ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 311E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
19 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 311E/1

Posizione comune (CE) n. 32/2006, del 23 novembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

1

2006/C 311E/2

Posizione comune (CE) n. 33/2006, del 23 novembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

10

2006/C 311E/3

Posizione comune (CE) n. 34/2006, del 4 dicembre 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

21

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 311/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 32/2006

definita dal Consiglio il 23 novembre 2006

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 311 E/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (4), ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino e non oltre il 1o luglio 2007.

(3)

Nella sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali svoltasi nel maggio 2003 è stata adottata una risoluzione volta a semplificare gli attuali criteri internazionali per la classificazione dei paesi rispetto al rischio che presentano di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Una proposta è stata adottata alla sessione generale nel maggio 2005. Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero adeguati per riflettere il nuovo sistema di categorizzazione concordato a livello internazionale.

(4)

Nuovi sviluppi in materia di prelievo di campioni e di analisi richiederanno ampie modifiche dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001. È quindi necessario apportare certe modifiche tecniche alla definizione esistente di «test diagnostici rapidi» nel regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(5)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire che la definizione di «carni separate meccanicamente», presente in altri strumenti comunitari in materia di sicurezza degli alimenti, si dovrebbe applicare al regolamento (CE) n. 999/2001 nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un programma di monitoraggio della BSE e dello scrapie. Nel suo parere del 6-7 marzo 2003 il Comitato scientifico direttivo ha raccomandato l'introduzione di un programma di monitoraggio delle TSE nei cervidi. Per tale motivo il sistema di monitoraggio previsto in detto regolamento dovrebbe essere esteso ad altre TSE con la possibilità di adottare ulteriori misure per attuare tale sistema in una fase successiva.

(7)

Un programma armonizzato di allevamento per selezionare ovini resistenti alle TSE è già stato attuato quale misura transitoria ad opera della decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato in modo da offrire una base giuridica permanente a tale programma nonché la possibilità di modificare tali programmi per tener conto dei risultati delle valutazioni scientifiche e delle conseguenze generali della loro attuazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 proibisce la somministrazione di certe proteine trattate di origine animale a determinate specie di animali, con la possibilità di prevedere deroghe. Nuovi sviluppi in materia di divieti relativi ai mangimi possono richiedere modifiche all'allegato IV di tale regolamento. È necessario apportare certe modifiche tecniche alla formulazione attuale dell'articolo corrispondente per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (6), stabilisce regole per l'eliminazione di materiali specifici a rischio e di animali infettati da TSE. Le regole relative al transito sul territorio della Comunità di prodotti di origine animale sono state ora adottate. Di conseguenza, nell'interesse della coerenza della legislazione comunitaria, le regole attuali contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sull'eliminazione di tali materiali e animali andrebbero rimpiazzate con un riferimento al regolamento (CE) n. 1774/2002, e il riferimento alle regole sul transito contenuto nel regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe cancellato.

(10)

Nuovi sviluppi attinenti ai materiali specifici a rischio richiederanno anch'essi ampie modifiche all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Occorre apportare certe modifiche tecniche all'attuale formulazione delle corrispondenti disposizioni di tale regolamento per consentire di modificare più agevolmente la struttura di detto allegato in una fase successiva.

(11)

Anche se lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica è proibito nella Comunità, l'iniezione di gas può avvenire anche dopo lo stordimento. È quindi necessario modificare le pertinenti disposizioni sui metodi di macellazione presenti nel regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di proibire l'iniezione di gas nella cavità cranica successivamente allo stordimento.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini (7), enuncia nuove disposizioni in materia di eradicazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Di conseguenza, è necessario proibire lo spostamento di ovini e caprini dalle aziende in cui si sospetti ufficialmente la presenza di scrapie.

(13)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire di estendere ad altre specie il campo di applicazione delle regole concernenti l'immissione sul mercato e l'esportazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina, e rispettivi sperma, embrioni e ovuli.

(14)

Il parere del Comitato scientifico direttivo del 26 giugno 1998 indica che si dovrebbero osservare certe restrizioni per quanto concerne la provenienza delle materie di base per la produzione di fosfato dicalcico. Di conseguenza, il fosfato dicalcico andrebbe rimosso dall'elenco dei prodotti che non sono soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato in forza del regolamento (CE) n. 999/2001. Andrebbe chiarita l'assenza di restrizioni applicabili al latte e ai prodotti a base di latte.

(15)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche e della classificazione del rischio e fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire l'adozione, secondo la procedura di comitatologia, di disposizioni più specifiche per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di TSE.

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(17)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare decisioni di approvazione dei test diagnostici rapidi, di adeguamento dell'età degli animali, di introduzione di un certo livello di tolleranza, di autorizzare dell'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci e, di estensione di talune disposizioni ad altre specie animali; di introduzione di norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio; di istituzione di criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica e di criteri per la concessione di deroghe a taluni divieti nonché condizioni di produzione. Queste misure di portata generale e intese a modificare gli elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001 e/o integrare detto regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1)

è inserito il seguente considerando:

«(8 bis)

L'utilizzazione di talune proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti per l'alimentazione dei non ruminanti dovrebbe essere autorizzata rispettando il principio del non cannibalismo, quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (9), e gli aspetti di controllo connessi, in particolare, con la differenziazione delle proteine animali trasformate specifiche a talune specie di cui alla comunicazione sul piano per le TSE adottato dalla Commissione il 15 luglio 2005.

2)

sono inseriti i seguenti considerando:

«(11 bis)

Nella sua risoluzione del 28 ottobre 2004 (10) il Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni in merito alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in quanto esse non sono un elemento naturale dell'alimentazione dei capi adulti. In seguito alle crisi della BSE e dell'afta epizootica si è accettato sempre più che il modo migliore per garantire la salute umana e animale è quello di allevare e nutrire gli animali nel rispetto delle peculiarità di ogni specie. In base al principio di precauzione e in linea con la dieta e le condizioni di vita naturali dei ruminanti è quindi necessario mantenere il divieto relativo alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in forme che non costituiscono abitualmente parte della loro dieta naturale.

(11 ter)

Le carni separate meccanicamente sono ottenute rimuovendo la carne dalle ossa con una tecnica che distrugge o modifica la struttura muscolo-fibrosa. Possono contenere parti delle ossa e del periosteo (strato fibroso che riveste le ossa). Le carni separate meccanicamente non sono pertanto comparabili alle carni prodotte normalmente. Di conseguenza, è opportuno sottoporre a revisione il loro uso per il consumo umano.

3)

l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

test diagnostici rapidi: le procedure di analisi di cui all'allegato X che danno risultati entro 24 ore;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«n)

carni separate meccanicamente o “CSM”: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;

o)

sorveglianza passiva: la segnalazione di tutti gli animali in cui si sospetta la presenza di un'infezione da TSE e, nei casi in cui la TSE non può essere esclusa da indagini cliniche, il test di laboratorio su detti animali;

p)

sorveglianza attiva: il controllo degli animali non segnalati come sospetti di presentare un'infezione da TSE, quali animali macellati con urgenza, animali che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, capi morti, animali macellati sani e animali abbattuti in relazione ad un caso di TSE, in particolare al fine di determinare l'evoluzione e la prevalenza di TSE in un paese o in una sua regione.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito denominati “paesi o regioni”) in relazione alla BSE è determinata dalla classificazione in una delle tre categorie seguenti:

rischio trascurabile di BSE, come definito all'allegato II,

rischio controllato di BSE, come definito all'allegato II,

rischio indeterminato di BSE, come definito all'allegato II.

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione alla BSE può essere determinata solo sulla base dei criteri fissati all'allegato II, capo A. Tali criteri includono il risultato di un'analisi di rischio basata su tutti i fattori potenziali di insorgenza della encefalopatia bovina spongiforme elencati all'allegato II, capo B e sulla loro evoluzione nel tempo, nonché di esaustive misure di sorveglianza attiva e passiva che tengano conto della categoria di rischio del paese o della regione.

Gli Stati membri e i paesi terzi che intendono poter essere mantenuti negli elenchi dei paesi terzi autorizzati all'esportazione nella Comunità degli animali vivi o dei prodotti contemplati nel presente regolamento, presentano alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della loro qualifica sanitaria relativa alla BSE, corredata delle pertinenti informazioni relative ai criteri indicati nell'allegato II, capo A e ai fattori di rischio potenziali elencati nell'allegato II, capo B nonché alla loro evoluzione nel tempo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri e i paesi terzi che non hanno presentato una domanda a norma del paragrafo 1, terzo comma devono ottemperare, per quanto riguarda la spedizione di animali vivi e di prodotti di origine animale a partire dal loro territorio, ai requisiti per le importazioni che si applicano ai paesi con un rischio indeterminato di BSE, fino a quando non abbiano presentato detta domanda e non sia stata presa una decisione finale quanto alla loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.»;

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III. Se disponibile per le specie animali, tale programma include una procedura di screening che prevede il ricorso a test diagnostici rapidi.

I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Il programma annuale per la sorveglianza, di cui al paragrafo 1, riguarda almeno le seguenti sottopopolazioni:

a)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi inviati ad una macellazione di emergenza ovvero che, all'esame ante mortem, presentano sintomi clinici,

b)

tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti a macellazione normale ai fini del consumo umano,

c)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi non macellati per il consumo umano, morti o uccisi nell'azienda, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui alla lettera c) in zone remote a scarsa densità di animali, dove non viene organizzata la raccolta di animali morti. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità informano la Commissione e presentano un elenco delle zone interessate unitamente ad una motivazione per la deroga. La deroga non riguarda più del 10 % della popolazione bovina di uno Stato membro.

1 ter.   Previa consultazione del competente comitato scientifico, l'età stabilita al paragrafo 1 bis, lettere a) e c) può essere adeguata conformemente ai progressi scientifici, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, in base ad alcuni criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro.

Lo Stato membro interessato fornisce la prova della sua capacità di determinare l'efficacia delle misure applicate e di garantire la protezione della salute umana ed animale sulla base di un'esaustiva analisi del rischio. In particolare, lo Stato membro dimostra:

a)

la prevalenza della BSE è in evidente riduzione o costantemente bassa, sulla base dei risultati di test aggiornati;

b)

di aver attuato e applicato per almeno sei anni un piano globale di analisi in relazione alla BSE (normativa comunitaria sulla tracciabilità e l'individuazione degli animali vivi e sorveglianza della BSE);

c)

di aver attuato ed applicato per almeno sei anni la normativa comunitaria sul divieto assoluto concernente i mangimi per animali da allevamento.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Le regole per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Programmi di allevamento

1.   Gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE. Tali programmi comprendono un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi e possono essere estesi in modo da includere altre specie animali sulla base di prove scientifiche che corroborino la resistenza alle TSE di particolari genotipi di tali specie.

2.   Le regole specifiche per i programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri che adottano programmi di allevamento presentano regolarmente alla Commissione relazioni che consentano una valutazione scientifica dei programmi, in particolare in relazione al loro impatto sull'incidenza delle TSE ma anche sulla diversità e variabilità genetica e sul mantenimento di specie ovine vecchie o rare ovvero ben adattate a una particolare regione. I risultati scientifici e le conseguenze generali dei programmi di allevamento vengono valutati periodicamente e, se del caso, possono venire modificati di conseguenza.»;

7)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La somministrazione ai ruminanti di proteine animali è vietata.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, che stabiliscono le deroghe al divieto contenuto in detti paragrafi.

La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, sulla base di una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e in funzione delle norme adottate per l'applicazione del presente articolo di cui al paragrafo 5 del presente articolo, e a seguito di una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga, di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci.

4.   Gli Stati membri o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

I paesi terzi o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare verso la Comunità mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 in base a criteri dettagliati che devono essere previsti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.   In base ad una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione nonché della destinazione finale della spedizione si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le norme sulla prevenzione della contaminazione incrociata e sui metodi di prelievo di campioni e di analisi per l'accertamento dell'osservanza del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Esse si basano su una relazione della Commissione concernente la provenienza, il trattamento, il controllo e la tracciabilità dei mangimi di origine animale.»;

8)

all'articolo 8 i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1774/2002. Esso non è importato nella Comunità. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo — 1, primo comma e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo approvato specificamente a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a patto che tale test sia inserito nell'elenco di cui all'allegato X e sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.

Gli Stati membri che autorizzano l'uso di un test alternativo di cui al presente paragrafo ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica in connessione con lo stordimento non dev'essere praticata su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale.

4.   Le età indicate all'allegato V possono essere adeguate. Tali adeguamenti si effettuano in base alle più recenti conoscenze scientifiche certe sulla probabilità statistica del verificarsi di una TSE nei gruppi di età interessati del patrimonio comunitario di bovini, ovini e caprini.

5.   Possono essere adottate norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.»;

9)

all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I prodotti di origine animale di cui all'allegato VI sono fabbricati utilizzando le condizioni di produzione approvate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

2.   Le ossa dei bovini, degli ovini e dei caprini originari di paesi o regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE non devono essere utilizzati per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM). Anteriormente al 1o luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'uso e i metodi di produzione di CSM sul loro territorio. La relazione include una dichiarazione in merito all'eventualità che gli Stati membri intendano o meno continuare a produrre CSM.

La Commissione presenta quindi una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di CSM nella Comunità, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori.»;

10)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli animali nei quali si sospetta la presenza di un'infezione da TSE sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

Ove si sospetti ufficialmente la presenza di TSE in un bovino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine. Ove si sospetti ufficialmente la presenza di un'infezione da TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

Tuttavia, qualora si provi che è improbabile che l'azienda in cui si trovava l'animale quando è stata sospettata la presenza di TSE sia l'azienda in cui detto animale possa essere stato esposto alla TSE, l'autorità competente può decidere che solo l'animale sospetto di infezione sia sottoposto alla limitazione ufficiale di movimento.

Qualora lo ritenga necessario, l'autorità competente può inoltre decidere che altre aziende o solo l'azienda in cui è avvenuta l'esposizione siano sottoposte a sorveglianza ufficiale, in funzione dei dati epidemiologici disponibili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e in deroga alle limitazioni ufficiali di movimento di cui al presente paragrafo, uno Stato membro può essere esonerato dall'applicazione di tali misure di limitazione di movimento se applica misure che offrono garanzie equivalenti, basate su un'adeguata valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le parti del corpo dell'animale sospetto restano sotto controllo ufficiale fino a che non è stata fatta una diagnosi negativa, ovvero sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

11)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

tutte le parti del corpo dell'animale sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 tranne il materiale conservato per la registrazione conformemente all'allegato III, capo B del presente regolamento;»;

b)

il primo comma, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

tutti gli animali e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII, punto 2 del presente regolamento, che siano stati identificati come a rischio a seguito dell'indagine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, sono abbattuti ed eliminati conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

c)

il seguente comma è inserito dopo il primo comma:

«Su richiesta di uno Stato membro e in base ad una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in tale Stato membro, si può adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire l'uso dei bovini di cui al presente paragrafo fino al termine della loro vita produttiva.»;

12)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere estese ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4.   Possono essere adottate regole per l'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

13)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

latte e prodotti a base di latte, cuoio e pelli, nonché gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I prodotti di origine animale importati da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di BSE provengono da bovini, ovini e caprini sani che non hanno subíto la lacerazione del tessuto nervoso centrale né un'iniezione di gas nella cavità cranica di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3.   I prodotti alimentari di origine animale contenenti materiale ottenuto da bovini originari di un paese o di una regione, che presentano un rischio indeterminato di BSE, non vengono immessi sul mercato ad eccezione dei casi in cui provengano da animali:

a)

nati otto anni dopo la data a decorrere dalla quale è stato effettivamente applicato il divieto di utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti proteine animali ottenute da mammiferi; e

b)

nati, allevati e rimasti in mandrie certificate come storicamente indenni dalla BSE da almeno sette anni.

Inoltre, i prodotti alimentari derivanti da ruminanti non possono essere spediti da uno Stato membro o da una sua regione che presentano un rischio indeterminato di BSE verso un altro Stato membro o essere importati da un paese terzo che presenta un rischio indeterminato di BSE.

Questo divieto non si applica ai prodotti di origine animale di cui all'allegato VIII, capo C, e che soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capo C.

Essi devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che attesti che sono stati prodotti conformemente al presente regolamento.»;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Le seguenti misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3:

a)

approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2,

b)

adeguamento dell'età di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter,

c)

criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter,

d)

decisione di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci, di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

e)

criteri per la concessione di deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4,

f)

decisione di introdurre un certo livello di tolleranza, di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis,

g)

decisione sull'età di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

h)

norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 5,

i)

condizioni di produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

j)

decisione di estendere talune disposizioni ad altre specie animali di cui all'articolo 15, paragrafo 3.»;

15)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Comitati

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Tuttavia, con riguardo all'articolo 6 bis, la Commissione consulta anche il comitato permanente per la zootecnia.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di tale decisione è fissato a tre mesi e, nel caso delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, a 15 giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

16)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

Le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all'articolo 24 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nella Comunità».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 234 del 22.9.05, pag. 26.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 novembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(4)  GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

(7)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»;

(10)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 178.»;


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 7 dicembre 2004 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001. La proposta si basa sull'articolo 152 del trattato.

2.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 17 maggio 2006 e il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 9 marzo 2005.

3.

Il 23 novembre 2006, il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVI

La proposta di regolamento intende venire incontro alle preoccupazioni degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda:

la categorizzazione dei paesi in funzione del rischio di BSE,

la definizione di misure di sorveglianza passiva e attiva,

e soprattutto la possibilità di adeguare il sistema attuale di sorveglianza alla situazione epidemiologica favorevole dello Stato membro interessato.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Contesto generale

Nel maggio 2006 è stato raggiunto un accordo in prima lettura su questo fascicolo.

La revisione del progetto di regolamento da parte del Gruppo dei Giuristi/Linguisti di entrambe le istituzioni è stata completata al 19 settembre 2006 (PE-CONS 3618/06).

Nel frattempo, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/512/CE che introduce una nuova procedura denominata «procedura di regolamentazione con controllo» nella decisione del Consiglio 1999/468/EC, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (articolo 5 bis).

La nuova procedura del comitato deve essere seguita per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o aggiungendo allo strumento nuovi elementi non essenziali.

2.   Adattamenti introdotti dal Consiglio

Il regolamento (CE) n. 999/2001 fa sempre riferimento alla procedura di regolamentazione del comitato quando le competenze di esecuzione sono conferite alla Commissione e pertanto deve essere adattato, ove si presti, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo del comitato.

Data l'urgenza della questione (1), sarà necessario che l'adozione del presente regolamento da parte del Parlamento e del Consiglio abbia luogo entro dicembre 2006.

La Commissione ha accolto la posizione comune convenuta dal Consiglio.


(1)  Diverse misure di attuazione sono bloccate a livello di Commissione.


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 311/10


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 33/2006

definita dal Consiglio il 23 novembre 2006

in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

(2006/C 311 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2)

Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.

(3)

Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3), introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri rischi di alluvione indotti dai cambiamenti climatici.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un'analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvione a livello comunitario e afferma che un'azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6)

Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l'efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvione sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio (4), e con i successivi accordi di applicazione.

(7)

La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (5), mobilita supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (6), è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile; questi interventi del Fondo, tuttavia, riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(9)

Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all'altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.

(10)

In alcune zone della Comunità si può ritenere che i rischi di alluvione non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvione e la necessità di ulteriori azioni.

(11)

Per poter disporre di un efficace strumento d'informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvione è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvione in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione.

(12)

Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell'area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici.

(13)

I piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto dei probabili effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

(14)

Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvione. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d'acqua sono decise collettivamente nell'interesse comune.

(15)

Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(16)

L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.

(17)

Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvione, l'ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l'eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento».

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(19)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(20)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull'applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(22)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«alluvione»: l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari.

2)

«rischio di alluvione»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3

1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE.

2.   Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a)

nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

b)

individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro … (9), le informazioni di cui all'allegato I della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all'unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Articolo 4

1.   Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La valutazione preliminare del rischio di alluvione è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali basata sulle informazioni disponibili o su quelle facilmente derivabili, quali i dati registrati. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

a)

mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;

b)

descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c)

descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, se necessario, comprende:

d)

una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3.   Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4.   Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2012.

Articolo 5

1.   In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvione di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvione o si possa ragionevolmente ritenere probabile che questo si generi.

2.   L'individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell'ambito di un distretto idrografico internazionale o di un'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Articolo 6

1.   Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvione, nella scala più appropriata per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1.

2.   L'elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvione per le zone di cui all'articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3.   Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

a)

scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;

b)

media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni);

c)

elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4.   Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:

a)

portata della piena;

b)

profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;

c)

se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.

5.   Le mappe del rischio di alluvione indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

a)

numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

b)

tipo di attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;

c)

impianti di cui all'allegato della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (10), che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;

d)

altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche.

6.   Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

7.   Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

8.   Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2013.

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Articolo 7

1.   Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvione per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3.   I piani di gestione del rischio di alluvione comprendono misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell'allegato, parte A.

I piani di gestione del rischio di alluvione tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvione riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvione, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvione possono anche comprendere l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

4.   I piani di gestione del rischio di alluvione stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8.

5.   Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2015.

Articolo 8

1.   Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico.

2.   Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvione che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3.   Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4.   I piani di gestione del rischio di alluvione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvione più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5.   Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1)

le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Se ritenuto opportuno, possono essere ulteriormente coordinati e integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

2)

l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati, se ritenuto opportuno, in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3)

la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 10

1.   Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione.

2.   Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui al capo IV.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

1.   La Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2.   La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l'aggiornamento e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE (in seguito denominato il «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

1.   Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a)

già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvione o che si possa ritenere ragionevolmente probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure

b)

deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell'articolo 6.

3.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvione completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all'articolo 7.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l'articolo 14.

Capo VIII

Riesami, relazioni e disposizioni finali

Articolo 14

1.   La valutazione preliminare del rischio di alluvione o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

2.   Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvione sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

3.   Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvione sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

4.   I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, nell'articolo 7, paragrafo 5 e nell'articolo 14.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro (11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, … addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

(5)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(6)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  Due anni e mezzo dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(11)  Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

A.   PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

I.

Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvione:

1.

conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvione prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) che delimita le zone individuate all'articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvione;

2.

mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all'articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

3.

descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvione, definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

4.

sintesi delle misure intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvione, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (2) la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (3), e la direttiva 2000/60/CE;

5.

qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II.

Descrizione dell'attuazione del piano:

1.

descrizione delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

2.

sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3.

elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

B.   ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE:

1.

eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14;

2.

valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

3.

descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione che erano state programmate e non sono state poste in essere;

4.

descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(2)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

(3)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 18 gennaio 2006 la Commissione ha adottato la sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni.

Il 13 giugno 2006 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura.

Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

Il 17 maggio 2006 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere.

Il 23 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune.

II.   OBIETTIVO

L'obiettivo di tale direttiva è quello di stabilire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi che le alluvioni presentano per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica. Prevedrà una valutazione preliminare dei rischi di alluvione, la mappatura di tutte le zone in cui sussista un rischio significativo di alluvione, il coordinamento con i bacini idrografici condivisi e la produzione dei piani di gestione del rischio di alluvione nell'ambito di un vasto processo di partecipazione.

Considerate le notevoli diversità che caratterizzano l'UE a livello geografico, idrologico e di insediamenti, il testo proposto offre agli Stati membri una notevole flessibilità per determinare gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione, i provvedimenti da adottare per raggiungerli e i tempi necessari per mettere in atto i piani di gestione del rischio di alluvione.

L'applicazione della direttiva proposta e della direttiva quadro sulle acque sarà coordinata.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Aspetti generali

La posizione comune incorpora una serie di emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. Essi migliorano o chiariscono il testo della proposta di direttiva.

Tuttavia, la posizione comune non riprende altri emendamenti, in quanto il Consiglio ha convenuto che non siano necessari e /o non possano essere accettati.

2.   Disposizioni generali (Titolo, Capo I)

La posizione comune è coerente con l'emendamento 1 che modifica il titolo della direttiva. Poiché il riferimento al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla legislazione comunitaria vigente è contemplato dalla base giuridica della direttiva, l'emendamento 26 è stato accolto in parte. La posizione comune non si allinea all'emendamento 27 che limiterebbe l'applicazione della direttiva a cause specifiche di alluvioni. Le conseguenze per la salute umana e le attività economiche sono menzionate anche nella definizione di rischio di alluvione. Il Consiglio aggiunge tuttavia un elenco non esaustivo di tipi di alluvione e la possibilità di escludere allagamenti causati dagli impianti fognari. Gli emendamenti 28 e 29 sono stati accolti rispettivamente, in parte e integralmente.

L'emendamento 30 sul ricorso ad altre autorità competenti è stato accolto integralmente. Inoltre è stata introdotta la possibilità di utilizzare unità di gestione diverse da quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.

3.   Valutazione preliminare del rischio di alluvione (Capo II)

Gli emendamenti 32 e 33 sono stati accolti integralmente. L'articolo 4 è stato semplificato per ridurre l'onere amministrativo che grava sulle valutazioni preliminari del rischio di alluvione e, di conseguenza, gli emendamenti 34 e 36 non sono stati accettati. Tuttavia, la valutazione dell'efficienza delle infrastrutture esistenti in materia di protezione dalle alluvioni menzionata nell'emendamento 36 fa implicitamente parte di ogni valutazione del rischio di alluvione. È stata inoltre effettuata una distinzione tra alluvioni avvenute in passato e future alluvioni. Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) il Consiglio ha reso facoltativa per gli Stati membri l'inclusione delle future alluvioni.

Il Consiglio ha soppresso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della proposta iniziale a cui si riferisce l'emendamento 38 al fine di semplificare e snellire il testo. L'emendamento 39 è stato accettato nello spirito. L'emendamento 40 è stato ripreso dall'articolo 4.

4.   Mappe del pericolo e mappe del rischio di alluvione (Capo III)

La questione delle sovvenzioni va oltre il campo di applicazione di tale direttiva e pertanto l'emendamento 85 non è stato accettato. Gli emendamenti 42 e 43 sono stati respinti in quanto sono ridondanti. Gli emendamenti 44, 46 e 48 sono contemplati dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera d) che lascia agli Stati membri la facoltà di decidere in merito a quali altre informazioni vadano incluse nelle mappe del rischio di alluvione. L'articolo 7, paragrafo 3 è altresì coerente con l'emendamento 48. L'emendamento 45 è ridondante in quanto la formulazione nella posizione comune è stata modificata. L'emendamento 47 è stato respinto, dato che non è fattibile distinguere e tracciare su una mappa le cause specifiche di alluvione, e l'emendamento 49 è stato ripreso in parte.

Gli emendamenti 50 e 51 non possono essere accettati, poiché hanno aggiunto altri elementi alla valutazione del rischio e al processo di caratterizzazione. L'emendamento 52 è stato accolto nell'articolo 6, paragrafo 5, lettera d).

5.   Piani di gestione del rischio di alluvione (capo IV, allegato)

La parte degli emendamenti 35 e 60 riguardante costi e benefici è stata ripresa nell'articolo 7, paragrafo 3. L'emendamento 53 non è stato accolto in quanto non è necessario fare esplicito riferimento ad altre direttive che gli Stati membri debbono rispettare. L'articolo 7, paragrafo 3 è conforme all'emendamento 54 per quanto riguarda le zone occupate da pianure alluvionali e le vie di evacuazione. L'emendamento 56 è stato ripreso nella misura in cui riguarda il principio di solidarietà e l'emendamento 57 è stato accolto parzialmente per quanto concerne le misure non strutturali e in quanto i piani di gestione del rischio di alluvioni non possono contenere misure che aumentino il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi (articolo 7, paragrafo 4).

L'emendamento 58 non ha potuto essere accolto in quanto il Consiglio non desidera porre l'accento sulla valutazione dei fenomeni alluvionali. L'emendamento 59 è stato ripreso, quanto al principio, nell'allegato. L'emendamento 61 è stato accolto parzialmente e nello spirito per quanto riguarda il principio di solidarietà. L'emendamento 62 non è stato accolto per mantenere il principio di solidarietà sufficientemente generale. L'emendamento 63 non è stato accolto in quanto la procedura di coordinamento proposta non è stata accettata e alcune parti dell'emendamento sono superflue.

Gli emendamenti 64 e 65 sono stati accolti parzialmente e nello spirito per quanto riguarda il coordinamento nell'intero bacino idrografico. L'emendamento 66 è stato accolto integralmente ma con una diversa formulazione che riproduce il testo della direttiva quadro sulle acque. Le due votazioni distinte sono state respinte in quanto il Consiglio vuole che il coordinamento resti facoltativo. L'emendamento 68 è stato ripreso quanto al principio nella posizione comune attraverso un riferimento alla partecipazione pubblica nell'articolo 10, paragrafo 1. L'emendamento 69 è stato respinto in quanto la partecipazione del pubblico è già contemplata all'articolo 10. La posizione comune non specifica misure di preparazione e pertanto non riprende gli emendamenti 69 e 70. L'emendamento 72 è stato respinto in quanto inopportuno nel contesto dei requisiti di informazione.

L'emendamento 74 è stato respinto. Il Consiglio ritiene che l'articolo 7, paragrafo 3 stabilisca già un legame tra la presente direttiva e la direttiva quadro sulle acque. Spetta agli Stati membri definire le misure volte a ridurre le potenziali conseguenze negative delle alluvioni. L'emendamento 75 è stato respinto in quanto la terminologia non è conforme a quella dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3. L'emendamento 86 è stato accolto.

6.   Misure transitorie (capo VII)

La posizione comune si fonda sui lavori esistenti a livello nazionale e regionale, vale a dire le mappe della pericolosità da alluvione, le mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione. L'articolo 13 riprende, parzialmente e/o nello spirito, gli emendamenti 31, 37, 41, 55 e 71.

7.   Varie

Nel preambolo la posizione comune riprende, parzialmente o nello spirito, gli emendamenti 2, 12, 16, 17, 24 e 25 del Parlamento europeo. La posizione comune non riprende l'emendamento 4 in quanto la valutazione preliminare del rischio di alluvione prende in considerazione le alluvioni verificatesi nel passato e il fallimento delle strategie tradizionali di gestione del rischio di alluvione. L'emendamento 5 è fuori luogo nella presente direttiva poiché riguarda il coordinamento negli Stati membri e il modo in cui le autorità si coordinano a livello interno. L'emendamento 9 è stato respinto in quanto superfluo: estende il considerando 19 e riproduce il testo delle conclusioni del Consiglio. L'emendamento 23 è stato altresì respinto poiché si tratta di una modifica redazionale del considerando 19. L'emendamento 13 è stato respinto in quanto non rispecchia alcuna disposizione dell'articolato. Dato che la nozione di valutazione preliminare del rischio è stata semplificata, gli emendamenti 15 e 18 non hanno potuto essere accettati. Gli emendamenti 19 e 21 esulano dal campo di applicazione della presente direttiva. Dato che la posizione comune è basata sui principi di sussidiarietà e solidarietà, l'emendamento 20 è stato ripreso parzialmente. L'emendamento 22 è già coperto dal considerando 17 e pertanto è stato respinto.

Riferimenti ai cambiamenti climatici (emendamenti 7, 9, 10 e 38) sono in parte contemplati dai considerando 2 e 5 e dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'obbligo di tener conto dei cambiamenti climatici scatterà nel 2018 e pertanto l'emendamento 73 non ha potuto essere accettato.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune tenga ampiamente conto del parere in prima lettura del Parlamento europeo. Essa rappresenta una soluzione equilibrata e realistica volta a ridurre le conseguenze delle alluvioni nell'Unione europea e assicura nel contempo uno stretto legame con l'attuazione della direttiva quadro sulle acque. Il Consiglio confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione della direttiva.


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 311/21


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 34/2006

definita dal Consiglio il 4 dicembre 2006

in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

(2006/C 311 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (3), e 80/232/CEE del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (4), hanno stabilito quantità nominali per una serie di prodotti liquidi e non liquidi in imballaggi preconfezionati, allo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti che soddisfano i requisiti di dette direttive. Per la maggior parte dei prodotti, è consentita la coesistenza di quantità nominali nazionali e di quantità nominali comunitarie. Per alcuni prodotti, tuttavia, sono stabilite quantità nominali comunitarie che escludono qualsiasi quantità nominale nazionale.

(2)

L'evoluzione delle preferenze dei consumatori e l'innovazione nel settore del preconfezionamento e della vendita al dettaglio a livello comunitario e nazionale hanno reso necessario valutare l'adeguatezza della legislazione in vigore.

(3)

La Corte di giustizia ha sostenuto nella sentenza del 12 ottobre 2000, nella causa C-3/99 Cidrerie-Ruwet (5), che gli Stati membri non sono autorizzati a vietare lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.

(4)

La tutela dei consumatori è facilitata dalle direttive adottate in seguito alle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, in particolare la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (6).

(5)

Una valutazione d'impatto, comprendente un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, ha indicato che in svariati settori le quantità nominali libere aumentano la libertà dei produttori di fornire merci rispondenti ai gusti dei consumatori e stimolano la concorrenza in termini di qualità e prezzo nel mercato interno. In altri settori, tuttavia, è più appropriato, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, conservare per il momento quantità nominali obbligatorie.

(6)

L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere accompagnata da una maggiore informazione destinata ai consumatori e all'industria per aumentare la comprensione del prezzo per unità di misura.

(7)

Le quantità nominali, pertanto, non dovrebbero in linea di massima essere regolamentate a livello comunitario o nazionale e dovrebbe essere possibile commercializzare merci in imballaggi preconfezionati in qualsiasi quantità nominale.

(8)

Tuttavia, in taluni settori tale deregolamentazione potrebbe tradursi in costi supplementari sproporzionatamente onerosi, in particolare per le piccole e medie imprese. Per questi settori si dovrebbe quindi adeguare la legislazione comunitaria vigente alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare per garantire che vengano fissate quantità nominali comunitarie almeno per i prodotti più venduti ai consumatori.

(9)

Poiché il mantenimento delle quantità nominali obbligatorie andrebbe considerato una deroga, dovrebbe essere rivalutato periodicamente alla luce dell'esperienza acquisita e per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei produttori. Per questi settori la legislazione comunitaria in vigore dovrebbe essere adattata, in particolare per limitare le quantità nominali comunitarie imposte solo ai prodotti più venduti ai consumatori.

(10)

Per favorire la trasparenza, tutte le quantità nominali per i prodotti in imballaggi preconfezionati dovrebbero figurare in un unico testo legislativo e, di conseguenza, le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE dovrebbero essere abrogate.

(11)

Per migliorare la tutela dei consumatori, in particolare dei consumatori vulnerabili, quali gli anziani e i disabili, dovrebbe essere prestata particolare attenzione ad una maggiore leggibilità e visibilità delle indicazioni riguardanti peso e volume sulle etichette dei prodotti preconfezionati in condizioni di presentazione normali.

(12)

Per taluni prodotti liquidi, la direttiva 75/106/CEE stabilisce requisiti metrologici identici a quelli di cui alla direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (7). La direttiva 76/211/CEE dovrebbe essere pertanto modificata per includere nel proprio ambito d'applicazione i prodotti attualmente disciplinati dalla direttiva 75/106/CEE.

(13)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per il loro territorio e nell'interesse della Comunità, proprie tabelle che presentano, nella misura del possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di recepimento, e a renderle pubbliche.

(14)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della soppressione delle gamme comunitarie e dell'introduzione di quantità nominali comunitarie uniformi, laddove necessario, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE.

2.   La presente direttiva non si applica ai prodotti elencati nell'allegato che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

Articolo 2

Libera circolazione delle merci

1.   Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati.

2.   Nel rispetto dei principi enunciati nel trattato, in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per il latte, il burro, la pasta secca e il caffè possono continuare a farlo fino a … (9).

Gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per lo zucchero bianco possono continuare a farlo fino a … (10).

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 3

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti elencati nell'allegato, punto 2 e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nell'allegato, punto 1 siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all'allegato, punto 1.

Articolo 4

Generatori di aerosol

1.   I generatori di aerosol recano un'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.

2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (11), possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

Articolo 5

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

1.   Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nell'allegato, punto 1, si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.

2.   Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nell'allegato, punto 1, si applicano all'imballaggio preconfezionato.

CAPO III

ABROGAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Abrogazioni

Le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE sono abrogate.

Articolo 7

Modifica

Nell'articolo 1 della direttiva 76/211/CEE i termini non «contemplati dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» sono soppressi.

Articolo 8

Recepimento

1.   Anteriormente a … (12) gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da … (13).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Relazione, comunicazione di deroghe e sorveglianza

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, entro … (14) e successivamente ogni dieci anni una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva. Se necessario, tale relazione è corredata di una proposta di revisione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comunicano alla Commissione anteriormente a … (13), i settori oggett…o della deroga di cui al suddetto paragrafo, nonché il periodo di tale deroga, le gamme dei valori delle quantità nominali obbligatorie applicate ed i relativi intervalli.

3.   La Commissione sorveglia l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, in base alle proprie constatazioni ed alle relazioni degli Stati membri interessati.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 2, 6 e 7 si applicano a decorrere da … (13).

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 36.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(3)  GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo nel 2003 dall'atto di adesione.

(4)  GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 48).

(5)  Racc. 2000 pag. I-8749.

(6)  GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

(7)  GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 78/891/CEE della Commissione (GU L 311 del 4.11.1978, pag. 21).

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  60 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(12)  12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  8 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1.   Prodotti venduti a volume (valore in ml)

Vino tranquillo

Nell'intervallo 100 ml — 1 500 ml, solo gli 8 valori seguenti:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1 000 — 1 500

Vino giallo

Nell'intervallo 100 ml — 1 500 ml, solo il valore seguente:

ml: 620

Vino spumante

Nell'intervallo 125 ml — 1 500 ml, solo i 5 valori seguenti:

ml: 125 — 200 — 375 —750 —1 500

Vino liquoroso

Nell'intervallo 100 ml — 1 500 ml, solo i 7 valori seguenti:

ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Vino aromatizzato

Nell'intervallo 100 ml — 1500 ml, solo i 7 valori seguenti:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1 000 — 1 500

Bevande spiritose

Nell'intervallo 100 ml — 2 000 ml, solo i 9 valori seguenti:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000— 1 500 — 1 750 — 2 000

2.   Definizioni dei prodotti

Vino tranquillo

Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 2204).

Vino giallo

Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 2204) con denominazione d'origine: «Côtes du Jura», «Arbois», «L'Etoile» e «Château-Chalon» in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (2).

Vino spumante

Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punti 15, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune 2204 10).

Vino liquoroso

Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b, e all'allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune 2204 21 — 2204 29).

Vino aromatizzato

Vino aromatizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (3) (numero della tariffa doganale comune 2205)

Bevande spiritose

Bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (4) (numero della tariffa doganale comune 2208).


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

(3)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 2 dicembre 2004 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta (1) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, basata sull'articolo 95 del trattato, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

1.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 6 aprile 2005 (2).

2.

Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 2 febbraio 2006 (3).

3.

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 4 aprile 2006.

4.

Il 26 aprile 2006 è stata presentata la proposta modificata della Commissione. (4)

5.

Il 25 settembre 2006 il Consiglio «Competitività» ha raggiunto un accordo politico su un testo di compromesso al fine di adottare una posizione comune.

6.

Conformemente all'articolo 251 del trattato CE, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 4 dicembre 2006.

II.   OBIETTIVI

La direttiva proposta è intesa ad abrogare le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, abolire le quantità nominali delle dimensioni degli imballaggi nella maggior parte dei settori, mantenere quantità nominali obbligatorie in un numero molto ristretto di settori, includendole in un unico strumento legislativo. Il tema di fondo della direttiva proposta è la deregolamentazione, essendo emerso da un'ampia consultazione delle parti interessate che la maggior parte delle argomentazioni è a favore della liberalizzazione delle quantità nominali.

III.   POSIZIONE COMUNE

La posizione comune definita dal Consiglio rispecchia in parte il parere del Parlamento europeo in prima lettura. Alcuni emendamenti del Parlamento erano già stati integrati nella proposta modificata della Commissione.

La posizione comune rispecchia pienamente o parzialmente vari emendamenti del Parlamento.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate alla sua proposta modificata dalla posizione comune del Consiglio.

Né il Consiglio né la Commissione hanno invece potuto accettare gli emendamenti del Parlamento europeo intesi ad armonizzare le dimensioni in settori attualmente non disciplinati ossia quelli dei seguenti prodotti: latte, burro, caffè, pasta, riso e zucchero bruno.

Analisi dettagliata della posizione comune

Il Consiglio ha pienamente accolto gli emendamenti 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14, ma solo in linea di massima, dopo averne leggermente modificato il testo, gli emendamenti 3, 6, 7, 13 e 16.

Il Consiglio non ritiene che i settori del latte, del burro, del caffè, della pasta, del riso e dello zucchero bruno, in cui non esistono attualmente dimensioni obbligatorie armonizzate, richiedano una gamma CE di quantità nominali.

All'articolo 2, paragrafo 2 il Consiglio ha introdotto un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, durante il quale le dimensioni nazionali attualmente esistenti potranno essere mantenute per la produzione nazionale di latte, burro, caffè, pasta secca e riso; è stato altresì introdotto un periodo di sei anni per lo zucchero bianco.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune sia decisamente conforme agli obiettivi originali della direttiva proposta.


(1)  Riferimento alla GU.

(2)  Riferimento alla GU.

(3)  Riferimento alla GU.

(4)  Riferimento alla GU.