SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

2 giugno 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 13 e 28 – Validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità – Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione – Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede»

Nella causa C‑617/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunale superiore del Land, Brema, Germania), con decisione dell’11 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2020, nel procedimento avviato da

T.N.,

N.N.

nei confronti di

E.G.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič (relatore), D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Greco, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, inizialmente da S. Grünheid, W. Wils e M. Wilderspin, successivamente da S. Grünheid e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3, GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2018, L 176, pag. 23).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da T.N. e N.N. in merito alla domanda di rilascio di un certificato ereditario collettivo concernente la successione di W.N., marito di E.G. e zio di T.N. e N.N. (in prosieguo: i «nipoti del defunto»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 7, 32 e 67 del regolamento n. 650/2012 così recitano:

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(32)

Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(...)

(67)

Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. (...)».

4

Il capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», comprende in particolare gli articoli 4 e 13.

5

L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6

L’articolo 13 dello stesso regolamento, rubricato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima», dispone come segue:

«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

7

Il capo III del regolamento n. 650/2012, rubricato «Legge applicabile», comprende in particolare gli articoli 21, 23 e 28 di quest’ultimo.

8

L’articolo 21 di tale regolamento, rubricato «Criterio generale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

9

L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Ambito di applicazione della legge applicabile», ai paragrafi 1 e 2 recita così:

«1.   La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2.   Tale legge regola in particolare:

(...)

e)

il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;

(...)».

10

L’articolo 28 dello stesso regolamento, rubricato «Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia», prevede quanto segue:

«La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

a)

dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o

b)

dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».

Diritto tedesco

11

L’articolo 1942 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), rubricato «Devoluzione e rinuncia all’eredità», così dispone:

«1. L’eredità si trasmette agli eredi chiamati, fatto salvo il diritto di questi ultimi di rinunciarvi (devoluzione dell’eredità).

(...)».

12

Ai sensi dell’articolo 1943 del BGB, rubricato «Accettazione e rinuncia all’eredità»:

«L’erede non può più rinunciare all’eredità nel caso in cui l’abbia accettata oppure sia scaduto il termine stabilito per la rinuncia; alla scadenza di tale termine, l’eredità si considera accettata».

13

L’articolo 1944 del BGB, rubricato «Termine per la rinuncia», recita nel modo seguente:

«1. La rinuncia può aver luogo soltanto entro il termine di sei settimane.

2. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui l’erede viene a conoscenza della devoluzione e del titolo della propria vocazione ereditaria. (...)

3. Il termine è prorogato a sei mesi nel caso in cui il defunto abbia avuto il suo ultimo domicilio all’estero oppure l’erede risieda all’estero al momento di inizio della decorrenza del termine».

14

L’articolo 1945 del BGB, rubricato «Forma della rinuncia», così dispone:

«La rinuncia si effettua mediante dichiarazione al Tribunale per le successioni; la dichiarazione deve essere acquisita con verbale del Tribunale per le successioni o resa in un atto di fede pubblica.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

W.N., cittadino dei Paesi Bassi, la cui ultima residenza abituale era in Germania, è deceduto il 21 maggio 2018 a Brema (Germania).

16

Il 21 gennaio 2019, E.G., vedova di W.N. e residente in Germania, ha chiesto all’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania), giudice competente a decidere sulla successione di W.N., il rilascio di un certificato ereditario attestante che ella, a titolo di successione legittima, avrebbe ereditato tre quarti dell’eredità di W.N., e i nipoti del defunto, entrambi residenti nei Paesi Bassi, avrebbero ereditato ciascuno un ottavo di tale eredità.

17

Con lettera del 19 giugno 2019, tale giudice ha informato i nipoti del defunto che era in corso un procedimento di successione legittima e ha richiesto loro di trasmettergli taluni documenti ai fini dell’espletamento della successione.

18

Il 13 settembre 2019 i nipoti del defunto hanno reso dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) una dichiarazione di rinuncia all’eredità del defunto, che il 30 settembre 2019 è stata iscritta nel registro delle successioni tenuto da tale giudice.

19

Con lettera del 22 novembre 2019, l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha trasmesso la domanda di rilascio del certificato ereditario ai nipoti del defunto e li ha invitati a presentare le loro osservazioni.

20

Con lettera del 13 dicembre 2019, redatta in lingua neerlandese, i nipoti del defunto hanno trasmesso all’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema), copia degli atti redatti dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) a seguito delle loro dichiarazioni di rinuncia all’eredità del defunto. Con lettera del 3 gennaio 2020, l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha comunicato ai nipoti del defunto che, in mancanza di traduzione in lingua tedesca, la loro lettera, compresi gli atti trasmessi, non aveva potuto essere presa in considerazione.

21

Con lettera del 15 gennaio 2020, redatta in lingua tedesca, N.N. ha informato l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) che egli e suo fratello avevano rinunciato alla successione del defunto, che, conformemente al diritto dell’Unione, la dichiarazione relativa a tale rinuncia era stata raccolta in lingua neerlandese dalle autorità giudiziarie competenti e che, pertanto, non era necessaria alcuna traduzione in lingua tedesca dei documenti in questione. In risposta, tale giudice ha ricordato la necessità di tradurre gli atti pertinenti di cui trattasi nonché di rispettare i termini stabiliti per la rinuncia all’eredità.

22

Con ordinanza del 27 febbraio 2020, l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha accertato i fatti necessari per il rilascio del certificato ereditario, conformemente alla domanda di E.G., e ha dichiarato che l’eredità si considerava accettata dai nipoti del defunto.

23

Questi ultimi hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e hanno chiesto una proroga del termine per la produzione di elementi di prova supplementari. Il 30 luglio 2020 essi hanno trasmesso all’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) una copia a colori nonché una traduzione in lingua tedesca degli atti redatti dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia). Poiché l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha contestato loro la mancata trasmissione degli originali di tali atti, questi ultimi gli sono stati inviati il 17 agosto 2020.

24

Con ordinanza del 2 settembre 2020, l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha respinto il ricorso e ha rinviato la causa al giudice del rinvio, lo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunale superiore del Land, Brema, Germania), dichiarando che, poiché i nipoti del defunto non avevano rinunciato all’eredità di quest’ultimo entro il termine stabilito, tale eredità si considerava accettata dagli stessi. Per poter considerare valida la dichiarazione di rinuncia all’eredità, non sarebbe sufficiente che il giudice tedesco competente sia semplicemente informato di tale dichiarazione resa dinanzi al giudice dei Paesi Bassi di cui trattasi, né sarebbe sufficiente che il giudice tedesco riceva una copia degli atti pertinenti, ma sarebbe necessario che esso disponga degli atti pertinenti in originale. Orbene, questi ultimi gli sarebbero pervenuti solo dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto all’articolo 1944, paragrafo 3, del BGB.

25

Il giudice del rinvio si chiede quali siano i requisiti necessari, nel caso in cui l’erede renda una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi all’organo giurisdizionale competente del suo luogo di residenza abituale, ai sensi degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012, affinché sia ritenuta tempestiva tale dichiarazione che, in forza della legge applicabile alla successione, deve essere resa entro un certo termine dinanzi al giudice competente a decidere sulla successione.

26

Il giudice del rinvio rileva, a tal proposito, l’esistenza in Germania di divergenze dottrinali e giurisprudenziali in merito alla validità della dichiarazione di rinuncia alla successione resa dinanzi a un giudice di uno Stato membro diverso da quello competente in linea di principio a decidere sulla successione. Secondo un primo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, che sarebbe maggioritario, la validità di una dichiarazione siffatta dinanzi al giudice competente a decidere sulla successione discende dal semplice fatto che essa è resa dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede.

27

In base a un secondo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, la dichiarazione di rinuncia alla successione sarebbe valida soltanto nel caso in cui sia trasmessa nella debita forma al giudice competente a decidere sulla successione o, in ogni caso, sia portata a conoscenza di quest’ultimo. A tal proposito, dal considerando 32 del regolamento n. 650/2012 risulterebbe che, per il legislatore dell’Unione, una dichiarazione siffatta potrebbe produrre i suoi effetti solo dopo essere stata portata a conoscenza di tale organo giurisdizionale. Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, contrariamente al diritto tedesco, non prevede l’obbligo per l’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede di portare la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi ad esso a conoscenza dell’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione.

28

Il giudice del rinvio riferisce che, nel procedimento principale, se si seguisse l’indirizzo di cui al punto 26 della presente sentenza, la dichiarazione di rinuncia all’eredità di cui trattasi sarebbe considerata valida dal giorno in cui è stata resa dai nipoti del defunto dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia), ossia il 13 settembre 2019. Pertanto, in tale ipotesi, sarebbe stato rispettato dai nipoti del defunto il termine di sei mesi previsto dall’articolo 1944, paragrafo 3, del BGB, per la rinuncia all’eredità, il quale inizia a decorrere dalla data in cui l’erede viene a conoscenza della devoluzione ereditaria.

29

Secondo l’altro indirizzo illustrato al punto 27 della presente sentenza, la validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità di cui trattasi potrebbe dipendere dalla data in cui il giudice competente a decidere sulla successione è venuto a conoscenza di tale dichiarazione. Si porrebbe tuttavia la questione dei requisiti di forma ai quali è subordinata la validità di una dichiarazione siffatta, e in particolare la questione se sia sufficiente informare il giudice competente a decidere sulla successione dell’esistenza di una siffatta dichiarazione, trasmettergli copie degli atti pertinenti o comunicargli informazioni redatte nella lingua di tale dichiarazione, oppure se, al contrario, occorra trasmettere a tale giudice gli originali degli atti relativi alla rinuncia redatti dal giudice di un altro Stato membro nonché una traduzione giurata nella lingua del giudice competente a decidere sulla successione.

30

In tali circostanze, l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunale superiore del Land, Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione (sostituzione).

2)

Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1):

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che l’autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l’avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione.

3)

Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2):

a)

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, sia obbligatorio rivolgersi al giudice competente per la successione nella lingua ufficiale della sua giurisdizione.

b)

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra presentare al giudice giurisdizionalmente competente per la successione l’originale dell’atto di rinuncia emesso dal giudice competente in base alla residenza abituale del suo autore, corredato di traduzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

31

Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C–109/20, EU:C:2021:875, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

32

Il presente rinvio pregiudiziale verte sui requisiti previsti per la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità, ai sensi degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012, resa dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale dell’erede che effettua la rinuncia. A tal proposito, il giudice del rinvio si pone, in particolare, la questione se e, eventualmente, quando e come una dichiarazione siffatta debba essere portata a conoscenza dell’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione.

33

Dalla decisione di rinvio risulta che i nipoti del defunto hanno dichiarato, il 13 settembre 2019, di rinunciare all’eredità di quest’ultimo dinanzi a un giudice del loro Stato membro di residenza abituale, ossia il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia). Il 13 dicembre 2019 essi hanno informato il giudice tedesco competente a decidere sulla successione, con lettera redatta in lingua neerlandese, dell’esistenza di tale dichiarazione, allegando copia degli atti redatti dal giudice dei Paesi Bassi. Il 15 gennaio 2020 essi avrebbero nuovamente informato il giudice tedesco, ma con lettera redatta in lingua tedesca, dell’esistenza di detta dichiarazione. La traduzione in lingua tedesca e gli originali degli atti redatti dal giudice olandese sarebbero invece pervenuti al giudice tedesco solo il 17 agosto 2020, vale a dire dopo la scadenza del termine previsto dal diritto applicabile alla successione.

34

In tali circostanze, si deve rilevare che, con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.

Nel merito

35

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola [sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 32, e del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà mortis causa), C‑277/20, EU:C:2021:708, punto 29].

36

Per quanto riguarda, in primo luogo, i termini delle disposizioni in questione e il loro contesto, occorre ricordare che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 fa parte del capo II di tale regolamento, che disciplina tutti i criteri di competenza giurisdizionale in materia di successioni. Secondo tale disposizione, oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi di detto regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni.

37

Tale articolo 13 prevede quindi un foro alternativo di competenza giurisdizionale che mira a consentire agli eredi, che non abbiano la loro residenza abituale nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione, conformemente alle norme generali di cui agli articoli da 4 a 11 del regolamento n. 650/2012, di rendere le loro dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità dinanzi a un organo giurisdizionale del loro Stato membro di residenza abituale.

38

Detta norma sulla competenza giurisdizionale è completata da una norma sul conflitto di leggi contenuta nell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, che fa parte del capo III di quest’ultimo che disciplina la legge applicabile e che regola specificamente la validità formale di siffatte dichiarazioni. Ai sensi di tale articolo, esse sono valide quanto alla forma se soddisfano, secondo la lettera a), i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione (lex successionis) o, secondo la lettera b), i requisiti previsti dalla legge dello Stato in cui la persona che fa detta dichiarazione ha la propria residenza abituale.

39

Dalla formulazione dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 si può evincere che tale disposizione è concepita in modo tale da riconoscere la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge successoria qualora essa sia applicabile, oppure nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge dello Stato di residenza abituale dell’erede che rinuncia qualora quest’ultima sia applicabile.

40

A tal proposito, dal combinato disposto degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 – come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni – risulta che esiste una stretta correlazione tra tali due disposizioni, cosicché la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede a ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità è subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione siffatta dinanzi ad un organo giurisdizionale. Qualora tale condizione sia soddisfatta, l’insieme degli atti da compiere davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede che intenda fare siffatta dichiarazione è determinato dalla legge di tale Stato membro.

41

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, siffatta lettura degli articoli 13 e 28 di tale regolamento è corroborata dal considerando 32 di quest’ultimo, secondo il quale lo scopo di tali disposizioni è di «semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata». A tal fine, secondo il medesimo considerando, in detto regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere alcune dichiarazioni concernenti l’eredità, tra cui figura anche la rinuncia a quest’ultima, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. La Corte ha già precisato, a tal proposito, che l’articolo 13 del medesimo regolamento, letto alla luce del considerando 32 di quest’ultimo, mira a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento (sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 42).

42

Siffatta interpretazione è inoltre suffragata dall’obiettivo del regolamento n. 650/2012, volto, secondo il suo considerando 7, a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera. In particolare, nello spazio europeo di giustizia, i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace (v., in tal senso, sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 35, nonché del 1o luglio 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, C‑301/20, EU:C:2021:528, punti 2734).

43

Pertanto, per quanto riguarda le dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dinanzi all’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, l’articolo 28, lettera b), di detto regolamento garantisce che sia effettiva tale facoltà riconosciuta all’erede che risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giurisdizionale competente a decidere su una successione.

44

A tal proposito, è necessario constatare che, tenuto conto della portata limitata della competenza dell’organo giurisdizionale di cui all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, qualsiasi altra interpretazione volta a restringere la validità formale di una dichiarazione di rinuncia all’eredità, in particolare, assoggettandola ai requisiti formali della legge applicabile alla successione, avrebbe la conseguenza di privare di ogni effetto utile le disposizioni dell’articolo 13 e dell’articolo 28, lettera b), di tale regolamento e di pregiudicare gli obiettivi di detto regolamento nonché il principio della certezza del diritto.

45

Di conseguenza, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, il rispetto dell’obiettivo del regolamento n. 650/2012, consistente nel consentire agli eredi di rendere dichiarazioni di rinuncia all’eredità nello Stato membro della loro residenza abituale, implica che, affinché tali dichiarazioni siano considerate valide, tali eredi non debbano compiere dinanzi agli organi giurisdizionali di altri Stati membri atti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato membro in cui viene resa siffatta dichiarazione.

46

Per quanto riguarda la questione relativa alla comunicazione di dette dichiarazioni al giudice competente a decidere sulla successione, occorre osservare che dall’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 risulta che «dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione».

47

Quest’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 lascia intendere, a prima vista, che, secondo il legislatore dell’Unione, è necessario che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi ad un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede che rinuncia sia portata a conoscenza dell’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione. Tuttavia, occorre rilevare che né l’articolo 13 né l’articolo 28 di tale regolamento prevedono alcuna procedura di trasmissione di siffatte dichiarazioni dall’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede che rinuncia all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione. Tale considerando 32 presuppone tuttavia che le persone che si sono avvalse della facoltà di rendere siffatte dichiarazioni nel loro Stato membro di residenza abituale assumano l’onere di comunicare l’esistenza di tali dichiarazioni alle autorità che si occupano della successione.

48

Pertanto, in assenza di un sistema uniforme nel diritto dell’Unione che preveda la trasmissione delle dichiarazioni concernenti la successione all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione, il considerando 32, ultima frase, del regolamento n. 650/2012 deve essere inteso nel senso che spetta alla persona che ha reso una dichiarazione di rinuncia all’eredità effettuare gli adempimenti necessari affinché l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione venga a conoscenza dell’esistenza di una valida dichiarazione. Tuttavia, in caso di mancata effettuazione di tali adempimenti, entro il termine stabilito dalla legge applicabile alla successione, la validità di una dichiarazione siffatta non può essere rimessa in discussione.

49

Pertanto, la dichiarazione di rinuncia alla successione resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale, nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, dovrebbe produrre effetti giuridici dinanzi all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione, purché quest’ultimo sia venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione, senza che siffatta dichiarazione sia soggetta agli ulteriori requisiti di forma previsti dalla legge applicabile alla successione.

50

Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio emerge che i nipoti del defunto hanno reso una dichiarazione di rinuncia all’eredità di quest’ultimo dinanzi a un giudice dei Paesi Bassi nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale giudice, e che l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema) è venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione prima di pronunciarsi sulla successione. Pertanto, appare che quest’ultimo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione detta dichiarazione, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti o dai chiarimenti ritenuti necessari da tale giudice tedesco affinché una dichiarazione siffatta sia considerata valida. Infatti, come si evince dal considerando 67 del regolamento n. 650/2012, l’erede dovrebbe dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri «[a]ffinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace».

51

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo devono essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.