SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 novembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 12, paragrafo 3 — Figli di genitori non coniugati — Proroga di competenza — Insussistenza di altra causa pendente connessa — Accettazione della competenza — Contestazione della competenza di un organo giurisdizionale ad opera di una parte che ha adito lo stesso organo giurisdizionale»

Nella causa C‑656/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Repubblica ceca), con decisione del 12 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2013, nel procedimento

L

contro

M,

con l’intervento di:

R,

K,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per M, da E. Zajíčková, advokátka;

per R e K, da Z. Kapitán, advokát;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e J. Hradil, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti la sig.ra L, madre dei minori R e K, al sig. M, padre di questi ultimi, relativamente all’affidamento di tali minori che si trovano con la madre in Austria, mentre il padre vive nella Repubblica ceca.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 2201/2003

3

I considerando 5 e 12 del regolamento n. 2201/2003 enunciano quanto segue:

«(5)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(…)

(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

4

L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003 definisce l’ambito di applicazione di quest’ultimo. In particolare, esso così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica (…) alle materie civili relative:

(…)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)

il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

3.   Il presente regolamento non si applica:

(...)

e)

alle obbligazioni alimentari;

(...)».

5

L’articolo 2, punto 7, del regolamento di cui trattasi definisce, ai fini di tale regolamento, la «responsabilità genitoriale» come «i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita».

6

Il capo II del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza», è composto di tre sezioni. La sezione 1 di detto capo, dal titolo «Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio», comprende gli articoli da 3 a 7 di tale regolamento. L’articolo 3 di quest’ultimo enuncia i criteri che servono, in via principale, a determinare quali autorità giurisdizionali degli Stati membri siano competenti sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio. L’articolo 7 dello stesso regolamento enuncia le competenze residue in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio.

7

La sezione 2 del medesimo capo II del regolamento n. 2201/2003, relativa alla competenza in materia di responsabilità genitoriale, comprende gli articoli da 8 a 15. L’articolo 8, rubricato «Competenza generale», così dispone:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

8

L’articolo 12 di tale regolamento, dal titolo «Proroga della competenza», prevede, al suo paragrafo 1, che «[l]e autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo [3], la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande» ove ricorrano le condizioni in esso enumerate.

9

Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 precisa che:

«La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a)

la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato; o

b)

nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato; o

c)

il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione».

10

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del detto regolamento:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se

a)

il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)

la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».

11

L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», precisa le condizioni al ricorrere delle quali, in via eccezionale, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito della causa possono rinviare quest’ultima, o una sua parte specifica, all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare e che sia da esse ritenuta più idonea a trattarla.

12

L’articolo 16 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», è del seguente tenore:

«1.   L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b)

se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

Il regolamento (CE) n. 4/2009

13

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1 e rettifica GU 2011, L 131, pag. 26), ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, si applica «alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

14

L’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni generali», è formulato nei termini seguenti:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

(...), o

d)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

Diritto ceco

15

L’articolo 39, paragrafo 1, della legge n. 97/1963, sul diritto internazionale privato e processuale, così dispone:

«Nelle cause in materia di affidamento e alimenti riguardanti minori e nelle altre cause che li riguardano, qualora questi ultimi siano cittadini cecoslovacchi, sono competenti gli organi giurisdizionali cecoslovacchi anche nel caso in cui essi vivano all’estero. (...)».

16

L’articolo 104, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«Qualora sussista una mancanza dei presupposti del procedimento che non possa essere eliminata, il giudice pone termine al procedimento. Laddove la causa non rientri nella competenza del giudice o essa debba essere preceduta da altro procedimento, il giudice, dopo che l’ordinanza con cui è dichiarato estinto il procedimento sia divenuta definitiva, rinvia la causa all’organo competente; sono tuttavia conservati gli effetti giuridici connessi alla presentazione della domanda (atto introduttivo del procedimento)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Risulta dalla decisione di rinvio che la sig.ra L e il sig. M, i quali formavano una coppia non coniugata, hanno avuto due figli in comune, R e K. Questi ultimi sono nati nella Repubblica ceca e sono cittadini di tale Stato membro. Fino al mese di febbraio 2010 genitori e figli hanno vissuto nella Repubblica ceca. A partire dal mese di febbraio 2010 la sig.ra L ha lavorato in Austria e i figli hanno vissuto alternativamente con la madre e con il padre, il quale vive e lavora a Český Krumlov (Repubblica ceca).

18

Il 20 maggio 2012 la sig.ra L ha registrato il domicilio dei minori in Austria e, nel settembre dello stesso anno, ha informato il sig. M del fatto che essi non sarebbero ritornati in Repubblica ceca. All’epoca i minori frequentavano la scuola in Austria. È oggetto di discussione nell’ambito del procedimento relativo all’affidamento dei minori la questione se il trasferimento di questi ultimi in Austria sia avvenuto con il consenso del sig. M.

19

Il 26 ottobre 2012 il sig. M ha adito l’Okresní soud (tribunale circoscrizionale) di Český Krumlov con una domanda relativa alla «regolamentazione dei rapporti con figli minori» per ottenere l’affidamento dei minori e un assegno alimentare.

20

Il 28 ottobre 2012 il sig. M, violando l’accordo intercorso con la sig.ra L, non ha restituito a quest’ultima i minori che erano in visita presso di lui.

21

Il 29 ottobre 2012 la sig.ra L ha presentato, a sua volta, una domanda dinanzi all’Okresní soud di Český Krumlov per ottenere l’affidamento dei minori e un assegno alimentare. Successivamente essa ha presentato una domanda analoga dinanzi ai giudici austriaci.

22

Il 1o novembre 2012, in forza di un provvedimento provvisorio adottato dall’Okresní soud di Český Krumlov, i minori sono tornati presso la madre in Austria e da allora frequentano la scuola in tale paese. Con decisione del 12 dicembre 2012 il Krajský soud (corte regionale) di České Budějovice (Repubblica ceca) ha confermato tale provvedimento provvisorio.

23

Con decisione del 1o febbraio 2013, l’Okresní soud di Český Krumlov ha dichiarato la propria incompetenza e chiuso il procedimento, conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, del codice di procedura civile, sulla base del rilievo che, essendo i minori domiciliati in Austria al momento della sua adizione, la competenza era dei giudici austriaci in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

24

Il 19 marzo 2013, l’organo centrale austriaco ha ricevuto, su richiesta del sig. M, una domanda di ritorno dei minori in applicazione della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1343, n. 22514).

25

Con decisione dell’11 aprile 2013, il Krajský soud di České Budějovice ha riformato la decisione emanata dall’Okresní soud di Český Krumlov il 1o febbraio 2013, cosicché il procedimento non è concluso. Tale giudice ha ritenuto che la competenza internazionale dei giudici cechi fosse stabilita in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, in considerazione del fatto che i minori hanno un legame sostanziale con la Repubblica ceca, del fatto che i genitori hanno accettato la competenza internazionale di tali giudici, al pari del tutore dei minori, designato successivamente nell’ambito del procedimento, e del fatto che la competenza dell’Okresní soud di Český Krumlov era nell’interesse dei minori.

26

Riguardo, più in particolare, alla questione dell’accettazione della competenza internazionale dei giudici cechi, il Krajský soud di České Budějovice ha osservato che la domanda del sig. M in data 26 ottobre 2012 era stata presentata dinanzi ad un giudice ceco, che il 29 ottobre 2012 la stessa sig.ra L aveva presentato una domanda dinanzi al medesimo giudice e che solo in data ulteriore essa aveva fatto valere che il sig. M avrebbe dovuto adire i giudici austriaci e aveva presentato una domanda dinanzi ad un giudice austriaco.

27

La sig.ra L ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio contro tale decisione, chiedendo che ne fosse sospesa l’esecuzione. Detta richiesta è stata accolta con decisione del 31 luglio 2013.

28

A sostegno del proprio ricorso la sig.ra L argomenta, in particolare, che la condizione dell’accettazione della competenza internazionale dei giudici cechi prevista all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 non è soddisfatta nella fattispecie. Essa avrebbe proposto la propria domanda dinanzi all’Okresní soud di Český Krumlov su consiglio dell’ufficio ceco per la protezione giuridica e sociale dei minori, in quanto ignorava il luogo in cui si trovassero i propri figli. Essa avrebbe adito del pari le autorità competenti in Austria e, a partire dal 31 ottobre 2012, dopo aver avuto cognizione di tutti i fatti, avrebbe chiaramente espresso il proprio disaccordo quanto alla competenza internazionale dei giudici cechi.

29

Il giudice del rinvio rileva che, da un lato, secondo un’interpretazione, certo molto restrittiva, ma che consentirebbe di garantire la piena efficacia dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, si potrebbe considerare che l’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento consenta, come il paragrafo 1 dello stesso articolo, una proroga della competenza solo in favore del giudice già adito con una domanda di divorzio o di annullamento di matrimonio, allorché la sua competenza è fondata sull’articolo 7 dello stesso regolamento. D’altro lato, sarebbe ipotizzabile ritenere che detto articolo 12, paragrafo 3, possa essere applicato anche in assenza di qualsiasi altro procedimento connesso al procedimento relativo all’affidamento dei minori.

30

Tale giudice si chiede inoltre se si possa ritenere che, nelle circostanze della fattispecie, la competenza dei giudici cechi sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco» da parte della sig.ra L. Tale giudice rileva che il Krajský soud di České Budějovice ha collegato la propria conclusione relativa all’accettazione della competenza dei giudici cechi da parte della sig.ra L alla domanda presentata da quest’ultima dinanzi all’Okresní soud di Český Krumlov il 29 ottobre 2012. Il giudice del rinvio indica tuttavia di non rilevare il carattere univoco di siffatta manifestazione della volontà. In particolare, a parere di tale giudice, appare plausibile, alla luce delle circostanze della fattispecie, che la sig.ra L abbia presentato una domanda dinanzi all’Okresní soud di Český Krumlov al solo scopo di ottenere informazioni sulla situazione dei figli. Il giudice del rinvio ritiene dunque che non possa sussistere una siffatta accettazione nella fattispecie. A tal proposito rileva altresì che, nel primo atto ad essa incombente nel procedimento avviato dal sig. M, la sig.ra L ha contestato la competenza del giudice adito.

31

Constatando che la Corte non si è ancora pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)   Se l’articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che esso dà fondamento alla competenza a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale anche nel caso in cui non è pendente nessun altro procedimento connesso (ossia “procedimenti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 1”).

2)   In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che si intende che [“la] competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco[”] anche qualora la parte che non ha avviato il procedimento presenti un altro atto introduttivo del procedimento nella stessa causa, ma immediatamente, in occasione del primo atto che le compete, eccepisca l’incompetenza del giudice nel procedimento già avviato dall’altra parte».

Procedimento dinanzi alla Corte

32

Su richiesta del giudice del rinvio, la sezione designata ha valutato la necessità di sottoporre la presente causa al procedimento d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Dopo aver sentito l’avvocato generale, detta sezione ha deciso di non accogliere tale domanda.

33

Con decisione del presidente della Corte dell’8 gennaio 2014, è stato disposto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale fosse decisa in via prioritaria in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Sulle questioni pregiudiziali

34

Occorre, in via preliminare, ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003, la nozione di responsabilità genitoriale riguarda, in particolare, i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica in virtù di una decisione giudiziaria o della legge riguardanti la persona o i beni di un minore, diritti che comprendono, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita. Giacché la sig.ra L e il sig. M si trovano contrapposti proprio riguardo al diritto di affidamento dei loro figli, la controversia nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, conformemente all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), di quest’ultimo.

35

A tal proposito è ininfluente la circostanza che il procedimento principale di cui trattasi riguardi del pari una domanda di assegno alimentare. È ben vero che, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 2201/2003, le obbligazioni alimentari sono escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultimo. Tuttavia, l’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 prevede che può essere competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. In forza di tale disposizione l’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 sarà, in linea di principio, del pari competente a pronunciarsi su una domanda di obbligazione alimentare accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale della quale sia investita.

Sulla prima questione

36

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che consente, ai fini di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, di fondare la competenza di un giudice di uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale del minore pur se dinanzi al giudice prescelto non è pendente alcun altro procedimento.

37

Il sig. M, il rappresentante di R e K, nonché i governi ceco e polacco sostengono che tale questione richieda una risposta positiva. Per contro, la Commissione europea sostiene che essa richieda una risposta negativa, precisando che il procedimento pendente, al quale è connesso il procedimento in materia di responsabilità genitoriale, deve essere un procedimento diverso da quelli menzionati all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

38

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

39

Occorre in proposito ricordare che l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori «nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo» se, da un lato, il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare, perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, d’altro lato, se la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite e tale competenza è conforme all’interesse superiore del minore. Il paragrafo 1 del medesimo articolo precisa che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande laddove ricorrano le condizioni in esso enunciate.

40

La formulazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 non consente dunque, da sola, di stabilire se, affinché sia possibile applicare la proroga della competenza prevista da tale disposizione, sia necessario o meno che l’autorità giurisdizionale, a favore della quale è auspicata la proroga della competenza, sia già investita di un altro procedimento.

41

Si deve tuttavia rilevare, a proposito del contesto nel quale si inserisce l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, che tale disposizione rappresenta, con quella prevista al paragrafo 1 dello stesso articolo, una delle due possibilità di proroga della competenza in materia di responsabilità genitoriale offerte dal regolamento n. 2201/2003.

42

Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, risulta chiaramente dal testo letterale di tale disposizione che la possibilità di proroga della competenza da essa prevista può trovare applicazione solo a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è esercitata, in forza dell’articolo 3 del medesimo regolamento, la competenza a pronunciarsi su una domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio. Il paragrafo 2 dello stesso articolo 12 precisa, a sua volta, il momento in cui cessa la competenza esercitata conformemente a tale paragrafo 1, ossia allorché la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato; oppure, nell’ipotesi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale fosse ancora pendente alla data menzionata in precedenza, allorché la decisione relativa a tale procedimento è passata in giudicato, o ancora, nelle due ipotesi precedenti, non appena tale procedimento sia terminato per un’altra ragione.

43

Orbene, nessuna disposizione equivalente a tale paragrafo 2 è prevista per la possibilità di proroga della competenza offerta dall’articolo l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003.

44

Inoltre, la Corte ha già statuito che la competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento (sentenza E, C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 50). Ciò comporta che la competenza del giudice prescelto può essere prorogata anche per conoscere unicamente di tale procedimento in materia di responsabilità genitoriale.

45

Da quanto precede consegue che la proroga della competenza prevista all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale può trovare applicazione senza che sia necessario che il procedimento in tale materia si colleghi ad un altro procedimento già pendente dinanzi al giudice a favore del quale si auspica la proroga della competenza.

46

A tal proposito occorre rilevare che siffatta interpretazione è l’unica in grado di non vanificare l’effetto utile di tale disposizione. Limitarne l’ambito di applicazione alle situazioni nelle quali il procedimento in materia di responsabilità genitoriale possa collegarsi ad un altro procedimento già pendente ridurrebbe notevolmente, infatti, le possibilità di ricorrere a siffatta proroga, considerato che la necessità di avviare un procedimento in materia di responsabilità genitoriale può verificarsi indipendentemente da qualsiasi altro procedimento.

47

Detta interpretazione è del pari l’unica in grado di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003.

48

Da un lato, infatti, secondo il suo considerando 12, le regole di competenza stabilite dal regolamento n. 2201/2003 si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio della vicinanza. Ne consegue che tale regolamento muove dal concetto secondo cui deve prevalere l’interesse superiore del minore (v., in tal senso, sentenza Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 51). Orbene, come già è stato constatato al punto 46 della presente sentenza, limitare la possibilità di ricorrere alla proroga della competenza prevista all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 ai casi in cui il procedimento in materia di responsabilità genitoriale possa collegarsi ad un altro procedimento escluderebbe la possibilità di avvalersi di siffatta proroga in numerose situazioni, pur se la proroga della competenza potrebbe essere nell’interesse superiore del minore considerato.

49

È necessario, in proposito, sottolineare che, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, – che subordina in ogni caso l’applicabilità della proroga della competenza prevista da tale paragrafo non solo al fatto che tutte le parti abbiano accettato espressamente o in qualsiasi altro modo univoco tale proroga alla data in cui è adito il giudice, ma anche alla circostanza che la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro prescelto sia nell’interesse superiore del minore – il fatto di avvalersi di tale proroga non può in alcun caso essere in contrasto con tale interesse superiore.

50

D’altro lato, il considerando 5 del regolamento n. 2201/2003 prevede che, al fine di garantire parità di condizioni a tutti i minori, detto regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale. Escludere qualsiasi possibilità di proroga della competenza in materia di responsabilità genitoriale per il solo motivo che tale procedimento non può essere collegato ad un altro procedimento già pendente minerebbe la piena realizzazione di detto obiettivo. Ciò avverrebbe, in particolare, se, come suggerito dal giudice del rinvio, l’espressione «procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo», di cui all’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, fosse intesa nel senso che essa riguarda domande di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio per le quali la competenza dei giudici di uno Stato membro sia stabilita non ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento, bensì in base ad un’altra norma di competenza prevista da tale regolamento. Un’interpretazione del genere escluderebbe, infatti, qualsiasi possibilità di proroga della competenza in applicazione di tale paragrafo 3 per le questioni di responsabilità genitoriale riguardanti minori i cui genitori non sono mai stati coniugati o i cui genitori abbiano già ottenuto divorzio, separazione o annullamento del matrimonio, ipotesi che sarebbe contraria all’obiettivo di parità di condizioni per tutti i minori.

51

Peraltro l’interpretazione enunciata al punto 45 della presente sentenza non è atta a mettere in pericolo l’effetto utile dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, come ipotizza il giudice del rinvio, giacché tale articolo precisa che esso si applica solo «in via eccezionale». Esso non può quindi colmare le lacune attinenti alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003 che conseguirebbero ad un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, di quest’ultimo regolamento che ne escluda l’applicabilità in mancanza di un procedimento già pendente al quale possa collegarsi il procedimento in materia di responsabilità genitoriale.

52

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, di fondare la competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza abituale del minore pur se dinanzi al giudice prescelto non è pendente alcun altro procedimento.

Sulla seconda questione

53

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che la competenza dell’autorità giurisdizionale adita da una parte per conoscere di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale è stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, qualora la parte convenuta nel predetto primo procedimento avvii, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice e eccepisca l’incompetenza di tale giudice nel primo atto ad essa incombente nell’ambito del primo procedimento.

54

Il sig. M ed il rappresentante di R e K ritengono che tale questione meriti una risposta positiva, mentre il governo ceco e la Commissione sono di parere contrario.

55

Secondo i termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la competenza del giudice prescelto deve essere «stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite». L’articolo 16 dello stesso regolamento precisa che un giudice è considerato adito, in linea di principio, alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale.

56

La chiara formulazione di tale disposizione, in combinato disposto con detto articolo 16, impone che sia constatata l’esistenza di un accordo espresso o quantomeno univoco riguardo a siffatta proroga della competenza tra tutte le parti del procedimento entro la data in cui dinanzi al giudice prescelto sia stata depositata la domanda giudiziale o altro atto equivalente.

57

Tale ipotesi non può manifestamente ricorrere qualora il giudice di cui trattasi sia stato adito su iniziativa unicamente di una delle parti del procedimento, la controparte investa lo stesso giudice di un altro procedimento in data successiva e quest’ultima parte contesti la competenza del giudice adito fin dal primo atto che le compete nell’ambito del primo procedimento.

58

Occorre aggiungere che, quando il giudice è investito di un procedimento in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, l’interesse superiore del minore può essere garantito solo attraverso un esame, in ciascun caso specifico, della questione se la proroga della competenza considerata sia conforme a siffatto interesse superiore e che una proroga della competenza, in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, è applicabile solo allo specifico procedimento per il quale è adita l’autorità giurisdizionale la cui competenza è prorogata (v., in tal senso, sentenza E, EU:C:2014:2246, punti 47 e 49).

59

Da tutto ciò che precede consegue che si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non si può considerare che la competenza dell’autorità giurisdizionale adita da una parte per conoscere di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale è stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, qualora la parte convenuta nel predetto primo procedimento avvii, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice ed eccepisca, nell’ambito del primo atto ad essa incombente nel primo procedimento, l’incompetenza di tale giudice.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, di fondare la competenza di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza abituale del minore pur se dinanzi al giudice prescelto non è pendente alcun altro procedimento.

 

2)

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non si può considerare che la competenza dell’autorità giurisdizionale adita da una parte per conoscere di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale è stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, qualora la parte convenuta nel predetto primo procedimento avvii, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice ed eccepisca, nell’ambito del primo atto ad essa incombente nel primo procedimento, l’incompetenza di tale giudice.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il ceco.