22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 ottobre 2017 — PM/AH

(Causa C-604/17)

(2018/C 022/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: PM

Resistente: AH.

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) consenta, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 8 e 12 del regolamento, la trattazione delle cause relative alla responsabilità genitoriale da parte del giudice di uno Stato membro competente in materia di divorzio in forza dell’articolo 3 del regolamento, quando, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale giudice è obbligato a pronunciarsi d’ufficio, oltre che sulla domanda di divorzio, anche sull’esercizio dei diritti genitoriali, sulle misure relative al diritto di visita, sugli alimenti e sull’uso dell’abitazione familiare.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).