28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 23 aprile 2021 — A / B

(Causa C-262/21)

(2021/C 252/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: A

Resistente: B

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in prosieguo il «regolamento Bruxelles II bis»), relativo al trasferimento illecito di un minore, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, trasferisce il minore dal suo Stato di residenza in un altro Stato membro, che è lo Stato membro competente ai sensi di una decisione di trasferimento adottata da un’autorità in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis, relativo all’illecito mancato rientro, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui un giudice dello Stato di residenza del minore ha annullato la decisione adottata da un’autorità di trasferire l’esame del fascicolo, ma in cui il minore, di cui è stato ordinato il ritorno, non dispone più di un titolo di soggiorno in corso di validità nel suo Stato di residenza, né di un diritto di ingresso o di soggiorno nello Stato in questione.

3)

Qualora, tenuto conto della risposta fornita alla prima o alla seconda questione, occorra interpretare il regolamento Bruxelles II bis nel senso che si tratti di un trasferimento illecito o mancato rientro del minore, e pertanto quest’ultimo dovrebbe essere rinviato nel suo Stato di residenza, se l’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 debba essere interpretato nel senso che osti al ritorno del minore per uno dei seguenti motivi:

i)

perché sussiste un rischio grave, ai sensi di tale disposizione, che il ritorno di un lattante di cui la madre si è personalmente occupata, se viene rinviato da solo, lo esponga a un pericolo fisico o psichico, o comunque lo ponga in una situazione intollerabile; oppure

ii)

perché il minore, nel suo Stato di residenza, verrebbe preso in carico e collocato in una casa di accoglienza da solo o con la madre, il che indicherebbe che sussiste un fondato rischio, ai sensi di tale disposizione, che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici, o lo ponga comunque in una situazione intollerabile; o ancora

iii)

perché il minore, che non dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità, si troverebbe in una situazione intollerabile ai sensi di tale disposizione.

4)

Qualora, in considerazione della risposta alla terza questione, fosse possibile interpretare i motivi di rifiuto di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 nel senso che sussiste un fondato rischio che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici o comunque lo ponga in una situazione intollerabile, se l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con la nozione di interesse superiore del minore di cui all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e al regolamento Bruxelles II bis, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui né il minore né la madre dispongono di un titolo di soggiorno in corso di validità nello Stato di residenza del minore, e pertanto non hanno diritto di ingresso o di soggiorno in tale paese, lo Stato di residenza del minore debba adottare misure adeguate per assicurare il soggiorno regolare del minore e della madre in tale Stato membro. Qualora sullo Stato di residenza del minore gravi un tale obbligo, se il principio della fiducia reciproca tra Stati membri debba essere interpretato nel senso che lo Stato che consegna il minore può, in conformità di tale principio, presumere che lo Stato di residenza del minore adempirà a tali obblighi o se l’interesse del minore imponga che le autorità dello Stato di residenza forniscano dettagli sulle misure specifiche che sono state o saranno adottate per la protezione del minore, in modo che lo Stato membro che consegna il minore possa valutare, in particolare, l’adeguatezza di tali misure alla luce degli interessi del minore.

5)

Qualora sullo Stato di residenza del minore non gravi l’obbligo, di cui alla quarta questione pregiudiziale, di adottare misure adeguate, se, alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 20 della Convenzione dell’Aia del 1980 debba essere interpretato, nei casi di cui alla terza questione pregiudiziale, punti da i) a iii), nel senso che esso osti al ritorno del minore in quanto detto ritorno potrebbe essere considerato come contrario, ai sensi di tale disposizione, ai principi fondamentali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).