30.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 settembre 2015 — R/S e T
(Causa C-492/15)
(2015/C 398/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Resistente e ricorrente: R
Ricorrente e resistente: S e T.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale osti a una sospensione dei procedimenti per il non riconoscimento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, o dei procedimenti di dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento medesimo da parte del giudice d’appello, quando, nello Stato membro dell’esecuzione, è stata presentata una domanda di modifica della decisione di affidamento del minore pronunciata nello Stato membro di origine di cui è richiesta la dichiarazione di esecutività e lo Stato membro dell’esecuzione ha competenza internazionale rispetto alla suddetta domanda di modifica.
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).