17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’11 marzo 2019 — WQ/Land Berlin
(Causa C-216/19)
(2019/C 206/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: WQ
Resistente: Land Berlin
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una superficie ammissibile sia a disposizione del suo proprietario ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013 (1), se nessun terzo può avvalersi di un diritto d’uso della superficie ammissibile, segnatamente di nessun diritto d’uso conferitogli dal proprietario, o se la superficie sia da considerarsi a disposizione di detto terzo o non sia a disposizione di nessuno, allorché il terzo in questione di fatto la utilizzi come superficie agricola pur non godendo di un diritto d’uso. |
2) |
Se l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2)» contenuta nell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, per dare diritto di ricevere pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, la superficie doveva soddisfare nel 2008 i requisiti richiesti nei titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (3) come ettaro ammissibile a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013, è necessario che la superficie abbia usufruito di diritti di ritiro o di altri diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, o dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
4) |
In caso di risposta negativa alla terza questione: se l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 come ettaro ammissibile a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, è necessario che il titolare dell’azienda abbia presentato nel 2008 una domanda ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e/o dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e abbia soddisfatto gli altri requisiti per ricevere un pagamento diretto ai sensi dei titoli III o IV bis. |
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
(2) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80).