6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska narodna banka

(Causa C-571/16)

(2017/C 038/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Nikolay Kantarev

Convenuta: Balgarska narodna banka

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché i principi di equivalenza ed effettività debbano essere interpretati nel senso che, in mancanza di una normativa nazionale, consentono che la giurisdizione competente e la procedura relativa alle azioni per il risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione siano determinate in funzione dell’autorità responsabile della violazione e del tipo di azione/omissione che ha generato la violazione, qualora l’applicazione di detti criteri implichi che i ricorsi siano trattati dinanzi a giurisdizioni differenti — giurisdizione generale e giurisdizione amministrativa, e secondo discipline processuali distinte — il Codice di procedura civile [Grazhdansko-protsesualen kodeks, GPK] e il Codice di procedura amministrativa [Administrativnoprotsesualen kodeks, APK], che comportano il pagamento di diverse tasse, proporzionali e semplici, e la dimostrazione di requisiti diversi, compresa la colpa.

2)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e i requisiti stabiliti dalla Corte nella sentenza Frankovich debbano essere interpretati nel senso che ostano a che azioni di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione [possano] essere trattate secondo una procedura come quella di cui agli articoli 45 e 49 della legge sulle obbligazioni e i contratti [Zakon za zadalzheniata i dogovorite; in prosieguo: lo «ZZD»], che richiede il pagamento di una tassa proporzionale e la dimostrazione di una colpa, nonché anche secondo una procedura come quella prevista ai sensi dell’articolo 1 della legge sulla responsabilità dello Stato e delle amministrazioni comunali in caso di danni [Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi; in prosieguo: lo «ZODOV»] che, pur prevedendo una responsabilità oggettiva e contenendo norme specifiche atte a favorire l’accesso alla giustizia, è applicabile solo a quei danni derivanti da atti giuridici illegittimi annullati e da azioni/omissioni illecite dell’amministrazione e non contempli violazioni del diritto dell’Unione commesse da altre autorità statali tramite atti giuridici/omissioni non annullati ai sensi della rispettiva procedura.

3)

Se gli articoli 1, punto 3, sub i), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 (1) debbano essere interpretati nel senso che permettono un approccio legislativo come quello di cui all’articolo 36, paragrafo 3, della legge sugli enti creditizi [Zakon za kreditnite institutsii; in prosieguo: lo «ZKI»] e all’articolo 23, paragrafo 5, della legge sulla garanzia dei depositi bancari [Zakon za garantirane na vlogovete v bankite; in prosieguo: lo «ZGVB»] secondo cui «il requisito secondo cui l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare,» equivale alla conclusione di insolvenza dell’ente e alla revoca della sua autorizzazione e il sistema di garanzia dei depositi interviene a decorrere dal momento della revoca della licenza bancaria.

4)

Se l’articolo 1, punto 3, della direttiva 94/19 debba essere interpretato nel senso che, affinché un deposito sia qualificato come «indisponibile», occorre che le «autorità competenti» abbiano espressamente concluso per l’indisponibilità secondo una valutazione a norma dell’inciso sub i) della disposizione in parola, o se esso permetta che, in caso di una lacuna nel diritto nazionale, la valutazione e la volontà dell’«autorità competente» siano dedotte attraverso l’interpretazione di altri atti di detta autorità — nella fattispecie ad esempio dalla decisione n. 73 del 20 giugno 2014 del Consiglio di amministrazione (upravitelen savet; in prosieguo: l’«US») della BNB, con cui la «KTB» AD è stata sottoposta a vigilanza speciale — o si presumano in base a circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

5)

Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dove la decisione n. 73 del Consiglio di amministrazione della BNB, del 20 giugno 2014, ha sospeso tutti i pagamenti e le attività e, nel periodo compreso tra il 20 giugno 2014 e il 6 novembre 2014, i depositanti non hanno potuto presentare domande di rimborso, né accedere ai loro depositi, occorra ritenere che tutti i depositi garantiti non vincolati (disponibili senza preavviso e da rimborsare immediatamente su richiesta) sono divenuti indisponibili ai sensi dell’articolo 1, punto 3, sub i), della direttiva 94/19 o se il requisito che un deposito sia «dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio» esiga che i depositanti abbiano richiesto il pagamento da parte dell’ente creditizio (tramite richiesta, ingiunzione), senza che sia stato dato seguito alla loro richiesta.

6)

Se gli articoli 1, punto 3, sub i), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 e l’ottavo considerando della direttiva 2009/14 (2) debbano essere interpretati nel senso che il potere discrezionale delle «autorità competenti», nell’ambito della valutazione ai sensi dell’articolo 1, punto 3, sub i), è in ogni caso limitato dal termine di cui all’inciso sub i), secondo periodo o, ai fini della vigilanza speciale come quella di cui all’articolo 115 dello ZKI, ammettano l’indisponibilità dei depositi per un periodo più lungo di quello previsto dalla direttiva.

7)

Se gli articoli 1, punto 3, sub i), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 abbiano effetto diretto e, riconoscano ai titolari di depositi presso una banca, la quale abbia aderito a un sistema di garanzia di questi ultimi, oltre al diritto al risarcimento attraverso questo sistema fino all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/19, anche il diritto di far rispondere lo Stato di una violazione del diritto dell’Unione, citando l’autorità tenuta all’accertamento dell’indisponibilità dei depositi per il risarcimento del danno insorto con il pagamento tardivo dell’importo del deposito garantito, qualora la decisione di cui all’articolo 1, punto 3, sub i), sia stata adottata dopo la scadenza del termine di cinque giorni stabilito nella direttiva e questo ritardo sia dovuto all’effetto di un provvedimento di risanamento volto a tutelare la banca dall’insolvenza e disposto da detta autorità, o se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essi ammettano una norma nazionale come quella di cui all’articolo 79, paragrafo 8, dello ZKI secondo cui la BNB, i suoi organi e le persone da essi autorizzate sarebbero responsabili dei danni insorti nell’esercizio della loro attività di vigilanza solo nel caso in cui detti danni siano stati cagionati intenzionalmente.

8)

Se una violazione del diritto dell’Unione, consistente nella mancata adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, punto 3, sub i), della direttiva 94/19 da parte dell’«autorità competente», integri una «violazione sufficientemente qualificata» che può comportare la responsabilità di uno Stato membro per danni mediante un ricorso contro l’autorità di vigilanza; quali siano le condizioni necessarie affinché ciò accada e se in tale contesto rilevino le seguenti circostanze: a) che il fondo di garanzia per i depositi bancari [Fond za garantirane na vlogovete v bankite; in prosieguo: il «FGVB»] non disponeva di mezzi sufficienti per coprire tutti i depositi garantiti; b) che nel periodo in cui i pagamenti sono rimasti sospesi, l’ente creditizio è stato sottoposto a vigilanza speciale per tutelarlo dall’insolvenza; c) che il deposito del ricorrente è stato rimborsato dopo che la BNB aveva accertato il fallimento dei provvedimenti di risanamento; [d)] che ha avuto luogo il rimborso del deposito del ricorrente oltre all’utile derivante dagli interessi calcolato per il periodo compreso tra il 20 giugno 2014 e il 6 novembre 2014 incluso.


(1)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

(2)  Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68, pag. 3).