SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 luglio 2016 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punto 2 — Convenuto che non compare — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace — Nozione di impugnazione — Richiesta di rimozione della preclusione — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 19, paragrafo 4 — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione»

Nella causa C‑70/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 27 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2015, nel procedimento

Emmanuel Lebek

contro

Janusz Domino,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader (relatore), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da M.J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e R. Chambel Margarido, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») e, dall’altro lato, dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Emmanuel Lebek e il sig. Janusz Domino relativa al riconoscimento, in Polonia, dell’esecutività di una sentenza pronunciata da un giudice francese.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento Bruxelles I

3

I considerando 2, 6 e da 16 a 18 del regolamento Bruxelles I così recitano:

«(2)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(…)

(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18)

Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».

4

L’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I così dispone:

«1.   Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2.   Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso».

5

In virtù dell’articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento, l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU 2000, L 160, pag. 37), si applica in luogo e al posto dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del regolamento n. 1348/2000.

6

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

7

L’articolo 34, punto 2, di detto regolamento stabilisce che le decisioni non sono riconosciute «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

8

L’articolo 35 di tale regolamento è così formulato:

«1.   Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

2.   Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

3.   Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

9

L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I così recita:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

10

L’articolo 45 del citato regolamento così prevede:

«1.   Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2.   In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

Il regolamento n. 1393/2007

11

Ai sensi dei considerando 6, 7 e 12 del regolamento n. 1393/2007:

«(6)

L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. La designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.

(7)

La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(…)

(12)

Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso».

12

L’articolo 1 del regolamento in parola così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

2.   Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.

(…)».

13

L’articolo 19, paragrafo 4, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b)

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione».

14

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1397/2007 «[g]li Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. (…)».

15

Conformemente al citato articolo 23, paragrafo 1, la Repubblica francese, nella propria comunicazione, ha indicato che il termine per un’eventuale richiesta del convenuto di rimuovere la preclusione è fissato in un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Diritto francese

16

L’articolo 540 del codice di procedura civile, nella versione risultante dal decreto n. 2011-1043, del 1o settembre 2011, relativo ai provvedimenti cautelari adottati dopo l’apertura di una successione e ai procedimenti sommari (JORF del 2 settembre 2011, pag. 14884; in prosieguo: il «CPC»), così dispone:

«Se la sentenza è stata pronunciata in contumacia o si considera resa in contraddittorio, il giudice ha facoltà di rimuovere la preclusione derivante, per il convenuto, dalla scadenza del termine se il convenuto, senza averne colpa, non ha avuto conoscenza della sentenza in tempo utile per proporre l’impugnazione, o si è trovato nell’impossibilità di agire.

La rimozione della preclusione è chiesta al presidente del tribunale competente a conoscere dell’opposizione o dell’appello. Il presidente è adito come in materia di procedimenti sommari.

La domanda è ammissibile fino allo scadere di un termine di due mesi calcolati dal primo atto notificato alla persona o, in mancanza, dalla prima misura di esecuzione che toglie al debitore la disponibilità di tutti o parte dei suoi beni.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Nell’ambito di un primo procedimento dinanzi ai giudici polacchi competenti, il sig. Lebek ha chiesto il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi, Francia) dell’8 aprile 2010, con cui il sig. Domino è stato condannato a pagargli alimenti per l’importo di EUR 300 al mese.

18

Secondo la decisione di rinvio, la domanda giudiziale presentata dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) non era stata notificata né comunicata al convenuto, sig. Domino, dal momento che l’indirizzo di quest’ultimo a Parigi, indicato dal ricorrente, sig. Lebek, non era corretto, essendo il convenuto domiciliato in Polonia dal 1996. Pertanto, all’oscuro del procedimento in corso, il sig. Domino non aveva potuto difendersi.

19

Il sig. Domino ha saputo della sentenza resa dal tribunale francese solamente nel luglio del 2011, ossia più di un anno dopo la pronuncia di detta sentenza, allorché il Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunale regionale di Jelenia Góra, Polonia), nell’ambito del procedimento avviato dinanzi a quest’ultimo tribunale, gli ha notificato copie conformi della sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) nonché la domanda del sig. Lebek volta ad ottenere il riconoscimento dell’esecutività di tale provvedimento.

20

Con ordinanze rese, rispettivamente, il 23 novembre 2011 dal Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunale regionale di Jelenia Góra) e il 31 gennaio 2012 dal Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d’appello di Breslavia, Polonia), detti tribunali hanno respinto la domanda del sig. Lebek, in ragione della violazione del diritto di difesa del sig. Domino, avendo quest’ultimo preso conoscenza della sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) in un momento in cui non era più possibile introdurre un ricorso ordinario.

21

Successivamente, il sig. Lebek ha presentato una seconda domanda dinanzi al Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunale regionale di Jelenia Góra), con lo stesso oggetto di quella precedentemente respinta, deducendo fatti nuovi, ossia che le notifiche della sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) al convenuto erano state fatte il 17 e il 31 maggio 2012, in ossequio alle disposizioni del regolamento n. 1393/2007. Dette notifiche riguardavano la citata sentenza nonché istruzioni indirizzate al convenuto, che riprendevano, in particolare, le disposizioni dell’articolo 540 del CPC. Secondo tali istruzioni, il convenuto poteva presentare, entro due mesi dalla data di notifica della sentenza di cui trattasi, la richiesta di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione.

22

Con sentenza del 14 dicembre 2012, in cui si rilevava che il convenuto non aveva presentato una richiesta siffatta nel termine impartito, il Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunale regionale di Jelenia Góra) ha accolto la seconda domanda del sig. Lebek, ritenendo che il rispetto del diritto di difesa fosse stato assicurato, e ha dichiarato esecutiva in Polonia la sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi).

23

Con decisione del 27 maggio 2013, a seguito del ricorso proposto dal sig. Domino, il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d’appello di Breslavia) ha riformato la sentenza impugnata e ha respinto la domanda di riconoscimento, in base al motivo che l’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I doveva essere interpretato nel senso che la mera possibilità di presentare una richiesta di rimuovere la preclusione non significava che vi fossero reali possibilità di esperire un ricorso contro la sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi), poiché tale ricorso dipendeva in realtà da una previa decisione in senso positivo del giudice francese su detta richiesta di rimozione della preclusione.

24

Il sig. Lebek ha proposto ricorso in cassazione, dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia), avverso detta decisione del Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d’appello di Breslavia).

25

A parere del Sąd Najwyższy (Corte Suprema), qualora il convenuto abbia avuto la possibilità di presentare, nello Stato di emissione della decisione di cui trattasi, la richiesta di rimessione nei termini per la sua impugnazione, esso non può far valere i motivi di diniego, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, di una dichiarazione di esecutività di detta decisione.

26

Secondo tale organo giurisdizionale, la nozione di impugnazione di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, dovrebbe poter beneficiare di un’interpretazione estensiva, dato che la ratio legis di detta disposizione consiste nella tutela del convenuto allorché sia stata pronunciata una sentenza nei suoi confronti, quando la domanda giudiziale non gli sia stata notificata o comunicata. Una siffatta tutela sarebbe garantita quando sia possibile presentare la richiesta di rimessione nei termini per l’impugnazione.

27

Il giudice del rinvio ricorda anche che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il termine di ammissibilità della richiesta di rimuovere la preclusione, in Francia, è di un anno a partire dalla pronuncia della sentenza di cui trattasi.

28

Ne conseguirebbe che, se l’articolo 19, paragrafo 4, del citato regolamento dovesse essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano la questione della rimessione nei termini di impugnazione, quali l’articolo 540 del CPC, ciò significherebbe che il convenuto non avrebbe più il diritto di presentare la richiesta di rimuovere la preclusione, essendo scaduto il termine di un anno e, di conseguenza, che il convenuto non avrebbe più la possibilità di proporre un ricorso, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, in fine, del regolamento Bruxelles I.

29

Il Sąd Najwyższy (Corte Suprema) ritiene tuttavia che l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007 non abbia un tale carattere esclusivo e non osti all’applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano la rimessione nei termini. Tale disposizione si limiterebbe infatti a stabilire soltanto un livello minimo di tutela del convenuto contumace, al quale non è stata notificata o comunicata la domanda giudiziale, e lascerebbe agli Stati membri la possibilità di applicare soluzioni più favorevoli.

30

In tal contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento [Bruxelles I] debba essere interpretato nel senso che la possibilità, ivi prevista, di proporre impugnazione ricomprende sia la situazione in cui l’impugnazione possa essere proposta entro il termine stabilito dal diritto nazionale, sia la situazione in cui il termine in parola sia già scaduto, ma è possibile presentare una richiesta volta a rimuovere la preclusione derivante dalla sua scadenza e successivamente, dopo l’accoglimento della stessa, proporre l’apposita impugnazione.

2)

Se l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento [n. 1393/2007] debba essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alla possibilità di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione, oppure nel senso che il convenuto può scegliere di avvalersi o della richiesta prevista in tale disposizione, o dell’apposito istituto previsto dal diritto nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di impugnazione, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, debba essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.

32

In proposito si deve rammentare che, per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento Bruxelles I per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di impugnazione, ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento agli obiettivi di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 41 e giurisprudenza citata).

33

Per quanto riguarda gli obiettivi del citato regolamento, risulta dai considerando 2, 6, 16 e 17 che esso è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale semplificando le formalità affinché siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 23).

34

Tale obiettivo non può tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa, come la Corte ha già dichiarato in relazione all’articolo 27, punto 2, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles») (sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 24 e giurisprudenza citata).

35

Peraltro, si evince dal considerando 18 del regolamento Bruxelles I che il rispetto dei diritti della difesa esige che il convenuto possa eventualmente proporre ricorso, secondo i principi del contraddittorio, contro la dichiarazione di esecutività di una decisione, ove egli ritenga sussistere uno dei motivi di non esecuzione.

36

Al riguardo, discende dai considerando da 16 a 18 del regolamento Bruxelles I che il sistema di ricorso ivi previsto nei confronti del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione è volto a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, che giustifica che le decisioni pronunciate in uno Stato membro siano, in linea di principio, riconosciute e dichiarate esecutive di pieno diritto in un altro Stato membro, e, dall’altro, il rispetto dei diritti della difesa, che esige che il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio avverso la dichiarazione di esecutività, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione (sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 73).

37

La Corte ha anche dichiarato che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa, che derivano dal diritto ad un equo processo, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni. Tuttavia, queste ultime devono rispondere effettivamente ad obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una violazione smisurata di detti diritti (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 50).

38

Per quanto concerne l’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, si deve ricordare che, a differenza dell’articolo 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles, esso non richiede necessariamente la regolarità della notificazione o della comunicazione della domanda giudiziale, bensì piuttosto il rispetto effettivo dei diritti della difesa (v. sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 20).

39

L’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di quest’ultimo, mira a garantire il rispetto dei diritti del convenuto contumace nel corso del procedimento avviato nello Stato membro d’origine, mediante un sistema di duplice controllo. In forza di tale sistema, il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a rifiutare o a revocare, in caso di ricorso, l’esecuzione di una decisione straniera emessa in contumacia, se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine (sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 32 e giurisprudenza citata).

40

Tuttavia, l’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I non implica che il convenuto sia tenuto ad attivarsi nuovamente oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei propri diritti, per esempio informandosi sul contenuto di una decisione adottata in un altro Stato membro (sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 39).

41

Di conseguenza, per considerare che il convenuto contumace ha avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, di impugnare una decisione contumaciale emessa contro di lui, egli deve aver avuto conoscenza del contenuto di tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata (sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 40).

42

Per quanto concerne, più nello specifico, la richiesta di rimuovere la preclusione, va precisato che una simile richiesta ha lo scopo di reintegrare un convenuto contumace nel suo diritto di esercitare un’azione in giudizio dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio di tale diritto.

43

Essa pertanto mira, così come la facoltà offerta di esperire un ricorso ordinario, a garantire l’effettivo rispetto dei diritti della difesa del convenuto contumace.

44

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, la presentazione di una richiesta di rimuovere la preclusione presuppone che il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non abbia avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per impugnarlo, e che i motivi di impugnazione del convenuto non sembrino del tutto privi di fondamento. Inoltre, tale richiesta dev’essere presentata entro un termine ragionevole.

45

Nei limiti in cui sussistono le condizioni così enunciate all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, poiché il convenuto ha ancora la possibilità di chiedere che sia ripristinato il suo diritto di presentare un ricorso ordinario, non si può ritenere che egli non sia più in grado di esercitare in modo effettivo i diritti della difesa. In tali circostanze, la presentazione di una richiesta di rimuovere la preclusione non può essere considerata come una nuova attività che va oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei diritti del convenuto contumace.

46

Se quest’ultimo, quando avrebbe potuto farlo, non ha fatto valere il proprio diritto di chiedere la rimozione della preclusione, in presenza delle condizioni menzionate al punto 44 della presente sentenza, il riconoscimento di una sentenza pronunciata in contumacia nei suoi confronti non può essere rifiutato in base all’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I.

47

Viceversa, una sentenza pronunciata in contumacia non dovrebbe essere riconosciuta quando il convenuto contumace, in assenza di colpa a lui imputabile, abbia presentato una richiesta di rimuovere la preclusione, che sia stata successivamente respinta, in presenza delle condizioni enunciate all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007.

48

Tale soluzione è idonea a garantire il rispetto del diritto ad un processo equo e il giusto equilibrio tra l’esigenza di assicurare che le decisioni rese in uno Stato membro siano, in linea di principio, riconosciute e dichiarate esecutive di pieno diritto in un altro Stato membro, da un lato, e il rispetto dei diritti della difesa, dall’altro lato.

49

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di impugnazione di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento Bruxelles I, dev’essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.

Sulla seconda questione

50

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali richieste, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.

51

Preliminarmente, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, il regolamento è un atto giuridico dell’Unione avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Pertanto, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, il regolamento produce effetti immediati ed è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 e C‑27/10, EU:C:2011:484, punto 40, nonché del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 48).

52

A tal riguardo, la scelta della forma del regolamento dimostra l’importanza che il legislatore dell’Unione riconnette alla diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007 e alla loro applicazione uniforme (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2005, Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 46, e del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, punto 49).

53

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento n. 1393/2007, ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, che la richiesta di rimozione della preclusione è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione di cui trattasi.

54

Nel caso di specie, la Repubblica francese ha sfruttato la facoltà offerta da detto articolo 19, paragrafo 4, e ha indicato nella propria comunicazione che la richiesta di rimozione della preclusione è inammissibile se presentata oltre il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

55

Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, i termini di prescrizione assolvono generalmente alla funzione di assicurare la certezza del diritto (sentenze del 28 ottobre 2010, SGS Belgium e a., C‑367/09, EU:C:2010:648, punto 68, nonché dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert, C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 42).

56

Orbene, nel procedimento principale è incontestato il fatto che il sig. Domino abbia avuto conoscenza della sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) solamente nel luglio 2011, allorché il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia di detta sentenza era già scaduto.

57

Sarebbe pertanto contrario al principio di certezza del diritto e all’obbligatorietà riconnessa ai regolamenti dell’Unione dare un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, per cui una richiesta di rimuovere la preclusione potrebbe ancora essere presentata entro un termine previsto dal diritto nazionale, quando invece essa non è più ammissibile ai sensi di una disposizione obbligatoria e direttamente applicabile di tale regolamento.

58

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali richieste, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di impugnazione, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.

 

2)

L’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.