SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Mancato ritorno illecito — Residenza abituale del minore»

Nella causa C‑376/14 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Irlanda), con decisione del 31 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2014, nel procedimento

C

contro

M,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio del 31 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2014, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 14 agosto 2014 della Terza Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per C, da C. Walsh, solicitor, R. Costello, BL, e D. Brown, SC;

per M, da C. Fitzgerald, SC, e K. Kelly, BL;

per il governo francese, da F. Gloaguen e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Flynn e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra C e M in merito al ritorno in Francia della loro figlia minorenne che si trova in Irlanda con la madre.

Contesto normativo

La Convenzione dell’Aia del 1980

3

L’articolo 1 della Convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1343, n. 22514; in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), così dispone:

«La presente Convenzione ha come fine:

a)

di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

(...)».

4

L’articolo 3 di detta Convenzione è formulato come segue:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b)

se tali diritti [erano] effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

5

L’articolo 12 della suddetta Convenzione prevede quanto segue:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

(...)».

6

L’articolo 19 della Convenzione dell’Aia del 1980 è così formulato:

«Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia»

Il diritto dell’Unione

7

Il considerando 12 del regolamento così recita:

«È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza (...)».

8

L’articolo 2 del regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8)

“titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9)

“diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(...)

11)

“trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

9

Il capo II del regolamento contiene le regole relative alla competenza e include, alla sezione 1, in cui figurano gli articoli da 3 a 7, le regole di competenza in materia di divorzio, di separazione personale e di annullamento del matrimonio, alla sezione 2, in cui figurano gli articoli da 8 a 15, quelle in materia di responsabilità genitoriale e, alla sezione 3, in cui figurano gli articoli da 16 a 20, disposizioni comuni.

10

L’articolo 8 del regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

11

L’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, rubricato «Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore», recita quanto segue:

«In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore».

12

L’articolo 10 del regolamento, intitolato «Competenza nei casi di sottrazione di minori», dispone che, in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti conserva la competenza giurisdizionale a meno che non siano presenti talune condizioni che esso elenca.

13

L’articolo 11 del suddetto regolamento, rubricato «Ritorno del minore», al suo paragrafo 1 così stabilisce:

«Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia [del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8».

14

Ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento, rubricato «Proroga della competenza»:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo [3], la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

2.   La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione.

3.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)

il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)

la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.

(...)».

15

L’articolo 19 del regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», così recita:

«1.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

2.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

(...)».

16

Il capo III del regolamento contiene le regole sul riconoscimento negli altri Stati membri delle decisioni pronunciate in uno Stato membro e sull’esecuzione di tali decisioni. L’articolo 24 del regolamento, che figura nella sezione 1 di tale capo, relativa al riconoscimento, intitolato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine», così dispone:

«Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

17

L’articolo 28 del regolamento, figurante nella sezione 2 del capo III, relativa all’istanza per la dichiarazione di esecutività, stabilisce quanto segue:

«Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate».

Il diritto irlandese

18

Dalla decisione di rinvio risulta che la legge del 1991 sulla sottrazione di minori e sull’esecuzione delle sentenze in materia di affidamento (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991), nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 1991 sulla sottrazione di minori e sull’esecuzione delle sentenze in materia di affidamento»), attua, nel diritto irlandese, la Convenzione dell’Aia del 1980. Tale legge è stata modificata dal regolamento del 2005 relativo alle Comunità europee (sentenze in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale) [European Communities (Judgments in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility) Regulations 2005] per tener conto del regolamento nelle cause rientranti nella Convenzione dell’Aia del 1980 che coinvolgono Stati membri.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19

C, di nazionalità francese, e M, di nazionalità britannica, si sono sposati in Francia il 24 maggio 2008. Dalla loro unione è nata, sempre in Francia, il 14 luglio 2008, la loro figlia. Poiché il rapporto tra i genitori si è rapidamente deteriorato, il 17 novembre 2008 M ha presentato istanza di divorzio. La madre e il padre hanno quindi avviato svariate procedure relative alla minore in Francia, sia prima sia successivamente alla sentenza di divorzio e alla presentazione alla High Court (Irlanda), da parte del padre, di una domanda di ritorno della minore in Francia. Solo la sentenza di divorzio nonché i fatti e i procedimenti successivi sono pertinenti al fine di rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.

La sentenza di divorzio, i fatti e i conseguenti procedimenti giudiziari

20

Il divorzio per colpa reciproca dei coniugi è stato pronunciato dal Tribunal de grande instance d’Angoulême (Tribunale di Angoulême, Francia) con sentenza del 2 aprile 2012 (in prosieguo: la «sentenza del 2 aprile 2012»). Essa ha fissato gli effetti del divorzio tra i coniugi al 7 aprile 2009, ha dichiarato che l’autorità genitoriale sulla minore sarebbe stata esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, ha fissato la residenza abituale della minore presso la madre dal 7 luglio 2012 e ha regolato il diritto di visita e di ospitare la minore del padre in caso di disaccordo tra le parti, prevedendo modalità differenti a seconda che la madre fissi la propria residenza in Francia o lasci il territorio francese per vivere in Irlanda. Tale sentenza precisa che la madre è autorizzata a «stabilire la propria residenza in Irlanda» e ricorda, nel suo dispositivo, che essa è «provvisoriamente esecutiva per quanto concerne le disposizioni relative alla minore».

21

Il 23 aprile 2012 C ha proposto appello avverso tale sentenza, limitandolo alle misure relative alla minore e alla sua condanna a versare una certa somma a M a titolo di anticipo sulla sua quota di beni comuni. Il 5 luglio 2012 il primo presidente della Cour d’appel de Bordeaux (Corte d’appello di Bordeaux, Francia) ha respinto la sua domanda diretta alla sospensione della provvisoria esecuzione della citata sentenza.

22

Il 12 luglio 2012, M è partita per l’Irlanda con la minore e ivi risiede con quest’ultima. Secondo la decisione di rinvio, ella non si è conformata al disposto della sentenza del 2 aprile 2012 relativo al diritto di visita e di ospitare del padre.

23

Con sentenza del 5 marzo 2013, la Cour d’appel de Bordeaux ha annullato la sentenza del 2 aprile 2012 quanto al disposto relativo alla residenza della minore, al diritto di visita e di ospitare e al pagamento dell’anticipo sulla quota di beni comuni. Tale sentenza ha fissato la residenza di detta minore presso il domicilio del padre e ha previsto un diritto di visita e di ospitare a favore della madre.

24

Il 31 marzo 2013 C, lamentando, in particolare, la circostanza che M si rifiutava di presentare la minore, ha adito il giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Niort (Tribunale di Niort, Francia) presentando una domanda diretta all’attribuzione della responsabilità genitoriale esclusiva, ad ottenere il ritorno della minore presso il suo domicilio, a pena di ammenda, e a vietare l’uscita della minore dal territorio francese senza l’autorizzazione del padre. Il 10 luglio 2013 il giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Niort ha accolto le istanze di C.

25

Il 18 dicembre 2013 C, sulla base dell’articolo 28 del regolamento, ha chiesto alla High Court di dichiarare esecutiva la sentenza del 5 marzo 2013 della Cour d’appel de Bordeaux. Tale domanda è stata accolta, ma M, che il 7 gennaio 2014 ha proposto impugnazione in cassazione contro detta sentenza, attualmente pendente dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), il 9 maggio 2014 ha chiesto alla High Court la sospensione del procedimento di esecuzione.

La sentenza della High Court e la decisione di rinvio

26

Il 29 maggio 2013 C ha adito la High Court per fare ingiungere, in forza dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aia del 1980, degli articoli 10 e 11 del regolamento e della legge del 1991 sulla sottrazione di minori e sull’esecuzione delle sentenze in materia di affidamento, il ritorno della minore in Francia e far dichiarare che la madre l’ha illecitamente trattenuta in Irlanda.

27

Con sentenza del 13 agosto 2013, la High Court ha respinto tali domande rilevando, in sostanza, che il trasferimento della minore in Irlanda era lecito in quanto era avvenuto sulla scorta di una sentenza di un tribunale francese che autorizzava tale trasferimento, che l’istanza di interruzione dell’esecuzione provvisoria della sentenza del 2 aprile 2012 era stata respinta, che tale sentenza era definitiva poiché non si trattava né di un’ordinanza d’urgenza né di una decisione temporanea o provvisoria, e che la sentenza non era stata modificata né annullata in appello nel periodo di tre mesi menzionato all’articolo 9 del regolamento. Essa ha tratto la conclusione che la residenza abituale della minore non era divenuta condizionata a causa dell’impugnazione di tale sentenza da parte di C e che la soluzione della controversia di cui era investita dipendeva in sostanza da una valutazione di ordine fattuale, dato che nulla nella nozione di «residenza abituale» osta a che questa sia modificata e che il regolamento, peraltro, contempla una situazione in cui un siffatto cambiamento si verifica prima del trasferimento di competenza. Alla luce degli elementi di fatto, essa ha ritenuto che la minore, nel caso di specie, avesse la propria residenza abituale in Irlanda da quando la madre l’aveva condotto in tale Stato membro con l’intenzione di stabilirvisi.

28

C ha interposto appello avverso tale sentenza il 10 ottobre 2013, affermando, in particolare, che la circostanza che il trasferimento della minore in Irlanda sia lecito non significa che la sua residenza abituale sia cambiata, che un trasferimento lecito non esclude un mancato ritorno illecito, che la sentenza del 2 aprile 2012 era corredata dall’esecuzione provvisoria e quindi temporanea mentre l’appello proposto contro tale sentenza era ancora pendente, che la madre non ha indicato, dinanzi ai giudici francesi, che aveva intenzione di esercitare l’affidamento della minore in Irlanda, che essa non ha mai eccepito l’incompetenza dei giudici francesi né ha fatto valere che la residenza abituale della minore fosse cambiata, che tali giudici erano chiaramente intenzionati a mantenere la loro competenza in materia di diritto di affidamento, che il giudice irlandese è vincolato dalle decisioni del giudice francese, che è il giudice preventivamente adito e resta competente sull’affidamento, e, infine, che la High Court ha interpretato in modo errato l’articolo 9 del regolamento.

29

M ha replicato, in particolare, che la residenza abituale della minore deve essere esaminata alla luce dei fatti e che, nel caso di specie, questa è cambiata dopo il suo trasferimento in Irlanda, conformemente alla sentenza del 2 aprile 2012, che le consentiva di decidere autonomamente il luogo di residenza della minore, sicché non si è verificata alcuna violazione del diritto di affidamento. Né la natura di tale sentenza né l’appello proposto avverso quest’ultima ostano, a suo avviso, ad un siffatto cambiamento di residenza nei fatti. Ella si riferisce, quanto alla nozione di residenza abituale, alle sentenze della Corte A (C‑523/07, EU:C:2009:225) e Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829).

30

Il giudice del rinvio spiega che la controversia nel procedimento principale suscita questioni ermeneutiche in merito agli articoli 2, 12, 19 e 24 del regolamento. Esso rileva che i giudici francesi costituiscono l’autorità giurisdizionale preventivamente adita nell’accezione del regolamento, che la loro competenza è stata inequivocabilmente accettata da entrambi i genitori allorché essi hanno adito questi ultimi giudici e che tali giudici affermano di essere rimasti competenti per quanto riguarda la responsabilità genitoriale benché la minore si trovi in Irlanda. Secondo il giudice del rinvio, se così fosse, la madre avrebbe trattenuto illecitamente la minore sin dal momento della prima violazione del diritto di visita e di ospitare sancito dalla sentenza del 2 aprile 2012. Tale giudice si chiede quindi se detta competenza sia cessata o no alla luce del disposto dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento. A suo dire trova applicazione l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.

31

Detto giudice afferma inoltre, rifacendosi alle sentenze A (EU:C:2009:225) e Mercredi (EU:C:2010:829), che la nozione di residenza abituale, che non è definita nel regolamento, rappresenta sempre una questione di fatto e che occorre prendere in considerazione, segnatamente, i motivi e le condizioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro interessato. Occorrerebbe quindi chiarire se i giudici francesi rimangano aditi o se la madre e la minore fossero autorizzate, alla luce del diritto dell’Unione, a stabilire la loro residenza abituale in Irlanda.

32

Alla luce di queste considerazioni, la Supreme Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’esistenza in Francia di un procedimento relativo all’affidamento della minore osti, nelle circostanze del caso di specie, a che la residenza abituale della minore venga stabilita in Irlanda.

2)

Se il padre sia rimasto titolare del diritto di affidamento della minore o se i giudici francesi restino competenti quanto all’affidamento della medesima, con conseguente illiceità del mancato ritorno della minore dall’Irlanda.

3)

Se i giudici irlandesi siano legittimati ad esaminare la questione relativa alla residenza abituale della minore, considerato il fatto che quest’ultima ha risieduto in Irlanda a partire dal luglio 2012, data alla quale il suo trasferimento verso l’Irlanda non violava il diritto francese».

Sul procedimento d’urgenza

33

La Supreme Court ha chiesto che al rinvio pregiudiziale sia applicato il procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, in quanto il considerando 17 del regolamento recita che, in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno.

34

In proposito si constata, in primo luogo, che il rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento che è stato adottato, segnatamente, sul fondamento dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, che figura al titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosicché il citato rinvio ricade nella sfera di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza definito all’articolo 107 del regolamento di procedura.

35

In secondo luogo, dalla decisione di rinvio si evince che, sebbene la sentenza del 2 aprile 2012 abbia attribuito la responsabilità genitoriale sulla minore ad entrambi i genitori, un diritto di visita e di ospitare sia stato riconosciuto al padre dalla medesima sentenza e la sentenza della Cour d’appel de Bordeaux del 5 marzo 2013, annullando parzialmente la citata sentenza, abbia fissato la residenza della minore presso il domicilio del padre, quest’ultimo è privato di un regolare contatto con la figlia, che attualmente ha sei anni, sin dal trasferimento di questa in Irlanda, il 12 luglio 2012. Poiché il rinvio pregiudiziale si inserisce nel contesto di una controversia avente ad oggetto una domanda di ritorno della minore in Francia presentata dal padre e le risposte ai quesiti sottoposti sono determinanti per dirimere tale controversia, una soluzione tardiva di quest’ultima potrebbe nuocere al ristabilimento del rapporto tra la minore e il padre e, in caso di rientro in Francia, all’integrazione della minore del suo nuovo ambiente familiare e sociale.

36

Ciò considerato, la Terza Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice remittente di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle pertinenti disposizioni del regolamento

37

Occorre osservare, in primo luogo, che nella controversia di cui al procedimento principale non sussiste alcun conflitto o rischio di conflitto di competenza tra i giudici francesi e quelli irlandesi, di modo che le disposizioni degli articoli 12 e 19 del regolamento menzionate dal giudice remittente non sono pertinenti per la soluzione di tale controversia.

38

È infatti pacifico, da un lato, che la minore risiedeva abitualmente in Francia nel momento in cui il Tribunal de grande instance d’Angoulême e la Cour d’appel de Bordeaux sono stati aditi, cosicché, a norma dell’articolo 8 del regolamento, tali giudici erano competenti a statuire sulle disposizioni relative alla responsabilità genitoriale.

39

Dall’altro lato, si constata che, il 29 maggio 2013, la High Court è stata adita con una domanda di ritorno della minore in Francia, ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aia del 1980, degli articoli 10 e 11 del regolamento e della legge del 1991 sulla sottrazione di minori e sull’esecuzione delle sentenze in materia di affidamento.

40

Un’azione del genere, che mira al ritorno nello Stato membro di origine del minore trasferito o trattenuto illecitamente in un altro Stato membro, non riguarda il merito della responsabilità genitoriale e, pertanto, non possiede il medesimo oggetto né il medesimo titolo di un’azione diretta a ottenere una pronuncia su tale merito (v. sentenza Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 68). Inoltre, secondo l’articolo 19 della Convenzione dell’Aia del 1980, la decisione sul ritorno pronunciata nel contesto della citata Convenzione non pregiudica il merito del diritto di affidamento. Non può quindi sussistere litispendenza tra siffatte azioni.

41

Bisogna aggiungere che l’articolo 10 del regolamento, parimenti, non si applica nel procedimento principale, in quanto quest’ultimo non verte sul merito della responsabilità genitoriale.

42

È giocoforza constatare, in secondo luogo, che ai fini della soluzione della controversia principale non sono pertinenti neppure le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento, cui si è riferita la High Court nella sua sentenza del 13 agosto 2013 e che è relativo all’ultrattività, per un determinato periodo, della competenza dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore quanto al diritto di visita, né quelle dell’articolo 24 del regolamento menzionate dal giudice del rinvio, articolo che rientra, all’interno del capo III del regolamento, nella sezione I, relativa al riconoscimento delle decisioni rese in uno Stato membro. Infatti, come emerge da quanto in precedenza constatato, la controversia nel procedimento principale non solleva una questione di competenza a statuire su un diritto di visita né una questione di riconoscimento di una decisione dei giudici francesi in Irlanda.

43

Occorre rilevare, in terzo luogo, che sono invece pertinenti l’articolo 2, punto 11, del regolamento, che definisce la nozione di «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore», nonché l’articolo 11 del regolamento, che completa le disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980 e si applica quando, come nel procedimento principale, un giudice dell’Unione sia adito, in forza di tale Convenzione, con una domanda di ritorno in uno Stato membro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in un altro Stato membro.

Sulle questioni seconda e terza

44

In via preliminare, occorre sottolineare che, nel procedimento principale, la minore è stata trasferita dalla Francia in Irlanda in modo lecito, in seguito alla sentenza del 2 aprile 2012, che ha fissato la residenza abituale della minore presso il domicilio della madre e che ha autorizzato quest’ultima a «stabilire la propria residenza in Irlanda». La predetta sentenza, così come ha indicato il governo francese replicando alla richiesta di precisazioni rivoltagli dalla Corte in occasione dell’udienza, non possedeva forza di giudicato, dal momento che era impugnabile, ma le sue disposizioni in merito alla minore erano esecutive in via provvisoria. La citata sentenza, oggetto di impugnazione prima del trasferimento della minore, è stata annullata, circa otto mesi dopo il trasferimento della minore in Irlanda, dalla sentenza della Cour d’appel de Bordeaux del 5 marzo 2013, che ha fissato la residenza della minore presso il domicilio del padre residente in Francia. Detta sentenza, che M ha impugnato in cassazione, è, stando a quanto affermato dal governo francese, esecutiva e possiede forza di giudicato, giacché nel diritto francese il ricorso in cassazione non produce effetti sospensivi.

45

Pertanto, viste le considerazioni esposte ai punti da 37 a 43 della presente sentenza, occorre considerare che il giudice del rinvio, con le sue questioni prima e terza, chiede, in sostanza, se gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno di quest’ultimo, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se questi avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito.

46

A questo proposito occorre rilevare che, secondo la definizione di trasferimento o di mancato ritorno illeciti formulata all’articolo 2, punto 11, del regolamento, in termini alquanto simili a quelli utilizzati dall’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1980, il trasferimento o il mancato ritorno, per essere considerato illecito nell’accezione del regolamento, deve essere avvenuto in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione giudiziaria, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro.

47

Da tale disposizione si evince che l’esistenza di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento presuppone che il minore avesse la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno e risulti dalla violazione del diritto di affidamento attribuito in virtù della normativa di tale Stato membro.

48

Quanto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, esso prevede che i paragrafi da 2 a 8 di tale articolo trovino applicazione qualora il titolare del diritto di affidamento adisca le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla Convenzione dell’Aia del 1980 per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in «uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno». Se ne deduce che tale ipotesi non si verifica laddove il minore non abbia la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno.

49

Di conseguenza, sia dall’articolo 2, punto 11, sia dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento risulta che si può applicare quest’ultimo articolo per accogliere la domanda di ritorno solo se il minore, immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito, aveva la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine.

50

Per quanto attiene alla nozione di «residenza abituale», la Corte ha già dichiarato, interpretando l’articolo 8 del regolamento nella sentenza A (EU:C:2009:225) nonché gli articoli 8 e 10 del regolamento nella sentenza Mercredi (EU:C:2010:829), che il regolamento non contiene alcuna definizione di tale nozione e ha considerato che il senso e la portata di detta nozione devono essere determinati, segnatamente, in funzione dell’obiettivo che emerge dal considerando 12 del regolamento, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza (sentenze A, EU:C:2009:225, punti 31 e 35, nonché Mercredi, EU:C:2010:829, punti 44 e 46).

51

In tali sentenze, la Corte ha inoltre statuito che la residenza abituale del minore deve essere stabilita dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie (sentenze A, EU:C:2009:225, punti 37 e 44, nonché Mercredi, EU:C:2010:829, punti 47 e 56). In proposito, essa ha dichiarato che, oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, devono essere considerati altri elementi supplementari, idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (sentenze A, EU:C:2009:225, punti 38 e 44, nonché Mercredi, EU:C:2010:829, punti 47, 49 e 56).

52

La Corte ha precisato che, a tale scopo, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore in detto Stato (sentenze A, EU:C:2009:225, punti 39 e 44, nonché Mercredi, EU:C:2010:829, punti 48, 49 e 56). Essa ha inoltre considerato che l’intenzione dei genitori o di uno di loro di stabilirsi con il minore in un altro Stato membro, manifestata attraverso determinate misure concrete, come l’acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro ospitante, può costituire un indizio del trasferimento della residenza abituale (v. sentenze A, EU:C:2009:225, punti 40 e 44, nonché Mercredi, EU:C:2010:829, punto 50).

53

Inoltre, ai punti da 51 a 56 della sentenza Mercredi (EU:C:2010:829), la Corte ha dichiarato che la durata del soggiorno può fungere solo da indizio nel contesto della valutazione di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie e ha precisato gli elementi da prendere in considerazione in particolare quando il minore è in tenera età.

54

La nozione di «residenza abituale» del minore figurante agli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento non può presentare un contenuto diverso da quello illustrato nelle succitate sentenze a proposito degli articoli 8 e 10 del regolamento. Pertanto, dalle considerazioni esposte ai punti da 46 a 53 della presente sentenza si inferisce che è compito del giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito, adito con una domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980 e sull’articolo 11 del regolamento, verificare se il minore avesse la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto trasferimento o mancato ritorno illecito, tenendo presenti tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie, in ossequio ai criteri di valutazione forniti in tali sentenze.

55

Esaminando, segnatamente, i motivi del soggiorno del minore nello Stato membro in cui è stato trasferito, nonché l’intenzione del genitore che lo ha ivi condotto, è importante, in circostanze come quelle del procedimento principale, tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento era provvisoriamente esecutiva e che essa era gravata da impugnazione. Tali elementi, infatti, non militano a favore della constatazione di un trasferimento della residenza abituale del minore, poiché la suddetta decisione rivestiva carattere provvisorio e tale genitore, al momento del trasferimento, non poteva essere sicuro che il soggiorno in detto Stato membro non sarebbe stato temporaneo.

56

Considerata la necessità di garantire la tutela dell’interesse superiore del minore, nell’ambito della valutazione di tutte le circostanze specifiche di ciascuna fattispecie questi elementi devono essere bilanciati con altri elementi di fatto, atti a dimostrare che dal momento del suo trasferimento il minore ha raggiunto una certa integrazione in un ambiente familiare e sociale, quali quelli menzionati al punto 52 della presente sentenza e, in particolare, il tempo trascorso tra tale trasferimento e la decisione giudiziaria che annulla la decisione di primo grado e fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore che rimane nello Stato membro d’origine. Al contrario, il tempo decorso da tale decisione non può in nessun caso essere preso in considerazione.

57

Alla luce del complesso di tali considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e terza che gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.

Sulla seconda questione

58

Laddove il governo francese e la Commissione ritengono che la ricevibilità della seconda questione sia soggetta a riserve, in quanto vertente sull’interpretazione della Convenzione dell’Aia del 1980, occorre osservare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 54 a 57 della sua presa di posizione, stante il fatto che alcune delle disposizioni del regolamento riprendono i termini della citata Convenzione o vi fanno riferimento, l’interpretazione richiesta è necessaria per un’applicazione uniforme del regolamento e della citata Convenzione in seno all’Unione e non risulta priva di pertinenza per dirimere la controversia sorta nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, punti da 32 a 37).

59

In via preliminare, nel merito, occorre in primo luogo rilevare che, in occasione dell’udienza, il governo francese ha indicato che nel diritto francese un giudice non può essere titolare del diritto di affidamento.

60

In secondo luogo, laddove il giudice del rinvio sembra collegare la questione della competenza dei giudici francesi a pronunciarsi sul diritto di affidamento della minore e quella dell’illiceità del mancato ritorno, occorre osservare che, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, la Cour d’appel de Bordeaux era competente in forza dell’articolo 8 del regolamento allorquando, con la sua sentenza del5 marzo 2013, ha fissato la residenza della minore presso il domicilio del padre. Tuttavia, ciò non incide sul carattere illecito, ai sensi del regolamento, del mancato ritorno della minore, stante il fatto che tale carattere non discende tanto dalla competenza, in sé, dei giudici dello Stato membro d’origine, bensì, come constatato al punto 47 della presente sentenza, da una violazione del diritto di affidamento attribuito in forza della normativa dello Stato membro d’origine.

61

In terzo luogo, occorre rimarcare che l’articolo 2, punto 11, del regolamento non include nella definizione del «trasferimento illecito o mancato ritorno» la violazione di un diritto di visita e di ospitare.

62

Ciò premesso, bisogna considerare che, con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento debba essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione sia illecito, sicché trova applicazione l’articolo 11 del regolamento.

63

A questo proposito è sufficiente dichiarare che integra una violazione del diritto di affidamento, nell’accezione del regolamento, il mancato ritorno del minore nello Stato membro d’origine in seguito ad una decisione giudiziaria di tale Stato membro che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente in detto Stato membro, poiché il diritto di affidamento include, secondo l’articolo 2, punto 9, del regolamento, il diritto di decidere sul luogo di residenza del minore. Pertanto, il mancato ritorno del minore in violazione di una siffatta decisione è illecito ai sensi del regolamento. L’articolo 11 di quest’ultimo deve quindi essere applicato se il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, aveva la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine.

64

Qualora si ritenga che tale condizione di residenza non sia adempiuta, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata sull’articolo 11 del regolamento, che non incide sul merito del diritto di affidamento su cui il giudice dello Stato membro d’origine si è già pronunciato, viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.

65

Così, nel procedimento principale, il mancato ritorno della minore in Francia integra una violazione del diritto di affidamento, ai sensi del regolamento, risultante dalla sentenza del 5 marzo 2013 della Cour d’appel de Bordeaux. La conseguenza è che tale mancato ritorno è illecito, a norma del regolamento, e che l’articolo 11 di quest’ultimo può essere applicato per accogliere la domanda di ritorno se il giudice irlandese competente considera che, immediatamente prima di questa sentenza, il minore aveva la sua residenza abituale in Francia. Se tale giudice ritiene al contrario che il minore, in quel momento, avesse la residenza abituale in Irlanda, la sua decisione di rigetto della domanda di ritorno verrà adottata fatta salva l’applicazione delle regole del capo III del regolamento per l’esecuzione di tale sentenza.

66

In quest’ultima ipotesi occorre ricordare che, conformemente al considerando 21 del regolamento, quest’ultimo si informa al principio secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile (sentenza Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 50).

67

La circostanza che la residenza abituale della minore sia potuta mutare successivamente ad una sentenza di primo grado, nel corso del procedimento d’appello, e che tale mutamento sia stato eventualmente accertato dal giudice investito di una domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980 e sull’articolo 11 del regolamento, non può costituire un elemento di cui il genitore che trattiene un minore in violazione del diritto di affidamento possa avvalersi per prolungare la situazione di fatto generata dal suo comportamento illecito e per opporsi all’esecuzione della decisione resa nello Stato membro d’origine in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale, che è ivi esecutiva e che è stata notificata. Considerare che la constatazione del mutamento della residenza abituale della minore effettuata dal giudice adito con una domanda siffatta consenta di prolungare questa situazione di fatto e di impedire l’esecuzione di una decisione del genere costituirebbe infatti un’elusione del meccanismo approntato dalla sezione 2 del capo III del regolamento e lo svuoterebbe del suo senso.

68

Parimenti, in un caso come quello del procedimento principale, la presentazione di un ricorso contro una tale decisione resa dallo Stato membro d’origine in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale non può produrre conseguenze sull’esecuzione di tale decisione.

69

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che il regolamento deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l’articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.

Sulle spese

70

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.

 

2)

Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l’articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.