre 2000, 2000/764//CE, sui testi bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 305, pag. 35), dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, pag. 47), dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU L 160, pag. 21) e dell'art. 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), modificata e codificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Accertamento della presenza dell'ESB — Testi rapidi autorizzati — Finanziamento esclusivo da parte della Comunità o cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri con ripercussione delle spese sugli operatori economici mediante riscossione di diritti — Sentenza nella causa C-239/01, Germania/Commissione

Dispositivo

1)

L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111, deve essere interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina praticati obbligatoriamente nei Paesi Bassi, nei mesi di maggio e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di età superiore a 30 mesi macellati a fini di consumo umano.

2)

L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a 30 mesi che non siano risultate negative al test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina, imposto a partire dal 1o gennaio 2001, costituisce una misura di natura veterinaria, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che si inserisce nei programmi di sradicamento e di monitoraggio dell’encefalopatia spongiforme bovina.

3)

L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri riscuotano contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. L’importo totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all’esecuzione di siffatti test, e, dall’altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


29.8.2009   

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C 205/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-558/07) (1)

(Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di tali sostanze (REACH) - Nozione di «sostanze monomeriche» - Validità - Proporzionalità - Parità di trattamento)

2009/C 205/08

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parti

Ricorrenti: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Convenuto: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Queen's Bench Division — Interpretazione e validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 793/93, e il regolamento (CE) della Commissione n. 1488/94, nonché la direttiva del Consiglio 76/769/CEE e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) — L’espressione «sostanze monomeriche»

Dispositivo

1)

La nozione di «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.

2)

L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento n. 1907/2006.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


29.8.2009   

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C 205/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-7/08) (1)

(Franchigia dai dazi all’importazione - Regolamento (CEE) n. 918/83 - Art. 27 - Merci singolarmente di valore trascurabile spedite collettivamente - Spedizioni effettuate direttamente da uno Stato terzo ad una persona che si trova nella Comunità)

2009/C 205/09

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Har Vaessen Douane Service BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Paesi Bassi) — Interpretazione dell’art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3357/91 (GU L 105, pag. 1) — Spedizioni effettuate direttamente da un paese terzo ad un destinatario che si trova nella Comunità e aventi ciascuna un valore trascurabile ma operate sotto forma di spedizione collettiva di valore intrinseco complessivo eccedente il valore massimo regolamentare

Dispositivo

L’art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) 7 novembre 1991, n. 3357, non osta a che spedizioni collettive di merci, il cui valore intrinseco complessivo supera il limite previsto in detto art. 27, ma che, considerate separatamente, hanno un valore trascurabile, siano ammesse in franchigia da dazi all’importazione, a condizione che ogni pacco della spedizione collettiva sia indirizzato individualmente ad un destinatario che si trova nella Comunità europea. A tale proposito, la circostanza che la controparte di tali destinatari sia essa stessa stabilita nella Comunità europea è priva di pertinenza dal momento che le merci sono spedite direttamente da uno Stato terzo a detti destinatari.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier — Spagna) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Causa C-14/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Rinvio pregiudiziale - Competenza della Corte - Nozione di «lite» - Regolamento (CE) n. 1348/2000 - Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale - Atto notarile)

2009/C 205/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier

Parti nella causa principale

Roda Golf & Beach Resort SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di San Javier — Interpretazione dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37) — Comunicazione esclusivamente di atti extragiudiziali fra persone private utilizzando gli strumenti materiali e personali delle giurisdizioni dell’Unione europea senza avvio di alcun procedimento giudiziario

Dispositivo

La notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, Spagna) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

(Causa C-32/08) (1)

(Regolamento (CE) n. 6/2002 - Disegni o modelli comunitari - Artt. 14 e 88 - Titolarità del diritto al disegno o modello comunitario - Disegno o modello non registrato - Disegno o modello creato su commissione)

2009/C 205/11

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria

Parti

Ricorrente: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Convenute: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria — Interpretazione dell'art. 14, nn. 1 e 3, e dell'art. 88, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) — Titolari dei diritti — Diritto appartenente al datore di lavoro ovvero al creatore-autore dipendente — Nozioni

Dispositivo

1)

L’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.

2)

In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore, salvo che quest’ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Causa C-111/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze - Ambito di applicazione - Fallimenti)

2009/C 205/12

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: SCT Industri AB i likvidation

Convenuta: Alpenblume AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Sentenza di un giudice dello Stato membro A che dichiara l’incompetenza del curatore di una procedura fallimentare condotta nello Stato membro B a disporre dei beni della società fallita situati nello Stato membro A — Azione di rivendicazione esperita dalla società cessionaria per recuperare le quote di una società che aveva acquisito nell’ambito della procedura fallimentare, ma che sono state riprese dalla società cedente in applicazione della sentenza di annullamento della cessione

Dispositivo

L’eccezione prevista all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione resa da un giudice di uno Stato membro A relativamente all’iscrizione del diritto di proprietà sulle quote sociali emesse da una società con sede sociale nello Stato membro A, secondo la quale la cessione delle dette quote deve essere considerata nulla in quanto il giudice dello Stato membro A non riconosce i poteri di un curatore di uno Stato membro B nel quadro di una procedura fallimentare svolta e conclusa nello Stato membro B.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


29.8.2009   

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C 205/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(Causa C-204/08) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) - Convenzione di Montreal - Art. 33, n. 1 - Trasporti aerei - Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli - Luogo di esecuzione della prestazione - Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro)

2009/C 205/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peter Rehder

Convenuta: Air Baltic Corporation

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Indennizzo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che un passeggero residente in uno Stato membro reclama da un vettore aereo avente sede in un altro Stato membro a seguito dell’annullamento di un volo tra il primo Stato membro e un terzo Stato membro — Accertamento della competenza dei giudici dello Stato membro in cui risiede il passeggero — Determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»

Dispositivo

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


29.8.2009   

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C 205/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-272/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/83/CE - Diritto di asilo - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 205/14

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


29.8.2009   

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C 205/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost

(Causa C-302/08) (1)

(Marchi - Registrazione internazionale - Protocollo relativo all’Intesa di Madrid - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 146 - Identità degli effetti di una registrazione internazionale e di un marchio comunitario all’interno della Comunità - Regolamento (CE) n. 1383/2003 - Art. 5, n. 4 - Merci sospettate di violare un marchio - Intervento delle autorità doganali - Titolare di un marchio comunitario - Diritto di ottenere l’intervento anche in Stati membri diversi da quello destinatario della domanda d’intervento - Estensione al titolare di una registrazione internazionale)

2009/C 205/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA

Convenuta: Bundesfinanzdirektion Südost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Diritto previsto solo per i titolari di marchi comunitari di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali mirante ad ottenere, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro nel quale essa è presentata, l’intervento delle autorità doganali di un altro Stato membro o di diversi altri Stati membri — Estensione di questo diritto ai titolari dei marchi registrati a livello internazionale ai sensi dell’art. 146 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario — Effetti giuridici dell’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

Dispositivo

L’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell’art. 146 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992, dev’essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


29.8.2009   

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C 205/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-356/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione di servizi - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscano nell’Alta Austria di aprire un conto bancario presso una determinata banca)

2009/C 205/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, agente, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE — Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscano nell’Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank

Dispositivo

1)

Imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell’Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank di Linz, sul quale devono essere versati gli onorari delle prestazioni in natura corrispostigli dalle casse di assicurazione malattia nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 49 CE.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


29.8.2009   

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C 205/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Causa C-377/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 17, n. 3, lett. a) - Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte - Prestazioni di servizi di telecomunicazione - Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro - Art. 9, n. 2, lett. e) - Determinazione del luogo della prestazione)

2009/C 205/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: EGN BV — Filiale Italiana

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazione di servizi di telecomunicazione transfrontalieri — Diritto del prestatore di tali servizi alla detrazione dell’imposta pagata a monte, come in regime interno

Dispositivo

L’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, dev’essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di telecomunicazione, come quello di cui trattasi nella causa principale, stabilito nel territorio di uno Stato membro, ha il diritto, in forza di tale disposizione, di detrarre o ottenere il rimborso, in tale Stato membro, dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativamente a servizi di telecomunicazione forniti ad un’impresa avente sede in un altro Stato membro, nei limiti in cui un tale prestatore avrebbe goduto di questo diritto se i servizi di cui trattasi fossero stati forniti all’interno del primo Stato membro.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


29.8.2009   

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C 205/11


Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) 2 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-465/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/36/CE - Diritto di stabilimento - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 205/18

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione entro il termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), che abroga la direttiva 89/48/CEE (GU L 19, pag. 16)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008


29.8.2009   

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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-469/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 205/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


29.8.2009   

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C 205/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-490/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/68/CE - Riassicurazione - Omessa trasposizione nei termini impartiti)

2009/C 205/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa attuazione o comunicazione, nei termini impartiti, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, nei termini impartiti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


29.8.2009   

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C 205/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-556/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 205/21

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e A. A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: H. Walker, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 63 di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


29.8.2009   

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C 205/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-557/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/35/CE - Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni - Mancata trasposizione)

2009/C 205/22

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e A. A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: H. Walker, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


29.8.2009   

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C 205/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-567/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 205/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


29.8.2009   

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C 205/13


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel e dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Belgische Staat/KBC Bank SA

(Cause riunite C-439/07 e C-499/07) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Artt. 43 CE e 56 CE - Direttiva 90/435/CEE - Art. 4, n. 1 - Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti - Deduzione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società madre unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili)

2009/C 205/24

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrenti: Belgische Staat (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Convenuti: KBC Bank SA (C-439/07), Belgische Staat (C-499/07)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione degli artt. 43 CE e 56 CE e dell’art. 4, n. 1, primo trattino, e 2 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Disposizioni nazionali miranti ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti — Sistema di deduzione dei redditi definitivamente assoggettati ad imposta

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, ai fini dell’esenzione dei dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in questo Stato da una società figlia con sede in un altro Stato membro, prevede che detti dividendi siano inclusi nella base imponibile della società madre e poi dedotti dalla stessa sino a concorrenza del 95 % nella misura in cui, per il periodo d’imposta considerato, sussiste un saldo attivo dopo la deduzione degli altri utili esentati, e comporta che:

la società madre è sottoposta ad imposizione in un periodo d’imposta successivo per quanto riguarda la distribuzione degli utili ricevuti ove essa non ha realizzato utili imponibili, o ha realizzato utili imponibili insufficienti nel corso del periodo d’imposta in cui tali utili sono stati distribuiti,

o che

le perdite di tale periodo vengono compensate con le distribuzioni di utili e non sono trasferibili ad un periodo d’imposta successivo sino a concorrenza dell’importo di tali distribuzioni.

2)

L’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, dev’essere interpretato nel senso che esso non obbliga detto Stato membro a considerare integralmente deducibili gli utili distribuiti alla società madre stabilita in questo Stato dalla sua società figlia con sede in un altro Stato membro dall’importo degli utili del periodo d’imposta della società madre e a considerare la perdita che ne deriva trasferibile ad un periodo d’imposta successivo. Spetta agli Stati membri determinare, tenuto conto delle necessità del loro ordinamento giuridico interno e della facoltà di cui al detto art. 4, n. 2, della direttiva 90/435, le modalità per conseguire il risultato prescritto dal n. 1, primo trattino, dello stesso articolo.

Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia optato per il sistema dell’esenzione di cui all’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435 e qualora, in linea di principio, la normativa di detto Stato membro consenta di trasferire le perdite a periodi d’imposta successivi, detta disposizione osta ad una normativa di uno Stato membro che produca l’effetto di ridurre le perdite della società madre che possono beneficiare di un tale trasferimento sino a concorrenza dell’importo dei dividendi percepiti.

3)

Quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, solo il giudice nazionale è competente, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte prevista dall’art. 234 CE, a pronunciarsi sulla portata esatta di tale rinvio al diritto comunitario, dato che la presa in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione di tale diritto a situazioni puramente interne rientra nella sfera del diritto dello Stato membro interessato e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dei giudici di quest’ultimo.

4)

Nel caso in cui, in forza di una normativa nazionale di uno Stato membro, i dividendi provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo siano trattati in modo meno favorevole di quelli provenienti da una società che ha sede in detto Stato membro, spetta al giudice nazionale, tenuto conto sia dell’oggetto della normativa nazionale sia dei fatti della controversia di cui è adito, accertare se sia applicabile l’art. 56 CE e, eventualmente, se esso osti a detto trattamento differenziato.

5)

L’art. 43 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una società madre stabilita in uno Stato membro, che percepisca utili distribuiti dalla sua società figlia avente sede in un altro Stato membro, può dedurli dai propri redditi imponibili solo sino a concorrenza dell’importo degli utili realizzati nel periodo d’imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili, mentre sarebbe possibile un’esenzione totale di questi ultimi ove siffatta società avesse istituito un centro d’attività stabile nell’altro Stato membro, a condizione che gli utili provenienti dalle entità istituite in un altro Stato membro non siano soggetti ad un trattamento discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle entità nazionali comparabili.


(1)  GU C 315 del 22.12.2007.

GU C 22 del 26.1.2008.


29.8.2009   

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C 205/14


Ordinanza della Corte 26 marzo 2009 — Efkon AG/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

(Causa C-146/08 P) (1)

(Impugnazione - Direttiva 2004/52/CE - Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità - Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata)

2009/C 205/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Efkon AG (rappresentante: avv. M. Novak)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e A. Neergaard, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Karlsson, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e G. Braun, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 22 gennaio 2008, causa T-298/04, Efkon/Parlamento e Consiglio, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della direttiva 29 aprile 2004, 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166, pag. 124) — Requisito dell’interesse individuale — Diritto di essere sentiti — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Efkon AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


29.8.2009   

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C 205/15


Ordinanza della Corte 25 marzo 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-159/08 P) (1)

(Impugnazione - Abuso di posizione dominante - Oneri che si asseriscono eccessivi applicati dal gestore dell’aeroporto internazionale di Atene - Rigetto della denuncia - Mancanza di interesse comunitario)

2009/C 205/26

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis (rappresentante: avv. B. Lombart)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Christoforou, V. Di Bucci e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 16 gennaio 2008, causa T-306/05, Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2005, di archiviare la denuncia depositata dai ricorrenti riguardante un asserito abuso di posizione dominante da parte del gestore dell’aeroporto internazionale di Atene a Spata (Grecia), che applicherebbe agli utenti oneri eccessivi.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Scippacercola e il sig. Terezakis sono condannati alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


29.8.2009   

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C 205/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Büdingen — Germania) — procedimento penale a carico di Guido Weber

(Causa C-166/08) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 89/397/CEE - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari - Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia - Nozione di persona soggetta al controllo)

2009/C 205/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Büdingen

Imputato nella causa principale

Guido Weber

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Amtsgericht Büdingen — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186, pag. 23) — Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia in occasione di un controllo ufficiale di prodotti alimentari — Qualifica di «persona soggetta al controllo» del distributore responsabile in sede penale o amministrativa per lo stato e l’etichettatura del prodotto alimentare

Dispositivo

L’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari deve essere interpretato nel senso che una società che abbia importato e, successivamente, immesso in commercio un prodotto alimentare ed il cui amministratore possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa per lo stato o l’etichettatura del medesimo prodotto sulla base delle analisi dei campioni di quest’ultimo prelevati presso un venditore al dettaglio, deve considerarsi come una «persona soggetta al controllo» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


29.8.2009   

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C 205/16


Ordinanza della Corte 5 maggio 2009 — WWF-UK/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

(Causa C-355/08 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 2371/2002 - Consultazione dei consigli consultivi regionali in merito alle disposizioni che regolano l’accesso alle acque e alle risorse nonché l'esercizio sostenibile delle attività di pesca - Regolamento (CE) n. 41/2007 - Determinazione per il 2007 dei totali ammissibili di catture per la pesca del merluzzo - Membri di un consiglio consultivo regionale che hanno espresso un’opinione minoritaria divergente nella relazione di tale consiglio sui predetti totali ammissibili di catture - Ricorso di annullamento del regolamento n. 41/2007 proposto da uno di tali membri - Irricevibilità - Impugnazione manifestamente infondata)

2009/C 205/28

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WWF-UK (rappresentanti: P. Sands e J. Simor, barristers, R. Stein, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e A. De Gregorio Merino, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Oliver, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 2 giugno 2008, causa T-91/07, WWF-UK Ltd/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15, pag. 1), nella parte in cui esso fissa, per l'anno 2007, il «totale ammissibile di catture» (TAC) per la pesca del merluzzo nelle zone oggetto del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2004 (GU L 70, pag. 8) — Necessità di essere individualmente interessati dall'atto impugnato

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La WWF-UK Ltd è condannata alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


29.8.2009   

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C 205/16


Ordinanza della Corte 5 maggio 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna

(Causa C-372/08 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) no 147/2007 - Riduzione delle quote assegnate all’Irlanda per gli sgombri per gli anni 2007-2012 - Ricorso di annullamento contro il regolamento no 147/2007 proposto da un gruppo di pescatori irlandesi composto da 20 licenziati su 23 della flotta pelagica frigorifera di acqua di mare - Irricevibilità - Impugnazione manifestamente infondata)

2009/C 205/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (rappresentanti: G. Hogan SC, N. Travers, BL, T. O'Sullivan, BL, D. Barry, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: K. Banks, agente), Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Ricorso di impugnazione proposto contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 2 giugno 2008, causa T-172/07, Atlantic Dawn e a./Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile una domanda diretta all’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, no147 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’art. 23, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca — Requisito di essere direttamente interessato dall’atto impugnato

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Atlantic Dawn Ltd, l’Antarctic Fishing Co. Ltd, l’Atlantean Ltd, la Killybegs Fishing Enterprises Ltd, la Doyle Fishing Co. Ltd, la Western Seaboard Fishing Co. Ltd, l’O’Shea Fishing Co. Ltd, l’Aine Fishing Co. Ltd, la Brendelen Ltd, la Cavankee Fishing Co. Ltd, l’Ocean Trawlers Ltd, la sig.ra Eileen Oglesby, il sig. Noel McGing, la Mullglen Ltd, la Bradan Fishing Co. Ltd, i sigg. Larry Murphy, Pauric Conneely e Thomas Flaherty, la Carmarose Trawling Co. Ltd nonché la Colmcille Fishing Ltd sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


29.8.2009   

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C 205/17


Ordinanza della Corte 3 aprile 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-387/08 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso per carenza - Direttiva 89/665/CEE - Omessa attuazione da parte della Commissione del meccanismo di correzione previsto dall’art. 3, n. 2 - Persone fisiche e giuridiche - Incidenza diretta - Irricevibilità)

2009/C 205/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung e Edeka Rhein-Ruhr/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso con cui si chiedeva di dichiarare la carenza della Commissione, avendo essa omesso, per quanto riguarda la stipula di una concessione di lavori pubblici nonché l’attribuzione di un contratto di appalto generale, di attuare immediatamente il meccanismo di correzione previsto dall’art. 3 della direttiva 89/665/CEE e di inviare alla Repubblica federale di Germania un avviso ai sensi dell’art. 3, n. 2, della medesima direttiva — Ricorso per carenza delle persone fisiche e giuridiche — Necessità che il ricorrente sia direttamente interessato dall’atto con riferimento al quale viene addebitata la carenza all’istituzione in questione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La VDH Projektentwicklung GmbH e la Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH sopportano le loro rispettive spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


29.8.2009   

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C 205/17


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 24 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

(Causa C-519/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausole 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Successione di contratti - Riduzione del livello di tutela generale offerto ai lavoratori - Misure volte a prevenire gli abusi - Sanzioni - Divieto assoluto di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico - Conseguenza dell’errato recepimento di una direttiva - Interpretazione conforme)

2009/C 205/31

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Archontia Koukou

Convenuto: Elliniko Dimosio

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Monomeles Protodikeio Athinon — Interpretazione delle clausole 5 e 3 dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ragioni obiettive per la giustificazione della successione illimitata di contratti a tempo determinato — Obbligo, imposto da una normativa nazionale, di stipulare siffatti contratti — Divieto di adottare una normativa di recepimento che riduca il livello di tutela offerto ai lavoratori — Nozione di «riduzione»

Dispositivo

1)

La clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esistenza di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.

2)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale la quale, sebbene imponga, come misura di prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, il rispetto di una durata massima totale di tali contratti, prevede tuttavia deroghe a tale limitazione applicabili a determinate categorie di lavoratori, nei limiti in cui questi ultimi beneficiano di almeno una delle misure citate in detta clausola, volte alla prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.

3)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale la quale prevede, come misure repressive avverso l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, il versamento della retribuzione e il pagamento di un’indennità, nonché l’applicazione di sanzioni penali e disciplinari, nei limiti in cui le condizioni di applicazione nonché l’applicazione concreta delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne facciano uno strumento adeguato a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

4)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che, nei limiti in cui l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, per il settore pubblico, altre misure efficaci per prevenire e, eventualmente, sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, essa osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, poiché quest’ultima non si applica ratione temporis ai contratti di lavoro a tempo determinato successivi stipulati o rinnovati successivamente alla scadenza del termine previsto dalla direttiva 1999/70 per il suo recepimento, in quanto questi non erano più in corso alla data in cui è entrata in vigore tale normativa o in qualsivoglia momento durante i tre mesi che hanno preceduto tale data.

5)

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che, nei limiti in cui l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, per il settore di cui trattasi, altre misure efficaci per prevenire e, eventualmente, sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ai sensi di tale n. 1, essa non osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale che vieta assolutamente, nel solo settore pubblico, la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, da considerarsi abusivi in quanto con questi ultimi sono state soddisfatte esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l’applicazione concreta delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne facciano uno strumento adeguato a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.

6)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a che le controversie relative all’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico siano sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio vigilare affinché sia garantito il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.

7)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale la quale prevede, per poter stabilire l’esistenza di un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, talune condizioni supplementari rispetto a quelle previste precedentemente dal diritto interno, vale a dire, in particolare, l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920 sul recesso obbligatorio dal contratto di lavoro impiegatizio, dal momento che tali condizioni, che spetta al giudice del rinvio verificare, riguardano una categoria limitata di lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato o sono compensati dall’adozione di misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, n. 1, del citato accordo quadro.

8)

Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo quanto più possibile conforme alle clausole 5, n. 1, e 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché stabilire, in tale contesto, se una disposizione di diritto interno come l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, debba essere applicata alla controversia principale al posto di certe altre disposizioni di tale diritto.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


29.8.2009   

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C 205/19


Impugnazione proposta il 1o agosto 2008 dal dott. Hans Kronberger avverso l’ordinananza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 21 maggio 2008, causa T-18/07, Hans Kronberger/Parlamento europeo

(Causa C-349/08 P)

2009/C 205/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dott. Hans Kronberger (rappresentante: avv. W. Weh)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Il dott. Hans Kronberger ha impugnato, in data 1o agosto 2008, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee l’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Settima Sezione) 21 maggio 2008, causa T-18/07, Hans Kronberger/Parlamento europeo. Il ricorrente è rappresentato dall’avv. dott. Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstraße 1, AT-6900 Bregenz.

La Corte di giustizia delle Comunità europee (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione con ordinanza 19 maggio 2009 e condannato il ricorrente a sostenere le sue spese processuali.


29.8.2009   

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C 205/19


Impugnazione proposta l’8 giugno 2009 dall’ArcelorMittal Luxembourg SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

(Causa C-201/09 P)

2009/C 205/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA (rappresentante: avv. A. Vandencasteele)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, già Arcelor International SA

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale, causa T-405/06, nei limiti in cui essa conferma, nei confronti dell’ ArcelorMittal Luxembourg SA, la decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 — Travi d’acciaio);

condannare la convenuta nel procedimento d’impugnazione alle spese del presente procedimento e del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il suo primo motivo, che si articola in due parti, la ricorrente sostiene, da una parte, che il Tribunale ha violato l’art. 97 CA ed è in corso in uno sviamento di potere applicando l’art. 65 CA dopo la scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002. Orbene, l’obbligo incombente sulle istituzioni di sviluppare un’interpretazione coerente dei differenti Trattati non potrebbe in alcun modo giustificare il mantenimento nell’ordinamento giuridico comunitario delle disposizioni di un Trattato oltre la sua scadenza.

Nell’ambito della seconda parte dello stesso motivo, la ricorrente sostiene, d’altra, che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1/2003 (1) ed è incorso in uno sviamento di potere fondando la competenza della Commissione a pronunciare una decisione di applicazione dell’art. 65 CA su un regolamento che le conferisce poteri unicamente per l’attuazione degli artt. 81 e 82 CE. Il detto regolamento, il quale è stato adottato dopo la scadenza del Trattato CECA in forza del solo Trattato CE, non potrebbe infatti conferire alla Commissione alcuna competenza al fine di sanzionare una violazione dell’art. 65 CA, senza violare simultaneamente il Trattato CECA e le regole sulla gerarchia delle norme.

Con il suo secondo motivo, che si suddivide in tre parti, la ricorrente invoca la violazione da parte del Tribunale, del principio dell’individualità di pene e sanzioni, della giurisprudenza della Corte in materia di imputabilità, dell’autorità della cosa giudicata e della regola della gerarchia delle norme, in quanto tale giudice riconosce alla Commissione il diritto di imputare ad una società la responsabilità di una pratica anticoncorrenziale di un’altra società del gruppo, senza che la prima vi abbia partecipato. Né il fatto che le differenti società in questione, appartenendo allo stesso gruppo, costituiscono un’unica entità economica, né il fatto che la società madre abbia un controllo del 100 % sulla società autrice del comportamento illecito, né la stessa influenza determinante della società madre sulla sua controllata, sarebbero sufficienti a dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione e potrebbero, quindi, giustificare l’imputabilità alla società madre del comportamento della sua controllata.

Con il suo terzo motivo la ricorrente invoca l’errata applicazione da parte del Tribunale delle norme in materia di prescrizione delle azioni e la violazione del principio dell’autorità della cosa giudicata, in quanto il Tribunale, nella sua sentenza, le opporrebbe atti interruttivi della prescrizione, mentre risulterebbe chiaramente dalla decisione iniziale della Commissione, adottata nel 1994, che la ricorrente sarebbe espressamente indicata non partecipare all’infrazione.

Con il suo quarto motivo la ricorrente fa infine valere che la sentenza del Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa, poiché essa è viziata da un difetto di motivazione quanto alla durata particolarmente lunga della procedura, che le ha impedito di apportare ancora gli elementi di prova necessari a inficiare la presunzione di responsabilità a suo carico. Inoltre, la sentenza del Tribunale violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita dalla sentenza 2 ottobre 2003, causa C-176/99 P, ARBED/Commissione, che conclude per l’annullamento della decisione della Commissione, nella parte che concerne la ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


29.8.2009   

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C 205/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság l’8 giugno 2009 — Procedimento penale a carico di Emil Eredics e altri

(Causa C-205/09)

2009/C 205/34

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Városi Bíróság

Imputato nella causa principale

Emil Eredics e altri

Questioni pregiudiziali

1)

Il Szombathelyi Városi Bíróság si chiede, nel contesto del procedimento penale per il quale è stato adito, se un «soggetto diverso dalla persona fisica» rientri nella nozione di «vittima» nell’accezione di cui all’art. 1, lett. a), della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, in relazione all’interesse a garantire che sia promossa la mediazione tra la vittima e l’autore del reato nell’ambito dei procedimenti penali, prevista all’art. 10 della decisione quadro del Consiglio, al fine di precisare e integrare, al contempo, la sentenza emanata dalla Corte il 28 giugno 2007 nella causa C-467/05, Dell’Orto.

2)

Il giudice del rinvio si chiede, riguardo all’art. 10 della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, ai sensi del quale «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura», se sia possibile interpretare la nozione di «reati» nel senso che riguarda tutti i reati accomunati da un elemento materiale, stabilito dalla legge, sostanzialmente identico.

3)

Se l’espressione «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali (…)» di cui all’art. 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI possa essere interpretata nel senso che il soddisfacimento da parte della vittima e dell’autore del reato dei presupposti relativi alla mediazione è possibile quantomeno fino a che non sia adottata una decisione di primo grado, ossia nel senso che il presupposto della confessione sui fatti nell’ambito del procedimento giudiziario, una volta concluse le indagini, fatto salvo il soddisfacimento degli altri presupposti richiesti, è conforme all’obbligo di promuovere la mediazione.

4)

Per quanto riguarda l’art. 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI il giudice del rinvio si chiede se l’espressione secondo cui «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura» implichi garantire un accesso generale alla possibilità di mediazione nelle cause penali, fatto salvo il soddisfacimento dei presupposti richiesti a priori, senza possibilità di interpretazione. Quindi, ove la questione debba essere risolta in senso affermativo, l’esistenza di un presupposto ai sensi del quale «(…) tenuto conto della natura del reato, del tipo di mediazione nonché della persona sottoposta alle indagini, lo svolgimento del procedimento giudiziario possa essere omesso o vi sia ragione di ritenere che il giudice terrà conto del ravvedimento operoso al momento della determinazione della pena» sia conforme alle disposizioni (presupposti) del citato art. 10.


29.8.2009   

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C 205/20


Ricorso proposto il 9 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

(Causa C-207/09)

2009/C 205/35

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, utilizzando i servizi di società che non sono riconosciute, ai sensi degli artt. 2 e 4 della direttiva 94/57/CE (1), ai fini dell’effettuazione delle ispezioni e dei controlli previsti all’art. 3 di tale direttiva, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla stessa direttiva.

condannare Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica slovacca ha utilizzato i servizi di società che non sono società di classificazione riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE, e secondo le informazioni della Commissione non ha posto fine agli incarichi attribuiti a tali società. Inoltre, poiché la Repubblica slovacca non ha istituito un quadro normativo adeguato, affinché in futuro siano evitati gli eventuali incarichi di società di classificazione non riconosciute, esiste il rischio che si ripetano simili casi di non corretta applicazione della direttiva 94/57/CE, come quelli che sono oggetto del ricorso.


(1)  Direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, L 319, del 12 dicembre 1994, pag. 20


29.8.2009   

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C 205/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nantes (Francia) il 10 giugno 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, attualmente Kimberly Clark SA/Ville d'Orleans

(Causa C-210/09)

2009/C 205/36

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Nantes

Parti

Ricorrente: Scott SA, Kimberly Clark SNC, attualmente Kimberly Clark SA.

Convenuta: Ville d'Orleans.

Questioni pregiudiziali

Se l’eventuale annullamento, da parte del giudice amministrativo francese, degli avvisi di liquidazione emessi ai fini del recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune (1) dalla Commissione delle Comunità europee il 12 luglio 2000, per violazione di norme di legge relative alla presentazione materiale di tali avvisi, sia tale, tenuto conto della possibilità per l’amministrazione competente di sanare l’irregolarità di dette decisioni, da ostacolare l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione delle Comunità europee 12 luglio 2000, in violazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (2).


(1)  Decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.


29.8.2009   

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C 205/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) il 15 giugno 2009 — Barsoum Chabo contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-213/09)

2009/C 205/37

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Barsoum Chabo

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questione pregiudiziale  (1)

Se l’importo supplementare di EUR 222/kg 100 di peso netto del prodotto, riscosso all’importazione di funghi conservati del genere Agaricus (sottovoce NC 2003 10 30), derivante dalla tariffa preferenziale e riservata a paesi terzi, non sia nullo per violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Relativa al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005 n. 1719 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1).


29.8.2009   

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C 205/22


Impugnazione proposta il 15 giugno 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

(Causa C-216/09 P)

2009/C 205/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e X. Lewis, agenti)

Altre parti nel procedimento: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, già Arcelor International SA

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, nella parte in cui essa annulla le ammende inflitte dalla decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def. (1), alla ArcelorMittal Belval & Differdange SA (già ProfilARBED) ed alla ArcelorMittal International SA (già TradeARBED),

respingere il ricorso dell’ArcelorMittal Belval & Differdange SA e dell'ArcelorMittal International SA,

condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione, da parte del Tribunale, delle norme relative alla prescrizione delle azioni.

Secondo la Commissione, la sentenza del Tribunale sarebbe fondata su un’interpretazione letterale ed eccessivamente restrittiva della decisione 715/78/CECA (2) e, in particolare, dei suoi artt. 2, n. 3, e 3, nella parte in cui esso introduce una distinzione tra l’interruzione della prescrizione e la sospensione della stessa. Infatti, a differenza dell’art. 2, n. 2, il quale prevede espressamente l’efficacia erga omnes dell’interruzione della prescrizione, l’art. 3 tace in merito alla questione degli effetti della sospensione. La sentenza del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto conclude che la sospensione della prescrizione che risulta dal fatto che una parte ha avviato azioni giudiziarie dinanzi al giudice comunitario valga unicamente rispetto all’impresa ricorrente e ritiene, pertanto, il termine di prescrizione superato rispetto alle altre parti.

La Commissione rileva che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale, l’effetto relativo della sospensione non potrebbe essere dedotto dal silenzio normativo e l'art. 3 della decisione 715/78/CECA dovrebbe essere interpretato alla luce delle finalità della normativa in causa, relativa alla possibilità per la Commissione di perseguire e sanzionare efficacemente le violazioni del diritto della concorrenza.


(1)  Decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 — Travi d’acciaio).

(2)  Decisione della Commissione 6 aprile 1978, 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 94, pag. 22).


29.8.2009   

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C 205/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia) il 15 giugno 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

(Causa C-217/09)

2009/C 205/39

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maurizio Polisseni

Convenuta: A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

Questioni pregiudiziali

1)

se l'articolo 43 del Trattato CE, e comunque il diritto comunitario della concorrenza, osti ad una normativa nazionale quale quella dettata dagli articoli 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 e 13 del d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275 nella parte in cui subordinano l'autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia da un locale all'altro, pur nell'ambito della zona assegnata, al rispetto di una distanza dagli altri esercizi analoghi non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie; in particolare, poi, se le restrizioni alla libertà di stabilimento previste nella normativa riportata non confliggano con le ragioni di interesse generale che tali restrizioni potrebbero giustificare e comunque non siano inidonee al loro soddisfacimento;

2)

in ogni caso se il principio di proporzionalità che deve assistere ogni legittima restrizione della libertà di stabilimento e concorrenza osti ad una restrizione della libera iniziativa economica del farmacista quale risultante dalle norme sui limiti di distanza riportate al punto 1);

3)

se gli artt. 152 e 153 del trattato CE, che impongono un elevato e prioritario livello di protezione della salute umana e dei consumatori, ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dagli articoli 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 e 13 del d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275 nella parte in cui subordinano l'autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia da un locale all'altro, pur nell'ambito della zona assegnata, al rispetto di una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, senza alcuna ulteriore considerazione per gli interessi degli utenti e per l'esigenza di efficiente distribuzione sul territorio di prestazioni afferenti la tutela della salute.


29.8.2009   

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C 205/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

(Causa C-219/09)

2009/C 205/40

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vitra Patente AG

Convenuta: High Tech Srl

Questioni pregiudiziali

1)

se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE (1) debbano interpretarsi nel senso che — in sede di applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro adeguatrice dell'ordinamento interno alla menzionata direttiva — la facoltà concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che -pur possedendo i requisiti per la tutela del diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta;

2)

in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/7I/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice;

3)

in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l' esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita per un periodo sostanziale (pari a dieci anni);


(1)  GU L 289, p. 28


29.8.2009   

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C 205/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Repubblica di Malta) il 17 giugno 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

(Causa C-221/09)

2009/C 205/41

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parti

Ricorrente: AJD Tuna Ltd

Convenuti: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Ġenerali

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 (1) sia invalido, in quanto contrario all’art. 253 del Trattato, poiché non indica sufficientemente le ragioni per l’adozione delle misure di emergenza di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento e non espone in modo sufficientemente chiaro la ratio di tali misure.

2)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido, in quanto contrario all’art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 2371/2002 (2), poiché i suoi ‘considerando’ non forniscono sufficienti indicazioni in ordine i) all’esistenza di una minaccia grave alla conservazione delle risorse acquatiche vive o dell’ecosistema marino determinata dalle attività di pesca né in ordine ii) alla necessità di un intervento immediato.

3)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto le misure adottate ledono il legittimo affidamento degli operatori comunitari, quale la ricorrente, fondato sull’art. 1 del regolamento della Commissione 22 maggio 2008, n. 446 (3), e sull’art. 2 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371.

4)

Se l’art. 3 del regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto contrario al principio di proporzionalità nella parte in cui implica che i) nessun operatore comunitario possa esercitare attività di sbarco o di messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, nemmeno con catture di tonno rosso effettuate in precedenza e nel pieno rispetto del regolamento della Commissione n. 530/2008, e ii) nessun operatore comunitario possa svolgere tali attività con catture di tonno effettuate da pescherecci che non battono bandiera di uno degli Stati membri elencati all’art. 1 del regolamento della Commissione n. 530/2008, nemmeno qualora si tratti di catture di tonno effettuate conformemente ai contingenti stabiliti dalla Convenzione internazionale per la conservazione del tonno dell’Atlantico.

5)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido, in quanto contrario al principio di proporzionalità, poiché la Commissione non ha dimostrato che le misure che stava per adottare avrebbero contribuito alla ricostituzione degli stock di tonno.

6)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto le misure adottate sono irragionevoli e comportano una discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’art. 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nella parte in cui detto regolamento prevede una distinzione fra tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola e quelle battenti bandiera della Grecia, dell’Italia, della Francia, di Cipro e di Malta, nonché nella parte in cui opera una distinzione tra i suddetti sei Stati e gli altri Stati membri.

7)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido, in quanto non rispetta i principi di giustizia tutelati dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché non è stata concessa agli interessati e agli Stati membri la possibilità di presentare le proprie osservazioni scritte prima dell’adozione della decisione.

8)

Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto non osserva il principio del contraddittorio (audi alteram partem), quale principio generale di diritto comunitario, poiché non è stata concessa agli interessati e agli Stati membri la possibilità di presentare le proprie osservazioni scritte prima dell’adozione della decisione.

9)

Se l’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 2371/2008 sia invalido in quanto non rispetta il principio del contraddittorio (audi alteram partem), quale principio generale di diritto comunitario, e/o i principi di giustizia tutelati dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, di conseguenza, se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto basato sul regolamento del Consiglio n. 2371/2008.

10)

Nel caso in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee ritenesse valido il regolamento della Commissione n. 530/2008, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti adottati all’art. 3 dello stesso vietano agli operatori comunitari anche di accettare lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera di un paese terzo.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)

(3)  Regolamento (CE) n. 446/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008 , recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 134, pag. 11)


29.8.2009   

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C 205/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 19 giugno 2009 — procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer

(Causa C-224/09)

2009/C 205/42

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Parti nella causa principale

Martha Nussbaumer

Questioni pregiudiziali

1)

Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con riguardo in particolare alla disciplina introdotta dall'art. 90 comma 11, nella parte in cui deroga per un cantiere in cui sono presenti più imprese all'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di nominare un coordinatore della progettazione di cui al comma 3 della stessa norma, per lavori privati non soggetti a permesso di costruire, prescindendo dalla valutazione della natura dei lavori e dei rischi particolari quali enumerati dall'allegato II della direttiva, violi la disciplina prevista dall'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 (1).

2)

Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare con la disciplina introdotta con l'art. 90 comma 11, violi la disciplina prevista dall'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 con riguardo all'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori dì nominare in ogni caso un coordinatore durante la realizzazione dell'opera nei cantieri, indipendentemente dalla tipologia dei lavori, quindi anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, potendo comportare i rischi di cui all'allegato II della direttiva.

3)

Se la disposizione introdotta con il comma 11 dell'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nella parte in cui prevede l'obbligo in capo al coordinatore dell'esecuzione di redigere un piano di sicurezza solo nell'ipotesi in cui, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione, intervengano altre imprese, oltre alla prima originariamente affidataria dei lavori, violi l'art. 3 delle direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, che pone in ogni caso l'obbligo di nominare un coordinatore dell'esecuzione a prescindere dalla tipologia dei lavori e che esclude la deroga all'obbligo di redigere un piano di sicurezza e di salute qualora si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati all'allegato II della direttiva.


(1)  GU L 245, p. 6


29.8.2009   

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C 205/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona (Italia) il 19 giugno 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta/Alessandro Maneggia

(Causa C-225/09)

2009/C 205/43

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Cortona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Joanna Jakubowlka Edyta

Convenuto: Alessandro Maneggia

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, lett. g), 4, 10, 81 e 98 del Trattato istitutivo della Comunità europea debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego;

2)

Se gli artt. 3, lett. g) 4, 10 e 98 del Trattato istitutivo della Comunità europea debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego;

3)

Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE) (1) nel sancire che «Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività», debba essere interpretato in modo da ritenere che esso osti ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione, disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego, laddove tale disciplina nazionale sia applicabile anche agli avvocati dipendenti che esercitano l'attività forense in via di libera prestazione dei servizi;

4)

Se l'art. 8 della direttiva della direttiva 98/5/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 nel sancire che «l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia», debba essere interpretato in modo da ritenere che esso non si applichi all'avvocato dipendente pubblico part time.

5)

Se i principi generali di diritto comunitario della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti ostino ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, che introducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e si applicano anche agli avvocati già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo all'art. 2 solo un breve periodo di «moratoria» per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione forense.


(1)  GU L 78, p. 17

(2)  GU L 77, p. 36


29.8.2009   

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C 205/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 22 giugno 2009 — Antonino Accardo e a./Comune di Torino

(Causa C-227/09)

2009/C 205/44

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Convenuto: Comune di Torino

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio della Comunità Europea 93/104/CE (1) del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, vadano interpretati nel senso della loro idoneità ad essere applicati direttamente nell'ordinamento dello Stato, indipendentemente dalla formale recezione ovvero a prescindere da norme interne che ne restringono l'applicabilità a determinate categorie professionali, in una controversia in cui si registri un intervento delle parti sociali conforme a tale direttiva,

2)

se sia comunque obbligo del giudice dello Stato membro, indipendentemente da tale incidenza diretta, utilizzare una direttiva non ancora recepita o, dopo il recepimento, la cui operatività pare esclusa da norme interne, quale parametro interpretativo del diritto interno e cioè quale riferimento per sciogliere possibili dubbi esegetici.

3)

se sia inibito al giudice dello Stato membro adottare una pronuncia di illegittimità di una condotta, con conseguente riconoscimento di risarcimento danni da fatto ingiusto ed illecito, quando tale condotta appaia autorizzata dalle parti sociali e tale autorizzazione sia coerente con il diritto comunitario, anche nella forma della direttiva non recepita.

4)

se il paragrafo 3 dell'articolo 17 della direttiva vada interpretato nel senso di consentire autonomamente e cioè in modo del tutto svincolato dal paragrafo 2 e dall'elenco di attività e professioni ivi indicato, l'intervento delle parti sociali e l'introduzione da parte delle stesse di regole derogatorie in tema di riposo settimanale.


(1)  GU L 307, p. 18


29.8.2009   

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C 205/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 26 giugno 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Causa C-234/09)

2009/C 205/45

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuta: DSV Road A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 204, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 92 e 96 nonché con gli art. 1 e 4, nn. 9 e 10, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (1), che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che:

a)

un’obbligazione doganale sorge, qualora, per un errore commesso da uno speditore autorizzato, sia stato avviato nel sistema CNTS un regime di transito per merci materialmente inesistenti, e il regime di transito conseguentemente non possa successivamente essere debitamente concluso, ovvero nel senso che

b)

un’obbligazione doganale non sorge in quanto si presume che il regime di transito può essere applicato esclusivamente a merci materialmente esistenti, cosicché la generazione erronea di un’operazione di transito nel sistema NCTS per merci inesistenti non può comportare l’imposizione di dazi.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione 1, lett. a), se i termini «importazione di merci» all’art. 4, n. 10, nonché il termine «merci» all’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che il termine comprende sia merci materialmente esistenti sia merci materialmente inesistenti.


(1)  GU L 302, pag. 1.


29.8.2009   

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C 205/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 29 giugno 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

(Causa C-235/09)

2009/C 205/46

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: DHL Express France SAS

Convenuta: Chronopost SA.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 98 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993 (1), n. 40/94, debba essere interpretato nel senso che il divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull’intero territorio della Comunità;

2)

In caso di soluzione negativa, se il tribunale abbia il diritto di estendere specificamente tale divieto al territorio di altri Stati nei quali gli atti di contraffazione sono commessi o minacciano di essere commessi;

3)

In ogni caso, se le misure coercitive di cui il tribunale, in applicazione del diritto nazionale, ha corredato il divieto da esso pronunciato siano applicabili nel territorio degli Stati membri nei quali tale divieto produrrebbe il suo effetto;

4)

In caso contrario, se il tribunale possa pronunciare una siffatta misura coercitiva, simile o diversa da quella che esso adotta in virtù del diritto nazionale, in applicazione del diritto nazionale degli Stati nei quali tale divieto avrebbe effetto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


29.8.2009   

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C 205/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 giugno 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Causa C-236/09)

2009/C 205/47

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1), sia compatibile con l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, e più specificatamente, con il principio di parità e di non discriminazione garantito da tale disposizione.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se lo stesso art. 5, n. 2, della direttiva sia parimenti incompatibile con l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea qualora la sua applicazione sia limitata ai soli contratti di assicurazione sulla vita.


(1)  GU L 373, pag. 37.


29.8.2009   

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C 205/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 luglio 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

(Causa C-241/09)

2009/C 205/48

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Fluxys SA

Convenuta: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 1, 2 e 18 della direttiva 2003/55/CE (1) e l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1775/2005 (2) ostino a che talune legislazioni nazionali creino un sistema tariffario specifico per l’attività di transito, in deroga alle norme che regolano l’attività di trasporto, distinguendo — in seno a detta attività di trasporto — tra «trasmissione» e «transito».


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 settembre 2005, n. 1775, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289, pag. 1).


29.8.2009   

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C 205/28


Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-252/09)

2009/C 205/49

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato, o comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 marzo 2007, 2007/16/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 23 marzo 2008 (1).


(1)  GU L 79, pag. 11.


29.8.2009   

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C 205/29


Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquineros, S.L.

(Causa C-254/09 P)

2009/C 205/50

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calvin Klein Trademark Trust (rappresentante: T. Andrade Boué, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)e Zafra Marroquineros, S.L.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07;

Condannare l’UAMI e la Zafra Marroquineros, S.L. alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione della giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 8, n. 1 del regolamento n. 40/94 (1) sul marchio comunitario, relativamente alla necessità di prendere in considerazione tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto: non è stato tenuto debito conto della circostanza che la richiedente del marchio comunitario ha utilizzato detto marchio al fine di copiare i marchi notori cK, e con i suoi stessi atti, viene messo in luce in modo indubbio che la parte maggiormente distintiva del marchio comunitario impugnato è costituita dalle lettere CK.

Violazione dell’art. 8, n. 5 del regolamento n. 40/94, poiché non si è provveduto ad analizzare la notorietà dei marchi opposti dalla ricorrente nell’ambito di tale articolo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 94, L 11, pag. 1).


29.8.2009   

IT

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C 205/29


Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-255/09)

2009/C 205/51

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo previsto nel decreto legge 13 agosto 1992 n. 177, che fissa i requisiti per il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, o in altri provvedimenti di diritto nazionale, la possibilità di rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, eccettuate le circostanze previste dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1048/71 (1), oppure, ove il detto decreto legge ammetta la possibilità del rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, assoggettando il detto rimborso a un’autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Repubblica portoghese sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Da tale giurisprudenza risulta che l'art. 49 CE si applica al caso di un paziente che riceve prestazioni mediche remunerate in uno Stato membro diverso da quello dove risiede.

Orbene, in Portogallo il decreto legge n. 177/92, che fissa i requisiti per il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, non prevede espressamente il rimborso delle spese mediche non ospedaliere effettuate in un altro Stato membro, eccettuate le circostanze previste dal regolamento n. 1408/71, oppure, secondo l’interpretazione formulata dalle autorità portoghesi, subordina il rimborso di tali spese mediche non ospedaliere alla concessione di un’autorizzazione preventiva, a condizioni restrittive.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1048, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2)


29.8.2009   

IT

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C 205/30


Ordinanza del presidente della Corte 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


29.8.2009   

IT

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C 205/30


Ordinanza del presidente della Corte 3 giugno 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda de Nord, Commissione delle Comunità europee, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-576/08 P) (1)

2009/C 205/53

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2008.


Tribunale di primo grado

29.8.2009   

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C 205/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio

(Causa T-348/05 INTP)

(Procedura - Interpretazione della sentenza)

2009/C 205/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsky, Russia) (rappresentante: avv. B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall’avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05

Dispositivo

1)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2)

La JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

3)

L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.


29.8.2009   

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C 205/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-373/05) (1)

(«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Tabacco greggio - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999»)

2009/C 205/55

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


29.8.2009   

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C 205/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione

(Causa T-450/05) (1)

(«Concorrenza - Intese - Distribuzione di autoveicoli - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE - Limitazioni delle esportazioni parallele dai Paesi-Bassi - Sistema di remunerazione dei concessionari e pressioni - Accordo avente un oggetto anticoncorrenziale - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione»)

2009/C 205/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Automobiles Peugeot SA (Parigi, Francia); e Peugeot Nederland NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. d’Ormesson e N. Zacharie, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, F. Arbault e A. Whelan, successivamente A. Bouquet e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2005) 3683 def. della Commissione, 5 ottobre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE (casi F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP e a./Automobiles Peugeot SA) e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta a Automobiles Peugeot SA e a Peugeot Nederland NV dall’articolo 3 della decisione C (2005) 3683 def. della Commissione, 5 ottobre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 (CE) (casi F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/Automobiles Peugeot SA) è fissato in 44,55 milioni di euro.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Automobiles Peugeot e Peugeot Nederland sono condannate a sostenere nove decimi delle loro spese nonché nove decimi delle spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee.

4)

La Commissione è condannata a sopportare un decimo delle proprie spese nonché un decimo delle spese esposte da Automobiles Peugeot e Peugeot Nederland.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


29.8.2009   

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C 205/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Zenab/Commissione

(Causa T-33/06) (1)

(«Sovvenzione comunitaria - Programma di incoraggiamento allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opera audiovisive europee (MEDIA Plus) - Invito a presentare offerte - Rigetto dell’offerta - Delega asseritamente illegittima di competenze devolute alla Commissione - Errori manifesti di valutazione - Obbligo di motivazione - Accesso ai documenti - Ricorso di annullamento per risarcimento danni»)

2009/C 205/57

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zenab SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Windey e P. De Bandt, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-P. Keppenne e L. Pignataro-Nolin, agenti)

Oggetto

In primo luogo, annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005 (ref. 648599) e, in secondo luogo, accertamento della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea e condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 37 807 a titolo di risarcimento per le spese sostenute nell'ambito dell'invito a presentare proposte, importo del danno morale in ragione della lesione alla reputazione e importo del danno materiale derivante dal ritardo nell’esecuzione del progetto EuroVOD nonché designazione di un esperto per valutare tale danno

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zenab SPRL è condannata alle spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


29.8.2009   

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C 205/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — DSV Road/Commissione

(Causa T-219/07) (1)

(«Unione doganale - Importazione di dischetti provenienti dalla Tailandia - Recupero a posteriori di dazi doganali - Domanda di sgravio di dazi doganali - Artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del regolamento (CE) n. 2913/92»)

2009/C 205/58

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: DSV Road (Puurs, Belgio) (rappresentanti: A. Poelmans, A. Calewaert e R. de Wit, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e S. Schønberg, agenti, assistiti da F. Tuytschaever, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 2007, con cui si informano le autorità belghe che si può procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali su dischetti provenienti dalla Tailandia e che non è giustificato accordare lo sgravio di tali dazi (procedimento REC 05/02)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DSV Road NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


29.8.2009   

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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/UAMI — Ester C (ESTER-E)

(Causa T-230/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ESTER-E - Marchio comunitario figurativo anteriore ESTEVE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8 n. 1,lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 205/59

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Del Dr. Esteve (Barcellona, Spagna) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Ester C Company (Prescott, Arizona, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente R. Bird, solicitor, poi H. Wistam, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 aprile 2007 (procedimento R 737/2006-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Del Dr. Esteve, SA e la The Ester C Company

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laboratorios Del Dr. Esteve, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


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Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Ristic e altri/Commissione

(Causa T-238/07) (1)

(Polizia sanitaria - Misure di salvaguardia - Decisione 2007/362/CE - Ricorso di annullamento - Non luogo a statuire - Ricorso per risarcimento dei danni - Principio di proporzionalità - Principio di tutela del legittimo affidamento - Obbligo di diligenza - Diritto di proprietà e diritto di esercitare un’attività economica)

2009/C 205/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Ristic AG (Burgthann, Germania); Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Germania); Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Germania); e Rainbow Export Processing, SA (rappresentante: avv. H. Schmidt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2007, 2007/362/CE, che modifica la decisione 2004/432/CE, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 138, pag. 18) e, dall’altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Non occorre pronunciarsi sulla domanda di annullamento.

2)

Il ricorso, per il resto, è respinto.

3)

La Ristic AG, la Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, la Prime Catch Seafood GmbH e la Rainbow Export Processing, SA sono condannate alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


29.8.2009   

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C 205/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mars/UAMI — Ludwig Schokolade (Forma di una barretta al cioccolato)

(Causa T-28/08) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario tridimensionale - Forma di una barretta al cioccolato - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7 n. 1 lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7 n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7 n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7 n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diritto ad essere sentiti - Artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76del regolamento n. 207/2009)»)

2009/C 205/61

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mars (McLean, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, barrister, e G. Mills, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentanti: M. Knitter e R. Jacobs, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 ottobre 2007 (procedimento R 1325/2006-2) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG e la Mars, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mars, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Promat/UAMI — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Causa T-71/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. - Marchio nazionale denominativo anteriore PROMINA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]»)

2009/C 205/62

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Beckmann, in seguito H. Alt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Poch, in seguito G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Prosima Comercial, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2007 (procedimento R 574/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Promat GmbH e la Prosima Comercial, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Promat GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Commissione/Atlantic Energy

(Causa T-182/08) (1)

(«Clausola compromissoria - Contratto di sostegno finanziario concluso nell’ambito di un programma specifico nel settore dell’energia non nucleare - Mancato rispetto del contratto - Rimborso degli anticipi versati - Compensazione ex lege - Procedimento in contumacia»)

2009/C 205/63

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente A.M. Rouchaud-Joët e S. Lejeune, poi A.M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, agenti, assistiti da M. Jarvis, Barrister)

Convenuta: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornovaglia, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 238 CE inteso a far condannare la resistente a rimborsare un anticipo versato dalla Comunità europea, oltre a interessi, nel contesto del contratto BU 183/95 UK/AT

Dispositivo

1)

La Atlantic Energy Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di EUR 226 010, oltre agli interessi previsti dall’art. 23.1 delle condizioni generali del contratto BU 183/95 UK/AT per i periodi, da una parte, dal 1o giugno 1996 al 28 febbraio 2002 e, dall’altra, dal 16 luglio 2002 e il 31 maggio 2008, dedotta la somma di EUR 3 610,53, essendo detta somma definitiva, a sua volta, comprensiva degli interessi previsti dall’art. 23.1 delle menzionate condizioni generali dal 1o giugno 2008 fino alla data di totale rimborso del debito.

2)

La Atlantic Energy Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


29.8.2009   

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C 205/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (ALASKA)

(Causa T-225/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario figurativo ALASKA - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2009/C 205/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania) (rappresentante: avv. L. Schlarmann)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 877/2004-4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI).

3)

La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


29.8.2009   

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C 205/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)

(Causa T-226/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Alaska - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2009/C 205/65

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania) (rappresentante: avv. L. Schlarmann)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI).

3)

La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


29.8.2009   

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C 205/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Procter & Gamble/UAMI — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Causa T-240/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo oli - Marchi comunitari denominativi anteriori OLAY - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 205/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Scourfield, N. Beckett, solicitors, e A. Speck, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Laboratorios Alcala Farma SL (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 2 aprile 2008 (procedimento R 1481/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la The Procter & Gamble Company e la Laboratorios Alcala Farma, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The Procter & Gamble Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


29.8.2009   

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C 205/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Melli Bank/Consiglio

(Cause riunite T-246/08 e 332/08) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica d’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso d’annullamento - Controllo giurisdizionale - Proporzionalità - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Eccezione di illegittimità - Art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 423/2007»)

2009/C 205/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente sig. R. Gordon, QC, J. Stratford e. M. Hoskins, barristers, R. Gwynne e T. Din, solicitors, successivamente. D. Anderson, QC, Hoskins, S. Gadhia, D. Murray e M. Din, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, E. Belliard e L. Butel, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistita da S. Lee, barrister) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Boelaert e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Nelle cause T-246/08 e T-332/08, l’annullamento del punto 4 della tabella B della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), nella parte riguardante la Melli Bank, e, nella causa T-332/08, eventualmente, una declaratoria di inapplicabilità dell’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1)

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Melli Bank plc sopporta, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle afferenti ai procedimenti sommari.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese, comprese quelle afferenti ai procedimenti sommari.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


29.8.2009   

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C 205/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — Biotronik/UAMI (BioMonitor)

(Causa T-257/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio denominativo comunitario BioMonitor - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 207/2009])

2009/C 205/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biotronik GmbH & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente U. Sander e R. Böhm, in seguito R. Böhm, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 aprile 2008, nel procedimento R 466/2007-4, riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo BioMonitor come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biotronik GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


29.8.2009   

IT

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C 205/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Impala/Commissione

(Causa T-464/04) (1)

(«Concorrenza - Concentrazione - Joint venture Sony BMG - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

2009/C 205/69

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby e J. Golding, solicitors, e I. Wekstein, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e K. Mojzesowicz, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Bertelsmann Ag (Gütersloh, Germania) (rappresentanti: P. Chapatte e J. Boyce, solicitors); Sony BMG Mysic Entertainment BV (Vianen, Paesi Bassi); e Sony Corporation of America (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Levy, barrister, R. Snelders e T. Graf, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2004, 2005/188/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'Accordo SEE (caso COMP/M.3333 — Sony/BMG) (GU 2005, L 62, pag. 30).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, sostenute tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.


(1)  GU C 6 dell’8.1.2005


29.8.2009   

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C 205/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 26 giugno 2009 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-114/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Termine ragionevole per presentare domanda di risarcimento danni - Tardività - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

2009/C 205/70

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 dicembre 2007, causa F-21/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), volta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index)

(Causa T-285/08) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Natur-Aktien-Index - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Domanda di riforma - Irricevibilità manifesta»)

2009/C 205/71

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. van Eendenburg, C. Uhlig e J. Nabert, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 26 maggio 2008 (procedimento R 525/2007-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Natur-Aktien-Index come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

La Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


29.8.2009   

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C 205/39


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Insula/Commissione

(Causa T-246/09 R)

(Procedimento sommario - Note di addebito - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità)

2009/C 205/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: International scientific council for island development (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Marsal e J.-D. Simonet, avocats)

Resistente: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione di due note di addebito, con cui si impone al richiedente il rimborso degli importi versatigli nell’ambito di contratti di sovvenzione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


29.8.2009   

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C 205/39


Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Balfe e a./Parlamento

(Causa T-219/09)

2009/C 205/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Richard Balfe (Newmarket, Regno Unito), C (Milano), C (Madrid, Spagna), C (Lancashire, Regno Unito), C (Gnobkummerfeld, Germania), C (Longré, Francia), C (Saint-Martin de Crau, Francia), C (Bregenz, Austria), C (West Yorkshire, Regno Unito), C (Marsiglia, Francia), C (Rudsebheim, Germania), C (Devon, Regno Unito), C (Barcellona, Spagna), C (Parigi, Francia), C (Wexford, Irlanda), C (Bolzano), C (Madrid), C (Porto, Portogallo), C (Iaf Nennhau, Regno Unito), C (Milano), C (Limonest, Francia), C (Colares-Sintra, Portogallo), C (Benfica do Ribatejo, Portogallo), C (Saint-Étienne, Francia), C (Cournon-d’Auvergne, Francia), C (Lutterworth Leics, Regno Unito), C (Cumbria, Regno Unito), C (Oxfordshire, Regno Unito), C (Bratislava, Slovacchia), C (Polonia), C (Varsavia, Polonia), C (Radom, Polonia), C (Boulogne-Billancourt, Francia), C (Helsinki, Finlandia), C (Lione, Francia), C (Atene, Grecia), C (Funchal, Portogallo), C (Londra, Regno Unito), C (Le Val-d’Ajol, Francia), C (Tallinn, Estonia), C (Glasgow, Regno Unito), C (Riom, Francia), C (Hampshire, Regno Unito), C (Coventry, Regno Unito), C (Helsinki, Finlandia), C (Cracovia, Polonia), C (Pampelune, Spagna), C (Scotland, Regno Unito), C (Lisbona, Portogallo), C (Lisbona), C (Parigi), C (Budapest, Ungheria), C (Maia, Portogallo), C (Bielsko-Biała, Polonia), C (Wetherby, Regno Unito), C (La Possession, Francia), C (Cornwall, Regno Unito), C (Epernay, Francia), C (Bolton, Regno Unito), C (Kępno, Polonia), C (Amsterdam, Paesi Bassi), C (Palermo), C (Kent, Regno Unito), C (Bedforshire, Regno Unito), C (Varsavia), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 9 marzo e il 3 aprile 2009 recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente atto introduttivo i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 9 marzo e 3 aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) di cui all’allegato VIII della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei. Le modifiche vertono essenzialmente sull’eliminazione del prepensionamento a partire dall’età di 50 anni e sulla possibilità di ottenere l’erogazione della pensione in forma di capitale, nonché sull’innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 63 anni.

A sostegno del loro ricorso, essi sollevano nel merito quattro motivi riguardanti:

l’incompetenza del Parlamento a modificare unilateralmente i termini del contratto di adesione al fondo pensioni integrativo volontario;

la violazione dei diritti acquisiti nonché dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto, per non aver tenuto conto della formulazione chiara dello statuto dei membri del Parlamento europeo e per non aver previsto alcuna misura transitoria;

determinati errori commessi nella determinazione delle cause e degli argomenti della motivazione degli atti impugnati, sia relativamente al regime giuridico di tale tipo di fondo pensioni specifico, integrativo e volontario, sia in merito alla gestione e alla situazione finanziaria del fondo pensioni;

la violazione del principio di esecuzione in buona fede e della nullità delle condizioni meramente potestative, per aver modificato unilateralmente e retroattivamente i termini del contratto e per non aver previsto alcun risarcimento dei danni.


29.8.2009   

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C 205/40


Ricorso proposto il 5 giugno 2009 — CEVA/Commissione

(Causa T-224/09)

2009/C 205/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale, dichiarare che non sussistono vincoli contrattuali tra la Commissione e la CEVA e, pertanto,

annullare il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440;

in subordine, dichiarare che il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440, non è motivato;

stabilire il rischio di arricchimento senza causa della Commissione qualora la CEVA le rimborsi un importo pari a EUR 179 896 unitamente agli interessi di mora,

di conseguenza, annullare il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la CEVA chiede l’annullamento del titolo esecutivo con il quale la Commissione impone il rimborso della totalità degli importi anticipati alla ricorrente nell’ambito del contratto PROTOP, n. EVK3-CT-2002-30004, relativo ad un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere tre motivi riguardanti:

l’irricevibilità del titolo esecutivo in assenza di vincoli contrattuali tra la ricorrente e la Commissione;

la mancanza di una sufficiente motivazione, dato che la Commissione si sarebbe basata su un’asserita violazione degli obblighi contrattuali da parte della ricorrente senza tuttavia esporre le ragioni di diritto e di fatto a sostegno di tale presunzione;

la violazione del divieto di arricchimento senza causa, poiché al rimborso della totalità dell’importo richiesto dalla Commissione conseguirebbe che quest’ultima si arricchirebbe senza causa, in quanto disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dalla ricorrente senza averli pagati.


29.8.2009   

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C 205/40


Ricorso proposto il 12 giugno 2009 — Access Info Europe/Consiglio

(Causa T-233/09)

2009/C 205/75

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare il Consiglio al pagamento delle spese del ricorrente ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), della decisione del Consiglio di negare il pieno accesso al documento 16338/08, una nota del Segretariato Generale al Gruppo di lavoro sull’informazione in merito alla proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il Consiglio avrebbe consentito alla ricorrente unicamente l’accesso ad una versione riadattata di tale documento, che non comprende quelle parti che consentono di identificare le delegazioni che propongono emendamenti.

La ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata per i seguenti motivi:

In primo luogo la ricorrente fa valere che il Consiglio ha violato l’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto

(a)

non ha indicato in quale modo la rivelazione dei nomi delle delegazioni potrebbe pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione;

(b)

non ha dimostrato il rischio che le delegazioni non presenterebbero più opinioni scritte né perché ciò pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione; e in quanto

(c)

non ha tenuto in considerazione il prevalente interesse pubblico alla rivelazione dell’identità delle delegazioni nazionali.

In secondo luogo la ricorrente afferma che il Consiglio è venuto meno all’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 253 CE e dagli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


29.8.2009   

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C 205/41


Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Nikolaou/Corte dei conti

(Causa T-241/09)

2009/C 205/76

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Corte dei conti

Conclusioni della ricorrente

Condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale subito dalla sig.ra Nikolaou con i seguenti mezzi:

procedendo ad una comunicazione ufficiale, in collaborazione con la sig.ra Nikolaou per quanto riguarda il contenuto della medesima — da notificarsi anche a quest’ultima — a tutte le autorità comunitarie, e in particolare, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, e alle istituzioni e agli organismi comunitari rimanenti, relativa al proscioglimento della sig.ra Nikolaou dalle accuse a suo carico;

procedendo a pubblicazioni ufficiali sui medesimi giornali del Lussemburgo, della Germania, della Grecia, della Francia, della Spagna, del Belgio, che avevano pubblicato i commenti negativi sulla sig.ra Nikolaou, fonte dei quali era la Corte dei conti, nonché sulla «European Voice», in relazione al proscioglimento della ricorrente dalle accuse a suo carico.

in subordine, condannare la Corte dei conti, qualora non provveda alla riabilitazione dell’immagine pubblica della sig.ra Nikolaou con i mezzi di cui sopra, a versare a quest’ultima, come risarcimento pecuniario per riparare al danno morale, l’importo di centomila euro (EUR 100 000), oltre agli interessi a decorrere dalla notifica alla medesima istituzione della «Request for compensation» del 14.4.2009 fino al saldo, importo che la medesima sig.ra Nikolaou si impegna ad utilizzare per effettuare le pubblicazioni e comunicazioni di cui sopra,

condannare la Corte dei conti a versare alla sig.ra Nikolaou, come risarcimento pecuniario del danno morale da ella subito a causa dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi, l’importo di quarantamila euro (EUR 40 000), oltre agli interessi a decorrere dalla notifica alla medesima istituzione della «Request for compensation» del 14.4.2009 fino al saldo,

condannare la Corte dei conti a versare alla sig.ra Nikolaou, come risarcimento pecuniario del danno materiale subito da quest’ultima a causa dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi e, in particolare, dinanzi al «Juge d’instruction» e al «Tribunal d’arrondissememnt de Luxembourg», l’importo di cinquantasettemila settecentosettantuno euro e quaranta centesimi (EUR 57 771,40) per gli onorari dell’avv. Maitre Hoss per la rappresentanza nei giudizi di cui sopra, e l’importo di quattromila euro (EUR 4 000), per le spese di viaggio in Lussemburgo per la rappresentanza nei giudizi di cui sopra e, in particolare, l’importo di millecinquecento euro (EUR 1 500) per la rappresentanza in giudizio dinanzi al «Juge d’instruction» e EUR 2 500 dinanzi al «Tribunal d’arrondissememnt de Luxembourg», oltre ad interessi a decorrere dalla notifica alla Corte dei conti della «Request for compensation» del 14.4.2009, fino al saldo

condannare la Corte dei conti alle spese processuali della sig.ra Nikolaou nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la Corte dei conti ha violato manifestamente tanto disposizioni specifiche che conferiscono diritti ai singoli quanto diritti fondamentali che quest’ultima è tenuta a rispettare nell’esercizio delle sue competenze.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Corte dei conti ha violato manifestamente l’art. 4 del regolamento n. 45/2001 (1), l’art. 2, della decisione della Corte dei conti n. 99/50 e il dovere di sollecitudine poiché ha consentito la divulgazione a terzi di accuse nei confronti della sig.ra Nikolaou prima dell’esito di una qualsiasi indagine ufficiale. La Corte dei conti non ha intrapreso alcuna iniziativa, secondo la ricorrente, per impedire tale divulgazione né, peraltro, si è curata, in un qualsiasi momento successivo, di rivedere le accuse e di ritirarle, provocando pertanto alla ricorrente rilevanti danni morali.

In secondo luogo, la Corte dei conti ha violato manifestamente gli artt. 2 e 4 della sua decisione n. 99/50, i diritti della difesa della ricorrente e il principio di imparzialità nello svolgimento delle indagini, combinato con il principio di buona amministrazione, durante lo svolgimento delle indagini preliminari nei confronti della ricorrente. Tale comportamento ha provocato alla ricorrente danni morali, ma anche rilevanti danni materiali, poiché, in base agli elementi d’indagine, la ricorrente è stata rinviata a giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi e ha sostenuto spese elevate.

In terzo luogo, la Corte dei conti ha violato manifestamente il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione poiché non ha fornito alle autorità giudiziarie lussemburghesi elementi che erano a sua disposizione e che erano di enorme importanza per il proscioglimento della ricorrente dalle accuse a suo carico. La ricorrente fa valere, poi, che tali elementi riguardavano la questione dei congedi del personale della Corte dei conti e che, se fossero stati forniti da quest’ultimo, avrebbero evitato il suo rinvio dinanzi al giudice istruttore e al giudice penale lussemburghese e avrebbero condotto alla riabilitazione del suo onore e della sua reputazione.

In quarto luogo, secondo la ricorrente, la Corte dei conti ha violato manifestamente il principio di imparzialità e di buona amministrazione nel giudicare in merito al rinvio della ricorrente dinanzi all’autorità giudiziaria. Tale comportamento ha provocato danni morali ancora maggiori alla ricorrente.

In quinto luogo, secondo quanto asserito dalla ricorrente, la Corte dei conti ha violato manifestamente il dovere di sollecitudine, avendo omesso di adottare una decisione ufficiale di proscioglimento della ricorrente e di riabilitare l’onore della sig.ra Nikolaou dopo la sua assoluzione. Tale omissione ha causato la persistenza di dubbi in relazione all’innocenza della sig.ra Nikolaou e danni morali ulteriori a quest’ultima.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1)


29.8.2009   

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C 205/42


Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Schräder/UAMI — Hansson (Lemon Symphony).

(Causa T-242/09)

2009/C 205/77

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter e W.-A. Schmidt. Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali in questione: Lemon Symphony

Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: Jørn Hansson

Decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: diniego della dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali per Lemon Symphony ai sensi dell’art. 20, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 2100/94 (1)

Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso: il ricorrente

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 76 del regolamento (CE) n. 2100/94 e di tutti i principi generali riconosciuti nell’ambito delle regole processuali di cui all’art. 81 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso non ha chiarito a sufficienza le circostanze fattuali che dovevano essere esaminate nell’ambito della decisione impugnata;

violazione dell’art. 20, n. 1, lett. a) e dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso ha evidentemente errato nel ritenere che il ricorrente non avesse dimostrato che ricorrevano i presupposti di cui all’art. 20 n. 1, lett. a), disconoscendo in tal modo la portata normativa di dette disposizioni;

violazione dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe basato la sua decisione su motivi in merito ai quali il ricorrente non avrebbe potuto prendere posizione prima dell’adozione della decisione stessa;

violazione dell’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1239/95 (2), in quanto nel corso dell’udienza non sarebbe stato redatto un verbale corretto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).


29.8.2009   

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C 205/43


Ricorso proposto il 18 giugno 2009 — Fedecom/Commissione

(Causa T-243/09)

2009/C 205/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fédération de l’Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Galvez, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata sulla base dell'art. 230, quarto comma, del Trattato CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C (2009) 203 def. (1), con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune taluni aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese ai produttori di frutta e verdura nell'ambito dei «piani di campagna» intesi a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli raccolti in Francia e aveva imposto alla Repubblica francese di recuperare tali aiuti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi basati:

sulla violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, in quanto la Commissione avrebbe considerato che i contributi volontari versati dai produttori nell'ambito dei piani di campagna (le parti professionali) rappresentano risorse statali;

su una violazione delle disposizioni dell'art. 87, n. 3, CE, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che le misure attuate nell'ambito dei piani di campagna erano incompatibili con il mercato comune senza svolgere un'analisi approfondita di ciascun piano;

su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto l'inazione della Commissione nel corso di 10 anni, quando quest'ultima doveva essere necessariamente informata dell'esistenza dei piani di campagna, avrebbe potuto far sorgere l'affidamento dei produttori in ordine alla regolarità dei piani stessi.


(1)  GU L 127, pag. 11.


29.8.2009   

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C 205/43


Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-247/09)

2009/C 205/79

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione di respingere l’offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d’appalto AO10186 per «Produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: sito web TED, DVD-ROM del Supplemento e mezzi online e offline connessi» (GU 2009/S 2-1445), comunicata alla ricorrente con lettera del 7 aprile 2009, nonché ogni altra ulteriore decisione della Commissione inclusa quella di attribuire il contratto all’aggiudicatario;

condannare la Commissione a risarcire i danni subiti dalla ricorrente a causa della procedura di appalto in questione per un importo pari ad EUR 1 490 215,58;

condannare la Commissione al pagamento delle spese legali della ricorrente sostenute per il presente procedimento, anche qualora il presente ricorso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta di respingere la sua offerta, presentata in risposta ad un bando di gara d’appalto pubblico per servizi di «Produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: sito web TED, DVD-ROM del Supplemento e mezzi online e offline connessi» (AO 10186), e di assegnare il contratto all’aggiudicatario selezionato. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione al procedimento di gara d’appalto.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduce gli argomenti seguenti.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso svariati e manifesti errori di valutazione e che ha rifiutato di fornirle qualsivoglia giustificazione o spiegazione violando il regolamento finanziario (1) e le relative norme di attuazione, così come la direttiva 2004/18 (2) e l’art. 253 CE. La ricorrente asserisce che, nonostante sua richiesta scritta, la Commissione non le ha mai trasmesso informazioni circa i meriti del candidato prescelto, come invece suo obbligo. A parere della ricorrente le considerazioni della Commissione sono state vaghe, senza fondamento e telegrafiche e non costituiscono una ragionevole motivazione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe corretto ex post la motivazione della decisione controversa dopo che il comitato di valutazione aveva rivisto la sua relazione e deciso di eliminare un commento relativo all’offerente selezionato.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato gli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario nonché i principi di trasparenza e non discriminazione in quanto non ha escluso gli offerenti che vantavano opere eseguite in paesi non membri dell’OMC/AAP; qualora dovesse consentire siffatta partecipazione, la ricorrente fa valere che la Commissione dovrebbe procedere in modo corretto, trasparente e non discriminatorio, chiarendo i criteri di selezione che intende adottare per escludere talune imprese e ammetterne altre.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione relativamente all’offerta della ricorrente a paragone con altri offerenti e che è venuta meno al suo obbligo di motivazione, dal momento che i commenti negativi espressi dal comitato di valutazione rispetto all’offerta della ricorrente erano vaghi e non debitamente avvalorati.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).


29.8.2009   

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C 205/44


Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Wilo/UAMI (Forma di un carter di motore)

(Causa T -253/09)

2009/C 205/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wilo SE (Dortmund, Germania) (rappresentante: avv. G. Braun)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 marzo 2009, procedimento R 1184/2008-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio tridimensionale, raffigurante un carter del motore di una pompa di riscaldamento, per prodotti delle classi 7 e 11 (domanda di registrazione n. 5 805692).

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento(CE) n. 207/2009 (1)], in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


29.8.2009   

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C 205/44


Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Wilo/UAMI (Riproduzione di un carter verde)

(Causa T -254/09)

2009/C 205/81

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wilo SE (Dortmund, Germania) (rappresentante: avv. G. Braun)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 marzo 2009, procedimento R 1196/2008-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che riproduce un carter verde, per prodotti delle classi 7, 9 e 11 (domanda di registrazione n. 5 620 001)

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


29.8.2009   

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C 205/45


Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — i-content/UAMI

(Causa T-258/09)

2009/C 205/82

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: i-content Ltd, succursale tedesca (Berlino, Germania) (Rappresentante: A. Nordemann, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009 nel procedimento di ricorso R 1528/2008-4 relativamente alla richiesta di marchio comunitario 006849641, Parola: BETWIN e la precedente decisione del dipartimento (marchi, disegni e modelli) 10 settembre 2008 relativamente alla richiesta di marchio comunitario 0068496641, Parola: BETWIN

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo BETWIN per i servizi delle classi 35, 38 e 41 (domanda n. 6 849 641)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) in quanto il marchio richiesto disporrebbe del carattere distintivo minimo necessario; violazione dell’art. 79 del regolamento n. 207/2009, violazione del principio della parità di trattamento nonché degli artt. 6 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e violazione dell’art. 49 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


29.8.2009   

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C 205/45


Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — Defense Technology/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-262/09)

2009/C 205/83

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Kunze, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009, procedimento R 493/2002-4 (II); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» per prodotti delle classi 5, 8 e 13 — domanda n. 643 668

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Registrazione negli Stati Uniti del marchio denominativo «FIRST DEFENSE», per prodotti della classe 13; n. 2 registrazioni negli Stati Uniti di marchi figurativi, per prodotti della classe 13; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE»; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; un marchio denominativo anteriore non registrato «FIRST DEFENSE», tutelato in Germania e in Francia; un marchio anteriore non registrato in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; una denominazione commerciale «FIRST DEFENSE», tutelata in Germania

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente applicato la suddetta disposizione e, inoltre, ha erroneamente emesso una decisione basata su un’inesatta conoscenza dei fatti presentati; violazione degli artt. 65, 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006, causa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).


29.8.2009   

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C 205/46


Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)

(Causa T-263/09)

2009/C 205/84

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mannatech, Inc. (Coppell, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e C. Steuer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2009, procedimento R 100/2009-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOUNCEBACK» per prodotti della classe 5.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto del marchio richiesto dalla ricorrente.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato i criteri giuridici previsti nelle suddette disposizioni.


29.8.2009   

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C 205/46


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Serrano Aranda/UAMI — Burg Groep BV (LE LANCIER)

(Causa T-265/09)

2009/C 205/85

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Spagna) (rappresentanti: J. Calderón Chavero, abogado e T. Villate Consonni, abogada)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burg Groep BV (Bergen, Paesi Bassi)

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione 27 marzo 2009 della prima commissione di ricorso dell’UAMI, procedimento R 366/2008-1,

In forza del precedente annullamento, accoglimento dell’opposizione, e conseguente adozione delle relative conseguenze giuridiche, con integrale rigetto della richiesta di marchio 3343365.

Condanna dell’UAMI e delle altre parti intervenienti alle spese derivanti dal presente procedimento nell’ipotesi di opposizione allo stesso e rigetto di tali domande.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Burg Groep BV

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «LE LANCIER» (domanda di registrazione n. 3 343 365), per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo spagnolo «EL LANCERO» n. 838 740 per prodotti della classe 30; marchio figurativo spagnolo n. 941 979, contenente l’elemento verbale «EL LANCERO», per prodotti della classe 30; marchio denominativo spagnolo n. 943 767«EL LANCERO», per prodotti della classe 31, e marchio denominativo spagnolo n. 1 806 835«EL LANCERO», per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sul marchio comunitario.


29.8.2009   

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C 205/47


Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commissione

(Causa T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


29.8.2009   

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C 205/47


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 — Imperial Chemical Industries/UAMI (FACTORY FINISH)

(Causa T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


Tribunale della funzione pubblica

29.8.2009   

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C 205/48


Ricorso proposto l’11 maggio 2009 — Schopphoven/Commissione

(Causa F-48/09)

2009/C 205/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’EPSO di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/117/08

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/117/08 e, per quanto necessario, le decisioni dell’EPSO di rigetto delle domande di riesame formulate dal ricorrente;

annullare l’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/117/08;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


29.8.2009   

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C 205/48


Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Petrilli/Commissione

(Causa F-51/09)

2009/C 205/89

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Petrilli (Grottammare) (rappresentanti: avv.ti J.-L. Lodomez, J. Lodomez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’APN riguardante la fissazione del luogo di residenza principale del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN 19 febbraio 2009 con la quale quest’ultima ha respinto la fissazione della residenza principale del ricorrente in Italia;

condannare la Commissione a pagare, sulle somme dovute a titolo dell’applicazione retroattiva del coefficiente correttore Italia alla sua pensione, dell’indennità di nuova sistemazione e del raddoppiamento degli assegni familiari, a partire dal 1o luglio 2007, interessi in base al tasso stabilito dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


29.8.2009   

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C 205/48


Ricorso presentato il 4 giugno 2009 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-56/09)

2009/C 205/90

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio a Luanda l’8 aprile 2002, e, d’altra parte, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quella occasione e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare la decisione di rigetto della domanda datata 24 aprile 2008;

nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, la nota datata 11 settembre 2008;

nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, l'atto di ripulsa del reclamo datato 3 novembre 2008;

accertare il fatto che in data 8 aprile 2002 agenti della Commissione si introdussero nell’alloggio di servizio del ricorrente, effettuarono delle foto e presero nota di alcuni elementi e accertare e dichiararne l’illiceità di tale fatto;

condannare la Commissione a significare per iscritto al ricorrente ogni singolo elemento della documentazione inerente tale fatto;

condannare la Commissione a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente della documentazione, ivi incluse le fotografie;

condannare la Commissione a provvedere alla distruzione materiale della documentazione e alla notificazione di tale distruzione materiale;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 225 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 100 000 euro per i danni derivanti dall'illecita introduzione; (b) 100 000 euro per i danni derivanti dall'illecita effettuazione delle fotografie; (c) 25 000 euro per i danni derivanti dall'illecito fatto di aver preso nota di alcuni elementi inerenti gli effetti personali del ricorrente;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 24 aprile 2008 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 225 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la Commissione a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata significazione della documentazione, a partire da domani e fino al giorno in cui la documentazione sarà significata all'attore, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l'ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

condannare la Commissione a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da quest'ultimo e derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all'emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l'ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

condannare la Commissione a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione della perizia di parte;

condannare la Commissione a farsi carico delle spese inerenti l'eventuale redazione della perizia d'ufficio.


29.8.2009   

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C 205/49


Ricorso presentato il 13 giugno 2009 — Nicola/BEI

(Causa F-59/09)

2009/C 205/91

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversa

Da una parte l’annullamento del provvedimento del Comitato d’appello adottato il 14 novembre 2008 o la sua correzione nella parte in cui attribuisce al ricorrente, invece cha al suo avvocato, la ricusazione dei tre membri del Comitato. Dall’altra, l’annullamento delle promozioni decise il 29 aprile 2008 senza aver considerato la posizione del ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esse connessi. Infine, l’accertamento dell’attività di mobbing nei confronti del ricorrente e la condanna della convenuta a cessare detta attività.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento del Comitato di Appello e, in ogni caso, correggerlo nella parte in cui attribuisce al De Nicola (invece che al suo avvocato) la ricusazione dei suoi tre componenti e nella parte in cui considera il motivo della ricusazione «una pura e semplice contestazione della decisione del 14.12.2007», invece che la conseguenza delle ammissioni e delle rinunce che quegli stessi tre componenti avevano ingiustamente attribuito al De Nicola;

annullare le promozioni del 29.04.08 perché decise senza avere considerato la posizione del ricorrente, nonché tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui la valutazione 2007, se del caso, previa dichiarazione della illegittimità delle limitazioni imposte dalle istruzioni impartite dalla Direzione HR;

accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente e, per l'effetto

condannare la BEI a cessare detta attività di mobbing ed a risarcire i conseguenti danni fisici, morali e materiali subiti dal ricorrente, oltre al pagamento spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.


29.8.2009   

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C 205/50


Ricorso presentato il 24 giugno 2009 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09)

2009/C 205/92

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (Rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento del rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere la proroga dell’applicazione dell’articolo 2, comma 5 dell’allegato VII allo Statuto in favore di sua figlia a partire dall’1o gennaio 2009, e la condanna della Commissione a corrispondere le somme dovute a questo titolo a partire dal 1o gennaio 2009.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittima e, per l’effetto, annullare la decisione dell’Autorità con potere di nomina del 2 aprile 2009, in quanto illegittima e manifestamente infondata in fatto ed in diritto, nonché ogni ulteriore atto e/o decisione antecedente alla medesima, connessa e conseguente, ed in particolare quella del 14 novembre 2008 emessa dal PMO4;

condannare la Commissione alla liquidazione delle somme non corrisposte al ricorrente dall’1/1/2009, sino all’effettivo soddisfo, aumentate di rivalutazione ed interessi;

condannare la convenuta alle spese.


29.8.2009   

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C 205/50


Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Donati/BCE

(Causa F-63/09)

2009/C 205/93

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paola Donati (Francoforte sul Meno) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della BCE di non dare seguito alla denuncia di presunte molestie psicologiche subite dalla ricorrente, nonché alla richiesta di risarcimento del danno morale da quest’ultima subito

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto contiene una minaccia e un tentativo di intimidazione della ricorrente;

annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto non contiene una decisione circa l’esito dell’indagine amministrativa e il seguito che si intende dare alla denuncia presentata dalla ricorrente; in subordine, annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto contiene una decisione «implicita» di archiviare la denuncia della ricorrente e di non adottare conseguenti provvedimenti, in particolare di non avviare il procedimento disciplinare;

annullare, se necessario, la decisione 16 aprile 2008, che respinge il ricorso speciale della ricorrente;

condannare la convenuta a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, valutato in via equitativa in EUR 10 000;

condannare la Banca centrale europea alle spese.


29.8.2009   

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C 205/51


Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Saracco/BCE

(Causa F-66/09)

2009/C 205/94

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberta Saracco (Arona, Italia) (rappresentante: F. Parrat, avocat)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della BCE con la quale si rifiuta alla ricorrente il rinnovo dell’aspettativa per motivi personali.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione con la quale si rifiuta alla ricorrente un’aspettativa per motivi personali a partire dal 1o novembre 2008;

per quanto necessario, annullare le decisione di rifiuto di riesame e di rigetto della contestazione;

condannare la Banca centrale europea alle spese.


Rettifiche

29.8.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/52


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-159/09

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 153 del 4 luglio 2009, pag. 44 )

2009/C 205/95

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-159/09, Biofrescos/Commissione, va letta come segue:

«Ricorso proposto il 21 aprile 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda/Commissione

(Causa T-159/09)

2009/C 193/67

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portogallo) (rappresentante: avv. A. Magalhães e Menezes)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 16 gennaio 2009, che respinge la domanda della ricorrente di sgravio di dazi all’importazione per un importo di 41 271,09 euro e che dispone la corrispondente contabilizzazione a posteriori.

Motivi e principali argomenti

Tra il settembre 2003 e il febbraio 2005, la ricorrente ha importato diverse partite di gamberetti congelati dall’Indonesia per le quali ha chiesto lo sgravio dei dazi all’importazione a norma degli artt. 220, n. 2, lett. b), 236 e 239, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1).

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato, quanto meno, le suddette disposizioni, in quanto: in primo luogo, non si è pronunciata in merito a tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente nella sua domanda di sgravio di dazi all’importazione; in secondo luogo, ha fornito una motivazione insufficiente, erronea e incomprensibile; in terzo luogo, ha sbagliato nell’interpretare l’errore delle autorità indonesiane; e, in quarto e ultimo luogo, ha considerato provati fatti che in realtà non lo sono e il cui onere della prova spettava, in ordine successivo, alle autorità intervenute nel procedimento e mai alla ricorrente.


(1)  GU L 97, pag. 38.»