26.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 19 febbraio 2015 — Paul Vervloet e a., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne/Ministerraad, altre parti: Arcofin CVBA e a.
(Causa C-76/15)
(2015/C 171/17)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: Paul Vervloet, Marc De Witt, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne
Convenuto: Ministerraad
Altre parti: Arcofin CVBA, Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 2 e 3 della direttiva 94/19/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) e con il principio generale di uguaglianza, debbano essere interpretati nel senso che:
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2) |
Se la decisione della Commissione europea del 3 luglio 2014 (3), «relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie», sia compatibile con gli articoli 107 e 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei limiti in cui essa qualifica il regime di garanzia che forma l’oggetto della decisione come un nuovo aiuto di Stato. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che un regime di garanzia statale concesso ai soci, persone fisiche, di società cooperative riconosciute attive nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, configura un nuovo aiuto di Stato che deve essere notificato alla Commissione europea. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la medesima decisione della Commissione europea sia compatibile con l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea qualora essa venga interpretata nel senso che dichiara che all’aiuto di Stato controverso è stata data attuazione prima del 3 marzo 2011 o del 1o aprile 2011, o in una di queste due date, o, al contrario, qualora essa venga interpretata nel senso che dichiara che all’aiuto di Stato controverso è stata data attuazione in una data successiva. |
5) |
Se l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di adottare una misura come quella di cui all’articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, se la misura in parola dà attuazione ad un aiuto di Stato o configura un aiuto di Stato già attuato, e senza che detto aiuto di Stato sia stato previamente notificato alla Commissione europea. |
6) |
Se l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di adottare, senza previa notifica alla Commissione europea, una misura come quella di cui all’articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, se la misura in parola configura un aiuto di Stato al quale non è ancora stata data attuazione. |
(3) 2014/686/UE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [notificata con il numero C(2014)1021] (GU L 284, pag. 53).