SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Ambito di applicazione ratione materiae — Accordo di divisione ereditaria tra il coniuge superstite e i figli minori, rappresentati da un curatore — Qualificazione — Necessità di approvazione di un simile accordo da parte del giudice — Misura relativa alla responsabilità genitoriale o misura relativa alle successioni»

Nella causa C‑404/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 25 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 25 agosto 2014, nel procedimento promosso da

Marie Matoušková, in qualità di commissario giudiziale,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Thomannová‑Körnerová, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1, lettera b) e 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla sig.ra Matoušková, in qualità di commissario giudiziale, e volto a individuare il giudice competente ad approvare l’accordo di divisione ereditaria concluso dal curatore di figli minori per loro conto.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 2201/2003

3

L’articolo 1 di tale regolamento dispone quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

(...)

b)

la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

c)

la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

(...)

e)

le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

3.   Il presente regolamento non si applica:

(...)

f)

ai trust e alle successioni;

(...)».

4

L’articolo 2 di tale regolamento è del seguente tenore:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8)

“titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

(...)».

5

L’articolo 8 del medesimo regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone al paragrafo 1:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi»

6

L’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003 è del seguente tenore:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata (...) la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande (...)

(...)

3.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)

il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)

la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».

Il regolamento (UE) n. 650/2012

7

Il considerando 9 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107), così recita:

«L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

8

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento:

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;

b)

la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26;

(...)».

9

L’articolo 23 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 [del medesimo regolamento] regola l’intera successione.

2.   Tale legge regola in particolare:

(...)

c)

la capacità di succedere;

(...)».

10

L’articolo 26 del suddetto regolamento, rubricato «Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte», così dispone:

«1.   Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:

a)

la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;

(…)».

11

Dato che tale regolamento, ai sensi del suo articolo 84, si applica a decorrere dal 17 agosto 2015, esso non è applicabile ratione temporis alla controversia principale.

Il diritto ceco

12

L’articolo 179 del codice di procedura civile, nella versione applicabile alla data dei fatti oggetto del procedimento principale, così dispone:

«Se la validità di un atto giuridico compiuto per conto di un minore richiede l’approvazione da parte di un tribunale, tale approvazione è concessa se l’atto è nell’interesse del minore».

13

Ai sensi dell’articolo 28 del codice civile, in vigore fino al 31 dicembre 2013, il rappresentante legale compie, a nome del figlio, tutti gli atti per l’amministrazione dei suoi beni. Tuttavia, per gli atti giuridici di disposizione dei beni che eccedono l’ordinaria amministrazione, egli deve ottenere l’approvazione del tribunale competente.

14

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della legge n. 94/1963 sulla famiglia, in vigore fino al 31 dicembre 2013, «i genitori rappresentano il figlio negli atti giuridici per i quali quest’ultimo non ha piena capacità».

15

Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, di tale legge, nessuno dei genitori può rappresentare il proprio figlio se gli atti giuridici riguardano affari nei quali potrebbe sorgere un conflitto di interessi tra i genitori e il figlio, o tra i figli dei medesimi genitori.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Con decisione del 27 aprile 2010, il Městský soud v Brně (Tribunale municipale di Brno) ha aperto un procedimento relativo alla successione della sig.ra Martinus, deceduta l’8 maggio 2009 nei Paesi Bassi. La sig.ra Matoušková, notaio, è stata incaricata, in qualità di commissario giudiziale, delle operazioni riguardanti il procedimento successorio. Ella ha accertato che la de cuius era una cittadina ceca con residenza, all’epoca del decesso, a Brno (Repubblica ceca). Il coniuge della medesima e i loro due figli minori (in prosieguo: gli «eredi») risiedevano nei Paesi Bassi.

17

Onde prevenire conflitti di interessi tra gli eredi, il Městský soud v Brně (Tribunale municipale di Brno) ha nominato, ai sensi delle disposizioni ceche, un curatore speciale per rappresentare gli interessi dei figli minori. Le parti del procedimento hanno dichiarato che nei Paesi Bassi non era in corso alcun procedimento di successione.

18

Il 14 luglio 2011 gli eredi hanno concluso un accordo di divisione dell’eredità. Con decisione del 10 agosto 2011, il Městský soud v Brně (Tribunale municipale di Brno) ha determinato il valore di mercato del patrimonio della de cuius, l’ammontare dei debiti e il valore netto della massa ereditaria.

19

Il 2 agosto 2012, nell’ambito del procedimento notarile di successione, il coniuge superstite ha addotto un fatto nuovo, ossia che la de cuius, all’epoca del suo decesso, risiedeva in realtà nei Paesi Bassi e disponeva, nella Repubblica ceca, solamente di una residenza anagrafica non corrispondente alla realtà. Egli ha inoltre informato della pendenza di un procedimento di successione nei Paesi Bassi e ha prodotto un’attestazione in tal senso, datata 14 marzo 2011.

20

L’accordo di divisione dell’eredità è stato sottoposto dalla sig.ra Matoušková al giudice tutelare, dato che due delle parti dell’accordo erano figli minori.

21

Tale giudice tutelare, senza pronunciarsi nel merito, ha rinviato gli atti alla sig.ra Matoušková con la motivazione che i figli minori risiedevano da tempo al di fuori della Repubblica ceca, indicando che non poteva dichiararsi incompetente né rimettere la questione al Nejvyšší soud (Corte suprema) per la decisione sul giudice territorialmente competente.

22

In tali circostanze, la sig.ra Matoušková si è rivolta direttamente al Nejvyšší soud (Corte suprema), il 10 luglio 2013, chiedendogli di designare il tribunale territorialmente competente per l’approvazione dell’accordo di divisione dell’eredità di cui al procedimento principale.

23

Detto giudice ritiene necessaria l’interpretazione, da parte della Corte, del regolamento n. 2201/2003, in quanto l’approvazione in questione è una misura destinata alla protezione degli interessi del minore e può ricadere nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Tuttavia, una simile misura, adottata nell’ambito di un procedimento di successione, potrebbe anche essere qualificata come misura relativa alle successioni e, in quanto tale, essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del medesimo.

24

Alla luce di tali premesse, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nel caso di un accordo successorio concluso per conto di un minore dal suo curatore, per la cui validità sia richiesta l’autorizzazione di un’autorità giurisdizionale, se tale decisione di autorizzazione configuri una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), oppure una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (...) n. 2201/2003 (...)».

Sulla questione pregiudiziale

25

Dagli atti presentati alla Corte emerge che l’accordo concluso tra gli eredi non è un patto su una successione futura, ma costituisce un accordo di divisione nell’ambito di una successione già aperta.

26

Occorre pertanto ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso da un curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che rientra pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, ovvero se un procedimento siffatto costituisca una misura relativa alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del suddetto regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione del medesimo.

27

Nel procedimento principale, emerge dagli atti presentati alla Corte che la sig.ra Matoušková, in qualità di commissario giudiziale, ha promosso il procedimento di approvazione dell’accordo di divisione dell’eredità dinanzi al giudice tutelare per la ragione che tale accordo era stato concluso dal curatore in nome dei figli minori, che hanno capacità di agire limitata e che, in applicazione delle disposizioni di diritto ceco, possono compiere unicamente atti giuridici che siano adatti alla maturità intellettuale e psicologica corrispondente alla loro età. Gli altri atti giuridici sono compiuti, per conto dei minori, dai loro rappresentanti legali.

28

L’approvazione dell’accordo di divisione dell’eredità è, quindi, una misura adottata in considerazione della capacità del minore, che mira a tutelare l’interesse superiore del minore e che è richiesta, ai sensi del diritto ceco, per gli atti giuridici relativi all’amministrazione dei beni che eccedono l’ordinaria amministrazione.

29

Una misura del genere riguarda direttamente la capacità della persona fisica (v., per analogia, sentenza Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 26) e si inserisce, per sua natura, nell’ambito di un’azione finalizzata a soddisfare i bisogni di protezione e di assistenza dei figli minori.

30

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, la capacità e le questioni attinenti alla rappresentanza ad essa collegate devono essere valutate in base a criteri autonomi, e non devono essere trattate come questioni preliminari dipendenti dai relativi atti giuridici. Occorre quindi constatare come la nomina di un curatore per i figli minori e il controllo dell’esercizio della sua attività siano così strettamente legati che sarebbe inopportuno applicare regole di competenza differenti, che cambino a seconda della materia dell’atto giuridico considerato.

31

Di conseguenza, il fatto che l’approvazione di cui al procedimento principale sia stata richiesta nell’ambito di un procedimento di successione non può essere considerato determinante per inquadrare tale misura nel diritto delle successioni. La necessità di ottenere un’approvazione del giudice tutelare è conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli minori e costituisce una misura di protezione del minore legata all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni bel minore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera e), del regolamento n. 2201/2003.

32

Una simile interpretazione è corroborata dalla relazione del sig. Lagarde sulla Convenzione dell’Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, il cui ambito di applicazione ratione materiae corrisponde, in materia di responsabilità genitoriale, a quello del regolamento n. 2201/2003. Per spiegando che le successioni devono, in linea di principio, essere escluse da tale Convenzione, la suddetta relazione sottolinea che, se la normativa che disciplina il diritto delle successioni prevede l’intervento del rappresentante legale dell’erede minorenne, detto rappresentante dovrà essere designato in applicazione nelle norme della suddetta Convenzione, poiché una simile ipotesi ricade nel settore della responsabilità genitoriale.

33

Questa interpretazione risulta altresì confermata dal regolamento n. 650/2012, non applicabile ratione temporis nel procedimento principale, adottato per disciplinare, conformemente al suo considerando 9, tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, e il cui articolo 1, paragrafo 2, lettera b), esclude dal suo ambito di applicazione la capacità delle persone fisiche. Tale regolamento disciplina, infatti, solamente gli aspetti specificamente correlati alla capacità di succedere, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, nonché la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

34

Inoltre, questa interpretazione sull’ambito di applicazione dei regolamenti nn. 2201/2003 e 650/2012 è conforme alla giurisprudenza della Corte che tende a evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi vuoto giuridico (v., per analogia, sentenza Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

35

Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio emerge che il Nejvyšší soud (Corte suprema) si è altresì chiesto se l’interesse del minore non possa risultare compromesso in caso di ripartizione del processo decisionale in materia di successione tra due Stati membri differenti, ossia, da un lato, quello dell’apertura del procedimento di successione e, dall’altro, quello della residenza abituale del minore, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

36

A tale riguardo, si deve osservare che, secondo l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di tale articolo se, da un lato, il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, dall’altro, la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti del procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.

37

Nel procedimento principale, come sostenuto dalla Commissione europea, l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 è idoneo a giustificare la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in materia di successione ancorché tale autorità giurisdizionale non sia quella della residenza abituale del minore, a patto che i presupposti summenzionati siano soddisfatti.

38

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione posta che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, e non una misura relativa alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, e non una misura relativa alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il ceco.