5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 13 agosto 2018 — EP / FO

(Causa C-530/18)

(2018/C 399/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti

Ricorrente: EP

Convenuto: FO

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (1) debba essere interpretato nel senso che esso istituisce un’eccezione alla regola della competenza del giudice nazionale del luogo in cui il minore ha di fatto il domicilio.

2)

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che costituiscono criteri che indicano un legame particolare del minore con la Francia (…) i criteri enunciati dalla parte in causa (ossia: il minore è nato in Francia, ha un padre cittadino francese, ha una famiglia basata su legami di consanguineità composta da due sorelle e un fratello, una nipote — la figlia di sua sorella -, il nonno paterno, la compagna attuale del padre e la loro figlia minore in Francia, mentre in Romania non ha alcun parente da parte di madre, frequenta la scuola francese, l’educazione e la mentalità del minore sono da sempre francesi, la lingua parlata in casa tra genitori e tra genitori e minore è sempre stata la lingua francese), e pertanto il giudice nazionale deve dichiarare che il giudice francese è più adatto.

3)

Se l’articolo 15 regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che le differenze procedurali tra le normative dei due Stati, quale lo svolgimento del processo a porte chiuse, da parte di giudici specializzati, sono a servizio dell’interesse superiore del minore nel senso di tale disposizione [del diritto dell’Unione].


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).