SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

2 giugno 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 5 – Traduzione dell’atto – Presa in carico delle spese di traduzione da parte del ricorrente – Nozione di “richiedente” – Notifica, su iniziativa del giudice adito, di atti giudiziari all’attenzione di intervenienti nel procedimento»

Nella causa C‑196/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov, Romania), con decisione del 4 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2021, nel procedimento

SR

contro

EW,

con l’intervento di:

FB,

CX,

IK,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per EW, da S. Dumitrescu, avocată;

per il governo rumeno, da E. Gane, L.-E. Baţagoi e A. Wellman, in qualità di agenti;

per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e N. Vincent, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da Z. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Biolan e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SR ed EW in merito allo scioglimento consensuale del loro matrimonio nonché all’attribuzione e all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio minore.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi dei considerando da 2 a 4 del regolamento n. 1393/2007:

«(2)

Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(3)

Con un atto del 26 maggio 1997 il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l’adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell’ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione.

(4)

Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU 2000, L 160, pag. 37]. Il contenuto di tale regolamento si basa sostanzialmente sulla convenzione».

4

L’articolo 2 di tale regolamento enuncia quanto segue:

«1.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi riceventi”, competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

(...)».

5

L’articolo 5 di detto regolamento così dispone:

«1.   Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».

6

L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario; oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione».

Diritto rumeno

7

L’articolo 61 della Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010, recante il codice di procedura civile), del 1o luglio 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 247 del 10 aprile 2015), così dispone:

«1.   Chiunque abbia interesse può intervenire in un procedimento pendente tra le parti originarie.

(...)

3.   L’intervento è adesivo quando mira unicamente a sostenere la difesa di una delle parti».

8

L’articolo 64 di detta legge prevede quanto segue:

«1.   Il giudice trasmette alle parti l’istanza d’intervento e copie dei documenti ad essa allegati.

2.   Dopo aver sentito l’interveniente e le parti, il giudice decide in merito alla ricevibilità, in linea di principio, dell’intervento, con provvedimento motivato.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

SR ed EW sono, rispettivamente, la madre e il padre di un minore.

10

In data non precisata nella decisione di rinvio, SR ed EW hanno entrambi presentato, dinanzi alla Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea, Romania), una domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del loro matrimonio nonché l’attribuzione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e la definizione delle sue modalità di esercizio.

11

Con sentenza del 4 luglio 2016, tale giudice ha disposto lo scioglimento consensuale del matrimonio di SR ed EW. Esso ha altresì fissato la residenza del minore presso il domicilio della madre e ha deciso che la potestà genitoriale sarebbe stata esercitata congiuntamente dai due genitori, garantendo il mantenimento dei legami personali tra il padre e il figlio conformemente a un programma di visite. Inoltre, detto giudice ha condannato EW a pagare un assegno alimentare a favore del figlio.

12

EW e SR hanno entrambi impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov, Romania).

13

EW chiede, in via principale, l’annullamento di detta sentenza per incompetenza del giudice e, in subordine, la sua riforma parziale per quanto riguarda il luogo di residenza del minore e il pagamento di un assegno alimentare per quest’ultimo.

14

SR chiede l’esercizio esclusivo della potestà parentale, l’annullamento del programma di visite stabilito a favore di EW, la modifica dell’importo dell’assegno alimentare posto a carico di quest’ultimo, nonché un nuovo computo delle spese.

15

Il 5 luglio 2018 FB, CX e IK, che sono rispettivamente il fratello, la sorella e il nonno paterno del minore, hanno chiesto di intervenire a sostegno di EW. Tali intervenienti risiedono in Francia.

16

Con ordinanza del 15 settembre 2020, il giudice del rinvio ha deciso, al fine di statuire sulla ricevibilità di tali istanze di intervento, che SR ed EW erano tenuti a garantire la traduzione in lingua francese delle citazioni emesse da tale giudice ai fini della loro notifica a FB, a CX e a IK, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1393/2007.

17

SR ed EW hanno rifiutato di anticipare le spese connesse alla traduzione in lingua francese di tali atti processuali, ritenendo che spetti al giudice del rinvio sostenerne l’onere. Tali parti sostengono che il giudice del rinvio dovrebbe essere considerato il «richiedente» ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007.

18

A tale proposito, il giudice del rinvio rileva che la nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007, non può riguardare un giudice. Infatti, un giudice potrebbe agire solo in qualità di organo mittente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, o in qualità di organo ricevente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di quest’ultimo. Nel caso di specie, il giudice del rinvio agirebbe in qualità di organo mittente competente a trasmettere gli atti giudiziari di cui trattasi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, vale a dire la Francia.

19

Dall’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento risulterebbe che la nozione di «richiedente», al pari di quella di «ricevente», sono manifestamente escluse dai rispettivi ambiti di applicazione delle nozioni di «organo mittente» e di «organo ricevente». Poiché nel procedimento principale il giudice del rinvio è l’organo mittente, esso non potrebbe, quindi, essere considerato il richiedente.

20

Secondo tale giudice, il richiedente, ai sensi del regolamento n. 1393/2007, sarebbe la persona che ha presentato la domanda e che ha interesse a che sia effettuata una notifica conformemente a tale regolamento, affinché il procedimento giudiziario possa concludersi. Nel caso di specie, si tratterebbe di SR e di EW, in quanto ciascuna di tali parti ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio e ha quindi, in linea di principio, un interesse a che il procedimento d’appello possa concludersi.

21

In tali circostanze, il Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, qualora l’organo giurisdizionale decida e stabilisca la citazione delle parti intervenienti in un procedimento civile, il “richiedente”, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007, sia l’organo giurisdizionale dello Stato membro che decide di citare gli intervenienti oppure la parte in causa nel giudizio pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

22

Il governo rumeno ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, in quanto la descrizione del contesto materiale effettuata dal giudice del rinvio non consentirebbe di stabilire se la questione della necessità di tradurre l’atto processuale e, di conseguenza, quella di sopportare le relative spese si pongano concretamente nel procedimento principale.

23

Più precisamente, il giudice del rinvio non chiarirebbe se la notifica delle citazioni agli intervenienti abbia già avuto luogo e se questi ultimi abbiano rifiutato di riceverle perché non erano redatte in una lingua da loro compresa o che si suppone che comprendano. Orbene, se così non fosse, la questione sollevata dal giudice del rinvio sarebbe teorica e, di conseguenza, irricevibile.

24

Detto governo osserva che la Corte ha già avuto occasione di precisare che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, spetta all’organo mittente richiamare l’attenzione del richiedente sul rischio di un eventuale rifiuto del destinatario di accettare un atto che non sia redatto in una lingua indicata all’articolo 8 di tale regolamento. Tuttavia, in forza della sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 35), spetterebbe al richiedente decidere se occorra far tradurre l’atto in questione, di cui deve peraltro sostenere il costo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

25

A tale proposito va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 139 e giurisprudenza ivi citata).

26

Inoltre, in considerazione dello spirito di cooperazione che informa i rapporti fra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, la mancanza di talune previe constatazioni da parte del giudice del rinvio non conduce necessariamente all’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale se, nonostante tali mancanze, la Corte, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, ritiene di essere in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio (sentenza del 2 aprile 2020, Reliantco Investments e Reliantco Investments Limassol Sucursala București, C‑500/18, EU:C:2020:264, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

27

Nel presente caso si deve rilevare che la Corte dispone di elementi sufficienti per fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Occorre infatti rilevare che dalle osservazioni scritte presentate alla Corte da EW risulta che il giudice del rinvio ha già notificato alcuni atti processuali agli intervenienti, nel corso del 2019, che questi ultimi, conformemente al regolamento n. 1393/2007, avrebbero rifiutato di ricevere in quanto tali atti erano redatti in lingua rumena. Non conoscendo tale lingua, essi avrebbero chiesto di ricevere detti atti processuali tradotti in lingua francese.

28

Tali elementi di fatto esposti da EW consentono così di completare, per quanto necessario, il contesto di fatto presentato dal giudice del rinvio e, in tal modo, avvalorano la presunzione di rilevanza di cui beneficia la questione sollevata, escludendo che quest’ultima possa essere considerata teorica.

29

Alla luce di tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

30

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che un giudice che dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che hanno chiesto di intervenire nel procedimento debba essere considerato un «richiedente», ai sensi di tale disposizione.

31

Anzitutto occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, il richiedente si fa carico delle eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale successiva decisione del giudice o dell’autorità competente in merito alla presa a carico di tali spese.

32

A tale proposito, è giocoforza constatare che il regolamento n. 1393/2007 non contiene alcuna definizione della nozione di «richiedente».

33

In assenza di una tale definizione, occorre interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007 alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1393/2007 (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 28, nonché, per analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 1348/2000, sentenza dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 45). Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

34

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione contestuale e storica dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, occorre constatare che la formulazione stessa di tale disposizione opera una distinzione tra il richiedente, che si fa carico delle eventuali spese di traduzione preliminari alla trasmissione dell’atto, e il giudice o l’autorità competente adita nello Stato membro mittente, che può adottare un’eventuale successiva decisione sulla presa a carico di tali spese.

35

Tale distinzione tra il richiedente e il giudice nazionale adito si evince anche dalla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1393/2007, in particolare dalla sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punti da 41 a 43), nella quale la Corte ha sottolineato, da un lato, che spetta al giudice adito nello Stato membro mittente statuire su questioni di natura sostanziale, nella misura in cui esse riguardano il richiedente e il destinatario del documento, e, dall’altro, che tale giudice deve garantire una tutela equilibrata dei rispettivi diritti delle parti interessate, ossia il richiedente e il destinatario.

36

Una distinzione analoga deriva dall’ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, punto 75), nella quale la Corte ha considerato la possibilità che, prima dell’avvio della procedura di notificazione o di comunicazione dell’atto, il giudice adito sia portato ad effettuare una prima valutazione provvisoria delle conoscenze linguistiche del destinatario al fine di determinare, d’intesa con il ricorrente, se sia necessaria o meno una traduzione dell’atto.

37

Occorre altresì rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 opera una distinzione equivalente a quella di cui al punto 34 della presente sentenza, quando dispone che il richiedente è informato dall’organo mittente che il destinatario può rifiutare di accettare l’atto trasmesso se non è compilato in una lingua di cui all’articolo 8 di tale regolamento. Infatti gli organi mittenti sono, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, pubblici ufficiali, autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro. Dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, il giudice del rinvio agisce in qualità di organo mittente.

38

Peraltro, dal considerando 4 del regolamento n. 1393/2007 deriva che il regolamento n. 1348/2000, che ha abrogato, si basava essenzialmente sulla Convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, adottata con atto del Consiglio dell’Unione europea del 26 maggio 1997 (GU 1997, C 261, pag. 1).

39

La relazione esplicativa concernente tale convenzione (GU 1997, C 261, pag. 26), che è rilevante ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1393/2007 (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2015, Tecom Mican e Arias Domínguez, C‑223/14, EU:C:2015:744, punto 40, nonché, per analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 1348/2000, sentenza dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 53), corrobora l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, secondo la quale le spese di traduzione di un atto non possono essere poste a carico del giudice adito.

40

Infatti, il commento relativo all’articolo 5, paragrafo 2, di detta convenzione, il cui testo è sostanzialmente identico a quello dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, contenuto in detta relazione esplicativa, precisa che «il termine “richiedente” indica sempre la parte interessata alla trasmissione dell’atto. Non può quindi trattarsi del tribunale».

41

In tali circostanze, dall’interpretazione contestuale e storica dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007 risulta che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il «richiedente», ai sensi di tale disposizione, ai fini della presa in carico delle eventuali spese di traduzione preliminari alla trasmissione di tali atti.

42

In secondo luogo, tale constatazione è corroborata dall’interpretazione teleologica del regolamento n. 1393/2007.

43

Infatti, la Corte ha già avuto occasione di precisare, per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1393/2007, che quest’ultimo mira a stabilire, come risulta dal considerando 2 di quest’ultimo, un meccanismo di notificazione e comunicazione all’interno dell’Unione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, nell’ottica del buon funzionamento del mercato interno. Così, allo scopo di migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e di garantire una buona amministrazione della giustizia, detto regolamento stabilisce il principio di una trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri, circostanza che ha per effetto di semplificare ed accelerare le procedure (sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 2930 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, punti 4748).

44

Ciò premesso, la Corte ha altresì dichiarato che si deve interpretare il regolamento n. 1393/2007 in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli del destinatario dell’atto, tramite una conciliazione degli obiettivi di efficacia e rapidità di trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, punto 51).

45

Inoltre la Corte ha rilevato che, benché sia essenziale, da un lato, che, affinché il destinatario dell’atto possa effettivamente esercitare il proprio diritto di difendersi, il documento in questione sia redatto in una lingua da lui compresa, dall’altro lato, il richiedente non deve subire le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario comprende la lingua in cui tale atto è stato scritto. Spetta dunque al giudice dinanzi al quale pende la lite nello Stato membro mittente preservare nel migliore dei modi gli interessi di ciascuna parte, segnatamente, esaminando tutti gli elementi di fatto e di prova convincenti che dimostrino concretamente le conoscenze linguistiche del destinatario (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, punti 7879)

46

Orbene, un’interpretazione secondo la quale il giudice adito nello Stato membro mittente dovrebbe essere considerato il richiedente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, sarebbe in contrasto con l’obbligo, in capo a tale giudice, di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli del destinatario dell’atto. Infatti, il rispetto di un obbligo del genere implica necessariamente che l’autorità gravata da tale obbligo si collochi in una posizione di imparzialità rispetto agli interessi del richiedente e a quelli del destinatario. Ne consegue che tale autorità non può confondersi con uno di tali interessati, vale a dire il richiedente.

47

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato un «richiedente», ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il «richiedente», ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.