10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/13


Ricorso proposto il 9 marzo 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-142/16)

(2016/C 165/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Manhaeve, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo eseguito, all’atto dell’autorizzazione della centrale elettrica a carbone di Hamburg-Moorburg, una completa e corretta valutazione dell’impatto ambientale, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La città di Amburgo ha rilasciato un permesso di approvvigionamento idrico per la centrale elettrica a carbone di Moorburg che autorizza il raffreddamento dell’impianto mediante il ricircolo di acqua proveniente dal fiume Elba. Nella valutazione dell’incidenza previamente eseguita è stato segnalato il pericolo che il prelievo di acqua di raffreddamento dall’Elba causi la morte di pesci che risalgono la corrente, con una significativa incidenza sui siti Natura 2000 situati a monte, i cui obiettivi di conservazione comprendono le specie interessate. Alla fine, tuttavia, la valutazione dell’incidenza ha negato un impatto significativo sui siti protetti, classificando come misura di attenuazione del danno un impianto di risalita destinato alla fauna ittica realizzato tra la centrale e i siti protetti in questione. Nella valutazione dell’incidenza mancherebbe, peraltro, un’analisi dei possibili effetti cumulativi di talune centrali già presenti o in corso di autorizzazione a monte di Moorburg.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 92/43/CEE, un progetto può essere approvato, alla luce della valutazione della sua incidenza sul sito, solo se è possibile escludere che pregiudichi l’integrità dei siti Natura 2000. In caso contrario, l’eventuale approvazione è subordinata alle rigorose condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

A parere della Commissione, la valutazione dell’incidenza sul sito in questione risulta non corretta, ovvero incompleta, sotto due profili. In primo luogo, l’impianto di risalita per i pesci è stato classificato come misura di attenuazione nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, anche se, secondo i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Briels (C-521/12 (2)), costituirebbe tutt’al più una misura compensativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva. In secondo luogo, contrariamente a quanto prescritto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la valutazione tralascerebbe l’esame dei possibili effetti cumulativi sopra menzionati. Poiché, su tale base, esclude un’incidenza significativa su siti protetti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la città di Amburgo si sottrarrebbe agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, quali verificare soluzioni alternative e tener conto dell’interesse pubblico rilevante.


(1)  GU L 206, pag. 7.

(2)  ECLI:EU:C:2014:330.