SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

6 luglio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino – Forum actoris – Condizione – Residenza abituale dell’attore nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita durante l’intero periodo immediatamente precedente alla domanda»

Nella causa C‑462/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 25 maggio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2022, nel procedimento

BM

contro

LO,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi (relatrice), J.‑C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per LO, da B. Ackermann, Rechtsanwältin;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso e J. Ramos, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Leupold e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BM e sua moglie LO relativamente a una domanda di scioglimento del loro matrimonio proposta dinanzi ai giudici tedeschi.

Contesto normativo

3

Il considerando 1 del regolamento n. 2201/2003 così recita:

«La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

(...)».

5

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», così recita:

«1.   Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

la residenza abituale del convenuto, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

BM, cittadino tedesco, e LO, cittadina polacca, si sono sposati in Polonia nel 2000. Essi vi hanno vissuto con i loro figli almeno fino al giugno 2012.

7

Il 27 ottobre 2013 BM ha avviato un procedimento di divorzio dinanzi all’Amtsgericht Hamm (Tribunale circoscrizionale di Hamm, Germania), sostenendo di aver lasciato il domicilio coniugale nel giugno 2012 e di essersi stabilito, da allora, presso il domicilio dei suoi genitori, nella sua città natale in Germania.

8

LO ha eccepito il difetto di competenza internazionale dei giudici tedeschi, in sostanza per il motivo che BM, dopo aver lasciato il domicilio coniugale, aveva mantenuto la residenza abituale in Polonia per la maggior parte del 2013.

9

Alla luce degli elementi di prova prodotti dalle parti nel procedimento principale, l’Amtsgericht Hamm (Tribunale circoscrizionale di Hamm) ha accolto l’eccezione di incompetenza di LO e ha respinto la domanda di divorzio di BM in quanto irricevibile.

10

Detta sentenza è stata confermata in appello dall’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land, Hamm, Germania).

11

Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che, se è vero che BM aveva acquisito la residenza abituale in Germania alla data di presentazione della domanda di divorzio, ossia il 27 ottobre 2013, egli non aveva tuttavia dimostrato di aver stabilito tale residenza abituale in questo Stato membro per tutti i sei mesi precedenti detta data, ossia a partire dal 27 aprile 2013, contrariamente a quanto imporrebbe l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003.

12

Investito di un’impugnazione proposta da BM avverso la sentenza dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land, Hamm), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ritiene che l’esito di tale impugnazione dipenda dall’interpretazione che occorre dare all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003. Più precisamente, il giudice del rinvio si chiede se l’attore debba dimostrare la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita sin dal dies a quo dei termini previsti da tale disposizione o se sia sufficiente la semplice residenza, purché quest’ultima acquisisca un carattere abituale al più tardi alla data di presentazione della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.

13

Al riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, nonostante la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, si debba privilegiare un’interpretazione teleologica e restrittiva del forum actoris sancito da tale disposizione, al fine di non compromettere i diritti del coniuge convenuto. Tale approccio dovrebbe indurre a ritenere che l’attore debba dimostrare di aver acquisito la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita sin dal dies a quo del termine pertinente. Detta interpretazione contribuirebbe altresì a una migliore prevedibilità e a un’applicazione uniforme dei criteri di attribuzione della competenza. Secondo il giudice del rinvio, taluni elementi di contesto suffragherebbero una siffatta interpretazione. Tale giudice si riferisce, al riguardo, in particolare alle versioni in lingua spagnola e francese della relazione esplicativa della sig.ra Borrás relativa alla Convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, detta convenzione di «Bruxelles II» (GU 1998, C 221, pag. 27).

14

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che l’interpretazione che esso propone di adottare dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 è controversa, in particolare all’interno della dottrina giuridica germanofona, e, in ogni caso, non è stata definita dalla giurisprudenza della Corte né può esserne chiaramente dedotta.

15

Date tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il periodo di attesa di un anno oppure di sei mesi, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento [n. 2201/2003], inizi a decorrere per l’attore soltanto nel momento in cui [quest’ultimo] stabilisce la propria residenza abituale nello Stato membro del foro competente, oppure se sia sufficiente che, all’inizio del rispettivo periodo di attesa, l’attore abbia in un primo momento una semplice residenza nello Stato del foro competente, che si consolida come residenza abituale solo successivamente nel periodo che intercorre fino alla presentazione della domanda».

Sulla questione pregiudiziale

16

In via preliminare, occorre osservare che dal rinvio pregiudiziale risulta che la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali tedesche a conoscere del procedimento principale è stata esaminata alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 e che il giudice del rinvio ha ritenuto che la constatazione secondo cui BM non aveva acquisito la residenza abituale in Germania alla data del 27 aprile 2013 non fosse viziata da alcun errore. Pertanto, la questione sollevata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce unicamente a tale disposizione.

17

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in detto Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda, o alla circostanza che egli dimostri che la residenza che egli ha acquisito nel medesimo Stato membro è divenuta una residenza abituale nel corso del periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente alla presentazione della sua domanda.

18

Va ricordato che l’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 fissa i criteri generali di competenza in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Tali criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi rispondono alla necessità di una regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale [sentenza del 10 febbraio 2022, OE (Residenza abituale di un coniuge – Criterio di cittadinanza), C‑522/20, EU:C:2022:87, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

19

Al riguardo, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), trattini dal primo al quarto, del regolamento n. 2201/2003 fa esplicitamente riferimento ai criteri della residenza abituale dei coniugi o di quella del convenuto, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, di tale regolamento autorizza l’applicazione della regola di competenza del forum actoris [sentenza del 10 febbraio 2022, OE (Residenza abituale di un coniuge – Criterio di cittadinanza), C‑522/20, EU:C:2022:87, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

20

Tale regola di competenza è intesa a garantire un equilibrio tra, da un lato, la mobilità delle persone all’interno dell’Unione europea, tutelando segnatamente i diritti del coniuge che, a seguito della crisi coniugale, abbia lasciato lo Stato membro della residenza abituale comune e, dall’altro, la certezza del diritto, in particolare quella dell’altro coniuge, garantendo l’esistenza di un collegamento effettivo tra l’interessato e lo Stato membro i cui giudici sono competenti a statuire sullo scioglimento del vincolo matrimoniale di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, OE (Residenza abituale di un coniuge – Criterio di cittadinanza), C‑522/20, EU:C:2022:87, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

21

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 riconosce infatti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore la competenza a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo matrimoniale di cui trattasi se, ai sensi di tale disposizione, l’attore «ha risieduto» nel territorio di tale Stato membro «almeno per sei mesi immediatamente prima della [sua] domanda» e nel caso in cui, come nel procedimento principale, egli sia cittadino di detto Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, OE (Residenza abituale di un coniuge – Criterio di cittadinanza), C‑522/20, EU:C:2022:87, punti da 26 a 28 e giurisprudenza ivi citata].

22

Ad avviso del giudice del rinvio, non vi è alcun dubbio che, secondo tale disposizione, alla data di presentazione della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, l’attore deve dimostrare di avere la «residenza abituale» nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, il che, nel procedimento principale, sarebbe stato dimostrato da BM dinanzi all’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land, Hamm).

23

A tale riguardo, occorre infatti ricordare che, dato che la competenza internazionale derivante dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 è determinata dal criterio della «residenza abituale», ciò esclude che essa dipenda da un criterio fondato sulla semplice residenza dell’uno o dell’altro coniuge [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 46].

24

Ne consegue che un coniuge che intenda avvalersi del criterio di competenza previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve necessariamente dimostrare di avere la sua residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui è cittadino alla data di presentazione della sua domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, aspetto che non è contestato nel caso di specie.

25

Per contro, il giudice del rinvio ritiene che sussista un dubbio sulla questione se la condizione secondo cui l’attore deve aver «risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della [sua] domanda» nello Stato membro di cui trattasi, menzionata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, significhi che l’attore deve semplicemente dimostrare di aver stabilito la sua residenza nel territorio di tale Stato membro, purché, nel corso del periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, detta residenza sia divenuta la residenza abituale o, al contrario, che tale attore debba dimostrare di avere la residenza abituale sin dall’inizio e per tutto il periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente alla sua domanda.

26

In assenza, nel regolamento n. 2201/2003, di una definizione o di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «residenza abituale» e, in particolare, di quella di «residenza», occorre ricercarne un’interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto della formulazione e del contesto delle disposizioni che menzionano dette nozioni nonché degli obiettivi di tale regolamento [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

27

A tale riguardo, è vero che dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 risulta che la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio l’attore deve possedere la residenza abituale è subordinata alla condizione che «questi vi [abbia] risieduto» almeno sei mesi immediatamente prima della sua domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Come riconosciuto dal governo polacco e dalla Commissione europea, il riferimento a una semplice residenza non implica necessariamente che l’attore debba dimostrare di avere la residenza abituale per l’intero periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente alla sua domanda.

28

Tuttavia, tenuto conto del contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, nonché degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, il requisito secondo cui l’attore deve risiedere nello Stato membro di cui è cittadino almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda non può essere interpretato indipendentemente dal criterio della «residenza abituale» parimenti enunciato in detta disposizione.

29

In tal senso, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento mira ad uniformare, all’interno dell’Unione, i criteri di attribuzione della competenza internazionale in materia matrimoniale, tutti fondati, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, sulla nozione di «residenza abituale». Nell’impianto sistematico di tale disposizione, la nozione di «residenza» non può avere natura diversa a seconda che sia utilizzata al suo secondo trattino o al suo sesto trattino, e ciò indipendentemente dalla circostanza che, contrariamente alle altre versioni di tale secondo trattino redatte nelle lingue ufficiali dell’Unione al momento dell’adozione di detto regolamento, la versione in lingua tedesca non impieghi tale nozione in modo isolato.

30

Orbene, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, di detto regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trovava «l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora». A tale riguardo, l’uso dell’espressione «vi risiede ancora», contenuta nelle versioni di tale disposizione redatte nelle lingue ufficiali dell’Unione al momento dell’adozione del medesimo regolamento, ad eccezione della versione in lingua tedesca, implica un nesso di continuità temporale tra tale residenza e l’«ultima residenza abituale dei coniugi», cosicché il coniuge rimasto nel territorio dello Stato membro di cui trattasi vi mantiene la sua residenza abituale, senza che ciò sia contraddetto dalla versione in lingua tedesca di detta disposizione.

31

Di conseguenza, nel contesto specifico della determinazione della competenza internazionale in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, non occorre operare una distinzione tra la nozione di «residenza» e quella di «residenza abituale», distinzione che avrebbe come conseguenza l’indebolimento del criterio di determinazione di detta competenza.

32

In secondo luogo, come affermato, in sostanza, dai governi polacco e portoghese, imporre che l’attore che chieda lo scioglimento del vincolo matrimoniale dimostri di aver acquisito la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita sin dal dies a quo del periodo minimo di sei mesi, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, consente di garantire il rispetto della certezza del diritto, preservando al contempo la mobilità delle persone all’interno dell’Unione e la possibilità di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, senza favorire indebitamente detto attore, già avvantaggiato dalla regola di competenza del forum actoris, ciò che l’interpretazione alternativa e più estensiva di tale disposizione, sostenuta da BM dinanzi al giudice del rinvio, non può garantire.

33

In tal modo, anzitutto, tale requisito contribuisce a compensare la circostanza che, a differenza degli altri criteri di competenza elencati nei trattini dal primo al quarto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, quello di cui al suo sesto trattino non è subordinato né al consenso dei coniugi né all’esistenza di un legame particolare con il luogo di vita comune, presente o passato, di questi ultimi. Pertanto, l’obbligo per l’attore di dimostrare di risiedere abitualmente nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita da almeno sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda è riconducibile all’esigenza che tale attore sia in grado di dimostrare, per tutto il periodo di cui trattasi, di avere un collegamento effettivo con tale Stato membro, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 20 della presente sentenza.

34

Inoltre, gli obiettivi di prevedibilità nonché di interpretazione e di applicazione uniformi nell’Unione che governano la fissazione dei criteri di attribuzione della competenza in materia matrimoniale, elencati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, non potrebbero essere conseguiti se si richiedesse semplicemente all’attore di dimostrare di avere la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita per un periodo più o meno breve nel corso del periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente alla sua domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Infatti, in tale ipotesi, il carattere sufficiente della durata della residenza abituale richiesta all’attore nel territorio dello Stato membro del giudice adito varierebbe, per definizione, a seconda delle fattispecie e della valutazione casistica di ciascuna autorità giurisdizionale nazionale adita.

35

Per contro, gli obiettivi menzionati al punto precedente della presente sentenza sono conseguiti mediante il requisito in base al quale l’attore dimostri di aver acquisito la residenza abituale nello Stato membro del giudice adito sin dal dies a quo del periodo minimo di sei mesi previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003.

36

Infine, occorre sottolineare che, alla luce dell’obiettivo di equilibrio tra, da un lato, la mobilità delle persone all’interno dell’Unione e, dall’altro, l’esigenza di certezza del diritto, obiettivo perseguito dal regolamento n. 2201/2003 e ricordato al punto 20 della presente sentenza, il requisito menzionato al punto precedente della presente sentenza non impone all’attore un onere sproporzionato, tale da dissuaderlo dal fondarsi sul criterio di competenza previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, di detto regolamento.

37

Ne consegue che, conformemente al criterio di competenza sul quale è fondato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, il coniuge che intenda avvalersi di tale disposizione deve necessariamente dimostrare di aver avuto la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita sin dall’inizio del periodo minimo di sei mesi di cui a detta disposizione.

38

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in detto Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

tale disposizione subordina la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in detto Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.