SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 giugno 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 96/71/CE — Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c) — Distacco di lavoratori — Cessione temporanea di manodopera — Atto di adesione del 2003 — Capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X — Misure transitorie — Accesso dei cittadini ungheresi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione europea al momento dell’adesione della Repubblica di Ungheria — Necessità di un permesso di lavoro per la cessione temporanea di manodopera — Settori non sensibili»

Nella causa C‑586/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pesti központi kerületi bírόság (Ungheria), con decisione del 22 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2013, nel procedimento

Martin Meat kft

contro

Géza Simonfay,

Ulrich Salburg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Martin Meat kft, da R. Zuberecz, ügyvéd;

per G. Simonfay e U. Salburg, da V. Nagy, ügyvéd;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e A.M. Pálfy, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Enegren e A. Sipos, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«atto di adesione del 2003») nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), letti alla luce della sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Martin Meat kft (in prosieguo: la «Martin Meat») ai sigg. Simonfay e Salburg, consulenti legali, relativamente al risarcimento della Martin Meat per l’ammenda da questa dovuta per aver distaccato dei lavoratori ungheresi in Austria senza aver ottenuto un permesso di lavoro per questi ultimi.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

L’atto di adesione del 2003

3

L’articolo 24 dell’atto di adesione del 2003 dispone quanto segue:

«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».

4

L’allegato X dell’atto di adesione del 2003 è intitolato «Elenco di cui all’articolo 24 dell’atto di adesione: Ungheria». Il capitolo 1 di tale allegato, intitolato «Libera circolazione delle persone», dispone ai suoi punti 1, 2, 5 e 13:

«1.   L’articolo [45 TFUE] e l’articolo [56], primo comma, [TFUE] si applicano integralmente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi che comporta la temporanea circolazione dei lavoratori definita all’articolo 1 della [direttiva 96/71], fra l’Ungheria, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d’altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2.   In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 [del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)] e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l’accesso dei cittadini ungheresi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione.

(...)

5.   Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le disposizioni nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dalla data dell’adesione, qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di siffatta comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento [n. 1612/68].

(...)

13.   Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro, che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionale di cui all’articolo 1 della direttiva [96/71] la Germania e l’Austria, qualora applichino, in virtù delle norme transitorie di cui sopra, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori ungheresi, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all’articolo [56, primo comma, TFUE] al fine di limitare, nel contesto della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Ungheria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un’attività lavorativa in Germania, o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L’elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale sospensione è il seguente:

(...)

per l’Austria:

[Servizi connessi all’orticoltura; taglio, modellatura e finitura della pietra; fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione; attività infermieristica a domicilio; assistenza sociale non residenziale]

(...)».

5

L’allegato XII dell’atto di adesione del 2003 è intitolato «Elenco di cui all’articolo 24 dell’atto di adesione: Polonia». Esso comprende, per quanto concerne la Repubblica di Polonia, disposizioni sostanzialmente identiche alle disposizioni relative alla Repubblica di Ungheria.

La direttiva 96/71

6

L’articolo 1 della direttiva 96/71 è del seguente tenore:

«1.   La presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma del paragrafo 3, nel territorio di uno Stato membro.

(...)

3.   La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure transnazionali seguenti:

a)

distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o

(...)

c)

distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo cede temporaneamente.

(...)».

Il diritto austriaco

7

In base all’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla cessione temporanea dei lavoratori (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, BGBl. 196/1988; in prosieguo: l’«AÜG»), la cessione temporanea di manodopera consiste nel mettere i lavoratori a disposizione di un terzo ai fini dell’esecuzione di una prestazione lavorativa.

8

L’articolo 4 dell’AÜG così dispone:

«(1)   Per determinare se vi sia una cessione temporanea di manodopera, è determinante la reale natura economica della fattispecie, e non la sua manifestazione esterna.

(2)   Vi è cessione temporanea di manodopera anche quando i lavoratori prestano la propria attività lavorativa all’interno dell’azienda del committente in esecuzione del contratto d’opera, ma:

1.

non producono né contribuiscono alla produzione di alcuna opera che sia diversa dai prodotti, dai servizi e dalle opere semifinite del committente, distinguibile e imputabile al prestatore, o

2.

non eseguono il lavoro con materiale e strumenti prevalentemente del prestatore, o

3.

sono inseriti nell’organizzazione del committente e sottoposti al suo controllo gerarchico e di merito, o

4.

il prestatore non risponde del risultato dell’opera o della prestazione di servizi».

9

L’articolo 18, paragrafi da 1 a 11, della legge sull’assunzione di lavoratori stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. 218/1975), nella sua versione applicabile alla data dei fatti per cui è causa (in prosieguo: l’«AuslBG»), disciplina i casi nei quali uno straniero deve ottenere un permesso di lavoro o un’autorizzazione al distacco.

10

L’articolo 18, paragrafo 12, dell’AuslBG così recita:

«Per gli stranieri distaccati in Austria da un’impresa con sede operativa in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo al fine di svolgere una prestazione di lavoro temporaneo, non sono necessari il permesso di lavoro né l’autorizzazione al distacco, qualora:

1.

essi risultino regolarmente autorizzati ai fini di un’attività lavorativa nello Stato della sede aziendale per tutta la durata del distacco in Austria e siano legalmente occupati presso l’impresa che ha effettuato il distacco, e

2.

siano rispettate le condizioni salariali e lavorative austriache, a norma dell’articolo 7b, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2, dell’Arbeitsvertragsrechts Anpassungsgesetz (AVRAG) (BGBl. n. 459/1993) [legge sull’adeguamento del contratto di lavoro] nonché le normative previdenziali e assistenziali».

11

L’articolo 32a, paragrafo 6, dell’AuslBG è una disposizione transitoria che concerne gli Stati membri che sono entrati nell’Unione europea il 1o maggio 2004. Esso stabilisce quanto segue:

«L’articolo 18, paragrafi da 1 a 11, è applicabile in relazione all’impiego di cittadini [dell’Unione] ai sensi del paragrafo 1, o di cittadini di paesi terzi, distaccati in Austria da parte di un datore di lavoro che abbia la sede dell’attività nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia, nella Repubblica di Slovacchia, al fine di svolgere una prestazione di servizi temporanea e relativa ad un settore di servizi per i quali limitazioni alla libera prestazione dei servizi di cui all’articolo [56 TFUE] possono essere introdotte in applicazione del paragrafo 13 del capitolo dedicato alla libera circolazione delle persone del Trattato di adesione (elenco contenuto negli allegati V e VI, da VIII a X, e da XII a XIV, di cui all’articolo 24 dell’atto di adesione)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Nel corso del 2007, la Alpenrind GmbH (in prosieguo: la «Alpenrind»), società di diritto austriaco specializzata nel taglio della carne e nella commercializzazione di carne trasformata, ha concluso un contratto con la Martin Meat, società stabilita in Ungheria. In base a tale contratto, la Martin Meat si impegnava a trasformare 25 semicarcasse di bovini alla settimana, e a confezionare la carne per la commercializzazione.

13

Le operazioni di trasformazione e confezionamento avvenivano nei locali del macello dell’Alpenrind, ubicati a Salisburgo (Austria). Tali locali e i macchinari utilizzati per lo svolgimento di dette operazioni erano condotti in locazione dalla Martin Meat che versava un canone forfettario di locazione alla Alpenrind. Quest’ultima sosteneva i costi di funzionamento relativi ai locali. Il materiale utilizzato nell’ambito delle citate operazioni, quali i coltelli, le seghe e gli indumenti protettivi, appartenevano alla Martin Meat.

14

Queste operazioni erano realizzate dai dipendenti ungheresi della Martin Meat. Il capo unità dell’Alpenrind dava al capo unità della Martin Meat le istruzioni relative ai pezzi da trasformare e alle modalità di trasformazione. Successivamente, il capo unità della Martin Meat organizzava il lavoro dei suoi dipendenti, ai quali impartiva istruzioni. L’Alpenrind verificava la qualità del lavoro svolto.

15

Il corrispettivo dei servizi forniti dalla Martin Meat dipendeva dal quantitativo di carne trasformata. Questo corrispettivo veniva ridotto in caso di qualità non soddisfacente della carne.

16

Facendo seguito a richieste di conferma di distacco depositate da parte della Martin Meat presso le autorità austriache, queste ultime informavano la ricorrente di ritenere che il suo rapporto contrattuale con l’Alpenrind consistesse non in un distacco di manodopera accessoria ad una prestazione di servizi, per la quale sarebbe bastata una conferma di distacco ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 12, dell’AuslBG, bensì in una cessione temporanea di manodopera ai sensi dell’articolo 4 dell’AÜG, per la quale era richiesto un permesso di lavoro, in ossequio alle disposizioni transitorie dell’atto di adesione del 2003 in materia di accesso al mercato del lavoro, come recepite nell’articolo 32a, paragrafo 6, dell’AuslBG.

17

Pertanto, l’Alpenrind si vedeva infliggere un’ammenda d’importo superiore ad EUR 700000. In base al contratto tra l’Alpenrind e la Martin Meat, era quest’ultima a dover pagare detta ammenda.

18

La Martin Meat ha deciso di intraprendere un’azione di responsabilità contro i propri consulenti legali, i sigg. Simonfay e Salburg, dinanzi al giudice del rinvio. Questi ultimi, prima che la Martin Meat concludesse il contratto, le avevano fornito l’indicazione che l’esecuzione di detto contratto, che prevedeva l’impiego di lavoratori ungheresi all’interno del macello austriaco, non necessitava dell’ottenimento di permessi di lavoro. Avevano inoltre stimato che l’attività di cui al procedimento principale non riguardasse i settori dei servizi qualificati come sensibili dall’atto di adesione del 2003 e che il rapporto contrattuale in esame non implicasse una cessione temporanea di manodopera.

19

Alla luce di quanto sopra, il Pesti központi kerületi bírόság (tribunale centrale del distretto di Pest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali che seguono:

«1)

Se, ai sensi dell’ordinamento dell’Unione, in particolare della definizione di “cessione temporanea di manodopera” prevista nella sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2001:64), si debba ritenere che sussista una cessione temporanea di manodopera qualora il prestatore assuma l’obbligo di trasformare semicarcasse di bovini, avvalendosi di proprio personale, nel macello del committente, nei locali che quest’ultimo gli abbia affittato, e di confezionarle in forma di pacchetti pronti per essere commercializzati e sia remunerato in funzione dei chilogrammi di carne trasformata, fermo restando che al corrispettivo del prestatore pattuito per la trasformazione della carne deve essere applicata una riduzione in caso di qualità insufficiente, tenuto conto altresì del fatto che il prestatore effettua tale prestazione di servizi, nello Stato membro ospitante, per un unico committente e che è quest’ultimo ad occuparsi del controllo della qualità delle operazioni di trasformazione della carne.

2)

Se il principio fondamentale contenuto nella sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2001:64), secondo cui si può assoggettare a limitazioni la cessione temporanea di manodopera durante il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori sancite dai Trattati di adesione degli Stati che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, sia applicabile anche a un trasferimento di lavoratori effettuato nell’ambito di una cessione temporanea di manodopera, mediante il quale un’impresa avente sede in [un nuovo] Stato membro trasferisce lavoratori in Austria, qualora tale trasferimento avvenga in un settore non oggetto di tutela ai sensi dei Trattati di adesione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

20

Con la sua seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X all’atto di adesione del 2003 debba essere interpretato nel senso che la Repubblica d’Austria ha il diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera sul proprio territorio, ai sensi del capitolo 1, punto 2, di tale allegato, sebbene detta cessione non riguardi un settore sensibile, ai sensi del capitolo 1, punto 13, del citato allegato.

21

A tal proposito, occorre ricordare che il capitolo 1, punto 2, dell’allegato X dell’atto di adesione del 2003 deroga alla libera circolazione dei lavoratori escludendo transitoriamente l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 1612/68 ai cittadini ungheresi. Questa disposizione prevede che, per un periodo di due anni a decorrere dal 1o maggio 2004, gli Stati membri possano applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali che disciplinano l’accesso dei cittadini ungheresi al proprio mercato del lavoro. La stessa disposizione prevede del pari che gli Stati membri possano continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione all’Unione della Repubblica di Ungheria.

22

Quanto al capitolo 1, punto 13, dell’allegato X del citato atto, esso deroga alla libera prestazione dei servizi allorché questa comporti una circolazione temporanea dei lavoratori. Tale disposizione non si applica che alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica d’Austria ed è il risultato di negoziati avviati da questi Stati membri al fine di stabilire un regime transitorio per tutte le prestazioni di servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71 (v., per analogia, sentenza Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 40). Essa elenca i settori sensibili per i quali i due Stati membri citati hanno il diritto di limitare la libera prestazione di servizi che comporti una circolazione temporanea dei lavoratori. La cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, rappresenta una prestazione di servizi di questo tipo.

23

Nella sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 32), la Corte ha statuito, relativamente a misure che il Regno dei Paesi Bassi aveva adottato con riguardo a lavoratori polacchi, che la normativa di uno Stato membro che subordini la cessione temporanea di manodopera straniera al rilascio di permessi di lavoro debba essere considerata come una misura che disciplina l’accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro di questo stesso Stato membro, ai sensi del capitolo 2, punto 2, dell’allegato XII dell’atto di adesione del 2003, disposizione applicabile alla Repubblica di Polonia e identica, nella sostanza, al capitolo 1, punto 2, dell’allegato X di detto atto, applicabile nella presente causa.

24

Da tale constatazione discendeva che il diritto di limitare la cessione temporanea di lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, non era riservato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica d’Austria, avendo esse negoziato una deroga specifica a tal riguardo, ma si estendeva allo stesso modo a tutti gli altri Stati membri dell’Unione alla data dell’adesione della Repubblica di Polonia (v., in tal senso, sentenza Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 40).

25

Dal momento che il capitolo 2, punti 2 e 13, dell’allegato XII dell’atto di adesione del 2003 è sostanzialmente identico al capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X di tale atto, gli sviluppi relativi alla Repubblica di Polonia, presenti nella sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64), sono applicabili per analogia alla Repubblica di Ungheria.

26

Ne consegue che gli Stati che erano già membri dell’Unione alla data di adesione dell’Ungheria hanno il diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, in base al capitolo 1, punto 2, dell’allegato X dell’atto di adesione del 2003.

27

La circostanza che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria abbiano negoziato una deroga specifica, inserita al capitolo 1, punto 13, dell’allegato X del citato atto, relativa a taluni settori sensibili per i quali questi due Stati membri hanno il diritto di limitare la libera prestazione di servizi che comporti una circolazione dei lavoratori, non può tuttavia privare tali paesi del diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera conformemente al capitolo 1, punto 2, dell’allegato X dell’atto di adesione del 2003, che, contrariamente al capitolo 1, punto 13, dell’allegato X del medesimo atto, non è limitato a taluni settori sensibili.

28

Una simile conclusione è coerente con la finalità del capitolo 1, punto 2, di detto allegato X, che mira ad evitare che, in seguito all’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, si verifichino perturbazioni sul mercato del lavoro degli Stati che erano già membri, dovute all’arrivo immediato di un numero elevato di lavoratori cittadini di detti nuovi Stati (v., per analogia, sentenza Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 34).

29

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, non si può ritenere che la deroga negoziata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d’Austria, che sono stati i primi Stati membri a raccomandare delle misure transitorie finalizzate alla protezione dei mercati del lavoro dai previsti flussi di lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri successivamente all’adesione di questi ultimi all’Unione, lasci loro un margine di manovra più limitato rispetto agli altri Stati membri che non hanno negoziato una tale deroga al fine di regolare l’afflusso di lavoratori ungheresi verso il loro territorio.

30

Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X dell’atto di adesione del 2003 dev’essere interpretato nel senso che la Repubblica d’Austria ha il diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera sul proprio territorio, ai sensi del capitolo 1, punto 2, di tale allegato, anche qualora detta cessione non riguardi un settore sensibile, ai sensi del capitolo 1, punto 13, del citato allegato.

Sulla prima questione

31

In limine, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale la portata delle norme dell’Unione al fine di consentire a quest’ultimo di applicare correttamente dette norme ai fatti di cui detto giudice è investito, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale applicazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo (sentenza Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, punto 15).

32

In tali circostanze, la prima questione va intesa nel senso che, tramite essa, il giudice del rinvio chiede, nella sostanza, quali siano, in presenza di un rapporto contrattuale quale quello di cui al procedimento principale, gli elementi rilevanti di cui tener conto per stabilire se tale rapporto contrattuale debba essere qualificato come cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71.

33

A tal proposito, emerge dalla sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 51) che vi è una cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, quando ricorrono tre condizioni. Anzitutto, la cessione temporanea di manodopera è una prestazione di servizi fornita contro corrispettivo per cui il lavoratore resta al servizio dell’impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l’impresa utilizzatrice. Poi, tale cessione è caratterizzata dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice. Infine, nell’ambito di una tale cessione, il lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.

34

In primo luogo, per quanto concerne la seconda condizione, che implica un’analisi dell’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice, occorre tener conto di ogni elemento che indichi se il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisca o meno l’oggetto di detta prestazione di servizi.

35

A tal proposito, occorre ricordare che un prestatore di servizi deve, in linea di principio, fornire una prestazione conforme a quanto contrattualmente previsto, per cui egli deve farsi carico delle conseguenze dell’esecuzione di una prestazione non conforme a tale contratto. Ne consegue che, al fine di determinare se l’oggetto stesso della prestazione di servizi sia il distacco del lavoratore nello Stato membro ospitante, occorre tener conto in particolare di qualunque elemento che indichi che il prestatore di servizi non deve farsi carico delle conseguenze di un’esecuzione non conforme della prestazione prevista dal contratto.

36

Così, se dalle obbligazioni di tale contratto emerge che il prestatore di servizi è tenuto alla corretta esecuzione della prestazione contrattualmente prevista, in linea di principio è meno probabile che si tratti di una cessione temporanea di manodopera rispetto al caso in cui non vi sia sopportazione delle conseguenze di un’esecuzione non conforme di detta prestazione.

37

Nella fattispecie, spetta al giudice nazionale verificare l’ampiezza delle rispettive obbligazioni delle parti del contratto al fine di individuare la parte che deve sopportare le conseguenze di un’esecuzione non conforme di tale prestazione, restando inteso che la circostanza che il corrispettivo del prestatore di servizi vari in funzione non solo della quantità di carne trasformata, ma anche della qualità di tale carne, tende ad indicare che detto prestatore è tenuto alla corretta esecuzione della prestazione.

38

Inoltre, la circostanza che il prestatore di servizi sia libero di determinare il numero di lavoratori che ritiene utile inviare nello Stato membro ospitante, come appare essere il caso nel procedimento principale, sulla base di quanto indicato dai convenuti all’udienza nel procedimento principale, denota che l’oggetto della prestazione in parola non è il trasferimento dei lavoratori nello Stato membro ospitante, ma che tale trasferimento è accessorio alla realizzazione della prestazione prevista nel contratto di cui al procedimento principale e che si tratta pertanto di un distacco di lavoratori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71.

39

Per contro, nel procedimento principale, né la circostanza che il prestatore di servizi abbia un solo cliente nello Stato membro ospitante, né il fatto che detto prestatore conduca in locazione i locali nei quali è eseguita la prestazione di servizi nonché i macchinari, forniscono un’indicazione utile per rispondere alla questione se il vero oggetto della prestazione di servizi in esame sia il trasferimento di lavoratori in tale Stato membro.

40

In secondo luogo, per quanto concerne la terza condizione posta dalla Corte nella sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 51), occorre precisare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, che si deve distinguere tra il controllo e la direzione esercitati sui lavoratori stessi e la verifica, da parte di un cliente, che un contratto di prestazione di servizi sia stato eseguito correttamente. Infatti, è normale, nell’ambito di una prestazione di servizi, che un cliente verifichi che la prestazione fornita sia conforme al contratto. Inoltre, nell’ambito di una prestazione di servizi, un cliente può impartire talune istruzioni generali ai lavoratori impiegati dal prestatore di servizi senza che ciò implichi l’esercizio di un potere di direzione e di controllo su detti lavoratori, ai sensi della terza condizione enunciata nella sentenza Vicoplus e a. (da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 51), a condizione che il prestatore di servizi fornisca loro istruzioni precise e individuali che egli ritenga necessarie ai fini dell’esecuzione della prestazione di servizi in esame.

41

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, in presenza di un rapporto contrattuale del tipo di cui al procedimento principale, per determinare se tale rapporto contrattuale debba essere qualificato come cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, si deve tener conto di ogni elemento che indichi se il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante sia o meno l’oggetto stesso della prestazione di servizi sulla quale verte tale rapporto contrattuale. Costituiscono, in linea di principio, degli indici che un tale trasferimento non è l’oggetto stesso della prestazione di servizi in parola, in particolare, il fatto che il prestatore di servizi sopporti le conseguenze di un’esecuzione della prestazione non conforme al contratto nonché la circostanza che tale prestatore sia libero di determinare il numero di lavoratori che egli ritiene utile inviare nello Stato membro ospitante. Per contro, la circostanza che l’impresa beneficiaria di detta prestazione controlli la conformità della prestazione rispetto al citato contratto o che possa impartire istruzioni generali ai lavoratori impiegati dal prestatore non consente, di per sé, di concludere per l’esistenza di una cessione temporanea di manodopera.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

Il capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la Repubblica d’Austria ha il diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera sul proprio territorio, ai sensi del capitolo 1, punto 2, di tale allegato, anche qualora detta cessione non riguardi un settore sensibile, ai sensi del capitolo 1, punto 13, del citato allegato.

 

2)

In presenza di un rapporto contrattuale del tipo di cui al procedimento principale, per determinare se tale rapporto contrattuale debba essere qualificato come cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, si deve tener conto di ogni elemento che indichi se il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante sia o meno l’oggetto stesso della prestazione di servizi sulla quale verte tale rapporto contrattuale. Costituiscono, in linea di principio, degli indici che un tale trasferimento non è l’oggetto stesso della prestazione di servizi in parola, in particolare, il fatto che il prestatore di servizi sopporti le conseguenze di un’esecuzione della prestazione non conforme al contratto nonché la circostanza che tale prestatore sia libero di determinare il numero di lavoratori che egli ritiene utile inviare nello Stato membro ospitante. Per contro, la circostanza che l’impresa beneficiaria di detta prestazione controlli la conformità della prestazione rispetto al citato contratto o che possa impartire istruzioni generali ai lavoratori impiegati dal prestatore non consente, di per sé, di concludere per l’esistenza di una cessione temporanea di manodopera.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: l’ungherese.