22.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Pleven (Bulgaria) il 21 luglio 2014 — Polihim-SS EOOD/Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

(Causa C-355/14)

2014/C 329/08

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Аdministrativen sad — Pleven

Parti

Ricorrente: Polihim-SS EOOD

Resistente: Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

Questioni pregiudiziali

1.

Se la nozione di «consumo dei (...) prodotti energetici» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/118/CE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2), in casi relativi a prodotti energetici che vengono immessi in consumo e svincolati da un deposito fiscale di un depositario autorizzato, venduti nel contesto di una transazione commerciale ad un acquirente che non dispone né di una licenza per la produzione di elettricità né di un certificato quale consumatore finale esente da accise e in cui tale acquirente rivende detti prodotti energetici ad un terzo titolare di una licenza per la produzione di elettricità, di un’autorizzazione delle competenti autorità dello Stato membro a ricevere prodotti energetici esenti da accise e di un certificato in qualità di consumatore finale esentato dalle accise e al quale i prodotti energetici vengono forniti direttamente dal depositario autorizzato senza che tali prodotti passino effettivamente sotto il controllo del loro acquirente, debba essere interpretata nel senso che i prodotti energetici vengono consumati dal loro acquirente diretto, il quale non li impiega concretamente in una determinata operazione, oppure debba essere interpretata nel senso che tali prodotti vengono consumati da un terzo il quale li impiega concretamente in un’operazione che realizza.

2.

Se la nozione «utilizzati per produrre elettricità» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (3), in casi relativi a prodotti energetici immessi in libero consumo e svincolati da un deposito fiscale di un depositario autorizzato, venduti nel contesto di una transazione commerciale ad un acquirente che non dispone di una licenza per la produzione di elettricità, né di un certificato quale consumatore finale esente da accise e in cui tale acquirente rivende detti prodotti ad un terzo titolare di una licenza per la produzione di elettricità, di un’autorizzazione delle competenti autorità dello Stato membro a ricevere prodotti energetici esenti da accisa e di un certificato in qualità di consumatore finale esentato dall’accisa e al quale i prodotti energetici vengono forniti direttamente dal depositario autorizzato senza che tali prodotti passino effettivamente sotto il controllo del loro acquirente, debba essere interpretata nel senso che i prodotti energetici vengono utilizzati dal loro acquirente diretto, il quale non li impiega concretamente in una determinata operazione volta a conseguire un obiettivo esente da accisa, oppure debba essere interpretata nel senso che essi vengono utilizzati da un terzo, che li impiega concretamente in un’operazione che realizza per conseguire un obiettivo esente da accisa, quale il riscaldamento, ad esempio per la produzione di elettricità.

3.

Se i prodotti energetici, alla luce dei principi del diritto dell’Unione in materia di accisa, in particolare dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118 e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, siano soggetti ad accisa e, in caso affermativo, secondo quale aliquota, quella applicabile ai prodotti energetici utilizzati per i carburanti oppure quella applicabile ai prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, laddove sia pacifico che i prodotti energetici in oggetto sono stati forniti a un consumatore finale che è titolare delle necessarie licenze ed autorizzazioni di diritto nazionale per la produzione di elettricità e di un certificato quale consumatore finale esente da accisa e la merce è stata ricevuta direttamente dal depositario autorizzato, ma tale consumatore finale non è il primo acquirente del prodotto.

4.

Se i prodotti energetici, alla luce dei principi del diritto dell’Unione in materia di accisa, in particolare dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118 e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, siano soggetti ad accisa, e ciò all’aliquota applicabile per il carburante, quando è pacifico che i prodotti energetici in questione vengono consumati oppure utilizzati per uno scopo esente da accisa, vale a dire la produzione di elettricità da parte di una persona che è titolare delle necessarie licenze ed autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale e che ha ricevuto le merci direttamente dal depositario autorizzato, ma non ne è il primo acquirente.


(1)  GU L 9, pag. 2.

(2)  Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

(3)  GU L 283, pag. 51.