ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.141.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
20 giugno 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 141/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 129 del 6.6.2009

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 141/02

Causa C-362/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö/Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia, Regno di Spagna (Impugnazione — Protezione degli habitat naturali — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale adottato con decisione della Commissione — Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche avverso tale decisione)

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2009/C 141/03

Causa C-202/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 — France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Abuso di posizione dominante — Mercato dei servizi d’accesso ad Internet ad alta velocità — Prezzi predatori — Recupero delle perdite — Diritto all’adeguamento)

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2009/C 141/04

Causa C-260/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA [Concorrenza — Intese — Art. 81 CE — Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili — Esenzione — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Art. 12, n. 2 — Regolamento (CEE) n. 2790/1999 — Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) — Durata dell’esclusiva — Fissazione del prezzo di vendita al pubblico]

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2009/C 141/05

Cause riunite C-261/07 e C-299/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgio) — VTB-VAB NV (C-261/07) Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07) (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che vieta le offerte congiunte ai consumatori)

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2009/C 141/06

Causa C-287/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali — Trasposizione scorretta o incompleta — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

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2009/C 141/07

Causa C-292/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Trasposizione scorretta o incompleta — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

5

2009/C 141/08

Causa C-331/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica [Inadempimento di uno Stato — Normativa in materia di mangimi e di alimenti — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Insufficienza del personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari]

5

2009/C 141/09

Cause riunite da C-352/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) – A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C 352/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Sanofi Aventis SpA, Sanofi Aventis SpA (C 353/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C 354/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C 355/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Baxter SpA, Bayer SpA (C 356/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute, Simesa SpA (C 365/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Abbott SpA (C 366/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C 367/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, et SALF SpA (C 400/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano — Art. 4 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

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2009/C 141/10

Causa C-357/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — TNT Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte A, n. 1, lett a) — Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali)

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2009/C 141/11

Causa C-373/07 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 aprile 2009 — Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Protezione dello strato di ozono — Importazione di bromuro di metile nell’Unione europea — Rifiuto di attribuire contingenti di importazione per l’anno 2005 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto)

7

2009/C 141/12

Cause riunite da C-378/07 a 380/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grecia) — K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou (Direttiva 1999/70/CE — Clausole 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Primo o unico contratto — Contratti successivi — Norma equivalente — Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori — Misure di prevenzione degli abusi — Sanzioni — Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico — Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva — Interpretazione conforme)

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2009/C 141/13

Causa C-394/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano) — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company (Convenzione di Bruxelles — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto — Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di origine per inottemperanza a un ordine giudiziale)

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2009/C 141/14

Causa C-406/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposizione dei dividendi di azioni di società — Aliquota dell’imposta sulle società di persone)

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2009/C 141/15

Causa C-415/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Italia) — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI [Aiuti di Stato a favore dell’occupazione — Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Regolamento (CE) n. 2204/2002 — Nozione di creazione di posti di lavoro — Calcolo dell’incremento del numero di posti di lavoro]

10

2009/C 141/16

Causa C-421/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Procedimento penale a carico di Frede Damgaard (Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Nozione di pubblicità — Diffusione di informazioni su un medicinale da parte di un terzo che agisce di propria iniziativa)

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2009/C 141/17

Causa C-425/07 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Concorrenza — Rigetto di una denuncia da parte della Commissione — Importanti disfunzioni del mercato comune — Mancanza di interesse comunitario)

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2009/C 141/18

Causa C-431/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR (Impugnazione — Aiuti di Stato — Art. 88, n. 2, CE — Requisiti per l’avvio del procedimento di indagine formale — Gravi difficoltà — Criteri costitutivi di un aiuto di Stato — Risorse statali — Divieto di discriminazione)

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2009/C 141/19

Causa C-459/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Austria) — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz (Codice doganale comunitario — Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) — Nascita dell’obbligazione doganale — Introduzione irregolare di merci — Sequestro con confisca — Estinzione dell’obbligazione doganale — Momento in cui deve intervenire il sequestro)

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2009/C 141/20

Causa C-460/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 6 — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Spese di costruzione di un edificio destinato da un soggetto passivo all’impresa — Art. 6, n. 2 — Utilizzo di una parte dell’edificio per fini privati — Vantaggio economico rispetto a coloro che non sono soggetti passivi — Parità di trattamento — Aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE — Esclusione del diritto a detrazione)

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2009/C 141/21

Causa C-509/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA (Direttiva 87/102/CEE — Tutela dei consumatori — Credito al consumo — Inadempimento del contratto di vendita)

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2009/C 141/22

Causa C-523/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da A [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di materie civili — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza]

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2009/C 141/23

Causa C-533/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst [Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino — Nozione di prestazione di servizi — Concessione di diritti di proprietà intellettuale]

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2009/C 141/24

Causa C-544/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Repubblica di Polonia) — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Art. 18 CE — Normativa in materia d’imposta sul reddito — Riduzione dell’imposta sul reddito in funzione dei contributi di assicurazione malattia versati nello Stato membro di imposizione — Diniego di una riduzione in funzione dei contributi versati in altri Stati membri)

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2009/C 141/25

Causa C-59/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, in qualità di amministratore giudiziario della Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL) (Direttiva 89/104/CEE — Diritto dei marchi — Esaurimento dei diritti da parte del titolare del marchio — Contratto di licenza — Vendita di prodotti contrassegnati dal marchio in violazione di una clausola del contratto di licenza — Mancato consenso del titolare del marchio — Vendita presso rivenditori di partite in saldo — Lesione alla notorietà del marchio)

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2009/C 141/26

Causa C-74/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nógrád Megyei Bíróság — Repubblica d’Ungheria) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Sesta direttiva IVA — Adesione di un nuovo Stato membro — Imposta relativa all’acquisto sovvenzionato di beni strumentali — Diritto alla detrazione — Esclusioni previste da una normativa nazionale al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esclusioni)

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2009/C 141/27

Causa C-83/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht, Gotha — Germania) — Glückauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt (Armonizzazione delle strutture delle accise — Direttiva 92/83/CEE — Art. 4, n. 2 — Piccola birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria — Criteri dell’indipendenza legale e dell’indipendenza economica — Possibilità di subire un’influenza indiretta)

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2009/C 141/28

Causa C-134/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. [Regolamento (CE) n. 2193/2003 — Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America — Ambito d’applicazione ratione temporis — Art. 4, n. 2 — Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi — Assoggettamento]

17

2009/C 141/29

Causa C-139/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe — Germania) — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku (Visti, asilo, immigrazione — Cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero — Ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito — Assenza di visto)

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2009/C 141/30

Causa C-167/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd/Omnipol Ltd [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 43, n. 1 — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle decisioni — Nozione di parte]

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2009/C 141/31

Causa C-321/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

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2009/C 141/32

Causa C-401/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 11, n. 1, lett. c) — Elaborazione dei piani d’emergenza esterni per le misure da adottare all’esterno degli stabilimenti — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

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2009/C 141/33

Causa C-493/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/56/CE — Fusioni transfrontaliere di società di capitali — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

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2009/C 141/34

Causa C-525/06: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Belgio) — De Nationale Loterij NV/Customer Service Agency BVBA (Impugnazione di una sentenza recante domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice d’appello che risolve esso stesso la causa principale — Non luogo a rispondere)

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2009/C 141/35

Causa C-374/07 P: Ordinanza della Corte 20 gennaio 2009 — Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale della Commissione — Danno certo e reale — Snaturamento degli elementi fattuali e degli elementi probatori — Onere della prova)

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2009/C 141/36

Causa C-38/08 P: Ordinanza della Corte 20 gennaio 2009 — Jörn Sack/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzione pubblica — Retribuzione — Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 — Principio della parità di trattamento)

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2009/C 141/37

Causa C-90/08 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 — K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões, Marly Lima Jatobá (Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo CORPO LIVRE — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori LIVRE — Presentazione tardiva della prova dell’uso dei marchi anteriori — Rigetto dell’opposizione)

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2009/C 141/38

Causa C-251/08 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2008 dal Sig. Ammayappan Ayyanarsamy avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1o aprile 2008, causa T-412/07, Ammayappan Ayyanarsamy/Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania

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2009/C 141/39

Causa C-387/08 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2008 dalla VDH Projektentwicklung GmbH e dalla Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee

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2009/C 141/40

Causa C-104/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 19 marzo 2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA

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2009/C 141/41

Causa C-106/09 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

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2009/C 141/42

Causa C-107/09 P: Impugnazione proposta il 20 marzo 2009 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, causa T-211/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione delle Comunità europee

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2009/C 141/43

Causa C-108/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2009 — Ker-Optika Bt./ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

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2009/C 141/44

Causa C-109/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 23 marzo 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

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2009/C 141/45

Causa C-111/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

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2009/C 141/46

Causa C-115/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 27 marzo 2009 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirkregierung Amsberg

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2009/C 141/47

Causa C-117/09 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2009 dalla Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

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2009/C 141/48

Causa C-118/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1o aprile 2009 — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz

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2009/C 141/49

Causa C-119/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1o aprile 2009 — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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2009/C 141/50

Causa C-120/09: Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

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2009/C 141/51

Causa C-121/09: Ricorso presentato il 1o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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2009/C 141/52

Causa C-122/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 2 aprile 2009 — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N.E.Lesbou, Blue Star Ferries/Ypourgos Emborikis Naftilias

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2009/C 141/53

Causa C-125/09: Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

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2009/C 141/54

Causa C-126/09: Ricorso proposto il 3 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

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2009/C 141/55

Causa C-127/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg (Germania) il 6 aprile 2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

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2009/C 141/56

Causa C-136/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 10 aprile 2009 — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/DIVANI AKROPOLIS Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

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2009/C 141/57

Causa C-137/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 aprile 2009 — 1. M.M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht

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2009/C 141/58

Causa C-139/09: Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

33

2009/C 141/59

Causa C-141/09: Ricorso proposto il 21 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

33

2009/C 141/60

Causa C-149/09: Ricorso proposto il 27 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

33

2009/C 141/61

Causa C-132/07: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 12 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) –Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

34

2009/C 141/62

Causa C-112/08: Ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

34

2009/C 141/63

Causa C-193/08: Ordinanza del presidente della Corte 3 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento avviato da Hermann Fisher, Rolf Schlatter, nei confronti di: Regierungspräsidium Freiburg

34

2009/C 141/64

Causa C-234/08: Ordinanza del presidente della Corte 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

34

2009/C 141/65

Causa C-269/08: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

34

2009/C 141/66

Causa C-283/08: Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

35

2009/C 141/67

Causa C-284/08: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

35

2009/C 141/68

Causa C-294/08: Ordinanza del presidente della Corte 2 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

35

2009/C 141/69

Causa C-326/08: Ordinanza del presidente della Corte 20 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

35

2009/C 141/70

Causa C-369/08: Ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

35

2009/C 141/71

Causa C-463/08: Ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

35

2009/C 141/72

Causa C-514/08: Ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Atenor Group SA/Stato belga

36

2009/C 141/73

Causa C-584/08: Ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA/Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

36

 

Tribunale di primo grado

2009/C 141/74

Causa T-12/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Itochu/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console Nintendo — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Restrizioni alle esportazioni parallele — Imputabilità di un’infrazione — Ammende — Disparità di trattamento — Effetto dissuasivo — Durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)

37

2009/C 141/75

Causa T-13/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console Nintendo — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Restrizioni alle esportazioni parallele — Ammende — Effetto dissuasivo — Durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader o istigatrice dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)

37

2009/C 141/76

Causa T-18/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — CD-Contact Data/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Restrizioni alle esportazioni parallele — Prova dell’esistenza di un accordo finalizzato a restringere il commercio parallelo — Ammende — Disparità di trattamento — Circostanze attenuanti)

38

2009/C 141/77

Causa T-281/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Spagna/Commissione (FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuto compensativo ai produttori di banane — Irregolarità nei controlli di qualità — Tipo di rettifica finanziaria applicata — Proporzionalità)

38

2009/C 141/78

Causa T-23/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — BORCO Marken Import Matthiesen/UAMI (α) [Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario α — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]

38

2009/C 141/79

Causa T-430/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MONTEBELLO RHUM AGRICOLE — Marchio nazionale denominativo anteriore MONTEBELLO — Motivo relativo di rifiuto — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94]

39

2009/C 141/80

Causa T-449/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2009 — Rotter/UAMI (Forma di un assemblaggio di salsicce) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un assemblaggio di salsicce — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]

39

2009/C 141/81

Causa T-492/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2009 — Sanchez Ferriz e a./Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Mancata iscrizione sull’elenco dei funzionari promossi — Tassi moltiplicatori di riferimento — Artt. 6 e 10 dell’allegato XIII dello Statuto — Interesse a far valere un motivo))

39

2009/C 141/82

Causa T-12/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Invalidità — Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Fatti nuovi e sostanziali — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale)

40

2009/C 141/83

Causa T-81/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — Enercon/UAMI (E–Ship) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo E-Ship — Motivo assoluto di rifiuto — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94]

40

2009/C 141/84

Causa T-104/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2009 — ars Parfum Creation & Consulting/UAMI (Forma di un flacone di profumo) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un flacone di profumo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Obbligo di motivazione — Artt. 7, n. 1, lett. b), 73 e 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94]

41

2009/C 141/85

Causa T-184/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 marzo 2009 — Alves dos Santos/Commissione (Fondo sociale europeo — Azioni di formazione — Riduzione dell’aiuto finanziario inizialmente concesso — Ricorso — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta)

41

2009/C 141/86

Causa T-217/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e a./Consiglio [Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 248/2008 — Regime delle quote latte — Aumento delle quote nazionali per il latte — Assenza di interesse individuale — Irricevibilità]

41

2009/C 141/87

Causa T-280/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o aprile 2009 — Perry/Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Irricevibilità))

42

2009/C 141/88

Causa T-359/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — Spagna/Commissione (Ricorso di annullamento — Revoca dell’atto impugnato — Non luogo a statuire)

42

2009/C 141/89

Causa T-360/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — Spagna/Commissione (Ricorso di annullamento — Ritiro dell’atto impugnato — Non luogo a statuire)

42

2009/C 141/90

Causa T-43/09: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda) (Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Irricevibilità)

42

2009/C 141/91

Causa T-52/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 24 aprile 2009 — Nycomed Danmark/EMEA [Procedimento sommario — Autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale — Agente rivelatore per ultrasuoni nell’ecocardiografia a fini diagnostici (perfluorobutane) — Rifiuto dell’EMEA di concedere una deroga all’obbligo di presentare un piano di indagine pediatrica — Domanda di sospensione di esecuzione e di provvedimenti provvisori — Mancanza di urgenza]

43

2009/C 141/92

Causa T-96/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 aprile 2009 — UCAPT/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

43

2009/C 141/93

Causa T-114/09: Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

43

2009/C 141/94

Causa T-118/09: Ricorso proposto il 20 marzo 2009 — La Sonrisa de Carmen e Bloom Clothes/UAMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

44

2009/C 141/95

Causa T-122/09: Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio

44

2009/C 141/96

Causa T-123/09: Ricorso proposto il 28 marzo 2009 — Ryanair/Commissione

45

2009/C 141/97

Causa T-128/09: Ricorso proposto il 31 marzo 2009 — Meridiana e Eurofly/Commissione

46

2009/C 141/98

Causa T–129/09: Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Bongrain/UAMI — Apetito (APETITO)

47

2009/C 141/99

Causa T-133/09: Ricorso presentato il 27 marzo 2009 — I Marchi Italiani e B Antonio Basile 1952/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

47

2009/C 141/00

Causa T-134/09: Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — B Antonio Basile 1952 e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

48

2009/C 141/01

Causa T-135/09: Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Nexans France e Nexans/Commissione

48

2009/C 141/02

Causa T-136/09: Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Commissione/Galor

49

2009/C 141/03

Causa T-139/09: Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — Francia/Commissione

49

2009/C 141/04

Causa T-140/09: Ricorso presentato il 7 aprile 2009 — Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione

50

2009/C 141/05

Causa T-145/09: Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Bredenkamp e a./Commissione

51

2009/C 141/06

Causa T-146/09: Ricorso proposto il 9 aprile 2009 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione

51

2009/C 141/07

Causa T-148/09: Ricorso proposto il 9 aprile 2009 — Trelleborg/Commissione

52

2009/C 141/08

Causa T-149/09: Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Dover/Parlamento

53

2009/C 141/09

Causa T-150/09: Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio

53

2009/C 141/10

Causa T-153/09: Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)

54

2009/C 141/11

Causa T-154/09: Ricorso presentato il 10 aprile 2009 — MRI/Commissione

55

2009/C 141/12

Causa T-157/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 20 aprile 2009 avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-42/08, Marcuccio/Commissione

55

2009/C 141/13

Causa T-163/09: Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Martinet/Commissione

56

2009/C 141/14

Causa T-166/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 27 aprile 2009 avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-70/07, Marcuccio/Commissione

56

2009/C 141/15

Causa T-169/09: Ricorso presentato il 28 aprile 2009 — Vidieffe/UAMI — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

57

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/1


2009/C 141/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 129 del 6.6.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 113 del 16.5.2009

GU C 102 del 1.5.2009

GU C 90 del 18.4.2009

GU C 82 del 4.4.2009

GU C 69 del 21.3.2009

GU C 55 del 7.3.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö/Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia, Regno di Spagna

(Causa C-362/06 P) (1)

(Impugnazione - Protezione degli habitat naturali - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale adottato con decisione della Commissione - Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche avverso tale decisione)

2009/C 141/02

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrenti: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö (reappresentante: K. Marttinen, asianajaja)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e M. van Beek, agenti), Repubblica di Finlandia

Interveniente a sostegno della Commissione delle Comunità europee: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 giugno 2006 nella causa T-150/05, Sahlstedt e a./Commissione delle Comunità europee con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 2005, 2005/101/CE che adotta, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 40, pag. 1) — Nozione di «direttamente interessato» ai sensi dell'art. 230 CE

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Sahlstedt e a. sono condannati alle spese.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 — France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-202/07 P) (1)

(Impugnazione - Abuso di posizione dominante - Mercato dei servizi d’accesso ad Internet ad alta velocità - Prezzi predatori - Recupero delle perdite - Diritto all’adeguamento)

2009/C 141/03

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA (rappresentanti: J. Philippe, H. Calvet, O.W. Brouwer, T. Janssens, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Gippini Fournier, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della France Télécom avverso la decisione della Commissione 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 82 CE (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive) — Mercato dei servizi di accesso ad Internet ad alta velocità (ADSL) — Abuso di posizione dominate — Nozione di prezzi predatori, di allineamento ai prezzi praticati dai concorrenti e di recupero delle perdite subite

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La France Télécom SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA

(Causa C-260/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Art. 81 CE - Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili - Esenzione - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Art. 12, n. 2 - Regolamento (CEE) n. 2790/1999 - Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) - Durata dell’esclusiva - Fissazione del prezzo di vendita al pubblico)

2009/C 141/04

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Pedro IV Servicios, S.L.

Convenuto: Total España SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE, dell’ottavo «considerando» e degli artt. 10 e 12, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), e degli artt. 4, lett. a), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Accordo di somministrazione in esclusiva di carburanti e combustibili fra un fornitore ed un gestore di una stazione di servizio — Necessità per il fornitore di essere proprietario del terreno e delle installazioni della stazione di servizio o carattere sufficiente di altri titoli giuridici che gli consentano di affittare la stazione di servizio ad un rivenditore proprietario del terreno su cui sorge quest’ultima — Restrizione della libertà del rivenditore di fissare un proprio prezzo di vendita

Dispositivo

1)

L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga che esso prevedeva, tale disposizione non esigeva che il fornitore fosse proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore.

2)

L’art. 5, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione esige che il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita o, nel caso in cui non ne sia il proprietario, che affitti tali beni presso terzi non collegati al rivenditore.

3)

Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgio) — VTB-VAB NV (C-261/07) Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

(Cause riunite C-261/07 e C-299/07) (1)

(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Normativa nazionale che vieta le offerte congiunte ai consumatori)

2009/C 141/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)

Convenute: Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta le offerte congiunte ai consumatori

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


20.6.2009   

IT

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C 141/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-287/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Direttiva 2004/17/CE - Procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali - Trasposizione scorretta o incompleta - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 141/06

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: D. Haven e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio,

non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre in maniera completa e corretta l’art. 1, n. 2, lett. b), c), secondo comma, e d), e n. 13, secondo comma; l’art. 14, n. 4; l’art. 17, n. 10, lett. a) e c); l’art. 34, n. 8; l’art. 36, n. 2; l’art. 39, n. 2; l’art. 45, nn. 1 e 3, lett. a) e c); l’art. 48, nn. 1-4 e 6, lett. c); l’art. 49, nn. 2, secondo trattino, e 3-5; l’art. 50, n. 1, primo comma, lett. c); l’art. 52, n. 1; l’art. 57, nn. 1, secondo comma, lett. d) ed e), e 3, prima frase, nonché l’art. 65, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e

avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 9, 34, n. 2, 52, n. 3, e 57, n. 3, seconda frase, della direttiva 2004/17,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


20.6.2009   

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C 141/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-292/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Trasposizione scorretta o incompleta - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 141/07

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: D. Haven e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre, o per trasporre in modo completo e/o corretto, l’art. 1, n. 2, lett. b), letto in combinato disposto con l'allegato I, nonché l’art. 9, nn. 1, seconda frase, e 8, lett. a), i) e iii), l’art. 23, n. 2, l’art. 30, nn. 2-4, l’art. 31, n. 1, lett. c), l’art. 38, n. 1, l’art. 43, primo comma, lett. d), l’art. 44, nn. 2, secondo comma, 3 e 4, l’art. 46, primo comma, l’art. 48, n. 2, lett. f), l’art. 55, nn. 1, secondo comma, lett. d) ed e), e 3, l’art. 67, n. 2, secondo e terzo comma, l’art. 68, lett. a), primo comma, l’art. 72 e l’art. 74, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 2005, n. 2083, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza quest'ultima.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9/.2007.


20.6.2009   

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C 141/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-331/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Normativa in materia di mangimi e di alimenti - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Insufficienza del personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari)

2009/C 141/08

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Charitaki e I. Chalkias, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1) — Insufficienza del personale addetto ai servizi incaricati dei controlli veterinari

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a sanare l’insufficienza di personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


20.6.2009   

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C 141/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) – A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C 352/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Sanofi Aventis SpA, Sanofi Aventis SpA (C 353/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C 354/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C 355/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Baxter SpA, Bayer SpA (C 356/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute, Simesa SpA (C 365/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Abbott SpA (C 366/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C 367/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e nei confronti di: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, et SALF SpA (C 400/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Cause riunite da C-352/07 a C-356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07) (1)

(Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano - Art. 4 - Blocco dei prezzi - Riduzione dei prezzi)

2009/C 141/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrenti: A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07), Sanofi Aventis SpA (C-353/07),IFB Stroder Srl (C-354/07), Schering Plough SpA (C-355/07), Bayer SpA (C-356/07), Simesa SpA (C-365/07), Abbott SpA (C-366/07), Baxter SpA (C-367/07), SALF SpA (C-400/07)

Convenute: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Medicinali soggetti a un blocco dei prezzi — Modalità di una eventuale riduzione dei prezzi

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.

4)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa.

5)

L’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per un’impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;

essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad un ogni richiesta di questo tipo, e

la partecipazione concreta dell’impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro, nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano insufficienti.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007

GU C 269 del 10.11.2007


20.6.2009   

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C 141/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — TNT Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-357/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett a) - Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali)

2009/C 141/10

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: TNT Post UK Ltd, The Queen

Convenuta: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Con l’intervento di: Royal Mail Group Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni in favore di alcune attività d’interesse pubblico — Prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali — Nozione di “servizi pubblici postali” — Inclusione di una società commerciale che fornisce servizi postali

Dispositivo

1)

La nozione di «servizi pubblici postali», che figura all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE.

2)

L’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni, ad eccezione dei trasporti di persone e delle telecomunicazioni, che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale. Essa non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


20.6.2009   

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C 141/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 aprile 2009 — Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-373/07 P) (1)

(Impugnazione - Protezione dello strato di ozono - Importazione di bromuro di metile nell’Unione europea - Rifiuto di attribuire contingenti di importazione per l’anno 2005 - Legittimo affidamento - Certezza del diritto)

2009/C 141/11

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Altra parte nel procedimento: Commissione (rappresentante: X. Lewis, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-216/05, Mebrom /Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2005, A(05)4338-D/6176, con cui si rifiutava di assegnare alla ricorrente contingenti d’importazione di bromuro di metile nell’Unione europea per l’anno 2005, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Scorretta applicazione del diritto comunitario — Difetto di motivazione — Violazione dell’art. 220 CE

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mebrom NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


20.6.2009   

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C 141/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grecia) — K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou

(Cause riunite da C-378/07 a 380/07) (1)

(Direttiva 1999/70/CE - Clausole 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Primo o unico contratto - Contratti successivi - Norma equivalente - Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori - Misure di prevenzione degli abusi - Sanzioni - Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico - Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva - Interpretazione conforme)

2009/C 141/12

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Rethymnis

Parti

Ricorrenti: K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)

Convenuti: Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Monomeles Protodikeio Rethymnis — Interpretazione delle clausole 5 e 8, nn. 1 e 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Divieto di adottare una normativa nazionale, con il pretesto della trasposizione, quando già esistono norme nazionali equivalenti nel senso della clausola 5, n. 1, della direttiva e la nuova normativa riduce il livello di protezione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato

Dispositivo

1)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa nazionale quale il decreto presidenziale n. 164/2004, recante disposizioni riguardanti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel settore pubblico, che, al fine di recepire la direttiva 1999/70 specificamente nel settore pubblico, prevede l’applicazione delle misure preventive dell’utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi indicate al n. 1, lett. a)-c), di detta clausola, qualora nel diritto interno esista già una «norma equivalente» ai sensi della medesima clausola, come l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, relativa al recesso obbligatorio dal contratto di lavoro degli impiegati del settore privato, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare, a condizione però che detta normativa, da un lato, non comprometta l’effettività della prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, come derivante dalla suddetta norma equivalente, e, dall’altro, rispetti il diritto comunitario ed in particolare la clausola 8, n. 3, di detto accordo.

2)

La clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa si oppone a che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale venga applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli. Per contro, la medesima clausola non si applica nel caso di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.

3)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che occorre valutare la «reformatio in peius» contemplata da tale clausola in rapporto al livello generale di tutela che era applicabile, nello Stato membro interessato, sia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, sia a quelli con un primo ed unico contratto di lavoro a tempo determinato.

4)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale quale il decreto presidenziale 164/2004, che — a differenza di una norma di diritto interno previgente quale l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920 — da un lato, non prevede più, per l’ipotesi di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, la conversione di questi ultimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure condiziona quest’ultima al rispetto di talune condizioni cumulative e restrittive, e, dall’altro, esclude i lavoratori con un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato dal godimento delle misure di tutela da esso previste, dal momento che siffatte modifiche riguardano una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato oppure sono compensate dall’adozione di misure preventive dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, n. 1, del suddetto accordo quadro, ciò che spetta a tale giudice verificare.

Tuttavia, l’attuazione di detto accordo quadro ad opera di una normativa nazionale quale il decreto presidenziale 164/2004 non può comportare la riduzione della tutela in precedenza applicabile nell’ordinamento giuridico interno ai lavoratori a tempo determinato ad un livello inferiore rispetto a quello determinato dalle disposizioni di tutela minima previste dal medesimo accordo quadro. In particolare, la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro impone che detta normativa preveda, per quanto riguarda l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, misure effettive e vincolanti di prevenzione di un siffatto utilizzo abusivo, nonché sanzioni aventi un carattere sufficientemente efficace e dissuasivo da garantire la piena effettività di tali misure preventive. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare che i suddetti requisiti siano soddisfatti.

5)

In circostanze come quelle delle cause principali, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato preveda, nel settore in questione, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ai sensi della clausola 5, n. 1, di detto accordo, esso non osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale che vieti in modo assoluto, nel solo settore pubblico, la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che, in quanto destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l’applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi.

Per contro, poiché la clausola 5, n. 1, di tale accordo quadro non si applica ai lavoratori con un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, essa non obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni nel caso in cui un siffatto contratto soddisfi, in realtà, esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.

6)

Il giudice del rinvio è tenuto a interpretare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo quanto più possibile conforme alle clausole 5, n. 1, e 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché a stabilire, in tale contesto, se una «norma equivalente» ai sensi della prima di tali clausole, come quella prevista all’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, debba essere applicata ai procedimenti principali al posto di certe altre disposizioni di diritto interno.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


20.6.2009   

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C 141/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano) — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

(Causa C-394/07) (1)

(Convenzione di Bruxelles - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di diniego - Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto - Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di origine per inottemperanza a un ordine giudiziale)

2009/C 141/13

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Milano

Parti

Ricorrente: Marco Gambazzi

Convenuti: DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello di Milano — Interpretazione degli art. 26 e 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles — Decisione il cui riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto — Decisione che impedisce ad una parte di difendersi («debarment») a causa del mancato rispetto di un ordine del giudice

Dispositivo

L’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel modo seguente:

il giudice dello Stato richiesto può tener conto, alla luce della clausola dell’ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


20.6.2009   

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C 141/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-406/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposizione dei dividendi di azioni di società - Aliquota dell’imposta sulle società di persone)

2009/C 141/14

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, M. Tassopoulou e I. Pouli, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 56 CE — Normativa nazionale che prevede una franchigia fiscale per i dividendi distribuiti dalle società nazionali, ad esclusione dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Applicando ai dividendi di provenienza estera un regime fiscale meno favorevole rispetto ai dividendi di provenienza nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché dei corrispondenti articoli dell’accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire gli artt. 31 e 40 di quest’ultimo.

Mantenendo in vigore le disposizioni del Codice delle imposte sul reddito (legge 2238/1994, come modificata dalla legge 3296/2004), secondo il quale le società di persone estere sono soggette in Grecia ad un’imposizione maggiore rispetto alle società di persone nazionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE e dell’art. 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Italia) — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

(Causa C-415/07) (1)

(Aiuti di Stato a favore dell’occupazione - Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Regolamento (CE) n. 2204/2002 - Nozione di “creazione di posti di lavoro” - Calcolo dell’incremento del numero di posti di lavoro)

2009/C 141/15

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore

Parti

Ricorrente: Lodato Gennaro & C. SpA

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337, pag. 3) — Verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere un aiuto — Verifica dell’incremento del numero di posti di lavoro — Modalità di calcolo

Dispositivo

Gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un incremento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Procedimento penale a carico di Frede Damgaard

(Causa C-421/07) (1)

(Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Nozione di «pubblicità» - Diffusione di informazioni su un medicinale da parte di un terzo che agisce di propria iniziativa)

2009/C 141/16

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Imputato nella causa principale

Frede Damgaard

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landstret — Interpretazione dell’art. 86 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Nozione di pubblicità — Diffusione di informazioni su un medicinale da parte di un terzo che agisce di propria iniziativa e in piena autonomia rispetto al venditore e al produttore

Dispositivo

L’art. 86 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificato successivamente dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione da parte di un terzo di informazioni relative ad un medicinale, in particolare alle sue proprietà curative o profilattiche, può essere considerata come pubblicità ai sensi di detto articolo, anche quando tale terzo agisce di propria iniziativa e in piena autonomia, giuridica e di fatto, rispetto al produttore o al venditore di un tale medicinale. Spetta al giudice nazionale determinare se tale divulgazione costituisca un’azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-425/07 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Rigetto di una denuncia da parte della Commissione - Importanti disfunzioni del mercato comune - Mancanza di interesse comunitario)

2009/C 141/17

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente:. AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (rappresentante: T. Asprogerakas Grivas, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e T. Christoforou, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-229/05, AEPI/Commissione, con la quale quest’ultimo ha dichiarato infondato un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 2005, recante rigetto di una denuncia presentata dalla ricorrente in merito ad un’allegata violazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE da parte degli organismi di gestione collettiva di diritti vicini, ERATO, APOLLON e GRAMMO, che avrebbero applicato tariffe irragionevoli per la remunerazione dei diritti vicini di cantanti, musicisti e produttori discografici da parte delle stazioni radiotelevisive

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR

(Causa C-431/07 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Art. 88, n. 2, CE - Requisiti per l’avvio del procedimento di indagine formale - Gravi difficoltà - Criteri costitutivi di un aiuto di Stato - Risorse statali - Divieto di discriminazione)

2009/C 141/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (rappresentanti: F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel e L. Vogel, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, (rappresentante: C. Giolito, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, O. Christmann e A.-L. Vendrolini, agenti), Orange France S.A (rappresentanti: S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avocats), Société française du radiotéléphone — SFR (rappresentanti: A. Vincent, avocat e C. Vajda QC)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 4 luglio 2007, causa T-475/04, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2004 (Aiuto di Stato NN 42/2004 — Francia), relativa alla modifica dei canoni dovuti dalla Orange e dalla SFR a titolo delle licenze UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — Aiuti di Stato — Condizioni di apertura di una procedura formale di esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Criteri costitutivi di un aiuto di Stato — Nozione di risorse statali, di vantaggio concorrenziale e di non discriminazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA sono condannate alle spese.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Austria) — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz

(Causa C-459/07) (1)

(Codice doganale comunitario - Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) - Nascita dell’obbligazione doganale - Introduzione irregolare di merci - Sequestro con confisca - Estinzione dell’obbligazione doganale - Momento in cui deve intervenire il sequestro)

2009/C 141/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Veli Elshani

Convenuto: Hauptzollamt Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Interpretazione degli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario — Estinzione dell’obbligazione doganale connessa al sequestro delle merci al momento della loro introduzione irregolare — Sequestro di merci nello Stato membro di destinazione — Sottrazione delle merci — Momento dell’estinzione del debito

Dispositivo

1)

Gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, devono essere interpretati nel senso che, per determinare l’estinzione dell’obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità europea deve intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio.

2)

Non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Causa C-460/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 17, nn. 2 e 6 - Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte - Spese di costruzione di un edificio destinato da un soggetto passivo all’impresa - Art. 6, n. 2 - Utilizzo di una parte dell’edificio per fini privati - Vantaggio economico rispetto a coloro che non sono soggetti passivi - Parità di trattamento - Aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE - Esclusione del diritto a detrazione)

2009/C 141/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Sandra Puffer

Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 87 CE e dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la costruzione di un immobile utilizzato principalmente a scopo abitativo privato e destinato, per la parte restante, alla locazione imponibile — Normativa nazionale che disciplina l’uso privato come prestazione esente ed esclude, nella versione applicabile alla data di entrata in vigore della direttiva, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte relativa alle parti dell’immobile utilizzate per le esigenze private del soggetto passivo — Validità della direttiva 77/388/CEE e, in particolare, del suo art. 17, nella misura in cui essa crea, al momento dell’acquisto di un immobile ad uso abitativo, un vantaggio fiscale a beneficio dei soggetti passivi che utilizzano anche in minima parte il proprio immobile a fini professionali, rispetto agli altri soggetti passivi e ai cittadini di altri Stati membri

Dispositivo

1)

Gli artt. 17, n. 2, lett. a), e 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non pregiudicano il principio generale di diritto comunitario della parità di trattamento in quanto tali disposizioni possono conferire ai soggetti passivi, tramite il meccanismo del diritto alla detrazione integrale ed immediata dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per la costruzione di un immobile ad uso misto e la successiva tassazione scaglionata di tale imposta sull’utilizzo privato del detto immobile, un beneficio finanziario rispetto a coloro che non siano soggetti passivi e ai soggetti passivi che utilizzino il loro immobile solo a fini abitativi privati.

2)

L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un provvedimento nazionale che attui l’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388 e che preveda che il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte sia limitato ai soggetti passivi che realizzino operazioni soggette ad imposta, esclusi quelli che effettuino esclusivamente operazioni esenti, in quanto tale provvedimento nazionale può conferire un beneficio finanziario ai soli soggetti passivi che realizzino operazioni soggette ad imposta.

3)

L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la deroga da esso prevista non si applica ad una disposizione nazionale la quale modifica una normativa esistente alla data di entrata in vigore di tale direttiva, si basa su una logica differente da quella della normativa anteriore e istituisce nuove procedure. A tal riguardo, è irrilevante la questione se il legislatore nazionale abbia proceduto alla modifica della normativa nazionale anteriore basandosi su un’interpretazione esatta o erronea del diritto comunitario. La questione se una siffatta modifica di una disposizione nazionale pregiudichi, alla luce dell’applicabilità dell’art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, anche un’altra disposizione nazionale dipende dal carattere interdipendente o autonomo delle dette disposizioni nazionali, cosa che spetta al giudice nazionale stabilire.


(1)  GU C 315 del 22.12.2007.


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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA

(Causa C-509/07) (1)

(Direttiva 87/102/CEE - Tutela dei consumatori - Credito al consumo - Inadempimento del contratto di vendita)

2009/C 141/21

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parti

Ricorrente: Luigi Scarpelli

Convenuta: NEOS Banca SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bergamo — Interpretazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48) — Credito al consumo — Diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore nel caso di inadempimento del contratto di vendita relativo ai beni finanziati dal credito

Dispositivo

L’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da A

(Causa C-523/07) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione ratione materiae - Nozione di «materie civili» - Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Residenza abituale del minore - Provvedimenti cautelari - Competenza)

2009/C 141/22

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d), 8, n. 1, 13, n. 1 e 20, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Esecuzione di una decisione unica relativa alla presa a carico e al collocamento di un minore al di fuori della famiglia, adottato nell’ambito di provvedimenti di diritto pubblico relativi alla tutela dei minori — Situazione di un minore che ha la residenza permanente in uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro senza fissa dimora

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

2)

La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev’essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

3)

Un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

tale provvedimento deve essere urgente;

deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

deve essere provvisorio.

L’attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest’ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

4)

Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, senza essere tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale cha ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst

(Causa C-533/07) (1)

(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino - Nozione di «prestazione di servizi» - Concessione di diritti di proprietà intellettuale)

2009/C 141/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch

Convenuta#: Gisela Weller-Lindhorst

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Nozione di «fornitura di servizi» e di «luogo in cui i servizi avrebbero dovuto essere forniti» — Competenza giurisdizionale su una controversia relativa al pagamento di compensi per una licenza di sfruttamento di un’opera musicale

Dispositivo

1)

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

2)

Al fine di determinare, in applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001, il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo, occorre tuttora fare riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Repubblica di Polonia) — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Causa C-544/07) (1)

(Art. 18 CE - Normativa in materia d’imposta sul reddito - Riduzione dell’imposta sul reddito in funzione dei contributi di assicurazione malattia versati nello Stato membro di imposizione - Diniego di una riduzione in funzione dei contributi versati in altri Stati membri)

2009/C 141/24

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Uwe Rüffler

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) — Interpretazione dell’art. 12, primo comma, e dell’art. 39, nn. 1 e 2, del Trattato CE — Legislazione nazionale in materia di imposta sul reddito che limita la detraibilità dei contributi di assicurazione malattia dall’imposta ai soli contributi versati nello Stato membro

Dispositivo

L’art. 18, n. 1, CE osta alla normativa di uno Stato membro che subordina la concessione del diritto ad una riduzione dell’imposta sul reddito in funzione dei contributi di assicurazione malattia assolti alla condizione che tali contributi siano stati versati in tale Stato membro, sulla base delle disposizioni del diritto nazionale, ed implica il diniego della concessione di un siffatto vantaggio fiscale qualora i contributi deducibili dall’ammontare dell’imposta sul reddito dovuto in tale Stato membro siano versati nell’ambito di un regime di assicurazione obbligatoria di malattia di un altro Stato membro.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


20.6.2009   

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C 141/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, in qualità di amministratore giudiziario della Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL)

(Causa C-59/08) (1)

(Direttiva 89/104/CEE - Diritto dei marchi - Esaurimento dei diritti da parte del titolare del marchio - Contratto di licenza - Vendita di prodotti contrassegnati dal marchio in violazione di una clausola del contratto di licenza - Mancato consenso del titolare del marchio - Vendita presso rivenditori di partite in saldo - Lesione alla notorietà del marchio)

2009/C 141/25

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Copad SA

Convenute: Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, in qualità di amministratore giudiziario della Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 5, 7 e 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Nozione di esaurimento dei diritti del marchio — Vendita, da parte del licenziatario, di prodotti recanti il marchio in violazione di una clausola contrattuale che vieta talune modalità di commercializzazione — Vendita a grossisti e rivenditori di partite in saldo — Pregiudizio arrecato al prestigio del marchio — Mancanza di consenso del titolare del marchio

Dispositivo

1)

L’art. 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può invocare i diritti conferiti dal marchio stesso nei confronti di un licenziatario che viola una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti come quelli di cui alla causa principale, purché venga accertato che tale violazione, nelle circostanze di cui alla causa principale, danneggia lo stile e l’immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un’aura di lusso.

2)

L’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve essere interpretato nel senso che la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, avviene senza il consenso del titolare del marchio, qualora venga accertato che tale clausola corrisponde ad una di quelle previste all’art. 8, n. 2, di tale direttiva.

3)

Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest’ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


20.6.2009   

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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nógrád Megyei Bíróság — Repubblica d’Ungheria) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-74/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Adesione di un nuovo Stato membro - Imposta relativa all’acquisto sovvenzionato di beni strumentali - Diritto alla detrazione - Esclusioni previste da una normativa nazionale al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva - Facoltà per gli Stati membri di mantenere esclusioni)

2009/C 141/26

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Nógrád Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft

Convenuto: Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nógrád Megyei Bíróság — Interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che limita alla parte non sovvenzionata la detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto sovvenzionato di beni strumentali

Dispositivo

1)

L’art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che, in caso di acquisto di beni sovvenzionato da fondi pubblici, consente di detrarre l’imposta sul valore aggiunto ad esso relativa solo fino a concorrenza della parte non sovvenzionata di tale acquisto.

2)

L’art. 17, n. 2, della sesta direttiva 77/388 attribuisce ai soggetti passivi diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale per opporsi a una normativa nazionale incompatibile con questa disposizione.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


20.6.2009   

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C 141/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht, Gotha — Germania) — Glückauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(Causa C-83/08) (1)

(Armonizzazione delle strutture delle accise - Direttiva 92/83/CEE - Art. 4, n. 2 - Piccola birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria - Criteri dell’indipendenza legale e dell’indipendenza economica - Possibilità di subire un’influenza indiretta)

2009/C 141/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Finanzgericht, Gotha

Parti

Ricorrente: Glückauf Brauerei GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Erfurt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Thüringer Finanzgericht, Gotha (Germania) — Interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Qualificazione come “piccola birreria indipendente” ai fini dell’applicazione di aliquote ridotte di accise — Criterio di indipendenza economica — Birreria che può subire, in ragione dei rapporti di partecipazione e della ripartizione dei diritti di voto, un’influenza indiretta da parte di due altre birrerie

Dispositivo

L’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


20.6.2009   

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

(Causa C-134/08) (1)

(Regolamento (CE) n. 2193/2003 - Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America - Ambito d’applicazione ratione temporis - Art. 4, n. 2 - Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi - Assoggettamento)

2009/C 141/28

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Bremen

Convenuta: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU L 328, pag. 3) — Assoggettamento al dazio supplementare dei prodotti esportati dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità dopo l'entrata in vigore del regolamento citato ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi doganali supplementari, e di cui non è possibile modificare la destinazione

Dispositivo

L’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, deve essere interpretato in senso conforme al suo tenore letterale, vale a dire nel senso che il dazio supplementare non si applica ai prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità europea alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


20.6.2009   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe — Germania) — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku

(Causa C-139/08) (1)

(Visti, asilo, immigrazione - Cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero - Ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito - Assenza di visto)

2009/C 141/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Karlsruhe

Imputato nella causa principale

Rafet Kqiku

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Karlsruhe — Interpretazione degli artt. 1 e 2 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167, pag. 8) — Possibilità, per un cittadino dell’ex Confederazione serbo-montenegrina, residente in Svizzera e in possesso di un permesso di soggiorno permanente svizzero del tipo C, di entrare nel territorio della Repubblica federale di Germania per scopi diversi dal transito e di soggiornarvi per due giorni senza essere in possesso del visto

Dispositivo

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, dev’essere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nell’allegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito è sufficiente, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nell’allegato della stessa decisione.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


20.6.2009   

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C 141/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd/Omnipol Ltd

(Causa C-167/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 43, n. 1 - Competenza giudiziaria ed esecuzione delle decisioni - Nozione di “parte”)

2009/C 141/30

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie (Belgio)

Parti

Ricorrenti: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd

Convenuta: Omnipol Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie (Belgio) — Interpretazione dell’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12, pag. 1) — Nozione di parte — Ricorso proposto da un creditore a nome e per conto del suo debitore — Decisione relativa alla domanda di dichiarazione dell’esecutività

Dispositivo

L’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


20.6.2009   

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C 141/19


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-321/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 141/31

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils ed E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-401/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Art. 11, n. 1, lett. c) - Elaborazione dei piani d’emergenza esterni per le misure da adottare all’esterno degli stabilimenti - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 141/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 10, pag. 13) — Omessa elaborazione di determinati piani d'emergenza esterni per le misure da adottare al di fuori degli stabilimenti

Dispositivo

1)

Non avendo garantito l’elaborazione di un piano d’emergenza esterno per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


20.6.2009   

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C 141/20


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-493/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/56/CE - Fusioni transfrontaliere di società di capitali - Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

2009/C 141/33

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Dimitriou e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 19, primo comma, di detta direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


20.6.2009   

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C 141/20


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Belgio) — De Nationale Loterij NV/Customer Service Agency BVBA

(Causa C-525/06) (1)

(Impugnazione di una sentenza recante domanda di pronuncia pregiudiziale - Giudice d’appello che risolve esso stesso la causa principale - Non luogo a rispondere)

2009/C 141/34

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Hasselt

Parti

Ricorrente: De Nationale Loterij NV

Convenuto: Customer Service Agency BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Interpretazione dell'art. 49 CE — Lotteria nazionale che detiene nel territorio di uno Stato membro un monopolio legale mirante a limitare la dipendenza dal gioco ma che fa regolarmente pubblicità intesa a promuovere la partecipazione alla lotteria — Normativa nazionale che vieta la vendita da parte di altre imprese che perseguono uno scopo di lucro, senza autorizzazione della lotteria nazionale, di moduli di partecipazione in comune

Dispositivo

Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-525/06.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


20.6.2009   

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C 141/20


Ordinanza della Corte 20 gennaio 2009 — Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-374/07 P) (1)

(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale della Commissione - Danno certo e reale - Snaturamento degli elementi fattuali e degli elementi probatori - Onere della prova)

2009/C 141/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Altra parte nel procedimento: Commissione (rappresentante: X. Lewis, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-198/05, Mebrom /Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’omissione della Commissione di aver attivato, per i mesi di gennaio e febbraio 2005, un sistema che autorizzasse la ricorrente medesima ad importare nell’Unione europea bromuro di metile, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mebrom NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


20.6.2009   

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C 141/21


Ordinanza della Corte 20 gennaio 2009 — Jörn Sack/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-38/08 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Retribuzione - Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 - Principio della parità di trattamento)

2009/C 141/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jörn Sack (rappresentante: D. Mahlo, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Wägenbaur e J. Currall, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2007, causa T-66/05, Sack/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio mensile del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere al ricalcolo di tale stipendio e una domanda di annullamento dell’esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente — Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 del Servizio Giuridico della Commissione che ha assicurato il coordinamento di un gruppo di lavoro — Violazione del principio di parità di trattamento

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Sack sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


20.6.2009   

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C 141/21


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 — K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões, Marly Lima Jatobá

(Causa C-90/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo CORPO LIVRE - Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori LIVRE - Presentazione tardiva della prova dell’uso dei marchi anteriori - Rigetto dell’opposizione)

2009/C 141/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (rappresentante: avv. D. Spohn, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões, Marly Lima Jatobá

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co./UAMI — Lopes de Almeida Cunha e a., con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali «LIVRE» per prodotti della classe 25 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2004, recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che respingeva la sua opposizione proposta contro la registrazione del marchio comunitario figurativo «CORPO LIVRE» per prodotti delle classi 18 e 25 — Opposizione — Rigetto dell’opposizione fondato sulla tardiva presentazione della prova dell’uso dei marchi anteriori

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


20.6.2009   

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C 141/22


Impugnazione proposta il 3 giugno 2008 dal Sig. Ammayappan Ayyanarsamy avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1o aprile 2008, causa T-412/07, Ammayappan Ayyanarsamy/Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania

(Causa C-251/08 P)

2009/C 141/38

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ammayappan Ayyanarsamy (rappresentante: H. Kotzur, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica federale di Germania

Con ordinanza 17 marzo 2009, la Corte (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che il Sig. Ayyanarsamy sopporti le proprie spese.


20.6.2009   

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C 141/22


Impugnazione proposta il 27 agosto 2008 dalla VDH Projektentwicklung GmbH e dalla Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-387/08 P)

2009/C 141/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

In data 27 agosto 2008, la VDH Projektentwicklung GmbH e la Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee. Il rappresentante delle ricorrenti è il dott. Clemens Antweiler, Rechtsanwalt, Rotthege Wasserman & Partner, casella postale 20 06 69, DE-40103 Düsseldorf.

Con ordinanza del 3 aprile 2009, la Corte di giustizia delle Comunità europee (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che le ricorrenti sopportino le loro rispettive spese.


20.6.2009   

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C 141/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 19 marzo 2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA

(Causa C-104/09)

2009/C 141/40

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Parti

Ricorrente: Pedro Roca Álvarez

Convenuto: SESA START ESPAÑA E.T.T. S.A.

Questioni pregiudiziali

Se il principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione del sesso, sancito dall’art. 13 del Trattato e dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (1), nonché dalla direttiva 2002/73/CE (2), che modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osti ad una normativa nazionale (nel caso specifico, l’art. 37, n. 4, dello Statuto dei lavoratori), che riserva esclusivamente alle madri lavoratrici subordinate la titolarità del diritto ad un permesso retribuito per allattamento, fruibile nella modalità di una riduzione di mezz’ora della giornata lavorativa o nell’astensione dal lavoro per un’ora, frazionabile in due periodi, che ha carattere facoltativo, la cui copertura finanziaria è a carico del datore di lavoro e che è usufruibile fino al compimento del nono mese di età del bambino, mentre la titolarità di tale diritto non è concessa ai padri che svolgono un’attività di lavoro subordinato.


(1)  GU L 39, pag. 40.

(2)  GU L 269, pag. 25.


20.6.2009   

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C 141/22


Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-106/09 P)

2009/C 141/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, notificata alla Commissione il 5 gennaio 2009, nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione;

respingere i ricorsi di annullamento proposti dal Governo di Gibilterra e dal Regno Unito e

condannare il Governo di Gibilterra e il Regno Unito alle spese;

in subordine,

rinviare le cause dinanzi al Tribunale di primo grado per un riesame e

riservare le spese relative a entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione conferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

Il Tribunale di primo grado ha errato:

nel valutare il rapporto esistente tra l’art. 87, n. 1, CE, e la competenza degli Stati membri in materia fiscale;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata alla valutazione di aiuti di Stato presunti;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata all’esercizio dei poteri di controllo in ordine all’individuazione di un sistema fiscale comune o “normale”;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, ritenendo che il sistema fiscale comune o “normale” possa risultare dall’applicazione di tecniche differenti a contribuenti diversi;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, considerando che la Commissione aveva omesso di individuare il regime fiscale comune o “normale” e di effettuare la valutazione richiesta per dimostrare la natura selettiva delle misure in oggetto;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, non esaminando i tre elementi di selettività individuati nella decisione contestata.


20.6.2009   

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C 141/23


Impugnazione proposta il 20 marzo 2009 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, causa T-211/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-107/09 P)

2009/C 141/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e J.M. Rodríguez Cárcamo, agenti)

Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del TPG impugnata e pronunciare una nuova sentenza, dichiarando legittima la decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (1), e

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Violazione dell’art. 229, n. 4, CE secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In primo luogo, la sentenza impugnata non tiene debito conto dello status giuridico di Gibilterra conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (sentenze 23 settembre 2003 e 12 settembre 2006), poiché non dichiara che Gibilterra è stata ceduta dal Re di Spagna alla Corona britannica con il trattato di Utrecht del 1713 e poiché incorre in varie scorrettezze nella definizione di detto status. D’altro canto viola anche l’art. 299, n. 4, CE per il fatto di attribuire a Gibilterra la possibilità di svincolarsi dal Regno Unito in materia tributaria, il che comporta che quest’ultimo cessa di assumere la rappresentanza della prima nei rapporti con l'estero in tale ambito, trasformando di fatto Gibilterra in un nuovo Stato membro in materia tributaria.

2.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto lo interpreta nel senso che osta alla sua applicazione ad opera della Comunità nella lotta ai paradisi fiscali individuati dall’OCSE. La sentenza impugnata, considerando impossibile paragonare l’attività imprenditoriale svolta a Gibilterra e nel Regno Unito, si pone in contrasto con i principi della citata organizzazione, in base ai quali determinate misure che a Gibilterra possono risultare comuni possono rivelarsi deleterie per i suoi Stati membri, tra i quali rientra il Regno Unito. L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato in conformità dei principi dell’OCSE, e pertanto siffatta comparazione è non solo possibile, ma altresì necessaria.

3.

Violazione dell’indirizzo della BCE 16 luglio 2004, applicando l’art. 87, n. 1, CE. Il Sistema europeo di banche centrali considera Gibilterra, così come altri 37 territori, centro finanziario off-shore distinto dal Regno Unito in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, alla posizione patrimoniale sull’estero e allo schema delle riserve internazionali. L’analisi della sentenza impugnata, che non consente il paragone fra l’attività imprenditoriale a Gibilterra e nel Regno Unito, è contraria a detta definizione, la quale ritiene invece possibile siffatto confronto e comporta un’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE che viola una norma cogente in diritto comunitario, quale l’indirizzo della BCE 16 luglio 2004.

4.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE per mancata osservanza del requisito che l’aiuto sia concesso da uno “Stat[o], ovvero mediante risorse statali”. Dal momento che Gibilterra è un territorio che non forma parte di uno Stato membro, ai sensi dell’art. 299, n. 4, CE l’affermazione della sentenza secondo cui il sistema di riferimento per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE è circoscritto esclusivamente entro i limiti geografici del territorio di Gibilterra, equivale a considerarlo uno Stato membro, tenuto conto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto il requisito che l’aiuto sia concesso da uno “Stat[o], ovvero mediante risorse statali”.

5.

Violazione del principio di non discriminazione per aver applicato ingiustificatamente la dottrina del caso Azzorre ad una fattispecie diversa da quella in esso prevista. Le differenze fra il caso Azzorre e quello oggetto della sentenza impugnata sono due. Da un lato, le Azzorre sono territorio di uno Stato membro, il che non si verifica relativamente a Gibilterra, e, dall’altro, nel caso delle Azzorre era in discussione una riduzione dell’aliquota fiscale dell’imposta per le imprese, mentre per ciò che concerne Gibilterra si tratta di un nuovo sistema generale di tassazione delle imprese.

6.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE per non aver considerato che ricorrono le condizioni per gli aiuti di Stato sotto il profilo della selettività regionale. Il Regno di Spagna, concretamente, sostiene che la sentenza è incorsa in un errore di diritto in quanto ha ritenuto soddisfatti i tre requisiti di autonomia istituzionale, autonomia procedurale e autonomia finanziaria fissati dalla sentenza Azzorre.

7.

Errore di diritto per aver omesso di valutare e applicare il quarto requisito fatto valere dal Regno di Spagna nel procedimento in primo grado. Anche volendo considerare soddisfatti i tre requisiti della sentenza Azzorre, avrebbe dovuto richiedersi un quarto criterio di armonizzazione nel contesto del sistema impositivo interno dello Stato membro autore della misura.

8.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE per non aver considerato che ricorrono le condizioni per gli aiuti di Stato sotto il profilo della selettività materiale. Anche volendo ritenere Gibilterra un sistema di riferimento autonomo in cui ricorrono i requisiti della sentenza Azzorre, la sentenza si pone in contrasto con l’art. 87, n. 1, CE nel suo esame della selettività materiale, poiché il TPG nella sua analisi non ha tenuto conto che con la riforma della tassazione delle imprese che Gibilterra pretende di applicare si crea un regime in cui, fra le 29 000 società ivi esistenti, 28 798 possono essere assoggettate ad un’aliquota d’imposta zero. Queste ultime risultano specialmente avvantaggiate dalla misura, e la sentenza impugnata, non avendo riconosciuto tale situazione, ha violato l’art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la Commissione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, ha ben identificato il sistema fiscale generale.

9.

Difetto di motivazione della sentenza per non aver esaminato il quarto requisito fatto valere dal Regno di Spagna.

10.

Violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un lasso di tempo ragionevole, poiché la durata del procedimento dinanzi al TPG sarebbe stata praticamente doppia rispetto a quella di un caso normale, senza che per ciò vi fosse qualsivoglia giustificazione, rivestendo, inoltre, detta circostanza un’importanza rilevante per la controversia.

11.

Violazione degli artt. 77, lett. a), e 77, lett. b), del regolamento di procedura del TPG, per non aver sospeso formalmente il procedimento e sentito le parti.


(1)  GU L 85, pag. 1.


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C 141/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2009 — Ker-Optika Bt./ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

(Causa C-108/09)

2009/C 141/43

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Ker-Optika Bt.

Convenuta: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

Questioni pregiudiziali

1)

Se la vendita di lenti a contatto rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente e, pertanto, sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (1).

2)

Ove la vendita di lenti a contatto non rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, se l’art. 30 CE sia allora da interpretarsi nel senso che è contrario a una normativa nazionale ai sensi della quale le lenti a contatto possono essere vendute esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.

3)

Se il principio della libera circolazione delle merci ai sensi dell’art. 28 CE sia contrario a una normativa ungherese che consente la vendita di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1–16.


20.6.2009   

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C 141/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 23 marzo 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Causa C-109/09)

2009/C 141/44

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Deutsche Lufthansa AG

Appellante e resistente in cassazione: Gertraud Kumpan

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 (1), 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e/o i principi generali del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale entrata in vigore il 1o gennaio 2001, in forza della quale si possono stipulare senza porre ulteriori requisiti contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori, per il solo fatto che questi hanno raggiunto l’età di 58 anni.

2)

Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (2), 1999/70/CE, vada interpretata nel senso che essa osta a una normativa di diritto nazionale che, senza imporre altri requisiti, consente di stipulare senza limiti temporali un numero illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi in assenza di una ragione obiettiva, per il solo fatto che il lavoratore all’inizio del contratto di lavoro a tempo determinato ha compiuto l’età di 58 anni, e non sussiste uno stretto legame oggettivo con un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

3)

Nel caso in cui le questioni sub 1) e/o sub 2) vengano risolte affermativamente:

Se i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare la norma di diritto nazionale in discussione.


(1)  GU L 303, pag. 16.

(2)  GU L 175, pag. 43.


20.6.2009   

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C 141/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

(Causa C-111/09)

2009/C 141/45

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Chebu

Parti

Ricorrente: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Convenuto: Michal Bilas

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 del regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.

2)

Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento, anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 del regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.

3)

Nell’ipotesi di soluzione negativa alla questione sub 2) — Se sia possibile considerare come accordo sulla competenza, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, la circostanza che il convenuto sia comparso in un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale altrimenti incompetente, in base al regolamento, in una controversia in materia assicurativa.


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1


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C 141/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 27 marzo 2009 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirkregierung Amsberg

(Causa C-115/09)

2009/C 141/46

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Convenuta: Bezirkregierung Amsberg

Interveniente: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE (1), nella versione di cui alla direttiva 2003/35/CE (2), prescriva che le organizzazioni non governative che intendano accedere alla giustizia di uno Stato membro, il cui diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la violazione di un diritto, possano invocare la violazione di tutte le disposizioni in materia di ambiente rilevanti ai fini dell’approvazione del progetto, quindi, anche di quelle disposizioni che sono unicamente destinate a tutelare gli interessi generali e non quantomeno anche i beni giuridici dei singoli.

2)

In caso di soluzione non incondizionatamente affermativa alla prima questione:

se l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2003/35/CE, prescriva che le organizzazioni non governative che intendano accedere alla giustizia di uno Stato membro, il cui diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la violazione di un diritto, possano invocare la violazione di quelle disposizioni in materia di ambiente rilevanti ai fini dell’approvazione del progetto che si fondano direttamente sul diritto comunitario ovvero che attuano nel diritto interno le disposizioni comunitarie in materia di ambiente, quindi, anche di quelle disposizioni che sono unicamente destinate a tutelare gli interessi generali e non quantomeno anche i beni giuridici dei singoli.

a)

In caso di soluzione, in linea di principio, affermativa alla seconda questione:

se le norme comunitarie in materia ambientale debbano soddisfare determinati requisiti sostanziali al fine di poterne invocare la violazione.

b)

In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, sub a):

di quali requisiti sostanziali si tratti (per es. effetto diretto, scopo di tutela, finalità perseguita).

3)

In caso di soluzione affermativa alla prima o alla seconda questione:

se la direttiva riconosca direttamente alle organizzazioni non governative un siffatto diritto di accedere alla giustizia, che va oltre quanto stabilito dal diritto nazionale.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 17-25).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17–25).


20.6.2009   

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C 141/26


Impugnazione proposta il 31 marzo 2009 dalla Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-117/09 P)

2009/C 141/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG (rappresentanti: R. Nierer e L. Gordalla, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza 14 gennaio 2009 del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), causa T-162/06;

2.

annullare la decisione della Commissione 21 settembre 2005, relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex n. 609/2003), con cui la Commissione dichiara l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto che la Germania intende accordare alla ricorrente;

3.

in subordine rispetto al secondo capo delle conclusioni, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

4.

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione, in particolare alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione in esame è rivolta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente e diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, che dichiara l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto che la Germania intende accordare alla Kronoply GmbH & Co. KG. Secondo la sentenza impugnata, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto che per l’aiuto controverso non fosse necessario da parte del beneficiario né una controprestazione né un contributo al conseguimento di un obiettivo d’interesse comune e che quindi si trattasse di un aiuto al funzionamento destinato a coprire le spese correnti, non autorizzabile. Il Tribunale ha stimato che l’aiuto controverso non fosse necessario, dato che concerneva unicamente la realizzazione di uno stabilimento di produzione, oggetto però di una precedente notifica, e dato che il progetto di investimento era stato integralmente realizzato per mezzo dell’aiuto autorizzato in seguito a tale prima notifica, e ciò molto prima della notifica dell’aiuto controverso.

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente adduce che la sentenza impugnata non è conforme all’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale adottati ai fini del detto articolo e alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento del 1998. Il Tribunale avrebbe per questo violato anche i principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

La violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE consisterebbe nel fatto che il Tribunale avrebbe mal interpretato e valutato il criterio della necessità e dell’effetto di incentivazione.

Quanto alla valutazione della necessità dell’aiuto controverso, il Tribunale avrebbe illegittimamente ristretto la sfera di applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, ritenendo, in modo giuridicamente errato, che il beneficiario di un aiuto possa, per un dato progetto di investimento, notificare un unico aiuto e che ogni nuova notifica debba concernere un nuovo progetto d’investimento. Il Tribunale inoltre avrebbe effettuato la propria valutazione della necessità fondandosi su una data che, da un lato, sarebbe stata del tutto priva di pertinenza ai fini della decisione d’investimento della ricorrente e sulla quale, dall’altro, questa non avrebbe avuto alcuna influenza. La data determinante ad avviso della Commissione e del Tribunale sarebbe stata quella in cui lo Stato membro ha notificato l’aiuto controverso alla Commissione. Orbene, presentando la propria domanda di concessione degli aiuti alle autorità nazionali, la ricorrente avrebbe già fatto quanto necessario ed in suo potere per provare la necessità. La ricorrente non avrebbe alcuna influenza sulla data di notifica dell’aiuto alla Commissione. Tale posizione del Tribunale e della Commissione avrebbe la logica conseguenza che occorrerebbe negare ad un qualsivoglia progetto d’investimento la necessità che l’aiuto sia concesso, ove la decisione della Commissione sulla compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto progettato con il mercato comune avesse luogo solo a completamento o termine del progetto d’investimento.

Si dovrebbe inoltre osservare che la ricorrente non avrebbe potuto contestare direttamente la decisione della Commissione relativa all’aiuto inizialmente notificato. Quando la Commissione dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto, il cui importo però non corrisponde alla richiesta presentata dal beneficiario dell’aiuto alle autorità nazionali, quest’ultimo non potrebbe vedere accolto un ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado avverso la decisione, ad esso favorevole, della Commissione. Il lasso di tempo intercorrente tra la prima decisione della Commissione di autorizzazione dell’aiuto iniziale e la notifica dell’aiuto controverso si spiegherebbe pertanto con il fatto che la ricorrente ha esaurito i mezzi di ricorso di cui pensava disporre avverso la lettera della Commissione di rifiuto di modificare la sua prima decisione di autorizzazione. Il fatto che la Repubblica federale di Germania abbia, pertanto, notificato l’aiuto controverso soltanto dopo la realizzazione del progetto d’investimento dipenderebbe unicamente dalla controversia incidentale relativa alla qualifica della suddetta lettera della Commissione. Perciò, l’argomento secondo cui il progetto d’investimento è stato frattanto realizzato non potrebbe fungere da fondamento della valutazione della necessità.

Quanto al criterio dell’effetto di incentivazione, il Tribunale avrebbe espressamente lasciato tale questione aperta. Anche supponendo che, contrariamente al parere della ricorrente, necessità ed effetto di incentivazione fossero considerati due distinte condizioni dell’autorizzazione, esse sarebbero entrambe soddisfatte nel caso di specie.

Il punto 4.2, terzo comma, degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale stabilisce che il criterio dell’effetto di incitazione è soddisfatto quando la domanda di aiuti è presentata prima dell’inizio di esecuzione del progetto. Decisiva a questo proposito potrebbe essere — come illustrato supra — soltanto la domanda di aiuti presentata dinanzi alle autorità nazionali. La ricorrente avrebbe presentato tale domanda prima che l’esecuzione avesse inizio e pertanto avrebbe osservato il predetto criterio. Il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto, violando così non solo l’art. 87 CE, ma anche gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

La sentenza impugnata sarebbe altresì contraria alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento ed al principio di parità di trattamento, in quanto il Tribunale avrebbe approvato l'incoerente applicazione della valutazione del mercato da parte della Commissione. Nell'ambito della procedura di notifica relativa all'aiuto iniziale, la Commissione avrebbe lasciato intendere che avrebbe valutato il mercato dei prodotti di riferimento in base ad un fattore concorrenza di coefficiente pari a 0,75, per poi, solo circa tre settimane dopo, effettuare una diversa valutazione sullo stesso mercato di riferimento in un'altra decisione, considerando come consono, secondo la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, un coefficiente di 1,0. Benché la Commissione disponga di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la valutazione economica di una situazione di fatto, tale margine troverebbe nondimeno un limite nel fatto che i mercati per prodotti identici sono identici, in particolare quando i mercati dello stesso gruppo di prodotti sono valutati nell’arco di tre settimane.

Un altro errore di diritto commesso dal Tribunale, infine, consisterebbe nel fatto che esso avrebbe totalmente ignorato l'argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui la stessa era obbligata a realizzare il progetto di investimento entro un termine di 36 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Ove la ricorrente avesse disatteso tale obbligo, essa avrebbe perso interamente il beneficio dell'aiuto. Non le si potrebbe addebitare di esservisi attenuta. Con ciò il Tribunale avrebbe violato l'art. 87 CE nonché il principio secondo il quale la Commissione dovrebbe conformarsi alle regole di gestione degli aiuti che la stessa adotta ed attua.


20.6.2009   

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C 141/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1o aprile 2009 — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz

(Causa C-118/09)

2009/C 141/48

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parti

Ricorrente: Robert Koller

Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 89/48/CEE (1) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:

a)

abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di «Magister der Rechwissenschaften»;

b)

sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l’educazione e la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo — equivalente al titolo austriaco — di «Licenciado en Derecho»

c)

abbia ottenuto, con l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati di Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

se un’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho», ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per l’ammissione all’esame di idoneità in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale professione, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CE.


(1)  GU L 19, pag. 16.


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C 141/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1o aprile 2009 — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Causa C-119/09)

2009/C 141/49

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (1), abbia inteso abolire, per le professioni regolamentate ivi contemplate, ogni divieto generale, qualunque sia la forma di pratica commerciale di cui trattasi, oppure se abbia lasciato agli Stati membri la possibilità di mantenere dei divieti generali per talune pratiche commerciali, quali l’accaparramento di clientela.


(1)  GU L 376, pag. 36.


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C 141/28


Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-120/09)

2009/C 141/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Accertare che non avendo provveduto alla trasposizione in diritto vallone dell’art. 2, lett. f), j) e k), e dell’Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea solleva due censure a sostegno del proprio ricorso.

Da un lato, essa rimprovera al convenuto di non avere trasposto nel diritto della regione Vallonia le nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluito», previste dalle disposizioni dell’art. 2, lett. f), j) e k), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La Commissione sottolinea l’importanza di tali nozioni, le quali, essendo nozioni chiave per l’applicazione della direttiva, sono riprese anche in altre disposizioni adottate sulla base ed in applicazione di quest’ultima.

Dall’altro lato, la ricorrente denuncia la circostanza che il diritto vallone non contiene alcuna disposizione relativa ai livelli di guardia al di sopra dei quali si può considerare che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche. Orbene, la norma di cui all’Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva, che prevede l’adozione di tali disposizioni, rivestirebbe importanza cruciale al fine di assicurare un controllo effettivo della qualità delle acque freatiche e, conseguentemente, per garantire la protezione dell’ambiente, che costituisce l’obiettivo essenziale della direttiva.


(1)  GU L 182, pag. 1


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C 141/29


Ricorso presentato il 1o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-121/09)

2009/C 141/51

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 7 della direttiva 90/314/CEE (1);

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

La Repubblica italiana, fissando un termine di tre mesi a decorrere dalla data prevista per la conc1usione del viaggio ai fini della presentazione di una domanda d'intervento presso il Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, è venuta mena agli obblighi imposti dall'art. 7 della direttiva 90/314.

2.

L'art. 7 della direttiva 90/314 prevede che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto dia prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza comunitaria, tale disposizione impone agli Stati un obbligo di risultato, che implica l'attribuzione all'acquirente di viaggi «tutto compreso» del diritto ad una protezione effettiva contro i rischi di insolvenza e di fallimento degli organizzatori e, in particolare, il rimborso degli importi versati e il rimpatrio.

3.

Il successivo art. 8 permette agli Stati membri di adottare norme più severe, ma solo qualora queste offrano una maggiore tutela al consumatore.

4.

Nel caso di specie, la normativa italiana in causa, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali nel corso della procedura di infrazione, ha come scopo di assicurare la possibilità di recuperare, per il bilancio dello Stato, gli importi pagati ai consumatori e quindi di preservare gli interessi finanziari dello Stato piuttosto che garantire una maggiore protezione degli acquirenti di viaggi «tutto compreso».

5.

Benché la Commissione comprenda l'interesse dell'Italia ad assicurare una gestione sana ed equilibrata del Fondo di garanzia, agevolando l'azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell' operatore turistico, essa ritiene che tale misura, imponendo un termine perentorio per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, introduca una condizione suscettibile di privare il consumatore dei diritti garantiti dalla direttiva 90/314.

6.

E' vero, come le autorità italiane sostengono, che il consumatore può introdurre la propria richiesta di intervento del Fondo non appena è a conoscenza di circostanze che rischiano di impedire l'esecuzione del contratto. Per avvalersi di tale possibilità è tuttavia necessario che egli sia a conoscenza delle circostanze in questione. Ora, se si escludono i casi in cui il fallimento dell'organizzatore del viaggio è manifestamente conoscibile in quanto pronunciato con sentenza dichiarativa, nella maggior parte delle ipotesi il consumatore ignora la situazione patrimoniale esatta di detto operatore. È quindi normale che si rivolga in primo luogo a quest'ultimo per ottenere il rimborso degli importi versati, inviando una lettera, eventualmente un sollecito, e infine un'ingiunzione. In tal modo il termine di tre mesi fissato all'art. 5 del decreto ministeriale n. 349/1999 rischia di essere già abbondantemente trascorso al momento dell'introduzione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, con la conseguenza di privare il consumatore del diritto di ottenere il rimborso degli importi versati.

7.

Per rimediare all'inadempimento contestato nella presente procedura, le autorità italiane hanno annunciato, prima di voler estendere da tre a dodici mesi il termine per la presentazione della domanda di intervento del Fondo, poi di volerlo abrogare.

8.

Esse hanno inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana un comunicato diretto ad informare i potenziali interessati che, nelle more dell'abrogazione del termine in questione, al fine di assicurare la tutela dei consumatori, le istanze di accesso al Fondo di garanzia possono essere presentate in ogni momento.

9.

La Commissione ritiene che tali misure, pur costituendo un lodevole tentativo di porre rimedio alle conseguenze dell'infrazione contestata, non siano sufficienti a eliminare il rischio di privare l'acquirente di viaggi «tutto compreso» del suo diritto ad una protezione effettiva in caso di fallimento dell'organizzatore.

10.

Al fine di garantire pienamente la certezza del diritto, consentendo così ai singoli di conoscere la piena portata dei loro diritti e di avvalersene dinanzi ai tribunali, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia, specificità e chiarezza incontestabili e non mediante semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell'amministrazione nazionale.

11.

La coesistenza, nell'ordinamento italiano, da una parte di una disposizione, mai formalmente abrogata, che prescrive a pena di decadenza un termine di tre mesi per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, e dall'altra di un comunicato dell'amministrazione che invita a non tenere conta di tale termine crea un'evidente situazione di incertezza per gli acquirenti di viaggi «tutto compreso».


(1)  Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pagg. 59).


20.6.2009   

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C 141/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 2 aprile 2009 — «Enosi Efopliston Aktoploïas», «ANEK», «Minoïkes Grammes», «N.E.Lesbou», «Blue Star Ferries»/Ypourgos Emborikis Naftilias

(Causa C-122/09)

2009/C 141/52

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti:«Enosi Efopliston Aktoploïas», «ANEK», «Minoïkes Grammes», «N.E.Lesbou», «Blue Star Ferries»

Convenuto: Ypourgos Emborikis Naftilias

Questioni pregiudiziali

1)

«Ai sensi degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, secondo comma, CE: i) se il legislatore greco fosse tenuto, per la durata dell’esenzione temporanea sino al 1o gennaio 2004, dall’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, recante il titolo «concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)» (GU L 364), esenzione introdotta all’art. 6, n. 3, del regolamento stesso e riferentesi alla Grecia, ad astenersi dall’adottare disposizioni tali da compromettere gravemente la piena ed effettiva applicazione del regolamento n. 3577/92 in Grecia dal 1o gennaio 2004 e oltre; ii) se i singoli abbiano diritto a far valere il regolamento in parola per contestare la validità di disposizioni, adottate dal legislatore greco prima del 1o gennaio 2004, nel caso in cui le ultime disposizioni nazionali compromettano gravemente la piena ed effettiva applicazione di tale regolamento in Grecia dal 1o gennaio 2004»;

2)

«In caso di soluzione positiva della prima questione, se sia compromessa gravemente la piena applicazione dal 1o gennaio 2004 del regolamento n. 3577/92 in Grecia, in ragione dell’adozione da parte del legislatore greco, prima del 1o gennaio 2004, di disposizioni le quali hanno un carattere esaustivo e permanente, non prevedono la scadenza della loro validità al 1o gennaio 2004 e sono incompatibili col disposto del regolamento n. 3577/92»;

3)

«In caso di soluzione positiva della prima e della seconda questione, se gli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consentano l’adozione di disposizioni nazionali secondo cui gli armatori possono fornire servizi di cabotaggio marittimo solo su determinate linee, individuate annualmente dall’autorità nazionale competente in materia, previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, nell’ambito di un sistema di autorizzazione avente le seguenti caratteristiche: i) riguarda indistintamente tutte le linee che servono le isole, ii) le autorità nazionali competenti hanno la possibilità di accettare una richiesta presentata di rilascio di autorizzazione alla messa in servizio su una linea, apportando, discrezionalmente e senza previa definizione dei criteri applicati, modifiche unilaterali degli elementi della richiesta riguardanti la frequenza e il periodo di interruzione del servizio, nonché il nolo»;

4)

«In caso di soluzione positiva della prima e della seconda questione, se introduca una restrizione non consentita alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’art. 49, CE, una normativa nazionale che prevede che l’armatore, a cui sia stata rilasciata dall’amministrazione un’autorizzazione di messa in servizio di una nave su una linea determinata (in accoglimento della sua richiesta, nella sua forma originaria o previa modifiche di taluni suoi elementi che sono state accettate dall’armatore) sia, in linea di principio, obbligato a effettuare il servizio senza interruzioni sulla linea di cui si tratta per tutta la durata del periodo annuale di servizio e debba, prima di iniziare il servizio, depositare, a garanzia dell’adempimento di tale obbligo, una lettera di garanzia, garanzia che viene incamerata, in tutto o in parte, in caso di inadempimento o di adempimento inesatto dell’obbligo in parola».


20.6.2009   

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C 141/31


Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-125/09)

2009/C 141/53

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e A. Nijenhuis)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La dichiarazione, da parte della Corte, che la Repubblica di Cipro non garantendo la concessione dei diritti di passaggio sulle proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, tempestivamente, imparzialmente e in modo trasparente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, della direttiva quadro e dell’art. 4, n. 1, della direttiva autorizzazioni

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Dalle informazioni fornite ai servizi della Commissione emerge che il secondo fornitore di telefonia mobile non aveva la possibilità di installare efficacemente la propria rete al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica in concorrenza con il gestore della rete già insediato, l’ATHK, a causa delle procedure cipriote lunghe e scoordinate.

2.

La Commissione censura la Repubblica di Cipro in quanto dal comportamento delle autorità pubbliche cipriote competenti (dei Comuni e/o delle Province), consegue che il secondo fornitore di telefonia mobile non dispone al momento delle licenze edilizie necessarie in base alla legge nazionale e, pertanto, si potrebbe considerare che la sua rete esistente, che è in attesa di soddisfare il rigoroso requisito della copertura geografica inserito nella sua licenza, operi in violazione del diritto cipriota.

3.

La Commissione ritiene che tale situazione crei uno svantaggio sostanziale per le attività del secondo gestore di reti di telefonia mobile. Poiché non ha completato lo sviluppo della sua rete può offrire agli utenti finali una piena copertura geografica solo attraverso il servizio di roaming nazionale che è gestito, con tariffe all’ingrosso, dalla ATHK. Ne consegue che in questo momento il secondo gestore dipende dal servizio di roaming nazionale all’ingrosso della ATHK per circa il 20 % del suo traffico complessivo. Pertanto, poiché la sua rete non offre una piena copertura geografica, il secondo gestore è obbligato ad assumere il costo materiale esterno dell’uso del servizio di roaming nazionale all’ingrosso dell’ATHK e dipende dal servizio di cui trattasi.

4.

Secondo la Commissione, tale rilevante ritardo per quanto riguarda la concessione, al secondo fornitore di telefonia mobile, dei diritti di passaggio sulle proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse per l’installazione di reti e antenne, costituisce una violazione dell’art. 11, n. 1, della direttiva quadro la quale prevede che l’autorità competente agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi.

5.

La Repubblica di Cipro fa valere che ci si aspettava che il decreto che doveva essere adottato immediatamente dopo la votazione del disegno di legge coprisse anche altri elementi importanti del codice, come la regola delle 6 settimane e, in generale, tutte le disposizioni del paragrafo 4 del codice. Tuttavia il decreto soprammenzionato non è mai stato adottato, per cui la situazione è rimasta sostanzialmente immutata. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni attualmente non vengono applicate correttamente in Cipro per quanto riguarda la concessione di licenze urbanistiche ed edilizie.

6.

Di conseguenza, la piena applicazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva autorizzazioni e dell’art. 11, n. 1, della direttiva quadro non verrà garantita prima dell’applicazione ufficiale delle attese misure di attuazione del codice poiché in assenza di perfezionamento delle necessarie procedure e in particolare dell’adozione del decreto non è potuta entrare in vigore la nuova normativa relativa alle licenze edilizie.


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C 141/31


Ricorso proposto il 3 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-126/09)

2009/C 141/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003, 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (1) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2003/59/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 9 settembre 2006. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 226, pag. 4.


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg (Germania) il 6 aprile 2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

(Causa C-127/09)

2009/C 141/55

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Convenuta: Simex Trading AG

Questioni pregiudiziali

Se vi sia un’immissione in commercio ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 (1) e dell’art. 7 della direttiva 89/104/CEE (2) nel caso in cui cosiddetti tester di profumi vengano consegnati, senza trasferimento della proprietà e con divieto di rivenderli, a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati in modo che questi ultimi possano consentire ai loro potenziali clienti il consumo del contenuto del prodotto a fini di prova ed in cui il prodotto sia contrassegnato da una menzione che ne vieta la vendita, sia sempre possibile un ritiro della merce da parte del produttore/titolare del marchio e la presentazione del prodotto si distingua chiaramente, per la sua semplicità, dal prodotto solitamente immesso in commercio dal produttore/titolare del marchio.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario; GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(2)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia de marchi d'impresa; GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.


20.6.2009   

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C 141/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 10 aprile 2009 — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/DIVANI AKROPOLIS Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

(Causa C-136/09)

2009/C 141/56

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti

Ricorrente: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon

Resistente: DIVANI AKROPOLIS Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

Questioni pregiudiziali

Se la pura e semplice collocazione nelle camere d’albergo, da parte dell’albergatore, di apparecchi televisivi e il loro collegamento con un’antenna centrale installata nell’albergo, senza alcun’altra operazione o intermediazione o intervento da parte dell’albergatore, costituiscano comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29/CE e, in particolare, se, conformemente alla soprammenzionata sentenza della Corte di giustizia 7 dicembre 2006, causa C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE), sussista nella fattispecie distribuzione del segnale, attraverso apparecchi televisivi, ai clienti che alloggiano nelle camere dell’albergo, con corrispondente intervento tecnico dell’albergatore.


20.6.2009   

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C 141/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 aprile 2009 — 1. M.M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht

(Causa C-137/09)

2009/C 141/57

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti

:

1.

M.M. Josemans

2.

Burgemeester van Maastricht

Questioni pregiudiziali

1)

Se un regime, come quello in esame nella fattispecie, vertente sull’accesso di non residenti ai coffeeshops, rientri integralmente o parzialmente nell’ambito di applicazione del Trattato CE, segnatamente della libera circolazione dei beni e/o dei servizi, oppure del divieto di discriminazione di cui all’art. 12, in combinato disposto con l’art. 18 del Trattato CE.

2)

Nei limiti in cui siano applicabili le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei beni e/o dei servizi, se un divieto di ammissione dei non residenti ai coffeeshops come disposto dall’art. 2.3.1.3e, 1o comma, dell’APV (Algemene plaatselijke verordening, regolamento generale locale di Maastricht), in combinato disposto con la decisione del sindaco 13 luglio 2006, costituisca un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.

3)

Se il divieto di discriminazione dei cittadini dell’Unione sulla base della nazionalità, di cui all’art. 12, in combinato disposto con l’art. 18 del Trattato CE, sia applicabile al regime relativo all’ammissione di non residenti ai coffeeshops, qualora e nei limiti in cui non trovino applicazione le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei beni e dei servizi.

4)

In caso di risposta affermativa, se la relativa discriminazione indiretta tra residenti e non residenti sia giustificata e se il divieto di ammissione di non residenti ai coffeeshops rappresenti un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.


20.6.2009   

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C 141/33


Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-139/09)

2009/C 141/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra L. de Schietere de Lophem e sig. A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2006/21/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 30 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 102, pag. 15.


20.6.2009   

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C 141/33


Ricorso proposto il 21 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-141/09)

2009/C 141/59

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (1), ed in particolare agli artt. da 1 a 4, da 5 a 8, all’art. 13, nonché agli artt. 16 e 9, n. 2 della medesima, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 19 di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2005/56/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 14 dicembre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 310, pag. 1.


20.6.2009   

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C 141/33


Ricorso proposto il 27 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-149/09)

2009/C 141/60

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (1) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2006/68/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 15 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 264, pag. 32.


20.6.2009   

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C 141/34


Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 12 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) –Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

(Causa C-132/07) (1)

2009/C 141/61

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


20.6.2009   

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C 141/34


Ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-112/08) (1)

2009/C 141/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


20.6.2009   

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C 141/34


Ordinanza del presidente della Corte 3 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento avviato da Hermann Fisher, Rolf Schlatter, nei confronti di: Regierungspräsidium Freiburg

(Causa C-193/08) (1)

2009/C 141/63

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


20.6.2009   

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C 141/34


Ordinanza del presidente della Corte 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-234/08) (1)

2009/C 141/64

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


20.6.2009   

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Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-269/08) (1)

2009/C 141/65

Lingua processuale: il maltese

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/35


Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/35


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-284/08) (1)

2009/C 141/67

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/35


Ordinanza del presidente della Corte 2 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-294/08) (1)

2009/C 141/68

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


20.6.2009   

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C 141/35


Ordinanza del presidente della Corte 20 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-326/08) (1)

2009/C 141/69

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/35


Ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-369/08) (1)

2009/C 141/70

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


20.6.2009   

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C 141/35


Ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-463/08) (1)

2009/C 141/71

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 327 del 20.10.2008.


20.6.2009   

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C 141/36


Ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Atenor Group SA/Stato belga

(Causa C-514/08) (1)

2009/C 141/72

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


20.6.2009   

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C 141/36


Ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA/Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

(Causa C-584/08) (1)

2009/C 141/73

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


Tribunale di primo grado

20.6.2009   

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C 141/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Itochu/Commissione

(Causa T-12/03) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console Nintendo - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Restrizioni alle esportazioni parallele - Imputabilità di un’infrazione - Ammende - Disparità di trattamento - Effetto dissuasivo - Durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)

2009/C 141/74

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Itochu Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: Y. Shibasaki, G. van Gerven e T. Franchoo, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente P. Hellström e O. Beynet, successivamente F. Castillo de la Torre e O. Beynet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 1, 3 e 5 della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33), nella parte in cui si riferiscono alla ricorrente, ovvero, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla medesima

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Itochu Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 dell’8.3.2003.


20.6.2009   

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C 141/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione

(Causa T-13/03) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console Nintendo - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Restrizioni alle esportazioni parallele - Ammende - Effetto dissuasivo - Durata dell’infrazione - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader o istigatrice dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)

2009/C 141/75

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nintendo Co., Ltd (Kyoto, Giappone) e Nintendo of Europe GmbH (Grossostheim, Germania) (rappresentanti: I. Forrester, QC, J. Pheasant, M. Powell, C. Kennedy-Loest, solicitors e J. Killick, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente O. Beynet e A. Whelan, successivamente X. Lewis e O. Beynet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti all’art. 3, primo trattino, della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33)

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda a carico di Nintendo Co., Ltd e di Nintendo of Europe GmbH è fissato in 119,2425 milioni di EUR.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


20.6.2009   

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C 141/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — CD-Contact Data/Commissione

(Causa T-18/03) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Restrizioni alle esportazioni parallele - Prova dell’esistenza di un accordo finalizzato a restringere il commercio parallelo - Ammende - Disparità di trattamento - Circostanze attenuanti)

2009/C 141/76

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CD-Contact Data GmbH (Burglengenfeld, Germania) (rappresentanti: J. de Pree e R. Wesseling, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, X. Lewis e O. Beynet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33)

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta a CD-Contact Data GmbH è fissato in EUR 500 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


20.6.2009   

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C 141/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Spagna/Commissione

(Causa T-281/06) (1)

(FEAOG - Sezione «garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Aiuto compensativo ai produttori di banane - Irregolarità nei controlli di qualità - Tipo di rettifica finanziaria applicata - Proporzionalità)

2009/C 141/77

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 218, pag. 12), là dove prevede una rettifica finanziaria per le spese dichiarate dal Regno di Spagna a titolo di aiuto compensativo ai produttori di banane per gli esercizi 2002 e 2003

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


20.6.2009   

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C 141/38


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — BORCO Marken Import Matthiesen/UAMI (α)

(Causa T-23/07) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio figurativo comunitario α - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

2009/C 141/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BORCO Marken Import Matthiesen GmbH & Co. KG, (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. M. Kicia, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4), riguardante la registrazione del segno figurativo α come marchio comunitario

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4) è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sul secondo capo della domanda della BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG.

3)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


20.6.2009   

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C 141/39


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Causa T-430/07) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MONTEBELLO RHUM AGRICOLE - Marchio nazionale denominativo anteriore MONTEBELLO - Motivo relativo di rifiuto - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

2009/C 141/79

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Spagna) (rappresentanti: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo e A. Hernández Lehmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. López Fernández de Corres e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Montebello SARL (Petit-Bourg, Francia) (rappresentante: avv. G. -G Lamoureux)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 settembre 2007 (procedimento R 223/2007-2) relativo ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Montebello, SA e la Montebello SARL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bodegas Montebello, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


20.6.2009   

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C 141/39


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2009 — Rotter/UAMI (Forma di un assemblaggio di salsicce)

(Causa T-449/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di un assemblaggio di salsicce - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

2009/C 141/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Rotter (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. Müller, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 27 settembre 2007 (procedimento R 1415/2006-4), riguardante la registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale che rappresenta un assemblaggio di salsicce

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Thomas Rotter è condannato alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


20.6.2009   

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C 141/39


Sentenza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2009 — Sanchez Ferriz e a./Commissione

(Causa T-492/07 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2005 - Mancata iscrizione sull’elenco dei funzionari promossi - Tassi moltiplicatori di riferimento - Artt. 6 e 10 dell’allegato XIII dello Statuto - Interesse a far valere un motivo»))

2009/C 141/81

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) e nove altri funzionari della Commissione delle Comunità europee i cui nomi sono riportatati in allegato alla sentenza (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 17 ottobre 2007, causa F-115/06, Ferriz e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlos Sanchez Ferriz e i nove altri funzionari della Commissione i cui nomi sono riportatati in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


20.6.2009   

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C 141/40


Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA

(Causa T-12/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Invalidità - Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Fatti nuovi e sostanziali - Ricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Danno morale»)

2009/C 141/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata.

2)

La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) 25 ottobre 2006 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. M, dell’8 agosto 2006, volta alla convocazione della commissione d’invalidità per l’esame del suo caso.

3)

L’EMEA è condannata a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento, un importo pari a EUR 3 000.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

5)

L’EMEA è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché del presente procedimento.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


20.6.2009   

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C 141/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 — Enercon/UAMI (E–Ship)

(Causa T-81/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo E-Ship - Motivo assoluto di rifiuto - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94)

2009/C 141/83

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: R. Böhm e V. Henke, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 dicembre 2007 (procedimento R 319/2007-1) riguardante una domanda di registrazione del segno E-Ship come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Enercon GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


20.6.2009   

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C 141/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2009 — ars Parfum Creation & Consulting/UAMI (Forma di un flacone di profumo)

(Causa T-104/08) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di un flacone di profumo - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Obbligo di motivazione - Artt. 7, n. 1, lett. b), 73 e 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»)

2009/C 141/84

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: A. Späth e G. Hasselblatt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2007 (procedimento R 1656/2006-1) relativa alla registrazione come marchio comunitario di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un flacone di profumo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ars Parfum Creation & Consulting GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


20.6.2009   

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C 141/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 marzo 2009 — Alves dos Santos/Commissione

(Causa T-184/08) (1)

(Fondo sociale europeo - Azioni di formazione - Riduzione dell’aiuto finanziario inizialmente concesso - Ricorso - Requisiti di forma - Irricevibilità manifesta)

2009/C 141/85

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: sig. Rui Manuel Alves dos Santos (Alvaiàzere, Portogallo) (rappresentante: A. Marques Fernandes, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e B. Kotschy, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 2004, notificata al sig. Rui Manuel Alves dos Santos il 3 marzo 2008, che riduce l’importo dell’aiuto concesso dal Fondo sociale europeo (FSE), attribuito al ricorrente con un’azione di formazione professionale presentata dall’amministrazione portoghese (procedimento n. 890488 P1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Rui Manuel Alves dos Santos è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e a./Consiglio

(Causa T-217/08) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 248/2008 - Regime delle quote latte - Aumento delle quote nazionali per il latte - Assenza di interesse individuale - Irricevibilità)

2009/C 141/86

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bonn, Germania); Romuald Schaber (Petersthal, Germania); Stefan Mann (Eberdorfergrund, Germania); e Walter Peters (Körchow, Germania) (rappresentanti: W. Renner e O. Schniewind, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e Z. Kupčová, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e M. Vollkommer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 2008, n. 248 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte (GU L 76, pag. 6)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, i sigg. Romuald Schaber, Stefan Mann e Walter Peters sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


20.6.2009   

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C 141/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o aprile 2009 — Perry/Commissione

(Causa T-280/08) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Irricevibilità»))

2009/C 141/87

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claude Perry (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J. Culioli)

Convenuta: Commissione della Comunità europee (rappresentanti: J.-P. Keppenne e P. van Nuffel, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente in conseguenza delle accuse di sviamento di aiuti umanitari comunitari durante l'esecuzione di alcuni contratti stipulati dalla Commissione con alcune società di cui egli è titolare

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Il sig. Claude Perry è condannato alle spese.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


20.6.2009   

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C 141/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — Spagna/Commissione

(Causa T-359/08) (1)

(«Ricorso di annullamento - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»)

2009/C 141/88

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2008, C (2008) 3243, con la quale si reduce il contributo del Fondo di coesione al gruppo di progetti 2001.ES.16.C.P.E.045 [smaltimento dei rifiuti in Galizia — 2001 (gruppo II)], con la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C (2001) 4193

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


20.6.2009   

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C 141/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — Spagna/Commissione

(Causa T-360/08) (1)

(Ricorso di annullamento - Ritiro dell’atto impugnato - Non luogo a statuire)

2009/C 141/89

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Steiblyté e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 25 giugno 2008 della Commissione, C (2008) 3247, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di Coesione al gruppo di progetti n. 2001.ES.16.C.P.E.036 (risanamento del bacino idrografico del Nord della Spagna — Galizia — 2001) concesso con decisione 20 dicembre 2001 C (2001) 4084

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


20.6.2009   

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C 141/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda)

(Causa T-43/09) (1)

(«Atto introduttivo del ricorso - Requisiti di forma - Irricevibilità»)

2009/C 141/90

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: La Cachuera, SA (Misiones, Argentina) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Gelkaps GmbH (Pritzwalk, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 novembre 2008 (procedimento RE 87/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra La Cachuera, SA e Gelkaps GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Cachuera, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


20.6.2009   

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C 141/43


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 24 aprile 2009 — Nycomed Danmark/EMEA

(Causa T-52/09 R)

(Procedimento sommario - Autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale - Agente rivelatore per ultrasuoni nell’ecocardiografia a fini diagnostici (perfluorobutane) - Rifiuto dell’EMEA di concedere una deroga all’obbligo di presentare un piano di indagine pediatrica - Domanda di sospensione di esecuzione e di provvedimenti provvisori - Mancanza di urgenza)

2009/C 141/91

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: C. Schoonderbeek e H. Speyart van Woerden, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’EMEA 28 novembre 2008 recante rigetto della domanda di deroga specifica riguardante il perfluorobutane e, dall’altro, all’adozione di provvedimenti provvisori

Dispositivo

1)

L’istanza di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.6.2009   

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C 141/43


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 aprile 2009 — UCAPT/Commissione

(Causa T-96/09 R)

(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

2009/C 141/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Union des Coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Peignot e D. Garreau, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moore e P. Mahnič Bruni, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.6.2009   

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C 141/43


Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

(Causa T-114/09)

2009/C 141/93

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra) (rappresentanti: avv.ti S. Kalmose-Hjelmborg e M. Honoré)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 agosto 2008 nel procedimento n. 287/2008, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 4 agosto 2008 nel procedimento n. 287/2008 (1) con cui la Commissione ha approvato, sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. c) CE, un aiuto per il salvataggio [di imprese in difficoltà], concesso dalla Danimarca alla TV 2 Danmark A/S (in prosieguo: la “TV 2”).

La ricorrente sostiene che l’aiuto in parola non è conforme all’art. 87, n. 3, lett. c), poiché viola il principio di proporzionalità contenuto nella disposizione di cui trattasi e secondo il quale tale aiuto non deve “c) alter[are] le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. In particolare, la ricorrente fa valere in primo luogo che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che la TV 2 fosse una “impresa in difficoltà” ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2). In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che l’aiuto per il salvataggio fosse limitato a quanto necessario per consentire alla TV 2 di conservare il suo giro d’affari e che detto aiuto fosse mantenuto ad una soglia tale da non consentire alla TV 2 di investire in nuove attività o di comportandosi in modo aggressivo sui mercati. In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha commesso un errore di diritto in quanto ha omesso di tenere conto dell’aiuto di Stato ricevuto dalla TV 2 nel passato.


(1)  Un riassunto della decisione impugnata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2009 C 9, pag. 2) e una versione non confidenziale della decisione è disponibile al seguente riferimento: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

(2)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004 C 244, pag. 2).


20.6.2009   

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C 141/44


Ricorso proposto il 20 marzo 2009 — La Sonrisa de Carmen e Bloom Clothes/UAMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

(Causa T-118/09)

2009/C 141/94

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: La Sonrisa de Carmen SL (Vigo, Spagna), Bloom Clothes SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: S. Míguez Pereira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Harald Heldmann (Amburgo, Germania)

Conclusioni delle ricorrenti

Annullamento della decisione della commissione di ricorso 8 gennaio 2009 nel procedimento R 695/2008-2 e registrazione come marchio comunitario del marchio misto BLOOMCLOTHES per le classi 25 e 35.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio misto costituito dal termine «BLOOMCLOTHES» accompagnato dall’elemento figurativo di un fungo (domanda di registrazione n. 5 077 128), per prodotti e servizi appartenenti alle classi 18, 25 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Harald Heldmann

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo «BLOOM» (marchio tedesco n. 30 439 990) per prodotti appartenenti alla classe 25

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1]


20.6.2009   

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C 141/44


Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio

(Causa T-122/09)

2009/C 141/95

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, A. MacGregor, Solicitor, avv.ti N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare il regolamento nei limiti in cui esso istituisce dazi antidumping su prodotti fabbricati ed esportati dalle ricorrenti;

ordinare al Consiglio dell’Unione europea di pagare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento, in base all’art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (1) («il regolamento definitivo»), per quanto riguarda le ricorrenti.

Le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento definitivo riguardo ad esse, poiché tale regolamento viola i loro diritti della difesa, l’obbligo di motivazione ed il principio di buona amministrazione.

Le ricorrenti sostengono che i loro diritti della difesa sono stati violati,

(i)

per non essere state tempestivamente informate dei fatti in modo corretto, come richiesto dall’art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 384/96 (2), e per la mancata fornitura di chiarimenti adeguati in merito ad incoerenze nei volumi di vendita dell’industria comunitaria, con la conseguenza che le ricorrenti non hanno effettivamente potuto comunicare le loro osservazioni o difendere i loro interessi in modo significativo.

(ii)

nel contesto dell’accertamento di un danno con riferimento al quale la Commissione ha omesso di:

(a)

rispondere ai quesiti delle ricorrenti riguardo ad incoerenze dei dati nei volumi di vendita dell’industria comunitaria in tempo utile per consentire loro di comunicare le proprie osservazioni prima che il Consiglio adottasse il regolamento definitivo;

(b)

fornire alle ricorrenti i chiarimenti richiesti in relazione al rifiuto di tener conto dell’impatto dei prezzi delle materie prime;

(c)

spiegare come la Commissione ha calcolato la maggiorazione del 2 % dei costi di importazione e del margine dell’importatore, e

(iii)

prendendo in considerazione, per errore manifesto di valutazione, incoerenze significative relativamente ai dati delle vendite dell’industria comunitaria in sede di determinazione del danno.

Le ricorrenti affermano che il regolamento definitivo viola altresì l’art. 253 CE, non indicando i motivi sui cui esso si fondava riguardo ad un elemento essenziale di fatto, vale a dire la maggiorazione del 2 % dei costi di importazione e del margine dell’importatore, il quale è attinente alle osservazioni svolte nel regolamento definitivo che ha portato all’imposizione di dazi antidumping definitivi applicabili alle ricorrenti.

Infine, le ricorrenti sostengono che, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti durante tutto il procedimento, riconducibili alle varie omissioni della Commissione di spiegare debitamente il fondamento di fatto su cui la Commissione proponeva l’adozione di misure antidumping definitive e la tutela adeguata dei diritti della difesa delle ricorrenti, il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel momento in cui ha adottato il regolamento definitivo come proposto dalla Commissione.


(1)  GU 2008 L 350, pag. 35.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).


20.6.2009   

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C 141/45


Ricorso proposto il 28 marzo 2009 — Ryanair/Commissione

(Causa T-123/09)

2009/C 141/96

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I-G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, la decisione della Commissione europea 12 novembre 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C26/2008 (prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia S.p.A.), nella parte in cui non ordina il recupero dell'aiuto dai successori di Alitalia e concede all'Italia tempo aggiuntivo per dare esecuzione alla decisione;

annullare integralmente, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, la decisione 12 novembre 2008 nel procedimento in materia di aiuti di Stato N510/2008 (cessione dei beni di Alitalia S.p.A.)

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la legittimità di due decisioni della Commissione 12 novembre 2008, nei procedimenti in materia di aiuti di Stato C 26/2008 (ex NN 31/08) in merito al prestito di 300 milioni di euro, notificata con il numero C(2008) 6743 (1) e N510/2008 n. C(2008) 6745 def., relativa alla procedura di cessione dei beni di Alitalia, nella parte in cui sostiene che tale procedura non determinava la concessione di un aiuto di Stato a condizione che le autorità italiane rispettassero determinati impegni.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi.

Relativamente alla prima decisione impugnata, la ricorrente ne deduce la nullità parziale, poiché non dispone il recupero dell'aiuto dai successori di Alitalia e concede all'Italia tempo aggiuntivo per recuperare il prestito.

Con riguardo alla seconda decisione impugnata, la ricorrente sostiene che non avendo avviato il procedimento di indagine formale nonostante l'esistenza di gravi difficoltà la Commissione ha adottato una decisione incompleta ed insufficiente e ha violato i diritti processuali della ricorrente di cui all'art. 88, n. 2, CE. Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione non era competente a adottare una decisione condizionale di insussistenza di aiuto dopo un semplice esame preliminare. Ancora, la ricorrente afferma che la Commissione non ha esaminato tutti gli elementi pertinenti delle misure ed il loro contesto. In particolare, secondo la ricorrente la Commissione non ha valutato se la procedura di amministrazione straordinaria italiana abbia determinato, di per sé, la concessione di un aiuto e se il governo italiano abbia modificato la normativa per favorire il piano di Compagnia Aerea Italiana.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione trascurando le possibili alternative alla cessione dei beni di Alitalia, come una liquidazione giudiziaria o una vendita di quote. La ricorrente deduce altresì che la Commissione non ha applicato il criterio dell'investitore privato alla cessione dei beni di Alitalia, in particolare non valutando l'effetto sul prezzo della condizione espressa della continuità di servizio e la condizione implicita che l'acquirente dell'attività di trasporto di viaggiatori sia di origine italiana, non ritenendo che la procedura per la cessione dei beni di Alitalia fosse manifestamente inadeguata, non stimando il vero prezzo offerto da CAI e non definendo criteri per la determinazione del prezzo di mercato dei beni di Alitalia.

La ricorrente afferma, ancora, che la Commissione è incorsa in un errore di identificazione del soggetto tenuto a rimborsare il prestito, che dovrebbe essere CAI, attesa la continuità tra Alitalia e Compagnia Aerea Italiana. La ricorrente sostiene, infine, che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione.


(1)  GU 2009, L 52, pag. 3.


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C 141/46


Ricorso proposto il 31 marzo 2009 — Meridiana e Eurofly/Commissione

(Causa T-128/09)

2009/C 141/97

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Meridiana SpA (Olbia) e Eurofly SpA (Milano) (rappresentanti: N. Green, QC, K. Bacon, Barrister, avv.ti C- Osti e A. Prastaro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6745 finale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6745 finale, secondo cui il procedimento di vendita dei beni della società aeronautica Alitalia, come notificata dalle autorità italiane, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell'acquirente (N 510/2008) (1). Le ricorrenti competono sul mercato del trasporto aereo ed hanno presentato alla Commissione delle denunce relative alle misure notificate dalle autorità italiane.

Le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse sostengono che la decisione impugnata è viziata da errori di diritto, da manifesti errori di fatto e da lacune del ragionamento con cui la Commissione conclude che i beni dell’Alitalia sarebbero venduti a prezzi di mercato. In particolare, secondo le ricorrenti, le caratteristiche del procedimento avviato dalla Commissione non dimostrano l'esistenza di una valutazione di esperti indipendenti sui beni dell’Alitalia precedente alle trattative per la vendita di tali beni. Ad avviso delle ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto anche omettendo di riconoscere sufficiente rilevanza alla mancanza di un procedimento aperto e trasparente per la vendita dei beni dell’Alitalia.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la conclusione della Commissione secondo cui gli accordi sul trasferimento dei beni non sono stati sottoscritti al fine di eludere l’obbligo di restituire allo Stato si fonda su errori di diritto, manifesti errori di fatto e su un ragionamento lacunoso.

In terzo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed in una violazione del suo obbligo di motivazione, non avendo esaminato se la stessa normativa sul procedimento speciale di insolvenza, introdotta nel 2008, costituisse un aiuto di Stato a favore dell'Alitalia e del compratore, come sostenuto nella denuncia delle ricorrenti, in quanto, a loro avviso, essa era diretta a consentire il trasferimento dei beni dell'Alitalia.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed ha violato il suo obbligo di motivazione, non avendo esaminato se taluni elementi, contenuti nella denuncia delle ricorrenti dimostrassero l'esistenza dell'aiuto di Stato, in particolare la separazione dei beni dell'Alitalia in circostanze in cui un normale investitore privato avrebbe agito diversamente, la violazione del principio di non discriminazione, l'inclusione dei beni di un'altra società nella vendita e l'acquisto di un'altra società da parte dell'acquirente dei beni dell'Alitalia.

Infine, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto, non avendo avviato il procedimento formale di indagine ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, ed avendo bensì deciso sul caso sulla base di un'indagine preliminare.


(1)  GU 2009 C 46, pag 6.


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C 141/47


Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Bongrain/UAMI — Apetito (APETITO)

(Causa T–129/09)

2009/C 141/98

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bongrain SA (Viroflay, Francia) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apetito AG (Rheine, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 febbraio 2009, procedimento R 720/2008-4; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «APETITO» per prodotti della classe 29 — domanda n. 3 470 598

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria del marchio denominativo «apetito» per prodotti delle classi 5, 11, 21, 29, 30, 37, 39, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: conferma dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che tra i prodotti sussistesse una somiglianza e pertanto un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.


(1)  Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


20.6.2009   

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C 141/47


Ricorso presentato il 27 marzo 2009 — I Marchi Italiani e B Antonio Basile 1952/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

(Causa T-133/09)

2009/C 141/99

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrenti: I Marchi Italiani Srl (Napoli, Italia), B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italia) (rappresentante: G. Militerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Osra SA (Rovereta, Italia)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione emessa dalla seconda Commissione di ricorso in data 09.01.2009, notificata alle parti attualmente ricorrenti in data 30.01.2009, nel procedimento R 502/2008, tra I Marchi Italiani Srl contro Osra S.A., che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l’atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio “B Antonio Basile 1952”, a seguito del ricorso proposto dalla Osra S.A.

Dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio “B Antonio Basile 1952” dalla data di presentazione della domanda e/o registrazione di detto marchio.

Condannare l’UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente la dicitura “B. Antonio Basile 1952” [marchio comunitario n. 5 274 121 (registrazione divisionale risultante dalla divisione della registrazione n, 1 462 555 a seguito di una cessione parziale della medesima)], per prodotti rientranti nelle classe 14, 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: I ricorrenti.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Osra S.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio figurativo “BASILE” (registrazione italiana n. 738 901 e registrazione internazionale n. R 413 396 B) per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di annullamento e dichiarazione della nullità del marchio comunitario nella sua totalità.

Decisione della commissione di ricorso: Rigettare il ricorso.

Motivi dedotti: Incorretta applicazione degli articolo 52, paragrafo 1, lettera a) e 53, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (DO 1994, L 11, pag. 1) [diventati articoli 53, paragrafo 1, lettera a) e 54, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1], nonché inesistenza di un rischio di confusione.


20.6.2009   

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Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — B Antonio Basile 1952 e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

(Causa T-134/09)

2009/C 141/100

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrenti: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italia), I Marchi Italiani Srl (Napoli, Italia) (rappresentante: G. Militerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Osra SA (Rovereta, Italia)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione emessa dalla seconda Commissione di ricorso in data 09.01.2009, notificata alle parti attualmente ricorrenti in data 30.01.2009, nel procedimento R 1436/2007-2, tra Antonio Basile, operante come ditta individuale “B Antonio Basile 1952” contro Osra S.A., che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l’atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio “B Antonio Basile 1952”, a seguito del ricorso proposto dalla Osra S.A.

Dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio “B Antonio Basile 1952” dalla data di presentazione della domanda e/o registrazione di detto marchio.

Condannare l’UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente la dicitura “B. Antonio Basile 1952” (domanda di marchio comunitario n. 1 462 555) per prodotti nelle classi 14, 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: I ricorrenti.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Osra S.p.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio verbale “BASILE” (marchio italiano n. 287 030, e internazionale n. R 413 396 B), per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione della nullità parziale del marchio in questione in relazione ai prodotti della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: I motivi dedotti nella presente causa sono quelli fatti valere nella causa T-133/09.


20.6.2009   

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Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Nexans France e Nexans/Commissione

(Causa T-135/09)

2009/C 141/101

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS e Nexans SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Powell, solicitor e J.-P. Tran Thiet, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 9 gennaio 2009 — caso COMP/39610 — Surge;

dichiarare illegittima la decisione della Commissione di rimuovere quattro DVD-ROM e una copia dell'intero disco rigido del computer portatile di un dipendente della Nexans France, per una disamina presso i suoi uffici di Bruxelles ad una data successiva;

annullare la decisione della Commissione di interrogare un dipendente della Nexans France il 30 gennaio 2009;

condannare la Commissione a restituire alla Nexans France tutti i documenti o atti probatori che abbia ottenuto ai sensi della decisione annullata, compresi, senza limitazioni: (a) documenti estranei all'esatta gamma dei prodotti di cui all'ispezione a sorpresa; (b) documenti relativi a progetti sui cavi elettrici localizzati al di fuori del SEE; (c) documenti indebitamente acquisiti dal disco rigido e dai DVD-ROM; e (d) dichiarazioni rilasciate o fondate su interrogatori ai dipendenti della Nexans France;

ordinare alla Commissione di non avvalersi, ai fini del procedimento per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, di ogni documento o atto probatorio che possa aver acquisito in forza delle decisioni annullate;

ordinare alla Commissione di non trasmettere detti documenti o atti probatori (oppure informazioni da questi derivate o su essi fondate) ad autorità per la concorrenza di altri paesi;

condannare la Commissione alle spese;

adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie in esame, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 9 gennaio 2009, C(2009) 92/1, con cui si è ordinato alla Nexans SA e a tutte le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate, compresa la Nexans France SAS, di sottoporsi a un accertamento ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio 1/2003 (1) (caso COMP/39610-Surge) nonché delle modalità con cui detto accertamento è stato effettuato.

A sostegno delle loro istanze, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola i loro diritti fondamentali, inclusi i diritti della difesa, il diritto a un equo processo, il diritto a non autoincriminarsi, la presunzione di innocenza e il diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, esse affermano che la Commissione, nel dar attuazione alla decisione impugnata, ha ecceduto l'ambito dell'accertamento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)


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Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Commissione/Galor

(Causa T-136/09)

2009/C 141/102

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, F. Mirza, agenti, assistiti da B. Katan e M. van der Woude, avvocati)

Convenuto: Benjamin Galor (Jupiter, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Condannare il sig. Galor a versare alla Comunità la somma di EUR 205 611, oltre agli interessi legali ai sensi dell’art. 6.119 del codice civile olandese, a decorrere dal 1o marzo 2003 e fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l’integrale pagamento;

condannare il sig. Galor a versare alla Comunità gli interessi legali ai sensi dell’art. 6.119 del codice civile olandese, calcolati sulla somma di EUR 9 231,25 a decorrere dal 2 settembre 2003 (o, in subordine, dal 10 marzo 2007) e fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l’integrale pagamento;

condannare il sig. Galor alle spese del presente procedimento, provvisoriamente stimate in EUR 17 900, oltre agli interessi legali ai sensi dell’art. 6.119 del codice civile olandese decorrenti dalla pronuncia della sentenza fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l’integrale pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il 23 dicembre 1997 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con il prof. Benjamin Galor e tre società un contratto IN/004/97 per l’implementazione del progetto «Self-Upgrading of Old-Design Gas Turbines in Land & Marine Industries by Energy-Saving Clean Jet-Engine Technologies» nell’ambito delle attività comunitarie nel settore dell’energia non nucleare (1). In forza di tale contratto, la Commissione ha corrisposto un anticipo sul suo contributo al progetto dei contraenti. La somma è stata ricevuta dal responsabile del progetto, il prof. Benjamin Galor.

Per ragioni legate alle difficoltà riscontrate dai contraenti nel trovare un socio per tale progetto e poiché non era stato fatto alcun progresso nell’implementazione del progetto, la Commissione ha deciso di risolvere il contratto. Nella sua lettera ai contraenti, la Commissione ha specificato che il contributo della Comunità poteva essere pagato (o trattenuto dai contraenti) soltanto nella misura in cui risultasse correlato al progetto e giustificato mediante una relazione tecnica e finanziaria finale.

La relazione finale presentata dai contraenti non è stata approvata dalla Commissione, la quale ha avviato la procedura di recupero dell’importo anticipato.

Nel proprio ricorso, la Commissione afferma che il convenuto non ha restituito l’importo ricevuto, ma che, invece, ha chiesto alla Commissione di corrispondergli il contributo previsto nel contratto, previa deduzione dell’importo anticipato. Il convenuto, inoltre, ha esperito un’azione legale dinanzi ai giudici olandesi per il recupero di tale somma. La commissione ha contestato la competenza dei giudici olandesi, fondandosi sulla circostanza che la clausola relativa alla giurisdizione contenuta nel contratto designava il Tribunale di primo grado come giudice competente a statuire su tutte le controversie che sarebbero potute insorgere tra le parti contraenti.

Nel proprio ricorso, la Commissione chiede la restituzione dell’importo anticipato. La Commissione sostiene che aveva il diritto di risolvere il contratto, in attuazione delle clausole contrattuali, non avendo il convenuto adempiuto alle obbligazioni che il contratto aveva fatto sorgere in capo ad esso, poiché, tra l’altro: si era riscontrato un grave ritardo nell’avvio del progetto e non era stato fatto alcun progresso nella sua implementazione, il convenuto non era stato in grado di adottare gli strumenti tecnici necessari ai fini della ricerca per la quale era stato corrisposto il contributo e le relazioni tecniche e finanziarie non soddisfacevano i requisiti previsti nel contratto.

Per tali ragioni, la Commissione sostiene di avere diritto a chiedere la restituzione dell’anticipo di cui trattasi.


(1)  Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all’adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell’energia non nucleare (1994-1998) (GU 1994, L 334, pag. 87).


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Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-139/09)

2009/C 141/103

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C (2009) 2003 def., relativa ai piani di campagna nel settore ortofrutticolo attuati dalla Francia, nella parte in cui è diretta contro quelle tra le azioni realizzate nell’ambito dei piani di campagna che sono state finanziate mediante le quote professionali;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga che tale domanda di annullamento parziale non sia ricevibile, annullare in toto la decisione C (2009) 2003 def.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C (2009) 203 def. (1), con la quale quest’ultima aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese ai produttori ortofrutticoli nell’ambito dei «piani di campagna» diretti a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli raccolti in Francia.

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione aveva ritenuto che talune misure concesse ai produttori ortofrutticoli costituissero aiuti di Stato, mentre tali misure erano in parte finanziate mediante contributi volontari dei professionisti che non costituivano, secondo la ricorrente, risorse di Stato o riconducibili allo Stato.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi relativi:

ad una violazione dell’obbligo di motivazione, nei limiti in cui la Commissione non avrebbe giustificato l’estensione della qualificazione di aiuto di Stato a misure finanziate mediante contributi volontari dei professionisti del settore considerato;

ad un errore di diritto, poiché la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato misure finanziate mediante risorse private versate volontariamente e senza intervento dell’autorità pubblica. Tali misure non potrebbero essere considerate vantaggi concessi tramite risorse di Stato.


(1)  Questo è il numero indicato sulla decisione impugnata, mentre la ricorrente si riferisce costantemente al n. C (2009) 2003 def..


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C 141/50


Ricorso presentato il 7 aprile 2009 — Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione

(Causa T-140/09)

2009/C 141/104

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano, Italia), Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Pappalardo, avvocato, F. Russo, avvocato, M. L. Stasi, avvocato, C. Tesauro, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la Decisione del 9 gennaio 2009 con cui alla Commissione ha ordinato gli accertamenti (Case COMP/39610 — Surge).

Dichiarare la decisione della Commissione di estrarre copia dell’intero contenuto degli hard disk di alcuni dirigenti Prysmian e di analizzarne il contenuto presso i propri uffici di Bruxelles illegittima ed in violazione dell’art. 20, comma 2, del Reg. 1/2003.

Alternativamente a quanto chiesto al punto precedente, dichiarare abusiva la condotta degli ispettori nella misura in cui, interpretando erroneamente i poteri ispettivi conferitigli dalla Decisione, hanno acquisito copia dell’intero contenuto di alcuni hard disk al fine di verificarne il contenuto negli uffici della Commissione a Bruxelles.

Ordinare alla Commissione di restituire a Prysmian tutti i documenti illegittimamente acquisiti nel corso delle ispezioni presso la sede di Milano o estratti dalle copie degli hard disk analizzate presso i propri uffici di Bruxelles.

Intimare alla Commissione di astenersi dall’utilizzare in alcun modo i documenti illegittimamente acquisiti e, in particolare, da utilizzarli nel corso del procedimento avviato per accertare presunte condotte anticoncorrenziali nel settore dei cavi elettrici in violazione dell’art. 81 del Trattato CE.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla base del presente ricorso si trova la decisione adottata dalla Commissione il 9 gennaio 2009, volta ad accertare l’eventuale esistenza di condotte anticoncorrenziali nel settore dei cavi elettrici in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE, con la quale ingiungeva le ricorrenti a sottoporsi ad un’ispezione ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole della concorrenza di cui agli articolo 81 e 82 del Trattato (1).

Viene sottolineato a questo riguardo che, in fase di esecuzione della decisione menzionata i rappresentanti delle ricorrenti sono stati informati che la Convenuta aveva deciso di produrre copia conforme (“forensic image”) degli “hard disk” di alcuni computer, al fine di continuare la ricerca presso gli uffici dell’Istituzione a Bruxelles.

A sostegno delle proprie pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

Che il Regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che i poteri ispettivi siano esercitati in locali dell’impresa, contemplando l’ipotesi che tali locali possano essere sigillati qualora l’ispezione si protragga per più giorni, e che nessuna previsione normativa autorizza la Commissione a fare copia di interi “Hard disk”, a trasportarli all’esterno dei locali dell’impresa e ad analizzare tale documentazione nei propri uffici.

Che la Convenuta ha indebitamente prolungato la debita durata dell’ispezione per circa un mese, ponendo le ricorrenti in uno stato di incertezza circa la portata reale delle indagini.

Che la Commissione le ha anche impedito per alcune settimane di valutare con piena cognizione di causa l’eventualità di fare richiesta di ammissione al programma di Clemenza.

Che i comportamenti rimproverati alla Convenuta costituiscono una palese violazione dei limiti che il legislatore comunitario ha imposto ai suoi propri poteri ispettivi, in grado di compromettere in grado significativo le possibilità di difesa delle imprese sottoposte all’ispezione.


(1)  GU 2003 L 1, pag. 1


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Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Bredenkamp e a./Commissione

(Causa T-145/09)

2009/C 141/105

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PTV) Ltd (Camberley, Regno Unito), Breco (Asia Pacific) Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Breco (Eastern Europe) Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Breco (South Africa) Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Breco (UK) Ltd. (Ascot, Regno Unito), Breco Group, Breco International (St. Helier, Jersey, Regno Unito), Breco Nominees Ltd. (Ascot, Regno Unito), Breco Services Ltd. (Ascot, Regno Unito), Corybantes Ltd. (Ascot, Regno Unito), Echo Delta Holdings (Reading, Regno Unito), Masters International Ltd. (Ascot, Regno Unito), Piedmont (UK) Ltd. (Ascot, Regno Unito), Raceview Enterprises (Private) Limited, Scottlee Holdings (PTV) Ltd., Scottlee Resorts Ltd., Timpani Exports Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Tremalt Ltd. (rappresentanti: D. Vaughan, QC, P. Moser, Barrister, e R. Khan, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, laddove riguarda tutti i ricorrenti e ciascuno di essi;

in aggiunta o in subordine, annullare il regolamento (CE) n. 77/2009 citato laddove concerne il primo ricorrente e ogni entità menzionata nell’allegato III asseritamente «di proprietà» del primo ricorrente, rimuovendo la menzione del primo ricorrente e qualsiasi menzione di dette entità dall’allegato III;

di conseguenza, dichiarare che la suddetta decisione della Commissione 26 gennaio 2009 non è applicabile ai ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Nel caso in esame i ricorrenti chiedono il parziale annullamento del regolamento della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), nella parte in cui i ricorrenti sono inclusi nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati in conformità di detto regolamento.

I ricorrenti fondano la propria domanda su cinque motivi.

In primo luogo, i ricorrenti adducono che il regolamento controverso è privo di qualsiasi fondamento giuridico.

In secondo luogo, essi fanno valere che la Commissione non ha indicato i rilevanti motivi che giustificano il congelamento dei fondi nei loro confronti, in violazione dell’obbligo ad essa incombente ai sensi della costante giurisprudenza.

In terzo luogo, i ricorrenti lamentano che il regolamento controverso viola i loro diritti della difesa, il loro diritto ad essere sentiti nonché il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva atteso che, a giudizio dei ricorrenti, esso è stato adottato senza che fosse fornita alcuna garanzia né per quanto attiene alla comunicazione degli elementi probatori a loro carico, o relativamente alla loro audizione riguardo a tali elementi, né per quanto attiene agli elementi di prova a loro discarico.

In quarto luogo, i ricorrenti asseriscono che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del protocollo 1, art. 1, della CEDU e viola i loro diritti fondamentali di proprietà.

In quinto luogo, essi sostengono che il regolamento controverso, per quanto li concerne, si basa su un manifesto errore di fatto. Essi adducono inoltre che la Commissione non ha dimostrato i motivi addotti per provare che il congelamento dei fondi dei ricorrenti è legalmente giustificato, alla luce della normativa pertinente, né ha fornito alcuna informazione precisa né alcun elemento di prova serio e credibile alla base della propria decisione, e di conseguenza non ha soddisfatto l’onere della prova richiesto.


(1)  GU 2009 L 23, pag. 5.


20.6.2009   

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C 141/51


Ricorso proposto il 9 aprile 2009 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione

(Causa T-146/09)

2009/C 141/106

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Parker ITR Srl (Veniano, Italia) e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti B. Amory, F. Marchini Càmia e F. Amato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione nella parte in cui constata la responsabilità della Parker ITR per il periodo 1o aprile 1986-9 giugno 2006 e della Parker Hannifin per il periodo 31 gennaio 2002-9 giugno 2006;

ridurre considerevolmente l’ammenda irrogata alle ricorrenti;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C(2009) 428 def., concernente un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE nel procedimento COMP/39406 — Tubi marini, nella parte in cui esse sono considerate responsabili della partecipazione ad una violazione unica e continuata nel settore dei tubi marini in ambito SEE, che consisteva nell’assegnazione di appalti, nella fissazione di prezzi, quote e condizioni di vendita, nella ripartizione dei mercati geografici e nello scambio di informazioni riservate su prezzi, volumi di vendite e appalti. Esse chiedono anche la riduzione dell’ammenda che è stata loro irrogata.

Le ricorrenti deducono nove motivi di ricorso a sostegno delle loro richieste.

Con i tre primi motivi riguardanti questioni sull’attribuzione della responsabilità, deducono quanto segue:

In primo luogo, esse sostengono che, considerando la Parker ITR responsabile per la violazione commessa prima del 1o gennaio 2002 da soggetti giuridici tuttora esistenti, economicamente attivi e appartenenti ad imprese diverse, nella decisione impugnata è stato violato il principio della responsabilità personale, commesso un abuso di potere per eludere le norme sulla prescrizione, violato il principio di non discriminazione e è stata omessa la motivazione.

In secondo luogo le ricorrenti sostengono che nella decisione impugnata è stato violato il principio della responsabilità personale nel ritenerle responsabili del comportamento illecito del dipendente della Parker ITR, in quanto: i) il dipendente ha preso parte all’attività di intesa per il suo tornaconto personale; ii) al fine di ottenere proventi illeciti il dipendente operava la Oil & Gas Business Unit della Parker in modo indipendente dalle ricorrenti; iii) la Parker ITR ha subito danni in conseguenza del comportamento illecito del dipendente.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che la decisione impugnata ha errato nel ritenere la Parker Hannifin responsabile per il periodo 31 gennaio 2002-9 giugno 2006, giacché qualsiasi presunzione di influenza decisiva della Parker Hannifin sulle attività relative ai tubi marini per petrolio e gas della società Parker ITR da essa interamente detenuta è stata ampiamente smentita dalle ricorrenti e nessuno degli argomenti o dei documenti citati nella decisione infirma tale smentita o costituisce prova della decisiva influenza esercitata dalla Parker Hannifin sulla Parker ITR durante tale periodo.

Con i rimanenti sei motivi, riguardanti l’importo dell’ammenda, le ricorrenti affermano quanto segue:

In quarto luogo, esse affermano che nella decisione è stato commesso un errore manifesto nel definire la violazione avvenuta dal 1o aprile 1986 al 13 maggio 1997 e la violazione avvenuta dall’11 giugno 1999 al 2 maggio 2007 quale violazione unica e continuata o quale violazione ripetuta, ai sensi dell’art. 25, n. 2, seconda frase del regolamento n.1/2003 (1). A parere delle ricorrenti, è di conseguenza prescritto il potere della Commissione di irrogare un’ammenda per il periodo 1o aprile 1986-13 maggio 1997.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione è errata ove considera la Parker ITR leader dell’intesa dall’11 giugno 1999 al 30 settembre 2001.

In sesto luogo, a loro parere la decisione impugnata ha violato il principio della responsabilità personale e non ha indicato le ragioni per l’aumento dell’ammenda irrogata alla Parker Hannifin per il presunto ruolo di leader svolto dalla Parker ITR.

In settimo luogo le ricorrenti sostengono che nella decisione è stato violato il principio della tutela del legittimo affidamento, prendendo in considerazione ai fini del calcolo delle «vendite aggregate all’interno del SEE», ai sensi del punto 18 degli orientamenti della Commissione in materia di ammende (2), le vendite di beni fatturati a imprese stabilite nel SEE, ma non forniti all’interno del SEE.

In ottavo luogo, esse sostengono che nel basarsi sul fatturato consolidato della Parker Hannifin per calcolare il limite massimo del 10 % per la parte dell’ammenda di cui era ritenuta unicamente responsabile la Parker ITR, la decisione impugnata ha erroneamento interpretato l’art. 23 del regolamento n. 1/2003, ha violato il principio della responsabilità personale e non ha fornito le motivazioni.

Infine esse sostengono che la decisione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e l’obbligo di motivare il rifiuto di applicare alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda per la cooperazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


20.6.2009   

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C 141/52


Ricorso proposto il 9 aprile 2009 — Trelleborg/Commissione

(Causa T-148/09)

2009/C 141/107

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trelleborg AB (Trelleborg, Svezia) (rappresentanti: sig. J. Joshua, Barrister e avv. E. Aliende Rodríguez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui esso concerne la ricorrente e, in subordine, quanto meno nella parte in cui accerta la commissione di violazioni da parte della ricorrente prima del 21 giugno 1999;

ridurre la sanzione inflitta alla ricorrente all’art. 2 così da correggere i manifesti errori nella decisione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C(2009) 428 def., relativamente a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39406 — Tubi marini), nella parte in cui la dichiara responsabile della partecipazione ad una violazione unica e continuata nel settore dei tubi marini all’interno del SEE, consistente nell’attribuzione di appalti, nella fissazione di prezzi, nella fissazione di quote di mercato, nella fissazione di condizioni di vendita, nella suddivisione geografica del mercato e nello scambio di informazioni riservate in merito a prezzi, volumi di vendita e gare di appalto. Essa chiede, inoltre, la riduzione della sanzione a carico della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, essa afferma che il potere della Commissione di imporre sanzioni per periodi antecedenti il 21 giugno 1999 si è prescritto in forza dell’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di fatto e di diritto nel ritenere che la ricorrente abbia commesso una violazione unica e continuata.

In secondo luogo, essa adduce che la Commissione non avrebbe un legittimo interesse a constatare, con effetto dichiarativo, l’infrazione per il periodo fino al maggio 1997.


20.6.2009   

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C 141/53


Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Dover/Parlamento

(Causa T-149/09)

2009/C 141/108

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vaughan, QC Barrister, M. Lester, Barrister e M. French, Solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata;

adottare misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, come specificato nel ricorso;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente per il ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento 29 gennaio 2009, D(2009) 4639, relativa al recupero dell'indennità di assistenza parlamentare.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce cinque motivi.

In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Parlamento ha interpretato e applicato scorrettamente l’art. 14 della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «normativa SID»), inter alia cercando di imporre al ricorrente, con effetto retroattivo, condizioni onerose che all'epoca non erano mai state richieste ai membri del Parlamento e non avendo individuato con precisione quale voce di spesa fosse considerata come pagata indebitamente.

In secondo luogo, esso afferma che il Parlamento si è fondato su un presunto «conflitto di interessi» in violazione del principio della certezza del diritto in quanto ha agito in modo incompatibile con la prassi antecedente, difforme dalle sue disposizioni pubblicate e senza indicare criteri chiari e trasparenti. Il ricorrente sostiene che la decisione del Parlamento è priva di qualsiasi fondamento di fatto o di diritto.

In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il Parlamento non ha rispettato le fondamentali condizioni procedurali previste dall’art. 27 della normativa SID per quanto concerne, inter alia, la previa consultazione dei questori, la giustificazione delle circostanze di un «caso eccezionale», l’audizione del ricorrente prima dell’adozione di una decisione, nonché il requisito di una decisione da parte dell’Ufficio di presidenza.

In quarto luogo, esso asserisce che il convenuto intende richiedere il rimborso dell’IVA al ricorrente senza fondamento giuridico.

Infine, il ricorrente afferma che il Parlamento ha deferito il caso del ricorrente all’ULAF prematuramente, in violazione dei diritti della difesa del ricorrente e senza fondamento giuridico o giustificazione alcuna.


20.6.2009   

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C 141/53


Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio

(Causa T-150/09)

2009/C 141/109

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1) fondandosi sull’asserita violazione dell’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento n. 384/96 (2) e su un manifesto errore di valutazione dei fatti commesso nel respingere la domanda del ricorrente volta ad ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato (il cosiddetto «market economy treatment», abbreviato con l’acronimo «MET»).

La ricorrente solleva, in primo luogo, che la Commissione non ha adottato una decisione in merito a detta domanda entro i termini previsti dall’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 384/96. Essa evidenzia che, nell’adottare una decisione in merito a detta domanda dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste nel questionario antidumping, la Commissione ha violato gli obblighi su di essa incombenti in forza della disposizione summenzionata, volta a garantire che la questione se un produttore soddisfi i requisiti per ottenere detto status non sia decisa in base agli effetti della stessa sul calcolo del margine di dumping.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che il costo dei principali mezzi di produzione, le vergelle di acciaio, non riflette il valore di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c) del regolamento (CE) n. 384/96. Essa afferma che tale errore manifesto di valutazione è attribuibile alla violazione degli obblighi di diligenza e buona amministrazione da parte della Commissione e del Consiglio, in quanto essi non hanno esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi di prova forniti.

Infine, la ricorrente rileva che l’interpretazione data dal Consiglio all’art. 2, n. 7, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 384/96 è inammissibile e viola quindi detta disposizione. Inoltre, la ricorrente ritiene che l’interpretazione data dal Consiglio all’art. 2, n. 7, lett. b) e c) non solo ometta di prendere in considerazione il fatto che le valutazioni in merito allo status di impresa operante in economia di mercato devono essere effettuate a livello della singola impresa determinata, ma imponga inoltre un onere della prova insostenibile. In aggiunta, poiché l’interpretazione del Consiglio, a parere della ricorrente, rende superflua la possibilità, prevista dall’art. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di adeguare i costi di produzione che risultino distorti a causa di una particolare situazione del mercato, esso è venuto meno all’obbligo di interpretare le disposizioni comunitarie conformemente al loro contesto e allo scopo da esse perseguito.


(1)  GU L 29, pag. 1

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)


20.6.2009   

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C 141/54


Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)

(Causa T-153/09)

2009/C 141/110

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: ISDIN, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1, nella parte in cui dichiara la nullità del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità per taluni prodotti della classe 5; e

condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ISDIN» per prodotti delle classi 3 e 5

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) (divenuto art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e della regola 50, n. 2, lett. h) del regolamento della Commissione n. 2868/95 (2) in quanto la commissione di ricorso è venuta meno al suo obbligo di fornire una motivazione sul rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) (divenuto art. 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e dell’art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la Commissione di ricorso ha rifiutato di prendere in considerazione la limitazione operata dalla ricorrente nella sua motivazione e ha dunque considerato, in via generale, che i prodotti in conflitto fossero identici; in subordine, violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, nella parte in cui la decisione controversa riguarda taluni prodotti della classe 5; violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha confermato la validità della decisione della divisione di annullamento per tutti i prodotti inizialmente coperti dal marchio controverso.


(1)  Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 303, pag. 1).


20.6.2009   

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C 141/55


Ricorso presentato il 10 aprile 2009 — MRI/Commissione

(Causa T-154/09)

2009/C 141/111

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Manuli Rubber Indusries SpA (MRI) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, avvocato, M. Pappalardo, avvocato, E. Marasà, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

Annullare l’art. 1 della Decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata nel mercato dei tubi marini dal 1 aprile 1986 al 1 agosto 1992 e dal 3 settembre 1996 al 2 maggio 2007, in particolare per il periodo 3 settembre 1996-9 maggio 2000.

Annullare l’art. 2 della Decisione laddove, in conseguenza degli errori esposti nel presente ricorso, viene inflitta alla ricorrente un’ammenda di Euro 4 900 000.

Respingere ogni eccezione e difesa contraria.

In via subordinata:

Ridurre, ai sensi dell’art. 229 CE, l’ammenda di Euro 4 900 000 prevista a carico della ricorrente dall’art. 2 della Decisione.

Ed in ogni caso:

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-146/09 Parker ITR e Parker Hannifin/Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere in primo luogo che la sopradetta decisione è viziata con riferimento alla qualificazione dell’infrazione ad essa addebitata come partecipazione ad un unico e complesso accordo di cartello durato dal 1986 al 2007, ed in particolare all’imputazione dell’infrazione nel periodo 1996-2000 e quindi all’inclusione nel periodo oggetto di sanzione del periodo compreso tra settembre 1996 e maggio 1997.

Si afferma a questo riguardo che un’infrazione non può essere né continuata né ripetuta quando i singoli episodi di infrazione sono intramezzati, come nella fattispecie, di un lasso di tempo considerevole e, soprattutto, da eventi positivi incompatibili con la volontà di continuare o ripetere l’infrazione, come sarebbe stata la pubblica ed esplicita interruzione dei rapporti con il cartello da parte della ricorrente, che sarebbe stata riconosciuta anche dalla Commissione.

La ricorrente fa anche valere l’irregolarità della determinazione dell’importo dell’ammenda sotto il profilo in particolare della durata, della gravità e dello sconto per la partecipazione al programma di clemenza.


20.6.2009   

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C 141/55


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 20 aprile 2009 avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-42/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-157/09 P)

2009/C 141/112

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza datata 18 febbraio 2009 emessa nella causa F-42/08 (qui di seguito, “causa de qua”), Marcuccio/Commissione, dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica.

Dichiarare che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile ed inoltre

in via principale:

Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell’attore contenuto nel ricorso in primo grado, da intendersi qui espressamente riprodotto per ogni effetto di legge.

Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell’attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d’appello della causa de qua, ovvero

in via subordinata:

Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 18 febbraio 2009, che ha rigettato come manifestamente irricevibile il ricorso introdotto dal ricorrente ed avente per oggetto il risarcimento del presunto danno da lui subito dal fatto che la Commissione gli abbia inviato una nota ad un numero di telescopia che non era a sua disposizione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione per quanto riguarda:

L’irricevibilità della domanda di risarcimento del danno.

L’irricevibilità delle conclusioni miranti, tra altro, a che il Tribunale “accerti l’illiceità del fatto generatore del danno de quo”.

La data di presentazione del controricorso. Su questo punto viene anche invocato un error in procedendo, per inosservanza dell’obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi del ricorrente.

Il ricorrente fa anche valere la violazione delle norme sul giusto processo, dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


20.6.2009   

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C 141/56


Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Martinet/Commissione

(Causa T-163/09)

2009/C 141/113

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Yvon Martinet (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-L. Fourgoux)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto della candidatura dell’avv. Martinet al posto di membro supplente della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

condannare la Commissione europea, Direzione generale Imprese e industria, comitato di preselezione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a procedere all’esame effettivo e nel merito del fascicolo di candidatura dell’avv. Martinet, quale forma di risarcimento in natura del danno subito per la perdita di un’opportunità;

in ogni caso, condannare la Commissione europea, Direzione generale Imprese e industria, comitato di preselezione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione di respingere la sua candidatura a un posto di supplente presso la commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con la motivazione che la sua candidatura non era stata presa in considerazione poiché non era stata ricevuta dal servizio responsabile del procedimento di selezione, essendo stata inviata al vicepresidente della Commissione, il sig. G. Verheugen, presso un indirizzo diverso dall’esatto indirizzo indicato nell’invito a manifestare interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 2008, 41 A, pag. 8.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, relativamente alla domanda di annullamento, rileva quanto segue:

la decisione impugnata non soddisferebbe l’obbligo di motivazione, che costituisce una forma sostanziale che dev’essere rispettata;

la decisione impugnata si baserebbe su un’inesattezza materiale dei fatti, in quanto la candidatura è stata inviata all’indirizzo indicato nell’invito a presentare la candidatura;

i principi di buona amministrazione e di pari opportunità dei candidati sarebbero stati violati, in quanto la candidatura del ricorrente non è stata esaminata.


20.6.2009   

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C 141/56


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 27 aprile 2009 avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-70/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-166/09 P)

2009/C 141/114

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza datata 18 febbraio 2009 emessa nella causa F-70/07 (qui di seguito, “causa per cui è appello”), Marcuccio/Commissione, dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica.

Dichiarare che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

Per quanto necessario, dichiarare che il Tribunale della funzione pubblica ha errato in diritto nel qualificare talune conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio in primo grado della causa per cui è appello quali “domanda di liquidazione delle spese” (sic al punto 16 dell’ordinanza impugnata).

Per quanto necessario, dichiarare che il Tribunale della funzione pubblica era competente a pronunciarsi, quale giudice di primo grado, su ogni parte, nessuna esclusa, del petitum dell’attore (d’ora in poi, “petitum”) nella causa per cui è appello ed inoltre

in via principale:

Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum, da intendersi qui espressamente riprodotto per ogni effetto di legge.

Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell’attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d’appello della causa per cui è appello ovvero

in via subordinata:

Rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere:

Illegittimità del rinvio della causa per cui è appello, in parte qua al Tribunale di primo grado, anche per erronee e false interpretazione ed applicazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (qui di seguito, “Statuto dei Funzionari”) e difetto assoluto di motivazione.

Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione del principio del giudice precostituito per legge nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (qui di seguito, “Carta”).

Illegittimità della ripulsa, per presunta irricevibilità delle medesime, delle conclusioni differenti da quelle per le quali il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato la sua incompetenza a decidere, anche per erronee e false interpretazione ed applicazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari e della nozione di domanda giudiziale di risarcimento del danno accessoria ad una domanda giudiziale di annullamento di una decisione emanata da un’istituzione comunitaria, nonché per difetto assoluto di motivazione e snaturamento dei fatti.

Error in procedendo, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi del ricorrente, per inosservanza dell’obbligo di non tener conto del contenuto dell’atto di cui al punto 11 dell’ordinanza impugnata, in quanto quest’ultimo fu tardivamente presentato, nonché per la richiesta alle parti di produrre, e la successiva acquisizione al fascicolo del ricorso in primo grado, di atti extra ordinem, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi dell’attore.

Violazione delle norme sul giusto processo, dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 47 della Carta.


20.6.2009   

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C 141/57


Ricorso presentato il 28 aprile 2009 — Vidieffe/UAMI — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

(Causa T-169/09)

2009/C 141/115

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vidieffe Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: M. Lamandini, avvocato, D. De Pasquale, avvocato, M. Pappalardo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Perry Ellis International Group Holdings Ltd

Conclusioni della ricorrente

Annullare, per violazione dell’articolo 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1] e/o sviamento di potere, la decisione emessa in data 12 febbraio 2009 dalla Commissione di ricorso di primo grado dell’UAMI, nel capo in cui accoglie parzialmente l’appello ed annulla la decisione della Divisione di opposizione dell’UAMI con riferimento al capo in cui viene rigettata l’opposizione in relazione a “Articoli in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio” in classe 18 ed a tutti i prodotti in classe 25; per l’effetto, confermare integralmente la decisione emessa dalla Divisione di opposizione dell’UAMI (procedimento n. B 909 350 in data 22 febbraio 2008).

Condannare l’UAMI a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione del Tribunale.

Condannare l’UAMI e Perry Ellis alla integrale rifusione delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: marchio verbale “GOTHA” (domanda di registrazione n. 3 665 957), per prodotti nelle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Perry Ellis International Group Holdings, Limited.

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo comunitario “gotcha” (n. 2 896 199), per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione nella sua integrità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell’appello.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 (sostituito dal Regolamento n. 207/2009), e comunque sviamento di potere per aver ritenuto confondibili segni tra loro non confondibili.