19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Lussemburgo) il 9 giugno 2022 — CM / DN

(Causa C-372/22)

(2022/C 359/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Parti

Ricorrente: CM

Resistente: DN

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1) si applichi:

a.

a una domanda di modifica di un diritto di visita ai sensi dell’articolo 2, punto 10), di detto regolamento, presentata dal titolare di tale diritto di visita in forza di una decisione giurisdizionale avente effetto differito motivato dall’interesse dei minori, ma definitiva e passata in giudicato, emessa nello Stato della precedente residenza abituale dei minori più di quattro mesi prima dell’adizione effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1,

b.

e ciò in via esclusiva, escludendo cioè la competenza di principio prevista dall’articolo 8 di detto regolamento,

anche se il considerando 12 di detto regolamento specifica che «le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si [informano] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza (…)».

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la competenza così radicata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, prevista «in deroga all'articolo 8» di detto regolamento, osti all’applicazione dell’articolo 15 del medesimo regolamento, previsto «in via eccezionale» e «ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore».


(1)  GU 2003, L 338, p. 1.