7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 6 ottobre 2020 — M P A / LC D N M T

(Causa C-501/20)

(2020/C 423/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M P A

Resistente: LC D N M T

Questioni pregiudiziali

1)

Come debba essere interpretata la nozione di «residenza abituale», di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 (1) e all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, dei cittadini di uno Stato membro che soggiornino in uno Stato terzo in ragione delle funzioni loro assegnate in qualità di agenti contrattuali dell’Unione europea e ai quali, nello Stato terzo, sia riconosciuta la condizione di agenti diplomatici dell’Unione europea, quando il loro soggiorno in tale Stato è vincolato all’esercizio delle funzioni da loro esercitate per l’Unione.

2)

Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 (2), la determinazione della residenza abituale dei coniugi dipenda dalla loro condizione di agenti contrattuali dell’Unione europea in uno Stato terzo, in che modo [tale residenza abituale] possa incidere sulla determinazione della residenza abituale dei figli minori ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

3)

Se, nell’ipotesi in cui si ritenga che i minori non risiedano abitualmente nello Stato terzo, possa tenersi in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre, dalla sua residenza in Spagna precedente alla celebrazione del matrimonio, dalla cittadinanza spagnola dei figli minori e dalla loro nascita in Spagna ai fini della determinazione della residenza abituale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

4)

Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, non esiste alcun altro Stato membro competente a decidere sulle domande, se il fatto che il convenuto sia cittadino di uno Stato membro osti all’applicazione della clausola residuale di cui agli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003.

5)

Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, ai fini della determinazione degli assegni alimentari per i figli, come debba essere interpretato il forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 e, in particolare, quali condizioni siano necessarie per ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento (nella fattispecie il Togo). Se sia necessario che la parte dimostri di aver promosso o tentato di promuovere il procedimento in tale Stato con esito negativo, e se la cittadinanza di una delle parti in causa costituisca un collegamento sufficiente con lo Stato membro.

6)

Se, in un caso come quello in esame, nel quale i coniugi hanno forti legami con Stati membri (cittadinanza, residenza precedente), il fatto che, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti, nessuno Stato membro risulti competente sia in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).