27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wiesbaden (Germania) il 2 maggio 2013 — Holger Priestoph e a./Repubblica ellenica

(Causa C-245/13)

2013/C 215/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrenti: Holger Priestoph, Matteo Antonio Priestoph, Pia Antonia Priestoph

Convenuta: Repubblica ellenica

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione [negli Stati membri] degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [(notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio] (1), debba essere interpretato nel senso che un ricorso con cui acquirenti di obbligazioni emesse dalla convenuta, custodite nel deposito titoli dei ricorrenti presso la S Broker AG & Co. KG e relativamente alle quali i ricorrenti non avevano accettato l’offerta di scambio effettuata dalla convenuta alla fine del febbraio 2012, chiedono il risarcimento del danno pari alla differenza di valore riferita allo scambio delle loro obbligazioni ciononostante effettuato nel marzo 2012 e per essi economicamente svantaggioso, debba essere considerato come «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento.


(1)  GU L 324, pag. 79.