SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

27 febbraio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Notificazione o comunicazione degli atti – Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Non applicabilità»

Nella causa C‑25/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), con decisione del 13 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2019, nel procedimento

Corporis sp. z o.o.

contro

Gefion Insurance A/S,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Corporis sp. z o.o., da P. Nowosielski e P. Mazgaj, radcowie prawni;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da H. Tserepa‑Lacombe, M. Heller e S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire sulla causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1), nonché del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Corporis sp. z o.o., una compagnia di assicurazioni con sede in Polonia, alla Gefion Insurance A/S, una compagnia assicurativa avente la propria sede in Danimarca, e vertente sul risarcimento di danni causati da un sinistro stradale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 76, 105 e 127 della direttiva 2009/138 enunciano quanto segue:

«76

Alla luce della crescente mobilità dei cittadini dell’Unione, cresce sempre più l’offerta transfrontaliera di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Per garantire che il sistema della carta verde e gli accordi tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri continuino a funzionare adeguatamente, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sul loro territorio in regime di prestazione di servizi di aderire all’Ufficio nazionale nonché al fondo di garanzia istituito nello Stato membro in questione e di partecipare al loro finanziamento. Lo Stato membro in cui sono prestati i servizi dovrebbe imporre alle imprese che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli di designare un mandatario sul suo territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione ai sinistri e di rappresentare l’impresa interessata.

(…)

(105)

A tutti i contraenti e beneficiari dovrebbe essere garantita parità di trattamento a prescindere dalla loro nazionalità o luogo di residenza. (…)

(…)

(127)

È fondamentale tutelare, nell’ambito di una procedura di liquidazione, gli assicurati, i contraenti, i beneficiari e tutte le parti lese che godano [di un] diritto di azione diretta contro l’impresa di assicurazione [relativamente ad] un credito risultante da operazioni di assicurazione, (…)».

4

L’articolo 147 di detta direttiva recita:

«L’impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta a notificarlo preventivamente alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi o degli impegni che si propone di coprire».

5

L’articolo 148 della medesima direttiva così dispone:

«1.   Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano quanto segue, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all’articolo 147, allo Stato membro o agli Stati membri nel cui territorio l’impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

(…)

b)

i rami di assicurazione che l’impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;

c)

la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro ospitante.

Allo stesso tempo, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano l’impresa di assicurazione interessata di tale comunicazione.

2.   Gli Stati membri nel cui territorio un’impresa di assicurazione non vita si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, possono esigere che l’impresa di assicurazione [non vita] trasmetta quanto segue:

a)

il nominativo e l’indirizzo del rappresentante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera h);

(…)».

6

L’articolo 151 della direttiva in parola, intitolato «Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo», contenuto nel titolo I, capo VIII, sezione I, sottosezione 2, della direttiva stessa, intitolata «Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli», ha il seguente tenore:

«Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificat[o] nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro».

7

L’articolo 152 della direttiva 2009/138, intitolato «Rappresentante», recita:

«1.   Ai fini di cui all’articolo 151, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

Parimenti, tale rappresentante può essere chiamato a rappresentare l’impresa di assicurazione non vita dinanzi alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la verifica dell’esistenza e della validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2.   Lo Stato membro ospitante non esige che tale rappresentante svolga per conto dell’impresa di assicurazione non vita che l’ha nominat[o] attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

(…)».

8

Ai sensi del considerando 8 del regolamento n. 1393/2007 è previsto quanto segue:

«È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato [di una] parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte».

9

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone:

«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. (…)».

Diritto polacco

10

L’articolo 133, paragrafo 2, della Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 2018, posizione 1360), enuncia quanto segue:

«Gli atti processuali e le decisioni destinati a persone giuridiche o ad organizzazioni prive di personalità giuridica sono notificati all’organo legittimato a rappresentarle in giudizio o ad un collaboratore autorizzato a ricevere gli atti processuali».

11

L’articolo 177, paragrafo 1, punto 6, di detta legge dispone:

«Il giudice può sospendere d’ufficio il procedimento se quest’ultimo non può essere proseguito per il fatto che l’indirizzo dell’attore non è stato indicato o è stato erroneamente indicato, oppure per il fatto che l’attore non comunichi, entro il termine prescritto, l’indirizzo del convenuto o le informazioni che consentano al giudice di identificare i numeri di cui all’articolo 208 (…), oppure per il fatto che l’attore non osservi altre ingiunzioni a lui rivolte».

12

L’articolo 182, paragrafo 1, prima frase, della legge suddetta è così formulato:

«Il giudice può dichiarare estinto il procedimento sospeso, su richiesta di entrambe le parti, su richiesta dell’erede, oppure per i motivi di cui all’articolo 177, paragrafo 1, punti 5 e 6, qualora non venga presentata una domanda di riassunzione del procedimento entro un anno dalla data dell’ordinanza di sospensione».

13

L’articolo 208, paragrafo 1, lettera b), della Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (legge sulle attività assicurative e riassicurative), dell’11 settembre 2015 (Dz. U. del 2018, posizione 999), che ha trasposto nell’ordinamento polacco l’articolo 152 della direttiva 2009/138, dispone quanto segue:

«Una società di assicurazioni straniera con sede legale in uno Stato membro (…) diverso dalla Repubblica di Polonia, che intenda svolgere nel territorio della Repubblica di Polonia, in regime di libera prestazione di servizi, e in modo diverso dalla creazione di una succursale, un’attività assicurativa nel settore delle assicurazioni di cui alla parte II, gruppo 10, dell’allegato alla legge, ad eccezione della responsabilità civile delle imprese di trasporto, trasmette all’autorità di vigilanza, tramite l’autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sua sede:

1)

i nomi ovvero le denominazioni e gli indirizzi dei soggetti incaricati della liquidazione dei sinistri, legittimati a rappresentare detta società di assicurazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per: (…)

b)

garantire la rappresentanza giuridica della società nelle controversie dinanzi ai giudici polacchi ordinari».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Risulta dalla decisione di rinvio che la Corporis è una compagnia assicurativa stabilita in Polonia, la quale si è surrogata nei diritti a risarcimento spettanti al proprietario di un veicolo assicurato in Polonia, coinvolto in un sinistro stradale. La Gefion Insurance è una compagnia assicurativa stabilita in Danimarca che copre i rischi dell’altra persona coinvolta in tale incidente.

15

La Gefion Insurance ha designato la Crawford Polska sp. z o.o., avente sede in Polonia, quale impresa legittimata a rappresentarla di fronte ai soggetti che abbiano subìto un danno in Polonia, ai sensi dell’articolo 152 della direttiva 2009/138. A tale titolo, la Crawford Polska, incaricata della liquidazione dei sinistri per conto della Gefion Insurance, ha dunque soddisfatto la richiesta di risarcimento principale presentata dalla Corporis in riferimento al sinistro in questione.

16

La Corporis reclama inoltre, dinanzi al Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (Tribunale circondariale di Poznań Stare Miasto, Polonia), il pagamento di una somma di 157,41 zloty polacchi (PLN) (EUR 30 circa), maggiorata degli interessi nonché delle spese.

17

Tale giudice, statuendo in primo grado, ha ordinato la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla Gefion Insurance, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007. Tale società ha rifiutato di accusare ricevuta dell’atto a motivo del fatto che questo era redatto in lingua polacca.

18

Con decisione del 20 luglio 2018, il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (Tribunale circondariale di Poznań Stare Miasto) ha dunque chiesto alla Corporis di versare un anticipo di PLN 5000 (EUR 1150 circa) per coprire le spese di traduzione in lingua danese dei documenti destinati alla Gefion Insurance, a pena di sospensione del procedimento.

19

La Corporis ha rifiutato di versare tale anticipo facendo valere che la Gefion Insurance era rappresentata da una società stabilita in Polonia, vale a dire la Crawford Polska, la quale era incaricata di assicurare la rappresentanza della Gefion Insurance in lingua polacca dinanzi al giudice nazionale adito. Per tale motivo, nulla avrebbe giustificato la domanda di versamento di un anticipo per la traduzione in lingua danese del suddetto atto introduttivo del giudizio.

20

Con decisione del 13 settembre 2018, il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (Tribunale circondariale di Poznań Stare Miasto) ha sospeso il procedimento a motivo del fatto che questo non poteva essere proseguito, dato che la Corporis non aveva versato l’anticipo relativo alle spese di traduzione dei documenti destinati alla Gefion Insurance.

21

La Corporis ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), facendo valere, segnatamente, una violazione dell’articolo 208, paragrafo 1, della legge sulle attività assicurative e riassicurative, che ha trasposto l’articolo 152 della direttiva 2009/138.

22

Secondo tale giudice, sussistono dei dubbi riguardo alla questione se il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (Tribunale circondariale di Poznań Stare Miasto) abbia correttamente applicato le disposizioni del regolamento n. 1393/2007, ordinando la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla compagnia assicurativa stabilita in Danimarca e non al rappresentante di quest’ultima, stabilito in Polonia, incaricato della liquidazione dei sinistri, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 151 e dell’articolo 152, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138.

23

È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 152, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138 (…), letto in combinato disposto con l’articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, debba essere interpretato nel senso che la rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita da parte del rappresentante designato include la ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, letto in combinato disposto con l’articolo 151 di quest’ultima e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, debba essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento dei danni per un sinistro stradale.

25

Nel caso di specie, i dubbi formulati dal giudice del rinvio vertono segnatamente sulla questione se, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, il giudice di primo grado abbia correttamente ordinato ad una compagnia assicurativa stabilita in Polonia di notificare un atto introduttivo del giudizio ad una compagnia assicurativa stabilita in Danimarca, oppure se tale atto avrebbe dovuto essere notificato all’impresa designata da quest’ultima, ai sensi dell’articolo 152 della direttiva 2009/138, avendo tale impresa, in virtù di detta designazione, il potere di rappresentare la compagnia danese di cui sopra di fronte ai soggetti che abbiano subìto un danno nonché davanti ai giudici polacchi.

26

Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, in via preliminare, verificare se il regolamento n. 1393/2007 sia applicabile nel caso di specie.

27

A questo proposito, è importante ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale regolamento è applicabile in materia civile e commerciale quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso da uno Stato membro ad un altro per essere ivi notificato o comunicato al suo destinatario.

28

Tuttavia, il considerando 8 del citato regolamento dichiara espressamente che quest’ultimo non dovrebbe applicarsi alla notificazione e alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato di una parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

29

Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia, risulta dall’interpretazione sistematica del regolamento n. 1393/2007 che quest’ultimo prevede unicamente due circostanze in cui la notificazione e la comunicazione di un atto giudiziario tra gli Stati membri sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, vale a dire, da un lato, qualora il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, e, dall’altro, qualora quest’ultimo abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario. Per contro, nelle altre ipotesi, qualora il destinatario di un atto giudiziario risieda in un altro Stato membro, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007 e devono pertanto, come prevede l’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo, essere effettuate secondo modalità stabilite dal regolamento stesso a tal fine (sentenze del 19 dicembre 2012, Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punti 2425, nonché del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 6869).

30

Orbene, è pacifico che la Gefion Insurance, destinataria dell’atto giudiziario che le è stato inviato dalla Corporis, ha designato la Crawford Polska quale entità avente il potere di rappresentarla di fronte ai soggetti che abbiano subìto un danno in Polonia nonché davanti ai giudici di tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 152 della direttiva 2009/138.

31

Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, il regolamento n. 1393/2007 non è applicabile nel caso di specie.

32

Ciò premesso, occorre ricordare che, come enunciato dal considerando 76 della direttiva 2009/138, alla luce della crescente mobilità dei cittadini dell’Unione, aumenta sempre più l’offerta transfrontaliera di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.

33

Così, il sistema istituito da detta direttiva permette segnatamente ad un’impresa di assicurazioni stabilita in uno Stato membro di esercitare le proprie attività in un altro Stato membro per il tramite di una succursale oppure a titolo della libera prestazione dei servizi.

34

Per quanto riguarda questa seconda possibilità, di cui si è avvalsa la Gefion Insurance per offrire i propri servizi in Polonia, essa è caratterizzata dal fatto che non è necessario creare un’entità giuridica nello Stato membro ospitante al fine di esercitarvi attività siffatte. A tal fine è sufficiente, in conformità dell’articolo 147 della direttiva 2009/138, segnatamente che l’impresa di assicurazioni intenzionata ad esercitare per la prima volta le proprie attività nello Stato membro ospitante a titolo della libera prestazione dei servizi informi delle proprie intenzioni le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi e degli impegni che essa si propone di coprire, e che tali autorità trasmettano a quelle dello Stato membro ospitante, a norma dell’articolo 148 della medesima direttiva, le informazioni richieste da tale disposizione, relative all’impresa di assicurazioni di cui trattasi.

35

Tuttavia, tenuto conto della difficoltà di proporre dei ricorsi contro un’impresa di assicurazioni che eserciti attività transfrontaliere a titolo della libera prestazione dei servizi, l’articolo 151 della direttiva 2009/138 impone allo Stato membro ospitante di esigere che l’impresa di assicurazione non vita in questione garantisca che i soggetti richiedenti un indennizzo in seguito a eventi verificatisi nel territorio di tale Stato membro non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che detta impresa copre un rischio in regime di prestazione di servizi e non tramite uno stabilimento situato nello Stato membro in questione.

36

A questo scopo, in conformità dell’articolo 152, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, lo Stato membro ospitante deve esigere dall’impresa di assicurazione non vita di cui trattasi che essa designi un rappresentante residente o stabilito nel territorio di tale Stato, il quale sia dotato di poteri sufficienti per rappresentare detta impresa tanto di fronte ai soggetti che abbiano subìto un danno e che potrebbero perciò reclamare un risarcimento, quanto nell’ambito delle procedure giurisdizionali eventualmente instaurate da questi soggetti dinanzi ai giudici e alle autorità di tale Stato membro.

37

Poiché tale disposizione non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine al rappresentante dell’impresa di assicurazioni e, segnatamente, non specifica se il potere di rappresentanza includa la possibilità per tale rappresentante di ricevere le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari, occorre, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza, tener conto del contesto della disposizione in parola nonché delle finalità perseguite dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

38

A questo proposito, occorre ricordare che la direttiva 2009/138 mira segnatamente a garantire, a mente del suo considerando 105, un pari trattamento di tutti i contraenti e i beneficiari di un contratto di assicurazione, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza.

39

In tale contesto, l’articolo 152, paragrafo 1, di detta direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 151 di quest’ultima, persegue l’obiettivo di permettere un risarcimento efficace delle vittime di sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli residenti in uno Stato membro nel quale un’impresa di assicurazione non vita fornisce i propri servizi, e ciò quand’anche quest’ultima non disponga ivi di uno stabilimento.

40

Infatti, l’obbligo per tale impresa di designare un rappresentante nello Stato membro ospitante, previsto dal citato articolo 152, paragrafo 1, implica che tale rappresentante disponga, da un lato, del potere di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di risarcimento e, dall’altro, del potere di rappresentare l’impresa suddetta non soltanto di fronte ai soggetti che potrebbero reclamare un risarcimento per un danno subìto, ma anche in tutti i procedimenti giurisdizionali relativi alle domande di risarcimento proposte dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante.

41

Dunque, la funzione di un rappresentante siffatto consiste nel facilitare le iniziative assunte dalle vittime di sinistri e, in particolare, nel permettere loro di presentare le proprie richieste nella lingua loro propria, ossia quella dello Stato membro ospitante. Sarebbe pertanto contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 che tali vittime – una volta che abbiano messo in atto le loro iniziative preliminari direttamente presso detto rappresentante, e pur potendo esse instaurare un’azione diretta contro l’assicuratore in questione – fossero private della possibilità di notificare gli atti giudiziari al rappresentante in parola al fine di esercitare l’azione di risarcimento dinanzi ai suddetti giudici nazionali (v., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, punto 24).

42

Date tali circostanze, occorre considerare che il fatto di escludere dall’insieme dei poteri di cui deve disporre il rappresentante dell’impresa di assicurazione non vita interessata incaricato della liquidazione dei sinistri la legittimazione del rappresentante medesimo a ricevere le notificazioni di atti introduttivi di giudizi in materia di risarcimento per sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli sarebbe contrario all’obiettivo di garantire un efficace risarcimento delle vittime di incidenti stradali.

43

Inoltre, tale esclusione sarebbe contraria all’obiettivo previsto dall’articolo 151 della direttiva 2009/138 di prevenire qualsiasi discriminazione nei confronti dei soggetti che presentano una domanda di risarcimento. Infatti, tali soggetti, nel caso in cui, dopo aver negoziato con il rappresentante dell’impresa di assicurazione non vita in questione e aver verificato con esso la possibilità di chiedere un risarcimento, fossero tenuti a notificare l’atto introduttivo del giudizio a tale impresa di assicurazione non vita nello Stato membro di origine della stessa, e non al rappresentante di tale impresa nello Stato membro ospitante, sarebbero assoggettati a formalità supplementari e onerose attinenti segnatamente alla necessità di effettuare delle traduzioni, ciò che potrebbe determinare spese sproporzionate rispetto all’importo richiesto a titolo di risarcimento.

44

Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (Tribunale circondariale di Poznań Stare Miasto) ha chiesto alla Corporis di versare un anticipo di PLN 5000 (EUR 1150 circa) per coprire le spese di traduzione in lingua danese dei documenti destinati alla Gefion Insurance, là dove la Corporis reclama dinanzi a detto giudice il pagamento di una somma di PLN 157,41 (EUR 30 circa), maggiorata degli interessi e delle spese. Date tali circostanze, non si può escludere che l’importo di tali spese di traduzione sia sproporzionato rispetto alla somma reclamata a titolo di risarcimento, là dove però la verifica di tale aspetto è riservata al giudice del rinvio.

45

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, letto in combinato disposto con l’articolo 151 di quest’ultima e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), letto in combinato disposto con l’articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.