1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 ottobre 2020 — OE / VY

(Causa C-522/20)

(2021/C 35/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: OE

Resistente: VY

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, violi il [Or. 2] divieto di discriminazione sancito dall’articolo 18 TFUE, in quanto, a seconda della cittadinanza dell’attore, prevede per quest’ultimo un periodo di residenza più breve rispetto all’articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), quinto trattino, dello stesso regolamento, quale condizione ai fini della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato di residenza.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se da tale violazione del divieto di discriminazione derivi che, per effetto del principio generale di cui all’articolo 3, [paragrafo 1,] lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, una residenza della durata di dodici mesi costituisca per tutti i ricorrenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, la condizione preliminare per invocare la competenza giurisdizionale del foro di residenza, ovvero se debba ritenersi applicabile, nei confronti di ogni ricorrente, un periodo di residenza di sei mesi.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).