SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 aprile 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10 – Competenza sussidiaria in materia di successioni – Residenza abituale del defunto al momento del decesso situata in uno Stato non vincolato dal regolamento (UE) n. 650/2012 – Defunto che ha la cittadinanza di uno Stato membro e possiede beni in tale Stato membro – Obbligo per il giudice adito di detto Stato membro di esaminare d’ufficio i criteri della sua competenza sussidiaria – Nomina di un curatore dell’eredità»

Nella causa C‑645/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 18 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 1o dicembre 2020, nel procedimento

V A,

Z A

contro

TP,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič (relatore), D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per TP, da F. Rocheteau, avocat;

per il governo francese, da A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, inizialmente da I. Herranz Elizalde e S. Jiménez García, successivamente da I. Herranz Elizalde, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, inizialmente da C. Valero e M. Wilderspin, successivamente da C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3; GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2019, L 243, pag. 9).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra V A e Z A (in prosieguo: i «ricorrenti nel procedimento principale»), figli di XA, e TP, moglie di quest’ultimo, in merito ad una domanda diretta alla nomina di un curatore dell’eredità per amministrare l’intera successione di XA.

Contesto normativo

3

I considerando 7, 27, 30, 43 e 82 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(27)

Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino.

(...)

(30)

Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

(...)

(43)

Le norme di competenza stabilite dal presente regolamento, in talune circostanze, porterebbero ad una situazione in cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione non applica la propria legge. Quando si verifica una siffatta situazione in uno Stato membro la cui legge prevede la nomina obbligatoria di un amministratore dell’eredità, il presente regolamento dovrebbe consentire all’organo giurisdizionale dello Stato membro, ove adito, di nominare uno o più amministratori a norma della propria legge. (...) Al fine di garantire un agevole coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro che nomina l’organo giurisdizionale, l’organo giurisdizionale dovrebbe nominare la persona o le persone che avrebbero il diritto di amministrare l’eredità in virtù della legge applicabile alla successione, come ad esempio l’esecutore testamentario del defunto o gli eredi stessi oppure, se la legge applicabile alla successione lo richiede, un amministratore terzo. (...)

(...)

(82)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al Trattato [UE] e al Trattato [FUE], tali Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento e non sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito e l’Irlanda di notificare la loro intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità all’articolo 4 del suddetto protocollo».

4

Il capo II di tale regolamento, relativo alla «Competenza», contiene in particolare gli articoli da 4 a 6, 10 e 15.

5

L’articolo 4 del regolamento in parola, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6

L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Accordi di scelta del foro», al paragrafo 1 così dispone:

«Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione».

7

L’articolo 6 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge», prevede quanto segue:

«Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:

a)

può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure

b

dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta».

8

L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Competenza sussidiaria», così dispone:

«1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

a)

il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b)

la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni».

9

L’articolo 15 di detto regolamento, intitolato «Verifica della competenza», prevede quanto segue:

«L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

10

Contenuto nel capo III del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile», l’articolo 21 di quest’ultimo, a sua volta intitolato «Criterio generale», così dispone:

«1.   Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

2.   Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».

11

L’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

XA, cittadino francese, è deceduto il 3 settembre 2015 in Francia. Dal 1981 risiedeva nel Regno Unito dove si era sposato con TP nel 1996. Colpito da una malattia, egli era rientrato in Francia per vivere con uno dei suoi figli a partire dall’agosto 2012, in un appartamento acquistato due mesi prima per il tramite di una società immobiliare di cui era socio.

13

XA ha lasciato una moglie, TP, cittadina del Regno Unito, nonché tre figli nati da una prima unione, YA e i ricorrenti nel procedimento principale. Poiché YA era intanto deceduto, i ricorrenti nel procedimento principale hanno dichiarato di agire anche in qualità di aventi causa del fratello. XA possedeva beni ereditari in Francia.

14

I ricorrenti nel procedimento principale hanno citato TP dinanzi ai giudici francesi al fine di ottenere la nomina di un curatore dell’eredità per amministrare l’intera eredità del defunto, invocando l’applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 e il fatto che il defunto aveva la sua residenza abituale in Francia al momento del decesso.

15

Con ordinanza del 12 dicembre 2017, il presidente del tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di primo grado di Nanterre, Francia), statuendo in sede di procedimento sommario, si è dichiarato competente a conoscere della domanda dei ricorrenti nel procedimento principale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012. È stato quindi incaricato un curatore dell’eredità.

16

Con sentenza del 21 febbraio 2019, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) ha annullato tale ordinanza e, in applicazione del regolamento n. 650/2012, ha dichiarato che i giudici francesi non erano competenti a statuire sull’intera successione del defunto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, in quanto, in sostanza, la residenza abituale di quest’ultimo si trovava ancora nel Regno Unito al momento del decesso.

17

I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, che la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) aveva commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, il quale prevede, in subordine, la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui sono situati beni ereditari per statuire sull’intera successione, nonostante il fatto che il defunto non avesse la propria residenza abituale in Francia al momento del decesso, ma avesse la cittadinanza di tale Stato membro e vi possedesse dei beni.

18

Il giudice del rinvio fa valere, anzitutto, che l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 non è stato invocato dai ricorrenti nel procedimento principale dinanzi alla cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles). Pertanto, si porrebbe la questione se tale cour d’appel, la quale ha constatato che XA era cittadino francese e possedeva beni ereditari in Francia al momento del decesso, fosse tenuta a esaminare d’ufficio i criteri della sua competenza sussidiaria in forza di detto articolo 10.

19

Infatti, il giudice del rinvio rileva che, prevedendo la possibilità che il giudice di uno Stato membro investito di una causa successoria della quale non è competente a conoscere in forza del regolamento n. 650/2012, si dichiari d’ufficio incompetente, l’articolo 15 di tale regolamento non precisa se spetti a quest’ultimo giudice verificare preliminarmente tutti i criteri di competenza possibili, tanto quelli della sua competenza generale quanto quelli della sua competenza sussidiaria. In particolare, detto regolamento non preciserebbe se l’esame della competenza sussidiaria presenti carattere facoltativo.

20

Da un lato, il giudice del rinvio sottolinea che il regolamento n. 650/2012 istituisce un sistema di risoluzione dei conflitti di competenza che i giudici degli Stati membri investiti di una controversia devono applicare d’ufficio qualora tale controversia rientri nell’ambito materiale coperto da tale regolamento. Orbene, non sarebbe logico che, dopo aver rilevato d’ufficio l’applicazione di detto regolamento per dirimere un conflitto di competenza, i giudici degli Stati membri aditi possano declinare la loro competenza a favore di giudici di uno Stato terzo, sulla base del solo articolo 4 di quest’ultimo, senza dover previamente verificare la loro competenza sussidiaria sulla base dell’articolo 10 del medesimo regolamento. Risulterebbe, pertanto, più coerente che detti giudici aditi siano tenuti a verificare, anche d’ufficio, tutti i possibili criteri di esercizio di competenza.

21

Dall’altro lato, il giudice del rinvio osserva che la competenza prevista all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, in esso qualificata come «sussidiaria», ha l’effetto di derogare al principio dell’unità delle competenze giurisdizionale e legislativa che ispira tale regolamento. Infatti, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia riconosciuto la propria competenza ai sensi di tale articolo 10, essa sarebbe nondimeno indotta ad applicare la legge dello Stato di residenza abituale del defunto al momento del decesso, salvo che dall’insieme delle circostanze della causa risulti che, al momento di tale decesso, il defunto presentava collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, di detto regolamento, o aveva scelto espressamente la legge di un altro Stato, in forza dell’articolo 22 del medesimo regolamento. Pertanto, sembrerebbe difficile ammettere che una norma sulla competenza qualificata «sussidiaria» debba essere obbligatoriamente rilevata dal giudice adito di uno Stato membro, anche se le parti non la fanno valere.

22

Peraltro, sebbene il regolamento n. 650/2012 preveda espressamente, al suo articolo 15, l’obbligo per il giudice incompetente di rilevare d’ufficio la propria incompetenza, esso non prevedrebbe, per contro, alcuna disposizione equivalente che lo obblighi ad esaminare d’ufficio la propria competenza. Le norme relative alle successioni rientrerebbero, ai sensi di tale regolamento, tra i diritti disponibili, poiché detto regolamento autorizzerebbe le parti a concordare la competenza esclusiva dello o degli organi giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene la legge scelta dal defunto per disciplinare la sua successione mediante la conclusione di un accordo di scelta del foro (articolo 5 del regolamento n. 650/2012) e prevedrebbe la possibilità per tali giudici di continuare ad esercitare la loro competenza anche se le parti del procedimento che non fossero parti di tale accordo comparissero dinanzi ad essi senza contestare tale competenza (articolo 9 di detto regolamento).

23

Di conseguenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 650/2012] debbano essere interpretate nel senso che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro in cui il defunto non aveva la propria residenza abituale deve rilevare d’ufficio la propria competenza sussidiaria, come prevista in detto testo normativo, laddove accerti che il de cuius aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro deve rilevare d’ufficio la propria competenza in base alla norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione quando, essendo stato adito sulla base della regola di competenza generale stabilita all’articolo 4 di tale regolamento, constata di non essere competente ai sensi di quest’ultima disposizione.

25

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) ha considerato che l’ultima residenza abituale del defunto era nel Regno Unito e non in Francia. A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 82 del regolamento n. 650/2012, il Regno Unito – conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE – non ha partecipato all’adozione di tale regolamento. Peraltro, non risulta che, alla data del decesso di XA, il Regno Unito si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 4 di tale protocollo di notificare la sua intenzione di accettare detto regolamento. A tale data, il Regno Unito, anche se era Stato membro dell’Unione europea, non era quindi vincolato dal regolamento n. 650/2012 né, pertanto, era soggetto alla sua applicazione. Orbene, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 10 di tale regolamento, si deve considerare che la competenza prevista da tale disposizione può essere applicata qualora il defunto avesse avuto la propria residenza abituale in tale Stato membro non vincolato da detto regolamento al momento del suo decesso. Di conseguenza, purché siano soddisfatti anche gli altri criteri previsti da tale disposizione, si deve concludere che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

26

A tal riguardo, è pacifico che l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 non è stato invocato dai ricorrenti nel procedimento principale né in primo grado né in appello. Pertanto, la questione pregiudiziale mira unicamente a stabilire se il regolamento n. 650/2012 obblighi il giudice di uno Stato membro, adito sulla base dell’articolo 4 di tale regolamento, a esaminare d’ufficio la propria competenza alla luce dei criteri previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo oppure se quest’ultimo giudice possa dichiararsi incompetente qualora il ricorrente non abbia fatto valere tale disposizione per l’esercizio, da parte di detto giudice, della propria competenza.

27

Conformemente a una giurisprudenza costante, le disposizioni relative alle norme sulla competenza, allorché non rinviano al diritto degli Stati membri per la determinazione del loro senso e della loro portata, devono essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, la quale va ricercata tenendo conto non solo dei termini delle disposizioni stesse, ma anche del loro contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

28

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che tale disposizione stabilisce una norma sulla competenza secondo cui, qualora la residenza abituale del defunto al momento del decesso non sia situata in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui sono situati beni ereditari sono tuttavia competenti a statuire sull’intera successione se il defunto possedeva la cittadinanza di tale Stato membro al momento del decesso.

29

Risulta quindi dalla formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 che i due criteri previsti da tale disposizione, ai fini dell’attribuzione della competenza agli organi giurisdizionali di uno Stato membro nel caso in cui la residenza abituale del defunto al momento del decesso non sia situata in tale Stato membro, sono, da un lato, l’esistenza di beni ereditari in detto Stato membro e, dall’altro, il possesso della cittadinanza dello stesso Stato membro, da parte del defunto, al momento del decesso. Per contro, da tali termini non discende affatto che l’attribuzione di una siffatta competenza dipenda da una qualsiasi azione da parte del defunto o di una parte interessata. Al contrario, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 67 e 68 delle sue conclusioni, l’impiego dell’espressione «sono (…) competenti», è tale da indicare che la competenza prevista all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento ha carattere obbligatorio.

30

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che l’articolo 10 di tale regolamento figura nel capo II di quest’ultimo, il quale stabilisce un insieme di norme sulla competenza in materia di successioni. In particolare, detto articolo 10 prevede una competenza sussidiaria rispetto alla competenza generale, stabilita dalla regola enunciata all’articolo 4 di detto regolamento, la quale designa gli organi giurisdizionali del luogo di residenza abituale del defunto come giudici competenti a statuire sull’intera successione in questione.

31

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che tale articolo deve essere letto alla luce del considerando 30 di tale regolamento, secondo il quale occorre «far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte». A tal fine, secondo tale considerando, detto regolamento «dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria».

32

Ne consegue che, poiché il regolamento n. 650/2012 mira, in particolare, a garantire l’uniformità di applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale internazionale in materia di successioni, tanto l’articolo 4 di tale regolamento quanto il suo articolo 10, paragrafo 1, hanno il solo scopo di definire criteri uniformi di competenza giurisdizionale per statuire su un’intera successione. Essi non offrono, a tal riguardo, alle parti interessate la possibilità di scegliere, in funzione dei loro interessi, il foro di uno Stato membro, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5 di detto regolamento in caso di scelta del defunto della legge applicabile alla sua successione.

33

Occorre rilevare, al riguardo, che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 47 e 65 delle sue conclusioni, non esiste alcun rapporto gerarchico tra il foro stabilito all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 e il foro stabilito all’articolo 10 di quest’ultimo, poiché ciascuno di essi presuppone una fattispecie diversa. Parimenti, il fatto che la competenza di cui all’articolo 10 di tale regolamento sia qualificata come «sussidiaria» non significa che tale disposizione sia meno vincolante di quella dell’articolo 4 di detto regolamento, relativa alla competenza generale.

34

A tal riguardo, occorre constatare che l’impiego del termine «comunque» all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 suggerisce che tale disposizione riguarda una norma sulla competenza equivalente e complementare alla norma sulla competenza generale sancita all’articolo 4 di tale regolamento, cosicché, in caso di inapplicabilità di quest’ultimo articolo, occorre verificare se i criteri della competenza previsti all’articolo 10 di detto regolamento siano soddisfatti.

35

Una siffatta interpretazione è peraltro corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 650/2012 consistente, come risulta dal suo considerando 7, nel contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che intendono far valere i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera, in particolare, assicurando che, nello spazio europeo di giustizia, i diritti degli eredi e dei legatari, delle altre persone vicine al defunto nonché dei creditori della successione siano garantiti in maniera efficace (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 35).

36

A tal fine, il regolamento n. 650/2012 prevede le norme sulla competenza giurisdizionale internazionale per tutta la successione, fondate su criteri oggettivi. In tale prospettiva, l’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento contribuisce a garantire l’accesso alla giustizia degli eredi e dei legatari, delle altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori della successione, qualora la situazione di cui trattasi presenti stretti legami con uno Stato membro a causa, in particolare, dell’esistenza di beni ereditari nel territorio di quest’ultimo.

37

Peraltro, occorre ricordare che, al fine di contribuire all’efficace risoluzione delle controversie relative a una successione, il regolamento n. 650/2012 mira a favorire un trattamento unitario della successione. Così, la Corte ha ripetutamente affermato che un’interpretazione delle disposizioni di detto regolamento che conducesse alla frammentazione della successione non sarebbe conforme agli obiettivi di tale regolamento [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 56, e del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni), C‑80/19, EU:C:2020:569, punto 41].

38

Tale principio dell’unità della successione è altresì sotteso alla norma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in quanto detta disposizione precisa che tale norma determina la competenza dei giudici degli Stati membri a decidere sull’«intera successione».

39

Infine, occorre ricordare che, come la Corte ha dichiarato, il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni impone che, nel perseguire l’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, sottostante alla normativa dell’Unione, tale giudice possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 64, e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 45).

40

Orbene, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 650/2012, consistente nel garantire una buona amministrazione della giustizia, nulla osta a che i medesimi principi prevalgano per quanto riguarda l’esame, da parte del giudice adito, della sua competenza nell’ambito dell’applicazione delle norme sulla competenza internazionale in materia di successioni previste da tale regolamento.

41

Pertanto, poiché le regole di competenza sussidiaria stabilite all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 contribuiscono a realizzare tale obiettivo di buona amministrazione della giustizia, l’applicazione di tale disposizione non può dipendere dal fatto che essa non sia stata invocata dall’una o dall’altra parte del procedimento di cui trattasi.

42

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, occorre interpretare l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 alla luce dell’articolo 15 di quest’ultimo, nel senso che, se tale articolo 10 non obbliga il giudice adito a ricercare attivamente una base fattuale per decidere in ordine alla propria competenza in una determinata controversia, detto articolo gli impone di stabilire, attenendosi ai fatti non contestati, il fondamento della propria competenza, che può eventualmente essere diverso da quello asserito dal ricorrente.

43

In particolare, occorre rilevare che una dichiarazione di incompetenza, da parte del giudice adito ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, necessita di un esame preliminare di tutti i criteri stabiliti al capo II del regolamento n. 650/2012 e che, nell’ambito di tale esame, tale giudice è tenuto ad esaminare la sua eventuale competenza alla luce di tutte le informazioni di cui dispone. Pertanto, un siffatto esame non può essere effettuato alla luce della sola regola di competenza espressamente invocata dalle parti interessate.

44

Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’argomentazione del giudice del rinvio, secondo cui l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 derogherebbe al principio della coincidenza delle competenze giurisdizionale e legislativa, di modo che il giudice adito sarebbe indotto ad applicare la legge dello Stato di residenza abituale del defunto al momento del decesso. Infatti, l’obiettivo di cui al considerando 27 di tale regolamento, di far coincidere la competenza giurisdizionale e il diritto applicabile non riveste, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, carattere assoluto.

45

Sebbene, secondo il considerando 27 del regolamento n. 650/2012, le disposizioni di quest’ultimo siano concepite per garantire che l’autorità che si occupa della successione possa applicare, nella maggior parte dei casi, la propria legge nazionale, tale regolamento non impone né garantisce la coincidenza tra la competenza giurisdizionale e il diritto applicabile. La tesi del carattere non assoluto di tale coincidenza è corroborata, da un lato, dai termini «nella maggior parte delle situazioni» utilizzati al considerando 27 di detto regolamento e, dall’altro, dal fatto che, al considerando 43 dello stesso regolamento, lo stesso legislatore dell’Unione ha previsto che le norme sulla competenza ivi enunciate possano portare a situazioni in cui il giudice competente a statuire sulla successione non applicherà la propria legge.

46

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro deve rilevare d’ufficio la propria competenza in base alla norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione quando, essendo stato adito sulla base della regola di competenza generale stabilita all’articolo 4 di tale regolamento, constata di non essere competente ai sensi di quest’ultima disposizione.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro deve rilevare d’ufficio la propria competenza in base alla norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione quando, essendo stato adito sulla base della regola di competenza generale stabilita all’articolo 4 di tale regolamento, constata di non essere competente ai sensi di quest’ultima disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.