SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 giugno 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttive 94/19/CE e 97/9/CE — Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Strumenti di risparmio e di investimento — Strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE — Esclusione dalla garanzia — Effetto diretto — Condizioni per avvalersi della direttiva 97/9/CE»

Nella causa C‑671/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 16 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2013, nei procedimenti instaurati da

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ,

Virgilijus Vidutis Nemaniūnas,

con l’intervento di:

Vitoldas Guliavičius,

bankas «Snoras» AB, in liquidazione,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, da A. Mažintienė, assistita da V. Drizga e A. Šekštelo, advokatai;

per V. Guliavičius, da G. Subačiūtė e A. Milinis, advokatai;

per la bankas «Snoras» AB, in liquidazione, da K. Švirinas e I. Dargužas, advokatai;

per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti,

per la Commissione europea, da K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, punto 1, 3, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5), come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009 (GU L 68, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 94/19»), del punto 12 dell’allegato I della direttiva 94/19, nonché degli articoli 2, paragrafi 2 e 3, e 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dei procedimenti instaurati dalla «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (in prosieguo: la «IID») e dal sig. Nemaniūnas in merito alla validità di un contratto di acquisto di un certificato di deposito e di vari contratti di sottoscrizione di obbligazioni.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372, pag. 1), in merito alla voce 3, riguardante i debiti rappresentati da un titolo di credito, così dispone:

«Questa voce comprende tanto le obbligazioni quanto i debiti rappresentati da un titolo cedibile, in particolare i certificati di deposito e valori similari, nonché le accettazioni proprie e le cambiali in circolazione».

4

Il sedicesimo ed il diciottesimo considerando della direttiva 94/19 così recitano:

«(…) il livello minimo di garanzia prescritto dalla presente direttiva non deve lasciare una [quota] eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario, (…)

(…)

(…) qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi».

5

L’articolo 1, punto 1, di detta direttiva è formulato come segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“deposito”: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio.

(…)».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che:

«Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e al paragrafo 4, nessun ente creditizio autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi a meno che non abbia aderito ad uno di tali sistemi.

(…)».

7

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/19, così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

(…)

2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L’elenco di tali esclusioni figura nell’allegato I».

8

L’allegato I di detta direttiva, intitolato «Elenco delle esclusioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2», al punto 12 così recita:

«Titoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell’ente medesimo».

9

Il considerando 9 della direttiva 97/9 prevede quanto segue:

«considerando che la definizione di impresa di investimento comprende gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi di investimento; che tali enti creditizi devono essere altresì tenuti a partecipare ad un sistema di indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività di investimento; che non è tuttavia necessario prevedere che detti enti creditizi aderiscano a due distinti sistemi qualora un unico sistema risponda ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e dalla direttiva 94/19/CE (…); che, tuttavia, nel caso di imprese di investimento che siano enti creditizi, può essere talora difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva 94/19/CE e fondi detenuti ai fini di attività di investimento; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare quale direttiva applicare a tali crediti».

10

L’articolo 1, punto 3, della direttiva 97/9 dispone che, ai fini della medesima, devono considerarsi «strumenti» quelli elencati nella sezione B dell’allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27).

11

L’articolo 1, punto 4, della direttiva 97/9 definisce l’investitore come «la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell’ambito di operazioni d’investimento, ad un’impresa d’investimento».

12

L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva così dispone:

«2.   Il sistema d’indennizzo copre gli investitori a norma dell’articolo 4 allorché si verifica per prima una delle seguenti eventualità:

le autorità competenti hanno constatato che, a loro avviso, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, l’impresa d’investimento non sembra per il momento in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo,

ovvero

un’autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell’impresa d’investimento, ha adottato una decisione avente l’effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell’impresa di investimento.

Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di:

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento,

ovvero

restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento,

secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

3.   I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva ed alla direttiva 94/19/CE sono imputati a uno dei sistemi previsti nell’una o nell’altra direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive».

13

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/9, dispone che:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che il sistema d’indennizzo assicuri una copertura d’importo non inferiore a [EUR] 20000 per investitore per i crediti di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Fino al 31 dicembre 1999, gli Stati membri nei quali al momento dell’adozione della presente direttiva la copertura è inferiore a [EUR] 20000 possono mantenere tale livello di copertura più basso, purché esso non sia inferiore a [EUR] 15000. Tale facoltà è altresì concessa agli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 94/19/CE.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema sia esclusa o ridotta. L’elenco di tali esclusioni figura nell’allegato I».

14

L’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1), contiene l’elenco degli strumenti finanziari interessati da tale direttiva. Il punto 2 di tale sezione include gli strumenti del mercato monetario nella nozione di strumenti finanziari.

15

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 19, della direttiva 2004/39 così definisce gli strumenti del mercato monetario:

«“strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento».

Il diritto lituano

16

L’articolo 2, paragrafo 3, della legge n. IX-975, del 20 giugno 2002, sull’assicurazione dei depositi e delle obbligazioni nei confronti degli investitori (Žin., 2002, n. 65-2635; in prosieguo: la «legge sull’assicurazione dei depositi»), che recepisce nel diritto della Repubblica di Lituania le direttive 94/19 e 97/9, dispone quanto segue:

«per “depositante” si intende una persona fisica o giuridica che detenga un deposito in una banca, in una succursale di una banca o in una banca cooperativa, eccezion fatta per le persone i cui depositi non possono, in forza delle presente legge, costituire oggetto dell’assicurazione. (…)».

17

L’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, della legge sull’assicurazione dei depositi, è così formulato:

«1.   Costituiscono oggetto dell’assicurazione dei depositi, i depositi dei depositanti in litas lituane o nelle seguenti valute estere: in dollari degli Stati Uniti d’America, in euro e nelle monete nazionali (in prosieguo: le “valute”) degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo (…).

2.   Costituiscono oggetto dell’assicurazione delle obbligazioni nei confronti degli investitori, le obbligazioni relative alla restituzione agli investitori dei titoli (indifferentemente dalle valute nelle quali sono espressi) o dei fondi, in litas o in valute estere.

(…)

4.   I titoli di debito (certificati di deposito) emessi dall’assicurato stesso, i passivi derivanti dai biglietti accettati da detto assicurato e dai pagherò cambiari, nonché le obbligazioni ipotecarie emesse secondo la legislazione lituana sulle obbligazioni ipotecarie ed il mutuo ipotecario (…) non possono costituire oggetto dell’assicurazione».

18

L’articolo 9, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione dei depositi, è formulato come segue:

«Il diritto all’indennizzo dell’assicurazione nasce nei confronti del depositante al verificarsi dell’evento assicurato. Il diritto all’indennizzo dell’assicurazione nasce nei confronti dell’investitore al verificarsi dell’evento assicurato solo nel caso in cui l’assicurato abbia trasferito o utilizzato i titoli e/o i fondi dell’investitore senza il suo consenso. Nel calcolo dell’indennizzo dell’assicurazione dovuto per le obbligazioni nei confronti degli investitori, tali obbligazioni comprendono soltanto i titoli ed i fondi dell’investitore che l’assicurato non è in grado di restituire all’investitore».

Cause principali e questioni pregiudiziali

19

Il 17 gennaio 2011, il sig. Guliavičius ha concluso con la bankas «Snoras» AB, (in prosieguo: la «Snoras»), un contratto di acquisto di un certificato di deposito indicizzato in base all’inflazione.

20

In data 9 marzo, 14 luglio, 26 settembre e 6 ottobre 2011, il sig. Nemaniūnas ha concluso con la Snoras alcuni contratti di sottoscrizione di obbligazioni.

21

Con decisione del governo lituano del 16 novembre 2011, le attività della Snoras sono state sospese. Il 24 novembre 2011, la Banca centrale della Lituania ha agito in giudizio al fine di avviare una procedura fallimentare nei confronti della Snoras.

22

I sigg. Guliavičius e Nemaniūnas hanno agito in giudizio per fare valere la nullità dei contratti che avevano concluso con la Snoras per il motivo che, nella sostanza, tale banca aveva fornito loro informazioni ingannevoli e non esaustive in merito, da un lato, all’applicazione della garanzia agli strumenti acquistati e, dall’altro, alla situazione finanziaria della Snoras.

23

Con ordinanza del 6 maggio 2013, il Vilniaus apygardos teismas ha respinto il ricorso proposto dal sig. Guliavičius. Con ordinanza del 29 luglio 2013, il Lietuvos apeliacinis teismas ha accolto l’appello proposto da quest’ultimo, ha riformato l’ordinanza del giudice di primo grado ed ha annullato il contratto di acquisto di certificato di deposito concluso dall’interessato.

24

La IID è un’impresa pubblica a responsabilità limitata avente lo scopo di garantire la tutela dei depositi e degli investimenti nei confronti degli investitori in caso di insolvenza degli istituti finanziari. Con il suo ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, nel procedimento avviato dal sig. Guliavičius, tale impresa chiede l’annullamento dell’ordinanza del 29 luglio 2013 del Lietuvos apeliacinis teismas.

25

Con ordinanza del 7 dicembre 2012, il Vilniaus apygardos teismas ha respinto il ricorso del sig. Nemaniūnas. In seguito all’appello proposto da quest’ultimo, il Lietuvos apeliacinis teismas ha confermato l’ordinanza del giudice di primo grado. Con il suo ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Nemaniūnas chiede l’annullamento della sentenza del giudice di appello.

26

Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ritiene che le controversie delle quali è stato investito debbano essere risolte alla luce della normativa dell’Unione relativa alla tutela giuridica dei sigg. Guliavičius e Nemaniūnas, quali depositanti o investitori.

27

A tale riguardo, il giudice del rinvio s’interroga, in primo luogo, sulla tutela di cui beneficia il certificato di deposito acquistato dal sig. Guliavičius. Infatti, da un lato, tale giudice osserva che la Repubblica di Lituania ha scelto, per mezzo dell’articolo 3, paragrafo 4, della legge sull’assicurazione dei depositi, di avvalersi dell’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19, ed al punto 12 dell’allegato I della medesima, escludendo in tal modo dalla garanzia prevista da tale direttiva i titoli quali il certificato di deposito di cui trattasi nel procedimento principale. D’altro lato, il medesimo giudice si pone la questione se tale esclusione possa applicarsi unicamente ai titoli di debito emessi da un ente creditizio che presentano, in concreto, le principali caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi delle direttive 97/9 e 2004/39.

28

In secondo luogo, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas s’interroga sulla corretta trasposizione delle direttive in questione. Infatti, tale giudice rileva, in sostanza, che mediante i rinvii alla direttiva 94/19 previsti al considerando 9 ed all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9, il legislatore dell’Unione ha creato un sistema nel quale i titolari di strumenti come il certificato di deposito e le obbligazioni che costituiscono l’oggetto delle controversie di cui al procedimento principale devono essere necessariamente tutelati da una delle due direttive. Per contro, il diritto lituano si limiterebbe a stabilire, all’articolo 3, paragrafo 4, della legge sull’assicurazione dei depositi, l’esclusione generale dal sistema di garanzia di tutti i titoli di debito, compresi, di conseguenza, i certificati di deposito e le obbligazioni, senza prevedere modalità alternative di tutela. Ebbene, una siffatta esclusione generalizzata lascerebbe sprovvisti di tutela i titolari di titoli come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

29

In terzo luogo, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutre dubbi sulla corretta trasposizione della direttiva 97/9, nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione dei depositi prevede una condizione aggiuntiva, rispetto a tale direttiva, per poter beneficiare della garanzia prevista da detta disposizione, ossia che il diritto all’indennizzo dell’assicurazione a favore dell’investitore nasce solo nel caso in cui l’impresa di investimento abbia trasferito o utilizzato i titoli e/o i fondi dell’investitore senza il suo consenso.

30

Alla luce di quanto sopra, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, punto 12, della direttiva 94/19 sia da comprendere e da interpretare nel senso che, qualora uno Stato membro escluda dal beneficio della garanzia i depositanti di un ente creditizio che possiedono titoli di debito (certificati di deposito) emessi da quest’ultimo, tale esclusione possa essere applicata solo nel caso in cui tali certificati di deposito presentino (possiedano) tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39 (tenendo anche conto di altri atti del diritto dell’Unione, come ad esempio del regolamento n. 25/2009 della Banca centrale europea), tra cui la negoziabilità sul mercato secondario.

2)

Se, qualora lo Stato membro interessato scelga di trasporre le direttive 94/19 e 97/9 nel diritto nazionale in modo tale che i sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori siano attuati in uno stesso atto legislativo (una stessa legge), il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, punto 12, della direttiva 94/19, e l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 siano da comprendere e da interpretare, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9, nel senso che i titolari di certificati di deposito e di obbligazioni non possono non essere coperti da alcuno dei sistemi di protezione (di garanzia) ai sensi delle citate direttive.

3)

Tenuto conto del fatto che, ai sensi della normativa nazionale, nessuno dei possibili sistemi di protezione previsti dalle direttive 94/19 e 97/9 è applicabile ai titolari di certificati di deposito e di obbligazioni emessi da un ente creditizio,

a)

se il combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 1, 7, paragrafo 1 (come modificato dalla direttiva 2009/14), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 e dell’articolo 1, punto 1, della stessa direttiva, che definisce la nozione di deposito, sia chiaro, preciso, incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato dai privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’organismo di garanzia istituito dallo Stato [membro] e incaricato del pagamento di tale indennizzo;

b)

se gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, della direttiva 97/9 siano chiari, precisi, incondizionati e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocati dai privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’organismo di garanzia istituito dallo Stato [membro] e incaricato del pagamento di tale indennizzo;

c)

in caso di risposta affermativa alla terza questione, lettere a) e b), quale dei due possibili sistemi di protezione il giudice nazionale debba scegliere di applicare per dirimere la controversia tra un privato e un ente creditizio, in cui sia intervenuto l’organismo di garanzia istituito dallo Stato [membro] e incaricato della gestione dei sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori.

4)

Se il combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 (e dell’allegato I di tale direttiva) sia da comprendere e da interpretare nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale il sistema di indennizzo degli investitori non è applicabile agli investitori che possiedono titoli di debito emessi da un ente creditizio, a seconda del tipo di strumenti finanziari (titoli di debito) e considerando il fatto che l’assicurato (l’ente creditizio) non ha trasferito o utilizzato i fondi o titoli degli investitori senza il loro consenso; se il fatto che l’ente creditizio che ha emesso i titoli di debito – l’emittente – sia al tempo stesso il depositario di tali strumenti finanziari (intermediario) e che i fondi investiti non siano distinti dagli altri fondi di cui l’ente creditizio dispone sia rilevante ai fini dell’interpretazione delle citate disposizioni della direttiva 97/9 per quanto riguarda la protezione degli investitori».

31

Con ordinanza del presidente della Corte Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas (C‑671/13, EU:C:2014:225), la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a un procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 ed il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono, qualora escludano dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, limitare tale esclusione ai soli certificati che presentano tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39.

33

A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che né l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19, né il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva prevedono, per l’esclusione dalla garanzia dei depositi, che gli strumenti in questione debbano presentare tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39.

34

Occorre, tuttavia, alla luce dei requisiti della direttiva 94/19, che gli strumenti interessati dall’esclusione cui ricorrono gli Stati membri siano tra quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 94/19.

35

Ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, la definizione del termine «deposito» ai fini di tale direttiva comprende, da un lato, i «saldi creditori, risultanti dai fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali» e, dall’altro, «i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio».

36

Emerge pertanto dalla formulazione di tale disposizione che la nozione di «deposito», ai fini della direttiva 94/19, non è definita con riferimento alle caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39. Allo stesso modo, da detta disposizione emerge che ciò che caratterizza il secondo tipo di deposito è il fatto di essere rappresentato da un titolo che può essere ceduto, consentendo in tal modo la circolazione del diritto di credito in esso contenuto.

37

Tale ultima constatazione è rafforzata dall’analisi della proposta della Commissione per quella che sarebbe poi divenuta la direttiva 94/19 [Com (92) 188 def., del 4 giugno 1992, GU C 163, pag. 6] la quale, al suo articolo 1, faceva esplicito riferimento ai «crediti rappresentati da titoli cedibili». A tale riguardo, si deve parimenti rilevare che l’articolo 20 della direttiva 86/635, alla quale fa riferimento la proposta della direttiva 94/19, precisa che i debiti rappresentati da un titolo sono «tanto le obbligazioni quanto i debiti rappresentati da un titolo cedibile, in particolare i certificati di deposito».

38

Pertanto, il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 e del punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva non osta ad una normativa nazionale come l’articolo 3, paragrafo 4, della legge sull’assicurazione dei depositi, che esclude dalla garanzia dei depositi i «titoli di debito (certificati di deposito) emessi dall’assicurato stesso», purché tali titoli siano cedibili.

39

Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, il certificato di deposito detenuto dal sig. Guliavičius presenti tale caratteristica.

40

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 ed il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, se hanno carattere di titoli cedibili, il che spetta al giudice del rinvio determinare, senza che sia necessario assicurarsi che tali certificati presentino tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39.

Sulla seconda questione

41

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le direttive 94/19 e 97/9 debbano essere interpretate nel senso che i titoli di debito emessi da un ente creditizio, in particolare certificati di deposito e obbligazioni, possano non essere coperti da alcuno dei sistemi di garanzia previsti da tali direttive.

42

Tale seconda questione si basa sull’ipotesi secondo la quale i certificati di deposito di cui trattasi nel procedimento principale rientrerebbero nell’esclusione dal sistema di garanzia previsto dalla direttiva 94/19, decisa dal legislatore lituano sulla base del punto 12 dell’allegato I di tale direttiva. In tale ipotesi, il giudice del rinvio intende sapere se è conforme al diritto dell’Unione che una normativa nazionale che, al pari della normativa lituana, ha proceduto alla trasposizione congiunta delle direttive 94/19 e 97/9, escluda, in via generale, tali certificati da entrambi i sistemi di garanzia previsti da tali due direttive, lasciando in tal modo i titolari dei certificati senza la benché minima tutela.

43

A tale riguardo, occorre notare che, tenuto conto delle definizioni delle nozioni di «deposito» e di «strumento» contenute, rispettivamente, nelle direttive 94/19 e 97/9, un medesimo titolo di debito, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, può rientrare contemporaneamente in entrambe tali nozioni e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tali due direttive.

44

Ciò premesso, occorre rilevare che i sistemi di garanzia previsti da tali due direttive rispondono a condizioni distinte, in particolare per quanto attiene all’esclusione. Infatti, mentre l’articolo 7, paragrafo 2, e l’allegato I della direttiva 94/19 prevedono esclusioni fondate sulla tipologia di depositanti e sulla tipologia di depositi, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 prevede esclusioni unicamente in funzione della tipologia di investitori.

45

In tali condizioni, sebbene il diritto dell’Unione non si opponga certamente a che uno Stato membro scelga di trasporre le direttive 94/19 e 97/9 con un unico atto legislativo, occorre tuttavia, come sottolineato al considerando 9 della direttiva 97/9, che il regime istituito da tale atto risponda ai requisiti di entrambe le direttive.

46

Di conseguenza, quando, come nei procedimenti principali, il legislatore nazionale si è avvalso della facoltà, offerta dal punto 12 dell’allegato I della direttiva 94/19, di escludere il tipo di credito di cui trattasi dall’ambito di applicazione del sistema di garanzia previsto da tale direttiva, il fatto che tale legislatore abbia proceduto alla trasposizione di detta direttiva e della direttiva 97/9 in un unico atto legislativo non può avere come conseguenza che tale tipo di credito sia escluso allo stesso modo dal sistema di tutela previsto dalla direttiva 97/9, in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.

47

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che le direttive 94/19 e 97/9 devono essere interpretate nel senso che, qualora i crediti nei confronti di un ente creditizio possano rientrare sia nella nozione di «deposito», ai sensi della direttiva 94/19, sia in quella di «strumento», ai sensi della direttiva 97/9, ma il legislatore nazionale si sia avvalso della facoltà, prevista al punto 12 dell’allegato I della direttiva 94/19, di escludere tali crediti dal sistema di tutela previsto da quest’ultima direttiva, tale esclusione non può avere come conseguenza che detti crediti siano del pari esclusi dal sistema di tutela previsto dalla direttiva 97/9, in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.

Sulla quarta questione

48

Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

49

Per quanto riguarda la condizione posta all’articolo 9, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione dei depositi, dall’analisi della direttiva 97/9 risulta che, per poter beneficiare della garanzia prevista da quest’ultima, i crediti degli investitori devono soddisfare le condizioni previste all’articolo 2, paragrafo, di tale direttiva. Inoltre, l’allegato I di detta direttiva contiene l’elenco degli investitori per i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva, la copertura del sistema può essere esclusa o ridotta.

50

Ebbene, dalla decisione di rinvio emerge che i titolari delle obbligazioni emesse da un ente creditizio possono beneficiare della garanzia prevista dalla direttiva 97/9 soltanto qualora sia soddisfatta la condizione della mancanza di consenso di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione dei depositi.

51

A tale riguardo, occorre rilevare che una siffatta condizione non è in alcun modo richiesta dalla direttiva 97/9 affinché gli investitori possano beneficiare del sistema di tutela previsto da quest’ultima. Peraltro, gli investitori titolari di tali strumenti, come il sig. Nemaniūnas in uno dei procedimenti principali, non sono menzionati tra quelli che, in forza dell’allegato I della direttiva 97/9, possono essere esclusi da tale sistema.

52

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione che gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli di cui trattasi senza il consenso dell’investitore.

Sulla terza questione

53

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 94/19 e 97/9 debbano essere interpretate nel senso che tale giudice è tenuto a non applicare una normativa nazionale che escluderebbe, in maniera illegittima, i titolari di taluni titoli di debito dai sistemi di garanzia predisposti da tali direttive, in particolare in quanto detta normativa subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo degli investitori al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

54

Dal momento che l’esclusione dalla garanzia prevista dalla direttiva 94/19 è stata legittimamente attuata dal legislatore lituano per quanto riguarda i certificati di deposito cedibili, come è stato constatato al punto 40 della presente sentenza, la terza questione deve intendersi riferita unicamente alla direttiva 97/9.

55

Come emerge dal punto 52 della presente sentenza, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore, deve essere considerata incompatibile con gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9.

56

A tale riguardo, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza Marleasing, C‑106/89, EU:C:1990:395, punto 8).

57

Nell’ipotesi in cui siffatta interpretazione conforme non sia possibile, occorre sottolineare che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro quando questo non ha recepito la direttiva nei termini o quando l’ha recepita in modo non corretto (sentenza Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 33).

58

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, la direttiva 97/9 è, in quanto relativa alla delimitazione delle ipotesi protette, sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da essere fatta valere direttamente dai singoli.

59

Occorre inoltre ricordare che fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli (sentenza Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 39). Spetta al giudice del rinvio verificare se la IID, il cui compito è incontestabilmente quello di garantire la tutela dei depositi e degli investimenti nei confronti degli investitori in caso di insolvenza degli istituti finanziari, soddisfi tali condizioni.

60

In tal caso, poiché la direttiva 97/9 soddisfa, in quanto relativa alla delimitazione delle ipotesi protette, le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria e, successivamente, non applicare la condizione dell’utilizzo dei fondi senza il consenso dell’investitore, al momento della definizione dell’ambito degli investimenti che rientrano nel sistema di protezione previsto da tale direttiva.

61

Occorre pertanto rispondere alla terza questione che la direttiva 97/9 deve essere interpretata nel senso che il giudice del rinvio, nei limiti in cui ritiene che nei procedimenti principali tale direttiva venga fatta valere nei confronti di un organismo che soddisfa le condizioni affinché ad esso si possano opporre le disposizioni di detta direttiva, è tenuto a non applicare una norma nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto dalla medesima direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, ed il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, se hanno carattere di titoli cedibili, il che spetta al giudice del rinvio determinare, senza che sia necessario assicurarsi che tali certificati presentino tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

 

2)

La direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, devono essere interpretate nel senso che, qualora i crediti nei confronti di un ente creditizio possano rientrare sia nella nozione di «deposito», ai sensi di tale direttiva 94/19, sia in quella di «strumento», ai sensi della direttiva 97/9, ma il legislatore nazionale si sia avvalso della facoltà, prevista al punto 12 dell’allegato I di detta direttiva 94/19, di escludere tali crediti dal sistema di tutela previsto da quest’ultima direttiva, tale esclusione non può avere come conseguenza che detti crediti siano del pari esclusi dal sistema di tutela previsto dalla direttiva 97/9, in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.

 

3)

Gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

 

4)

La direttiva 97/9 deve essere interpretata nel senso che il giudice del rinvio, nei limiti in cui ritiene che nei procedimenti principali tale direttiva venga fatta valere nei confronti di un organismo che soddisfa le condizioni affinché ad esso si possano opporre le disposizioni di detta direttiva, è tenuto a non applicare una norma nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto dalla medesima direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il lituano.