SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 gennaio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 65, paragrafo 2 – Certificato successorio europeo – Domanda di certificato – Regolamento d’esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Natura obbligatoria o facoltativa del modulo previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014»

Nella causa C‑102/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), con decisione del 6 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2018, nel procedimento avviato da

Klaus Manuel Maria Brisch

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader (relatrice), presidente di sezione, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e A. Pokoraczki, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato o successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107), e dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal sig. Klaus Manuel Maria Brisch, nella sua qualità di esecutore testamentario della defunta sig.ra Maria Therese Trenk, dinanzi all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), ai fini dell’ottenimento di un certificato successorio europeo.

Contesto normativo

Regolamento n. 650/2012

3

A termini del considerando 59 del regolamento n. 650/2012, l’obiettivo generale del regolamento medesimo consiste nel mutuo riconoscimento delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni.

4

L’articolo 62 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Istituzione di un certificato successorio europeo», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo ([il]“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69».

5

L’articolo 65 del regolamento stesso, intitolato «Domanda di certificato», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1 (“richiedente”).

2.   Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2».

6

Il paragrafo 3 del medesimo articolo 65 precisa che la domanda deve contenere le informazioni elencate nella disposizione stessa, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, e deve essere corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica.

7

Ai sensi del successivo articolo 66, paragrafo 1:

«Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie».

8

Il successivo articolo 67, rubricato «Rilascio del certificato», al paragrafo 1 così dispone:

«L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2».

9

Il successivo articolo 80 così recita:

«La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2».

10

A termini del successivo articolo 81:

«La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13)]».

Regolamento di esecuzione n. 1329/2014

11

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 così dispone:

«Il modulo da utilizzare per la domanda di [certificato] di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del [regolamento n. 650/2012] è il modulo IV figurante all’allegato 4».

12

A termini della sezione «Avviso al richiedente» contenuta nel modulo IV di cui all’allegato 4 del regolamento medesimo:

«Questo modulo facoltativo può agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per il rilascio del [certificato] (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

La sig.ra Trenk, cittadina tedesca, da ultimo residente in Colonia (Germania), decedeva il 2 giugno 2017. Il coniuge, i genitori ed il fratello sono deceduti anteriormente alla sua morte Non avendo figli, i suoi unici eredi viventi sono i discendenti del fratello deceduto. La sig.ra Trenk possedeva beni situati in Germania, Italia e Svizzera.

14

Con testamento notarile del 17 dicembre 2014, aperto il 1o agosto 2017, la sig.ra Trenk revocava i propri precedenti testamenti notarili, nominando la Congregazione Benedettina Sublacense, con sede a Roma, quale sua unica legataria e designando il sig. Brisch quale esecutore testamentario.

15

In data 16 ottobre 2017, il sig. Brisch presentava quindi, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, dinanzi all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia), in base all’atto notarile dell’11 ottobre 2017, domanda ai fini dell’ottenimento di un certificato successorio europeo, relativamente ai beni della defunta situati in Italia, senza utilizzare a tal fine il modulo IV contenuto nell’allegato 4 del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 (in prosieguo: il «modulo IV»).

16

Con comunicazione del 23 ottobre 2017, l’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) chiedeva al sig. Brisch d’utilizzare il modulo IV e di versare la domanda di certificato agli atti. Con lettera del 7 novembre 2017, questi si rifiutava di ottemperare alla richiesta, sostenendo che l’utilizzazione di detto modulo sarebbe facoltativa e non obbligatoria. Con ordinanza del 16 novembre 2017, il giudice medesimo respingeva la richiesta di rilascio del certificato in base al rilievo che il sig. Brisch non aveva utilizzato il modulo IV e che la domanda non era stata quindi presentata nelle forme dovute.

17

Il 2 dicembre 2017, il sig. Brisch adiva l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia), deducendo che tanto dall’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, quanto dal modulo IV stesso emergerebbe che la sua utilizzazione è facoltativa, facendo parimenti presente che tale interpretazione risulterebbe avvalorata dall’articolo 67, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento medesimo, a termini del quale l’utilizzazione del modulo V, di cui all’allegato 5 del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014, è obbligatoria. Secondo il sig. Brisch, se il legislatore dell’Unione avesse inteso disporre l’obbligatorietà dell’utilizzazione del modulo IV nel caso dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 605/2012, avrebbe potuto formulare tale disposizione in termini identici al successivo articolo 67, paragrafo 1, secondo periodo. Con ordinanza del 14 dicembre 2017 il giudice medesimo respingeva il ricorso, disponendo la rimessione della causa al giudice del rinvio

18

Il giudice del rinvio espone la tesi dell’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia), secondo cui l’utilizzazione obbligatoria del modulo IV risulterebbe dal tenore dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014, il quale costituirebbe una lex specialis rispetto all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. Nell’ambito del proprio potere di adottare atti d’esecuzione, ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, la Commissione avrebbe reso obbligatoria l’utilizzazione del modulo IV.

19

A parere del giudice del rinvio, tuttavia, il tenore dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 nonché la sezione del modulo IV, rubricata «Avviso al richiedente», rivelerebbero piuttosto la natura facoltativa dell’utilizzazione di detto modulo. Il giudice medesimo dubita, inoltre, della fondatezza della tesi dell’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) quanto agli effetti del potere della Commissione di adottare atti d’esecuzione, rilevando, a tal proposito, che l’articolo 80 del regolamento n. 650/2012 autorizza la Commissione ad adottare atti d’esecuzione riguardanti unicamente l’elaborazione e la successiva modifica dei moduli previsti dal regolamento medesimo, ma non l’autorizza a modificare l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 nel senso di rendere obbligatoria l’utilizzazione del modulo IV.

20

Ciò premesso, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, ai fini della richiesta di un certificato successorio europeo ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012, l’impiego del modulo IV (allegato 4) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, sia obbligatorio oppure meramente facoltativo».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 e l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda del certificato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l’utilizzazione del modulo IV sia obbligatoria oppure facoltativa.

22

Secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 33 e la giurisprudenza citata).

23

A termini dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, ai fini della presentazione di una domanda di certificato il richiedente «può» utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva prevista dall’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento stesso.

24

Inoltre, come emerge dall’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, la domanda di certificato deve contenere le informazioni elencate nella disposizione stessa, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza ed esse siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, e dev’essere corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica. Ne consegue che, se è pur vero che il richiedente è tenuto a fornire le informazioni che consentano all’autorità di rilascio di attestare tali elementi, dall’articolo 65 del regolamento n. 650/2012 non risulta peraltro che egli sia tenuto a farlo utilizzando il modulo IV.

25

Il tenore dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non presenta, quindi, alcuna ambiguità per quanto attiene alla natura facoltativa dell’utilizzazione del modulo IV. I dubbi del giudice a quo discendono, d’altronde, dal tenore dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 secondo cui il «modulo da utilizzare per la domanda di [certificato] di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del [regolamento n. 650/2012] è il modulo IV figurante all’allegato 4». A parere del giudice medesimo, da tale disposizione potrebbe risultare l’obbligatorietà dell’utilizzazione del modulo de quo.

26

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 dev’essere letto in combinato disposto con l’allegato 4 del regolamento medesimo, cui esso fa rinvio ed in cui figura il modulo IV. Orbene, nella sezione «Avviso al richiedente», in calce allo stesso modulo IV, è chiaramente precisato che il modulo IV è facoltativo. Il termine «modulo da utilizzare» di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 non determina, quindi, la natura obbligatoria o facoltativa dell’utilizzazione del modulo IV,bensì indica solamente che, laddove il richiedente intenda presentare la domanda di certificato per mezzo di un modulo, il relativo modulo da utilizzare sarà il modulo IV.

27

Si deve inoltre rilevare che, a termini dell’articolo 38 della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio «Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo» [COM(2009) 154 def.], che ha condotto all’adozione del regolamento n. 650/2012, corrispondente all’articolo 65 del regolamento medesimo, era prevista la presentazione della domanda di certificato a mezzo di un modulo, il cui modello era contenuto nell’allegato I della proposta stessa. La modifica, all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento de quo, del tenore dell’articolo 38 di tale proposta lascia intendere che il legislatore dell’Unione, contrariamente all’intento della Commissione, formulato in uno stadio precoce dei lavori legislativi, di prevedere l’utilizzazione obbligatoria di un modulo, si è discostato da tale intento iniziale. Conseguentemente, la genesi del regolamento n. 650/2012 conferma parimenti che, alla luce del tenore dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento medesimo, l’utilizzazione del modulo IV, ai fini della richiesta del certificato, è facoltativa.

28

Dall’interpretazione letterale dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’allegato 4 del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014, emerge pertanto che, ai fini della domanda di certificato, l’utilizzazione del modulo IV è facoltativa.

29

Tale interpretazione risulta peraltro avvalorata dal contesto in cui tale disposizione si colloca.

30

Si deve, infatti, rilevare che l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 stabilisce l’obbligo per l’autorità competente, ai fini del rilascio del certificato de quo, di utilizzare il modulo V, di cui all’allegato 5 del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014. Il diverso tenore dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, riguardante la domanda di certificato, e dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento medesimo suggerisce che il legislatore dell’Unione non ha inteso imporre, ai fini della domanda di certificato, l’utilizzazione obbligatoria del modulo IV.

31

Ad abundantiam, si deve rilevare che, negli allegati da 1 a 3 e 5 del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 non si rinviene alcuna indicazione in merito all’utilizzazione facoltativa dei moduli ivi contenuti. Unicamente il modulo IV precisa, nella sezione «Avviso al richiedente», la natura facoltativa del modulo stesso. Tale precisazione si ritrova nelle altre versioni linguistiche di detto allegato, segnatamente nelle versioni francese, inglese, italiana, romena e spagnola.

32

Questa constatazione conferma la volontà del legislatore dell’Unione di prevedere l’utilizzazione facoltativa del modulo IV.

33

Tale interpretazione non risulta in contrasto con l’obiettivo generale perseguito dal regolamento n. 650/2012 consistente, come emerge dal suo considerando 59, nel mutuo riconoscimento delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni di natura transfrontaliera.

34

Infatti, se la sezione «Avviso al richiedente» di cui al modulo IV precisa che l’utilizzazione del modulo stesso può agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per il rilascio del certificato, resta il fatto che, con la domanda di certificato presentata ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 650/2012, l’obiettivo del regolamento medesimo può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, senza necessità di rendere obbligatoria l’utilizzazione del modulo IV.

35

A tal riguardo, si deve rilevare che, a termini dell’articolo 66 e dell’articolo 67, paragrafo1, del regolamento n. 650/2012, l’autorità competente rilascia il certificato, previa verifica delle informazioni fornite dal richiedente conformemente al precedente articolo 65, paragrafo 3, o a seguito, eventualmente, del compimento delle indagini ai sensi dell’articolo 66 del regolamento stesso.

36

Da tutti i suesposti rilievi consegue che l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 e l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda del certificato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l’utilizzazione del modulo IV è facoltativa

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, e l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda di un certificato successorio europeo, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l’utilizzazione del modulo IV, di cui all’allegato 4 del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014, è facoltativa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.