ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 117

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
26 maggio 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2007/C 117/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 95 del 28.4.2007

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2007/C 117/02

Causa C-71/07 P: Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Franco Campoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione

2

2007/C 117/03

Causa C-78/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 13 febbraio 2007 — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo

3

2007/C 117/04

Causa C-94/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn (Germania) il 20 febbraio 2007 — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

3

2007/C 117/05

Causa C-95/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

4

2007/C 117/06

Causa C-96/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

4

2007/C 117/07

Causa C-112/07: Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

5

2007/C 117/08

Causa C-113/07 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Selex Sistemi Integrati S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 12 dicembre 2006, causa T-155/04, Selex Sistemi Integrati S.p.A./Commissione delle Comunità europee

5

2007/C 117/09

Causa C-119/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) il 27 febbraio 2007 — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hesse

6

2007/C 117/10

Causa C-125/07 P: Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02

7

2007/C 117/11

Causa C-126/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte arbitrale presso la Camera di commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica Ceca il 26 febbraio 2007 — Reisebüro Bühler GmbH/Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

8

2007/C 117/12

Causa C-127/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 marzo 2007 — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Société Sollac Méditerranée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys e Société Arcelor/Primo Ministro francese, Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria e Ministro per l'ecologia e lo sviluppo sostenibile

8

2007/C 117/13

Causa C-128/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Angelo Molinari/Agenzia Entrate Ufficio Latina

8

2007/C 117/14

Causa C-129/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina

9

2007/C 117/15

Causa C-130/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Salvatore Barbagallo/Agenzia Entrate Ufficio Latina

9

2007/C 117/16

Causa C-131/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Michele Ciampi/Agenzia Entrate Ufficio Latina

10

2007/C 117/17

Causa C-132/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel (Belgio) il 5 marzo 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV and GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

10

2007/C 117/18

Causa C-133/07 P: Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Raiffeisen Zentralbank Österreich AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-259/02

11

2007/C 117/19

Causa C-135/07 P: Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Bank Austria Creditanstalt AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-260/02

12

2007/C 117/20

Causa C-136/07: Ricorso presentato il 7 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

13

2007/C 117/21

Causa C-137/07 P: Ricorso proposto l'8 marzo 2007 dalla Österreichischen Volksbanken-AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-271/02

13

2007/C 117/22

Causa C-138/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 9 marzo 2007 — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

14

2007/C 117/23

Causa C-140/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 marzo 2007 — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

15

2007/C 117/24

Causa C-141/07: Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

15

2007/C 117/25

Causa C-143/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) il 13 marzo 2007 — Firma A.O.B. Reuter & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 117/26

Causa C-144/07 P: Ricorso proposto il 13 marzo 2007 dalla K-Swiss, Inc. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza sezione) 14 dicembre 2006, causa T-14/06, K-Swiss, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI)

16

2007/C 117/27

Causa C-150/07: Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

17

2007/C 117/28

Causa C-151/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 19 marzo 2007 — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Igeias kai Koinonikis Allilengis e Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK)

17

2007/C 117/29

Causa C-158/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 22 marzo 2007 — Jacqueline Förster/IB-Groep

18

2007/C 117/30

Causa C-159/07: Ricorso presentato il 22 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

18

2007/C 117/31

Causa C-167/07: Ricorso presentato il 29 marzo 2007 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

19

2007/C 117/32

Causa C-175/07, Causa C-176/07, Causa C-177/07, Causa C-178/07, Causa C-179/07, Causa C-180/07, Causa C-181/07, Causa C-182/07, Causa C-183/07, Causa C-184/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) il 2 aprile 2007 — 1. S.A. SAFBA/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 2. S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 3. SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 4. SA Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 5. Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 6. S.A. des Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 7. Cristal Union/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes e droits indirects de Gennevilliers, 8. S.A. Lesaffre Frères/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 9. Société Vermendoise Industries/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 10. S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

19

2007/C 117/33

Causa C-192/07: Ricorso presentato il 3 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

20

2007/C 117/34

Causa C-199/07: Ricorso presentato il 12 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

20

 

Tribunale di primo grado

2007/C 117/35

Causa T-75/07: Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — Hamdi/Raad

22

2007/C 117/36

Causa T-76/07: Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — El Fatmi/Raad

22

2007/C 117/37

Causa T-81/07: Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — KG Holding (in stato di fallimento)/Commissione

23

2007/C 117/38

Causa T-82/07: Ricorso presentato il 14 marzo 2007 — Kliq (in stato di fallimento)/Commissione

24

2007/C 117/39

Causa T-83/07: Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — Kliq Reïntergratie (in stato di fallimento)/Commissione

25

2007/C 117/40

Causa T-84/07: Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Mineral and Chemical Company EuroChem/Consiglio

26

2007/C 117/41

Causa T-85/07: Ricorso presentato il 20 marzo 2007 — Gabel Industria Tessile/UAMI — Creaciones Garel (GABEL)

26

2007/C 117/42

Causa T-86/07: Ricorso presentato il 21 marzo 2007 — Deichmann-Schuhe/UAMI — Design for Woman (DEITECH)

27

2007/C 117/43

Causa T-87/07: Ricorso presentato il 22 marzo 2007 — Scil Proteins/UAMI — Indena (affilene)

27

2007/C 117/44

Causa T-88/07: Ricorso proposto il 22 marzo 2007 — Fabryka Samochodów Osobowych/Commissione

28

2007/C 117/45

Causa T-89/07: Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Vip Car Solutions/Parlamento

29

2007/C 117/46

Causa T-90/07 P: Ricorso del Regno del Belgio proposto il 26 marzo 2007 avverso la sentenza pronunciata il 16 marzo 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-92/05, Genette/Commissione

29

2007/C 117/47

Causa T-91/07: Ricorso proposto il 19 marzo 2007 — WWF-UK/Consiglio

30

2007/C 117/48

Causa T-92/07 P: Ricorso di Jacques Frankin e a. proposto il 28 marzo 2007 avverso la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/06, Frankin e a./Commissione

31

2007/C 117/49

Causa T-93/07: Ricorso presentato il 22 marzo 2007 — Italia/Commissione

31

2007/C 117/50

Causa T-94/07: Ricorso presentato il 26 marzo 2007 — EREF/Commissione

31

2007/C 117/51

Causa T-95/07: Ricorso presentato il 30 marzo 2007 — Aventis Pharma/UAMI — Altana Pharma (PRAZOL)

32

2007/C 117/52

Causa T-96/07: Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Telecom Italia Media/Commissione

32

2007/C 117/53

Causa T-99/07 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 29 marzo 2007 avverso la sentenza pronunciata il 16 marzo 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-92/05, Genette/Commissione

34

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 117/54

Causa F-17/07: Ricorso proposto il 23 febbraio 2007 — Pouzol/Corte dei conti

35

2007/C 117/55

Causa F-23/07: Ricorso proposto il 19 marzo 2007 — M/EMEA

35

2007/C 117/56

Causa F-24/07: Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — Lafleur-Tighe/Commissione

36

2007/C 117/57

Causa F-25/07: Ricorso proposto il 22 marzo 2007 — Bleser/Corte di giustizia

36

2007/C 117/58

Causa F-26/07: Ricorso presentato il 21 marzo 2007 — Potoms e Scillia/Parlamento

37

2007/C 117/59

Causa F-27/07: Ricorso presentato il 26 marzo 2007 — Sundholm/Commissione

37

2007/C 117/60

Causa F-29/07: Ricorso presentato il 28 marzo 2007 — Quadu/Parlamento

37

2007/C 117/61

Causa F-30/07: Ricorso presentato il 28 marzo 2007 — Noworyta/Parlamento

38

2007/C 117/62

Causa F-31/07: Ricorso presentato il 2 aprile 2007 — Putterie-de-Beukelaer/Commissione

38

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/1


(2007/C 117/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 95 del 28.4.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 82 del 14.4.2007

GU C 69 del 24.3.2007

GU C 56 del 10.3.2007

GU C 42 del 24.2.2007

GU C 20 del 27.1.2007

GU C 331 del 30.12.2006

Questi testi sono disponibili su:

 

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V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/2


Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Franco Campoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione

(Causa C-71/07 P)

(2007/C 117/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franco Campoli (rappresentanti: avv. G. Vandersanden, L. Levi e S. Rodrigues)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (M. Arpio e I. Šulce, agenti)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2006, nella causa T-135/05;

conseguentemente, accogliere le conclusioni del ricorrente in primo grado modificate in considerazione dell'irricevibilità delle domande relative ad assegno di famiglia e assegno scolastico e, pertanto,

annullare la decisione dell'AIPN 13 dicembre 2004, che respinge il suo reclamo, in uno con la decisione dell'AIPN contestata in tale reclamo, la quale ha modificato con effetto 1o maggio 2004 il coefficiente correttore applicabile alla sua pensione, e coi suoi cedolini pensione, in quanto danno applicazione a tale ultima decisione a partire dal mese di maggio 2004;

condannare la convenuta alle spese;

condannare la convenuta alla totalità delle spese, di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce diversi argomenti a sostegno del suo motivo unico, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di motivazione posto al giudice comunitario.

Il detto principio sarebbe stato violato, innanzi tutto, dall'affermazione del Tribunale secondo cui il legislatore può introdurre modifiche in peius allo Statuto purché preveda un periodo transitorio di sufficiente durata. L'esistenza di un periodo transitorio e l'esame della congruità della sua durata sarebbero elementi estranei alla verifica della compatibilità di una nuova misura con il principio della parità di trattamento, la cui osservanza postula che il giudice accerti l'assenza di discriminazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate all'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario. Ebbene, nella fattispecie, la sentenza impugnata non avrebbe né definito l'obiettivo perseguito dalle nuove regole di fissazione dei coefficienti correttori, né, a fortiori, verificato la sussistenza di discriminazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate a tale obiettivo. Il ricorrente aggiunge che, d'altronde, un coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita di un paese sarebbe contrario al tempo stesso all'obiettivo del mantenimento del potere di acquisto dei pensionati e a quello della loro libertà di circolazione e soggiorno, poiché i pensionati residenti nella capitale o in altre città o regioni care di uno Stato avranno un minor potere d'acquisto che i pensionati residenti al di fuori di tale capitale o di tali città e regioni.

Col secondo argomento il ricorrente sostiene, poi, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il nuovo regime pensionistico comporterebbe in realtà un collegamento con il costo della vita a Bruxelles, di modo che le pensioni dei residenti in Belgio sarebbero calcolate in funzione unicamente del costo della vita nella capitale, mentre le pensioni dei residenti in altre capitali della Comunità sarebbero calcolate applicando un coefficiente correttore rapportato al costo medio della vita nei rispettivi paesi. Il ricorrente contesta peraltro la constatazione del Tribunale secondo cui la legittimità di un atto regolamentare comunitario prescinde dalla maniera in cui questo è messo in pratica, le misure di attuazione essendo strettamente connesse all'atto medesimo, e deduce una violazione dei diritti della difesa e del principio di uguaglianza delle parti in giudizio, in quanto avrebbe avuto conoscenza delle misure di attuazione del nuovo regime pensionistico solo dopo la chiusura della fase scritta.

Con l'ultimo argomento il ricorrente contesta, infine, l'allegazione del Tribunale secondo cui egli non avrebbe avuto interesse ad agire, a titolo dell'art. 241 CE, in riferimento al vantaggio riservato ai pensionati residenti in paesi della Comunità «meno cari». Denunciando la disparità di trattamento tra i pensionati residenti in uno Stato membro «meno caro »e quelli residenti in uno Stato membro «caro», egli criticherebbe, infatti, la violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto e mirerebbe, per questa via, a rimettere in discussione il regime pensionistico risultante dal nuovo Statuto e le relative disposizioni transitorie.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 13 febbraio 2007 — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo

(Causa C-78/07)

(2007/C 117/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia

Convenuto: Domenico Valvo

Questione pregiudiziale

Se la concessione del beneficio dell'indennità compensativa prevista dal Regolamento CEE n. 2328/91 (come modificato dal Regolamento n. 3669/93) e dal Regolamento CEE n. 950/97 (1) del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, possa essere esclusa ad un imprenditore agricolo che percepisce una pensione e, in particolare, una pensione di anzianità.


(1)  GU L 142, p. 1.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn (Germania) il 20 febbraio 2007 — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

(Causa C-94/07)

(2007/C 117/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Bonn

Parti nella causa principale

Ricorrente: Andrea Raccanelli

Convenuta: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il ricorrente debba essere considerato un lavoratore subordinato, ai sensi della nozione europea di lavoratore subordinato, quando non gli venga richiesta una prestazione lavorativa maggiore rispetto a dottorandi con contratto di lavoro BAT/2 (Bundesangestellten-Tarifvertrag: contratto di pubblico impiego).

2)

In caso di soluzione negativa alla prima questione, se l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), debba essere interpretato nel senso che l'assenza di una disparità di trattamento può affermarsi soltanto qualora la convenuta abbia permesso al ricorrente di scegliere tra un contratto di lavoro e una borsa di studio prima dell'inizio del suo periodo di dottorato.

3)

Qualora la seconda questione debba essere risolta nel senso che al ricorrente doveva essere offerta la possibilità di concludere un contratto di lavoro, quali conseguenze giuridiche discendano in caso di discriminazione di uno straniero.


(1)  GU L 257, pag. 2.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Causa C-95/07)

(2007/C 117/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ecotrade spa

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

Questioni pregiudiziali

1)

se la corretta interpretazione dell'art. 17, dell'art. 21 par. 1 e dell'art. 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 (1) CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, osti ad una normativa nazionale (in specie l'art. 19 D.P.R. 26/10/72 n. 633) che subordini l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto, dovuta da un soggetto passivo nell'esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine (biennale), sanzionandone l'omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso; in modo particolare in riferimento ai casi in cui l'assoggettabilità ad IVA dell'acquisto del bene o del servizio avvenga in applicazione di un meccanismo del reverse charge, che consenta all'Amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di cui all'art. 57 D.P.R. 633/72) superiore a quello previsto a favore dell'imprenditore per la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.

2)

se la corretta interpretazione dell'art. 18, par. 1, lett. d) della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 CE osti ad una normativa nazionale che nel regolamentare le «formalità »indicate da tale articolo attraverso il meccanismo del reverse charge, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 17 terzo comma con gli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/72, possa inserire (a danno del solo contribuente) il rispetto di un limite temporale — come previsto dall'art. 19 D.P.R. 633/72 — per l'esercizio del diritto alla detrazione sancito dall'art. 17 stessa Direttiva.


(1)  GU L 145, p. 1.


26.5.2007   

IT

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C 117/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Causa C-96/07)

(2007/C 117/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ecotrade spa

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

Questioni pregiudiziali

1)

se la corretta interpretazione dell'art. 17, dell'art. 21 par. 1 e dell'art. 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 (1) CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, osti ad una normativa nazionale (in specie l'art. 19 D.P.R. 26/10/72 n. 633) che subordini l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto, dovuta da un soggetto passivo nell'esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine (biennale), sanzionandone l'omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso; in modo particolare in riferimento ai casi in cui l'assoggettabilità ad IVA dell'acquisto del bene o del servizio avvenga in applicazione di un meccanismo del reverse charge, che consenta all'Amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di cui all'art. 57 D.P.R. 633/72) superiore a quello previsto a favore dell'imprenditore per la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.

2)

se la corretta interpretazione dell'art. 18, par. 1, lett. d) della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 CE osti ad una normativa nazionale che nel regolamentare le «formalità »indicate da tale articolo attraverso il meccanismo del reverse charge, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 17 terzo comma con gli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/72, possa inserire (a danno del solo contribuente) il rispetto di un limite temporale — come previsto dall'art. 19 D.P.R. 633/72 — per l'esercizio del diritto alla detrazione sancito dall'art. 17 stessa Direttiva.


(1)  GU L 145, p. 1.


26.5.2007   

IT

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C 117/5


Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-112/07)

(2007/C 117/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. De Persio e M. Condou-Durande, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/80/CE (1) del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/80/CE è scaduto il 1o gennaio 2006, fatta eccezione per l'articolo 12, paragrafo 2, della stessa, per il quale tale data era stata fissata al 1o luglio 2005.


(1)  GU L 261, p. 15.


26.5.2007   

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C 117/5


Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Selex Sistemi Integrati S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 12 dicembre 2006, causa T-155/04, Selex Sistemi Integrati S.p.A./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-113/07 P)

(2007/C 117/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Selex Sistemi Integrati S.p.A. (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e D. Fioretti, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Eurocontrol — Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee del 12 dicembre 2006, nella causa T-155/04, e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-155/04.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della proprie conclusioni, la ricorrente solleva una serie di errori di diritto riguardanti, rispettivamente, la procedura e il merito.

Sugli errori di diritto attinenti la procedura

Con riferimento agli errori di diritto attinenti la procedura commessi dal Tribunale, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'articolo 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver autorizzato Eurocontrol a ricevere comunicazione degli atti di causa e a depositare una memoria scritta;

la violazione dell'articolo 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per snaturamento dei fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili i motivi nuovi introdotti dalla ricorrente;

la violazione dell'articolo 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa considerazione della condotta della Commissione sui fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili i motivi nuovi introdotti dalla ricorrente;

la violazione dell'articolo 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa adozione di un'ordinanza in merito alla richiesta di mezzi istruttori.

Sugli errori di diritto attinenti il merito

Con riferimento agli errori di diritto attinenti l'applicabilità dell'articolo 82 CE all'attività di assistenza alle amministrazioni nazionali svolta da Eurocontrol, la ricorrente fa valere:

lo snaturamento del contenuto della decisione controversa;

la contraddittorietà della motivazione per non aver annullato la decisione controversa nonostante l'accoglimento del primo motivo di ricorso;

la contraddittorietà della motivazione, per aver il Tribunale sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione controversa;

la violazione della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di limiti al sindacato giurisdizionale;

il manifesto errore di apprezzamento in merito alla violazione dell'articolo 82 CE.

Con riferimento agli errori di diritto attinenti l'applicabilità dell'articolo 82 CE all'attività di normalizzazione svolta da Eurocontrol, la ricorrente contesta:

uno snaturamento del contenuto della decisione controversa;

l'adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria;

un'erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia di prestazioni socio-assistenziali;

la violazione dell'obbligo di fornire una motivazione sufficiente.

Con riferimento agli errori di diritto attinenti l'applicabilità dell'articolo 82 CE all'attività di ricerca e sviluppo (in particolare, acquisto di prototipi e regime di proprietà intellettuale) svolta da Eurocontrol, la ricorrente fa valere:

un manifesto snaturamento della decisione controversa;

l'adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria;

il travisamento e snaturamento degli elementi di prova addotti dalla ricorrente circa la natura economica della gestione del regime di proprietà intellettuale di Eurocontrol.


26.5.2007   

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C 117/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) il 27 febbraio 2007 — Container Service Thorsten Sperzel GmbH/Land Hesse

(Causa C-119/07)

(2007/C 117/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nella causa principale

Ricorrente: Container Service Thorsten Sperzel GmbH

Convenuta: Land Hesse

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1), debba essere interpretato nel senso che all'atto del calcolo delle spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza possano essere prese in considerazione oltre alle spese amministrative effettivamente sostenute per un atto amministrativo, anche l'importanza dell'atto amministrativo per il destinatario della notifica, quale destinatario dell'atto amministrativo.

Qualora la Corte di giustizia dovesse dare soluzione affermativa alla questione sub 1:

2)

Se l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 debba essere interpretato nel senso che sia consentito parlare di opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza anche quando nell'ambito del calcolo delle spese amministrative, la voce di contabilizzazione «valore dell'atto amministrativo per il destinatario della notifica »rappresenti un multiplo delle spese amministrative effettivamente incorse (nella specie 20 volte le dette spese).


(1)  GU L 30, pag. 1.


26.5.2007   

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C 117/7


Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02

(Causa C-125/07 P)

(2007/C 117/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (rappresentante: F. Montag, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), nei limiti in cui ha respinto il ricorso nella causa T-264/02 contro la decisione della convenuta 11 giugno 2002, C(2002) 2091 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE, ed annullare la summenzionata decisione della convenuta nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della convenuta 11 giugno 2002, C(2002) 2091 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado menzionata al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

in ogni caso, condannare la convenuta le spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Si contesta che la sentenza impugnata avrebbe travisato la portata del diritto al contraddittorio. Infatti, la ricorrente non sarebbe stata regolarmente ascoltata in merito alla prevista imputazione delle quote di mercato del settore delle casse di risparmio austriache effettuata dalla Commissione. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nella sua sentenza che la menzione da parte della convenuta,in sede di formulazione degli addebiti, del fatto che la ricorrente era l'istituto di vertice del settore delle casse di risparmio, fosse sufficiente a salvaguardare i diritti della difesa di quest'ultima. Al contrario, la convenuta avrebbe dovuto anche indicare alla ricorrente quali conclusioni intendeva trarre da questa circostanza.

2.

Dal punto di vista giuridico sostanziale la ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare numerose violazioni del diritto comunitario contenute nella decisione della convenuta. In particolare, tale decisione:

a.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, in quanto sarebbe stato imputato alla ricorrente il comportamento della GiroCredit per il periodo precedente alla sua acquisizione da parte della ricorrente stessa. Il comportamento della GiroCredit per il detto periodo avrebbe dovuto invece essere ascritto al gruppo Bank Austria, in quanto questo (i) controllava la Giro Credit ed influenzava la partecipazione di quest'ultima al club Lombard, (ii) partecipava attraverso un altro gruppo di società agli accordi del club Lombard e (iii) esisteva ancora giuridicamente al momento dell'emanazione della decisione;

b.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, in quanto sarebbero state imputate alla ricorrente le quote di mercato delle casse di risparmio giuridicamente ed economicamente indipendenti nel periodo dell'infrazione contestata (1995-giugno 1998). Mancherebbe già la base giuridica per l'attribuzione del settore delle casse di risparmio alla ricorrente. Inoltre non sarebbero sussistiti neanche i presupposti delle basi giuridiche invocate dal Tribunale e dalla convenuta;

c.

avrebbe violato l'articolo 81, n. 1, CE, in quanto l'imputazione delle quote di mercato del settore delle casse di risparmio alla ricorrente significava in ultima analisi un'imputazione ad essa del comportamento delle casse di risparmio giuridicamente ed economicamente indipendenti, senza che venissero osservati i rigorosi presupposti stabiliti dalla Corte di giustizia per l'imputazione del comportamento altrui;

d.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, in quanto l'ammenda non avrebbe potuto essere inflitta sulla base dell'illegittima imputazione della GiroCredit e del settore delle casse di risparmio alla ricorrente e sarebbe stata calcolata comunque ad un livello eccessivamente elevato;

e.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, anche qualora l'imputazione del settore delle casse di risparmio alla ricorrente fosse stata effettuata correttamente, il che non è avvenuto, poiché in ogni caso un'imputazione dell'intero settore delle casse di risparmio alla ricorrente era illegittima, in quanto alla Bank Austria ed alla Erste österreichische Sparkasse — Bank AG era stata rispettivamente inflitta un'ammenda separata, cosicché le loro quote di mercato non avrebbero potuto essere considerate anche nell'ambito della fissazione dell'ammenda contro la ricorrente, vale a dire una seconda volta e pertanto in misura doppia;

f.

avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE, in quanto gli accordi del club Lombard non avrebbero comportato alcun «sensibile »pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri, cosicché l'art. 81, n. 1, CE nella fattispecie non avrebbe potuto essere applicato.


(1)  GU C 331, pag. 29.


26.5.2007   

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C 117/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte arbitrale presso la Camera di commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica Ceca il 26 febbraio 2007 — Reisebüro Bühler GmbH/Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

(Causa C-126/07)

(2007/C 117/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte arbitrale presso la Camera di commercio della Repubblica ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica ceca.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Reisebüro Bühler GmbH

Resistente: Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

Questioni pregiudiziali

1.

Se la Corte arbitrale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu presso la Camera di commercio della Repubblica ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica ceca (Corte arbitrale ceca), istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 874/2004 (1), possa interpellare la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234, secondo comma, CE.

2.

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se, ai sensi dell'autorizzazione di cui all'art. 22, n. 5, del regolamento (CE) n. 874/2004, possano essere adottate norme per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (Regole ADR) ai sensi delle quali, tra l'altro, un resistente possa chiedere non solo il rigetto del ricorso, ma anche l'accertamento del fatto che il ricorso è stato presentato in malafede e costituisce un abuso di procedimento (§ B 12, lett. h), delle Regole ADR).

3.

In caso di soluzione negativa della seconda questione:

Se un collegio arbitrale della Corte arbitrale possa, sulla base del restante diritto comunitario oppure dei principi generali del diritto comunitario che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, pronunciarsi sulla domanda di accertamento.


(1)  GU L 162, p. 40.


26.5.2007   

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C 117/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 marzo 2007 — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Société Sollac Méditerranée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys e Société Arcelor/Primo Ministro francese, Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria e Ministro per l'ecologia e lo sviluppo sostenibile

(Causa C-127/07)

(2007/C 117/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nella causa principale

Ricorrente: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Société Sollac Méditerranée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys e Société Arcelor

Resistenti: Primo Ministro francese, Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria e Ministro per l'ecologia e lo sviluppo sostenibile

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1) sia legittima alla luce del principio di uguaglianza, in quanto essa prevede l'applicazione del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra agli impianti del settore siderurgico ma non le industrie dell'alluminio e delle materie plastiche.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE (GU L 275, pag. 32).


26.5.2007   

IT

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C 117/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Angelo Molinari/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Causa C-128/07)

(2007/C 117/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti nella causa principale

Ricorrente: Angelo Molinari

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sentenza C-207/04 (1) debba essere interpretata nel senso che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età vantaggioso previsto per le donne;

2)

Se nel caso in esame si deve statuire che agli uomini a partire dai 50 anni di età devono applicarsi sulle somme di incentivazione all'esodo l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del T.F.R;

3)

Se, considerato che gli importi versati dal contribuente per Irpef non costituiscono elemento della retribuzione non essendo pagati dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro, e considerato che l'importo versato, per favorire l'incentivazione, dal datore di lavoro al lavoratore non ha natura retributiva, sia conforme al diritto comunitario statuire che la differenza di età, 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, sia contraria al diritto comunitario ritenuto che la Direttiva n. 79/7 (2) consente agli stati membri di mantenere limiti di età diversi per il pensionamento.

4)

Se l'interpretazione del diritto comunitario (Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (3) che vieta la discriminazione fondata sul sesso) osta o non osta all'applicazione della norma nazionale da cui ha tratto spunto il caso portato all'esame della Corte, significando a questo giudice nazionale l'incompatibilità della norma interna (art. 17 ora 19 comma 4-bis D.P.R 917/86) ovvero la compatibilità.


(1)  Raccolta della giurisprudenza 2005, p. I-07453.

(2)  GU L 6, p. 24.

(3)  GU L 39, p. 40.


26.5.2007   

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C 117/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Causa C-129/07)

(2007/C 117/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giovanni Galeota

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sentenza C-207/04 (1) debba essere interpretata nel senso che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età vantaggioso previsto per le donne;

2)

Se nel caso in esame si deve statuire che agli uomini a partire dai 50 anni di età devono applicarsi sulle somme di incentivazione all'esodo l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del T.F.R;

3)

Se, considerato che gli importi versati dal contribuente per Irpef non costituiscono elemento della retribuzione non essendo pagati dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro, e considerato che l'importo versato, per favorire l'incentivazione, dal datore di lavoro al lavoratore non ha natura retributiva, sia conforme al diritto comunitario statuire che la differenza di età, 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, sia contraria al diritto comunitario ritenuto che la Direttiva n. 79/7 (2) consente agli stati membri di mantenere limiti di età diversi per il pensionamento.

4)

Se l'interpretazione del diritto comunitario (Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (3) che vieta la discriminazione fondata sul sesso) osta o non osta all'applicazione della norma nazionale da cui ha tratto spunto il caso portato all'esame della Corte, significando a questo giudice nazionale l'incompatibilità della norma interna (art. 17 ora 19 comma 4-bis D.P.R 917/86) ovvero la compatibilità.


(1)  Raccolta della giurisprudenza 2005, p. I-07453.

(2)  GU L 6, p. 24.

(3)  GU L 39, p. 40.


26.5.2007   

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C 117/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Salvatore Barbagallo/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Causa C-130/07)

(2007/C 117/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti nella causa principale

Ricorrente: Salvatore Barbagallo

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sentenza C-207/04 (1) debba essere interpretata nel senso che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età vantaggioso previsto per le donne;

2)

Se nel caso in esame si deve statuire che agli uomini a partire dai 50 anni di età devono applicarsi sulle somme di incentivazione all'esodo l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del T.F.R;

3)

Se, considerato che gli importi versati dal contribuente per Irpef non costituiscono elemento della retribuzione non essendo pagati dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro, e considerato che l'importo versato, per favorire l'incentivazione, dal datore di lavoro al lavoratore non ha natura retributiva, sia conforme al diritto comunitario statuire che la differenza di età, 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, sia contraria al diritto comunitario ritenuto che la Direttiva n. 79/7 (2) consente agli stati membri di mantenere limiti di età diversi per il pensionamento.

4)

Se l'interpretazione del diritto comunitario (Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (3) che vieta la discriminazione fondata sul sesso) osta o non osta all'applicazione della norma nazionale da cui ha tratto spunto il caso portato all'esame della Corte, significando a questo giudice nazionale l'incompatibilità della norma interna (art. 17 ora 19 comma 4-bis D.P.R 917/86) ovvero la compatibilità.


(1)  Raccolta della giurisprudenza 2005, p. I-07453.

(2)  GU L 6, p. 24.

(3)  GU L 39, p. 40.


26.5.2007   

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C 117/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Michele Ciampi/Agenzia Entrate Ufficio Latina

(Causa C-131/07)

(2007/C 117/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti nella causa principale

Ricorrente: Michele Ciampi

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Latina

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sentenza C-207/04 (1) debba essere interpretata nel senso che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età vantaggioso previsto per le donne;

2)

Se nel caso in esame si deve statuire che agli uomini a partire dai 50 anni di età devono applicarsi sulle somme di incentivazione all'esodo l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del T.F.R;

3)

Se, considerato che gli importi versati dal contribuente per Irpef non costituiscono elemento della retribuzione non essendo pagati dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro, e considerato che l'importo versato, per favorire l'incentivazione, dal datore di lavoro al lavoratore non ha natura retributiva, sia conforme al diritto comunitario statuire che la differenza di età, 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, sia contraria al diritto comunitario ritenuto che la Direttiva n. 79/7 (2) consente agli stati membri di mantenere limiti di età diversi per il pensionamento.

4)

Se l'interpretazione del diritto comunitario (Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (3) che vieta la discriminazione fondata sul sesso) osta o non osta all'applicazione della norma nazionale da cui ha tratto spunto il caso portato all'esame della Corte, significando a questo giudice nazionale l'incompatibilità della norma interna (art. 17 ora 19 comma 4-bis D.P.R 917/86) ovvero la compatibilità.


(1)  Raccolta della giurisprudenza 2005, p. I-07453.

(2)  GU L 6, p. 24.

(3)  GU L 39, p. 40.


26.5.2007   

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C 117/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel (Belgio) il 5 marzo 2007 — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV and GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

(Causa C-132/07)

(2007/C 117/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Brussel

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Convenuta: N.V. Andacon

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1891/04 (1) debba essere interpretato nel senso che è fatto divieto all'autorità o all'ufficio doganale competente di (far) effettuare una notifica, ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1383/03 (2), o un'ispezione, ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/03, fintantoché la richiesta di intervento inoltrata prima del 1o luglio 2004 non sia perfezionata con la dichiarazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 1383/03. In altri termini, se la menzionata dichiarazione costituisca un requisito formale perché la richiesta di intervento continui a produrre i suoi effetti.

2)

Se l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/03 debba essere interpretato nel senso che esso consentiva alla dogana di Anversa di presentare al titolare del marchio sei campioni di prodotti per poter stabilire se si trattasse o meno di merci contraffatte, posto che siffatta presentazione del campione non può essere assimilata ad un'ispezione accurata ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/03. In caso affermativo, se siffatta presentazione dovesse avere luogo entro il termine di tre giorni lavorativi, previsto dall'art. 4, n. 1, del regolamento.

3)

Se il regolamento n. 1383/03 osti a che funzionari della dogana belga forniscano informazioni, acquisite nel contesto dell'esecuzione del regolamento, al di fuori dei canali previsti dal regolamento — si pensi, tra l'altro, all'art. 9, n. 2, e all'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento — ad esempio nel contesto di un'escussione di testi o di una produzione di documenti richieste da tribunali belgi.

4)

Se il regolamento n. 1383/03 osti a che informazioni, ottenute in applicazione degli artt. 4, n. 2 (v. questione n. 2), e 9, nn. 2 e 3, diverse da quelle previste dall'art. 9, n. 3, primo comma, o in esecuzione di un'escussione di testi o di una produzione di documenti ordinate dal giudice belga (v. questione n. 3), vengano utilizzate nell'ambito di un procedimento non inteso ad accertare la contraffazione di merci, ad esempio nel contesto di un procedimento volto ad ostacolare le importazioni parallele.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2004, n. 1891, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/03 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328, pag. 16).

(2)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.


26.5.2007   

IT

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C 117/11


Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Raiffeisen Zentralbank Österreich AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-259/02

(Causa C-133/07 P)

(2007/C 117/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (rappresentanti: S. Völcker e G. Terhorst, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), nei limiti in cui con essa viene respinto il ricorso della Raiffeisen Zentralbank;

annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 11 giugno 2002 C(2002) 2091 def., nella parte riguardante la Raiffeisen Zentralbank;

in subordine, ridurre le ammende inflitte alla Raiffeisen Zentralbank nell'art. 3 della decisione impugnata secondo il prudente apprezzamento della Corte;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale, ammettendo che la Commissione fosse legittimata a considerare la semplice estensione degli accordi interbancari al territorio di uno Stato membro idonea a produrre un pregiudizio per il commercio tra Stati, avrebbe violato l'articolo 81 CE.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore in diritto qualificando gli accordi interbancari come «violazione particolarmente grave», ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Esso avrebbe falsamente applicato i criteri menzionati in tali orientamenti con riferimento alla gravità della violazione (natura della violazione, effetti concreti sul mercato, ampiezza del mercato geografico rilevante), non avrebbe considerato la selettività delle misure repressive della Commissione, e non avrebbe da ultimo effettuato la valutazione complessiva di tutti i punti di vista da esso stesso richiesta.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ascritto alla Raiffeisen Zentralbank le quote di mercato dell'intero settore delle casse Raiffeisen. Esso avrebbe illegittimamente limitato il suo criterio di valutazione soltanto alle «evidenti »disparità di trattamento con altre banche. Per una completa imputazione sarebbero mancate le necessarie basi giuridiche.

Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel valutare la cooperazione della Raiffeisen Zentralbank. Esso avrebbe applicato il criterio del «valore aggiunto rilevante »violando il divieto di retroattività, avrebbe misconosciuto la volontarietà dei diversi contributi della Raiffeisen Zentralbank forniti a titolo di cooperazione, avrebbe illegittimamente proceduto ad un'inversione dell'onere della prova quanto al valore della cooperazione, avrebbe respinto in modo inammissibile l'Esposizione congiunta delle circostanze in fatto come forma di cooperazione inidonea, e non avrebbe riconosciuto, erroneamente, come contributo a fini di cooperazione l'ammissione, da parte della Raffeisen Zentralbank, della finalità anticoncorrenziale degli accordi.


(1)  GU C 331, pag. 29.


26.5.2007   

IT

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C 117/12


Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Bank Austria Creditanstalt AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-260/02

(Causa C-135/07 P)

(2007/C 117/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bank Austria Creditanstalt AG (rappresentanti: Dres. C. Zschocke e J. Beninca, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), con riferimento alla causa T-260/02;

annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2002, caso COMP/36.571, nella parte riguardante la Bank Austria Creditanstalt;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta dalla Commissione alla Bank Austria Creditanstalt con la decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006. La ricorrente deduce numerosi difetti di motivazione, nonché errori di diritto e vizi procedurali.

La ricorrente contesta che la sentenza impugnata avrebbe confermato in modo non condivisibile la concezione della Commissione secondo cui gli accordi interbancari avrebbero avuto effetti economici negativi. La sentenza impugnata viola, secondo la ricorrente, i principi in materia di assunzione delle prove, in quanto travisa i requisiti che le perizie tecnico-economiche debbono presentare ai fini della prova dell'inesistenza di effetti economici. A suo avviso, alla luce della perizia presentata, non si sarebbero potuti prendere in considerazione effetti economici in sede di fissazione dell'ammenda.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso le condizioni che, secondo i giudici comunitari, impongono, ove soddisfatte, una riduzione dell'ammenda sulla base di circostanze attenuanti. Sulla base di tale errore di diritto la sentenza impugnata non avrebbe rettificato l'errore di valutazione della Commissione, consistente nel non aver considerato quale circostanza giustificante una riduzione dell'ammenda la partecipazione di organi pubblici nonché l'ampia e comprovata conoscenza degli accordi interbancari a livello del pubblico.

La ricorrente deduce, con il suo terzo motivo di impugnazione, difetti di motivazione, talune violazioni del principio della parità di trattamento, nonché ulteriori errori di diritto e vizi procedurali della sentenza impugnata in relazione alla valutazione del suo contributo a fini di cooperazione, effettuata dalla Commissione.

La ricorrente avrebbe fin dal principio collaborato con la Commissione nell'elaborazione della definizione delle circostanze in fatto. Essa avrebbe, in particolare, presentato un'ampia esposizione degli accordi interbancari in una fase precoce del procedimento, nonché un'ampia documentazione, che essa non sarebbe stata obbligata a fornire e che, secondo le constatazioni effettuate dal Tribunale, sarebbe stata utilizzata dalla Commissione nella decisione controversa. La ricorrente avrebbe inoltre presentato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti un'esposizione delle circostanze in fatto che, parimenti, secondo le constatazioni della sentenza impugnata, ha potuto essere impiegata dalla Commissione nella decisione controversa.

La sentenza impugnata — come, del resto, la decisione controversa — non avrebbe concesso alcuna riduzione dell'ammenda per quest'ampia, utile e comprovata cooperazione della ricorrente. Ciò costituirebbe un'erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione, che violerebbe il principio della parità di trattamento e il principio di tutela del legittimo affidamento. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto della ricorrente al contraddittorio, in quanto svilupperebbe proprie considerazioni relative all'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente medesima, sulle quali quest'ultima non avrebbe potuto prendere posizione in precedenza.


(1)  GU C 331, pag. 29.


26.5.2007   

IT

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C 117/13


Ricorso presentato il 7 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-136/07)

(2007/C 117/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (1), relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE (2), relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, riguardo all'accesso alla professione di controllore del traffico aereo;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

La direttiva 89/48/CEE è applicabile all'accesso e all'esercizio della professione di controllore del traffico aereo in Spagna posto che:

il complesso di titoli, licenze e di autorizzazioni richiesti per esercitare la professione di «controllore del traffico aereo »in Spagna costituisce un «titolo »ai sensi della direttiva 89/48/CEE;

in Spagna, la professione di controllore del traffico aereo è una «professione regolamentata »ai sensi della direttiva 89/48/CEE.

2)

Nonostante ciò, il Regno di Spagna non ha adottato le misure necessarie a recepire la direttiva 89/48/CEE riguardo alla professione di controllore del traffico aereo.

3)

La Commissione considera che il Regno di Spagna è anche venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva 92/51/CEE poiché:

la direttiva 92/51/CEE è applicabile alla professione di controllore del traffico aereo;

il Regno di Spagna non ha adottato le misure necessarie a recepire la direttiva 92/51/CEE riguardo alla professione di controllore del traffico aereo.

4)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/23/CE (3), concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, crea un sistema di mutuo riconoscimento delle licenze di controllore del traffico aereo rilasciate conformemente a tale direttiva. Ciononostante, il termine concesso agli Stati membri per il recepimento di tale direttiva non scade fino al 17 maggio 2008. Di conseguenza, fino a tale data, le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE continuano ad essere applicabili all'accesso e all'esercizio della professione di controllore del traffico aereo in Spagna.


(1)  GU L 19, pag. 16.

(2)  GU L 209, pag. 25.

(3)  GU L 114, pag. 22.


26.5.2007   

IT

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C 117/13


Ricorso proposto l'8 marzo 2007 dalla Österreichischen Volksbanken-AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-271/02

(Causa C-137/07 P)

(2007/C 117/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Österreichischen Volksbanken-AG (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, R. Bierwagen e F. Neumayr, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

1.

annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1) e,

a.

in conformità delle domande della ricorrente sub 1) e 3), annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2002, 2004/138/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE, caso COMP/36.571/D-1, che costituisce l'oggetto della causa, nei limiti in cui è indirizzata alla ricorrente; in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente, in conformità della domanda di quest'ultima sub 3), oppure,

b.

in ulteriore subordine, per il caso in cui la controversia non fosse matura per la decisione, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per un riesame ed una nuova decisione;

2.

condannare la Commissione alle spese; in subordine, per il caso di rigetto, riservare la decisione sulle spese al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente motiva la sua impugnazione della citata sentenza del Tribunale nel modo seguente.

 

Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il criterio dell'idoneità degli accordi tra imprese ovvero dei comportamenti di queste a compromettere il commercio tra Stati membri e lo avrebbe erroneamente applicato alla presente fattispecie. Nella sua decisione esso avrebbe erroneamente relativizzato il significato del criterio degli effetti di compartimentazione del mercato: non risulterebbe chiaro per quali ragioni il Tribunale non abbia voluto attribuire al criterio degli effetti di compartimentazione del mercato quantomeno una forte efficacia indiziaria con riferimento all'esistenza di un pregiudizio a danno del commercio tra gli Stati membri. Si contesta inoltre che il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione complessiva dell'effetto transfrontaliero dei giri di consultazione, in luogo di indagare sui singoli giri di consultazione della «rete Lombard »individualmente considerati, esaminando i loro possibili effetti sul traffico commerciale tra gli Stati membri. L'interpretazione estensiva dell'art. 81, n. 1, CE, secondo cui un cartello esteso all'intero territorio di uno Stato membro già per sua natura sarebbe idoneo a causare una compartimentazione dei mercati ed a compromettere il traffico commerciale intracomunitario, ovvero che comunque sussisterebbe una forte presunzione in tal senso, non sarebbe compatibile con la ratio legis della detta disposizione comunitaria.

 

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, omettendo di applicare i criteri sviluppati dalla Commissione e dalla giurisprudenza in materia di calcolo del fatturato allorché ha imputato le quote di mercato delle banche decentrate all'istituto di vertice. Esso avrebbe ciò facendo misconosciuto che tanto per quanto riguarda il calcolo dei fatturati quanto anche con riferimento al calcolo delle quote di mercato si tratta, nel presente caso, della stessa questione di fatto, cioè della determinazione dell'ammenda ammissibile. Non sarebbe possibile scorgere alcun motivo per cui le uguali questioni del calcolo del fatturato e del calcolo delle quote di mercato debbano essere giudicate in base a criteri diversi. Tuttavia, perfino qualora si ritenesse che l'imputazione delle quote di mercato delle banche decentrate all'istituito di vertice possa essere effettuata secondo un criterio diverso da quello valido per il calcolo del fatturato, il criterio concretamente scelto dal Tribunale sarebbe erroneo e illegittimo.

 

Il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto le censure della ricorrente con riferimento alla mancata ammissione di circostanze attenuanti. Nella sua valutazione giuridica esso non avrebbe in particolare sufficientemente considerato che alla ricorrente, nell'ambito del cartello generale, spettava una funzione subordinata, nonché che nel suo caso non erano stati necessari controlli effettuati con mezzi coercitivi, poiché essa aveva cooperato volontariamente con la Commissione. La ricorrente avrebbe una quota di mercato assai ridotta, non sarebbe stata invitata dalle altre banche a partecipare al gruppo ristretto ed avrebbe partecipato ad un numero di incontri chiaramente minore. Una parte di tali argomenti esposti dalla ricorrente, che militano per l'ammissione di circostanze attenuanti, non sarebbestata in alcun modo presa in considerazione. Né la Commissione né il Tribunale avrebbero ottemperato all'obbligo di esaminare le circostanze fatte valere valutandole in modo scevro da errori di diritto.


(1)  GU C 331, pag. 29.


26.5.2007   

IT

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C 117/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 9 marzo 2007 — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

(Causa C-138/07)

(2007/C 117/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen.

Parti nella causa principale

Appellante: Belgische Staat.

Appellata: N.V. Cobelfret.

Questioni pregiudiziali

Se il regime vigente in Belgio per gli utili definitivamente imponibili, in base al quale dividendi che vengono presi in considerazione in un primo calcolo vengono aggiunti alla base imponibile della società madre e successivamente l'importo di siffatti dividendi ricevuti, a norma dell'art. 205, par. 2, W.I.B., viene dedotto dalla base imponibile della società madre solo nella misura (pari al 95 %) in cui siffatta società madre abbia realizzato utili imponibili, sia compatibile con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6), posto che siffatta limitazione della deduzione DBI comporta che i dividendi percepiti da una società madre saranno soggetti ad imposizione in un esercizio successivo, allorché tale società non abbia realizzato utili imponibili, o non in misura sufficiente, nel corso dell'esercizio in cui sono stati percepiti i dividendi, o almeno che le perdite fiscali dell'esercizio in questione sono utilizzate indebitamente e di conseguenza non sono più trasferibili per l'importo dei dividendi percepiti, che, nel caso di assenza di perdite fiscali, sarebbero stati comunque esonerati per il 95 %.


(1)  GU L 225, pag. 6.


26.5.2007   

IT

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C 117/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 marzo 2007 — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

(Causa C-140/07)

(2007/C 117/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hecht-Pharma GmbH

Convenuto: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

Altra parte: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se la regola per i casi di dubbio enunciata all'art. 2, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1) nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE (2), sia da intendersi nel senso che la direttiva 2001/83/CE trova applicazione a tutti i prodotti che possono rientrare nella definizione di medicinale, anche a quelli le cui proprietà farmacologiche non sono accertate. Quale margine di probabilità, di conseguenza quale livello di accertamento dei fatti, sia eventualmente necessario per giustificare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE.

2)

Se un prodotto che non è un medicinale «per presentazione »possa essere considerato un medicinale «per funzione »ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 2001/83/CE, nella versione della direttiva 2004/27/CE, per il fatto di contenere una sostanza che, ad un determinato dosaggio, può modificare le funzioni fisiologiche, ma che nel caso specifico — sempre che il prodotto sia assunto conformemente alle prescrizioni d'uso — resta al di sotto di tale livello. Se debba guardarsi, per risolvere la questione, all'«efficacia farmacologica »o alla «modifica delle funzioni fisiologiche dell'uomo».

3)

Se caratteristiche come «le modalità d'uso, l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del preparato stesso da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione »(sentenza 9 giugno 2005, cause riunite C-211/03 e a., Racc. pagg. I-5141, 5217, punto 51), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ritenute tutte rilevanti, accanto alle proprietà farmacologiche, ai fini della qualificazione di un prodotto come medicinale, rivestano ancora importanza nella nuova definizione di medicinale offerta dalla direttiva 2004/27/CE.


(1)  GU L 311, pag. 67.

(2)  GU L 136, pag. 34.


26.5.2007   

IT

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C 117/15


Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-141/07)

(2007/C 117/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, avendo posto, ai sensi dell'art. 14, nn. 5 e 6, dell'Apothekengesetz, per il contratto di approvvigionamento di medicinali condizioni cumulative tali da rendere praticamente impossibile l'approvvigionamento regolare di un ospedale con medicinali forniti da farmacie situate in altri Stati membri;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente. Qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario dev'essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni. La circostanza che, allo stato attuale del diritto comunitario, la normativa sulla commercializzazione di medicinali sia stata armonizzata solo per alcuni settori non esenterebbe gli Stati membri dall'obbligo ad essi incombenti di osservare le disposizioni sulla libera circolazione delle merci.

Ai sensi dell'art. 14 dell'Apothekengesetz (legge sulle farmacie) tedesca, gli ospedali tedeschi avrebbero la possibilità di fare eseguire l'approvvigionamento di medicinali, invece che da una propria farmacia ospedaliera, da una farmacia esterna. Tale disposizione prevedrebbe però per il contratto di approvvigionamento di medicinali condizioni cumulative tali da rendere praticamente impossibile l'approvvigionamento regolare di un ospedale con medicinali forniti da farmacie di altri Stati membri, potendo determinati elementi contrattuali prescritti essere rispettati solo da farmacie situate in prossimità dell'ospedale da rifornire.

Ai sensi della giurisprudenza della Corte, disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 28 CE, sempreché siano soddisfatte due condizioni: innanzi tutto, che le disposizioni in questione valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività nel territorio nazionale e, in secondo luogo, che esse incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Nel caso di specie sarebbe però soddisfatta solo la prima condizione, in quanto prodotti nazionali e prodotti esteri riceverebbero un trattamento diverso sotto il profilo sia giuridico che sostanziale a causa dell'esecuzione di tutte le parti del contratto da parte di un unico operatore, come previsto per legge. Tale normativa renderebbe l'accesso al mercato più difficoltoso per prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali. Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte sarebbe irrilevante il fatto che anche farmacie nazionali che non si trovano in prossimità dell'ospedale riscontrino gli stessi problemi. Infatti, affinché una disposizione nazionale possa essere considerata un ostacolo al commercio tra Stati membri, non è necessario che favorisca il complesso dei prodotti nazionali oppure sfavorisca solo i prodotti importati e non quelli nazionali.

Ostacoli alla circolazione intracomunitaria delle merci potrebbero essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale, e in particolare da esigenze di pubblica sicurezza o di tutela sanitaria. Al riguardo, le disposizioni nazionali in questione dovrebbero essere idonee, necessarie e proporzionate. Nel caso di specie però, l'esecuzione combinata, prescritta per legge, di tutti gli elementi del contratto non si fonderebbe su motivi relativi alla tutela sanitaria. Piuttosto, dovrebbe essere ammesso che una farmacia situata ad una distanza maggiore dall'ospedale da rifornire ed eventualmente in un altro Stato membro possa eseguire l'approvvigionamento regolare di medicinali.


26.5.2007   

IT

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C 117/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) il 13 marzo 2007 — Firma A.O.B. Reuter & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-143/07)

(2007/C 117/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Hamburg.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Firma A.O.B. Reuter & Co.

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questioni pregiudiziali

Se siano sanzionate, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 (1), esclusivamente le false informazioni fornite dall'esportatore nella dichiarazione di esportazione, o se sia oggetto di sanzione la mera inosservanza delle condizioni sostanziali del diritto alla restituzione.


(1)  GU L 351, pag. 1.


26.5.2007   

IT

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C 117/16


Ricorso proposto il 13 marzo 2007 dalla K-Swiss, Inc. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza sezione) 14 dicembre 2006, causa T-14/06, K-Swiss, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI)

(Causa C-144/07 P)

(2007/C 117/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (rappresentante: avv.to H. E. Hübner)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI) alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, dichiarando il suo ricorso intempestivo, il Tribunale di primo grado ha violato le regole 61, 62 e 68 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (1).


(1)  GU 1995 L 303, pag. 1.


26.5.2007   

IT

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C 117/17


Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-150/07)

(2007/C 117/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, rifiutandosi di pagare alla Commissione interessi di mora dovuti per il ritardato versamento di risorse proprie nell'ambito del regime ATA e non modificando la sua prassi nazionale in materia di iscrizione nella contabilità delle risorse proprie nell'ambito del detto regime, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1552/89 (1).

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 21 febbraio 1992, giorno in cui sono stati accertati d'ufficio gli importi delle obbligazioni doganali di cui trattasi, tali importi non erano stati formalmente contestati né dai debitori né dall'ente garante, e il pagamento di tali obbligazioni era garantito ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione ATA. Ricorrevano quindi le condizioni per l'iscrizione nella contabilità A dei diritti accertati.

Gli importi in questione dovevano essere riportati nella contabilità A e messi a disposizione del bilancio comunitario entro i termini previsti dal regolamento n. 1552/89, Poiché le autorità portoghesi hanno iscritto in ritardo tali importi sul conto di cui all'art. 9, n. 1, del regolamento 1552/89, sono dovuti interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 11 di tale regolamento e, a partire dal 31 maggio 2000, dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000 (2). Inoltre, le autorità portoghesi avrebbero dovuto adeguare la propria prassi nazionale alla normativa comunitaria nel trattare tutti i casi analoghi verificatisi nell'ambito della Convenzione ATA.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).


26.5.2007   

IT

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C 117/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 19 marzo 2007 — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Igeias kai Koinonikis Allilengis e Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK)

(Causa C-151/07)

(2007/C 117/28)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Simvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Theologos-Grigorios Chatzithanasis

Convenuti: Ypourgos Igeias kai Koinonikis Allilengis (Ministro della sanità e della solidarietà sociale), Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (Ente per l'istruzione e la formazione professionale, ΟΕΕΚ)

Questione pregiudiziale

Se, allorché il cittadino di uno Stato membro, facendo valere un titolo rientrante, in quanto tale, nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEΕ, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209), chiede alle competenti autorità dello Stato membro ospitante di consentirgli di accedere a una professione regolamentata in tale Stato o di esercitarla, tali autorità siano legittimate, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva 92/51, interpretati alla luce degli artt. 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, a respingere la domanda dell'interessato (così escludendo assolutamente che egli possa accedere a tale professione o esercitarla nello Stato membro ospitante), con la sola motivazione che il detto titolo è stato rilasciato dall'autorità dello Stato membro di provenienza, ma a seguito di studi compiuti per la maggior parte nello Stato membro ospitante e presso un istituto che, pur operando liberamente nello Stato membro ospitante, non è riconosciuto in tale Stato come istituto di istruzione in forza di una disposizione generale della sua normativa.


26.5.2007   

IT

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C 117/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 22 marzo 2007 — Jacqueline Förster/IB-Groep

(Causa C-158/07)

(2007/C 117/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti nella causa principale

Ricorrente: Jacqueline Förster

Convenuta: IB-Groep

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70 (1) riguardi anche lo studente venuto nei Paesi Bassi principalmente per motivi di studio e che inizialmente abbia svolto, in misura ridotta, attività lavorative contemporaneamente al suo studio, ma che nel frattempo ha cessato tali attività.

2)

Se la direttiva 93/96 (2) osti a che lo studente di cui alla questione 1 invochi l'art. 12 CE al fine di ottenere integralmente un sussidio per gli studi.

3)

a.

Se la norma secondo cui un cittadino dell'Unione economicamente non attivo può far valere l'art. 12 CE solo dopo aver soggiornato legalmente nel paese ospitante per un determinato periodo o se dispone di un titolo di soggiorno valga anche per il sussidio per le spese di mantenimento concesso agli studenti;

b.

in caso di risposta affermativa, se nel corso di detto periodo sia legittima una condizione di soggiorno che venga opposta esclusivamente a cittadini di altri Stati membri;

c.

in caso di risposta affermativa, se una condizione di soggiorno di cinque anni in detto periodo sia compatibile con l'art. 12 CE;

d.

in caso di risposta negativa, quale durata sia legittima per la condizione di soggiorno.

4)

Se in casi individuali si debba osservare un soggiorno legale più breve, allorché fattori diversi dalla durata del soggiorno indichino un adeguato livello di integrazione nella società del paese ospitante.

5)

Ove gli interessati, a norma di una sentenza della Corte di giustizia con efficacia retroattiva, possano far derivare maggiori diritti dall'art. 12 CE rispetto a prima, se condizioni legittime collegate a tale articolo possano essere loro opposte in relazione a periodi del passato, qualora siffatte condizioni siano state pubblicate poco dopo la pronuncia della sentenza.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).

(2)  Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 31, pag. 59).


26.5.2007   

IT

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C 117/18


Ricorso presentato il 22 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-159/07)

(2007/C 117/30)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 marzo 2005, 2005/23/CE (1), che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 29 settembre 2005.


(1)  GU L 62, pag. 14.


26.5.2007   

IT

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C 117/19


Ricorso presentato il 29 marzo 2007 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-167/07)

(2007/C 117/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007 (1), che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in quanto esso non attribuisce determinate quote alla flotta spagnola nelle acque comunitarie del Mare del Nord;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)   Violazione del principio di non discriminazione:

Il Regno di Spagna deduce che il regolamento impugnato, non attribuendo alla Spagna quote nelle acque comunitarie del Mare del Nord, viola il principio di non discriminazione, poiché, una volta spirato il periodo transitorio previsto nell'Atto di adesione, viene riconosciuto agli altri Stati membri il diritto di accesso a tali acque e alle loro risorse, mentre al Regno di Spagna viene riconosciuto solo il diritto di accesso alle acque.

2)   Erronea interpretazione dell'Atto di adesione della Spagna:

Nel regolamentare il periodo transitorio per la Spagna in materia di pesca, l'Atto di adesione non distingue tra l'accesso alle acque e l'accesso alle risorse. Inoltre, le disposizioni dell'Atto di adesione devono essere interpretate in conformità al suo contesto e ai suoi obiettivi.

3)   Violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento 2371/2002 (2):

Non attribuendo alla Spagna quote che costituiscono nuove possibilità di pesca e che sono state ripartite per la prima volta dopo la scadenza del periodo transitorio previsto nell'Atto di adesione, viene violata la citata norma.


(1)  GU 2007 L 15, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).


26.5.2007   

IT

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C 117/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) il 2 aprile 2007 — 1. S.A. SAFBA/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 2. S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 3. SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 4. SA Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 5. Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 6. S.A. des Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 7. Cristal Union/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes e droits indirects de Gennevilliers, 8. S.A. Lesaffre Frères/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 9. Société Vermendoise Industries/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, 10. S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes/Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Causa C-175/07 - Causa C-176/07 - Causa C-177/07 - Causa C-178/07 - Causa C-179/07 - Causa C-180/07 - Causa C-181/07 - Causa C-182/07 - Causa C-183/07 - Causa C-184/07)

(2007/C 117/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: S.A. SAFBA (C-175/07), S.A. Sucreries et Raffineries d'Erstein (C-176/07), SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils (C-177/07), SA Sucrerie de Bourgogne (C-178/07), Sucrerie Bourdon (C-179/07), S.A. des Sucreries du Marquenterre (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), S.A. Lesaffre Frères (C-182/07), Société Vermendoise Industries (C-183/07), S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes (C-184/07)

Convenuti: Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento della Commissione europea n. 314/2002 sia invalido alla luce dell'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione, in quanto non prevede, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, l'esclusione dai bisogni di finanziamento dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati ed esportati senza beneficiare di restituzioni all'esportazione.

2)

In caso di una risposta negativa a tale questione:

Se il regolamento n. 1686/2005 sia invalido alla luce del regolamento della Commissione europea n. 314/2002 e dell'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 nonché del principio di proporzionalità, in quanto fissa un contributo per la produzione di zucchero calcolato a partire da una «perdita media »per ogni tonnellata esportata, che non tiene conto dei quantitativi esportati senza restituzione, mentre questi stessi quantitativi sono inclusi nel totale considerato per valutare la perdita globale da finanziare.


26.5.2007   

IT

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C 117/20


Ricorso presentato il 3 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-192/07)

(2007/C 117/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. Condou-Durande e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/86/CE in diritto interno è scaduto il 3 ottobre 2005.


(1)  GU L 251, pag. 12.


26.5.2007   

IT

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C 117/20


Ricorso presentato il 12 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-199/07)

(2007/C 117/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakià e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, introducendo di fatto un criterio aggiuntivo di esclusione automatica oltre a quelli esplicitamente previsti all'art. 31, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE (1)«che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni »a danno degli uffici studi stranieri, e omettendo di distinguere nella gara controversa tra criteri di selezione qualitativa e criteri di assegnazione, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici e in particolare dagli artt. 4, n. 2, 31, nn. 1 e 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38/CEE, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché dal principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche formali che presiede al diritto comunitario per gli appalti pubblici, così come dagli artt. 12 e 49 del Trattato;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad infrazioni nell'ambito della gara, bandita dalla società ERGA OSE ΑE nell'anno 2003, avente ad oggetto Studi di opere edili ed elettromeccaniche e di impianti di prima fase del complesso di stazioni della piana del «Thriásion».

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che la clausola di partecipazione degli uffici studi alla gara che prevede la loro classificazione conformemente al sistema greco in classi e addirittura nelle classi «invitate», introduca di fatto un motivo di esclusione al di là dei motivi di esclusione espressamente menzionati all'art. 31, n. 2, della direttiva 93/38/CEE e costituisca, in taluni casi, una discriminazione a danno degli uffici studi stranieri in violazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva 93/38/CEE.

La Commissione ritiene altresì che la clausola summenzionata del bando di gara di cui sopra violi il principio del reciproco riconoscimento delle lauree, dei diplomi o di altre qualifiche formali e gli artt. 12 e 49 CE.

Inoltre, la Commissione ritiene che il bando della gara controversa non separi le fasi di selezione e di assegnazione e confonda i criteri di selezione con i criteri di assegnazione, in violazione degli artt. 31 e 34 della direttiva 93/38/CEE.

Infine, la Commissione ritiene che l'abrogazione, fatta valere dalle autorità elleniche, della legge preesistente non cancellasse l'infrazione addebitata in quanto si tratta di un'erronea applicazione delle disposizioni comunitarie in materia da parte delle autorità elleniche e non di una trasposizione incompleta nell'ordinamento ellenico.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 4, n. 2, 31, nn. 1 e 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38/CEE nonché il principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche formali e gli artt. 12 e 49 CE.


(1)  GU L 199 del 9 agosto 1993, pag. 84-138.


Tribunale di primo grado

26.5.2007   

IT

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C 117/22


Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — Hamdi/Raad

(Causa T-75/07)

(2007/C 117/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ahmed Hamdi (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M.J.G. Uiterwaal, avv.)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

La posizione comune 2002/402/GBVB (GU 2001 L 344, pag. 93) nel caso del ricorrente è ingiustamente posta a fondamento del regolamento 2001/2580/CE (GU 2001 L 344, pag. 70) cosicché il regolamento non è vincolante nei confronti del ricorrente;

quanto meno tale regolamento deve essere disapplicato relativamente al ricorrente;

quanto meno la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE (GU L 379, pag. 123) deve essere annullata;

il Consiglio deve essere condannato alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è stato condannato ad una pena detentiva, dopo che il Tribunale nazionale ha ritenuto provato che il ricorrente faceva parte di un'organizzazione terroristica, lo Hofstadgroep. Il ricorrente ha interposto appello contro questa sentenza.

Con decisione 2006/1008/CE (1) il Consiglio ha aggiunto il ricorrente nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 (2).

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere che sia la decisione impugnata sia il regolamento impugnato sono stati adottati in contrasto con una disposizione di forma avente valore sostanziale e in particolare che sono insufficientemente motivati. Per quanto riguarda il regolamento, il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha motivato perché tale regolamento fosse necessario nell'ambito del mercato comune. Per quanto riguarda la decisione il ricorrente fa valere che nella motivazione si omette perché il Consiglio ha ritenuto di dover applicare al ricorrente il regolamento n. 2580/2001.

Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è priva del necessario fondamento normativo. Secondo il ricorrente il regolamento n. 2580/2001 è incompatibile con il Trattato CE in quanto tale regolamento viene applicato al ricorrente. Quest'ultimo afferma che il regolamento controverso non dà alcuna esecuzione collegata agli obblighi derivanti da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, inoltre manca un qualsiasi nesso tra il ricorrente e paesi terzi o altri aspetti della politica estera e di sicurezza comune, cosicché il secondo pilastro non si applica al caso del ricorrente.

Il ricorrente in tale contesto fa valere inoltre che l'art. 308 CE non costituisce un fondamento normativo, poiché manca un collegamento con la realizzazione del mercato comune. Inoltre, con il regolamento controverso non viene realizzato alcun fine dell'Unione, per cui nemmeno l'insieme degli artt. 60, 301 e 308 CE costituisce un efficace fondamento normativo.

Infine, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i suoi diritti fondamentali ed in particolare il diritto al godimento senza turbative della sua proprietà e il suo diritto ad una vita privata esente da turbative, così come questi derivano tra l'altro dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).


(1)  Decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123).

(2)  Regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).


26.5.2007   

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C 117/22


Ricorso presentato il 12 marzo 2007 — El Fatmi/Raad

(Causa T-76/07)

(2007/C 117/36)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Nouriddin El Fatmi (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M.J.G. U iterwaal, avv.)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

La posizione comune 2002/402/GBVB (GU 2001 L 344, pag. 93) nel caso del ricorrente è ingiustamente posta a fondamento del regolamento 2001/2580/CE (GU 2001 L 344, pag. 70) cosicché il regolamento non è vincolante nei confronti del ricorrente;

quanto meno tale regolamento deve essere disapplicato relativamente al ricorrente;

quanto meno la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE (GU L 379, pag. 123) deve essere annullata;

il Consiglio deve essere condannato alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti, presentati dal ricorrente, sono analoghi a quelli presentati nella causa T-75/07, Hamdi/Raad, ad eccezione dell'ultimo motivo, che non viene presentato dal ricorrente nella presente causa.


26.5.2007   

IT

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C 117/23


Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — KG Holding (in stato di fallimento)/Commissione

(Causa T-81/07)

(2007/C 117/37)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: sig. Jan Rudolf Maas, nella sua qualità di curatore fallimentare della K.G. Holding N.V. (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006, nel procedimento C-30/2005;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, relativa alla misura di aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding NV (1).

Il progetto di aiuto riguardava un aiuto per la ristrutturazione che i Paesi Bassi volevano concedere alla KG Holding NV sotto forma di trasformazione in capitale azionario del prestito di salvataggio anteriormente autorizzato e dei relativi interessi addebitati. Nella decisione impugnata la Commissione dichiara che l'aiuto di Stato, sotto forma di aiuto alla ristrutturazione, è incompatibile con il mercato comune.

La Commissione decide del pari che i Paesi Bassi devono chiedere alla KG Holding NV e alla Kliq NV la restituzione della parte dell'aiuto che come prestito di salvataggio è stato ceduto dalla KG Holding NV alla società controllata Kliq NV e che è stato trasformato in capitale azionario, e che i Paesi Bassi, in quanto creditori nel procedimento di fallimento, devono registrare presso il curatore il loro credito nei confronti della KG Holding NV e/o Kliq Reïntergratie.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce, in primo luogo, che la Commissione ha effettuato vari errori di valutazione, di modo che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola l'art. 87 CE, n. 1. La Commissione avrebbe in particolare deciso indebitamente che i Paesi Bassi devono registrare nella procedura fallimentare presso il curatore il loro credito nei confronti della KG Holding e della Kliq Reïntergratie per l'importo di 35,75 milioni di EUR. Non sarebbe chiaro se nella decisione impugnata la Commissione stabilisca quanto alla KG Holding che si tratta di un aiuto illecito per l'importo di 35,75 milioni di EUR che i Paesi Bassi devono ripetere, o se si tratti di un aiuto di salvataggio che la Commissione autorizza nella decisione impugnata, in base al punto 23, lett. b), degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese di difficoltà (2). Inoltre la Commissione, nella sua decisione 16 dicembre 2003 (3), avrebbe approvato che tale importo sarebbe stato destinato al finanziamento del licenziamento dei membri del personale e al riscatto dei contratti superflui della Kliq Reïntergratie, e che la Kliq Reïntergratie sarebbe stata successivamente liquidata.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la Commissione si è indebitamente pronunciata sul versamento integrale delle azioni possedute dalla KG Holding nella società Kliq BV, mediante compensazione dell'obbligo di versamento integrale con il credito della KG Holding nei confronti della Kliq BV in forza del contratto di prestito. Ciò non avrebbe fatto parte della decisione 5 agosto 2005 con cui è iniziato il procedimento (4). La Commissione avrebbe abusato dei suoi poteri e avrebbe agito contro il diritto di difesa e contro il diritto della ricorrente di essere sentita.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe indebitamente omesso di dichiarare che l'asserito aiuto avrebbe potuto influire negativamente sulla concorrenza e sugli scambi commerciali fra gli Stati membri, o quanto meno le considerazioni della Commissione al riguardo non sono sufficientemente motivate.

In quarto luogo, la Commissione avrebbe indebitamente stabilito che i Paesi Bassi devono ripetere l'asserito aiuto ammontante a 9,25 milioni di EUR dalla KG Holding e dalla Kliq BV. Del pari, la Commissione avrebbe dichiarato ingiustamente che l'asserito aiuto di 35,75 milioni di EUR deve essere ripetuto dalla KG Holding e/o dalla Kliq Reïntergratie mediante registrazione dei detti crediti nei procedimenti di fallimento. A causa del fallimento della KG Holding, Kliq Reïntergratie e Kliq BV, il recupero degli importi dell'asserito aiuto sarebbe ormai impossibile e, in ogni caso, divenuto privo di senso, in quanto il recupero mediante registrazione nel fallimento delle summenzionate società non è necessario, ed è persino del tutto superfluo per porre fine all'alterazione della concorrenza.

In quinto luogo, la Commissione avrebbe dichiarato indebitamente e stabilito illecitamente su una agevolazione di credito di 17 milioni di EUR posta a disposizione su un conto corrente, che già all'atto della creazione della KG Holding era stata posta a disposizione dai Paesi Bassi alla KG Holding, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, e che non formava parte dell'aiuto esaminato nella decisione impugnata.

Infine, la Commissione a torto avrebbe deciso che i Paesi Bassi devono adottare tutti i provvedimenti necessari per ripetere dalla KG Holding un importo di 9,25 milioni di EUR, unitamente agli interessi maturati a partire dalla data in cui le singole parti dell'importo sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero. Questa richiesta sarebbe in contrasto con il diritto nazionale in materia di fallimento.


(1)  GU L 366, pag. 40.

(2)  GU 1999 C 288, pag. 2.

(3)  Aiuto di Stato n. 510/2003 — aiuti di salvataggio per la Kliq Holding NV (GU 2004, C 33, pag. 8).

(4)  Aiuto di Stato C-30/2005 (ex n. 78/2004) — Aiuto per la ristrutturazione concesso alla KG Holding NV-Invito a presentare osservazioni conformemente all'art. 88, n. 2, del Trattato CE (GU 2005 C 280, pag. 2).


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/24


Ricorso presentato il 14 marzo 2007 — Kliq (in stato di fallimento)/Commissione

(Causa T-82/07)

(2007/C 117/38)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: sig. Jan Rudolf Maas e il sig. Corneils Van den Bergh, nella loro qualità di curatori fallimentari della società a responsabilità limitata Kliq B.V. (Apeldoorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006, nel procedimento C-30/2005;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, relativa alla misura di aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding NV (1).

Il progetto di aiuto riguardava un aiuto per la ristrutturazione che i Paesi Bassi volevano concedere alla KG Holding NV sotto forma di trasformazione in capitale azionario del prestito di salvataggio anteriormente autorizzato e dei relativi interessi addebitati. Nella decisione impugnata la Commissione dichiara che l'aiuto di Stato, sotto forma di aiuto alla ristrutturazione, è incompatibile con il mercato comune.

La Commissione decide del pari che i Paesi Bassi devono chiedere alla KG Holding NV e alla Kliq BV la restituzione della parte dell'aiuto che come prestito di salvataggio è stato ceduto dalla KG Holding NV alla società controllata Kliq NV e che è stato trasformato in capitale azionario, e che i Paesi Bassi, in quanto creditori nel procedimento di fallimento, devono registrare il loro credito nei confronti della KG Holding NV e/o Kliq Reïntergratie.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce, in primo luogo, che la Commissione si è indebitamente pronunciata sul versamento integrale delle azioni possedute dalla KG Holding nella società Kliq BV mediante compensazione dell'obbligo di versamento integrale della KG Holding con il credito della KG Holding nei confronti della Kliq BV in forza del contratto di prestito. Ciò non avrebbe fatto parte della decisione 5 agosto 2005 (2) con cui è iniziato il procedimento. La Commissione avrebbe abusato dei suoi poteri e agito contro il diritto di difesa e contro il diritto della ricorrente di essere sentita. In secondo luogo, la Commissione avrebbe stabilito a torto che la Kliq BV deve essere considerata come la beneficiaria dell'aiuto di Stato ammontante a 9,25 milioni di EUR. La Commissione nella sua valutazione non avrebbe ingiustamente tenuto conto del fatto che la «trasformazione del prestito di salvataggio in capitale azionario», di cui ai punti 43 e 46 della decisione impugnata, in nessun modo può essere imputata allo Stato membro Paesi Bassi e pertanto non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Al riguardo la Commissione avrebbe effettuato errori di valutazione quanto ai fatti. Secondo la ricorrente per tali motivi la decisione impugnata è errata sotto il profilo giuridico e/o fattuale, o è quanto meno incomprensibile e/o errata o insufficientemente motivata e in contrasto con l'art. 87 e/o con l'art. 253 CE.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe indebitamente omesso di dichiarare che l'asserito aiuto avrebbe potuto influire negativamente sulla concorrenza e sugli scambi commerciali fra gli Stati membri, o quanto meno le considerazioni della Commissione al riguardo non sono sufficientemente motivate.

In quarto luogo, la Commissione avrebbe indebitamente stabilito che i Paesi Bassi devono ripetere l'asserito aiuto ammontante a 9,25 milioni di EUR dalla KG Holding e dalla Kliq BV. A causa del fallimento della KG Holding, Kliq Reïntergratie e Kliq BV, il recupero degli importi dell'asserito aiuto sarebbe ormai impossibile e, in ogni caso, sarebbe divenuto privo di senso, in quanto il recupero mediante registrazione nel fallimento delle summenzionate società non è necessario, ed è persino del tutto superfluo per porre fine all'alterazione della concorrenza.

In quinto luogo, la Commissione avrebbe indebitamente stabilito che l'importo da ripetere dalla KG Holding e dalla Kliq BV comprende del pari gli interessi a partire dalla data in cui le singole parti dell'importo sono state poste a disposizioni dei beneficiari, fino alla data del loro effettivo recupero. Questa richiesta sarebbe in contrasto con il diritto nazionale in materia di fallimento.


(1)  GU L 366, pag. 40.

(2)  Aiuto di Stato C-30/2005 (ex n. 78/2004) — Aiuto per la ristrutturazione concesso alla KG Holding NV-Invito a presentare osservazioni conformemente all'art. 88, n. 2, del Trattato CE (GU 2005 C 280, pag. 2).


26.5.2007   

IT

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C 117/25


Ricorso proposto il 14 marzo 2007 — Kliq Reïntergratie (in stato di fallimento)/Commissione

(Causa T-83/07)

(2007/C 117/39)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: sig. Dr. Jean Leon Marcel Groenewegen nella sua qualità di curatore fallimentare della società a responsabilità limitata Kliq Reïntergratie B.V. (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006 nel procedimento C-30/2005;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/939/CE, relativa alla misura di aiuto di Stato notificata dai Paesi Bassi in favore della KG Holding NV (1).

Il progetto di aiuto riguardava un aiuto per la ristrutturazione che i Paesi Bassi volevano concedere alla KG Holding NV sotto forma di trasformazione in capitale azionario del prestito di salvataggio anteriormente autorizzato e dei relativi interessi addebitati. Nella decisione impugnata la Commissione dichiara che l'aiuto di Stato, sotto forma di aiuto alla ristrutturazione, è incompatibile con il mercato comune.

La Commissione decide del pari che i Paesi Bassi devono chiedere alla KG Holding NV e alla Kliq NV la restituzione della parte dell'aiuto che come prestito di salvataggio è stato ceduto dalla KG Holding NV alla società controllata Kliq NV e che è stato trasformato in capitale azionario, e che i Paesi Bassi, in quanto creditori nel procedimento di fallimento, devono registrare presso il curatore il loro credito nei confronti della KG Holding NV e/o Kliq Reïntergratie.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce, in primo luogo, che la Commissione ha effettuato vari errori di valutazione, di modo che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola l'art. 87 CE, n. 1. La Commissione avrebbe in particolare deciso indebitamente che i Paesi Bassi devono registrare nella procedura fallimentare presso il curatore il loro credito nei confronti della KG Holding e della Kliq Reïntergratie per l'importo di 35,75 milioni di EUR.

La ricorrente adduce al riguardo che i Paesi Bassi non vantano alcun credito nei confronti della Kliq Reïntergratie. La Kliq Reïntergratie non è inoltre una società beneficiaria dell'aiuto e non è neanche considerata come tale dalla Commissione nella decisione impugnata. Non vi sarebbe stato pertanto alcun fondamento per una ripetizione da parte dei Paesi Bassi a carico della Kliq Reïntergratie o per l'applicazione alla Kliq Reïntergratie, in particolare, del punto 23, sub d), degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2).

Non sarebbe del pari chiaro se nella decisione impugnata la Commissione stabilisca quanto alla KG che si tratta di un aiuto illecito per l'importo di 35,75 milioni di EUR che i Paesi Bassi devono ripetere, o se si tratti di un aiuto di salvataggio che la Commissione autorizza nella decisione impugnata, in base al punto 23, lett. b), degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3). Inoltre la Commissione, nella sua decisione 16 dicembre 2003 (4), avrebbe approvato che tale importo sarebbe stato destinato al finanziamento del licenziamento dei membri del personale e al riscatto dei contratti superflui della Kliq Reïntergratie, e che la Kliq Reïntergratie sarebbe stata successivamente liquidata.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe indebitamente omesso di dichiarare che l'asserito aiuto avrebbe potuto influire negativamente sulla concorrenza e sugli scambi commerciali fra gli Stati membri, o quanto meno le considerazioni della Commissione al riguardo non sarebbero sufficientemente motivate.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe indebitamente stabilito che si deve ripetere l'asserito aiuto ammontante a 35,75 milioni di EUR dalla KG Holding e/o dalla Kliq Reïntergratie mediante registrazione dei detti crediti nei procedimenti di fallimento. A causa del fallimento della KG Holding, Kliq Reïntergratie e della Kliq BV, il recupero degli importi dell'asserito aiuto sarebbe ormai impossibile e, in ogni caso, divenuto privo di senso, in quanto il recupero mediante registrazione nel fallimento delle summenzionate società non è necessario, ed è persino del tutto superfluo per porre fine all'alterazione della concorrenza.

In quarto luogo, la Commissione avrebbe dichiarato indebitamente e stabilito illecitamente su un'agevolazione di credito di 17 milioni di EUR, posta a disposizione su un conto corrente, che già all'atto della creazione della KG Holding era stata posta a disposizione dai Paesi Bassi alla KG Holding, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, e che non formava parte dell'aiuto esaminato nella decisione impugnata.


(1)  GU L 366, pag. 40.

(2)  GU 1999, C 288, pag. 2.

(3)  GU 1999 C 288, pag. 2.

(4)  Misura di aiuto di Stato n. 510/2003 — aiuto di salvataggio concesso alla Kliq Holding NV (GU 2004, C 33, pag. 8).


26.5.2007   

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C 117/26


Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Mineral and Chemical Company «EuroChem»/Consiglio

(Causa T-84/07)

(2007/C 117/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Open Joint Stock Company Mineral and Chemical Company «EuroChem »(Mosca, Russia) (Rappresentante(i): P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati)

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare il regolamento impugnato, in particolare l'art. 1, nella parte in cui riguarda il ricorrente e le società collegate di cui al quattordicesimo considerando, lett. a) e b) del regolamento medesimo;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, produttore ed esportatore russo di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 1911, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996 (1).

A sostegno della domanda, il ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in errore nel fissare il valore normale applicabile nei suoi confronti ed hanno operato un confronto errato con il prezzo di esportazione; la conclusione nel senso della sussistenza di dumping sarebbe, di conseguenza, anch'essa errata. Le istituzioni comunitarie avrebbero commesso, in tal modo, una serie di errori manifesti di valutazione ed avrebbero violato principi fondamentali del diritto comunitario.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che le istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 11, nn. 1 e 3, del regolamento di base (2) omettendo di effettuare un controllo ad interim con riguardo alla scadenza dei provvedimenti di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento di base ed emanando il regolamento impugnato, che ha espanso i diritti, riportandoli allo status quo ante, mentre avrebbero dovuto e potuto avviare un esame ad interim, d'ufficio o in base alle prove prodotte dal ricorrente.


(1)  GU L 365, pag. 26.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).


26.5.2007   

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C 117/26


Ricorso presentato il 20 marzo 2007 — Gabel Industria Tessile/UAMI — Creaciones Garel (GABEL)

(Causa T-85/07)

(2007/C 117/41)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Gabel Industria Tessile S.p.A. (Rovellasca, Italia) (rappresentante: A. Petruzzelli, Avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Creaciones Garel S.A.

Conclusioni del ricorrente

disporre l'annullamento parziale della decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 25 gennaio 2007, comunicata il 29 gennaio 2007, limitatamente al rifiuto di registrazione del marchio Comunitario di domanda Gabel n. 3754777 per la cl. 24, in quanto non conforme all'art. 8.1.b. del Regolamento 40/94;

tenere ferma la decisione della stessa Commissione di procedere alla registrazione del marchio nella cl. 25 per «accappatoi»;

ordinare all'Uami di procedere alla registrazione del marchio Comunitario Gabel n. 3754777 per la cl. 24 e per i prodotti a suo tempo specificati in tale classe, oltre che per «accappatoi »nella cl. 25;

porre a carico dell'Uami le spese tutte sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «GABEL »(domanda di registrazione n. 3.754.777), per dei prodotti nelle classi 24 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Creaciones Garel S.A.

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo comunitario «GAREL», per prodotti nelle classi 24, 25 e 26.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale del ricorso, nella misura in cui la registrazione del marchio viene concessa per «accappatoi »(classe 25).

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.


26.5.2007   

IT

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C 117/27


Ricorso presentato il 21 marzo 2007 — Deichmann-Schuhe/UAMI — Design for Woman (DEITECH)

(Causa T-86/07)

(2007/C 117/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Design for Woman SA

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 gennaio 2007 (pratica R 791/2006-2);

respingere la domanda di marchio comunitario n. 3378643 con riferimento a tutti i prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Design for Woman SA.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «DEITECH »per merci delle classi 18 e 25 (domanda n. 3 378 643).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere in opposizione: il marchio figurativo tedesco «DEI-tex »per prodotti della classe 25 e il marchio figurativo internazionale «DEI-tex »per prodotti della classe 25, laddove in tale contesto l'opposizione è stata proposta contro la domanda di registrazione per la classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto i mezzi di prova forniti dalla ricorrente non sarebbero stati considerati sufficienti per dimostrare il serio utilizzo dei propri marchi anteriori, nonché violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.5.2007   

IT

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C 117/27


Ricorso presentato il 22 marzo 2007 — Scil Proteins/UAMI — Indena (affilene)

(Causa T-87/07)

(2007/C 117/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scil Proteins GmbH (Halle, Germania) (Rappresentante(i): V. Dalichau, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Indena SpA (Milano, Italia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 gennaio 2006, e la decisione-corrigendum della seconda commissione di ricorso 31 gennaio 2007, Procedimento R 10/2006-2 nella parte in cui si respinge l'opposizione con riguardo a prodotti «estratti da piante medicinali per uso nella … industria cosmetica ed alimentare, non per fini diagnostici»;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Indena SpA

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «affilene »per prodotti classificati nella classe 1 — domanda n. 2 751 931

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: il ricorrente

Marchio o segno fatto valere: il marchio verbale comunitario «AFFILIN »per prodotti classificati nelle classi 1 e 5

Decisione della divisione di opposizione: diniego assoluto di registrazione (accoglimento integrale dell'opposizione)

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione (accoglimento parziale dell'opposizione)

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, dal momento che la somiglianza dei marchi in oggetto può indurre confusione anche con riguardo ai prodotti dei quali la commissione di ricorso ha autorizzato la registrazione.


26.5.2007   

IT

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C 117/28


Ricorso proposto il 22 marzo 2007 — Fabryka Samochodów Osobowych/Commissione

(Causa T-88/07)

(2007/C 117/44)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Samochodów Osobowych S.A. (Varsavia, Polonia) (Rappresentanti: sigg. W. Radzikowski, R. A. Kozłowski e G. Dźwigała, consiglieri legali)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione nella parte relativa all'art. 2, nn. 2, 3 e 4 che introduce misure compensative sotto forma di a) limitazione della produzione annua di automobili sino alla fine del febbraio 2011 nei confronti della FSO nonché di tutte le società presenti e future da essa dipendenti nonché di tutte le società controllate dall'azionariato della FSO ed inoltre di b) divieto di sollecitare il rinnovo della concessione sino alla fine del febbraio 2011;

condannare la Commissione, a favore della ricorrente, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006 relativa all'aiuto di Stato n. C3/2005 [ex. N 592/2004 (ex. PL 51/2004)] che, conformemente alla lettera della medesima, dichiara compatibili cl mercato comune le misure di aiuto, già parzialmente introdotte dalla Polonia a favore della ricorrente nella parte in cui essa impone alla ricorrente beneficiaria dell'aiuto l'obbligo di limitare la produzione annua nonché la vendita di automobili nel territorio dell'UE sino al 2011. Nella motivazione la decisione contiene anche il divieto per la ricorrente di sollecitare il rinnovo della concessione sino alla fine del 2011.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione indicata affermando che essa viola disposizioni del Trattato CE nonché regole essenziali relative alla sua applicazione. La ricorrente fa valere anche che la decisione impugnata è stata adottata in violazione di forme sostanziali.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

dichiarando che si era già data esecuzione ad una parte dell'aiuto, la Commissione ha violato l'art. 88, n. 3, del Trattato CE nonché l'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (1) ed altresì commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti;

nel determinare l'ambito delle misure di compensazione, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, il principio del libero esercizio de un'attività economica (2), l'art. 253 CE nonché i punti 11, 32, 37, 39 e 54 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nonché del pari commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti di causa, in particolare attraverso: l'accertamento non corretto, a parere della ricorrente, dell'entità dell'aiuto pubblico a causa della sua sopravvalutazione, l'omessa presa in considerazione della forma di aiuto, la definizione non corretta del mercato rilevante, l'accertamento non corretto della quota di mercato della ricorrente, beneficiaria dell'aiuto, la mancata considerazione di elementi sostanziali nel determinare gli effetti della concessione dell'aiuto alla ricorrente, la determinazione di misure compensatorie aventi un'influenza svantaggiosa per il ripristino ad opera della ricorrente dell'efficienza di funzionamento al termine della ristrutturazione, senza neppure tener conto del fatto che la ricorrente operava in regioni aventi diritto ad ottenere l'aiuto regionale;

violando il principio di certezza del diritto nonché l'art. 253 CE, la Commissione ha introdotto nella motivazione della decisione misure compensatorie supplementari, non stabilite nel dispositivo principale della decisione stessa;

non fornendo chiarimenti sufficienti sul tipo e sull'ambito delle misure compensative imposte nonché non riferendosi a tutte le proposte formulate su tale questione, la Commissione ha violato l'art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  GU C 288 del 9 ottobre 1999, pag. 2.


26.5.2007   

IT

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C 117/29


Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Vip Car Solutions/Parlamento

(Causa T-89/07)

(2007/C 117/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vip Car Solutions (Hoenheim, Francia) (Rappresentante: G. Welzer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Parlamento europeo comportante il rifiuto della concessione dell'appalto PE/2006/06/UTD/1 — trasporto dei membri del Parlamento europeo durante le sessioni a Strasburgo, notificata il 24 gennaio 2007;

annullare tutti gli atti conseguenti;

condannare il Parlamento al pagamento di Eur 500 000 a titolo di risarcimento danni;

condannare il Parlamento alle spese;

condannare il Parlamento a sostenere le spese irripetibili entro il limite dell'importo massimo di Eur 5 000.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione con cui il Parlamento europeo respinge la sua offerta relativa all'appalto PE/2006/06/UTD/1 — trasporto dei membri del Parlamento europeo durante le sessioni a Strasburgo (1).

A sostegno del suo ricorso, essa invoca, in primo luogo, la violazione dei criteri di attribuzione contenuti nel contratto d'appalto, e in particolare riguardo al prezzo, in quanto sostiene di aver proposto il prezzo inferiore e che la rispondenza a tale criterio avrebbe dovuto avere un'incidenza del 55 % ai fini dell'attribuzione dell'appalto.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe l'art. 100 del regolamento finanziario (2), secondo cui la comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora leda gli interessi commerciali legittimi di imprese private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime. Secondo la ricorrente l'informazione da essa richiesta, riguardante il prezzo proposto dall'aggiudicatario dell'appalto, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del detto articolo e, di conseguenza, il rifiuto di trasmettergliela sarebbe irregolare.


(1)  Bando di gara «Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e minibus con autista durante le sessioni a Strasburgo», GU S 2006, 177-187988.

(2)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/29


Ricorso del Regno del Belgio proposto il 26 marzo 2007 avverso la sentenza pronunciata il 16 marzo 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-92/05, Genette/Commissione

(Causa T-90/07 P)

(2007/C 117/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentante: L. Van den Broeck, agente)

Altre parti nel procedimento: Emmanuel Genette, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 gennaio 2007 nella causa F-92/05

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 16 gennaio 2007, pronunciata nella causa F-92/05, Genette/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) a accolto il ricorso presentato dal sig. Genette, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 gennaio 2005, di non consentire al ricorrente, da un lato, di ritirare la sua domanda del 2001 relativa al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio, e, dall'altro, di introdurne una nuova.

A sostegno del suo ricorso d'impugnazione, il Regno del Belgio, interveniente in primo grado a sostegno delle conclusioni della Commissione, rileva anzitutto che il TFP non è competente a valutare la ricevibilità rispetto al diritto belga della domanda di ritirare la richiesta di trasferimento al regime comunitario dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio. Secondo il ricorrente, il TFP, pronunciandosi sulla portata delle disposizioni di diritto belga applicabili nel caso di specie, ha ecceduto i limiti della propria competenza.

In secondo luogo, il Regno del Belgio ritiene che il TFP, nel valutare la ricevibilità della nuova domanda di trasferimento, abbia violato il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni dello statuto.

Inoltre, esso sostiene che il TFP abbia violato il diritto comunitario valutando erroneamente l'esistenza di un fatto nuovo, in quanto tale valutazione dovrebbe, a suo parere, aver luogo in relazione non all'entrata in vigore della riforma dello statuto, bensì in relazione alle disposizioni del diritto belga.

Infine, il Regno del Belgio solleva un motivo riguardante la violazione del principio della certezza del diritto.


26.5.2007   

IT

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C 117/30


Ricorso proposto il 19 marzo 2007 — WWF-UK/Consiglio

(Causa T-91/07)

(2007/C 117/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WWF-UK Ltd (Godalming, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti P. Sands, QC, J. Simor, Barrister e R. Stein, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le TAC fissate nel regolamento del Consiglio n. 41/2006 nella parte riguardante i merluzzi nelle zone oggetto del regolamento del Consiglio n. 423/2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco;

dichiarare che le disposizioni di cui trattasi continueranno tuttavia a produrre effetti sino alla loro sostituzione con nuove misure;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente domanda è stata proposta a norma dell'art. 230 CE e verte sui totali ammissibili di catture (in prosieguo: i «TAC») per il 2007, fissati dal Consiglio con il regolamento n. 41/2007 (1) (in prosieguo: i «regolamenti TAC») nella parte riguardante i merluzzi nelle zone oggetto del regolamento del Consiglio n. 423/2004 che istituisce misure di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2)(in prosieguo: il «Piano di ricostituzione del merluzzo») a seguito della proposta della Commissione 5 dicembre 2006 (3).

Il ricorrente deduce, sostanzialmente, che il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione di diritto laddove non ha fissato i detti TAC a livello 0, sebbene affermi che, alla luce dei pareri scientifici pertinenti, occorra procedere in tal senso nel caso in cui gli stock dovessero aumentare rispetto ai livelli attuali, qualora risultino minacciati da un grave rischio di collasso e di non ritorno a limiti biologici sicuri;

Il ricorrente afferma, in primo luogo, che i TAC fissati sarebbero illegittimi in quanto non sarebbero stati stabiliti conformemente alle esigenze indicate nel piano di ricostituzione del merluzzo. Inoltre, secondo quanto afferma il ricorrente, sia il Consiglio quanto la Commissione sembrano essersi fondati sull'art. 20 del regolamento n. 2371/2002 (4) (in prosieguo: il «regolamento del 2002») ai fini dell'adozione dei TAC di cui trattasi, e non sul piano di ricostituzione del merluzzo.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che i TAC di cui trattasi siano illegittimi, in quanto non sarebbero conformi al principio di precauzione, in contrasto con quanto dettato dal piano di ricostituzione del merluzzo, dagli artt. 5, n. 3, 4 e 2, n. 1, del regolamento del 2002, dalla politica comune della pesca, dall'art. 174 CE e dagli artt. 5 e 6 della convenzione delle Nazioni Unite del 1995.

In terzo luogo, il ricorrente deduce che l'adozione dei TAC di cui trattasi sarebbe illogica, in quanto questi sarebbero stati fissati ad un livello che, alla luce di tutte le prove scientifiche e disponibili, consentirà agli stock solamente di restare a livelli che li espongono a seri rischi di collasso ovvero di collassare.

In quarto luogo, secondo il ricorrente, sussisterebbe sviamento di potere da parte del Consiglio, il quale avrebbe fissato TAC a livelli volti a rispondere ad esigenze politiche ed economiche, invece che ai livelli necessari per realizzare le finalità del piano di ricostituzione del merluzzo, consistenti nell'incrementare gli stock, entro il periodo di un anno ovvero quello più rapido possibile, al di sopra dei livelli che implichino seri rischi di collasso.

Inoltre, il ricorrente sostiene che se il piano di ricostituzione del merluzzo non consente di fissare un TAC a livello 0, il piano sarebbe allora di per sé illegittimo, in quanto non sarebbe conforme al principio di precauzione.

Infine, il ricorrente deduce che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto laddove non ha considerato gli stock di merluzzo nell'0ambito della zona VII (d) del CIEM (Consiglio Internazionale per l'esplorazione del mare), ricompressa nel piano di ricostituzione dl merluzzo.


(1)  Regolamento del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2007, L 15, pag. 1).

(2)  GU 2004, L 70, pag. 8.

(3)  [COM (2006) 774].

(4)  Regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU 2002, L 358, pag. 59).


26.5.2007   

IT

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C 117/31


Ricorso di Jacques Frankin e a. proposto il 28 marzo 2007 avverso la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/06, Frankin e a./Commissione

(Causa T-92/07 P)

(2007/C 117/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jacques Frankin (Sorée, Belgio) e 482 altri (rappresentante: F.Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 16 gennaio 2007 nella causa F-3/06, avente ad oggetto principale un ricorso d'annullamento della decisione esplicita della Commissione del 10 giugno 2005, con la quale quest'ultima negava ai ricorrenti l'assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto;

decidere su costi, spese e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso d'impugnazione, i ricorrenti adducono che, respingendo il loro ricorso in primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto nell'esame dei motivi invocati in primo grado e relativi, da un lato, alla violazione dell'art. 24 dello statuto e del dovere di sollecitudine e, dall'altro, alla violazione del principio di non discriminazione.


26.5.2007   

IT

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C 117/31


Ricorso presentato il 22 marzo 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-93/07)

(2007/C 117/49)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la nota dell'11.1.2007, n. 175 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sicilia (N. CCI 1999 IT 161 PO 011);

annullare la nota dell'12.1.2007, n. 234 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sicilia (N. CCI 1999 IT 161 PO 011);

annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04, Repubblica italiana contro Commissione (1).


(1)  GU C 262 del 23.10.2004, pag. 55.


26.5.2007   

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C 117/31


Ricorso presentato il 26 marzo 2007 — EREF/Commissione

(Causa T-94/07)

(2007/C 117/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation (EREF) ASBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. D. Fouquet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 ottobre 2006, K(2006) 4963 def.;

dichiarare lo strumento finanziario di cui trattasi, nella sua forma e struttura attuale, quale aiuto di Stato illegittimo.

In subordine, ordinare alla Commissione l'avvio di un'indagine formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE per la pratica NN 62/B/2006.

Condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute dal denunciante.

Motivi e principali argomenti

Nel 2004 la ricorrente sporgeva denuncia presso la Commissione rilevando, inter alia, che vari aspetti del finanziamento di una centrale nucleare in costruzione in Finlandia costituivano, a suo parere, aiuti di Stato non notificati. Nel corso del 2006 la Commissione suddivideva la pratica in due pratiche separate recanti i numeri di ruolo NN 62/A/2006 e NN 62/B/2006.

Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione C(2006) 4963 def., attinente alla pratica di aiuti di Stato NN 62/B/2006, nell'ambito della quale la Commissione ha accertato che un'agevolazione di credito concessa da un consorzio di cinque banche ed un ulteriore finanziamento concesso dalla AB Svensk Exportkredit («SEK») non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

La ricorrente deduce che la suddivisione, operata dalla Commissione, in due pratiche separate è illegittima da un punto di vista sia procedurale sia sostanziale. Secondo la ricorrente, sarebbe stato possibile concedere le agevolazioni creditizie ed il finanziamento ad un tasso di interesse così basso unicamente in quanto sarebbe stata concessa relativa garanzia dalla compagnia francese di assicurazioni sul credito e sull'esportazione COFACE. Tuttavia, l'implicazione della COFACE intesa quale aiuto di Stato sarebbe stata trattata unicamente nell'ambito della pratica NN 62/A/2006. Conseguentemente, la ricorrente sostiene che la suddivisione in due pratiche separate, escludendo l'elemento della garanzia dalla pratica NN 62/B/2006, abbia indotto la Commissione a ritenere erroneamente che la concessione delle agevolazioni creditizie e del mutuo da parte della SEK ad un tasso di interesse così basso non costituissero aiuti di Stato semplicemente in quanto le banche partecipanti erano, come affermato dalla Commissione, enti privati.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, a prescindere dalla garanzia concessa dalla COFACE, le agevolazioni creditizie ed il mutuo concesso dalla SEK costituiscono aiuti di Stato, atteso che:

le agevolazioni creditizie sono state concesse ad un tasso di interesse basso per effetto della partecipazione delle banche BLB e BNP Paribas, che, a parere della ricorrente, costituiscono banche pubbliche;

il credito della SEK è stato concesso da una banca controllata al 100 % dallo Stato ad un tasso di interesse inferiore alle condizioni di mercato.

Infine, la ricorrente deduce vizio logico e manifesto errore di valutazione.


26.5.2007   

IT

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C 117/32


Ricorso presentato il 30 marzo 2007 — Aventis Pharma/UAMI — Altana Pharma (PRAZOL)

(Causa T-95/07)

(2007/C 117/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aventis Pharma SA (Antony, Francia) (rappresentante: R. Gilbey, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Altana Pharma AG (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 8 febbraio 2007, procedimento R 302/2005-4 e confermare la decisione della divisione d'opposizione 26 gennaio 2005;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nella presente controversia.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Altana Pharma AG

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «PRAZOL »per prodotti della classe 5 — domanda n. 1 154 269

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «PREZAL »per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha effettuato un raffronto globale dei marchi, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti.


26.5.2007   

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C 117/32


Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Telecom Italia Media/Commissione

(Causa T-96/07)

(2007/C 117/52)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Telecom Italia Media S.p.A.(Roma, Italia) (rappresentanti: prof. F. Bassan e S. Venturini, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee

Conclusioni della ricorrente

in via principale, annullare la decisione della Commissione C(2006) 6634 def. del 24.1.2007, relativa all'aiuto di stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/ 2004), e gli atti a questa connessi, presupposti e conseguenti;

in via subordinata, annullare la decisione della Commissione C(2006) 6634 def. nella parte in cui impone allo Stato italiano il recupero dell'aiuto secondo le modalità ivi indicate;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese. Con tutte le conseguenze di legge.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione che ha ritenuto non legittimo l'aiuto di Stato che prevede contributi per l'acquisto di decoder digitali, stanziato dal governo italiano per gli anni 2004 e 2005. Viene sottolineato a questo riguardo che, con decisione della stessa data, sono stati considerati legittimi in applicazione dell'art. 87, lett. c) del Trattato CE, i contributi ai decoder digitali con API aperta previsti per il 2006.

Secondo la ricorrente, la differenza tra l'aiuto legittimo del 2006 e l'illegittimo degli anni 2004 e 2005 sarebbe l'esclusione espressa in questi ultimi del finanziamento per i decoder alla TV satellitare, che dunque viene esclusa di diritto, mentre quanto al 2006 viene esclusa solo «di fatto», per essere il decoder scelto della piattaforma monopolista SKY «non aperto».

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere:

l'errore di apprezzamento commesso dalla convenuta. Si argomenta a questo riguardo che:

la misura era necessaria per accelerare la transizione al digitale: il termine di legge per lo switch off (2006) non era (e comunque, non poteva ragionevolmente considerarsi) perentorio.

la misura non era sostitutiva di un'iniziativa che le emittenti avrebbero comunque svolto. Queste infatti, in ragione delle peculiarità del mercato digitale terrestre, non avevano alcun interesse a finanziare l'acquisto di decoder, in quanto:

(i)

non sono integrate verticalmente con produttori di software o di decoder;

(ii)

non hanno un modello di business basato su un abbonamento mensile, che consente di recuperare il finanziamento nel tempo; e

(iii)

il decoder terrestre può ricevere le carte di più operatori, in concorrenza tra loro.

la misura non discriminava le emittenti satellitari, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché queste operano su un mercato diverso, erroneamente qualificato come unico dalla Commissione. In secondo luogo, perché tali emittenti erano già escluse di fatto, avendo già all'epoca SKY — piattaforma monopolista in Italia nella tv satellitare — optato per una piattaforma proprietaria che si avvale di uno standard non aperto, e dunque non meritevole di sostegno, secondo quanto stabilito dalla Commissione con la decisione relativa alla misura per il 2006.

Il periodo preso in considerazione per calcolare gli effetti della misura sul mercato non può essere l'intero arco temporale 2004-2005, tanto che TIMedia ha pubblicizzato e commercializzato la prima offerta pay per view sul mercato digitale terrestre il 22 gennaio 2005. Quanto poi al dies ad quem, non puo' non attribuirsi rilievo al fatto che a partire dal 1 settembre 2005 il contributo è stato attribuito ai consumatori delle sole aree all digital, ovvero alle regioni (Val D'Aosta e Sardegna), per le quali era previsto una chiusura anticipata della transizione. Il contributo era limitato sul piano funzionale e territoriale. TIMedia potrebbe restituire l'aiuto in quanto non ha generato profitti supplementari nel periodo considerato. I costi sono infatti superiori ai ricavi, come è normale in una fase di start up. Tra l'altro, la Commissione chiede che la quantificazione del recupero sia determinata partendo dai profitti supplementari generati dagli spettatori in più che la misura ha attratto verso la tv digitale terrestre in pay per view.Tali profitti si otterrebbero moltiplicando il ricavo medio degli utenti per il numero degli utenti supplementari stimato. In verità i profitti supplementari si ottengono sottraendo dai ricavi supplementari (non quelli medi) i costi supplementari. Infatti, il ricavo generato dall'utente supplementare, che ha scarsa propensione all'acquisto di eventi pay per view, è inferiore al ricavo generato dalla media degli utenti.

La violazione e falsa applicazione degli articoli 87.1 e 87.3, lett. c) del Trattato CE, nella misura in cui la Commissione non ha provato che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza, e costituisce pertanto un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1. Non ha dimostrato inoltre come possa applicarsi l'esenzione ex art. 87.3 ai produttori di decoder e non anche alle emittenti televisive, anch'esse beneficiarie indirette, che di questi usufruiscono.

Contraddittorietà interna e illogicità intrinseca della decisione impugnata. Si sottolinea, su questo punto, che ad avviso della Commissione la misura sarebbe selettiva con riferimento solo ad alcuni beneficiari indiretti (le emittenti televisive) e non altri (i produttori di decoder).


26.5.2007   

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C 117/34


Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 29 marzo 2007 avverso la sentenza pronunciata il 16 marzo 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-92/05, Genette/Commissione

(Causa T-99/07 P)

(2007/C 117/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Emmanuel Genette, Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 gennaio 2007 nella causa F-92/05;

dichiarare il ricorso irricevibile;

in subordine, dichiarare tale ricorso infondato;

dichiarare che ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al procedimento in esame e a quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 16 gennaio 2007, pronunciata nella causa F-92/05, Genette/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) a accolto il ricorso presentato dal sig. Genette, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 gennaio 2005, di non consentire al ricorrente, da un lato, di ritirare la sua domanda del 2001 relativa al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio, e, dall'altro, di introdurne una nuova.

Nel suo ricorso d'impugnazione, la Commissione solleva anzitutto la questione della ricevibilità del ricorso iniziale. Essa sostiene che il Tribunale avrebbe statuito ultra petita, modificando l'oggetto della controversia, e che avrebbe commesso errori di valutazione nell'esame dei fatti asseritamene nuovi invocati dal ricorrente in primo grado per giustificare la riapertura dei termini in suo favore. La Commissione sostiene che una corretta valutazione dell'oggetto della controversia, come definito nel ricorso in primo grado, e dei fatti asseritamene nuovi invocati dal ricorrente, avrebbe condotto necessariamente il TFP a dichiarare il ricorso irricevibile. La Commissione ritiene dunque che il TFP abbia ecceduto i limiti della propria competenza e che abbia parimenti violato i suoi diritti della difesa, decidendo su determinate questioni senza consentire alla Commissione di addurre gli argomenti in proprio favore.

A sostegno della sua impugnazione per quanto riguarda la valutazione della causa nel merito effettuata dal TFP nella sentenza impugnata, la Commissione invoca diversi motivi riguardanti la violazione da parte del TFP di determinate disposizioni di diritto comunitario, e in particolare dello statuto, e di principi giurisprudenziali, in quanto la sentenza impugnata consentirebbe, a suo parere, il ritiro di atti legittimi e, in subordine, violerebbe il diritto autonomo della Commissione a non ritirare le decisioni contestate.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

26.5.2007   

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C 117/35


Ricorso proposto il 23 febbraio 2007 — Pouzol/Corte dei conti

(Causa F-17/07)

(2007/C 117/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay, I. Andoulsi e D. Piccininno)

Convenuta: Corte dei conti europea

Domande del ricorrente

Annullare la decisione delle Corte dei conti 23 novembre 2006, nonché la decisione della Commissione delle Comunità europee 18 maggio 2006;

riconoscere al ricorrente un abbuono di anzianità di servizio ai fini della pensione integrativa pari a 6 anni, 10 mesi e 1 giorno, oppure un abbuono globale di anzianità di servizio a fini pensionistici pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni;

condannare la Corte dei conti valutare detto abbuono, a titolo di integrazione del trattamento pensionistico del ricorrente, come pari a 1 232,32 euro mensili;

condannare la Corte dei conti a risarcire il danno economico sofferto dal ricorrente, valutato alla data di deposito del presente ricorso, come pari a 17 252,48 euro (ossia un lucro cessante, per il ricorrente, pari a 1 232,32 euro mensili, a decorrere dal suo collocamento a riposo, avvenuto il 1o gennaio 2006, sino al 1o marzo 2007);

condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale sofferto dal ricorrente per più di 13 anni, lasciandone la determinazione concreta alle parti, in via amichevole;

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già dipendente della Corte dei conti, collocato attualmente a riposo, impugna, in particolare, il calcolo del trasferimento al regime comunitario dei diritti pensionistici da lui maturati in Francia, in quanto tale calcolo non tiene conto dei diritti maturati presso l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) e presso l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi riguardanti, rispettivamente: i) la violazione di diverse disposizioni dello Statuto del personale e dell'allegato VIII al medesimo (in particolare, degli artt. 11, n. 2, e 26 del detto allegato); ii) la violazione del dovere di sollecitudine e del dovere di assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto del personale; iii) la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione; iv) la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.


26.5.2007   

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C 117/35


Ricorso proposto il 19 marzo 2007 — M/EMEA

(Causa F-23/07)

(2007/C 117/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Broxbourne, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

Domande del ricorrente

Annullare la decisione 25 ottobre 2006, mediante la quale il direttore esecutivo dell'EMEA ha respinto la domanda del ricorrente, volta a chiedere la costituzione di una commissione di invalidità;

condannare l'EMEA a versare al ricorrente l'importo di 100 000 euro a titolo di risarcimento danni per violazione dei doveri d'ufficio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 17 marzo 2005 il ricorrente, agente temporaneo presso l'EMEA, è stato vittima di un incidente del lavoro, in conseguenza del quale sarebbe divenuto inabile a svolgere il proprio lavoro. Il 14 febbraio 2006 è stato informato che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato dopo il 15 ottobre 2006. La sua domanda, volta a chiedere la costituzione di una commissione di invalidità, è stata respinta.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 31, primo comma, e dell'art. 33, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), nell'interpretazione datane dal Tribunale della funzione pubblica nella sua sentenza 16 gennaio 2007, causa F-119/05, Gesner/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta).


26.5.2007   

IT

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C 117/36


Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — Lafleur-Tighe/Commissione

(Causa F-24/07)

(2007/C 117/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filippine) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domande della ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN), recante inquadramento della ricorrente nel grado 13, scatto 1, alla data della sua assunzione in qualità di dipendente temporaneo, quale risultante dal contratto di assunzione siglato il 22 dicembre 2005;

indicare all'APN gli effetti derivanti dall'annullamento della decisione impugnata e, in particolare, la rilevanza dell'esperienza professionale della ricorrente a decorrere dal 16 novembre 1993, data di conseguimento del suo diploma di Bachelor, nonché il suo reinquadramento nel grado 14, con effetti retroattivi a partire dal 22 dicembre 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, oltre ad invocare motivi praticamente identici a quelli già dedotti nella causa F-135/06 (1), lamenta, in particolare, la violazione del principio della libera circolazione dei diplomi e delle qualifiche professionali.


(1)  GU C 236 del 30.12.2006, pag. 87.


26.5.2007   

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C 117/36


Ricorso proposto il 22 marzo 2007 — Bleser/Corte di giustizia

(Causa F-25/07)

(2007/C 117/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Bleser (Nittel, Germania) (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Domande del ricorrente

Annullamento dell'inquadramento del ricorrente nel grado attribuitogli con la relativa decisione 16 marzo 2006;

annullamento degli artt. 2 e 13 dell'allegato XIII e dell'art. 32 dello Statuto del personale, entrato in vigore il 1o maggio 2004;

inquadramento del ricorrente nel grado indicato in sede di concorso o nel grado a quest'ultimo corrispondente in base alle norme sull'inquadramento di cui al nuovo Statuto del personale (e con uno scatto corrispondente a quello risultante dalle norme applicabili anteriormente al 1o maggio 2004);

attribuzione di un risarcimento in misura pari alla differenza di retribuzione nel grado;

attribuzione di un risarcimento in misura pari a 10 000 euro per danni morali;

condanna della Corte di giustizia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente censura fondamentalmente gli artt. 2 e 13 dell'allegato XIII e l'art. 32 dello Statuto del personale delle Comunità europee, entrato in vigore il 1o maggio 2004.

Il ricorrente afferma che il suo inquadramento doveva avvenire in base al precedente Statuto — a lui più favorevole —, che era in vigore all'epoca in cui egli ha sostenuto il concorso. Egli giustifica la sua pretesa col fatto che il suo inquadramento violerebbe il principio di uguaglianza, il divieto di discriminazione nonché il divieto di discriminazione in base all'età.

Il ricorrente lamenta inoltre una violazione dei principi generali del diritto comunitario, in particolare del dovere di sollecitudine e dei principi di buon andamento dell'amministrazione, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona fede, del divieto di «reformatio in peius»nonché dei diritti della difesa.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/37


Ricorso presentato il 21 marzo 2007 — Potoms e Scillia/Parlamento

(Causa F-26/07)

(2007/C 117/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gerrit Potoms (Malines, Belgio) e Mario Scillia (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare l'illegittimità degli artt. 5 e 12 dell'allegato XIII allo Statuto;

annullare le decisioni individuali che hanno nominato i ricorrenti amministratori, in quanto le stesse hanno determinato la loro qualifica ai sensi dell'art. 5, n. 2, dell'allegato XIII allo Statuto;

dichiarare illegittimi i provvedimenti esecutivi relativi all'attribuzione dei punti di merito ed alla promozione in quanto prevedono l'eliminazione dei punti di merito e di promozione nell'ipotesi di passaggio da un tipo di funzione ad un altro;

annullare le decisioni individuali che hanno cancellato i punti di merito e di promozione accumulati dai ricorrenti nella loro categoria precedente;

annullare le decisioni individuali che hanno fissato l'applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore a 1 per determinare la retribuzione dei ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere motivi analoghi a quelli dedotti nella causa F-31/06 (1).


(1)  GU C 131 del 3.6.2006, pag. 50.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/37


Ricorso presentato il 26 marzo 2007 — Sundholm/Commissione

(Causa F-27/07)

(2007/C 117/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante(i): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 2 giugno 2006, recante relazione di sviluppo della carriera (RSC) della ricorrente con riguardo al periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 aprile 2005, causa T-86/04, Sundholm/Commissione;

condannare la convenuta a liquidare, nella presente fase del procedimento, EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, la violazione dell'art. 223 CE e dell'obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non consentirebbe di comprendere in che modo si sia tenuto conto dei motivi della sentenza.

La ricorrente, inoltre, deduce che la decisione impugnata, da un canto, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi e le finalità del nuovo sistema di valutazione della carriera e, dall'altro, sarebbe viziata da incoerenza tra i commenti ed i punti attribuiti.

Infine, la ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, in quanto gli elementi di fatto posti alla base della propria valutazione non le sarebbero stati comunicati né all'atto della loro redazione né nel contesto del procedimento di valutazione.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/37


Ricorso presentato il 28 marzo 2007 — Quadu/Parlamento

(Causa F-29/07)

(2007/C 117/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sandro Quadu (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 aprile 2006 la quale nomina il ricorrente funzionario delle Comunità europee nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado AST 2, scatto 3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 26 aprile 2006 il ricorrente, all'epoca agente temporaneo del Parlamento inquadrato al grado C*4, scatto 7 e vincitore del concorso interno per commessi aggiunti (carriera C4-5) n. C/348, pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti (1), è stato nominato funzionario ed inquadrato al grado AST 2, scatto 3.

Nel ricorso il ricorrente fa valere segnatamente la violazione del bando di concorso nonché del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. In particolare egli addebita all'amministrazione di aver interpretato l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto nel senso che gli agenti temporanei divenuti funzionari hanno il diritto di conservare il vecchio grado e scatto solo nell'ipotesi in cui la nomina implichi il passaggio ad una categoria superiore.


(1)  GUCE L 124, del 27 aprile 2004, pag. 1.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/38


Ricorso presentato il 28 marzo 2007 — Noworyta/Parlamento

(Causa F-30/07)

(2007/C 117/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 28 aprile 2006 che respinge la proposta del superiore gerarchico della ricorrente 20 ottobre 2005 di accordarle l'indennità forfettaria per le ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni particolari ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto o qualsiasi altra indennità sul fondamento dell'art. 56 bis o 56 ter dello Statuto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca anzitutto la violazione del principio generale a norma del quale a qualsiasi lavoratore vanno applicate condizioni di lavoro eque, segnatamente in termini di orario di lavoro e di compensazione o indennità per le ore di lavoro straordinario effettuate in ragione delle particolarità dell'organizzazione del suo orario di lavoro.

Più in particolare essa fa valere che, diversamente dagli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto, l'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto non subordina la possibilità di accordare un'indennità forfettaria per ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni di lavoro particolari alla condizione che tali ore vengano effettuate su una base regolare. Ad avviso della ricorrente l'autorità che ha il potere di nomina (APN) avrebbe commesso un errore di diritto aggiungendo tale condizione nelle regole interne adottate, relative alla compensazione delle ore di lavoro straordinario.

L'APN avrebbe del pari commesso un errore di diritto indicando che i dipendenti assunti dal 1o maggio 2004 non potrebbero fruire di un'indennità siffatta, mentre tale possibilità sarebbe espressamente presa in considerazione all'art. 1 delle cosiddette regole interne.

Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione di negarle qualsiasi compensazione o indennità per le sue particolari condizioni di lavoro porrebbe in non cale gli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto nonché il principio della parità di trattamento.

Infine, secondo la ricorrente, la posizione del Parlamento non sarebbe coerente in quanto il direttore generale della direzione generale della Presidenza avrebbe affermato che alla centrale telefonica nessuno effettua ore di lavoro straordinario su una base regolare quando invece l'APN avrebbe concluso, dal canto suo, che era in corso uno studio per esaminare le possibilità di armonizzazione delle condizioni di lavoro nel servizio di cui trattasi proprio in ragione degli orari atipici praticati al di fuori dell'orario generale normale di lavoro.


26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/38


Ricorso presentato il 2 aprile 2007 — Putterie-de-Beukelaer/Commissione

(Causa F-31/07)

(2007/C 117/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il rapporto di evoluzione di carriera (in prosieguo: il «REC») della ricorrente relativo al periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, comprese le procedure di appello e le altre decisioni ad esse relative e più in particolare la rubrica 6.5 «Potenziale», in quanto non riconosce il potenziale della ricorrente a svolgere funzioni rientranti nella categoria B*;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la circostanza che l'amministrazione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione non avendole riconosciuto il potenziale per svolgere funzioni rientranti nella categoria B* ai fini della procedura di attestazione di cui all'art. 10, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto»). In particolare, contrariamente a quanto segnalato nel REC della ricorrente, i suoi compiti quale responsabile della formazione informatica (in prosieguo: «REFOi») rientrerebbero nella categoria B*.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 dello statuto, dei principi del rispetto dei diritti della difesa, della trasparenza e del contraddittorio, nonché del principio di buona amministrazione del personale. In particolare, la ricorrente fa valere che taluni documenti che sarebbero stati utilizzati per la sua valutazione non le sarebbero stati trasmessi in tempo utile.

In terzo luogo, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 25, n. 2, dello statuto e dell'obbligo di motivazione.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di parità di trattamento del personale e di non discriminazione, in quanto le funzioni svolte da un REFOi sarebbero valutate, ai fini della procedura di attestazione, in modo differente a seconda delle direzioni generali e dei superiori gerarchici.