ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 128

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
24 maggio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 128/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 116 del 9.5.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 128/02

Causa C-167/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Art. 90, secondo comma, CE — Imposizioni interne che colpiscono prodotti di altri Stati membri — Imposizioni tali da proteggere indirettamente altre produzioni — Divieto di discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali concorrenti — Accise — Imposizione differenziata della birra e del vino — Onere della prova)

2

2008/C 128/03

Causa C-337/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di forniture — Direttive 77/62/CEE e 93/36/CEE — Attribuzione di un appalto pubblico non preceduta dalla pubblicazione di un bando — Assenza di gara — Elicotteri Agusta e Agusta Bell)

2

2008/C 128/04

Causa C-442/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Oschatz/Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien (Sesta direttiva IVA — Artt. 4, n. 5, e 12, n. 3, lett. a) — Allegati D e H — Nozione di erogazione di acqua — Aliquota IVA ridotta)

3

2008/C 128/05

Causa C-103/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Francia) — Philippe Derouin/Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf) (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratori autonomi che risiedono ed esercitano un'attività in Francia — Contributo sociale generalizzato — Contributo per il ripianamento del debito sociale — Presa in considerazione di redditi percepiti in un altro Stato membro e ivi soggetti a tassazione conformemente a una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione)

4

2008/C 128/06

Causa C-212/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o aprile 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)] (Belgio) — Governo della Comunità francese, Governo vallone/Governo fiammingo (Regime di assicurazione contro la mancanza di autonomia istituito da un ente federato di uno Stato membro — Esclusione delle persone che risiedono in una parte del territorio nazionale diversa da quella che ricade nella competenza di tale ente — Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71)

4

2008/C 128/07

Causa C-230/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze (Unione doganale — Transito comunitario — Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale — Stato membro competente — Prova della regolarità dell'operazione o del luogo dell'infrazione — Termini — Responsabilità dell'obbligato principale)

5

2008/C 128/08

Causa C-265/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Artt. 11 e 13 dell'accordo SEE — Restrizioni quantitative all'importazione — Misure di effetto equivalente — Autoveicoli — Applicazione di pellicole colorate sui vetri)

6

2008/C 128/09

Causa C-267/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Prestazioni ai superstiti previste da un regime obbligatorio previdenziale di categoria — Nozione di retribuzione — Diniego di concessione per mancanza di matrimonio — Partner dello stesso sesso — Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale)

6

2008/C 128/10

Causa C-306/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG (Direttiva 2000/35/CE — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Art. 3, n. 1, lett. c), ii) — Ritardi di pagamento — Bonifico bancario — Data a partire dalla quale il pagamento deve essere considerato effettuato)

7

2008/C 128/11

Causa C-309/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise (Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Esonero con rimborso delle imposte pagate a monte — Tassazione erronea in applicazione dell'aliquota normale — Diritto all'aliquota zero — Diritto al rimborso — Efficacia diretta — Principi generali del diritto comunitario — Arricchimento senza causa)

7

2008/C 128/12

Causa C-331/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — K.D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Assicurazione vecchiaia — Lavoratore cittadino di uno Stato membro — Contributi previdenziali — Periodi diversi — Stati membri diversi — Calcolo dei periodi assicurativi — Domanda di pensione — Residenza in uno Stato terzo)

8

2008/C 128/13

Causa C-346/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Celle — Germania) — Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen (Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori — Tutela previdenziale dei lavoratori)

9

2008/C 128/14

Causa C-393/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH (Appalti pubblici — Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE — Organismo di diritto pubblico — Amministrazione aggiudicatrice)

9

2008/C 128/15

Causa C-398/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Diritto di soggiorno dei cittadini che non esercitano attività economica e dei pensionati degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo — Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono risorse personali sufficienti per un periodo minimo di un anno nello Stato membro di accoglienza)

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2008/C 128/16

Causa C-412/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG (Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577/CEE — Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 — Contratto di mutuo a lungo termine — Diritto di recesso)

11

2008/C 128/17

Causa C-442/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti — Trasposizione non corretta)

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2008/C 128/18

Causa C-444/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/665/CEE — Appalti pubblici di forniture e di lavori — Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici)

12

2008/C 128/19

Causa C-522/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 2037/2000 — Sostanze che riducono lo strato di ozono — Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze)

12

2008/C 128/20

Causa C-27/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Imposta sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Utile imponibile della società controllante — Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata — Fissazione forfettaria dell'importo di tali spese — Limite massimo del 5 % degli utili distribuiti dalla società controllata — Inclusione di crediti di imposta)

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2008/C 128/21

Causa C-102/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — adidas AG, adidas Benelux BV/Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV (Marchi — Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE — Imperativo di disponibilità — Marchi figurativi a tre bande — Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento — Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest'ultimo)

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2008/C 128/22

Causa C-124/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Prestazioni di servizi relative ad operazioni di assicurazione — Mediatori e intermediari d'assicurazione)

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2008/C 128/23

Causa C-187/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Zutphen — Paesi Bassi) — Procedimento penale/Dirk Endendijk (Direttiva 91/629/CEE — Decisione 97/182/CE — Allevamento di vitelli — Recinti individuali (stalli) — Divieto di legare i vitelli — Significato del verbo attaccare — Materiale e lunghezza della legatura — Difformità fra versioni linguistiche — Interpretazione uniforme)

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2008/C 128/24

Causa C-289/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/17/CE — Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

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2008/C 128/25

Causa C-363/06: Ordinanza della Corte 20 febbraio 2008 — Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia — Rappresentanza tramite un avvocato — Osservanza delle forme sostanziali delle norme di procedura — Principio di non discriminazione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

15

2008/C 128/26

Causa C-212/07: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2008 — Indorata-Serviços e Gestão, Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo HAIRTRANSFER — Diniego di registrazione — Assenza di carattere distintivo)

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2008/C 128/27

Causa C-243/07: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2008 — Carsten Brinkmann/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Segno denominativo terranus — Diniego di registrazione)

16

2008/C 128/28

Causa C-262/07: Ordinanza della Corte 19 febbraio 2008 — Tokai Europe GmbH/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Regolamento (CE) n. 384/2004 — Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata — Persona non individualmente interessata — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

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2008/C 128/29

Causa C-46/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts (Germania) l'8 febbraio 2008 — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein e Ministro degli Interni del Land Schleswig-Holstein

17

2008/C 128/30

Causa C-47/08: Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

18

2008/C 128/31

Causa C-50/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

18

2008/C 128/32

Causa C-51/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

19

2008/C 128/33

Causa C-77/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Graz (Austria) il 15 febbraio 2008 — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg/Erstattungen

19

2008/C 128/34

Causa C-81/08 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Miguel Cabrera Sánchez avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez/UAMI e Industrias Cárnicas Valle, S.A.

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2008/C 128/35

Causa C-83/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht (Germania) il 25 febbraio 2008 — Glückauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt

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2008/C 128/36

Causa C-88/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichthofs (Austria) il 27 febbraio 2008 — David Hütter/Technische Universität Graz

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2008/C 128/37

Causa C-93/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 28 febbraio 2008 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

21

2008/C 128/38

Causa C-97/08 P: Impugnazione proposta il 3 marzo 2008 dall'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa T-112/05: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Commissione delle Comunità europee

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2008/C 128/39

Causa C-98/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid (Spagna) il 4 marzo 2008 — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A. e Canal Satélite Digital S.L.

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2008/C 128/40

Causa C-100/08: Ricorso proposto il 3 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

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2008/C 128/41

Causa C-106/08: Ricorso proposto il 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

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2008/C 128/42

Causa C-112/08: Ricorso proposto il 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

24

2008/C 128/43

Causa C-116/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie van België il 17 marzo 2008 — C. Meerts/Proost NV

24

2008/C 128/44

Causa C-118/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 18 marzo 2008 — Transporte Urbanos y Servicios Generales S.A.L./Stato spagnolo

24

2008/C 128/45

Causa C-119/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 marzo 2008 — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

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2008/C 128/46

Causa C-130/08: Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

25

2008/C 128/47

Causa C-60/06: Ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht — Germania) — Grete Schlepps/Deutsche Rentenversicherung Oberbayern

26

2008/C 128/48

Causa C-99/06: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 27 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Raiffeisenbank Mutlangen eG/Roland Schabel

26

2008/C 128/49

Causa C-467/06: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 11 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova — Italia) — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

26

2008/C 128/50

Causa C-485/06: Ordinanza del presidente della Corte 13 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

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2008/C 128/51

Causa C-62/07: Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 20 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

27

2008/C 128/52

Causa C-97/07: Ordinanza del presidente della Corte 15 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) — Doña Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

27

2008/C 128/53

Causa C-167/07: Ordinanza del presidente della Corte 28 febbraio 2008 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

27

2008/C 128/54

Causa C-216/07: Ordinanza del presidente della Corte 13 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

27

2008/C 128/55

Causa C-218/07: Ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

27

2008/C 128/56

Causa C-254/07: Ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

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2008/C 128/57

Causa C-255/07: Ordinanza del presidente della Corte 21 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

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2008/C 128/58

Causa C-314/07: Ordinanza del presidente della Corte 11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

28

2008/C 128/59

Causa C-412/07: Ordinanza del presidente della Corte 6 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

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2008/C 128/60

Causa C-422/07: Ordinanza del presidente della Corte 19 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

28

2008/C 128/61

Causa C-469/07: Ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

28

 

Tribunale di primo grado

2008/C 128/62

Causa T-271/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 — Deutsche Telekom/Commissione (Concorrenza — Art. 82 CE — Prezzi di accesso alla rete fissa di telecomunicazione in Germania — Effetto di compressione dei margini tariffari — Prezzi approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni — Margine di manovra dell'impresa in posizione dominante)

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2008/C 128/63

Causa T-389/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Dainichiseika Colours & Chemicals Mfg./UAMI — Pelikan (Raffigurazione di un pellicano) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura un pellicano — Marchi comunitari o nazionali figurativi anteriori Pelikan — Impedimento relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento(CE) n. 40/94)

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2008/C 128/64

Causa T-233/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 — Paesi Bassi/Commissione (Aiuti di Stato — Direttiva 2001/81/CE — Misura nazionale che stabilisce un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d'azoto — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Ricevibilità — Vantaggio — Mancanza di carattere selettivo della misura)

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2008/C 128/65

Causa T-260/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Cestas/Commissione (Ricorso di annullamento — Fondo europeo di sviluppo — Rimborso di somme anticipate — Nota di addebito — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità)

30

2008/C 128/66

Causa T-348/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 aprile 2008 — SIDE/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti all'esportazione nel settore del libro — Assenza di notifica preliminare — Art. 87, n. 3, lett. d), CE — Ambito di applicazione ratione temporis del diritto comunitario — Metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto)

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2008/C 128/67

Causa T-364/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 aprile 2008 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Premi per animali — Termine di 24 mesi)

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2008/C 128/68

Causa T-486/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 — Michail/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento — Dovere di assistenza — Molestie psicologiche)

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2008/C 128/69

Causa T-181/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 — Citigourp e Citibank/UAMI — Citi (CITI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CITI — Marchio comunitario denominativo anteriore CITIBANK — Impedimento relativo alla registrazione — Notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

32

2008/C 128/70

Causa T-294/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Nordmilch/UAMI (Vitalità) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Vitality — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2008/C 128/71

Causa T-100/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione (Ricorso di annullamento — Istituzione di un info point Europa — Denuncia di una convenzione conclusa tra la Commissione e la ricorrente — Irricevibilità manifesta)

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2008/C 128/72

Causa T-233/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2008 — Lebedef-Caponi/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2004 — Impugnazione manifestamente irricevibile)

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2008/C 128/73

Causa T-50/08: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2008 da Ch. Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-34/06, Michail/Commissione

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2008/C 128/74

Causa T-120/08: Ricorso proposto il 6 marzo 2008 — Arch Chemicals Inc. e a./Commissione delle Comunità europee

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2008/C 128/75

Causa T-129/08: Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Sahlstedt e altri/Commissione

35

2008/C 128/76

Causa T-136/08: Ricorso proposto il 4 aprile 2008 — Aurelia Finance SA/UAMI

36

2008/C 128/77

Causa T-142/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2008 — Elektrociepłownia Zielona Góra/Commissione

36

2008/C 128/78

Causa T-313/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 2008 — Cemex UK Cement/Commissione

37

2008/C 128/79

Causa T-314/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o aprile 2008 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commissione e EACEA

37

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 128/80

Causa F-134/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 8 aprile 2008 — Bordini/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Coefficiente correttore — Stato membro di residenza — Nozione di residenza — Nozione di residenza principale — Documenti giustificativi)

38

2008/C 128/81

Causa F-41/08: Ricorso proposto il 30 marzo 2008 — Honnefelder/Commissione

38

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/1


(2008/C 128/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 116 del 9.5.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 107 del 26.4.2008

GU C 92 del 12.4.2008

GU C 79 del 29.3.2008

GU C 64 dell'8.3.2008

GU C 51 del 23.2.2008

GU C 37 del 9.2.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-167/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 90, secondo comma, CE - Imposizioni interne che colpiscono prodotti di altri Stati membri - Imposizioni tali da proteggere indirettamente altre produzioni - Divieto di discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali concorrenti - Accise - Imposizione differenziata della birra e del vino - Onere della prova)

(2008/C 128/02)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Ström van Lier, K. Gross, K. Simonsson e R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: E. Balode-Buraka e E. Broks, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 90, secondo comma, CE — Imposizione interna sull'alcool e sulle bevande alcoliche che colpisce il vino in misura superiore alla birra

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-337/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici di forniture - Direttive 77/62/CEE e 93/36/CEE - Attribuzione di un appalto pubblico non preceduta dalla pubblicazione di un bando - Assenza di gara - Elicotteri Agusta e Agusta Bell)

(2008/C 128/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e X. Lewis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e direttiva 21 dicembre 1976, 77/62/CEE — Mancata prova dell'esistenza di ragioni atte a permettere all'amministrazione aggiudicatrice di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando — Acquisto di elicotteri Agusta e Agusta Bell per le esigenze del Corpo forestale, della Guardia costiera, dei Carabinieri, ecc.

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di attribuzione diretta all'Agusta degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione Agusta e Agusta Bell, destinati a sopperire alle esigenze di diversi corpi militari e civili, al di fuori di qualsiasi procedura di gara e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, in precedenza, previste dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata e completata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1980, 80/767/CEE, e dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Oschatz/Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien

(Causa C-442/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 4, n. 5, e 12, n. 3, lett. a) - Allegati D e H - Nozione di «erogazione di acqua» - Aliquota IVA ridotta)

(2008/C 128/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Oschatz

Convenuta: Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien

In presenza di: Bundesministerium der Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'allegato D, pag. 2, e dell'allegato H, categoria 2 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977; in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto; base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Aliquota ridotta applicabile alla distribuzione di acqua — Corrispettivo per l'allaccio agli utenti

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte della cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l'allegato D, punto 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che l'operazione di allacciamento individuale consistente, come nella fattispecie oggetto della causa principale, nella posa di una conduttura che consente il raccordo dell'impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell'acqua è compresa nell'erogazione di acqua menzionata nel detto allegato, ragion per cui un ente di diritto pubblico che agisca quale pubblica autorità deve essere considerato soggetto passivo ai fini di tale operazione.

2)

L'art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva e l'allegato H, categoria 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che l'operazione di allacciamento individuale consistente, come nella fattispecie oggetto della causa principale, nella posa di una conduttura che consente il raccordo dell'impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell'acqua è compresa nell'erogazione di acqua. Inoltre, gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ad operazioni concrete e specifiche dell'erogazione di acqua, quale l'operazione di allacciamento individuale di cui trattasi nella causa principale, purché sia salvo il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


24.5.2008   

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C 128/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Francia) — Philippe Derouin/Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)

(Causa C-103/06) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lavoratori autonomi che risiedono ed esercitano un'attività in Francia - Contributo sociale generalizzato - Contributo per il ripianamento del debito sociale - Presa in considerazione di redditi percepiti in un altro Stato membro e ivi soggetti a tassazione conformemente a una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione)

(2008/C 128/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris

Parti

Ricorrente: Philippe Derouin

Convenuta: Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale per la legislazione in materia sociale di Parigi — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, del 22 agosto 1983, pag. 6, allegato 1) — Presa in considerazione, ai fini del calcolo del «contributo sociale generalizzato» e del «contributo al ripianamento del debito sociale» dovuti da un lavoratore autonomo soggetto alla legislazione previdenziale francese, dei redditi realizzati in un altro Stato membro ed ivi imponibili in applicazione di una convenzione volta ad evitare le doppie imposizioni

Dispositivo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, la cui normativa previdenziale sia l'unica applicabile ad un lavoratore autonomo residente, escluda dalla base di calcolo di contributi come il contributo sociale generalizzato e il contributo per il ripianamento del debito sociale i redditi percepiti da tale lavoratore in un altro Stato membro, in applicazione, in particolare, di una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi.


(1)  GU C 108 del 6 maggio 2006.


24.5.2008   

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C 128/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o aprile 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)] (Belgio) — Governo della Comunità francese, Governo vallone/Governo fiammingo

(Causa C-212/06) (1)

(Regime di assicurazione contro la mancanza di autonomia istituito da un ente federato di uno Stato membro - Esclusione delle persone che risiedono in una parte del territorio nazionale diversa da quella che ricade nella competenza di tale ente - Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71)

(2008/C 128/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)

Parti

Ricorrenti: Governo della Comunità francese, Governo vallone

Convenuto: Governo fiammingo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) (Belgio) — Interpretazione degli artt. 19, 39 e 43 del Trattato CE, nonché degli artt. 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20, 25 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Applicabilità del regime assicurativo sanitario fiammingo a soggetti impiegati nella regione di lingua olandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale e residenti in una di tali regioni, ovvero in un altro Stato membro, ad esclusione dei soggetti residenti in un'altra parte del territorio nazionale

Dispositivo

1)

Prestazioni corrisposte nell'ambito di un regime come quello di assicurazione contro la mancanza di autonomia, istituito con il decreto del Parlamento fiammingo 30 marzo 1999 relativo all'organizzazione dell'assicurazione contro la mancanza di autonomia (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), nella versione risultante dal decreto del Parlamento fiammingo 30 aprile 2004, che modifica il decreto 30 marzo 1999 relativo all'organizzazione dell'assicurazione contro la mancanza di autonomia (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307.

2)

Gli artt. 39 CE e 43 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella che disciplina l'assicurazione contro la mancanza di autonomia, istituita dalla Comunità fiamminga da detto decreto 30 marzo 1999, nella versione che risulta dal decreto del Parlamento fiammingo 30 aprile 2004, che limita l'affiliazione al regime previdenziale e il beneficio delle prestazioni che esso prevede alle persone che risiedono nel territorio ricompreso nella competenza di tale ente ovvero esercitano un'attività lavorativa nel territorio medesimo pur risiedendo in un altro Stato membro, in quanto tale limitazione incida su cittadini di altri Stati membri o su cittadini dello Stato medesimo che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea.

3)

Gli artt. 39 CE e 43 CE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di un ente federato di uno Stato membro che limiti l'affiliazione ad un regime di previdenza sociale ed il beneficio delle prestazioni previste dal regime medesimo alle sole persone residenti nel territorio di tale ente, in quanto detta limitazione incida su cittadini di altri Stati membri che esercitino un'attività lavorativa nel territorio dell'ente medesimo, ovvero su cittadini dello Stato stesso che abbiano esercitato il proprio diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


24.5.2008   

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C 128/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze

(Causa C-230/06) (1)

(Unione doganale - Transito comunitario - Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale - Stato membro competente - Prova della regolarità dell'operazione o del luogo dell'infrazione - Termini - Responsabilità dell'obbligato principale)

(2008/C 128/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Militzer & Münch GmbH

Convenuto: Ministero delle Finanze

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1) e dell'art. 215, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Appuramento da parte della dogana di destinazione attestato da documenti falsi — Termine previsto per notificare che una spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione — Applicabilità

Dispositivo

1)

Al fine di verificare la competenza dello Stato membro che ha proceduto alla riscossione dei dazi doganali, spetta al giudice del rinvio stabilire se, nel momento in cui si è constatata la mancata presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione, il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità potesse essere accertato. In caso di risposta affermativa, le disposizioni degli artt. 203, n. 1, e 215, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, consentono di designare come competente a riscuotere l'importo dell'obbligazione doganale lo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale. Per contro, qualora non sia stato possibile accertare in tal modo il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza è competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali, in conformità delle disposizioni degli artt. 378 e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92.

2)

Qualora una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, spetta soltanto all'ufficio di partenza effettuare la notifica prevista rispettando i termini di undici mesi e di tre mesi contemplati dall'art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2454/93.

3)

Il fatto di ritenere uno spedizioniere doganale, nella sua qualità di obbligato principale, responsabile dell'obbligazione doganale non è contrario al principio di proporzionalità.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


24.5.2008   

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C 128/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-265/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE e 30 CE - Artt. 11 e 13 dell'accordo SEE - Restrizioni quantitative all'importazione - Misure di effetto equivalente - Autoveicoli - Applicazione di pellicole colorate sui vetri)

(2008/C 128/08)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros, P. Guerra e Andrade, nonché M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, agente, e A. Duarte de Almeida, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 e 30 CE — Normativa nazionale che vieta l'affissione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli per il trasporto di persone o di merci

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, vietando all'art. 2, n. 1, del decreto legge 11 marzo 2003, n. 40, l'applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


24.5.2008   

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C 128/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

(Causa C-267/06) (1)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Prestazioni ai superstiti previste da un regime obbligatorio previdenziale di categoria - Nozione di «retribuzione» - Diniego di concessione per mancanza di matrimonio - Partner dello stesso sesso - Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale)

(2008/C 128/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parti

Ricorrente: Tadao Maruko

Convenuta: Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interpretazione degli artt. 1, 2, n. 2, lett. a), e 3, nn. 1, lett. c), e 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Nozione di retribuzione — Esclusione di un convivente registrato dal beneficio di una pensione di reversibilità

Dispositivo

1)

Una prestazione ai superstiti concessa nell'ambito di un regime previdenziale di categoria come quello gestito dalla Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen rientra nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2)

Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. È compito del giudice a quo verificare se, nell'ambito di un'unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria gestito dalla Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.


(1)  GU C 224 del 16 settembre 2006.


24.5.2008   

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C 128/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG

(Causa C-306/06) (1)

(Direttiva 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Art. 3, n. 1, lett. c), ii) - Ritardi di pagamento - Bonifico bancario - Data a partire dalla quale il pagamento deve essere considerato effettuato)

(2008/C 128/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: 01051 Telecom GmbH

Convenuta: Deutsche Telekom AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Koln — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Possibilità per il creditore di reclamare interessi di mora — Nozione di «ricezione» da parte del creditore dell'importo dovuto — Normativa nazionale che considera come momento di pagamento il momento dell'ordine di bonifico bancario dato dal debitore e non quello dell'accredito sul conto del creditore

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev'essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l'applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


24.5.2008   

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C 128/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-309/06) (1)

(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Esonero con rimborso delle imposte pagate a monte - Tassazione erronea in applicazione dell'aliquota normale - Diritto all'aliquota zero - Diritto al rimborso - Efficacia diretta - Principi generali del diritto comunitario - Arricchimento senza causa)

(2008/C 128/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrente: Marks & Spencer plc

Convenuti: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esistenza di un diritto comunitario che possa essere invocato dal fornitore di un prodotto («teacakes»: pasticcini da tè), per il quale la normativa nazionale mantiene l'esenzione con rimborso della tassa pagata — IVA indebitamente versata a causa di un'interpretazione errata della normativa nazionale da parte delle autorità competenti — Applicazione dei principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello della neutralità fiscale — Possibilità per un soggetto di invocare detti principi generali per recuperare gli importi erroneamente percepiti

Dispositivo

1)

Qualora uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale, sul fondamento dell'art. 28, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, sia prima che dopo l'introduzione delle modifiche apportate a tale disposizione dalla direttiva 92/77, un'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte riguardo a talune specifiche forniture o prestazioni, un operatore che effettui siffatte forniture o prestazioni non può avvalersi di alcun diritto, derivato dal diritto comunitario e direttamente rivendicabile, a che tali forniture o tali prestazioni siano soggette ad un'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota zero.

2)

Qualora uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale, ai sensi dell'art. 28, n. 2, della sesta direttiva 77/388, sia anteriormente sia successivamente all'introduzione della sua modifica mediante la direttiva 92/77, un'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte rispetto a talune specifiche forniture o prestazioni, ma abbia interpretato in modo errato la propria normativa nazionale con la conseguenza che talune forniture o prestazioni, che avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte ai sensi della sua normativa nazionale, sono state assoggettate all'imposta con applicazione dell'aliquota normale, i principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello della neutralità fiscale, si applicano in modo tale da attribuire all'operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento a tali stesse forniture o prestazioni.

3)

Benché i principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale si applichino in linea di principio alla causa principale, la loro violazione non è costituita dal semplice fatto che un diniego di rimborso sarebbe stato fondato sull'arricchimento senza causa del soggetto passivo interessato. Viceversa il principio della neutralità fiscale osta a che il divieto di arricchimento senza causa sia eccepito solo a soggetti passivi quali i «payment traders» (soggetti passivi per i quali, per un predeterminato periodo contabile, l'imposta riscossa a valle eccede l'imposta pagata a monte) e non a soggetti passivi quali i «repayment traders» (soggetti passivi la cui situazione è il contrario della precedente) nella misura in cui tali soggetti passivi hanno distribuito merci di uno stesso tipo. Spetterà al giudice nazionale verificare se ciò accada nella suddetta causa. Inoltre il principio generale della parità di trattamento la cui violazione può essere contraddistinta, in materia tributaria, da discriminazioni che toccano operatori economici i quali non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti, osta ad una discriminazione tra i «payment traders» ed i «repayment traders», che non è obiettivamente giustificata.

4)

La soluzione della terza questione non è influenzata dalla prova dell'assenza di perdita o di svantaggio finanziari subiti dall'operatore economico cui è stato rifiutato il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente percepita.

5)

Spetta al giudice del rinvio trarre esso stesso le eventuali conseguenze per il passato della violazione del principio di parità menzionato al punto 3 del dispositivo della presente sentenza, secondo le regole relative agli effetti nel tempo del diritto nazionale applicabile nella causa principale, nell'osservanza del diritto comunitario e, segnatamente, del principio della parità di trattamento nonché del principio ai sensi del quale esso deve provvedere a che le misure di risarcimento accordate non siano contrarie al diritto comunitario.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


24.5.2008   

IT

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C 128/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — K.D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-331/06) (1)

(Assicurazione vecchiaia - Lavoratore cittadino di uno Stato membro - Contributi previdenziali - Periodi diversi - Stati membri diversi - Calcolo dei periodi assicurativi - Domanda di pensione - Residenza in uno Stato terzo)

(2008/C 128/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: K.D. Chuck

Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione dell'art. 48 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assicurazione di vecchiaia — Calcolo dei periodi assicurativi maturati dal cittadino di uno Stato membro che abbia svolto la sua attività lavorativa in altri due Stati membri — Residenza in uno Stato terzo al momento del collocamento a riposo

Dispositivo

L'art. 48, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, impone all'istituzione competente dell'ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità europea.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


24.5.2008   

IT

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C 128/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Celle — Germania) — Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen

(Causa C-346/06) (1)

(Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Direttiva 96/71/CE - Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori - Tutela previdenziale dei lavoratori)

(2008/C 128/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Convenuto: Land Niedersachsen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgerichts Celle — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione nazionale che impone alle imprese partecipanti ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di impegnarsi a rispettare, ed a fare rispettare dai loro subappaltatori, la normativa in materia di retribuzione minima prevista dal contratto collettivo applicabile nel luogo della prestazione

Dispositivo

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, interpretata alla luce dell'art. 49 CE, osta, in circostanze come quelle della causa principale, ad un provvedimento legislativo, emanato da un'autorità di uno Stato membro, che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente alle imprese che, all'atto della presentazione delle offerte, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo dell'esecuzione dei lavori in questione.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH

(Causa C-393/06) (1)

(Appalti pubblici - Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE - Organismo di diritto pubblico - Amministrazione aggiudicatrice)

(2008/C 128/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekontrollsenat des Landes Wien

Parti

Ricorrente: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

Convenuta: Fernwärme Wien GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) e interpretazione dell'art. 1, n. 9, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione di impianti di riscaldamento — L'ente aggiudicatore è un'impresa controllata dalla città di Vienna che fornisce servizi pubblici (riscaldamento urbano) — Organismo di diritto pubblico? — Valutazione della condizione della concorrenza — Applicazione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto europeo anche alle attività esposte alla concorrenza (nella fattispecie, impianti di climatizzazione) — Teoria della contaminazione — Insussistenza di sovvenzioni incrociate

Dispositivo

1)

Un ente aggiudicatore, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è tenuto ad applicare la procedura prevista da tale direttiva unicamente per l'aggiudicazione degli appalti che sono in relazione con attività che tale ente esercita in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della detta direttiva.

2)

Un ente come la Fernwärme Wien GmbH deve essere considerato un organismo di diritto pubblico ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 2004/17 e 1, n. 9, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

3)

Gli appalti aggiudicati da un ente avente la qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l'esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale ente in relazione con l'esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni d'interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza, e anche in presenza di una contabilità intesa alla separazione dei settori di attività di tale ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati tra tali settori.


(1)  GU C 310 del 16 dicembre 2006.


24.5.2008   

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C 128/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-398/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Diritto di soggiorno dei cittadini che non esercitano attività economica e dei pensionati degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo - Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono risorse personali sufficienti per un periodo minimo di un anno nello Stato membro di accoglienza)

(2008/C 128/15)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. O`Neill, agente e J. Stratford, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione — Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono sufficienti risorse personali per ottenere un permesso di soggiorno per le persone che non esercitano attività economica e i pensionati

Dispositivo

1)

Avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali secondo le quali, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, i cittadini non esercitanti un'attività economica e i pensionati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo devono dimostrare che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, nonché dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

(Causa C-412/06) (1)

(Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 - Contratto di mutuo a lungo termine - Diritto di recesso)

(2008/C 128/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Annelore Hamilton

Convenuta: Volksbank Filder eG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Risoluzione di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di quote di un fondo di investimento immobiliare negoziato al di fuori dei locali commerciali — Normativa nazionale che prevede un termine di un mese a partire dall'integrale adempimento contrattuale di entrambe le parti per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore non informato di tale diritto

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'art. 5, n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-442/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti - Trasposizione non corretta)

(2008/C 128/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Normativa nazionale non conforme alla direttiva

Dispositivo

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato, che traspone nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,

in quanto tale decreto legislativo non prevede l'applicazione degli artt. 2-13 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo e

in quanto esso non provvede alla trasposizione dell'art. 14, lett. d), i), della detta direttiva,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2-14 della direttiva 1999/31.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-444/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici di forniture e di lavori - Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici)

(2008/C 128/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, C. Fernandez Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Normativa nazionale non conforme alla direttiva

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non prevedendo un termine obbligatorio per la notificazione, da parte dell'autorità aggiudicatrice, della decisione di aggiudicazione di un appalto a tutti gli offerenti e non prevedendo un termine di attesa obbligatoria tra l'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi di tutte le spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare l'altro terzo.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-522/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze)

(2008/C 128/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e B. Stromsky, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: A. Hubert, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Artt. 16, n. 5, e 17, n. 1 — Mancata adozione di provvedimenti per definire i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze controllate previste dall'art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori — Mancata adozione delle misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e mancata effettuazione di controlli onde verificare l'eventuale presenza di fughe

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio:

non avendo definito i requisiti professionali minimi necessari per alcuni membri del personale operante nel recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate conformemente all'art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e

non avendo adottato, per quanto riguarda la Regione vallona, tutte le misure precauzionali praticabili al fine di evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non avendo effettuato controlli annuali onde verificare l'eventuale presenza di fughe, conformemente all'art. 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

è venuto meno agli ad esso incombenti in virtù delle suddette disposizioni di tale regolamento.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


24.5.2008   

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C 128/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-27/07) (1)

(Imposta sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Utile imponibile della società controllante - Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata - Fissazione forfettaria dell'importo di tali spese - Limite massimo del 5 % degli utili distribuiti dalla società controllata - Inclusione di crediti di imposta)

(2008/C 128/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Convenuto: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli artt. 4, 5 e 7 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Reintegrazione negli utili imponibili di una società madre di un importo forfettario di spese ed oneri pari al 5 % del risultato delle sue partecipazioni in una società figlia, crediti di imposta inclusi — Compatibilità di tale reintegrazione col limite previsto all'art. 4 della direttiva — Necessità di un'imputazione integrale del credito di imposta sull'imposta dovuta dalla società madre

Dispositivo

La nozione di «utili distribuiti dalla società figlia», ai sensi dell'art. 4, n. 2, ultima frase, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che include, nei suddetti utili, crediti d'imposta concessi al fine di compensare una ritenuta alla fonte applicata a carico della controllante dallo Stato membro della società controllata.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


24.5.2008   

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C 128/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — adidas AG, adidas Benelux BV/Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

(Causa C-102/07) (1)

(Marchi - Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE - Imperativo di disponibilità - Marchi figurativi a tre bande - Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento - Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest'ultimo)

(2008/C 128/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: adidas AG, adidas Benelux BV

Convenuti: Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b) e c) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Rifiuto di registrazione o nullità — Mancanza di carattere distintivo — Acquisizione attraverso l'uso — Interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei segni considerati dal pubblico interessato come segni volti a decorare il prodotto e non a distinguerlo

Dispositivo

La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


24.5.2008   

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C 128/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-124/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Prestazioni di servizi relative ad operazioni di assicurazione - Mediatori e intermediari d'assicurazione)

(2008/C 128/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.C.M. Beheer BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazioni di servizi relativi ad operazioni di assicurazione e di riassicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione — Soggetti passivi agenti in qualità di sub-agenti a nome di un agente principale

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un mediatore o un intermediario d'assicurazione intrattenga con le parti del contratto d'assicurazione o di riassicurazione alla cui conclusione contribuisce non un rapporto diretto, ma solamente un rapporto indiretto per il tramite di un altro soggetto, a sua volta in relazione diretta con una di dette parti e al quale tale mediatore o intermediario di assicurazione sia legato contrattualmente, non osta a che la prestazione fornita da quest'ultimo sia esonerata dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


24.5.2008   

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C 128/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Zutphen — Paesi Bassi) — Procedimento penale/Dirk Endendijk

(Causa C-187/07) (1)

(Direttiva 91/629/CEE - Decisione 97/182/CE - Allevamento di vitelli - Recinti individuali (stalli) - Divieto di legare i vitelli - Significato del verbo «attaccare» - Materiale e lunghezza della legatura - Difformità fra versioni linguistiche - Interpretazione uniforme)

(2008/C 128/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Zutphen

Imputato nella causa principale

Dirk Endendijk

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Zutphen — Interpretazione del punto 8 dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28), in combinato disposto con l'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629 (GU L 76, pag. 30) — Nozione di «legare a»

Dispositivo

Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificata dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, un vitello è legato allorquando è trattenuto da una legatura, qualunque siano il materiale e la lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali l'animale è legato.


(1)  GU C 129 del 9 giugno 2007.


24.5.2008   

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C 128/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-289/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/17/CE - Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2008/C 128/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Andrade e Sousa, agents)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 71 di tale direttiva.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


24.5.2008   

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C 128/15


Ordinanza della Corte 20 febbraio 2008 — Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-363/06) (1)

(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia - Rappresentanza tramite un avvocato - Osservanza delle forme sostanziali delle norme di procedura - Principio di non discriminazione - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2008/C 128/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, M.J. Rodríguez Blasco, abogadas e J.V. Sánchez-Tarazaga Marcelino)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Días Abad)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e L. Escobar Guerrero, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 5 luglio 2006, causa T-357/05, Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso della ricorrente avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2005, C(2005) 1867 def., relativa alla riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al gruppo di progetti n. 97/11/61/028, riguardante la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue nel litorale mediterraneo della Comunità autonoma di Valencia (Spagna) — Rappresentanza tramite un avvocato — Art. 19 dello Statuto della Corte

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


24.5.2008   

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C 128/16


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2008 — Indorata-Serviços e Gestão, Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-212/07) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo HAIRTRANSFER - Diniego di registrazione - Assenza di carattere distintivo)

(2008/C 128/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Indorata-Serviços e Gestão, Lda (rappresentante: avv. T. Wallentin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007, causa T-204/04, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione di rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo «HAIRTRANSFER» per taluni prodotti e servizi delle classi 8, 22, 41 e 44 — Carattere distintivo del marchio

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Indorata-Serviços e Gestão Lda è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


24.5.2008   

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C 128/16


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2008 — Carsten Brinkmann/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-243/07) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Segno denominativo «terranus» - Diniego di registrazione)

(2008/C 128/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Brinkmann (rappresentante: sig.ra K. van Bebber, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Terra Networks SA

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 22 marzo 2007, causa T-322/05, Brinkmann/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario denominativo «TERRANUS», per prodotti della classe 36, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) 10 giugno 2005, R 1145/2004-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione, la quale ha rifiutato la registrazione del suddetto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio comunitario e nazionale figurativo «TERRA» per prodotti della classe 36 — Rischio di confusione tra i due marchi

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Brinkmann è condannato alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


24.5.2008   

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C 128/17


Ordinanza della Corte 19 febbraio 2008 — Tokai Europe GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-262/07) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 384/2004 - Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata - Persona non individualmente interessata - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2008/C 128/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tokai Europe GmbH (rappresentante: G. Kroemer, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Schønberg e. B. Schima, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 19 marzo 2007, causa T-183/04, Tokai Europe/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso volto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 1o marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21) — Requisito di essere individualmente interessati dal regolamento impugnato — Diritto al contraddittorio

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Tokai Europe GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


24.5.2008   

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C 128/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts (Germania) l'8 febbraio 2008 — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein e Ministro degli Interni del Land Schleswig-Holstein

(Causa C-46/08)

(2008/C 128/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Carmen Media Group Ltd, Gibilterra

Convenuti: Land Schleswig-Holstein e Ministro degli Interni del Land Schleswig-Holstein

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che l'invocabilità della libera prestazione dei servizi presuppone che il prestatore di servizi sia legittimato, secondo le disposizioni dello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare la prestazione di servizi anche in tale Stato — in questo caso: limitazione della licenza di gioco d'azzardo all'«offshore bookmaking».

2)

Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un monopolio statale nazionale sull'organizzazione di scommesse sportive e lotterie motivato soprattutto con la necessità di contrastare i rischi di dipendenza dal gioco (con potenziale di rischio non scarso), qualora nello Stato membro in questione possano essere offerti, da parte di prestatori di servizi privati, altri giochi d'azzardo comportanti un elevato potenziale di rischio di dipendenza e la diversità delle normative giuridiche in materia di scommesse sportive e lotterie, da un lato, e di giochi d'azzardo di altro tipo, dall'altro, sia fondata sulla diversa competenza legislativa dei Länder e della Federazione.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2):

3)

Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che assoggetti il diritto al rilascio di una licenza per l'organizzazione e l'intermediazione di giochi d'azzardo al potere discrezionale dell'autorità preposta al rilascio anche nel caso in cui i presupposti per ottenere la licenza fissati dalla legge risultino soddisfatti.

4)

Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieti l'organizzazione e l'intermediazione di giochi d'azzardo pubblici su Internet, soprattutto nel caso in cui contemporaneamente — seppure solo per un periodo transitorio di un anno — l'organizzazione e l'intermediazione su Internet sia permessa nel rispetto delle disposizioni a tutela dei giovani e dei giocatori, al fine di accordare una compensazione per motivi di proporzionalità segnatamente a favore di due intermediari di gioco professionali, sino a quel momento operanti solo su Internet, consentendo loro un passaggio a canali di distribuzione ammessi dal Trattato tra i Länder federali.


24.5.2008   

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C 128/18


Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-47/08)

(2008/C 128/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J.-P Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo introdotto il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE (1) per l'attività di notaio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CE, in particolare degli artt. 43 CE e 45 CE, e della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta in primo luogo al convenuto che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, esso arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipano, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto belga presentano tuttavia un grado talmente basso di partecipazione a questo esercizio, che non possono rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento. Questi compiti, infatti, non conferiscono ai notai dei poteri coercitivi e il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.

Con il secondo addebito, la Corte rimprovera inoltre al convenuto di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di notaio. Trattandosi di una professione regolamentata, la direttiva sarebbe infatti pienamente applicabile a questa professione e l'alto livello di qualificazione richiesto ai notai potrebbe facilmente essere garantito da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).


24.5.2008   

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C 128/18


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-50/08)

(2008/C 128/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo introdotto il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CE, in particolare degli artt. 43 CE e 45 CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla convenuta che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, essa arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipino, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto francese presentano tuttavia un grado di partecipazione a questo esercizio talmente basso, che non potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento.

Da un lato, infatti, questi compiti non conferiscono ai notai dei reali poteri coercitivi e le rispettive funzioni e statuti del giudice e del notaio resterebbero ben distinti.

Dall'altro, il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.


24.5.2008   

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C 128/19


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-51/08)

(2008/C 128/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J.-P Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo introdotto il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE (1) per l'attività di notaio, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CE, in particolare degli artt. 43 CE e 45 CE, e della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta in primo luogo al convenuto che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, esso arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipano, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto lussemburghese presentano tuttavia un grado talmente basso di partecipazione a questo esercizio, che non possono rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento. Questi compiti, infatti, non conferiscono ai notai dei poteri coercitivi e il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.

Con il secondo addebito, la Corte rimprovera inoltre al convenuto di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di notaio. Trattandosi di una professione regolamentata, la direttiva sarebbe infatti pienamente applicabile a questa professione e l'alto livello di qualificazione richiesto ai notai potrebbe facilmente essere garantito da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).


24.5.2008   

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C 128/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Graz (Austria) il 15 febbraio 2008 — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg/Erstattungen

(Causa C-77/08)

(2008/C 128/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Dachsberger & Söhne GmbH

Convenuta: Zollamt Salzburg/Erstattungen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, ai sensi del quale ai fini del calcolo della restituzione richiesta nel caso della restituzione differenziata, «la parte differenziata della restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47», debba essere interpretato nel senso che con l'espressione «dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47» (1) si rinvia ai dati contenuti nella richiesta specifica di cui all'art. 47, n. 1, cosicché la parte differenziata della restituzione viene pretesa solo al momento della presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 47, n. 1.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 sia da presentarsi già nel «documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione» (nella fattispecie: la dichiarazione di esportazione), il calcolo della restituzione richiesta in relazione alla parte differenziata deve effettuarsi sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di esportazione, cosicché anche la parte differenziata della restituzione viene richiesta con la dichiarazione di esportazione.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che il calcolo della restituzione richiesta in relazione alla parte differenziata dev'essere effettuato sulla base dei documenti da presentarsi ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, cosicché la parte differenziata della restituzione viene richiesta solo al momento della presentazione della «pratica relativa al versamento» ai sensi dell'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che per la richiesta della parte differenziata della restituzione è sufficiente la presentazione dei documenti di cui all'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, ancorché tali documenti non siano corretti, con la conseguenza giuridica che anche in relazione alla parte differenziata della restituzione deve applicarsi la disciplina sanzionatoria dell'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665.


(1)  GU L 310, pag. 57.


24.5.2008   

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C 128/20


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Miguel Cabrera Sánchez avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez/UAMI e Industrias Cárnicas Valle, S.A.

(Causa C-81/08 P)

(2008/C 128/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Cabrera Sánchez (rappresentanti: J. A. Calderón Chavero e T. Villate Consonni, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Industrias Cárnicas Valle, S.A.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede:

che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, in quanto, secondo il ricorrente, i marchi EL CHARCUTERO (ricorrente) e EL CHARCUTERO ARTESANO (convenuta) sono chiaramente incompatibili;

vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene, al contrario della sentenza impugnata, che il marchio comunitario «El charcutero Artesano» ricade sotto il divieto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 (1), in quanto, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, nel caso di specie, il marchio spagnolo «El Charcutero», si deve escludere dalla registrazione quello più recente a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, oltre alla possibilità che sussista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato, nel caso di specie, la Spagna. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.


(1)  Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


24.5.2008   

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C 128/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht (Germania) il 25 febbraio 2008 — Glückauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(Causa C-83/08)

(2008/C 128/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Glückauf Brauerei GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Erfurt

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa, i requisiti di indipendenza legale ed economica di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), vadano interpretati, alla luce dei «considerando» della direttiva stessa, nel senso che si può considerare sussistente una dipendenza economica tra birrerie, per il resto legalmente indipendenti, solo se le birrerie interessate non possono operare sul mercato come concorrenti senza reciproche influenze, o se sia invece sufficiente la possibilità concreta che venga esercitata un'influenza sull'attività commerciale delle birrerie perché il criterio dell'indipendenza venga meno.


(1)  GU L 316, pag. 21.


24.5.2008   

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C 128/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichthofs (Austria) il 27 febbraio 2008 — David Hütter/Technische Universität Graz

(Causa C-88/08)

(2008/C 128/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: David Hütter

Convenuta: Technische Universität Graz

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale (1) [nella fattispecie: gli artt. 3, n. 3, 26, n. 1, del Vertragsbedienstetengesetz 1948 (legge federale austriaca sui lavoratori a contratto)], la quale esclude il computo di periodi di servizio precedenti nella determinazione della data di riferimento ai fini dell'avanzamento di carriera, in quanto prestati prima del compimento del diciottesimo anno di età.


(1)  GU L 303, pag. 16.


24.5.2008   

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C 128/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 28 febbraio 2008 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-93/08)

(2008/C 128/37)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Parti

Ricorrente: Schenker SIA.

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 11 del regolamento n. 1383/2003 (1) debba essere interpretato nel senso che esclude la possibilità di applicare al dichiarante o al proprietario delle merci la sanzione prevista dalla legislazione nazionale [per l'introduzione di merci contraffatte o pirata], qualora il titolare del diritto di proprietà intellettuale concordi col dichiarante o col proprietario delle merci l'abbandono delle stesse ai fini della loro distruzione oppure avvii trattative perché tali merci vengano abbandonate e poi distrutte e, nel corso del relativo procedimento, le autorità doganali siano informate che le merci sono effettivamente falsificate.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383/2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.


24.5.2008   

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C 128/22


Impugnazione proposta il 3 marzo 2008 dall'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa T-112/05: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-97/08 P)

(2008/C 128/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV (rappresentanti: sig. C. Swaak, advocaat, sig. M. van der Woude, avocat, sig.ra M. Mollica, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007, causa T-112/05, in quanto ha respinto il motivo relativo al fatto che l'Akzo Nobel NV era stata erroneamente ritenuta responsabile in solido;

annullare la decisione impugnata, in quanto fa ricadere la responsabilità sull'Akzo Nobel NV;

condannare la Commissione a sopportare le spese di questa impugnazione e della procedura dinanzi al Tribunale di primo grado nella parte in cui riguardano il motivo dedotto nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti affermano che il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato il concetto di «impresa», cui all'art. 81 CE e all'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003 (1), come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza sull'imputazione di un comportamento illecito di una controllata alla sua controllante.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GU L 1, pag. 1.


24.5.2008   

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C 128/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid (Spagna) il 4 marzo 2008 — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A. e Canal Satélite Digital S.L.

(Causa C-98/08)

(2008/C 128/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)

Convenute: Sogecable, S.A. e Canal Satélite Digital S.L.

Questioni pregiudiziali

Se il diritto comunitario, e in particolare la direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (1), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, consenta agli Stati membri di adottare una disposizione come quella di cui all'art. 109, n. 1, della legge 11 novembre 1987, n. 22, sulla proprietà intellettuale, che conferisce ai produttori di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali il diritto esclusivo di autorizzare la pubblica comunicazione degli stessi e delle relative copie.


(1)  GU L 346, pag. 61.


24.5.2008   

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C 128/22


Ricorso proposto il 3 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-100/08)

(2008/C 128/40)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillan e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno del Belgio:

subordinando a condizioni restrittive l'importazione, il possesso e la vendita di esemplari di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, che obbligano gli operatori interessati a modificare la marchiatura di esemplari, affinché essi corrispondano alle specifiche condizioni vigenti in Belgio, e non accettando la marchiatura ammessa in altri Stati membri, né i certificati emessi dalle autorità CITES per tali obiettivi;

negando ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri;

ha violato gli obblighi impostigli dall'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regio decreto 9 settembre 1981, relativo alla tutela degli uccelli nella Regione fiamminga, e il regio decreto 26 ottobre 2001, contenente misure relative all'importazione, all'esportazione e al transito di determinate specie di uccelli selvaggi non indigeni, contengono norme che 1) subordinano a condizioni restrittive l'importazione, il possesso e la vendita di specie di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, e che 2) negano ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri.

La Commissione ritiene che tali limitazioni costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e che, pertanto, le stesse, in via di principio, siano vietate in base all'art. 28 CE. Infatti, da un lato, le condizioni imposte dalla normativa belga al riguardo comportano che debba essere modificata la presentazione di esemplari di uccelli legittimamente messi in commercio in altri Stati membri e, d'altro lato, che gli scambi commerciali vengano del pari limitati dal divieto per i commercianti di possedere determinati uccelli, legittimamente immessi in commercio in altri Stati membri.

La Commissione non esclude in astratto che determinate limitazioni commerciali in tale contesto possano essere legittimate in base all'art. 30 CE, allo scopo di tutelare determinate specie rare presentanti specifiche proprietà. La normativa belga non è però conforme a quanto prescritto sotto tale profilo. Inoltre, le misure belghe non sono necessarie né proporzionate per conseguire, se del caso, un siffatto legittimo obiettivo.


24.5.2008   

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C 128/23


Ricorso proposto il 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-106/08)

(2008/C 128/41)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvós e N. Yerrell)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire che tutti i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dal 1o maggio 2006 fossero muniti di un apparecchio di registrazione conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato I B del regolamento (CE) n. 3821/85 e non avendo provveduto al rilascio delle corrispondenti carte del conducente, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 2, n. 1, lett. a), e n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2135/98, come modificato dal regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 561;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 2, n. 2 del regolamento dispone che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006».

Il regolamento 561/2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'11 aprile 2006 e ne deriva che il requisito obbligatorio dell'installazione del tachigrafo digitale su tutti i veicoli immessi in circolazione per la prima volta nell'Unione europea inizia ad essere in vigore il 1o maggio 2006.

La Repubblica ellenica ha risposto al parere motivato della Commissione il 30 maggio 2006 ed ha dichiarato alla Commissione che, avendo tenuto conto di tutti gli eventuali ritardi, nel completamento della procedura, l'attribuzione delle carte del tachigrafo digitale ai conducenti sarebbe stata operativa per la fine del 2007.

La Commissione ha concluso che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato tali misure o che comunque non le ha comunicate alla Commissione.

La Commissione chiede alla Corte che condanni la Repubblica ellenica alle spese.


24.5.2008   

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C 128/24


Ricorso proposto il 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-112/08)

(2008/C 128/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. M.A. Rabanal Suarez e sig.ra P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006 (1), relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e, nello specifico, ai seguenti: art. 68, n. 3; art. 72; art. 73, n. 3; art. 74; artt. 99, 100 e 101; artt. 110-114; artt. 118 e 119; artt. 124-127; artt. 129-132; art. 133; art. 136; artt. 144 e 145; art. 149; art. 152; art. 154, n. 1; art. 155; allegato V; allegato VI (esclusa la parte I); allegati VII-XII (escluso l'allegato X, parti I, II e III) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, la Spagna è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/48/CE è scaduto il 31 dicembre 2006.


(1)  GU L 177, pag. 1.


24.5.2008   

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C 128/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie van België il 17 marzo 2008 — C. Meerts/Proost NV

(Causa C-116/08)

(2008/C 128/43)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: C. Meerts

Resistente: Proost NV

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della clausola 2, punti 4, 5, 6 e 7 dell'accordo quadro sul congedo parentale, stipulato il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, figurante nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE (1), concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro durante il periodo di prestazioni lavorative diminuite, senza grave motivo o senza rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge, l'indennità di licenziamento dovuta al lavoratore deve essere calcolata in base allo stipendio di base, come se il lavoratore non avesse diminuito le sue prestazioni lavorative in forma di congedo parentale, ai sensi del punto 3.a della clausola 1 dell'accordo quadro.


(1)  GU L 145, pag. 4.


24.5.2008   

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C 128/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 18 marzo 2008 — Transporte Urbanos y Servicios Generales S.A.L./Stato spagnolo

(Causa C-118/08)

(2008/C 128/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Transporte Urbanos y Servicios Generales S.A.L.

Convenuta: Stato spagnolo

Questioni pregiudiziali

Se risulti contraria ai principi di equivalenza e di effettività l'applicazione di una diversa disciplina, elaborata dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna nelle sentenze 29 gennaio 2004 e 24 maggio 2005, ai casi riguardanti ricorsi diretti a far valere la responsabilità patrimoniale dello Stato legislatore, in funzione del fatto che i detti ricorsi si fondino su atti amministrativi adottati in applicazione di una legge dichiarata incostituzionale ovvero di una norma dichiarata contraria al diritto comunitario.


24.5.2008   

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C 128/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 marzo 2008 — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-119/08)

(2008/C 128/45)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Mechel Nemunas UAB

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se occorra interpretare le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 67/227/CEE (1) e/o l'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE (2) nel senso che esse vietavano a uno Stato membro di mantenere e di riscuotere ritenute sui redditi in applicazione della legge della Repubblica di Lituania sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale nella forma dell'imposta descritta nell'ambito di tale ordinanza.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301).

(2)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


24.5.2008   

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C 128/25


Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-130/08)

(2008/C 128/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Kontou-Durande)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire in ogni caso l'esame del merito della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo, il quale in applicazione dell'art. 16, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, venga trasferito in Grecia per essere ripreso in carico ai fini dell'esame della sua domanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo: l'«Alto commissariato») ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla questione della compatibilità della normativa ellenica relativa alla procedura di riconoscimento degli stranieri come rifugiati con le disposizioni del regolamento n. 343/2003, nel caso in cui lo straniero abbia lasciato ingiustificatamente il paese e per il quale vi sia una decisione di interrompere la procedura di esame della domanda di asilo.

2.

Il problema deriva dall'art. 2, n. 8, del decreto del presidente della Repubblica 6 aprile 1999, n. 61 (FEK A'63) relativo all'interruzione della procedura di esame della domanda di asilo. Tale disposizione assimila l'allontanamento ingiustificato e senza preavviso del richiedente l'asilo al ritiro della domanda di asilo e prevede l'interruzione della procedura di esame della domanda con decisione del segretario generale del Ministero dell'Ordine Pubblico, notificata all'interessato secondo la procedura prevista per il caso di domicilio ignoto. Tale decisione può essere revocata solo nel caso in cui il richiedente ricompaia dinanzi alle autorità competenti, al più tardi entro tre mesi dalla notifica della decisione di interruzione della procedura di esame della sua domanda, e qualora egli produca elementi che dimostrino che la sua assenza era dovuta a forza maggiore.

3.

Il trasferimento senza preavviso di un richiedente l'asilo dallo Stato membro in cui ha presentato la domanda di asilo ad un altro Stato membro è una delle situazioni tipiche che il regolamento n. 343/2003 mira in particolare a disciplinare, in modo da garantire l'esame nel merito di tale domanda da parte dello Stato ritenuto competente per l'esame di quest'ultima in forza dell'art. 16, n. 1, del regolamento.

4.

Tuttavia, il combinato disposto delle condizioni previste dall'art. 2, n. 8, del decreto del presidente della Repubblica rende in pratica impossibile l'impugnazione in sede giudiziaria di una decisione di interruzione e l'effettivo accesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

5.

La Repubblica ellenica ha riconosciuto che la normativa ellenica può far insorgere problemi in relazione al regolamento n. 343/2003 e si è dichiarata disposta ad adottare provvedimenti al riguardo. Ha quindi proposto di risolvere il problema mediante l'adozione di un decreto del presidente della Repubblica che trasponga nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva del Consiglio 2005/85/CE e che precisi che le disposizioni controverse non si applicano nei casi in cui sia applicabile il regolamento n. 343/2003.

6.

Parallelamente, ha assicurato che esaminerà nel merito ciascuna domanda di asilo delle persone che vengono trasferite per il riesame a titolo del regolamento n. 343/2003 e che revocherà le decisioni di interruzione eventualmente adottate.

7.

La Commissione prende atto di tali assicurazioni della Repubblica ellenica. Nonostante ciò, sostiene che le medesime non sono sufficienti a garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la corretta applicazione, in tutti i casi di domande di asilo, delle disposizioni del regolamento e in particolare dell'esame del merito di ciascuna domanda di asilo, in modo da garantire un reale ed efficace accesso alle procedure di riconoscimento dei rifugiati.

8.

In considerazione di quanto precede, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che essa procederà all'esame nel merito della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo nei confronti del quale sia stata adottata una decisione di interruzione a causa della sua partenza ingiustificata e il quale sia stato ripreso in carico in applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta disposizione.


24.5.2008   

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C 128/26


Ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht — Germania) — Grete Schlepps/Deutsche Rentenversicherung Oberbayern

(Causa C-60/06) (1)

(2008/C 128/47)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


24.5.2008   

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C 128/26


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 27 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Raiffeisenbank Mutlangen eG/Roland Schabel

(Causa C-99/06) (1)

(2008/C 128/48)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


24.5.2008   

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C 128/26


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 11 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova — Italia) — Consel Gi. Emme Srl/Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

(Causa C-467/06) (1)

(2008/C 128/49)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/27


Ordinanza del presidente della Corte 13 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-485/06) (1)

(2008/C 128/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/27


Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 20 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-62/07) (1)

(2008/C 128/51)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


24.5.2008   

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C 128/27


Ordinanza del presidente della Corte 15 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) — Doña Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-97/07) (1)

(2008/C 128/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


24.5.2008   

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C 128/27


Ordinanza del presidente della Corte 28 febbraio 2008 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-167/07) (1)

(2008/C 128/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


24.5.2008   

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C 128/27


Ordinanza del presidente della Corte 13 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-216/07) (1)

(2008/C 128/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


24.5.2008   

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C 128/27


Ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-218/07) (1)

(2008/C 128/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


24.5.2008   

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C 128/28


Ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-254/07) (1)

(2008/C 128/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


24.5.2008   

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C 128/28


Ordinanza del presidente della Corte 21 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-255/07) (1)

(2008/C 128/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


24.5.2008   

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C 128/28


Ordinanza del presidente della Corte 11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-314/07) (1)

(2008/C 128/58)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


24.5.2008   

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C 128/28


Ordinanza del presidente della Corte 6 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-412/07) (1)

(2008/C 128/59)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


24.5.2008   

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C 128/28


Ordinanza del presidente della Corte 19 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-422/07) (1)

(2008/C 128/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


24.5.2008   

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C 128/28


Ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-469/07) (1)

(2008/C 128/61)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


Tribunale di primo grado

24.5.2008   

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C 128/29


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 — Deutsche Telekom/Commissione

(Causa T-271/03) (1)

(Concorrenza - Art. 82 CE - Prezzi di accesso alla rete fissa di telecomunicazione in Germania - Effetto di compressione dei margini tariffari - Prezzi approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni - Margine di manovra dell'impresa in posizione dominante)

(2008/C 128/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Quack, U. Quack e S. Ohlhoff, in seguito avv.ti U. Quack e S. Ohlhoff)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Mojzesowicz e S. Rating, in seguito K. Mojzesowicz e A. Whelan, infine K. Mojzesowicz, W. Mölls e O. Weber, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Arcor AG & Co. KG (Eschborn, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer e M. Rosenthal, in seguito avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, infine avv. M. Klusmann); Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, già CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice e TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH (Essen, Germania); EWE TEL GmbH (Oldenbourg, Germania); HanseNet Telekommunikation GmbH (Amburgo, Germania); Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH (Flensburg, Germania); NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Colonia, Germania); Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH (Stoccarda, Germania); e Versatel West-Deutschland GmbH, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (Dortmund, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Nolte, T. Wessely e J. Tiedemann)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9) e, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della suddetta decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Telekom sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Arcor AG & Co. KG, da un lato, e la Versatel NRW GmbH, la EWE TEL GmbH, la HanseNet Telekommunikation GmbH, la Versatel Nord-Deutschland GmbH, la NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, la Versatel Süd-Deutschland GmbH e la Versatel West-Deutschland GmbH, dall'altro, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 264 del 1.11.2003.


24.5.2008   

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C 128/29


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Dainichiseika Colours & Chemicals Mfg./UAMI — Pelikan (Raffigurazione di un pellicano)

(Causa T-389/03) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura un pellicano - Marchi comunitari o nazionali figurativi anteriori Pelikan - Impedimento relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento(CE) n. 40/94»)

(2008/C 128/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dainichiseika Colours & Chemicals Mfg. Co Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. Hofmann e B. Linstow, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Pelikan Vetriebsesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Germania) (rappresentati: A. Renck, V. von Bomhard e A. Pohlmann, poi A. Renck, V. von Bomhard e T. Dolde, avvocati)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 settembre 2003 (procedimento R 191/2002-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e la Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 21.1.2004.


24.5.2008   

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C 128/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-233/04) (1)

(Aiuti di Stato - Direttiva 2001/81/CE - Misura nazionale che stabilisce un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d'azoto - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Ricevibilità - Vantaggio - Mancanza di carattere selettivo della misura)

(2008/C 128/64)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H. Sevenster, J. van Bakel e M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e V. Di Bucci, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 24 giugno 2003, C(2003) 1761 def., relativa all'aiuto di Stato n. N 35/03 riguardante un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d'azoto comunicato dal Regno dei Paesi Bassi

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 24 giugno 2003, C(2003) 1761 def., relativa all'aiuto di Stato n. N 35/03 riguardante un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d'azoto comunicato dal Regno dei Paesi Bassi, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003 (già causa C-388/03).


24.5.2008   

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C 128/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Cestas/Commissione

(Causa T-260/04) (1)

(Ricorso di annullamento - Fondo europeo di sviluppo - Rimborso di somme anticipate - Nota di addebito - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità)

(2008/C 128/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie (Cestas) (Bologna) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti N. Amadei e C. Turk, successivamente dagli avv.ti Amadei e P. Manzini)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e F. Dintilhac, agenti)

Oggetto

annullamento della decisione della Commissione (delegazione nella Repubblica di Guinea) 21 aprile 2004, inviata mediante lettera raccomandata alla ricorrente, con cui veniva intimato alla medesima di versare la somma di franchi guineani (GNF) 959 543 835 (pari a EUR 397 126,02)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie (Cestas) sopporterà tre quinti delle proprie spese nonché tre quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

3)

La Commissione sopporterà due quinti delle proprie spese nonché due quinti delle spese sostenute dalla Cestas.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


24.5.2008   

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C 128/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 aprile 2008 — SIDE/Commissione

(Causa T-348/04) (1)

(Aiuti di Stato - Aiuti all'esportazione nel settore del libro - Assenza di notifica preliminare - Art. 87, n. 3, lett. d), CE - Ambito di applicazione ratione temporis del diritto comunitario - Metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto)

(2008/C 128/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société internationale de diffusion et d'édition SA (SIDE) (Vitry-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: N. Coutrelis e V. Giacobbo, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J.-P. Keppenne, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 1, ultima frase, della decisione della Commissione 20 aprile 2004, 2005/262/CE, relativa all'aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF) (GU 2005, L 85, pag. 27)

Dispositivo

1)

L'art. 1, ultima frase, della decisione della Commissione 20 aprile 2004, relativa all'aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF) è annullato.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonchè quelle sostenute dalla Société internationale de diffusion et d'édition SA (SIDE).

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


24.5.2008   

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C 128/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 aprile 2008 — Grecia/Commissione

(Causa T-364/04) (1)

(«FEAOG - Sezione “Garanzia’ - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Premi per animali - Termine di 24 mesi»)

(2008/C 128/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Svolopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente M. Condou-Durande e L. Villaggio, in seguito M. Condou-Durande e H. Tserepa-Lacombe, agenti, assistiti da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2004, 2004/561/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 250, pag. 21), nella parte in cui essa esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dei premi per animali

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


24.5.2008   

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C 128/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 — Michail/Commissione

(Causa T-486/04) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso di annullamento - Dovere di assistenza - Molestie psicologiche»)

(2008/C 128/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meïdanis, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserepa-Lacombe, agenti, assistiti inizialmente dall'avv. V. Kasparian e successivamente dall'avv. I. Antypas, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della Commissione 20 marzo 2004 della domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christos Michail sopporterà la metà delle proprie spese.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. Christos Michail.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


24.5.2008   

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C 128/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 — Citigourp e Citibank/UAMI — Citi (CITI)

(Causa T-181/05) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CITI - Marchio comunitario denominativo anteriore CITIBANK - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 128/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Citigroup, Inc., già Citicorp, (New York, New York Stati Uniti), Citibank, NA (New York) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck e A. Pohlmann, successivamente dagli avv.ti von Bomhard, Renck, e H. O'Neill, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Citi, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: Peris Riera, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1o marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Citicorp e la Citi SL nonché ad un procedimento di opposizione tra la Citibank NA e la Citi SL

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Citigroup, Inc. e dalla Citibank, NA, ivi comprese quelle sostenute da queste ultime nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

3)

La Citi, SL sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


24.5.2008   

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C 128/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Nordmilch/UAMI (Vitalità)

(Causa T-294/06) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Vitality - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 128/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nordmilch eG (Zeven, Germania) (rappresentante: R. Schneider, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 9 agosto 2006 (procedimento R 746/2004-4) riguardante la registrazione del segno denominativo Vitality come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nordmilch eG è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


24.5.2008   

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C 128/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione

(Causa T-100/03) (1)

(Ricorso di annullamento - Istituzione di un info point Europa - Denuncia di una convenzione conclusa tra la Commissione e la ricorrente - Irricevibilità manifesta)

(2008/C 128/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignone, Francia) (rappresentante: F. Martineau, avvocato)

Convenuta: Commissione (rappresentante: J.-F. Pasquier, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2003 di denuncia della convenzione che istituisce un info point Europa a Avignone tra la Commissione e la ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Maison de l'Europe Avignon Méditerranée è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2003.


24.5.2008   

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C 128/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2008 — Lebedef-Caponi/Commissione

(Causa T-233/07) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Impugnazione manifestamente irricevibile»)

(2008/C 128/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 25 aprile 2007, causa F-71/06, Lebedef-Caponi/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Maddalena Lebedef-Caponi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


24.5.2008   

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C 128/34


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2008 da Ch. Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-34/06, Michail/Commissione

(Causa T-50/08)

(2008/C 128/73)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ch. Michail (rappresentante avv. Ch. Meïdanis)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondata la presente impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-34/06;

annullare gli atti (le decisioni) controversi(e) del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-34/06;

il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, che ammonta ad EUR 120 000;

decidere in ordine alle spese processuali come stabilito dalla legge.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere, in sede d'impugnazione, che la sentenza impugnata si è pronunciata erroneamente sul suo ricorso, con cui aveva chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'anno 2004 e della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, con la quale erano stati respinti i reclami che egli aveva presentato in base all'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»)

In particolare, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo:il «TFP») ha interpretato erroneamente l'art. 43 dello Statuto e le disposizioni generali di esecuzione di tale articolo. In secondo luogo, secondo il ricorrente, il TFP ha frainteso la domanda contenuta nel ricorso su cui si è pronunciato e ha effettuato una erronea valutazione delle prove. In terzo luogo, il ricorrente censura il TFP per essersi basato su una motivazione contraddittoria per respingere il suo ricorso, violando così i suoi diritti processuali fondamentali. In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il TFP è incorso nell'errore del diniego di giustizia su una specifica domanda, o, in subordine, che la sua motivazione era carente e, infine, che ha erroneamente respinto per indeterminatezza parte del ricorso.


24.5.2008   

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C 128/34


Ricorso proposto il 6 marzo 2008 — Arch Chemicals Inc. e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa T-120/08)

(2008/C 128/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arch Chemicals Inc. (Norwalk, Stati Uniti), Arch Timber Protecion Ltd (Castleford, Regno Unito), Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Germania), Rhodia UK Ltd (Watford, Regno Unito), Sumitomo Chemical (UK) plc (Londra, Regno Unito) e Troy Chemical Company BV (Maassluis, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu, K.Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato, oppure, in subordine, riunire le questioni relative all'ammissibilità all'esame del merito, oppure, in subordine, sospendere il procedimento fino alla sentenza nella causa principale;

ordinare l'annullamento dell'art. 3, n. 2 (e dell'allegato II), dell'art. 4, dell'art. 7, n. 3, dell'art. 14, n. 2, secondo comma, dell'art. 15, n. 3 e dell'art. 17 del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità per quanto riguarda le ricorrenti degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità per quanto riguarda le ricorrenti dell'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1) (in prosieguo: il «secondo regolamento di revisione dello “SRR”») e che abroga il regolamento (CE) della Commissione n. 2032/2003 (2), in quanto le disposizioni contestate:

i)

mantengono la lettera e il contenuto delle norme introdotte in un primo tempo dal regolamento (CE) n. 2032/2003 — e in precedenza impugnate dalle ricorrenti (cause da T-75/04 a T-79/04) — nel processo di riesame in corso dei principi attivi in un modo che viola i loro diritti e aspettative legittime derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (in prosieguo: la «BDP») (3);

ii)

sono in sé contraddittorie e non conformi alla BDP, e

iii)

violano norme del Trattato CE e una serie di principi fondamentali del diritto comunitario come quello della concorrenza non falsata, della certezza del diritto e dell'affidamento legittimo, di proporzionalità, della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché il diritto di proprietà e la libertà di svolgere un'attività commerciale.

Inoltre, le ricorrenti affermano che, in base all'art. 12 della BPD, in veste di partecipanti al secondo programma di riesame, esse devono beneficiare di garanzie procedurali e dei diritti alla tutela dei dati (e cioè all'uso esclusivo), per i dati contenuti nelle loro notifiche e nella documentazione completa in tutti gli Stati membri. Tuttavia, secondo le ricorrenti, l'art. 4 dello SRR, de jure e de facto viola il diritto all'uso esclusivo attribuito alle ricorrenti dall'art. 12 della BPD poiché non impone agli Stati membri di cancellare le registrazioni di biocidi corrispondenti alle combinazioni di principi attivi e di tipi di prodotti notificate dalle ricorrenti, detenute da società concorrenti che non partecipano al riesame e che non hanno accesso ai dati presentanti dalle ricorrenti ai fini del medesimo. Inoltre, le ricorrenti affermano che la convenuta ha abusato dei poteri che le sono stati attribuiti dalla direttiva BPD nella sua versione originale, trasponendo intenzionalmente la BPD in un modo che va oltre il suo tenore letterale e che priva le ricorrenti dei loro diritti e delle loro aspettative. In aggiunta a ciò, si afferma che il provvedimento controverso viola le norme del Trattato CE sulla concorrenza leale, permettendo a società che non partecipano al riesame e che non sopportano costi di investimento di restare sul mercato e di riappropriarsi di un vantaggio concorrenziale sulle ricorrenti.

Infine, le ricorrenti sollevano un motivo di illegittimità contro l'art. 6, n. 2, dello SRR e contro gli artt. 9, lett. a ), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1 della BPD.


(1)  GU 2007 L 325, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU 2003 L 307, pag. 1).

(3)  GU 1998 L 123, pag. 1.


24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/35


Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Sahlstedt e altri/Commissione

(Causa T-129/08)

(2008/C 128/75)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrenti: Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlandia), Juha Kankkunen (Laukaa, Finlandia), Mikko Tanner (Vihti, Finlandia), Toini Tanner (Helsinki, Finlandia), Liisa Tanner (Helsinki, Finlandia), Eeva Jokinen (Helsinki, Finlandia), Aili Oksanen (Helsinki, Finlandia), Olli Tanner (Lohja, Finlandia), Leena Tanner (Helsinki, Finlandia), Aila Puttonen (Ristiina, Finlandia), Risto Tanner (Espoo, Finlandia), Tom Järvinen (Espoo, Finlandia), Runo K. Kurko (Espoo, Finlandia), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Helsinki, Finlandia), Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. K. Marttinen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione oggetto del ricorso nella parte in cui concerne tutti i siti SIC in essa figuranti della Repubblica di Finlandia;

in subordine, qualora il Tribunale non lo ritenga possibile, annullare la decisione quanto ai siti SIC dettagliati nella parte 6.2.2.7 del ricorso;

richieste di informazione e misure istruttorie:

Qualora non venga deciso solo sulla base delle prove esposte nel ricorso a favore dei ricorrenti come richiesto nel senso delle presenti domande principali, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee deve:

1)

condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti sotto forma di CD-rom le proposte trasmesse dalla Finlandia alla Commissione con tutte le informazioni, ai sensi del settimo «considerando» della decisione, contenute nella proposta relativa ai siti di cui alla decisione impugnata;

2)

condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti tutte le informazioni sugli habitat ed altre sotto forma di CD-rom, ai sensi dell'ottavo «considerando» della decisione, che siano disponibili sui siti compresi nella decisione impugnata nonché i documenti e le informazioni in versione cartacea di cui al nono «considerando»;

3)

condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti l'integralità del materiale documentario sotto forma di CD-rom relativo ai siti della Repubblica di Finlandia, elaborato nel corso della cooperazione di cui al decimo «considerando» della decisione impugnata nonché i documenti in versione cartacea, e

4)

condannare la Commissione delle Comunità europee a trasmettere ai ricorrenti il parere del comitato habitat di cui al quindicesimo «considerando» della decisione impugnata;

condannare la Commissione a rifondere l'integralità delle spese processuali delle ricorrenti oltre agli interessi legali.

Motivi e principali argomenti

Secondo i ricorrenti la decisione (1) viola il diritto comunitario, in particolare gli artt. 3 e 4 della direttiva Habitat nonché l'allegato III cui rinvia quest'ultimo articolo. Il contrasto con il diritto comunitario si fonda su quattro motivi principali del ricorso:

a)

la direttiva Habitat non permette di revocare grazie a nuove decisioni, nel modo e per i motivi testé esposti, decisioni originarie relative all'elenco dei siti considerati di importanza comunitaria (in prosieguo: i «siti SIC»). Le disposizioni procedurali della direttiva Habitat sono vincolanti anche per la Commissione. Una diversa interpretazione è fonte di incertezza giuridica relativamente alle misure nazionali di attuazione ed al legittimo affidamento dei proprietari terrieri.

b)

La rete Natura 2000 costituisce, ai sensi dell'art. 3 della direttiva Habitat, una rete europea coerente di zone di conservazione con cui si tende a garantire, in conformità della direttiva, uno stato di conservazione soddisfacente. Si garantisce la coerenza della rete e si consegue l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente provvedendo a che l'art. 4 e l'allegato III della direttiva concernenti la selezione dei siti siano, in quanto norme tecniche dettagliate sotto il profilo del diritto materiale, vincolanti sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Non si possono designare i siti quali siti SIC senza osservare tali disposizioni in entrambe le fasi. Per conseguire coerentemente l'obiettivo dello stato di conservazione soddisfacente, i siti vanno selezionati nei rispettivi Stati membri secondo criteri comunitari, conformi all'art. 4 e all'allegato III della direttiva Habitat.

c)

La fase 1 (fase relativa allo Stato membro) e la fase 2 (fase relativa alla Commissione) dell'allegato III formano un complesso di misure aventi efficacia giuridica. Il procedimento nella fase 2 e la decisione sui siti considerati di importanza comunitaria non sono conformi alla direttiva Habitat qualora la proposta della fase 1 non soddisfi i requisiti della direttiva.

d)

Nel redigere la proposta sui siti SIC della regione boreale, la Finlandia non ha osservato l'art. 4 della direttiva Habitat, né le disposizioni relative alla fase 1 dell'allegato III di quest'ultima. Poiché con la decisione della Commissione la proposta della Finlandia è stata accolta in quanto tale e per tutti i siti, anche la decisione della Commissione sui siti SIC è, già solo per questo motivo, contraria alla direttiva.


(1)  Decisione della Commissione 12 novembre 2007, 2008/24/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 12, pag. 118).


24.5.2008   

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C 128/36


Ricorso proposto il 4 aprile 2008 — Aurelia Finance SA/UAMI

(Causa T-136/08)

(2008/C 128/76)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aurelia Finance SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentante: M. Elmslie, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 9 gennaio 2008, procedimento R 1214/2007-1;

rinviare la richiesta della ricorrente di restituito in integrum all'UAMI per un riesame; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio denominativo consistente nella parola AURELIA per diversi servizi della classe 36 — domanda n. 274 936

Decisione dell'UAMI: rigetto della richiesta di restituito in integrum

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 78 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il livello della diligenza dovuta in relazione ad un rinnovo amministrativo è inferiore a quella che deve avere una parte in un procedimento dinanzi all'UAMI.


24.5.2008   

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C 128/36


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2008 — Elektrociepłownia «Zielona Góra»/Commissione

(Causa T-142/06) (1)

(2008/C 128/77)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


24.5.2008   

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C 128/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 2008 — Cemex UK Cement/Commissione

(Causa T-313/07) (1)

(2008/C 128/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


24.5.2008   

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C 128/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o aprile 2008 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commissione e EACEA

(Causa T-314/07) (1)

(2008/C 128/79)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

24.5.2008   

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C 128/38


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 8 aprile 2008 — Bordini/Commissione

(Causa F-134/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Coefficiente correttore - Stato membro di residenza - Nozione di residenza - Nozione di residenza principale - Documenti giustificativi)

(2008/C 128/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giovanni Bordini (Dover, Regno Unito) (rappresentanti: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. J. Currall e M. D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 25 gennaio 2006 di non riconoscere che il ricorrente è residente nel Regno Unito e, di conseguenza, di non applicare alla sua pensione il coefficiente correttore corrispondente a tale Stato membro e, dall'altro, una richiesta di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporta, oltre alle proprie spese, la metà dei costi relativi alla riunione informale del 5 giugno 2007, sostenuti dal sig. Bordini.

3)

Il sig. Bordini sopporta le proprie spese, eccetto la metà dei costi che egli ha sostenuto per la riunione informale del 5 giugno 2007.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006, pag. 87.


24.5.2008   

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C 128/38


Ricorso proposto il 30 marzo 2008 — Honnefelder/Commissione

(Causa F-41/08)

(2008/C 128/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Bode)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della convenuta di non ammettere la ricorrente nell'elenco di riserva relativo al concorso EPSO AD/26/05 a causa dell'insufficienza del punteggio conseguito

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della convenuta 10 maggio 2007 e la decisione emanata in esito al reclamo 14 dicembre 2007 e obbligare la convenuta a valutare la possibile inclusione della ricorrente nell'elenco di riserva senza violare il principio della parità di trattamento e osservando una procedura legittima;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese;

in via cautelativa, emettere una sentenza contumaciale.