ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 luglio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 15 – Trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Eccezione alla regola della competenza generale dell’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del minore – Legame particolare con un altro Stato membro – Elementi che consentono di determinare l’autorità giurisdizionale più adatta – Esistenza di norme giuridiche differenti – Interesse superiore del minore»

Nella causa C‑530/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov, Romania), con decisione del 20 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2018, nel procedimento

EP

contro

FO,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, C.G. Fernlund (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per EP, da C.D. Giurgiu, avocat;

per FO, in proprio;

per il governo rumeno, da E. Gane, L. Liţu e C. Canţăr, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Biolan, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra EP e FO in merito all’assegnazione dell’affidamento del figlio minore e alla fissazione del luogo della sua residenza abituale nonché al versamento di un assegno di mantenimento a favore di quest’ultimo.

Contesto normativo

3

Il considerando 13 del regolamento n. 2201/2003 recita:

«Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso [...]».

4

L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».

5

L’articolo 15 del predetto regolamento, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», stabilisce quanto segue:

«1.   In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)

chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2.   Il paragrafo 1 è applicabile:

a)

su richiesta di una parte o

b)

su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o

c)

su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3.   Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a)

è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b)

è la precedente residenza abituale del minore; o

c)

è il paese di cui il minore è cittadino; o

d)

è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)

la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5.   Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6.   Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Nel 2005 EP, di nazionalità rumena, ha contratto matrimonio con FO, cittadino francese. Dalla loro unione il 13 ottobre 2006 è nato un figlio in Francia.

7

EP e FO sono separati di fatto dal 2013 e da allora loro figlio abita presso il domicilio della madre, in Romania.

8

Il 13 gennaio 2014 EP, madre del minore, ha chiesto alla Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea, Romania) lo scioglimento del matrimonio, l’affidamento del minore e il versamento di un assegno da parte di FO, il padre del minore.

9

FO ha sollevato un’eccezione di incompetenza delle autorità giurisdizionali rumene, affermando che la competenza spettava ai giudici russi, nonché un’eccezione di litispendenza internazionale e un’eccezione di irricevibilità. Egli ha inoltre dedotto, in subordine, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio con addebito a EP, l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, l’affidamento del minore e il versamento da parte di EP di un assegno a favore del minore.

10

Con ordinanza del 10 ottobre 2014, la Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea) ha respinto le tre eccezioni sollevate da FO e, con ordinanza del 12 gennaio 2015, ha dichiarato che la legge applicabile al procedimento principale era la legge rumena.

11

L’8 giugno 2016 EP e FO hanno infine presentato una domanda di divorzio consensuale, ma ciascuna parte ha altresì richiesto l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, la fissazione della residenza del minore presso il proprio domicilio e il versamento, da parte della controparte, di un assegno di mantenimento a favore del figlio. In subordine, FO ha chiesto l’affido condiviso del figlio.

12

Con sentenza del 4 luglio 2016, la Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea) ha dichiarato il divorzio consensuale di EP e di FO, ha statuito che la responsabilità genitoriale fosse esercitata congiuntamente, ha fissato la residenza del minore presso la madre, ha stabilito un regime di visita del minore da parte del padre e ha disposto, a carico di quest’ultimo, il versamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio.

13

Per quanto riguarda la domanda di residenza alternata, formulata da FO, che si fonda sulle possibilità offerte dalla legge francese, tale tribunale ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza delle autorità giurisdizionali francesi, il disaccordo fra le parti poteva costituire un ostacolo alla determinazione di una siffatta forma di residenza.

14

Il 7 aprile 2017 FO e EP hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov, Romania).

15

FO ha sostenuto che la Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea) era incompetente a statuire sulla controversia di cui era investita e ha chiesto l’annullamento di tale sentenza.

16

Inoltre, ciascuna parte del procedimento principale ha sostenuto che detta sentenza doveva essere riformata nel merito in proprio favore.

17

Il giudice del rinvio rileva che la Judecătoria Buftea (Tribunale di primo grado di Buftea) ha statuito tenendo conto dell’interesse superiore del minore, in quanto quest’ultimo vive in Romania con la madre dalla fine del 2013, è iscritto presso una scuola francese ed è ben integrato nel suo ambiente. È con la Romania che tale minore avrebbe i legami più forti sul piano della lingua e della cultura.

18

Per contro, la situazione professionale di FO, che dichiara di aver stabilito la sua residenza principale in Francia, in Romania e in Russia, sarebbe attualmente incerta e la natura delle sue attività non gli darebbe la possibilità di dedicare tempo sufficiente al figlio. L’affermazione di FO, secondo cui egli sarebbe pronto ad abbandonare la sua carriera per stabilirsi in Romania e vivere con il figlio, non sarebbe sufficiente a fondare una domanda di fissazione della residenza di quest’ultimo presso il suo domicilio. Peraltro, il figlio avrebbe affermato di essere affezionato a entrambi i genitori, di soffrire per i loro continui litigi e che, pur non volendo deludere suo padre, egli vorrebbe vivere presso la madre.

19

Il giudice del rinvio si interroga tuttavia sul motivo d’appello sollevato da FO, relativo all’incompetenza dei giudici rumeni e fondato sull’argomento secondo cui i giudici francesi sarebbero i più adatti a pronunciarsi sulle domande relative alla responsabilità genitoriale. Ritiene pertanto necessario verificare la propria competenza tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.

20

In tale contesto il Tribunalul Ilfov (Tribunale superiore di Ilfov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che esso istituisce un’eccezione alla regola della competenza del giudice nazionale del luogo in cui il minore ha di fatto il domicilio.

2)

Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che costituiscono criteri che indicano un legame particolare del minore con la Francia (…) i criteri enunciati dalla parte in causa (ossia: il minore è nato in Francia, ha un padre cittadino francese, ha una famiglia basata su legami di consanguineità composta da due sorelle e un fratello, una nipote – la figlia di sua sorella –, il nonno paterno, la compagna attuale del padre e la loro figlia minore in Francia, mentre in Romania non ha alcun parente da parte di madre, frequenta la scuola francese, l’educazione e la mentalità del minore sono da sempre francesi, la lingua parlata in casa tra genitori e tra genitori e minore è sempre stata la lingua francese), e pertanto il giudice nazionale deve dichiarare che il giudice francese è più adatto.

3)

Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che le differenze procedurali tra le normative dei due Stati, quale lo svolgimento del processo a porte chiuse, da parte di giudici specializzati, sono a servizio dell’interesse superiore del minore nel senso di tale disposizione [del diritto dell’Unione]».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Ai sensi all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22

Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

Sulla prima questione

23

La risposta alla prima questione, intesa a chiarire se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 istituisca un’eccezione alla regola di competenza generale prevista dall’articolo 8 di tale regolamento, secondo la quale sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite, può essere dedotta dai termini stessi di tale articolo 15.

24

Infatti, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 prevede espressamente che esso si applichi in via eccezionale. Come statuito dalla Corte, detto articolo 15, paragrafo 1, costituisce una regola di competenza speciale e derogatoria rispetto a quella di competenza generale enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento e il trasferimento all’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso può avvenire solo in casi eccezionali (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 4748, nonché del 4 ottobre 2018, IQ, C‑478/17, EU:C:2018:812, punto 32).

25

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso istituisce un’eccezione alla regola della competenza generale prevista dall’articolo 8 di tale regolamento, secondo la quale la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri è determinata dal luogo di residenza abituale del minore alla data in cui sono adite.

Sulla seconda questione

26

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che enuncia criteri che consentono di stabilire se un minore abbia un legame particolare con uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a conoscere del merito, se tali criteri siano tassativi e se, nell’ipotesi in cui siano soddisfatti, ne deriva che le autorità giurisdizionali di tale altro Stato membro siano più adatte a trattare il caso.

27

Occorre anzitutto rilevare che dalla formulazione stessa dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 risulta che tale articolo prevede cinque criteri alternativi che consentono di ritenere che un minore abbia un legame particolare con uno Stato membro.

28

Inoltre, come ha statuito la Corte, tali criteri, che figurano alle lettere da a) a e) di tale disposizione, hanno natura tassativa, e di conseguenza i casi privi di tali elementi devono essere ab origine esclusi dal meccanismo di trasferimento (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 51, nonché del 4 ottobre 2018, IQ, C‑478/17, EU:C:2018:812, punto 35).

29

A tal proposito, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, occorre rilevare che gli elementi elencati dal padre del minore e richiamati nella seconda questione proposta differiscono da tali criteri e non sono, di conseguenza, direttamente rilevanti al fine di determinare se esista un legame particolare tra il minore e un altro Stato membro, nel caso di specie la Repubblica francese. Tuttavia, i primi due elementi, ossia che il minore è nato, in tale Stato membro, da un padre che è cittadino di quest’ultimo, possono servire a dimostrare che il minore è cittadino di detto Stato membro e, pertanto, che il criterio menzionato all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2201/2003 è soddisfatto.

30

Infine, occorre sottolineare che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce del considerando 13 di tale regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito di una causa «può», se le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, trasferire la causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che essa ritiene più adatta a trattare il caso, pur non essendo tenuta a farlo. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente di norma a conoscere di una controversia deve, per poterne chiedere il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, riuscire a contrastare la forte presunzione in favore del mantenimento della propria competenza derivante da tale regolamento (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 49).

31

Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre inoltre ricordare che il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 può essere effettuato unicamente se sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che esista un legame fra il minore e un altro Stato membro, che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di una causa ritenga che un’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro sia più adatta a trattare il caso e che il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore nel senso che esso non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 50, 5658).

32

In circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, è possibile che il minore interessato abbia un legame particolare con un altro Stato membro, nel caso di specie la Repubblica francese, in quanto, come menzionato al punto 29 della presente ordinanza, egli avrebbe la cittadinanza di tale Stato membro. È altresì possibile che il padre di tale minore, che è uno dei titolari della responsabilità genitoriale, abbia la sua residenza abituale in detto Stato membro.

33

Tuttavia, come la Corte ha già sottolineato, l’autorità giurisdizionale competente, nella fattispecie l’autorità giurisdizionale rumena, deve anche comparare l’entità e l’intensità del legame di vicinanza generale che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, connette il minore interessato allo Stato membro cui tale autorità giurisdizionale appartiene, con quelle del legame di vicinanza particolare attestato da uno o più degli elementi enunciati all’articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento e sussistenti tra tale minore e un altro Stato membro (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 54).

34

L’esistenza di un «legame particolare» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento non pregiudica necessariamente la questione relativa a se un’autorità giurisdizionale di detto altro Stato membro sia «più adatta a trattare il caso» ai sensi di tale disposizione, né tantomeno, nell’ipotesi affermativa, la questione se il trasferimento del caso a tale autorità giurisdizionale corrisponda all’interesse superiore del minore. Il giudice competente deve stabilire se il trasferimento del caso a tale altra autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto, per quanto riguarda l’adozione di una decisione riguardante il minore, rispetto all’ipotesi del suo mantenimento davanti ad esso (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 5557).

35

Se il giudice rumeno competente ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 perviene alla conclusione che i legami che uniscono il minore allo Stato membro della sua residenza abituale, nella specie la Romania, sono più forti rispetto a quelli che lo uniscono a un altro Stato membro, ossia la Repubblica francese, tale conclusione è sufficiente per escludere l’applicazione dell’articolo 15 di tale regolamento.

36

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, se uno o più dei cinque criteri alternativi che esso enuncia, in modo tassativo, per valutare l’esistenza di un legame particolare del minore con uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale sono soddisfatti, l’autorità giurisdizionale competente in forza dell’articolo 8 di tale regolamento ha la facoltà di trasferire la causa ad un’autorità giurisdizionale che ritenga più adatta a dirimere la controversia di cui è investito, pur non essendo tenuto a farlo. Se l’autorità giurisdizionale competente è giunta alla conclusione che i legami che uniscono il minore interessato allo Stato membro della sua residenza abituale sono più forti rispetto a quelli che lo uniscono a un altro Stato membro, tale conclusione è sufficiente per escludere l’applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento.

Sulla terza questione

37

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di differenze fra le norme giuridiche, segnatamente le norme procedurali, di uno Stato membro la cui autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito di una causa e quelle di un altro Stato membro con il quale il minore interessato intrattiene un legame particolare, quali lo svolgimento del processo a porte chiuse e da parte di giudici specializzati, possa essere un elemento pertinente, alla luce dell’interesse superiore del minore, per valutare se le autorità giurisdizionali di tale altro Stato membro siano quelle più adatte a trattare tale caso.

38

Il giudice del rinvio osserva che, secondo una delle parti nel procedimento principale, sussistono, nel caso di specie, differenze sostanziali tra la legislazione dello Stato membro il cui giudice è competente a conoscere il merito della controversia e quella dell’altro Stato membro interessato, in quanto solo la legislazione di tale altro Stato membro prevedrebbe l’esame delle cause a porte chiuse e da parte di giudici specializzati, cosicché le autorità giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro sarebbero quelle più adatte a trattare la causa di cui al procedimento principale.

39

Alla luce di ciò, oltre al fatto che l’esistenza di tali differenze è fortemente contestata dall’altra parte nel procedimento principale, occorre ricordare che, per stabilire se il trasferimento del caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto, il giudice competente può tenere conto, fra gli altri elementi, delle norme di procedura di tale altro Stato membro, quali quelle applicabili alla raccolta delle prove necessarie al trattamento del caso. Per contro, il giudice competente non dovrebbe prendere in considerazione, ai fini di una tale valutazione, il diritto sostanziale di detto altro Stato membro che sarebbe eventualmente applicabile da parte dell’autorità giurisdizionale di quest’ultimo, nell’ipotesi in cui il caso le fosse trasferito. Infatti, una considerazione siffatta contrasterebbe con i principi della fiducia reciproca tra Stati membri e del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sui quali si basa il regolamento n. 2201/2003 (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 57).

40

Occorre sottolineare che la cooperazione e la fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali degli Statti membri devono condurre al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 50).

41

Ne consegue che l’autorità giurisdizionale competente può tenere conto, nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, delle norme di procedura applicabili ai sensi della legislazione di un altro Stato membro se queste ultime producono concretamente l’effetto di rendere l’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato più adatta a trattare il caso, in particolare agevolando la raccolta di prove e testimonianze e apportando in tal modo un valore aggiunto ai fini della soluzione della controversia nell’interesse superiore del minore. Per contro, non si può ritenere in maniera generale e astratta che norme giuridiche di un altro Stato membro, quali quelle menzionate da una delle parti nel procedimento principale, ossia le norme relative all’esame della causa a porte chiuse e da parte di giudici specializzati, costituiscano un elemento da prendere in considerazione nella valutazione, da parte del giudice competente, dell’esistenza di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso.

42

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di differenze tra le norme giuridiche, segnatamente le norme di procedura, di uno Stato membro il cui giudice è competente a conoscere del merito di una causa e quelle di un altro Stato membro con cui il minore interessato intrattiene un legame particolare, quali l’esame delle cause a porte chiuse e da parte di giudici specializzati, non può costituire in modo generale ed astratto un criterio pertinente, alla luce dell’interesse superiore del minore, per valutare se le autorità giurisdizionali di tale altro Stato membro siano più adatte a trattare tale caso. L’autorità giurisdizionale competente può tenere conto di dette differenze solo qualora siano di natura tale da apportare un valore aggiunto reale e concreto ai fini dell’adozione di una decisione riguardante tale minore, rispetto a quanto accadrebbe nell’ipotesi in cui la causa fosse mantenuta dinanzi ad esso.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso istituisce un’eccezione alla regola della competenza generale prevista dall’articolo 8 di tale regolamento n. 2201/2003, secondo la quale la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri è determinata dal luogo di residenza abituale del minore alla data in cui sono adite.

 

2)

L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, se uno o più dei cinque criteri alternativi che esso enuncia, in modo tassativo, per valutare l’esistenza di un legame particolare del minore con uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale sono soddisfatti, l’autorità giurisdizionale competente in forza dell’articolo 8 di tale regolamento ha la facoltà di trasferire la causa ad un’autorità giurisdizionale che ritenga più adatta a dirimere la controversia di cui è investito, pur non essendo tenuto a farlo. Se l’autorità giurisdizionale competente è giunta alla conclusione che i legami che uniscono il minore interessato allo Stato membro della sua residenza abituale sono più forti rispetto a quelli che lo uniscono a un altro Stato membro, tale conclusione è sufficiente per escludere l’applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento.

 

3)

L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di differenze tra le norme giuridiche, segnatamente le norme di procedura, di uno Stato membro il cui giudice è competente a conoscere del merito di una causa e quelle di un altro Stato membro con cui il minore interessato intrattiene un legame particolare, quali l’esame delle cause a porte chiuse e da parte di giudici specializzati, non può costituire in modo generale ed astratto un criterio pertinente, alla luce dell’interesse superiore del minore, per valutare se le autorità giurisdizionali di tale altro Stato membro siano più adatte a trattare tale caso. L’autorità giurisdizionale competente può tenere conto di dette differenze solo qualora siano di natura tale da apportare un valore aggiunto reale e concreto ai fini dell’adozione di una decisione riguardante tale minore, rispetto a quanto accadrebbe nell’ipotesi in cui la causa fosse mantenuta dinanzi ad esso.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.