ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.180.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
1 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 180/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 167 del 18.7.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 180/02

Causa C-142/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Luleå tingsrätt — Svezia) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos (Direttiva 94/25/CE — Ravvicinamento delle legislazioni — Imbarcazioni da diporto — Divieto di utilizzare moto d’acqua fuori dai corridoi pubblici di navigazione — Artt. 28 CE e 30 CE — Misure di effetto equivalente — Accesso al mercato — Ostacolo — Tutela dell’ambiente — Proporzionalità)

2

2009/C 180/03

Causa C-480/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Mancanza di procedura formale europea di aggiudicazione di appalto per l’attribuzione di servizi di trattamento dei rifiuti — Cooperazione tra enti locali)

2

2009/C 180/04

Causa C-241/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Repubblica di Estonia) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) [FEAOG — Regolamento (CE) n. 1257/1999 — Sostegno comunitario allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali]

3

2009/C 180/05

Causa C-250/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara — Presupposti — Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta — Termine)

3

2009/C 180/06

Causa C-300/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg (Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di forniture e di servizi — Casse pubbliche di assicurazione malattia — Organismi di diritto pubblico — Amministrazioni aggiudicatrici — Bando di gara — Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle esigenze dei pazienti — Consulenze dettagliate offerte ai pazienti)

4

2009/C 180/07

Causa C-303/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva — Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

5

2009/C 180/08

Causa C-429/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV [Politica di concorrenza — Artt. 81 CE e 82 CE — Art. 15, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Osservazioni scritte presentate dalla Commissione — Controversia nazionale relativa alla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione]

5

2009/C 180/09

Causa C-487/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale Honey pot cosmetic & Perfumery Sales), Starion International Ltd (Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Art. 5, nn. 1 e 2 — Uso in una pubblicità comparativa — Diritto di inibitoria di detto uso — Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà — Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio — Direttiva 84/450/CEE — Pubblicità comparativa — Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) — Condizioni di pubblicità comparativa lecita — Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio — Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione)

6

2009/C 180/10

Causa C-521/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Accordo sullo Spazio economico europeo — Art. 40 — Libera circolazione dei capitali — Discriminazione di trattamento dei dividendi pagati da società olandesi — Ritenuta alla fonte — Esenzione — Società beneficiarie stabilite negli Stati membri della Comunità — Società beneficiarie stabilite in Islanda o in Norvegia)

7

2009/C 180/11

Causa C-527/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, Generics (UK) Ltd/Licensing Authority, che agisce mediante la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2001/83/CE — Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio — Motivi di diniego — Medicinali generici — Nozione di medicinale di riferimento)

7

2009/C 180/12

Causa C-529/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH [Marchio comunitario tridimensionale — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 51, n. 1, lett. b) — Criteri pertinenti ai fini della valutazione della malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario]

8

2009/C 180/13

Causa C-542/07 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 — Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Diniego di registrazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 3 — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Uso successivo al deposito della domanda di registrazione]

8

2009/C 180/14

Causa C-560/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Repubblica di Estonia) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus [Adesione dell’Estonia — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Zucchero — Scorte eccedenti — Regolamenti (CE) nn. 1972/2003, 60/2004 e 832/2005]

9

2009/C 180/15

Causa C-561/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in stato di crisi)

10

2009/C 180/16

Causa C-564/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione di servizi — Consulenti in materia di brevetti — Obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale — Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi)

10

2009/C 180/17

Causa C-566/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV (Sesta direttiva IVA — Art. 21, n. 1, lett. c) — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Rettifica dell’imposta indebitamente fatturata — Arricchimento senza causa)

11

2009/C 180/18

Causa C-568/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Ottici — Condizioni di stabilimento — Apertura e gestione di negozi di ottica — Esecuzione incompleta di una sentenza della Corte — Somma forfettaria)

11

2009/C 180/19

Causa C-572/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ústí nad Labem — Repubblica ceca) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Rinvio pregiudiziale — IVA — Esenzione della locazione di immobili — Pulizia degli spazi comuni connessi alla locazione — Prestazioni accessorie)

12

2009/C 180/20

Causa C-8/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Art. 81, n. 1, CE — Nozione di pratica concordata — Nesso causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese — Valutazione secondo le regole del diritto nazionale — Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare)

12

2009/C 180/21

Causa C-16/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva)

13

2009/C 180/22

Cause riunite C-22/08 e 23/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Cittadinanza dell’Unione europea — Libera circolazione delle persone — Artt. 12 CE e 39 CE — Direttiva 2004/38/CE — Art. 24, n. 2 — Giudizio di validità — Cittadini di uno Stato membro — Attività professionale esercitata in un altro Stato membro — Livello della remunerazione e durata dell’attività — Conservazione dello status di lavoratore — Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazione)

14

2009/C 180/23

Causa C-33/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft [Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 — Calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione — Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo — Principi di proporzionalità e di non discriminazione]

14

2009/C 180/24

Causa C-88/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — David Hütter/Technische Universität Graz (Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione basata sull’età — Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali — Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni)

15

2009/C 180/25

Causa C-102/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Sesta direttiva IVA — Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma — Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva — Modalità d’esercizio — Diritto alla detrazione — Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)

15

2009/C 180/26

Causa C-109/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE — Direttiva 98/34/CE — Norme e discipline tecniche — Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie)

16

2009/C 180/27

Causa C-144/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 83/182/CEE — Franchigie fiscali — Importazione temporanea di veicoli — Residenza normale)

17

2009/C 180/28

Cause riunite C-155/08 e C-157/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — X (C-155/08), E.H.A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën (Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Imposta sul patrimonio — Imposta sui redditi — Beni derivanti dal risparmio collocati in uno Stato membro diverso da quello di residenza — Assenza di dichiarazione — Termine di rettifica fiscale — Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette — Segreto bancario)

17

2009/C 180/29

Causa C-158/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Codice doganale comunitario — Regolamento (CE) n. 384/96 — Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo — Pratica irregolare]

18

2009/C 180/30

Causa C-170/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Politica agricola comune — Carni bovine — Regolamento (CE) n. 795/2004 — Art. 3 bis — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Pagamento unico — Determinazione dell’importo di riferimento — Riduzioni ed esclusioni]

18

2009/C 180/31

Causa C-173/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Tariffa doganale comune — Voci doganali — Sistemi di raffreddamento per computer costituiti da uno scambiatore di calore e da un ventilatore — Classificazione nella nomenclatura combinata)

19

2009/C 180/32

Causa C-243/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budaörsi Városi Bíróság — Ungheria) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi (Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Effetti giuridici di una clausola abusiva — Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza — Criteri di valutazione)

19

2009/C 180/33

Causa C-285/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe (Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374/CEE — Ambito di applicazione — Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso — Regime nazionale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo solamente la prova del danno, del difetto e del nesso causale — Compatibilità)

20

2009/C 180/34

Causa C-327/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Garanzia di un ricorso efficace — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto)

21

2009/C 180/35

Causa C-335/08 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commissione delle Comunità europee [Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Regolamenti (CEE) nn. 517/72 e 684/92 — Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus — Condizioni che determinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità — Termine di prescrizione]

21

2009/C 180/36

Causa C-417/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la riparazione dei danni ambientali — Omessa trasposizione)

22

2009/C 180/37

Causa C-422/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Prevenzione e riparazione dei danni ambientali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

22

2009/C 180/38

Causa C-427/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/100/CE — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

23

2009/C 180/39

Causa C-546/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/60/CE — Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

23

2009/C 180/40

Causa C-555/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/56/CE — Fusioni transfrontaliere delle società di capitali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

24

2009/C 180/41

Causa C-217/08: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano — Italia) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Artt. 12 CE e 13 CE — Concessione di una prestazione ai superstiti — Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite)

24

2009/C 180/42

Causa C-153/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 4 maggio 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Causa C-156/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 6 maggio 2009 — Finanzamt Leverkusen/Veringen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Causa C-157/09: Ricorso proposto il 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

25

2009/C 180/45

Causa C-158/09: Ricorso proposto il 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

26

2009/C 180/46

Causa C-159/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bourges (Francia) l’8 maggio 2009 — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Causa C-163/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito) l’8 maggio 2009 — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

27

2009/C 180/48

Causa C-164/09: Ricorso presentato l'8 magio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

28

2009/C 180/49

Causa C-173/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Sofia (Bulgaria) il 14 maggio 2009 — Georgi Ivanov Elchinov/Direttore della Cassa nazionale malattia

28

2009/C 180/50

Causa C-176/09: Ricorso proposto il 15 maggio 2009 — Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

29

2009/C 180/51

Causa C-177/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 maggio 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

30

2009/C 180/52

Causa C-178/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 maggio 2009 — Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

31

2009/C 180/53

Causa C-179/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 maggio 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

31

2009/C 180/54

Causa C-185/09: Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

32

2009/C 180/55

Causa C-186/09: Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

33

2009/C 180/56

Causa C-189/09: Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria

33

2009/C 180/57

Causa C-190/09: Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

33

2009/C 180/58

Causa C-192/09: Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

34

2009/C 180/59

Causa C-203/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’8 giugno 2009 — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Causa C-206/09: Ricorso presentato il 5 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

35

2009/C 180/61

Causa C-212/09: Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

35

2009/C 180/62

Causa C-496/07: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

36

2009/C 180/63

Causa C-106/08: Ordinanza del presidente della Corte 24 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

36

2009/C 180/64

Cause riunite da C-359/08 a C-361/08: Ordinanza del presidente della Corte 2 aprile 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Greenpeace Nederland (da causa C-359/08 a causa C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGen (causa C-360/08)/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nei confronti di: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Causa C-524/08: Ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

36

 

Tribunale di primo grado

2009/C 180/66

Causa T-318/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Othman/Consiglio e Commissione (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Adattamento delle conclusioni — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)

37

2009/C 180/67

Causa T-292/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Confservizi/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Associazione di imprese — Mancanza di incidenza individuale — Irricevibilità)

37

2009/C 180/68

Causa T-297/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ACEA/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Art. 87, n. 3, lett. c), CE)

38

2009/C 180/69

Causa T-300/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — AMGA/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Mancanza di incidenza individuale — Irricevibilità)

38

2009/C 180/70

Causa T-301/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — AEM/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Art. 87, n. 3, lett. c), CE)

39

2009/C 180/71

Causa T-309/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Acegas/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Mancanza di incidenza individuale — Irricevibilità)

39

2009/C 180/72

Causa T-189/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ASM Brescia/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Art. 87, n. 3, lett. c), CE — Art. 86, n. 2, CE)

40

2009/C 180/73

Causa T-269/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Socratec/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Mercato dei sistemi di telematica stradale — Ricorrente dichiarata fallita in corso di giudizio — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a provvedere)

40

2009/C 180/74

Causa T-48/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Qualcomm/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Mercato dei sistemi di telematica stradale — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Impegni — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Obbligo di motivazione)

41

2009/C 180/75

Causa T-222/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Italia/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Art. 86, n. 2, CE)

41

2009/C 180/76

Causa T-257/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Polonia/Commissione [Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a causa dell’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Modifica di una disposizione di un regolamento — Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa — Ricevibilità parziale — Proporzionalità — Principio di non discriminazione — Legittimo affidamento — Motivazione]

42

2009/C 180/77

Causa T-498/04: Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consiglio [Dumping — Importazioni di glifosato originario della Cina — Status di impresa operante in economia di mercato — Art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96]

42

2009/C 180/78

Causa T-369/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Spagna/Commissione [FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione nel settore vitivinicolo — Aiuti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele — Nozione di perdite di entrate conseguenti all’esecuzione del piano — Art. 13, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 — Nozione di interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli — Art. 2, n. 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999]

43

2009/C 180/79

Cause riunite T-396/05 e T-397/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — ArchiMEDES/Commissione (Clausola compromissoria — Contratto relativo ad un progetto di rinnovo di un complesso immobiliare urbano — Rimborso di una parte delle somme avanzate — Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento del saldo — Domanda riconvenzionale della Commissione — Ricorso di annullamento — Decisione di recupero — Nota di debito — Atti di natura contrattuale — Irricevibilità — Compensazione dei crediti)

43

2009/C 180/80

Causa T-204/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Vivartia/UAMI — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo milko ΔΕΛΤΑ — Marchio comunitario figurativo anteriore MILKA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

44

2009/C 180/81

Causa T-33/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Olio d’oliva, cotone, uve secche e agrumi — Inosservanza dei termini di pagamento — Termine di 24 mesi — Valutazione delle spese da escludere — Controlli chiave — Principio di proporzionalità — Principio del ne bis in idem — Trasposizione delle constatazioni d’inadempienza)

44

2009/C 180/82

Causa T-50/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2009 — Portogallo/Commissione [FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Seminativi — Grano duro — Termine di 24 mesi — Prima comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 — Controlli in loco — Telerilevamento — Efficacia dei controlli — Risultati delle verifiche — Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare — Sussistenza di un danno pecuniario per il FEAOG]

45

2009/C 180/83

Cause riunite T-114/07 e T-115/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Last Minute Network/UAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR — Marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM — Impedimento relativo alla registrazione — Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore — Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) — Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

45

2009/C 180/84

Causa T-418/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 giugno 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH/UAMI — Dagmar Causley (LiBRO) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LiBRO — Marchio comunitario figurativo anteriore LIBERO — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diniego parziale di registrazione — Domanda di annullamento proposta dall’interveniente — Art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Firma della memoria in cui viene esposta la motivazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso]

46

2009/C 180/85

Causa T-450/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2009 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) [Marchio comunitario — Procedura di nullità — Marchio comunitario figurativo Pickwick COLOUR GROUP — Marchi nazionali anteriori PicK OuiC e PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Istanza di prova dell’uso — Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

46

2009/C 180/86

Causa T-464/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2009 — Korsch/UAMI (PharmaResearch) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PharmaResearch — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato art.7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di registrazione]

47

2009/C 180/87

Causa T-33/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Bastos Viegas/UAMI — Fabre médicament (OPDREX) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OPDREX — Marchio nazionale denominativo anteriore OPTREX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

47

2009/C 180/88

Causa T-67/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Hedgefund Intelligence/UAMI — Hedge Invest (InvestHedge) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo InvestHedge — Marchio comunitario figurativo anteriore HEDGE INVEST — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

48

2009/C 180/89

Causa T-78/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Baldesberger/UAMI (Forma di una pinzetta) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una pinzetta — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

48

2009/C 180/90

Causa T-132/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ERNI Electronics/UAMI (MaxiBridge) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MaxiBridge — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo della funzione dei prodotti designati nella domanda di marchio — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

48

2009/C 180/91

Causa T-151/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Guedes — Indústria e Comércio/UAMI — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Gallecs — Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza del rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

49

2009/C 180/92

Causa T-572/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 giugno 2009 — Commissione/Traore (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Avviso di posto vacante — Nomina a un posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania — Determinazione del livello del posto da coprire — Principio di separazione del grado e della funzione)

49

2009/C 180/93

Causa T-251/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2009 — Meyer-Falk/Commissione [Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla riforma della giustizia in Bulgaria — Diniego di accesso — Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della lite in corso di causa — Non luogo a statuire]

50

2009/C 180/94

Causa T-4/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

50

2009/C 180/95

Causa T-95/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 aprile 2009 — United Phosphorus/Commissione (Provvedimento provvisorio — Direttiva 91/414/CEE — Decisione riguardante la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Fumus boni juris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

51

2009/C 180/96

Causa T-149/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 giugno 2009 — Dover/Parlamento (Procedimento sommario — Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Irricevibilità — Assenza dell’urgenza)

51

2009/C 180/97

Causa T-182/09: Ricorso proposto il 4 maggio 2009 — Budapesti Erőmű/Commissione

52

2009/C 180/98

Causa T-188/09: Ricorso proposto il 12 maggio 2009 — Galileo International Technology/UAMI — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Causa T-191/09: Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — HIT/Commissione

53

2009/C 180/00

Causa T-195/09: Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Causa T-197/09: Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione

54

2009/C 180/02

Causa T-201/09: Ricorso proposto il 22 maggio 2009 — Rügen Fisch/UAMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Causa T-202/09: Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Deichmann-Schuhe/UAMI (Raffigurazione di una banda ad angolo con linee tratteggiate)

55

2009/C 180/04

Causa T-290/09: Ricorso proposto il 27 maggio 2009 — Alder Capital/UAMI — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Causa T-213/09: Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Yorma's/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S y)

57

2009/C 180/06

Causa T-214/09: Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UAMI — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Causa T-215/09: Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — Freistaat Sachsen/Commissione

58

2009/C 180/08

Causa T-217/09: Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Dresden/Commissione

58

2009/C 180/09

Causa T-218/09: Ricorso presentato il 28 maggio 2009 — Italia/Commissione e EPSO

59

2009/C 180/10

Causa T-220/09: Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Causa T-221/09: Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Causa T-222/09: Ricorso proposto il 1o giugno 2009 — INEOS Healthcare/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Causa T-225/09: Ricorso proposto l’8 giugno 2009 — CLARO/UAMI-Telefónica

61

2009/C 180/14

Causa T-228/09: Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 180/15

Causa F-41/09: Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Roumimper/Europol

63

2009/C 180/16

Causa F-42/09: Ricorso proposto il 9 aprile 2009 — Esneau-Kappé/Europol

63

2009/C 180/17

Causa F-43/09: Ricorso proposto il 15 aprile 2009 — van Heuckelom/Europol

63

2009/C 180/18

Causa F-44/09: Ricorso proposto il 17 aprile 2009 — Knöll/Europol

64

2009/C 180/19

Causa F-53/09: Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — J/Commissione

64

2009/C 180/20

Causa F-55/09: Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Maxwell/Commissione

64

2009/C 180/21

Causa F-57/09: Ricorso proposto il 2 giugno 2009 — Dionisio Galao/Comitato delle regioni

65

2009/C 180/22

Causa F-58/09: Ricorso presentato il 10 giugno 2009 — Pascual García/Commissione

65

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/1


2009/C 180/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 167 del 18.7.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 153 del 4.7.2009

GU C 141 del 20.6.2009

GU C 129 del 6.6.2009

GU C 113 del 16.5.2009

GU C 102 del 1.5.2009

GU C 90 del 18.4.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Luleå tingsrätt — Svezia) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos

(Causa C-142/05) (1)

(Direttiva 94/25/CE - Ravvicinamento delle legislazioni - Imbarcazioni da diporto - Divieto di utilizzare moto d’acqua fuori dai corridoi pubblici di navigazione - Artt. 28 CE e 30 CE - Misure di effetto equivalente - Accesso al mercato - Ostacolo - Tutela dell’ambiente - Proporzionalità)

2009/C 180/02

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Luleå tingsrätt

Parti

Ricorrente: Åklagaren

Convenuti: Percy Mickelsson, Joakim Roos

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Luleå tingsrätt — Interpretazione degli artt. 28-30 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 214, pag. 18) — Divieto di impiegare veicoli nautici a motore al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 1994, 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, non osta ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell’ambiente, vieta l’utilizzo di moto d’acqua fuori dai corridoi identificati.

Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a siffatta normativa nazionale purché:

le autorità nazionali competenti siano obbligate ad adottare le misure attuative previste al fine di identificare le zone fuori dai corridoi pubblici di navigazione in cui le moto d’acqua possono essere utilizzate,

tali autorità abbiano effettivamente esercitato la competenza conferita loro a tale proposito e abbiano identificato le zone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale e

siffatte misure siano state adottate entro un termine ragionevole a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa.

Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, tali condizioni siano soddisfatte.


(1)  GU C 143 dell’11.6.2005.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-480/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Mancanza di procedura formale europea di aggiudicazione di appalto per l’attribuzione di servizi di trattamento dei rifiuti - Cooperazione tra enti locali)

2009/C 180/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, C. von Donat, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 8 in combinato disposto con i titoli III, IV, V e VI della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 1992, pag. 1) — Omessa organizzazione di una procedura formale comunitaria di aggiudicazione di appalto per l'attribuzione di servizi di smaltimento rifiuti a favore di quattro circoscrizioni (Landkreise) a un organismo di diritto pubblico

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Repubblica di Estonia) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-241/07) (1)

(FEAOG - Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali)

2009/C 180/04

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: JK Otsa Talu OÜ

Convenuto: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli artt. 22, 23, 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80) — Normativa nazionale che riserva il sostegno agroambientale ai soli richiedenti che già hanno beneficiato di un sostegno nel corso dell'esercizio precedente e esclusione dei nuovi richiedenti che si impegnano a organizzare i loro metodi di produzione secondo criteri agroambientali

Dispositivo

Le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con gli artt. 37, n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno Stato membro restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai sensi dell’esercizio di bilancio precedente.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-250/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/38/CEE - Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara - Presupposti - Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta - Termine)

2009/C 180/05

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki, agente, V. Christianos, dikigoros)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 20, n. 2, e 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Procedura di messa in concorrenza per lo studio, la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione di due unità termoelettriche destinate alla centrale termoelettrica di Atherinolakkos a Creta

Dispositivo

1)

Ritardando senza giustificazioni la risposta alla richiesta di un offerente di precisazioni relative ai motivi del rigetto della sua offerta, la Repubblica ellenica è venuta meno all’obbligo ad essa incombente a norma dell’art. 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica e la Commissione delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

(Causa C-300/07) (1)

(Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di forniture e di servizi - Casse pubbliche di assicurazione malattia - Organismi di diritto pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara - Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti)

2009/C 180/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

Convenuta: AOK Rheinland/Hamburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’art. 1, nn. 2, lett. c) e d), 4, 5 e 9, secondo comma, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Bando d’appalto di una cassa malattia rientrante in un sistema legale di assicurazione relativo alla fornitura di calzature ortopediche a vantaggio degli assicurati — Nozione di «organismo di diritto pubblico» — Prestazioni che comprendono la fornitura di calzature fabbricate secondo le esigenze individuali di ciascun assicurato, nonché una consultazione dettagliata riguardante l’utilizzazione del prodotto — Qualificazione di tali prestazioni nell’ambito degli «appalti pubblici di forniture» o in quello degli «appalti pubblici di servizi»

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di tale direttiva.

2)

Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso.

3)

Qualora nell’appalto considerato la prestazione di servizi risulti preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale, concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della remunerazione degli interventi di tale stesso operatore.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Causa C-303/07) (1)

(Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva - Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

2009/C 180/07

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56 e 58 CE e dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in un altro Stato membro, ma esenzione per i dividendi distribuiti ad una società madre stabilita sul territorio nazionale — Soggetto passivo non contemplato nella direttiva società madri-figlie — Convenzione fiscale — Ostacolo alle libertà fondamentali — Situazione comparabile

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV) residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV

(Causa C-429/07) (1)

(Politica di concorrenza - Artt. 81 CE e 82 CE - Art. 15, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Osservazioni scritte presentate dalla Commissione - Controversia nazionale relativa alla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione)

2009/C 180/08

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Inspecteur van de Belastingdienst

Convenuta: X BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1) — Presentazione, da parte della Commissione, di osservazioni scritte nell’ambito di un procedimento nazionale concernente la deducibilità fiscale di un’ammenda imposta dalla Commissione

Dispositivo

L’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza la Commissione delle Comunità europee a presentare d’ufficio osservazioni scritte all’organo giurisdizionale di uno Stato membro nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l’importo di un’ammenda, o parte di essa, inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd

(Causa C-487/07) (1)

(Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Art. 5, nn. 1 e 2 - Uso in una pubblicità comparativa - Diritto di inibitoria di detto uso - Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà - Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio - Direttiva 84/450/CEE - Pubblicità comparativa - Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) - Condizioni di pubblicità comparativa lecita - Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio - Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione)

2009/C 180/09

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Convenuta: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal, Civil Division — Interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1) e dell’art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h), della direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/55/CE, 6 ottobre 1997 (GU L 290, pag. 18) — Utilizzo, da parte di un commerciante, in un annuncio pubblicitario destinato ai propri prodotti o servizi, di un marchio appartenente a un concorrente al fine di confrontare le caratteristiche, in particolare l’odore, dei prodotti immessi sul mercato dal concorrente

Dispositivo

1)

L’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo. Il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola.

2)

L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, [relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri] in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.

3)

L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un’imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h). Il vantaggio realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla notorietà connessa a tale marchio, conformemente al suddetto art. 3 bis, n. 1, lett. g).


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-521/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Accordo sullo Spazio economico europeo - Art. 40 - Libera circolazione dei capitali - Discriminazione di trattamento dei dividendi pagati da società olandesi - Ritenuta alla fonte - Esenzione - Società beneficiarie stabilite negli Stati membri della Comunità - Società beneficiarie stabilite in Islanda o in Norvegia)

2009/C 180/10

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. van Nuffel e R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e D.J.M. de Grave, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 40 SEE — Mancata esenzione dei dividendi pagati alle società stabilite in Norvegia o in Islanda della ritenuta dell'imposta sui dividendi alle stesse condizioni dei dividendi pagati alle società olandesi

Dispositivo

1)

Non esonerando i dividendi pagati da società olandesi alle società stabilite in Islanda o in Norvegia dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi alle stesse condizioni dei dividendi pagati alle società olandesi o alle società stabilite in altri Stati membri della Comunità europea, il Regno dei Paesi Bassi non ha ottemperato agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, Generics (UK) Ltd/Licensing Authority, che agisce mediante la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

(Causa C-527/07) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2001/83/CE - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Motivi di diniego - Medicinali generici - Nozione di «medicinale di riferimento»)

2009/C 180/11

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, Generics (UK) Ltd

Convenuta: Licensing Authority, che agisce mediante la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Con l’intervento di: Shire Pharmaceuticals Ltd, Janssen-Cilag AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell’art. 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Autorizzazione all’immissione in commercio — Procedura abbreviata — Domanda di autorizzazione di un generico di un medicinale di riferimento — Nozione di medicinale di riferimento nell’esame della domanda

Dispositivo

Un medicinale, quale il Nivalin di cui alla causa principale, che esuli dall’ambito d’applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, e la cui immissione in commercio in uno Stato membro non sia stata autorizzata in conformità al diritto comunitario applicabile, non può essere considerato come un medicinale di riferimento ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH

(Causa C-529/07) (1)

(Marchio comunitario tridimensionale - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 51, n. 1, lett. b) - Criteri pertinenti ai fini della valutazione della «malafede» del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario)

2009/C 180/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Convenuta: Franz Hauswirth GmbH

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) — Nozione di «malafede» del richiedente la registrazione del marchio — Domanda di marchio finalizzata ad impedire ai concorrenti di continuare la commercializzazione di prodotti simili che hanno già acquisito una certa notorietà — Coniglietti pasquali di cioccolato

Dispositivo

Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché

il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 — Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-542/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 3 - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Uso successivo al deposito della domanda di registrazione)

2009/C 180/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 settembre 2007, causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd/ UAMI (PURE DIGITAL), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 16 settembre 2004, R 108/2004-2, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell’esaminatore che ha negato la registrazione del marchio denominativo «PURE DIGITAL» per prodotti e servizi delle classi 9 e 38.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Imagination Technologies Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Repubblica di Estonia) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Causa C-560/07) (1)

(Adesione dell’Estonia - Misure transitorie - Prodotti agricoli - Zucchero - Scorte eccedenti - Regolamenti (CE) nn. 1972/2003, 60/2004 e 832/2005)

2009/C 180/14

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Balbiino AS

Convenuti: Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tallinna Halduskohus — Interpretazione degli artt. 6 del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 9, pag. 8) e 4 del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 293, pag. 3), nonché del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3) — Tassa sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli detenute dagli operatori — Metodo di determinazione del quantitativo delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti ai fini dell’imposizione di tale tassa

Dispositivo

1)

L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, l’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché il regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, non ostano ad un provvedimento nazionale, quale la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus), del 7 aprile 2004, come modificata il 25 gennaio 2007, a norma del quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte effettivamente in suo possesso al 1o maggio 2004 le scorte di riporto definite come la media delle scorte detenute al 1o maggio dei quattro esercizi precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente alla crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso periodo.

2)

Il regolamento n. 1972/2003 non osta a che la totalità delle scorte in possesso di un operatore al 1o maggio 2004 venga considerata eccedente se risulta provato, sulla base di indizi concordanti, che tali scorte non presentano un carattere normale in rapporto all’attività di tale operatore, bensì sono state costituite a fini speculativi.

3)

L’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento n. 60/2004 non ostano ad un provvedimento nazionale ai sensi del quale un operatore che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1o maggio 2004 sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre, vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.

4)

I regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non ostano alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in occasione dell’immissione in commercio delle scorte eccedenti dopo il 1o maggio 2004.

5)

L’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 non può essere interpretato nel senso che un aumento della capacità di stoccaggio di un operatore nel corso dell’anno che precede l’adesione giustifica una riduzione delle scorte eccedenti, indipendentemente dall’evoluzione ulteriore dell’attività economica del detentore di tali scorte, dal volume di trasformazione e dall’importanza delle scorte medesime.

6)

L’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché il suddetto avviso sia stato emesso dalle autorità nazionali sino a tale data inclusa.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-561/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in «stato di crisi»)

2009/C 180/15

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente, W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede la non applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva ai trasferimenti d’imprese in “situazione di crisi”

Dispositivo

1)

Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di «crisi aziendale» a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-564/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Libera prestazione di servizi - Consulenti in materia di brevetti - Obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale - Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi)

2009/C 180/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e H. Krämer, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl e G. Kunnert, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE — Esigenze imposte dalla normativa nazionale riguardo ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro per poter prestare servizi, a titolo temporaneo, nello Stato membro interessato — Obbligo d’iscriversi nel registro nazionale, di possedere a tal fine un’assicurazione per la responsabilità professionale, di essere sottoposto al rispetto di tutte le norme disciplinari nazionali diverse da quelle collegate alle qualifiche professionali e di agire in concerto con un mandatario locale

Dispositivo

1)

La Repubblica d'Austria, avendo obbligato i consulenti in materia di brevetti regolarmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano provvisoriamente prestare servizi in Austria, a ricorrere a un domiciliatario residente in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 49 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV

(Causa C-566/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 21, n. 1, lett. c) - Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura - Rettifica dell’imposta indebitamente fatturata - Arricchimento senza causa)

2009/C 180/17

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Stadeco BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 21, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Imposta non dovuta nello Stato membro di residenza di chi emette la fattura per un’operazione localizzata in un altro Stato membro o in uno Stato terzo — Rettifica dell’imposta indebitamente fatturata

Dispositivo

1)

L’art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che, in forza di tale disposizione, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta nello Stato membro al quale corrisponda l’imposta sul valore aggiunto esposta nella fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci, anche qualora l’operazione in oggetto non fosse imponibile in detto Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare all’imposta sul valore aggiunto di quale Stato membro, corrisponda l’imposta sul valore aggiunto esposta nella fattura in questione, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti. A tal fine possono rilevare, in particolare, l’aliquota applicata, la valuta nella quale è esposto l’importo da versare, la lingua di redazione, il contenuto ed il contesto, della fattura stessa, le sedi del soggetto che l’ha emessa e del destinatario delle prestazioni di servizi effettuate, nonché la condotta di questi ultimi.

2)

Il principio della neutralità fiscale non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro assoggetti la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in tale Stato membro unicamente in quanto erroneamente esposta nella fattura rilasciata alla condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario delle prestazioni di servizi effettuate una fattura di rettifica nella quale non sia esposta la suddetta imposta, qualora tale soggetto passivo non abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-568/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 48 CE - Ottici - Condizioni di stabilimento - Apertura e gestione di negozi di ottica - Esecuzione incompleta di una sentenza della Corte - Somma forfettaria)

2009/C 180/18

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos ed E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Repubblica ellenica, riguardante la violazione degli artt. 43 e 48 CE in relazione alla proprietà, all’apertura e alla gestione di negozi di ottica — Legge nazionale che riserva la proprietà dei negozi di ottica agli ottici autorizzati — Richiesta di fissazione di una penalità

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto nel parere motivato emesso dalla Commissione delle Comunità europee in forza dell’art. 228 CE, tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 228, n. 1, CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 1 milione.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ústí nad Labem — Repubblica ceca) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

(Causa C-572/07) (1)

(Rinvio pregiudiziale - IVA - Esenzione della locazione di immobili - Pulizia degli spazi comuni connessi alla locazione - Prestazioni accessorie)

2009/C 180/19

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ústí nad Labem

Parti

Ricorrente: RLRE Tellmer Property s.r.o.

Convenuto: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský soud v Ústí nad Labem — Interpretazione degli artt. 6 e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 1977/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell’esenzione dall’IVA della locazione di beni immobili — Inclusione delle spese per la pulizia degli spazi comuni di un immobile destinato ad abitazione

Dispositivo

Ai fini dell’applicazione dell’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la locazione di un bene immobile ed il servizio di pulizia delle parti comuni del medesimo devono essere considerati, in circostanze come quelle della causa principale, operazioni autonome, dissociabili l’una dall’altra, cosicché tale servizio non rientra nella detta disposizione.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

(Causa C-8/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Art. 81, n. 1, CE - Nozione di «pratica concordata» - Nesso causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese - Valutazione secondo le regole del diritto nazionale - Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare)

2009/C 180/20

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV

Convenuto: Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell’art. 81 CE — Nozione di pratica concordata — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Valutazione o meno secondo le norme del diritto nazionale — Carattere sufficiente di una concertazione unica o necessità di una concertazione durevole e regolare

Dispositivo

1)

Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati.

2)

Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.

3)

La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-16/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva)

2009/C 180/21

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: Schenker SIA

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administratīvā apgabaltiesa — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Apparecchio a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva — Classificazione nella voce 8528 21 90 o 9013 80 20 della nomenclatura combinata — Articolo che presenta o meno le caratteristiche essenziali di un prodotto completo o finito

Dispositivo

La sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che, alla data del 29 dicembre 2004, essa non si applicava ai dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva che si componevano principalmente degli elementi seguenti:

due lamine di vetro;

strato di cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine;

lettori del segnale orizzontale e verticale;

retroilluminazione;

alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione, e

blocco di controllo — interfaccia di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale di dati a ciascun pixel (punto) del modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica — LVDS (segnale differenziale a basso voltaggio).


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Cause riunite C-22/08 e 23/08) (1)

(Cittadinanza dell’Unione europea - Libera circolazione delle persone - Artt. 12 CE e 39 CE - Direttiva 2004/38/CE - Art. 24, n. 2 - Giudizio di validità - Cittadini di uno Stato membro - Attività professionale esercitata in un altro Stato membro - Livello della remunerazione e durata dell’attività - Conservazione dello status di «lavoratore» - Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazione)

2009/C 180/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrenti: Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)

Convenuta: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Nürnberg — Validità dell’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE — Diritto a prestazioni di assistenza sociale di un cittadino di un altro Stato membro in stato di disoccupazione e che abbia precedentemente esercitato un’attività lavorativa di minore entità nello Stato membro in questione — Normativa nazionale che esclude i cittadini degli altri Stati membri dal beneficio dell’assistenza sociale in caso di superamento della durata massima del soggiorno prevista dall’art. 6 della direttiva 2004/38/CE e in assenza di un diritto di soggiorno spettante ad altro titolo

Dispositivo

1)

Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento tale da compromettere la validità dell’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, con riguardo al diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano un’occupazione in un altro Stato membro.

2)

L’art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-33/08) (1)

(Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 - Calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione - Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo - Principi di proporzionalità e di non discriminazione)

2009/C 180/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 34 del Trattato CE e, in particolare, del principio di non discriminazione nonché dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità — Interpretazione e validità dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Inclusione, ai fini del calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione, della parte della quota oggetto del ritiro preventivo conformemente all’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11)

Dispositivo

1)

L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.

2)

L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — David Hütter/Technische Universität Graz

(Causa C-88/08) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione basata sull’età - Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni)

2009/C 180/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: David Hütter

Convenuta: Technische Universität Graz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazione in ragione dell’età — Normativa nazionale che esclude il computo di periodi di servizio prestati prima del compimento del diciottesimo anno di età nella determinazione della retribuzione degli agenti contrattuali

Dispositivo

Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

(Causa C-102/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma - Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva - Modalità d’esercizio - Diritto alla detrazione - Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)

2009/C 180/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Süd

Convenuta: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 4, n. 5, secondo e quarto comma, nonché dell’art. 13 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Qualificazione come attività economica o come gestione patrimoniale della locazione a lungo termine di uffici e posti macchina da parte di un organismo di diritto pubblico — Modalità di esercizio della facoltà degli Stati membri di considerare come attività delle pubbliche autorità le attività di organismi di diritto pubblico esentate in forza degli artt. 13 o 28 della direttiva 77/388/CEE

Dispositivo

1)

Per potersi avvalere della facoltà di cui all’art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, facoltà in virtù della quale determinate attività degli organismi di diritto pubblico, esentate a norma degli artt. 13 o 28 della stessa direttiva, sono considerate come attività della pubblica autorità, gli Stati membri devono adottare una norma espressa.

2)

L’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati come soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non assoggettamento, a norma del primo o del quarto comma di tale disposizione, provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche quando esso provocherebbe siffatte distorsioni a loro stesso danno.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-109/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE - Direttiva 98/34/CE - Norme e discipline tecniche - Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer - Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie)

2009/C 180/26

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniou, V. Karra e P. Mylonopoulos, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa esecuzione della sentenza della Corte 26 ottobre 2006, causa C-65/05 — Violazione degli art. 28, 43 e 49 CE e dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale applicabile ai giochi elettronici al computer — Domanda di fissare una penalità

Dispositivo

1)

Non avendo modificato gli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 che stabilisce un divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, conformemente agli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, la Repubblica ellenica non ha attuato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia comporta e, di conseguenza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza Commissione/Grecia.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 3 milioni.

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-144/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 83/182/CEE - Franchigie fiscali - Importazione temporanea di veicoli - Residenza normale)

2009/C 180/27

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I.Koskinen e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59) — Definizione incompleta della residenza normale per stabilire l’eventuale diritto alla franchigia.

Dispositivo

1)

Avendo applicato una definizione incompleta della residenza normale per stabilire le eventuali franchigie fiscali relativamente all’importazione temporanea di veicoli, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — X (C-155/08), E.H.A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën

(Cause riunite C-155/08 e C-157/08) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul patrimonio - Imposta sui redditi - Beni derivanti dal risparmio collocati in uno Stato membro diverso da quello di residenza - Assenza di dichiarazione - Termine di rettifica fiscale - Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette - Segreto bancario)

2009/C 180/28

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti

Ricorrenti: X (C-155/08), E.H.A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag –Interpretazione degli artt. 49 CE e 56 CE — Imposizione da parte di uno Stato membro dei redditi (provenienti da capitali) di un residente nazionale depositati presso un istituto che si trova in un altro Stato membro — Mancata dichiarazione nello Stato membro di residenza — Normativa nazionale che prevede un termine per il recupero di 12 anni per i redditi provenienti da un altro Stato membro e di 5 anni per i redditi d’origine nazionale — Ammenda proporzionale — Rilevanza dell’esistenza del segreto bancario nello Stato membro di provenienza dei redditi

Dispositivo

1)

Gli artt. 49 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro, qualora beni derivanti dal risparmio e i redditi che se ne ricavano siano occultati alle autorità tributarie di tale Stato membro e qualora queste ultime autorità non dispongano di alcun indizio in merito alla loro esistenza tale da consentire l’avvio di un’indagine, di un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso in cui tali beni siano detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso in cui tali beni siano detenuti nel primo Stato membro. La circostanza che tale altro Stato membro applichi il segreto bancario non è rilevante in proposito.

2)

Gli artt. 49 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, qualora uno Stato membro applichi un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso di beni detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso di beni detenuti nel primo Stato membro e qualora tali beni esteri nonché i redditi che se ne ricavano siano stati occultati alle autorità tributarie del primo Stato membro, le quali non disponevano di alcun indizio in merito alla loro esistenza tale da consentire l’avvio di un’indagine, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali beni e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.

GU C 171 del 5.7.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA

(Causa C-158/08) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CE) n. 384/96 - Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo - Pratica irregolare)

2009/C 180/29

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Trieste

Parti

Ricorrente: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste

Convenuta: Pometon SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Interpretazione degli artt. 114, 117, lett. c), 202, 204, 212 e 214 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dell’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1) — Importazioni nel territorio doganale della Comunità di magnesio greggio di origine e provenienza cinese — Importazioni effettuate con l’intermediazione di una società avente sede in uno Stato terzo e non sottoposte a dazio antidumping — Trasformazione del magnesio, in regime di perfezionamento attivo, da parte di una società avente sede in uno Stato membro collegata alla società dello Stato terzo — Riesportazione in forma di prodotti compensatori verso il detto Stato terzo, senza assoggettamento ai dazi all’importazione — Vendita immediata del prodotto da parte dello Stato terzo alla società dello Stato membro che ha operato la trasformazione

Dispositivo

1)

L’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, è inapplicabile in assenza di una decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata su proposta della Commissione delle Comunità europee, di estendere l’applicazione di dazi antidumping alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da paesi terzi.

2)

Non può essere legittimamente posta sotto il regime del perfezionamento attivo l’operazione che consista nel limitarsi a far passare la frontiera ad una merce dopo la sua trasformazione in un prodotto non assoggettato a dazi antidumping, senza una reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare tale merce poco tempo dopo. L’importatore che si sia irregolarmente posto sotto tale regime e ne abbia beneficiato è tenuto ad assolvere i dazi dovuti sui prodotti di cui trattasi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale. Spetta al giudice nazionale competente valutare se l’operazione controversa nella causa principale debba o no essere considerata irregolare in rapporto al diritto comunitario.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/18


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-170/08) (1)

(Politica agricola comune - Carni bovine - Regolamento (CE) n. 795/2004 - Art. 3 bis - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Pagamento unico - Determinazione dell’importo di riferimento - Riduzioni ed esclusioni)

2009/C 180/30

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: H.J. Nijemeisland

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven –Interpretazione dell’art. 3 bis del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1) e dell’art. 2, lett. r) e s) del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11) — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Determinazione dell’importo di riferimento — Riduzioni ed esclusioni

Dispositivo

L’art. 3 bis del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, deve essere interpretato nel senso che le riduzioni e le esclusioni fondate sul regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non devono essere prese in considerazione nel calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/19


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam

(Causa C-173/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Voci doganali - Sistemi di raffreddamento per computer costituiti da uno scambiatore di calore e da un ventilatore - Classificazione nella nomenclatura combinata)

2009/C 180/31

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Kloosterboer Services BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 1o marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21) — Classificazione dei sistemi di raffreddamento per computer, composti da un «heatsink» e da un ventilatore

Dispositivo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretato nel senso che i prodotti, come quelli in esame nella causa principale, costituiti da uno scambiatore termico nonché da un ventilatore e che sono destinati esclusivamente ad essere inseriti in un computer devono essere classificati nella sottovoce 8473 30 90 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I di detto regolamento.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/19


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budaörsi Városi Bíróság — Ungheria) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi

(Causa C-243/08) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Effetti giuridici di una clausola abusiva - Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza - Criteri di valutazione)

2009/C 180/32

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budaörsi Városi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon GSM Zrt

Convenuto: Erzsébet Sustikné Győrfi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Budaörsi Városi Bíróság — Interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola attributiva di giurisdizione a favore di un giudice del luogo in cui si trova la sede del professionista — Potere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola attributiva di giurisdizione nell’ambito della verifica della propria competenza — Criteri di valutazione del carattere abusivo della clausola

Dispositivo

1)

L’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.

2)

Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale.

3)

Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, come quella oggetto della controversia principale, risponda ai criteri richiesti per poter essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/20


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe

(Causa C-285/08) (1)

(Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Ambito di applicazione - Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso - Regime nazionale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo solamente la prova del danno, del difetto e del nesso causale - Compatibilità)

2009/C 180/33

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Société Moteurs Leroy Somer

Convenute: Société Dalkia France, Société Ace Europe

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) –- Interpretazione degli artt. 9 e 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29) — Ambito d’applicazione materiale della direttiva — Ammissibilità di un regime nazionale di responsabilità che consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso — Danni cagionati al gruppo elettrogeno di un ospedale conseguenti al surriscaldamento di un alternatore

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/21


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-327/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Garanzia di un ricorso efficace - Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto)

2009/C 180/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-Ch. Gracia, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l’art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall'art. 48-1o del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 4 dell'ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/21


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-335/08 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Regolamenti (CEE) nn. 517/72 e 684/92 - Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus - Condizioni che determinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità - Termine di prescrizione)

2009/C 180/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions SARL (rappresentante: D. Schönberger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-F. Pasquier e N. Yerrell, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) 19 maggio 2008, causa T-220/07, Transport Schiocchet — Excursions/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile, per intervenuta prescrizione, il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente e volto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa di varie illegittimità di cui le istituzioni comunitarie si sarebbero rese colpevoli — Presupposti per proporre un ricorso per risarcimento danni — Nozioni di servizio regolare e di servizio regolare specializzato ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 28 febbraio 1972, n. 517, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67, pag. 19), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Transports Schiocchet — Excursions SARL è condannata alle spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/22


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-417/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la riparazione dei danni ambientali - Omessa trasposizione)

2009/C 180/36

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-A. Gilly e U. Wölker, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 della detta direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/22


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-422/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Prevenzione e riparazione dei danni ambientali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 180/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e B. Schöfer, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/23


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-427/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/100/CE - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 180/38

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk et I. Chatzigiannis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: M. Michelogiannaki, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 2 di detta direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/23


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-546/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/60/CE - Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 180/39

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e M. Sundén, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15)

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 45, n. 1, primo comma, della suddetta direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/24


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-555/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/56/CE - Fusioni transfrontaliere delle società di capitali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 180/40

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e K. Nyberg, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e A. Engman, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1) — Imprese finanziarie che necessitano dell’autorizzazione da parte di un ente pubblico, in particolare banche e compagnie assicurative

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in relazione alle imprese finanziarie che necessitano di un’autorizzazione da parte di un’autorità pubblica, in particolare banche e compagnie assicurative, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 07.02.2009.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/24


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano — Italia) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Causa C-217/08) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Artt. 12 CE e 13 CE - Concessione di una prestazione ai superstiti - Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite)

2009/C 180/41

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Milano

Parti

Ricorrente: Rita Mariano

Convenuto: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Oggetto

Interpretazione degli artt. 12 e 13 CE — Parità di trattamento in materia di lavoro — Concessione di una prestazione ai superstiti — Normativa nazionale che prevede disparità di trattamento fra il coniuge superstite e il partner superstite con il quale era stata contratta un’unione solidale

Dispositivo

Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. In circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 12 CE e 13 CE non creano di per sé un tale nesso.

Tali articoli non ostano, in dette circostanze, ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50 % della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20 % di detta retribuzione.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 4 maggio 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Causa C-153/09)

2009/C 180/42

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti

Ricorrente: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow

Questioni pregiudiziali

1)

Se a un agricoltore sia fatto divieto di attivare diritti all’aiuto sulla base della superficie adibita a pascolo permanente prima di aver attivato tutti i diritti di ritiro di cui dispone, anche qualora non sia in possesso di ulteriori terreni (seminativi) idonei al ritiro dalla produzione.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se anche un agricoltore, che abbia contravvenuto (per mancanza di superfici idonee al ritiro dalla produzione) all’obbligo di attivazione prioritaria e completa dei diritti di ritiro prima del 29 dicembre 2006, ricada nel regime sanzionatorio di cui all’art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 (1).


(1)  GU L 141, pag. 18.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 6 maggio 2009 — Finanzamt Leverkusen/Veringen Transplantation Service International AG

(Causa C-156/09)

2009/C 180/43

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhofs (Germania)

Parti

Ricorrente: Finanzamt Leverkusen

Convenuto: Veringen Transplantation Service International AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 28 ter, parte F, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretato nel senso che

a)

il materiale cartilagineo prelevato da un essere umano (in prosieguo: il «campione bioptico») che viene inviato a un imprenditore affinché esegua la riproduzione cellulare e infine viene restituito sotto forma di impianto destinato al paziente interessato costituisce un «bene mobile materiale» ai sensi della suddetta disposizione;

b)

il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo e la successiva riproduzione cellulare costituiscono «lavori» relativi a beni mobili materiali ai sensi della suddetta disposizione;

c)

per considerare che la prestazione di servizi sia resa all’acquirente «con il numero di partita IVA» di cui è titolare è già sufficiente che tale numero di partita IVA sia indicato sulla fattura del prestatore di servizi, senza un espresso accordo scritto sulla destinazione d’uso del campione prelevato.

2)

Nel caso di soluzione negativa di uno dei quesiti sopra riportati:

se l’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal campione bioptico prelevato da un essere umano e la successiva riproduzione cellulare, se le cellule in tal modo ottenute vengono reimpiantate al donatore, costituiscono «prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche».


(1)  GU L 145, pag. 1.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/25


Ricorso proposto il 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-157/09)

2009/C 180/44

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, approvando e mantenendo in vigore l’art. 6, n. 1, della legge 3 aprile 1999, recante disciplina legislativa del notariato, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base al Trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riferimento agli artt. 43 e 45;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita al convenuto, in primo luogo, che il requisito della nazionalità per l’accesso e l’esercizio della professione notarile costituisce un ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento, garantita dall’art. 43 CE, di notai che siano cittadini di un altro Stato membro. È certo vero che l’art. 45 CE prevede un’esenzione dall’osservanza delle disposizioni sulla libertà di stabilimento, tuttavia ciò solamente per attività che configurano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. La Commissione sostiene che i compiti svolti dai notai nel diritto olandese costituiscono solo in misura molto limitata esercizio del potere pubblico, cosicché tale circostanza, alla luce della giurisprudenza esistente relativamente all’art. 45 CE, non può giustificare l’ostacolo posto.

In secondo luogo, la Commissione afferma che al fine di assicurare un livello di qualificazione professionale, con cui sia garantita la tutela del consumatore, il requisito della nazionalità non è in ogni caso adeguato alla luce dell’art. 43 CE. Esiste infatti un altro modo, che incide in maniera minore sulla libera circolazione, al fine di assicurare l’alto livello di qualificazione richiesto per le funzioni notarili, e cioè la possibilità per lo Stato membro ospitante di esigere una delle misure compensative di cui all’art. 4 della direttiva 89/48/CEE (1).


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/26


Ricorso proposto il 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-158/09)

2009/C 180/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Martinez del Peral Cagigal e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le misure legislative o regolamentari necessarie alla trasposizione della direttiva 2003/88/CE (1) per quanto riguarda il personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 18, lett. a), della direttiva 93/104/CE (2), mantenuto dall’art. 27, n. 1, della direttiva 2003/88, da leggersi in combinato con l’allegato I, parte B, della medesima direttiva.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2003/88/CE ha lo scopo di stabilire prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. In quanto direttiva di codificazione ha sostituito la direttiva 93/104/CE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per la trasposizione.

Le misure di trasposizione della direttiva 2003/88/CE notificate dalle autorità spagnole alla Commissione non includono le misure legali o regolamentari necessarie per la trasposizione della direttiva per quanto riguarda il personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 1, n. 3, della direttiva 2003/88 dispone che la medesima si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE (3) che contiene talune deroghe dovute alle peculiarità inerenti a determinate attività specifiche della funzione pubblica, come le forze armate o la polizia, o a determinate attività specifiche nei servizi della protezione civile. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il criterio usato dal legislatore comunitario per determinare l’ambito di applicazione della direttiva 89/391/CEE non è basato sull’appartenenza dei lavoratori ai diversi settori di attività menzionati nel suo art. 2, considerati complessivamente, ma esclusivamente sulla natura specifica di taluni incarichi speciali svolti dai lavoratori in certi settori.

Di conseguenza, la ricorrente sostiene che non vi è alcun dubbio che la direttiva 2003/88/CE si applichi al personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche e, all’interno di queste, alla “Guardia Civil” (forza armata per il mantenimento dell’ordine in Spagna) per cui la mancata adozione di misure di trasposizione in tale settore costituisce una violazione di detta direttiva


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

(2)  Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

(3)  Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bourges (Francia) l’8 maggio 2009 — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

(Causa C-159/09)

2009/C 180/46

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Bourges

Parti

Ricorrente: Lidl SNC

Convenuta: Vierzon Distribution SA

Questione pregiudiziale

Se l’art. 3 bis della direttiva 84/450 (1), quale modificata dalla direttiva 97/55 (2), debba essere interpretato nel senso che non è lecito effettuare una pubblicità comparativa tra i prezzi di prodotti che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, vale a dire che presentano tra loro una grado di intercambiabilità sufficiente, per il solo motivo che, trattandosi di prodotti alimentari, la commestibilità di ciascuno di tali prodotti e, in ogni caso, il piacere derivante dal loro consumo cambia completamente in funzione delle condizioni e del luogo di produzione, degli ingredienti utilizzati e dell’esperienza del produttore.


(1)  Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito) l’8 maggio 2009 — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-163/09)

2009/C 180/47

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito).

Parti

Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd.

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il vino da cucina e il porto da cucina siano soggetti ad accisa ai sensi della direttiva 92/83/CEE (1) nello Stato membro di importazione in quanto rientranti nella definizione di «alcole etilico» di cui al primo trattino dell’art. 20 della direttiva 92/83/CEE.

2)

Se sia compatibile con l’obbligo dello Stato membro di dare attuazione alla esenzione contenuta nell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l’art. 27, n. 6, e/o con l’art. 28 CE e/o con l’efficacia diretta di quegli obblighi e/o con i principi di non discriminazione e di proporzionalità, limitare l’esenzione per il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina ai casi in cui le bevande alcoliche siano state utilizzate come ingrediente, nonché limitare l’applicazione dell’esenzione a quei soggetti che hanno utilizzato le bevande spiritose come ingrediente in prodotti e/o a quei soggetti che svolgono attività di grossisti dei suddetti prodotti e/o producono o fabbricano suddetti prodotti per quella attività e con l’ulteriore condizione che i reclami siano presentati entro un periodo complessivo di quattro mesi dal versamento della tassa e che l’importo del rimborso non sia inferiore a £ 250.

3)

Se il vino da cucina e il porto da cucina, qualora siano soggetti ad imposta ai sensi del primo trattino dell’art. 20 della direttiva 92/83/CEE, e/o il cognac da cucina, oggetto del presente ricorso, debbano essere considerati esenti dall’accisa al momento della fabbricazione ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. f), o alternativamente dell’art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83/CEE.

4)

Alla luce degli artt. 10 e 28 CE, quale effetto abbia, se ve ne sia alcuno, sugli obblighi degli Stati membri di cui agli artt. 20 e 27, n. 1, lett. f), o alternativamente all’art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83/CEE, la circostanza che lo Stato membro di fabbricazione abbia svincolato il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina dal regime di circolazione [dei prodotti soggetti ad] accisa ai sensi della direttiva 92/12/CEE e l’abbia immesso in libera circolazione all’interno dell’Unione europea.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/28


Ricorso presentato l'8 magio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-164/09)

2009/C 180/48

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che, poiché la regione Veneto ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 9 della direttiva 79/409;

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione adottata dalla regione Veneto non sia in conformità con le prescrizioni dell'art. 9 della direttiva 79/409.

La legge n. 13 del 2005, in vigore al momento dello spirare del parere motivato, non rispetta i requisiti dell'art. 9 della direttiva in quanto

identifica in maniera generale ed astratta e senza limiti temporali le specie e le quantità oggetto della deroga;

la deroga per specifiche specie di uccelli è indifferentemente prevista in base a un generico riferimento a tutti i casi elencati nelle lettere a) e c) dell’art. 9 e senza motivazione adeguata circa le ragioni concrete;

non prevede né la condizione relativa alla verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né che i singoli provvedimenti di deroga debbano obbligatoriamente menzionare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti autorizzati ad applicare le deroghe;

permette la determinazione delle piccole quantità in assenza di supporto scientifico adeguato.

La Commissione ritiene che gli atti adottati dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato non solo non sanano i vizi già identificati, ma addirittura li riproducono nella sostanza. Si tratta in particolare del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 140 del 20 giugno 2006, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 230 del 18 ottobre 2006, della legge regionale n. 24 del 16 agosto 2007, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 167 del 4 settembre 2007, nonché della legge regionale n. 13 del 14 agosto 2008.


(1)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Sofia (Bulgaria) il 14 maggio 2009 — Georgi Ivanov Elchinov/Direttore della Cassa nazionale malattia

(Causa C-173/09)

2009/C 180/49

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo di Sofia.

Parti

Ricorrente: Georgi Ivanov Elchinov.

Convenuta: Cassa nazionale malattia.

Parte interessata: Ministero della salute.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408/71 (1) (omissis) debba essere interpretato nel senso che se la cura specifica, per la quale viene richiesto il rilascio del modulo E 112, non può essere praticata in un’istituzione sanitaria bulgara, si deve ritenere che tale cura non venga finanziata a carico del bilancio della Cassa nazionale malattia (NZOK) o del Ministero della Salute e, al contrario, qualora tale cura venga finanziata a carico del bilancio della NZOK o del Ministero della Salute, si deve ritenere che essa possa essere prestata in una istituzione sanitaria bulgara.

2)

Se l’espressione «[se le cure di cui trattasi]» nello Stato membro nel cui territorio l’interessato risiede non possono essere praticate di cui all’art. 22, n. 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretata nel senso che in tale espressione rientrino i casi nei quali la cura che viene praticata nel territorio dello Stato membro dove l’assicurato abita è, in quanto tipo di trattamento, di gran lunga più inefficace e radicale della cura praticata in un altro Stato membro, ovvero che in tale espressione rientrano solo i casi nei quali l’interessato non può essere curato tempestivamente.

3)

Se, alla luce del principio dell’autonomia processuale il giudice nazionale debba osservare le istruzioni vincolanti impartitegli da una istanza giudiziaria superiore nell’ambito della rimozione della sua decisione e rinvio della causa per un nuovo esame, qualora sussistano motivi per ritenere che tali istruzioni siano in contrasto con il diritto comunitario.

4)

Se la cura di cui trattasi non può essere praticata nel territorio dello Stato membro nel quale l’assicurato ha la sua residenza, sia sufficiente, affinché tale Stato membro possa rilasciare un’autorizzazione per una cura in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 che la cura di cui trattasi, rientri come tipologia tra le prestazioni che sono previste nella normativa dello Stato membro dapprima menzionato anche qualora tale normativa non menzioni espressamente lo specifico metodo di cura.

5)

Se l’art. 49 CE, e l’art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 36, n. 1 della legge sull’assicurazione malattia secondo cui gli assicurati obbligatori hanno diritto a ricevere totalmente o parzialmente il valore delle spese per l’assistenza medica all’estero, solo se hanno ottenuto all’uopo una autorizzazione preventiva.

6)

Se il giudice nazionale deve fare obbligo all’organismo competente dello Stato nel quale l’interessato è assicurato di emettere il documento per cure all’estero (modulo E 112) qualora il diniego del rilascio di un siffatto documento risulti illegittimo, nel caso in cui la domanda di rilascio del documento venga presentata prima che fosse praticata la cura all’estero e la cura terminata al momento della pronuncia della decisione giudiziaria.

7)

In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, e il giudice dovesse considerare illegittimo il diniego dell’autorizzazione per una cura all’estero, come debbono essere rimborsate le spese dell’assicurato per le sue cure:

a)

direttamente dallo Stato, dove è assicurato, o dallo Stato nel quale il trattamento medico è stato praticato, previa esibizione dell’autorizzazione per cura all’estero;

b)

in quale misura, qualora l’ambito delle prestazioni, previsto nella normativa dello Stato membro di residenza sia diverso dall’ambito delle prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro dove la cura viene praticata, considerato l’art. 49 CE che vieta limitazioni alla libera prestazione di servizi.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/29


Ricorso proposto il 15 maggio 2009 — Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-176/09)

2009/C 180/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente, P. Kinsch, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

In via principale, annullare il passaggio così redatto: «e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro», all’interno dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2009, 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali (1);

in via subordinata, annullare integralmente la direttiva;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato di Lussemburgo invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce una violazione del principio di non discriminazione, in quanto un aeroporto quale quello di Lussemburgo-Findel, per via dell’estensione del campo di applicazione della direttiva 2009/12/CE agli aeroporti «con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro», risulterebbe sottoposto ad obblighi amministrativi e finanziari a cui sfuggono altri aeroporti che si trovano in una situazione paragonabile, senza che una simile differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata. A tale proposito esso richiama, più in particolare, la situazione degli aeroporti di Hahn e di Charleroi, che servono il medesimo bacino di utenza dell’aeroporto di Findel e che generano ciascuno un volume di passeggeri maggiore di quest’ultimo, ma che non sarebbero sottoposti agli stessi obblighi. La presenza di frontiere fra questi tre aeroporti non può in alcun modo giustificare l’applicazione di un diverso trattamento nei loro confronti.

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma peraltro che la disposizione in esame non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Da un lato, infatti, non sarebbe necessario l’intervento a livello europeo per disciplinare una situazione che avrebbe potuto essere perfettamente disciplinata a livello nazionale fintantoché non è raggiunta la soglia dei 5 milioni di passeggeri. Dall’altro, l’applicazione della direttiva condurrebbe a procedure e a costi supplementari ingiustificati per un aeroporto come quello di Findel, la cui sola peculiarità è quella di essere un aeroporto con il maggior traffico passeggeri in uno Stato membro, senza che questo fattore abbia un’effettiva pertinenza alla luce degli obiettivi della direttiva.


(1)  GU L 70, pag. 11.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 maggio 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

(Causa C-177/09)

2009/C 180/51

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh

Convenuta: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), possa essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una normativa — quale la legge regionale della Regione vallona 17 luglio 2008, relativa a talune concessioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — che si limiti ad affermare che “ricorrono i motivi imperativi di interesse generale” per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed opere da essa elencati e che “confermi” concessioni per le quali viene detto che ricorrono i motivi imperativi di interesse generale.

2)

a)

Se gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (2) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (3), ostino a un sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto sottoposto a valutazione dell’impatto sia conferito da un atto legislativo contro il quale non si può esperire ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il progetto.

b)

Se l’art. 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (4), debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità di decisioni, atti, o omissioni soggetti alle disposizioni dell’art. 6, per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto.

c)

Se, alla luce della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione.

(4)  Decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 maggio 2009 — Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

(Causa C-178/09)

2009/C 180/52

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État (Belgio).

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne

Convenuta: Région wallonne (Regione vallona)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), possa essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una normativa — quale la legge regionale della Regione vallona 17 luglio 2008, relativa a talune concessioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — che si limiti ad affermare che «ricorrono i motivi imperativi di interesse generale» per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed opere da essa elencati e che «confermi» concessioni per le quali viene detto che «ricorrono i motivi imperativi di interesse generale».

2)

a)

Se gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE (2) e dalla direttiva 2003/35/CE (3), ostino a un sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto sottoposto a valutazione dell’impatto sia conferito da un atto legislativo contro il quale non si può esperire ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il progetto.

b)

Se l’art. 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (4), debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni dell’art. 6, per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto.

c)

Se, alla luce della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).

(4)  Decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 maggio 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

(Causa C-179/09)

2009/C 180/53

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh

Convenuta: Région wallonne.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), possa essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una normativa — quale la legge regionale della Regione vallona 17 luglio 2008, relativa a talune concessioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — che si limiti ad affermare che “ricorrono i motivi imperativi di interesse generale” per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed opere da essa elencati e che “confermi” concessioni per le quali viene detto che ricorrono i motivi imperativi di interesse generale.

2)

a)

Se gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (2) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (3), ostino a un sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto sottoposto a valutazione dell’impatto sia conferito da un atto legislativo contro il quale non si può esperire ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il progetto.

b)

Se l’art. 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (4), debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità di decisioni, atti, o omissioni soggetti alle disposizioni dell’art. 6, per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto.

c)

Se, alla luce della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impattoambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEEconcernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(GU L 73, pag. 5).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione

(4)  Decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1)


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/32


Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-185/09)

2009/C 180/54

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Jonsson e L. Balta)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva, e

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 settembre 2007.


(1)  GU L 105, pag. 54.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/33


Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-186/09)

2009/C 180/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2007.


(1)  GU L 373, pag. 37.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/33


Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria

(Causa C-189/09)

2009/C 180/56

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Balta e B. Schöfer, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 settembre 2007. Alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 105, pag. 54.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/33


Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-190/09)

2009/C 180/57

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Chatzigiannis, A. Margelis)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Cipro, avendo vietato la commercializzazione di biocarburanti prodotti a partire da piante geneticamente modificate e avendo adottato l’art. 6 della legge n. 66(I) del 2005 senza previa comunicazione alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 28 del Trattato CE e dell’art. 8, n. 1, della direttiva 98/34/CE (1);

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge cipriota n. 66(I) del 2005 «peri Proothisis tis Chrisis Biokafsimon i allon Ananeosimon Kafsimon gia tis Metafores» (relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) traspone nel diritto cipriota la direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. Tuttavia, la Sezione 6 della legge cipriota contiene clausole che vietano la commercializzazione di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da piante geneticamente modificate.

La coltivazione di varietà autorizzate di piante geneticamente modificate (GM) nell’Unione europea è legale in base alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, i biocarburanti lavorati prodotti a partire da piante geneticamente modificate non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni legislative di cui trattasi e di conseguenza occorre esaminare la compatibilità delle clausole con gli artt. 28-30 del Trattato CE.

Quanto alla violazione degli artt. 28-30 del Trattato CE la Commissione ritiene che, in primo luogo, il divieto cipriota non sia necessario per la tutela di un qualsiasi interesse generale e, in secondo luogo, che le norme nazionali che vietano in modo assoluto un prodotto contrastino con il principio di proporzionalità.

Per quanto attiene alla violazione della direttiva 98/34/CE, la Commissione ritiene che la Sezione 6 della legge n. 66(I) del 2005 costituisca una regolamentazione tecnica ai sensi dell’art. 1 e che non rientri nella deroga di cui all’art. 10, n. 1, primo trattino della medesima direttiva. Di conseguenza, le autorità cipriote avevano l’obbligo di comunicare alla Commissione la disposizione soprammenzionata. Poiché le autorità cipriote hanno adottato la disposizione senza previa comunicazione hanno violato l’obbligo ad esse incombente in forza dell’art. 8, n. 1, della direttiva 98/34/CE.


(1)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/34


Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-192/09)

2009/C 180/58

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Balta e H. te Winkel, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE (1), riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (2), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all’art. 15 della direttiva in questione;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 15 settembre 2007.


(1)  GU L 105, pag. 54.

(2)  GU L 201, pag. 37.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’8 giugno 2009 — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

(Causa C-203/09)

2009/C 180/59

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Volvo Car Germany GmbH

Convenuta: Autohof Weidensdorf GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1), debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’agente commerciale non ha diritto all’indennità di fine rapporto neppure in caso di recesso ordinario dal contratto esercitato dal preponente, qualora al momento di tale recesso ordinario sussistesse una giusta causa di recesso immediato per inadempienza imputabile all’agente, ma lo scioglimento del contratto non sia stato determinato da quest’ultima.

Nel caso in cui una normativa nazionale siffatta sia compatibile con la detta direttiva:

2)

Se l’art. 18, lett. a), della direttiva osti a che la normativa nazionale in materia di esclusione del diritto all’indennità trovi applicazione in via analogica nell’ipotesi in cui una giusta causa di recesso immediato per inadempienza imputabile all’agente commerciale sia intervenuta soltanto dopo la dichiarazione di recesso ordinario e sia divenuta nota al preponente solo dopo la cessazione del contratto, sicché quest’ultimo non potesse più esercitare un ulteriore recesso immediato fondato sull’inadempienza imputabile all’agente.


(1)  GU L 382, pag. 17.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/35


Ricorso presentato il 5 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-206/09)

2009/C 180/60

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: L. Pignataro, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2007/68/CE (1) della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva suindicata.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/68/CE è scaduto il 31 maggio 2008.


(1)  JO L 310, p. 11.

(2)  JO L 109, p. 29.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/35


Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-212/09)

2009/C 180/61

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, M. Teles Romão e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo conservato diritti speciali dello Stato e di altri enti pubblici o del settore pubblico portoghese nella GALP Energia, SGPS S.A. è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 CE e 43 CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della normativa portoghese, lo Stato detiene, nella GALP, azioni privilegiate con poteri eccezionali. Lo Stato ha il diritto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione. Nelle materie di sua competenza, le delibere sociali sono soggette alla sua ratifica.

Ogni delibera di modifica dello statuto, ogni delibera di autorizzazione alla conclusione di patti sociali di coordinazione e subordinazione e ogni delibera che, in qualche modo, possa mettere in discussione l’approvvigionamento del paese di petrolio, gas e prodotti derivati sono soggette all’approvazione dello Stato.

Secondo la Commissione, sia il diritto dello Stato di nominare un amministratore con poteri di ratifica delle delibere sia il diritto di veto dello Stato in significant corporate actions sono fortemente restrittivi dell'investimento diretto e dell'investimento di portafoglio.

I suddetti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, poiché le azioni privilegiate non derivano da un’applicazione normale del diritto societario.

Il diritto comunitario derivato non giustifica diritti speciali dello Stato in imprese al dettaglio del petrolio e di prodotti del petrolio. La GALP non si assume nessuna garanzia per quanto riguarda l’assicurazione dell’approvvigionamento. Lo Stato ha voluto fare della GALP un’impresa con centro decisionale in Portogallo. In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui trattasi non sono adeguate per garantire la realizzazione degli scopi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire tali scopi.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/36


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

(Causa C-496/07) (1)

2009/C 180/62

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/36


Ordinanza del presidente della Corte 24 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-106/08) (1)

2009/C 180/63

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/36


Ordinanza del presidente della Corte 2 aprile 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Greenpeace Nederland (da causa C-359/08 a causa C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie «VoMiGen» (causa C-360/08)/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nei confronti di: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

(Cause riunite da C-359/08 a C-361/08) (1)

2009/C 180/64

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/36


Ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-524/08) (1)

2009/C 180/65

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


Tribunale di primo grado

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Othman/Consiglio e Commissione

(Causa T-318/01) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Adattamento delle conclusioni - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»)

2009/C 180/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Omar Mohammed Othman (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Walsh, barrister, F. Lindsley e S. Woodhouse, solicitors, e, successivamente, S. Cox, barrister, e H. Miller, solicitor)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Vitsentzatos e M. Bishop, e, successivamente, M. Bishop e E. Finnegan, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. van Solinge e C. Brown, e, successivamente E. Paasivirta e P. Aalto, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente J. Collins, successivamente C. Gibbs, successivamente E. O’Neill, e, infine, I. Rao, agenti, assistiti inizialmente da S. Moore, e, successivamente, da M. Hoskins, barristers

Oggetto

Inizialmente, la domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 277, pag. 25), e, successivamente, la domanda di annullamento del regolamento del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000, nonché del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001.

2)

Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Omar Mohammed Othman.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Othman, nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

4)

La Commissione delle Comunità europee ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 16.3.2002.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Confservizi/Commissione

(Causa T-292/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Associazione di imprese - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

2009/C 180/67

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) (Roma) (rappresentanti: C. Tessarolo, A. Vianello, S. Gobbato e F. Spitaleri, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti — Anfida (Roma) (rappresentante: P. Alberti, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)

L’Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti — Anfida sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ACEA/Commissione

(Causa T-297/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 87, n. 3, lett. c), CE»)

2009/C 180/68

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ACEA SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti A. Giardina, L. Radicati di Brozolo e V. Puca)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: ACSM Como SpA (Como) (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola); e AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA (Torino) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Radicati di Brozolo)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile per la parte in cui concerne i prestiti della Cassa Depositi e Prestiti.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La ACEA SpA è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle della Commissione.

4)

La ACSM Como SpA e la AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — AMGA/Commissione

(Causa T-300/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

2009/C 180/69

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) (Genova) (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: ASM Brescia SpA (Brescia) (rappresentanti: avv.ti G. Caia, V. Salvadori, N. Pisani e F. Capelli)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

L’Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)

La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/39


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — AEM/Commissione

(Causa T-301/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 87, n. 3, lett. c), CE»)

2009/C 180/70

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: AEM SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti A. Giardina, C. Croff, A. Santa Maria e G. Pizzonia)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: ASM Brescia SpA (Brescia) (rappresentanti: avv.ti G. Caia, V. Salvatori, N. Pisani e F. Capelli)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La AEM SpA è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione.

3)

La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/39


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Acegas/Commissione

(Causa T-309/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

2009/C 180/71

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Acegas-APS SpA, già Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (Trieste) (rappresentanti: avv.ti F. Devescovi, F. Ferletic, L. Daniele, F. Spitaleri e S. Gobbato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Acegas-APS SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ASM Brescia/Commissione

(Causa T-189/03) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Art. 87, n. 3, lett. c), CE - Art. 86, n. 2, CE»)

2009/C 180/72

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ASM Brescia SpA (Brescia) (rappresentanti: F. Capelli, F. Vitale e M. Valcada, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Socratec/Commissione

(Causa T-269/03) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dei sistemi di telematica stradale - Ricorrente dichiarata fallita in corso di giudizio - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a provvedere»)

2009/C 180/73

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH (Ratisbona) (rappresentanti: M. Adolf e M. Lüken, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Rating, poi A. Whelan e K. Mojzesowicz, infine K. Mojzesowicz e X. Lewis, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (Waarle, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Berrisch e D.W. Hull, solicitor)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Daimler AG, già DaimlerChrysler AG (Stoccarda, Germania); Daimler Financial Services AG, già DaimlerChrysler Services AG (Berlino, Germania); Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania); Toll Collect GmbH (Berlino) (rappresentanti: J. Schütze e A. von Graevenitz, avvocati) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.-D. Quassowski e S. Flockermann, poi M. Lumma, agenti, assistiti da U. Karpenstein e A. Rosenfeld, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (GU L 300, pag. 62)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, da Daimler AG, Daimler Financial Services AG, Deutsche Telekom AG e Toll Collect GmbH.

3)

Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV sopporterà le proprie spese.

4)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Qualcomm/Commissione

(Causa T-48/04) (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dei sistemi di telematica stradale - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune - Impegni - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione)

2009/C 180/74

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (Waarle, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv. G. Berrisch e D. Hull, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Mojzesowicz e A. Whelan, successivamente K. Mojzesowicz e X. Lewis, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.-D. Quassowski e S. Flockermann, successivamente M. Lumma, agente, assistito dagli avv. U. Karpenstein e A. Rosenfeld); Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania); Daimler AG, già DaimlerChrysler AG (Stoccarda, Germania) Daimler Financial Services AG, già DaimlerChrysler Services AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: J. Schütze e A. von Graevenitz, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (GU L 300, pag. 62)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

4)

La Deutsche Telekom AG, la Daimler AG e la Daimler Financial Services AG sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-222/04) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 86, n. 2, CE»)

2009/C 180/75

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, successivamente R. Adam e I. Bruni, assistiti da M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002 (già causa C-290/02).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/42


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Polonia/Commissione

(Causa T-257/04) (1)

(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottarsi a causa dell’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Modifica di una disposizione di un regolamento - Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa - Ricevibilità parziale - Proporzionalità - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Motivazione»)

2009/C 180/76

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente J. Pietras, successivamente E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski, M. Dowgielewicz e B. Majczyna, agenti, assistiti dall’avv. M. Szpunar)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Stobiecka-Kuik, L. Visaggio e T. van Rijn, successivamente M. van Rijn, H. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento dell’art. 3 e dell’art. 4, n. 3 e n. 5, ottavo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (GU L 39, pag. 13), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004, n. 735 (GU L 114, pag. 13).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/42


Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consiglio

(Causa T-498/04) (1)

(Dumping - Importazioni di glifosato originario della Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96)

2009/C 180/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, Cina) (rappresenanti: inizialmente D. Horovitz, avvocato e B. Hartnett, barrister, successivamente D. Horovitz)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall’avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del ricorrente Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace) (rappresentanti: J. Flynn, QC, e D. Scannell, barrister)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 303, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

2)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd e dall’Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace).

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Spagna/Commissione

(Causa T-369/05) (1)

(FEAOG - Sezione «Garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione nel settore vitivinicolo - Aiuti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele - Nozione di perdite di entrate conseguenti all’esecuzione del piano - Art. 13, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 - Nozione di interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999)

2009/C 180/78

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), nella parte in cui essa esclude talune spese effettuate dal Regno di Spagna nel settore vitivinicolo e del miele

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — ArchiMEDES/Commissione

(Cause riunite T-396/05 e T-397/05) (1)

(«Clausola compromissoria - Contratto relativo ad un progetto di rinnovo di un complesso immobiliare urbano - Rimborso di una parte delle somme avanzate - Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento del saldo - Domanda riconvenzionale della Commissione - Ricorso di annullamento - Decisione di recupero - Nota di debito - Atti di natura contrattuale - Irricevibilità - Compensazione dei crediti»)

2009/C 180/79

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (Ganges, Francia) (rappresentanti: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, e P. Reyniers, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Kańska e E. Manhaeve, agenti, successivamente E. Manhaeve, agente)

Oggetto

Nella causa T-396/05, domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, da una parte, avverso la decisione della Commissione di recupero degli avanzi versati nell’ambito del contratto che la lega alla ricorrente e, dall’altra, avverso la decisione della Commissione di opporre alla ricorrente una compensazione dei crediti;

nella causa T-397/05, azione di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Commissione al pagamento del saldo della sovvenzione prevista dallo stesso contratto.

Dispositivo

1)

Nella causa T-396/05, il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui esso è diretto avverso la nota di debito n. 3240705638 e la decisione di recupero contenuta nella lettera della Commissione delle Comunità europee del 30 agosto 2005.

2)

Nella causa T-396/05, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera del 5 ottobre 2005, che opponeva all’Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) una compensazione dei loro crediti reciproci.

3)

Nella causa T-397/05, il ricorso è respinto.

4)

Nella causa T-397/05, l’ArchiMEDES è condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 148 256,86, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale fissato dal diritto francese e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa eccedere il 5,5% annuo.

5)

Nella causa T-396/05, l’ArchiMEDES è condannata a sopportare, oltre le proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento d’urgenza nella causa T-396/05 R.

6)

Nella causa T-397/05, l’ArchiMEDES è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento d’urgenza nella causa T-397/05 R.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/44


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Vivartia/UAMI — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ)

(Causa T-204/06) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo milko ΔΕΛΤΑ - Marchio comunitario figurativo anteriore MILKA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/80

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis, già Delta Protypos Viomichania Galaktos AE (Tavros, Grecia) (rappresentanti: avv.ti P.-P. Kanellopoulos e V. Kanellopoulos)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kraft Foods Schweiz Holding AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti T. de Haan e P. Péters)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 giugno 2006 (procedimento R 540/2005-2), relativa al procedimento di opposizione tra Kraft Foods Schweiz Holding AG e Delta Protypos Viomichania Galaktos AE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis è condannata alle spese.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/44


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Grecia/Commissione

(Causa T-33/07) (1)

(«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Olio d’oliva, cotone, uve secche e agrumi - Inosservanza dei termini di pagamento - Termine di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio di proporzionalità - Principio del ne bis in idem - Trasposizione delle constatazioni d’inadempienza»)

2009/C 180/81

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e G. Kanellopoulos, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti dall’avv. N. Korogiannakis)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte che riguarda alcune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche, degli agrumi e del controllo finanziario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/45


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2009 — Portogallo/Commissione

(Causa T-50/07) (1)

(«FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Seminativi - Grano duro - Termine di 24 mesi - Prima comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 - Controlli in loco - Telerilevamento - Efficacia dei controlli - Risultati delle verifiche - Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare - Sussistenza di un danno pecuniario per il FEAOG»)

2009/C 180/82

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, P. Barros da Costa, agenti, assistiti dall’avv. M. Figueiredo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica portoghese nel settore dei seminativi (grano duro)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude per la Repubblica portoghese talune spese effettuate nel settore dei seminativi (grano duro) nel corso della campagna 2003.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/45


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Last Minute Network/UAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

(Cause riunite T-114/07 e T-115/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR - Marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM - Impedimento relativo alla registrazione - Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore - Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/83

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Last Minute Network Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Brownlow, solicitor, e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Last Minute Tour SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti D. Caneva e G. Locurto)

Oggetto

Due ricorsi proposti contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimenti R 256/2006 2 e R 291/2006 2), relative a procedimenti di nullità tra la Last Minute Network Ltd e la Last Minute Tour SpA

Dispositivo

1)

Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimenti R 256/2006 2 e R 291/2006 2) sono annullate.

2)

Non vi è luogo a statuire sul secondo capo della domanda della Last Minute Network Ltd.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Last Minute Network.

4)

La Last Minute Tour SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/46


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 giugno 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH/UAMI — Dagmar Causley (LiBRO)

(Causa T-418/07) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LiBRO - Marchio comunitario figurativo anteriore LIBERO - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diniego parziale di registrazione - Domanda di annullamento proposta dall’interveniente - Art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale - Firma della memoria in cui viene esposta la motivazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso)

2009/C 180/84

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Austria) (rappresentante: avv. G. Prantl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Germania) (rappresentante: avv. W. Günther)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimento R 1454/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra Dagmar Causley e la LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda di Dagmar Causley è respinta.

3)

La LIBRO Handelsgesellschaft mbH è condannata alle spese, ad eccezione di quelle sostenute da Dagmar Causley.

4)

Dagmar Causley cargará con sus propias costas.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/46


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2009 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP)

(Causa T-450/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di nullità - Marchio comunitario figurativo Pickwick COLOUR GROUP - Marchi nazionali anteriori PicK OuiC e PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA - Istanza di prova dell’uso - Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/85

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harwin International LLC (Albany, New York, Stati Uniti) (rappresentante: D. Przedborski, avocat)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Cuadrado, SA (Paterna, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 settembre 2007 (procedimento R 1245/2006-2), relativa ad una procedura di nullità tra la Cuadrado, SA e la Harwin International LLC

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 settembre 2007 (procedimento R 1245/2006-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Harwin International LLC.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/47


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2009 — Korsch/UAMI (PharmaResearch)

(Causa T-464/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PharmaResearch - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato art.7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di registrazione»)

2009/C 180/86

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Korsch (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. J. Grzam)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 ottobre 2007 (procedimento R 924/2007-4) riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo PharmaResearch

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Korsch AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/47


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Bastos Viegas/UAMI — Fabre médicament (OPDREX)

(Causa T-33/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo OPDREX - Marchio nazionale denominativo anteriore OPTREX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/87

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bastos Viegas, SA (Penafiel, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal e P. López Ronda)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Pierre Fabre médicament (Boulogne Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Grau Mora, A. Angulo Lafora e M. Ferrándiz Avendaño)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 14 novembre 2007 (procedimento R 1238/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pierre Fabre Médicament SA e la Bastos Viegas, SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bastos Viegas, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/48


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Hedgefund Intelligence/UAMI — Hedge Invest (InvestHedge)

(Causa T-67/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo InvestHedge - Marchio comunitario figurativo anteriore HEDGE INVEST - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/88

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hedgefund Intelligence Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Reed, barrister, e G. Crofton Martin, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Hedge Invest SpA (Milano, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 novembre 2007 (procedimento R 148/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Hedge Invest SpA e Hedgefund Intelligence Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hedgefund Intelligence Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/48


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Baldesberger/UAMI (Forma di una pinzetta)

(Causa T-78/08) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una pinzetta - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/89

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fides B. Baldesberger (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Kicia, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 dicembre 2007 (procedimento R 1405/2007-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una pinzetta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Fides B. Baldesberger è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/48


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ERNI Electronics/UAMI (MaxiBridge)

(Causa T-132/08) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo MaxiBridge - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo della funzione dei prodotti designati nella domanda di marchio - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/90

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERNI Electronics (Adelberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Breitenbach e W. Schaller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 1530/2006-4), relativa alla registrazione del segno denominativo MaxiBridge come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ERNI Electronics GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/49


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Guedes — Indústria e Comércio/UAMI — Espai Rural de Gallecs (Gallecs)

(Causa T-151/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Gallecs - Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza del rischio di confusione - Mancanza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 180/91

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. B. Braga. da Cruz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (Gallecs, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2008 (procedimento R 986/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA e Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/49


Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 giugno 2009 — Commissione/Traore

(Causa T-572/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Avviso di posto vacante - Nomina a un posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania - Determinazione del livello del posto da coprire - Principio di separazione del grado e della funzione»)

2009/C 180/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e K. Zejdovà, agenti); Consiglio dell’Unione europea (raprresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti); Corte dei Conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy e J.M.Steiner, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 novembre 2008, Traore/Commissione (causa F-90/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), in cui si chiede l’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 novembre 2008 nella causa F-90/07, Traore/Commissione, è annullata nella parte in cui annulla la decisione del direttore delle risorse dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid della Commissione 12 dicembre 2006, recante rigetto della candidatura del sig. Amadou Traore al posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania e la decisione di nomina del sig. S. a tale posto.

2)

Il ricorso presentato dal sig. Traore dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-90/07 è respinto.

3)

Il sig. Traore e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese relative sia al primo grado di giudizio sia all’impugnazione.

4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Corte dei Conti delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/50


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2009 — Meyer-Falk/Commissione

(Causa T-251/06) (1)

(«Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla riforma della giustizia in Bulgaria - Diniego di accesso - Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della lite in corso di causa - Non luogo a statuire»)

2009/C 180/93

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Germania) (rappresentante: S. Crosby, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione 6 novembre 2006 con la quale la Commissione ha negato al ricorrente l'accesso a due documenti relativi alla lotta alla criminalità organizzata e alla riforma della giustizia in Bulgaria.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 236 del 13.9.2008.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/50


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2009 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)

(Causa T-4/09) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)

2009/C 180/94

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: UniCredit SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Francoforte, Germania) (rappresentante: J. Zindel, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 novembre 2008 (procedimento R 1449/2006-2) relativa a un procedimento d'opposizione tra l’UniCredit SpA e l'Union Investment Privatfonds GmbH.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/51


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 aprile 2009 — United Phosphorus/Commissione

(Causa T-95/09 R)

(Provvedimento provvisorio - Direttiva 91/414/CEE - Decisione riguardante la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi)

2009/C 180/95

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e N. Rasmussen, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da un lato, domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale e, dall’altro, domanda di provvedimenti provvisori

Dispositivo

1)

È sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza, fino al 7 maggio 2010 — e comunque fino al giorno della pronuncia della decisione nella causa principale.

2)

Detta sospensione è subordinata alla condizione secondo cui la United Phosphorus Ltd e la Commissione, entro il 15 marzo 2010, presenteranno osservazioni presso la cancelleria del Tribunale sullo sviluppo della procedura accelerata avviata, riguardo al napropamide, in base all’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione delladirettiva 91/414 del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non compresenell'allegato I.

3)

Si ordina alla Commissione di adottare, su richiesta eventuale della UnitedPhosphorus, i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della presente ordinanza nei confronti degli Stati membri che, prima del 7 maggio 2009, avrebbero già annullato, revocato o rifiutato autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti il napropamide, in applicazione dell’art. 2 della decisione 2008/902.

4)

Le spese sono riservate.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/51


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 giugno 2009 — Dover/Parlamento

(Causa T-149/09 R)

(Procedimento sommario - Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Irricevibilità - Assenza dell’urgenza)

2009/C 180/96

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vaughan, QC, M. Lester, barrister, e M. French, solicitor)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 29 gennaio 2009, D (2009) 4639, relativa al recupero delle indennità che sarebbero state versate indebitamente al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare, della nota di debito fondata su tale decisione e di qualsiasi decisione adottata per compensare l’importo reclamato con il pagamento di altre indennità parlamentari dovute al ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/52


Ricorso proposto il 4 maggio 2009 — Budapesti Erőmű/Commissione

(Causa T-182/09)

2009/C 180/97

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budapesti Erőmű Rt. (Budapest, Repubblica di Ungheria) (rappresentanti: M. Powell, solicitor; avv.ti C. Arhold, K. Struckmann e A. Hegyi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 4 giugno 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C-41/05, nella parte relativa agli accordi di acquisto di elettricità a lungo termine conclusi dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese di causa;

adottare ogni ulteriore provvedimento che dovesse risultare necessario.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., che dichiara incompatibile con il mercato comunitario l’aiuto erogato dalle autorità ungheresi a taluni produttori di elettricità sotto forma di accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine (in prosieguo: «PPA») conclusi tra l’operatore di trasmissione Magyar Villamos Müvek Rt. (in prosieguo: «MVM»), posseduto dallo Stato ungherese, e tali produttori ad una data anteriore all'adesione della Repubblica d'Ungheria all’Unione Europea [aiuto di Stato C-41/05 (ex NN 49/05) — «costi non recuperabili» ungheresi]. La ricorrente è identificata nella decisione controversa quale beneficiaria dell'aiuto di Stato dedotto e la decisione condanna l'Ungheria a recuperare l’aiuto, inclusi gli interessi, dalla ricorrente.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il periodo di valutazione pertinente fosse il momento di adesione dell’Ungheria all’UE. La Commissione avrebbe invece dovuto accertare se i PPA del ricorrente contenessero un aiuto di Stato alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti all’epoca in cui erano stati conclusi. La ricorrente afferma poi che la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE ed è incorsa in un errore manifesto di valutazione, reputando che i PPA conferiscano un vantaggio economico. La ricorrente sostiene ancora che la Commissione ha fatto errata applicazione del Trattato di adesione dell’Ungheria e dell’art. 1, lett. b), sub v), del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (1) (in prosieguo «il regolamento sulla procedura»).

Inoltre la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non sussisteva alcuna distorsione della concorrenza e che l’allegato IV al Trattato di adesione non elenca in maniera esaustiva le misure di aiuto che possono essere considerate aiuti esistenti, ma stabilisce solamente un’eccezione al principio secondo il quale tutte le misure precedenti all’adesione sono di per sé aiuti esistenti. Ed ancora, la ricorrente deduce che sono stati violati l’art. 87, n. 3, CE, con riferimento alla possibile esenzione come aiuto di Stato per la cogenerazione, gli artt. 86, n. 2, e 88, nn. 1 e 3, CE nonché l’art. 14 del regolamento sulla procedura, con riguardo al recupero di aiuti individuali esistenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non era competente a giudicare i PPA in questione, essendo questi stati conclusi prima dell’adesione dell’Ungheria all’UE.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato forme sostanziali quali il diritto al contraddittorio e l’obbligo di condurre un’indagine diligente ed imparziale. Inoltre, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato forme sostanziali effettuando una valutazione globale dei PPA senza esaminare singolarmente i termini essenziali di ogni PPA. Secondo la ricorrente, per poter stabilire se i PPA contengano aiuti di Stato, la Commissione deve valutare se essi conferiscano un vantaggio economico ai produttori e, a tal fine, è assolutamente indispensabile un esame individuale di ogni PPA. La ricorrente osserva poi che l’approccio utilizzato dalla Commissione non consentiva di valutare correttamente se molte delle misure individuali costituissero aiuti di Stato. Se i PPA avessero potuto essere considerati regimi di aiuto esistenti, la Commissione avrebbe dovuto seguire il procedimento sulle misure opportune previsto dall’art. 88, n. 1, CE e dall’art. 18 del regolamento di procedura.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione sancito all’art. 253 CE.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha fatto un uso non corretto dei suoi poteri in materia di aiuti di Stato, poiché ha adottato una decisione negativa nell’ambito del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, richiedendo la cessazione dei PPA, senza nemmeno determinare il loro vantaggio economico.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/53


Ricorso proposto il 12 maggio 2009 — Galileo International Technology/UAMI — Residencias Universitarias (GALILEO)

(Causa T-188/09)

2009/C 180/98

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: M. Blair e K. Gilbert, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Residencias Universitarias, SA (Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 febbraio 2009, procedimento R 471/2005-4; e

condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le rispettive spese e quelle sostenute dalla ricorrente

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GALILEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazioni spagnole dei marchi figurativi «GALILEO GALILEI», per servizi delle classi 39, 41 e 42, rispettivamente

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’appello

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 207/2009], poiché la commissione di ricorso è incorsa in un errore di procedura in base all’art. 63, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 65, n. 2, del regolamento del Consiglio 207/2009), non avendo rinviato il procedimento alla divisione di opposizione; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non ha effettuato una valutazione corretta del rischio di confusione ed ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse affatto confutato gli argomenti addotti dalla divisione di opposizione sul punto; la commissione di ricorso ha errato nell’accertamento della somiglianza e del rischio di confusione dei marchi in questione e non ha fornito motivazioni adeguate a sostegno delle proprie conclusioni.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/53


Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — HIT/Commissione

(Causa T-191/09)

2009/C 180/99

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: HIT Trading BV (Barneveld, Paesi Bassi) e Berkman Forwarding BV (Barendrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. Jansen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

La HIT Trading chiede che il Tribunale di primo grado voglia annullare la decisione della Commissione europea 12 febbraio 2009, procedimento REC 08/01. Inoltre la HIT Trading chiede che il Tribunale di primo grado voglia dichiarare che si rinuncia ad un recupero a posteriori dei dazi doganali e dei dazi antidumping poiché il relativo sgravio è giustificato.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il recupero a posteriori dei dazi doganali e dei dazi antidumping fosse giustificato e ha anche erroneamente ritenuto che non sussistesse una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

In proposito le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

la Commissione asserisce che rispetto all’origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all’origine non preferenziale, non sarebbe un errore ai dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.

La Commissione sostiene erroneamente che le ricorrenti non siano state diligenti per quanto concerne le dichiarazioni presentate dopo il 10 settembre 2004.

Nella sua verifica della questione se si possa effettivamente rinunciare al recupero o se sussista una situazione particolare, la Commissione a torto ignora gli obblighi che le incombono.

La Commissione afferma che riguardo all’origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all’origine non preferenziale, non dia origine ad una situazione particolare ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.

Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia in realtà ben ponderato l’interesse della Comunità all’osservanza delle disposizioni doganali e l’interesse dell’importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l’ordinario rischio commerciale.

Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia esaminato gli elementi fattuali rilevanti nel loro insieme per decidere in conclusione se le circostanze del caso di specie concretassero l’esistenza di una situazione particolare.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/54


Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)

(Causa T-195/09)

2009/C 180/100

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti J. Gulliksson e J. Olsson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Uffico per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2009, (procedimento R 577/2008-2); e

Condannare il convenuto alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “KATOZ” per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio figurativo “KATTUS” per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 33.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e parziale rifiuto della richiesta di registrazione del marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/54


Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione

(Causa T-197/09)

2009/C 180/101

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l’irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.

La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:

in ragione di un’errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l’art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 (2), rispettivamente l’art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004 (3), in quanto ha proceduto troppo tardi alla revisione; ha scelto per essa una regione non tipica per la quale sono stati controllati campi manifestamente piccoli; in occasione della revisione stessa, non ha tenuto conto dello standard internazionale 530 nonché ha infondatamente censurato l’impiego della ruota di misurazione da parte della ricorrente;

ha violato il principio del divieto della disparità di trattamento tra Stati membri poiché ha condotto la revisione del controllo nazionale negli altri Stati membri su una base più ampia e quindi con un campione più rappresentativo;

ha applicato una decisione, e cioè la correzione finanziaria del 5 %, che a causa del rischio limitato per il Fondo, in considerazione delle risorse assegnate, è manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità ed all’ampiezza della violazione constatata;

ha agito in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza poiché i suoi servizi non hanno contestato la regolarità delle indicazioni che prevedevano l’impiego della ruota di misurazione e, sino all’autunno 2005, non hanno attirato l’attenzione della ricorrente sulla problematica.


(1)  GU L 75 del 21 marzo 2009, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE)della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12 dicembre 2001, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 18 del 30 aprile 2004, pag. 18).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/55


Ricorso proposto il 22 maggio 2009 — Rügen Fisch/UAMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

(Causa T-201/09)

2009/C 180/102

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rügen Fisch AG (Sassnitz, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geiz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwaaner Fischwaren GmbH (Schwaandorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 marzo 2009 nel procedimento R 230/2007-4;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «SCOMBER MIX» per prodotti e servizi delle classi 29 e 35 (marchio comunitario n. 3 227 031).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Schwaaner Fischwaren GmbH.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario in esame.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009] (1) giacché il marchio comunitario «SCOMBER MIX» non sarebbe puramente descrittivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/55


Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Deichmann-Schuhe/UAMI (Raffigurazione di una banda ad angolo con linee tratteggiate)

(Causa T-202/09)

2009/C 180/103

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. C. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 aprile 2009 (R 224/2007-4) e

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo con linee tratteggiate, per prodotti delle classi 10 e 25 (registrazione internazionale, in cui è indicata la Comunità europea, n. W 00881226)

Decisione dell'esaminatore: diniego di tutela

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], a causa dell’esclusione del carattere distintivo


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/56


Ricorso proposto il 27 maggio 2009 — Alder Capital/UAMI — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

(Causa T-290/09)

2009/C 180/104

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alder Capital Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Halder Holdings BV (L’Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 febbraio 2009 nel procedimento R 486/2008-2;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, qualora la Halder Holdings partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo “ALDER CAPITAL” per servizi della classe 36

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchi denominativi “Halder” e “Halder Investments” registrati nel Benelux per servizi delle classi 35 e 36; registrazione internazionale del marchio denominativo “Halder” per servizi delle classi 35 e 36; denominazioni commerciali e sociali non registrate “Halder”, “Halder Holdings”, “Halder Investments” e “Halder Interest” utilizzati nella normale prassi commerciale

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario interessato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

1)

violazione degli artt. 57 e 58 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti rispettivamente artt. 58 e 59 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) nonché dell'art. 8, n. 3, del regolamento della Commissione n. 216/96 (1), in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente accolto la domanda della controinteressata dinanzi ad essa di riesaminare la questione dell'uso effettivo;

2)

violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] e dell'art. 55, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in combinato disposto con gli artt. 42, n. 1, e 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, (divenuti rispettivamente artt. 41, n. 1, e 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la commissione di ricorso non avrebbe pienamente respinto la domanda di annullamento presentata dalla controinteressata dinanzi ad essa, nella misura in cui essa riposava su diritti anteriori trasferiti a un terzo;

3)

violazione dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto artt. 57, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in combinato disposto con l’art. 15 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 15 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), e dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 89/104/CEE (2) nonché della regola 40, n. 6, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (3), in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che la controinteressata dinanzi ad essa ha provato l’uso effettivo ovunque di tutti i marchi anteriori;

4)

in subordine, violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per la mancanza di rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).

(2)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/57


Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Yorma's/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S y)

(Causa T-213/09)

2009/C 180/105

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yorma's AG (Deggendorf, Germania) (rappresentante: avv. A.Weiß)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 20 febbraio 2009, procedimento R 1879/2007-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «YORMA'S» di colore blu e giallo per servizi delle classi 35 e 42 (domanda n. 2 048 205).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «NORMA» (marchio comunitario n. 213 769) per prodotti delle classi 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 nonché la denominazione sociale «NORMA» e il segno figurativo «NORMA» usati in Germania nella normale prassi commerciale.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e n. 4 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett.b) e n. 4 del regolamento (CE) n. 207/2009] (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/57


Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UAMI — El Corte Inglés (COR)

(Causa T-214/09)

2009/C 180/106

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Germania) (rappresentante: Y-G. von Amsberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 4 marzo 2009 (procedimento R 376/2008-2)

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente l'estensione della tutela: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «COR» per prodotti delle classi 20 e 27 (registrazione internazionale n. 839 721).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: El Corte Inglés, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «CADENACOR» (marchio comunitario n. 2 362 598) per prodotti della classe 20.

Decisione della divisione di opposizione: diniego di tutela.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) e n. 4 del regolamento (CE) n. 207/2009] (1) in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/58


Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — Freistaat Sachsen/Commissione

(Causa T-215/09)

2009/C 180/107

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Freistaat Sachsen (rappresentanti: U. Soltész e P. Melcher, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare, ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, la decisione della Commissione 24 marzo 2009, C(2009) 2010 def., (NN 4/2009, ex N 361/2008 — Germania, Flughafen Dresden) nella parte in cui la Commissione dichiara che il conferimento di capitale concesso dalla Germania per la ricostruzione e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 24 marzo 2009, C(2009) 2010 def., (NN 4/2009, ex N 361/2008) — Germania, Flughafen Dresden, con la quale la Commissione ha autorizzato, in quanto misura compatibile con il mercato comune, il conferimento di capitale proprio concesso dalla Germania per la ricostruzione e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il ricorrente chiede che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha ritenuto la misura impugnata un aiuto di Stato.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione, applicando il diritto in materia di aiuti di Stato anche alla misura controversa, ha violato la ripartizione delle competenze del Trattato CE e il principio di attribuzione di cui all'art. 5, n. 1, CE. Il finanziamento statale della costruzione di infrastrutture accessibili a tutti i potenziali utenti a condizioni obiettive e non discriminatorie, trattandosi di misura generale di politica economica, non rientra generalmente nell'ambito di applicazione del diritto in materia di aiuti di Stato.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta che la Flughafen Dresden GmbH, per aver provveduto alla sostituzione mediante ricostruzione della pista di decollo e di atterraggio, sia da considerarsi quale impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Inoltre, si sostiene che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che nel caso della Flughafen Dresden GmbH si tratta di una società statale costituita ad hoc (single purpose vehicle), organizzata in forma privatistica, e che, pertanto, non viene considerata come destinataria di un aiuto pubblico qualora riceva dallo Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

Con il quarto motivo il ricorrente fa valere che gli orientamenti del 2005 (1) applicati violerebbero il diritto comunitario primario in quanto essi sono errati nel merito e incongruenti in ragione del fatto che i gestori di aeroporti regionali non hanno qualità di imprenditori. Essi dovrebbero integrare e non sostituire gli orientamenti del 1994 (2). Gli orientamenti del 2005 ricondurrebbero anche la costruzione di aeroporti nella sfera di applicazione del diritto in materia di aiuti di Stato. Con riferimento a tale attività, i precedenti orientamenti del 1994 escluderebbero espressamente l'applicazione del diritto in materia di aiuti di Stato.

In subordine, con il quinto motivo, il ricorrente adduce che la misura impugnata soddisfa tutte le condizioni fissate dalla sentenza Altmark Trans (3) e, anche per questa ragione, non costituisce, in definitiva, un aiuto.


(1)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione — Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 7.

(3)  Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, (Racc. I-7747, punto 88 e segg.)


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/58


Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Dresden/Commissione

(Causa T-217/09)

2009/C 180/108

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mitteldeutsche Flughafen AG (Lipsia, Germania) e Flughafen Dresden GmbH (Dresda, Germania) (rappresentanti: M. Núñez-Müller e M. le Bell, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare, ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 24 marzo 2009 [C(2009) 2010 def.], nella parte in cui la Commissione ha ritenuto aiuto di Stato il finanziamento per il risanamento e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 24 marzo 2009, C(2009) 2010 def., (NN 4/2009, ex N 361/2008) — Germania, Flughafen Dresden, con la quale la Commissione ha autorizzato in quanto compatibile con il mercato comune il conferimento di capitale proprio concesso dalla Germania per la ristrutturazione e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE. Esse chiedono che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha ritenuto la misura impugnata un aiuto di Stato.

A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che la Commissione ha violato la ripartizione delle competenze e il principio di attribuzione di cui all'art. 5, CE in quanto, secondo la ripartizione delle competenze delle Comunità europee, essa non sarebbe competente per il riesame della misura controversa. La pianificazione territoriale e la responsabilità per le infrastrutture in materia di capacità aeroportuali rientrerebbero nella competenza originaria degli Stati membri.

Con il secondo motivo le ricorrenti adducono la violazione dell'art. 87 CE. Esse affermano che, negli orientamenti del 1994 (1), la Commissione ha esplicitamente escluso l'applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato alle misure che interessano le infrastrutture aeroportuali. Tali orientamenti sarebbero ancora applicabili in quanto non sono né in contrasto con l'interpretazione del diritto primario come interpretato dai giudici comunitari, né sono state effettivamente abrogati dalla Commissione. In particolare, gli orientamenti del 1994 non sarebbero stati abrogati dagli orientamenti del 2005 (2). In subordine, le ricorrenti sostengono che gli orientamenti del 2005 non sono applicabili.

Inoltre, la Flughafen Dresden GmbH con riferimento alla misura impugnata non sarebbe da considerarsi quale impresa ai sensi dell'art. 87 CE, bensì quale pubblica autorità. Perdippiù, mancherebbe un'agevolazione in materia di aiuti di Stato, poiché il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato, applicato dalla Commissione, non potrebbe trovare applicazione per gli allestimenti di infrastrutture aeroportuali.

Con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere che la decisione è da annullare, per quanto richiesto nella domanda, avendo la Commissione violato i requisiti procedurali essenziali, i principi di irretroattività e del legittimo affidamento ed essendo la decisione contraddittoria.


(1)  Comunicazione della Commissione — Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 5.

(2)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/59


Ricorso presentato il 28 maggio 2009 — Italia/Commissione e EPSO

(Causa T-218/09)

2009/C 180/109

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/91/09 — Assistenti (AST 3) nel settore “Offset”

Annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/92/09 — Assistenti (AST 3) nel settore “Prestampa”

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha impugnato i bandi di concorso sopraccitati, nella misura in cui alcune delle prove che vi sono previste devono svolgersi necessariamente in tedesco, inglese o francese.

A sostegno dell’impugnativa la Repubblica italiana fa valere i seguenti motivi:

la violazione dell’art. 290 CE che attribuisce al Consiglio all’unanimità, la competenza esclusiva a deliberare in materia di regime linguistico degli atti comunitari. Viene precisato a questo riguardo che nel caso qui in esame EPSO si è in pratica sostituito al Consiglio nel dettare il regime linguistico dei due concorsi, imponendo che come seconda lingua e come lingua di svolgimento dei test di ammissione, di due prove scritte su tre e delle prove orali i candidati debbano sceglierne una necessariamente tra l’inglese, il francese, il tedesco, con esclusione di tutte le altre lingue degli Stati membri.

la violazione degli artt. 12 CE, 22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, 1 e 6 reg. 1/58 (1) e 28 statuto dei funzionari. Si sostiene su questo punto che tutte le lingue nazionali degli Stati membri hanno il rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro dell’Unione. Pertanto un bando di concorso non può arbitrariamente limitare a sole tre lingue quelle che i candidati possono scegliere come seconda lingua e in cui si volgeranno le comunicazioni e le prove del concorso. Tra l’altro, l’art. 28 dello statuto dei funzionari obbliga questi ultimi a conoscere una seconda lingua comunitaria oltre alla propria lingua nazionale senza attribuire valore privilegiato all’inglese, francese o tedesco.

Infine il ricorrente fa valere anche la violazione dell’art. 253 CE, nonché dell’esigenza dell’affidamento giuridico.


(1)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 34 1959, pag. 650)


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/60


Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

(Causa T-220/09)

2009/C 180/110

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, n. R 515/2008-4, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO» per prodotti e servizi delle classi 3 e 5 (domanda di registrazione n. 3 292 638)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «URGO» per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 989 863)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], poiché non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/60


Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

(Causa T-221/09)

2009/C 180/111

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, n. R 520/2008-4, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO Group» per prodotti e servizi delle classi 3 e 5 (domanda n. 3 292 638)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «URGO» per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 989 863)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], poiché non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/61


Ricorso proposto il 1o giugno 2009 — INEOS Healthcare/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-222/09)

2009/C 180/112

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: INEOS Healthcare Ltd (Warrington, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2009, procedimento R 1897/2007-2; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALPHAREN», per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione ungherese del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lituana del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lettone del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha considerato la circostanza che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non ha fornito prove della somiglianza fra i rispettivi beni; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio 207/2009 e del diritto al contraddittorio, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente fondato parti essenziali della propria decisione su prove in merito alle quali non è stata offerta alla ricorrente la possibilità di presentare le proprie deduzioni; violazione dell’art. 76 del regolamento del Consiglio 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in una procedura concernente impedimenti relativi alla registrazione, non si è limitata ad un esame degli argomenti addotti e delle richieste presentate dalle parti; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato nell’identificazione del pubblico pertinente e in generale nella valutazione del rischio di confusione.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/61


Ricorso proposto l’8 giugno 2009 — CLARO/UAMI-Telefónica

(Causa T-225/09)

2009/C 180/113

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: CLARO, SA (rappresentanti: E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Telefónica, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

L’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio 26 febbraio 2009, adottata nel procedimento R 1079/2008-2, con rinvio del procedimento alla medesima Sezione affinché si pronunci sul medesimo, con espressa condanna alle spese dell’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BCP S/A, ente attualmente operante sotto la denominazione CLARO, S.A., ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio tridimensionale contenente l’elemento verbale “CLARO” (domanda n. 5 229 241), per prodotti e servizi delle classi 9 e 38.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Telefónica S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario denominativo anteriore “CLARO” (n. 2 017 341), per, tra l’altro, prodotti e servizi delle classi 9 e 38.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile poiché la ricorrente non ha depositato una memoria contenente i motivi del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione impugnata è in contrasto, secondo la ricorrente, con il principio di continuità funzionale tra la divisione d’opposizione e la commissione di ricorso. A suo avviso era evidente che il suo ricorso fosse diretto avverso l’intera decisione impugnata a motivo dell’interpretazione erronea fornita dalla divisione d’opposizione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/62


Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

(Causa T-228/09)

2009/C 180/114

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Lexington, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Textiles CMG, SA (Onteniente, Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, procedimento R 886/2008-4; e

condannare il convenuto alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dalla ricorrente, e, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso partecipi al procedimento, condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «U.S. POLO ASSN.», per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione spagnola del marchio denominativo «POLO-POLO», per prodotti della classe 24; la registrazione comunitaria del marchio denominativo «POLO-POLO», per prodotti delle classi 24, 25 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio 207/2009), in quanto la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che sussista un rischio di confusione tra i marchi in questione.


Tribunale della funzione pubblica

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/63


Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Roumimper/Europol

(Causa F-41/09)

2009/C 180/115

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Jacques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. de Casparis e D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008 con cui si informa il ricorrente dell'impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con cui si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 12 giugno 2008 con cui il convenuto informa il ricorrente dell'impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché la decisione in merito al reclamo adottata il 7 gennaio 2009, nella quale si considerano infondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008;

condannare l'Europol alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/63


Ricorso proposto il 9 aprile 2009 — Esneau-Kappé/Europol

(Causa F-42/09)

2009/C 180/116

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Anne Esneau-Kappé (L’Aja, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. de Casparis e D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008 con cui si informa la ricorrente dell'impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con cui si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 12 giugno 2008 con cui il convenuto informa la ricorrente dell'impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché la decisione in merito al reclamo adottata il 7 gennaio 2009, nella quale si considerano infondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008;

condannare l'Europol alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/63


Ricorso proposto il 15 aprile 2009 — van Heuckelom/Europol

(Causa F-43/09)

2009/C 180/117

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Carlo van Heuckelom (L’Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Damminghs e D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione 14 luglio 2008 che attribuisce al ricorrente un solo scatto di inquadramento nel grado nonché della decisione 19 gennaio 2009 con cui si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 19 gennaio 2009 con cui si respinge il reclamo del ricorrente avverso la decisione 14 luglio 2008, e annullare anche quest’ultima decisione con cui si attribuisce al ricorrente un solo scatto a decorrere dal 1o aprile 2008;

condannare l’Europol alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/64


Ricorso proposto il 17 aprile 2009 — Knöll/Europol

(Causa F-44/09)

2009/C 180/118

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (rappresentante: P. de Casparis, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008 con cui si informa la ricorrente dell'impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con cui si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 12 giugno 2008 con cui il convenuto informa la ricorrente dell'impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché la decisione in merito al reclamo adottata il 7 gennaio 2009, nella quale si considerano infondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008;

condannare l'Europol alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/64


Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — J/Commissione

(Causa F-53/09)

2009/C 180/119

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: J (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che respinge la domanda della ricorrente volta a far riconoscere la malattia da cui è affetta quale malattia professionale e della decisione di porre a suo carico gli onorari e le spese del medico da essa designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico della commissione medica

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione che respinge la domanda della ricorrente volta a far riconoscere quale malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, la malattia da cui essa è affetta e che le impedisce di esercitare le proprie funzioni;

annullare la decisione della Commissione di porre a suo carico gli onorari e le spese del medico da essa designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico della commissione medica;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/64


Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Maxwell/Commissione

(Causa F-55/09)

2009/C 180/120

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La richiesta di risarcimento del danno subito dal ricorrente durante l'aspettativa per motivi personali da lui ottenuta per poter esercitare le funzioni di «EU Senior Advisor» presso l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (la «KEDO»), danno derivante dal mancato rimborso delle spese di alloggio e di formazione

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'APN 2 settembre 2008 con cui si respinge la richiesta di risarcimento del ricorrente;

condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente l'importo di EUR 132 900 a titolo di rimborso delle spese di alloggio e di formazione che egli ha dovuto sostenere nell'ambito delle sue funzioni di EU Senior Advisor presso la KEDO;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/65


Ricorso proposto il 2 giugno 2009 — Dionisio Galao/Comitato delle regioni

(Causa F-57/09)

2009/C 180/121

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ana Maria Dionisio Galao (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Comitato delle regioni

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del convenuto che stabilisce le condizioni di assunzione della ricorrente come agente contrattuale ai sensi dell’art. 3 ter del RAA, in quanto limita la durata del contratto a 3 mesi, nonché annullamento di due clausole addizionali al contratto di assunzione della ricorrente come agente temporaneo, che modificano la data di scadenza di detto contratto

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Comitato delle regioni 19 dicembre 2008 che stabilisce le condizioni di assunzione della ricorrente come agente contrattuale ai sensi dell’art. 3 ter del RAA e, più precisamente, in quanto limita la durata del contratto a 3 mesi;

Annullare la decisione del Comitato delle regioni 23 ottobre 2008 in quanto modifica, con la clausola addizionale al contratto n. 9, le condizioni di assunzione della ricorrente come agente temporaneo ai sensi dell’art. 8, lett. b), del RAA e, più precisamente, in quanto rinvia al 31 dicembre 2008 la sua data di scadenza;

Annullare la decisione del Comitato delle regioni 22 settembre 2008 in quanto modifica, con la clausola addizionale al contratto n. 8, le condizioni di assunzione della ricorrente come agente temporaneo ai sensi dell’art. 8, lett. b), del RAA e, più precisamente, in quanto modifica la data di scadenza del contratto rinviandola di due mesi, dal 30 settembre al 31 dicembre 2008.

condannare il Comitato delle Regioni alle spese.


1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/65


Ricorso presentato il 10 giugno 2009 — Pascual García/Commissione

(Causa F-58/09)

2009/C 180/122

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: César Pascual García (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di assumere il ricorrente quale assistente tecnico, a far data dal 10 marzo 2009, con inquadramento AST3/grado 2, nella parte in cui non provvede ad attribuirgli i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García/Commissione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione di assumere il ricorrente quale assistente tecnico, a far data dal 10 marzo 2009, con inquadramento AST3/grado 2, nella parte in cui non provvede ad attribuirgli i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García/Commissione ed in particolare:

a)

nella parte in cui non prevede che l’anzianità di servizio del ricorrente sia calcolata con riferimento alla data 1o aprile 2006, ai fini della progressione nell’inquadramento, ai fini del calcolo dei diritti a pensione e ad ogni altro fine utile;

b)

nella parte in cui nega il diritto del ricorrente all’indennità di dislocazione di cui all’art. 4, comma 1, dell’allegato VII dello statuto;

annullare per quanto necessario la decisione 10 marzo 2009 di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente nella stessa data, mirante ad ottenere i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García/Commissione, compresi gli emolumenti e le indennità varie non pagati, maggiorati degli interessi di mora;

in subordine, condannare la Commissione al risarcimento del danno corrispondente al mancato riconoscimento dell’indennità di dislocazione;

condannare la convenuta alle spese.