Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft
(Causa C-815/18)
(2019/C 122/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging
Resistenti: Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft
Questioni pregiudiziali
1)
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Se la direttiva 96/71/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi [GU 1997, L 18, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sul distacco»] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a un lavoratore impiegato come conducente nel trasporto internazionale su strada, il cui lavoro venga pertanto prestato in più di uno Stato membro.
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2)
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a.
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In caso di risposta affermativa alla prima questione, ai sensi di quale criterio o di quali presupposti si debba stabilire se un lavoratore impiegato come conducente nel trasporto internazionale su strada venga distaccato «nel territorio di uno Stato membro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva sul distacco, e se detto lavoratore «per un periodo limitato, svolg[a] il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sul distacco.
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b.
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Se ai fini della risposta alla questione 2)a. sia significativa la circostanza che l’impresa che distacca il lavoratore di cui alla questione 2)a. sia collegata — ad esempio nell’ambito di un gruppo di società — all’impresa presso la quale il lavoratore viene distaccato.
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c.
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Qualora l’attività del lavoratore di cui alla questione 2)a. consista parzialmente in trasporti di cabotaggio — ossia: trasporti svolti unicamente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore in parola è abitualmente occupato — se si debba considerare che detto lavoratore, in ogni caso per quella parte delle sue attività, lavori temporaneamente nel territorio del primo Stato membro. In caso affermativo, se a questo riguardo debba valere una soglia minima, ad esempio sotto forma di un periodo minimo al mese in cui ha luogo il cabotaggio di cui trattasi.
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3)
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a.
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In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere interpretata la nozione di «contratti collettivi (…) dichiarati di applicazione generale», a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 8, primo comma della direttiva sul distacco. Se si configuri una nozione autonoma di diritto dell’Unione e se sia dunque sufficiente che siano sostanzialmente soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, paragrafo 8, primo comma, della direttiva sul distacco, o se dette disposizioni esigano anche che il contratto collettivo sia dichiarato di applicazione generale in forza del diritto nazionale.
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b.
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Qualora un contratto collettivo di lavoro non possa essere considerato un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 8, primo comma, della direttiva sul distacco, se l’articolo 56 TFUE osti a che un’impresa stabilita in uno Stato membro, che distacca un lavoratore nel territorio di un altro Stato membro, venga obbligata per effetto di clausole contrattuali a osservare le disposizioni di siffatto contratto collettivo vigente in quest’ultimo Stato membro.
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(1) Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).