19.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 novembre 2014 — RG (*1)/ SF (*1)
(Causa C-498/14)
(2015/C 016/29)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parte
Ricorrente: RG (*1)
Convenuta: SF (*1)
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 11, paragrafi da 7 a 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1) (cosiddetto regolamento Bruxelles II bis), possa essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro:
— |
privilegi, in ipotesi di sottrazione di minori, la specializzazione delle autorità giurisdizionali per la procedura prevista da tali [disposizioni], anche quando una corte o un tribunale sia già stato investito di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore; |
— |
sottragga al giudice dinanzi al quale è stato promosso un procedimento di merito riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore la competenza a statuire sull’affidamento di quest’ultimo, pur essendo detto giudice competente tanto sul piano internazionale quanto su quello nazionale a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore. |
(*1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.