ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

28 aprile 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 8 — Assenza di traduzione dell’atto — Rifiuto di ricezione dell’atto — Conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto — Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente»

Nella causa C‑384/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 44 di Barcellona, Spagna), con decisione del 22 maggio 2014, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2014, nel procedimento

Alta Realitat SL

contro

Erlock Film ApS,

Ulrich Thomsen,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Erlock Film ApS e U. Thomsen, da K. Dyekjær e H. Puggaard, advokater;

per il governo spagnolo, da M. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e B. Beutler, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A.‑M. Rouchaud‑Joët e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Alta Realitat SL (in prosieguo: la «Alta Realitat»), da una parte, e la Erlock Film ApS nonché il sig. Thomsen, dall’altra, in merito alla risoluzione di un contratto di fornitura di servizi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1393/2007

3

I considerando 2, 7 e da 10 a 12 del regolamento n. 1393/2007 enunciano, in particolare, quanto segue:

«(2)

Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(...)

(7)

La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(...)

(10)

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

(11)

Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard contenuti negli allegati del presente regolamento.

(12)

Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. (...) È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso».

4

L’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007, che definisce l’ambito di applicazione di quest’ultimo, al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. (...)».

5

A termini dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento, «[a]i fini del presente regolamento per “Stato membro” si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca».

6

Ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento, gli Stati membri designano gli «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro, nonché gli «organi riceventi», competenti per ricevere siffatti atti provenienti da un altro Stato membro.

7

L’articolo 4 del medesimo regolamento così prevede:

«1.   Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2.

2.   La trasmissione di atti (...) tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3.   L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. (...)

(...)».

8

L’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007 è formulato come segue:

«1.   Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto (...)».

9

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, alla ricezione dell’atto l’organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all’organo mittente, usando il modulo standard che figura nell’allegato I.

10

L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.   L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2.   L’organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. (...)».

11

Ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento, rubricato «Rifiuto di ricevere l’atto»:

«1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario; oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale (...)

(...)».

12

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 prevede quanto segue:

«Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I. (...)».

13

L’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a)

che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)

che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

14

Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto» e presente nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, contiene la seguente indicazione, all’attenzione del destinatario dell’atto:

«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

15

Tale modulo standard contiene inoltre una «dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto interessato, è invitato a firmare e che è così formulata:

«Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

16

Infine, detto modulo standard prevede che, nella medesima ipotesi, il destinatario debba indicare la o le lingue che egli comprende tra le lingue ufficiali dell’Unione europea.

17

Per effetto dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU L 300, pag. 55), il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37), è stato reso applicabile, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l’Unione e il Regno di Danimarca.

18

L’articolo 3 di tale accordo enuncia quanto segue:

«(...)

2.   Nel caso di adozione di modifiche al regolamento [n. 1348/2000], la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. (...)

(...)

6.   La notifica della Danimarca (…), attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

(...)».

19

Dopo l’abrogazione del regolamento n. 1348/2000 da parte del regolamento n. 1393/2007, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione la propria decisione di applicare il contenuto di quest’ultimo regolamento (GU 2008, L 331, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 44/2001

20

L’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), prevede che le decisioni non siano riconosciute «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

21

Il regolamento n. 44/2001 si applica alle relazioni tra l’Unione e il Regno di Danimarca in forza dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU L 299, pag. 62).

Diritto spagnolo

22

A termini dell’articolo 11 della legge organica sul potere giudiziario (Ley Orgánica del Poder Judicial):

«1.   In tutti i tipi di procedimento si rispettano le norme sulla buona fede. Le prove ottenute, direttamente o indirettamente, violando i diritti o le libertà fondamentali sono inefficaci.

2.   I giudici e i tribunali respingono con decisione motivata le domande, gli incidenti e le eccezioni formulati con manifesto abuso di diritto o che comportino frode alla legge o processuale.

3.   I giudici e i tribunali, conformemente al principio della tutela effettiva sancito all’articolo 24 della Costituzione, sono tenuti a decidere sempre in merito alle richieste formulate e le possono respingere per motivi di forma solo qualora il vizio sia insanabile o non sia sanato tramite la procedura stabilita nelle leggi».

23

L’articolo 161, paragrafo 2, del codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) così dispone:

«Quando il destinatario della comunicazione si trovi al suo domicilio e rifiuti di ricevere la copia della decisione o l’atto di citazione o non intenda firmare la relata di notifica che ne attesta la consegna, il funzionario o, eventualmente, il procuratore (“procurador”) che se ne assume l’esecuzione, lo informa che la copia della decisione o l’atto di citazione restano a sua disposizione presso l’ufficio giudiziario e che la comunicazione produce i suoi effetti. Tutto ciò è attestato nella relata di notifica».

24

Ai sensi dell’articolo 247 di tale codice:

«1.   Gli intervenienti in ogni tipo di processo sono tenuti a conformarsi nei propri atti alle norme relative alla buona fede.

2.   I tribunali respingono con decisione motivata le domande e gli incidenti formulati con manifesto abuso di diritto o che comportino frode alla legge o processuale.

3.   Se i tribunali ritengono che una parte abbia agito in violazione delle norme sulla buona fede processuale, possono infliggerle, con atto separato, deliberazione motivata e nel rispetto del principio di proporzionalità, un’ammenda che può andare da EUR 180 a EUR 6000, senza in ogni caso superare un terzo del valore della causa.

Al fine di determinare l’importo dell’ammenda, il tribunale deve tener conto delle circostanze relative ai fatti controversi, nonché dei pregiudizi che si siano potuti causare al procedimento o alla controparte».

25

L’articolo 496, paragrafo 1, di detto codice è formulato come segue:

«Il “Secretario judicial” dichiara contumace il convenuto che non compaia alla data o entro il termine fissato nell’atto di notificazione o di comunicazione, tranne nei casi previsti dal presente codice, nei quali tale dichiarazione è effettuata dal Tribunale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26

Dalla decisione di rinvio risulta che la Alta Realitat, società di diritto spagnolo, ha adito il Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 44 di Barcellona) con un ricorso diretto alla risoluzione di un contratto che essa aveva concluso, il 13 febbraio 2008, con la Erlock Film ApS, società di diritto danese, e con il sig. Thomsen, che risiede in Danimarca.

27

Tale contratto verteva sulla realizzazione di un film nel quale il sig. Thomsen avrebbe dovuto recitare un ruolo e che avrebbe dovuto essere girato in lingua inglese.

28

La Alta Realitat motiva la propria domanda di risoluzione di detto contratto con il fatto che il sig. Thomsen non avrebbe rispettato i propri impegni e avrebbe abbandonato la produzione senza giusta causa.

29

La Alta Realitat chiede inoltre la condanna dell’interessato al rimborso della somma di EUR 30000 che era stata precedentemente versata a quest’ultimo, al risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento del medesimo contratto, nonché al pagamento delle spese del procedimento.

30

Dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla Alta Realitat, il giudice adito l’ha fatto notificare al sig. Thomsen, all’indirizzo del suo domicilio in Danimarca.

31

Il sig. Thomsen si è avvalso quindi della facoltà concessagli dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 di rifiutarsi di ricevere tale ricorso con i relativi allegati, sostenendo di non comprendere la lingua inglese, nella quale tali documenti erano redatti.

32

Il Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 44 di Barcellona) ha tuttavia considerato che tale rifiuto non fosse giustificato e che il ricorso fosse stato regolarmente notificato al convenuto nel procedimento principale. Pertanto, tale giudice ha accolto le domande della Alta Realitat con sentenza del 19 gennaio 2010, emessa in contumacia. Poiché avverso tale sentenza non è stato esperito alcun mezzo di ricorso, quest’ultima è divenuta definitiva.

33

Nel corso del 2012, i giudici danesi, in primo grado e in appello, hanno rifiutato di riconoscere detta sentenza in Danimarca, sulla base dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

34

Con ordinanza del 16 dicembre 2013, il Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 44 di Barcellona) ha quindi annullato tutti gli atti processuali successivi alla notificazione al sig. Thomsen del ricorso di cui trattasi nel procedimento principale.

35

In tale ordinanza, detto giudice ha tuttavia dichiarato la conformità di siffatta notificazione alle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, dopo aver rilevato che, dagli elementi del fascicolo, risultava che il sig. Thomsen comprendeva la lingua inglese. Il medesimo giudice ha infatti osservato che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale, nonché diversi documenti attribuiti all’interessato e allegati al ricorso, erano redatti in tale lingua, che quest’ultimo aveva indicato, nel proprio profilo inserito in una banca dati cinematografica su Internet, di conoscere a fondo detta lingua e che un blog di cui il medesimo è autore era parimenti redatto nella stessa lingua. Il giudice adito ha aggiunto che erano stati prodotti agli atti alcuni DVD nei quali compariva un individuo, designato come il sig. Thomsen, il quale si esprimeva in lingua inglese. Pertanto, secondo tale giudice, nessun motivo oggettivo giustificava il rifiuto dell’interessato di ricevere il ricorso redatto in lingua inglese e, al contrario, un siffatto rifiuto costituiva una frode processuale ai sensi del diritto spagnolo.

36

Di conseguenza, il giudice adito ha disposto una nuova notificazione di detto ricorso senza che quest’ultimo fosse accompagnato da una traduzione.

37

Esso ha, inoltre, deciso di applicare l’articolo 161, paragrafo 2, del codice di procedura civile, ai sensi del quale, nel caso in cui il convenuto rifiuti di ricevere i documenti che gli vengono notificati, questi ultimi si considerano validamente notificati qualora il giudice abbia constatato che il rifiuto non era obiettivamente giustificato.

38

Tuttavia, non è stato possibile effettuare tale nuova notificazione, in quanto il sig. Thomsen ha rifiutato di ricevere il ricorso redatto in lingua inglese, sostenendo di comprendere soltanto la lingua danese.

39

Nella sua decisione di rinvio, il Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 44 di Barcellona) si chiede se sia conforme al regolamento n. 1393/2007 il fatto che il giudice nazionale esprima una valutazione sulla conoscenza di una determinata lingua da parte del convenuto basandosi sugli elementi di cui esso dispone a tale riguardo e, di conseguenza, decida di fargli pervenire sia l’atto di citazione che i relativi allegati redatti soltanto in tale lingua.

40

Il giudice del rinvio sottolinea che una siffatta questione riguarda il funzionamento del mercato interno nonché il corretto svolgimento dei procedimenti giudiziari, e aggiunge che questi ultimi sarebbero più rapidi qualora, se del caso, alcuni documenti non dovessero essere tradotti nelle lingue per le quali è difficile e costoso reperire traduttori, soprattutto qualora il giudice abbia potuto convincersi, come nel caso di specie, che la parte interessata comprende la lingua in questione e che quest’ultima è una lingua d’uso corrente. A tale riguardo, detto giudice rileva che il film nel quale era previsto che il sig. Thomsen recitasse avrebbe dovuto essere girato in lingua inglese, la lingua di redazione del ricorso presentato dalla Alta Realitat.

41

Orbene, il regolamento n. 1393/2007 non preciserebbe la portata del potere discrezionale di cui dispone a tale riguardo il giudice adito.

42

Inoltre, occorrerebbe stabilire se una disposizione nazionale quale l’articolo 161, paragrafo 2, del codice di procedura civile sia compatibile con il diritto dell’Unione.

43

In tale contesto, il Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 44 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 debba interpretarsi nel senso che il giudice nazionale investito della controversia può determinare, in base a tutti gli atti a sua disposizione, se un destinatario conosca una determinata lingua.

Nel caso in cui alla prima questione sia data risposta affermativa:

2)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 debba interpretarsi nel senso che, qualora il giudice nazionale investito della controversia abbia stabilito, in base a tutti gli atti a sua disposizione, che il destinatario comprende una determinata lingua, chi effettua la notifica non deve in tal caso dare al destinatario la possibilità di respingere il documento.

3)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso di ritenere che, se il destinatario di una notifica rifiuta un documento redatto in una determinata lingua, ove vi sia una dichiarazione del giudice investito della controversia attestante che il livello di conoscenza di tale lingua da parte di detta persona è sufficiente, il rifiuto del documento non sia giustificato e il giudice investito della controversia possa applicare le conseguenze previste nella legislazione dello Stato mittente per tale tipo di rifiuto ingiustificato di documenti, e addirittura ritenere che il documento sia stato notificato al destinatario, qualora ciò sia previsto dalla normativa processuale dello Stato mittente».

Sulle questioni pregiudiziali

44

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

45

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

46

Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le norme che un giudice nazionale adito nello Stato membro mittente è tenuto a rispettare in forza del regolamento n. 1393/2007 quando esso decida di far notificare o comunicare un atto di citazione al suo destinatario residente nel territorio di un altro Stato membro, in una lingua diversa da quella che quest’ultimo comprende o che si suppone che egli comprenda, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento.

47

A tale riguardo, va ricordato, in via preliminare, che la Corte ha già dichiarato che il regolamento n. 1393/2007, adottato sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, è volto a stabilire, come emerge dal suo considerando 2, un meccanismo di notificazione e di comunicazione intracomunitaria degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, finalizzato al buon funzionamento del mercato interno (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 29 e giurisprudenza citata).

48

Così, allo scopo di migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e di garantire una buona amministrazione della giustizia, detto regolamento stabilisce il principio di una trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri, circostanza che ha per effetto di semplificare ed accelerare le procedure. Tali obiettivi sono ricordati ai considerando da 6 a 8 dello stesso (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 30 e giurisprudenza citata).

49

Tuttavia, tali obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei loro destinatari, che derivano dal diritto al giusto processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 31 e giurisprudenza citata).

50

È necessario pertanto vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che esso sia messo nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente far valere i suoi diritti nello Stato membro mittente (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 32 e giurisprudenza citata).

51

In tale prospettiva, si dovrà quindi interpretare il regolamento n. 1393/2007 in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, destinatario dell’atto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza citata).

52

Al fine di realizzare tali obiettivi, il regolamento n. 1393/2007 ha istituito un sistema in virtù del quale la trasmissione degli atti è effettuata in linea di principio tra gli «organi mittenti» e gli «organi riceventi» designati dagli Stati membri. In applicazione dell’articolo 4 di tale regolamento, l’atto o gli atti da notificare o da comunicare sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile, con qualsiasi mezzo appropriato, dall’organo mittente all’organo ricevente (v., in tal senso, sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 34 e giurisprudenza citata).

53

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, spetta all’organo mittente richiamare l’attenzione del ricorrente sul rischio di un eventuale rifiuto di ricezione da parte del destinatario di un atto che non sia redatto in una delle lingue indicate all’articolo 8 di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, spetta in linea di principio al ricorrente sostenere le spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto (v., in tal senso, sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 35).

54

Quanto all’organo ricevente, ad esso spetta procedere effettivamente alla notificazione o alla comunicazione dell’atto al destinatario, come previsto all’articolo 7 del regolamento n. 1393/2007. In tali circostanze, esso deve, da un lato, tenere informato l’organo mittente di tutti gli elementi pertinenti di tale operazione inviando nuovamente il modulo standard che figura nell’allegato I di tale regolamento e, dall’altro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso, portare a conoscenza del destinatario il fatto che questi può rifiutare di ricevere l’atto se quest’ultimo non è redatto o tradotto in una delle lingue contemplate in tale disposizione, ossia o una lingua compresa dall’interessato, o la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, eventualmente, una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, lingue che si suppone che il destinatario conosca. Quando un siffatto rifiuto è effettivamente opposto da quest’ultimo, esso è tenuto inoltre, in forza dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, ad informarne senza indugio l’organo mittente e a restituire la domanda e l’atto la cui traduzione è richiesta (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 36).

55

Il ruolo dell’organo mittente e quello dell’organo ricevente, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1393/2007, si limitano pertanto ad assicurare materialmente la trasmissione e la notificazione o la comunicazione dell’atto interessato, nonché ad adottare le misure idonee a facilitare lo svolgimento di tali operazioni. Per contro, detti organi non hanno alcuna competenza a pronunciarsi su questioni di natura sostanziale, come la questione di quale(i) lingua(e) il destinatario dell’atto comprenda e quella se l’atto debba o meno essere accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, né spetta loro valutare se il rifiuto di ricezione opposto dal destinatario dell’atto sia o meno giustificato (v., in tal senso, sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 37).

56

Spetta, invece, solo al giudice nazionale adito nello Stato membro mittente statuire su questioni di tale natura, qualora esse vedano contrapposti il ricorrente e il convenuto (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 41).

57

Più precisamente, dopo aver avviato la procedura di notificazione o di comunicazione determinando l’atto o gli atti pertinenti a tal fine, detto giudice si pronuncerà solo dopo che il destinatario di un atto abbia effettivamente rifiutato di riceverlo per il motivo che esso non era stato redatto in una lingua da lui compresa o che si suppone comprenda. Così, detto giudice dovrà verificare, a richiesta del ricorrente, se un tale rifiuto fosse o meno giustificato. A tal fine, esso dovrà prendere dovutamente in considerazione tutti gli elementi del fascicolo per, da un lato, determinare le conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto e, dall’altro, decidere se, tenuto conto della natura dell’atto di cui trattasi, una traduzione di quest’ultimo sia necessaria (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 42 e giurisprudenza citata).

58

In definitiva, detto giudice dovrà, in ogni caso di specie, vigilare a che i rispettivi diritti delle parti interessate siano tutelati in maniera equilibrata, bilanciando l’obiettivo di efficacia e di rapidità della notificazione o della comunicazione nell’interesse del ricorrente con quello della tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario (v. sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 43).

59

Occorre aggiungere, a proposito del sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, che quest’ultimo prevede altresì l’utilizzo di due moduli standard che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II del medesimo regolamento e che esso non prevede alcuna eccezione all’utilizzo di tali moduli. Al contrario, come risulta dal considerando 11 di tale regolamento, «è opportuno usare» i moduli standard previsti dallo stesso poiché essi contribuiscono, nel rispetto dei rispettivi diritti delle parti interessate e come risulta dal considerando 7 di detto regolamento, a semplificare e a rendere più trasparente la procedura di trasmissione degli atti, garantendo così tanto la leggibilità degli stessi quanto la sicurezza della loro trasmissione (v. sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti da 44 a 46).

60

Inoltre, detti moduli costituiscono, come indicato al considerando 12 del medesimo regolamento, strumenti tramite i quali i destinatari sono informati della facoltà di cui dispongono di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 47).

61

Per quanto riguarda la portata esatta da riconoscere al modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 e, di conseguenza, al suo articolo 8, paragrafo 1, che riguarda la trasmissione di detto modulo al destinatario dell’atto, la Corte ha già sottolineato che, come risulta dalla formulazione stessa del titolo e dal contenuto del suddetto modulo, la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare quale prevista da detto articolo 8, paragrafo 1, è qualificata «diritto» del destinatario di tale atto (v., in tal senso, sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 49).

62

Orbene, affinché tale diritto conferito dal legislatore dell’Unione europea possa utilmente produrre i suoi effetti, esso deve essere portato a conoscenza del destinatario dell’atto per iscritto. Nel sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, tale comunicazione gli è fornita mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, allo stesso modo in cui il ricorrente è, fin dall’inizio della procedura, informato mediante il modulo standard che figura nell’allegato I di detto regolamento dell’esistenza di tale diritto in capo al destinatario dell’atto (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 50).

63

A tale riguardo, il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 costituisce una delle innovazioni salienti introdotte da quest’ultimo, al fine precisamente di migliorare la trasmissione degli atti e di garantire una migliore tutela del destinatario di questi ultimi, poiché tale modulo prevede la possibilità che il destinatario dell’atto, qualora rifiuti di ricevere tale atto in quanto esso non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da lui compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione, indichi la o le lingue che egli comprende.

64

La Corte ha precisato, in tale contesto, che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 comprende due enunciati certamente connessi, ma tuttavia distinti, ossia, da un lato, il diritto sostanziale del destinatario dell’atto di rifiutare di riceverlo, per il solo motivo che esso non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone conosca e, dall’altro, l’informazione formale dell’esistenza di detto diritto portata a sua conoscenza dall’organo ricevente. In altre parole, la condizione relativa al regime linguistico dell’atto è correlata non già alla comunicazione al destinatario da parte dell’organo ricevente, bensì esclusivamente al diritto di rifiuto riservato a quest’ultimo. Del resto, il modulo standard che figura nell’allegato I di tale regolamento opera una netta distinzione tra questi due aspetti, facendo riferimento, in sezioni differenti, alla comunicazione per iscritto al destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare di riceverlo e all’esercizio effettivo di tale diritto (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 5152).

65

In tali circostanze, il rifiuto di per sé è, invero, chiaramente condizionato, nel senso che il destinatario dell’atto può validamente farne uso solo nell’ipotesi in cui l’atto di cui trattasi non sia redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua da lui compresa, o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. Come risulta dal punto 57 della presente ordinanza, spetta in definitiva al giudice adito decidere se tale condizione sia soddisfatta, verificando se il rifiuto opposto dal destinatario dell’atto sia o meno giustificato (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 53).

66

Ciò nonostante l’esercizio di tale diritto di rifiuto presuppone che il destinatario dell’atto sia stato dovutamente informato, previamente e per iscritto, dell’esistenza del suo diritto. Pertanto, l’organo ricevente, quando procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, è tenuto, in tutti i casi, ad allegare all’atto di cui trattasi il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 che informa tale destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere detto atto. Del resto, un siffatto obbligo non comporta difficoltà particolari per l’organo ricevente, dato che è sufficiente che tale organo alleghi all’atto da notificare o da comunicare il testo prestampato come previsto da detto regolamento in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti da 54 a 56).

67

Così, l’interpretazione precedente è idonea sia a garantire la trasparenza, poiché mette il destinatario di un atto nelle condizioni di conoscere la portata dei suoi diritti, sia a consentire un’applicazione uniforme del regolamento n. 1393/2007, senza comportare alcun ritardo nella trasmissione di tale atto, ma, al contrario, contribuendo a semplificarla e ad agevolarla (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 57).

68

La Corte ne ha tratto la conclusione che l’organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sistematicamente a tal fine il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 (sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 58).

69

Dalle considerazioni che precedono, risulta, in primo luogo, che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’atto da notificare o da comunicare non è redatto o accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, vale a dire una lingua compresa dal destinatario oppure la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se del caso, una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione – lingue che si suppone che l’interessato comprenda –, l’obbligo imposto all’organo ricevente di informare il destinatario, per mezzo del modello standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto dev’essere sempre rispettato (v. punti 59 e 68 della presente ordinanza).

70

Ciò vale indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia o meno rifiutato di ricevere l’atto. A tale riguardo, va rilevato che, nella sentenza Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), la Corte ha concluso nel senso del carattere obbligatorio dell’utilizzo di detto modulo standard in una fattispecie nella quale il destinatario di un atto da notificare aveva effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare quest’ultimo, benché egli non avesse ricevuto in precedenza alcuna informazione in merito all’esistenza di tale diritto.

71

Pertanto, qualora l’organo ricevente, chiamato a procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto interessato al suo destinatario, non abbia allegato il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, tale omissione dev’essere regolarizzata conformemente alle disposizioni enunciate da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti da 59 a 76).

72

Spetta dunque al giudice adito nello Stato membro mittente vigilare sul rispetto di tali norme.

73

In secondo luogo, occorre sottolineare che il diritto di rifiutare di ricevere un atto da notificare o da comunicare, espressamente previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, deriva dalla necessità, richiamata ai punti 49 e 50 della presente ordinanza, di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, conformemente ai requisiti del giusto processo.

74

Ne consegue che né le autorità nazionali di trasmissione né il giudice adito nello Stato membro mittente possono ostacolare, in alcun modo, l’esercizio di tale diritto da parte dell’interessato.

75

Più precisamente, sebbene, prima dell’avvio della procedura di notificazione o di comunicazione dell’atto, il giudice adito sia portato ad effettuare una prima valutazione provvisoria delle conoscenze linguistiche del destinatario al fine di determinare, d’intesa con il ricorrente, se sia necessaria o meno una traduzione dell’atto, la decisione di non far redigere una siffatta traduzione non pregiudica affatto né il diritto di tale destinatario di rifiutare di ricevere detto atto, né l’esercizio di tale diritto. In altri termini, quand’anche tale giudice abbia, già in quella fase, la convinzione che detto destinatario comprenda la lingua nella quale l’atto è redatto e che pertanto una traduzione non sia necessaria, esso non può dedurne che l’interessato non possa validamente opporsi alla procedura di notificazione o di comunicazione privandolo così dell’esercizio del suo diritto di rifiutare di ricevere tale atto, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, a pena di pregiudicare i suoi diritti della difesa.

76

Invece, è solo una volta che il destinatario abbia esercitato un tale diritto che il giudice adito può validamente statuire sulla fondatezza di detto rifiuto.

77

A tal fine, come si è detto al punto 57 della presente ordinanza, il medesimo giudice deve prendere in debita considerazione tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se il destinatario che abbia rifiutato di ricevere l’atto fosse nondimeno in grado di comprenderlo e di far valere utilmente i propri diritti o se, tenuto conto della natura di tale atto, sia necessaria una traduzione di quest’ultimo.

78

È infatti essenziale, da un lato, che, affinché il destinatario dell’atto possa effettivamente esercitare il proprio diritto di difendersi, il documento in questione sia redatto in una lingua da lui compresa, il che costituisce la garanzia che l’interessato sarà in grado di individuare, in tempo utile, quantomeno l’oggetto e la causa della domanda, nonché l’invito a comparire dinanzi al giudice, ovvero, se del caso, la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punti 6473). Dall’altro, il ricorrente non deve subire le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario di tale atto comprende la lingua nella quale tale atto è stato scritto (sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 52).

79

Spetta dunque al giudice dinanzi al quale pende la lite nello Stato membro mittente preservare nel migliore dei modi gli interessi di ciascuna delle parti, in particolare, esaminando tutti gli elementi di fatto e di prova convincenti che dimostrino concretamente le conoscenze linguistiche del destinatario, senza che esso possa, a tale riguardo, basarsi su una qualsivoglia presunzione (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 85).

80

Qualora, al termine di tale esame, il giudice adito concludesse nel senso della fondatezza del rifiuto del destinatario di ricevere l’atto da notificare o da comunicare, in quanto quest’ultimo è stato redatto in una lingua che non soddisfa i requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, dall’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento risulta che detto atto, accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate nella prima di tali disposizioni, dovrebbe quindi essere notificato o comunicato al suo destinatario.

81

Per contro, nell’ipotesi inversa, nulla osta, in linea di principio, a che tale giudice applichi le conseguenze, previste dal suo diritto processuale nazionale, del rifiuto ingiustificato del destinatario di ricevere l’atto, a condizione che sia garantita la piena efficacia di detto regolamento, nel rispetto della sua finalità (v., in tal senso, sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 69).

82

Infatti, il regolamento n. 1393/2007 non prevede di per sé le conseguenze che occorre trarre da un rifiuto ingiustificato di ricevere un atto.

83

Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali per i ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza delle norme di diritto dell’Unione aventi efficacia diretta (sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 49).

84

Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle riguardanti diritti che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 50).

85

A tale riguardo, il principio di effettività deve indurre il giudice nazionale ad applicare le modalità procedurali previste dal suo ordinamento giuridico interno soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio, le finalità e la piena efficacia del regolamento n. 1393/2007 (v. sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punti 5051).

86

In un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non compare, il regolamento n. 1393/2007 esige, come risulta in particolare dal suo articolo 19, paragrafo 1, la garanzia che l’interessato abbia realmente ed effettivamente ricevuto l’atto di citazione (v., in tal senso, sentenza Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punti 3641), consentendogli in tal modo di essere a conoscenza del procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti nonché di individuare l’oggetto e la causa della domanda (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punti 7375), e che egli abbia potuto disporre di tempo sufficiente per difendersi (v., in tal senso, sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 52). Un tale obbligo è coerente, del resto, con quanto prescritto dall’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenze Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 68, e Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 51).

87

In ogni caso, come risulta dalla motivazione della presente ordinanza, il regolamento n. 1393/2007 consente l’applicazione di una normativa nazionale come quella descritta al punto 37 di detta ordinanza soltanto dopo il completamento delle tappe previste da tale regolamento, vale a dire l’informazione al destinatario, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento, del fatto che egli dispone della facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare e, in caso di rifiuto, una decisione giurisdizionale, divenuta definitiva, che constati il carattere ingiustificato di tale rifiuto.

88

Spetta pertanto al giudice del rinvio valutare se le modalità concrete che caratterizzano l’applicazione della disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale siano conformi ai requisiti e agli obiettivi del regolamento n. 1393/2007.

89

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle tre questioni sollevate dichiarando che il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che, al momento della notificazione o della comunicazione di un atto al suo destinatario, residente nel territorio di un altro Stato membro, qualora l’atto non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dall’interessato oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se esistano più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione:

il giudice adito nello Stato membro mittente deve assicurarsi che tale destinatario sia stato debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento, del proprio diritto di rifiutare di ricevere tale atto;

in caso di omissione di siffatta formalità, spetta a tale giudice regolarizzare la procedura conformemente alle disposizioni di detto regolamento;

il giudice adito non è legittimato ad ostacolare l’esercizio, da parte del destinatario, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto;

è solo dopo che il destinatario abbia effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare di ricevere l’atto che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto; a tal fine, detto giudice deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se l’interessato comprenda o meno la lingua nella quale l’atto è stato redatto, e

qualora tale giudice constati che il rifiuto opposto dal destinatario dell’atto non fosse giustificato, esso può, in linea di principio, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale in una siffatta ipotesi, a condizione che l’effetto utile del regolamento n. 1393/2007 sia preservato.

Sulle spese

90

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, al momento della notificazione o della comunicazione di un atto al suo destinatario, residente nel territorio di un altro Stato membro, qualora l’atto non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dall’interessato oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se esistano più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione:

 

il giudice adito nello Stato membro mittente deve assicurarsi che tale destinatario sia stato debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento, del proprio diritto di rifiutare di ricevere tale atto;

 

in caso di omissione di siffatta formalità, spetta a tale giudice regolarizzare la procedura conformemente alle disposizioni di detto regolamento;

 

il giudice adito non è legittimato ad ostacolare l’esercizio, da parte del destinatario, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto;

 

è solo dopo che il destinatario abbia effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare di ricevere l’atto che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto; a tal fine, detto giudice deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se l’interessato comprenda o meno la lingua nella quale l’atto è stato redatto, e

 

qualora tale giudice constati che il rifiuto opposto dal destinatario dell’atto non fosse giustificato, esso può, in linea di principio, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale in una siffatta ipotesi, a condizione che l’effetto utile del regolamento n. 1393/2007 sia preservato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.