ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

3 ottobre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Competenza in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazione alimentare nei confronti del figlio minorenne della coppia – Investitura del giudice dello Stato di nazionalità delle parti – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Residenza del figlio minorenne e dei genitori in un altro Stato membro – Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) – Proroga della competenza – Articolo 17 – Verifica della competenza – Nozione di “responsabilità genitoriale”»

Nella causa C‑759/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi, Romania), con decisione del 19 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2018, nel procedimento

OF

contro

PG,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Malenovský e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo rumeno, da E. Gane, L. Liţu e M.C.-R. Canţăr, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 7, dell’articolo 3, paragrafo 1, nonché degli articoli 12 e 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra OF e PG in merito ad una domanda di divorzio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 2201/2003

3

L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003 così recita:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)

il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

3.   Il presente regolamento non si applica:

(…)

e)

alle obbligazioni alimentari;

(…)».

4

L’articolo 2 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

9)

“diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(…)».

5

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 così dispone:

«Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

la residenza abituale del convenuto, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b)

di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi».

6

L’articolo 12 del medesimo regolamento, intitolato «Proroga della competenza», è formulato come segue:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

(…)».

7

L’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 prevede quanto segue:

«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

Regolamento (CE) n. 4/2009

8

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), così dispone:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

Diritto rumeno

9

L’articolo 915 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile), adottato dalla Legea nr. 134/2010 (legge n. 134/2010) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 247 del 10 aprile 2015; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), stabilisce le regole per la determinazione dell’autorità giurisdizionale rumena competente a statuire su una domanda di divorzio.

10

Ai sensi dell’articolo 919, paragrafo 2, del codice di procedura civile:

«Qualora i coniugi abbiano figli minori, nati prima o durante il matrimonio oppure adottati, il giudice si pronuncia sull’esercizio della potestà genitoriale nonché sul contributo dei genitori alle spese necessarie per la crescita e l’educazione dei minori, anche se tale aspetto non è oggetto della domanda di divorzio».

11

L’articolo 130, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«L’incompetenza generale delle autorità giurisdizionali può essere sollevata dalle parti o dal giudice in qualsiasi fase del procedimento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

OF e PG, di nazionalità rumena, si sono sposati in Romania nel 2000. Dalla loro unione è nato un figlio nel corso dell’anno successivo.

13

Poco tempo dopo la nascita del loro figlio, OF e PG si sono stabiliti con quest’ultimo in Italia.

14

Il 21 novembre 2012, il Tribunale di Aosta (Italia) ha constatato la separazione di fatto dei coniugi, ha concesso l’affidamento esclusivo di tale figlio a sua madre PG e ha ordinato a suo padre OF di versare un assegno alimentare a favore del proprio figlio. Detto giudice ha inoltre stabilito le modalità del diritto di visita del padre.

15

Il 3 settembre 2018, quest’ultimo ha presentato una domanda di divorzio dinanzi al giudice del rinvio, la Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi, Romania).

16

Tale giudice constata che le parti hanno stabilito legami duraturi con la società italiana e che il minore, ormai diciassettenne, abita in Italia presso la propria madre dall’età di un anno e mezzo.

17

Il medesimo giudice constata altresì che le parti non hanno presentato un accordo scritto che lo designi come giudice competente a statuire su detta domanda di divorzio. Esso sottolinea che, sebbene il ricorrente abbia indicato soltanto l’indirizzo del domicilio della convenuta, in Romania, senza menzionare quello della sua residenza in Italia, il procedimento di citazione della convenuta è stato tuttavia regolarmente compiuto ai sensi del codice di procedura civile, poiché la madre della convenuta ha firmato l’avviso di ricevimento della citazione a comparire. Inoltre, il medesimo giudice ha fatto versare agli atti il numero di telefono della convenuta, affinché quest’ultima potesse essere contattata.

18

Il giudice del rinvio precisa che, benché il ricorrente non abbia presentato domande in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazione alimentare per quanto riguarda il proprio figlio, esso è tenuto, in forza del codice di procedura civile, ad adottare provvedimenti a tale riguardo.

19

Detto giudice si interroga sulla propria competenza a statuire sulla domanda di divorzio e ad adottare provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazione alimentare, in assenza di un accordo espresso delle parti a tale proposito.

20

Il medesimo giudice afferma che, a suo avviso, una possibilità di scelta dell’autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio sussiste soltanto tra le autorità giurisdizionali elencate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, sulla base della residenza abituale dell’una o dell’altra parte, o di entrambe, come dimostrerebbe l’utilizzo, in tale disposizione, della congiunzione coordinativa «o». Per contro, una siffatta possibilità di scelta sarebbe esclusa tra, da un lato, le autorità giurisdizionali indicate in detta disposizione e, dall’altro, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, menzionata dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Secondo il giudice del rinvio, il legislatore ha inteso privilegiare la competenza fondata sulla residenza abituale delle parti rispetto a quella fondata sulla loro cittadinanza comune.

21

Trattandosi di una controversia avente ad oggetto un «divorzio con minorenne», in assenza di un accordo espresso delle parti quanto alla scelta dell’organo giurisdizionale competente, il giudice del rinvio ritiene di essere tenuto ad accordare la priorità al regolamento n. 2201/2003 rispetto al diritto nazionale e a sollevare d’ufficio l’eccezione di incompetenza internazionale delle autorità giurisdizionali rumene. Secondo tale giudice, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiedono le parti è nella posizione migliore per assumere i mezzi di prova. Detto giudice aggiunge che dall’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003 risulta che, qualora le parti abbiano la loro residenza abituale in uno Stato membro e scelgano come autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune, quest’ultimo giudice non diviene automaticamente competente a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazione alimentare.

22

È in tale contesto che la Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che la mancata deduzione, da parte della convenuta, dell’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su una causa avente ad oggetto un “divorzio con minorenne” equivale ad un suo consenso tacito a che la causa venga decisa dal giudice adito dal ricorrente, qualora le parti abbiano la loro residenza abituale in un altro Stato membro [dell’Unione europea] (nel caso di specie, l’Italia) e la domanda di divorzio sia stata presentata dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato di cui le parti hanno la cittadinanza.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che il giudice deve o può sollevare d’ufficio l’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su un “divorzio con minorenne”, in mancanza di un accordo delle parti residenti in un altro Stato membro [dell’Unione europea] (nel caso di specie, l’Italia) sulla scelta del giudice competente (con conseguente rigetto della domanda in quanto non rientra nella competenza dei giudici rumeni), con priorità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 915, paragrafo 2, del Codul del procedură civilă (codice di procedura civile), secondo le quali può essere sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale esclusiva della Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi) [con la conseguenza che la competenza a pronunciarsi sulla causa viene declinata in favore della Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, Romania) e che la causa viene decisa nel merito], soprattutto perché tali articoli sono meno favorevoli rispetto alla disposizione dell’ordinamento interno [articolo 915, paragrafo 2, del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile)].

3)

Se l’espressione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003, vale a dire che “la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata (…) in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite”, debba essere interpretata nel senso che qualora le parti, che risiedono abitualmente in un altro Stato membro [dell’Unione europea] (nel caso di specie, l’Italia), scelgano come giudice competente a statuire su una domanda di divorzio un giudice dello Stato di cui hanno la cittadinanza [la Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi)], quest’ultimo diventa automaticamente competente a pronunciarsi sui capi della domanda relativi “all’esercizio della potestà genitoriale, al domicilio del minore ed alla determinazione del contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore”.

4)

Se la nozione di “responsabilità genitoriale” di cui all’articolo 2, punto 7, e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003, debba essere interpretata nel senso che comprende anche le nozioni di “potestà genitoriale”, prevista dall’articolo 483 del Codul civil (codice civile), “domicilio del minore”, disciplinata dall’articolo 400 del Codul civil (codice civile), e “contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore”, disciplinata dall’articolo 402 del Codul civil (codice civile)».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

24

Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di divorzio, qualora il ricorrente adisca un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, mentre la residenza abituale di questi ultimi è situata in un altro Stato membro, la mancata deduzione, da parte del convenuto, di un’eccezione di incompetenza internazionale equivalga ad un consenso tacito da parte sua sulla competenza di tale giudice.

26

A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, che stabilisce i criteri di competenza generale in materia matrimoniale, non prevede la necessità di un consenso del convenuto sulla scelta dell’autorità giurisdizionale effettuata dal ricorrente.

27

Al contrario, detto articolo 3, paragrafo 1, elenca, ai punti a) e b), diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia, cosicché tutti i criteri enunciati in tale disposizione sono alternativi (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 48).

28

La Corte ha altresì dichiarato che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 49).

29

Ne consegue che un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti interessate, nel caso di specie un giudice rumeno, dispone, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, di una competenza a statuire sulla domanda di divorzio presentata dal ricorrente.

30

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di divorzio, qualora il ricorrente adisca un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, mentre la residenza abituale di questi ultimi è situata in un altro Stato membro, tale giudice dispone di una competenza a statuire su detta domanda ai sensi del punto b) della summenzionata disposizione. Non essendo necessario il consenso del convenuto, non occorre esaminare la questione se la mancata deduzione, da parte del convenuto, di un’eccezione di incompetenza costituisca un consenso tacito sulla competenza del giudice adito.

Sulla seconda questione

31

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la circostanza che la coppia del cui matrimonio si chiede lo scioglimento abbia un figlio minorenne ha l’effetto di consentire o di imporre al giudice dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti che è stato adito di sollevare d’ufficio l’eccezione di incompetenza internazionale in assenza di accordo delle parti sulla sua competenza.

32

A tale riguardo, va ricordato che, per garantire l’attuazione effettiva del regolamento n. 2201/2003 e conformemente al principio della fiducia reciproca su cui esso si fonda, spetta a ciascuna autorità giurisdizionale, conformemente all’articolo 17 di tale regolamento, verificare la propria competenza (sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

33

Come è stato osservato in risposta alla prima questione, un accordo delle parti sul giudice adito non è richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

34

Occorre altresì sottolineare che, tenuto conto dell’obiettivo di tale regolamento, diretto a garantire la certezza del diritto, l’articolo 6 di quest’ultimo dispone, in sostanza, che le competenze definite agli articoli da 3 a 5 di detto regolamento hanno carattere esclusivo (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 48).

35

Poiché la circostanza che la coppia interessata abbia un figlio minorenne non fa parte dei criteri di competenza di cui ai citati articoli da 3 a 5 e dato che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2201/2003, il quale prevede una competenza residua qualora la domanda non rientri nell’ambito di applicazione di detti articoli da 3 a 5, si deve considerare che siffatta circostanza non è pertinente al fine di determinare il giudice competente.

36

Pertanto, poiché, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice adito è competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, il medesimo giudice non può sollevare un’eccezione di incompetenza internazionale.

37

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la circostanza che la coppia del cui matrimonio si chiede lo scioglimento abbia un figlio minorenne non è pertinente per determinare il giudice competente a statuire sulla domanda di divorzio. Poiché il giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi adito dal ricorrente è competente a statuire su siffatta domanda ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, tale giudice non può, anche in assenza di un accordo delle parti al riguardo, sollevare un’eccezione di incompetenza internazionale.

Sulla terza questione

38

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, quando un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, adito dal ricorrente, è competente a pronunciarsi in materia di divorzio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la condizione relativa all’accettazione della competenza, prevista da tale articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta, cosicché detto giudice diviene automaticamente competente a pronunciarsi sulle questioni di responsabilità genitoriale e di obbligazione alimentare relative al minore interessato.

39

Occorre ricordare che, al fine di rispondere all’interesse superiore del minore e di privilegiare il criterio di vicinanza, l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 attribuisce una competenza generale in materia di responsabilità genitoriale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punti 5152).

40

Come risulta chiaramente dalla sua formulazione, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 prevede la possibilità di una proroga della competenza in materia di responsabilità genitoriale a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è esercitata, in forza dell’articolo 3 di tale regolamento, la competenza a pronunciarsi su una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 42). Pertanto, un giudice che è competente ai sensi del medesimo articolo 12, paragrafo 1, è altresì competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari, in forza dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria all’azione in materia di responsabilità genitoriale (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 48).

41

Tuttavia, detto articolo 12, paragrafo 1, impone che sia accertata la sussistenza di un accordo espresso o quanto meno univoco sulla proroga della competenza in materia di responsabilità genitoriale tra tutte le parti del procedimento alla data in cui l’autorità giurisdizionale viene adita.

42

Orbene, in un procedimento come quello principale, il cui oggetto è non già la responsabilità genitoriale, bensì unicamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, e in cui il convenuto non è comparso, è giocoforza constatare che né il ricorrente né il convenuto hanno accettato in modo espresso o, quanto meno, univoco la competenza del giudice adito a statuire su questioni relative a tale responsabilità.

43

Di conseguenza, in tali circostanze, il giudice competente a statuire sulla domanda di divorzio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 non può essere considerato, in forza dell’articolo 12 di tale regolamento, competente e, a fortiori, automaticamente competente a statuire su questioni vertenti sulla responsabilità genitoriale e sull’obbligazione alimentare nei confronti del minore interessato.

44

Siffatta interpretazione è confermata dall’ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2018, PM (C‑604/17, non pubblicata, EU:C:2018:10, punto 29), nella quale è stato dichiarato che dai termini stessi del regolamento n. 2201/2003 risulta che un giudice di uno Stato membro competente a statuire, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, su una domanda di divorzio di coniugi aventi la cittadinanza di detto Stato membro non è competente, invece, a pronunciarsi sul diritto di affidamento e sul diritto di visita nei confronti del figlio minorenne di tali coniugi, qualora quest’ultimo abbia, alla data in cui detto giudice è adito, la residenza abituale in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento, e non siano soddisfatte le condizioni richieste per conferire siffatta competenza a detto giudice ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento, tenuto conto, inoltre, del fatto che dalle circostanze del procedimento principale non risulta neppure che tale competenza possa fondarsi su altri articoli dello stesso regolamento.

45

Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, adito dal ricorrente, è competente a pronunciarsi in materia di divorzio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la condizione relativa all’accettazione della competenza, prevista da tale articolo 12, paragrafo 1, lettera b), non può essere considerata soddisfatta qualora il procedimento non abbia ad oggetto la responsabilità genitoriale e il convenuto non sia comparso. In siffatta situazione, il giudice adito, competente a statuire sul divorzio dei coniugi, non è competente, ai sensi di tale articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, a pronunciarsi su questioni vertenti, rispettivamente, sulla responsabilità genitoriale e sull’obbligazione alimentare nei confronti del minore interessato.

Sulla quarta questione

46

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «responsabilità genitoriale», ai sensi del regolamento n. 2201/2003, debba essere interpretata nel senso che comprende le nozioni di «potestà genitoriale», di «domicilio del minore» e di «contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore», quali previste dal diritto nazionale interessato.

47

Occorre ricordare che, nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti dall’articolo 267 TFUE, la Corte è competente soltanto a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni dell’Unione europea e non le spetta valutare le disposizioni del diritto nazionale.

48

Al fine di fornire una risposta utile al giudice nazionale, occorre fare riferimento all’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, che precisa l’ambito di applicazione di tale regolamento e prevede, al paragrafo 1, lettera b), che quest’ultimo si applica alle materie relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale e, al paragrafo 2, che le materie suddette riguardano in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita.

49

La nozione di «responsabilità genitoriale» è definita all’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003 come comprendente i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita.

50

La nozione di «diritto di affidamento» è definita all’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003 come comprendente i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza.

51

La Corte ha dichiarato, da una parte, che l’utilizzo del termine «in particolare» nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 implica che l’elenco contenuto in tale disposizione riveste un carattere indicativo e, dall’altra, che la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di detto regolamento, è stata oggetto di una definizione ampia (sentenza del 27 novembre 2007, C, C‑435/06, EU:C:2007:714, punti 3049).

52

Ne consegue che la nozione di «responsabilità genitoriale», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003, comprende in particolare tutte le decisioni in materia di diritto di affidamento e di residenza del minore.

53

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo non si applica alle obbligazioni alimentari. Queste ultime rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009.

54

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che la nozione di «responsabilità genitoriale», ai sensi del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che comprende le decisioni relative, in particolare, al diritto di affidamento e alla residenza del minore, ma non comprende il contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore, il quale rientra nella nozione di «obbligazione alimentare» e nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti del procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di divorzio, qualora il ricorrente adisca un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, mentre la residenza abituale di questi ultimi è situata in un altro Stato membro, tale giudice dispone di una competenza a statuire su detta domanda ai sensi del punto b) della summenzionata disposizione. Non essendo necessario il consenso del convenuto, non occorre esaminare la questione se la mancata deduzione, da parte del convenuto, di un’eccezione di incompetenza costituisca un consenso tacito sulla competenza del giudice adito.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la circostanza che la coppia del cui matrimonio si chiede lo scioglimento abbia un figlio minorenne non è pertinente per determinare il giudice competente a statuire sulla domanda di divorzio. Poiché il giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, adito dal ricorrente, è competente a statuire su siffatta domanda ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, tale giudice non può, anche in assenza di un accordo delle parti al riguardo, sollevare un’eccezione di incompetenza internazionale.

 

3)

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, adito dal ricorrente, è competente a pronunciarsi in materia di divorzio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la condizione relativa all’accettazione della competenza, prevista da tale articolo 12, paragrafo 1, lettera b), non può essere considerata soddisfatta qualora il procedimento non abbia ad oggetto la responsabilità genitoriale e il convenuto non sia comparso. In siffatta situazione, il giudice adito, competente a statuire sul divorzio dei coniugi, non è competente, ai sensi di tale articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, a pronunciarsi su questioni vertenti, rispettivamente, sulla responsabilità genitoriale e sull’obbligazione alimentare nei confronti del minore interessato.

 

4)

La nozione di «responsabilità genitoriale», ai sensi del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che comprende le decisioni relative, in particolare, al diritto di affidamento e alla residenza del minore, ma non comprende il contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore, il quale rientra nella nozione di «obbligazione alimentare» e nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.