15.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2015 — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München

(Causa C-113/15)

(2015/C 198/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG

Convenuta: Landeshauptstadt München

Questioni pregiudiziali

1)

Se porzioni individuali di miele, [confezionate] in un imballaggio esterno su cui sono riportati tutti i dati dell’etichettatura — ivi compresa l’indicazione del paese d’origine — che non sono destinate ad essere vendute singolarmente come imballaggi individuali al consumatore finale né ad essere consegnate singolarmente a collettività, configurino un «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 (1), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1169/2011 (2), soggetto a un corrispondente obbligo di etichettatura, o se, non essendo unità di vendita, tali porzioni individuali [Or. 3] di miele non costituiscano un prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato soggetto all’obbligo di etichettatura.

2)

Se a tale questione debba rispondersi in modo diverso qualora dette porzioni individuali siano distribuite nelle collettività non solo abbinate a piatti pronti, a un prezzo forfettario, ma anche vendute singolarmente.


(1)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29).

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).