ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.129.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
6 giugno 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 129/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 113 del 16.5.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 129/02

Causa C-290/08 P: Impugnazione proposta il 1o luglio 2008 da Carlos Correia de Matos avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 9 aprile 2008, causa T-38/08, Correia de Matos/Commissione

2

2009/C 129/03

Causa C-41/09: Ricorso proposto il 29 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

2

2009/C 129/04

Causa C-57/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 febbraio 2009 — Bundesrepublik Deutschland/B; interveniente: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

3

2009/C 129/05

Causa C-79/09: Ricorso proposto il 23 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

3

2009/C 129/06

Causa C-91/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2009 — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH

4

2009/C 129/07

Causa C-92/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 –Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen, interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

4

2009/C 129/08

Causa C-97/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 10 marzo 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

5

2009/C 129/09

Causa C-98/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani (Italia) il 6 marzo 2009 — Francesca Sorge/Poste Italiane SpA

6

2009/C 129/10

Causa C-99/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) l’11 marzo 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością/Presidente dell’Urząd Komunikacji Elektronicznej

6

2009/C 129/11

Causa C-101/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 13 marzo 2009 — Repubblica federale di Germania contro D, Intervenienti: Il rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht, L’incaricato federale in materia di asilo presso il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

7

2009/C 129/12

Causa C-102/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 13 marzo 2009 — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri

7

2009/C 129/13

Causa C-103/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (Regno Unito) il 13 marzo 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

8

2009/C 129/14

Causa C-105/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Belgio) il 20 marzo 2009 — Terre wallonne/Région wallonne

8

2009/C 129/15

Causa C-110/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 23 marzo 2009 — Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne

9

2009/C 129/16

Causa C-116/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgerichts Ried i.I. (Austria) il 30 marzo 2009 — Procedimento penale contro Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

10

2009/C 129/17

Causa C-123/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 3 aprile 2009 — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München

10

2009/C 129/18

Causa C-124/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 aprile 2009 — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

11

 

Tribunale di primo grado

2009/C 129/19

Causa T-286/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2009 — CESD-Communautaire/Commissione [Appalti pubblici — Dichiarazione di grave inadempienza nell’esecuzione — Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Ricorso di annullamento — Errore di diritto — Competenza del Tribunale — Interesse ad agire — Ricevibilità — Sviamento di potere — Errore manifesto di valutazione — Motivazione — Diritti della difesa]

12

2009/C 129/20

Causa T-118/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) [Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Obbligo di motivazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94]

12

2009/C 129/21

Causa T-289/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2009 CESD-Communautaire/Commissione [Appalti pubblici — Dichiarazione di inadempimento grave nell’esecuzione — Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Ricorso di annullamento — Errore di fatto e di diritto — Competenza del Tribunale — Interesse ad agire — Ricevibilità — Sviamento di potere — Manifesto errore di valutazione — Motivazione — Diritto di difesa]

13

2009/C 129/22

Causa T-473/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Commissione/Berrisford (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Art. 45 dello Statuto — Scrutinio comparativo dei meriti — Obbligo di prendere in considerazione la qualità di reliquato del funzionario interessato)

13

2009/C 129/23

Causa T-125/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Scientific and Technological Committee of AGH e a./Commissione (Ricorso per carenza — Tecnologie di stoccaggio sotterraneo del diossido di carbonio — Assenza di presa di posizione della Commissione — Irricevibilità)

13

2009/C 129/24

Causa T-81/09: Ricorso proposto il 24 febbraio 2009 — Grecia/Commissione

14

2009/C 129/25

Causa T-89/09: Ricorso proposto il 25 febbraio 2009 — Pollmeier Massivholz/Commissione

14

2009/C 129/26

Causa T-97/09: Ricorso proposto il 4 marzo 2009 — Germania/Commissione

15

2009/C 129/27

Causa T-108/09: Ricorso proposto il 16 marzo 2009 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (MEMORY)

16

2009/C 129/28

Causa T-113/09: Ricorso proposto il 19 marzo 2009 — PromoCell bioscience alive/UAMI (SupplementPack)

16

2009/C 129/29

Causa T-124/09: Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)

17

2009/C 129/30

Causa T-125/09: Ricorso proposto il 26 marzo 2009 — Gruener Janura AG/UAMI — Centum Aqua Marketing (HUNDERTWASSER)

17

2009/C 129/31

Causa T-126/09: Ricorso presentato il 24 marzo 2009 — Italia/Commissione

18

2009/C 129/32

Causa T-131/09: Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Farmeco/UAMI — Allergan (BOTUMAX)

18

2009/C 129/33

Causa T-132/09: Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Epcos/UAMI — Epcos Sistemas (EPCOS)

19

2009/C 129/34

Causa T-137/09: Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)

19

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 129/35

Causa F-23/09: Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — Cerafogli/BCE

21

2009/C 129/36

Causa F-29/09: Ricorso proposto il 30 marzo 2009 — Lebedef e Jones/Commissione

21

2009/C 129/37

Causa F–30/09: Ricorso proposto il 31 marzo 2009 — Chaouch/Commissione

21

2009/C 129/38

Causa F-31/09: Ricorso proposto il 26 marzo 2009 — Noël/Consiglio

22

2009/C 129/39

Causa F-32/09: Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Andrikopoulou/Consiglio

22

2009/C 129/40

Causa F-33/09: Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Tzvetanova/Commissione

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/1


2009/C 129/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 113 del 16.5.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 102 del 1.5.2009

GU C 90 del 18.4.2009

GU C 82 del 4.4.2009

GU C 69 del 21.3.2009

GU C 55 del 7.3.2009

GU C 44 del 21.2.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/2


Impugnazione proposta il 1o luglio 2008 da Carlos Correia de Matos avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 9 aprile 2008, causa T-38/08, Correia de Matos/Commissione

(Causa C-290/08 P)

2009/C 129/02

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Carlos Correia de Matos (rappresentante: C.I. Correia de Matos, advogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 10 febbraio 2009 la Corte (Ottava Sezione) ha respinto il ricorso.


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/2


Ricorso proposto il 29 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-41/09)

2009/C 129/03

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, applicando un’aliquota ridotta dell’IVA su cessione, importazione e acquisizione intracomunitaria di determinati animali vivi, in particolare cavalli, che non sono normalmente destinati alla preparazione o alla fabbricazione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù dell’art. 12 della sesta direttiva IVA (1) in combinato disposto con l’allegato H della medesima — artt. 96, 97, 98 e 99, n. 1, in combinato disposto con l’allegato III della direttiva IVA (2);

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è del parere che la legge olandese relativa alle imposte sul volume di affari violi le disposizioni degli artt. 96, 97, 98 e 99, n. 1, in combinato disposto con l’allegato III della direttiva IVA, poiché applica un’aliquota ridotta dell’IVA sulla cessione di determinati animali vivi (in particolare cavalli), anche in casi in cui detti animali non siano destinati alla produzione o fabbricazione di alimenti. Più precisamente, la Commissione ritiene che animali vivi — e segnatamente i cavalli — che normalmente non sono destinati ad essere utilizzati in prodotti alimentari non rientrino nella categoria 1, di cui all’allegato III della direttiva IVA.

La categoria 1 di cui all’allegato III della direttiva IVA, così come ogni altra disposizione relativa alle aliquote IVA ridotte, deve, secondo costante giurisprudenza, essere interpretata restrittivamente. Inoltre, l’aliquota ridotta, considerata la formulazione della categoria 1 di cui all’allegato III della direttiva, è da applicarsi a prodotti alimentari.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11).


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 febbraio 2009 — Bundesrepublik Deutschland/B; interveniente: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-57/09)

2009/C 129/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: B

Interveniente: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), nel caso in cui il richiedente asilo abbia fatto parte di un’organizzazione che è iscritta nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della Posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che opera con metodi terroristici, e il detto richiedente abbia attivamente sostenuto la lotta armata di tale organizzazione.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga che il richiedente continui a costituire una fonte di pericolo.

3)

In caso di soluzione negativa della questione sub 2): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga un vaglio di proporzionalità riferito al singolo caso.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

a)

se nell’ambito del vaglio di proporzionalità vada considerato il fatto che il richiedente beneficia della tutela contro l’allontanamento coattivo dallo Stato in forza dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ovvero in forza di norme nazionali;

b)

se l’esclusione sia sproporzionata soltanto in casi eccezionali presentanti caratteristiche particolari.

5)

Se possa considerarsi compatibile con la direttiva 2004/83/CE, nel senso di cui all’art. 3 di quest’ultima, il fatto che il richiedente, malgrado l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della medesima direttiva, sia titolare di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali.


(1)  GU L 304, pag. 12.


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/3


Ricorso proposto il 23 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-79/09)

2009/C 129/05

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Tryantafillou e W. Roels, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, concedendo l’esenzione dall’IVA per la messa a disposizione di personale nel settore socio-culturale, nel settore sanitario, nel settore dell’educazione alle cosiddette Euregio e per la promozione della mobilità nel lavoro, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della direttiva IVA (1);

condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la messa a disposizione di personale nel settore socio-culturale, nel settore sanitario e nel settore dell’educazione conformemente agli artt. 2, 9 e 24 della direttiva IVA deve essere presa in considerazione nell’imposizione, e che né l’esenzione di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), c), g) e i), né l’esenzione di cui all’art. 132, n. 1, lett. n), siano applicabili alla prestazione di servizi in questione.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11).


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2009 — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH

(Causa C-91/09)

2009/C 129/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Eis.de GmbH

Convenuta: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

Questione pregiudiziale

Se configuri un uso ai sensi dell’art. 5, n. 1, seconda frase, lett. a), della direttiva 89/104/CEE (1) l’indicazione da parte di un terzo, quale parola chiave (keyword) nei confronti di un gestore di un motore di ricerca, di un segno identico al marchio di impresa, senza il consenso del titolare del marchio stesso, affinché, impostando nella pagina di ricerca il segno identico al marchio come parola da ricercare, compaia a scopo promozionale, come pubblicità per merci o servizi identici, in uno spazio pubblicitario separato dall’elenco di risultati della ricerca, un collegamento ipertestuale (link) al sito del terzo, tenendo conto che tale link è presentato come un link sponsorizzato e l’inserzione in sé non contiene né il segno né altre indicazioni sul titolare del marchio o sui prodotti da esso offerti.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 –Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen, interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-92/09)

2009/C 129/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrenti: Volker und Markus Schecke GbR

Convenuto: Land Hessen

Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano invalide le disposizioni di cui agli artt. 42, n. 1, punto 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1), introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

2)

Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28) sia:

a)

invalido

b)

o valido, solo perché è invalida la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

Nel caso in cui le disposizioni citate nella prima e nella seconda questione siano valide:

3)

Se l’art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 può avere luogo, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), soltanto se è stata applicata la procedura prevista in tale articolo, la quale sostituisce la notificazione all’autorità di controllo.

4)

Se l’art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 può avere luogo, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), soltanto se è stato effettuato il controllo preliminare disposto al riguardo dal diritto nazionale.

5)

In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se l’art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che non si ha alcun controllo preventivo efficace, se questo è stato effettuato sulla base di un registro ai sensi dell’art. 18, n. 2, secondo trattino, di tale direttiva, in cui non figura un’informazione obbligatoria.

6)

Se l’art. 7 — e più precisamente la sua lett. e) — della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi di registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di una Homepage senza il loro esplicito consenso.


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 10 marzo 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-97/09)

2009/C 129/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Ingrid Schmelz.

Convenuto: Finanzamt Waldviertel.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la locuzione: «nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all’interno del paese» di cui agli artt. 24, n 3, e 28 decies, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «sesta direttiva»), nel testo di cui al punto 21 della direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1992, 92/111/CEE (2), che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione, nonché una normativa di diritto nazionale di attuazione di tale disposizione, violino il Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato CE»), in particolare il principio di non discriminazione (art. 12 CE), la libertà di stabilimento (art. 43 CE e segg.), la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero i diritti fondamentali dell’ordinamento comunitario (il principio comunitario della parità di trattamento), atteso che la detta disposizione fa sì che i cittadini dell’Unione, non residenti nei rispettivi territori nazionali, siano esclusi dal beneficio dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 24, n. 2, della sesta direttiva (regime particolare delle piccole imprese), mentre i cittadini dell’Unione, residenti nei rispettivi territori nazionali, possono beneficiare di tale esenzione a condizione che il rispettivo Stato membro accordi un’esenzione dall’imposta per le piccole imprese.

2)

Se la locuzione: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA», di cui all’art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nonché una disciplina di attuazione di tale disposizione nel diritto nazionale violino il Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato CE»), in particolare il principio di non discriminazione (art. 12 CE), la libertà di stabilimento (art. 43 CE e segg.), la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero i diritti fondamentali dell’ordinamento comunitario (il principio comunitario della parità di trattamento), atteso che la disposizione fa sì che i cittadini dell’Unione, non residenti nei rispettivi territori nazionali, siano esclusi dal beneficio dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 282 e segg. della direttiva IVA (regime particolare delle piccole imprese), mentre i cittadini dell’Unione, residenti nei rispettivi territori nazionali, possono beneficiare di tale esenzione a condizione che il rispettivo Stato membro accordi un’esenzione dall’imposta per le piccole imprese.

3)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1), se la locuzione: «nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all’interno del paese sono escluse», di cui agli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva sia invalida ai sensi dell’art. 234, lett. b), CE.

4)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 2), se la locuzione: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA», di cui all’art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva IVA sia invalida ai sensi dell’art. 234, lett. b), CE.

5)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 3), se con il termine: «cifra d’affari annua», ai sensi dell’allegato XV del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia relativo all’adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea unito all’atto finale (Atto di adesione UE), IX. Fiscalità, punto n. 2, lett. c), nonché ai sensi dell’art. 24 della sesta direttiva (4), debba essere inteso il volume d’affari realizzato in un anno in ciascuno Stato membro nel quale si applica il regime delle piccole imprese ovvero il volume d’affari dell’impresa realizzato in un anno nell’intero territorio comunitario.

6)

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 4), se con il termine: «cifra d’affari annua» ai sensi dell’art. 287 della direttiva IVA debba essere inteso il volume d’affari realizzato in un anno in ciascuno Stato membro nel quale si applica il regime delle piccole imprese, ovvero il volume d’affari annuo dell’impresa realizzato in un anno nell’intero territorio comunitario.


(1)  GU L 145, pag. 1.

(2)  GU L 384, pag. 47.

(3)  GU L 347, pag. 1.

(4)  GU 1994, C 241, pag. 335.


6.6.2009   

IT

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C 129/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani (Italia) il 6 marzo 2009 — Francesca Sorge/Poste Italiane SpA

(Causa C-98/09)

2009/C 129/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trani

Parti nella causa principale

Ricorrente: Francesca Sorge

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

se la clausola n. 8 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE (1) debba essere interpretata nel senso che osta ad una disciplina interna (come quella dettata dagli artt. 11 e 1 del D. Lgs. 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEP', abbia abrogato l'art. 1, comma 2, letto b), della L. 230/1962 (a mente del quale era «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto: …. quando l'assunzione» avesse avuto «luogo, per sostituire lavoratori assenti e per i quali». fosse sussistito «il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine» fosse stato «indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione)», sostituendolo con una disposizione che non prevede più tali oneri di specificazione;

2)

nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente, se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto comunitario;


(1)  GU L 175, 10.7.1999, pag. 43.


6.6.2009   

IT

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C 129/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) l’11 marzo 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością/Presidente dell’Urząd Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-99/09)

2009/C 129/10

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Convenuto: Presidente dell’Urząd Komunikacji Elektronicznej

Questione pregiudiziale

Se l'art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1) (omissis) debba essere interpretato nel senso che le competenti autorità di regolamentazione di uno Stato membro, provvedendo affinché gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo dall’uso della prestazione relativa alla portabilità del numero, abbiano l’obbligo di prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori di una rete telefonica mobile relativi all’attivazione di tale servizio.


(1)  GU L 108, pag. 51.


6.6.2009   

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C 129/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 13 marzo 2009 — Repubblica federale di Germania contro D, Intervenienti: Il rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht, L’incaricato federale in materia di asilo presso il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(Causa C-101/09)

2009/C 129/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Convenuto: D

Intervenienti: Il rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht

L’incaricato federale in materia di asilo presso il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati)

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), nel caso in cui lo straniero sia stato coinvolto per anni, in quanto guerrigliero e funzionario, e per un periodo anche come membro del comitato direttivo, in un’organizzazione (nella fattispecie: il PKK) che nella sua lotta armata contro lo Stato (nella fattispecie: la Turchia) ha continuato ad applicare anche metodi terroristici e che risulta iscritta nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della Posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e detto straniero abbia attivamente sostenuto in una posizione preminente la lotta armata di tale organizzazione.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga che lo straniero continui a costituire una fonte di pericolo.

3)

In caso di soluzione negativa della questione sub 2): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga un vaglio di proporzionalità riferito al singolo caso.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

a)

se nell’ambito del vaglio di proporzionalità vada considerato il fatto che lo straniero beneficia della tutela contro l’allontanamento coattivo dallo Stato in forza dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ovvero in forza di norme nazionali;

b)

se l’esclusione sia sproporzionata soltanto in casi eccezionali presentanti caratteristiche particolari.

5)

Se possa considerarsi compatibile con la direttiva 2004/83/CE, nel senso di cui all’art. 3 di quest’ultima, il fatto che lo straniero, malgrado la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della citata direttiva e la revoca dello status di rifugiato in conformità dell’art. 14, n. 3, della medesima, continui ad essere riconosciuto come titolare di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali.


(1)  GU L 304, pag. 12.


6.6.2009   

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C 129/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 13 marzo 2009 — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri

(Causa C-102/09)

2009/C 129/12

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: Camar Srl

Convenuta: Presidente del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

L'art. 14 della prima convenzione di Yaoundè ostava all'introduzione da parte di uno stato membro di un tributo interno sulle banane originarie della Somalia, di fatto non applicato alle banane nazionali (la cui produzione era del tutto inesistente o irrilevante) e non applicabile a nessun altro tipo di frutta nazionale?

In caso di risposta affermativa al quesito che precede:

2)

Il protocollo «Banane» allegato alla convenzione di Lomè allora in vigore ostava alla riscossione di un tributo incompatibile con l'art. 14 della prima convenzione di Yaoundè per importazione in Italia di banane somale effettuate nel 1990, tenuto conto del combinato disposto di detto protocollo e degli analoghi protocolli allegati alle precedenti convenzioni di Lomè, oltre che all'art. 5 della seconda convenzione di Yaoundè?

In caso di risposta negativa:

3)

Si deve ritenere che i protocolli relativi alle banane allegate alle convenzioni di Lomè ostassero agli aumenti di un tributo quale l'imposta italiana di consumo sulle banane originarie della Somalia successivi al 1 aprile 1976 indipendentemente dall'effetto concreto di tali aumenti sull'esportazione di dette banane?


6.6.2009   

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C 129/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (Regno Unito) il 13 marzo 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

(Causa C-103/09)

2009/C 129/13

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Weald Leasing Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle del caso in esame, in cui un operatore commerciale ampiamente esentato adotta una struttura contrattuale per il leasing di beni che coinvolge un terzo intermediario, invece di acquistare beni in un’unica soluzione, la struttura del contratto di leasing di beni o una parte di essa dia origine a un vantaggio fiscale contrario agli scopi della sesta direttiva (1) secondo quanto evidenziato nel punto 74 della sentenza resa nella causa C-255/02, Halifax.

2)

Se, avuto riguardo al fatto che la sesta direttiva IVA contempla il leasing di beni da parte di operatori commerciali esentati o parzialmente esentati, e considerato il riferimento della Corte alle «normali operazioni commerciali» nei punti 69 e 80 della sentenza Halifax nonchè al punto 27 della causa C-162/07, Ampliscientifica, e l’assenza di siffatto riferimento nella sentenza resa nella causa C-425/06, Part Service, tale leasing costituisca comportamento abusivo da parte di un operatore commerciale esentato o parzialmente esentato, nonostante nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali questi non si impegni in operazioni di leasing.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2:

a)

quale sia la rilevanza dell’espressione «normali operazioni commerciali» nel contesto dei punti 74 e 75 della sentenza Halifax: se tale espressione sia rilevante per il punto 74, per il punto 75 o per entrambi;

(b)

se il riferimento alle «normali operazioni commerciali» sia un riferimento a:

(1)

operazioni nelle quali il soggetto passivo in questione si impegna tipicamente;

(2)

operazioni in cui due o più parti si impegnano ad armi pari;

(3)

operazioni che sono sostenibili sotto il profilo commerciale;

(4)

operazioni che danno luogo ad oneri commerciali e a rischi tipicamente associati ai vantaggi commerciali collegati;

(5)

operazioni che non sono artificiali in quanto hanno una portata commerciale;

(6)

qualsiasi altro tipo o categoria di operazioni.

4)

Se la struttura del contratto di leasing di beni o una parte di esso è ritenuta costituire una pratica abusiva, quale sia la ridefinizione appropriata. In particolare, se il tribunale nazionale o l’autorità fiscale deputata alla riscossione delle imposte debba:

a)

ignorare l’esistenza del terzo intermediario e ordinare che l’IVA sia pagata sul valore di mercato dei canoni;

b)

ridefinire la struttura del contratto di leasing come un acquisto in un’unica soluzione; o

c)

ridefinire le operazioni in qualsiasi altro modo che il tribunale o l’autorità deputata alla riscossione delle imposte considerino appropriato per ristabilire la situazione che sarebbe prevalsa in assenza delle operazioni che costituiscono pratica abusiva.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


6.6.2009   

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C 129/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Belgio) il 20 marzo 2009 — Terre wallonne/Région wallonne

(Causa C-105/09)

2009/C 129/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Terre wallonne

Convenuta: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

1)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), elaborato per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se esso definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (3).

2)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per il quale, considerato il suo possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (4), in particolare quando il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte le zone vulnerabili designate dalla Regione vallone.

3)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva [2001/42/CE], che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti e per il quale gli Stati membri devono determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, se esso possa avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente al n. 5 dello stesso articolo.


(1)  GU L 375, pag. 1.

(2)  GU L 197, pag. 30.

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(4)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


6.6.2009   

IT

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C 129/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 23 marzo 2009 — Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne

(Causa C-110/09)

2009/C 129/15

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrente: Inter-Environnement Wallonie ASBL

Convenuta: Région wallonne.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate, prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), elaborato per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se esso definisca il quadro di riferimento per la futura autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (3).

2)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate, prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per il quale, visto il suo possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (4), in particolare quando il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte le zone vulnerabili designate della Regione vallone.

3)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate, prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva [2001/42/CE], che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti e per il quale gli Stati membri devono determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, se esso possa avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente al n. 5 dello stesso articolo.


(1)  GU L 375, pag. 1.

(2)  GU L 197, pag. 30.

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(4)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


6.6.2009   

IT

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C 129/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgerichts Ried i.I. (Austria) il 30 marzo 2009 — Procedimento penale contro Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

(Causa C-116/09)

2009/C 129/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgerichts Ried i.I.

Parti nella causa principale

Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 43 CE (Trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione 2 ottobre 1997, da ultimo modificato con l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea del 25 aprile 2005 (1), vada interpretato nel senso che osti a una disposizione che prevede l’affidamento della gestione dei giochi d’azzardo in case da gioco esclusivamente a società per azioni con sede nel territorio dello Stato membro in questione e, quindi, la costituzione o l’acquisizione di una società di capitali situata in tale Stato membro.

2)

Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a un monopolio esistente all’interno di uno Stato in relazione a determinati giochi d’azzardo, quali, ad esempio, i giochi d’azzardo effettuati in case da gioco, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d’azzardo, in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano e promuovono (attraverso la televisione, i giornali e le riviste) la partecipazione a giochi d’azzardo — quali scommesse sportive e lotterie statali —, tanto che i messaggi pubblicitari arrivano persino ad offrire, poco prima delle estrazioni del lotto, somme in denaro per la cessione di giocate («TOI TOI TOI — Glaub’ ans Glück») (Buona fortuna — credi nella fortuna).

3)

Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una disposizione secondo cui tutte le concessioni per giochi d’azzardo e case da gioco, previste in una disciplina nazionale sul gioco d’azzardo, sono rilasciate per 15 anni in base a una normativa che esclude dalla gara d’appalto i concorrenti dell’area comunitaria (non appartenenti a tale Stato membro).


(1)  GU L 157, pag. 11.


6.6.2009   

IT

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C 129/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 3 aprile 2009 — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München

(Causa C-123/09)

2009/C 129/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt München

Questioni pregiudiziali

Se la sottovoce 3926 20 00 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), vada interpretata nel senso che essa comprende anche quei prodotti tessili che su un lato sono resi ruvidi e rivestiti con uno strato di materiale sintetico, ma la cui funzione non va oltre un semplice supporto, in quanto per essi il trattamento di irruvidimento è diretto esclusivamente ad ottenere una migliore aderenza dello strato di materiale sintetico e, a prodotto ultimato, esso non è più percettibile dall’utilizzatore (cfr. nota esplicativa 56.6 del sistema armonizzato relativa al capitolo 39 della nomenclatura combinata).


(1)  GU L 281, pag. 1; GU L 256, pag. 1.


6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 aprile 2009 — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

(Causa C-124/09)

2009/C 129/18

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Smit Reizen BV

Convenuto: Minister van Verkeer en Waterstaat

Questioni pregiudiziali

1)

Come debba essere interpretata, alla luce dell’art. 1, parte iniziale e n. 5, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), e dell’art. 15 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2), la nozione di «sede dell’azienda», menzionata ai punti 21 e successivi della sentenza della Corte di giustizia 18 gennaio 2001, causa C-297/99, Skills Motor Coaches Ltd (3).

2)

Se per la valutazione della questione se si configuri un periodo di riposo, ai sensi dell’art. 1, parte iniziale e n. 5, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, abbia rilevanza la circostanza che il conducente in questione guidi egli stesso sino al punto in cui prende in consegna un veicolo soggetto all’obbligo di installazione di un dispositivo di controllo, oppure che qualcun altro lo trasporti sino a quel punto.


(1)  GU L 370, pag. 1.

(2)  GU L 370, pag. 8.

(3)  Racc. pag. I-573.


Tribunale di primo grado

6.6.2009   

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C 129/12


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2009 — CESD-Communautaire/Commissione

(Causa T-286/05) (1)

(Appalti pubblici - Dichiarazione di grave inadempienza nell’esecuzione - Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Ricorso di annullamento - Errore di diritto - Competenza del Tribunale - Interesse ad agire - Ricevibilità - Sviamento di potere - Errore manifesto di valutazione - Motivazione - Diritti della difesa)

2009/C 129/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti D. Grisday e D. Piccininno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Dintilhac e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 18 maggio 2005, con cui quest’ultima ha informato il ricorrente di aver preso la decisione di dichiarare, per quanto riguarda diversi contratti menzionati, una grave inadempienza nell'esecuzione in virtù dell’art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) è condannato alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


6.6.2009   

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C 129/12


Sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Causa T-118/06) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio denominativo comunitario ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94)

2009/C 129/20

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zuffa, LLC (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, M. Blair e C. Balme, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2006 (procedimento R 931/2005-1), riguardante la registrazione del segno denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP come marchio comunitario

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 gennaio 2006 (procedimento R 931/2005-1) è annullata nella parte in cui essa respinge il ricorso presentato dalla Zuffa, LLC, sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


6.6.2009   

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C 129/13


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2009 CESD-Communautaire/Commissione

(Causa T-289/06) (1)

(Appalti pubblici - Dichiarazione di inadempimento grave nell’esecuzione - Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Ricorso di annullamento - Errore di fatto e di diritto - Competenza del Tribunale - Interesse ad agire - Ricevibilità - Sviamento di potere - Manifesto errore di valutazione - Motivazione - Diritto di difesa)

2009/C 129/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) (Centro europeo per la statistica e lo sviluppo) (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay e D. Piccininno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e J.-F. Pasquier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 11 agosto 2006, con cui questa informava il ricorrente di aver deciso di dichiarare, con riguardo ai tre contratti ivi menzionati, la sussistenza di un grave inadempimento nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

Il Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) è condannato alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


6.6.2009   

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C 129/13


Sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Commissione/Berrisford

(Causa T-473/07 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2005 - Art. 45 dello Statuto - Scrutinio comparativo dei meriti - Obbligo di prendere in considerazione la qualità di “reliquato” del funzionario interessato»)

2009/C 129/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. É Boigelot)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 10 ottobre 2007, causa F-107/06, Berrisford/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e intesa all’annullamento di tale pronuncia

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Michael Berrisford nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


6.6.2009   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Scientific and Technological Committee of AGH e a./Commissione

(Causa T-125/07) (1)

(«Ricorso per carenza - Tecnologie di stoccaggio sotterraneo del diossido di carbonio - Assenza di presa di posizione della Commissione - Irricevibilità»)

2009/C 129/23

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Scientific and Technological Committee of AGH University of Science and Technology (Cracovia, Polonia); Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska (Cracovia); Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych Chemkop-Geowiert sp. z o.o. (Cracovia); Stowarzyszenie Obrony Środowiska (Cracovia); Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Cracovia); Niezależne Forum Ochrony Biosfery Ziemi (Skawina, Polonia); Jan Adamczyk (Cracovia); e Emanuel Lipartowski (Cracovia) (rappresentanti: inizialmente A. Żuraniewski, poi avv.ti M. Rogoziński e B. Balcerzak)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e M. Kaduczak, agenti)

Oggetto

Ricorso per carenza diretto a far dichiarare la carenza della Commissione per il motivo che quest’ultima si è illegittimamente astenuta, da una parte, dal prendere posizione sulla problematica dei rischi gravanti sulla popolazione dell’Unione europea e connessi allo stoccaggio sotterraneo del diossido di carbonio ed alla sua migrazione a partire dalle formazioni geologiche verso la superficie terrestre e, dall’altra, dall’adottare misure effettive per la tutela della vita della popolazione e dell’ambiente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

Lol Scientific and Technological Committee of AGH University of Science and Technology, la Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska, il Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych Chemkop-Geowiert sp. z o.o., la Stowarzyszenie Obrony Środowiska, la Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, il Niezależne Forum Ochrony Biosfery Ziemi,i sigg. Jan Adamczyk e Emanuel Lipartowski sono condannati alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


6.6.2009   

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C 129/14


Ricorso proposto il 24 febbraio 2009 — Grecia/Commissione

(Causa T-81/09)

2009/C 129/24

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: Ch. Meidanis, E. Lampadarios, assistiti da M. Tassopoulou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che era stato concesso alla Grecia nell’ambito dell’obiettivo 1 del programma operativo “Accessibilità e Assi Stradali” con la decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C(94)3579, recante approvazione di un contributo del FESR, CCI n. 94.08.09.019, nella parte in cui con la medesima viene ridotto il contributo finanziario imponendo corrispondenti rettifiche finanziarie di importo di EUR 11 946 583,53 e EUR 17 488 622, conformemente a quanto indicato più in particolare nel ricorso;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi.

In primo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle forme sostanziali previste dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/1988 (1), poiché il controllo, in base al quale è stata adottata e sono state imposte le rettifiche finanziarie per determinati progetti, è stato effettuato anche da persone che non erano dipendenti della Commissione. Inoltre, la ricorrente fa valere che, in violazione del principio di trasparenza, nella relazione di controllo non sono riportati i nomi dei controllori della società privata che hanno partecipato al controllo né i medesimi hanno firmato la relazione di cui trattasi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’adozione della decisione è avvenuta in mancanza di una motivazione piena, chiara e adeguata.

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia stata adottata in violazione della legge e in particolare i) in applicazione di una regola che non era stata istituita per il periodo di programmazione 1994-1999 e ii) in base ad un’erronea interpretazione, da parte della Commissione, delle disposizioni di diritto ellenico che traspongono la direttiva comunitaria o, altrimenti, in base ad una motivazione carente.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione è stata adottata in base ad un’erronea valutazione delle circostanze di fatto da parte della Commissione (errore di fatto) e in violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).


6.6.2009   

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C 129/14


Ricorso proposto il 25 febbraio 2009 — Pollmeier Massivholz/Commissione

(Causa T-89/09)

2009/C 129/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Heithecker e F. von Alemann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 21 ottobre 2008, emessa nel procedimento «Aiuti di Stato n. 512/2007 — Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH»;

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 dicembre 2008, emessa nel procedimento «CP 195/2007 — Abalon Hardwood Hessen GmbH»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 21 ottobre 2008, emessa nel procedimento Aiuti di Stato n. 512/2007 — Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH, con la quale la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione riguardo a diverse misure di sostegno per la costruzione di una nuova segheria disposte a favore della Abalon Hardwood Hessen GmbH, una concorrente diretta della ricorrente, e censura inoltre la decisione della Commissione 15 dicembre 2008, con la quale quest’ultima ha archiviato il procedimento di ricorso CP 195/2007 dinanzi ad essa pendente in merito a tale questione.

La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, deduce sette motivi.

In primo luogo, le decisioni impugnate violerebbero l’art. 88, nn. 2 e 3, CE e il regolamento (CE) n. 659/1999 (1), in quanto la convenuta avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria valutazione delle misure di sostegno notificate la situazione giuridica che si presentava al momento dell’autorizzazione delle misure stesse e sarebbe così giunta ad una conclusione incompatibile con il diritto oggettivo.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene in via subordinata, per il caso in cui il Tribunale respingesse il primo motivo, che la convenuta ha violato l’art. 88, n. 3, CE e il regolamento n. 659/1999, in quanto essa avrebbe dato corso alla procedura per gli aiuti notificati prevista dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999, sebbene gli aiuti di cui trattasi fossero stati già concessi.

In terzo luogo, la convenuta avrebbe violato l’art. 88, nn. 2 e 3, CE, in quanto essa non avrebbe avviato il procedimento d’indagine formale nonostante l’esistenza di serie difficoltà di valutazione.

In quarto luogo, la convenuta non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di svolgere un esame diligente e scevro da pregiudizi, poiché essa avrebbe manifestamente omesso di esaminare un certo numero di argomenti essenziali della ricorrente.

In quinto luogo, le decisioni impugnate presenterebbero carenze di motivazione.

In sesto luogo, la convenuta, non avendo informato la ricorrente del tipo di procedura da essa scelto, avrebbe violato il diritto di quest’ultima ad un’adeguata partecipazione al procedimento.

In settimo luogo, la convenuta, avendo errato nel calcolare il valore dell’aiuto ai fini delle garanzie, avrebbe violato gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).


6.6.2009   

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Ricorso proposto il 4 marzo 2009 — Germania/Commissione

(Causa T-97/09)

2009/C 129/26

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, assistito dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 2009, C(2008) 8465 def., relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione rientrante nell'obiettivo n. 1 del Land Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999), ai sensi della decisione della Commissione 5 agosto 1994, C(94) 1939/4, della decisione della Commissione 22 agosto 1994, C(94) 2273/4, e della decisione della Commissione 6 settembre 1994, C(94) 1425;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 19 dicembre 2008, C(2008) 8465 def., con la quale sono stati ridotti i contributi finanziari concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale per i tre programmi operativi in favore della regione rientrante nell'obiettivo n. 1 del Freistaat Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999).

La ricorrente fonda il proprio ricorso sui seguenti motivi.

In primo luogo, non esiste alcun fondamento giuridico per la determinazione forfetaria e l'estrapolazione di correzioni finanziarie nel periodo 1994 — 1999.

In secondo luogo, la decisione impugnata viola l'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1), poiché non sussistono i presupposti per la riduzione. La Commissione, in particolare, non ha considerato in maniera corretta il concetto di «irregolarità» e ha valutato erroneamente importanti elementi di fatto. L'ipotesi secondo cui vi sarebbero stati errori sistematici in sede di gestione e controllo si basa su apprezzamenti di fatto errati.

In subordine la ricorrente sostiene che la Commissione non ha esercitato il potere discrezionale ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88. Le correzioni forfetarie sono sproporzionate e l'estrapolazione non è stata effettuata correttamente.

Inoltre la ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione della decisione impugnata. L'origine e la motivazione relative all'entità dell'importo forfetario applicato non possono essere dedotte da tale decisione.

Infine la ricorrente deduce che la convenuta ha violato il principio di partenariato, poiché essa nella decisione impugnata fa riferimento a sistematiche lacune nel sistema di gestione e controllo, pur avendone attestato il funzionamento in un accordo amministrativo.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).


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C 129/16


Ricorso proposto il 16 marzo 2009 — Ravensburger/UAMI — Educa Borras (MEMORY)

(Causa T-108/09)

2009/C 129/27

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: avv. R. Kunze, solicitor, e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Educa Borras S.A. (Sant Quirze del Valles, Spagna).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 gennaio 2009 nel procedimento R 305/2008-2, e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «MEMORY» per beni appartenenti alle classi 9 e 28.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario interessato.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione del combinato disposto dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato il termine «memory» quale descrittivo e privo di carattere distintivo al tempo in cui ha avuto luogo il procedimento di cancellazione e pertanto ignorava colpevolmente che possono essere prese in considerazione soltanto le circostanze rappresentate al momento della registrazione del marchio interessato; violazione del combinato disposto dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato il termine «memory» quale descrittivo in base a due soli riferimenti all’uso nell’ambito della Comunità europea e senza accertare ulteriormente se questi ultimi suggerissero un uso descrittivo, e pertanto senza tener conto dell’uso, rimasto a lungo incontestato, del marchio registrato in questione per la vendita di giochi su un mercato competitivo orientato al consumatore; la commissione di ricorso ha erroneamente basato la sua conferma del carattere descrittivo e non distintivo del marchio registrato di cui trattasi su fonti non accertate di origine esterna all’Unione europea; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente respinto la domanda della ricorrente di convocare un’udienza.


6.6.2009   

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C 129/16


Ricorso proposto il 19 marzo 2009 — PromoCell bioscience alive/UAMI (SupplementPack)

(Causa T-113/09)

2009/C 129/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte (Heidelberg, Germania) (rappresentante: avv. K. Mende)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 15 gennaio 2009 nel procedimento R 996/2008-4 e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “SupplementPack” per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 5, 41 e 42 (domanda di registrazione n. 5 433 883)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto il marchio richiesto possiede il necessario carattere distintivo e non sussiste alcun imperativo di disponibilità.


6.6.2009   

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C 129/17


Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)

(Causa T-124/09)

2009/C 129/29

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Valigeria Roncato SpA (Campodarsego, Italia) (rappresentanti: P. Perani, avvocato, P. Pozzi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Roncato Srl (Campodarsego, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, nei procedimenti R 237/2008-1 e R 263/2008-1, resa in data 23 gennaio 2009 e notificata in data 30 gennaio 2009;

Condannare la parte convenuta e la parte controinteressata al rimborso delle spese del presente procedimento, nonché di quello svoltosi innanzi alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: RONCATO SrL.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale “CARLO RONCATO” (domanda di registrazione n. 4 631 719), per prodotto nelle classi 3, 9 e 14.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo italiano “RV RONCATO” (n. 662 773), marchio verbale italiano “RONCATO” (n. 510 528) e marchi figurativi italiani “RV RONCATO”, non registrati.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigettare l’opposizione ad accogliere la domanda di registrazione nella sua totalità.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell’articolo 8, paragrafi quattro e cinque, del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.


6.6.2009   

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C 129/17


Ricorso proposto il 26 marzo 2009 — Gruener Janura AG/UAMI — Centum Aqua Marketing (HUNDERTWASSER)

(Causa T-125/09)

2009/C 129/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruener Janura AG (rappresentante: P. Endres, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centum Aqua Marketing GmbH (Magdeburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Respingere la domanda di registrazione n. 4491891 del marchio «Hundertwasser» per i seguenti prodotti e servizi:

classe 20: prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche;

classe 30: zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; dolciumi, zucchero filato;

classe 31: prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto; prodotti dell'agricoltura biologica, fiori, composizioni, composizioni di piante, composizioni di piante in contenitori;

classe 35: pubblicità, piani di marketing;

classe 39: trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi, visite guidate di mostre, città e palazzi, offerte turistiche, viaggi «tutto compreso».

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Centum Aqua Marketing GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 20, 25, 30, 31, 32, 35, 39 e 42 (domanda di registrazione n. 4 491 891)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 3, 16, 19, 24, 25, 27, 32 e 33 (marchio comunitario n. 1 825 629) e il marchio denominativo «HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 19, 21, 24, 41 e 42 (marchio comunitario n. 1 931 393)

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e parziale accoglimento del ricorso, nonché parziale rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, poiché sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


6.6.2009   

IT

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C 129/18


Ricorso presentato il 24 marzo 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-126/09)

2009/C 129/31

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento dei bandi di concorso (AD 5) EPSO/AD/144/09 (sanità pubblica), EPSO/AD/145/09 (igiene degli alimenti — politiche e legislazione), EPSO/AD/146/09 (igiene degli alimenti — ispezioni, controllo e valutazione) per l’assunzione, rispettivamente di 35, 40 e 55 amministratori (AD 5) di nazionalità Bulgara, Cipriota, Ceca, Estone, Ungherese, Lettone, Lituana, Maltese, Polacca, Rumena, Slovacca, Slovena, nel campo della sanità pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli della causa T-166/07 Italia/Commissione.


6.6.2009   

IT

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C 129/18


Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Farmeco/UAMI — Allergan (BOTUMAX)

(Causa T-131/09)

2009/C 129/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Farmeco SA Dermocosmetics, che opera come «Farmeco SA» (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 febbraio 2009, procedimento R 60/2008-4, nella parte in cui la domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi è stata respinta relativamente a tutti i prodotti delle classi 3 e 5 e ad alcuni prodotti della classe 16;

respingere il ricorso presentato dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione 26 ottobre 2007 e consentire la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi relativamente a tutti i prodotti richiesti; e

condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOTUMAX», per prodotti delle classi 3, 5 e 16 — domanda di registrazione n. 3 218 237

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: diverse registrazioni come marchio comunitario e nazionale del marchio denominativo o del segno «BOTOX» per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 5, 16 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e parziale diniego della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che vi sia rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi relativamente a prodotti identici o assai simili, nonostante sussistano differenze tra la percezione visiva e fonetica dei due segni; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato che le condizioni per domandare la registrazione stabilite in detto articolo fossero rispettate.


6.6.2009   

IT

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C 129/19


Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Epcos/UAMI — Epcos Sistemas (EPCOS)

(Causa T-132/09)

2009/C 129/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Epcos AG (Monaco, Germania) (rappresentante: L. von Zumbusch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Epco Sistemas, SL (Constanti, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 19 gennaio 2009, R 1088/2008-2;

annullare la decisione della divisione di opposizione 22 maggio 2008, n. B 979 767, relativa all'opposizione, nella parte in cui questa è stata accolta relativamente ai prodotti «termistori NTC», «termistori PTC» e «sensori», e respingere integralmente l'opposizione;

condannare il convenuto o l'opponente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «EPCOS», per prodotti delle classi 6 e 9 (domanda di registrazione n. 4 133 799)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Epco Sistemas, SL

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo spagnolo «E epco SISTEMAS», per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 e della regola 19, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 (1), poiché il marchio opposto non è stato utilizzato negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del marchio richiesto e sussiste rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)


6.6.2009   

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C 129/19


Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)

(Causa T-137/09)

2009/C 129/34

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Aurelio Muñoz Molina (Santa Pola, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione impugnata nella parte relativa all’inammissibilità del ricorso, dichiarando lo stesso ammissibile, e ordinare che la commissione di ricorso proceda di conseguenza ad esaminare il merito del medesimo.

In subordine, accertare la violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 e delle altre disposizioni applicabili da parte della commissione di ricorso e della divisione di opposizione, ordinando che il procedimento sia riportato ad una fase anteriore in modo da porre rimedio alla mancata possibilità della ricorrente (Nike International Ltd) di correggere le anomalie in qualità di cessionaria del diritto anteriore e/o, quantomeno, la corretta notifica della decisione al rappresentante del titolare anteriore (DL Sports & Marketing Ltda).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Aurelio Muñoz Molina.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «R10» (domanda di registrazione n. 4813713), per beni e servizi appartenenti alle classi 18, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio spagnolo non registrato «R10».

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione per vizi di forma, e, in particolare, per violazione del combinato disposto dell’art. 58 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (1) e dell’art. 49, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (2).

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata valutazione delle condizioni relative alla ricevibilità del presente ricorso, violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.

(2)  GU 1995, L 303, pag. 1


Tribunale della funzione pubblica

6.6.2009   

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C 129/21


Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — Cerafogli/BCE

(Causa F-23/09)

2009/C 129/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania) (rappresentanti: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocats)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione del Comitato esecutivo della Banca recante nomina di un consulente ad interim presso la Divisione OVS e di annullare l'avviso di posto vacante ECB/074/08, nonché ogni altra decisione adottata in forza di quest'ultimo. Inoltre, la domanda di condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Comitato esecutivo della Banca 17 luglio 2008 recante nomina del sig. L in qualità di consulente ad interim presso la Divisione OVS;

annullare l'avviso di posto vacante ECB/074/08;

di conseguenza, da un lato, annullare ogni altra decisione adottata in forza dell'avviso di posto vacante, ivi compresa la decisione di nominare il sig. L in qualità di consulente presso la Divisione OVS, adottata all'esito del procedimento di selezione e, dall'altro, condannare la convenuta la pagamento dell'importo di EUR 10 000, valutato ex aequo et bono, al fine di risarcire i danni morali subiti dalla ricorrente e di EUR 2 500 per risarcire il danno materiale legato all'intervento dei consulenti della ricorrente nella fase del procedimento precontenzioso;

per il caso in cui l'esecuzione di una sentenza di annullamento dovesse comportare gravi difficoltà, condannare la convenuta alla corresponsione di una somma pari a EUR 45 600,

condannare la Banca centrale europea alle spese.


6.6.2009   

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C 129/21


Ricorso proposto il 30 marzo 2009 — Lebedef e Jones/Commissione

(Causa F-29/09)

2009/C 129/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giorgio Lebedef (Senningenberg, Luxembourg) e Trevor Jones (Enzen, Luxembourg) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento della decisione di rifiuto di portare il potere di acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere di acquisto delle retribuzioni a Bruxelles e, in subordine, la domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti emessi a partire dal 15 giugno 2008

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione implicita di rifiuto di portare il potere di acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto delle retribuzioni a Bruxelles;

in subordine, annullare i fogli paga dei ricorrenti emessi per il periodo a partire dal 15 giugno 2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


6.6.2009   

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C 129/21


Ricorso proposto il 31 marzo 2009 — Chaouch/Commissione

(Causa F–30/09)

2009/C 129/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dhikra Chaouch (Oetrange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Moyse e A. Salerno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’APN di non concedere alla ricorrente l’indennità di prima sistemazione.

Conclusioni della ricorrente

Constatare la violazione dell’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto in relazione all’art. 20 e, conseguentemente, annullare le decisioni dell’APN del 2 luglio 2008 e dell’8 dicembre 2008;

Riconoscere il diritto della ricorrente all’indennità di prima sistemazione prevista all’art. 5, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dalla data alla quale detta indennità era dovuta sino alla data dell’effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


6.6.2009   

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C 129/22


Ricorso proposto il 26 marzo 2009 — Noël/Consiglio

(Causa F-31/09)

2009/C 129/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione con la quale la ricorrente è nominata funzionaria in prova in quanto tale decisione la assegna alla carriera AST 1-7

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 13 novembre 2006 con la quale la ricorrente è nominata funzionaria in quanto essa la assegna alla carriera AST 1-7;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.


6.6.2009   

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C 129/22


Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Andrikopoulou/Consiglio

(Causa F-32/09)

2009/C 129/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Anna Andrikopoulou (Rhode–Saint–Genèse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell’APN di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.


6.6.2009   

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C 129/22


Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Tzvetanova/Commissione

(Causa F-33/09)

2009/C 129/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento della decisione della Commissione di rifiutare alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione previsto all’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell’APN di non attribuire alla ricorrente l’indennità di dislocazione;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.