ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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IV Informazioni |
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2009/C 019/01 |
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2009/C 019/02 |
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2009/C 019/40 |
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Tribunale di primo grado |
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2009/C 019/41 |
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2009/C 019/42 |
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2009/C 019/43 |
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2009/C 019/44 |
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2009/C 019/45 |
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2009/C 019/46 |
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2009/C 019/47 |
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2009/C 019/48 |
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2009/C 019/49 |
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2009/C 019/50 |
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2009/C 019/51 |
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2009/C 019/52 |
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2009/C 019/53 |
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2009/C 019/54 |
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2009/C 019/55 |
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2009/C 019/56 |
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2009/C 019/57 |
Causa T-461/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Evropaïki Dynamiki/BEI |
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2009/C 019/58 |
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2009/C 019/59 |
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2009/C 019/60 |
Causa T-487/08: Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Kureha/UAMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) |
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2009/C 019/61 |
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2009/C 019/62 |
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2009/C 019/63 |
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2009/C 019/64 |
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2009/C 019/65 |
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2009/C 019/66 |
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2009/C 019/67 |
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2009/C 019/68 |
Causa T-367/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — UPC France/Commissione |
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2009/C 019/69 |
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2009/C 019/70 |
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2009/C 019/71 |
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Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea |
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2009/C 019/72 |
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2009/C 019/73 |
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2009/C 019/74 |
Causa F-82/08: Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Clarke, Papathanasiou e Periañez-González/UAMI |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/1 |
(2009/C 19/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-84/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti presso un «laboratorio di liberi studi» non riconosciuto come istituto scolastico dallo Stato membro ospitante - Ottico )
(2009/C 19/02)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: sig. E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25)
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 20001/19/CE. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
(Causa C-151/07) (1)
(Direttiva 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti in un «laboratorio di liberi studi» non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante - Ottico)
(2009/C 19/03)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Theologos-Grigorios Chatzithanasis
Convenuto: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Simvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 149 e 150 CΕ nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEΕ, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEΕ (GU L 209, pag. 25) — Rifiuto di riconoscere, nello Stato membro ospitante, un titolo di formazione professionale che abilita all'esercizio della professione di ottico nello Stato membro in cui detto titolo è stato rilasciato — Formazione acquisita, per la maggior parte, presso un istituto che, pur operando legalmente nello Stato membro ospitante, non è riconosciuto dalla legislazione di tale Stato come istituto di istruzione
Dispositivo
Gli artt. 1, lett. a), 3 e 4 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, devono essere interpretati nel senso che le competenti autorità di uno Stato membro ospitante sono tenute, in forza dell'art. 3 di tale direttiva, e fatta salva l'applicazione dell'art. 4 della medesima, a riconoscere un diploma rilasciato da un'autorità competente in un altro Stato membro, anche nel caso in cui tale diploma attesti una formazione acquisita, in tutto o in parte, presso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, non è riconosciuto come istituto d'istruzione.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart — Germania) — Krystyna Zablocka-Weyhermüller/Land Baden-Württemberg
(Causa C-221/07) (1)
(Prestazioni assegnate ai familiari superstiti delle vittime di guerra - Requisito della residenza nel territorio nazionale - Art. 18, n. 1, CE)
(2009/C 19/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Krystyna Zablocka-Weyhermüller
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Stuttgart — Compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni nazionali che limitano l'esportabilità delle prestazioni per i familiari superstiti di vittime di guerra (Hinterbliebenenversorgung)
Dispositivo
L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi il versamento di talune prestazioni concesse ai familiari superstiti delle vittime della guerra per il solo motivo che essi sono residenti nel territorio di alcuni Stati membri determinati.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord
(Causa C-247/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/35/CE - Elaborazione di taluni piani e programmi relativi all'ambiente - Partecipazione del pubblico - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
(2009/C 19/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord (rappresentante: V. Jackson, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17).
Dispositivo
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-249/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 e 30 CE - Direttiva 92/43/CE - Misura d'effetto equivalente - Previa autorizzazione per l'impianto di ostriche e cozze provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie indigene - Giustificazione - Tutela della vita degli animali - Mantenimento della biodiversità e conservazione delle specie ittiche nell'interesse della pesca)
(2009/C 19/06)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e S. Noe, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e C. ten Dam, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Regime di previa autorizzazione dell'impianto di ostriche e di cozze provenienti da altri Stati membri nelle acque costiere olandesi
Dispositivo
1) |
Il Regno dei Paesi Bassi, instaurando un sistema di previa autorizzazione per l'impianto, nelle acque costiere olandesi, di ostriche e cozze legittimamente provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie presenti nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 e 30 CE. |
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited
(Causa C-252/07) (1)
(Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Art. 4, n. 4, lett. a) - Marchi notori - Tutela contro l'uso di un marchio identico o simile posteriore - Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio)
(2009/C 19/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Intel Corporation Inc.
Convenuta: Cpm United Kingdom Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) — Marchio anteriore che gode di notorietà — Criteri che consentono di constatare l'esistenza di un nesso quale definito nella sentenza C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV
Dispositivo
1) |
L'art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un nesso, quale definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. |
2) |
Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux. |
3) |
Il fatto che:
non implica necessariamente l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux. |
4) |
L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. |
5) |
Il fatto che:
non è sufficiente a provare che l'uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104. |
6) |
L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che:
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24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lahti Energia Oy
(Causa C-317/07) (1)
(Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Depurazione e incenerimento - Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti - Nozione di rifiuto - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento)
(2009/C 19/08)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Lahti Energia Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 3, punti 1, 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Depurazione e incenerimento, in una caldaia a vapore di una centrale elettrica — Nozione di rifiuti — Nozioni di impianto di incenerimento e di coincenerimento
Dispositivo
1) |
La nozione di «rifiuto» contenuta all'art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa. |
2) |
La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall'impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica. |
3) |
In circostanze come quelle di cui alla causa principale:
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24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs
(Causa C-330/07) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Premio per l'investimento - Normativa nazionale che riserva il beneficio di un'agevolazione fiscale ai beni utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale - Esclusione di beni messi a disposizione a titolo oneroso e impiegati prevalentemente in altri Stati membri - Leasing di veicoli - Prevenzione di pratiche abusive)
(2009/C 19/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien
Parti
Ricorrente: Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH
Convenuto: Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat — Interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Normativa nazionale che riserva un beneficio fiscale per l'acquisizione di nuovi beni materiali d'investimento (Investitionszuwachsprämie) ai soli imprenditori che utilizzano tali beni in una sede aziendale ubicata nel territorio nazionale
Dispositivo
L'art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto alla causa principale, in forza della quale il beneficio di un premio per l'investimento venga negato alle imprese che si procurino beni materiali, per il solo motivo che i beni per i quali tale premio viene richiesto e che vengono messi a disposizione a titolo oneroso, sono impiegati prevalentemente in altri Stati membri.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-391/07) (1)
(Regolamento (CE) n. 800/1999 - Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Art. 16 - Restituzione differenziata - Prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione - Presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto - Regolamento (CE) n. 1501/95 - Concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali - Art. 13 - Deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 800/1999)
(2009/C 19/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Glencore Grain Rotterdam BV
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 147, pag. 7) — Procedura semplificata: obbligo di presentare un documento di trasporto
Dispositivo
L'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 1997, n. 1259, deve essere interpretato nel senso che il fatto che l'operatore fornisca la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima non lo dispensa dall'obbligo, previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy
(Causa C-396/07) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Trasferimento di imprese - Art. 4, n. 2 - Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro in caso di trasferimento - Contratto collettivo - Risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore - Risoluzione considerata imputabile al datore di lavoro - Conseguenze - Indennizzo economico a carico del datore di lavoro)
(2009/C 19/11)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Mirja Juuri
Convenuta: Fazer Amica Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Responsabilità del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato che ha risolto egli stesso il suo contratto di lavoro in seguito ad una deterioramento sostanziale delle condizioni di lavoro in conseguenza di un trasferimento di impresa che ha avuto per effetto l'applicazione di un altro contratto collettivo
Dispositivo
L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di una risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dettata dalla ricorrenza delle condizioni di applicazione di detta disposizione e indipendente da qualsivoglia inadempimento del cessionario agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima, gli Stati membri non sono tenuti a garantire al lavoratore un diritto ad un indennizzo economico a carico del detto cessionario in condizioni identiche al diritto di cui un lavoratore può avvalersi allorché il datore di lavoro pone illegittimamente fine al suo contratto di lavoro o al suo rapporto di lavoro. L'organo giurisdizionale nazionale è ciononostante tenuto, nell'ambito delle sue competenze, a garantire che, quanto meno, il cessionario sopporti, in siffatta ipotesi, le conseguenze che il diritto nazionale applicabile fa discendere dalla risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro imputabile al datore di lavoro, quali il versamento della retribuzione e le altre prestazioni relative, in forza di tale diritto, al periodo di preavviso che detto datore di lavoro deve osservare.
Spetta al giudice del rinvio valutare la situazione di cui alla causa principale alla luce dell'interpretazione della disposizione dell'art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, in base alla quale il mantenimento delle condizioni di lavoro stabilite in un contratto collettivo che scade alla data del trasferimento dell'impresa non è garantito oltre tale data.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/8 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 novembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-403/07) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 8101 e 8102 - Frantumazione e rottura di barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» - Tungsteno e molibdeno greggi, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione - Cascami e avanzi)
(2009/C 19/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Metherma GmbH & Co.KG
Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Cambiamento della voce doganale per barre di tungsteno o molibdeno ottenute per sinterizzazione al momento della rottura
Dispositivo
La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, vale a dire quella risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretata nel senso che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» rientrano rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10 della medesima. Tali barre, qualificabili come forma greggia dei rispettivi metalli e non come lavori di tali metalli, non possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90 della detta nomenclatura combinata.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Papillon/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
(Causa C-418/07) (1)
(Libertà di stabilimento - Fiscalità diretta - Imposte sulle società - Regime fiscale di gruppo - Società madre residente - Controllate indirette residenti detenute tramite una controllata non residente)
(2009/C 19/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Papillon
Convenuto: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli artt. 43 e 48 CE — Restrizione alla libertà di stabilimento ed eventuale giustificazione di un regime fiscale che operi una distinzione in base alla quale la controllata indiretta (francese) di una società madre (del pari stabilita in Francia) sia detenuta mediante una società controllata stabilita in tale Stato membro o in un altro Stato membro e non assoggettata all'imposta francese sulle società — Giustificazione basata sulla coerenza del sistema fiscale
Dispositivo
L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime fiscale di gruppo è accordato ad una società madre residente in tale Stato membro che detenga società controllate e controllate indirette del pari residenti in tale Stato, ma è escluso per siffatta società madre qualora le sue controllate indirette residenti siano detenute tramite una società controllata residente in un altro Stato membro.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-41/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttive 86/378/CEE e 96/97/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Trasposizione incompleta)
(2009/C 19/14)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. van Beek e P. Ondrůšek, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40) nonché della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 46 del 17 febbraio 1997, pag. 20)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alle direttive del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, e del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali direttive e dell'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea. |
2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-113/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/49/CE - Imprese di investimento ed enti creditizi - Adeguatezza patrimoniale - Mancata trasposizione entro il termine impartito)
(2009/C 19/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M.-A. Rabanal Suárez e P. Dejmek, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (GU L 177, pag. 201)
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) e, in particolare, ai suoi artt. 17, 22-25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 e 50 nonché ai suoi allegati I, II e VII, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-223/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/100/CE - Omessa trasposizione entro il termine impartito )
(2009/C 19/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Huvelin, agente)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schlitz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance d'Arlon — Belgio) — Marc Vandermeir/Stato belga — SPF Finances
(Causa C-364/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Art. 43 CE - Libera prestazione dei servizi - Art. 49 CE - Autoveicoli - Uso da parte di un soggetto residente in uno Stato membro di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro - Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro)
(2009/C 19/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance d'Arlon
Parti
Ricorrente: Marc Vandermeir
Convenuto: Stato belga — SPF Finances
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance di Arlon (Belgio) — Interpretazione degli artt. 43 e/o 49 CE — Disposizione nazionale di uno Stato membro che obbliga un lavoratore autonomo residente in tale Stato ad immatricolarvi il suo autoveicolo già immatricolato in un altro Stato membro dove esercita la sua attività professionale indipendente — Ostacolo alla libertà di stabilimento e/o alla libertà di prestazione di servizi
Dispositivo
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale di uno Stato membro, quale quella in oggetto nella causa principale, in forza della quale un lavoratore autonomo residente in tale Stato membro è tenuto a immatricolarvi un veicolo preso in leasing da una società stabilita in un altro Stato membro, qualora tale veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga, di fatto, utilizzato in tal modo.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 3 ottobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz
(Causa C-436/08)
(2009/C 19/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
Parti
Ricorrente: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH
Convenuto: Finanzamt Linz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che un'autorità nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società estere, le quali secondo il testo della legge, a differenza delle partecipazioni in società nazionali, sono esenti da imposta solo a partire da una quota di partecipazione del 25 % (del 10 % secondo la legge attualmente in vigore), applichi il metodo dell'imputazione, in quanto secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof [Corte suprema amministrativa; in prosieguo anche: il «VwGH»] austriaco questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, mentre dalla semplice disapplicazione del limite discriminatorio del 25 % (10 %) per le partecipazioni in società estere risulterebbe un'esenzione dalle imposte. |
2) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che le partecipazioni in società nazionali siano esenti da imposta in generale, mentre nel caso di partecipazioni in società estere al di sotto del 25 % (10 %) si applica il metodo dell'imputazione e i titolari delle quote di partecipazione si trovano a dover fornire la prova — impossibile o possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati — dell'onere tributario derivante dall'imposta (sulle società) già prelevata all'estero,
|
3) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che per le partecipazioni in società di Stati terzi al di sotto del 25 % (10 %), che ricadono sotto la libera circolazione dei capitali, venga previsto il metodo dell'imputazione, nel qual caso la prova dell'imposta (sulle società) previamente assolta all'estero, in considerazione del livello ridotto della partecipazione, non è possibile o è possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati, mentre per le partecipazioni in società nazionali in generale, quindi indipendentemente dalla quota di partecipazione, si prevede il metodo dell'esenzione e quindi viene comunque evitata la doppia imposizione economica.
|
24.1.2009 |
IT |
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C 19/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 3 ottobre 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz
(Causa C-437/08)
(2009/C 19/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
Parti
Ricorrente: Österreichische Salinen AG
Convenuto: Finanzamt Linz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che un'autorità nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società estere, le quali secondo il testo della legge, a differenza delle partecipazioni in società nazionali, sono esenti da imposta solo a partire da una quota di partecipazione del 25 % (del 10 % secondo la legge attualmente in vigore), applichi il metodo dell'imputazione, in quanto secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof [Corte suprema amministrativa; in prosieguo anche: il «VwGH»] austriaco questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, nonché il fatto che, da un lato, in relazione all'imposta sulle società imputabile e, dall'altro, in relazione alla ritenuta alla fonte imputabile, la detta autorità non accordi al tempo stesso un riporto dell'imputazione agli anni successivi o un credito d'imposta nell'anno in perdita. |
1.1) |
In caso di risposta affermativa alla questione 1: se contrasti con il diritto comunitario il fatto che non venga consentito un riporto dell'imputazione o concesso un credito d'imposta nel caso di dividendi provenienti da Stati terzi. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 ottobre 2008 — Ümit Bekleyen/Land Berlin
(Causa C-462/08)
(2009/C 19/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parti
Ricorrente: Ümit Bekleyen
Convenuto: Land Berlin
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa allo sviluppo dell'associazione, debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso al mercato del lavoro ed il correlato diritto di soggiorno dopo il conseguimento di una formazione professionale nello Stato membro ospitante sorgono anche nel caso in cui il figlio nato in tale Stato, dopo aver fatto ritorno con la propria famiglia nello Stato di origine comune, torni da solo nello Stato membro suddetto, una volta raggiunta la maggiore età, per cominciare una formazione professionale, quando già siano passati dieci anni dalla data in cui i suoi genitori di nazionalità turca, precedentemente occupati come lavoratori dipendenti, avevano lasciato a tempo indefinito lo Stato membro in questione.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 31 ottobre 2008 — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Padawan SL, parte interessata: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
(Causa C-467/08)
(2009/C 19/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
Convenuta: Padawan SL
Altra parte nel procedimento: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «equo compenso» di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE (1) implichi o meno una armonizzazione, indipendentemente dalla facoltà attribuita agli Stati membri di scegliere il sistema di remunerazione che ritengano adeguato a rendere effettivo il diritto all'«equo compenso» che spetta ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale lesi dall'adozione dell'eccezione per copia privata al diritto di riproduzione; |
2) |
Se, indipendentemente dal sistema impiegato da ciascuno Stato membro per determinare l'equo compenso, tale sistema debba preservare un giusto equilibrio tra i soggetti coinvolti, ossia, da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale danneggiati dalla eccezione per copia privata, cui spetta tale compenso, e, dall'altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento; inoltre, se il motivo giustificativo a fondamento dell'equo compenso, cioè l'esigenza di ovviare al danno derivante dall'eccezione per copia privata, sia determinante ai fini del suddetto equilibrio. |
3) |
Se, allorché uno Stato membro opta per un sistema di onere o prelievo gravante sugli apparecchi, sui dispositivi e sui materiali, tale onere (l'equo compenso per copia privata) debba essere necessariamente connesso, alla luce della finalità perseguita dall'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE e del contesto di tale disposizione, al presumibile uso di detti apparecchi e materiali per realizzare riproduzioni che fruiscono dell'eccezione per copia privata, con la conseguenza che l'applicazione dell'onere sarebbe giustificata quando può presumersi che gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale verranno utilizzati allo scopo di realizzare copie private, mentre non lo sarebbe nel caso contrario. |
4) |
Se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di «prelievo» per copia privata, l'applicazione indiscriminata del suddetto «prelievo» ad imprese e professionisti che chiaramente acquistano gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di «equo compenso». |
5) |
Se il sistema adottato dallo Stato spagnolo, cioè quello in base al quale il prelievo per copia privata è imposto indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale, sia in contrasto con la direttiva 2001/29/CE, difettando una corrispondenza adeguata tra l'equo compenso e la limitazione del diritto per copia privata che lo giustifica, posto che esso viene applicato in misura significativa a situazioni disomogenee in cui non sussiste la limitazione di diritti che è a fondamento del compenso economico. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
24.1.2009 |
IT |
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C 19/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin Käräjäoikeus (Finlandia) il 4 novembre 2008 — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj
(Causa C-471/08)
(2009/C 19/22)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin Käräjäoikeus
Parti
Ricorrente: Sanna Maria Parviainen
Convenuta: Finnair Oyj
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 11, punto 1, della direttiva sulla protezione della gravidanza (1) debba essere interpretato nel senso che, in base alla direttiva stessa, una lavoratrice che, a causa della gravidanza, è stata adibita a mansioni a cui corrisponde una retribuzione inferiore, deve ricevere una retribuzione della stessa entità di quella che percepiva in media prima del suo trasferimento. Se a tal fine sia rilevante il tipo di indennità che veniva corrisposta alla lavoratrice in aggiunta alla retribuzione base e quale ne fosse il fondamento.
(1) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). GU L 348, pag. 1.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/13 |
Impugnazione proposta il 6 novembre 2008 dal Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 settembre 2008, causa T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-476/08 P)
(2009/C 19/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corta voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
— |
annullare la decisione della Commissione (DG Agricoltura) che ha escluso l'offerta della ricorrente ed ha conferito l'appalto all'aggiudicatario; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente in relazione al procedimento iniziale anche nel caso in cui la presente impugnazione fosse respinta, nonché le spese del presente procedimento, nel caso l'impugnazione fosse accolta. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fonda la propria impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-59/05, sui seguenti motivi:
La ricorrente deduce che il Tribunale di primo grado ha violato le regole procedurali rifiutando di riconoscere l'evidente discrepanza tra i criteri di aggiudicazione stabiliti nella sezione 5.2 del rapporto EvCo e quelli menzionati nella sezione 5.4 dello stesso rapporto ed interpretando erroneamente le norme sull'onere della prova pertinenti. In particolare, il Tribunale di primo grado non fa riferimento ad alcuna prova a sostegno della sua qualificazione di un'ovvia discrepanza quale «errore tipografico» e tale prova non è deducibile dal contenuto del rapporto di valutazione medesimo.
Inoltre, la sentenza omette di osservare le conseguenze della violazione, da parte della Commissione, del proprio dovere di diligenza e del principio di buona amministrazione. Il Tribunale di primo grado, indubbiamente, non ha applicato le disposizioni rilevanti omettendo di annullare la decisione della Commissione nonostante, come esso stesso ha osservato, la Commissione abbia violato le norme di diritto.
La ricorrente deduce anche che il Tribunale di primo grado ha omesso di applicare le norme rilevanti sul dovere dell'autorità aggiudicatrice di motivare la sua decisione, il che avrebbe condotto all'annullamento della decisione di aggiudicazione; con la lettera 10 dicembre 2004, la ricorrente ha ricevuto unicamente punteggi e commenti generali dal rapporto di valutazione. In questo senso, il Tribunale di primo grado ha distorto le prove presentategli e, per questo motivo, la sua sentenza deve essere annullata.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA e a./Ministero dello Sviluppo Economico e a.
(Causa C-478/08)
(2009/C 19/24)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA e a.
Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e a.
Questioni pregiudiziali
1) |
se il principio di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea (chi inquina paga) possa essere interpretato nel senso che, anche solo in via eccezionale, gli obblighi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di un sito contaminato (e/o i relativi costi) possano essere imputati ad un soggetto estraneo alla immissione nell'ambiente delle sostanze che hanno determinato la compromissione ecologica del sito stesso, oppure se, in caso di risposta negativa, tale principio osti ad una normativa nazionale e/o ad una applicazione in sede amministrativa che ponga gli obblighi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di un sito contaminato (e/o i relativi costi) a carico di un soggetto che assume di essere estraneo alla immissione nell'ambiente delle sostanze che hanno determinato la compromissione ecologica del sito stesso, prescindendo da qualunque accertamento preventivo che ne individui la responsabilità in termini di nesso causale o per il solo fatto che si trovi ad operare o sia titolare di diritti reali e/o d'impresa in un'area contaminata, con violazione o disapplicazione del principio di proporzionalità; |
2) |
se il principio «chi inquina paga» osti ad una normativa nazionale, segnatamente l'art. 2050 codice civile, che consenta alla Pubblica Autorità, nel caso in cui operino nel sito contaminato una pluralità di operatori industriali, di addossare loro gli oneri della bonifica del sito medesimo, senza accertamento preventivo ed individuale delle rispettive responsabilità nell'inquinamento, o comunque per il solo fatto che possiedono una posizione qualificante per effetto della titolarità dei mezzi di produzione e quindi sono oggettivamente responsabili dei danni che essi causano all'ambiente oppure possono essere comunque tenuti a ripristinare l'ambientale circostante dall'inquinamento diffuso in esso rilevato anche a prescindere da una causazione materiale di inquinamento ed in proporzione ad essa |
3) |
se la direttiva comunitaria in materia di risarcimento per danno ambientale (Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE (1), ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato) osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, quali «ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale», interventi sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal «confinamento fisico» della falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti all'esito di una apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in corso di esecuzione, comunque senza aver valutato le condizioni sitospecifiche i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, i tempi necessari alla realizzazione. |
4) |
se, data la specificità della situazione che esiste nel S.I.N. di Priolo, la direttiva comunitaria in materia di risarcimento per danno ambientale (Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato) osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, d'Autorità, tali prescrizioni, quali condizioni per l'autorizzazione all'uso legittimo di aree non direttamente interessate alla bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate, comprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Priolo. |
(1) GU L 143, p. 56.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 6 novembre 2008 — Dow Italia Divisione Commerciale srl/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e a.
(Causa C-479/08)
(2009/C 19/25)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Dow Italia Divisione Commerciale srl
Convenuti: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri.
Questioni pregiudiziali
1) |
se il principio «chi inquina paga» osti ad una normativa nazionale, segnatamente l'art. 2050 codice civile, che consenta alla Pubblica Autorità, nel caso in cui operino nel sito contaminato una pluralità di operatori industriali, di addossare loro gli oneri della bonifica del sito medesimo, senza accertamento preventivo ed individuale delle rispettive responsabilità nell'inquinamento o, comunque, per il solo fatto che possiedano una posizione qualificante per effetto della titolarità dei mezzi di produzione e quindi siano oggettivamente responsabili dei danni che essi causano all'ambiente oppure possano essere comunque tenuti a ripristinare l'ambiente circostante dall' inquinamento diffuso in esso rilevato anche a prescindere da una causazione materiale di inquinamento ed in proporzione ad essa; |
2) |
se in applicazione del principio «chi inquina paga» l'amministrazione possa imputare i costi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai soggetti che si trovino nella disponibilità di aree contaminate senza che vi sia un preventivo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra la condotta e l'inquinamento rilevato; |
3) |
se in applicazione dei principi «chi inquina paga» e di proporzionalità possano essere imposti a soggetti che si trovano nella disponibilità di aree contaminate interventi che non siano direttamente riconnessi all'apporto individuale di ciascuno ed in proporzione a tale apporto; |
4) |
se in applicazione dei principi «chi inquina paga» e di proporzionalità possano essere imposti a soggetti che non abbiano contribuito all'immissione di sostanze contaminanti nell'ambiente obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, costi e interventi equivalenti se non addirittura identici a quelli imposti a soggetti che abbiano invece contribuito all'immissione di sostanze contaminanti nell'ambiente; |
5) |
se in applicazione dei principi «chi inquina paga» e di proporzionalità, l'amministrazione possa imporre interventi che prescindano da una valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni imposte in raffronto al sacrificio imposto al privato, con ciò prescrivendo misure maggiori o eccessive rispetto a quelle strettamente necessarie per il raggiungimento dello scopo che l'autorità stessa è tenuta a realizzare; |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/15 |
Impugnazione proposta il 10 novembre 2008 dalla Alcon Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-106/07, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-481/08 P)
(2009/C 19/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alcon Inc. (rappresentante: M. Graf, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza e la decisione impugnate; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
— |
travisamento dei fatti e delle prove, in quanto i consumatori interessati sono consumatori normali. Questa è una questione di diritto che dev'essere decisa dalla Corte anche se l'argomento è stato sollevato per la prima volta nel corso della procedura orale, «da mihi facta, dabo tibi ius». |
— |
Errata applicazione ed interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) e travisamento dei fatti e delle prove in quanto, evidentemente, è stata presa in considerazione soltanto la pronuncia in lingua inglese dei marchi «Bio Visc» e «DUOVISC», e non quella in lingua francese. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
24.1.2009 |
IT |
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C 19/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Mons (Belgio) il 10 novembre 2008 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Stato belga — SPF Finances
(Causa C-483/08)
(2009/C 19/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Mons
Parti
Ricorrente: Régie communale autonome du stade Luc Varenne
Convenuti: Stato belga — SPF Finances
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), osti ad un'interpretazione delle disposizioni legislative nazionali e ad una prassi amministrativa consistenti nel fissare il dies a quo dell'azione di recupero dell'imposta sul valore aggiunto, in base al quale si calcola il termine di prescrizione di tale azione, al giorno del deposito della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto con la quale il soggetto passivo rivendica il proprio diritto alla detrazione.
(1) GU L 145, pag. 1 EE 09/11, p. 54.
24.1.2009 |
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C 19/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna il 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
(Causa C-484/08)
(2009/C 19/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Resistente: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 8 della direttiva 5 aprile 1993, 91/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere inteso nel senso che uno Stato membro possa istituire, nella propria legislazione e a beneficio dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole escludendo dalla sua sfera l'art. 4, n. 2, della medesima direttiva. |
2) |
Conseguentemente, se il combinato disposto degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 5 aprile 1993, 93/13/CEE osti a che uno Stato membro istituisca, nel proprio ordinamento e a beneficio dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole vertenti «sulla definizione dell'oggetto principale del contratto» o «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro», sebbene siano formulate in modo chiaro e comprensibile. |
3) |
Se sia compatibile con gli artt. 2, 3, primo comma, lett. g), del Trattato che istituisce la Comunità europea un'interpretazione degli artt. 8 e 4, n. 2, della summenzionata direttiva che consenta ad uno Stato membro un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati dai consumatori e formulate in modo chiaro e comprensibile, che definiscano l'oggetto principale del contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro. |
(1) GU L 95, pag. 29.
24.1.2009 |
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C 19/16 |
Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-487/08)
(2009/C 19/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e I. Martinez del Peral Cagigal, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il Regno di Spagna, riservando un diverso trattamento ai dividendi distribuiti ad azionisti stranieri e nazionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 56 del Trattato CE e dell'art. 40 dell'Accordo SEE. |
— |
Condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Conformemente alla normativa spagnola, le società che detengono una rilevante partecipazione nel capitale di una società figlia possono dedurre dal proprio reddito imponibile il 100 % dell'importo lordo dei dividendi percepiti da essa. Per beneficiare di tale regime, le società madri residenti in Spagna devono aver detenuto, per un periodo continuativo non inferiore ad un anno, una partecipazione nel capitale della società figlia residente uguale o superiore al 5 %. I dividendi che riuniscano tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale regime sono esentati dalla ritenuta alla fonte.
Per quanto attiene alle società madri non residenti in Spagna, affinché esse possano giovarsi della esenzione è necessario che detengano una partecipazione del 20 %, ridotta al 15 % a partire dal 1o gennaio 2007 e al 10 % a partire dal 1o gennaio 2009. Quindi, a differenza delle società madri residenti in Spagna, le società madri di altri Stati membri della CE e di Stati membri dell'Accordo sullo Spazio economico europeo titolari di una partecipazione nel capitale uguale o superiore al 5 % ma inferiore alle soglie sopra menzionate sono soggette ad imposizione per i dividendi distribuiti dalla società figlia.
La Commissione ritiene che la disparità di trattamento posta dalla normativa spagnola, imponendo un requisito di partecipazione nel capitale superiore per le società madri non residenti rispetto a quelle residenti onde beneficiare della esenzione fiscale dei dividendi distribuiti dalle società figlie residenti nel territorio spagnolo configuri una discriminazione in spregio dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo SEE. A giudizio della Commissione, non sussiste alcun motivo che giustifichi il suddetto onere fiscale ulteriore a carico delle società madri di altri Stati membri e degli Stati membri del SEE.
24.1.2009 |
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C 19/17 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-492/08)
(2009/C 19/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Afonso, in qualità di agente)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e presso la Cour de Cassation e dai procuratori legali, per le quali questi ultimi ricevono un indennizzo totale o parziale dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 96 e 98, n. della direttiva IVA (1); |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione contesta l'applicazione da parte della convenuta di un'aliquota ridotta dell'IVA alle prestazioni rese, nell'ambito dell'assistenza legale, dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e presso la Cour de Cassation e dai procuratori legali, dal momento che siffatte prestazioni non rientrano in nessuna delle categorie contemplate all'allegato III della direttiva 2006/112/CE.
Per confutare i tre principali argomenti della convenuta, la Commissione afferma innanzitutto che la garanzia di accesso alla giustizia non può costituire una valida giustificazione per derogare alla normale aliquota IVA sui servizi degli avvocati in quanto detta garanzia sarebbe maggiormente connessa alla portata dell'aiuto concesso dallo Stato che all'aliquota IVA stabilita in modo uniforme a livello comunitario.
Inoltre, secondo la ricorrente, il carattere sociale delle attività in questione non è sufficiente per poterle includere nelle altre categorie di servizi di cui all'allegato III della direttiva, per i quali è consentita un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota normalmente applicabile. Infatti, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, è necessario interpretare restrittivamente la natura dei servizi in parola al fine di mantenere il carattere limitativo del citato allegato.
La Commissione ricorda infine che lo scopo perseguito sia dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva IVA, sia dall'allegato III della medesima, non è quello di evitare distorsioni di concorrenza fra operatori economici che forniscono gli stessi prodotti o servizi, ma più semplicemente quello di favorire un'armonizzazione progressiva delle legislazioni degli Stati membri, allineando le aliquote IVA applicate e limitando le operazioni che possono essere oggetto di aliquote ridotte.
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
24.1.2009 |
IT |
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C 19/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 19 novembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Ole Andersen/Region Syddanmark
(Causa C-499/08)
(2009/C 19/31)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Ole Andersen
Convenuta: Region Syddanmark
Questione pregiudiziale
Se il divieto di discriminazioni dirette od indirette basate sull'età di cui agli artt. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE (1) deve essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento da parte di uno Stato membro di una normativa che dispone che un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, che è stato occupato nella stessa impresa continuativamente per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere un'indennità pari, rispettivamente, a 1, 2 o 3 mensilità alla cessazione del rapporto di lavoro, laddove tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui il lavoratore dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, ha la possibilità di percepire una pensione di anzianità sulla base di un regime pensionistico cui il datore di lavoro ha contribuito.
(1) GU L 303, pag. 16.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/18 |
Impugnazione proposta il 20 novembre 2008 dal Município de Gondomar avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-324/06, Município de Gondomar/Commissione
(Causa C-501/08 P)
(2009/C 19/32)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Município de Gondomar (rappresentanti: avv.ti J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado e statuire dichiarando ricevibile la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 2006, C(2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione; |
— |
in subordine, annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per la decisione; |
— |
condannare la Commissione europea a pagare l'integralità delle spese incluse quelle del ricorrente, ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, o, in subordine, riservare la decisione sulle spese nella sentenza o ordinanza che pone termine alla causa. |
Motivi e principali argomenti
1. Errore di diritto nel valutare il requisito della violazione diretta e vizio di carenza di motivazione:
Il Município de Gondomar sostiene che il quadro normativo portoghese presenta peculiarità che dovrebbero portare a una diversa conclusione rispetto a quella dichiarata dal Tribunale nell'ordinanza di irricevibilità emessa nella causa T-324/06, la quale risulta viziata da errore di diritto.
Infatti, risulta dalla normativa portoghese, in particolare dagli artt. 18 e 20 del regolamento di applicazione del Fondo di coesione in Portogallo, approvato dall'articolo unico del Decreto Legge n. 191/2000 del 16 agosto, che la Repubblica portoghese non ha alcun margine di discrezionalità quanto alla decisione di mantenere o meno i contributi attribuiti dal Fondo di coesione al Município de Gondomar in qualità di ente responsabile dell'esecuzione del progetto, cosicché, quindi, data l'automaticità della decisione della Commissione relativa alla soppressione della compartecipazione finanziaria del Fondo di coesione, non è consentito, in forza della suddetta regolamentazione, esonerare gli enti esecutori dall'obbligo di rimborsare gli importi indebitamente versati.
Il Tribunale di primo grado, nell'ordinanza di irricevibilità emessa nella causa T-324/06, ha omesso qualsiasi riferimento a questa materia, e poiché questa costituisce un aspetto essenziale per determinare la ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, con conseguenze immediate sull'esercizio dei suoi diritti processuali a norma dell'art. 230 CE.
Da questa omissione di pronuncia consegue inoltre un vizio di carenza di motivazione o di motivazione insufficiente. Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza comunitarie, esiste un obbligo generale di motivare le decisioni emanate dagli organi amministrativi e giudiziari, così da agevolare la funzione di controllo giurisdizionale esercitata dalla Corte.
Il fatto che il Tribunale di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulle peculiarità dell'ordinamento giuridico portoghese configura un vizio di carenza di motivazione tale da pregiudicare gravemente gli interessi del ricorrente.
2. Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva
Il Município de Gondomar sostiene quindi di correre il rischio che il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sia negato, per il fatto di non disporre di mezzi di ricorso interni per impugnare la richiesta di rimborso dei contributi finanziari del Fondo di coesione, visto che l'atto con cui è stata notificata la decisione della Commissione relativa alla soppressione del contributo finanziario di tale Fondo è un atto contro cui, sul piano interno, non è ammesso ricorso.
La notifica della decisione della Commissione, non impugnabile internamente, è stata eseguita mediante lettera dell'ente Gestora Sectorial per il Fondo di Coesione del Ministero dell'ambiente, datata 25 settembre 2006, la quale si limitava a «riportare» la decisione della Commissione, questa sì dal contenuto dispositivo.
L'impossibilità di disporre di mezzi di ricorso viola il principio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitarie più recenti.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/19 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-505/08)
(2009/C 19/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Adam, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) o non avendole comunicate integralmente alla Commissione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.
(1) GU L 255, pag. 22.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/19 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2008 dalle Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T-75/06, Bayer CropScience AG e a./Commissione
(Causa C-517/08 P)
(2009/C 19/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA. (rappresentanti: avv.ti C. Mereu, K. Van Maldegem)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Regno di Spagna
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente ritiene che la Corte, in seguito ad un'udienza, debba:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-75/06; e |
— |
annullare la decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2008/864/CE (1), concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; o |
— |
in alternativa, rimettere la causa dinanzi al Tribunale ai fini della decisione; e |
— |
condannare la convenuta alle spese (incluse le spese dinanzi al Tribunale) |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti fanno valere che rigettando la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2008/864/CE, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, il Tribunale ha violato il diritto comunitario. In particolare, i ricorrenti censurano il Tribunale per aver commesso una serie di errori nella sua interpretazione dei fatti e del contesto giuridico applicabile alla situazione dei ricorrenti. Ne è conseguito che esso ha commesso una serie di errori di diritto, in particolare:
i) |
omettendo di constatare che i ricorrenti si sono trovati in una situazione di forza maggiore a causa del comportamento delle autorità competenti cosicché la mancata sospensione, da parte di queste ultime, dei termini processuali costituisce un errore di valutazione; e |
ii) |
affermando che i diritti sostanziali e processuali delle ricorrenti non erano stati violati. |
(1) GU L 317, pag. 25.
(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
24.1.2009 |
IT |
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C 19/20 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-523/08)
(2009/C 19/35)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e M.-A. Rabanal Suárez, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Spagna, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 2005, 2005/71/CE (1), relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, e, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
— |
Condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine indicato per conformare l'ordinamento interno alla direttiva 2005/71/CE è scaduto il 12 ottobre 2007.
(1) GU L 289, pag. 15.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/20 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-524/08)
(2009/C 19/36)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (1), o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva; |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 dicembre 2007.
(1) GU L 323, pag. 1.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/20 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-527/08)
(2009/C 19/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, A.A. Gilly, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE (1), relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 luglio 2007.
(1) GU L 310, pag. 28.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/21 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria
(Causa C-530/08)
(2009/C 19/38)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e B. Béres, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Ungheria
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), e in ogni caso non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre nell'ordinamento nazionale la direttiva 2005/36/CE è scaduto il 20 ottobre 2007.
(1) GU L 255, pag. 22.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/21 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-531/08)
(2009/C 19/39)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e P. Dejmek, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE (1), relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, e comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.
(1) GU L 310, pag. 1.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/21 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-543/08)
(2009/C 19/40)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, P. Guerrra e Andrade e M. Teles Romão, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo in essere diritti speciali dello Stato nella EDP — Energias de Portugal, attribuiti in connessione con azioni privilegiate (golden shares) dello Stato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 e 43 CE, |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Lo statuto della EPD prevede che ad ogni azione corrisponda un voto e che non si tenga conto dei voti espressi da un azionista relativi ad azioni ordinarie che non siano detenute dallo Stato ed eccedano del 5 % della totalità dei voti corrispondenti al capitale sociale.
In forza della normativa portoghese, lo Stato detiene diritti speciali sulla EPD, indipendentemente dal numero di azioni di cui è titolare. Tali diritti speciali consistono, segnatamente, nel diritto di veto nelle delibere dell'assemblea generale di modifica dello statuto (ivi comprese le decisioni di aumento del capitale, di fusione, scissione e scioglimento), nella conclusione di patti sociali di coordinazione e subordinazione, nonché nella abolizione ovvero limitazione del diritto di sottoscrizione privilegiata degli azionisti in caso di aumento del capitale.
Lo Stato possiede anche il diritto speciale di nomina di un amministratore nell'ipotesi in cui abbia votato contro l'elenco di amministratori proposto, poi approvato.
Secondo la Commissione, sia la limitazione del voto, sia i diritti speciali costituiscono una limitazione alla circolazione del capitale ed alla libertà di stabilimento. Tali misure costituiscono un ostacolo all'investimento diretto nella EDP, all'investimento di portafoglio e all'esercizio della libertà di stabilimento.
Detti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, atteso che le azioni privilegiate non discendono dalla regolare applicazione del diritto delle società.
Anche la limitazione del voto, date le circostanze in cui è stata introdotta, costituisce una misura statale.
Le golden shares e la limitazione del voto non soddisfano legittimi obiettivi di interesse generale quali la pubblica sicurezza, la sicurezza dell'approvvigionamento e della concessione di pubblico servizio, invocati, in particolare, dallo Stato portoghese.
In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui è causa non sono adeguate per garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi medesimi.
Tribunale di primo grado
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2008 — Hotel Cipriani e a./Commissione
(Cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00) (1)
(Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricevibilità - Nesso individuale - Merito - Condizioni relative all'incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza - Deroghe ai sensi degli artt. 87, n. 3, lett. b), c), d) ed e), CE e 87, n. 2, lett. b), CE - Qualifica di aiuto nuovo o di aiuto esistente - Principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, parità di trattamento e proporzionalità - Obbligo di motivazione)
(2009/C 19/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-254/00: Hotel Cipriani SpA (Venezia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Marinoni, G.M. Roberti e F. Sciaudone, successivamente avv.ti G.M. Roberti, F. Sciaudone e A. Bianchini)
Ricorrente nella causa T-270/00: Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (Torino) (rappresentanti: avv.ti M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo e T. Ubaldi)
Ricorrente nella causa T-277/00: Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl (Cavriago) e Comitato «Venezia vuole vivere» (Venezia) (rappresentanti: avv.ti A. Bianchini e A. Vianello)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro)
Interveniente a sostegno della ricorrente nella causa T-270/00: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, agenti, assistiti da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
L'Hotel Cipriani SpA, la Società italiana per il gas SpA (Italgas), la Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl ed il Comitato «Venezia vuole vivere» sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione. La Coopservice ed il Comitato «Venezia vuole vivere» sopporteranno anche tutte le spese sostenute nell'ambito del procedimento d'urgenza. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Agraz e a./Commissione
(Causa T-285/03) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori - Metodo di calcolo dell'importo - Campagna 2000/2001 - Determinazione del danno»)
(2009/C 19/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Agraz SA (Madrid, Spagna) e gli 86 ricorrenti i cui nomi sono riportati negli allegati I e II della sentenza (rappresentanti: J.L. da Cruz Vilaça, D. Choussy e S. Estima Martins, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Nolin, agente)
Oggetto
Ricorso per risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle ricorrenti come conseguenza del metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 2000, n. 1519, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro (GU L 174, pag. 29).
Dispositivo
1) |
La Commissione è condannata a versare alla Agraz SA e alle 86 altre società i cui nomi sono riportati negli allegati I e II un indennizzo corrispondente ad un aumento del 15,54 % dell'importo dell'aiuto alla produzione che esse hanno percepito per la campagna 2000/2001, quale fissato dall'allegato II del regolamento n. 1519/2000. |
2) |
Tale indennizzo sarà rivalutato mediante interessi compensativi, a far data dal pagamento effettivo dell'aiuto ad ogni ricorrente e sino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di refinanziamento, maggiorato di due punti, con riguardo alle ricorrenti i cui nomi sono riportati nell'allegato I, e al tasso d'inflazione annuale accertato, per il periodo interessato, da Eurostat nello Stato membro in cui sono stabilite, con riguardo alle ricorrenti i cui nomi sono riportati nell'allegato II. |
3) |
L'indennizzo, come rivalutato, sarà maggiorato di interessi di mora, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e sino a completo pagamento, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di refinanziamento, maggiorato di due punti. |
4) |
La Agraz e le 86 altre società i cui nomi sono riportati negli allegati I e II sopporteranno i due quinti delle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
5) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e i tre quinti delle spese sostenute dalla Agraz e dalle 86 altre società i cui nomi sono riportati negli allegati I e II dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Karatzoglou/AER
(Causa T-471/04) (1)
(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Rinvio al Tribunale dopo l'annullamento - Risoluzione del contratto - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Principio di buona amministrazione)
(2009/C 19/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Georgios Karatzoglou (Préveza, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell'AER 26 febbraio 2004 che risolve il contratto di assunzione del ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Georgios Karatzoglou e l'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) sopportano, ciascuno, le proprie spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Nuova Agricast e Cofra/Commissione
(Cause riunite T-362/05 e T-363/05) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana - Regime dichiarato compatibile con il mercato comune - Misura transitoria - Esclusione di talune imprese - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Insussistenza»)
(2009/C 19/44)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italia); e Cofra Srl (Barletta, Italia) (rappresentante: avv. M. A. Calabrese)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Oggetto
Domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell'adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento di adozione di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Le cause T-362/05 e T-363/05 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
I ricorsi sono respinti. |
3) |
La Nuova Agricast Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T-362/05. |
4) |
La Cofra Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T-363/05. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Rajani/UAMI — Artoz-Papier (ATOZ)
(Causa T-100/06) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ATOZ - Marchio internazionale denominativo anteriore ARTOZ - Mancanza dell'obbligo di provare un uso effettivo - Dies a quo del termine di cinque anni - Data di registrazione del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 - Obbligo di motivazione - Artt. 73 e 79 del regolamento n. 40/94 e art. 6 CEDU)
(2009/C 19/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deepak Rajani (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Dustmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 gennaio 2006 (procedimento R 1126/2004-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Artoz-Papier AG e il sig. Deepak Rafani.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Deepak Rajani è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — En Route International/UAMI (FRESHHH)
(Causa T-147/06) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo FRESHHH - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 19/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: En Route International Ltd (Datchet, Regno Unito) (rappresentante: avv. W. Göpfert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 marzo 2006 (procedimento R 352/2005-4), relativa alla registrazione del marchio denominativo FRESHHH come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La En Route International Ltd è condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Grecia/Commissione
(Causa T-263/06) (1)
(FEAOG - Sezione «Garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Misure di accompagnamento allo sviluppo rurale - Termine di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio del ne bis in idem - Trasposizione delle constatazioni di inadempienza - Principio di proporzionalità)
(2009/C 19/47)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e G. Kanellopoulos, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e H. Tserepa-Lacombe, agenti, assistiti dall'avv. N. Korogiannakis,)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 218, pag. 12), laddove essa esclude talune spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-278/06) (1)
(«FEOGA - Sezione garanzia - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Burro - Controllo della quantità di prodotto ottenuto - Controlli sul posto - Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 2571/97»)
(2009/C 19/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. O'Neill, in seguito I. Rao, agenti, assistiti da H. Mercer, barrister)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Oliver, agente)
Oggetto
Domanda d'annullamento parziale della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nel settore dei grassi butirrici nell'industria alimentare
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Ford Motor/UAMI (FUN)
(Causa T-67/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo FUN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 19/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ford Motor Co. (Dearborn, Michigan, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Ingerl)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006-2), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo FUN come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006-2) è annullata. |
2) |
L'UAMI è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Avon Products/UAMI (ANEW ALTERNATIVE)
(Causa T-184/07) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ANEW ALTERNATIVE - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2009/C 19/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Avon Products, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Heitmann-Lichtenstein e U. Stelzenmüller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Laitinen e P. Bullock, agenti, poi G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1471/2006-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno verbale ANEW ALTERNATIVE come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Avon Products, Inc. è condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker)
(Causa T-212/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Barbara Becker - Marchio comunitario denominativo anteriore BECKER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 19/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Harman International Industries, Inc. (Northridge, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Vanhegan, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Barbara Becker (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. Baronikians)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 502/2006-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Harman International Industries, Inc. e la sig.ra Barbara Becker.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 marzo 2007 (procedimento R 502/2006-1) è annullata. |
2) |
La domanda della Harman International Industries, Inc., diretta al rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario Barbara Becker è respinta in quanto irricevibile. |
3) |
L'UAMI sopporterà oltre alle proprie spese quelle sostenute dalla Harman International Industries. |
4) |
La sig.ra Barbara Becker sopporterà le proprie spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — Ebro Puleva/UAMI Berenguel (BRILLO'S)
(Causa T-275/07) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BRILLO'S - Marchi nazionali figurativi anteriori che contengono l'elemento verbale «brillante» - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2009/C 19/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ebro Puleva SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Casamitjana Lleonart, avocat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Luis Berenguel SL (El Barranquete-Níjar, Spagna) (rappresentante: C. Hernández Hernández)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 maggio 2007 (procedimento R 493/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ebro Puleva, SA e Luis Berenguel, SL
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ebro Puleva SA è condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 novembre 2008 — UAMI/López Teruel
(Causa T-284/07 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ricevibilità - Invalidità - Domanda diretta alla convocazione di una commissione di invalidità - Competenza vincolata dell'APN)
(2009/C 19/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero e E. Maurage, agenti)
Altra parte nel procedimento: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spagna) (Rappresentanti: inizialmente avv.ti L. Levi e C. Ronzi, poi avv. L. Levi)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea (Prima Sezione) 22 maggio 2007, causa F-97/06, López Teruel/OHMI (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
L' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — New Look/UAMI (NEW LOOK)
(Causa T-435/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NEWLOOK - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 19/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: New Look Ltd (Weymouth, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, M. Blair e K. Gilbert, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 settembre 2007 (Procedimento R 670/2007-2) relativa alla registrazione del segno denominativo NEW LOOK come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La New Look Ltd viene condannata alle spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/29 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio
(Causa T-284/08) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Diritti della difesa - Sindacato giurisdizionale)
(2009/C 19/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (rappresentanti: inizialmente J.-P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC, poi J.-P. Spitzer, D. Vaughan, e M.E. Demetriou, barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G.J. Van Hegleson,. M. Bishop e E. Finnegan, poi M. Bishop e E. Finnegan, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. L. During, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e S Boelaert, agenti)
Oggetto
Domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21) nella parte in cui riguarda la ricorrente
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE è annullata nella parte in cui riguarda la People's Mojahedin Organization of Iran. |
2) |
Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della People's Mojahedin Organization of Iran. |
3) |
La Repubblica francese e la Commissione sopporteranno le proprie spese. |
24.1.2009 |
IT |
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C 19/29 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2008 — SC Gerovital Cosmetics/UAMI — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)
(Causa T-163/07) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire)
(2009/C 19/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SC Gerovital Cosmetics SA (Ilfov County, Romania) (rappresentante: avv. D. Boștină)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, in qualità di agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: SC Farmec SA (Cluj Napoca, Romania) (rappresentanti: avv.ti G. Turcu e M. Rosu)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 febbraio 2007 (procedimento R-271/2006-2) relativo ad un procedimento di dichiarazione di nullità fra la SC Farmec SA e la SC Gerovital Cosmetics SA.
Dispositivo
1) |
Non occorre statuire sul ricorso. |
2) |
La SC Gerovital Cosmetics SA e la SC Farmec SA sono condannate a sopportare ognuna le proprie spese e metà delle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/30 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Evropaïki Dynamiki/BEI
(Causa T-461/08)
(2009/C 19/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti che respinge l'offerta sottoposta dalla ricorrente e aggiudica l'appalto ad un altro offerente; |
— |
ordinare alla Banca europea degli investimenti di risarcire il danno subito dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 1 940 000; |
— |
condannare la Banca europea per gli investimenti al pagamento delle spese giudiziarie nonché degli altri costi sostenuti dalla ricorrente in relazione al presente procedimento, anche in caso di rigetto del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, proposto ai sensi degli artt. 230 CE e 235 CE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti 26 luglio 2008, recante rigetto dell'offerta che la ricorrente ha presentato nell'ambito della gara d'appalto «BEI — Assistenza alla manutenzione, al supporto e allo sviluppo del sistema» Loans front Office «(SERAPIS) presso la Banca europea per gli investimenti» (GU 2007/S 176-215155) e dall'altro, il risarcimento del danno.
La ricorrente sostiene che l'esito del procedimento di aggiudicazione non le è stato comunicato e che è venuta a conoscenza della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale (1) del 26 luglio 2008 soltanto incidentalmente. Essa deduce che la decisione impugnata è stata adottata dalla convenuta in violazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento, nonché delle disposizioni rilevanti della guida della BEI sui pubblici appalti e del diritto comunitario in materia di pubblici appalti. La ricorrente afferma inoltre che la convenuta, non avendole notificato la sua decisione di aggiudicazione, non avendo motivato sufficientemente la sua decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, avendo fissato criteri che si traducono in una disparità di trattamento, avendo confuso criteri di selezione e criteri di aggiudicazione, avendo utilizzato una formula di valutazione discriminatoria in un rapporto di 75 %/25 %, ha omesso di assicurare una concorrenza non falsata per via di ripetute violazioni degli obblighi di trasparenza e di parità di trattamento.
Inoltre, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la convenuta abbia violato il diritto comunitario in materia di pubblici appalti e/o i principi della trasparenza giuridica e della parità di trattamento, la ricorrente chiede alla BEI un indennizzo pecuniario pari al 50 % della somma di EUR 3 880 000 (EUR 1 940 000), corrispondente all'utile lordo stimato che la ricorrente avrebbe percepito nell'ambito del citato procedimento di pubblico appalto qualora le fosse stato aggiudicato l'appalto.
La ricorrente chiede poi al Tribunale di condannare la convenuta alle spese giudiziarie da essa sostenute anche in caso di rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in quanto considera che siano stati l'insufficiente valutazione dell'offerta della ricorrente da parte della convenuta, nonché il difetto di motivazione e il fatto di non essere stata informata in tempo utile dei rispettivi meriti dell'offerente aggiudicatario, ad obbligarla obbligata ad agire in giudizio dinanzi a codesto giudice.
(1) GU 2008/S 144-192307.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/30 |
Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Giordano Enterprises/UAMI — José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)
(Causa T-483/08)
(2009/C 19/58)
Lingua del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giordano Enterprises Ltd (Jalan Merdeka, Malesia) (rappresentante: avv. M. Nentwig)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana, Portogallo)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007-2), in quanto respinge il ricorso della ricorrente; e |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «GIORDANO» per prodotti compresi nelle classi 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo portoghese «GIORDANO» registrato con il numero 322 534 per prodotti compresi nella classe 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione là dove accoglie l'opposizione per prodotti della classe 18 e rigetto del ricorso per la restante parte
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, perché tra i marchi in conflitto non sussisterebbe il rischio di confusione rilevato dalla commissione di ricorso; violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 40/94 nonché della regola 15 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), perché erroneamente la commissione di ricorso avrebbe fondato la propria decisione sull'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, atteso che l'opposizione della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era basata solamente sull'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
24.1.2009 |
IT |
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C 19/31 |
Impugnazione proposta il 13 novembre 2008 da Paul Lafili avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-22/07, Lafili/Commissione
(Causa T-485/08 P)
(2009/C 19/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'UE 4 settembre 2008, causa F-22/07, in quanto ha respinto i motivi relativi alla violazione degli artt. 44 e 46 dello Statuto e dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché alla violazione del principio del legittimo affidamento; |
— |
conseguentemente, accogliere le conclusioni del ricorrente in primo grado e, pertanto,
|
— |
condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento di primo grado e di quello di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-22/07, Lafili/Commissione, con la quale il TFP ha annullato la decisione del capo dell'unità A6 «Struttura delle carriere, valutazione e promozione» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee 11 maggio 2006, in quanto la sentenza impugnata respinge i motivi del ricorrente relativi alla violazione degli artt. 44 e 46 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché alla violazione del principio del legittimo affidamento.
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente ha sollevato un motivo unico relativo alla violazione, in primo grado, degli artt. 44 e 46 dello Statuto, dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, alla violazione dei principi d'interpretazione del diritto comunitario e dell'obbligo di motivazione, nonché allo snaturamento degli elementi di prova.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/32 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Kureha/UAMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)
(Causa T-487/08)
(2009/C 19/60)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kureha Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken e O. Sude)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanofi-Aventis SA (Gentilly, Francia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2008, nel procedimento R 1631/2007-4; e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «KREMEZIN» per prodotti rientranti nella classe 5 — domanda n. 2 906 501
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio internazionale n. 529 937 del marchio denominativo «KRENOSIN» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione della regola 19 e della regola 20, n. 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), e abuso di potere, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la controinteressata dinanzi ad essa avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza e la validità del marchio anteriore; violazione del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, lett. b), con l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto esistente un rischio di confusione tra i marchi interessati.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
24.1.2009 |
IT |
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C 19/32 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Galileo International Technology/UAMI — GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)
(Causa T-488/08)
(2009/C 19/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert e M. Blair, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Galileo Sistemas y Servicios, SL (Tres Cantos, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 agosto 2008 (procedimento R 403/2006-4); e |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «GALILEO», domanda di registrazione n. 170 167, per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 42; il marchio comunitario denominativo «GALILEO» registrato con il n. 2 157 501, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; il marchio comunitario figurativo «powered by Galileo» registrato con il n. 516 799, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; il marchio comunitario figurativo «GALILEO INTERNATIONAL» registrato con il n. 330 084, per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 42; il marchio comunitario figurativo «GALILEO INTERNATIONAL» registrato con il n. 2 159 069, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; segni anteriori tutelati in vari Stati membri, un marchio non registrato, una denominazione commerciale, e un segno, tutti usati nella normale prassi commerciale per gli specificati prodotti e servizi
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nei confronti dei prodotti e servizi contestati.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto: 1) la commissione di ricorso ha omesso di effettuare una valutazione complessiva del marchio comunitario interessato in relazione ai marchi solamente denominativi «GALILEO», 2) la commissione di ricorso ha errato la sua valutazione del marchio comunitario interessato rispetto ai marchi anteriori composti che contengono la parola «GALILEO», e 3) la commissione di ricorso ha errato nel valutare la somiglianza dei prodotti; violazione dell'art. 63, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rimettere il procedimento alla divisione di opposizione per una valutazione ai sensi degli artt. 8, nn. 4 e 5 del regolamento del Consiglio n. 40/94.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/33 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Sun World International LLC/UAMI — Kölla Hamburg Overseas Import (SUPERIOR SEEDLESS)
(Causa T-493/08)
(2009/C 19/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sun World International LLC (Bakersfield, Stati Uniti) (rappresentante: M. Holah, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2008, pratica R 1378/2007-1, nonché |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «SUPERIOR SEEDLESS» per beni della classe 31 — registrazione in quanto marchio comunitario N. 610 980
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Decisione della divisione di annullamento: declaratoria di nullità parziale del marchio comunitario in esame
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 3, e dell'art. 51, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso: i) avrebbe identificato in modo errato il pubblico rilevante; ii) avrebbe erroneamente rifiutato di accogliere il ritiro della registrazione di marchio comunitario con riferimento a taluni dei beni contemplati; iii) avrebbe adottato una constatazione illegittima basata sull'assenza di registrazione nel Regno Unito o in Irlanda; nonché, iv) avrebbe valutato in modo non corretto gli elementi di prova addotti.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/34 |
Ricorso proposto il 18 novembre 2008 — NEC Display Solutions Europe GmbH/UAMI — C More Entertainment
(Causa T-501/08)
(2009/C 19/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: NEC Display Solutions Europe GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: P. Munzinger, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C More Entertainment AB, (Stoccolma, Svezia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 agosto 2008, pratica R 1388/2007-4 e respingere l'opposizione; |
— |
condannare l'UAMI alle spese; nonché |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le spese, qualora essa dovesse costituirsi come interveniente nel presente caso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «see more» per beni della classe 9 — domanda n. 4 034 741
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione in quanto marchio danese N. VR 2004 01590 del marchio denominativo «CMORE» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 41; la registrazione in quanto marchio finlandese N. 231 366 del marchio denominativo «CMORE» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 41
Decisione della divisione di opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in esame.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/34 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Psytech International Ltd/UAMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF)
(Causa T-507/08)
(2009/C 19/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Psytech International Ltd (Pulloxhill, Regno Unito) (rappresentanti: N. Phillips, Solicitor, e N. Saunders, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Institute for Personality & Ability Testing, Inc. (Champaign, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2008, pratica R 1012/2007-2 e rinviare la domanda di dichiarazione di nullità all'UAMI per consentirgli di procedere, nonché |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «16PF» per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 e 42 — registrazione in quanto marchio comunitario n. 1 892 652
Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), 7, n. 1, lett. c), 7, n. 1, lett. d), nonché dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso: i) avrebbe dovuto constatare in base agli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti che il marchio comunitario registrato sottoposto alla richiesta di dichiarazione di nullità era privo di carattere distintivo; ii) non avrebbe applicato i corretti criteri d'esame giuridico e non avrebbe valutato in modo esatto gli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti; iii) avrebbe dovuto constatare in base agli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti che la domanda ai fini della registrazione del marchio comunitario sottoposto alla richiesta di dichiarazione di nullità era stata effettuata in malafede.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/35 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2008 — Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante)
(Causa T-508/08)
(2009/C 19/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bang & Olufsen A/S (Struer, Danimarca) (rappresentante: avv. K. Wallberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare il punto 2 della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 settembre 2008, nel procedimento R 497/2005-1; e |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che raffigura un altoparlante per prodotti rientranti nelle classi 9 e 20 — domanda n. 3 354 371
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell'esaminatore
Motivi dedotti: violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia; violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione fosse un segno consistente esclusivamente in una forma che conferisce un valore sostanziale ai prodotti.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/35 |
Ricorso presentato il 20 novembre 2008 — Toqueville/OHMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)
(Causa T-510/08)
(2009/C 19/66)
Lingua di deposito del ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: Toqueville Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, I. Palombella, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Schiesaro (Milano, Italia)
Conclusioni della ricorrente
— |
L'annullamento della decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2008, nel procedimento R 829/2008-2 Toqueville Srl c. M. Schiesaro. |
— |
Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «TOCQUEVILLE 13» (marchio comunitario n. 1.406.982) per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle Classi 25, 41 e 42.
Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Marco Schiesaro.
Decisione impugnata di fronte alla Commissione di ricorso: La decisione della Divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione.
Decisione della commissione di ricorso: Dichiarare il ricorso inammissibile e respingere una richiesta de «restitutio in integrum» riguardante il termine per l'introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.
Motivi dedotti: Violazione degli articoli 73 e 78 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 2 e 9 del Regolamento (CE) n. 2869/95, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e 50 del Regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/35 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2008 — Laboratorios Byly/UAMI — Ginis (BILLY'S Products)
(Causa T-514/08)
(2009/C 19/67)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laboratorios Byly, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: sig. L. Plaza Fernandez-Villa, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Vasileios Ginis (Atene, Grecia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullamento della decisione impugnata |
— |
condanna della ricorrente alle spese |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Vasileios Ginis
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «BILLY'S products» (domanda di registrazione n. 4.215.273) per prodotti della classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi denominativi comunitari «BYLY» (domanda di registrazione n. 156.216), per prodotti appartenenti alla classe 3, e «byly» (domanda di registrazione n. 2.604.015), per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 e per servizi della classe 35
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Errata interpretazione dell'art 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/36 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — UPC France/Commissione
(Causa T-367/05) (1)
(2009/C 19/68)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/36 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2008 — Commissione/Northumbrian Water
(Causa T-334/06) (1)
(2009/C 19/69)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/36 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2008 — Kuiburi Fruit Canning/Consiglio
(Causa T-330/07) (1)
(2009/C 19/70)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/36 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2008 — Dow AgroSciences e a./Commissione
(Causa T-367/07) (1)
(2009/C 19/71)
Lingua processuale:l' inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
24.1.2009 |
IT |
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C 19/37 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 — Baniel-Kubinova/Parlamento europeo
(Causa F-131/07) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei e agenti ausiliari nominati funzionari in prova - Art. 10 dell'allegato VII dello Statuto - Diritto all'indennità giornaliera dopo aver percepito una parte dell'indennità di prima sistemazione)
(2009/C 19/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Lussemburgo) e tredici altri funzionari del Parlamento europeo (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Ignătescu e S. Seyr, agenti)
Oggetto
Annullamento di diverse decisioni dell'APN del Parlamento che rifiutano di concedere ai ricorrenti l'indennità giornaliera di cui all'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 183 del 19.7.2008, pag. 32.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/37 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 dicembre 2008 — Jessica Blais/BCE
(Causa F-6/08) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Condizioni previste all'art. 17 delle Conditions of Employment della BCE - Condanna della ricorrente alle spese - Ragioni di equità - Art. 87, n. 2, del regolamento di procedura)
(2009/C 19/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente Jessica Blais (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. B. Karthaus)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère e F. Feyerbacher, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Funzione pubblica — Annullamento della decisione della Banca centrale europea 15 agosto 2007 di non accordare l'indennità di dislocazione alla ricorrente, per il fatto che essa non riunisce le condizioni di cui all'art. 17 delle Conditions of Employment della BCE
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Blais sopporterà, oltre alle proprie spese, metà delle spese sostenute dalla Banca centrale europea. |
3) |
La Banca centrale europea sopporterà metà delle proprie spese. |
(1) GU C 142 del 7.6.2008, pag. 39.
24.1.2009 |
IT |
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C 19/38 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Clarke, Papathanasiou e Periañez-González/UAMI
(Causa F-82/08)
(2009/C 19/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nicole Clarke (Alicante, Spagna), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spagna) e Mercedes Periañez-González (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Oggetto e descrizione della controversia
Da una parte, l'annullamento della clausola dei contratti delle ricorrenti che prevede l'automatica risoluzione dei contratti qualora le ricorrenti non vengano iscritte in un elenco di riserva in seguito al primo concorso generale relativo alle loro funzioni. Dall'altra parte, la dichiarazione che i concorsi OHIM/AD/02/07 e OHIM/AST/02/07, o il loro annullamento, non producono alcun effetto sui contratti delle ricorrenti. Inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni
Conclusioni della ricorrente
Le ricorrenti chiedono:
— |
la dichiarazione di nullità della clausola dell'art. 5 dei rispettivi contratti di assunzione delle ricorrenti; |
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che il bando dei concorsi, pubblicato il 12 dicembre nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 300A, con i numeri OHIM/AD/02/07 e OHIM/AST/02/07, non produce alcun effetto sui rapporti di servizio delle ricorrenti; |
— |
in subordine, l'annullamento della decisione dell'UAMI 12 luglio 2008, adottata tramite rigetto implicito ai sensi dell'art. 90, n. 2, terza e quarta frase dello Statuto dei funzionari (relativa alle ricorrenti 1, 2 e 3) nonché della decisione dell'UAMI 18 luglio 2008 (relativa alla ricorrente 2); |
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in subordine, l'annullamento delle decisioni di rigetto dell'UAMI 7 marzo 2008, indirizzate alle ricorrenti in seguito alle domande da esse presentate ai sensi dell'art. 90, n. 1, Statuto dei funzionari, pervenutegli in data 10 marzo 2008, nella parte in cui con tali decisioni vengono negati:
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l'annullamento delle dichiarazioni dell'Ufficio del personale dell'UAMI contenute nelle lettere indirizzate alle ricorrenti in data 19 dicembre 2007, in cui l'UAMI mette in relazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 300A, del 12 dicembre 2007, e le clausole dell'art. 5 dei contratti di assunzione delle ricorrenti; |
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nonché, in via subordinata, l'annullamento dei concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2007, nella parte in cui questi hanno arrecato pregiudizio alle ricorrenti; |
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condannare l'UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni morali ed immateriali ad esse causati dalle decisioni — che secondo le conclusioni che precedono è necessario annullare — in misura adeguata, la determinazione del cui importo viene rimessa all'apprezzamento del Tribunale. |
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |