12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 ottobre 2014 — Comune di Cropia-Attica/Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e del Cambiamento Climatico

(Causa C-473/14)

(2015/C 007/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Comune di Cropia-Attica

Resistente: Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e del Cambiamento Climatico

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Piano Regolatore di un agglomerato urbano metropolitano, che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, delineando, specificamente, tra i suoi obiettivi particolari, la protezione dei massicci montuosi ivi circostanti nonché il blocco dell’espansione urbanistica, costituisca oppure no un piano idoneo a consentire alla competente autorità amministrativa di non sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica prevista dall’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE (1) (GU L 197), come interpretato nella sentenza della Corte dell’Unione europea del 22 marzo 2012, C-567/10, Inter Environnement Bruxelles e a., punto 42, un piano successivamente adottato con decreto sulla base di un’autorizzazione prevista dalla legge, che ha integrato il suddetto piano regolatore e che ha istituito zone di protezione per uno dei massicci montuosi summenzionati e gli usi e le attività ivi consentite con lo scopo di specificare ed attuare gli obiettivi della protezione dei massicci montuosi e il blocco dell’espansione urbana.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, ci si domanda se, nel caso in cui al momento dell’adozione di un piano di specificazione nell’ambito di una serie gerarchica di atti di pianificazione territoriale non era stata effettuata la valutazione ambientale strategica prevista dalla direttiva 2001/42/CE come menzionata alla questione sub 1, si renda necessario oppure no effettuare tale valutazione in occasione dell’adozione, rientrante nell’ambito di applicazione temporale della direttiva, di un atto di specificazione di detto piano.

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 2, ci si domanda se un decreto — contenente le disposizioni relative a misure di protezione, attività e agli usi consentiti in una zona compresa nella componente nazionale della rete NATURA come SIC (Sito di Importanza Comunitaria), ZSC (Zona Speciale di Conservazione) e ZPS (Zona di Protezione Speciale), e anche se mediante tali disposizioni vengono introdotte un regime di protezione assoluta della natura che consente solamente l’installazione di impianti antincendio, la gestione forestale e i percorsi escursionistici, non risulta tuttavia dagli atti preparatori all’adozione di tali disposizioni che siano stati presi in considerazione gli obiettivi della conservazione di tali zone, ossia le particolari caratteristiche ambientali in base alle quali sono state scelte a far parte della rete NATURALLE; in un caso in cui sulla base delle stesse disposizioni, continuano a sussistere, nella zona di cui trattasi, usi ormai non più consentiti per il solo fatto che erano compatibili con il regime di protezione precedente — possa essere considerato oppure non un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (2) (GU L 206), prima dell’adozione del quale non sussisteva l’obbligo di effettuare la valutazione strategica ambientale, secondo il combinato disposto di tale articolo con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/42/CE menzionata supra.

4)

In caso di risposta positiva alla questione sub 3, ci si domanda infine se, qualora sia stato adottato un atto di pianificazione territoriale riguardante una più vasta area geografica unica che richiede, in linea di principio, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (92/43/CEE), l’effettuazione di una valutazione strategica ambientale la quale non ha avuto luogo e si constati, inoltre che una preventiva valutazione ambientale era richiesta solamente per alcune zone di quest’area — a causa delle regolamentazioni ultimamente intervenute relative agli usi e alle attività consentite, e che non costituiscono semplicemente piani di gestione — ma non per la maggior parte di esse, in quanto il provvedimento adottato nella parte in cui riguarda quest’ultime zone costituisce un piano di gestione per il quale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE non è richiesta la valutazione, sia concepibile oppure non, ai sensi della direttiva 2001/42/CE, la dichiarazione di invalidità parziale di tutte le disposizioni in questione e la conseguente abrogazione del provvedimento, solo relativamente a quelle parti che riguardano zone per le quali viene richiesta la preventiva valutazione ambientale — secondo le nuove norme in materia — con l’ulteriore conseguenza, in seguito alla loro abrogazione parziale, che la valutazione strategica ambientale debba applicarsi soltanto su tali zone e non su tutta l’area.


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.