8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall (Svezia) il 25 novembre 2013 — OKG AB/Skatteverket
(Causa C-606/13)
2014/C 39/14
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Sundsvall
Parti
Ricorrente: OKG AB
Convenuto: Skatteverket
Questioni pregiudiziali
1) |
«Considerando che ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (1), della direttiva sulla tassazione dell’energia, per “livello di tassazione” si intende l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo e tenuto conto che l’articolo 21, paragrafo 5, della medesima direttiva dispone che l’elettricità è soggetta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore, se i detti articoli ostino all’applicazione di un’imposta sulla potenza termica dei reattori nucleari. |
2) |
Se un’imposta sulla potenza termica costituisca un’accisa gravante, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti (soggetti ad accisa) di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sulle accise (2)». |
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).
(2) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).