SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 marzo 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 10 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di un minore – Competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro – Portata territoriale – Trasferimento di un minore in uno Stato terzo – Residenza abituale acquisita in tale Stato terzo»

Nella causa C‑603/20 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice, (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito], con decisione del 6 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2020, nel procedimento

SS

contro

MCP,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Ilešič, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la domanda del giudice del rinvio del 6 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2020, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 2 dicembre 2020 della Quinta Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per SS, da A. Tayo, barrister, incaricata da J. Dsouza, solicitor;

per MCP, da A. Metzer, QC, e C. Proudman, barrister, incaricati da H. Choudhery, solicitor;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, come rettificato), come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU 2004, L 367, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SS, padre di una bambina, P, e MCP, la madre, in merito a una domanda del padre con cui questi chiede che si ordini il ritorno della minore nel Regno Unito e che si statuisca sul diritto di visita.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione dell’Aia del 1980

3

La convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, firmata il 25 ottobre 1980 nel quadro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), è entrata in vigore il 1o dicembre 1983. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea ne sono parti contraenti.

4

Tale convenzione contiene diverse disposizioni finalizzate a ottenere l’immediato ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto.

5

L’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980 prevede che, dopo aver ricevuto notizia del trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell’articolo 3 di tale convenzione, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento fino a quando non sia stabilito che le condizioni di detta convenzione per il ritorno del minore sono soddisfatte, oppure fino a quando non sarà trascorso un periodo di tempo ragionevole senza che sia stata presentata un’istanza in applicazione della medesima convenzione.

Convenzione dell’Aia del 1996

6

La convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1996») è stata ratificata o è stata oggetto di adesione da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione.

7

Tale convenzione prevede norme destinate a rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale e a evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati firmatari in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori.

8

Nel caso di sottrazioni di minore, l’articolo 7 di detta convenzione al suo paragrafo 1, lettere a) e b), dispone quanto segue:

«In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:

a)

ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)

il minore abbia risieduto nell’altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l’istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente».

9

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3, della medesima convenzione:

«2.   La presente convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.

3.   Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti».

Diritto dell’Unione

10

I considerando 12 e 33 del regolamento n. 2201/2003 recitano:

«(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(...)

(33)

Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

11

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», è così formulato:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)

il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)».

12

L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

11)

“trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

13

Il capo II dello stesso regolamento, intitolato «Competenza», contiene, alla sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», l’articolo 8, a sua volta rubricato «Competenza generale», che enuncia quanto segue:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

14

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Competenza nei casi di sottrazione di minori»:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a)

se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha acconsentito al trasferimento o mancato rientro;

o

b)

se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)

una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)

un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

15

L’articolo 12 di tale regolamento, concernente la proroga della competenza, è così formulato:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

(...)

3.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)

il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)

la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.

4.   Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della [convenzione dell’Aia, del 19 ottobre 1996], si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell’interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato».

16

L’articolo 14 di detto regolamento, rubricato «Competenza residua», prevede quanto segue:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

17

L’articolo 60 dello stesso regolamento, intitolato «Relazione con talune convenzioni multilaterali», così dispone:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(...)

e)

[convenzione dell’Aia del 1980]».

18

L’articolo 61 del regolamento n. 2201/2003, che disciplina le relazioni con la convenzione dell’Aia del 1996, prevede quanto segue:

«Nelle relazioni con la [convenzione dell’Aia del 1996], il presente regolamento si applica:

a)

se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

19

SS e MCP, entrambi cittadini indiani titolari di un permesso di soggiorno nel Regno Unito, formavano una coppia non legalmente coniugata al momento della nascita, nel 2017, della figlia P, cittadina britannica.

20

Il nome del padre figura nell’atto di nascita cosicché, stando agli accertamenti del giudice del rinvio, egli è titolare della responsabilità genitoriale nei confronti di P.

21

Nell’ottobre del 2018, la madre, MCP, si è recata in India con la figlia. Dopo alcuni mesi, la madre ha fatto ritorno nel Regno Unito senza la figlia.

22

Fatta eccezione per un breve soggiorno nel Regno Unito nell’aprile del 2019, la minore è rimasta in India, ove vive con la nonna materna.

23

Secondo il giudice del rinvio, è verosimile che il comportamento della madre equivalga ad un trasferimento e/o a un trattenimento illeciti della minore in India.

24

Il padre desidererebbe che P vivesse con lui nel Regno Unito, e, in subordine, vorrebbe poter avere contatti con lei nell’ambito di un diritto di visita.

25

A tal fine, il 26 agosto 2020, egli ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo, da un lato, il ritorno della minore nel Regno Unito e, dall’altro, una decisione sul diritto di visita.

26

Secondo tale giudice, la madre ha contestato la competenza dei giudici dell’Inghilterra e del Galles, poiché la minore non ha la residenza abituale nel Regno Unito.

27

Prima di statuire, il giudice del rinvio ritiene necessario valutare la propria competenza sulla base del regolamento n. 2201/2003. A tal riguardo, esso ha constatato che, nel momento in cui era stato adito, da un lato, la minore aveva la propria residenza abituale in India ed era pienamente integrata in un ambiente sociale e familiare indiano, mentre i suoi legami concreti fattuali con il Regno Unito erano inesistenti, ad eccezione della cittadinanza, e, dall’altro, la madre non aveva mai inequivocabilmente accettato la competenza dei giudici dell’Inghilterra e del Galles a conoscere delle questioni relative alla responsabilità genitoriale riguardante P. A seguito di tale constatazione, il giudice del rinvio ha deciso che la propria competenza non poteva essere fondata sull’articolo 8 e sull’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento.

28

Per quanto riguarda l’articolo 10 di detto regolamento, che sancisce le norme di competenza in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti di un minore, il giudice del rinvio nutre dubbi, in particolare, sulla questione se tale disposizione possa applicarsi a un conflitto di competenza tra le autorità giurisdizionali di uno Stato membro e quelle di uno Stato terzo.

29

A tal riguardo, esso ritiene che dal testo e dall’interpretazione illustrata al punto 4.2.1.1. della guida pratica all’applicazione del regolamento n. 2201/2003, pubblicata dalla Commissione europea, discenda che la regola enunciata all’articolo 10 di tale regolamento riguardi unicamente i conflitti di competenza tra gli Stati membri e non quelli tra uno Stato membro e uno Stato terzo. La Corte avrebbe già confermato tale interpretazione al punto 33 della sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835), seguendo in proposito le conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe del 20 settembre 2018, pronunciate nella stessa causa (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:749). Una parte della giurisprudenza nazionale conferirebbe tuttavia una portata territoriale più ampia a tale disposizione.

30

In tali circostanze, la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 10 del regolamento [n. 2201/2003] conservi, senza limiti di tempo, la competenza in uno Stato membro, qualora un minore con residenza abituale in detto Stato membro sia stato illecitamente trasferito (o trattenuto) in un paese terzo nel quale, a seguito di detto trasferimento (o mancato ritorno), ha regolarmente acquisito la residenza abituale».

Domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

31

Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

32

A tal riguardo, è pacifico, da un lato, che il rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, adottato, in particolare, sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, il quale figura nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosicché tale rinvio rientra nell’ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza definito all’articolo 107 del regolamento di procedura e, dall’altro, che la risposta alla questione pregiudiziale è determinante per la soluzione della controversia principale, poiché la competenza del giudice adito sotto il profilo del diritto dell’Unione dipende da essa.

33

Per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, dal momento che la minore vive in maniera permanente in India dall’ottobre del 2018, fatta eccezione per un breve soggiorno nel Regno Unito, esiste un rischio che il protrarsi di tale situazione pregiudichi gravemente, se non addirittura irreparabilmente, il rapporto fra padre e figlia, e persino tra quest’ultima ed entrambi i genitori. Tale situazione può provocare un danno irreparabile al suo sviluppo emotivo e psicologico in generale, tenuto conto, in particolare, del fatto che la minore si trova in un’età delicata per il suo sviluppo.

34

Peraltro, atteso che l’integrazione sociale e familiare della minore si trova già in una fase avanzata nello Stato terzo nel quale essa, secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, ha la residenza abituale attuale, il protrarsi di tale situazione può compromettere ulteriormente l’integrazione della minore nel suo ambiente familiare e sociale nel caso di un eventuale ritorno nel Regno Unito.

35

In tali circostanze, in data 2 dicembre 2020, la Quinta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale

36

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, qualora venga accertato che, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, un minore ha acquisito la residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sua sottrazione conservano la loro competenza senza limiti di tempo.

37

In conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld, C‑181/19, EU:C:2020:794, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata). Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

38

Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che tale articolo prevede, per quanto attiene alla competenza in caso di sottrazione di minore, che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti la conserva, ma tale competenza viene trasferita all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel momento in cui il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest’ultimo Stato membro e, inoltre, ricorra una delle condizioni alternative enunciate a detto articolo 10.

39

Risulta pertanto dai termini dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 che i criteri adottati da tale disposizione ai fini dell’attribuzione della competenza in caso di sottrazione di minore riguardano una situazione limitata al territorio degli Stati membri. Infatti, la competenza è attribuita, in linea di principio, all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima che fosse trasferito o trattenuto in maniera illecita in un altro Stato membro, fatta salva la possibilità che detta competenza venga trasferita, qualora talune condizioni specifiche siano soddisfatte, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale minore ha acquisito la sua nuova residenza abituale a seguito del trasferimento o mancato rientro illeciti.

40

La circostanza che detto articolo utilizzi l’espressione «Stato membro» e non i termini «Stato» oppure «Stato terzo», e che faccia dipendere l’attribuzione della competenza da una residenza abituale attuale o anteriore «in uno Stato membro» senza prendere in considerazione l’eventualità di una residenza acquisita nel territorio di uno Stato terzo, implica parimenti che questo stesso articolo disciplina unicamente la competenza in caso di sottrazione di minore tra gli Stati membri.

41

Occorre aggiungere che la Corte ha già dichiarato, nell’ambito di un procedimento relativo all’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, che la formulazione dell’articolo 10 di tale regolamento implica necessariamente che l’applicazione di tale articolo dipende da un potenziale conflitto di competenza tra giudici di più Stati membri (sentenza del 17 ottobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 33).

42

Inoltre, si deve rilevare, come ha fatto la Commissione in udienza, che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 è costituito da una sola frase, cosicché già dalla sua struttura emerge che esso forma un tutto inscindibile. Di conseguenza, detta disposizione non può essere letta nel senso che essa consta di due parti distinte, una delle quali consentirebbe in maniera autonoma di giustificare il mantenimento, di regola, della competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro senza limiti di tempo, in caso di sottrazione di un minore verso uno Stato terzo.

43

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 si inserisce, occorre constatare che tale disposizione costituisce una norma di competenza speciale rispetto alla regola generale enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, ai sensi della quale le autorità giurisdizionali dello Stato membro della residenza abituale di un minore sono competenti, in linea di principio, in materia di responsabilità genitoriale.

44

Infatti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, il paragrafo 1 di tale articolo 8 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.

45

A tal riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che la norma di competenza speciale prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 neutralizza l’effetto che l’applicazione della norma di competenza generale, sancita all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, comporterebbe in caso di sottrazione di minore, ossia il trasferimento della competenza verso lo Stato membro nel quale il minore avrebbe acquisito una nuova residenza abituale, a seguito della sua sottrazione. Poiché tale trasferimento di competenza rischia di procurare un vantaggio procedurale all’autore dell’atto illecito, l’articolo 10 di tale regolamento prevede, come rilevato al punto 39 della presente sentenza, che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti conservino cionondimeno la loro competenza a meno che non ricorrano determinate condizioni.

46

Orbene, qualora il minore abbia acquisito la residenza abituale al di fuori dell’Unione europea, dopo essere stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato terzo, l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento non risulta applicabile in assenza di residenza abituale in uno Stato membro. Infatti, tale disposizione non contempla una siffatta ipotesi. Ne consegue che, in tali circostanze, la regola sancita all’articolo 10 di tale regolamento, la quale consente di escludere la competenza che le autorità giurisdizionali dello Stato membro della nuova residenza abituale potrebbero invocare sulla base della norma generale, perde la sua ragion d’essere e, dunque, non può più essere applicata. Di conseguenza, detto articolo 10 non giustifica un mantenimento senza limiti di tempo della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro illeciti, quando tale minore è stato oggetto di una sottrazione verso uno Stato terzo.

47

In secondo luogo, occorre ricordare che una norma di competenza speciale deve essere interpretata restrittivamente e non può dunque dare luogo ad un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente previste dal regolamento interessato (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013,Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 25; del 16 gennaio 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 27).

48

Di conseguenza, una siffatta norma non deve essere interpretata tenendo conto unicamente di una parte del suo testo per farne un’applicazione autonoma. Orbene, ciò avverrebbe qualora l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 fosse interpretato basandosi esclusivamente su un elemento della prima parte di tale articolo, per desumerne che, qualora un minore sia stato sottratto verso uno Stato terzo, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale egli aveva la residenza abituale anteriore conservano la loro competenza per principio e senza limiti di tempo, dato che l’altra condizione prevista allo stesso articolo, concernente l’acquisizione di una residenza abituale in un altro Stato membro, non può essere soddisfatta.

49

In terzo luogo, una simile interpretazione farebbe ricadere nell’ambito di applicazione di detto articolo 10 un’ipotesi, ossia quella della sottrazione di un minore verso uno Stato terzo, che il legislatore dell’Unione non ha inteso includere.

50

A tal riguardo, dalla genesi del regolamento n. 2201/2003 discende che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre una normativa rigorosa in materia di sottrazioni di minori all’interno dell’Unione, ma che non ha inteso assoggettare a tale normativa le sottrazioni di minori verso uno Stato terzo. Queste ultime sottrazioni devono essere disciplinate, segnatamente, da convenzioni internazionali come la convenzione dell’Aia del 1980, che era già in vigore in tutti gli Stati membri alla data della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari, presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002 [COM(2002) 222 definitivo, GU 2002, C 203 E, pag. 155] (in prosieguo: la «proposta di regolamento»), all’origine del regolamento n. 2201/2003, e la convenzione dell’Aia del 1996, alla quale numerosi Stati membri non avevano ancora potuto aderire a tale data.

51

Tale constatazione risulta chiaramente dalla relazione concernente tale proposta di regolamento, che rileva che, «allo scopo di far fronte a situazioni di carattere internazionale, (…) la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare la convenzione dell’Aia del 1996» [COM(2002) 222 definitivo/2, pag. 3].

52

La volontà del legislatore dell’Unione di assicurare la coesistenza della normativa dell’Unione in materia di sottrazione di minore con quella sancita da convenzioni internazionali è richiamata nella motivazione della relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo del 7 novembre 2002, relativa alla proposta di regolamento (final A5-0385/2002, pag. 19), la quale enuncia che detta proposta, prevedendo una normativa chiara e coerente nei casi di sottrazione di minore nell’Unione, costituisce uno «strumento che può creare un sistema più integrato nell’ambito dell’Unione europea e assieme alle [c]onvenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996 può operare in ambito internazionale».

53

Orbene, detta interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, in forza della quale lo Stato membro della residenza abituale anteriore del minore conserverebbe la propria competenza senza limiti di tempo allorché il minore sia stato sottratto verso uno Stato terzo, implicherebbe, qualora il minore abbia acquisito la residenza abituale in uno Stato terzo che è parte contraente della convenzione dell’Aia del 1996, a seguito di una sottrazione, che l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 3, di tale convenzione sarebbero privi di effetto.

54

Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione dell’Aia del 1996 prevede, al pari dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, un trasferimento di competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato della nuova residenza abituale del minore, qualora ricorrano determinate condizioni. Queste ultime sono connesse, segnatamente, al trascorrere del tempo in combinazione con l’acquiescenza o la passività del titolare del diritto di affidamento interessato, essendosi il minore integrato nel nuovo ambiente.

55

Tale possibilità di trasferimento di competenza sarebbe ciononostante definitivamente esclusa se, in forza di detto articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro dovessero conservare, senza limiti di tempo, la loro competenza. Per questo motivo, siffatto mantenimento di competenza sarebbe contrario anche all’articolo 52, paragrafo 3, della convenzione dell’Aia del 1996, che vieta che una normativa stabilita tra più Stati contraenti su materie disciplinate da tale convenzione – come quella prevista dal regolamento n. 2201/2003 – interferisca con l’applicazione delle disposizioni di detta convenzione nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti. Orbene, poiché la competenza in materia di responsabilità genitoriale non potrebbe essere trasferita a tali autorità giurisdizionali degli Stati contraenti, tali rapporti subirebbero necessariamente un’interferenza.

56

Ne conseguirebbe che gli Stati membri, che hanno tutti ratificato o aderito alla convenzione dell’Aia del 1996, si vedrebbero costretti ad agire, in forza del diritto dell’Unione, in violazione dei loro obblighi internazionali.

57

Da tali considerazioni risulta che la normativa specifica che il legislatore dell’Unione ha inteso istituire con l’adozione del regolamento n. 2201/2003 riguarda i casi di sottrazioni di minore da uno Stato membro verso un altro. Ne consegue che la relativa norma di competenza, ossia quella derivante dall’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, non può essere interpretata nel senso che essa si applica al caso di una sottrazione di minore verso uno Stato terzo.

58

In terzo luogo, occorre rilevare che un’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 che comporti un mantenimento della competenza illimitato nel tempo non sarebbe conforme a uno degli obiettivi fondamentali perseguiti da tale regolamento, ossia rispondere all’interesse superiore del minore, privilegiando, a tal fine, il criterio della vicinanza (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 48).

59

Infatti, secondo la relazione della proposta di regolamento [COM(2002) 222 definitivo/2, pag. 12], il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre, per quanto riguarda appunto l’attribuzione della competenza in caso di sottrazione di minore, un equilibrio tra, da un lato, la necessità di evitare che l’autore della sottrazione tragga vantaggio dal suo atto illecito (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 43) e, dall’altro, l’opportunità di permettere al giudice che è più vicino al minore di conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale.

60

Orbene, il mantenimento incondizionato, senza limiti di tempo, della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro d’origine, nonostante il fatto che la sottrazione verso lo Stato terzo abbia potuto nel frattempo essere oggetto, segnatamente, di un’acquiescenza da parte di ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento, e senza alcuna condizione che consenta di tenere conto delle circostanze specifiche che caratterizzano la situazione del minore interessato o di assicurarne l’interesse superiore, impedirebbe che l’autorità giurisdizionale che si ritiene sia nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse superiore del minore possa conoscere delle domande relative a tali misure. Un risultato del genere sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 2201/2003, il quale deve essere letto, come risulta dal considerando 33 di tale regolamento, alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

61

Inoltre, una siffatta interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 che sfociasse in un mantenimento della competenza illimitato nel tempo traviserebbe parimenti la logica del meccanismo di ritorno o di non ritorno immediato stabilito dalla convenzione dell’Aia del 1980. Infatti, qualora, in conformità all’articolo 16 di tale convenzione, sia dimostrato che le condizioni di detta convenzione per un ritorno del minore non sono soddisfatte, oppure qualora sia decorso un periodo di tempo ragionevole senza che sia stata presentata un’istanza di applicazione di questa stessa convenzione, le autorità dello Stato nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto divengono le autorità della residenza abituale del minore e, in quanto autorità giurisdizionali geograficamente più vicine a tale residenza abituale, dovrebbero poter esercitare la loro competenza in materia di responsabilità genitoriale. Tale convenzione resta applicabile, segnatamente, nei rapporti fra gli Stati membri e le altre parti contraenti di tale convenzione, in conformità all’articolo 60, lettera e), di tale regolamento.

62

Dalle considerazioni che precedono discende che un’interpretazione dell’articolo 10 di detto regolamento che portasse a mantenere la competenza nello Stato membro d’origine senza limiti di tempo in caso di sottrazione di un minore verso uno Stato terzo non può trovare la sua giustificazione né nel tenore letterale né nel contesto in cui detto articolo si inserisce, e neppure nei lavori preparatori né negli obiettivi del regolamento medesimo. Essa priverebbe inoltre di effetto le disposizioni della convenzione dell’Aia del 1996 nel caso di una sottrazione di minore verso uno Stato terzo che è parte contraente di tale convenzione e sarebbe contraria alla logica della convenzione dell’Aia del 1980.

63

Ne consegue che, nel caso in cui un minore sia stato oggetto di una sottrazione verso uno Stato terzo, nel quale ha acquisito, a seguito di tale sottrazione, la residenza abituale, e l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di un’azione per responsabilità genitoriale constati che, in assenza di un accordo tra le parti del procedimento sulla competenza, essa non può fondare la propria competenza sull’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, come avviene nel procedimento principale, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato dovrà stabilire la propria competenza sul fondamento delle convenzioni bilaterali o multilaterali internazionali eventualmente applicabili, oppure, in assenza di una siffatta convenzione internazionale, sul fondamento delle sue norme nazionali, in conformità all’articolo 14 di tale regolamento.

64

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui venga accertato che un minore ha acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato. In un caso del genere, la competenza del giudice adito dovrà essere determinata in conformità alle convenzioni internazionali applicabili, oppure, in assenza di una siffatta convenzione internazionale, in conformità all’articolo 14 di tale regolamento.

Sulle spese

65

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui venga accertato che un minore ha acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato. In un caso del genere, la competenza del giudice adito dovrà essere determinata in conformità alle convenzioni internazionali applicabili, oppure, in assenza di una siffatta convenzione internazionale, in conformità all’articolo 14 di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.